Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali |
Data: | 05/12/2008 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 6, commi 23, 25, 26 e 27 della legge regionale 2/2006) |
Art. 3. (Conferenze di servizi in materia ambientale) |
Art. 4. (Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale) |
Art. 4 bis. (Collocazione di manufatti e impianti per la lavorazione e trasformazione di materiali inerti) |
Art. 5. (Autorizzazione per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) |
Art. 6. (Conferma dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 13/1998) |
Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 13/1998) |
Art. 8. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 30/2007) |
Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 16/2007) |
Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 15/2007) |
Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 43/1990) |
Art. 12. (Disposizioni per l'accelerazione del processo di riassetto di ARPA e per il contenimento della spesa) |
Art. 13. (Piano regionale di tutela delle acque) |
Art. 14. (Canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua) |
Art. 15. (Impianti di depurazione esistenti) |
Art. 16. (Scarichi da impianti di depurazione di acque reflue urbane) |
Art. 16 bis. (Scarichi in pubblica fognatura) |
Art. 16 ter. (Titolare dell'autorizzazione) |
Art. 16 quater. (Titolare dell'autorizzazione) |
Art. 17. (Scarichi di acque reflue urbane da agglomerati con meno di duemila abitanti equivalenti) |
Art. 18. (Acque reflue dei prosciuttifici del Comune di San Daniele del Friuli) |
Art. 19. (Scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali) |
Art. 20. (Attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo 152/2006) |
Art. 21. (Attuazione dell'articolo 186 del decreto legislativo 152/2006) |
Art. 22. (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 13/2002) |
Art. 23. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 2/2000) |
Art. 24. (Modifiche alla legge regionale 28/2002) |
Art. 25. (Modifiche alla legge regionale 16/2002) |
Art. 26. (Modifiche alla legge regionale 13/2005) |
Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 9/2007) |
Art. 28. (Compatibilità ambientale nell'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado) |
Art. 29. (Modifica all'articolo 22 della legge regionale 17/2006) |
Art. 30. (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 42/1996) |
Art. 31. (Modifiche alla legge regionale 23/2005) |
Art. 32. (Modifiche alla legge regionale 34/1987) |
Art. 33. (Modalità di assegnazione dei contributi ai sensi dell'articolo 5, comma 51, della legge regionale 2/2000) |
Art. 34. (Deroghe alle norme urbanistiche ed edilizie per la manutenzione di elementi storico-culturali del paesaggio) |
Art. 35. (Modifica alla legge regionale 12/2008) |
Art. 36. (Compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile) |
Art. 37. (Modalità di rendicontazione di incentivi da parte delle ATER) |
Art. 38. (Modifiche alla legge regionale 6/2003) |
Art. 39. (Disposizioni transitorie) |
Art. 40. (Interpretazione autentica dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000) |
Art. 41. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 9/2008) |
Art. 42. (Passaggio di proprietà di terreni demaniali tra enti pubblici) |
Art. 43. (Modifiche alla legge regionale 49/1993) |
Art. 44. (Conferma dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 10/1995) |
Art. 45. (Interpretazione autentica dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002) |
Art. 46. (Conferma dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 63/1977) |
Art. 47. (Abrogazione degli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2005) |
Art. 48. (Termini per piani particolareggiati) |
Art. 49. (Termini espropriazioni) |
Art. 50. (Trasferimento in proprietà di alloggi prefabbricati) |
Art. 51. (Applicazione dell'articolo 39 ter della legge regionale 50/1990 agli interventi di adeguamento antisismico) |
Art. 52. (Verifica sull'osservanza delle disposizioni sismiche sul territorio delle province di Trieste e di Gorizia) |
Art. 53. (Modifica alla legge regionale 9/2008) |
Art. 54. (Modifiche alla legge regionale 23/2007) |
Art. 55. (Modifiche alla legge regionale 22/2005) |
Art. 56. (Modifiche alla legge regionale 25/2004) |
Art. 57. (Modifiche alla legge regionale 41/1986) |
Art. 58. (Modifiche alla legge regionale 2/2002) |
Art. 59. (Proroga dei termini di rendicontazione fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 53, della legge regionale 3/2002) |
Art. 60. (Entrata in vigore) |
§ 2.8.53 - L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.
Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.
(B.U. 12 dicembre 2008, n. 27 - S.O.)
Capo I
Norme in materia ambientale
Art. 1. (Disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale)
1. Gli impianti per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione integrata ambientale nei termini previsti dall'articolo 5, comma 19, del
2. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le autorizzazioni ambientali di settore di cui al comma 1 possono essere adeguate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, del
3. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, i gestori di impianti esistenti che hanno presentato, nei termini, la domanda di autorizzazione integrata ambientale possono, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, del
4. Nel caso in cui l'esecuzione degli interventi di cui al comma 3 renda necessaria la modifica delle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni medesime, su richiesta dei gestori adeguano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, del
5. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, i gestori presentano le istanze concernenti modifiche non sostanziali degli impianti, integrative della domanda di autorizzazione integrata ambientale, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici che, accertata la natura non sostanziale delle modifiche di cui sopra, le trasmette alle autorità competenti affinchè provvedano al rilascio delle autorizzazioni ambientali di settore ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del
6. Le autorità che adeguano le autorizzazioni ambientali di settore di cui ai commi 2, 4 e 5 trasmettono i relativi provvedimenti al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
Art. 2. (Modifiche all'articolo 6, commi 23, 25, 26 e 27 della
1. Il comma 23 dell'articolo 6 della
«23. Il gestore, in relazione alle attività istruttorie e di controllo di cui al comma 22, versa all'Amministrazione regionale le tariffe determinate dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli previsti dal
2. Il comma 25 dell'articolo 6 della
«25. Le entrate di cui al comma 23 sono destinate alla copertura dei costi delle attività istruttorie della Regione, di ARPA e delle Province nel caso previsto dall'articolo 20 della
3. Il comma 26 dell'articolo 6 della
«26. Le entrate derivanti dalle tariffe relative alle attività istruttorie della Regione, delle Province e di ARPA, ai sensi del comma 23, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.».
4. Dopo il comma 26 dell'articolo 6 della
«26 bis. Le entrate derivanti dalle tariffe relative alle attività di controllo di ARPA, di cui al comma 23, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.».
5. Il comma 27 dell'articolo 6 della
«27. Gli oneri derivanti dalle attività istruttorie della Regione, delle Province e di ARPA, nonchè dall'aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia medesima, di cui al comma 25, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.».
6. Dopo il comma 27 dell'articolo 6 della
«27 bis. Gli oneri derivanti dalle attività di controllo di ARPA, di cui al comma 25, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.».
Art. 3. (Conferenze di servizi in materia ambientale)
1. Alle conferenze di servizi di cui alla
a) l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), per quanto di competenza ai sensi della
b) l'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, con particolare riguardo ai principali fattori di rischi igienico-sanitari sulla salute pubblica, ai sensi del
Art. 4. (Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 6 del
a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma [1];
c) autorità competente: la Giunta comunale;
d) [soggetti competenti in materia ambientale: l'ARPA, l'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, la Regione, gli uffici comunali, gli altri soggetti pubblici o privati con competenze in materia ambientale] [2].
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del
a) le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui all'articolo 63 sexies della
b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorchè comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a) [3].
3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del
3 bis. Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'articolo 24 della
Art. 4 bis. (Collocazione di manufatti e impianti per la lavorazione e trasformazione di materiali inerti) [5]
1. Il progetto di riassetto ambientale dell'area autorizzata ai fini dell'attività estrattiva può prevedere la collocazione di manufatti e impianti per la lavorazione e trasformazione di materiali inerti già esistenti, anche in aree limitrofe e realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della
Art. 5. (Autorizzazione per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1. Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del
2. Alle conferenze tecniche provinciali di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1/1998, previste nell'ambito di procedimenti in materia ambientale, partecipa al fine di fornire il supporto tecnico scientifico ai lavori delle conferenze medesime l'ARPA, per quanto di competenza ai sensi della
3. Con riferimento al comma 1, ai fini dell'autorizzazione emessa da parte della Provincia, sui progetti riguardanti gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 23, comma 1, lettera d), della
Art. 6. (Conferma dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 16 della
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, su domanda dell'ente beneficiario, i contributi concessi ai sensi dell'articolo 16 (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto), comma 1, della
Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
«Art. 5
(Ambito di applicazione dell'articolo 27, comma 1, della
1. L'articolo 27, comma 1, della
Art. 8. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di caratterizzazione da svolgersi in aree di proprietà di soggetti privati che risultino a qualsiasi titolo responsabili dell'inquinamento, nonchè di soggetti privati che si siano resi a qualsiasi titolo acquirenti o concessionari di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree inquinate, in data successiva all'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 febbraio 2003 recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste.».
Art. 9. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 29 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 della
«1 bis. Nelle more dell'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8, 9 e 10, possono essere elaborati e adottati i relativi piani stralcio, con le medesime procedure previste per i Piani.».
Art. 10. (Modifiche alla
1. Alle lettere a) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 della
2. Dopo la lettera f) del comma 4 dell'articolo 8 della
«f bis) gli impianti di illuminazione inseriti in ambiti di elevato pregio storico, culturale e architettonico. Tali ambiti sono delimitati dai Comuni competenti attraverso motivato provvedimento e sulla base cartografica dello strumento di zonizzazione urbanistica pro tempore vigente. Le aree delimitate, denominate Ambiti di illuminazione particolare (AIP), sono inserite anche all'interno del Piano di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e non possono interessare più del 20 per cento dei punti luce totali presenti nel territorio comunale. In ogni caso i corpi luminosi utilizzati all'interno di tali ambiti devono essere di tipologia tale da ridurre sensibilmente la dispersione di luce verso l'alto mediante ottiche interne che consentano di ottimizzare il flusso emesso, ovvero rispettare almeno uno dei requisiti elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) o al comma 12, lettere a), b), c) e d). Gli AIP possono essere collocati anche all'interno delle fasce di rispetto di cui all'articolo 7 a non meno di 3 chilometri di distanza dagli osservatori professionali e a non meno di 2 chilometri dagli osservatori non professionali.».
3. L'articolo 10, commi 6 e 7, e l'articolo 11 della
Art. 11. (Modifiche alla
1. Al comma 3 dell'articolo 3 della
2. Al comma 1 dell'articolo 15 della
3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 della
Art. 12. (Disposizioni per l'accelerazione del processo di riassetto di ARPA e per il contenimento della spesa)
1. Al fine di accelerare le operazioni di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 12, comma 39, della
2. Il conto economico preventivo per l'anno 2008 è adottato dal Commissario straordinario di cui al comma 1 prescindendo dal parere del Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 13 della
3. Il programma annuale 2009 e il relativo bilancio preventivo, nonchè il programma pluriennale 2009-2011 e il relativo bilancio pluriennale, sono adottati contestualmente dal Commissario straordinario e approvati dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli atti, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, della
4. Per consentire il regolare funzionamento di ARPA in accordo con la gradualità del processo riorganizzativo, il Commissario straordinario è autorizzato ad adottare il conto economico preventivo per l'esercizio 2008 e il bilancio preventivo per l'esercizio 2009 prevedendo, in deroga all'articolo 19, comma 2, della
5. Dopo il comma 47 dell'articolo 8 della
«47 bis. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica concordati con lo Stato in materia di patto di stabilità interno assicurando l'omogeneità del trattamento giuridico ed economico del personale incluso nel comparto del Servizio sanitario nazionale, alla gestione e alla spesa per il personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente si applicano le disposizioni fissate per il contenimento della spesa adottate per gli enti del Servizio sanitario regionale.».
6. Al comma 1 dell'articolo 21 della
7. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della
«a) un contributo annuale di funzionamento, destinato dalla Regione all'espletamento delle attività connesse alle funzioni di protezione e controllo ambientali svolte sul territorio regionale, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della
8. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della
«a bis) una quota percentuale del fondo sanitario regionale per l'attività svolta a favore dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in funzione del personale dedicato, delle spese per i beni e i servizi e dei livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate;».
9. I commi 11 e 12 dell'articolo 4 della
Art. 13. (Piano regionale di tutela delle acque) [7]
1. In attuazione dell'articolo 121 del
1 bis. Ai fini della formazione del Piano regionale di tutela delle acque, la Regione si avvale del supporto tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA [8].
2. Il Piano regionale di tutela delle acque, che costituisce piano di settore ai sensi della normativa regionale vigente in materia di urbanistica, è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, lavori pubblici e protezione civile, di concerto con l'Assessore alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, nonchè con l'Assessore alle risorse agricole, naturali e forestali, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, adotta il progetto del Piano regionale di tutela delle acque.
4. Il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
5. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale, l'avviso di approvazione del progetto del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati [9].
6. Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione delle parti interessate, la Regione fissa un termine non inferiore a sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sul progetto del Piano regionale di tutela delle acque [10].
7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute e, entro i successivi sessanta giorni, a seguito dell'eventuale revisione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, sentite le Province e le Autorità d'ambito territoriale ottimale di cui alla
8. Il Piano regionale di tutela delle acque, ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del
9. Entro sei mesi dall'acquisizione del parere favorevole delle Autorità di bacino di cui al comma 8, il Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
10. Il Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato, contestualmente, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.
10 bis. Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 3, non sono rilasciati concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile nonchè autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di consenso, concernenti opere, interventi o attività, compresi i relativi rinnovi e varianti, che siano in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano. Le misure di salvaguardia del Piano sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano [12].
11. [Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 3, non sono rilasciati nulla osta, permessi, atti di consenso, autorizzazioni, concessioni, nonchè i relativi rinnovi e varianti, concernenti opere, interventi o attività in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano, definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano. Dalla medesima data non sono rilasciate concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile, qualora in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano regionale di tutela delle acque, definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano] [13].
12. Le prescrizioni normative contenute nel Piano regionale di tutela delle acque assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge; le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano stesso comportano l'adeguamento delle diverse destinazioni d'uso previste dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale.
Art. 14. (Canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua) [14]
1. Il comma 2 dell'articolo 61 della
«2. Le entrate da canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua sono destinate per una quota pari al 50 per cento e, comunque, per un importo a metro cubo non inferiore all'ammontare dell'onere di coltivazione e ricerca di cui all'articolo 7 della
Art. 15. (Impianti di depurazione esistenti) [15]
1. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del
a) progetto esecutivo di adeguamento o di modifica dell'impianto completo di piano economico finanziario;
b) cronoprogramma che preveda la fine dei lavori di adeguamento o di modifica dell'impianto entro quattro anni dalla data di autorizzazione allo scarico;
c) dichiarazione di rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del
2. L'autorizzazione, della durata di quattro anni, è rilasciata dalla Provincia, entro novanta giorni dalla richiesta, sentita l'Autorità d'Ambito territoriale ottimale e in accordo con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e l'Azienda per i servizi sanitari locale.
3. L'autorizzazione può essere rinnovata, per un periodo massimo di quattro anni, previa istanza motivata, da presentarsi un anno prima della scadenza e acquisito l'accordo previsto al comma 2.
Art. 16. (Scarichi da impianti di depurazione di acque reflue urbane) [16]
1. In attuazione dell'articolo 124, comma 7, del
2. Il Comune trasmette copia dell'autorizzazione allo scarico alla Provincia territorialmente competente.
Art. 16 bis. (Scarichi in pubblica fognatura) [17]
1. In attuazione dell'articolo 124, comma 7, del
2. Nelle more dell'adozione e approvazione dei regolamenti di cui al comma 1 il gestore del servizio idrico integrato esercita il controllo e provvede al rilascio delle autorizzazioni secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonchè in forza dei regolamenti in vigore alla data dell' 1 gennaio 2009.
3. Il gestore del servizio idrico integrato trasmette copia dell'autorizzazione allo scarico all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR).
3 bis. Per le utenze idriche domestiche autorizzate allo scarico in pubblica fognatura, ai fini del computo dei consumi di acqua per la determinazione della tariffa di depurazione e fognatura, salvo il caso in cui siano installati contatori degli effettivi consumi, il consumo di acqua è determinato in via presunta nella misura di duecento litri giornalieri per abitante.
Art. 16 ter. (Titolare dell'autorizzazione) [18]
1. L'autorizzazione agli scarichi ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del
Art. 16 quater. (Titolare dell'autorizzazione) [19]
1. L'autorizzazione agli scarichi, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del
Art. 17. (Scarichi di acque reflue urbane da agglomerati con meno di duemila abitanti equivalenti)
1. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del
Art. 18. (Acque reflue dei prosciuttifici del Comune di San Daniele del Friuli)
1. L'Ambito territoriale ottimale comprendente il territorio della Provincia di Udine è autorizzato a prevedere nel regolamento fognario comunale specifiche deroghe ai limiti tabellari dei cloruri delle acque reflue dei prosciuttifici del Comune di San Daniele del Friuli, a condizione che il depuratore comprensoriale comunale, situato a valle degli opifici stessi, garantisca il rispetto dei parametri di legge.
Art. 19. (Scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali)
1. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del
Art. 20. (Attuazione dell'articolo 112 del
1. In attuazione dell'articolo 112 del
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.
3. La Regione, secondo i criteri fissati dai regolamenti di cui al comma 1, riceve la comunicazione dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del
4. La Regione svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica, avvalendosi di ARPA, di ERSA e di altre strutture regionali specializzate [22].
4 bis. La Regione, in collaborazione con l'ERSA, svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica da parte delle aziende e, in caso di inosservanza delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, può impartire specifiche prescrizioni [23].
4 ter. In caso di inosservanza delle norme tecniche dei regolamenti di cui al comma 1 o delle prescrizioni di cui al comma 4 bis, la Regione può disporre, previa diffida, la sospensione a tempo determinato o il divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica [24].
5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti di cui al comma 1 relativi alla comunicazione di cui al comma 3 e al piano di utilizzazione agronomica comportano l'applicazione, da parte del Servizio competente in materia di Corpo forestale, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro [25].
5 bis. [Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5 sono introitate dall'ERSA] [26].
6. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 50 della
«3 ter. In applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e dell'articolo 112 del
7. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della
Art. 21. (Attuazione dell'articolo 186 del
1. Ai fini dell'esecuzione di lavori pubblici, gli adempimenti di cui all'articolo 186, commi 3 e 4, del
Art. 22. (Modifica all'articolo 18 della
1. Al comma 29 dell'articolo 18 della
Art. 23. (Modifiche all'articolo 4 della
1. Dopo il comma 32 dell'articolo 4 della
«32 bis. L'eventuale termine fissato dalle autorizzazioni di scarichi di pubbliche fognature, di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione, prodotte nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del
32 ter. Per "scarichi esistenti" si intendono gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio, in conformità al regime autorizzativo previdente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio, in conformità al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio e già autorizzati.».
Art. 24. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 2 della
«6 quater. Le Province, le Comunità montane, i Comuni e i Consorzi di bonifica, nell'esercizio delle funzioni stabilite dal comma 6 bis, applicano e introitano i canoni previsti dall'articolo 57 della
2. Dopo l'articolo 16 della
«Art. 16 bis
(Compensi agli amministratori dei Consorzi)
1. Il numero dei componenti degli organi dei Consorzi di bonifica, siano essi rappresentanti dei consorziati che degli enti locali, a cui può essere attribuito un compenso per l'espletamento del loro incarico, non può essere superiore a tre.
2. Gli ulteriori componenti partecipano agli organi dei Consorzi di bonifica a titolo gratuito.
3. I Consorzi di bonifica possono prevedere per i componenti di cui al comma 2 un rimborso spese, anche forfetario, con provvedimento motivato dal Consiglio dei delegati.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è soggetto all'assenso preventivo dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.
5. I Consorzi di bonifica provvedono alle modifiche statutarie derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della
Art. 25. (Modifiche alla
1. L'articolo 19 della
2. Al comma 1 dell'articolo 25 della
3. Il comma 3 dell'articolo 28 della
4. Dopo l'articolo 28 della
«Art. 28 bis
(Derivazioni d'acqua in zona montana)
1. L'attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi fissi è autorizzato per la durata massima di cinque anni, per prelievi non superiori a due litri al secondo, quando è al servizio di:
a) rifugi alpini o malghe;
b) edifici isolati, situati in zona montana, non adibiti ad attività economiche e privi di strutture acquedottistiche.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dai Comuni, previa presentazione di uno schema dell'impianto, indicante il punto di presa, il percorso della condotta adduttrice, i punti di utilizzazione e la portata prelevata.
3. L'attingimento è autorizzato purchè siano rispettate le seguenti condizioni:
a) non sia alterato il profilo dell'alveo, non siano intaccati gli argini, non siano pregiudicate le difese del corso d'acqua, sia rispettato il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e sia tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati;
b) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rinnovabile e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
5. I Comuni trasmettono, con frequenza annuale, alle strutture regionali competenti in materia di idraulica su base provinciale i dati sugli attingimenti autorizzati.».
5. Al comma 6 dell'articolo 39 della
6. Dopo il comma 16 bis dell'articolo 57 della
«16 ter. Non sono soggette al pagamento del canone demaniale le derivazioni d'acqua di cui all'articolo 28 bis, comma 1, lettere a) e b).».
Art. 26. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della
2. L'articolo 3 della
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della
«c) determina la tariffa iniziale e la modulazione temporale della stessa, per ciascuna delle gestioni esistenti, sulla base di piani stralcio del piano d'ambito, applicando i principi e i criteri del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato);».
4. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della
«c bis) per le acque reflue industriali, non disciplinate dal decreto ministeriale 1 agosto 1996, le Autorità degli ambiti territoriali ottimali determinano e disciplinano la tariffa;».
Art. 27. (Modifiche alla
1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 35 della
2. Dopo l'articolo 60 della
«Articolo 60 bis
(Norme per la raccolta delle chiocciole)
1. La cattura di esemplari delle specie di chiocciola del genere Helix è consentita per scopi didattici, scientifici e commestibili dall'1 luglio al 31 marzo di ogni anno per una quantità non superiore a due chilogrammi per persona al giorno.
2. All'attività di cui al comma 1 non si applicano le procedure per le autorizzazioni di cui all'articolo 61, commi 2 e 3.».
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 65 della
«2 bis. Chiunque violi la disposizione di cui all'articolo 60 bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di chiocciole del genere Helix prelevato in più rispetto a quanto consentito. La sanzione è raddoppiata nel minimo e nel massimo edittale qualora la cattura sia effettuata nel periodo non consentito.».
4. L'articolo 71 della
«Art. 71. (Divieti di circolazione e sosta)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, nei territori soggetti a vincolo idrogeologico e nelle aree protette di cui alla
2. Ai fini della presente legge sono considerati percorsi fuoristrada anche la viabilità forestale di cui all'articolo 35, le strade aventi finalità in prevalenza agro-silvo-pastorale o di servizio rispetto ad ambiti di interesse naturalistico in quanto individuate dai Comuni, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, a scopo di tutela del territorio.».
5. Al comma 1 dell'articolo 72 della
6. L'articolo 73 della
«Art. 73
(Disciplina del transito)
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 71 la circolazione e la sosta sono consentite per:
a) le esigenze di pubblica utilità e pubblico servizio;
b) la conduzione del fondo e l'accesso ai beni immobili in proprietà o in possesso;
c) l'accesso ad agriturismi in esercizio e a malghe monticate e organizzate per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'attività malghiva, la ristorazione e il soggiorno;
d) il transito di mezzi muniti di apposito contrassegno riferito a persone diversamente abili.
2. I Comuni provvedono:
a) a individuare le strade interdette al transito motorizzato ai sensi dell'articolo 71, comma 2, e a formare, in coerenza, il relativo elenco delle strade interdette al transito motorizzato, inviandolo per l'approvazione alle Comunità montane o alle Province, nei territori al di fuori di quelli di competenza delle Comunità montane;
b) ad apporre la necessaria segnaletica;
c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al comma 4, lettera b);
d) al rilascio di autorizzazione in deroga per specifici, urgenti e motivati casi non contemplati dal regolamento;
e) a chiedere, ai fini dell'applicazione della lettera a), il parere vincolante della Regione per le proprietà regionali e per le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/93/CEE.
3. Le Comunità montane o le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane, provvedono:
a) a promuovere un accordo tra i Comuni relativamente alle strade che interessano più territori comunali, affinchè sia coerente la loro scelta conclusiva in merito alla percorribilità;
b) ad approvare gli elenchi di cui al comma 2, lettera a), delle strade interdette al transito motorizzato;
c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al comma 4, lettera c), per tutti i casi disciplinati dal regolamento di cui al medesimo comma 4;
d) a predisporre il regolamento di cui al comma 4 sentiti i Comuni interessati.
4. Le Comunità montane o le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane, adottano apposito regolamento per disciplinare il transito, individuando in particolare:
a) i casi consentiti di circolazione e sosta diversi da quelli di cui al comma 1;
b) i casi autorizzabili, ivi compreso l'esercizio delle attività faunistica e venatoria;
c) i casi di interesse sovracomunale per i quali le autorizzazioni vengono rilasciate dalle Comunità montane o dalle Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane;
d) i criteri per l'individuazione di percorsi da utilizzare per scopi diportistici, previa autorizzazione o pagamento di un pedaggio, nonchè le modalità per l'eventuale applicazione.
5. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei pedaggi di cui al comma 4 sono utilizzati ai fini della manutenzione della viabilità di cui all'articolo 71.».
7. Al comma 1 dell'articolo 74 della
8. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 74, comma 1, della
9. Al comma 4 dell'articolo 98 della
Art. 28. (Compatibilità ambientale nell'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado)
1. In attuazione dell'articolo 6, comma 6, del
CAPO II
Norme in materia di attività cinofile e di prelievi faunistici in aree protette
Art. 29. (Modifica all'articolo 22 della
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 22 della
Art. 30. (Modifiche all'articolo 36 della
1. Il comma 5 dell'articolo 36 della
«5. L'Organo gestore, al fine di ricomporre eventuali squilibri ecologici accertati attraverso specifici programmi di monitoraggio, può comunque autorizzare o disporre i prelievi faunistici che si rendessero necessari per l'effettuazione dei monitoraggi sanitari medesimi o a fini eutanasici, avvalendosi di proprio personale ovvero dei soci, con priorità ai residenti da almeno 5 anni, all'uopo autorizzati, delle riserve di caccia ricadenti nei comuni compresi nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate sotto il diretto controllo dell'Organo medesimo. Le modalità dei prelievi sono indicate in apposito regolamento del Parco redatto ai sensi della
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 36 della
«5 bis. L'Organo gestore definisce all'interno del piano pluriennale di cui al comma 2 gli specifici programmi di monitoraggi sanitari, da effettuare in coerenza e collaborazione con i programmi di monitoraggio sanitario di cui all'articolo 9 della
Capo III
Norme in materia di edilizia e di urbanistica
Art. 31. (Modifiche alla
1. L'articolo 1 della
«Art. 1
(Finalità)
1. Al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile, privilegiando nel contempo le peculiarità storiche, ambientali, culturali e sociali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge definisce le tecniche e le modalità costruttive sostenibili negli strumenti di pianificazione del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana.».
2. [Dopo l'articolo 1 della
«Art. 1 bis
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica:
a) agli edifici di nuova costruzione con superficie netta totale superiore a 50 metri quadrati;
b) agli edifici oggetto di ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, restauro e risanamento conservativo;
c) agli edifici esistenti oggetto di manutenzioni straordinarie, finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica;
d) all'ampliamento dell'edificio nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti superiore al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia superiore a 50 metri quadrati.
2. Per gli interventi soggetti alle disposizioni del
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
«1 bis. Ai fini della presente legge sono interventi di edilizia pubblica o privata finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche, quelli che prevedono:
a) lo sfruttamento delle risorse climatiche ed energetiche attive e passive del luogo;
b) l'utilizzo di fonti e risorse energetiche rinnovabili per soddisfare parte del fabbisogno di acqua calda per uso igienico e sanitario, per il riscaldamento e il raffrescamento dell'edificio, nonchè per la produzione di energia elettrica;
c) l'isolamento dell'involucro edilizio;
d) l'utilizzo di impianti ad alto rendimento o impianti di recupero del calore interno;
e) l'utilizzo di sistemi schermanti esterni di controllo degli apporti solari, di controllo dell'inerzia termica degli elementi costruttivi, che contribuiscano a migliorare il rendimento energetico dell'edificio nel periodo estivo.».
4. La rubrica dell'articolo 6 della
5. Agli articoli 6, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 9, comma 1, la parola «Protocollo» è sostituita dalle seguenti: «Protocollo VEA».
6. [Dopo l'articolo 6 della
«Art. 6 bis
(Certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici)
1. Al fine di favorire una migliore qualità dell'abitare, l'uso di materiali edilizi di origine naturale con il contenimento dei consumi energetici e la diminuzione dei carichi inquinanti sull'ambiente, l'Amministrazione regionale adotta una procedura di certificazione della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, denominata certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale.
2. La certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale è un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all'articolo 6, riferendosi sia al progetto dell'edificio, sia all'edificio realizzato.
3. La certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale comprende:
a) la certificazione energetica degli edifici di cui al
b) la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici.
4. Gli edifici di nuova costruzione o soggetti agli interventi di cui all'articolo 1 bis sono dotati, a cura del costruttore, di certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale in applicazione del regolamento di cui all'articolo 1 bis, comma 2.
5. Nelle more del rilascio della certificazione VEA di sostenibilità ambientale mantengono validità le certificazioni ambientali già ottenute dagli edifici esistenti.»] [30].
7. L'articolo 8 della
Art. 32. (Modifiche alla
1. Al fine di favorire le azioni e i processi di riqualificazione urbana, al comma 2 dell'articolo 13 della
2. Il comma 3 dell'articolo 13 della
«3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, sono disposti la revisione dell'importo di cui al comma 2, sulla base della variazione dei prezzi al consumo quale risulta dalle rilevazioni ISTAT, nonchè l'adeguamento dello stesso ai costi dell'intervento desunti dal prezzario regionale dei lavori pubblici.».
Art. 33. (Modalità di assegnazione dei contributi ai sensi dell'articolo 5, comma 51, della
1. La concessione al Collegio Don Bosco e all'Istituto Vendramini, siti in Pordenone, all'Istituto salesiano Bearzi, all'Istituto Bertoni, all'Istituto Renati, all'Istituto Tomadini e all'Istituto Nostra Signora dell'Orto, siti in Udine, nonchè al Collegio Don Bosco di Tolmezzo, dei contributi straordinari pluriennali di cui all'articolo 5, comma 51, della
2. [I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi in misura non superiore all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile al beneficio] [31].
Art. 34. (Deroghe alle norme urbanistiche ed edilizie per la manutenzione di elementi storico-culturali del paesaggio)
1. Non sono soggette a permesso di costruire, autorizzazione edilizia e/o denuncia di inizio attività, nè ad autorizzazione paesaggistica o a valutazione di incidenza le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale nelle aree delimitate ai sensi della direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, purchè le stesse siano eseguite ove esistano segni evidenti della preesistenza dei muretti, non superino l'altezza massima di metri 1,50 e comunque siano eseguite senza alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e alla tipologia del materiale originale e senza leganti di qualsiasi natura.
Art. 35. (Modifica alla
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della
Art. 36. (Compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile)
1. Gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di cui al
2. Sono parimenti compatibili con gli strumenti urbanistici comunali, qualora non espressamente vietati dagli stessi, gli impianti di cui al comma 1, anche superiori ai limiti ivi indicati, qualora abbiano ottenuto pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, finalizzati al rilascio della concessione a derivare, che abbiano ottenuto autorizzazioni o concessioni rilasciate dall'Amministrazione regionale [33].
2 bis. Gli interventi considerati di attività edilizia libera dalla legge dello Stato in materia di fonti energetiche rinnovabili sono realizzabili, previa comunicazione al Comune, in attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 16 della
2 ter. L'autorizzazione unica prevista dall'articolo 12 del
Art. 37. (Modalità di rendicontazione di incentivi da parte delle ATER)
1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla
a) il titolo d'acquisto del diritto di proprietà sull'immobile;
b) la documentazione attestante le spese notarili e gli oneri da imposte sostenuti.
2. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, le ATER presentano in relazione alle spese sostenute per interventi edilizi, entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori finanziati, la seguente documentazione:
a) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 51 della
1) una perizia sottoscritta da un tecnico abilitato e asseverata dal direttore dell'ATER che attesti:
1.1. la regolarità dei rapporti tra l'ATER e l'Amministrazione regionale nel corso del rapporto contributivo;
1.2. la conformità dell'opera realizzata a quella ammessa a contributo regionale;
1.3. il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione dell'intervento;
1.4. l'ammontare della spesa sostenuta, quale risulta dal quadro economico finale dell'intervento;
2) il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori e il relativo atto di approvazione;
b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comunque finanziati, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del
1) l'elenco delle fatture delle spese sostenute con contributo regionale riportante l'attestazione dell'ATER, che le medesime sono state annullate in originale ai fini dell'incentivo.
3. La Regione può richiedere alle ATER, in qualsiasi momento, la documentazione originale e disporre ispezioni.
Art. 38. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della
«1 bis. Nell'attribuzione dei punteggi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, di cui all'articolo 3, i bandi di assegnazione tengono conto del periodo di residenza in regione e in particolare sono assegnati almeno 0,5 punti per ogni anno, successivo a quelli previsti dall'articolo 18 ante, fino a un massimo di 15 anni anche non continuativi.
1 ter. Per quanto concerne la disciplina degli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all'articolo 3, gli aspiranti inquilini devono essere in possesso di una situazione economica non superiore a 25.000 euro, fatte salve sia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della presente legge concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 119/Pres., sia la restante disciplina sul reddito prevista dal medesimo regolamento. Tale limite viene annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo.».
2. Prima dell'articolo 18 della
«Art. 18 ante
(Requisiti dei beneficiari)
1. Per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, i richiedenti possiedono la residenza o svolgono attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, nel territorio nazionale di cui cinque anni in regione.».
Art. 39. (Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 1 ter, della
Art. 40. (Interpretazione autentica dell'articolo 32, comma 1, della
1. In via d'interpretazione autentica dell'articolo 32, comma 1, della
Art. 41. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 9 dell'articolo 4 della
Art. 42. (Passaggio di proprietà di terreni demaniali tra enti pubblici)
1. Fatte salve le norme riguardanti la staticità sismica e i vincoli idrogeologici, nonchè le destinazioni urbanistiche, il passaggio di proprietà di terreni demaniali tra enti pubblici, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, prescinde dall'esistenza sugli stessi terreni di manufatti aventi scopo ricreativo e sociale.
Art. 43. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della
«1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), la Regione è autorizzata a concedere alle cooperative e agli enti privati, che garantiscono il rispetto degli standard qualitativi e organizzativi vigenti e che intendono convenzionarsi con l'Ente locale, contributi per lavori di adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria, fornitura di arredi e attrezzature, nonchè costruzione o acquisto di nuove strutture fino a un massimo del 90 per cento sulla spesa ammessa.».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della
«1 bis. In via transitoria possono essere accolte le istanze di contributo di cui al comma 1 relativamente a strutture per le quali i lavori siano stati avviati nel corso del 2008.».
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, commi 1 e 1 bis, della
Art. 44. (Conferma dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 12 della
1. Le istanze per la conferma dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 12 della
2. Per la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o ancora non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali sono autorizzati a confermare i contributi già concessi, ai sensi dell'articolo 12 della
Art. 45. (Interpretazione autentica dell'articolo 56 della
1. In via di interpretazione autentica le disposizioni contenute nell'articolo 56, comma 4, della
2. In via di interpretazione autentica delle disposizioni contenute nell'articolo 56, comma 6, della
Capo IV
Norme in materia di ricostruzione
Art. 46. (Conferma dei contributi concessi ai sensi della
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della
Art. 47. (Abrogazione degli articoli 25 e 26 della
1. L'articolo 25 della
2. L'articolo 26 della
Art. 48. (Termini per piani particolareggiati) [36]
1. In deroga al limite fissato dall'articolo 16, quinto comma, della
2. Nel caso in cui la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della
3. La validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della
Art. 49. (Termini espropriazioni)
1. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Se, per i lavori anzidetti, non siano formalmente conclusi, alla predetta data, i necessari procedimenti espropriativi degli immobili, i termini per il completamento delle espropriazioni sono fissati al 31 dicembre 2010.
2. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le opere di cui al comma 1 non siano state completamente realizzate, anche solo da un punto di vista amministrativo, pur essendo già scaduti i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, detti termini sono parimenti fissati al 31 dicembre 2010.
Art. 50. (Trasferimento in proprietà di alloggi prefabbricati)
1. Gli alloggi prefabbricati, costruiti a seguito di Ordinanza del Commissario straordinario del Governo nel Friuli Venezia Giulia per i sismi del 6 maggio e 15 settembre 1976, assegnati ai Comuni, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai proprietari dei terreni sui quali insistono. Sono fatti salvi i provvedimenti già perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo V
Norme di adeguamento antisismico
Art. 51. (Applicazione dell'articolo 39 ter della
1. Le disposizioni dell'articolo 39 ter della
Art. 52. (Verifica sull'osservanza delle disposizioni sismiche sul territorio delle province di Trieste e di Gorizia) [37]
[1. I commi 2 e 4 dell'articolo 29 della
2. Nelle more della costituzione delle Commissioni tecniche provinciali presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Trieste e presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Gorizia, ai sensi dell'articolo 5 della
Capo VI
Norme in materia di trasporti
Art. 53. (Modifica alla
1. Alla lettera b) del comma 17 dell'articolo 13 della
Art. 54. (Modifiche alla
1. Dopo il Titolo I e prima dell'articolo 1 della
2. Dopo l'articolo 3 della
«Capo II
Pianificazione del sistema regionale di trasporto
Art. 3 bis
(Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica)
1. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, riconosce al sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica valenza strategica per il raggiungimento degli obiettivi del programma di governo e riferimento per la pianificazione territoriale regionale.
2. Il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica:
a) costituisce il riferimento essenziale per gli interventi infrastrutturali da attuarsi sul territorio;
b) viene recepito nello strumento di pianificazione generale regionale;
c) svolge un ruolo propulsivo dello sviluppo economico e sociale regionale;
d) tende al conseguimento di una maggiore efficienza e competitività del sistema produttivo regionale;
e) è predisposto nel rispetto del principio di sostenibilità e persegue l'obiettivo del miglioramento della qualità ambientale.
3. L'Amministrazione regionale pianifica il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica attraverso la predisposizione di uno o più strumenti di pianificazione tra loro coordinati con i contenuti e le procedure degli articoli che seguono. Il coordinamento è assicurato:
a) dalla Giunta regionale attraverso l'adozione di linee di indirizzo;
b) dal direttore centrale attraverso l'adozione delle formule organizzative necessarie a garantire la partecipazione dei competenti servizi.
Art. 3 ter
(Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto)
1. Il Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto comprende in particolare il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto che individua gli interventi infrastrutturali necessari a un organico e ordinato sviluppo delle reti di trasporto con l'obiettivo di favorire la massima integrazione del trasporto su strada con il trasporto ferroviario, marittimo e aereo.
2. Il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto è costituito da:
a) un documento che analizza il quadro conoscitivo di riferimento;
b) un documento che definisce le finalità e gli obiettivi del Piano, descrive le azioni volte al conseguimento di tali obiettivi e individua i criteri generali delle scelte e le priorità degli interventi;
c) idonee rappresentazioni cartografiche;
d) norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie a integrare le tavole grafiche e ad assicurare la portata dei suoi contenuti;
e) una relazione illustrativa.
3. I documenti di cui al comma 2 possono essere prodotti e rappresentati anche attraverso banche dati e altri sistemi informatici.
4. Il procedimento di formazione e l'efficacia del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto sono disciplinati dall'articolo 4 della
Art. 3 quater
(Sistema regionale della mobilità di persone)
1. Il sistema regionale della mobilità di persone comprende in particolare:
a) il Piano regionale del trasporto pubblico locale di cui al Titolo II, Capo III;
b) il Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 2 della
c) la disciplina di cui alla
d) il Piano regionale della viabilità del trasporto ciclistico di cui all'articolo 2 della
Art. 3 quinquies
(Sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica)
1. Il sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica comprende in particolare il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica disciplinato dal Titolo I della
a) alla messa a sistema delle infrastrutture puntuali e lineari, nonchè dei servizi che fanno capo al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel quadro della promozione di una piattaforma logistica integrata regionale che garantisca l'equilibrio modale e quello territoriale;
b) alla predisposizione, in attuazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, di programmi triennali di intervento per l'utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili.».
3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 34 della
«a) gli agenti e ufficiali di Pubblica Sicurezza, gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato e della Regione e della Polizia Locale, in divisa o dotati di tessera di riconoscimento rilasciata dai rispettivi comandi, sia per le finalità di servizio che per garantire la sicurezza dei trasportati; per gli appartenenti alla Polizia Locale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale, ovvero del territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia Locale; l'attuazione delle disposizioni avviene secondo le priorità definite dalla Giunta regionale;».
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a), della
5. Al comma 3 dell'articolo 63 della
6. Al comma 3 dell'articolo 63 della
6 bis. [Fermi restando i poteri della Friuli Venezia Giulia Strade SpA in relazione al conferimento in regime di concessione d'uso dei beni demaniali, la regolazione dei rapporti tra il soggetto concedente e la società concessionaria è stabilita con formale provvedimento da assumersi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
Art. 55. (Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della
«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e d), non trovano applicazione per gli scuolabus. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non trovano applicazione per gli autobus che svolgono servizi di trasporto per persone con disabilità.».
Art. 56. (Modifiche alla
1. Al comma 4 dell'articolo 2 della
2. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 4 della
«d bis) un responsabile di Friuli Venezia Giulia Strada SpA, o suo delegato;».
3. Dopo la lettera k) del comma 4 dell'articolo 4 della
«k bis) un rappresentante per la Regione Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Amici della Bicicletta - F.I.A.B.».
Art. 57. (Modifiche alla
1. Alla
a) la rubrica del Titolo I è sostituita dalla seguente: «Pianificazione regionale del trasporto delle merci e della logistica»;
b) la rubrica del Capo Unico del Titolo I è soppressa;
c) la rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: «Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica»;
d) il comma 1 dell'articolo 1 è abrogato;
e) al comma 2 dell'articolo 1 le parole «A tal fine provvede» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione regionale, ai fini della predisposizione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, provvede»;
f) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 le parole «nel quadro delle indicazioni del Piano territoriale regionale e entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni»;
g) al comma 1 dell'articolo 2 le parole «e in coerenza con il Piano territoriale regionale,» sono soppresse;
h) alla rubrica dell'articolo 4 dopo le parole «Procedure di formazione» sono inserite le seguenti: «ed efficacia»;
i) dopo il comma 1 dell'articolo 4 è inserito il seguente:
«1 bis. Il decreto di approvazione è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è efficace dalla data della sua pubblicazione.».
Capo VII
Norme in materia di demanio marittimo e norme in materia di turismo
Art. 58. (Modifiche alla
1. [Al comma 2 bis dell'articolo 6 della
2. Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della
3. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della
4. [Al comma 2 dell'articolo 64 della
5. Dopo il comma 9 ter dell'articolo 64 della
«9 quater. Le country house - residenze di campagna sono esercizi alberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, da un minimo di 14 a un massimo di 24 posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville o casali e loro annessi e dotate di servizi di ristorazione e bar per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente, nonchè di una sala comune ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.».
Capo VIII
Norma di proroga e entrata in vigore
Art. 59. (Proroga dei termini di rendicontazione fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 53, della
1. Al comma 53 dell'articolo 6 della
Art. 60. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
[1] Lettera così sostituita dall'art. 35 della
[2] Lettera abrogata dall'art. 3 della
[3] Comma già modificato dall'art. 19 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 35 della
[5] Articolo inserito dall'art. 68 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 65 della
[8] Comma inserito dall'art. 3 della
[9] Comma così modificato dall'art. 3 della
[10] Comma così modificato dall'art. 3 della
[11] Comma sostituito dall'art. 3 della
[12] Comma inserito dall'art. 2 della
[13] Comma modificato dall'art. 3 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 65 della
[15] Articolo sostituito dall'art. 186 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 18 della
[17] Articolo inserito dall'art. 4 della
[18] Articolo inserito dall'art. 4 della
[19] Articolo inserito dall'art. 129 della
[20] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[21] Comma già modificato dall'art. 2 della
[22] Comma così modificato dall'art. 2 della
[23] Comma inserito dall'art. 2 della
[24] Comma inserito dall'art. 2 della
[25] Comma sostituito dall'art. 2 della
[26] Comma inserito dall'art. 2 della
[27] Comma così modificato dall'art. 14 della
[28] Articolo abrogato dall'art. 65 della
[29] Comma abrogato dall'art. 17 della
[30] Comma abrogato dall'art. 17 della
[31] Comma abrogato dall'art. 30 della
[32] Comma così sostituito dall'art. 71 della
[33] Comma già modificato dall'art. 11 della
[34] Comma aggiunto dall'art. 71 della
[35] Comma aggiunto dall'art. 71 della
[36] Articolo già modificato dall'art. 4 della
[37] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[38] Comma così modificato dall'art. 5 della
[39] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[40] Comma abrogato dall'art. 105 della
[41] Comma così modificato dall'art. 36 della
[42] Comma abrogato dall'art. 105 della