Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 disciplina nomine e designazioni e partecipazioni in enti |
Data: | 04/05/2012 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Principi) |
Art. 3. (Sistema di governo) |
Art. 4. (Costituzione e partecipazione) |
Art. 5. (Dismissione delle partecipazioni) |
Art. 6. (Scelta dei soci) |
Art. 7. (Esercizio delle prerogative di socio nelle società) |
Art. 8. (Componenti degli organi societari) |
Art. 9. (Compensi degli organi societari e dei dipendenti di società non quotate) |
Art. 10. (Rinvio dinamico) |
Art. 11. (Trasferimenti o finanziamenti) |
Art. 12. (Pubblicità) |
Art. 13. (Divieto di cumulo degli incarichi e modifica alla legge regionale 75/1978 ) |
Art. 14. (Reclutamento del personale e conferimento di incarichi) |
Art. 15. (Società strumentali) |
Art. 16. (Controllo analogo) |
Art. 17. (Attività di indirizzo) |
Art. 18. (Attività di controllo) |
Art. 19. (Attività di vigilanza) |
Art. 20. (Sostegno alla ricerca) |
Art. 21. (Conferma delle partecipazioni regionali) |
Art. 22. (Trasformazioni e razionalizzazioni) |
Art. 23. (Dismissioni) |
Art. 24. (Procedura di dismissione) |
Art. 25. (Modifica all'articolo 107 della legge regionale 29/2005) |
Art. 26. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 22/2010) |
Art. 27. (Modifica alla legge regionale 9/2011) |
Art. 28. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 29. (Disposizioni transitorie) |
Art. 30. (Abrogazioni) |
§ 2.3.14 - L.R. 4 maggio 2012, n. 10.
Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.
(B.U. 9 maggio 2012, n. 19)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA REGIONE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge provvede al riordino e alla riforma della legislazione regionale in materia di partecipazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a società di capitali in attuazione dei principi di cui all'articolo 13 del
2. La disciplina contenuta nella presente legge è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) definire e rendere omogenee le modalità e le procedure di costituzione di nuove società e di partecipazione a società esistenti;
b) definire le competenze degli organi della Regione riguardo la partecipazione, anche in fase di costituzione, a società;
c) individuare il sistema di governo sulle società a partecipazione regionale;
d) semplificare e ridurre la legislazione regionale in materia di società partecipate.
Art. 2. (Principi)
1. La partecipazione della Regione a società avviene, anche nella fase costitutiva, in coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione generale di settore ed è finalizzata al perseguimento di interessi di rilievo regionale.
2. E' ammessa la costituzione o la partecipazione in società che concorrano, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo economico e la protezione sociale della Regione ovvero in società che producono servizi di interesse generale.
3. La Regione non può costituire, assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per perseguire le proprie finalità istituzionali.
Art. 3. (Sistema di governo)
1. La Regione esercita il governo sulle società dalla stessa partecipate attraverso le proprie articolazioni, secondo le diverse competenze. La Regione esercita il governo sulle società indirettamente partecipate attraverso le società controllate.
2. Fermo restando quanto disposto dalla
3. Nelle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione, il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari di controllo è di competenza del Consiglio regionale, che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti.
4. La Regione, nell'esercizio della propria qualità di socio, esprime tramite apposite deliberazioni della Giunta regionale, gli indirizzi strategici delle singole società.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 67 (Accesso dei consiglieri regionali) della
6. AI fine di garantire un costante controllo sull'andamento delle società partecipate dalla Regione, le società medesime trasmettono, almeno semestralmente, una relazione illustrativa della gestione del periodo contenente, altresì, dati di gestione e indicatori chiave economico-finanziari, oltre a eventuali dati e informazioni specifici, individuati con riferimento e in armonia con gli obiettivi strategici della Regione e con le peculiari caratteristiche delle diverse attività svolte dalle stesse società. La documentazione di cui al precedente periodo è trasmessa contestualmente dalle medesime società anche alle competenti Commissioni consiliari che, ove richiesto, possono richiedere di riferire in merito.
SEZIONE II
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ALLE SOCIETA' DI CAPITALI
Art. 4. (Costituzione e partecipazione)
1. La costituzione di nuove società, l'assunzione di nuove partecipazioni in società esistenti, la partecipazione ad aumenti di capitale sociale da parte della Regione, la trasformazione, la fusione, la scissione e i trasferimenti di azienda o di rami di azienda di società sono previsti con legge regionale nel rispetto dei principi dell'articolo 2. La legge regionale stabilisce l'entità iniziale della partecipazione ed eventualmente particolari condizioni e modalità della partecipazione ed è attuata con deliberazione della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale approva lo schema dello statuto delle società di nuova costituzione e delle società alle quali la Regione partecipa e autorizza gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della società o delle nuove partecipazioni.
Art. 5. (Dismissione delle partecipazioni)
1. La dismissione, totale o parziale, da parte della Regione della partecipazione a società e il loro scioglimento volontario sono previsti con legge regionale.
2. Ai fini dello svolgimento delle procedure relative alle dismissioni la Regione può ricorrere a soggetti pubblici o privati aventi idonea competenza. Modalità e limiti per l'individuazione dei soggetti e per lo svolgimento delle procedure sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Nei confronti dei soggetti pubblici il rapporto di avvalimento è regolato con convenzione.
Art. 6. (Scelta dei soci)
1. La scelta dei soci privati nelle società per la fornitura di beni e servizi e per la realizzazione o gestione di opere pubbliche, alle quali partecipa la Regione, avviene mediante procedure di evidenza pubblica.
Art. 7. (Esercizio delle prerogative di socio nelle società)
1. La Regione partecipa all'assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Regione o persona da lui delegata, scelta preferibilmente tra i componenti della Giunta regionale.
Art. 8. (Componenti degli organi societari)
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica la definizione del numero dei componenti degli organi societari delle società controllate dalla Regione in via diretta è fissato in coerenza con la complessità gestionale dell'attività. La Giunta regionale, a tal fine, elabora un indice variabile di complessità gestionale, attraverso l'elaborazione di parametri rappresentativi delle grandezze economiche e organizzative dell'impresa. La relativa deliberazione è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente.
2. Nelle società controllate dalla Regione i soci pubblici non possono, complessivamente, nominare negli organi di amministrazione un numero di componenti superiore a cinque e negli organi di controllo un numero di componenti superiore a tre effettivi e due supplenti. In relazione alla complessità gestionale dell'attività può essere previsto l'amministratore unico.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle società controllate dalla Regione in via indiretta attraverso le società direttamente controllate.
4. Nelle società non controllate dalla Regione, quest'ultima, nella sua qualità di socio, si adopera per l'attuazione dei principi espressi nei commi 1 e 2, ove compatibili.
Art. 9. (Compensi degli organi societari e dei dipendenti di società non quotate) [1]
1. Salvo quanto diversamente disposto in senso più restrittivo da disposizioni di legge regionale, i compensi degli organi societari e dei dipendenti delle società a controllo pubblico sono disciplinati dalla normativa nazionale tempo per tempo vigente in materia.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, del
Art. 10. (Rinvio dinamico)
1. Alle società controllate dalla Regione si applicano le disposizioni, tempo per tempo vigenti, della
Art. 11. (Trasferimenti o finanziamenti) [3]
1. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, la Regione non può, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile , effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nè rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentite le operazioni citate nei confronti delle società di cui al primo periodo a fronte della realizzazione di programmi di investimento ovvero dello svolgimento di servizi di pubblico interesse, prestati in condizioni di oggettiva non remuneratività, in attuazione di convenzioni, contratti di servizio o di programma. La Regione individua i criteri per il riconoscimento delle condizioni di oggettiva non remuneratività ai fini della stipula dei predetti atti.
2. Le convenzioni e i contratti di servizio o di programma di cui al comma 1 sono predisposti dalle Direzioni centrali competenti per i settori di attività nei quali opera la società.
3. Nelle convenzioni e nei contratti di servizio o di programma sono altresì individuate le condizioni di oggettiva non remuneratività.
Art. 12. (Pubblicità)
1. Al fine del perseguimento della massima trasparenza, sul sito istituzionale della Regione sono pubblicati:
a) la rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra la Regione, le società partecipate direttamente e le società strategiche di Friulia Holding;
b) l'elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale [4];
c) le generalità e il curriculum vitae degli amministratori di nomina diretta o comunque indicati dalla Regione nelle società alle quali la Regione partecipa;
d) la durata dell'incarico degli amministratori di cui alla lettera c);
e) il dettaglio dei compensi spettanti agli amministratori di cui alla lettera c), incluso l'eventuale emolumento spettante per speciali incarichi e l'eventuale indennità di risultato, nonchè l'eventuale valore stimato dei fringe benefit.
2. I dati di cui al comma 1 sono comunicati annualmente dalle società e si riferiscono alle somme percepite dagli amministratori alla data del 31 dicembre di ogni anno [5].
3. I dati di cui al comma 1 sono riferiti tanto alle società direttamente partecipate dalla Regione, quanto alle società che rientrano nell'ambito della Friulia Holding.
4. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati anche sui siti delle singole società controllate dalla Regione [6].
5. Sul sito istituzionale della Regione e sui siti delle singole società controllate dalla Regione stessa sono pubblicati, altresì, i dati di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 riferiti agli eventuali direttori generali delle società medesime [7].
Art. 13. (Divieto di cumulo degli incarichi e modifica alla
1. Nessuno può essere componente di più di un organo esecutivo di società partecipate dalla Regione. Nessuno, altresì, può essere componente di più di un organo di controllo di società partecipate dalla Regione. Nessuno infine può essere contemporaneamente componente di un organo esecutivo di una società partecipata dalla Regione e di un organo di controllo di altra società partecipata dalla Regione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle nomine e alle designazioni di competenza regionale.
1 bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai componenti supplenti degli organi di controllo di cui al medesimo comma [8].
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della
«c bis) qualora il candidato abbia ricoperto incarichi di amministratore in società a totale o parziale capitale pubblico negli ultimi cinque anni, la dichiarazione concernente i risultati di esercizio conseguiti dalle società amministrate in tale periodo.».
Art. 14. (Reclutamento del personale e conferimento di incarichi)
1. Le società totalmente partecipate o controllate, anche indirettamente, dalla Regione adottano criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi avuto riguardo alla capacità professionale e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
2. La Regione promuove l'attivazione di meccanismi di mobilità del personale assunto con contratto a tempo indeterminato nell'ambito delle società controllate in via diretta e indiretta dalla Regione. Queste ultime, a tal fine, prima di accedere al mercato, verificano l'eventuale disponibilità di soggetti idonei nell'ambito delle altre società controllate, nel rispetto dei contratti di lavoro. Per le medesime finalità, la verifica di disponibilità di soggetti idonei viene effettuata anche nell'ambito del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno in liquidazione [9].
2 bis. Il personale in eccedenza delle società controllate in via diretta o indiretta dalla Regione e dagli enti, aziende speciali e agenzie regionali è trasferito mediante mobilità presso società controllate in via diretta o indiretta dallo stesso ente controllante ovvero presso società controllate in via diretta o indiretta dalla Regione o dagli enti, aziende speciali e agenzie regionali. La mobilità è altresì consentita tra società controllate in via diretta o indiretta dalla Regione e dagli enti, aziende speciali e agenzie regionali, e società controllate in via diretta o indiretta da enti pubblici diversi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e alle società dalle stesse controllate [10].
2 ter. A tal fine le società controllate di cui al primo periodo del comma 2 bis trasmettono tempestivamente alla Regione, per il tramite dell'ente controllante, i piani occupazionali adottati nel rispetto dei principio di riduzione dei costi di personale [11].
2 quater. Alle procedure di mobilità di cui al comma 2 bis si applicano le disposizioni nazionali vigenti in materia [12].
SEZIONE III
SOCIETA' STRUMENTALI
Art. 15. (Società strumentali)
1. Sono società strumentali della Regione le società a capitale totalmente pubblico nelle quali la stessa detenga una quota azionaria nel rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 13 del
2. La Regione affida direttamente le forniture di beni e servizi e la realizzazione o la gestione di opere pubbliche alle proprie società strumentali il cui oggetto sociale comprenda tali beni, servizi o opere pubbliche.
Art. 16. (Controllo analogo)
1. La Regione esercita il controllo analogo sulle società strumentali da essa totalmente possedute, di seguito denominate società, in conformità ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e alle disposizioni che regolano le società di capitali.
2. Ai fini della sussistenza del controllo analogo la Regione:
a) provvede alla nomina e alla revoca degli amministratori e dei sindaci delle società;
b) svolge funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell'attività e dettando le eventuali direttive generali per raggiungerli;
c) esercita attività di controllo gestionale e finanziario, qualora necessario, anche attraverso l'esperimento di ispezioni e verifiche, nonchè attraverso l'esame di rapporti periodici.
3. Nelle società strumentali a partecipazione pubblica plurima, alle quali partecipa la Regione, il controllo analogo è esercitato dalla Regione anche in forma associata, previe intese tra i soci. Le intese si conformano, compatibilmente con l'assetto societario, alle disposizioni degli articoli da 17 a 19.
4. La Giunta regionale individua le strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo sulle società alle quali la Regione partecipa.
Art. 17. (Attività di indirizzo)
1. La Giunta regionale esercita l'attività di indirizzo nei confronti delle società attraverso la definizione degli obiettivi strategici, previa informazione sugli stessi alla competente Commissione consiliare, i quali costituiscono, per le stesse, linee guida per la predisposizione dei piani industriali e di ogni altra operazione che rivesta carattere di particolare rilevanza.
2. E' riservata alla Giunta regionale la facoltà di impartire alle società specifiche direttive qualora ritenuto opportuno.
Art. 18. (Attività di controllo)
1. La Giunta regionale esercita il controllo attraverso la preventiva approvazione dei seguenti atti:
a) bilancio d'esercizio delle società;
b) piano industriale e suoi successivi aggiornamenti;
c) modificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa delle società;
d) operazioni industriali o commerciali non previste dal piano industriale, che rivestano carattere di particolare rilevanza o richiedano investimenti significativi sul patrimonio delle società;
e) piano annuale del fabbisogno di risorse umane.
2. In sede di approvazione la Giunta regionale può riservarsi, se del caso, di richiedere alle società di apportarvi modifiche o integrazioni.
3. La Giunta regionale definisce le ulteriori modalità di svolgimento del controllo di cui al comma 1 e le modalità di svolgimento del controllo successivo.
Art. 19. (Attività di vigilanza)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, le società sono tenute inoltre a trasmettere alla Giunta regionale, secondo le modalità da questa individuate, informative almeno trimestrali relative all'andamento economico e sullo stato di realizzazione del piano industriale.
2. Le società forniscono, altresì, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste dalla Giunta regionale, nonchè dalle strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo. Le società, inoltre, su richiesta della Commissione consiliare competente, forniscono la documentazione di cui al periodo precedente.
3. Con provvedimento motivato la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti delle società.
SEZIONE IV
CONFERMA, TRASFORMAZIONI E DISMISSIONI DI SOCIETA'
Art. 20. (Sostegno alla ricerca)
1. AI fine di sostenere la ricerca scientifica, tecnologica e l'incubazione e lo sviluppo di imprese innovative, la partecipazione degli enti locali della regione autonoma Friuli Venezia Giulia in società che svolgano dette attività o in soggetti gestori di parchi scientifici e tecnologici, senza fini di lucro, è considerata di preminente interesse pubblico e, pertanto, rientra nelle finalità istituzionali di detti enti.
Art. 21. (Conferma delle partecipazioni regionali)
1. In conformità ai principi di cui all'articolo 2 sono confermate le partecipazioni della Regione nelle seguenti società:
a) Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia SpA - Friulia SpA costituita dalla
b) Insiel - Informatica per il Sistema degli Enti Locali SpA autorizzata dall'articolo 1 della
c) Sincrotrone - Trieste Società consortile per azioni autorizzata dall'articolo 3, comma 2, della
d) Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA costituita dalla
e) [Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia SpA costituita dall'articolo 3, commi da 1 a 5, della
f) Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni autorizzata dall'articolo 4, commi da 11 a 14, della
g) Polo Tecnologico di Pordenone Società consortile per azioni costituita dall'articolo 5, commi da 1 a 4, della
h) Società Ferrovie Udine - Cividale s.r.l. costituita dall'articolo 5, commi 99 e 100, della
i) Eurologistica SpA autorizzata dall'articolo 4, commi da 121 a 125, della
j) Finanziaria MC SpA autorizzata dall'articolo 7, commi 23 e 24, della
k) Friuli Venezia Giulia Strade SpA costituita dall'articolo 4, comma 87, della
l) [ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc. a r.l. unipersonale autorizzata dall'articolo 4, comma 22, della
m) la società la cui quota di partecipazione sarà eventualmente acquisita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso la permuta autorizzata dall'articolo 5, comma 30, della
Art. 22. (Trasformazioni e razionalizzazioni)
1. La razionalizzazione dell'Agenzia per lo sviluppo della montagna SpA - Agemont SpA e la trasformazione di Promotur SpA sono disciplinate dalla
Art. 23. (Dismissioni)
1. In conformità ai principi di cui all'articolo 2 è autorizzata la dismissione delle partecipazioni della Regione nella società Fiera Trieste SpA - in liquidazione autorizzata con l'articolo 107, comma 7, della
2. E' autorizzata la cessione gratuita al Comune di Gorizia e al Comune di Savogna d'Isonzo, in proporzione alle quote azionarie dagli stessi rispettivamente possedute nella società, delle partecipazioni della Regione alla società Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia SpA costituita dall'articolo 38 della
Art. 24. (Procedura di dismissione)
1. L'alienazione delle partecipazioni di cui all'articolo 23 è effettuata, nel rispetto delle norme statutarie, ai soci, al valore desumibile dal patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato.
2. Le quote invendute sono alienate con procedura a evidenza pubblica, con modalità trasparenti e non discriminatorie, ai sensi del
CAPO II
COORDINAMENTI NORMATIVI
Art. 25. (Modifica all'articolo 107 della
1. Al comma 17 bis, come aggiunto dall'articolo 14, comma 1, della
Art. 26. (Modifica all'articolo 12 della
1. Al comma 17 dell'articolo 12 della
Art. 27. (Modifica alla
1. Gli articoli 7 e 8 della
«Art. 7 (Controllo analogo)
1. Il controllo analogo su Insiel SpA è esercitato nei modi stabiliti negli articoli da 16 a 19 della
CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 28. (Disposizioni finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 23 e 24 fanno carico all'unità di bilancio 10.3.1.1168 e ai capitoli 951 e 961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
2. Le eventuali entrate derivanti dal disposto di cui di cui all'articolo 24 sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.1.105 e sul capitolo 770 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 29, comma 8, fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
Art. 29. (Disposizioni transitorie)
1. Le modifiche agli statuti societari in recepimento delle norme e degli indirizzi di cui alla presente legge sono promosse dall'Amministrazione regionale entro sei mesi dall'approvazione delle deliberazioni di cui agli articoli 8 e 9, fermo restando il rispetto dei negozi giuridici in essere.
2. In sede di prima applicazione dei principi di cui all'articolo 9 resta fermo quanto già intrapreso dall'Amministrazione regionale e quanto stabilito dall'articolo 12, comma 9, della
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 13 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo all'entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, sono fatte salve le nomine già disposte.
4. Per quanto non derogato dalle disposizioni della presente legge, si applica quanto previsto dalla
5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili, ove compatibili, anche agli enti strumentali e funzionali della Regione.
6. I rinvii alle disposizioni citate nella presente legge si intendono riferiti al testo vigente alla data di entrata in vigore della presente.
7. Nelle more dell'attuazione della razionalizzazione di cui alla
8. [La Giunta regionale è autorizzata a rilasciare la garanzia di cui all'articolo 5, comma 1 bis, della
Art. 30. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la
b) gli articoli 5 e 6 della
c) la
d) la
e) l'articolo 2 della
f) gli articoli da 16 a 19 della
g) l'articolo 2 della
h) la
i) gli articoli 22 e 57 della
j) gli articoli 4 e 12 della
k) gli articoli 22 e 71 della
l) l'articolo 7 della
m) l'articolo 17 della
n) gli articoli 6, 8 e 76 della
o) la
p) l'articolo 23 della
q) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della
r) gli articoli 39 e 41 della
s) l'articolo 43 della
t) la
u) l'articolo 5 della
v) l'articolo 34 della
w) gli articoli 70 e 71 della
x) la
y) gli articoli 88, 89 e 91 della
z) la
aa) l'articolo 4 della
bb) i commi da 7 a 9 dell'articolo 34 e gli articoli 96 e 118 della
cc) l'articolo 47 e i commi 2 e 3 dell'articolo 59 della
dd) i commi da 2 a 5 dell'articolo 29 e i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 70 della
ee) la
ff) i commi da 4 a 8 dell'articolo 96 e l'articolo 97 della
gg) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 159 della
hh) i commi da 1 a 4 dell'articolo 147 e l'articolo 166 della
ii) gli articoli 3 e 55 della
jj) i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 4, i commi 8 e 9 dell'articolo 17 e i commi 3 e 4 dell'articolo 27 della
kk) gli articoli 3 e 7 della
ll) il comma 16 dell'articolo 3 della
mm) i commi 6 e 7 dell'articolo 3, i commi da 1 a 7 dell'articolo 11 e il comma 9 dell'articolo 20 della
nn) l'articolo 38 della
oo) il comma 58 dell'articolo 16 della
pp) i commi 63, 146 e 147 dell'articolo 6 della
qq) i commi da 1 a 4 dell'articolo 5 della
rr) il comma 5 dell'articolo 6 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7 della
ss) il comma 15 dell'articolo 1 e i commi 1 e 2 dell'articolo 8 della
tt) il comma 3 dell'articolo 7 della
uu) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della
vv) il comma 12 dell'articolo 23 della
ww) il comma 52 dell'articolo 7 della
xx) i commi 73 e 74 dell'articolo 6 della
yy) i commi 99, 100 e 101 dell'articolo 6 della
zz) il comma 8 dell'articolo 6 della
aaa) i commi 109 e 110 dell'articolo 5 e i commi 22 e 23 dell'articolo 8 della
bbb) i commi da 38 a 43 e i commi 48 e 49 dell'articolo 7 della
ccc) i commi da 43 a 45 dell'articolo 8 della
ddd) il comma 4 dell'articolo 6 della
eee) i commi 27, 28 e 29 dell'articolo 2 della
fff) l'articolo 2 della
ggg) il comma 10 dell'articolo 5, i commi 6 e 7 dell'articolo 11 e i commi 23 e 24 dell'articolo 12 della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 riferite alle partecipazioni della Regione di cui all'articolo 23 continuano ad applicarsi sino alla conclusione della procedura di dismissione delle medesime.
3. Dell'avvenuta cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è dato avviso con decreto del Presidente della Regione pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 67 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 67 della
[4] Lettera così modificata dall'art. 87 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 87 della
[6] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 89 della
[7] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 89 della
[8] Comma inserito dall'art. 12 della
[9] Comma così modificato dall'art. 2 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 13 della
[11] Comma aggiunto dall'art. 13 della
[12] Comma aggiunto dall'art. 13 della
[13] Lettera abrogata dall'art. 56 della
[14] Lettera abrogata dall'art. 12 della
[15] Comma abrogato dall'art. 7 della