§ 3.18.91 - L.R. 19 novembre 1992, n. 34.
Interventi regionali di promozione dell'attività del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 turismo ed industria alberghiera
Data:19/11/1992
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ruolo del CAI nel Friuli-Venezia Giulia.
Art. 3.  Programma regionale delle iniziative del CAI e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
Art. 4.  Concessione ed erogazione dei contributi.
Art. 5.  Disposizione finale.
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 3.18.91 - L.R. 19 novembre 1992, n. 34. [1]

Interventi regionali di promozione dell'attività del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 20 novembre 1992, n. 80 - Suppl. Straord. n. 41).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Nel quadro dell'azione di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico e delle risorse turistiche delle zone montane, con la presente legge la Regione favorisce lo sviluppo delle attività alpinistiche ed escursionistiche, attraverso interventi intesi a diffondere la cultura della montagna e la conoscenza e la fruizione del patrimonio alpinistico e speleologico regionale, nonché ad assicurare la prevenzione degli infortuni e l'efficienza del soccorso alpino e speleologico.

     2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonchè per una più qualificata tutela, promozione e fruizione delle zone di media ed alta montagna, la Regione riconosce la funzione culturale, sociale e di punto di riferimento svolta dal Club Alpino Italiano (CAI), in conformità ai principi enunciati dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, come modificata dalla legge 24 dicembre 1985, n. 776 ed individua nella Delegazione regionale del CAI del Friuli-Venezia Giulia il principale organo tecnico di consulenza per gli atti legislativi e normativi inerenti alla fruizione turistica e alla conservazione ambientale della montagna e, in tal senso, di riferimento per l'elaborazione di piani programmatici di sviluppo e per il coordinamento delle attività oggetto di sostegno ai sensi della presente legge [2].

 

     Art. 2. Ruolo del CAI nel Friuli-Venezia Giulia.

     1. L'Amministrazione regionale concorre al finanziamento delle iniziative che l'organizzazione del CAI del Friuli-Venezia Giulia promuove, anche mediante la sezione denominata Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, nelle seguenti aree di attività:

     a) conoscenza e fruizione dell'ambiente montano, mediante l'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, nonché mediante la promozione di attività scientifiche e didattiche e di ogni altra iniziativa idonea allo sviluppo della cultura della montagna, ivi compresa la formazione e l'aggiornamento di un elenco regionale dei sentieri alpini e delle vie ferrate;

     a bis) formazione e addestramento, mediante l’organizzazione e la gestione di corsi di avviamento e perfezionamento nell’attività alpinistica, sci-alpinistica e speleologica, nonché mediante l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione e di aggiornamento tecnico e didattico dei relativi istruttori e la partecipazione ad analoghe iniziative di livello interregionale, nazionale o internazionale che si svolgano fuori del territorio del Friuli Venezia Giulia [3];

     b) [4];

     c) vigilanza e prevenzione degli infortuni in montagna nonché attività di consulenza dell'Amministrazione regionale e degli enti locali ai fini della determinazione dei criteri tecnici di sicurezza da adottare nella realizzazione e manutenzione degli itinerari alpinistici e speleologici;

     d) organizzazione del soccorso alpino e speleologico.

     2. [Ai fini dell'esercizio coordinato delle funzioni trasferite alle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, gli interventi contributivi per la ristrutturazione e manutenzione di rifugi e bivacchi, nonchè per la realizzazione e la manutenzione di sentieri alpini e di vie ferrate, con i relativi impianti fissi di sicurezza, sono decisi dalle Comunità montane sentita la Delegazione regionale del CAI del Friuli-Venezia Giulia, in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento delle necessità presenti nelle diverse parti del territorio montano] [5].

     2 bis. [6].

 

     Art. 3. Programma regionale delle iniziative del CAI e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. [7]

     1. Il complesso degli interventi di promozione e di finanziamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), viene definito annualmente nell'ambito di un programma regionale delle iniziative del CAI, predisposto dalla Delegazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, commisurato all'entità dello stanziamento a tal fine autorizzato dal bilancio regionale.

     2. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2, comma 1, relativi all'organizzazione del soccorso alpino e speleologico, sono definiti annualmente nell'ambito di un programma regionale delle iniziative del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Sezione speciale del CAI

- Delegazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, commisurato all'entità

delle risorse poste a tal fine nel bilancio regionale.

     3. I programmi, corredati della documentazione illustrativa e dei preventivi di spesa delle singole iniziative previste, sono presentati al Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive entro il mese di febbraio di ogni anno [8].

 

     Art. 4. Concessione ed erogazione dei contributi.

     1. All'attuazione del programma di cui all'articolo 3 si provvede attraverso la concessione di contributi a favore delle singole Sezioni locali del CAI del Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione delle iniziative di rispettiva pertinenza.

     2. I contributi per la realizzazione delle iniziative concernenti il soccorso alpino e speleologico sono concessi a favore della struttura regionale e delle strutture locali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - Sezione speciale del CAI.

     3. L'entità dei contributi non può eccedere il limite del settantacinque per cento della spesa ammissibile, per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e il limite del novantacinque per cento della spesa ammissibile, per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d).

     4. Con i decreti di concessione dei contributi è stabilita l'entità della quota anticipatamente erogabile e il termine per la rendicontazione delle spese sostenute. All'erogazione della quota a saldo si provvede a fronte della presentazione, da parte delle Sezioni beneficiarie, del rendiconto delle spese sostenute corredato da una relazione illustrativa dell'attività svolta.

     5. I contributi per il finanziamento delle iniziative previste nell'ambito del sottoprogramma concernente il settore speleologico sono concessi ed erogati in conformità alle leggi regionali 1 settembre 1966, n. 27, e 28 ottobre 1980, n. 55.

     6. La mancata rendicontazione delle spese ammesse a contributo comporta la revoca del contributo stesso e la restituzione della quota erogata.

     7. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con i contributi previsti, per le medesime finalità, da altre leggi regionali.

 

     Art. 5. Disposizione finale.

     1. All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è soppressa la lettera c).

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, relativamente all'attuazione del programma di cui all'articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, a decorrere dall'anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 6107 [1.1.162.2.08.32] con la denominazione «Contributi per la realizzazione del Programma regionale delle iniziative del Club alpino italiano (CAI)» e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

     3. Al predetto onere complessivo di lire 500 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6104 del precitato stato di previsione della spesa.

     4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6107 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 11 della L.R. 6 novembre 2017, n. 36.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 agosto 1996, n. 28.

[3] Lettera aggiunta dall’art. 9 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[4] Lettera abrogata dall’art. 180 della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2.

[5] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 1996, n. 28 e abrogato dall'art. 16 della L.R. 9 novembre 2012, n. 22.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 1996, n. 28 e abrogato dall’art. 180 della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2.

[7] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 5 agosto 1996, n. 28 e abrogato dall'art. 15 della L.R. 16 giugno 2017, n. 24.

[8] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.