Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 20/08/2007 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario) |
Art. 2. (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali) |
Art. 3. (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali) |
Art. 4. (Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale) |
Art. 5. (Finanziamento di interventi nel settore dell'istruzione, cultura, sport e pace) |
Art. 6. (Interventi nei settori produttivi) |
Art. 7. (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili) |
Art. 8. (Copertura finanziaria) |
Art. 9. (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea) |
Art. 10. (Entrata in vigore) |
§ 6.4.253 - L.R. 20 agosto 2007, n. 22.
Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
(B.U. 22 agosto 2007, n. 34 - S.O. n. 23)
Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario)
1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della
a) 180.890.623,66 euro destinati alla copertura delle spese autorizzate con la tabella A1 approvata con il comma 2;
b) 10 milioni di euro destinati alla copertura delle spese autorizzate con la tabella A2 approvata con il comma 3 e finalizzate alla riduzione dell'indebitamento, con conseguente riduzione di pari importo dello stanziamento previsto per l'anno 2007 sull'unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A1 relativa all'utilizzo dell'avanzo vincolato; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione "modifica di denominazione".
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lettera b), per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla annessa tabella A2 relativa alla riduzione del ricorso al mercato finanziario, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa.
4. In corrispondenza alle riduzioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 111 - tabella D - relativamente ai capitoli 2260, 2481 e 2502 limitatamente a 50.000 euro è disposta la riduzione di 306.600 euro dello stanziamento previsto per l'anno 2007 sull'unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con
6. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A3 relativa alle maggiori entrate regionali; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione "modifica di denominazione".
7. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A4 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione "modifica di denominazione".
Art. 2. (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione degli enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l'anno 2006 è accertato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della
2. Alle Province è attribuita un'assegnazione di 1.750.000 euro, erogata in unica soluzione per il 50 per cento in misura proporzionale alla media del gettito IRPEF di ciascun Comune di ciascuna Provincia, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, e per il restante 50 per cento suddivisa per un terzo in base all'estensione territoriale e per due terzi in base alla popolazione.
3. Ai Comuni è attribuita un'assegnazione di 12.974.202,95 euro erogata in unica soluzione per il 65 per cento in misura proporzionale all'assegnazione spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), numero 1), della
4. Alle Comunità montane è attribuita un'assegnazione di 360.000 euro, erogata in unica soluzione per metà in base all'estensione territoriale e per metà in base alla popolazione.
5. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo di 400.000 euro alle Province per la compensazione a favore di particolari situazioni, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la deliberazione della Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.
7. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 17, della
8. Per le finalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è destinata la spesa di 17.984.202,95 euro per l'anno 2007 sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 - a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1542 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 21, della
10. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 9.992.077,29 euro per l'anno 2007 sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 - a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1513 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 37, della
12. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 - a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.2.1008 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1506 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 43, della
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1509 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare, in via anticipata e in unica soluzione, un fondo di 70.000 euro, per l'anno 2007, a integrazione del finanziamento previsto dall'articolo 2, comma 21, della
16. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti locali firmatari dei Protocolli d'intesa di cui al comma 15 comunicano alla Regione gli enti beneficiari dell'assegnazione, gli interventi da realizzare e la relativa tempistica di attuazione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, prende atto degli interventi segnalati e fissa il termine per la rendicontazione che deve essere effettuata con le modalità di cui all'articolo 42 della
17. Per le finalità di cui al comma 15, con riferimento ai percorsi di incentivazione alla fusione intrapresi dai Comuni di Attimis e Faedis, è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1554 (1.1.152.2.11.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - spese correnti - con la denominazione "Incentivazione fusione tra i Comuni di Attimis e Faedis" e con lo stanziamento di 35.000 euro per l'anno 2007.
18. Per le finalità di cui al comma 15, con riferimento ai percorsi di incentivazione alla fusione intrapresi dai Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1555 (1.1.152.2.11.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - spese correnti - con la denominazione "Incentivazione fusione tra i Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano" e con lo stanziamento di 35.000 euro per l'anno 2007.
19. Il comma 14 dell'articolo 3 della
"14. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 750.000 euro per il concorso negli oneri relativi alla concessione ai dipendenti di aspettativa sindacale retribuita da assegnare:
a) in via prioritaria, in unica soluzione e d'ufficio, per la copertura degli oneri sostenuti nel 2006, relativamente alla parte non già finanziata con l'assegnazione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera i), e comma 15, della
b) in via residuale, dopo il riparto di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri che gli enti sostengono nell'anno 2007, da assegnare in unica soluzione entro agosto 2007 e in via anticipata in misura pari agli oneri preventivati per l'anno 2007, dichiarati dagli enti predetti con le modalità di cui al comma 15; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.".
20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 14, della
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'attuazione dei progetti individuati nel Protocollo d'intesa in materia di politiche integrate di sicurezza urbana, stipulato tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell'interno, per il perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza nel territorio regionale.
21 bis. Per le finalità previste dal comma 21, limitatamente all’attuazione del progetto n. 4 del Protocollo d’intesa di cui al medesimo comma 21, è destinato un fondo di 50.000 euro da assegnare mediante versamento diretto delle risorse a favore del fondo regionale per la Protezione civile [1].
22. Per le finalità di cui al comma 21 bis è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2007 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.2.801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 1637 (2.1.220.3.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 236 - Affari istituzionali e sistema autonomie locali - spese d’investimento - con la denominazione «Spese per l’attuazione del progetto n. 4 del Protocollo in materia di politiche integrate di sicurezza urbana, stipulato tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell’Interno - interconnessione sale operative» e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2007 [2].
23. Per le finalità previste dal comma 21, limitatamente all'attuazione del progetto n. 3 del Protocollo d'intesa di cui al medesimo comma 21, da realizzare mediante la concessione al Ministero dell'interno di un contributo per la costituzione e il funzionamento del "Sistema informativo comune" presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Trieste, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.1552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1639 (1.1.151.2.11.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 236 - Affari istituzionali e sistema autonomie locali - spese correnti - con la denominazione "Spese per l'attuazione del progetto n. 3 del Protocollo in materia di politiche integrate di sicurezza urbana, stipulato tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell'interno - sistema informativo comune" e con lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2007.
24. L'accordo di programma tra Amministrazione regionale, ANCI e UNCEM, stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 49, della
25. All'associazione referente individuata nell'accordo di programma è riconosciuto, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, il 10 per cento della spesa effettivamente sostenuta per l'attuazione del comma 24.
26. L'associazione referente di cui al comma 25 presenta alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, entro il termine previsto nell'atto aggiuntivo, una dichiarazione che attesti che l'assegnazione di cui al comma 24 è stata utilizzata per le finalità ivi previste.
27. Per le finalità previste dai commi 24 e 25 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2007 sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 - a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.1552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1685 (1.1.158.2.12.33) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 236 - Affari istituzionali e sistema autonomie locali - con la denominazione "Anci corsi di formazione" e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2007.
28. In via di interpretazione autentica del comma 25 dell'articolo 3 della
29. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 12, della
30. La Comunità collinare del Friuli, beneficiaria dell'assegnazione di cui all'articolo 2, comma 36, della
31. La quota del fondo di cui all'articolo 3, comma 22, della
32. Il termine del 15 marzo per la ricognizione delle forme associative e il termine del 15 aprile per la presentazione delle proposte di accordo quadro, previsti dal Piano di valorizzazione territoriale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2666 del 7 novembre 2006, limitatamente all'anno 2007, con riferimento agli ambiti metropolitani di cui all'articolo 25, comma 4, della
33. Le associazioni intercomunali costituite tra il 15 marzo e il 30 giugno, ai sensi del comma 32, beneficiano dell'incentivo ordinario e straordinario previsto dal Piano di valorizzazione territoriale presentando domanda, secondo i modelli previsti dal medesimo Piano di valorizzazione territoriale, entro e non oltre il 30 agosto 2007.
34. I Comuni capoluogo di provincia aventi la qualificazione giuridica di Ambito di sviluppo territoriale (ASTER) ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della
35. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 41 della
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare annualmente ai Comuni le assegnazioni compensative delle minori entrate ICI per edifici di culto e similari per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato. L'assegnazione è disposta a favore dei beneficiari e nell'ammontare comunicato dal competente Ministero alla Regione, con riferimento agli anni dallo stesso Ministero indicati.
37. Per le finalità previste dal comma 36 è destinata la spesa di 400.574,23 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 2007 al 2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1561 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi autorizzata con l'articolo 1, comma 7, tabella A4. Corrispondentemente, nella medesima tabella A4, è prevista l'entrata di pari importo, quale assegnazione statale, a carico dell'unità previsionale di base 2.3.22 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1561 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. Al fine di consentire il completamento da parte dell'Amministrazione regionale dei procedimenti contributivi in corso alla data dell'1 gennaio 2007 ai sensi dell'articolo 67 della
a) lo stanziamento dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1520, è ridotto di 110.000 euro per l'anno 2007; detto importo corrisponde alle risorse devolute ai sensi dell'articolo 69, commi 1 e 4, della
b) lo stanziamento dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1522, è ridotto di 1.995.500 euro per l'anno 2007; detto importo corrisponde alle risorse devolute ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 4, della
39. Per le finalità di cui al comma 38 è autorizzata la spesa complessiva di 2.105.500 euro per l'anno 2007 a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
Unità previsionale di base |
Capitolo |
2007 (euro) |
11.3.330.1.371 |
6871 |
53.000 |
11.5.330.1.375 |
6807 |
19.000 |
11.5.330.1.375 |
6992 (2.1.163.3.10.10) (di nuova istituzione) Contributi agli enti locali, ad istituti, enti, associazioni, consorzi e comitati al fine di assicurare la copertura delle spese per l'organizzazione di convegni e manifestazioni, nonchè per l'attuazione di iniziative volte a promuovere la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione - parte corrente |
38.000 |
11.1.330.2.352 |
6298 |
500.000 |
11.2.330.2.363 |
6310 |
772.400 |
11.5.330.2.442 |
6994 |
132.000 |
11.6.330.2.133 |
3388 (2.1.210.5.08.29) (di nuova istituzione) Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l' acquisizione di aree naturali protette, biotopi e terreni di particolare interesse naturalistico, nonchè spese per la conservazione, il miglioramento ed il mantenimento della biodiversità, e spese per la fruizione didattica e la ricerca scientifica |
3.522,45 |
11.6.330.2.3 |
2843 |
30.119,77 |
11.6.330.2.3 |
2870 |
557.457,78 |
40. Al comma 62 dell'articolo 3 della
41. Il comma 93 dell'articolo 5 della
"93. Nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 30, comma 1, della
42. La domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 5, comma 93, della
43. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 93, della
a) viene spostato alla unità previsionale di base 1.3.370.1.18;
b) la sua denominazione è sostituita dalla seguente: "Contributo all'associazione sindaci per l'effettuazione del censimento e di uno studio degli interventi realizzati nei venti anni di operatività della
c) il relativo codice di finanza regionale è sostituito con il seguente: "1.1.152.2.06.06".
44. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 5, comma 93, della
45. Le somme assegnate alle Province ai sensi della
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'Amministrazione provinciale di Trieste un finanziamento straordinario di 30.000 euro per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11 della
47. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 1522 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
48. Per le finalità previste dall'articolo 41, comma 3, della
49. Per la realizzazione degli obiettivi di riforma dell'ordinamento della polizia locale e delle disposizioni in materia di politiche di sicurezza nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia è destinata, sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 - la somma di 1.500.000 euro con riferimento all'unità previsionale di base 53.6.250.1.920, con riferimento al capitolo 9700, partita 56 - del prospetto D1 allegato al documento tecnico allegato al bilancio di previsione per gli anni 2007-2009 per l'anno 2007.
50. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione "modifica di denominazione".
Art. 3. (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a coprire fino all'ammontare di 95 milioni di euro gli oneri a carico degli enti del Servizio sanitario regionale derivanti:
a) dalla copertura degli oneri contrattuali per il personale dipendente e convenzionato per il periodo antecedente all'1 gennaio 2006;
b) dall'accantonamento dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dipendente per il biennio economico 2006-2007.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 7.1.310.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" una sovvenzione straordinaria per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e sistemazione dell'area prospiciente la struttura di proprietà in comune di Mossa.
4. La domanda per la concessione della sovvenzione di cui al comma 3 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendiconto della sovvenzione.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.2.310.2.226 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4401 (2.1.237.3.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Salute e protezione sociale - Fabbisogno risorse finanziarie settori sanitario, socio-sanitario e sociale - spese d'investimento - con la denominazione "Sovvenzione straordinaria all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 - Isontina, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e sistemazione dell'area prospiciente la struttura di proprietà in Comune di Mossa" e con lo stanziamento di 60.000 euro per l'anno 2007.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni un contributo straordinario finalizzato alla copertura delle spese per l'adeguamento tecnico e organizzativo, ivi comprese eventuali spese di personale, nonchè per i costi di gestione correlati all'attivazione sperimentale del reddito di base per la cittadinanza di cui all'articolo 59 della
7. I fondi disponibili sono ripartiti tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni in base alla popolazione di età compresa tra i 18 e i 64 anni residente nel relativo ambito distrettuale. A ciascun ente gestore è in ogni caso garantito un contributo minimo pari a 40.000 euro. Gli enti gestori sono autorizzati a utilizzare i fondi assegnati entro il 31 dicembre 2008.
8. La rendicontazione è effettuata dagli enti gestori ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 della
9. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4521 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - con la denominazione "Contributi agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per l'attuazione del reddito di base per la cittadinanza" e con lo stanziamento complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2007.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società educante soc. coop. Sociale - ONLUS di Trieste un contributo straordinario, fino a un importo massimo di 100.000 euro, per il concorso negli oneri relativi all'elaborazione di uno studio di fattibilità, realizzato, eventualmente, anche avvalendosi di consulenze specializzate, avente a oggetto l'individuazione di nuove forme di residenzialità per gli anziani e le persone affette da demenza senile e Alzheimer. Lo studio di fattibilità deve indicare, almeno, il contesto territoriale di riferimento, la fattibilità giuridica del progetto, il contesto normativo entro il quale si sviluppa, i modelli organizzativi da preferire con l'indicazione dei punti di forza e delle eventuali criticità, gli obiettivi e i risultati attesi.
11. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 10, l'ente beneficiario presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio programmazione interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una domanda indicante l'oggetto dello studio di fattibilità e il totale degli oneri preventivati per la realizzazione dello studio medesimo. Con il decreto di concessione vengono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4568 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - spese correnti - con la denominazione "Contributo straordinario alla Società educante soc. coop. Sociale - ONLUS di Trieste per il concorso negli oneri relativi all'elaborazione di uno studio di fattibilità, realizzato, eventualmente, anche avvalendosi di consulenze specializzate, avente ad oggetto l'individuazione di nuove forme di residenzialità per gli anziani e le persone affette da demenza senile " e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di volontariato Il Focolare di Gorizia un contributo straordinario di 100.000 euro, destinato a parziale copertura dei costi che l'ente deve sostenere per la realizzazione di un centro polifunzionale, finalizzato allo sviluppo dell'attività di informazione e sensibilizzazione nel territorio in materia di disagio minorile e di sostegno dell'affidamento familiare, a supporto e in raccordo con i servizi sociali e sociosanitari competenti per territorio.
14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio programmazione interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione generale con descrizione delle finalità, dei costi, delle modalità e dei soggetti coinvolti nella gestione del servizio, sottoscritta dal Servizio sociale del Comune coinvolto, nonchè di una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare. Con il decreto di concessione vengono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4569 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - spese correnti - con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione di volontariato "Il Focolare di Gorizia" per la realizzazione di un centro polifunzionale finalizzato allo sviluppo dell'attività di informazione e sensibilizzazione nel territorio in materia di disagio minorile e di sostegno dell'affidamento familiare a supporto e in raccordo con i servizi sociali e sociosanitari competenti per territorio " e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione AMeC di Bagnaria Arsa un contributo straordinario per l'attività ambulatoriale di medicina integrata effettuata presso l'Ospedale San Polo di Monfalcone.
17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Le modalità e i termini di erogazione del contributo sono stabiliti nel decreto di concessione.
18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4572 (1.1.162.2.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - spese correnti - con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione AMeC di Bagnaria Arsa per l'attività ambulatoriale di medicina integrata effettuata presso l'Ospedale San Polo di Monfalcone" e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2007.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Nostro domani" ONLUS di Majano un contributo straordinario di 100.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonchè per sopperire ai maggiori oneri di gestione, con inclusione delle passività pregresse.
20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio programmazione interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione giustificativa. Con il decreto di concessione vengono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4573 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - spese correnti - con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione "Nostro domani" ONLUS di Majano per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonchè per sopperire ai maggiori oneri di gestione, con inclusione delle passività pregresse" e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti di nuova costituzione, purchè iscritti all'albo regionale, contributi triennali per sopperire a spese e oneri straordinari di gestione, fino a un importo massimo di 30.000 euro all'anno.
23. Gli enti ausiliari di cui al comma 22, per ricevere i contributi relativi al secondo e terzo anno, devono sottoscrivere almeno una convenzione con un'azienda per i servizi sanitari della regione. In sede di prima applicazione i contributi decorrono dall'1 gennaio 2007 per il primo, il secondo e il terzo anno di attività.
24. I termini di presentazione delle domande e le modalità dell'intervento regionale di cui ai commi 22 e 23 sono stabiliti con apposito regolamento, adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
25. Per le finalità previste dai commi 22, 23 e 24, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4678 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - spese correnti - con la denominazione "Contributi agli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti di nuova costituzione per sopperire a spese e oneri straordinari di gestione" e con lo stanziamento di 30.000 euro per l'anno 2007.
26. In deroga al disposto di cui al comma 4 dell'articolo 13 bis della
27. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.2.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
28. Al comma 75 dell'articolo 4 della
29. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 75, della
30. Al comma 83 dell'articolo 4 della
31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 83, della
32. Al comma 86 dell'articolo 4 della
33. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 86, della
34. Al comma 104 dell'articolo 3 della
35. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 104, della
36. [Al comma 113 dell'articolo 3 della
37. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 113, della
38. Al comma 44 dell'articolo 3 della
39. Per i contributi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della
40. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 44, della
41. [Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della
"5 bis. Le convenzioni di cui al comma 4 possono essere stipulate dalla Regione, per il tramite della Direzione centrale salute e protezione sociale, anche in forma diretta."] [5].
42. [Per le finalità previste all'articolo 10, comma 5 bis, della
43. Al comma 2 bis dell'articolo 15 della
44. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15, comma 2 bis, della
45. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della
46. Il contributo di cui al comma 45 è finalizzato a sostenere i nidi d'infanzia esistenti alla data di entrata in vigore della
47. Con apposito regolamento sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 45.
48. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa complessiva di 2.250.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8466 (2.1.152.2.08.34) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Programmazione interventi sociali - spese correnti - con la denominazione "Contributo ai soggetti del privato sociale e privati, gestori di nidi d'infanzia, nonchè ai soggetti pubblici gestori di nidi d'infanzia aziendali, a sostegno delle spese sostenute per il personale educativo negli anni 2006 e 2007" e con lo stanziamento di 2.250.000 euro per l'anno 2007.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente beneficiario, il contributo concesso ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 (Interventi per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture socio-assistenziali), con decreto 174/FIN del 12 aprile 1999 ancorchè lo stesso sia stato utilizzato, nel rispetto della finalità prevista dal decreto di concessione, in difformità dalle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, della
50. L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Sezione di Trieste è autorizzata a utilizzare i contributi già concessi ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, comma 18, della
51. Ai sensi di quanto disposto dal comma 50, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Sezione di Trieste è autorizzata a integrare la documentazione dimostrativa della spesa sostenuta con ulteriore documentazione attestante gli ulteriori lavori eseguiti per garantire la completa fruibilità della struttura semiresidenziale.
52. È consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino al completamento da parte degli enti del Servizio sanitario regionale di appartenenza degli interventi necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e, comunque, per 12 mesi decorrenti dall'1 agosto 2007, l'utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000, ferma restando per gli enti del Servizio sanitario regionale la possibilità di negare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi.
53. Le disposizioni di cui al comma 52 hanno efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina della materia ad opera di successive disposizioni di legge o contrattuali.
54. Per far fronte a temporanee e documentate esigenze di personale infermieristico e tecnico sanitario di radiologia medica, gli enti del Servizio sanitario regionale, previa autorizzazione della Direzione centrale salute e protezione sociale e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale dai provvedimenti di finanza pubblica, possono acquisire prestazioni orarie aggiuntive dal proprio personale dipendente.
55. Le disposizioni di cui al comma 54 hanno efficacia a decorrere dall'1 giugno 2007 e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina della materia ad opera di successive disposizioni di legge o contrattuali.
56. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 54 trovano applicazione le disposizioni regionali già diramate per l'attuazione dell'articolo 1 del
57. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della
"e) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.".
58. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione "modifica di denominazione".
Art. 4. (Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale)
1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 4, comma 17, della
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2214 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Il comma 3 dell'articolo 5 della
"3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere incentivi per l'attività di ricognizione, mappatura e analisi comparativa delle esperienze regionali e degli enti locali nell'area di Euroregione riferibili ad approccio di Agenda 21.".
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 3, della
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) un finanziamento straordinario per effettuare le attività di competenza a supporto del Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 3 giugno 2002, n. 3217, per la realizzazione degli interventi necessari a superare la situazione di emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado.
6. Il finanziamento è concesso ad ARPA sulla base di uno specifico programma di interventi di potenziamento operativo volti a fornire il necessario supporto alle azioni di emergenza del Commissario, senza rallentare l'azione svolta a terra a favore delle attività economiche presenti nel medesimo sito.
7. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 1.320.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2243 (1.1.158.2.08.29) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 266 - Disciplina dei lavori pubblici e affari generali - spese correnti, con la denominazione "Finanziamento straordinario all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia per le attività di competenza a supporto del Commissario delegato nella laguna di Marano e Grado" e con lo stanziamento di 1.320.000 euro per l'anno 2007.
8. Il comma 2 dell'articolo 11 della
"2. Nell'ambito delle destinazioni previste dall'articolo 3, comma 27, della legge statale, la Giunta regionale determina annualmente la quota di utilizzo delle risorse del fondo, tenuto conto delle priorità di tutela ambientale definite nella programmazione del settore.".
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, comma 2, della
10. Il comma 19 dell'articolo 9 della
"19. Le risorse del fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11, comma 1, della
11. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 19, della
12. Il comma 1 dell'articolo 7 della
"1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 1, della
13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 1, della
14. Le economie contributive relative all'attuazione del programma generale previsto dall'articolo 5, comma 40, della
15. L'Amministrazione provinciale di Udine rendiconta le attività anche parzialmente realizzate ai sensi dell'articolo 5, commi da 40 a 44, della
16. L'Amministrazione provinciale di Udine è autorizzata a utilizzare direttamente le economie contributive di cui al comma 14 o a devolvere i relativi importi ai Comuni interessati dalle operazioni di bonifica.
17. I soggetti pubblici attuatori degli interventi di bonifica di cui al comma 16 sono tenuti ad integrare il rendiconto delle spese sostenute con una relazione che dia conto dell'adozione di tutte le iniziative necessarie messe in atto per individuare i responsabili degli inquinamenti e per il recupero degli importi spesi.
18. L'escussione delle garanzie finanziarie prestate a favore della Regione per la corretta esecuzione dei lavori di bonifica dei siti contaminati, fa capo all'unità previsionale di base 3.5.28 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, al titolo III - categoria 3.5 - rubrica n. 340 - Servizio n. 266 - Disciplina lavori pubblici e affari generali, con la denominazione "Entrate derivanti da proventi speciali" con riferimento al capitolo 28 (3.5.0) di nuova istituzione "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 266 - Disciplina lavori pubblici e affari generali - con la denominazione "Escussione garanzie finanziarie siti contaminati".
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse di cui al comma 18 con le modalità previste all'articolo 11, comma 2, della
20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2328 (1.1.210.3.08.29) di nuova istituzione "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 266 - Disciplina lavori pubblici e affari generali - spese d'investimento - con la denominazione "Utilizzo somme provenienti dall'escussione garanzie finanziarie siti contaminati per interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati o al recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche".
21. [Nelle more della completa attuazione dell'articolo 29, comma 1, della
22. [Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 284.051,28 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.340.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2373 del documento tecnico allegato ai bilanci e con lo stanziamento di 284.051,28 euro per l'anno 2007] [9].
23. I commi 41, 42 e 43 dell'articolo 6 della
24. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a integrazione dei finanziamenti statali già individuati, un contributo annuo costante di 100.000 euro al Consorzio Depurazione Laguna SpA di San Giorgio di Nogaro per l'adeguamento e il completamento dell'impianto di depurazione centralizzato] [10].
25. [La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge. La concessione ed erogazione del contributo è disposta con le modalità di cui alla
26. [Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2008, con l'onere complessivo di 200.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2008 e 2009 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.340.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento al capitolo 2604 (2.1.234.5.08.16) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 278 - Infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - spese in conto capitale - con la denominazione "Contributi annui costanti al Consorzio Depurazione Laguna SpA di San Giorgio di Nogaro per l'adeguamento e il completamento dell'impianto di depurazione centralizzato". Le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2022 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati] [12].
27. [Dopo il comma 9 dell'articolo 23 bis della
"9 bis. La Giunta regionale determina le modalità di individuazione del Commissario, gli indirizzi per lo svolgimento dell'incarico e il relativo compenso, il cui onere è posto a carico del capitolo 2423 dell'unità previsionale di base 3.3.340.2.105 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2007] [13].
9 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rivalersi nei confronti della Provincia per gli oneri sostenuti. Il Commissario è autorizzato ad avvalersi dei competenti uffici dell'Amministrazione provinciale.".
28. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 23 bis, comma 9 bis, della
29. In via di interpretazione autentica dell'articolo 31 della
30. Il comma 19 dell'articolo 5 della
"19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in base all'articolo 7, commi 1 e 2, della
31. Per le finalità di cui al comma 19 dell'articolo 5 della
32. Per le finalità previste dall'articolo 4, commi 23 e 24, della
33. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10 della
34. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 33 fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.340.1.2002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9901 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35. Al comma 37 dell'articolo 5 della
36. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, della
37. I contributi di cui al comma 36 sono concessi, a fronte del fabbisogno rappresentato dai Comuni ivi citati, nella stessa misura, quota parte del fabbisogno medesimo, definita in sede di ripartizione delle risorse per i Comuni che hanno beneficiato dell'agevolazione per l'anno 2006 ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al comma 36.
38. Per le finalità di cui al comma 36 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3230 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39. [Al comma 16 dell'articolo 5 della
40. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 16, della
a) UPB 4.1.340.2.344 - capitolo 3313;
b) UPB 4.1.340.2.770 - capitolo 650;
c) UPB 4.1.340.2.771 - capitolo 652;
d) UPB 4.1.340.2.772 - capitolo 651;
e) UPB 4.1.340.2.773 - capitolo 653] [16].
41. Al fine di addivenire alla stipula con le ATER regionali di appositi accordi di programma, per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica che rispondano a criteri di pronta cantierabilità nell'anno 2010, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2009 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.1124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 con riferimento al capitolo 3232 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi [17].
42. Le disposizioni di cui ai commi 47, 48 e 49 dell'articolo 5 della
43. Il saldo positivo pari a 2.524.314,24 euro derivante dalla somma algebrica tra i maggiori e minori rientri accertati al 31 dicembre 2006 sul Fondo regionale per l'edilizia residenziale, a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, con riferimento rispettivamente ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UPB |
capitolo di entrata |
maggiori e minori accertamenti |
|
|
|
4.3.1568 |
1501 |
+ 441.436,49 |
4.3.568 |
1531 |
- 421.459,66 |
4.3.569 |
1540 |
+ 285.722,09 |
4.3.570 |
1541 |
+ 440.656,96 |
4.3.571 |
1542 |
+ 1.292.600,13 |
4.3.572 |
1543 |
+ 485.358,23 |
è iscritto, per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, della
44. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 27, della
45. In relazione alle risorse derivanti dalle entrate di cui al comma 44, sono autorizzate le seguenti spese a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico di seguito indicati:
a) 4.030.000 euro per l'anno 2007 per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, della
b) 250.000 euro per l'anno 2007 per le finalità di cui articolo 4, comma 38, della
c) 720.000 euro per l'anno 2007 per le finalità di cui all'articolo 7 ter, primo comma, della
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e ai Soggetti attuatori del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" le risorse attribuite dallo Stato a seguito dell'accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 101, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 2 maggio 2007, n. 18, nel limite delle somme trasferite e per le finalità di cui all'accordo di programma. Gli interventi previsti dall'accordo di programma vengono finanziati fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. A detti interventi si applicano le disposizioni regionali sui lavori pubblici.
47. Per le finalità previste dal comma 46:
a) è autorizzata la spesa di 10.782.712,40 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 3343 (2.1.232.3.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica e strutture a supporto residenza - spese in conto capitale, con la denominazione "Contributi ai Comuni e ai Soggetti attuatori del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" - fondi statali" e con lo stanziamento di 10.782.712,40 euro per l'anno 2007;
b) corrispondentemente sull'unità previsionale di base 2.3.1804 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è prevista l'entrata di 10.782.712,40 euro per l'anno 2007 assegnata dallo Stato, con riferimento al capitolo 397 (2.3.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione "Acquisizione di assegnazioni dallo Stato vincolate al finanziamento del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II"" e con lo stanziamento di 10.782.712,40 euro per l'anno 2007;
c) è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 434.939,34 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 1.304.818,02 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2007-2009 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3344 (2.1.232.5.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione "Contributi annui costanti ai Comuni e ai soggetti attuatori del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" - fondi statali". Le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati;
d) corrispondentemente sull'unità previsionale di base 2.3.1804 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è prevista l'entrata complessiva di 1.304.818,02 euro, suddivisa in ragione di 434.939,34 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 assegnata dallo Stato, con riferimento al capitolo 398 (2.3.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione "Acquisizione di assegnazioni pluriennali dallo Stato vincolate al finanziamento del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II"". Le entrate assegnate dallo Stato per gli anni dal 2010 al 2021 sono accertate e riscosse sulle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
48. Per le finalità di cui al comma 46 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e ai Soggetti attuatori del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II", a titolo di cofinanziamento, l'importo complessivo di 9.319.047,50 euro.
49. È autorizzata la spesa di 9.319.047,50 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 3345 (2.1.232.3.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - spese in conto capitale, con la denominazione "Contributi ai Comuni e ai soggetti attuatori del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" - cofinanziamento regionale" e con lo stanziamento di 9.319.047,50 euro per l'anno 2007.
50. Al comma 69 dell'articolo 5 della
51. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 69 dell'articolo 5 della
52. Al comma 7 dell'articolo 34 della
53. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 34, comma 7, della
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cordenons un finanziamento per il progetto di realizzazione e valorizzazione di percorsi naturalistici dei magredi del Cellina nell'ambito di un accordo di programma tra il Comune stesso e la Regione.
55. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 54 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, a carico del capitolo 3386 (2.1.232.3.08.27) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - spese in conto capitale - con la denominazione "Finanziamento al Comune di Cordenons per il progetto di realizzazione e valorizzazione di percorsi naturalistici dei magredi del Cellina" e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2007.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale per gli interventi previsti dall'articolo 3, lettere a), b) e c), del
58. Le domande per la concessione del contributo "una tantum" di cui al comma 57 sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza. Criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono stabiliti con apposito regolamento.
59. Per la finalità di cui al comma 57 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3463 (2.1.242.3.08.15) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - spese in conto capitale - con la denominazione "Finanziamenti straordinari per gli interventi rivolti alla conservazione, manutenzione e valorizzazione di affreschi murali devozionali, capitelli e ancone votive testimonianti la religiosità popolare" e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2007.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attivare un programma integrativo per l'effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle conseguenti misure e interventi, su utenze energetiche rappresentate da "edifici pubblici o ad uso pubblico", in aggiunta al programma statale di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 22 dicembre 2006 (Approvazione del programma di misure ed interventi su utenze energetiche, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 3 gennaio 2007, n. 2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad affidare incarichi per l'esecuzione di corsi di formazione, commissionare studi e ricerche per la predisposizione del "Protocollo regionale bioedilizia" previsto dall'articolo 6 della
61. La Regione per l'attuazione del programma, per gli immobili di proprietà della Regione, si avvale della Società Gestione Immobili FVG Spa .
62. Per le finalità di cui al comma 60 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2007, di cui 40.000 euro destinati alle attività di formazione consulenza e ricerca, a carico dell'unità previsionale di base 4.4.340.1.571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3228 (2.1.142.2.10.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - spese correnti - con la denominazione "Interventi per l'attivazione di un Programma integrativo per l'effettuazione di diagnosi energetiche su utenze pubbliche, corsi di formazione, studi e ricerche per la predisposizione del "Protocollo regionale bioedilizia" - fondi regionali" e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
63. Dopo il comma 38 dell'articolo 4 della
"38 bis. In sede di prima applicazione sono ammissibili ai contributi di cui al comma 38 anche le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2006.".
64. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 38 bis, della
65. In deroga al disposto di cui all'articolo 45, comma 1, della
UPB |
capitolo di entrata |
|
3.6.544 |
1062 |
16.084,54 |
4.3.579 |
1450 |
644.849,41 |
4.3.579 |
1534 |
71.252,13 |
66. Il termine per la presentazione delle richieste di rimborso delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2006 per l'attuazione d'iniziative per la celebrazione del trentennale degli eventi sismici del 1976 previsto dall'articolo 4, comma 42, della
67. Gli oneri derivanti dal disposto di cui comma 66 fanno carico all'unità previsionale di base 4.5.340.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9477 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti aventi titolo a beneficiare delle provvidenze previste dal titolo III della
69. Le domande per l'ottenimento del contributo di cui al comma 68 sono presentate ai Comuni interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della documentazione comprovante l'accertamento delle citate carenze e del progetto delle opere da eseguire.
70. Il contributo, nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile dall'Ufficio tecnico del Comune o, in caso di impossibilità dello stesso, dal Servizio interventi in materia di ricostruzione della Direzione centrale ambiente lavori pubblici, è concesso dal Sindaco ed erogato a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione delle opere. Il contributo non può comunque superare per ciascun alloggio per le opere di recupero statico il massimale stabilito dall'articolo 5, comma 62, della
71. Per gli interventi di cui al comma 68, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga ai limiti di oggetto e di importo.
72. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 68 a 71 fanno carico alla unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 9512 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
73. In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 137 (Disposizioni in materia di ricostruzione delle zone terremotate), comma 15, della
74. Il comma 46 dell'articolo 15 della
75. Al comma 53 dell'articolo 6 della
76. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 72 della
77. Dopo il comma 1 dell'articolo 72 della
"1 bis. Sono fatte salve le norme di salvaguardia stabilite dall'articolo 22 della
78. Il termine fissato dal comma 53 dell'articolo 6 della
79. I contributi di cui all'articolo 10, comma 2, della
80. Le disposizioni di cui al comma 79 si applicano anche ai procedimenti contributivi in corso. I relativi oneri continuano a far carico ai corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale.
81. Al comma 54 dell'articolo 6 della
82. Gli oneri derivanti dal disposto di cui comma 81 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.340.2.1124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3407 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
83. Per gli interventi realizzati, ai sensi dell'articolo 5, commi 99 e 100, della
84. Gli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 5, commi 99 e 100, della
85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 1.500.000 euro a favore del Consorzio Industriale dell'Aussa Corno a parziale copertura degli oneri di progettazione e realizzazione delle opere viabilistiche di collegamento con la nuova strada Cervignano - Palmanova - Manzano.
86. Per le finalità di cui al comma 85 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3910 (2.1.238.3.09.17) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - spese in conto capitale - con la denominazione "Contributo straordinario a favore del Consorzio Industriale dell'Aussa Corno a parziale copertura degli oneri di progettazione e realizzazione delle opere viabilistiche di collegamento con la nuova strada Cervignano - Palmanova - Manzano" e con lo stanziamento di 1.500.000 euro per l'anno 2007.
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, anche con soggetti pubblici operanti nel settore della viabilità, una società di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità ivi incluse quelle trasferite ai sensi dell'articolo 4 del
88. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere fidejussioni a garanzia di eventuali mutui accesi dalla società.
89. Per le finalità di cui al comma 87 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3903 (2.1.210.3.09.17) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - spese in conto capitale - con la denominazione "Spese per la costituzione di una società di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità ivi incluse quelle trasferite ai sensi dell'articolo 4 del
90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) progettare e/o realizzare, completare e ammodernare opere di viabilità di interesse regionale mediante intervento diretto o mediante affidamento in delegazione amministrativa o nelle altre forme previste dalla vigente normativa [19];
b) intervenire con propri fondi al potenziamento, miglioramento e adeguamento della viabilità di raccordo con il sistema autostradale regionale, nonchè per la soppressione di passaggi a livello.
91. Per la realizzazione delle opere necessarie al perseguimento delle finalità di cui al comma 90, lettera b), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con la SpA Autovie Venete e con la SpA Rete Ferroviaria Italiana per l'individuazione delle opere da attuare e per la definizione delle modalità di realizzazione delle opere stesse. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture e vie di comunicazione.
92. Per le finalità di cui al comma 90 è autorizzata la spesa complessiva di 58.388.000 euro, suddiviso in ragione di 106.000 euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e di 44.282.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità previsionale di base 5.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - spese in conto capitale - con la denominazione e gli importi a fianco di ciascuno indicato:
a) capitolo 3900 (2.1.210.3.09.17) - "Spese per la progettazione e/o realizzazione, completamento e ammodernamento di opere di viabilità di interesse regionale - fondi regionali" e con lo stanziamento di 106.000 euro per l'anno 2007;
b) capitolo 3905 (2.1.210.3.09.17) - "Spese per la progettazione e/o realizzazione, completamento e ammodernamento di opere di viabilità di interesse regionale - ricorso al mercato finanziario" e con lo stanziamento complessivo di 58.282.000 euro, suddiviso in ragione 14 milioni di euro per l'anno 2008 e di 44.282.000 euro per l'anno 2009.
93. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, commi 144, 145 e 146, della
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Consorzio Industriale dell'Aussa Corno per sostenere le spese di manutenzione straordinaria del parco rotabile.
95. Il decreto di concessione del contributo di cui al comma 94 stabilisce le modalità e i termini di erogazione e rendicontazione.
96. Per le finalità di cui al comma 94 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.350.2.100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3933 (2.1.238.3.09.17) di nuova istituzione alla rubrica n. 350 - Servizio n. 254 - Trasporto merci - con la denominazione "Contributo straordinario a favore del Consorzio Industriale dell'Aussa Corno per sostenere le spese di manutenzione straordinaria del parco rotabile" e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire il servizio di trasporto pubblico locale a chiamata già avviato in via sperimentale mediante la concessione di un finanziamento di 59.000 euro ciascuno ai Comuni di Cervignano del Friuli e Maniago.
98. Per le finalità di cui al comma 97 è autorizzata la spesa di 118.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.350.1.202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3901 (1.1.152.2.09.18) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 253 - Trasporto pubblico locale - spese correnti - con la denominazione "Finanziamento per la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale a chiamata a favore dei Comuni di Cervignano del Friuli e Maniago" e con lo stanziamento di 118.000 euro per l'anno 2007.
99. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 200.000 euro a favore dell'Ente Fiera di Pordenone a parziale copertura delle spese da sostenere per la divulgazione della conoscenza degli effetti del Corridoio V attraverso la realizzazione di manifestazioni e fiere anche di carattere itinerante.
100. La concessione del contributo di cui al comma 99 è subordinata all'approvazione della Giunta regionale del programma di iniziative.
101. Le modalità e termini di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 99 sono stabiliti nel decreto di concessione predisposto dal competente Servizio logistica e trasporto merci.
102. Per le finalità di cui al comma 99 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.350.1.564 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3902 (1.1.156.2.09.17) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 254 - Trasporto merci - spese correnti - con la denominazione "Contributo straordinario a favore dell'Ente Fiera di Pordenone a parziale copertura delle spese da sostenere per la divulgazione della conoscenza degli effetti del Corridoio V" e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2007.
103. Il comma 126 dell'articolo 4 della
"126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per provvedere direttamente o mediante affidamento a soggetti qualificati, attraverso le procedure di selezione previste dalla vigente normativa, alla progettazione e realizzazione di un sistema informatico permanente di controllo di gestione del servizio di trasporto pubblico locale anche con la funzione di sistema di monitoraggio dei servizi di linea, veicoli e passeggeri.".
104. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 126, della
a) capitolo 3929 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: "Spese per la progettazione e realizzazione di un sistema informatico permanente di controllo di gestione del servizio di trasporto pubblico locale anche con la funzione di sistema di monitoraggio dei servizi di linea, veicoli e passeggeri - ricorso al mercato finanziario";
b) capitolo 3919 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: "Spese per la progettazione e realizzazione di un sistema informatico permanente di controllo di gestione del servizio di trasporto pubblico locale anche con la funzione di sistema di monitoraggio dei servizi di linea, veicoli e passeggeri".
105. Il comma 127 dell'articolo 4 della
106. I commi 68 e 69 dell'articolo 4 della
107. Al comma 2 dell'articolo 19 della
108. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 19, comma 2, della
109. Dopo il comma 5 dell'articolo 19 della
"5 bis. Per le finalità di cui al comma 5 la Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'individuazione degli interventi da eseguire in via diretta o mediante delegazione amministrativa e degli interventi oggetto di contribuzione, nonchè alla quantificazione delle relative risorse finanziarie.".
110. In via di interpretazione autentica dell'articolo 32, comma 1, della
111. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione "modifica di denominazione".
Art. 5. (Finanziamento di interventi nel settore dell'istruzione, cultura, sport e pace)
1. Per l'erogazione degli assegni di studio previsti per l'anno scolastico 2006-2007 ai sensi della
2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2007 a carico all'unità previsionale di base 8.1.300.1.265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5329 (1.1.161.2.06.04) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 197 - Istruzione e orientamento - spese correnti - con la denominazione "Assegni di studio per l'anno scolastico 2006-2007 ai sensi della
3. Ai fini del cofinanziamento degli interventi di edilizia scolastica indicati all'articolo 1, comma 625,
4. Per le finalità previste dal comma 3, è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 5185 (2.1.232.3.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 197 - Istruzione e orientamento - spese d'investimento - con la denominazione "Finanziamento alle province per la realizzazione di opere di edilizia scolastica - cofinanziamento regionale " e con lo stanziamento di 1.000.000 euro per l'anno 2007.
5. Dopo l'articolo 4 della
"Art. 4 bis. (Contributi nel settore ecomuseale)
1. Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo coordinato e la qualità della gestione delle realtà ecomuseali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, sulla base di apposite convenzioni, a sostegno dei progetti proposti da università, istituti specializzati e altri enti di studio e ricerca qualificati nel settore, per l'organizzazione e la realizzazione delle specifiche iniziative formative individuate dal programma di istituzione degli Ecomusei ai sensi dell'articolo 2, comma 5.
2. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a sostenere la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale mediante la concessione di contributi annuali fino alla misura del 50 per cento della spesa prevista dai rispettivi programmi di attività.".
6. Il comma 3 dell'articolo 5 della
7. Il comma 10 dell'articolo 5 della
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4 bis della
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con contributi straordinari al finanziamento del programma speciale di eventi di spettacolo dal vivo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1136, della
10. Per le finalità previste dal comma 9, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 5167 (1.1.152.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione "Finanziamento di nuovi eventi di spettacoli dal vivo parzialmente sostenuti da Fondi statali e realizzati in collaborazione con gli enti locali" e con lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2007.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Amministrazione provinciale di Trieste un finanziamento straordinario di 20.000 euro per l'anno 2007 per l'organizzazione e l'allestimento di un evento espositivo delle opere dell'artista Lojze Spacal.
12. Per le finalità previste dal comma 11, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5241 (1.1.153.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - con la denominazione "Finanziamento straordinario all'Amministrazione provinciale di Trieste per l'organizzazione e l'allestimento di un evento espositivo delle opere dell'artista Lojze Spacal" e con lo stanziamento di 20.000 euro per l'anno 2007.
13. [Il comma 16 dell'articolo 5 della
"16. Ai fini dell'adeguamento della rete di strutture teatrali presente sul territorio, è autorizzato il finanziamento di interventi di miglioramento funzionale della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche, nonchè l'acquisto di sale teatrali ubicate in Comuni capoluogo di provincia o di riferimento comprensoriale, mediante contributi straordinari sugli investimenti sostenuti dagli enti gestori. I contributi sono concessi entro il limite del 90 per cento della spesa ammissibile."] [20].
14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 16, della
15. [Al punto 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della
"1) per la conservazione, la manutenzione straordinaria e il restauro dei beni immobili ai relativi proprietari, pubblici e privati, ovvero detentori, limitatamente agli enti pubblici che abbiano in concessione o amministrazione beni di proprietà demaniale nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile;"] [21].
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale annuo costante di 7.000 euro assegnato al Comune di Pagnacco nell'esercizio 2005, ai sensi dell'articolo 14 della
17. La domanda è presentata per le finalità di cui al comma 16 alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.
18. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle norme regionali a favore della minoranza linguistica slovena, alla concessione dei contributi a valere sul "Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena - fondi regionali" istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 32, della
19. Con le medesime modalità di cui al comma 18 si provvede alla concessione dei contributi a sostegno di attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali delle istituzioni e associazioni della minoranza slovena, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) della
20. Gli oneri di cui ai commi 18 e 19 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento, rispettivamente al capitolo 5575 e al capitolo 5592 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia con sede in Pordenone un contributo straordinario di 230.000 euro per la realizzazione di un laboratorio-scuola informatica.
22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
23. Per le finalità previste dal comma 21, è autorizzata la spesa di 230.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4522 (2.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - spese correnti - con la denominazione "Contributo straordinario al Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia con sede in Pordenone per la realizzazione di un laboratorio-scuola informatica" e con lo stanziamento di 230.000 euro per l'anno 2007.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Costruiamo il Futuro di Udine una sovvenzione straordinaria per l'attuazione delle finalità statutarie.
25. La domanda per la sovvenzione di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa relativo alle attività. Il decreto di concessione dispone l'erogazione in via anticipata del 70 per cento dell'ammontare della sovvenzione e stabilisce le modalità di rendiconto della sovvenzione.
26. Per le finalità previste dal comma 24, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4523 (2.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - spese correnti - con la denominazione "Sovvenzione straordinaria all'Associazione Costruiamo il Futuro di Udine per l'attuazione delle finalità statutarie" e con lo stanziamento di 80.000 euro per l'anno 2007.
27. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della
"1 bis. Sono altresì ammesse ai contributi di cui al comma 1 le iniziative espressamente promosse per favorire la pratica sportiva di soggetti diversamente dotati da parte di associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie, l'organizzazione di attività e manifestazioni rivolte a tale obiettivo e che operano in modo continuativo in tale ambito.".
28. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis della
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere al Comune di Colloredo di Monte Albano un contributo decennale di 6.650 euro assegnato all'ASD Caporiacco nell'esercizio 2006, ai sensi dell'articolo 3 della
30. Per le finalità previste dal comma 29, la domanda è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.
31. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 29 fanno carico all'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6136 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento degli interventi realizzati dal Comune di Udine per l'adeguamento dello stadio del Friuli alle prescrizioni previste da norme statali in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, mediante la concessione di un contributo straordinario decennale a sollievo degli oneri sostenuti dal Comune medesimo, in linea capitale e interessi, per l'assunzione di mutui o altre forme di ricorso al mercato finanziario.
33. Per le finalità previste dal comma 32, è autorizzato il limite di impegno decennale di 295.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 885.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2007-2009 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6182 (2.1.232.5.08.09) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 196 - Attività ricreative, sportive e politiche giovanili - spese d'investimento - con la denominazione "Contributi pluriennali al comune di Udine a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, per l'assunzione di mutui o altre forme di ricorso al mercato finanziario per l'adeguamento dello stadio del Friuli alle norme statali in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione fenomeni di violenza". Le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2016 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Fondo per lo studio delle malattie del fegato - ONLUS di Trieste un contributo annuale a sostegno dell'attività istituzionale.
35. In sede di prima applicazione, il contributo di cui al comma 34 è destinato prioritariamente alla trasformazione dell'associazione nella costituenda Fondazione Italiana Fegato - ONLUS.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, all'esito del procedimento di trasformazione, il contributo di cui al comma 34 a favore della Fondazione Italiana Fegato - ONLUS [22].
37. È autorizzata, contestualmente alla concessione, l'erogazione di un anticipo dell'ottanta percento del contributo. L'erogazione del saldo ha luogo dopo l'esame del rendiconto che il beneficiario è tenuto a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale il contributo si riferisce.
38. Per le finalità previste dal comma 34, è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.4.320.1.326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5597 (2.1.158.2.06.30) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università, ricerca e innovazione - con la denominazione "Contributo annuale alla ONLUS per lo studio delle malattie del fegato con sede in Trieste".
39. [Nella legenda posta in calce alla tabella degli organismi culturali riconosciuti di interesse regionale approvata con l'articolo 6, comma 167, della
40. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione "modifica di denominazione".
Art. 6. (Interventi nei settori produttivi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a ciascuno degli enti sottoindicati un contributo annuale a sostegno dell'attività formativa dagli stessi erogata a titolo gratuito a persone con disabilità [24]:
a) Associazione La Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento;
b) Centro Solidarietà Giovani "Giovanni Micesio" ONLUS di Udine;
c) Cooperativa Sociale Trieste Integrazione di Trieste;
d) Fondazione Casa dell'Immacolata di don Emilio De Roja di Udine;
e) Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine.
2. Per ciascuno degli enti beneficiari il contributo di cui al comma 1 è quantificato annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale. Ferma restando la tipologia di destinatari di cui al comma 1, e qualora l'offerta formativa sia compatibile, possono accedere agli interventi anche altre persone in condizioni di svantaggio [25].
3. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione competente in materia di formazione, unitamente ai progetti di cui si prevede la realizzazione, con le modalità e nei termini previsti con apposito avviso. I progetti sono soggetti a valutazione e sono finanziati secondo quanto previsto all'articolo 28, comma 2, lettera b), della
4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3 si applica, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia di formazione professionale.
5. In sede di prima applicazione, la domanda di contributo è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.800.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio n. 211 - Gestione interventi sistema formativo - spese correnti - con il codice di finanza regionale, la denominazione e l'importo a fianco di ciascuno indicato:
a) 5838 (1.1.163.2.06.05) - "Contributo annuale all'Associazione La Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento a sostegno dell'attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio" - 470.000 euro per l'anno 2007;
b) 5839 (1.1.163.2.06.05) - "Contributo annuale al Centro Solidarietà Giovani "Giovanni Micesio" ONLUS di Udine a sostegno dell'attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio" - 310.000 euro per l'anno 2007;
c) 5840 (1.1.163.2.06.05) - "Contributo annuale alla Cooperativa Sociale Trieste Integrazione di Trieste a sostegno dell'attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio" - 580.000 euro per l'anno 2007;
d) 5841 (1.1.163.2.06.05) - "Contributo annuale alla Fondazione Casa dell'Immacolata di don Emilio De Roja di Udine a sostegno dell'attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio" - 240.000 euro per l'anno 2007;
e) 5842 (1.1.163.2.06.05) - "Contributo annuale alla Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine a sostegno dell'attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio" - 200.000 euro per l'anno 2007.
7. [L'Amministrazione regionale può affidare all'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale istituita con l'articolo 9 della
8. [Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5804 (1.1.161.2.06.05) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione "Realizzazione tramite l'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di iniziative attinenti le materie di competenza della stessa Agenzia" e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2007] [28].
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ENAIP Friuli Venezia Giulia, quale capofila del progetto, un contributo a titolo di cofinanziamento del progetto "IPERTOOLS - La valorizzazione dei lavoratori over 50 in Friuli Venezia Giulia", approvato e finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del Fondo Sociale Europeo.
10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio lavoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto approvato dalla Commissione europea, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento. Con il decreto di concessione sono stabiliti termini e modalità per la liquidazione del contributo.
11. Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5837 (1.1.163.2.06.05) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - spese correnti, con la denominazione "Contributo all'ENAIP FVG a titolo di cofinanziamento del progetto "IPERTOOLS - La valorizzazione dei lavoratori over 50 in Friuli Venezia Giulia", approvato e finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Fondo Sociale Europeo" e con lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2007.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire, di concerto con le Fondazioni bancarie regionali e la SISSA di Trieste, speciali borse di studio per consentire la formazione superiore e l'attività di ricerca di giovani del Friuli Venezia Giulia presso il Weizmann Institute of Science di Rehovot in Israele.
13. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5143 (1.1.161.2.06.04) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università, ricerca e innovazione - spese correnti - con la denominazione "Istituzione di borse di studio per consentire la formazione superiore e l'attività di ricerca di giovani del Friuli Venezia Giulia presso il Weizmann Institute of Scienze di Rehovot in Israele" e con lo stanziamento di 20.000 euro per l'anno 2007.
14. Il comma 2 dell'articolo 23 della
"2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, oltre alle università e agli enti pubblici di ricerca, i consorzi, le società consortili, le associazioni e le fondazioni, che svolgono attività di ricerca.".
15. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 23, comma 2, della
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, per il tramite di Udine Fiere SpA, l'allestimento e lo svolgimento dell'edizione 2008 della manifestazione denominata "InnovAction, fiera globale dell'innovazione", sino alla concorrenza di 300.000 euro.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.360.1.2292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9081 e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2007.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i canali contributivi a favore del settore artigiano delegati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 42 della
19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 1.009.395,38 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.360.2.1440 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9609 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Consorzi volontari di tutela dei vini D.O.C. e D.O.C.G. della regione i cui legali rappresentanti hanno formalmente sottoscritto un accordo finalizzato ad avviare un processo di aggregazione mediante fusione di essi con la conseguente costituzione di nuovi Consorzi [29].
21. I contributi di cui al comma 20 sono concessi in applicazione del
22. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna -Servizio produzioni agricole, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dell'accordo tra i Consorzi finalizzato all'aggregazione e di una relazione illustrativa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
23. La costituzione dei nuovi Consorzi di cui al comma 20 deve avvenire entro il 31 dicembre 2009; la mancata costituzione comporta la revoca e la restituzione del contributo concesso.
24. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6008 (1.1.162.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 217 - Produzioni agricole - spese correnti - con la denominazione "Contributi ai Consorzi volontari di tutela dei vini D.O.C. e D.O.C.G. per l'aggregazione mediante fusione e la conseguente costituzione di nuovi Consorzi" e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2007.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Bassa friulana un finanziamento fino al 95 per cento della spesa per i lavori di realizzazione di un impianto di sollevamento con porte vinciane in Comune di Terzo di Aquileia e per la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori posti entro il comprensorio consortile a presidio della sicurezza idraulica della bassa pianura friulana.
26. Ai fini delle opere idrauliche individuate dal comma 25 costituisce criterio di priorità di finanziamento l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori esistenti.
27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa complessiva di 2.100.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6555 (1.1.210.3.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 330 - Servizio n. 220 - Bonifica e irrigazione - con la denominazione "Finanziamento interventi di bonifica idraulica al Consorzio di bonifica Bassa friulana" e con lo stanziamento complessivo di 2.100.000 euro, suddiviso in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009.
28. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 ter della
"2 bis. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi.".
29. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 1 ter della
"2 ter. Al fine di consentire ai Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale di stipulare i mutui di cui al comma 2 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie nei limiti dei finanziamenti.".
30. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 1 ter della
31. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 1 ter, comma 2 ter, della
32. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della
33. Al comma 67 dell'articolo 6 della
34. Al comma 68 dell'articolo 6 della
35. Per le finalità di cui al all'articolo 6, comma 67, della
36. La Regione sostiene, secondo il metodo partecipativo, il settore lattiero-caseario dell'area montana quale elemento di caratterizzazione del settore primario regionale e di sviluppo durevole e sostenibile della montagna friulana e delle comunità locali che vi risiedono.
37. In relazione al Piano di riconversione, che contiene la strategia per lo sviluppo e la riorganizzazione del settore lattiero-caseario dell'area montana, elaborato dall'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA nell'ambito delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, della
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alle latterie che hanno aderito al Piano di riconversione un contributo a titolo di "de minimis" nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis" secondo quanto previsto dal
39. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo. Il contributo può essere erogato anche in via anticipata nel limite massimo del 70 per cento, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
39 bis. Al fine di velocizzare la conclusione del Piano di riconversione, è disposta a favore di Friulmont S. Cons. a r.l. l'erogazione in via anticipata dell'importo residuo del contributo rispetto a quanto erogato alla data di entrata in vigore della
40. L'avanzamento della realizzazione graduale del Piano di riconversione si sostanzia in più fasi, periodicamente sottoposte alla valutazione tecnica della Commissione di cui al comma 37; al termine delle attività previste nel Piano di riconversione Friulmont S. Cons. a r.l. relaziona alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche sul grado di attuazione dello stesso [31].
41. Costituisce causa di irricevibilità della domanda l'aver ottenuto l'intero contributo "de minimis" a valere sulla
42. La Commissione di valutazione è costituita con decreto dal Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna ed è composta da dipendenti regionali esperti nelle materie concernenti il settore lattiero-caseario e quello delle riconversioni aziendali.
43. Ai fini dei commi da 36 a 42 si intende per:
a) latterie: le società cooperative agricole con funzioni consortili che operano nel settore agroalimentare, le cooperative di trasformazione e/o commercializzazione nel settore agroalimentare, le latterie turnarie, con sede legale o sede operativa in area montana;
b) area montana: la zona omogenea della Carnia, la zona omogenea del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, la zona omogenea del Pordenonese, la zona omogenea del Torre, Natisone e Collio, la zona omogenea del Carso, di cui all'Allegato A alla
44. Per le finalità di cui al comma 38 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6814 (1.1.243.3.10.12) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Investimenti aziendali e sviluppo agricolo - spese d'investimento - con la denominazione "Contributi a titolo de minimis alle latterie dell'area montana" e con lo stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2007.
45. Il comma 5 dell'articolo 6 della
"5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione apposite convenzioni a titolo oneroso per l'affidamento delle attività connesse all'attivazione, alla gestione e all'aggiornamento degli Albi e degli elenchi di cui al comma 4. Il compenso alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è calcolato in misura proporzionale al numero delle imprese rispettivamente iscritte negli Albi e negli elenchi medesimi.".
46. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 5, della
47. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della
"2 bis. Alle domande di aiuto presentate a titolo di "de minimis" successivamente alla data del 31 dicembre 2006, si applica la disciplina di cui al
48. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 della
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare ai soggetti beneficiari i contributi concessi in base alla
50. Al comma 65 dell'articolo 7 della
51. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 65, della
52. Al comma 48 dell'articolo 8 della
53. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 48, della
54. L'articolo 24 della
"Art. 24. (Didattica ambientale, monitoraggio delle specie e degli habitat e misure di conservazione dei siti Natura 2000)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, direttamente oppure mediante collaborazioni con enti locali, centri di ricerca e informazione scientifica, Università e soggetti dotati della necessaria professionalità, per interventi di promozione della conoscenza dei valori ambientali e del corretto uso dell'ambiente naturale, mediante la realizzazione di progetti di educazione ambientale, la produzione e la distribuzione di materiale divulgativo e didattico, l'organizzazione di convegni, di corsi di formazione e di aggiornamento.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese, con le modalità di cui al comma 1, per interventi di inventario, tutela e gestione degli habitat, della flora spontanea e della fauna selvatica e in particolare per le seguenti attività:
a) svolgimento delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 7 del
b) attività inerenti la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei Siti di importanza comunitaria e delle Zone di protezione speciale di cui alle direttive europee 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.".
55. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 24 della
56. Il comma 41 dell'articolo 6 della
"41. Al fine di promuovere la diffusione sul territorio regionale dell'uso energetico del legno e dei suoi derivati per la valorizzazione delle produzioni forestali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le Comunità montane e le Province affinchè concedano contributi in conto capitale per la realizzazione e il completamento di investimenti finalizzati a incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici.".
57. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 41, della
58. Il comma 42 dell'articolo 6 della
"42. Per le finalità di cui al comma 41 le domande di contributo sono presentate alle Comunità montane, nei territori di rispettiva competenza, e alle Province, nel territorio esterno a quello delle Comunità medesime.".
59. Dopo il comma 42 dell'articolo 6 della
"42 bis. I fondi del
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 80.000 euro alla Legno Servizi s.c.a.r.l. con sede in Tolmezzo per la realizzazione di studi e indagini preliminari finalizzati alla redazione del Piano forestale regionale così come previsto dall'articolo 10 della
61. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 60 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio per la montagna, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione.
62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.8.330.1.26 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2819 (1.1.163.1.10.11) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 216 - Per la montagna - con la denominazione "Contributo alla Legno Servizi s.c.a.r.l. con sede in Tolmezzo per la realizzazione di studi e indagini preliminari finalizzati alla redazione del Piano forestale regionale" e con lo stanziamento di 80.000 euro per l'anno 2007.
63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA per la realizzazione di uno studio finalizzato ad analizzare le opportunità di sfruttamento delle capacità idriche naturali della montagna friulana in un contesto di valorizzazione delle fonti idriche e di sviluppo sostenibile del territorio.
64. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 63 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio per la montagna, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
65. Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.8.330.1.26 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6007 (1.1.142.2.10.12) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 216 - Per la montagna - spese correnti - con la denominazione "Contributo straordinario ad Agemont SpA per la realizzazione di uno studio sulle opportunità di sfruttamento delle capacità idriche naturali della montagna friulana" e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
66. Al fine di migliorare l'efficacia dell'intervento pubblico in favore del sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia, sostenendo la promozione commerciale all'estero e favorendo il processo di internazionalizzazione delle imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le azioni oggetto di convenzione annuale con l'ICE, previo accordo di programma con il Ministero per lo sviluppo economico, anche mediante l'attribuzione delle risorse alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attuazione di specifiche iniziative ai sensi dell'articolo 6, comma 100, della
67. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 744.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.360.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 7699 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato è costituito un Fondo per il ristoro dei danni non coperti da assicurazione subiti dalle micro e piccole imprese del Friuli Venezia Giulia di tutti i settori economici in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche accertate ai sensi della normativa vigente e verificatesi sul territorio regionale.
69. L'incentivo è concesso a fondo perduto nella misura massima di 40.000 euro per il ripristino delle attività economiche danneggiate.
70. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dell'incentivo di cui al comma 69 e può essere prevista la realizzazione delle iniziative di ripristino anche per il tramite di organismi previsti o riconosciuti ai sensi della normativa vigente.
71. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.360.2.527 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9613 (2.1.243.3.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - spese di investimento - con la denominazione "Fondo per il ristoro dei danni conseguenti a eccezionali avversità atmosferiche non coperti da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli Venezia Giulia" e con lo stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2007.
72. Il comma 87 dell'articolo 7 della
"87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio del mobile Livenza un contributo di 50.000 euro per la promozione di iniziative volte alla sperimentazione di politiche integrate di prodotto anche finalizzate al conseguimento di un marchio nazionale riconosciuto a livello europeo.".
73. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 87, della
74. Ai fini di incentivare lo sviluppo di un distretto dell'agroalimentare nell'ambito territoriale della Bassa pianura friulana, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine un finanziamento da utilizzare per predisporre uno studio che, sulla base della raccolta e dell'elaborazione dei dati tecnico-economici necessari, permetta di individuare le filiere produttive prioritarie su cui intervenire nell'ambito del distretto, i territori più vocati alle produzioni, le imprese interessate.
75. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.1.1339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9191 (2.1.163.2.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - con la denominazione "Finanziamento alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine per predisporre uno studio ai fini di incentivare lo sviluppo di un distretto agroalimentare nell'ambito territoriale della Bassa pianura friulana" e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2007.
76. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della
"a) apprestamento e gestione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, di strutture turistico-ricettive, nonchè miglioramento della funzionalità di quelli esistenti;".
77. Al comma 2 dell'articolo 8 della
78. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 2, della
79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza degli enti interessati, i contributi di cui all'articolo 15 della
80. Ai fini della conferma del contributo di cui al comma 79 gli enti interessati producono la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
81. La Comunità montana della Carnia è autorizzata a partecipare, quale componente dell'assemblea consortile, al Consorzio per lo Sviluppo industriale di Tolmezzo - CO.S.IN.T. conferendo i propri beni immobili, ancorchè assistiti da finanziamento regionale e oggetto di vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 32 della
82. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a contribuzione gli oneri sostenuti nel corso del 2007 e relativi alla progettazione e alle relative procedure di evidenza pubblica concernenti le opere di cui all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 6, comma 103, della
83. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 82 fanno carico all'unità previsionale di base 14.1.360.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9098 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
84. Al comma 117 dell'articolo 6 della
85. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 117, della
86. Il comma 1 dell'articolo 12 della
"1. Al Comitato tecnico, costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, compete l'individuazione dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all'articolo 11, comma 5.".
87. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12 della
88. Nell'ambito del perseguimento delle strategie di promozione turistica e al fine di valorizzare le specificità di richiamo turistico presenti sul territorio regionale adatte allo sviluppo del turismo "short break", l'Amministrazione regionale è autorizzata, tramite l'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG, e a seguito di accordo di programma con le amministrazioni competenti, a sostenere i progetti finalizzati alla realizzazione e al potenziamento delle infrastrutture per l'accoglienza dei turisti e dei visitatori.
89. Per le finalità di cui al comma 88 l'Agenzia TurismoFVG è autorizzata a utilizzare anche forme di sponsorizzazione e compartecipazione pubblica e privata.
90. Il finanziamento di cui al comma 88 è concesso sulla base di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa. L'accordo di programma può prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 del
91. Per le finalità previste dal comma 88 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.2.1312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9234 (2.1.236.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Sviluppo sistema turistico regionale - spese in conto capitale - con la denominazione "Finanziamento all'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG a sostegno dei progetti finalizzati alla realizzazione e al potenziamento delle infrastrutture per l'accoglienza dei turisti e dei visitatori" e con lo stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2007.
92. Per le finalità del finanziamento autorizzato ai sensi dell'articolo 8, commi 111, 112 e 113, della
93. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 92 fanno carico all'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8997 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Grado per la realizzazione di opere e interventi volti al miglioramento della fruibilità turistica e per manifestazioni ed eventi di animazione e accoglienza.
95. Il finanziamento, di cui al comma 94, è concesso una tantum nella misura massima di 400.000 euro previa presentazione da parte del beneficiario di un dettagliato programma di attività relativo alle opere, agli interventi, alle manifestazioni e agli eventi da realizzare. Il decreto di concessione determina termini e modalità di rendicontazione del finanziamento.
96. Per le finalità previste dal comma 94 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9218 (2.1.232.2.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 295 - Per lo sviluppo del sistema turistico regionale - con la denominazione "Finanziamento al Comune di Grado per la realizzazione di opere ed interventi volti al miglioramento della fruibilità turistica e per manifestazioni ed eventi di animazione e accoglienza" e con lo stanziamento di 400.000 euro per l'anno 2007.
97. Ai fini del rispetto delle disposizioni relative ai codici gestionali Siope (Sistema informativo delle operazioni degli Enti Pubblici), di cui all'articolo 28 della
98. Ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 della
99. Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 6, commi 3 e 5, della
100. L'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi a sostegno degli investimenti di enti pubblici connessi alle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci, ai sensi dell'articolo 160 della
101. Il finanziamento di cui al comma 100 è concesso a seguito della presentazione della domanda da effettuarsi alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale.
102. Per le finalità previste dal comma 100 è autorizzata la spesa di 47.430 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9269 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
103. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, della
104. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1228, della
105. La Giunta Regionale determina gli strumenti agevolativi per usufruire dei finanziamenti di cui al comma 104 in relazione agli indirizzi e alla normativa statale di riferimento. A tal fine possono essere determinati specifiche priorità e soggetti beneficiari.
106. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento già concesso nell'esercizio finanziario 2006, ai sensi dell'articolo 7 della
107. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore della Società Promotur Spa il finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 6, commi da 88 a 90, della
108. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le eventuali risorse statali assegnate in base alla normativa di cui all'articolo 1, commi 1136 e 1137, della
109. Il comma 149 dell'articolo 7 della
"149. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'organismo pagatore, anche in via anticipata, le quote di cofinanziamento regionale necessarie per la liquidazione degli interventi previsti nelle misure e azioni del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.".
110. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 149, della
111. Al fine di favorire la partecipazione di soggetti pubblici e privati, aventi sede nel territorio regionale, ai bandi dell'Unione europea finalizzati alla presentazione di progetti ammissibili a finanziamento a valere sui programmi transnazionali e interregionali previsti dall'Obiettivo 3 2007 - 2013 e di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del
112. Per le finalità di cui al comma 111 è autorizzata la spesa complessiva di 173.529,52 euro suddivisa in ragione di 73.529,52 euro per l'anno 2007 e di 100.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.370.1.579 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 15 - programma 15.5 - rubrica n. 370 - Servizio n. 239 -Rapporti comunitari e integrazione europea - con la denominazione "Attuazione di programmi comunitari periodo 2007 - 2013 - di parte corrente", con riferimento al capitolo 2008 (2.1.142.2.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio n. 239 -Rapporti comunitari e integrazione europea - con la denominazione "Spese per favorire la partecipazione di soggetti pubblici e privati, aventi sede nel territorio regionale, ai bandi dell'Unione europea finalizzati alla presentazione di progetti ammissibili a finanziamento a valere sui programmi transnazionali e interregionali, previsti dall'Obiettivo 3 2007 - 2013 e di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del
113. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 112 si provvede mediante recupero per pari importo - dal fondo speciale, denominato "Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006" di cui all'articolo 1, comma 1 (Fondo speciale per l'obiettivo 2 2000-2006), della
114. L'entrata complessiva di 173.529,52 euro, suddivisa in ragione di 73.529,52 euro per l'anno 2007 e di 100.000 euro per l'anno 2008, relativa al disposto di cui al comma 113 è accertata e riscossa sull'unità previsionale di base 3.6.1003 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 539 (3.6.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rubrica n. 370 - Servizio n. 239 - Rapporti comunitari e integrazione europea - con la denominazione "Rientri dal "Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006" a valere sulle azioni di assistenza tecnica" e con lo stanziamento complessivo di 173.529,52 euro suddiviso in ragione di 73.529,52 euro per l'anno 2007 e di 100.000 euro per l'anno 2008.
115. Ai fini di dare pronta attuazione al programma comunitario di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 e del programma «Competitività e Occupazione FESR» 2007-2013, l’Amministrazione Regionale è autorizzata a sostenere le spese di cui all’articolo 46 del
116. Per le finalità di cui al comma 115, relativamente alle spese di assistenza tecnica, è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.370.2.574 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 15 - programma 15.5 - rubrica n. 370 - Servizio n. 238 -Politiche comunitarie - con la denominazione "Attuazione di programmi comunitari periodo 2007 - 2013 - parte capitale", con riferimento al capitolo 2013 (2.1.243.3.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 238 -Politiche comunitarie - con la denominazione "Spese per l'assistenza tecnica per l'obiettivo competitività regionale e occupazione - 2007-2013" e con lo stanziamento di 1.200.000 euro per l'anno 2007.
117. Per le finalità di cui al comma 115, relativamente all'istituzione del Segretariato tecnico congiunto, è autorizzata la spesa di 520.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.370.2.572 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 15 - programma 15.5 - rubrica n. 370 - Servizio n. 239 - Rapporti comunitari e integrazione europea - con la denominazione "Attuazione di programmi comunitari periodo 2007 - 2013 - parte capitale", con riferimento al capitolo 2007 (2.1.239.3.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio n. 239 - Rapporti comunitari e integrazione europea - con la denominazione "Spese per l'istituzione del Segretariato tecnico congiunto - 2007-2013" e con lo stanziamento di 520.000 euro per l'anno 2007.
118. All'onere di 1.720.000 euro per l'anno 2007 di cui ai commi 116 e 117 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 15.1.370.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9600 "Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario - di parte capitale" del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2007 intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
119. Al fine di consentire il più efficace utilizzo delle risorse finanziarie stanziate nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg IIIA Italia - Slovenia la Giunta regionale è autorizzata, a fronte di motivata richiesta del beneficiario finale di un progetto per il quale è stato già assunto il formale provvedimento di impegno della spesa, a destinare una quota dell'impegno stesso a favore di un diverso beneficiario già incluso nel partenariato progettuale e previo assenso di quest'ultimo.
120. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione "modifica di denominazione".
Art. 7. (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. Il comma 4 dell'articolo 2 (Riduzione dell'aliquota IRAP nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano) della
"4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di sostegno de minimis, ai sensi del
2. Il comma 16 dell'articolo 1 (Disposizioni di carattere finanziario ed in materia di entrate) della
"16. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di sostegno de minimis, ai sensi del
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione economica internazionale - Informest per l'attività svolta nell'ambito del disposto di cui all'articolo 9, comma 10, della
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 6.3.370.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 754 (2.1.163.2.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio n. 288 - Rapporti internazionali e partenariato territoriale - con la denominazione "Contributo al Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica e internazionale "Informest" per l'attività svolta nell'ambito del disposto di cui all'articolo 9, comma 10, della
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione alle disposizioni di cui al
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità previsionale di base 51.1.250.1.3659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9670 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita dalla seguente: "Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale nonchè conferimenti ai fondi di previdenza complementare delle quote di trattamento di fine rapporto".
7. Per l'adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal "Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del comparto unico - non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 - Biennio economico 2004-2005 - code contrattuali", sottoscritto in data 3 luglio 2007, è iscritto lo stanziamento di 8.670.816 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 51.1.280.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9655 (1.1.121.1.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 280 - Servizio n. 180 - Gestione del personale - spese correnti - con la denominazione "Fondo per la contrattazione integrativa - contratto collettivo sottoscritto in data 3 luglio 2007" e con lo stanziamento di 8.670.816 euro per l'anno 2007.
8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 51.1.280.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9645 "Fondo per la contrattazione integrativa di cui all'articolo 4, comma 8, della
9. Le quote di stanziamento iscritte a carico dell'unità previsionale di base 51.1.280.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9655, non utilizzate a chiusura di esercizio sono trasferite agli esercizi successivi fino alla completa applicazione del contratto di cui al comma 7.
10. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre con propri decreti lo storno delle somme, nella misura massima prevista dal contratto di cui al comma 7, e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, sui pertinenti capitoli di spesa, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.
11. [La Regione, in attuazione del protocollo di collaborazione sottoscritto in data 4 dicembre 2006 con il Ministero della giustizia al fine di corrispondere alle esigenze di funzionalità degli uffici del Ministero medesimo aventi sede nel territorio regionale, mette a disposizione di detti uffici, con oneri a carico della Regione stessa, personale di ruolo, nel numero massimo di venti unità e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione] [33].
12. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 11, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.
13. La validità delle seguenti graduatorie di concorsi pubblici per l'accesso all' impiego regionale sono prorogate, alle relative scadenze, di un anno:
a) concorso pubblico per esami a n. 2 posti di categoria B, profilo professionale collaboratore amministrativo, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 2293;
b) concorso pubblico per esami a n. 4 posti di categoria C, profilo professionale assistente tecnico, indirizzo edile - grafico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3506;
c) concorso pubblico per esami a n. 19 posti di categoria C, profilo professionale assistente amministrativo - economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3507;
d) concorso pubblico per esami a n. 12 posti di categoria C, profilo professionale assistente amministrativo - economico, indirizzo economico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3509;
e) concorso pubblico per esami a n. 12 posti di categoria D, profilo professionale specialista amministrativo - economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3511;
f) concorso pubblico per esami a n. 15 posti di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo ingegneristico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3510;
g) concorso pubblico per esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo geologico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 3508.
14. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 13, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.
15. Al personale regionale inviato in missione in località del territorio regionale non compete, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità oraria di trasferta di cui all'articolo 118, primo comma, della
16. In analogia a quanto disposto dall'articolo 1, comma 213 bis, della
17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 16, continuano a far carico all'unità previsionale di base 51.1.280.1.3651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 3552 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. Alla
a) al primo comma dell'articolo 119 dopo le parole "della spesa" sono inserite le seguenti: ", comprensiva della prima colazione,";
b) al secondo comma dell'articolo 119, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della
c) il terzo comma dell'articolo 122 è abrogato.
19. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 18 continuano a far carico all'unità previsionale di base 51.1.280.1.3651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 3552 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. Alla
a) al primo comma dell'articolo 1 dopo le parole "nonchè delle spese" sono aggiunte le parole "di alloggio, comprensivo della prima colazione, di vitto, nel limite di due pasti giornalieri, e di quelle";
b) il secondo comma dell'articolo 1 è abrogato;
c) l'articolo 2 è abrogato;
d) l'articolo 2 bis è abrogato.
21. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, primo comma, della
22. L'articolo 17 (Trattamento di missione degli amministratori regionali e dei dipendenti regionali) della
23. Al fine di applicare in modo omogeneo negli enti del Friuli Venezia Giulia i diritti contrattuali e quelli sindacali, gli accordi contrattuali sottoscritti dall'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN) relativi alle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi, nonchè delle altre prerogative sindacali si applicano anche negli enti nei quali, pur non facenti parte del comparto unico regionale del pubblico impiego, si applica per legge il contratto di comparto unico.
24. Qualora l'incarico di segretario particolare o di addetto di segreteria degli uffici di segreteria del Presidente della Regione e degli Assessori regionali sia conferito con un contratto di lavoro a tempo determinato, il contratto medesimo può essere risolto, prima della scadenza prevista, a richiesta dell'amministratore interessato.
25. Qualora l'incarico di segretario particolare o di addetto di segreteria degli uffici di segreteria del Presidente del Consiglio regionale, dei Vice Presidenti del Consiglio regionale e dei Presidenti delle Commissioni consiliari sia conferito con un contratto di lavoro a tempo determinato, il contratto medesimo può essere risolto, prima della scadenza prevista, a richiesta dei titolari delle predette cariche consiliari.
26. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle sue funzioni di rappresentanza della comunità regionale di cui all'articolo 4 della
27. La legge finanziaria regionale considera annualmente la funzione di cui al comma 26 nella fissazione dello stanziamento di cui all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 e con riferimento al capitolo 99 - rubrica n. 260.
28. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua i beneficiari degli interventi e delle azioni di cui al comma 26 e stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione anche in deroga alla
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie all'utilizzazione di tutti gli strumenti, compresi quelli forniti dall'innovazione tecnologica, per il corretto e razionale funzionamento dei propri uffici.
30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 29 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 52.2.270.1.669 - capitoli 1453, 1454, 1455, 1456, 1458, 1459, 1464 e 1466;
b) UPB 52.2.270.1.670 - capitolo 1457;
c) UPB 52.2.270.2.720 - capitolo 1484 e 1486.
31. Dopo il comma 52 dell'articolo 8 della
"52 bis. Con le medesime modalità di cui al comma 52 le Direzioni centrali sono altresì autorizzate a sostenere le spese necessarie a dare esecuzione alle procedure di affidamento di contratti pubblici quali, in particolare, la contribuzione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dovuta all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente, non imputabili ad altri capitoli di spesa assegnati alle medesime Direzioni centrali.".
32. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 52 bis, della
a) UPB 52.2.190.1.2678 - capitolo 900;
b) UPB 52.2.210.1.1639 - capitolo 431;
c) UPB 52.2.220.1.924 - capitolo 304;
d) UPB 52.2.230.1.1615 - capitolo 4104;
e) UPB 52.2.250.1.474 - capitolo 9827;
f) UPB 52.2.260.1.1637 - capitolo 67;
g) UPB 52.2.260.1.1637 - capitolo 68;
h) UPB 52.2.270.1.669 - capitolo 1515;
i) UPB 52.2.280.1.1640 - capitolo 595;
j) UPB 52.2.290.1.577 - capitolo 610;
k) UPB 52.2.300.1.550 - capitolo 9828;
l) UPB 52.2.310.1.1619 - capitolo 4720;
m) UPB 52.2.320.1.1621 - capitolo 9829;
n) UPB 52.2.330.1.1624 - capitolo 9830;
o) UPB 52.2.340.1.1633 - capitolo 9831;
p) UPB 52.2.350.1.1636 - capitolo 9832;
q) UPB 52.2.360.1.476 - capitolo 9833;
r) UPB 52.2.370.1.479 - capitolo 9834.
33. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 della
34. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 68 della
35. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), le parole "decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 14/REF del 14 febbraio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 15/REF del 14 febbraio 2007".
36. Nell'ambito dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, sono apportate le variazioni di seguito elencate:
a) il capitolo 9330 è spostato dall'unità previsionale di base 14.5.360.1.2950 all'unità previsionale di base 14.1.360.1.1065 che si istituisce alla Funzione obiettivo 14 - programma 14.1 - rubrica n. 360 - Servizio n. 228 - Sostegno e promozione comparti commercio e terziario - spese correnti, con la denominazione "Interventi a tutela dei consumatori e degli utenti";
b) i capitoli 7003, 7005 e 7006 sono spostati dall'unità previsionale di base 6.2.360.1.65 all'unità previsionale di base 14.1.360.1.1065;
c) le unità previsionali di base 14.5.360.1.2950 e 6.2.360.1.65 sono soppresse;
d) nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.2.280.1.2603 nella denominazione del capitolo 594 le parole "per il ricorso alle collaborazioni coordinate continuative a supporto" sono sostituite dalle seguenti: "per incarichi di collaborazione a tempo determinato a supporto";
e) il capitolo 594 è spostato dalla unità previsionale di base 52.2.280.1.2603 alla unità previsionale di base 51.1.280.1.653;
f) nell'ambito dell'unità previsionale di base 51.1.280.1.2 nella denominazione del capitolo 592 dopo le parole "di quiescenza" sono aggiunte le parole "e dei trattamenti di fine rapporto";
g) nell'ambito dell'unità previsionale di base 56.2.330.4.551 nella denominazione del capitolo 2813 le parole "Trasferimenti ai partners italiani - Fondi Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Trasferimenti al Veneto e all'Università di Udine - Fondi FESR";
h) il capitolo 2276 è spostato dall'unità previsionale di base 3.2.340.2.2333 all'unità previsionale di base 3.2.340.1.545 e il codice di finanza regionale diventa "1.1.156.2.10.16";
i) il capitolo 2441 è spostato dall'unità previsionale di base 3.2.340.1.545 all'unità previsionale di base 3.2.340.2.1793 e il codice di finanza regionale diventa "2.1.243.3.08.16";
j) il capitolo 3289 è spostato dall'unità previsionale di base 4.1.340.1.1126 all'unità previsionale di base 4.1.340.2.344 e il codice di finanza regionale diventa "2.1.242.3.07.26";
k) all'unità previsionale di base 52.2.270.2.678 la denominazione dei capitoli del documento tecnico di seguito specificati è sostituita come segue:
1) capitolo 1496 - "Spese per l'acquisto anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria di beni immobili e per l'esecuzione di costruzioni, ricostruzioni, ampliamento, adattamento e sistemazione di fabbricati occorrenti per gli uffici regionali, compresa la manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti o in uso alla Regione, nonchè per l'acquisto e l'esecuzione di costruzioni per sistemarvi, in caso di necessità, persone che occupano locali destinati a sede di uffici regionali o di enti e istituti dipendenti dalla Regione, nonchè per la manutenzione straordinaria degli immobili degli enti soppressi";
2) capitolo 1497 - "Spese per l'acquisto anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria di beni immobili e per l'esecuzione di costruzioni, ricostruzioni, ampliamento, adattamento e sistemazione di fabbricati occorrenti per gli uffici regionali, compresa la manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti o in uso alla Regione, nonchè per l'acquisto e l'esecuzione di costruzioni per sistemarvi, in caso di necessità, persone che occupano locali destinati a sede di uffici regionali o di enti e istituti dipendenti dalla Regione, nonchè per la manutenzione straordinaria degli immobili degli enti soppressi - Ricorso al mercato finanziario";
l) all'unità previsionale di base 52.2.270.1.670 la denominazione del capitolo 1457 del documento tecnico, è sostituita dalla seguente: "Spese per la custodia, la manutenzione, l'assicurazione, la riparazione, l'adattamento nonchè la manutenzione ordinaria dei beni immobili anche in uso, nonchè spese per incarichi professionali per l'espletamento delle procedure di carattere tecnico previste dalla normativa statale in materia catastale e urbanistica riguardanti immobili di proprietà regionale";
m) il capitolo 6312 è spostato dall'unità previsionale di base 11.1.330.2.197 - Servizio n. 219 - Investimenti aziendali e sviluppo agricolo alla unità previsionale di base 11.5.330.2.2459 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo;
n) il capitolo 6823 è spostato dall'unità previsionale di base 15.4.330.2.2975 - Servizio n. 219 - Investimenti aziendali e sviluppo agricolo alla unità previsionale di base 15.4.330.2.2357 - Servizio n. 214 - Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie;
o) la denominazione dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.536 è sostituita dalla seguente: "Trasferimento di somme agli Enti locali a titolo di assegnazioni compensative dallo Stato";
p) il capitolo 6833 è spostato dall'unità previsionale di base 11.2.330.2.556 all'unità previsionale di base 11.8.330.2.514.
37. Nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 sono apportate le variazioni di seguito elencate:
a) all'unità previsionale di base 6.1.24 nella denominazione del capitolo 140 del documento tecnico le parole "Trasferimenti ai partners italiani" sono sostituite dalle seguenti: "Quota FESR Veneto e Università di Udine";
b) all'unità previsionale di base 3.6.1003 il capitolo 519 del documento tecnico è soppresso.
c) il capitolo 303 è spostato dalla unità previsionale di base 2.3.432 all'unità previsionale di base 2.3.447 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, al titolo II - categoria 2.3 - rubrica n. 310 - Servizio n. 240 - Sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria - con la denominazione "Assegnazioni vincolate ad attività in materia veterinaria - di parte capitale"; conseguentemente il codice di finanza regionale del capitolo 303 va rettificato in (2.3.2);
d) la denominazione dell'unità previsionale di base 2.3.22 è sostituita dalla seguente: "Assegnazioni compensative dallo Stato";
e) il capitolo 630 è spostato dall'unità previsionale di base 3.6.1038 all'unità previsionale di base 3.6.1035;
f) l'unità previsionale di base 3.6.1038 è soppressa;
g) il capitolo 1240 è spostato dall'unità previsionale di base 2.3.1240 all'unità previsionale di base 2.3.837.
38. [Ai fini del contenimento della spesa pubblica e in applicazione dei principi di coordinamento di finanza pubblica desumibili dalla
39. [La misura massima dei compensi viene determinata dalla Giunta regionale tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle società e, in particolare, delle conoscenze, delle capacità, dell'autonomia e della responsabilità dei risultati che vengono richieste per l'assolvimento degli incarichi di amministrazione, ed è adottata con apposita deliberazione degli organi societari competenti] [36].
40. [I compensi di cui al comma 39 non possono essere comunque superiori alla retribuzione spettante ai direttori generali delle aziende sanitarie regionali di fascia A] [37].
41. [Agli amministratori delle società di cui al comma 39 possono essere riconosciute indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata, nonchè le indennità di missione e il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato] [38].
42. [Per il fine previsto dal comma 38 l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la ridefinizione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate nell'ottica di un loro complessivo contenimento e in coerenza con l'oggetto sociale] [39].
43. [Con deliberazione della Giunta regionale vengono definiti i criteri, i tempi e le modalità di adozione degli atti necessari all'attuazione di quanto previsto al comma 42 e la disciplina relativa alla pubblicità nell'albo e nel sito informatico degli incarichi conferiti e dei relativi compensi] [40].
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative ai mezzi di trasporto necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni, ivi inclusi i mezzi di trasporto speciali. Sono comprese in tali spese quelle relative all'esercizio, all'assicurazione, alla manutenzione e al noleggio degli automezzi.
45. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 44 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 52.2.270.1.669 - capitolo 1465;
b) UPB 52.2.270.2.720 - capitolo 1460;
c) UPB 52.2.340.1.554 - capitolo 2465;
d) UPB 52.2.330.1.1624 - capitolo 6465.
46. Al comma 9 dell'articolo 12 della
47. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 9, della
48. [Nell'ambito del nuovo assetto istituzionale in materia di promozione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, per consentire il completamento delle operazioni di liquidazione, anche al fine di definire il contenzioso in essere con il personale già in servizio, l'Amministrazione regionale assume a proprio carico le spese risultanti dalla procedura di liquidazione di Agra Promo Srl] [41].
49. [Per le finalità di cui al comma 48 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.270.1.1647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 981 (1.1.141.1.01.01), di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 270 - Servizio n. 175 - Gestione partecipazioni regionali e vigilanza enti - con la denominazione "Spese relative alla procedura di liquidazione di Agra Promo Srl" e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2007] [42].
50. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 3, del Protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sottoscritto a Roma in data 6 ottobre 2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alla convenzione da stipulare con l'Agenzia delle entrate per gli adeguamenti al sistema informativo atti a consentire i trasferimenti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione.
51. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.250.1.799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 490 (1.1.148.1.01.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 250 - Servizio n. 242 - Risorse finanziarie - spese correnti - con la denominazione "Spese per la convenzione con l'Agenzia delle entrate per la riscossione diretta dei tributi" e con lo stanziamento di 70.000 euro per l'anno 2007.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alle convenzioni con Poste Italiane SpA per la gestione dei rapporti di conto corrente postale [43].
53. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.250.1.799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 491 (1.1.148.1.01.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 250 - Servizio n. 242 - Risorse finanziarie - spese correnti - con la denominazione "Spese per la convenzione con Poste Italiane SpA per la gestione di un conto corrente postale" e con lo stanziamento di 20.000 euro per l'anno 2007.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare risorse finanziarie a un fondo comune d'investimento costituito da Friulia SGR SpA al fine di consentire l'acquisizione, nel pieno rispetto del vincolo di destinazione esistente, dei crediti vantati dal Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE - nello svolgimento della propria attività istituzionale.
55. Per le finalità di cui al comma 54 è autorizzata la spesa di 600.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 53.1.250.1.1790 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 53 - programma 53.1 - rubrica n. 250 - Servizio n. 242 - Risorse finanziarie - con la denominazione "Trasferimenti al Fondo comune di investimento", con riferimento al capitolo 972 (1.1.141.1.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 250 - Servizio n. 242 - Risorse finanziarie - spese correnti - con la denominazione "Risorse finanziarie da apportare al Fondo comune di investimento costituito da Friulia SGR SpA al fine di consentire l'acquisizione dei crediti vantati dal FRIE nello svolgimento della propria attività istituzionale" e con lo stanziamento di 600.000 euro per l'anno 2007.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie in relazione ai mutui assistiti dal finanziamento di cui agli interventi previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 24 (Edilizia scolastica ed universitaria), comma 3, della
b) articolo 33 (Edilizia universitaria), comma 1, della
c) articolo 5 (Interventi in materia di istruzione, cultura e sport), commi 24 e 26, della
d) articolo 6 (Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive), comma 21, della
e) articolo 5 (Tutela dell'ambiente e assetto del territorio), comma 77, della
f) articolo 7 (Sviluppo economico), comma 5, della
g) articolo 7, comma 14, della
h) articolo 7, comma 60, della
h bis) articolo 6, comma 24, della
h ter) articolo 8 (Interventi in materia di lavoro, formazione, università ricerca e attività produttive), comma 38, della
h quater) articolo 7, comma 15, della
h quinquies) articolo 7, comma 21, della
h sexies) articolo 5, comma 117, della
57. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 56 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.270.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:
a) capitolo 1546 relativamente alle lettere a), b), c), d), f) e g);
b) capitolo 1547 relativamente alle lettera e) e h).
58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare fidejussione a garanzia dei mutui previsti dall'articolo 6, comma 103, della
59. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 58 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.270.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a anticipare al Comune di Trieste l'importo di 9 milioni di euro per favorire il completamento del terzo lotto, secondo stralcio del collegamento stradale Molo VII - Cattinara denominato Grande Viabilità Triestina subordinatamente all'impegno da parte del Comune stesso di restituire una somma di pari importo non appena acquisita dall'ANAS.
61. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 56.2.350.4.707 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 56 - programma 56.2 - rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione, con la denominazione "Anticipazioni Grande Viabilità Triestina", con riferimento al capitolo 9871 (1.1.413.3.09.17) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - partite di giro - con la denominazione "Anticipazione al Comune di Trieste per il completamento del terzo lotto, secondo stralcio del collegamento stradale Molo VII - Cattinara denominato Grande Viabilità Triestina" e con lo stanziamento di 9 milioni di euro per l'anno 2007.
62. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è iscritto lo stanziamento di 9 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 6.1.11 di nuova istituzione al Titolo VI - Categoria 6.1 - partite di giro - rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione "Rimborso anticipazioni Grande Viabilità Triestina", con riferimento al capitolo 9871 (6.1.3) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione "Rimborso da parte del Comune di Trieste delle anticipazioni di cassa concesse sul contributo assegnatogli dall'ANAS per il completamento del terzo lotto, secondo stralcio del collegamento stradale Molo VII - Cattinara denominato Grande Viabilità Triestina" e con lo stanziamento di 9 milioni di euro per l'anno 2007.
63. Ai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 8 della
64. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della
65. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, dell'articolo 7 (Banca dati), della
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la progettazione, la realizzazione e il mantenimento di un sistema informatico dedicato al Programma operativo regionale Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione - FSE 2007-2013.
67. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.280.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 180 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 67 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 15.3.320.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5931 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2007, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
69. Al comma 55 dell'articolo 6 della
70. Al comma 4 dell'articolo 11 della
71. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della
72. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione "modifica di denominazione".
Art. 8. (Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove o maggiori autorizzazioni di spesa previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 - tabelle A1 e A2 - e dagli articoli da 2 a 7, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonchè nelle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 6 - tabella A3 - e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 medesimi.
Art. 9. (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea)
1. Gli effetti della disposizione di cui all'articolo 4, comma 26, notificata alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla
Art. 10. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma inserito dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[3] Comma già modificato dall'art. 10 della
[4] Comma abrogato dall'art. 2 della
[5] Comma abrogato dall'art. 43 della
[6] Comma abrogato dall'art. 43 della
[7] Comma così modificato dall'art. 2 della
[8] Comma abrogato dall'art. 28 della
[9] Comma abrogato dall'art. 28 della
[10] Comma abrogato dall'art. 3 della
[11] Comma abrogato dall'art. 3 della
[12] Comma abrogato dall'art. 3 della
[13] Comma abrogato dall'art. 37 della
[14] Comma abrogato dall'art. 7 della
[15] Comma abrogato dall'art. 3 della
[16] Comma abrogato dall'art. 3 della
[17] Comma così modificato dall'art. 9 della
[18] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4, comma 29, della
[19] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 5, comma 5, della
[20] Comma abrogato dall'art. 27 della
[21] Comma abrogato dall'art. 49 della
[22] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 8, comma 41, della
[23] Comma abrogato dall'art. 38 della
[24] Alinea già modificato dall'art. 7 della
[25] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[26] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[27] Comma abrogato dall'art. 18 della
[28] Comma abrogato dall'art. 18 della
[29] Comma così modificato dall'art. 3 della
[30] Comma inserito dall'art. 2 della
[31] Comma già modificato dall'art. 6 della
[32] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[33] Comma abrogato dall'art. 10 della
[34] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[35] Comma abrogato dall'art. 30 della
[36] Comma abrogato dall'art. 30 della
[37] Comma abrogato dall'art. 30 della
[38] Comma abrogato dall'art. 30 della
[39] Comma abrogato dall'art. 30 della
[40] Comma abrogato dall'art. 30 della
[41] Comma abrogato dall'art. 30 della
[42] Comma abrogato dall'art. 30 della
[43] Comma sostituito dall'art. 14 della
[44] Lettera aggiunta dall'art. 11 della
[45] Lettera aggiunta dall'art. 11 della
[46] Lettera aggiunta dall'art. 11 della
[47] Lettera aggiunta dall'art. 11 della
[48] Lettera aggiunta dall'art. 11 della