Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 26/10/2006 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto). |
Art. 2. (Trasferimento delle funzioni). |
Art. 3. (Forme di collaborazione). |
Art. 4. (Trasferimento di risorse finanziarie). |
Art. 5. (Rendicontazione). |
Art. 6. (Trasferimento di risorse strumentali e organizzative). |
Art. 7. (Consulta regionale per l’educazione continua in medicina). |
Art. 8. (Modifica della legge regionale 43/1981). |
Art. 9. (Modifica del termine previsto dall’articolo 5 della legge regionale 20/1999). |
Art. 10. (Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 12/1994). |
Art. 11. (Costituzione di una fondazione per la realizzazione di un centro di cure palliative e di una residenza sanitaria assistenziale). |
Art. 12. (Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 26/1996). |
Art. 13. (Modifica dell’articolo 13 bis della legge regionale 41/1996). |
Art. 14. (Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 8/2001). |
Art. 15. (Interpretazione autentica e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 21/2001). |
Art. 16. (Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 3/2002). |
Art. 17. (Sostituzione dell’articolo 13 della legge regionale 20/2004). |
Art. 18. (Modifica dell’articolo 24 della legge regionale 20/2004). |
Art. 19. (Proroga del termine di cui all’articolo 75 della legge regionale 14/2002). |
Art. 20. (Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 1/2005). |
Art. 21. (Modifica della legge regionale 20/2005). |
Art. 22. (Integrazione dell’articolo 13 della legge regionale 49/1993). |
Art. 23. (Disposizioni in materia di investimenti nel settore socioeducativo). |
Art. 24. (Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 21/2005). |
Art. 25. (Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 21/2005). |
Art. 26. (Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 26/2005). |
Art. 27. (Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 2/2006). |
Art. 28. (Modifica dell’articolo 65 della legge regionale 6/2006). |
Art. 29. (Interventi in favore dei pazienti affetti da morbo celiaco). |
Art. 30. (Utilizzazione di personale degli enti del Servizio sanitario regionale e di altre pubbliche amministrazioni). |
Art. 31. (Disposizioni in materia di strutture residenziali per anziani). |
Art. 32. (Abrogazione della legge regionale 19/1997). |
Art. 33. (Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 10/1998). |
Art. 34. (Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 6/2006). |
Art. 35. (Istituzione dei registri regionali di patologia). |
Art. 36. (Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 4/1991). |
Art. 37. (Determinazione del compenso dei componenti dell’organo di indirizzo delle Aziende ospedaliero-universitarie). |
Art. 38. (Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato). |
Art. 39. (Norma finanziaria). |
Art. 40. (Entrata in vigore). |
§ 5.1.71 – L.R. 26 ottobre 2006, n. 19.
Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.
(B.U. 2 novembre 2006, n. 44).
Capo I
Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria
Art. 1. (Oggetto).
1. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano l’esercizio delle funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria attribuite alla Regione ai sensi del
Art. 2. (Trasferimento delle funzioni).
1. Sono trasferite alle Aziende per i servizi sanitari le funzioni e i compiti di cui alle lettere a), c), u) e v) della tabella «A» allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del
Art. 3. (Forme di collaborazione).
1. Per le funzioni trasferite alle Aziende per i servizi sanitari, le forme di collaborazione di cui all’articolo 2 del
Art. 4. (Trasferimento di risorse finanziarie).
1. Le risorse finanziarie attribuite dallo Stato alla Regione per il finanziamento delle funzioni trasferite sono assegnate alle Aziende per i servizi sanitari a eccezione degli importi di cui all’articolo 3, comma 3, del
Art. 5. (Rendicontazione).
1. Entro trenta giorni dallo scadere del primo anno di esercizio delle funzioni, ogni Azienda per i servizi sanitari trasmette alla Direzione centrale salute e protezione sociale la rendicontazione degli importi liquidati o accertati nell’esercizio delle funzioni indicate all’articolo 5, comma 2, del
2. La rendicontazione di cui al comma 1 deve essere effettuata utilizzando la tabella allegata al
3. Fino alla rideterminazione delle risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni a regime, prevista dall’articolo 5, comma 3, del
Art. 6. (Trasferimento di risorse strumentali e organizzative).
1. Per l’esercizio delle funzioni trasferite le Aziende per i servizi sanitari accedono ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è di competenza del Ministero della salute, secondo le modalità di cui all’articolo 6 del
2. La documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite alle Aziende per i servizi sanitari sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari medesime.
Capo II
Altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale
Art. 7. (Consulta regionale per l’educazione continua in medicina).
1. È istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Consulta regionale per l’educazione continua in medicina, con il compito di analizzare i bisogni formativi dei professionisti della sanità coinvolti nel processo di formazione continua di cui al
2. La Consulta è composta da:
a) l’Assessore alla salute e protezione sociale, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un componente designato congiuntamente dalle Aziende per i servizi sanitari;
c) un componente designato congiuntamente dalle Aziende ospedaliere;
d) un componente designato congiuntamente dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici;
e) un componente designato dall’Università degli studi di Trieste;
f) un componente designato dall’Università degli studi di Udine;
g) due componenti designati congiuntamente dagli ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri, di cui uno per la professione medica e uno per la professione odontoiatrica;
h) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei medici veterinari;
i) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei biologi;
j) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei farmacisti;
k) un componente designato dall’Ordine regionale degli psicologi;
l) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei chimici;
m) un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia;
n) un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali delle ostetriche;
o) un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali dei tecnici sanitari di radiologia;
p) un componente designato dall’Associazione nazionale tecnici di laboratorio;
q) un componente designato dall’Associazione italiana tecnici audiometristi;
r) un componente designato dall’Associazione italiana tecnici neurofisiopatologia;
s) un componente designato dall’Associazione italiana fisioterapisti;
t) un componente designato dall’Associazione unione nazionale personale ispettivo sanitario d’Italia;
u) un componente designato dall’Associazione nazionale educatori professionali;
v) un componente designato dall’Associazione nazionale dietisti;
w) un componente designato dalla Federazione logopedisti italiani - Triveneto;
x) un componente designato dall’Associazione italiana ortottisti assistenti in oftalmologia;
y) un componente designato dall’Associazione italiana terapisti occupazionali;
z) un componente designato dal Centro regionale di formazione per l’area della medicina generale;
aa) un componente designato dall’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
bb) un componente designato dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente;
cc) un componente designato dall’Agenzia regionale della sanità.
3. La Consulta è costituita con decreto del direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale e dura in carica tre anni. I componenti possono essere riconfermati.
4. Ai componenti esterni è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, quantificato con il decreto di costituzione della Consulta, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.
5. La mancata partecipazione senza giustificativo motivo ad almeno quattro sedute consecutive della Consulta comporta la decadenza del componente, che viene sostituito con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
6. Le funzioni di segreteria della Consulta sono assicurate dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.
Art. 8. (Modifica della
1. Al secondo comma dell’articolo 39 della
2. Al secondo comma dell’articolo 40 della
3. Il secondo e il terzo comma dell’articolo 42 della
«2. I componenti vengono nominati dall’ente di appartenenza, durano in carica per un triennio e comunque sino alla comunicazione di avvenuta sostituzione da parte dell’ente che li ha nominati o designati. Tutti i componenti possono essere riconfermati.».
Art. 9. (Modifica del termine previsto dall’articolo 5 della
1. Con riferimento alle opere sanitarie o a carattere prevalentemente sanitario, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 della
Art. 10. (Modifica dell’articolo 13 della
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 13 della
«d) partecipano alla definizione del mandato da assegnare ai Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari mediante apposita intesa con la Regione cui pervenire prima delle nomine;».
Art. 11. (Costituzione di una fondazione per la realizzazione di un centro di cure palliative e di una residenza sanitaria assistenziale). [2]
1. L’Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» è autorizzata a costituire, unitamente alla fondazione Morpurgo - Hofmann - ONLUS, con sede in Udine, una fondazione finalizzata alla realizzazione di un centro per le cure palliative, dotato di almeno quindici posti letto, e di una residenza sanitaria assistenziale, dotata di almeno cinquantotto posti letto.
1 bis. Alla fondazione possono partecipare anche altri soggetti pubblici o privati [3].
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" è autorizzata a contrarre un mutuo dell'importo massimo di 7 milioni di euro, di durata non inferiore a quindici anni, oppure all'utilizzo, anche parziale, di altri strumenti e fonti di finanziamento derivanti da interventi disposti dall'Azienda sanitaria medesima o da altri soggetti pubblici e privati, finalizzati alla realizzazione dell'opera [4].
2 bis. La quota di partecipazione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" non deve essere inferiore al 60 per cento degli apporti complessivi [5].
3. [La quota di partecipazione dell’Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» non deve essere inferiore al 60 per cento degli apporti complessivi, né superiore al 65 per cento di tali apporti] [6].
4. L’onere annuo per l’ammortamento del mutuo è posto a carico della quota delle risorse attribuite annualmente all’Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» a valere sul fondo sanitario regionale.
Art. 12. (Modifica dell’articolo 5 della
1. Il comma 5 dell’articolo 5 della
«5. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per la ripartizione delle utenze tra le Aziende per i servizi sanitari. Le utenze vengono ripartite con decreto del direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale.».
Art. 13. (Modifica dell’articolo 13 bis della
1. Il comma 4 dell’articolo 13 bis della
«4. In relazione alle funzioni svolte ai sensi del presente articolo, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta un contributo per le spese di funzionamento nella misura fissata annualmente nel documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione della Regione approvato con la legge di bilancio.».
Art. 14. (Modifica dell’articolo 1 della
1. La lettera h) del comma 7 dell’articolo 1 della
«h) partecipa alla definizione del mandato da assegnare ai Direttori generali delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie mediante apposita intesa con la Regione cui pervenire prima delle nomine;».
Art. 15. (Interpretazione autentica e modifica dell’articolo 4 della
1. In via di interpretazione autentica dell’articolo 4 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della
«1 bis. Successivamente alla chiusura delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali, ogni e qualsiasi spesa accertata o riconosciuta, anche in giudizio, per debiti, oneri e risarcimento danni relativa a tali gestioni fa carico ai bilanci delle aziende sanitarie regionali subentrate alle unità sanitarie locali soppresse ed è esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale dell’Amministrazione regionale, stante la diretta ed esclusiva responsabilità delle aziende sanitarie regionali per le passività delle gestioni liquidatorie.» [7].
Art. 16. (Modifica dell’articolo 5 della
1. Il comma 18 dell’articolo 5 della
«18. A decorrere dall’anno accademico 2008-2009, la Regione concede premi di studio per merito agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in infermieristica presso le sedi regionali delle università del Friuli Venezia Giulia. L’importo dei premi e i criteri e le modalità di concessione sono stabiliti con regolamento.».
2. In via transitoria, l’articolo 5, comma 18, della
Art. 17. (Sostituzione dell’articolo 13 della
1. L’articolo 13 della
«Art. 13. (Conferenza dei presidenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici).
1. È istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Conferenza dei presidenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, integrata da due componenti nominati dal direttore generale dell’Agenzia regionale della sanità. La Conferenza ha il compito di raccordare e coordinare le funzioni di controllo che le vigenti disposizioni di legge statali e regionali pongono in capo all’Agenzia regionale della sanità e ai collegi sindacali. La Conferenza è presieduta dal direttore del servizio economia sanitaria della predetta direzione e si riunisce obbligatoriamente ogni tre mesi, previa convocazione da parte del presidente, nonché ogni qualvolta vi sia la richiesta da parte di almeno quattro componenti. Con cadenza semestrale la Conferenza inoltra alla Regione e all’Agenzia regionale della sanità una relazione sull’attività di controllo effettuata e sulle relative risultanze.
2. Nell’ambito della Conferenza possono essere istituiti gruppi di lavoro composti da non più di cinque componenti per la disamina di problematiche specifiche e, in particolare, delle seguenti materie:
a) verifiche contabili ed economico-finanziarie;
b) uniformità nell’applicazione della normativa;
c) adempimenti fiscali e contributivi.
3. Le modalità di funzionamento della Conferenza e dei gruppi di lavoro sono definite da un regolamento adottato dalla Conferenza a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Le funzioni di segreteria della Conferenza e dei gruppi di lavoro sono assicurate dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.
5. Ai componenti della Conferenza e dei gruppi di lavoro è corrisposto, per ciascuna seduta, il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.
6. Il rimborso di cui al comma 5 è corrisposto dagli enti di riferimento ai presidenti dei collegi sindacali e dall’Agenzia regionale della sanità per gli altri componenti.».
Art. 18. (Modifica dell’articolo 24 della
1. Al comma 2 dell’articolo 24 della
Art. 19. (Proroga del termine di cui all’articolo 75 della
1. Il termine di cui all’articolo 75, comma 1, della
Art. 20. (Modifica dell’articolo 3 della
1. Al comma 82 dell’articolo 3 della
2. [Al comma 113 dell’articolo 3 della
3. [Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a decorrere dall’1 gennaio 2006] [9].
Art. 21. (Modifica della
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della
2. Al comma 1 dell’articolo 8 della
3. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 10 della
4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della
5. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 13 della
6. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 14 della
«a) un coordinatore pedagogico o coordinatore di servizi per la prima infanzia pubblici per ciascun territorio provinciale, e due coordinatori pedagogici o coordinatori di servizi per la prima infanzia del privato sociale e privati, designati dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;».
7. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 14 della
8. Il comma 4 dell’articolo 14 della
9. Al comma 1 dell’articolo 15 della
10. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della
«2 bis. Limitatamente all’anno scolastico 2006-2007, il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all’accesso ai nidi d’infanzia gestiti da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati.».
11. Gli articoli 16, 17, 30 e i commi 4 e 5 dell’articolo 32 della
12. [La lettera a) del comma 1 dell’articolo 31 della
«a) gli articoli dall’1 al 17, 19, 20, 22, 23 e dal 25 al 27 della legge regionale 32/1987;»] [10].
13. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 31 della
«c) il comma 1, le lettere b), c), d), e) e f) del comma 2 e i commi da 3 a 5 dell’articolo 12 della
14. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 31 della
15. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 31 della
16. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 hanno l’effetto di ripristinare la vigenza delle disposizioni già abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore della
17. [Al comma 1 dell’articolo 13 della
18. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 hanno l’effetto di ripristinare la vigenza delle disposizioni già abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore della
Art. 22. (Integrazione dell’articolo 13 della
[1. I contributi di cui all’articolo 13 della
Art. 23. (Disposizioni in materia di investimenti nel settore socioeducativo).
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 21, comma 3, della
2. Per l’anno 2006 i contributi previsti dall’articolo 21 della
Art. 24. (Modifica dell’articolo 2 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
«1 bis. Gli enti pubblici possono accertare il possesso dell’idoneità fisica o psicofisica all’impiego mediante una visita preassuntiva da parte di medici specialisti in medicina del lavoro o medicina legale dipendenti da enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico convenzionati con il datore di lavoro, che ne sopporta il costo.».
Art. 25. (Modifica dell’articolo 18 della
1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 18 della
«a) il direttore del servizio assistenza sanitaria e formazione delle professioni sanitarie della Direzione centrale salute e protezione sociale, con funzioni di coordinamento, o suo delegato;».
2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 18 della
«d bis) un esperto in infettivologia;».
3. Il comma 4 dell’articolo 18 della
«4. I componenti di cui al comma 3, lettere c), d), d bis), e), f), g) e h), sono individuati dall’Assessore regionale alla salute e protezione sociale.».
Art. 26. (Modifica dell’articolo 22 della
1. Il comma 3 dell’articolo 22 della
«3. Con regolamento regionale sono definite le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1.».
Art. 27. (Modifica dell’articolo 5 della
1. Al comma 34 dell’articolo 5 della
2. Al comma 34 dell’articolo 5 della
Art. 28. (Modifica dell’articolo 65 della
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 65 della
«b) i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell’articolo 4 della legge regionale 4/1999;».
Art. 29. (Interventi in favore dei pazienti affetti da morbo celiaco).
1. Le Aziende per i servizi sanitari, in via sperimentale e per la durata di due anni, concedono, con cadenza annuale, ai pazienti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, un contributo di importo pari a quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge [13].
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è sostitutiva delle forme di distribuzione di alimenti senza glutine previste dalle disposizioni statali, nonché dalle conseguenti disposizioni applicative regionali.
Le modalità per la concessione del contributo, sotto forma di buono acquisto, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
3. Decorso il periodo sperimentale di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale determina, in via definitiva, le modalità di intervento in favore dei pazienti affetti da morbo celiaco.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 30. (Utilizzazione di personale degli enti del Servizio sanitario regionale e di altre pubbliche amministrazioni).
1. L'Amministrazione regionale può avvalersi, per le finalità istituzionali cui non è possibile far fronte con personale del ruolo regionale, della collaborazione di personale dipendente degli enti del Servizio sanitario regionale, di altre pubbliche amministrazioni, nonchè di società partecipate dalla Regione [14].
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Direzione centrale salute e protezione sociale è autorizzata a stipulare convenzioni disciplinanti il tempo e le modalità dell’avvalimento, nonché le modalità di corresponsione, agli enti di provenienza, del rimborso degli oneri connessi al predetto personale, corrispondenti, in proporzione al servizio prestato presso l’Amministrazione regionale, al trattamento economico globale già in godimento presso l’ente di provenienza, comprensivo delle indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi.
3. Agli oneri conseguenti all’applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con il fondo sanitario regionale e con risorse di parte sociale, in relazione alla natura dei progetti da realizzare [15].
Art. 31. (Disposizioni in materia di strutture residenziali per anziani).
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della
2. Al comma 3 dell’articolo 13 della
3. Nelle more della riclassificazione delle strutture residenziali per anziani e dell’attuazione di quanto previsto dal capo VI del titolo II della
4. Nell’elenco di cui al comma 3 devono essere indicate la tipologia della struttura, la natura giuridica dell’ente gestore, il numero di posti letto autorizzati per autosufficienti e per non autosufficienti e la retta giornaliera applicata al netto delle contribuzioni regionali.
5. Al fine della predisposizione dell’elenco di cui al comma 3, gli enti gestori delle strutture residenziali per anziani devono comunicare alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, i dati di cui al comma 4.
6. La retta di degenza deve essere comprensiva dei costi di vitto, alloggio, lavanderia e riscaldamento, nonché dei costi inerenti alle attività assistenziali, di animazione e di ricreazione.
7. Le rette di cui al comma 6, in vigore dall’1 gennaio di ogni anno, possono essere modificate nel corso dell’anno solare solo in riduzione, a seguito di agevolazioni o contribuzioni destinate, anche indirettamente, a contenere i costi di gestione e, comunque, previa autorizzazione della Direzione centrale salute e protezione sociale.
8. Agli ospiti delle strutture residenziali deve essere garantita, ai fini dell’autosufficienza economica, una somma da destinare all’acquisto esclusivo di beni personali non contemplati nella retta di degenza.
9. La Giunta regionale determina l’ammontare della somma di cui al comma 8 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale somma viene adeguata annualmente dalla Giunta regionale in relazione alle variazioni intervenute nell’indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT.
Art. 32. (Abrogazione della
1. La
Art. 33. (Modifica dell’articolo 4 della
1. Al comma 2 dell’articolo 4 della
Art. 34. (Modifica dell’articolo 27 della
1. La lettera j) del comma 3 dell’articolo 27 della
«j) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco di cui all’articolo 5 della
2. Alla lettera k) del comma 3 dell’articolo 27 della
3. Dopo la lettera l) del comma 3 dell’articolo 27 della
«l bis) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui all’articolo 13, comma 18, della
4. La lettera q) del comma 3 dell’articolo 27 della
«q) due rappresentanti designati dall’Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia;».
5. La lettera v) del comma 3 dell’articolo 27 della
«v) un rappresentante designato congiuntamente dagli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano a favore della comunità regionale nell’ambito del sistema integrato.».
6. Dopo il comma 3 dell’articolo 27 della
«3 bis. La Commissione può essere validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione.».
Art. 35. (Istituzione dei registri regionali di patologia).
1. Al fine di valutare l’incidenza e la prevalenza delle patologie più rilevanti, per le finalità di cui all’articolo 85, comma 1, lettera b), del
a) registro delle cause di mortalità;
b) registro tumori;
c) registro delle malattie cardiovascolari;
d) registro delle malattie cerebrovascolari;
e) registro dei dializzati;
f) registro dei diabetici;
g) registro degli incidenti e degli infortuni.
2. I registri di cui al comma 1 indicano:
a) le modalità di accertamento diagnostico della patologia;
b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti;
c) la qualità delle cure prestate;
d) le conseguenze in termini funzionali della patologia;
e) la sopravvivenza;
f) le recidive.
3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della
Art. 36. (Modifica dell’articolo 23 della
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della
Art. 37. (Determinazione del compenso dei componenti dell’organo di indirizzo delle Aziende ospedaliero-universitarie). [16]
1. Ai componenti dell’organo di indirizzo delle Aziende ospedaliero-universitarie viene corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo determinato dalla Giunta regionale.
Art. 38. (Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato).
1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell’articolo 10 della
2. I commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dell’articolo 7 della
3. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, primo periodo, l’Amministrazione regionale provvede a valere sulle risorse assegnate alla misura «assistenza tecnica all’attuazione, monitoraggio e valutazione del programma» nell’ambito del piano finanziario del DOCUP 2 2000-2006. Gli oneri eventualmente non coperti con le suddette risorse restano a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.
Capo III
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
Art. 39. (Norma finanziaria).
1. Per le finalità previste dall’articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.782.265,69 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 7.3.310.1.232, con riferimento al capitolo 4371 (1.1.157.2.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Economia sanitaria - Spese correnti - con la denominazione «Trasferimenti alle Aziende per i servizi sanitari per l’esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi del
2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, si provvede con le entrate di pari importo assegnate dallo Stato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, iscritte sull’unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 386 (2.3.1) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi al Titolo II - categoria 2.3 - Rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Economia sanitaria - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per l’esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi del
3. Le entrate previste dall’articolo 4, comma 1, relativamente agli importi di cui all’articolo 3, comma 3, del
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 4, dell’articolo 14 della
5. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 11 fanno carico, a decorrere dall’anno 2007, all’unità previsionale di base 7.1.310.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 13 bis della
7. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, comma 18, della
8. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 24, comma 2, della
a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.
9. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 113, della
10. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 15 della
11. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 21 e 24 della
12. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a), e comma 2 bis e dall’articolo 13 della
13. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 13, comma 11, della
14. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 22, comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 4925 e 4936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 23, commi 1 e 2, fanno carico all’unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 4922, 4923, 4925 e 4936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, comma 34, della
17. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 30, comma 3, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 7.1.310.1.220 - capitolo 4355;
b) UPB 7.5.310.1.243 - capitolo 4750 [17].
18. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 23, comma 1, della
19. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 38, comma 1, secondo periodo, e comma 3, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.
Art. 40. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Tabella A (riferita all’art. 29)
Importo mensile (euro) per fasce d’età
Fasce d’età |
Importo mensile (euro) |
6 mesi – 1 anno |
50,00 |
1 – 3 anni |
70,00 |
3 – 6 anni |
100,00 |
6 – 10 anni |
105,00 |
Maggiori di 10 anni |
135,00 |
Importi divisibili in buoni
[1] Articolo abrogato dall'art. 56 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[3] Comma inserito dall'art. 9 della
[4] Comma già sostituito dall'art. 9 della
[5] Comma inserito dall'art. 9 della
[6] Comma abrogato dall'art. 9 della
[7] La Corte costituzionale, con sentenza 19 marzo 2010, n. 108, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[8] Comma abrogato dall'art. 2 della
[9] Comma abrogato dall'art. 2 della
[10] Comma abrogato dall'art. 2 della
[11] Comma abrogato dall'art. 2 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[13] Comma così modificato dall'art. 2 della
[14] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[15] Comma così modificato dall'art. 3 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 8 della
[17] Lettera così sostituita dall'art. 3 della