§ 6.4.297 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.
Legge di stabilità 2017.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:29/12/2016
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
Art. 2.  (Attività produttive)
Art. 3.  (Risorse agricole e forestali)
Art. 4.  (Tutela dell'ambiente e energia)
Art. 5.  (Assetto del territorio e edilizia)
Art. 6.  (Trasporti e diritto alla mobilità)
Art. 7.  (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
Art. 8.  (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)
Art. 9.  (Salute e politiche sociali)
Art. 10.  (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
Art. 11.  (Funzionamento della Regione)
Art. 12.  (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
Art. 13.  (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
Art. 14.  (Copertura finanziaria)
Art. 15.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.297 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

Legge di stabilità 2017.

(B.U. 4 gennaio 2017, n. 1)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)

1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 22.898.421.931,57 euro, suddivisi in ragione di 8.187.003.661,97 euro per l'anno 2017, di 7.574.665.188,05 euro per l'anno 2018 e di 7.136.753.081,55 euro per l'anno 2019, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A di cui al comma 11.

2. Ai sensi di cui all'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), è applicata la somma di 247.120 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2016. Tali risorse sono vincolate:

a) per 117.120 euro alle finalità previste dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella I di cui all'articolo 9, comma 4, alla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e con riferimento al disposto di cui all'articolo 13, comma 3, lettera o);

b) per 130.000 euro alle finalità previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella K di cui all'articolo 12, comma 21, alla Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione) - Programma n. 6 (Ufficio Tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti).

3. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima complessiva di 68 milioni di euro per l'anno 2017. Le entrate, pari a 68 milioni, sono imputate all'anno 2017.

4. Per le finalità previste dal comma 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2017 uno o più contratti di mutuo sino alla concorrenza di complessivi 68 milioni di euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti con riferimento al "Prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento" del bilancio 2017-2019 allegato al bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

5. I mutui autorizzati dal comma 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 144/1989;

b) durata non superiore ai venti anni.

6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 5 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.

7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 5, nonché a quanto disposto con il comma 6, è autorizzato, nel triennio 2017-2019, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.

8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso o variabile; quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali a esempio l'inflazione;

b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo; in caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;

c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, a eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo è elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;

d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;

e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.

9. In relazione al disposto di cui ai commi da 3 a 8 si provvede, relativamente al rimborso della quota capitale, a valere sullo stanziamento all'uopo previsto nella Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 2 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 4 (Rimborso prestiti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 e sui corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli per i bilanci degli anni futuri per gli importi sottoindicati: 2017 3.181.711,91 2018 3.201.376,85 2019 3.221.536,49 2020 3.242.203,26 2021 3.263.389,93 2022 3.285.109,59 2023 3.307.375,63 2024 3.330.201,80 2025 3.353.602,19 2026 3.377.591,24 2027 3.402.183,77 2028 3.427.394,96 2029 3.453.240,36 2030 3.479.735,94 2031 3.506.898,05 2032 3.534.743,45 2033 3.563.289,34 2034 3.592.553,34 2035 3.622.553,50 2036 3.653.308,40

10. In relazione al disposto di cui ai commi da 3 a 8 si provvede, relativamente al rimborso della quota interessi, a valere sullo stanziamento all'uopo previsto nella Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 e nei corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli per i bilanci degli anni futuri per gli importi sottoindicati: 2017 1.800.000 2018 1.700.000 2019 1.650.000 2020 1.600.000 2021 1.500.000 2022 1.400.000 2023 1.300.000 2024 1.200.000 2025 1.100.000 2026 1.000.000 2027 900.000 2028 800.000 2029 700.000 2030 650.000 2031 600.000 2032 550.000 2033 400.000 2034 300.000 2035 200.000 2036 100.000

11. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella A.

 

     Art. 2. (Attività produttive)

1. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è sostituito dal seguente:

«5. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 4 spetta un gettone di presenza pari a 120 euro per giornata d'esame e il rimborso spese nei termini previsti per i dipendenti regionali.».

2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 26, comma 5, della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 1, è destinata la spesa complessiva di 7.200 euro suddivisa in ragione di 2.400 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

3. L'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di eventi informativi e di manifestazioni e iniziative promozionali per il comparto produttivo artigiano, promosse dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 12/2002, attraverso la concessione di contributi al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) o alle società di servizi operanti a livello regionale delle organizzazioni medesime, in conformità alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato [1].

4. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 3.

5. In sede di prima applicazione sono ammissibili le spese per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali di cui al comma 3 sostenute dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

6. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare, nel rispetto delle procedure in materia di contratti pubblici, a un soggetto esterno la gestione degli incentivi di cui all'articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002).

8. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascun anno dal 2017 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

9. Il comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è sostituito dal seguente:

«1. A titolo di indennità per l'attività di gestione delle funzioni delegate Unioncamere FVG riceve il rimborso delle spese nel limite massimo da definire nella convenzione di cui all'articolo 42, comma 2.».

10. [Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), le parole «trattiene, a titolo di indennità, un importo percentuale dell'ammontare delle risorse assegnate e trasferite dalla Regione, determinato secondo le modalità stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «riceve, a titolo di indennità, il rimborso delle spese nel limite massimo da definire»] [2].

11. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), le parole «trattiene un importo percentuale dell'ammontare delle risorse assegnate e trasferite dalla Regione, determinato» sono sostituite dalle seguenti: «riceve il rimborso delle spese nel limite massimo da definire».

12. Per le finalità previste dai commi 9, 10 e 11 è destinata la spesa complessiva di 1.382.400 euro, suddivisa in ragione di 574.400 euro per l'anno 2017, di 324.000 euro per l'anno 2018 e di 484.000 euro per l'anno 2019, a valere sullo stanziamento previsto sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

13. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è aggiunta la seguente:

«b bis) partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall'associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei.».

14. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, lettera b bis) della legge regionale 3/2015, come aggiunta dal comma 13 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spese del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a favore della Camera di Commercio di Pordenone a parziale sollievo degli oneri necessari per l'allestimento e la promozione, nell'ambito della fiera internazionale Hannover Messe 2017, dello spazio espositivo dedicato al settore della subfornitura della regione Friuli Venezia Giulia.

16. La domanda, corredata da una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del finanziamento.

18. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

19. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 3/2015 dopo le parole «nonché a sostenere i progetti» sono inserite le seguenti: «, inclusi i progetti di investimento,».

20. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 3/2015 dopo le parole «nuovi Fab-lab,» sono inserite le seguenti: «anche sostenendo la realizzazione di investimenti,».

21. Per le finalità previste dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge regionale 3/2015, come modificati dal comma 19 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

22. Per favorire lo sviluppo competitivo del tessuto imprenditoriale locale l'Amministrazione regionale sostiene e promuove la diffusione della conoscenza in materia di responsabilità sociale d'impresa, anche con riferimento al tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di sostenibilità territoriale, di filiera e produttiva e, a tal fine, definisce e coordina, attraverso l'affidamento del servizio a soggetti esterni, un apposito progetto formativo, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.

23. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Ovaro per la realizzazione di interventi infrastrutturali di sistemazione interna ed esterna del complesso delle Miniere di Cludinico, al fine di ampliare le potenzialità turistiche del comprensorio medesimo.

25. La domanda di contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa e di un progetto preliminare relativo all'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

26. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Moggio Udinese un finanziamento, nella misura di 1 milione di euro, per la copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi relativi al Piano per gli insediamenti produttivi (PIP) zona D2 - Moggio Udinese, comprensivi dell'acquisizione di aree, edifici e manufatti, demolizione di edifici e interventi di viabilità.

28. Il finanziamento di cui al comma 27 è concesso a seguito della presentazione della domanda da effettuarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale attività produttive - Servizio Sviluppo economico locale corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

29. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.

30. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

31. L'articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), è sostituito dal seguente:

«Art. 10

(Funzioni della Regione)

1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni:

a) la regolamentazione, al fine di determinare le condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14 e di garantirne l'armonia con la normativa europea concernente gli aiuti di stato, la programmazione e l'attuazione degli interventi stessi;

b) la realizzazione e il sostegno di progetti, non aventi natura di attività economiche, volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV, anche concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore, la raccolta e l'elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali;

c) la concessione agli enti pubblici compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, di finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), mediante la copertura di una quota non superiore al 40 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) i rapporti internazionali, con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni;

e) il monitoraggio, la verifica e la valutazione della spesa per gli interventi d'incentivazione della cooperazione sociale.

2. La Regione può concludere intese con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale aventi a oggetto l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a).

3. Nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 1, lettera a), la Regione si attiene ai più avanzati livelli di intervento consentiti dalla normativa europea nei confronti delle imprese sociali.

4. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dalla Direzione centrale competente in materia di cooperazione.».

32. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 20/2006, come sostituito dal comma 31:

a) in relazione alle spese correnti, è destinata la spesa complessiva di 2.200.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per il 2017, di 700.000 euro per il 2018 e di 900.000 euro per il 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e Associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101;

b) in relazione alle spese d'investimento, è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per il 2017, di 300.000 euro per il 2018 e di 300.000 euro per il 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e Associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

33. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, come sostituito dal comma 31, è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma n. 8 (Cooperazione e Associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

34. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006, come sostituito dal comma 31, è destinata la spesa complessiva di 2.300.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per il 2017, di 800.000 euro per il 2018 e di 1.000.000 euro per il 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e Associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

35. L'articolo 11 della legge regionale 20/2006 è abrogato.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a scorrere la graduatoria delle domande delle famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata, erogato nei territori dei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo collocate utilmente nella graduatoria, ai sensi dell'articolo 2, commi 46-48, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e non ancora finanziate per esaurimento delle risorse.

37. Per le finalità previste dal comma 36 è destinata la spesa di 66.000 euro per l'anno 2017 disposta a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore dei proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata, come definiti dall'articolo 29, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche alle leggi regionali 2/2002, 29/2005, 4/2016, 18/2015 in materia di turismo), contributi finalizzati alla copertura delle spese per le seguenti iniziative:

a) acquisto di arredi e attrezzature;

b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e di ammodernamento;

c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili a servizio delle strutture ricettive;

d) attività di promozione turistica.

39. I finanziamenti di cui al comma 38 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 21 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e sono concessi nella misura del 80 per cento della spesa ammissibile. Dalla spesa ammissibile rimane in ogni caso esclusa l'Iva.

40. Con regolamento regionale da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle istanze e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 38.

41. Per le finalità previste dalle lettere a), b) e c) del comma 38 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

42. Per le finalità previste dal comma 38, lettera d), è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Vito d'Asio per sostenere i costi del servizio di trasporto scolastico particolarmente gravosi dovuti alla particolare orografia del territorio.

44. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 43 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

45. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Socchieve un contributo al fine di consentire il completamento dell'intervento di realizzazione della centralina idroelettrica "Rio Grasia".

47. La domanda di contributo di cui al comma 46 è presentata al Servizio sviluppo economico locale della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa e di un progetto preliminare relativo all'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

48. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

49. L'Amministrazione regionale, nell'ambito del supporto ai cluster di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), aderisce ai cluster tecnologici nazionali per il tramite dei soggetti gestori dei cluster regionali individuati dal suddetto articolo 15, commi 2 bis e 2 ter, che svolgono funzioni di referenti tecnici per l'Amministrazione medesima.

50. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'adesione al cluster tecnologici nazionali di cui al comma 49.

51. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

52. L'Amministrazione regionale trasferisce a PromoTurismo FVG risorse finanziarie per l'esecuzione di interventi finalizzati alla realizzazione e al miglioramento di infrastrutture e immobili nell'ambito del territorio montano, destinati alla valorizzazione in chiave turistica delle località sciistiche regionali.

53. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui PromoTurismo FVG individua gli interventi di cui al comma 52.

54. Le risorse sono trasferite a seguito di apposita domanda presentata da PromoTurismoFVG alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa e di un progetto preliminare relativo all'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

55. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

56. Al fine di sostenere la residenza della popolazione nelle aree montane maggiormente disagiate, con iniziative indirizzate a migliorare la qualità della vita delle persone e a mantenere e valorizzare la qualità paesaggistica e storica dei borghi e dell'ambiente montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a cooperative e associazioni di nuova istituzione o già operanti tramite unità locale nei Comuni montani di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), inseriti nella zona di svantaggio socio-economica C e, a condizione che comprendano centri abitati in zona C, inseriti nella zona di svantaggio socio-economico B individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303.

57. Le cooperative e le associazioni di cui al comma 56 svolgono, anche congiuntamente, almeno una delle seguenti attività:

a) l'attività di inclusione sociale e lavorativa;

b) la fornitura di servizi di prossimità;

c) l'organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato;

d) la manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell'ambiente naturale circostante;

e) il mantenimento dell'uso agricolo non professionale dei piccoli appezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati.

58. Per accedere al contributo i soggetti di cui al comma 56 presentano in allegato alla domanda un progetto di attività di durata almeno triennale riferito all'area di cui al comma 56, con evidenza delle ricadute positive attese.

58 bis. Le modifiche a un progetto di attività finanziato riguardanti le spese di cui al successivo comma 59, lettera b), limitatamente ai costi del personale, sono autorizzate dall'Amministrazione regionale anche con riferimento a spese sostenute, nel rispetto delle condizioni di eleggibilità previste dal regolamento di esecuzione [3].

58 ter. Le disposizioni di cui al comma 58 bis si applicano a decorrere dal 21 maggio 2019 anche in relazione ai provvedimenti di diniego già adottati ai quali non è seguito il disimpegno delle risorse già assegnate, a condizione che il beneficiario presenti domanda di variante alla struttura regionale competente per il procedimento contributivo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)) [4].

59. I contributi coprono i costi di:

a) costituzione della cooperativa o dell'associazione;

b) avviamento di una nuova unità locale, compresi gli oneri amministrativi e i costi del personale e dei collaboratori;

c) investimento, riferito alle attività previste nel progetto allegato alla domanda.

60. I contributi sono concessi nella misura massima di 200.000 euro fino al 100 per cento della spesa ammissibile nel caso di associazioni che non svolgano attività di impresa.

61. Qualora il beneficiario svolga un'attività di impresa, i contributi sono concessi come aiuti "de minimis", ai sensi del regolamento della Commissione (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, L 352, ai sensi del diritto comunitario, e non superano l'80 percento della spesa ammissibile.

62. Con regolamento di esecuzione emanato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono determinati i criteri e le modalità per i requisiti dei beneficiari e la validità, la valutazione e la presentazione delle domande di contributo, nonché gli elementi del procedimento contributivo.

63. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di de minimis, ai consorzi di sviluppo economico locale un contributo a sostegno degli oneri per le attività di allineamento e adeguamento degli standard dei processi svolti e di sviluppo della nuova programmazione in linea con la nuova vision dell'area, che si siano svolte nel primo quadriennio dall'avvenuta fusione di cui al comma 3 dell'articolo 62 della legge regionale 3/2015 .

65. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sono determinate le attività di allineamento e adeguamento e le relative spese ammissibili.

66. Il contributo di cui al comma 64 è concesso previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro sessanta giorni dall'avvenuta fusione di cui al comma 3 dell'articolo 62 della legge regionale 3/2015, corredata di un programma di spesa.

67. Con il decreto di concessione sono stabiliti modalità e termini per l'erogazione del contributo.

68. Per le finalità previste dal comma 64 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

69. Alla legge regionale 21/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 69 è introdotto il seguente:

«Art. 69 bis. (Contributi per la promozione delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta)

Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di tali pratiche sportive. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»), a soggetti e per attività diversi da quelli previsti a favore del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli Venezia Giulia, nonché da quelli già previsti dalle leggi regionali di settore per le medesime spese.»

b) al comma 2 dell'articolo 58, le parole «e 69», sono sostituite dalle seguenti: «, 69 e 69 bis» [5].

70. Per le finalità previste dall'articolo 69 bis della legge regionale 21/2016, come inserito dal comma 69, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche a sollievo degli oneri pregressi, per la realizzazione di manifestazioni carnevalesche ai seguenti beneficiari e secondo le percentuali indicate:

a) Comitato Carnevale Carsico - Odbor za Kraški Pust di Trieste: 19 per cento;

b) Comitato per il coordinamento del carnevale cittadino e del Palio di Trieste: 13 per cento;

c) Associazione delle Compagnie del Carnevale di Muggia: 34 per cento;

d) Pro loco di Monfalcone per il Carnevale monfalconese: 34 per cento.

72. Le domande di concessione dei contributi di cui al comma 71 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo entro il 15 marzo di ogni anno corredate di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.

73. Per le finalità previste dal comma 71 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

74. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Cipaf (Consorzio per lo Sviluppo Industriale ed Economico della Zona Pedemontana Alto Friuli) un contributo straordinario per la progettazione preliminare e definitiva della rotonda e dell'annessa area di interscambio e parcheggio da realizzarsi in prossimità dell'uscita del casello autostradale di Osoppo per garantire la sicurezza dell'immissione nella SP 49 Osovana bis.

75. Per le finalità previste dal comma 74 il Consorzio presenta alla Direzione centrale attività produttive - Servizio Sviluppo economico locale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata da una relazione illustrativa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

76. Per le finalità previste dal comma 74 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

77. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle azioni volte a promuovere e sostenere le attività coordinate di gestione di servizi socio-assistenziali e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, al fine di favorirne l'integrazione sociale e la stabilità occupazionale, è autorizzata a concedere a «Da Amici Viviamo Insieme Dividendo Esperienze» (DAVIDE) Soc. Coop. Sociale di Tolmezzo, un contributo straordinario in regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, a sollievo degli oneri sostenuti nei sei mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge, nonché degli oneri da sostenere entro il 30 settembre 2017, in relazione alla gestione delle proprie attività istituzionali socio-assistenziali, manifatturiere e di servizi conto terzi, per la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo rivolti a persone in situazione di svantaggio, destinatarie di servizi socio-assistenziali. Nei suddetti oneri sono compresi i costi inerenti all'adattamento funzionale e alla conduzione dei locali in Comune di Tolmezzo adibiti a nuova sede operativa, con esclusione delle spese per l'acquisto di beni durevoli.

78. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 77 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di incentivazione della cooperazione sociale corredata di una relazione illustrativa, del relativo preventivo di spesa con l'indicazione delle spese a carico del beneficiario e di una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), avente a oggetto i contributi "de minimis" di cui l'impresa ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

79. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

80. Al fine di sostenere la più ampia diffusione tra la popolazione delle terapie termali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse straordinarie al Comune di Monfalcone da dedicare allo sviluppo delle attività termali nel proprio territorio, previa domanda del Comune medesimo alla Struttura regionale competente in materia.

81. Per le finalità previste dal comma 80 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

82. La Regione sostiene lo sviluppo di adeguate capacità manageriali delle società di gestione degli alberghi diffusi di cui all'articolo 22, comma 8, della legge regionale 21/2016, tramite la concessione di incentivi per:

a) l'acquisizione di servizi di consulenza manageriale;

b) l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato.

83. Gli incentivi di cui al comma 82 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento regionale di attuazione.

84. Per le finalità previste dal comma 82 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere esclusivamente in favore dei Comuni, anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che risultino titolari di diritti di proprietà delle malghe ubicate nel territorio regionale all'atto della domanda, contributi nella misura del 90 per cento finalizzati alla copertura delle spese di progettazione di interventi di manutenzione straordinaria delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici o locali, destinati alle sottoelencate tipologie:

a) alla produzione primaria di prodotti agricoli;

b) alla trasformazione e alla vendita dei prodotti caseari al consumatore finale;

c) all'attività agrituristica.

86. Per le malghe di cui al comma 85 deve essere presente al momento della domanda la dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente che attesti, a pena di inammissibilità che le stesse siano state monticate per almeno una stagione negli ultimi cinque anni.

87. Sono in ogni caso esclusi gli interventi su edifici diruti. Dalle spese ammissibili è esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

88. I finanziamenti di cui al comma 85, lettera a), sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408 della Commissione, del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

89. I finanziamenti di cui al comma 85, lettere b) e c), sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 21 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

90. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di politiche per la montagna, corredata della relazione tecnica descrittiva degli interventi e dal relativo quadro economico con evidenziata la quota delle spese tecniche, nonché con quantificazione delle spese di progettazione oggetto dell'istanza di finanziamento.

91. Il finanziamento di cui al comma 85 è concesso con procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, secondo l'ordine di arrivo delle istanze come attestato dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio con in allegato la relativa domanda, redatta sull'apposito modello predisposto dalla Struttura competente. Il finanziamento concesso è liquidato nella misura del 90 per cento dell'importo dell'affidamento ed è erogato compatibilmente con le esigenze finanziarie dell'ente beneficiario.

92. Per le finalità previste dal comma 85 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

93. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un contributo annuale a sollievo degli oneri di ammortamento dei mutui contratti negli anni pregressi per l'adeguamento funzionale e la ristrutturazione del complesso termale.

94. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 93 è presentata, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata di una relazione illustrativa, dei contratti di mutuo con relativo piano di ammortamento e del prospetto riepilogativo degli oneri finanziari da sostenere nel corso dell'annualità.

95. Nel decreto di concessione sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000 .

96. Per le finalità previste dal comma 93 è destinata la spesa complessiva di 408.000 euro, suddivisa in ragione di 136.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

97. I termini di cui all'articolo 19 comma 1 del Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'articolo 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016, n. 178/Pres., sono riaperti per novanta giorni a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

98. Per l'anno 2016 saranno ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il 28 febbraio 2017.

99. Per l'anno 2016 il termine per la presentazione della rendicontazione scade il 30 aprile 2017.

100. Per le finalità previste dal comma 97 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

101. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella B.

 

     Art. 3. (Risorse agricole e forestali)

1. Al fine di consentire il regolare conferimento del latte a uso alimentare presso gli stabilimenti autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale la conseguente cessazione dell'attività zootecnica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per l'acquisto di contenitori e altre attrezzature refrigeranti, fisse o mobili, adeguati a conservare il latte fino al momento della raccolta.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi, dalla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, alle imprese individuate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia sulla base dei controlli effettuati dall'Azienda per i servizi sanitari n. 3. Gli aiuti sono concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono erogati per il tramite dell'Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche un Progetto per il miglioramento delle modalità di conferimento del latte in montagna in cui sono riportati, impresa per impresa, la descrizione dei contenitori e delle altre attrezzature refrigeranti che è necessario acquistare, il relativo preventivo di spesa e l'entità del contributo richiesto nei limiti del massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1408/2013. Al Progetto sono allegate le domande di contributo sottoscritte dal titolare di ciascuna impresa; qualora un'impresa fra quelle individuate ai sensi del comma 8 non intenda richiedere il contributo, al Progetto va in ogni caso allegata la dichiarazione con cui il titolare attesta di essere stato informato della possibilità di accedere al contributo medesimo. Al Progetto è altresì allegato il parere del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 circa l'adeguatezza dei contenitori e delle altre attrezzature refrigeranti per cui viene richiesto il contributo ai fini del rispetto del regolamento (CE) n. 852/2004 e del regolamento (CE) n. 853/2004.

4. Con decreto del Direttore del Servizio competente, sono ripartite le risorse disponibili fra i beneficiari in misura proporzionale al contributo da ciascuno richiesto, è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo concesso a ciascun beneficiario per il tramite dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia senza presentazione di fideiussione in deroga a quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000 e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

5. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 380.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.

6. Per sostenere la produzione e la commercializzazione del vino derivante dal vitigno Ribolla gialla, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università degli studi di Udine per la realizzazione di un progetto triennale di ricerca rivolto a fornire ai viticoltori le indicazioni tecniche per la coltivazione e la vinificazione del vitigno autoctono al fine di ottenere dei vini spumante di qualità.

7. Il contributo di cui al comma 6 è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (CE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

8. La domanda per il contributo di cui al comma 6 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, corredata del progetto di ricerca e del preventivo dettagliato delle spese suddivise nei tre anni. Il progetto descrive gli obiettivi di carattere tecnico scientifico che si intende raggiungere, le attività da svolgere e le relative tempistiche, mettendo in evidenza il rispetto delle condizioni prescritte dall'articolo 31 del regolamento (CE) 702/2014.

9. Il contributo è concesso, a seguito della registrazione del numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea, con decreto del Direttore del Servizio competente in cui sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione. L'importo totale di ciascuna quota annuale del contributo è erogata in via anticipata previa presentazione della relativa richiesta entro il 31 marzo di ogni anno. Con riferimento agli esercizi finanziari 2018 e 2019, l'erogazione della quota annuale è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente.

10. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 210.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti alle imprese zootecniche per usufruire di servizi di consulenza finalizzati ad accrescere e migliorare le condizioni agronomiche, sanitarie, ambientali ed economiche degli allevamenti nonché a garantire la sicurezza alimentare dei consumatori.

12. Gli aiuti di cui al comma 11 sono erogati per il tramite dell'Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia che presenta alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole un Programma annuale regionale dei servizi di consulenza per il settore zootecnico rivolto a tutte le imprese con sede in Regione.

13. Le modalità per la presentazione del Programma di cui al comma 12 e le modalità e i criteri per la concessione e l'erogazione degli aiuti sono stabiliti con regolamento regionale da comunicare alla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

14. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.

15. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 10 è inserito il seguente:

«2 bis. Per l'accertamento e la stima dei danni di cui al comma 1, lettera b), ai fini della determinazione dell'entità dell'indennizzo, la Regione può stipulare appositi contratti con professionisti iscritti nel ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).»;

b) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente:

«a) un contributo annuale per le spese concernenti l'attività di segreteria e di presidenza nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile;»;

c) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 39 le parole «le modalità di erogazione del contributo forfetario annuale per» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo annuale e le tipologie di spese ammissibili concernenti».

16. La disposizione di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a), della legge regionale 6/2008, come sostituito dal comma 15, lettera b), si applica alle attività svolte dai beneficiari a partire dall'anno 2017.

17. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 2 bis, della legge regionale 6/2008, come inserito dal comma 15, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 125.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 45.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla variazione previste dalla Tabella C di cui al comma 53.

18. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 3, lettera a), della legge regionale 6/2008, come sostituito dal comma 15, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 49.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 43.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle variazione dalla Tabella C di cui al comma 53.

19. In relazione all'esercizio delle funzioni trasferite dalle Province alla Regione nel 2016, per l'anno 2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere gli indennizzi e i contributi per la prevenzione dei danni di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 6/2008, anche per il soddisfacimento delle domande ammissibili presentate e non ancora evase.

20. Alle spese di cui al comma 19 si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.

21. Per sostenere la diffusione e la commercializzazione del formaggio "Montasio" D.O.P., l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio per la realizzazione di un progetto triennale di promozione finalizzato a rafforzare l'immagine e il consumo del prodotto in osservanza delle condizioni previste dal punto 1.3.2 "Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli" degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, previa notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

22. La domanda per il contributo di cui al comma 21 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, corredata del Progetto di promozione e del preventivo dettagliato delle spese suddivise nei tre anni. Il Progetto descrive gli obiettivi che si intende raggiungere nei mercati di riferimento, le attività da svolgere e le relative tempistiche.

23. Non sono ammissibili a contributo le attività che sono oggetto di richieste di sostegno a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 final del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni. In sede di rendicontazione, la documentazione relativa alle spese sostenute deve essere chiaramente riconducibile al Progetto.

24. Il contributo è concesso, a seguito della decisione della Commissione europea che dichiara compatibile l'aiuto, con decreto del Direttore del Servizio competente in cui sono fissati anche le modalità e i termini di rendicontazione in applicazione di quanto disposto dal comma 23. L'importo di ciascuna quota annuale del contributo è erogata in via anticipata ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), previa presentazione della relativa richiesta entro il 31 marzo di ogni anno di attività corredata della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa. La liquidazione degli anticipi relativi al secondo e terzo anno di attività del progetto è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa agli anticipi erogati nel precedente anno di attività [6].

25. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa complessiva di 681.000 euro, suddivisa in ragione di 130.000 euro per l'anno 2017, 311.000 euro per l'anno 2018 e 240.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.

26. Alla legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;

b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

«c) nucleo: la famiglia di api avente fino a cinque favi da nido coperti da api;»;

c) al comma 4 dell'articolo 3 le parole «Le Province si avvalgono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione si avvale»;

d) alla lettera b) del comma 2 e al comma 8 dell'articolo 4 le parole «universitari e» sono sostituite dalle seguenti: «universitari o»;

e) al comma 7 dell'articolo 4 le parole «dalla Provincia competente per territorio e conforme alle disposizioni stabilite con regolamento, adottato previa deliberazione della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dal Servizio regionale competente, conforme alle disposizioni stabilite con regolamento regionale»;

f) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque detiene api in qualsiasi tipo di arnie situate nel territorio regionale provvede a denunciare i nuclei, gli alveari e gli apiari, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Presso ogni apiario è, altresì, apposto un cartello recante il codice identificativo univoco dell'apicoltore.»;

g) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«2. Gli apicoltori possono provvedere alla denuncia di cui al comma 1 per il tramite degli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, e, a tal fine, comunicano entro il 31 ottobre di ogni anno l'entità numerica, la tipologia e l'ubicazione dei nuclei, degli alveari e degli apiari. Gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono alla mappatura degli apiari e trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, alla Direzione centrale salute e protezione sociale e alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio l'elenco degli apicoltori con l'indicazione della rispettiva consistenza e ubicazione degli apiari.»;

h) al comma 1 dell'articolo 9 le parole «dalla rispettiva Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole»;

i) il comma 3 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«3. Le Commissioni durano in carica cinque anni e i relativi oneri finanziari sono a carico degli organismi di cui all'articolo 3, comma 2. L'ammontare del compenso spettante ai componenti di cui al comma 2, lettere a) e b), è determinato dagli organismi medesimi. Con decreto del Direttore del Servizio regionale competente sono individuati i criteri minimi per la convocazione e il funzionamento delle Commissioni.»;

j) il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«1. Il trasferimento degli alveari è consentito anche in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 nei seguenti casi eccezionali:

a) per esigenze di utilizzo di pascoli che, in ragione delle coltivazioni ivi praticate, non potevano essere conosciuti dall'apicoltore al 31 gennaio dell'anno precedente;

b) per necessità di garantire la sopravvivenza delle api.»;

k) l'articolo 12 è abrogato;

l) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13

(Finanziamenti per lo sviluppo dell'apicoltura)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli apicoltori, singoli o associati che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, finanziamenti per le seguenti iniziative:

a) costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali destinati alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari;

b) acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, comprese le arnie, nonché di macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti dei propri apiari, con esclusione di automezzi;

c) acquisto di alveari e famiglie di api.

2. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono concessi agli apicoltori, titolari di partita IVA, possessori di almeno venticinque alveari.

3. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), sono concessi agli apicoltori, titolari di partita IVA, che raggiungono una consistenza minima di quindici alveari, tenuto conto delle unità già denunciate e di quelle da acquistare con i contributi di cui al presente articolo.

4. Fatte salve le cause di forza maggiore, è fatto divieto di cedere, vendere o comunque distogliere dal loro uso specifico:

a) i beni immobili di cui al comma 1, lettera a), per un periodo di cinque anni dalla concessione del finanziamento;

b) i beni mobili di cui al comma 1, lettera b), per un periodo di cinque anni dalla concessione del finanziamento;

c) gli alveari e le famiglie di api di cui al comma 1, lettera c), per un periodo di tre anni dalla concessione del finanziamento.

5. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.»;

m) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14

(Finanziamento dei programmi degli organismi associativi tra apicoltori)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i programmi di attività elaborati dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, per promuovere la produzione di prodotti apistici e per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico.

2. L'Amministrazione regionale sostiene:

a) azioni di informazione e trasferimento delle conoscenze;

b) azioni promozionali a favore delle produzioni del settore apistico;

c) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'attività.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono rivolti a tutti gli apicoltori del territorio interessato.

4. L'adesione agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, non costituisce condizione per accedere alle azioni e ai servizi medesimi; gli eventuali contributi alle spese amministrative di tali organismi da parte di soggetti non aderenti sono limitati ai costi relativi alle azioni e ai servizi prestati.

5. Con uno o più regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le iniziative di cui al comma 2, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.»;

n) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente;

«1. Il Servizio regionale competente stipula apposite convenzioni con gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, a sostegno degli oneri derivanti agli stessi dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, e agli articoli 6, 7, 9, 10 e 11.»;

o) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16

(Oneri finanziari a carico della Regione)

1. Agli oneri finanziari previsti per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 13, 14 e 15 l'Amministrazione regionale provvede:

a) con risorse proprie;

b) con le risorse statali assegnate alla Regione.»;

p) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17

(Laboratorio Apistico Regionale)

1. Il Laboratorio Apistico Regionale (LAR), operante presso l'Università degli Studi di Udine, è il riferimento scientifico regionale per lo studio e la sperimentazione sulle api allevate, sulle piante di interesse apistico, nonché per l'informazione scientifica, la formazione, l'aggiornamento tecnico e la divulgazione nel settore.

2. L'Amministrazione regionale sostiene l'attività del LAR mediante la concessione di un finanziamento da parte della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.

3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

4. Le attività oggetto di finanziamento sono rivolte a tutti gli apicoltori del territorio regionale.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del LAR, previa intesa su specifici programmi concordati, per la realizzazione di attività di monitoraggio degli effetti dell'applicazione di normative tese a ridurre il fenomeno di moria delle api.»;

q) il comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di omissione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 6, comma 1, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).»;

r) al comma 1 dell'articolo 19 le parole «e dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio» sono soppresse;

s) l'articolo 20 è abrogato;

t) il comma 2 dell'articolo 24 è abrogato.

27. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 6/2010, come sostituito dal comma 26, lettera l), è destinata la spesa complessiva di 15.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.

28. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 6/2010 come sostituito dal comma 26, lettera l), è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.

29. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge regionale 6/2010, come sostituito dal comma 26, lettera l), è destinata la spesa complessiva di 9.000 euro suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.

30. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 6/2010, come sostituito dal comma 26, lettera m), è destinata la spesa complessiva di 9.000 euro suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.

31. Per le finalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 6/2010, come modificato dal comma 26, lettera p), è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, anche attraverso l'affidamento di incarichi esterni, uno studio rivolto a individuare i presupposti e le modalità per valorizzare i terreni forestali, agricoli, con vocazione agricola o che possono essere recuperati a fini agricoli e forestali appartenenti ad enti pubblici, con particolare riferimento ai beni immobili dismessi dal demanio militare, anche nell'ottica della creazione di una "Banca delle terre pubbliche".

33. Lo studio riporta il censimento dei terreni con le caratteristiche di cui al comma 32 individua, per macro categorie di terreni, gli adempimenti necessari per destinare o recuperare le aree all'attività agricola e analizza, in termini di costi e benefici, le diverse possibili modalità di valorizzazione dei terreni anche attraverso l'affidamento a terzi.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.

35. Al fine di favorire l'erogazione di ulteriori contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti a seguito degli atti di rimodulazione della dotazione finanziaria assegnata alla Regione dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese inserite nelle graduatorie previste nelle disposizioni regionali di applicazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, aiuti a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la stipula delle fideiussioni prescritte dall'articolo 12 del medesimo decreto del Presidente della Regione [7].

36. Gli aiuti di cui al comma 35 sono concessi nella misura massima pari al 1,5 per cento dell'importo garantito dalla fideiussione, in applicazione del regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 24 dicembre 2013, n. L 352.

37. La domanda di aiuto è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche da parte delle imprese che non sono state finanziate attraverso la ripartizione della dotazione finanziaria inizialmente assegnata dal MIPAF. Il termine per la presentazione della domanda è stabilito, di anno in anno, con decreto del Direttore del Servizio competente da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione. La domanda è corredata dalla fideiussione stipulata, della certificazione del costo sostenuto per la stipula della medesima e della dichiarazione di inizio dei lavori richiesta dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

38. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente:

a) entro sessanta giorni dall'emissione dell'ultimo atto ministeriale di rimodulazione della dotazione finanziaria assegnata alla Regione;

b) alle sole imprese le cui domande di aiuto non risultano finanziabili nemmeno a seguito della rimodulazione della dotazione finanziaria;

c) secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 20/2015 e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

39. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.

40. All'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 62 è sostituito dal seguente:

«62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare all'Associazione Italiana Allevatori lo svolgimento delle funzioni di controllo sull'accertamento delle operazioni di classificazione delle carcasse bovine, sull'operato dei classificatori, nonché sulla rilevazione dei prezzi di mercato da parte dei responsabili degli stabilimenti, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime.».

b) il comma 62 bis è sostituito dal seguente:

«62 bis. La delega di cui al comma 62 decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione con l'Associazione Italiana Allevatori nella quale sono disciplinate le modalità di svolgimento dei controlli e i criteri per il riconoscimento del rimborso spese per l'esercizio delle funzioni delegate.».

41. Alle spese di cui all'articolo 6, comma 62 della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma 40, lettera a) si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.

42. In relazione all'esercizio delle funzioni trasferite dalle Province e dalle Comunità montane alla Regione nel 2016, per l'anno 2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentari), per il soddisfacimento delle domande ammissibili presentate e non ancora evase, sulla base della disciplina prevista dai regolamenti delle Province e delle Comunità montane vigenti al momento del trasferimento delle funzioni.

43. Alle spese di cui al comma 42 si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titoli n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.

44. Per prevenire gli incendi boschivi e salvaguardare le condizioni di sicurezza del complesso immobiliare denominato ex polveriera di Borgo Grotta Gigante, ai fini della successiva valorizzazione dell'area anche a fini agricoli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 100.000 euro al Comune di Sgonico per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e ricostruzione della recinzione perimetrale del complesso immobiliare medesimo.

45. La domanda di finanziamento di cui al comma 44 è presentata al Servizio competente in materia di antincendio boschivo della Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

46. Il finanziamento è concesso entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 44. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Ferma restando la presentazione della domanda di cui al comma 44, il finanziamento è liquidato in via anticipata in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto inserimento dell'intervento nell'elenco annuale delle opere pubbliche del beneficiario.

47. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 44 a 46, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

48. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.

49. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale per le finalità di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), e in applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 28 giugno 2014, n. L 190.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.».

50. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 30/2007, come sostituito dal comma 49, è destinata la spesa complessiva di 210.000 euro suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.

51. Al fine di dare attuazione ai programmi delle opere pubbliche di sistemazione idraulico - forestale di competenza della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei bacini montani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Consorzio di bonifica Cellina Meduna per lo svolgimento delle attività tecniche connesse alla progettazione e alla realizzazione delle opere medesime. La convenzione definisce anche le modalità di corresponsione del rimborso delle spese per le attività svolte dal Consorzio.

52. Per le finalità previste dal comma 51 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.

53. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella C.

 

     Art. 4. (Tutela dell'ambiente e energia)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato e, una volta istituita, all'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti - AUSIR di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), risorse per investimenti relativi agli impianti di depurazione e alle reti fognarie del servizio idrico integrato, con priorità per gli agglomerati soggetti a procedura d'infrazione.

2. Con regolamento regionale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la distribuzione del trasferimento di cui al comma 1.

3. Ai trasferimenti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 e al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché le disposizioni di cui al titolo II, capo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4. Ai fini della dimostrazione dell'utilizzo delle somme di cui al comma 1 la relazione annuale di cui all'articolo 14 della legge regionale 5/2016 è integrata dalla dichiarazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori previsti nel programma degli interventi del piano d'ambito finanziati con i trasferimenti regionali.

5. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 10.300.000 euro, suddivisa in ragione di 1.900.000 euro per l'anno 2017, 4.100.000 euro per l'anno 2018 e 4.300.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

6. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere ai proprietari di edifici di civile abitazione e ai condomini privati, un contributo fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a sollievo degli oneri da sostenere per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica negli agglomerati interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane [8].

7. Con regolamento regionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti soggettivi dei beneficiari, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

8. L'Amministrazione regionale si avvale dei Comuni per le fasi di ricezione e di valutazione delle domande, nonché di concessione ed erogazione del contributo sulla base della graduatoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande approvata dalla Giunta regionale e di rendicontazione della spesa da parte dei beneficiari [9].

8 bis. Le domande di contributo di cui al comma 6 sono presentate, tramite posta elettronica certificata (PEC), al Comune e, contestualmente, per conoscenza, alla Direzione centrale ambiente ed energia [10].

9. L'Amministrazione regionale si avvale dell'Autorità Unica per i servizi idrici e rifiuti - AUSIR per l'acquisizione dello stato di fatto dell'assetto degli scarichi.

10. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali (UTI) contributi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'installazione di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonché per la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, o per l'estensione di reti esistenti alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa [11].

12. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 11 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile che, in ogni caso, non può superare il 12 per cento dell'importo dei lavori [12].

13. Con regolamento regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi 11 e 12, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 13 i Comuni e le UTI presentano la domanda di concessione dei contributi al Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia, il quale provvede alla valutazione delle domande in applicazione dei criteri di priorità definiti nel regolamento medesimo.

15. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa complessiva di 2.965.000 euro suddivisa in ragione di 965.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella D di cui al comma 49.

16. Per le finalità di cui al comma 11 è prevista la spesa di 404.161,10 euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe), all'iscrizione delle quali si provvede con la legge di assestamento al bilancio per l'anno 2017.

17. Per le finalità di cui al comma 12 è prevista la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 19/1991, all'iscrizione delle quali si provvede con la legge di assestamento al bilancio per l'anno 2017.

18. L'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63 (Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile), è abrogato.

19. Al fine di sostenere le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 34/Pres (Piano regionale di gestione dei rifiuti. Approvazione del programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti), la Regione è autorizzata a concedere contributi per la messa in opera di compostatori elettromeccanici a favore di istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado e di istituti universitari dotati di un servizio mensa con capacità non inferiore a 150 pasti giornalieri.

20. Gli istituti beneficiari, nei cinque anni successivi alla data di concessione del contributo, sono tenuti a comunicare alla Regione le informazioni indicate nel regolamento di cui al comma 23 e sono tenuti, per il medesimo periodo, a mantenere la destinazione dei beni oggetto di incentivo pena la decadenza dal contributo ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000 .

21. Il contributo di cui al comma 19 è concesso al 100 per cento della spesa ammissibile per un massimo di 30.000 euro.

22. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente ed energia entro l'1 giugno di ogni anno.

23. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 19, nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari.

24. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

25. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle associazioni o ai comitati, senza scopo di lucro, nonché alle parrocchie per l'organizzazione di eventi ecosostenibili che siano coerenti con le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016 [13].

26. Con regolamento regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 25, nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari.

27. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa complessiva di 700.000 euro suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2017 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

28. Dopo il comma 41 ter dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è inserito il seguente:

«41 quater. Nelle more della gestione commissariale istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 5 octies, della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), la Regione attua, nei terreni di proprietà di EZIT in liquidazione, in Comune di Muggia, all'interno del Sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Trieste, le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza sulle acque sotterranee per le quali sia accertato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all'articolo 240, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al fine di impedire la diffusione della potenziale contaminazione. La Regione attua tali misure di prevenzione e di messa in sicurezza anche mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana di cui all'articolo 62, comma 5.1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali).».

29. Per le finalità previste dal comma 41 quater dell'articolo 2 della legge regionale 34/2015, come inserito dal comma 28, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 60.000 euro per l'anno 2017, 45.000 euro per l'anno 2018 e 45.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento, oppure per il solo smaltimento, dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale o da edifici sedi di imprese [14].

30 bis. I contributi di cui al comma 30 sono, altresì, concessi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, comprese le relative pertinenze, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro, da edifici di proprietà di persone fisiche già sedi di imprese cessate [15].

31. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa. Le disposizioni di cui agli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non trovano applicazione per i contributi di cui al comma 30 [16].

32. I contributi di cui al comma 30 sono concessi alle imprese a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

33. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente alla rimozione dell'amianto da edifici di proprietà privata, è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

34. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente alla rimozione dell'amianto da edifici di proprietà di imprese, è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Canzian d'Isonzo un contributo per provvedere, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), alla realizzazione dell'intervento di ripristino dello stato dei luoghi mediante ritiro, trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti speciali presenti sulla p.c. 1118/1 F.M. 15 del C.C. di Isola Morosini in località Terranova.

36. La domanda di contributo, corredata di una relazione descrittiva dell'intervento e del quadro economico, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

37. Il contributo di cui al comma 35 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

38. Qualora il Comune recuperi, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per le finalità di cui al comma 35 provvede al versamento delle relative somme a favore della Regione.

39. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nel rispetto della regola del "de minimis" all'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di attività aventi come obiettivo la promozione della cultura del risparmio energetico, nonché attività di consulenza, informazione e formazione presso le imprese e le pubbliche amministrazioni per comunicare gli strumenti di incentivazione e di promozione finalizzati al risparmio energetico, a livello regionale, statale e comunitario, con particolare riferimento agli interventi di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2016 (Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili).

41. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e l'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia è stipulata una convenzione da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia.

42. Per le finalità previste al comma 40 è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un contributo per la realizzazione di un intervento di miglioramento dello stato ecologico del fiume Tagliamento, nel tratto compreso tra il Comune stesso e il Comune di Amaro, volto al potenziamento della naturale capacità di fitodepurazione instauratasi nella roggia comunale che sfocia nel medesimo fiume.

44. La domanda di contributo, corredata di una relazione descrittiva dell'intervento e del quadro economico, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

45. Il contributo di cui al comma 43 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

46. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

47. Al comma 62 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «nella misura pari al 50 per cento della spesa ammissibile» sono soppresse.

48. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 4, comma 62, della legge regionale 27/2014, come modificato dal comma 47, è destinata la spesa di 1.170.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 42.

49. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella D.

 

     Art. 5. (Assetto del territorio e edilizia)

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), sono inseriti i seguenti:

«1 ter. Nelle more dell'entrata in vigore del piano paesaggistico regionale e del piano regionale di governo del territorio l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le Unioni territoriali intercomunali (UTI) che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2017), risultino prevedere nel proprio Statuto l'esercizio in forma associata della funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

1 quater. La convenzione di cui al comma 1 ter disciplina i modi e i termini di formazione di uno strumento di pianificazione intercomunale di natura sperimentale, da redigersi in copianificazione con la Regione, finalizzato ad assicurare in ambito intercomunale che le vigenti previsioni strutturali dei Piani regolatori generali comunali (PRGC) risultino accomunate da strategie correlate o concorrenti, superando eventuali forme di incoerenza localizzativa o di discontinuità funzionale. Gli effetti dello strumento di pianificazione intercomunale sono recepiti a livello comunale da parte di ciascun Comune partecipante alla UTI, ai fini dell'adeguamento del rispettivo PRGC, secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), a eccezione di quanto previsto al comma 9, lettera b), del medesimo articolo.

1 quinquies. Lo strumento sperimentale di cui al comma 1 quater si compone necessariamente almeno dei seguenti elementi, fatti salvi gli ulteriori contenuti eventualmente stabiliti dalla convenzione di cui al comma medesimo:

a) documento unitario di pianificazione strutturale dell'assetto del suolo quale sintesi dei singoli elementi dei PRGC, redatto secondo legende unificate;

b) agenda coordinata degli obiettivi e delle strategie strutturali, desunti dalle previsioni vigenti;

c) relazione tecnica interpretativa degli elementi territoriali che per l'UTI costituiscono armatura infrastrutturale e componente socio insediativa di livello intercomunale del territorio considerato.».

2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 2 della legge regionale 28/1989 è aggiunto il seguente:

«4 ter. Per sostenere i costi di redazione dello strumento sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1 quater, la Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a concedere ed erogare un contributo, fino a un massimo di 40.000 euro da assegnare prioritariamente alle UTI presso le quali risulti già costituito, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2017), l'ufficio tecnico associato per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera g), della legge regionale 26/2014, anche per finanziare le spese eventualmente sostenute per il conferimento di incarichi professionali. Le domande per la concessione del contributo vanno presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, che concede e contestualmente eroga il finanziamento, previa stipula con l'UTI della convenzione di cui al comma 1 ter.».

3. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 4 ter, della legge regionale 28/1989, come aggiunto dal comma 2, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.

4. La Regione, su motivata richiesta degli enti locali, può stipulare con i medesimi accordi per l'avvio di una attività sperimentale di adeguamento degli strumenti urbanistici generali al Piano paesaggistico regionale in corso di elaborazione, adozione e approvazione ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).

5. La Regione è autorizzata a concedere contributi per le attività di cui al comma 4 alle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) nella misura massima di 20.000 euro ciascuna e ai Comuni, qualora questi ultimi assumano i predetti impegni in collaborazione con altri Comuni del medesimo Ambito di paesaggio, nella misura massima di 10.000 euro a ciascun Comune capofila.

6. I contributi di cui al comma 5 sono concessi, secondo le modalità di procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo), a domanda dell'UTI o del Comune capofila corredata degli atti di approvazione dello schema di accordo da parte del competente organo.

7. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.

8. All'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 55 dopo le parole «sociali, culturali e turistici,» sono inserite le seguenti: «nonché di tutela della sicurezza e salute pubblica,» e le parole «elabora un programma organico di interventi di interesse regionale da finanziare sia in conto capitale che con finanziamenti pluriennali» sono sostituite dalle seguenti: «individua gli interventi di interesse regionale da finanziare con contributi in conto capitale»;

b) al comma 56 le parole «Il programma di cui al comma 55 è approvato dalla Giunta regionale sulla base delle domande presentate dai Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «L'individuazione degli interventi di cui al comma 55 è oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale a seguito della presentazione delle domande da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti» e le parole «dal regolamento di cui al comma 56 bis» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 56 bis, 56 bis 1., 56 bis 2., 56 ter, 56 ter 1. e 56 quater»;

c) il comma 56 bis è sostituito dal seguente:

«56 bis. Gli interventi sono finanziati con le risorse disponibili nell'ordine di priorità determinato in base al maggior punteggio attribuito, risultante dalla somma dei punteggi spettanti in applicazione dei seguenti criteri inerenti le caratteristiche dell'opera pubblica proposta:

a) ottemperanza o adeguamento a specifiche norme legislative in materia di sicurezza, adeguamento sismico o di superamento delle barriere architettoniche: 25 punti;

b) misura di cofinanziamento del costo dell'intervento:

1) contributo richiesto fino al 30 per cento del quadro economico: 20 punti;

2) contributo richiesto fino al 50 per cento del quadro economico: 15 punti;

3) contributo richiesto fino al 70 per cento del quadro economico: 10 punti;

c) interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di competenza comunale: 15 punti;

d) realizzazione di ulteriori lotti funzionali di lavori relativi al completamento di interventi già finanziati o realizzati: 12 punti;

e) necessità di tutelare e conservare i beni culturali: 10 punti;

f) interventi realizzati da Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, determinata in base all'articolo 64 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), ovvero, al fine di contrastare l'emarginazione delle aree svantaggiate del territorio regionale, Comuni montani o confinari: 10 punti.»;

d) dopo il comma 56 bis sono inseriti i seguenti:

«56 bis 1. Il livello di programmazione e progettazione raggiunto e approvato dall'Ente beneficiario attribuisce un ulteriore punteggio così determinato: a) progettazione esecutiva: 30 punti; b) progettazione definitiva approvata alla data della domanda: 20 punti; c) inserimento dell'opera nel elenco annuale delle opere pubbliche del Comune: 15 punti; d) progettazione preliminare: 10 punti.

«56 bis 2. In caso di parità di punteggio, si attribuisce priorità in primo luogo agli interventi per i quali la data di approvazione del progetto sia più antecedente, in secondo luogo con riferimento all'ordine cronologico di presentazione della domanda. Il venir meno di condizioni che modificano l'attribuzione dei punteggi comporta la revoca del finanziamento. Le domande non finanziate nell'anno di presentazione sono archiviate.»;

e) il comma 56 ter è sostituito dal seguente:

«56 ter. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono determinate in base alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, fino al 100 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile e, comunque, nell'importo non superiore a:

a) 300.000 euro con riferimento agli interventi individuati dal comma 56 bis, lettera a);

b) 200.000 euro con riferimento a tutte le altre tipologie di lavori.»;

f) dopo il comma 56 ter è inserito il seguente: «56 ter 1. Eventuali costi per acquisizioni di aree e immobili inerenti gli interventi sono ammissibili nella misura del 25 per cento dell'importo dei lavori.»;

g) il comma 56 quater è sostituito dal seguente:

«56 quater. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 56 bis sono demandati al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere autorizzate modifiche ai criteri e alle misure di assegnazione dei finanziamenti.».

9. In sede di prima applicazione delle modifiche introdotte con il comma 8 alle domande di contributo inerenti interventi per i quali la progettazione definitiva risulti approvata entro la data del 31 dicembre 2016, viene assegnato il punteggio aggiuntivo di 10 punti.

10. Per le finalità di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2000, come modificati dal comma 8, lettere a) e b), è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 41.

11. Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera d), della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), i contributi di cui all'articolo 4, commi da 55 a 56 quater, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), nel limite massimo di 18 milioni di euro e con riferimento agli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 2017 sono pagati tramite il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali cui vengono trasferite le risorse entro il 31 dicembre 2017. Il Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio provvede all'adozione degli atti di concessione e di liquidazione del contributo [17].

12. La Regione è autorizzata a concedere contributi a enti locali per la redazione e l'attuazione di progetti di paesaggio attuativi della parte strategica del Piano paesaggistico regionale successivamente alla sua adozione ai sensi dell'articolo 57, comma 6, della legge regionale 5/2007 .

13. I contributi di cui al comma 12 sono concessi, secondo le modalità di procedimento a bando ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile e sino all'importo massimo di 250.000 euro. Il bando è emanato con decreto del Direttore del servizio paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture e territorio, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e definisce le tipologie degli interventi finanziabili, la documentazione da allegare alla domanda di contributo e i criteri di valutazione tesi ad apprezzare la coerenza degli interventi con i contenuti del Piano paesaggistico regionale. Il decreto di concessione del contributo stabilisce modalità di liquidazione e rendicontazione 14. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa di 727.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 570.000 euro all'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi di Trieste per lavori urgenti di recupero di un immobile destinato ad "abitazione per la vita in autonomia" con riqualificazione funzionale e adattamento alle esigenze delle persone con disabilità visiva.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 950.000 euro all'Anffas onlus-Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, di Pordenone, per lavori di realizzazione di due nuovi edifici e relative pertinenze da destinare a un progetto innovativo di abitazione sociale a favore delle persone disabili in condizione di gravità, con la realizzazione di otto appartamenti/unità abitative e spazi di vita collettiva [18].

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 650.000 euro all'Associazione progetto autismo FVG onlus di Udine, per la realizzazione di una struttura polifunzionale con residenzialità innovativa per soggetti autistici, con il ricavo di otto alloggi, in Feletto Umberto- UD, secondo lotto.

18. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 15, 16 e 17 sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e di un quadro economico della spesa prevista per la realizzazione dell'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

19. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 570.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 41.

20. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 41.

21. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 650.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 41.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 500.000 euro al Comune di Tolmezzo per i lavori di recupero e valorizzazione del complesso dell'ex Caserma Cantore.

23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

24. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere parte del contributo pluriennale concesso al Comune di Drenchia con decreto n. 5698 PMT del 24 ottobre 2013 per «Acquisto e ristrutturazione di un fabbricato da destinare a centro di aggregazione giovanile in località Cras 1^ lotto» per i ratei futuri dal 2018 al 2032 per il diverso intervento di asfaltatura delle strade comunali.

26. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

27. La Regione, anche su istanza dei Comuni, dei proprietari o degli aventi diritto, può promuovere e sostenere iniziative per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali inclusi nell'elenco di cui all'articolo 81 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), come sostituito dall'articolo 5, comma 14, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017), e per divulgarne la conoscenza e il significato della tutela e per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante, sino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Con regolamento regionale sono disciplinati criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi.

28. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 41.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia dei Santi Ilario e Taziano di Rizzolo (Udine) un contributo straordinario di 60.000 euro per interventi urgenti di bonifica dall'amianto e messa in sicurezza della struttura ricreativa e di aggregazione giovanile di proprietà della parrocchia stessa.

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017 -2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.

32. L'Amministrazione regionale e autorizzata a concedere al Comune di Palazzolo dello Stella un contributo straordinario per la realizzazione di interventi mirati al ripristino di edifici pubblici comunali.

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 41.

35. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza degli edifici di proprietà degli istituti scolastici paritari e dei soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori degli istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), e dei soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale16/2012, contributi in conto capitale di importo massimo di 20.000 euro per ogni Ente richiedente, a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici scolastici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica. Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori deve essere in ogni caso garantito un livello di conoscenza almeno LC2, come definito dalle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, per le diverse tipologie strutturali. Livelli di conoscenza inferiori o superiori e le connesse indagini, rilievi o prove da effettuare, da scegliere di concerto tra professionista e committente, devono essere giustificati valutando il rapporto costi/benefici delle indagini in relazione all'importanza dell'opera e alle sue presumibili caratteristiche di vulnerabilità, nonché alla possibilità di significativi risparmi dei costi di intervento a parità di livello di sicurezza raggiunto [19].

36. Le domande di contributo, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, sono presentate a decorrere dalle ore 9.00 dell'1 febbraio 2017 alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, a mezzo PEC all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it ovvero tramite raccomandata alla medesima Direzione centrale infrastrutture e territorio, via Giulia 75/1, 34100 Trieste, e sono valutate con le modalità del procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

37. Si considerano ammissibili le spese da sostenersi dopo la presentazione della domanda e per le quali l'affidamento degli incarichi sia effettuato entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato si procede alla revoca del finanziamento.

38. Le domande di contributo, contenenti l'indicazione del costo previsto per lo svolgimento dell'attività di consulenza tecnica e l'impegno dell'Ente all'affidamento dell'incarico entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, sono corredate di una relazione illustrativa relativa allo stato degli edifici per i quali si chiede il finanziamento ai fini della valutazione della sicurezza strutturale.

39. Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'assegnazione del contributo con la prenotazione delle risorse sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002 . L'Ente beneficiario contestualmente alla rendicontazione del finanziamento fornisce indicazione degli indici di sicurezza sismica rilevati per gli edifici oggetto degli studi effettuati.

40. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 100.000 euro a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 18.

41. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella E.

 

     Art. 6. (Trasporti e diritto alla mobilità)

1. Al fine di rendere funzionale la Ciclovia Alpe Adria l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro-Val Canale un contributo straordinario per la realizzazione dei lavori dell'eliminazione dei punti critici lungo la Ciclovia Alpe Adria in Comune di Pontebba.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del quadro economico di copertura della spesa e dei cronoprogrammi dei lavori e finanziario. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 11.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo di programma con i Comuni e i soggetti istituzionali interessati finalizzato alla realizzazione del collegamento tra la SS 13 Pontebbana e la A23 (Tangenziale sud di Udine) - secondo lotto.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2017 e di 3.600.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 11.

6. Dopo l'articolo 36 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è inserito il seguente:

«Art. 36 bis. (Contributi agli Enti locali per attività di trasporto di persone complementari ai servizi di trasporto pubblico locale)

1. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali, a seguito di motivata istanza, contributi a sostegno di attività di trasporto di persone complementari ai servizi di trasporto pubblico locale, a beneficio di località non servite da servizi di TPL e di trasposto scolastico in ambito montano particolarmente gravoso a causa della particolare orografia del territorio.».

7. Per le finalità previste dall'articolo 36 bis della legge regionale 23/2007, come inserito dal comma 6, è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 11.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 60.000 euro al Comune di Mossa per i lavori di completamento infrastrutturale della nuova circonvallazione a sud della zona industriale in funzione dell'allacciamento con la strada regionale 117 di Gorizia.

9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

10. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 11.

11. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella F.

 

     Art. 7. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi divenuti necessari a seguito di eventi naturali eccezionali, verificatisi in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, che hanno compromesso la pubblica fruizione di beni mobili o immobili di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)] [20].

2. [Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 enti pubblici e persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, proprietari dei beni di cui al comma 1 medesimo] [21].

3. [Sono finanziabili gli interventi di cui al comma 1:

a) riconducibili alle categorie di manutenzione e restauro così come definite dall'articolo 29, commi 3 e 4, del decreto legislativo 42/2004;

b) per i quali è richiesto un contributo non superiore a 100.000 euro;

c) non iniziati alla data di presentazione della domanda] [22].

4. [I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di beni culturali, di seguito Servizio, apposita domanda di concessione del contributo sottoscritta, a pena di inammissibilità, con firma autografa dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o da altro soggetto legittimato; alla domanda devono essere in ogni caso allegati, a pena di inammissibilità:

a) relazione recante l'indicazione del bene per il quale viene richiesto il contributo e dell'evento eccezionale che ne ha compromesso la pubblica fruizione;

b) relazione illustrativa dei lavori da realizzare e relativo preventivo di spesa, sottoscritti da un tecnico abilitato;

c) idonea documentazione attestante la qualificazione dell'intervento quale manutenzione o restauro, a firma di un tecnico abilitato;

d) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo, in ordine alla intervenuta compromissione della pubblica fruizione del bene oggetto della domanda, per effetto dell'evento descritto nella relazione di cui alla lettera a);

e) idonea documentazione attestante la sussistenza, nel bene oggetto dell'intervento, dell'interesse culturale] [23].

5. [Sono inammissibili le domande:

a) prive della firma autografa del legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o di altro soggetto legittimato;

b) non corredate della documentazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed e);

c) presentate da soggetti non rientranti tra i soggetti legittimati di cui al comma 2;

d) aventi a oggetto interventi diversi da quelli di cui al comma 3] [24].

6. [Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente il contributo] [25].

7. [I contributi di cui al comma 1 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'articolo 36, commi 1 e 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); a tal fine il Servizio istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse accertandone la completezza e la regolarità formale e verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi degli interventi, nonché l'ammissibilità delle spese] [26].

8. [L'eccezionalità degli eventi che rendono necessari gli interventi oggetto delle domande risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 7 è accertata da una Commissione consultiva costituita dal Direttore del Servizio, che la presiede, da un funzionario della Direzione centrale infrastrutture e territorio e da un funzionario della Protezione civile della Regione] [27].

9. [I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura pari alla spesa ammissibile, entro il limite massimo di 100.000 euro] [28].

10. [Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute] [29].

11. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.

12. In conformità con il disposto dell'articolo 48, comma 3, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2017, contributi per il sostegno dei programmi di attività dei Musei multipli, grandi e di interesse regionale individuati nell'allegata Tabella L in misura pari agli importi ivi rispettivamente indicati.

13. I soggetti individuati nella Tabella L, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nell'anno e del relativo preventivo di spesa per un ammontare almeno pari a quello rispettivamente indicato nella Tabella medesima.

14. Con il decreto di concessione, da emanare entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma 13, è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento del contributo concesso; l'erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 15; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.

15. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.

16. Le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, il termine e le modalità di presentazione del rendiconto sono quelli stabiliti con il regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 177/Pres. (Regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei servizi e degli Istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal Titolo I della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 ), che si applica nel testo vigente al 31 dicembre 2015.

17. In relazione a quanto previsto dal comma 16, a parziale modifica del disposto dell'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge regionale 23/2015 e del disposto dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), le norme di cui all'articolo 22, primo e terzo comma, e all'articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per Io sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle di cui agli articoli 6 e 10, comma 3, del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione 177/2006, e successive modifiche e integrazioni, si applicano anche ai fini della concessione e rendicontazione dei contributi previsti dal comma 12, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15.

18. Alla spesa prevista dal comma 12, pari a complessivi 646.000 euro per l'anno 2017, si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

19. Al fine di concorrere alla valorizzazione e all'ampliamento della fruizione pubblica dello storico Museo Ferroviario di Trieste Campo Marzio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Fondazione FS Italiane un contributo straordinario nella misura di cui al comma 21. Il finanziamento regionale non può superare il 25 per cento del valore complessivo del progetto.

20. Per le finalità previste dal comma 19 la Fondazione FS Italiane, entro l'1 ottobre 2017, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura apposita istanza corredata di una relazione illustrativa del progetto da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata [30].

21. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 2017 al Comune di Tolmezzo un contributo per l'organizzazione di attività ed eventi culturali collegati all'assegnazione del titolo "Città alpina per l'anno 2017".

23. Per la finalità prevista dal comma 22 il Comune di Tolmezzo presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione e quelle di rendicontazione del contributo di cui al comma 22.

24. Per la finalità prevista dal comma 22 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.

25. Per la finalità prevista dal comma 22 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" un contributo straordinario, sino al 100 per cento della spesa ammissibile, a sollievo delle spese per interventi di adeguamento degli impianti e riallestimento del Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani".

26. La domanda per l'ottenimento del contributo straordinario di cui al comma 25 è presentata dalla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il 31 marzo 2017, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e del relativo preventivo.

27. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili agli interventi descritti nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione degli stessi, sostenute dal soggetto richiedente il contributo successivamente alla presentazione della domanda.

28. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo, il Servizio competente in materia di beni culturali provvede alla concessione del contributo e alla contestuale erogazione del 70 per cento del suo ammontare.

29. La Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" presenta, entro il termine perentorio del 30 giugno 2018, il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo.

30. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.

31. In occasione delle commemorazioni del centenario della Grande guerra come disciplinato dalla legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione regionale favorisce il recupero della memoria storica e la trasmissione della conoscenza attraverso un concorso di idee da svolgersi nelle scuole secondarie di secondo grado della Regione, finalizzato alla realizzazione di una targa commemorativa delle vicende legate ai "Fusilaz di Cercivento" e per la riabilitazione postuma dei quattro alpini fucilati durante la Prima guerra mondiale.

32. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.

33. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«3. I Comuni di Sauris/Zahre, Paluzza per la frazione di Timau/Tischlbong, Tarvisio/Tarvis, Malborghetto-Valbruna/Malborgeth-Wolfsbach e Pontebba/Pontafel, nonché le Unioni territoriali intercomunali operanti sul territorio di insediamento delle minoranze di lingua tedesca concorrono a sostenere le attività di carattere linguistico e culturale, rivolte alle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.».

34. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 20/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è abrogata;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) esprime il parere sulla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del bando annuale di cui all'articolo 17;».

35. L'articolo 17 della legge regionale 20/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. (Bando annuale per il finanziamento di iniziative e interventi di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'articolo 15, è approvato il bando annuale per il finanziamento delle iniziative e degli interventi di cui alla presente legge in cui sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, la erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati.».

36. L'articolo 18 della legge regionale 20/2009 è abrogato.

37. Per le finalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 20/2009, come sostituito dal comma 35, è destinata la spesa complessiva di 470.780 euro, suddivisa in ragione di 144.780 euro per l'anno 2017 e di 163.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.

38. Nell'ambito delle manifestazioni per la celebrazione della Fieste de Patrie dal Friûl l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'ARLeF per l'organizzazione della "Staffetta delle lingue minoritarie", in collaborazione con associazioni sportive aderenti alla FIDAL.

39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione. Sono ammesse a contributo le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

40. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.

41. In via di interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 70, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), come modificato dall'articolo 6, comma 126, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), il rimborso del finanziamento pluriennale ventennale, concesso alla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste ai sensi dell'articolo 6, comma 69, della legge regionale 1/2007, a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi relativi all'ammortamento di mutui contratti per la realizzazione di un organico piano di risanamento finanziario ed economico-produttivo, che si prevede debba decorrere dall'ottavo anno dall'erogazione, si intende dovuto a decorrere dall'ottavo anno dall'erogazione non dovendosi computare l'anno di erogazione stesso e intendendosi tale decorrenza non modificata successivamente dall'esclusione del rimborso di diciassette annualità avvenuta a seguito dell'articolo 6, comma 126, della legge regionale 23/2013.

42. L'Amministrazione regionale concorre a sostenere l'intervento integrato, già finanziato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in forza del protocollo di intesa siglato in data 16 marzo 2016, finalizzato alla realizzazione di lavori di conservazione e valorizzazione della fortezza di Palmanova.

43. Per le finalità previste dal comma 42 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Palmanova un contributo straordinario pari a 2 milioni di euro a sostegno della realizzazione dei lavori di cui al protocollo sopracitato.

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43, corredata della descrizione dei lavori da realizzare, di un quadro economico e di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 30 novembre 2017 [31].

45. L'Amministrazione regionale provvede alla concessione e alla erogazione della prima quota di contributo, pari a 1 milione di euro, nell'esercizio 2018 e alla concessione e alla erogazione della seconda quota, pari a 1 milione di euro, nell'esercizio 2019 [32].

46. All'atto della concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa in relazione all'utilizzo del contributo, per un ammontare non inferiore all'importo del contributo stesso.

47. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.

48. In conformità con il disposto dell'articolo 48, comma 5, della legge regionale 23/2015, l'Amministrazione regionale sostiene l'attività svolta nel primo semestre dell'anno 2017 dai sistemi bibliotecari esistenti alla data dell'1 gennaio 2016 mediante la concessione, ai soggetti individuati nell'allegata Tabella M, di contributi in misura pari agli importi ivi rispettivamente indicati.

49. I soggetti individuati nella Tabella M presentano al Servizio competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 48, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nel primo semestre dell'anno e del relativo preventivo di spesa, per un ammontare corrispondente a quello rispettivamente indicato nella Tabella medesima incrementato di un importo non inferiore al 10 per cento; alla domanda è inoltre allegata una relazione riepilogativa delle attività svolte nel 2016.

50. Con il decreto di concessione, da emanare entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 49, si provvede alla liquidazione dell'intero ammontare del contributo concesso e alla fissazione del termine di rendicontazione; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.

51. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso, incrementato di un importo almeno pari al 10 per cento del medesimo.

52. Le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'impiego dei contributi di cui al comma 48, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché le modalità di presentazione del rendiconto sono quelle stabilite con il regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2008, n. 262/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale e i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 ), che si applica nel testo vigente al 31 dicembre 2015.

53. In relazione a quanto previsto dal comma 52, a parziale modifica del disposto dell'articolo 49, comma 1, lettera u), della legge regionale 23/2015 e del disposto dell'articolo 27, comma 2, della legge regionale 2/2016, le norme di cui agli articoli 11, commi 3 e 4, 12, commi 2 e 3, 14 e 17, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle di cui agli articoli 6, 7, 8, commi 6 e 7, 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 2, del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione 262/2008, e successive modifiche e integrazioni, si applicano anche ai fini della concessione e rendicontazione dei contributi previsti dal comma 48, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 49, 50, 51 e 52.

54. Alla spesa prevista dal comma 48 pari a complessivi 248.500 euro per l'anno 2017, si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

55. Per l'anno 2017 il finanziamento di cui all'articolo 28, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è ripartito nella seguente misura in favore dei beneficiari e per gli importi seguenti:
a) FITA - UILT Friuli Venezia Giulia: 247.500 euro;

b) Unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG): 292.500 euro;

c) Unione società corali del Friuli Venezia Giulia (USCI): 381.000 euro;

d) Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG): 307.000 euro [33].

56. Per le finalità di cui al comma 55 è prevista la spesa di 1.228.000 euro per l'anno 2017 a valere sullo stanziamento previsto sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 [34].

57. Al fine di tutelare il patrimonio culturale regionale e di evitare il deterioramento di alcuni edifici di alto pregio culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) all'ente proprietario del Cimitero Greco Ortodosso di Trieste un contributo straordinario di 100.000 euro per lavori urgenti di messa in sicurezza del muro dissestato e delle tombe monumentali a rischio di crollo del cimitero stesso;

b) al Comune di Medea un contributo straordinario di 100.000 euro per lavori urgenti di messa in sicurezza del complesso monumentale dell'Ara Pacis Mundi di Medea, al fine di garantirne la riapertura al pubblico;

c) [alla Parrocchia del Duomo Concattedrale di San Marco di Pordenone un contributo straordinario di 100.000 euro per lavori urgenti del Duomo Concattedrale di San Marco a Pordenone] [35];

d) alla Parrocchia di Osoppo un contributo straordinario di 70.000 euro per l'esecuzione di lavori di conservazione e restauro dell'organo della Pieve Arcipretale di Osoppo.

58. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 57 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'opera da realizzare, di un quadro economico e del relativo cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

59. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 57, lettere a) e d), si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) [36].

59 bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 57 della legge regionale 14/2002, il contributo di cui al comma 57, lettera b), è erogato in un'unica soluzione a seguito della trasmissione, da parte del beneficiario, del provvedimento di attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali [37].

60. Per le finalità previste dal comma 57, lettera a), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.

61. Per le finalità previste dal comma 57, lettera b), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.

62. Per le finalità previste dal comma 57, lettera c), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.

63. Per le finalità previste dal comma 57, lettera d), è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.

64. [Al fine di individuare le migliori soluzioni architettoniche e paesaggistiche volte a tutelare la memoria e a valorizzare in chiave storica e culturale il compendio dell'ex Campo di concentramento di Visco, l'Amministrazione regionale è autorizzata a indire una selezione di idee progettuali] [38].

65. [Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per l'espletamento della selezione e per l'attribuzione dei relativi premi] [39].

66. Per le finalità previste dal comma 64 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.

67. Ai sensi dell'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), le risorse previste nel bilancio dello Stato per l'esercizio 2017 ai fini dell'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), pari a 10 milioni di euro, sono suddivise per l'anno 2017 come segue:

a) a favore del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 18 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è destinato l'importo di 5.775.000 euro così ripartito:

1) agli enti indicati all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 26/2007 che realizzano in modo stabile e continuativo iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena, è destinato un importo complessivo di 1.575.000 euro;

2) agli enti indicati all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 26/2007 che realizzano direttamente una attività di produzione o di prestazione di servizi di rilevanza primaria per la minoranza linguistica slovena nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, nelle discipline delle arti figurative, della musica, del teatro, del cinema e dello spettacolo, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche, è destinato un importo complessivo di 2.300.000 euro;

3) agli enti indicati all'articolo 18, comma 5, della legge regionale 26/2007 che, come organismi a carattere associativo o federativo, svolgono in modo rilevante attività di promozione, sostegno e aggregazione, su una più ampia dimensione territoriale, almeno provinciale, di circoli e associazioni della minoranza linguistica slovena operanti nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive, è destinato un importo complessivo di 700.000 euro;

4) agli enti indicati all'articolo 18, comma 6, della legge regionale 26/2007 che curano la gestione di centri polivalenti di produzione e offerta culturale prevalentemente in lingua slovena oppure di centri di accoglienza e di attività di educazione e formazione dei minori di lingua slovena, è destinato un importo complessivo di 500.000 euro;

5) ai sensi dell'articolo 18, comma 8, della legge regionale 26/2007, a sostegno dei programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena iscritti all'Albo di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2007, che operano nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive e aderiscono agli organismi a carattere associativo o federativo di cui all'articolo 18, comma 5, della legge regionale 26/2007, è destinato un importo di 500.000 euro;

6) ai sensi dell'articolo 18, comma 9, della legge regionale 26/2007, a sostegno degli enti e organizzazioni minori della minoranza slovena, iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2007, che organizzano in maniera prevalente attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, e promuovono lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere è destinato un importo di 100.000 euro;

7) ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge regionale 26/2007, a sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, realizzate da enti e organizzazioni della minoranza slovena iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2007 anche in collaborazione tra loro è destinato un importo di 100.000 euro;

b) ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 26/2007, come sostituito dall'articolo 6, comma 51, della legge regionale 14/2016, per il finanziamento di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni compresi nell'ambito delle Unioni territoriali intercomunali Unione del Canal del Ferro-Val Canale, Unione del Torre e Unione del Natisone e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena è destinato un importo di 516.000 euro;

c) a sostegno delle spese per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge 38/2001 è destinato un importo di 20.000 euro;

d) al fine di promuovere appositi percorsi formativi diretti a valorizzare le competenze, le potenzialità e le aspirazioni individuali degli appartenenti alla minoranza slovena con particolare riguardo alle giovani generazioni, in modo da favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, un importo pari a 450.000 euro è destinato a sostenere la realizzazione, nell'arco temporale di un triennio, di specifici programmi educativi, formativi multidisciplinari e iniziative di formazione. I programmi e le iniziative finanziate devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2022 [40];

e) al fine di valorizzare e diffondere l'uso della lingua slovena in particolare tra i giovani e nelle aree meno servite da una produzione o da un'offerta di servizi in lingua slovena nei settori delle attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali, un importo di 600.000 euro è destinato a sostenere un programma complessivo di interventi in base alle proposte presentate dagli enti e organizzazioni iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2007, approvato con deliberazione della Giunta regionale, da realizzarsi entro il 31 agosto 2019 [41];

f) al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di spazi e locali adibiti alle attività della minoranza linguistica slovena, proposti da soggetti proprietari degli stessi o muniti di idoneo titolo autorizzatorio del proprietario a effettuare lavori di straordinaria manutenzione, è istituito il Fondo per interventi di manutenzione straordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2007; per l'esercizio 2017 le risorse destinate al suddetto Fondo sono pari a 200.000 euro;

g) allo scopo di pervenire nei termini indicati all'articolo 6, comma 41, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), alla fusione degli enti della minoranza linguistica slovena indicati all'articolo 15, comma 2, della legge 38/2001 che svolgono attività musicale e di educazione musicale e in prospettiva della diffusione dell'insegnamento musicale nelle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, un importo di 74.000 euro è destinato con le medesime modalità indicate all'articolo 6, comma 42, della legge regionale 20/2015, al Centro sloveno di educazione musicale-Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia a sostegno dell'attività istituzionale del medesimo ente nell'anno 2017;

h) a favore delle associazioni Kmečka zveza/Associazione agricoltori e Slovensko dezelno gospodarsko zdruzenje/Unione regionale economica slovena, per le spese sostenute nell'anno 2017, a fronte delle esigenze della minoranza linguistica slovena, per lo svolgimento di attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena per un importo di 25.000 euro ciascuna; la domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa; con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione;

i) ai sensi dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007, al fine di fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie, si prevede una quota di accantonamento, da ripartire per le medesime finalità degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 con successive norme di legge regionale; l'importo destinato alla quota di accantonamento è pari a 1.095.000 euro a valere sullo stanziamento previsto alla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

68. Per le finalità di cui al comma 67, lettere a), c), d), e), g) e h), con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è prevista per l'anno 2017 la spesa di 6.719.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

69. Per le finalità di cui al comma 67, lettere b) e f), con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è prevista per l'anno 2017 la spesa di 716.000 euro a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e del Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

70. Nelle more del riordino delle provvidenze statali per l'editoria nelle lingue minoritarie e a fronte della persistente incertezza in merito all'ammontare del sostegno finanziario dello Stato a favore di tale editoria, l'importo di 1.575.000 euro, previsto dal comma 67, lettera a), numero 1), viene suddiviso per l'esercizio 2017 tra gli enti indicati all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 26/2007 in base alle seguenti percentuali:

a) per la Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste: 57,14 per cento;

b) per la Società cooperativa a r.l. Goriška Mohorjeva di Gorizia: 15,87 per cento;

c) per la Società cooperativa a r.l. Novi Matajur di Cividale del Friuli (UD): 12,06 per cento;

d) per la Società cooperativa a r.l. Mladika di Trieste: 4,45 per cento;

e) per la Società cooperativa a r.l. Most di Cividale del Friuli (UD): 6,35 per cento;

f) per l'Editoriale Stampa Triestina s.r.l. di Trieste: 4,13 per cento.

71. [Ai fini della suddivisione per l'esercizio 2017 degli importi previsti dal comma 67, lettera a), numeri 2), 3) e 4), a sostegno dell'attività istituzionale degli enti primari indicati all'articolo 18, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 26/2007, un importo pari all'80 per cento dell'ammontare dello stanziamento previsto per l'esercizio 2017 per ciascuna delle categorie indicate viene ripartito tra i medesimi enti nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza in base alla percentuale riferita all'ammontare del contributo assegnato a ciascun ente nell'esercizio 2016. Per la parte restante dello stanziamento si procede all'assegnazione della stessa in base a una valutazione dell'attività svolta da ciascun ente secondo parametri definiti dal Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'articolo 18, comma 12, della legge regionale 26/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015 n. 246/Pres. e successive modifiche] [42].

72. Gli importi assegnati a ciascun ente di cui al comma 71 a valere sull'80 per cento dello stanziamento 2017 sono concessi ed erogati interamente in via anticipata. Per la quota restante, determinata a seguito della valutazione dell'attività di ogni singolo ente di rilevanza primaria, si procede ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato al singolo ente nell'esercizio precedente.

73. Ai fini della suddivisione tra gli organismi a carattere associativo o federativo di cui all'articolo 18, comma 5, della legge regionale 26/2007 dello stanziamento previsto dal comma 67, lettera a), numero 5), a sostegno dei programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena iscritti all'Albo di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2007, vengono considerate le percentuali assegnate a ciascun organismo con riferimento allo stanziamento complessivo destinato nell'esercizio 2016 per le medesime finalità.

74. All'attuazione degli interventi di cui al comma 67, lettere d) ed e), si provvede mediante l'emanazione di appositi bandi approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007, nei quali sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

75. All'attuazione degli interventi di cui al comma 67, lettera f), si provvede mediante l'emanazione di un bando approvato dalla Giunta regionale nel quale sono individuati le tipologie di interventi e le categorie di soggetti beneficiari, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. Per ciascun intervento può essere concesso un contributo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 40.000 euro.

76. Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione sviluppata nell'esercizio 2016, ai sensi dell'articolo 6, commi da 69 a 72, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), a sostegno degli interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2007, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2017 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo a valere sul bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2016, n. 1835.

77. Per le finalità previste dal comma 76 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nell'ambito dello stanziamento complessivo a favore del Fondo per interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2007, i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 76, mediante scorrimento della graduatoria medesima fino a un importo massimo di 700.000 euro. Gli interventi finanziati a scorrimento della graduatoria devono essere ultimati entro il 30 giugno 2018. Per la parte restante dello stanziamento 2017 del Fondo di cui all'articolo 6, comma 69, della legge regionale 14/2016 pari all'importo non inferiore a 300.000 euro, si procede mediante l'emanazione di un nuovo bando approvato con deliberazione della Giunta regionale [43].

78. Salvo quanto disposto dalla presente legge, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 246/2015 e successive modifiche, e le norme di cui all'articolo 3, comma 18, della legge regionale 33/2015 e all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 14/2016 .

79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione culturale Scriptorium Foroiuliense di Ragogna un contributo a sostegno dell'attività di insegnamento dell'arte calligrafica antica e della scrittura amanuense. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.

80. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 79 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

81. Per le finalità previste dal comma 79 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro, in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.

82. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa rendicontabile per interventi di straordinaria manutenzione, ampliamento e adeguamento funzionale dei poligoni di tiro, nonché per l'acquisto dei relativi attrezzi e attrezzature pertinenti allo svolgimento delle diverse attività, iniziati anche precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ai seguenti soggetti per gli importi a fianco di ciascuno indicati [44]:

a) Tiro a Segno Nazionale sezione di Tolmezzo: 100.000 euro;

b) Tiro a Segno Nazionale sezione di Trieste: 100.000 euro;

c) Tiro a Segno Nazionale sezione di Pordenone: 100.000 euro;

d) Tiro a Volo Porpetto: 50.000 euro;

e) Tiro a Segno Nazionale sezione di Cividale: 50.000 euro.

83. Per le finalità previste dal comma 82 i soggetti indicati presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e relativo quadro economico di spesa e della dimostrazione del possesso di idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità del bene e l'autorizzazione a effettuare i lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa, sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

84. Per le finalità previste dal comma 82 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.

85. Al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata negli esercizi 2015 e 2016 per assicurare l'efficienza e la funzionalità della dotazione di impianti sportivi diffusi sul territorio del Friuli Venezia Giulia, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2017 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata sulla base del "Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 settembre 2015, n. 1720.

86. Per le finalità previste dal comma 85 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2017, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 87, i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 85, mediante scorrimento della graduatoria medesima.

87. Per le finalità previste dal comma 85 è destinata la spesa di 751.969,59 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.

88. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi divenuti necessari a seguito di eventi naturali eccezionali, verificatisi in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, che hanno compromesso la funzionalità di impianti sportivi, come definiti dall'articolo 1 bis, comma 1, lettera d), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport)] [45].

89. [Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 88:

a) enti pubblici e associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro proprietari di impianti sportivi;

b) associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro che dispongono di idoneo titolo giuridico a effettuare i lavori di straordinaria manutenzione, su impianti sportivi di proprietà di enti pubblici] [46].

90. [Sono finanziabili gli interventi di cui al comma 88:

a) riconducibili alle categorie di manutenzione straordinaria, così come definite dall'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

b) per i quali è richiesto un contributo non superiore a 75.000 euro;

c) non iniziati alla data di presentazione della domanda] [47].

91. [I soggetti interessati presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, di seguito Servizio, apposita domanda di concessione del contributo sottoscritta, a pena di inammissibilità, con firma autografa dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o da altro soggetto legittimato; alla domanda devono essere in ogni caso allegati, a pena di inammissibilità:

a) relazione recante l'indicazione dell'impianto sportivo per il quale viene richiesto il contributo e dell'evento eccezionale che ne ha compromesso la funzionalità;

b) relazione illustrativa dei lavori da realizzare e relativo preventivo di spesa, sottoscritti da un tecnico abilitato;

c) idonea documentazione, a firma di un tecnico abilitato, attestante la qualificazione dell'intervento quale manutenzione straordinaria;

d) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo, in ordine alla intervenuta compromissione della funzionalità dell'impianto sportivo, per effetto dell'evento descritto nella relazione di cui alla lettera a)] [48].

92. [Sono inammissibili le domande:

a) prive della firma autografa del legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o di altro soggetto legittimato;

b) non corredate della documentazione di cui al comma 91, lettere a), b), c) e d);

c) presentate da soggetti non rientranti tra i soggetti legittimati di cui al comma 89;

d) aventi a oggetto interventi diversi da quelli di cui al comma 90] [49].

93. [Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente il contributo] [50].

94. [I contributi di cui al comma 90 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'articolo 36, commi 1 e 4, della legge regionale 7/2000; a tal fine il Servizio istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse accertandone la completezza e la regolarità formale, e verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi degli interventi, nonché l'ammissibilità delle spese] [51].

95. [La eccezionalità degli eventi che rendono necessari gli interventi oggetto delle domande risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 94 è accertata da una Commissione consultiva costituita dal Direttore del Servizio, che la presiede, da un funzionario della Direzione centrale infrastrutture e territorio e da un funzionario della Protezione civile della Regione] [52].

96. [I contributi di cui al comma 88 sono concessi in misura pari alla spesa ammissibile, entro il limite massimo di 75.000 euro] [53].

97. [Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute] [54].

97 bis. [In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 nell'ipotesi in cui il titolo giuridico ad effettuare i lavori di straordinaria manutenzione in capo al soggetto di cui al comma 89, lettera b), risulti inferiore alla durata del vincolo di destinazione, la concessione del contributo è subordinata all'impegno, da parte dell'ente pubblico proprietario dell'impianto sportivo oggetto di contributo, di mantenere il vincolo di destinazione sino alla scadenza del termine quinquennale di cui al citato articolo 32, comma 1] [55].

98. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.

99. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni trasferite dalle Province alla Regione in materia di sport, l'Amministrazione regionale è autorizzata, per gli anni 2017-2018, a concedere contributi ad associazioni e società sportive, senza fini di lucro, per la realizzazione di manifestazioni sportive.

100. I termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al comma 99, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti con bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività sportive.

101. Per le finalità previste dal comma 99 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.

102. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare l'apertura e la fruibilità di infrastrutture sportive, è autorizzata a concedere annualmente ai Comuni di Claut e di Pontebba finanziamenti a sollievo degli oneri di gestione dei Palazzetti del ghiaccio, per un importo di 80.000 euro ciascuno.

103. Per le finalità previste dal comma 102 i contributi sono concessi a seguito della presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al comma 102, da effettuarsi al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, corredata di una relazione illustrativa e del piano finanziario relativo alla gestione del Palazzetto del ghiaccio.

104. Per le finalità previste dal comma 102 è destinata la spesa di 480.000 euro, suddivisa in ragione di 160.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.

105. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare l'apertura e la fruibilità di infrastrutture sportive, è autorizzata a concedere annualmente al Comune di Forni Avoltri un finanziamento a sollievo degli oneri di gestione del Centro Internazionale Biathlon di Piani di Luzza.

106. Per le finalità previste dal comma 105, il contributo è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte del Comune di Forni Avoltri al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, corredata di una relazione illustrativa e del piano finanziario relativo alla gestione dell'impianto di cui al comma 105.

107. Per le finalità previste dal comma 105 è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.

108. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare l'apertura e la fruibilità di infrastrutture sportive, è autorizzata a concedere annualmente al Comune di Forni di Sopra un finanziamento a sollievo degli oneri di gestione delle piste di sci nordico.

109. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 108 è presentata al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva corredata di una relazione illustrativa e di un piano finanziario relativo alla gestione dell'impianto di cui al comma 108. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa [56].

110. Per le finalità prevista dal comma 108 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.

111. Al fine di coniugare il principio del superiore interesse dei minori con le esigenze dei Comuni di disporre delle risorse necessarie a far fronte al complesso di funzioni a questi facenti capo, l'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), è autorizzata per il periodo dall'1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017 a rimborsare in misura pari al 100 per cento le spese che restano a carico dei Comuni per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture [57].

112. Per le finalità previste dal comma 111 i Comuni, entro il trentesimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre di riferimento, presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di immigrazione, allegando il prospetto riepilogativo già trasmesso alla Prefettura di competenza per la richiesta del rimborso previsto dal Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e contenente i dati anagrafici dei minori stranieri non accompagnati, la denominazione della struttura di accoglienza, il periodo e il numero dei giorni di accoglienza relativi a tutti i minori accolti in ogni singolo trimestre [58].

112 bis. Per la determinazione del contributo spettante a ciascun Comune, il prospetto riepilogativo di cui al comma 112 dovrà essere integrato, per ogni singolo minore, con l'importo totale della spesa sostenuta per lo stesso e con l'importo per il quale si chiede il contributo alla Direzione regionale competente. Il contributo complessivo spettante a ciascun Comune deriverà dalla differenza tra la spesa totale sostenuta e la quota di contributo a carico del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di competenza del Ministero dell'Interno [59].

112 ter. La struttura regionale competente in materia di immigrazione provvede a fissare i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi, in conformità alla rendicontazione della spesa già presentata da ciascun Comune al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture [60].

112 quater. In sede di prima applicazione sono ammissibili le domande di contributo presentate entro il trentesimo giorno successivo al secondo trimestre di riferimento, unitamente alle richieste relative al primo trimestre [61].

113. Per le finalità previste dal comma 111 è destinata la spesa complessiva di 14 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 114.

114. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella G.

 

     Art. 8. (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)

1. Alla legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«2. I progetti di cui al comma 1 possono essere realizzati da ordini, collegi o associazioni professionali di professioni ordinistiche e da associazioni professionali inserite nel registro delle professioni non ordinistiche, anche in collaborazione con le Università e altri istituti scientifici.»;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6 bis. (Formazione professionale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per promuovere la formazione dei professionisti nei primi tre anni di attività professionale, presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le loro competenze e le loro abilità individuali, promuovendo la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza professionale.

2. Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.»;

c) al comma 2 dell'articolo 10 le parole «fisicamente svantaggiate» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilità fisica o sensoriale»;

d) al comma 1 dell'articolo 12 dopo le parole «articoli 6,» è aggiunta la seguente: «6 bis,».

2. Per le finalità previste dall'articolo 6 bis della legge regionale 13/2004, come inserito dal comma 1, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

3. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale, complessa, congiuntura economica, in attuazione dell'articolo 65, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2017 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, da liquidare in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.

4. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 3 in misura pari al 70 per cento, fino a un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.

5. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 3, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.

6. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 3 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.

7. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 3, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.

8. Le risorse di cui al comma 11 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2016.

9. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 31 marzo 2017 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 3. Nella richiesta è indicato il numero di iscritti al 31 dicembre 2016.

10. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2018 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

11. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

12. Al comma 44 dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), la parola: «straordinario» è soppressa.

13. Al comma 45 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2016 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni seguenti la domanda è presentata entro il 30 giugno di ogni anno.».

14. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 44 della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 12, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, per le esigenze funzionali della Direzione centrale competente in materia di lavoro, le spese per la stipulazione di contratti di cessione dei diritti d'autore per acquisizione di opere di approfondimento su materie di competenza della Direzione medesima.

16. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare attraverso la rete EURES, quali interventi di politica attiva del lavoro, tirocini extracurriculari in mobilità geografica così come definiti dalla Raccomandazione del Consiglio Europeo per un quadro di qualità dei tirocini in Europa all'interno dei Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera, destinati a soggetti disoccupati ai sensi della normativa nazionale e regionale, che abbiano compiuto i diciotto anni di età.

18. Con avviso pubblico, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definite la misura dell'indennità di mobilità da corrispondere agli stessi e le modalità di accesso alla misura.

19. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

20. Al comma 43 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole "straordinario di 15.000 euro" sono soppresse [62].

21. Al comma 44 dell'articolo 5 della legge regionale 34/2015 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni seguenti la domanda è presentata entro l'1 marzo di ogni anno.».

22. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 43 della legge regionale 34/2015, come modificato dal comma 20, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

23. Al comma 27 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2016 la parola: «straordinario» è soppressa.

24. Al comma 28 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2016 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni seguenti la domanda è presentata entro il 30 giugno di ogni anno.».

25. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 27 della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 23, è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

26. L'Amministrazione regionale promuove iniziative in materia di istruzione aventi rilevanza sovracomunale, anche in continuità con iniziative realizzate in annualità precedenti e finanziate dalle Amministrazioni provinciali.

27. Le attività di cui al comma 26 non devono riguardare funzioni trasferite ai Comuni ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), oppure inserite nei Piani di subentro di cui all'articolo 35 della medesima legge regionale e devono coinvolgere direttamente le istituzioni scolastiche.

28. Per le finalità previste dal comma 26 la Regione concede un contributo a enti locali, Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, altri enti pubblici o privati senza finalità di lucro.

29. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 28 e definisce la tipologia degli interventi finanziabili.

30. La Giunta regionale approva le singole iniziative ai sensi del comma 27 nel rispetto dei criteri e della tipologia di interventi di cui al comma 29.

31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata entro trenta giorni dalla data di approvazione dell'iniziativa di cui al comma 30 alla Direzione competente in materia di istruzione.

31 bis. Sono ammissibili le spese sostenute dopo l'1 gennaio 2017 [63].

32. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

33. [All'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14 le parole «2016-2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2018»;

b) al comma 16 le parole «; per gli anni accademici successivi, il contributo stesso è concesso in misura proporzionale al numero degli utenti iscritti nell'anno accademico precedente» sono abrogate;

c) prima del comma 16 bis è inserito il seguente:

«16 bis ante. Per gli anni accademici successivi, il contributo di cui al comma 14 è concesso:

a) nella misura del 40 per cento, in base al numero di ore di didattica e di laboratorio realizzate nell'anno accademico precedente;

b) nella misura del 60 per cento, in base al numero degli utenti iscritti nell'anno accademico precedente.»] [64].

34. Alle spese di cui all'articolo 7, comma 14, della legge regionale 14/2012, come modificato dal comma 33, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

35. [L'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali), è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Modalità)

1. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 4 è presentata alla Direzione centrale competente in materia d'istruzione. Con apposito bando sono individuati i termini e le modalità di presentazione della domanda, le modalità di erogazione del contributo, i termini e le modalità di rendicontazione.

2. Per l'anno 2017 la domanda è presentata entro il 30 aprile 2017 e il contributo per le spese di funzionamento viene commisurato al numero dei corsi gestiti e al numero degli alunni iscritti alla scuola o all'istituto nell'anno scolastico 2015-2016, che abbiano frequentato il corso fino alla chiusura dell'anno scolastico stesso e che si siano reiscritti per l'anno scolastico 2016-2017.

3. Sono esclusi dal finanziamento le scuole e gli istituti di musica privati di cui all'articolo 3 già beneficiari di finanziamenti per le medesime finalità per l'anno 2017.»] [65].

36. Per le finalità previste dall'articolo 4 e all'articolo 5 della legge regionale 59/1988, come sostituito dal comma 35, è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

37. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la graduatoria delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), approvata per l'anno scolastico 2016-2017 con decreto del Vicedirettore centrale lavoro formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 9652/LAVFORU/2016, mediante il finanziamento delle sezioni di nuova attivazione. Sono ammesse al contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2016-2017] [66].

38. [Per le finalità previste dal comma 37 è destinata la spesa di 140.000 per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71] [67].

39. Il comma 21 dell'articolo 7 della legge regionale 22/2010 è sostituito dal seguente:

«21. Al fine di contribuire alle finalità di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), perseguite attraverso l'Accordo per la valorizzazione del Sistema scientifico e dell'Innovazione (SiS) del Friuli Venezia Giulia dell'8 agosto 2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo al soggetto deputato a fornire il supporto operativo per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo medesimo.».

40. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 21, della legge regionale 22/2010, come sostituito dal comma 39, è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università della Terza Età del Gemonese, all'Università della Terza Età del Monfalconese, all'Università della Terza Età di Gorizia, un contributo straordinario a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di interventi rientranti nei programmi di attività per l'anno accademico 2016-2017 e finalizzati a favorire l'inserimento delle persone adulte/anziane nel contesto sociale e culturale in cui risiedono.

42. La domanda per il contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa complessiva di 10.000 euro per l'anno 2017, suddivisa come di seguito indicato:

a) 2.400 euro a favore dell'Università della Terza Età del Gemonese;

b) 4.000 euro a favore dell'Università della Terza Età del Monfalconese;

c) 3.600 euro a favore dell'Università della Terza Età di Gorizia.

44. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

45. Ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), il quale prevede che il Programma triennale di cui all'articolo 6 della medesima legge regionale 2/2011 possa stabilire una diversa modalità di destinazione delle risorse di cui all'articolo 10 tra le tipologie di beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, anche tenendo conto della perequazione dei finanziamenti ministeriali, è assegnata all'Università degli studi di Udine, per le finalità di cui alla predetta legge, una quota aggiuntiva a titolo di perequazione per gli anni 2017 e 2018.

46. Per le finalità previste dal comma 45 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

47. [Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Le attività formative di cui al comma 2 sono realizzate nel rispetto della legge regionale vigente in materia di formazione professionale. Le attività formative sono realizzate dalle università regionali e da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale, titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente, alla data di avvio del percorso formativo.

2 ter. In attesa dell'istituzione dell'elenco regionale dei mediatori culturali di cui al comma 2, con delibera di Giunta regionale sono approvati i requisiti di esperienze formative e lavorative pregresse ai fini dell'accesso ai corsi di formazione specifici o di aggiornamento.»] [68].

48. Alle spese di cui all'articolo 20, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 31/2015 come aggiunti dal comma 47, si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TWAS - The World Academy of Sciences for the Advancement of Science in Developing Countries di Trieste, istituto specializzato ai sensi dell'articolo 63 della Carta delle Nazioni Unite, tenuto conto dell'Accordo di Parigi dell'8 dicembre 1998 tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia stessa, un contributo a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di interventi rientranti nei programmi di attività e nei progetti di ricerca [69].

50. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.

51. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

52. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a "La Collina Società Cooperativa Sociale ONLUS Impresa Sociale", un contributo per la realizzazione di un progetto di promozione e realizzazione di un "giornale" all'interno del Carcere di Alta Sicurezza di Tolmezzo in collaborazione con il Garante per le persone private della libertà personale della Regione Friuli Venezia Giulia e con la Direzione della Casa Circondariale di Tolmezzo, mediante il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.

54. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.

55. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

56. Per le finalità previste dal comma 53 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

57. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 - in materia di protezione sociale), e per favorire lo sviluppo di collaborazioni internazionali in progetti di ricerca, sviluppo e innovazione negli ambiti della Strategia di specializzazione intelligente regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alle attività del Programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma ("Programma AAL") adottato con Decisione N. 554/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri.

58. Per le finalità previste dal comma 57 la Regione concorre in qualità di National Funding Body (NFB) al cofinanziamento di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per l'invecchiamento attivo e in buona salute, orientati al mercato, selezionati sulla base di programmi di lavoro annuali coerenti alle sfide e priorità di una strategia, adottata e pubblicata dall'Associazione AAL nell'ambito del Programma AAL. I programmi annuali individuano le forme di finanziamento e i temi degli inviti a presentare proposte progettuali.

59. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui al comma 58 i seguenti soggetti, aventi sede principale o operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia:

a) Università;

b) Organismi di ricerca;

c) Imprese [70].

59 bis. I criteri e le modalità di concessione e liquidazione del finanziamenti regionali sono disciplinati con atto del Direttore di Servizio competente in materia di ricerca [71].

60. Per la partecipazione al Programma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a diventare membro dell'Ambient Assisted Living IVZW, International non-for-profit Association di Bruxelles (AALA) e a sottoscrivere le quote annuali.

61. Per le finalità previste dal comma 57 è istituito il Fondo regionale per il finanziamento dei progetti nell'ambito del Programma AAL.

62. Per le finalità previste dal comma 57 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

63. Per le finalità previste dal comma 60 è destinata la spesa complessiva di 15.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

64. Dopo il comma 38 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è aggiunto il seguente:

«38 bis. Le spese sono ammissibili con decorrenza dall'1 gennaio di ciascun anno di riferimento.».

65. Per l'anno 2016 le spese di cui al comma 36 dell'articolo 5 della legge regionale 34/2015 sono ammissibili con decorrenza dall'1 gennaio 2016.

66. Al fine di diffondere e promuovere l'esperienza di partecipazione democratica dei bambini e degli adolescenti anche attraverso il ricordo della figura di Giulio Regeni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 15.000 euro al CRELP (Coordinamento regionale enti locali per la pace e i diritti umani) per l'organizzazione di una giornata di formazione e confronto sui temi della pace, dell'ambiente, della cittadinanza attiva, dell'istruzione e del rispetto, a cui parteciperanno tutti i Consigli Comunali dei ragazzi del Friuli Venezia Giulia.

67. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 66 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma dell'iniziativa e di un preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

68. Per le finalità previste dal comma 66 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

69. Dopo l'articolo 4 bis della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15 (Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli), è aggiunto il seguente:

«Art. 4 ter. (Borse di studio in memoria di vittime della strage di Dacca)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, una borsa di studio, destinata all'abbattimento dei costi per gli studenti più meritevoli per l'acquisto del materiale didattico e dei libri di testo necessari alla frequenza dei corsi di studio presso l'istituto I.S.I.S. Arturo Malignani di Udine, è intitolata alla memoria di Cristian Rossi, già studente del medesimo Istituto e vittima della strage di Dacca.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, una borsa di studio, destinata all'abbattimento dei costi per gli studenti più meritevoli per l'acquisto del materiale didattico e dei libri di testo necessari alla frequenza dei corsi di studio presso l'istituto I.S.I.S Lino Zanussi di Pordenone, è intitolata alla memoria di Marco Tondat, già studente del medesimo Istituto e vittima della strage di Dacca.».

70. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 4ter della legge regionale 15/1987, come inserito dal comma 69, è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 71.

71. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella H.

 

     Art. 9. (Salute e politiche sociali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti finalizzati alle misure alternative alla detenzione per persone con problemi di dipendenza patologica gestiti dai servizi delle dipendenze delle Aziende per l'assistenza sanitaria regionali e delle Aziende sanitarie universitarie integrate di Trieste e di Udine. I finanziamenti sono ripartiti per il 30 per cento in quote uguali tra le Aziende e per il 70 per cento sulla base dell'utenza in carico ai servizi per le dipendenze negli istituti penitenziari.

2. Per le finalità di natura sanitaria di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 12.

3. Per le finalità di natura sociale di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 12.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 140.000 euro all'Azienda pubblica di servizi alla persona "Daniele Moro" di Morsano al Tagliamento per lavori urgenti di straordinaria manutenzione del corpo centrale.
5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

6. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 12.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 15.000 euro alla Casa famiglia per anziani non vedenti "Villa Masieri" di Tricesimo per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento.

8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

9. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 12.

10. Alla legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«1 bis. Nei casi in cui il giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 379 del codice civile, disponga l'assegnazione di un'equa indennità all'amministratore di sostegno, l'Amministrazione regionale, in presenza di una condizione economica incapiente dell'amministrato, provvede a contribuire al rimborso delle spese da questo sostenute per l'impegno profuso.»;

b) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 è inserita la seguente:

«b bis) i requisiti, i criteri e le modalità per l'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 1 bis;».

11. Per le finalità previste dal comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 19/2010, come introdotto dal comma 10, lettera a), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 12.

12. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella I.

 

     Art. 10. (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)

1. Al fine di consentire alle Unioni territoriali intercomunali una corretta valutazione e programmazione delle priorità e degli interventi strategici per il triennio 2017-2019 nell'ambito del primo Piano dell'Unione, in via eccezionale, la procedura di concertazione delle politiche di sviluppo del sistema integrato Regione-Autonomie locali inizia entro febbraio 2017, per addivenire alla stipulazione dell'Intesa per lo sviluppo 2017-2019 almeno trenta giorni prima dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio 2017 e per garantirne il recepimento dei contenuti nella medesima legge di assestamento. Per la concertazione la Giunta regionale delibera le priorità di sviluppo sulle quali convergeranno le proposte di intervento inserite nei Piani delle Unioni. Le priorità così definite costituiscono gli indirizzi per la destinazione delle risorse per investimento assegnate alle Unioni nell'anno 2016 a valere sul fondo ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

2. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 18/2015 e a integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive spettanti per il triennio 2017-2019 a favore degli enti locali sono quantificate:

a) per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), come modificato e integrato dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda), dalla legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), dalla legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e dalla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), nonché dalle disposizioni del presente articolo;

b) per l'anno 2019 in 446.084.357,90 euro, come determinate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 18/2015 .

3. L'assegnazione di cui al comma 2 è incrementata:

a) per ciascuno degli anni 2017 e 2018 dell'ulteriore quota di 2.814.652,35 euro;

b) per l'anno 2019 dell'ulteriore quota di 5 milioni di euro.

4. Le risorse di cui al comma 2, lettera a), e al comma 3, lettera a), sono attribuite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 34/2015, come modificato dal presente articolo, e:

a) ai sensi di quanto disposto dai commi 50, lettere b) e c), 51, lettere b) e c), 65, 73, secondo periodo, 81, 83 e 88;

b) ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), come di seguito indicato:

1) 300.000 euro per le finalità previste dall'articolo 16, per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;

2) 490.000 euro per le finalità previste dall'articolo 56, commi 16, 17 e 18, per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;

3) 100.000 euro per le finalità previste dall'articolo 29, per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.

5. Le risorse di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3, lettera b), sono attribuite:

a) ai sensi di quanto disposto dai commi 13, 20, 24, 28, 32, 44, 49, 61, 64, 65, 73, primo periodo, 78, 81, 83 e 88;

b) per 300.000 euro per le finalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 18/2016, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;

c) per 490.000 euro per le finalità previste dall'articolo 56, commi 16, 17 e 18, della legge regionale 18/2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;

d) per 100.000 euro per le finalità previste dall'articolo 29 della legge regionale 18/2016 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;

e) per 1 milione di euro per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali);

f) per 29.060.000 euro a favore del bilancio regionale per effetto del trasferimento di funzioni provinciali nell'anno 2016 in capo alla Regione;

g) per 1.298.679,70 euro per le finalità di cui all'articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).

6. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, a eccezione delle funzioni in materia di edilizia scolastica di cui al punto 5 dell'allegato C e delle funzioni in materia di piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), richiamato al punto 7 della lettera c) dell'allegato C, che sono trasferite a decorrere dall'1 aprile 2017».

7. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20/2016 le parole «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1 aprile».

8. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20/2016 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quelle di cui all'articolo 42 bis».

9. Dopo l'articolo 42 della legge regionale 20/2016 è aggiunto il seguente:

«Art. 42 bis. (Norme transitorie in materia di edilizia scolastica)

1. Le Province continuano a esercitare le funzioni di cui al punto 5 dell'allegato C della legge regionale 26/2014 e di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, richiamato al punto 7 della lettera c) dell'allegato C della medesima legge regionale 26/2014, fino al loro trasferimento ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della medesima legge regionale.».

10. In attuazione della previsione di cui all'articolo 38 della legge regionale 10/2016, come sostituito dall'articolo 40 della legge regionale 20/2016, l'importo del fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015, è rideterminato in 306.461.000 euro per l'anno 2017 e in 288.955.000 euro per l'anno 2018, fermi restando i criteri di riparto di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 34/2015.

11. La quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale quantificata in 234.888.361,17 euro per l'anno 2017 dall'articolo 7, comma 8, lettera b), della legge regionale 34/2015 è rideterminata in 191.229.361,17 euro, fermi restando i criteri di riparto previsti, tenuto conto degli importi relativi ai singoli Comuni di cui all'articolo 56 ter, comma 8, della legge regionale 26/2014, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 20/2016, nonché tenuto conto del maggior valore risultante, per ciascun Comune, tra il riparto, in base al criterio storico, del valore delle funzioni comunali quantificate ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 10/2016 e il valore stimato o comunicato dalle Unioni territoriali intercomunali delle funzioni comunali dalle stesse attivate negli anni 2016 e 2017 [72].

12. La quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale quantificata in 184.555.140,92 euro per l'anno 2018 dall'articolo 7, comma 9, lettera b), della legge regionale 34/2015 è rideterminata in 123.390.140,92 euro, fermi restando i criteri di riparto previsti.

13. Il fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015, pari a 288.955.000 euro, è assegnato per l'anno 2019:

a) per 14.565.198,33 euro a titolo di quota specifica, ripartita in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 10, commi 20, 22 e 26, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), e dell'articolo 10, commi 22 e 24, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015);

b) per 95.828.601,67 euro a titolo di quota ordinaria, ripartita in misura proporzionale al trasferimento ordinario unitario di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 27/2014 e all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 20/2015;

c) per 178.561.200 euro a titolo di quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale.

14. Il trasferimento di cui al comma 13 comprende anche la quota per gli oneri del comparto unico del personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite, in forza dell'articolo 41 ter della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), presso le Aziende per i servizi sanitari, nonché il personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 " Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate "), e i Comuni trasferiscono a detti soggetti quote adeguate di assegnazione.

15. Non beneficiano del riparto della quota di perequazione del fondo ordinario transitorio comunale per gli anni 2017-2019, totalmente o nella misura indicata dal regolamento regionale, i Comuni che non trasmettono nei modi e nei tempi previsti dalla Regione i dati in loro possesso necessari per la determinazione e la quantificazione della predetta quota.

16. Per la finalità prevista dal comma 13 è destinata la spesa complessiva di 288.955.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.

17. A parziale modifica della disposizione di cui all'articolo 7, comma 17, della legge regionale 34/2015, nonché in attuazione dell'articolo 32, comma 4, e dell'articolo 35, commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 26/2014, nonché della previsione di cui all'articolo 38 della legge regionale 10/2016, come sostituito dall'articolo 40 della legge regionale 20/2016, l'importo del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali, di cui all'articolo 45, comma 4, della legge regionale 18/2015, è rideterminato in 64.215.600,83 euro per il 2017 e in 86.321.801,11 euro per il 2018.

18. Per l'anno 2017, il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 17 è assegnato:

a) per 6.756.000 euro a titolo di quota specifica, già prevista dall'articolo 7, comma 17, della legge regionale 34/2015, come rideterminata dalle leggi regionali 3/2016 e 10/2016 e ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita alle Unioni nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 7, comma 18, della legge regionale 34/2015;

b) per 8.012.000 euro a titolo di quota ordinaria per le funzioni comunali di cui all'articolo 26 della legge regionale 26/2014 e ripartita per ciascuna Unione in misura corrispondente alla somma dei valori delle funzioni, calcolata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 38 della legge regionale 10/2016, come sostituito dall'articolo 40 della legge regionale 20/2016;

c) per 35.647.000 euro a titolo di quota comunale per servizi sociali di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014, ripartita in base all'importo determinato per ciascuna Unione ai sensi dell'articolo 56 ter, comma 8, della legge regionale 26/2014, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 20/2016; a tal fine la quantificazione degli importi relativi ai singoli Comuni è data dal valore maggiore tra l'anno 2015 e le previsioni assestate del 2016;

d) per 13.800.600,83 euro a titolo di quota per le funzioni provinciali trasferite a decorrere dall'1 gennaio 2017, da ripartire a favore delle Unioni in cui ha sede il Comune più popoloso ai sensi dell'articolo 35, comma 4 ter, della legge regionale 26/2014, sulla base delle risultanze dei piani di subentro, nonché tenuto conto della spesa storica.

19. Per l'anno 2018, il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 17 è assegnato:

a) per 6.756.000 euro a titolo di quota specifica, già prevista dall'articolo 7, comma 17, della legge regionale 34/2015, come rideterminata dalle leggi regionali 3/2016 e 10/2016 e ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita alle Unioni nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 7, comma 18, della legge regionale 34/2015;

b) per 25.518.000 euro a titolo di quota ordinaria per le funzioni comunali di cui all'articolo 26 della legge regionale 26/2014 e ripartita per ciascuna Unione in misura corrispondente alla somma dei valori delle funzioni, calcolata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), e del comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 10/2016, come sostituito dall'articolo 40 della legge regionale 20/2016;

c) per 35.647.000 euro a titolo di quota comunale per servizi sociali di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014, ripartita in misura pari all'assegnazione attribuita alle Unioni nell'anno 2017 ai sensi del comma 18, lettera c);

d) per 18.400.801,11 euro a titolo di quota per le funzioni provinciali trasferite a decorrere dall'1 gennaio 2017, da ripartire a favore delle Unioni sulla base delle risultanze degli accordi di cui all'articolo 35, comma 4 bis, della legge regionale 26/2014 .

20. Per l'anno 2019, il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali pari a 88.351.730,11 euro, di cui all'articolo 45, comma 4, della legge regionale 18/2015, è assegnato:

a) per 6.756.000 euro a titolo di quota specifica, già prevista dall'articolo 7, comma 17, della legge regionale 34/2015, come rideterminata dalle leggi regionali 3/2016 e 10/2016 e ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita alle Unioni nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 7, comma 18, della legge regionale 34/2015;

b) per 25.518.000 euro a titolo di quota ordinaria per le funzioni comunali di cui all'articolo 26 della legge regionale 26/2014 e ripartita per ciascuna Unione in misura proporzionale all'assegnazione di cui al comma 19, lettera b);

c) per 35.647.000 euro a titolo di quota comunale per servizi sociali di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014, ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita alle Unioni nell'anno 2017 ai sensi del comma 18, lettera c);

d) per 20.430.730,11 euro a titolo di quota per le funzioni provinciali trasferite a decorrere dall'1 gennaio 2017, ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita alle Unioni nell'anno 2018 ai sensi del comma 19, lettera d).

21. Per le finalità previste ai commi 18, 19 e 20 la spesa complessiva di 238.889.132,05 euro è:

a) rideterminata in 150.537.401,94 euro per il biennio 2017-2018, suddivisa in 64.215.600,83 euro per l'anno 2017 e in 86.321.801,11 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;

b) destinata in 88.351.730,11 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.

22. In relazione alle funzioni provinciali trasferite alla Regione e a quelle trasferite ai Comuni ai sensi della legge regionale 26/2014, per l'esercizio in forma associata mediante le Unioni e da parte dei Comuni che non vi partecipano l'importo del fondo ordinario transitorio per le Province di cui all'articolo 47 della legge regionale 18/2015 è rideterminato in 9.702.622,11 euro per l'anno 2017 e in 5.689.234,24 euro per l'anno 2018.

23. Le risorse relative ai trasferimenti di cui ai commi 13, 18, 19 e 20 se non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno con le modalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 18/2015 e di cui all'articolo 10, comma 37, della legge regionale 27/2014, sono erogate entro il 30 novembre del medesimo anno, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti alla Regione.

24. Il fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni di cui all'articolo 14, commi da 4 a 7, della legge regionale 18/2015, ammonta a 1 milione di euro per l'anno 2019.

25. Gli enti interessati a ciascun percorso presentano domanda tramite il Comune più popoloso entro il 30 aprile 2019, specificando le proposte di utilizzo delle risorse regionali in conformità alle previsioni dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 18/2015 .

26. L'assegnazione è concessa ed erogata entro trenta giorni dalla deliberazione del riparto da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge regionale 18/2015.

27. Per la finalità prevista dal comma 24 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.

28. Il fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014 e all'articolo 14, comma 8, della legge regionale 18/2015, ammonta a 3 milioni di euro per l'anno 2019, ed è assegnato d'ufficio e in unica soluzione entro il 30 aprile 2019.

29. Per la finalità prevista dal comma 28 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.

30. L'importo del fondo per l'incentivazione della gestione delle funzioni comunali da parte delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 46 della legge regionale 18/2015 per l'anno 2017 è rideterminato in 2.214.652,35 euro.

31. L'importo del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015 è rideterminato in 3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3 milioni di euro per l'anno 2018.

32. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015, ammonta a 3 milioni di euro per l'anno 2019.

33. Per l'anno 2017 il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie è destinato:

a) una quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali;

b) una quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015 [73].

34. La quota di cui al comma 33, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali.

35. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.

36. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 33, lettera a), è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile 2017, e contiene:

a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;

b) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse all'estinzione anticipata del debito, comprovate da una simulazione di chiusura anticipata del mutuo fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;

c) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;

d) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di estinzione anticipata attivate dalla data dell'1 gennaio 2017 o che l'ente intende adottare entro l'anno 2017.

37. Il contributo di cui al comma 33, lettera a), è concesso entro il 31 maggio 2017. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

38. La quota di cui al comma 33, lettera a), non concessa entro il 31 maggio 2017, è concessa entro il 31 ottobre 2017 previa domanda, da presentare con le modalità previste al comma 36, entro il 30 settembre 2017. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale [74].

39. L'erogazione è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo 2018 degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.

40. Per la quota di cui al comma 33, lettera b), fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 32, comma 3, e all'articolo 4 della legge regionale 18/2015, continua a trovare applicazione quanto deliberato dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 14, commi da 17 a 20, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).

41. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'accesso e per il riparto e la gestione del fondo di cui al comma 33 in relazione alle risorse stanziate per gli anni 2018 e 2019.

42. Per la finalità prevista dal comma 32 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.

43. L'importo del fondo accadimenti di natura straordinaria previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015, è rideterminato in 2.325.000 euro per l'anno 2017 e in 2.325.000 euro per l'anno 2018.

44. [L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali un fondo di 2.325.000 euro per l'anno 2019 per il concorso agli oneri correnti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili, verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse o nel trimestre dell'anno precedente, non finanziabili con le normali risorse di bilancio e per i quali è necessario intervenire senza ritardo, come previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015] [75].

45. [L'assegnazione spettante a ciascun beneficiario non può essere superiore a 100.000 euro] [76].

46. [Con regolamento regionale sono definiti le modalità di presentazione della domanda, i criteri di riparto del fondo e le modalità di concessione ed erogazione] [77].

47. [I beneficiari rendicontano l'assegnazione ricevuta, a pena di revoca dell'intero finanziamento regionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione dell'assegnazione] [78].

48. Per la finalità prevista dal comma 44 è destinata la spesa di 2.325.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.

49. Per l'anno 2019 il fondo ordinario per gli investimenti pari a complessivi 27.817.890,09 euro è destinato:

a) per la quota di 10.490.215,80 euro a favore dei Comuni;

b) per la quota di 14.327.674,29 euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali;

c) per la quota di 3 milioni di euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali, in misura proporzionale alla superficie degli immobili destinati all'istruzione secondaria di secondo grado.

50. Per l'anno 2018 il fondo ordinario per gli investimenti pari a complessivi 15.237.458,50 euro è destinato:

a) per la quota di 4.200.000 euro a favore dei Comuni;

b) per la quota di 8.037.458,50 euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali;

c) per la quota di 3 milioni di euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali, in misura proporzionale alla superficie degli immobili destinati all'istruzione secondaria di secondo grado.

51. Per l'anno 2017 il fondo ordinario per gli investimenti è destinato:

a) per la quota di 2.500.000 euro a favore dei Comuni;

b) per la quota di 6.227.458,50 euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali;

c) per la quota di 3 milioni di euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali, in misura proporzionale alla superficie degli immobili destinati all'istruzione secondaria di secondo grado.

52. La quota di cui al comma 51, lettera a), è ripartita con i criteri di seguito indicati:

a) per il 20 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascun Comune rispetto alla superficie totale della Regione, sulla base dei dati ISTAT;

b) per il 10 per cento in misura proporzionale alla superficie montana di ciascun Comune rispetto al totale della superficie montana della Regione, secondo i dati forniti dall'UNCEM;

c) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascun Comune rispetto alla popolazione complessiva della Regione, sulla base dei dati ISTAT;

d) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione di età minore o uguale a quattordici anni di ciascun Comune rispetto alla popolazione complessiva della Regione compresa in questa fascia di età, sulla base dei dati ISTAT;

e) per il 20 per cento in misura proporzionale alla viabilità di proprietà di ciascun Comune.

53. La quota di cui al comma 51, lettera b), è ripartita con i criteri di seguito indicati:

a) per il 20 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto alla superficie totale della Regione, sulla base dei dati ISTAT;

b) per il 10 per cento in misura proporzionale alla superficie montana di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto al totale della superficie montana della Regione, secondo i dati forniti dall'UNCEM;

c) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto alla popolazione complessiva della Regione, sulla base dei dati ISTAT;

d) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione di età minore o uguale a quattordici anni di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto alla popolazione complessiva della Regione compresa in questa fascia di età, sulla base dei dati ISTAT;

e) per il 15 per cento in misura proporzionale alla viabilità di proprietà di ciascun Comune;

f) per il 5 per cento in misura proporzionale alla superficie degli immobili destinati all'istruzione secondaria di secondo grado.

54. Le risorse di cui al comma 51 sono concesse ed erogate d'ufficio in unica soluzione entro il 31 agosto 2017. Entro trenta mesi dall'erogazione il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.

55. Il fondo di cui al comma 49 e al comma 50 è ripartito secondo criteri definiti con regolamento tenuto conto degli indicatori di cui all'articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015.

56. Per la finalità prevista dal comma 49 è destinata la spesa di 27.817.890,09 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.

57. [Nelle more dell'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in merito agli effetti finanziari della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016 e in attesa di operare il recupero della quota di cui all'articolo 7, comma 71, lettera b), della legge regionale 34/2015, subordinato agli esiti delle trattative tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), la Regione assicura ai Comuni ricadenti nel proprio territorio il recupero del minor gettito IMU per l'anno 2016] [79].

58. [Per le finalità previste dal comma 57 è destinata, per l'anno 2017, la spesa di 2.514.430,23 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90] [80].

59. [Nelle more dell'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in merito agli effetti finanziari della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016, per l'anno 2017, la Regione, secondo le modalità e le tempistiche fissate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, assicura, sulla base dei dati acquisiti dai Comuni:

a) il recupero al bilancio statale dei gettiti dell'imposta municipale propria dovuti dai Comuni ricadenti nel proprio territorio;

b) il recupero del minor gettito IMU spettante ai Comuni ricadenti nel proprio territorio] [81].

60. [Dopo la definizione dell'intesa di cui al comma 59, con la legge regionale di assestamento del bilancio sono definite le operazioni degli eventuali conguagli tra la Regione e i singoli Comuni] [82].

61. Nelle more dell'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in merito agli effetti finanziari della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016, è costituito un fondo straordinario per la regolazione dei rapporti finanziari IMU pari a complessivi 2.814.652,35 euro, di cui 314.652,35 euro per l'anno 2018 e 2.500.000 euro per l'anno 2019.

62. Per la finalità prevista dal comma 61 è destinata la spesa complessiva di 2.814.652,35 euro, suddivisa in ragione di 314.652,35 euro per l'anno 2018 e di 2.500.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.

63. Il fondo straordinario per la regolazione dei rapporti in esito al trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione e ai Comuni costituiti in Unioni territoriali intercomunali, è rideterminato in 10.007.886,84 euro per l'anno 2017 e in 13.524.079,78 euro per l'anno 2018.

64. Al fine di accantonare le risorse necessarie al trasferimento delle funzioni delle Province, previsto nell'articolo 32 della legge regionale 26/2014, alla Regione e ai Comuni costituiti in Unione territoriale intercomunale con le modalità di cui al medesimo articolo 32, comma 4, è costituito per l'anno 2019 un fondo straordinario di 17.183.385,02 euro, destinato a finanziare le medesime funzioni in capo all'Amministrazione regionale e alle Unioni territoriali intercomunali.

65. La Regione assegna un fondo di 7.903.339,18 euro, relativo ai contributi precedentemente erogati dalle Province, suddiviso in ragione delle seguenti destinazioni e dei seguenti importi:

a) settore cultura e beni culturali 1.878.210 euro;

b) settore turistico 1.040.063 euro;

c) settore sportivo e ricreativo 1.040.063 euro;

d) [settore sociale 2.813.932,68 euro] [83];

e) [settore del volontariato 1.085.470,50 euro] [84];

f) a favore del Consorzio per la Scuola mosaicisti del Friuli 45.600 euro.

66. Per le finalità previste dal comma 65, lettera a), è destinata la spesa di 1.878.210 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.

67. Per le finalità previste dal comma 65, lettera b), è destinata la spesa di 1.040.063 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.

68. Per le finalità previste dal comma 65, lettera c), è destinata la spesa di 1.040.063 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.

69. Per le finalità previste dal comma 65, lettera d), è destinata la spesa di 2.813.932,68 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.

70. Per le finalità previste dal comma 65, lettera e), è destinata la spesa di 1.085.470,50 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.

71. Per le finalità previste dal comma 65, lettera f), è destinata la spesa di 45.600 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.

72. Per la finalità prevista dal comma 64 è destinata per l'anno 2019 la spesa di 17.183.385,02 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.

73. Per le gestioni commissariali delle Province è assegnato un fondo di 7.213.005,35 euro per l'anno 2017, di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2.500.000 euro per l'anno 2019. La quota di 110.000 euro per l'anno 2017 è assegnata alla Provincia di Gorizia per la copertura degli oneri dell'ultima annualità dei prestiti contratti ai sensi dell'articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

74. I fondi di cui ai commi 22 e 73 sono assegnati alle Province tenuto conto dei dati forniti dalle Province medesime in relazione alle attività ancora in essere all'1 gennaio 2017.

75. Per la finalità prevista dal comma 73 è destinata la spesa complessiva di 11.713.005,35 euro, suddivisa in ragione di 7.213.005,35 euro per l'anno 2017, di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2.500.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.

76. Al fine di assicurare l'ottimizzazione delle risorse nonché la copertura delle spese di funzionamento delle Province, con atti amministrativi di variazione al bilancio finanziario gestionale, sono disposte le necessarie variazioni compensative tra il fondo costituito ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge regionale 18/2015, il fondo costituito ai sensi dell'articolo 7, comma 29, della legge regionale 34/2015 e il fondo costituito ai sensi del comma 73.

77. In relazione alla legge regionale 20/2016, al processo di soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e al subentro nella gestione delle funzioni dalle stesse esercitate da parte di altri soggetti, le Province, fino alla loro definitiva ed effettiva cessazione, possono operare lo svincolo dei trasferimenti regionali correnti e in conto capitale già attribuiti ai predetti enti, nonché delle quote corrispondenti ai crediti vantati dall'Amministrazione regionale in relazione alle funzioni provinciali già trasferite alla Regione e affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato, nella misura assentita dall'Amministrazione regionale. Le quote dell'avanzo di amministrazione così svincolate, unitamente alle altre quote dell'avanzo di amministrazione sono utilizzate al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente dei bilanci [85].

78. Per la realizzazione di interventi da parte degli enti locali della Regione in relazione al programma regionale in materia di sicurezza è destinata la quota complessiva di 6.492.985,77 euro per il triennio 2017-2019, suddivisa in ragione di 1.488.041,77 euro per l'anno 2017, di 2.502.472 euro per l'anno 2018 e di 2.502.472 euro per l'anno 2019.

79. Per la finalità prevista dal comma 78 è destinata la spesa complessiva di 6.492.985,77 euro, suddivisa in ragione di 1.488.041,77 euro per l'anno 2017, di 2.502.472 euro per l'anno 2018 e di 2.502.472 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 90.

80. A seguito del trasferimento delle funzioni in materia di ambiente dalle Province alla Regione, i Comuni del Friuli Venezia Giulia, a decorrere dall'1 gennaio 2017, versano alla Regione il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (TEFA), nella misura già determinata dalle Province, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

81. Per gli anni dal 2017 al 2022 è assegnato l'importo complessivo di 11.843.170,80 euro di cui 1.973.861,80 euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 a favore dei Comuni, sulla base dei riparti e dei conseguenti impegni pluriennali assunti dalle Province in relazione alla quota a favore dei Comuni, per il finanziamento di interventi di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del patrimonio edilizio scolastico di cui all'articolo 1, comma 28, della legge regionale 30/2007.

82. Per le finalità previste dal comma 81 è destinata la spesa di 11.843.170,80 euro, suddivisa in ragione di 1.973.861,80 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.

83. Per gli anni dal 2017 al 2021 è assegnato l'importo complessivo di 740.000 euro, di cui 148.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 a favore dei Comuni, sulla base dei riparti e dei conseguenti impegni pluriennali assunti dalla Provincia di Udine in relazione alla quota a favore dei Comuni, per il finanziamento di interventi di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del patrimonio edilizio scolastico di cui all'articolo 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali).

84. Per le finalità previste dal comma 83 è destinata la spesa di 740.000 euro, suddivisa in ragione di 148.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.

85. Le risorse di cui al comma 83 sono attribuite per l'esercizio di funzioni proprie dei Comuni.

86. In sede di prima applicazione, in relazione all'articolo 1, comma 534, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), il gettito dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli incassato dalla Regione è destinato a favore della Regione stessa, delle Province, dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, in relazione al processo di subentro delle Province stesse.

87. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 86 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 10101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.

88. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per le attività dell'Assemblea di comunità linguistica friulana di cui all'articolo 21 della legge regionale 26/2014, anche tramite trasferimenti all'ARLeF.

88 bis. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 88 è presentata entro il 31 marzo di ogni anno corredata del programma per l'utilizzo delle risorse e del relativo cronoprogramma. Con il decreto di liquidazione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa [86].

89. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa complessiva di 225.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.

90. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella J.

 

     Art. 11. (Funzionamento della Regione)

1. La gestione fuori bilancio del fondo sociale a favore dei dipendenti regionali di cui all'articolo 152 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), è soppressa.

2. Le risorse finanziarie derivanti dalla soppressione della gestione fuori bilancio di cui al comma 1 affluiscono al bilancio regionale e sono accertate e riscosse al Titolo n. 1 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori in carica alla data del 31 dicembre 2016 continuano a operare esclusivamente per gli adempimenti di chiusura della gestione fuori bilancio e sino, e non oltre, alla loro completa attuazione.

4. Alla legge regionale 53/1981 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 152 è sostituito dal seguente:

«Art. 152

(Fondo sociale)

1. E' istituito un fondo sociale a favore dei dipendenti regionali.

2. Il fondo sociale è finanziato con risorse stanziate annualmente con la legge di stabilità, nonché mediante i rientri delle somme impiegate per prestiti e mutui.»;

b) l'articolo 153 è sostituito dal seguente:

«Art. 153

(Prestazioni di natura sociale e assistenziale)

1. L'Amministrazione regionale provvede a erogare le seguenti prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore dei dipendenti regionali in servizio:

a) sussidi assistenziali;

b) borse di studio;

c) prestiti;

d) mutui edilizi.

2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere erogate, in caso di morte del dipendente, anche a favore dei suoi familiari a carico.

3. I requisiti, i criteri e le modalità di concessione delle prestazioni di cui al comma 1 sono definiti dal Comitato di gestione di cui all'articolo 155 sulla base delle linee di indirizzo stabilite dalla Giunta regionale.»;

c) l'articolo 155 è sostituito dal seguente:

«Art. 155

(Comitato di gestione del fondo sociale)

1. Il fondo sociale è gestito da un Comitato di gestione costituito da sette componenti e nominato con decreto del Presidente della Regione; il Comitato è composto dal direttore della struttura direzionale competente a erogare le prestazioni di cui all'articolo 153, con funzioni di presidente, e da:

a) tre dipendenti regionali designati dalla Giunta regionale;

b) tre rappresentanti del personale designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali e dalle rappresentanze sindacali unitarie.

2. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 153 il Comitato di gestione cura l'istruttoria delle domande presentate dai dipendenti redigendo i relativi elenchi dei potenziali beneficiari. I componenti del Comitato di gestione di cui al comma 1, lettere a) e b), durano in carica tre anni. Qualora, nel corso del triennio, debba provvedersi alla sostituzione di componenti del Comitato stesso, essa ha luogo per il periodo che ancora rimane al compimento del triennio.»;

d) al primo comma dell'articolo 158 bis le parole «, a favore del Fondo sociale,» sono soppresse;

e) all'articolo 158 ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma le parole «del Fondo sociale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Amministrazione regionale»;

2) al numero 2) del primo comma le parole «compreso quello di equo indennizzo,» sono soppresse;

3) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«2. A copertura del mancato rientro delle somme concesse a seguito del verificarsi dei suddetti eventi, sono operate trattenute su ciascun prestito lordo concesso ai sensi dell'articolo 153, comma 1, lettere c) e d), nella misura dell'1 per cento.».

5. In relazione al comma 1 gli articoli 154, 156, 157 e 158, della legge regionale 53/1981, sono abrogati. Sono altresì abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 15 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 (Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia);

b) l'articolo 47 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale);

c) l'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale);

d) i commi 5 e 6 dell'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 (Norme urgenti in materia di personale.);

e) il comma 14 dell'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);

f) i commi 15 e 16 dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).

6. Con riferimento all'anno 2017 le domande per la concessione delle prestazioni di cui all'articolo 153, comma 1, della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 4, lettera b), possono essere presentate solo successivamente alla data di adozione, da parte del Comitato di gestione, della disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo 153 della legge regionale 35/1981 secondo i requisiti, i criteri e le modalità ivi previsti. Alle domande presentate nel corso dell'anno 2016 e non ancora liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle domande presentate entro il 31 gennaio 2017, relative a spese dell'ultimo bimestre dell'anno 2016, si applica, relativamente ai requisiti, ai criteri e alle modalità di concessione delle prestazioni, la disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2016.

7. Per le finalità previste dall'articolo 153, comma 1, lettera a), della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 3.180.000 euro, suddivisa in ragione di 1.100.000 euro per l'anno 2017 e di 1.040.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui all'articolo 12, comma 21.

8. Per le finalità previste dall'articolo 153, comma 1, lettera b), della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 1.330.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per l'anno 2017 e di 440.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui all'articolo 12, comma 21.

9. Per le finalità previste dall'articolo 153, comma 1, lettera c), della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 1.740.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per l'anno 2017 e di 570.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui all'articolo 12, comma 21.

10. Per le finalità previste dall'articolo 153, comma 1, lettera d), della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 2.190.000 euro, suddivisa in ragione di 750.000 euro per l'anno 2017 e di 720.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui all'articolo 12, comma 21.

11. Ai fini della liquidazione degli incentivi di cui all'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica del lavori pubblici), per gli incarichi concernenti la realizzazione di opere pubbliche e gli atti di pianificazione, comunque denominati, affidati ai dipendenti regionali dall'1 gennaio al 31 dicembre 2014, gli stessi sono ripartiti secondo la disciplina del decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2005, n. 9 (Regolamento per la disciplina degli incentivi per la progettazione e realizzazione di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 ), nella misura delle aliquote previste dalla legge pro tempore vigente. Per le liquidazioni già commutate in entrata, la Direzione generale provvede alle riduzioni di legge, alla quantificazione degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e al pagamento a favore del personale degli importi dovuti. Gli importi impegnati e non erogati ai sensi del presente comma costituiscono economie.

12. [Ai fini della liquidazione degli incentivi di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2002 per gli incarichi concernenti la progettazione e la realizzazione di opere e lavori pubblici affidati ai dipendenti regionali dall'1 gennaio 2015 sino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2002, gli stessi sono ripartiti secondo la disciplina del decreto del Presidente della Regione 9/2005 nella misura delle aliquote previste dalla legge pro tempore vigente, in quanto compatibile, fatto salvo l'accantonamento del 20 per cento previsto dall'articolo 11, comma 9, della legge regionale 14/2002 per il fondo ai fini di innovazione, il quale per gli esercizi conclusi costituisce economia] [87].

 

     Art. 12. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con altre Amministrazioni pubbliche, statali e locali, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sui beni del demanio marittimo.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2017, 15.000 euro per l'anno 2018 e 15.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21.

3. Al fine di dare attuazione al Protocollo d'intesa sottoscritto il 14 gennaio 2016 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere tutti gli atti necessari alla costituzione di una nuova società, interamente partecipata e controllata da amministrazioni territoriali e locali e/o da altri soggetti partecipati integralmente dallo Stato direttamente o indirettamente, nonché a partecipare alle spese per la sua costituzione nei limiti della partecipazione al capitale sociale della società, anche attraverso l'utilizzo delle partecipazioni detenute in Società per Azioni Autovie Venete (SAAV) Spa da proprie società controllate.

4. Per le finalità previste dal comma 3, relativamente alle spese di sottoscrizione delle quote del capitale sociale della costituenda società, è destinata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21.

4 bis. Al fine di acquisire la partecipazione di maggioranza nella società per Azioni Autovie Venete (SAAV) Spa, strumentale all'attuazione di quanto previsto dal comma 3, e contestualmente al fine di mantenere in capo alla Regione Friuli Venezia Giulia la quota di controllo della società Friulia Spa, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire, nella misura necessaria al perfezionamento dell'operazione, la quota della partecipazione azionaria detenuta nella società Autovie Venete Spa da Friulia Spa. Il corrispettivo è rappresentato da azioni di Friulia Spa, che l'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere al valore desumibile dal patrimonio netto quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato adottato dal consiglio di amministrazione di Friulia Spa e asseverato dalla società di revisione [88].

4 ter. La permuta di cui al comma 4 bis è autorizzata nell'ammontare massimo di 270 milioni di euro sulla base del valore delle azioni di Autovie Venete (SAAV) Spa quale risultante dalla perizia di stima eseguita da un esperto designato dal tribunale ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile [89].

4 quater. Nel quadro dell'operazione di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al disposto dall'articolo 2, comma 289 bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) [90].

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane), sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. In caso di contestazioni tra Enti pubblici territoriali o non territoriali, da una parte, e una Comunione familiare riconosciuta, dall'altra, circa la titolarità dei diritti di cui all'articolo 2, la Regione, anche su istanza di una sola delle parti interessate, promuove un accordo di natura transattiva con la finalità di garantire la tutela ambientale delle terre, preservare la loro natura agro-silvo-pastorale, promuoverne lo sviluppo e impedirne l'alienazione, la divisione e l'usucapibilità.

2 ter. L'accordo raggiunto tra le parti è approvato, previo parere del Commissario per la liquidazione degli usi civici, con decreto del Presidente della Regione e può costituire titolo per la trascrizione, l'iscrizione e/o l'annotazione nei registri immobiliari o nei libri fondiari.

2 quater. Per le finalità di cui al comma 2 bis la Regione sostiene le spese relative alla trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari o nei libri fondiari dell'accordo.».

6. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 2 quater, della legge regionale 3/1996, come aggiunto dal comma 5, è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21.

7. All'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13 dopo le parole «della stessa,» sono inserite le seguenti: «condizione necessaria per la realizzazione di solide alleanze industriali»;

b) al comma 13 le parole «attraverso la realizzazione di una solida alleanza industriale con altro soggetto bancario orientato a strategie aziendali» sono soppresse;

c) al comma 15 prima delle parole «all'operazione di cartolarizzazione» è inserita la seguente: «eventualmente»;

d) al comma 15 dopo le parole «non ecceda» sono inserite le seguenti: «l'importo complessivo di 38.500.000 euro»;

e) al comma 15 le parole «, rispettivamente, gli importi di 17.596.800 euro e di 14.352.390 euro» sono soppresse.

8. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 15, della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 7, lettere c, d) ed e), è destinata la spesa di 38.500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21.

9. E' rimesso il debito avente a oggetto la restituzione del capitale anticipato ai sensi dell'articolo 14, comma 50, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici):

a) al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE) nella misura di 15 milioni di euro, da riferire alle somme da rimborsare nell'esercizio 2018;

b) al Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo nella misura di 11.546.185,67 euro, da riferire alle somme da rimborsare nell'esercizio 2018.

10. L'Amministrazione regionale individua i provvedimenti di concessione delle anticipazioni di cui articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009, cui riferire la remissione e determina, per ciascun Fondo beneficiario, il debito residuo da rimborsare.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9, pari a complessivi 26.546.185,67 euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 come di seguito indicato:

a) Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 15 milioni di euro per l'anno 2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21;

b) Missione n. 16 (Agricoltura, Politiche agroalimentari e Pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 11.546.185,67 euro per l'anno 2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21.

12. La disposizione di cui al comma 9 ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2017.

13. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, lettera b), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), la Regione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, subentra nel contratti di mutuo in quelli aventi a oggetto strumenti finanziari derivati e in quelli relativi all'emissione di prestiti obbligazionari delle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste relativi a funzioni trasferite a enti diversi dalla Regione stessa e a immobili istituzionali delle predette Province.

14. In riferimento alle suddette province il commissario liquidatore provvede a individuare e comunicare all'Amministrazione regionale i contratti di mutuo, quelli aventi a oggetto strumenti finanziari derivati e quelli relativi all'emissione di prestiti obbligazionari distinguendo quelli riguardanti le funzioni trasferite alla Regione e agli altri enti, nonché quelli riferiti agli immobili costituenti sedi istituzionali delle Province stesse. Successivamente la Giunta con propria deliberazione, preso atto dei contratti indicati dal commissario, dispone il subentro della Regione nella titolarità del rapporti.

15. Concluse le procedure di subentro di cui al comma 14 l'onere del pagamento dei mutui degli strumenti finanziari derivati e dei prestiti obbligazionari contratti precedentemente dalle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste è posto a carico del bilancio regionale.

16. Conseguentemente i contributi pluriennali a favore delle suddette Province, anche parzialmente connessi ai mutui, agli strumenti finanziari derivati e prestiti obbligazionari di cui al comma 13 o alle opere per i quali sono stati stipulati, sono soppressi.

17. Per la finalità prevista dal comma 16 il commissario liquidatore individua i contributi pluriennali ivi indicati dandone comunicazione al Ragioniere generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il quale con proprio atto, verificata la corrispondenza con le registrazioni contabili di bilancio, trasmette l'elenco dei suddetti contributi ai servizi regionali cui compete la gestione del rapporto contributivo i quali, entro quindici giorni dal ricevimento del predetto atto, provvedono alla conferma di quanto legittimamente erogato e al disimpegno delle partite contabili connesse ai contributi soppressi.

18. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede come di seguito indicato:

a) relativamente al rimborso degli interessi è destinata la spesa complessiva di 9.900.000 euro suddivisa in ragione di 3.500.000 euro per l'anno 2017, di 3.300.000 euro per l'anno 2018 e di 3.100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21; relativamente alle annualità previste dal 2020 al 2040 si provvede a valere sulle corrispondenti Missione e Programma dei bilanci per gli anni futuri;

b) relativamente al rimborso del capitale è destinata la spesa complessiva di 18.700.000 euro suddivisa in ragione di 6.500.000 euro per l'anno 2017, di 6.200.000 euro per l'anno 2018 e di 6 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 2 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 4 (Rimborso prestiti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 21; relativamente alle annualità previste dal 2020 al 2040 si provvede a valere sulle corrispondenti Missione e Programma dei bilanci per gli anni futuri.

19. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 25, della presente legge, e per le finalità previste dall'articolo 2, comma 27 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), sono autorizzate le seguenti riclassificazioni:

a) l'impegno n. 2013/760/5698/0/1, per l'importo complessivo di 126.000 euro suddivisi in ragione di 9.000 euro annui dal 2018 al 2031, riferito alla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) è imputato alla Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) l'impegno n. 2012/620/5168/0/1, per l'importo complessivo di 53.036 euro, suddivisi in ragione di 3.119,76 euro dal 2016 al 2031 e di 3.119,84 euro nel 2032, riferito alla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) è imputato alla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 [91].

20. All'attuazione del comma 19, lettere a) e b), provvede, con proprio decreto, il Ragioniere generale della Regione che dispone altresì, laddove necessario, la revoca dei decreti di liquidazione e dei ruoli di spesa fissa adottati a valere sugli impegni oggetto di riclassificazione.

21. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella K.

 

     Art. 13. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla Tabella N allegata alla presente legge.

2. Si intendono in ogni caso riconosciuti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73 decreto legislativo 118/2011 i debiti di cui alla Tabella O allegata alla presente legge, per gli importi ivi indicati.

3. Per gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 è destinata la spesa di 3.333.054,07 euro per l'anno 2017 suddivisi nelle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 come di seguito indicato e di 45.823,25 euro per ognuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulla corrispondente Missione, Programma e Titolo dei bilanci per gli anni futuri:

a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 2.262,32 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella K di cui all'articolo 12;

b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 86.684,61 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella K di cui all'articolo 12;

c) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 45.823,25 euro in riferimento all'esercizio 2024 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella K di cui all'articolo 12;

d) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 45.823,25 euro in riferimento all'esercizio 2025 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella K di cui all'articolo 12;

e) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 3.098,06 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella K di cui all'articolo 12;

f) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 643,70 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella K di cui all'articolo 12;

g) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 184.411,25 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella K di cui all'articolo 12;

h) Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 38.027,40 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella G di cui all'articolo 7;

i) Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 2.700.000 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere per 1.500.000 euro sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella E di cui all'articolo 5 e per 1.200.000 euro sullo stanziamento all'uopo previsto sui medesimi Missione-Programma-Titolo. j) Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 404 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella D di cui all'articolo 4;

k) Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 406,87 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella C di cui all'articolo 3;

l) Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 329,91 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella C di cui all'articolo 3;

m) Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 427 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella C di cui all'articolo 3;

n) Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 4.880 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella F di cui all'articolo 6;

o) Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 117.120 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella I di cui all'articolo 9;

p) Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (spese correnti) per 3.502 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella I di cui all'articolo 9;

q) Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 170.000 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella B di cui all'articolo 2;

r) Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 9.826,68 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella B di cui all'articolo 2;

s) Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 1.445 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella H di cui all'articolo 8;

t) Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 3.536 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella C di cui all'articolo 3;

u) Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 6.047,27 euro in riferimento all'esercizio 2017 a valere sulla corrispondente variazione di spesa prevista alla Tabella C di cui all'articolo 3.

 

     Art. 14. (Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a K, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a K e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, Tabella A.

 

     Art. 15. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2017.


[1] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 6.

[3] Comma inserito dall'art. 68 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[4] Comma inserito dall'art. 68 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[5] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 1 febbraio 2017, n. 5.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[7] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[9] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[10] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[11] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4, comma 8, della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[12] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[13] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45.

[14] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 6 febbraio 2018, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[15] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 30 marzo 2018, n. 14.

[16] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[17] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[18] Comma così modificato dall'art. 53 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[19] Comma così sostituito dall'art. 58 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[20] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[21] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[22] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[23] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[24] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[25] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[26] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[27] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[28] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[29] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[30] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[31] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[32] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[33] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[34] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[35] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[36] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[37] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[38] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[39] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[40] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[41] Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[42] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[43] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45.

[44] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[45] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[46] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[47] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[48] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[49] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[50] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[51] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[52] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[53] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[54] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[55] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[56] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[57] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[58] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[59] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[60] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[61] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[62] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 1 febbraio 2017, n. 5.

[63] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[64] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 41.

[65] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 29 novembre 2022, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.

[66] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[67] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[68] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 3 marzo 2023, n. 9.

[69] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[70] Comma così sostituito dall'art. 92 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[71] Comma aggiunto dall'art. 92 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[72] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 21 aprile 2017, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[73] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[74] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[75] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[76] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[77] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[78] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[79] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[80] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[81] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[82] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[83] Lettera abrogata dall'art. 7 della L.R. 21 aprile 2017, n. 9.

[84] Lettera abrogata dall'art. 7 della L.R. 21 aprile 2017, n. 9.

[85] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[86] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[87] Comma modificato dall'art. 7 della L.R. 6 febbraio 2018, n. 3 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[88] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 5 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[89] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 5.

[90] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 5.

[91] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 1 febbraio 2017, n. 5.