Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 assistenza sociale |
Data: | 16/05/2014 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 1 bis. (Istituzione, elezione, durata e revoca) |
Art. 1 ter. (Requisiti e incompatibilità) |
Art. 1 quater. (Trattamento economico) |
Art. 1 quinquies. (Funzioni) |
Art. 1 sexies. (Struttura di supporto) |
Art. 1 septies. (Relazione al Consiglio regionale) |
Art. 2. (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona) |
Art. 3. (Requisiti) |
Art. 4. (Elezione, durata in carica, revoca) |
Art. 5. (Incompatibilità) |
Art. 6. (Trattamento economico) |
Art. 7. (Funzioni di carattere generale |
Art. 8. (Funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti) |
Art. 9. (Funzione di garanzia per le persone private della libertà personale) |
Art. 10. (Funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione) |
Art. 11. (Struttura organizzativa) |
Art. 12. (Programmazione dell'attività e dotazione finanziaria) |
Art. 13. (Relazione) |
Art. 14. (Abrogazioni) |
Art. 15. (Disposizione transitoria) |
Art. 16. (Disposizioni finanziarie) |
§ 5.4.269 - L.R. 16 maggio 2014, n. 9.
Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale [1].
(B.U. 21 maggio 2014, n. 21)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia considerando impegno prioritario la tutela dei diritti delle persone soprattutto di quelle che non sono in grado di difenderli in modo diretto e autonomo, concorre a garantirne il rispetto in particolare di quelli dei bambini e degli adolescenti e di coloro che sono privati della libertà personale o a rischio di discriminazione, in adempimento a quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e statale.
1 bis. La Regione Friuli Venezia Giulia istituisce altresì il Difensore civico regionale, che ha il compito di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità cui è ispirata la presente legge [2].
1 ter. La Regione assicura al Difensore civico, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua attività in condizioni di autonomia, libertà, indipendenza, efficacia e provvede a dotare gli uffici competenti delle adeguate risorse umane e strumentali [3].
1 quater. Qualora il Difensore civico regionale riceva un'istanza che possa interessare anche la specifica funzione di garanzia attribuita al Garante regionale dei diritti della persona di cui al Capo II della presente legge, si coordina con quest'ultimo per definire la trattazione della stessa o la relativa competenza [4].
Capo I bis [5]
Difensore civico regionale
Art. 1 bis. (Istituzione, elezione, durata e revoca) [6]
1. È istituito nella Regione Friuli Venezia Giulia il Difensore civico regionale.
2. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale.
3. Per l'elezione, la durata in carica e la revoca del Difensore civico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.
Art. 1 ter. (Requisiti e incompatibilità) [7]
1. Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione, non deve trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate ai commi 2, 3 e 4 e deve essere scelto fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico - amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
2. La carica di Difensore civico è incompatibile con quella di:
a) parlamentare nazionale, europeo, o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale;
b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore o dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazione ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.
3. Non può essere comunque eletto Difensore civico colui che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 7 del
4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, la carica di Difensore civico è incompatibile con lo svolgimento di un'attività che possa presentare un conflitto d'interessi con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un'attività di lavoro subordinato a tempo pieno.
5. Quando si verifichi una delle cause d'incompatibilità previste dai commi 2, 3 e 4, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.
6. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del Difensore civico.
Art. 1 quater. (Trattamento economico) [8]
1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali. Al Difensore civico, che per ragioni attinenti al proprio mandato si reca in località diverse dal Comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.
Art. 1 quinquies. (Funzioni) [9]
1. A richiesta di singoli cittadini, ovvero di chiunque abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso, il Difensore civico interviene, per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche relative, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni, presso:
a) l'Amministrazione regionale;
b) gli enti e le aziende dipendenti;
c) gli enti delegatari di funzioni regionali.
2. Altresì, a richiesta dei singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse, il Difensore civico segue presso gli enti indicati al comma 1, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.
3. Di sua iniziativa, il Difensore civico può intervenire presso gli enti di cui al comma 1 per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività.
4. L'azione del Difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti e atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento al fine di rimuovere analoghe disfunzioni a essi comuni.
5. Il Difensore civico, qualora nello svolgimento della sua attività venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici della Pubblica amministrazione incidenti sull'attività amministrativa regionale o che investono interessi della collettività, può informare gli organi statutari della Regione, con apposita relazione.
6. L'intervento del Difensore civico avviene nei modi e nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura amministrativa richiesta.
7. Per l'espletamento dei suoi compiti, in relazione alle pratiche al suo esame, il Difensore civico ha facoltà di consultare i documenti d'ufficio e ottenere copia dei provvedimenti e atti comunque collegati con le pratiche predette, nonché notizie e informazioni.
8. Qualora il Difensore civico, nell'esercizio della sua funzione, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.
9. Il soggetto o i soggetti interessati in via diretta o riflessa all'adozione o allo svolgimento di atti e procedimenti della Pubblica amministrazione regionale possono richiedere l'intervento, ai sensi del presente articolo, del Difensore civico, trascorsi venti giorni senza che l'istante o gli istanti, i quali in precedenza si siano rivolti per iscritto all'ufficio competente, abbiano ricevuto dall'Amministrazione interpellata risposta ovvero ne abbiano ricevuta una insoddisfacente.
10. Il Difensore civico, previa comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, chiede al responsabile d'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di dieci giorni.
11. In occasione di tale esame il Difensore civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale.
12. Trascorso il termine di cui al comma 11, il Difensore civico è tenuto a portare a conoscenza di detti organi gli ulteriori ritardi verificatisi.
13. Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
13 bis. Le funzioni di difesa civica di cui ai commi da 1 a 13, con riferimento ai Comuni e agli altri enti locali territoriali della regione, possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al Difensore civico della Regione. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta una convenzione-tipo. Il Difensore Civico, verificata la sufficienza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 1, comma 1 ter e articolo 1 sexies della presente legge, provvede alla sottoscrizione delle convenzioni [10].
13 ter. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, commi da 1 a 3, della legge a marzo 2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), è affidata al Difensore civico regionale la funzione di garante per il diritto alla salute. Qualora il Difensore civico verifichi la fondatezza della segnalazione pervenuta sulla disfunzione del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, interviene a tutela del diritto leso con le modalità di intervento di cui ai commi da 1 a 13 del presente articolo e dandone altresì comunicazione all'Ente interessato nonché alla Direzione centrale competente, tenute a dare tempestivo riscontro al seguito di competenza per garantire il pieno esercizio del diritto. L'intervento del Difensore civico è escluso in materia di responsabilità sanitaria [11].
13 quater. Al fine di affiancare e supportare i cittadini della Regione Friuli Venezia Giulia nell'esercizio effettivo del loro diritto all'abitazione, al Difensore civico sono attribuite anche le funzioni di garanzia per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione [12].
13 quinquies. Possono rivolgersi all'ufficio del Difensore civico, nella sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i richiedenti, gli assegnatari e gli utenti a qualsiasi titolo di un alloggio di edilizia di cui all'articolo 16, comma 1, della
13 sexies. Al Difensore civico, nell'esercizio della sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono attribuiti tutte le funzioni e tutti i poteri di cui ai commi precedenti del presente articolo [14].
13 septies. Il Difensore civico riserva una parte della relazione di cui all'articolo 1 septies per l'illustrazione delle attività svolte nella sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica [15].
Art. 1 sexies. (Struttura di supporto) [16]
1. Il Difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di cui all'articolo 3 della
2. L'organizzazione dell'ufficio tiene conto del diritto all'uso delle lingue minoritarie slovena, friulana e tedesca riconosciute e tutelate ai sensi dello Statuto regionale e delle vigenti leggi in materia.
3. Il Difensore civico si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione dal Consiglio regionale. Qualora il Difensore civico ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'ufficio in forma decentrata, lo stesso può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.
Art. 1 septies. (Relazione al Consiglio regionale) [17]
1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico presenta una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di osservazioni e suggerimenti, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per la trasmissione ai consiglieri regionali, ai fini dell'esame da parte del Consiglio.
2. Il Difensore civico può sempre chiedere di essere sentito e può essere convocato dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale per riferire sull'attività svolta.
3. Il Consiglio regionale pubblicizza, attraverso il proprio sito istituzionale, le attività e i risultati dell'Ufficio del Difensore civico.
4. I consiglieri regionali hanno nei riguardi del Difensore civico titolo a richiedere notizie e informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione, salvo i limiti stabiliti a tutela dei diritti dei terzi.
CAPO II [18]
Garante regionale dei diritti della persona
Art. 2. (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato "Garante regionale".
2. Il Garante regionale, organo monocratico della Regione Friuli Venezia Giulia, indirizzando e coordinando le attività di sua competenza, esercita la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti, nonché le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione [19].
3. Il Garante regionale opera per assicurare il rispetto dei diritti della persona riconosciuti dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia.
4. Il Garante regionale agisce secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.
5. Il Garante regionale esercita le proprie funzioni sul territorio regionale in piena autonomia e indipendenza; non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.
6. Il Garante regionale, entro sessanta giorni dall'elezione, disciplina con apposito regolamento le modalità di funzionamento e di svolgimento della propria attività.
1. Il Garante regionale è scelto tra persone di indiscussa moralità, specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani e in modo specifico per quanto riguarda la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, della famiglia, delle persone private della libertà personale e delle persone soggette a discriminazioni.
2. Il Garante regionale deve possedere requisiti di competenza ed esperienza specifica in materia di diritti e problematiche dell'infanzia, sulle discriminazioni, nonché sulla peculiarità della condizione di detenuto, oltreché competenze generali e comprovate di ordine giuridico-amministrativo.
Art. 4. (Elezione, durata in carica, revoca) [21]
1. Il Garante regionale è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il Garante regionale rimane in carica per la durata di cinque anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Alla scadenza del mandato, le funzioni del Garante sono prorogate di diritto fino alla data di insediamento del nuovo organo.
3. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, può revocare il Garante regionale per gravi o ripetute violazioni di legge o inadempienze ai propri compiti.
4. In caso di revoca e negli altri casi di cessazione anticipata dall'incarico del Garante, il Consiglio regionale procede, entro sessanta giorni dalla data della cessazione anticipata dall'incarico, all'elezione del successore, il quale resta in carica sino alla scadenza del mandato.
Art. 5. (Incompatibilità)
1. Il Garante regionale, per tutto il periodo del mandato, non può rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione [22].
2. L'incarico di Garante regionale è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico [23].
3. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell'incarico di Garante regionale sia sopravvenuta all'elezione ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall'incarico.
Art. 6. (Trattamento economico) [24]
1. Al Garante regionale spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali.
2. Al Garante regionale, che per ragioni attinenti al proprio mandato si reca in località diverse dal Comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.
Art. 7. (Funzioni di carattere generale [25])
1. Il Garante regionale, in attuazione delle norme e dei principi stabiliti dall'ordinamento internazionale, comunitario e statale, riguardanti la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione:
a) promuove la tutela dei diritti della persona mediante azioni di impulso, facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione dei conflitti tra soggetti e istituzioni e favorisce la realizzazione di un effettivo collegamento tra gli enti che operano nei settori attinenti;
b) favorisce iniziative di studio e ricerca inerenti alle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali, nonché l'avvio e il consolidamento di buone pratiche nell'attività di tutela dei diritti della persona, avvalendosi anche della collaborazione di Università e altri istituti pubblici e privati;
c) promuove la diffusione della cultura relativa ai diritti della persona tramite iniziative di sensibilizzazione, informazione e comunicazione;
d) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari ed educativi e di coloro che svolgono attività nei settori di intervento di cui alla presente legge;
e) formula, nelle materie di propria competenza, su richiesta o di propria iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge, su atti di pianificazione o di indirizzo della Regione, degli enti da essa dipendenti o degli enti locali;
f) sollecita l'intervento legislativo nelle materie di propria competenza laddove ne ravveda la necessità od opportunità;
g) [svolge attività di difesa civica con riferimento alle violazioni dei diritti dei minori, delle persone private delle libertà personali e di quelle a rischio di discriminazione] [26].
2. Il Garante regionale agisce in collaborazione con la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com), la Consulta regionale delle associazioni dei disabili e con le autorità di garanzia, comunque denominate, presenti a livello locale, statale e nelle altre regioni; aderisce e partecipa agli organismi di coordinamento delle autorità di garanzia, interregionali, nazionali o internazionali.
3. Il Garante regionale opera in collegamento con le istituzioni e gli enti deputati alla tutela dei diritti delle persone.
Art. 8. (Funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti) [27]
1. Il Garante regionale, in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla
a) verifica e promuove il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti alla vita, alla salute, all'istruzione e alla famiglia, all'educazione, all'ascolto e partecipazione, alla pace e più in generale ai diritti sanciti dalla Convenzione di New York del 1989;
b) sollecita l'adozione di provvedimenti normativi a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione per bambini e adolescenti maggiormente svantaggiati e vulnerabili, quali i minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati e richiedenti asilo, i minori vittime di tratta o figli di vittime di tratta, i soggetti con disabilità, i minori collocati al di fuori della famiglia di origine o situati negli istituti penali e verifica la corretta attuazione delle norme regionali attinenti;
c) propone linee di indirizzo e protocolli di intesa e promuove iniziative di consultazione, nonché azioni di facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione allo scopo di realizzare un effettivo collegamento tra l'autorità giudiziaria, l'Ufficio scolastico regionale, i servizi sociali e sanitari, nonché le associazioni e il volontariato operanti nel settore attinente;
d) stipula protocolli d'intesa con il Presidente del Tribunale per i minorenni territorialmente competente per promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati di cui alla lettera g), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 della
e) promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica e in ambito scolastico sul rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti, sulla condizione degli stessi sul territorio regionale, nonché atte a sviluppare tra gli adolescenti la cultura della legalità e dell'auto-responsabilità;
f) seleziona, prepara, offre consulenza, sostegno e accompagnamento alle persone disponibili ad assumere funzioni di tutore legale, protutore, curatore speciale del minore, provvedendo anche alla tenuta e all'aggiornamento del relativo elenco;
g) seleziona e forma privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di uno o più minori stranieri non accompagnati, secondo le indicazioni di legge, provvedendo alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco dei formati e comunicando al Presidente del Tribunale per i minorenni i nominativi degli idonei che abbiano confermato la propria disponibilità perché siano inseriti nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i minorenni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 della
h) favorisce modalità di ascolto dei bambini e degli adolescenti e promuove la loro effettiva partecipazione e il loro coinvolgimento attivo in relazione alle decisioni che li riguardano;
i) segnala ai servizi e alle strutture socioassistenziali e sanitarie, pubbliche e private, nonché alle autorità competenti, situazioni di carenza di tutela, comportamenti ritenuti lesivi, fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico, nonché violazioni dei diritti dei minori, anche sulla base di informazioni pervenute da persone anche minorenni o da persone giuridiche;
j) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ospitati in istituti educativi, sanitari e socioassistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente;
k) richiede informazioni circa il trattamento dei minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati presenti sul territorio regionale, verificando gli interventi di accoglienza, di inserimento e di tutela giuridica e sollecitando l'adozione di iniziative di sostegno e aiuto;
l) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione di misure alternative alla detenzione per i minori in carcere e per favorire la permanenza in famiglia e il rapporto continuativo con i genitori per i bambini figli di genitori detenuti o che scontano misure alternative;
m) vigila, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica regionale, sotto i profili della percezione e rappresentazione infantile segnalando eventuali trasgressioni;
n) collabora con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le organizzazioni del privato sociale al fine di promuovere azioni di contrasto alla dispersione scolastica e azioni positive per la diffusione della cultura e del rispetto delle differenze, nonché per la gestione e il superamento dei conflitti in ambito scolastico e sociale;
o) promuove iniziative volte a prolungare, anche dopo la maggiore età e fino al loro compimento, ogni utile provvidenza in favore degli adolescenti per i quali siano in corso pubbliche attività educative, di formazione o di sostegno.
Art. 9. (Funzione di garanzia per le persone private della libertà personale)
1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque si trovi sottoposto a misure restrittive della libertà personale o sia trattenuto in centri di identificazione ed espulsione, comunque denominati, o ricoverato in strutture sanitarie perché sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio o che si trovi in altri luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali.
2. Il Garante regionale, fatte salve le competenze delle amministrazioni statali, svolge le proprie funzioni in attuazione della
a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone private della libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale, al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni familiari;
b) accoglie ed effettua segnalazioni alle autorità competenti su situazioni relative a carenza di tutela, a comportamenti ritenuti lesivi, a fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario e abitativo, nonché a violazioni dei diritti, anche ricevute da associazioni e persone giuridiche;
c) facilita l'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi da parte delle persone private della libertà personale;
d) sollecita le opportune iniziative degli organi regionali di vigilanza in caso di accertate omissioni o inosservanze delle strutture e degli enti regionali che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a);
e) promuove, d'intesa con i direttori degli istituti di pena del Friuli Venezia Giulia, l'associazione e l'inserimento delle persone detenute in cooperative sociali e comunque la loro partecipazione ad attività lavorative;
f) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione delle misure alternative alla detenzione, in particolare nei confronti delle madri di bambini di età inferiore ai sei anni e delle persone detenute nel periodo conclusivo della pena;
g) collabora con i garanti delle altre regioni a favore di persone residenti o domiciliate in regione, che siano trattenute o recluse in luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali al di fuori del territorio regionale;
h) può comunicare con le persone di cui al comma 1 e accedere ai luoghi e agli istituti in cui esse si trovano, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, lettera l bis), della
i) promuove la cultura della giustizia riparativa con l'attenzione alle vittime dei reati.
Art. 10. (Funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione)
1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque, per ragioni di ascendenza o di origine nazionale o etnica, appartenenza linguistica o culturale, convinzioni personali e religiose, condizioni personali e sociali, comprese le condizioni di disabilità temporanee o permanenti, età, appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, sia destinatario di comportamenti lesivi dei diritti della persona.
2. Al fine di cui al comma 1, il Garante regionale:
a) assume ogni iniziativa utile a contrastare i comportamenti che, direttamente o indirettamente, comportino una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza e abbiano lo scopo o l'effetto di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;
b) promuove attività di informazione e assistenza, anche legale, da parte di centri e associazioni competenti alle persone vittime di discriminazioni;
c) segnala alle autorità competenti situazioni di violazione dei diritti accertate di propria iniziativa o su segnalazione e favorisce l'assistenza legale contro la discriminazione attraverso intese con i soggetti legittimati ad agire in giudizio di cui all'articolo 5 del
d) raccoglie i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti alla discriminazione, in collaborazione con l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'articolo 26 della
3. Al fine di tutelare i diritti delle persone provenienti da Paesi terzi o comunque migranti, indipendentemente dallo status di cittadinanza e dalla loro condizione giuridica, il Garante regionale:
a) promuove attività di informazione finalizzata alla prevenzione degli atti di discriminazione di cui all'articolo 43, comma 2, del
b) promuove azioni positive volte a favorire adeguate soluzioni nell'accoglienza delle persone richiedenti e titolari di protezione internazionale, delle persone vittime di tratta e di quanti possano essere stati oggetto di atti di violenza, di sfruttamento o di riduzione in schiavitù;
c) verifica l'attuazione delle norme relative all'iscrizione anagrafica, con particolare attenzione alla registrazione alla nascita dei figli di persone immigrate anche prive di permesso di soggiorno, vigila sul rispetto del diritto alla salute delle persone indipendentemente dalla cittadinanza e dalla condizione giuridica e segnala eventuali inadempienze alle autorità competenti;
d) favorisce la collaborazione tra i servizi sociali e gli altri servizi territoriali competenti e le associazioni di volontariato anche ai fini dell'informazione e dell'assistenza legale per le persone vittime di discriminazioni per motivi etnici, nazionali, linguistici o religiosi, ai sensi degli articoli 43 e 44 del
4. Il Garante regionale opera a favore di quanti possano essere oggetto di discriminazioni per appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, promuovendo azioni positive dirette a realizzare le pari opportunità e l'uguaglianza nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici. Collabora con la Consigliera regionale di parità nel promuovere la parità di genere, ai sensi del
5. Il Garante regionale opera a favore delle persone che possono subire discriminazioni nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici per la presenza di disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, in particolare, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla
Art. 11. (Struttura organizzativa)
1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di cui all'articolo 3 della
1 bis. [Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12, comma 3, e di cui all'articolo 1 septies, commi 1 e 4, è istituita un'apposita unità organizzativa di livello non direzionale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale] [29].
2. Il Garante regionale può stipulare convenzioni o chiedere consulenze con soggetti privati, ricercatori e istituti universitari su specifiche tematiche nei settori attinenti alla presente legge.
Art. 12. (Programmazione dell'attività e dotazione finanziaria)
1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria a esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.
2. Entro il 15 settembre di ogni anno il Garante regionale predispone il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante regionale presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di osservazioni e suggerimenti, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria. La relazione è trasmessa ai consiglieri regionali ai fini dell'esame da parte del Consiglio regionale [30].
Art. 13. (Relazione)
1. Il Garante regionale riferisce annualmente al Consiglio e alla Giunta regionale in merito alla situazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione, in ambito regionale, presentando una relazione che indichi in particolare:
a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dalla presente legge e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, i risultati raggiunti e le azioni in programma;
b) le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti e i risultati conseguiti ai fini di un maggior coordinamento e integrazione delle politiche di settore;
c) le criticità emerse in sede di verifica dell'attuazione delle Convenzioni internazionali e della normativa europea, statale e regionale, con indicazioni sulle possibili innovazioni o modifiche normative o amministrative da adottare;
d) le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate.
2. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata nel sito web del Consiglio regionale.
3. Il Garante regionale può sempre chiedere di essere sentito e può essere convocato dal Consiglio e dalla Giunta regionale per riferire sull'attività svolta.
CAPO III [31]
Disposizioni finali
Art. 14. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 48, 49, 50 e 51 della
b) gli articoli 285 e 286 della
c) il comma 3 dell'articolo 9 della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale.
Art. 15. (Disposizione transitoria)
1. In sede di prima applicazione, il Garante regionale predispone il programma delle attività di cui all'articolo 12, comma 2, entro sessanta giorni dall'elezione.
Art. 16. (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 6 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.1.1.1178 e del capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014 [32].
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di 45.000 euro dall'unità di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014 [33].
2 bis. Per gli esercizi finanziari successivi al 2014 gli oneri derivanti dalle finalità previste dall'articolo 6 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale [34].
[1] Titolo così sostituito dall'art. 14 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 106 della
[5] Il Capo I bis, artt. 1 bis - 1 septies, è stato inserito dall'art. 2 della
[6] Il Capo I bis, artt. 1 bis - 1 septies, è stato inserito dall'art. 2 della
[7] Il Capo I bis, artt. 1 bis - 1 septies, è stato inserito dall'art. 2 della
[8] Il Capo I bis, artt. 1 bis - 1 septies, è stato inserito dall'art. 2 della
[9] Il Capo I bis, artt. 1 bis - 1 septies, è stato inserito dall'art. 2 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 106 della
[11] Comma aggiunto dall'art. 106 della
[12] Comma aggiunto dall'art. 16 della
[13] Comma aggiunto dall'art. 16 della
[14] Comma aggiunto dall'art. 16 della
[15] Comma aggiunto dall'art. 16 della
[16] Il Capo I bis, artt. 1 bis - 1 septies, è stato inserito dall'art. 2 della
[17] Il Capo I bis, artt. 1 bis - 1 septies, è stato inserito dall'art. 2 della
[18] Intitolazione così modificata dall'art. 13 della
[19] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[20] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[21] Articolo così modificato dall'art. 5 della
[22] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[23] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[24] Articolo così sostituito dall'art. 7 della
[25] Rubrica così sostituita dall'art. 8 della
[26] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[27] Articolo così sostituito dall'art. 9 della
[28] Alinea così modificato dall'art. 10 della
[29] Comma inserito dall'art. 11 della
[30] Comma così sostituito dall'art. 12 della
[31] Intitolazione così modificata dall'art. 13 della
[32] Comma così modificato dall'art. 3 della
[33] Comma così modificato dall'art. 3 della
[34] Comma inserito dall'art. 3 della