§ 1.4.24 - L.R. 27 novembre 2006, n. 24 .
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali
Data:27/11/2006
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Principi).
Art. 3.  (Decorrenza dell’esercizio delle funzioni e dei procedimenti).
Art. 4.  (Efficacia della gestione delle funzioni conferite).
Art. 5.  (Potere sostitutivo).
Art. 6.  (Riordino legislativo).
Art. 7.  (Funzioni dei Comuni).
Art. 8.  (Conferimento di funzioni al Comune di Grado per la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata).
Art. 9.  (Funzioni delle Province).
Art. 10.  (Conferimento di funzioni alla Provincia di Trieste relative alla Riserva naturale marina di Miramare).
Art. 11.  (Conferimento di funzioni alle Comunità montane per la concessione del contributo per l’allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilità di accesso alle malghe e ai pascoli).
Art. 12.  (Funzioni delle Province e delle Comunità montane).
Art. 13.  (Funzioni dei Comuni in materia di inquinamento atmosferico).
Art. 14.  (Funzioni dei Comuni in materia di determinazione del valore venale degli immobili).
Art. 15.  (Funzioni delle Province in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura).
Art. 16.  (Contributi per lo smaltimento dell’amianto).
Art. 17.  (Contributi per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti).
Art. 18.  (Autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti).
Art. 19.  (Competenze delle Province in materia di inquinamento atmosferico).
Art. 20.  (Contributi in materia di risparmio energetico).
Art. 21.  (Funzioni dei Comuni).
Art. 22.  (Funzioni delle Province).
Art. 23.  (Funzioni delle Province in materia di mobilità e trasporto pubblico locale).
Art. 24.  (Funzioni dei Comuni in materia di paesaggio).
Art. 25.  (Funzioni dei Comuni).
Art. 26.  (Funzioni delle Province).
Art. 27.  (Funzioni della Regione).
Art. 28.  (Procedimenti soppressi).
Art. 29.  (Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale 29/1967).
Art. 30.  (Modifiche alla legge regionale 65/1976).
Art. 31.  (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 34/1981).
Art. 32.  (Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale 45/1985).
Art. 33.  (Modifiche alla legge regionale 16/1988).
Art. 34.  (Modifiche alla legge regionale 15/1991).
Art. 35.  (Modifiche alla legge regionale 8/1992).
Art. 36.  (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 29/1993).
Art. 37.  (Modifiche alla legge regionale 35/1993).
Art. 38.  (Modifiche alla legge regionale 32/1995).
Art. 39.  (Modifica all’articolo 17 della legge regionale 42/1995).
Art. 40.  (Modifiche alla legge regionale 25/1996).
Art. 41.  (Modifiche alla legge regionale 42/1996).
Art. 42.  (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 7/1998).
Art. 43.  (Modifica all’articolo 63 della legge regionale 12/1998).
Art. 44.  (Modifiche alla legge regionale 23/1999).
Art. 45.  (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 2/2000).
Art. 46.  (Modifiche alla legge regionale 15/2000).
Art. 47.  (Modifiche alla legge regionale 21/2000)
Art. 48.  (Modifiche alla legge regionale 13/2001).
Art. 49.  (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 27/2002).
Art. 50.  (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 18/2004).
Art. 51.  (Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 18/2004).
Art. 52.  (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 12/2006).
Art. 53.  (Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 30/1987).
Art. 54.  (Modifiche alla legge regionale 52/1991).
Art. 55.  (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 10/1997).
Art. 56.  (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 5/1997).
Art. 57.  (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 13/1998).
Art. 58.  (Modifica all’articolo 31 della legge regionale 46/1986).
Art. 59.  (Modifiche alla legge regionale 30/2002).
Art. 60.  (Modifica all’articolo 72 della legge regionale 52/1991).
Art. 61.  (Sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale 20/1997).
Art. 62.  (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 68/1981).
Art. 63.  (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 14/1991).
Art. 64.  (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 21/1999).
Art. 65.  (Modifiche alla legge regionale 8/2003).
Art. 66.  (Regolamenti).
Art. 67.  (Procedimenti in corso).
Art. 67 bis.  (Disposizioni transitorie connesse alle modifiche apportate dall'articolo 47 alla legge regionale 21/2000)
Art. 68.  (Abrogazioni).
Art. 69.  (Disposizioni finanziarie).


§ 1.4.24 - L.R. 27 novembre 2006, n. 24 [1].

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

(B.U. 1 dicembre 2006, n. 48 - S.S. n. 11).

 

Titolo I

Principi generali

 

Capo I

Principi e disposizioni generali

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, con la presente legge, disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall’Amministrazione regionale mediante il conferimento di funzioni agli Enti locali e la soppressione e semplificazione di procedimenti amministrativi.

 

     Art. 2. (Principi).

     1. Il conferimento e l’esercizio di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali è effettuato in conformità ai seguenti principi:

     a) principi di sussidiarietà e adeguatezza, secondo i quali tutte le funzioni regionali che non attengono a esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale, sono conferite ai Comuni e alle Province, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative;

     b) principi di completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa, al fine di assicurare ai singoli enti l’unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee e un’effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;

     c) principi di efficienza ed economicità, al fine di assicurare un adeguato esercizio delle funzioni, anche in forma associata, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi in relazione all’idoneità organizzativa dell’amministrazione ricevente;

     d) principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli Enti locali nell’esercizio delle funzioni a essi conferite;

     e) principio di trasferimento di risorse per l’esercizio delle funzioni conferite.

     2. La Regione in riferimento alle funzioni conferite esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza.

 

     Art. 3. (Decorrenza dell’esercizio delle funzioni e dei procedimenti).

     1. Le funzioni e i procedimenti conferiti ai sensi della presente legge sono esercitati dagli Enti locali a decorrere dall’1 gennaio 2007. A tale fine è disposto il trasferimento di risorse.

     2. Il personale regionale è trasferito agli Enti locali, con decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ed è quantificato, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previa informazione alla competente Commissione del Consiglio regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto del contingente di personale adibito allo svolgimento delle funzioni e dei procedimenti conferiti.

     3. Il comma 2 si applica anche al trasferimento del personale di cui all’articolo 74 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e all’articolo 107, comma 10, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)).

 

     Art. 4. (Efficacia della gestione delle funzioni conferite).

     1. La Regione e gli Enti locali intereressati, al fine di perseguire indirizzi unitari, concordano e garantiscono, in sede di Consiglio delle autonomie locali, il massimo grado di efficacia dell’azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, disponendo gli interventi necessari a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali.

     2. La Regione e gli Enti locali interessati concordano, in sede di Consiglio delle autonome locali, le modalità di verifica e gli appositi correttivi per l’efficace esercizio delle funzioni conferite.

 

     Art. 5. (Potere sostitutivo).

     1. A tutela degli interessi unitari regionali, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali, nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell’esercizio obbligatorio delle funzioni autorizzative conferite in forza della presente legge.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna all’ente inadempiente un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d’urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l’Ente locale interessato e il Consiglio delle autonomie locali, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.

 

     Art. 6. (Riordino legislativo).

     1. Con leggi regionali di riordino organico, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, il conferimento di funzioni, compiti amministrativi e relative risorse nelle seguenti materie:

     a) pianificazione territoriale;

     b) demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;

     c) demanio marittimo e demanio idrico regionale;

     d) impianti a fune;

     e) piste da sci;

     f) energia;

     g) viabilità di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);

     h) trasporti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 111/2004;

     i) orientamento al lavoro;

     j) formazione connessa ai servizi dei Centri per l’impiego di cui all’articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per il reinserimento occupazionale dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;

     k) opere idrauliche, autorizzazioni idrauliche, concessioni di derivazione d’acqua, polizia idraulica e servizio di piena;

     l) verifica sull’osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche;

     m) ricezione delle denunce sulle opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica;

     n) [gestione delle aree naturali protette (SIC, ZPS, biotopi e riserve naturali), con eccezione dei parchi regionali] [2];

     o) autorizzazioni all’immersione di materiali e al ripascimento delle fasce costiere.

 

Titolo II

Riordino di funzioni

 

Capo I

Riordino delle funzioni in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna

 

     Art. 7. (Funzioni dei Comuni).

     1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna i Comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:

     a) rilascio della certificazione di ubicazione di azienda in zona di montagna, collinare, svantaggiata, depressa, ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell’irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani);

     b) vidimazione dei registri carico-scarico di paste alimentari, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 aprile 2002 (Disposizioni applicative art. 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari);

     c) vidimazione dei registri dei produttori, trasportatori e trasformatori del latte, ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003 (Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari);

     d) certificazioni per il conseguimento di agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina, ai sensi dell’articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604 (Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina).

 

     Art. 8. (Conferimento di funzioni al Comune di Grado per la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata).

     1. È trasferita al Comune di Grado la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, istituita ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall’articolo 9, comma 62, della legge regionale 3/2002, facente parte del sistema delle aree naturali protette del Friuli Venezia Giulia.

     2. La gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata è finalizzata alla conservazione delle specie animali e vegetali, alla difesa e al ripristino degli ambienti naturali, alla ricerca scientifica e alla promozione della conoscenza dei valori naturalistici. La gestione persegue con priorità il mantenimento e il miglioramento della diversità biologica delle zone umide per gli uccelli acquatici, tenendo in particolare considerazione le specie migratrici. La gestione persegue gli obiettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971).

     3. Il Comune di Grado subentra nei rapporti di lavoro con il personale operaio addetto ai lavori di manutenzione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, assunto con contratto di diritto privato a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58 (Norme sul personale dell’Azienda delle foreste della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1966, n. 7), come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 8/1973.

 

     Art. 9. (Funzioni delle Province).

     1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:

     a) [autorizzazione all’acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti)] [3];

     b) applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo, di cui alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), a eccezione delle funzioni previste dall’articolo 9, come modificato dall’articolo 15, comma 2, della legge regionale 17/2006, dall’articolo 12, come da ultimo modificato dall’articolo 44, comma 1, lettera f), della presente legge, dall’articolo 14, come sostituito dall’articolo 44, comma 1, lettera h), della presente legge, e dai commi 1 e 2 dell’articolo 15, come sostituito dall’articolo 44, comma 1, lettera i), della presente legge;

     c) autorizzazione alla raccolta di piante spontanee e per scopi scientifici, didattici e officinali, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), come modificato dall’articolo 31, comma 1, della presente legge;

     d) [autorizzazione alla cattura temporanea per inanellamento a scopo scientifico, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell’aucupio), come sostituito dall’articolo 36, comma 1, della presente legge] [4].

     2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:

     a) contributi per promuovere la conoscenza, diffusione e valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate), come sostituito dall’articolo 29, comma 1, della presente legge;

     b) [contributi alle associazioni ornitologiche, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli Venezia Giulia), come sostituito dall’articolo 49, comma 1, della presente legge] [5];

     c) contributi ai Comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall’articolo 41, comma 1, lettera b), della presente legge;

     d) incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi, ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 4 della legge regionale 42/1996, come sostituito dall’articolo 41, comma 1, lettera a), della presente legge;

     e) [contributi in materia di pesca e acquacoltura, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2004, n. 393/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 maggio 1998, n. 164, in materia di pesca e di acquacoltura)] [6];

     f) [contributi ai consorzi apistici, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la tutela dell’apicoltura e per la salvaguardia dell’ambiente naturale), come sostituito dall’articolo 33, comma 1, lettera g), della presente legge] [7];

     g) contributi per le fattorie didattiche, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), come modificato dall’articolo 51, comma 1, lettera a), della presente legge;

     h) [contributi per gli interventi previsti dall’articolo 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»), come da ultimo sostituito dall’articolo 47, comma 1, della presente legge] [8];

     h bis) [sovvenzioni a enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati per fiere, mostre, mercati rassegne, esposizioni concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale ai sensi dell'articolo 1, primo comma, numero 3, lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette per finalità istituzionali)] [9].

 

     Art. 10. (Conferimento di funzioni alla Provincia di Trieste relative alla Riserva naturale marina di Miramare).

     1. È trasferita alla Provincia di Trieste la titolarità degli interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 7 (Interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare), come sostituito dall’articolo 42, comma 1, della presente legge, ivi compresa l’erogazione del contributo all’Associazione italiana World Wide Fund for nature (WWF), quale ente gestore della Riserva medesima.

 

     Art. 11. (Conferimento di funzioni alle Comunità montane per la concessione del contributo per l’allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilità di accesso alle malghe e ai pascoli).

     1. Sono trasferite alle Comunità montane le funzioni amministrative relative all’erogazione del contributo per l’allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilità di accesso alle malghe e ai pascoli, ai sensi del comma 3 dell’articolo 63 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II), come da ultimo sostituito dall’articolo 43, comma 1, della presente legge.

 

     Art. 12. (Funzioni delle Province e delle Comunità montane).

     1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

     a) rilascio dell’autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell’accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), come da ultimo modificati dall’articolo 34, comma 1, della presente legge;

     b) rilevazione degli alberi monumentali, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale), come modificato dall’articolo 37, comma 1, lettera a), della presente legge.

     2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:

     a) finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 (Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale), come sostituito dall’articolo 32, comma 1, della presente legge;

     b) contributi per la realizzazione e la manutenzione di strade vicinali, ai sensi dell’articolo 6, commi 14 e 15, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall’articolo 45, comma 1, della presente legge;

     c) spese per interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 35/1993, come modificato dall’articolo 37, comma 1, lettera b), della presente legge;

     d) contributi ai consorzi forestali pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), come sostituito dall’articolo 30, comma 1, lettera d), della presente legge, dell’articolo 17 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 (Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse), come modificato dall’articolo 39, comma 1, della presente legge, e dell’articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), come da ultimo modificato dall’articolo 48, comma 1, lettera b), della presente legge;

     e) interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa mediante piantagioni forestali a rapido accrescimento, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 65/1976, come sostituito dall’articolo 30, comma 1, lettera a), della presente legge;

     f) concorso nelle spese dei produttori biologici, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell’agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall’articolo 38, comma 1, lettera a), della presente legge;

     g) contributi per l’alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), come da ultimo modificato dall’articolo 46, comma 1, lettera c), e dall’articolo 68, comma 1, lettera vv), della presente legge;

     h) contributi per iniziative di educazione alimentare, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2000;

     i) [contributi per lo sviluppo dell’apicoltura, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 16/1988, come da ultimo modificato dall’articolo 33, comma 1, lettere a), b) e c), e dall’articolo 68, comma 1, lettera o), della presente legge] [10];

     j) contributi agli operatori agrituristici per interventi strutturali sugli immobili aziendali, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell’agriturismo), come sostituito dall’articolo 40, comma 1, lettera a), della presente legge.

     3. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Comunità montane e le Province di Trieste e di Gorizia esercitano la funzione di concessione ed erogazione di contributi ai proprietari di fondi agricoli e forestali e ai consorzi agro-silvo-pastorali e altre forme associative per spese di permuta e compravendita di fondi agricoli, sostenute da residenti in zone svantaggiate, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura montana), come modificato dall’articolo 35, comma 1, della presente legge, dell’articolo 4 della legge regionale 13/2001, come modificato dall’articolo 48, comma 1, della presente legge, e dell’articolo 10 della legge regionale 13/2001.

 

Capo II

Riordino delle funzioni in materia di ambiente ed edilizia

 

     Art. 13. (Funzioni dei Comuni in materia di inquinamento atmosferico).

     1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative all’elaborazione dei piani di azione di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione di gestione della qualità dell’aria ambiente) e dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria), nelle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento, rispettivamente, dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono.

 

     Art. 14. (Funzioni dei Comuni in materia di determinazione del valore venale degli immobili).

     1. Sono conferite ai Comuni le funzioni amministrative relative alla determinazione del valore venale degli immobili, delle opere o loro parti abusivamente eseguiti, ai fini dell’applicazione delle sanzioni urbanistiche di cui alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).

 

     Art. 15. (Funzioni delle Province in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura).

     1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 127 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche, sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative all’istruttoria e al rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

 

     Art. 16. (Contributi per lo smaltimento dell’amianto).

     1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per lo smaltimento dell’amianto, ai sensi dell’articolo 16 (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell’amianto) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come da ultimo modificato dagli articoli 57, comma 1, e 68, comma 1, lettera nn), della presente legge.

 

     Art. 17. (Contributi per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti).

     1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di cui all’articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), come da ultimo modificato dall’articolo 53, comma 1, della presente legge.

 

     Art. 18. (Autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti).

     1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative previste dall’articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

     2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, dell’1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle richieste del documento uniforme, modulo di notifica 54/A, di cui all’articolo 42 del regolamento (CEE) n. 259/93, già presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina gestione rifiuti, alla data dell’1 gennaio 2007.

 

     Art. 19. (Competenze delle Province in materia di inquinamento atmosferico).

     1. Sono di competenza delle Province le funzioni relative:

     a) alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all’attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell’aria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999;

     b) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte di impianti nuovi e di impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);

     c) all’attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera b);

     d) all’esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nella predisposizione e nell’attuazione dei piani di azione comunali.

     2. Le Province prevedono misure di semplificazione per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

 

     Art. 20. (Contributi in materia di risparmio energetico).

     1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi in materia di risparmio energetico.

     2. Le Province incentivano l’uso razionale dell’energia concedendo a privati e agli enti pubblici contributi in conto capitale, fino a una percentuale massima dell’80 per cento della spesa ammissibile, per il contenimento e la riduzione dei consumi e l’utilizzazione delle fonti alternative di energia, anche mediante la realizzazione di progetti sperimentali.

     3. Le singole fattispecie di interventi finanziabili, la relativa percentuale di finanziamento, i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con regolamento provinciale.

 

Capo III

Riordino delle funzioni in materia di energia

 

     Art. 21. (Funzioni dei Comuni). [11]

     [1. In materia di energia i Comuni esercitano le seguenti funzioni:

     a) promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, attività in materia di controllo e di uso razionale di energia;

     b) individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti;

     c) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

     d) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici;

     e) autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano esclusivamente il territorio comunale;

     f) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali di capacità fino a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti;

     f bis) concessioni per le derivazioni d'acqua fino ad una portata massima di 3 litri al secondo [12].

     2. In materia di energia i Comuni, in forma associata o mediante delega alle Province, esercitano le seguenti funzioni:

     a) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

     b) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici.]

 

     Art. 22. (Funzioni delle Province). [13]

     [1. In materia di energia le Province esercitano le seguenti funzioni:

     a) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

     b) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici;

     c) controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);

     d) autorizzazioni relative alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano più territori comunali della medesima provincia.]

 

Capo IV

Riordino delle funzioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, di mobilità e trasporto pubblico locale

 

     Art. 23. (Funzioni delle Province in materia di mobilità e trasporto pubblico locale).

     1. In materia di mobilità e infrastrutture di trasporto le Province esercitano le funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari, anche mediante utilizzo diretto di finanziamenti previsti da leggi statali a favore della Regione, nelle seguenti materie:

     a) realizzazione di pensiline e infrastrutture automobilistiche previste nel piano del trasporto pubblico regionale e locale [14];

     b) promozione del trasporto pubblico regionale e locale [15];

     c) progettazione e realizzazione di piste e itinerari ciclabili da parte dei Comuni.

     2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1, lettera c), gli interventi facenti parte della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR), come individuata con la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2006, n. 2297 (L.R. 14/1993 - individuazione della rete di viabilità ciclabile di interesse regionale ReCIR), e successive integrazioni.

     3. Fino all’adozione del Piano regionale della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all’articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), le Province operano sulla base dei Piani provinciali della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all’articolo 3 della medesima legge, dando priorità ai tronchi funzionali di itinerari ciclabili previsti dalla ReCIR secondo gli indirizzi unitari definiti con deliberazione della Giunta regionale.

     4. Le funzioni autorizzative assegnate alla Regione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, sono trasferite alle Province. Le funzioni sono svolte dalla Provincia di partenza nel caso in cui le gare da autorizzare interessino il territorio di più Province.

 

     Art. 24. (Funzioni dei Comuni in materia di paesaggio).

     1. Ai Comuni è trasferita la competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica relativamente agli interventi sui corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), relativi alla posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico.

 

Capo V

Riordino delle funzioni in materia di cultura, sport e tempo libero e politiche giovanili

 

     Art. 25. (Funzioni dei Comuni).

     1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, i Comuni singoli o associati esercitano le seguenti funzioni, qualora rivestano preminente interesse locale:

     a) promozione e sostegno economico di attività e di iniziative culturali, realizzate da organismi pubblici e privati senza fini di lucro nei settori della cultura e dello spettacolo;

     b) promozione e sostegno economico di manifestazioni sportive e ricreative realizzate da associazioni senza fini di lucro e da enti di promozione della cultura sportiva;

     c) costruzione, ampliamento, miglioramento di impianti sportivi e recupero di impianti sportivi in disuso;

     d) promozione e sostegno economico delle attività realizzate dai soggetti pubblici e privati che gestiscono centri di aggregazione giovanile;

     e) sostegno degli investimenti realizzati da soggetti pubblici e privati per l’adeguamento di strutture destinate a centri di aggregazione giovanile.

 

     Art. 26. (Funzioni delle Province).

     1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, le Province esercitano le funzioni previste dall’articolo 25, qualora rivestano preminente interesse provinciale.

     2. Le Province esercitano le funzioni attinenti alla promozione delle attività realizzate da organismi pubblici o privati senza fini di lucro per la tutela della lingua friulana e delle parlate minori.

     3. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di assegni di studio agli alunni residenti nei rispettivi territori e iscritti a scuole dell’obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, istituite senza fini di lucro.

     4. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di contributi alle Società di Mutuo Soccorso.

 

     Art. 27. (Funzioni della Regione).

     1. Nelle materie di cui agli articoli 25 e 26, rimane di competenza della Regione l’esercizio delle funzioni relative al finanziamento di attività, iniziative e manifestazioni, di preminente interesse regionale, ivi comprese le attività, iniziative e manifestazioni realizzate dai Comuni capoluogo o dalle grandi istituzioni culturali operanti nel loro territorio, individuate espressamente con norma di legge, nonché l’esercizio della funzione di finanziamento degli investimenti per impianti sportivi di grandi dimensioni riferibili a un bacino di utenza di ampiezza almeno provinciale.

 

Capo VI

Soppressione di procedimenti regionali

 

     Art. 28. (Procedimenti soppressi).

     1. In materia di mobilità e infrastrutture di trasporto sono soppressi i procedimenti relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti incentivi:

     a) contributi per la diffusione di veicoli a ridotto inquinamento;

     b) contributi per l’acquisto di veicoli elettrici, accumulatori e infrastrutture collegate;

     c) contributi ai Comuni per l’acquisto di scuolabus;

     d) finanziamenti ai Comuni per la progettazione e la realizzazione di piste ciclabili, con esclusione degli interventi facenti parte della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale.

     2. È soppresso il parere regionale preventivo sui progetti relativi alla viabilità, limitatamente alle strade statali e provinciali, alle ferrovie e alle infrastrutture energetiche di cui all’articolo 22 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0826/Pres. del 15 settembre 1978, nonché il parere preventivo sulla localizzazione, costituzione e ampliamento in territorio regionale di impianti di produzione, trasporto, deposito e distribuzione di energia da effettuarsi da Enti pubblici e privati, di cui all’articolo 25, commi secondo e terzo, delle medesime norme di attuazione.

     3. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna sono soppressi:

     a) i procedimenti relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti incentivi:

     1) spese per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni in campo forestale e naturalistico;

     2) contributi per danni agli alveari causati da lapicidi;

     3) incentivi per la diffusione del servizio di impollinazione;

     4) contributi straordinari alle associazioni e ai consorzi di comunioni familiari montane per concorso nelle spese di primo impianto;

     b) il procedimento relativo al rilascio di certificazione per l’esenzione INVIM.

     4. In materia di pianificazione territoriale, urbanistica, mobilità e trasporto pubblico locale sono soppressi i procedimenti relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti contributi e incentivi:

     a) incentivi finanziari per la redazione dei piani urbani del traffico;

     b) incentivi finanziari per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici;

     c) incentivi finanziari per l’adeguamento degli autobus per l’utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;

     d) incentivi finanziari per l’acquisto e la trasformazione dei taxi per l’utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;

     e) incentivi finanziari per l’acquisto, la trasformazione e l’adeguamento dei taxi al fine di promuovere azioni concrete per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dal traffico.

 

Titolo III

Modifiche alla legislazione regionale di settore

 

Capo I

Modifiche alla legislazione regionale in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna

 

     Art. 29. (Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale 29/1967). [16]

     [1. L’articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate), come modificato dall’articolo 6, comma 67, della legge regionale 1/2005, è sostituito dal seguente:

     «Art. 11.

     1. Le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere contributi a Comuni, enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati e a sostenere spese dirette per l’organizzazione di manifestazioni e convegni e per l’attuazione di iniziative atte a promuovere la conoscenza dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione, trasformazione e vendita delle produzioni di cui alla presente legge, nonché la loro diffusione e valorizzazione.».]

 

     Art. 30. (Modifiche alla legge regionale 65/1976). [17]

     [1. Alla legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

     «Art. 3.

     1. Al fine di realizzare un programma straordinario di interventi per l’incremento della produzione legnosa, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane concedono, a favore di enti e imprese, singole o associate, contributi per l’impianto e le cure colturali relative al primo anno, di specie forestali a rapido accrescimento, con priorità per le piantagioni realizzate da cooperative, da coltivatori diretti o da piccole imprese.»;

     b) l’articolo 4, come da ultimo modificato dall’articolo 1, commi 7 e 8, della legge regionale 20/2000, è sostituito dal seguente:

     «Art. 4.

     1. I contributi di cui all’articolo 3 sono concessi per superfici minime, di un ettaro nei territori di pianura e di mezzo ettaro nei territori di montagna, anche se formate da appezzamenti non contigui.

     2. I beneficiari sono obbligati a non eseguire trasformazioni colturali, sui terreni oggetto dell’impianto, per un periodo di otto anni per il pioppo e di quindici anni per le altre specie.

     3. Il periodo di tempo di cui al comma 2 decorre dalla data in cui l’ente concedente riceve la comunicazione di conclusione dei lavori da parte del beneficiario. L’ente concedente può prevedere sanzioni nei riguardi dei beneficiari che non rispettano tale obbligo di comunicazione.»;

     c) l’articolo 5, come sostituito dall’articolo 1, comma 9, della legge regionale 20/2000, è sostituito dal seguente:

     «Art. 5.

     1. L’impegno di spesa relativo ai contributi concessi ai sensi dell’articolo 3 è assunto sulla base dei singoli preventivi di spesa, conformi al prezziario unico stabilito dalla Regione.

     2. In sede di collaudo degli impianti l’ente concedente accerta, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), la provenienza o l’identità clonale dei materiali di riproduzione utilizzati.»;

     d) l’articolo 8, come da ultimo modificato dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale 10/1997, è sostituito dal seguente:

     «Art. 8.

     1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere al Consorzio boschi carnici, agli altri consorzi forestali pubblici e privati, alle associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci e ad aziende speciali, sulla base di progetti o programmi specifici, contributi:

     a) per la gestione e il potenziamento dei beni silvo - pastorali dei Comuni a essi affidati o direttamente acquistati o comunque avuti in gestione, fino al 75 per cento delle spese correnti, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento previsti dalle vigenti disposizioni;

     b) per il miglioramento e l’incremento del patrimonio silvo - pastorale fino al 100 per cento della spesa, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano pubblici, e fino al 60 per cento della spesa nel caso in cui i soggetti beneficiari siano consorzi forestali privati. In entrambi i casi il contributo va commisurato, previa valutazione di congruità da parte della Direzione centrale della Regione competente in materia di risorse forestali o dell’ Ufficio tecnico erariale (UTE), al valore agricolo medio del terreno fissato ai sensi delle leggi vigenti, cui vanno aggiunti gli oneri di contratto.

     2. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere anticipazioni:

     a) pari al 50 per cento delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, quali risultanti dal bilancio di previsione;

     b) fino al 90 per cento delle spese di cui alla lettera b) del comma 1, quali risultanti dal preventivo dei miglioramenti o degli acquisti incrementativi.»;

     c) al primo comma dell’articolo 9, le parole «Gli oneri previsti dagli articoli 1, 2, 6, 7, 8» sono sostituite dalle seguenti: «Gli oneri previsti dagli articoli 1 e 2».]

 

     Art. 31. (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 34/1981). [18]

     [1. Il primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), è sostituto dal seguente:

     «1. La raccolta delle piante spontanee o di parte di esse, comprese quelle elencate all’articolo 2, è consentita esclusivamente per scopi scientifici, didattici e officinali, previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.».]

 

     Art. 32. (Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale 45/1985).

     1. L’articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 (Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale), è sostituito dal seguente:

     «Art. 10.

     1. Per il ripristino delle strade classificate vicinali le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono concedere le provvidenze previste dall’articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).».

 

     Art. 33. (Modifiche alla legge regionale 16/1988). [19]

     [1. Alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la tutela dell’apicoltura e per la salvaguardia dell’ambiente naturale), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 dell’articolo 3, come da ultimo modificato dall’articolo 211, comma 2, della legge regionale 5/1994, le parole «l’Amministrazione regionale può» sono sostituite dalle seguenti: «le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono»;

     b) al comma 9 dell’articolo 3, come modificato dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale 20/1992, le parole «agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «alle Province e, nei territori di rispettiva competenza, alle Comunità montane»;

     c) al comma 11 dell’articolo 3 le parole «L’Amministrazione regionale, con apposite convenzioni, può» sono sostituite dalle seguenti: «Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, con apposite convenzioni, possono»;

     d) al comma 1 dell’articolo 5 le parole «nonché per gli acquisti per la ricostituzione della consistenza degli alveari di cui all’articolo 4,» sono soppresse;

     e) al comma 1 dell’articolo 7, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 20/1992, le parole «dagli articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 3»;

     f) al comma 3 dell’articolo 7, come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 20/1992, le parole «agli articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 3»;

     g) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

     «Art. 9. (Contributi ai consorzi apistici provinciali per attività istituzionali).

     1. Le Province concedono ai consorzi apistici provinciali contributi per la realizzazione di programmi di attività ricomprendenti una o più delle seguenti finalità:

     a) corsi di formazione e aggiornamento per apicoltori;

     b) conferenze divulgative su argomenti inerenti all’apicoltura;

     c) programmi di assistenza tecnica e amministrativa a favore degli apicoltori;

     d) studi e ricerche in materia apistica, da affidare anche a esperti esterni, ed eventuale divulgazione dei risultati a mezzo pubblicazioni;

     e) attività promozionali dirette a una migliore conoscenza e alla diffusione e valorizzazione dei prodotti dell’apicoltura anche mediante la realizzazione di marchi di tutela.

     2. La misura dei contributi non può superare il 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; su tali contributi viene accordato un anticipo pari al 60 per cento.

     3. Possono altresì essere concessi a favore dei consorzi apistici contributi, sino al 90 per cento sulle spese di gestione, previa approvazione di un preventivo annuale riflettente dette spese.

     4. Su tali contributi può essere accordato un anticipo pari all’80 per cento.».]

 

     Art. 34. (Modifiche alla legge regionale 15/1991). [20]

     [1. Alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell’accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 8 dell’articolo 3, come sostituito dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 39/1992, le parole «presso la tesoreria regionale» sono soppresse;

     b) al comma 1 dell’articolo 5, come sostituito dall’articolo 75, comma 5, della legge regionale 42/1996, le parole «dall’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dalle Province e, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane»;

     c) al comma 1 dell’articolo 6, come sostituito dall’articolo 75, comma 6, della legge regionale 42/1996, le parole «Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane»;

     d) al comma 2 dell’articolo 6, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 39/1992, la parola «Ispettorato» è sostituita dalla seguente: «ente»;

     e) al comma 5 dell’articolo 6 le parole «L’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «L’ente emittente»;

     f) al comma 5 bis dell’articolo 6, come aggiunto dall’articolo 5, comma 2, della legge regionale 39/1992, le parole «al competente Ispettorato ripartimentale» sono soppresse.]

 

     Art. 35. (Modifiche alla legge regionale 8/1992).

     1. Alla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura montana), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 dell’articolo 3 dopo la parola «concessi» sono inserite le seguenti: «dalle Comunità montane e dalle Province di Trieste e di Gorizia»;

     b) al comma 1 dell’articolo 7 le parole «agli articoli 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 2».

 

     Art. 36. (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 29/1993).

     1. L’articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell’aucupio), è sostituito dal seguente:

     «Art. 6.

     1. L’attività di cattura temporanea per l’inanellamento è autorizzata dalle Province su conforme parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell’articolo 4 della legge 157/1992.

     2. L’autorizzazione determina le modalità di cattura, di inanellamento e di rilascio degli esemplari, in conformità alle direttive dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica.

     3. Il titolare dell’autorizzazione deve aver superato l’esame previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge 157/1992.».

 

     Art. 37. (Modifiche alla legge regionale 35/1993). [21]

     [1. Alla legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 3 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Ai fini della predisposizione dell’Inventario, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane trasmettono alla Direzione centrale della Regione competente in materia di risorse forestali, le informazioni di cui al comma 1, relative ai beni da tutelare siti sul proprio territorio.»;

     b) al comma 4 dell’articolo 4 le parole «La Direzione regionale delle foreste e dei parchi provvede» sono sostituite dalle seguenti: «Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane provvedono».]

 

     Art. 38. (Modifiche alla legge regionale 32/1995).

     1. Alla legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell’agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 4 dell’articolo 12, come sostituito dall’articolo 20, comma 8, della legge regionale 12/2003, è sostituito dal seguente:

     «4. Per lo svolgimento dell’attività di controllo e certificazione effettuata dagli Organismi riconosciuti a livello nazionale di cui all’articolo 7, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate, ove non in contrasto con le disposizioni comunitarie o nazionali, a stipulare convenzioni annuali con gli stessi per concorrere a sostenere le relative spese. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono inoltre autorizzate a concedere aiuti per i controlli dei metodi di coltivazione biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, fino a un massimo del 100 per cento delle spese effettivamente sostenute a tale scopo. Tale tasso di aiuto può raggiungere:

     a) il 100 per cento della spesa effettivamente sostenuta per i controlli svolti sulle aziende agricole totalmente biologiche operanti sul territorio regionale;

     b) il 70 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste ricadenti nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all’elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nelle aree destinate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale;

     c) il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste che non ricadono nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE ovvero nelle aree destinate dal PURG a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale.»;

     b) l’articolo 13, come modificato dall’articolo 37, comma 3, della legge regionale 31/1996, è sostituito dal seguente:

     «Art. 13. (Criteri e modalità di concessione dei contributi).

     1. Ai produttori agricoli singoli o associati conduttori di aziende biologiche di cui all’articolo 2, comma 2, viene riservata priorità per gli interventi contributivi su opere di miglioramento fondiario, comprese siepi e alberature, previsti da normative comunitarie, nazionali e regionali. Analoga priorità viene riservata ai produttori agricoli conduttori di aziende biologiche miste di cui dell’articolo 2, comma 3, purché la maggior parte della produzione lorda vendibile ottenibile provenga da processi produttivi agricoli biologici.

     2. Ai preparatori singoli o associati conduttori di aziende di trasformazione biologica viene riservata priorità per gli interventi contributivi sulle opere strutturali, di acquisto e miglioramento degli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici previsti da normative comunitarie, nazionali e regionali.».

 

     Art. 39. (Modifica all’articolo 17 della legge regionale 42/1995).

     1. Al comma 1 dell’articolo 17 (Liquidazione di contributi concessi ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 65/1976) della legge regionale 42/1995, le parole «L’Amministrazione regionale è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate».

 

     Art. 40. (Modifiche alla legge regionale 25/1996). [22]

     1. Alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell’agriturismo) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l’articolo 17, come da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 11, della legge regionale 13/2002, è sostituito dal seguente:

     «Art. 17. (Incentivi agli operatori agrituristici).

     1. Gli incentivi agli operatori agrituristici, nella forma di contributi, sono concessi dalle Province e, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane per i seguenti scopi:

     a) il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, il recupero edilizio, l’ampliamento, la manutenzione straordinaria e ogni altro intervento edilizio, esclusa la manutenzione ordinaria degli immobili esistenti e loro pertinenze da destinare all’attività agrituristica;

     b) interventi edilizi a strutture agrituristiche in attività, prive delle caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b);

     c) l’arredamento e l’attrezzatura dei locali compresi negli immobili destinati ad attività agrituristica con esclusione del materiale d’uso per la gestione dell’attività stessa;

     d) la realizzazione, l’allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;

     e) la realizzazione di impianti idrici, igienico sanitari, elettrici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti telefonici compresi i relativi allacciamenti necessari per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d);

     f) la realizzazione, l’allestimento di piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali;

     g) il mantenimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell’azienda agrituristica;

     h) interventi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche per rendere i locali destinati all’agriturismo accessibili alle persone fisicamente impedite;

     i) la realizzazione di locali ed impianti da adibire alla macellazione, lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare all’attività agrituristica, nonché l’acquisto della relativa attrezzatura; sono ammessi anche gli impianti mobili di macellazione;

     j) interventi relativi alla predisposizione del natante ai fini dell’attività di pescaturismo, comprese le attrezzature per la sicurezza della navigazione e i mezzi di salvataggio;

     k) la realizzazione, l’adeguamento, l’allestimento, incluse attrezzature necessarie, dei locali per le attività di fattorie didattiche a condizione che all’interno dell’impresa agricola ci sia almeno un componente che abbia frequentato il corso di formazione previsto e che l’impresa stessa ottenga l’accreditamento da parte dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) entro un anno dal collaudo delle opere realizzate.

     2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi in conformità alla regola concernente gli aiuti «de minimis» nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa nei Comuni ricompresi nella direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all’elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nella misura massima del 40 per cento nel restante territorio regionale.

     3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 consistono in contributi in conto capitale.

     4. Le Province e le Comunità montane devono procedere a idonee forme di pubblicizzazione per gli interventi oggetto di contributo, da attuarsi anche mediante avviso da affiggersi all’albo pretorio dei Comuni facenti parte dei rispettivi ambiti territoriali di riferimento.»;

     b) al comma 1 dell’articolo 18 le parole «dagli articoli 16 e 17» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 16».

 

     Art. 41. (Modifiche alla legge regionale 42/1996).

     1. Alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2 bis dell’articolo 4, come inserito dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/1998, è sostituito dal seguente:

     «2 bis. Nei biotopi naturali istituiti ai sensi del comma 1:

     a) l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie alla conservazione, al miglioramento e al mantenimento della biodiversità, nonché le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica e allo svolgimento della ricerca scientifica e delle spese per l’acquisizione di terreni di particolare pregio naturalistico;

     b) le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali, cumulabili con i benefici derivanti dai regolamenti comunitari in materia di agroambiente, per il perseguimento delle finalità istitutive del biotopo interessato.»;

     b) il comma 6 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Il parco comunale o intercomunale è gestito dai Comuni singoli o convenzionati ai quali le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere contributi per le spese di gestione nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili.».

 

     Art. 42. (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 7/1998).

     1. L’articolo 1 della regionale 17 marzo 1998, n. 7 (Interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare), è sostituito dal seguente:

     «Art. 1.

     1. La Provincia di Trieste sostiene l’attività didattica, educativa e divulgativa svolta dalla Riserva naturale marina di Miramare nel campo della conoscenza e della tutela degli ecosistemi marini dell’alto Adriatico, in quanto sinergica e coerente con le finalità istituzionali delle Riserve naturali regionali interessanti l’arco costiero della Regione, istituite con la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

     2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Amministrazione provinciale di Trieste è autorizzata a concedere un contributo all’Associazione italiana per il World Wide Fund for nature, quale Ente gestore della Riserva marina di Miramare ai sensi del decreto interministeriale del 12 novembre 1986 (Istituzione della Riserva naturale marina di Miramare nel Golfo di Trieste).

     3. Il contributo di cui al comma 2, nella misura dichiarata ammissibile, è concesso previa presentazione di un programma annuale di attività e del relativo preventivo particolareggiato di spesa.».

 

     Art. 43. (Modifica all’articolo 63 della legge regionale 12/1998).

     1. Il comma 3 dell’articolo 63 della legge regionale 12/1998, come sostituito dall’articolo 6, comma 48, della legge regionale 1/2005, è sostituito dal seguente:

     «3. Per le finalità di cui al comma 1 le Comunità montane concedono contributi in conto capitale agli enti locali territoriali, alle associazioni riconosciute di comunioni familiari montane, ai consorzi privati, regolarmente costituiti, od organizzazioni similari e alle organizzazioni dei produttori zootecnici fino al 90 per cento della spesa ammessa. I contributi sono concessi, in ordine di priorità decrescente, a favore di interventi che completano iniziative già avviate, a favore di interventi compresi entro i confini di un parco o di una riserva naturale, o connessi con la gestione degli stessi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, a favore di interventi compresi entro i seguenti ambiti malghivi omogenei:

     a) per la zona della Carnia: Alto Tagliamento, Basso Tagliamento, Val Pesarina e Conca di Sauris, Alto Degano e Alto But, Basso Degano e Basso But, Val d’Incarojo e Val Pontebbana;

     b) per la zona del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale: Destra Fella, Sinistra Fella, Val Raccolana e Val Resia;

     c) per la zona del Pordenonese: Meduna Cellina, Piancavallo - Cansiglio.».

 

     Art. 44. (Modifiche alla legge regionale 23/1999).

     1. Alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 6 dell’articolo 6 le parole «dal competente ufficio della Direzione regionale dell’agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Provincia»;

     b) al comma 3 dell’articolo 7 la parola «regionale» è soppressa;

     c) al comma l dell’articolo 8 le parole «con decreto del Direttore regionale dell’agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento della Provincia»;

     d) al comma 2 dell’articolo 10 le parole «del competente ufficio della Direzione regionale dell’agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «della Provincia»;

     e) il comma 3 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:

     «3. Le Province possono concordare e applicare in modo uniforme eventuali variazioni del calendario di raccolta.»;

     f) al comma 4 dell’articolo 12, le parole «ed è rilasciato dalla Direzione regionale dell’agricoltura» sono soppresse;

     g) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

     «Art. 13. (Delimitazione delle zone vocate alla raccolta).

     1. Le Province, avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, provvedono a predisporre una cartografia in scala 1:50.000 per l’individuazione delle zone tartuficole di cui all’articolo 7, quinto comma, della legge 752/1985.»;

     h) l’articolo 14, come modificato dall’articolo 15, comma 4, della legge regionale 17/2006, è sostituito dal seguente:

     «Art. 14. (Autorizzazione alla raccolta).

     1. Al superamento, con esito positivo, dell’esame di idoneità di cui all’articolo 12, l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA rilascia ai residenti nel territorio regionale il tesserino di autorizzazione alla raccolta, secondo il modello uniforme predisposto dalla Regione.»;

     i) l’articolo 15, come modificato dall’articolo 15, comma 5, della legge regionale 17/2006, è sostituito dal seguente:

     «Art. 15. (Iniziative finanziate).

     1. L’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA svolge iniziative volte all’approfondimento e alla divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tartuficolo e all’incremento della produzione dei tartufi, mediante:

     a) attività di ricerca, di sperimentazione, di assistenza tecnica, dimostrativa, anche in collaborazione con istituti universitari, o con i centri di cui all’articolo 2 della legge 752/1985;

     b) iniziative promozionali, pubblicitarie, informative e culturali in materia di tartuficoltura;

     c) attività formativa, di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza.

     2. I vivai forestali della Regione possono produrre piante tartufigene idonee, per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali e ambientali a vocazione tartufigena.

     3. Le Province concedono contributi alle associazioni micologiche e alle associazioni dei tartufai che assumono iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e la promozione di corsi di preparazione alla raccolta e di addestramento dei cani.»;

     j) [l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

     «Art. 16. (Modalità di finanziamento).

     1. La Regione, sulla base di piani annuali presentati dall’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, finanzia fino al 100 per cento della spesa prevista le iniziative di cui al comma 1 dell’articolo 15.»] [23];

     k) al comma 1 dell’articolo 17, come modificato dall’articolo 15, comma 6, della legge regionale 17/2006, le parole «dal Direttore regionale dell’agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Provincia»;

     l) al comma 3 dell’articolo 19, le parole «Tesoreria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Tesoreria della Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione».

 

     Art. 45. (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 2/2000).

     1. All’articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

     «14. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere ai Comuni o loro consorzi, nonché ai consorzi di bonifica e di diritto privato, contributi fino al 100 per cento della spesa necessaria per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali. Per gli interventi riguardanti le strade interpoderali detta percentuale non può superare il 98 per cento. L’erogazione dei contributi avviene dando priorità ai Comuni ad alta densità agricola.»;

     b) al comma 15 le parole «Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio delle strutture aziendali della Direzione regionale dell’agricoltura.» sono soppresse.

 

     Art. 46. (Modifiche alla legge regionale 15/2000).

     1. Alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3 dell’articolo 1 le parole «la Regione può» sono sostituite dalle seguenti: «le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono»;

     b) al comma 2 dell’articolo 3 le parole «alla Direzione regionale dell’agricoltura e» sono soppresse;

     c) al comma 1 dell’articolo 4, come da ultimo modificato dall’articolo 8, comma 3, della legge regionale 17/2006, le parole «L’Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale dell’agricoltura, è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate».

 

     Art. 47. (Modifiche alla legge regionale 21/2000) [24]

     1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»), le parole «, nonchè la realizzazione delle "Strade del vino"» sono soppresse.

     2. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 21/2000 è inserito il seguente:

«Art. 14 bis. (Disposizioni di attuazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 14 le Province, previa intesa tra loro e con la Regione sulle strategie perseguite in tema di immagine coordinata e di offerta turistica unitaria dalla Regione e dall'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG, adottano disposizioni di attuazione al fine di definire, in particolare, la qualificazione e l'omogeneizzazione dell'offerta enoturistica mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità, il disciplinare tipo per la costituzione, realizzazione e gestione delle «Strade del vino», le attività informative, divulgative e promozionali omogenee delle «Strade del vino».».

     3. L'articolo 16 della legge regionale 21/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. (Disciplinare e Comitato promotore)

1. Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle «Strade del vino» è proposto alla Provincia da un Comitato promotore. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato promotore.

2. Al Comitato promotore possono partecipare gli enti locali, a esclusione delle Province, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende vitivinicole singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, le altre aziende agricole singole o associate, gli altri operatori economici, le associazioni e gli enti pubblici e privati operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

3. Il Comitato di cui al comma 1 si intende costituito quando almeno il 50 per cento delle aziende produttrici di vino che vi partecipano è iscritto all'albo di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine).

4. La Provincia, valutato il disciplinare proposto dal Comitato, lo approva e procede al riconoscimento delle «Strade del vino».».

     4. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 21/2000 le parole «da parte della Giunta regionale, e comunque decorsi centoventi giorni dalla presentazione del disciplinare,» sono soppresse.

     5. L'articolo 21 della legge regionale 21/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. (Interventi finanziari)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente capo, le Province concedono, a favore dei Comitati di gestione e degli Enti locali di cui all'articolo 16, comma 2, contributi di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, per i seguenti interventi:

a) creazione e posa in opera della specifica segnaletica di cui all'articolo 14;

b) istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle «Strade del vino», finalizzati a un' informazione specifica sull'area vitivinicola interessata;

c) realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle «Strade del vino».

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono progettati sulla base di linee guida predisposte in collaborazione con l'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG ai fini del necessario coordinamento delle iniziative ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).

3. Le Province, d'intesa con la Regione, definiscono i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, sentita l'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG.

4. Per l'esercizio coordinato delle proprie funzioni, le Province attivano le forme associative più appropriate previste dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).».

     6. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 21/2000 le parole «e del regolamento di attuazione di cui all'articolo 15» sono soppresse..

 

     Art. 48. (Modifiche alla legge regionale 13/2001).

     1. Alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 dell’articolo 4 le parole «l’Amministrazione regionale accorda» sono sostituite dalle seguenti: «le Comunità montane e le Province di Trieste e di Gorizia accordano»;

     b) [al comma 1 dell’articolo 9, come modificato dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 17/2006, le parole «L’Amministrazione regionale è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate»] [25].

 

     Art. 49. (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 27/2002).

     1. L’articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

     «Art. 3. (Contributi alle associazioni ornitologiche regionali).

     1. Le Province concedono contributi alle associazioni ornitologiche iscritte all’Albo regionale, per il finanziamento di programmi annuali di attività concernenti le iniziative di cui al comma 2 dell’articolo 1.

     2. Le domande di contributo recano in allegato i programmi annuali di attività.

     3. I contributi sono destinati prioritariamente alle manifestazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), che si siano svolte per almeno tre anni consecutivi.».

 

     Art. 50. (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 18/2004).

     1. L’articolo 6 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), è sostituito dal seguente:

     «Art. 6. (Contributi per specie forestali a rapido accrescimento).

     1. Le domande di contributo, di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), per l’impianto di specie forestali a rapido accrescimento presentate alle Province e, nei territori di rispettiva competenza, alle Comunità montane, ove non trovino sufficiente copertura finanziaria, possono essere trasferite alla Regione a richiesta del beneficiario e finanziate, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, alle condizioni e con le risorse del Piano di sviluppo rurale della Regione.».

 

     Art. 51. (Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 18/2004).

     1. All’articolo 23 della legge regionale 18/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le Province erogano contributi a favore delle scuole della regione di ogni ordine e grado, al fine di sostenere le spese di noleggio dei mezzi di trasporto necessari per l’accompagnamento di scolari e studenti nelle fattorie didattiche, sino all’80 per cento del costo sostenuto.»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Per fattorie didattiche si intendono le aziende agricole il cui imprenditore, nell’ambito delle attività previste dall’articolo 2135 del codice civile, esercita attività culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e in generale a favore dei consumatori. Le fattorie didattiche assumono valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale.».

 

     Art. 52. (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 12/2006).

     1. Al comma 25 dell’articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008), le parole «dell’esercizio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercizi 2005 e 2006».

 

Capo II

Modifiche alla legislazione regionale in materia di ambiente ed edilizia

 

     Art. 53. (Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 30/1987). [26]

     1. All’articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole «L’Amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L’Amministrazione provinciale»;

     b) al comma 3, come da ultimo modificato dall’articolo 8, comma 3, della legge regionale 13/1998, le parole «alla Direzione regionale dell’ambiente» sono soppresse.

 

     Art. 54. (Modifiche alla legge regionale 52/1991). [27]

     [1. Alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2 dell’articolo 103 le parole «delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Amministrazione comunale territorialmente competente»;

     b) al comma 1 dell’articolo 106 le parole «valutato dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «determinato a cura dell’Amministrazione comunale territorialmente competente» e le parole «delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici» sono soppresse;

     c) al comma 2 dell’articolo 107 le parole «delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Amministrazione comunale territorialmente competente».]

 

     Art. 55. (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 10/1997).

     1. Al comma 20 dell’articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), come da ultimo modificato dall’articolo 31, comma 1, della legge regionale 20/2005, dopo le parole «i benefici previsti», le parole «dall’articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37 e modificato dall’articolo 39, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29,» sono soppresse.

 

     Art. 56. (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 5/1997). [28]

     1. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), dopo le parole «raccolta differenziata.», le parole «Nelle more dell’approvazione dei predetti programmi, la quota è utilizzata dalle Province per la realizzazione di interventi in campo ambientale, sulla base di programmi annuali concordati con la Regione.» sono soppresse.

 

     Art. 57. (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 13/1998).

     1. All’articolo 16 della legge regionale 13/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole «L’Amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L’Amministrazione provinciale»;

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per interventi effettuati precedentemente all’individuazione dei beneficiari, purché l’inizio dei lavori o le attività di smaltimento siano posteriori alla data di inoltro dell’istanza di finanziamento.».

 

Capo III

Modifiche alla legislazione regionale in materia di energia

 

     Art. 58. (Modifica all’articolo 31 della legge regionale 46/1986). [29]

     1. All’articolo 31 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico), come da ultimo modificato dall’articolo 26, comma 1, della legge regionale 31/1995, al terzo comma, dopo le parole «utilizzazioni di acque pubbliche», le parole «ed autorizzazioni di impianti elettrici» sono soppresse.

 

     Art. 59. (Modifiche alla legge regionale 30/2002).

     1. Alla legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 le parole «non riservate alle Autonomie locali stesse ai sensi della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «non riservate a Province e Comuni»;

     b) l’articolo 3, come modificato dall’articolo 17, comma 2, della legge regionale 15/2004, è sostituito dal seguente:

     «Art. 3. (Funzioni delle Province).

     1. Le Province, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvedono:

     a) al controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);

     b) al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano più territori comunali della medesima provincia;

     c) al rilascio delle autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

     d) al rilascio delle autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici.

     2. Ai fini del coordinamento del sistema informativo energetico regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 è trasmessa alla Direzione centrale competente in materia di energia.»;

     c) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Art. 4. (Funzioni dei Comuni).

     1. I Comuni, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, svolgono le seguenti attività:

     a) certificazione energetica degli edifici e adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio energetico e l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;

     b) controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993;

     c) promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, funzioni in materia di controllo e di uso razionale di energia;

     d) individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti;

     e) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

     f) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici;

     g) autorizzazioni relative alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano esclusivamente il territorio comunale;

     h) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali di capacità fino a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti.

     2. I Comuni, in forma associata o mediante delega alle Province, esercitano le seguenti funzioni:

     a) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

     b) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici.».

 

Capo IV

Modifiche alla legislazione regionale in materia

di pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità e trasporto pubblico locale

 

     Art. 60. (Modifica all’articolo 72 della legge regionale 52/1991). [30]

     [1. Dopo la lettera s) del comma 1 dell’articolo 72, della legge regionale 52/1991, come sostituito dall’articolo 25, comma 1, della legge regionale 34/1997 e da ultimo modificato dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/2001, è aggiunta la seguente:

     «s bis) posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico.».]

 

     Art. 61. (Sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale 20/1997). [31]

     [1. L’articolo 21 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall’articolo 19, comma 2, della legge regionale 15/2004, è sostituito dal seguente:

     «Art. 21. (Attività di promozione, incentivazione e pubblicizzazione del mezzo di trasporto pubblico).

     1. La Provincia, al fine di promuovere, incentivare e pubblicizzare il mezzo di trasporto pubblico e per una migliore fruizione del servizio da parte dell’utenza, svolge le seguenti attività:

     a) attiva programmi di promozione attraverso convegni, incontri informativi con le comunità locali, attività di educazione nelle scuole da effettuarsi di concerto con l’Ufficio scolastico regionale, pubblicazione di periodici o altro materiale informativo utile allo scopo;

     b) attua programmi di incentivazione dei seguenti servizi sperimentali di impatto ambientale contenuto:

     1) servizi a chiamata nelle zone a bassa intensità abitativa o per il trasporto di disabili sensoriali e motori, provvedendo in tal caso all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche con l’installazione di sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l’avvicinamento guidato delle persone videolese, ipovedenti e ciechi assoluti;

     2) servizi a trazione elettrica e ripristino o rimodulazione di quelli su rotaia per le città capoluogo;

     c) adotta programmi di pubblicità integrata.

     2. I programmi di pubblicità integrata di cui al comma 1, lettera c), sono adottati dalle Province secondo schemi omogenei al fine della redazione dell’orario dei trasporti della Regione Friuli Venezia Giulia.».]

 

Capo V

Modifiche alla legislazione regionale in materia di cultura, sport e politiche giovanili

 

     Art. 62. (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 68/1981). [32]

     1. L’articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), come modificato dall’articolo 120, comma 1, della legge regionale 47/1993, è sostituito dal seguente:

     «Art. 3. (Criteri di priorità e strumenti di coordinamento).

     1. I contributi sono assegnati con priorità per le iniziative e manifestazioni intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

     a) promuovere la diffusione della cultura nel mondo della scuola e del lavoro;

     b) favorire, oltre che una autonoma capacità di produzione culturale, la diffusione delle attività culturali più qualificate e dei normali circuiti culturali anche presso le comunità residenti in aree geografiche periferiche, sfavorite o escluse dai medesimi;

     c) favorire il pieno inserimento della regione in una più vasta rete di scambi culturali e scientifici con le regioni circostanti e, in genere, con i paesi europei;

     d) incoraggiare, nel settore dello spettacolo e dell’arte, le forme di sperimentazione di particolare rilievo, nonché le iniziative di ricerca, di studio e documentazione realizzate a supporto diretto delle attività di produzione e di distribuzione.

     2. La Regione e gli Enti locali titolari di funzioni contributive in materia di cultura assicurano il coordinamento e l’integrazione tra gli interventi da essi attuati negli ambiti di rispettiva competenza, mediante opportune forme di intesa e di concertazione nelle fasi di programmazione, e a tal fine collaborano nell’acquisizione e nella gestione delle informazioni e dei dati attinenti all’offerta e alla domanda di attività culturali nel territorio, allo scopo di poter disporre di elementi di aggiornata conoscenza della situazione del settore culturale nella regione.

     3. Per la programmazione, l’indirizzo, il coordinamento e la verifica degli interventi finanziari di promozione e sostegno delle attività culturali è istituito il Comitato regionale per le attività culturali, presieduto dall’Assessore regionale alla cultura e composto dai rappresentanti degli Enti locali che esercitano funzioni contributive in materia di cultura, designati, uno per ciascuna categoria di enti, dal Consiglio delle autonomie locali. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione.

     4. Con atto di indirizzo della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al comma 3, sono emanate direttive generali in materia di procedure per la programmazione e gestione degli interventi e per la verifica dei risultati conseguiti, nonché per la raccolta e la gestione dei dati e delle informazioni sulla realtà culturale della regione.».

 

     Art. 63. (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 14/1991). [33]

     1. L’articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), come sostituito dall’articolo 40, comma 1, della legge regionale 1/2000, è sostituito dal seguente:

     «Art. 6. (Presentazione delle domande).

     1. Le domande per la concessione degli assegni di studio previsti ai sensi dell’articolo 3 sono presentate alle Province di residenza.».

 

     Art. 64. (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 21/1999).

     1. L’articolo 6 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 21 (Interventi per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle Società di Mutuo Soccorso), è sostituito dal seguente:

     «Art. 6. (Concessione di contributi).

     1. Le Province, con apposito regolamento, disciplinano i criteri, le priorità e le modalità di concessione di contributi, nonché le modalità di controllo sulla realizzazione dei programmi e sull’utilizzo delle assegnazioni.».

 

     Art. 65. (Modifiche alla legge regionale 8/2003).

     1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al capo I, dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:

     «Art. 2 bis. (Coordinamento degli interventi).

     1. La Regione e gli Enti locali titolari di funzioni contributive in materia di sport e tempo libero assicurano il coordinamento tra gli interventi da essi attuati negli ambiti di rispettiva competenza, mediante opportune forme di intesa e di concertazione e a tal fine collaborano nell’acquisizione e nella gestione delle informazioni e dei dati attinenti il fabbisogno di strutture sportive e l’attività delle associazioni che operano sul territorio. Con norme regolamentari di attuazione, da approvare sentita la Commissione di cui all’articolo 2, sono dettate disposizioni generali in materia di programmazione, attuazione e verifica degli interventi pubblici di sostegno degli investimenti per impianti sportivi e di promozione delle attività sportive e della educazione alla pratica sportiva.»;

     b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

     «Art. 3. (Contributi per gli impianti sportivi).

     1. La Regione e gli enti titolari di funzioni contributive in materia di attività sportive promuovono il potenziamento e l’adeguamento della dotazione di impianti sportivi del territorio mediante interventi a sostegno degli investimenti, realizzati da Comuni singoli e associati, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con Enti locali, per la costruzione, l’ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l’acquisizione e il recupero di impianti in disuso.

     2. Per il sostegno degli investimenti di cui al comma 1 è autorizzata la concessione di:

     a) contributi annui costanti sino a un massimo di anni 10 sulla spesa riconosciuta ammissibile da corrispondersi in misura del 7 per cento del capitale mutuato;

     b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.».

 

Titolo IV

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 66. (Regolamenti).

     1. Con regolamento provinciale o comunale sono predeterminati i criteri e le modalità di concessione degli incentivi da parte delle Province e dei Comuni, nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e degli eventuali indirizzi unitari definiti dalla Regione.

     2. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, ove compatibili, i regolamenti regionali in vigore nelle singole materie.

     3. L’esercizio da parte di Comuni e Province delle funzioni di cui agli articoli 25 e 26 decorre dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’atto di indirizzo di cui all’articolo 3, comma 4, della legge regionale 68/1981, come sostituito dall’articolo 62, comma 1, della presente legge, per la materia cultura, e dell’atto di indirizzo di cui all’articolo 2 bis della legge regionale 8/2003, come inserito dall’articolo 65, comma 1, lettera a), della presente legge, per la materia sport e tempo libero.

 

     Art. 67. (Procedimenti in corso).

     1. I procedimenti in corso alla data dell’1 gennaio 2007 relativi alle funzioni conferite e soppresse sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 68 [34].

     1 bis. [I procedimenti relativi alle istanze presentate ai sensi dell'articolo 1, primo comma, numero 3, lettera a), della legge regionale 23/1965, in corso alla data dell'1 gennaio 2008, sono conclusi dall'Amministrazione regionale] [35].

 

     Art. 67 bis. (Disposizioni transitorie connesse alle modifiche apportate dall'articolo 47 alla legge regionale 21/2000) [36]

     1. Il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 15 della legge regionale 21/2000, abrogato dall'articolo 68, comma 1, lettera ww bis), continua a trovare applicazione ai procedimenti contributivi relativi alle domande presentate all'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2006.

     2. Sono fatti salvi i Comitati di gestione delle Strade del vino già riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 21/2000.

 

     Art. 68. (Abrogazioni).

     1. A decorrere dall’1 gennaio 2007, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

     a) [lettera a) del numero 3) del primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette per finalità istituzionali)] [37];

     b) articolo 15 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58 (Modifiche ed integrazioni a norme regionali in materia di agricoltura e foreste);

     c) articoli 11 e 15 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 (Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse);

     d) legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 (Provvidenze regionali a favore dell’edilizia scolastica, modifica della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, integrazioni e modifiche della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34);

     e) articoli 6, 7 e 10 della legge regionale 65/1976;

     f) articoli 8, 9, 11, 12 e 13 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36 (Interventi modificativi ed integrativi in materia di edilizia scolastica e di formazione professionale);

     g) legge regionale 3 giugno 1981, n. 33 (Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, concernente provvidenze regionali a favore dell’edilizia scolastica);

     h) articolo 24 della legge regionale 34/1981;

     i) articoli da 28 a 33 della legge regionale 68/1981;

     j) articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37 (Modifiche ed integrazioni al Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 concernente provvidenze regionali a favore dell’edilizia scolastica);

     k) commi terzo e quarto dell’articolo 39 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 (Legge finanziaria 1985);

     l) legge regionale 22 agosto 1985, n. 40 (Interventi regionali a favore dell’edilizia teatrale);

     m) articoli 6 e 17 della legge regionale 34/1987;

     n) comma 7 dell’articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 (Legge finanziaria 1988);

     o) comma 12 dell’articolo 3 e articoli 4, 6 e 8 della legge regionale 16/1988;

     p) legge regionale 12 aprile 1988, n. 19 (Agevolazioni particolari per l’inserimento dei giovani in agricoltura);

     q) comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28 (Variazione al bilancio pluriennale 1988 - 1990);

     r) legge regionale 5 giugno 1990, n. 24 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, concernente «Agevolazioni particolari per l’inserimento dei giovani in agricoltura»);

     s) legge regionale 4 settembre 1991, n. 44 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, concernente «Agevolazioni particolari per l’inserimento dei giovani in agricoltura» - Rideterminazione dell’Unità Lavorativa Uomo - ULU);

     t) [articolo 114 della legge regionale 52/1991] [38];

     u) articoli 2 e 11 della legge regionale 8/1992;

     v) commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8 della legge regionale 35/1993;

     w) articoli 32, 33, 34, 35 e 212 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994);

     x) comma 3 dell’articolo 48 e articolo 171 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (Legge finanziaria 1995);

     y) articolo 7 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi);

     z) legge regionale 17 luglio 1995, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 recante «Norme integrative in materia di diritto allo studio» ed all’articolo 78 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, in materia di diritto allo studio), a eccezione dell’articolo 4;

     aa) articolo 27 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale);

     bb) articolo 14 e commi 2, 3 e 6 dell’articolo 18 della legge regionale 32/1995;

     cc) articolo 49 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

     dd) legge regionale 13 novembre 1995, n. 43 (Promozione della diffusione di veicoli elettrici e di veicoli a ridotte emissioni inquinanti);

     ee) comma 16 dell’articolo 20 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996);

     ff) articolo 19 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);

     gg) articolo 18 e comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie);

     hh) articolo 17 bis della legge regionale 25/1996;

     ii) articolo 39 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

     jj) commi 4, 5 e 6 dell’articolo 37 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);

     kk) articolo 27, comma 2 dell’articolo 28 e articolo 29 della legge regionale 20/1997;

     ll) commi da 13 a 16 dell’articolo 9, commi 20 e 21 dell’articolo 16, commi 30 e 31 dell’articolo 23 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);

     mm) articolo 2 della legge regionale 7/1998;

     nn) comma 1 bis dell’articolo 16 e comma 9 dell’articolo 84 della legge regionale 13/1998;

     oo) comma 8 e lettera a) del comma 9 dell’articolo 124 della legge regionale 13/1998;

     pp) commi 38, 39 e 63 dell’articolo 5, comma 34 dell’articolo 15, commi 18 e 19 dell’articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);

     qq) articolo 10 della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 20/1997 e 13/1998);

     rr) comma 2 bis dell’articolo 3, articoli 4 e 5, commi 4 e 5 bis dell’articolo 7, articoli 8 e 9 della legge regionale 21/1999;

     ss) comma 2 dell’articolo 8, articoli 20 e 21 della legge regionale 23/1999;

     tt) comma 48 dell’articolo 4 e commi 1, 2, 43, 44, 45 e 48 dell’articolo 5 della legge regionale 2/2000;

     uu) commi 3 bis e 3 ter dell’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all’articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza);

     vv) commi 3 e 4 dell’articolo 4 e articolo 5 della legge regionale 15/2000;

     ww) commi 7 e 8 dell’articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l’adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali);

     ww bis) l'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino») [39];

     xx) comma 49 dell’articolo 3, commi da 24 a 28 dell’articolo 5 e da 37 a 40 dell’articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

     yy) articolo 6 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli);

     zz) commi 78, 97, 98 e 99 dell’articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2003);

     aaa) comma 12 dell’articolo 7 e comma 10 dell’articolo 14 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

     bbb) comma 5 dell’articolo 62 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico);

     ccc) articolo 5 della legge regionale 27/2002;

     ddd) commi 2 e 3 dell’articolo 14 della legge regionale 30/2002;

     eee) lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

     fff) commi da 101 a 109 dell’articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);

     ggg) articolo 10 della legge regionale 8/2003;

     hhh) comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10 (Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia);

     iii) comma 2 dell’articolo 12 e comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

     jjj) articolo 11 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 9 (Modifiche e integrazioni a norme in materia di trasporti);

     kkk) commi 12, 13 e 14 dell’articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

     lll) comma 87 e commi da 166 a 170 dell’articolo 4, comma 67 dell’articolo 5 e comma 49 dell’articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);

     mmm)commi 2 e 3 dell’articolo 73 della legge regionale 18/2005;

     nnn) comma 104 dell’articolo 6 e comma 84 dell’articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);

     ooo) comma 3 dell’articolo 16 e articolo 27 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).

 

     Art. 69. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per le finalità previste dall’articolo 3, comma 1, con riferimento agli interventi previsti dagli articoli da 7 a 26, è autorizzata la spesa complessiva di 14.232.980 euro suddivisa in ragione di 7.116.490 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 nell’ambito dell’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 1520 (1.1.152.2.11.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione “Trasferimenti di parte corrente agli Enti locali per l’esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali”.

     2. Per le finalità previste dall’articolo 3, comma 1, con riferimento agli interventi previsti dagli articoli da 7 a 26, è autorizzata la spesa complessiva di 16.355.900 euro suddivisa in ragione di 8.219.200 euro per l’anno 2007 e di 8.136.700 euro per l’anno 2008 nell’ambito dell’unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:

     a) 1522 (2.1.232.4.08.27) con la denominazione “Trasferimenti di parte capitale agli Enti locali per l’esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali” con lo stanziamento complessivo di 6.141.000 euro suddiviso in ragione di 2.995.500 euro per l’anno 2007 e di 3.145.500 euro per l’anno 2008;

     b) 1523 (2.1.232.4.08.27) con la denominazione “Trasferimenti di parte capitale agli Enti locali per l’esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali - ricorso al mercato finanziario” con lo stanziamento complessivo di 10.214.900 euro suddiviso in ragione di 5.223.700 euro per l’anno 2007 e di 4.991.200 euro per l’anno 2008.

     3. La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e previa informazione alla competente Commissione del Consiglio regionale, individua con propria deliberazione le quote degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, da trasferire a ciascun Ente locale e le specifiche finalità.

     4. All’onere complessivo di 30.588.880 euro suddiviso in ragione di 15.335.690 euro per l’anno 2007 e di 15.253.190 euro per l’anno 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi 1 e 2, si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci precitati per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:

     (omissis)

     5. La deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 2, quantifica le risorse da devolvere per ciascun Ente locale. Tali risorse sono allocate con successivo decreto dell’Assessore alle risorse economiche e finanziarie sull’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 1540 (1.1.152.2.11.33) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione “Trasferimenti agli Enti locali per le spese relative al personale trasferito dalla Regione per l’esercizio di funzioni e compiti amministrativi devoluti dalla Regione medesima”.

     6. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;

     b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;

     c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;

     d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.

     7. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 21 della legge regionale 21/2000, come sostituito dall’articolo 47 della presente legge, fanno carico all’unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6904 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole «Finanziamento per» sono sostituite dalle seguenti: «Trasferimenti alle province per» e il cui codice di finanza regionale «1.1.158.2.10.24» è sostituito dal seguente: «1.1.153.2.10.24».

     8. Al fine di assicurare il costante mantenimento del livello delle prestazioni in relazione alle variazioni del fabbisogno, per il finanziamento della funzione esercitata dalle Province ai sensi dell’articolo 26, comma 3, la Regione può disporre stanziamenti integrativi con norme di legge finanziaria o di variazione di bilancio.

     9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 6, comma 25, della legge regionale 12/2006, come modificato dall’articolo 52 della presente legge, fanno carico all’unità previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6894 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione dopo le parole «spese sostenute nel 2005» sono aggiunte le seguenti: «e nel 2006».

     10. Per l’ulteriore finanziamento degli interventi a favore degli operatori agrituristici ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 25/1996, come sostituito dall’articolo 40, comma 1, lettera a), della presente legge, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa di 301.650,69 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 11.1.330.2.352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 6293 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è incrementato di pari importo per l’anno 2006.

     11. All’onere di 301.650,69 euro per l’anno 2006, derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 10, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     (omissis)

     intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.


[1] Il numero della presente legge è stato così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. del 6 dicembre 2006, n. 49.

[2] Lettera abrogata dall'art. 64 della L.R. 26 novembre 2021, n. 20.

[3] Lettera abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[4] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[5] Lettera abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[6] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[7] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 18 marzo 2010, n. 6.

[8] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 25 settembre 2015, n. 22.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e abrogata dall'art. 2 della L.R. 12 marzo 2009, n. 4.

[10] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 18 marzo 2010, n. 6.

[11] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 11 ottobre 2012, n. 19.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[13] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 11 ottobre 2012, n. 19.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 42 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23.

[15] Lettera così sostituita dall'art. 42 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23.

[16] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 17 febbraio 2010, n. 4, con la decorrenza ivi prevista, dall'art. 6, comma 57 quinquies, della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1, aggiunto dall'art. 1 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5, con la decorrenza ivi prevista e nuovamente abrogato dall'art. 43 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[17] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[18] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[19] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 marzo 2010, n. 6.

[20] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[21] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[22] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[23] Lettera abrogata dall'art. 43 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[24] Articolo sostituito dall'art. 21 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 25 settembre 2015, n. 22.

[25] Lettera abrogata dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[26] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[27] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[28] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[29] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[30] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[31] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23.

[32] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[33] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[34] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[35] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 12 marzo 2009, n. 4.

[36] Articolo inserito dall'art. 22 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

[37] Lettera abrogata dall'art. 7 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22, con la decorrenza ivi prevista.

[38] Lettera abrogata dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[39] Lettera aggiunta dall'art. 23 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.