Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 miniere - cave - torbiere |
Data: | 19/05/2011 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. modifiche all’articolo 1 della legge regionale 35/1986 |
Art. 2. modifiche all’articolo 2 della legge regionale 35/1986 |
Art. 3. modifica alla rubrica del Titolo II della legge regionale 35/1986 |
Art. 4. sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 35/1986 e modifica all’articolo 37 della legge regionale 16/2002 |
Art. 5. sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 35/1986 |
Art. 6. modifiche all’articolo 9 della legge regionale 35/1986 |
Art. 7. modifica alla rubrica del Titolo III della legge regionale 35/1986 |
Art. 8. modifiche all’articolo 11 della legge regionale 35/1986 |
Art. 9. modifiche all’articolo 12 ter della legge regionale 35/1986 |
Art. 10. sostituzione dell’articolo 13 della legge regionale 35/1986 |
Art. 11. modifica all’articolo 14 della legge regionale 35/1986 |
Art. 12. modifiche all’articolo 15 della legge regionale 35/1986 |
Art. 13. modifica all’articolo 16 della legge regionale 35/1986 |
Art. 14. modifica all’articolo 17 della legge regionale 35/1986 |
Art. 15. modifiche all’articolo 18 bis della legge regionale 35/1986 |
Art. 16. modifiche all’articolo 19 della legge regionale 35/1986 |
Art. 17. modifiche all’articolo 20 della legge regionale 35/1986 |
Art. 18. modifica all’articolo 22 della legge regionale 35/1986 |
Art. 19. modifiche all’articolo 7 della legge regionale 21/1997 |
Art. 20. abrogazioni |
Art. 21. norma transitoria |
Art. 22. modifiche all’articolo 5 della legge regionale 12/2009 |
Art. 23. ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche |
Art. 24. modifica all’articolo 18 della legge regionale 13/2002 |
Art. 25. piccole utilizzazioni di calore geotermico |
Art. 26. sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale 16/2009 |
Art. 27. modifica all’articolo 4 della legge regionale 19/2004 |
Art. 28. rinvio dinamico |
§ 4.4.15 - L.R. 19 maggio 2011, n. 6.
Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche.
(B.U. 25 maggio 2011, n. 21)
Art. 1. modifiche all’articolo 1 della
1. Dopo il primo comma dell’articolo 1 della
«1 bis. Per attività di cava si intende l’attività di scavo, di primo trattamento delle sostanze minerali di cui al primo comma, nonché di risistemazione ambientale dell’area autorizzata.
1 ter. All’interno dell’area autorizzata ai fini dell’attività estrattiva, è vietato svolgere attività diverse da quelle di cui al comma 1 bis e non possono essere realizzati opere e manufatti non previsti nel progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale dei luoghi, autorizzato.
1 quater. All’interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla
1 quinques. E’ escluso dall’ambito di applicazione della presente legge l’abbassamento dei terreni situati in zona agricola “E”, effettuato con le seguenti modalità:
a) l’asporto, senza attività di scavo, del solo materiale litoide grossolano, costituito da ciottoli rocciosi di diametro superiore a sessanta millimetri, disseminato in superficie;
b) l’asporto di terra mista a materiale litoide che comporti una modifica qualitativa dello strato superficiale per una profondità non superiore a un metro e per un volume non superiore a 2.000 metri cubi.
1 sexies. I progetti delle attività di cui al comma 1 quinques, lettera b), sono soggetti ad approvazione da parte del Comune competente per territorio, anche al fine di consentire il mantenimento della classificazione urbanistica in zona agricola “E” dei terreni interessati.
1 septies. Le attività di cui al comma 1 quinques realizzate in difformità alle condizioni e ai limiti indicati nel comma medesimo sono soggette al procedimento autorizzatorio di cui alla presente legge.».
Art. 2. modifiche all’articolo 2 della
1. All’articolo 2 della
a) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
«1 bis. Con regolamento regionale sono definiti:
a) i criteri per la predisposizione del progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale e delle relative varianti;
b) le modalità di presentazione dell’istanza di autorizzazione all’attività estrattiva e delle relative varianti;
c) la modulistica relativa agli adempimenti connessi alle attività estrattive e di polizia mineraria di cui al
1 ter. Il regolamento di cui al comma 1 bis è emanato in conformità ai principi generali di cui all’articolo 1 della
Art. 3. modifica alla rubrica del Titolo II della
1. Alla rubrica del Titolo II della
Art. 4. sostituzione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
«Art. 3 Piano regionale delle attività estrattive-PRAE
1. Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) costituisce atto di pianificazione e di programmazione, finalizzato a garantire il razionale ed equilibrato sfruttamento delle sostanze minerali di cui all’articolo 1 e le necessità di sviluppo economico della Regione, nel rispetto dei valori ambientali, della tutela del paesaggio e della difesa del suolo.
2. Il PRAE individua gli obiettivi e le azioni in materia di attività estrattive, nonché i criteri di controllo e di verifica della loro attuazione definendo, altresì, le modalità e i limiti entro i quali si svolge l’attività estrattiva delle sostanze minerali.
3. Il PRAE, anche articolato per sezioni relative a singole sostanze minerali, definisce:
a) gli aspetti geologici del territorio regionale;
b) le attività estrattive in corso;
c) le aree da destinare alle attività estrattive, in funzione della sostenibilità ambientale di nuovi insediamenti di tali attività sul territorio regionale;
d) la stima del fabbisogno delle sostanze minerali per un periodo definito, in considerazione dei volumi autorizzati ed effettivamente estratti ai sensi della presente legge, nonchè prioritariamente delle estrazioni di materiale litoide dai corsi d’acqua di cui alla deliberazione della Giunta regionale prevista dall’articolo 37, comma 1 bis, della
e) le prescrizioni, le modalità e i criteri volti ad assicurare la coltivazione delle sostanze minerali e la risistemazione ambientale dei luoghi, coerenti con un organizzato assetto del territorio.
4. La stima del fabbisogno di cui al comma 3, lettera d), è aggiornata con deliberazione della Giunta regionale almeno ogni due anni.».
2. [Dopo il comma 1 dell’articolo 37 della
«1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per l’individuazione dei corsi d’acqua o di tratti dei medesimi, nei quali è necessaria l’esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui al presente articolo che prevedono l’estrazione e l’asporto del materiale litoide e sono indicati i corsi d’acqua o i tratti dei medesimi nei quali tali interventi sono interdetti.»] [5].
Art. 5. sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
«Art. 5 formazione, approvazione ed efficacia del PRAE
1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di attività estrattive, approva il progetto del PRAE.
2. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale, l’avviso di approvazione del progetto del PRAE è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l’indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati, nonché del termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale tale diritto può essere esercitato anche ai fini della presentazione di osservazioni scritte.
3. I Comuni sono individuati quali soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera s), del
4. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute e, conseguentemente, adotta il PRAE, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.
5. Il PRAE è approvato con decreto del Presidente della Regione entro un anno dall’entrata in vigore della
Art. 6. modifiche all’articolo 9 della
1. All’articolo 9 della
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«1 bis. Dalla data di adozione del PRAE di cui all’articolo 5, comma 4, non sono rilasciate autorizzazioni all’attività estrattiva in contrasto con le norme del Piano stesso.»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«3. Fino all’approvazione del PRAE, il rilascio dell’autorizzazione all’attività estrattiva è, altresì, subordinato alla presentazione, da parte del soggetto istante dell’attestazione, rilasciata dal Comune territorialmente competente, di non contrastanza del progetto presentato con le previsioni degli strumenti di pianificazione comunale.»;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«4. Dalla data di approvazione del PRAE e sino ad avvenuto adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale ai sensi dell’articolo 7, le istanze di autorizzazione all’attività estrattiva devono essere conformi alle previsioni del Piano stesso.».
Art. 7. modifica alla rubrica del Titolo III della
1. Alla rubrica del Titolo III della
Art. 8. modifiche all’articolo 11 della
1. All’articolo 11 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le istanze di autorizzazione sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive con le modalità definite ai sensi dell’articolo 2, nonché ai Comuni territorialmente interessati.»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1 bis. Ai fini dell’acquisizione di atti di assenso comunque denominati di amministrazioni pubbliche in ordine ai progetti di coltivazione e risistemazione ambientale, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive può indire una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della
1 ter. Le istanze di autorizzazione di cui al comma 1 sono corredate del titolo giuridico comprovante la disponibilità dell’area destinata all’esercizio dell’attività estrattiva, nonché della dichiarazione con la quale il soggetto istante si impegna a mantenere tale disponibilità per la durata di esecuzione del progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale.»;
c) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati con decorrenza dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2, comma 1 bis, lettere a) e b);
d) i commi 5 e 6 sono abrogati.
Art. 9. modifiche all’articolo 12 ter della
1. All’articolo 12 ter della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1, che deve essere costituita con le modalità di cui alla
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Qualora il progetto di coltivazione e risistemazione ambientale sia articolato in lotti, la garanzia finanziaria può essere prestata per ogni singolo lotto e per la durata di cui al comma 2 e lo svincolo della garanzia è concesso con le modalità di cui al comma 3, a seguito dell’accertamento dell’avvenuta risistemazione ambientale dei singoli lotti, in misura proporzionale alle aree effettivamente recuperate.»;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4 bis. Le imprese, che alla data di entrata in vigore della
d) il comma 5 è abrogato;
e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5 bis. Le imprese in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione EMAS ai sensi del
5 ter. Le imprese già autorizzate all’attività estrattiva, che ottengono la certificazione ambientale ISO 14001 o la registrazione EMAS ai sensi del
f) al comma 6 la parola «individuato» è sostituita dalla seguente: «indicato».
Art. 10. sostituzione dell’articolo 13 della
1. L’articolo 13 della
«Art. 13 convenzione con il Comune
1. I soggetti autorizzati e i Comuni territorialmente interessati stipulano, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, una convenzione nella quale:
a) sono indicati i tempi e i modi di attuazione del progetto di risistemazione ambientale di cui all’articolo 15, primo comma, lettera b);
b) è indicato l’ammontare della garanzia finanziaria prevista dall’articolo 12 ter.».
Art. 11. modifica all’articolo 14 della
1. Al primo comma dell’articolo 14 della
Art. 12. modifiche all’articolo 15 della
1. All’articolo 15 della
a) alla lettera b) del primo comma le parole «, a eventuale integrazione della convenzione di cui all’articolo 13,» sono soppresse;
b) la lettera e bis) del primo comma è abrogata.
Art. 13. modifica all’articolo 16 della
1. All’articolo 16 della
a) al primo comma le parole «dell’Assessore regionale all’industria» sono sostituite dalle seguenti:
«della struttura regionale competente in materia di attività estrattive»;
b) al quarto comma le parole «per un periodo massimo di tre anni» sono sostituite dalle seguenti:
«per un periodo da tre a cinque anni» e le parole «, anche in deroga all’articolo 15, primo comma, lettera e bis),» sono soppresse.
Art. 14. modifica all’articolo 17 della
1. Al primo comma dell’articolo 17 della
Art. 15. modifiche all’articolo 18 bis della
1. All’articolo 18 bis della
a) al comma 1 le parole «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;
b) al comma 3 le parole «da lire un milione a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 4.000 euro».
2. Le eventuali somme derivanti dal disposto di cui all’articolo 18 bis della
Art. 16. modifiche all’articolo 19 della
1. Al primo comma dell’articolo 19 della
a) alla lettera a) le parole «, prima dell’approvazione del PRAE o al di fuori dei bacini estrattivi delimitati dal PRAE approvato» sono soppresse;
b) la lettera b) è abrogata.
Art. 17. modifiche all’articolo 20 della
1. All’articolo 20 della
a) alla lettera b) del comma 1 le parole «da lire 3 milioni a lire 20 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«da 3.000 euro a 18.000 euro»;
b) alla lettera c) del comma 1 le parole «da lire 1 milione a lire 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«da 1.000 euro a 6.000 euro»;
c) al comma 2 le parole «da lire 1 milione a lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 6.000 euro»;
d) al comma 3 bis dopo le parole «motivi di violazione.» sono aggiunte le seguenti: «Il direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive può autorizzare, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, l’eventuale variante al progetto di risistemazione ambientale finalizzata all’estinzione dei motivi di violazione.»;
e) il comma 3 ter è sostituito dal seguente:
«3 ter. Nel caso in cui, avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa venga proposto ricorso in opposizione ai sensi dell’articolo 22 della
f) dopo il comma 3 ter è aggiunto il seguente:
«3 quater. In conformità all’esito del giudizio di primo grado, la garanzia fideiussoria è escussa dall’Amministrazione regionale, entro sessanta giorni dalla notifica della relativa sentenza al soggetto obbligato, ovvero è svincolata dall’Amministrazione regionale, entro sessanta giorni dalla notifica della relativa sentenza a cura del ricorrente.».
2. Le eventuali somme derivanti dal disposto di cui agli articoli 19 e 20 della
Art. 18. modifica all’articolo 22 della
1. Al primo comma dell’articolo 22 della
Art. 19. modifiche all’articolo 7 della
1. All’articolo 7 della
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dall’1 luglio 1997 è introdotto un onere di coltivazione o di ricerca a carico del titolare dell’autorizzazione da versare annualmente al Comune sede dell’attività estrattiva, quale indennizzo dei disagi derivanti dall’esercizio della stessa, diversificato per le seguenti tipologie di materiali:
a) argilla;
b) pietre ornamentali;
c) calcari, materie prime per cementi artificiali, carbonato di calcio, materiali speciali e diversi;
d) sabbie e ghiaie.»;
b) al comma 2 le parole «al recupero e alla valorizzazione di aree degradate dall’attività estrattiva, nonché agli studi, alle ricerche e alla pianificazione regionale delle attività estrattive» sono sostituite dalle seguenti: «alla predisposizione, alla revisione, all’aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive, nonché alla realizzazione di interventi di sistemazioni idrogeologiche del territorio regionale»;
c) al comma 3 dopo le parole «e modificato dall’articolo 10 della presente legge» sono inserite le seguenti: «con esclusione delle pietre ornamentali per le quali l’onere di coltivazione è applicato al solo materiale commerciato».
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 4, 6, 6 bis, 8, 10, 12 bis e 18 della
b) i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 12 bis della
c) la lettera b) del comma 3 dell’articolo 19 della
d) il comma 37 dell’articolo 3 e il comma 68 dell’articolo 4 della
Art. 21. norma transitoria [22]
1. I procedimenti in materia di attività estrattiva in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall’Amministrazione regionale in applicazione della normativa previgente.
Art. 22. modifiche all’articolo 5 della
1. All’articolo 5 della
a) al comma 39 le parole «dell’articolo 17, commi 1 e 2, della
b) al comma 40 dopo le parole «dell’articolo 15, comma 2, della
Art. 23. ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche
1. In attuazione dell’articolo 17, comma 1, del
a) i criteri e le modalità di valutazione dei requisiti tecnici ed economici dei soggetti richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione d’interesse locale;
b) i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all’entità delle risorse geotermiche disponibili, nonché all’estensione e alla conformazione dei territori interessati;
c) i criteri per il rilascio delle proroghe dei permessi di ricerca e per i casi di riduzione o restituzione delle aree;
d) le procedure specifiche per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarità;
e) le prescrizioni specifiche relative al reinserimento dei fluidi;
f) i limiti e le prescrizioni per l’esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree già oggetto di titoli per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse locale;
f bis) la modulistica relativa agli adempimenti connessi alle attività di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche, nonchè di polizia mineraria di cui al
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono approvati previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.
Art. 24. modifica all’articolo 18 della
1. Dopo la lettera c bis) del comma 26 dell’articolo 18 della
«c ter) gli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, a condizione che tali acque non siano utilizzate nell’ambito di cicli produttivi e che non siano sottoposte a trattamenti chimici.».
Art. 25. piccole utilizzazioni di calore geotermico
1. Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all’articolo 10, comma 1, del
2. In attuazione dell’articolo 10, comma 5, e dell’articolo 17, comma 1, lettera m), del
Art. 26. sostituzione dell’articolo 15 della
1. L’articolo 15 della
«Art. 15 classificazione del territorio regionale
1. Il quadro conoscitivo del territorio regionale viene delineato, sulla base della classificazione del territorio stesso definita dal piano per l’assetto idrogeologico di riferimento, ai sensi dell’articolo 65 del
2. La classificazione di cui al comma 1 è recepita dal Comune per il territorio di competenza in uno studio costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione geologica, geologico-tecnica e idraulica che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento di pianificazione comunale e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;
b) rappresentazioni cartografiche che, quale strumento di sintesi delle rilevate caratteristiche del territorio, considerino in particolare le eventuali situazioni di pericolo, di danno e di alterazione dell’assetto del territorio.
3. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 sono individuati a scala comunale, come segue:
a) aree sicure ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio, all’atto della predisposizione dello studio di cui al comma 2, non risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;
b) aree che, in caso di destinazione d’uso a fini edificatori o infrastrutturali, possono assumere un carattere di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;
c) aree pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio all’atto della predisposizione dello studio di cui al comma 2, risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, eventualmente suddivise in subaree qualificate da diversi gradi di pericolosità.
4. Lo studio di cui al comma 2 fa parte integrante degli elaborati dello strumento di pianificazione comunale ed è sottoscritto da tecnici laureati abilitati, ciascuno per il settore di propria competenza.
5. I Comuni trasmettono lo studio di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia, ai fini della verifica sulla conformità dei contenuti dello studio alle condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio. L’esito della verifica è reso noto al Comune interessato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello studio.
6. I Comuni, in caso di calamità naturale i cui effetti, per gravità ed estensione, impongano l’adozione di una variante dello strumento di pianificazione comunale, o qualora intervengano modificazioni dell’assetto della sicurezza idrogeologica del proprio territorio, provvedono ad aggiornare la perimetrazione degli ambiti territoriali di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dal piano per l’assetto idrogeologico di riferimento.».
Art. 27. modifica all’articolo 4 della
1. Al comma 5 dell’articolo 4 della
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 4, comma 5, della
3. La Regione, ai fini dell’utilizzo dei fondi che finanziano la politica regionale unitaria comunitaria e nazionale, è autorizzata ad aggiornare il “Piano di bonifica delle aree inquinate del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia”, approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 1995, n. 1976, limitatamente alle aree dei siti di interesse nazionale perimetrati ai sensi dei decreti ministeriali 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste e perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano).
Art. 28. rinvio dinamico
1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[5] Comma abrogato dall'art. 65 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[20] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[21] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[22] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[23] Alinea così modificato dall'art. 202 della
[24] Lettera aggiunta dall'art. 202 della