§ 4.4.15 - L.R. 19 maggio 2011, n. 6.
Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 miniere - cave - torbiere
Data:19/05/2011
Numero:6


Sommario
Art. 1.  modifiche all’articolo 1 della legge regionale 35/1986
Art. 2.  modifiche all’articolo 2 della legge regionale 35/1986
Art. 3.  modifica alla rubrica del Titolo II della legge regionale 35/1986
Art. 4.  sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 35/1986 e modifica all’articolo 37 della legge regionale 16/2002
Art. 5.  sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 35/1986
Art. 6.  modifiche all’articolo 9 della legge regionale 35/1986
Art. 7.  modifica alla rubrica del Titolo III della legge regionale 35/1986
Art. 8.  modifiche all’articolo 11 della legge regionale 35/1986
Art. 9.  modifiche all’articolo 12 ter della legge regionale 35/1986
Art. 10.  sostituzione dell’articolo 13 della legge regionale 35/1986
Art. 11.  modifica all’articolo 14 della legge regionale 35/1986
Art. 12.  modifiche all’articolo 15 della legge regionale 35/1986
Art. 13.  modifica all’articolo 16 della legge regionale 35/1986
Art. 14.  modifica all’articolo 17 della legge regionale 35/1986
Art. 15.  modifiche all’articolo 18 bis della legge regionale 35/1986
Art. 16.  modifiche all’articolo 19 della legge regionale 35/1986
Art. 17.  modifiche all’articolo 20 della legge regionale 35/1986
Art. 18.  modifica all’articolo 22 della legge regionale 35/1986
Art. 19.  modifiche all’articolo 7 della legge regionale 21/1997
Art. 20.  abrogazioni
Art. 21.  norma transitoria
Art. 22.  modifiche all’articolo 5 della legge regionale 12/2009
Art. 23.  ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche
Art. 24.  modifica all’articolo 18 della legge regionale 13/2002
Art. 25.  piccole utilizzazioni di calore geotermico
Art. 26.  sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale 16/2009
Art. 27.  modifica all’articolo 4 della legge regionale 19/2004
Art. 28.  rinvio dinamico


§ 4.4.15 - L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche.

(B.U. 25 maggio 2011, n. 21)

 

Art. 1. modifiche all’articolo 1 della legge regionale 35/1986 [1]

1. Dopo il primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. Per attività di cava si intende l’attività di scavo, di primo trattamento delle sostanze minerali di cui al primo comma, nonché di risistemazione ambientale dell’area autorizzata.

1 ter. All’interno dell’area autorizzata ai fini dell’attività estrattiva, è vietato svolgere attività diverse da quelle di cui al comma 1 bis e non possono essere realizzati opere e manufatti non previsti nel progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale dei luoghi, autorizzato.

1 quater. All’interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è vietato l’esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali a eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali comprese le cave di pietra ornamentale in sotterraneo, così come in aree di falde acquifere.

1 quinques. E’ escluso dall’ambito di applicazione della presente legge l’abbassamento dei terreni situati in zona agricola “E”, effettuato con le seguenti modalità:

a) l’asporto, senza attività di scavo, del solo materiale litoide grossolano, costituito da ciottoli rocciosi di diametro superiore a sessanta millimetri, disseminato in superficie;

b) l’asporto di terra mista a materiale litoide che comporti una modifica qualitativa dello strato superficiale per una profondità non superiore a un metro e per un volume non superiore a 2.000 metri cubi.

1 sexies. I progetti delle attività di cui al comma 1 quinques, lettera b), sono soggetti ad approvazione da parte del Comune competente per territorio, anche al fine di consentire il mantenimento della classificazione urbanistica in zona agricola “E” dei terreni interessati.

1 septies. Le attività di cui al comma 1 quinques realizzate in difformità alle condizioni e ai limiti indicati nel comma medesimo sono soggette al procedimento autorizzatorio di cui alla presente legge.».

 

     Art. 2. modifiche all’articolo 2 della legge regionale 35/1986 [2]

1. All’articolo 2 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. Con regolamento regionale sono definiti:

a) i criteri per la predisposizione del progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale e delle relative varianti;

b) le modalità di presentazione dell’istanza di autorizzazione all’attività estrattiva e delle relative varianti;

c) la modulistica relativa agli adempimenti connessi alle attività estrattive e di polizia mineraria di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).

1 ter. Il regolamento di cui al comma 1 bis è emanato in conformità ai principi generali di cui all’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché secondo i criteri di partecipazione, pubblicità e informazione, anche mediante utilizzo di sistemi telematici e informatici, entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche), previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.».

 

     Art. 3. modifica alla rubrica del Titolo II della legge regionale 35/1986 [3]

1. Alla rubrica del Titolo II della legge regionale 35/1986 le parole «e programmi regionali di settore» sono soppresse.

 

     Art. 4. sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 35/1986 e modifica all’articolo 37 della legge regionale 16/2002 [4]

1. L’articolo 3 della legge regionale 35/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 Piano regionale delle attività estrattive-PRAE

1. Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) costituisce atto di pianificazione e di programmazione, finalizzato a garantire il razionale ed equilibrato sfruttamento delle sostanze minerali di cui all’articolo 1 e le necessità di sviluppo economico della Regione, nel rispetto dei valori ambientali, della tutela del paesaggio e della difesa del suolo.

2. Il PRAE individua gli obiettivi e le azioni in materia di attività estrattive, nonché i criteri di controllo e di verifica della loro attuazione definendo, altresì, le modalità e i limiti entro i quali si svolge l’attività estrattiva delle sostanze minerali.

3. Il PRAE, anche articolato per sezioni relative a singole sostanze minerali, definisce:

a) gli aspetti geologici del territorio regionale;

b) le attività estrattive in corso;

c) le aree da destinare alle attività estrattive, in funzione della sostenibilità ambientale di nuovi insediamenti di tali attività sul territorio regionale;

d) la stima del fabbisogno delle sostanze minerali per un periodo definito, in considerazione dei volumi autorizzati ed effettivamente estratti ai sensi della presente legge, nonchè prioritariamente delle estrazioni di materiale litoide dai corsi d’acqua di cui alla deliberazione della Giunta regionale prevista dall’articolo 37, comma 1 bis, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e della tendenza del mercato;

e) le prescrizioni, le modalità e i criteri volti ad assicurare la coltivazione delle sostanze minerali e la risistemazione ambientale dei luoghi, coerenti con un organizzato assetto del territorio.

4. La stima del fabbisogno di cui al comma 3, lettera d), è aggiornata con deliberazione della Giunta regionale almeno ogni due anni.».

2. [Dopo il comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è aggiunto il seguente:

«1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per l’individuazione dei corsi d’acqua o di tratti dei medesimi, nei quali è necessaria l’esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui al presente articolo che prevedono l’estrazione e l’asporto del materiale litoide e sono indicati i corsi d’acqua o i tratti dei medesimi nei quali tali interventi sono interdetti.»] [5].

 

     Art. 5. sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 35/1986 [6]

1. L’articolo 5 della legge regionale 35/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 formazione, approvazione ed efficacia del PRAE

1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di attività estrattive, approva il progetto del PRAE.

2. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale, l’avviso di approvazione del progetto del PRAE è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l’indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati, nonché del termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale tale diritto può essere esercitato anche ai fini della presentazione di osservazioni scritte.

3. I Comuni sono individuati quali soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e per gli effetti dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 medesimo.

4. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute e, conseguentemente, adotta il PRAE, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.

5. Il PRAE è approvato con decreto del Presidente della Regione entro un anno dall’entrata in vigore della legge regionale 6/2011, previa deliberazione della Giunta regionale, ed è pubblicato sul sito web della Regione, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione. L’avviso di avvenuta approvazione del PRAE è pubblicato, contestualmente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Il PRAE è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.».

 

     Art. 6. modifiche all’articolo 9 della legge regionale 35/1986 [7]

1. All’articolo 9 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«1 bis. Dalla data di adozione del PRAE di cui all’articolo 5, comma 4, non sono rilasciate autorizzazioni all’attività estrattiva in contrasto con le norme del Piano stesso.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«3. Fino all’approvazione del PRAE, il rilascio dell’autorizzazione all’attività estrattiva è, altresì, subordinato alla presentazione, da parte del soggetto istante dell’attestazione, rilasciata dal Comune territorialmente competente, di non contrastanza del progetto presentato con le previsioni degli strumenti di pianificazione comunale.»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«4. Dalla data di approvazione del PRAE e sino ad avvenuto adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale ai sensi dell’articolo 7, le istanze di autorizzazione all’attività estrattiva devono essere conformi alle previsioni del Piano stesso.».

 

     Art. 7. modifica alla rubrica del Titolo III della legge regionale 35/1986 [8]

1. Alla rubrica del Titolo III della legge regionale 35/1986 le parole «dei materiali di cava» sono sostituite dalle seguenti: «delle sostanze minerali».

 

     Art. 8. modifiche all’articolo 11 della legge regionale 35/1986 [9]

1. All’articolo 11 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le istanze di autorizzazione sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive con le modalità definite ai sensi dell’articolo 2, nonché ai Comuni territorialmente interessati.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Ai fini dell’acquisizione di atti di assenso comunque denominati di amministrazioni pubbliche in ordine ai progetti di coltivazione e risistemazione ambientale, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive può indire una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della legge regionale 7/2000.

1 ter. Le istanze di autorizzazione di cui al comma 1 sono corredate del titolo giuridico comprovante la disponibilità dell’area destinata all’esercizio dell’attività estrattiva, nonché della dichiarazione con la quale il soggetto istante si impegna a mantenere tale disponibilità per la durata di esecuzione del progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale.»;

c) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati con decorrenza dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2, comma 1 bis, lettere a) e b);

d) i commi 5 e 6 sono abrogati.

 

     Art. 9. modifiche all’articolo 12 ter della legge regionale 35/1986 [10]

1. All’articolo 12 ter della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1, che deve essere costituita con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), è determinata nel provvedimento di autorizzazione all’attività estrattiva, in misura pari a una volta e mezza il costo dell’intervento di risistemazione ambientale esposto nel quadro economico del relativo progetto. L’importo della garanzia è adeguato ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora il progetto di coltivazione e risistemazione ambientale sia articolato in lotti, la garanzia finanziaria può essere prestata per ogni singolo lotto e per la durata di cui al comma 2 e lo svincolo della garanzia è concesso con le modalità di cui al comma 3, a seguito dell’accertamento dell’avvenuta risistemazione ambientale dei singoli lotti, in misura proporzionale alle aree effettivamente recuperate.»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 bis. Le imprese, che alla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2011, sono già autorizzate all’attività estrattiva possono, entro sessanta giorni dalla medesima data, chiedere di prestare la garanzia finanziaria per ogni singolo lotto, presentando alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive un’istanza recante gli estremi del provvedimento autorizzativo e l’indicazione del lotto interessato.»;

d) il comma 5 è abrogato;

e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5 bis. Le imprese in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 relativo all’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, prestano una garanzia fideiussoria in misura pari al costo dell’intervento di risistemazione ambientale.

5 ter. Le imprese già autorizzate all’attività estrattiva, che ottengono la certificazione ambientale ISO 14001 o la registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 dopo l’entrata in vigore della legge regionale 6/2011, possono chiedere la rideterminazione della garanzia fideiussoria nella misura pari al costo dell’intervento di risistemazione ambientale.»;

f) al comma 6 la parola «individuato» è sostituita dalla seguente: «indicato».

 

     Art. 10. sostituzione dell’articolo 13 della legge regionale 35/1986 [11]

1. L’articolo 13 della legge regionale 35/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 convenzione con il Comune

1. I soggetti autorizzati e i Comuni territorialmente interessati stipulano, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, una convenzione nella quale:

a) sono indicati i tempi e i modi di attuazione del progetto di risistemazione ambientale di cui all’articolo 15, primo comma, lettera b);

b) è indicato l’ammontare della garanzia finanziaria prevista dall’articolo 12 ter.».

 

     Art. 11. modifica all’articolo 14 della legge regionale 35/1986 [12]

1. Al primo comma dell’articolo 14 della legge regionale 35/1986 le parole «Assessore regionale all’industria» sono sostituite dalle seguenti: «Assessore regionale competente in materia di attività estrattive».

 

     Art. 12. modifiche all’articolo 15 della legge regionale 35/1986 [13]

1. All’articolo 15 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del primo comma le parole «, a eventuale integrazione della convenzione di cui all’articolo 13,» sono soppresse;

b) la lettera e bis) del primo comma è abrogata.

 

     Art. 13. modifica all’articolo 16 della legge regionale 35/1986 [14]

1. All’articolo 16 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole «dell’Assessore regionale all’industria» sono sostituite dalle seguenti:

«della struttura regionale competente in materia di attività estrattive»;

b) al quarto comma le parole «per un periodo massimo di tre anni» sono sostituite dalle seguenti:

«per un periodo da tre a cinque anni» e le parole «, anche in deroga all’articolo 15, primo comma, lettera e bis),» sono soppresse.

 

     Art. 14. modifica all’articolo 17 della legge regionale 35/1986 [15]

1. Al primo comma dell’articolo 17 della legge regionale 35/1986 le parole «anche al di fuori delle aree dei bacini estrattivi individuate dal PRAE,» sono soppresse e le parole «dell’Assessore regionale all’industria, sentito il Comitato regionale delle miniere e delle cave» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura regionale competente in materia di attività estrattive».

 

     Art. 15. modifiche all’articolo 18 bis della legge regionale 35/1986 [16]

1. All’articolo 18 bis della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;

b) al comma 3 le parole «da lire un milione a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 4.000 euro».

2. Le eventuali somme derivanti dal disposto di cui all’articolo 18 bis della legge regionale 35/1986, come modificato dal comma 1, lettera b), sono accertate e riscosse sull’unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1997 di nuova istituzione “per memoria” nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 2011, con la denominazione «Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla mancata ottemperanza della trasmissione dello stato di fatto delle attività estrattive in esercizio».

 

     Art. 16. modifiche all’articolo 19 della legge regionale 35/1986 [17]

1. Al primo comma dell’articolo 19 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole «, prima dell’approvazione del PRAE o al di fuori dei bacini estrattivi delimitati dal PRAE approvato» sono soppresse;

b) la lettera b) è abrogata.

 

     Art. 17. modifiche all’articolo 20 della legge regionale 35/1986 [18]

1. All’articolo 20 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 le parole «da lire 3 milioni a lire 20 milioni» sono sostituite dalle seguenti:

«da 3.000 euro a 18.000 euro»;

b) alla lettera c) del comma 1 le parole «da lire 1 milione a lire 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti:

«da 1.000 euro a 6.000 euro»;

c) al comma 2 le parole «da lire 1 milione a lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 6.000 euro»;

d) al comma 3 bis dopo le parole «motivi di violazione.» sono aggiunte le seguenti: «Il direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive può autorizzare, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, l’eventuale variante al progetto di risistemazione ambientale finalizzata all’estinzione dei motivi di violazione.»;

e) il comma 3 ter è sostituito dal seguente:

«3 ter. Nel caso in cui, avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa venga proposto ricorso in opposizione ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e il giudice di primo grado sospenda l’esecutività del provvedimento impugnato, il pagamento della sanzione previsto dal comma 3 bis può essere sostituito dalla prestazione a favore dell’Amministrazione regionale di garanzia fideiussoria ai sensi della legge 348/1982 in misura pari a quella della sanzione comminata.»;

f) dopo il comma 3 ter è aggiunto il seguente:

«3 quater. In conformità all’esito del giudizio di primo grado, la garanzia fideiussoria è escussa dall’Amministrazione regionale, entro sessanta giorni dalla notifica della relativa sentenza al soggetto obbligato, ovvero è svincolata dall’Amministrazione regionale, entro sessanta giorni dalla notifica della relativa sentenza a cura del ricorrente.».

2. Le eventuali somme derivanti dal disposto di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 35/1986, come modificati rispettivamente dall’articolo 16, comma 1, e dal comma 1, sono accertate e riscosse sull’unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 997 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 2011.

 

     Art. 18. modifica all’articolo 22 della legge regionale 35/1986 [19]

1. Al primo comma dell’articolo 22 della legge regionale 35/1986 le parole «Direzione regionale dell’industria» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente in materia di attività estrattive».

 

     Art. 19. modifiche all’articolo 7 della legge regionale 21/1997 [20]

1. All’articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi),

sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dall’1 luglio 1997 è introdotto un onere di coltivazione o di ricerca a carico del titolare dell’autorizzazione da versare annualmente al Comune sede dell’attività estrattiva, quale indennizzo dei disagi derivanti dall’esercizio della stessa, diversificato per le seguenti tipologie di materiali:

a) argilla;

b) pietre ornamentali;

c) calcari, materie prime per cementi artificiali, carbonato di calcio, materiali speciali e diversi;

d) sabbie e ghiaie.»;

b) al comma 2 le parole «al recupero e alla valorizzazione di aree degradate dall’attività estrattiva, nonché agli studi, alle ricerche e alla pianificazione regionale delle attività estrattive» sono sostituite dalle seguenti: «alla predisposizione, alla revisione, all’aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive, nonché alla realizzazione di interventi di sistemazioni idrogeologiche del territorio regionale»;

c) al comma 3 dopo le parole «e modificato dall’articolo 10 della presente legge» sono inserite le seguenti: «con esclusione delle pietre ornamentali per le quali l’onere di coltivazione è applicato al solo materiale commerciato».

 

     Art. 20. abrogazioni [21]

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 4, 6, 6 bis, 8, 10, 12 bis e 18 della legge regionale 35/1986;

b) i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 12 bis della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25 (Norme transitorie in materia di autorizzazioni alle attività estrattive; modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 ed ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive; norme concernenti le materie prime secondarie derivanti da processi di lavorazione di materiali di cava e per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell’ambiente);

c) la lettera b) del comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e di riserve naturali regionali);

d) il comma 37 dell’articolo 3 e il comma 68 dell’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

 

     Art. 21. norma transitoria [22]

1. I procedimenti in materia di attività estrattiva in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall’Amministrazione regionale in applicazione della normativa previgente.

 

     Art. 22. modifiche all’articolo 5 della legge regionale 12/2009

1. All’articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 39 le parole «dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche)» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 16, commi 1, 2 e 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99)»;

b) al comma 40 dopo le parole «dell’articolo 15, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dell’articolo 3, comma 11, e dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 22/2010».

 

     Art. 23. ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche

1. In attuazione dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), sono disciplinati e definiti con regolamenti regionali [23]:

a) i criteri e le modalità di valutazione dei requisiti tecnici ed economici dei soggetti richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione d’interesse locale;

b) i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all’entità delle risorse geotermiche disponibili, nonché all’estensione e alla conformazione dei territori interessati;

c) i criteri per il rilascio delle proroghe dei permessi di ricerca e per i casi di riduzione o restituzione delle aree;

d) le procedure specifiche per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarità;

e) le prescrizioni specifiche relative al reinserimento dei fluidi;

f) i limiti e le prescrizioni per l’esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree già oggetto di titoli per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse locale;

f bis) la modulistica relativa agli adempimenti connessi alle attività di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche, nonchè di polizia mineraria di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) [24].

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono approvati previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.

 

     Art. 24. modifica all’articolo 18 della legge regionale 13/2002

1. Dopo la lettera c bis) del comma 26 dell’articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), è aggiunta la seguente:

«c ter) gli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, a condizione che tali acque non siano utilizzate nell’ambito di cicli produttivi e che non siano sottoposte a trattamenti chimici.».

 

     Art. 25. piccole utilizzazioni di calore geotermico

1. Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22/2010, sono sottoposte alle disposizioni speciali sulle acque sotterranee di cui al Titolo II del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), con le modalità previste dalla legge regionale 16/2002.

2. In attuazione dell’articolo 10, comma 5, e dell’articolo 17, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 22/2010, le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo medesimo, sono disciplinate con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.

 

     Art. 26. sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale 16/2009

1. L’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è sostituito dal seguente:

«Art. 15 classificazione del territorio regionale

1. Il quadro conoscitivo del territorio regionale viene delineato, sulla base della classificazione del territorio stesso definita dal piano per l’assetto idrogeologico di riferimento, ai sensi dell’articolo 65 del decreto legislativo 152/2006, in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, ai fini della previsione e della prevenzione dei relativi rischi.

2. La classificazione di cui al comma 1 è recepita dal Comune per il territorio di competenza in uno studio costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione geologica, geologico-tecnica e idraulica che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento di pianificazione comunale e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;

b) rappresentazioni cartografiche che, quale strumento di sintesi delle rilevate caratteristiche del territorio, considerino in particolare le eventuali situazioni di pericolo, di danno e di alterazione dell’assetto del territorio.

3. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 sono individuati a scala comunale, come segue:

a) aree sicure ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio, all’atto della predisposizione dello studio di cui al comma 2, non risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;

b) aree che, in caso di destinazione d’uso a fini edificatori o infrastrutturali, possono assumere un carattere di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;

c) aree pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio all’atto della predisposizione dello studio di cui al comma 2, risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, eventualmente suddivise in subaree qualificate da diversi gradi di pericolosità.

4. Lo studio di cui al comma 2 fa parte integrante degli elaborati dello strumento di pianificazione comunale ed è sottoscritto da tecnici laureati abilitati, ciascuno per il settore di propria competenza.

5. I Comuni trasmettono lo studio di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia, ai fini della verifica sulla conformità dei contenuti dello studio alle condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio. L’esito della verifica è reso noto al Comune interessato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello studio.

6. I Comuni, in caso di calamità naturale i cui effetti, per gravità ed estensione, impongano l’adozione di una variante dello strumento di pianificazione comunale, o qualora intervengano modificazioni dell’assetto della sicurezza idrogeologica del proprio territorio, provvedono ad aggiornare la perimetrazione degli ambiti territoriali di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dal piano per l’assetto idrogeologico di riferimento.».

 

     Art. 27. modifica all’articolo 4 della legge regionale 19/2004

1. Al comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999 n. 7), dopo la parola «Trieste» sono aggiunte le seguenti: «, nonché a sostenere gli interventi di cui all’articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), effettuati mediante delegazione amministrativa all’Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT), con le modalità previste dall’articolo 5 del decreto del Ministro dell’ambiente 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”).».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 19/2004, come modificato dal comma 1, fanno carico all’unità di bilancio 2.4.2.1053 e ai capitoli 2433, 2466 e 2467 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 2011.

3. La Regione, ai fini dell’utilizzo dei fondi che finanziano la politica regionale unitaria comunitaria e nazionale, è autorizzata ad aggiornare il “Piano di bonifica delle aree inquinate del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia”, approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 1995, n. 1976, limitatamente alle aree dei siti di interesse nazionale perimetrati ai sensi dei decreti ministeriali 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste e perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano).

 

     Art. 28. rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[3] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[4] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[5] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[6] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[7] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[8] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[9] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[10] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[11] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[12] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[13] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[14] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[15] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[16] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[17] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[18] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[19] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[20] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[21] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[22] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[23] Alinea così modificato dall'art. 202 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[24] Lettera aggiunta dall'art. 202 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.