Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.7 risorse idriche |
Data: | 14/11/2014 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici) |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 13/2005) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 9/2014 ) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 23/1990 ) |
Art. 5. (Abrogazioni) |
§ 4.7.38 - L.R. 14 novembre 2014, n. 24.
Soppressione dell’Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, modifiche alla legge regionale 9/2014 concernente il Garante regionale dei diritti della persona, nonché modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.
(B.U. 19 novembre 2014, n. 47)
Art. 1. (Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici)
1. L'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici di cui all'articolo 18 della
2. Il compenso annuo lordo attribuito all'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della
Art. 2. (Modifiche alla
1. Alla
a) gli articoli 18 e 19, nonché le lettere d) e f) del comma 5 dell'articolo 21 sono abrogati;
b) al comma 1 dell'articolo 20 le parole «, nonché agli indirizzi emanati dall'Autorità di vigilanza» sono soppresse;
c) al comma 2 dell'articolo 21 le parole «, su proposta dell'Autorità per la vigilanza di cui all'articolo 18,» sono soppresse;
d) alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 21 le parole: «, dandone informazione all'Autorità per la vigilanza» sono soppresse.
Art. 3. (Modifiche all'articolo 16 della
1. All'articolo 16 della
a) al comma 1 le parole «del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e» sono soppresse;
b) al comma 2 le parole «del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e» sono soppresse;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2 bis. Per gli esercizi finanziari successivi al 2014 gli oneri derivanti dalle finalità previste dall'articolo 6 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.».
Art. 4. (Modifiche all'articolo 7 della
1. All'articolo 7 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Alla Presidente della Commissione spetta un'indennità mensile, non cumulabile con il gettone di presenza, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore all'80 per cento dell'indennità di funzione dei Presidenti di Commissione permanente del Consiglio regionale.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alle commissarie spetta un gettone di presenza per ogni seduta della Commissione e delle sezioni o gruppi di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore a 100 euro.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.».
Art. 5. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 128 della
b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della
c) il comma 3 dell'articolo 12 della
d) l'articolo 40 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della