§ 4.7.38 - L.R. 14 novembre 2014, n. 24.
Soppressione dell’Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, modifiche alla legge regionale 9/2014 concernente il Garante regionale dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.7 risorse idriche
Data:14/11/2014
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici)
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 13/2005)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 9/2014 )
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 23/1990 )
Art. 5.  (Abrogazioni)


§ 4.7.38 - L.R. 14 novembre 2014, n. 24.

Soppressione dell’Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, modifiche alla legge regionale 9/2014 concernente il Garante regionale dei diritti della persona, nonché modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

(B.U. 19 novembre 2014, n. 47)

 

Art. 1. (Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici)

1. L'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 " Disposizioni in materia di risorse idriche "), è soppressa con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo di presentare, entro il termine del 31 dicembre 2014, le relazioni previste dall'articolo 19, comma 2, lettere k) e l), della legge regionale 13/2005 .

2. Il compenso annuo lordo attribuito all'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 13/2005, con la deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2014, n. 117 (Attribuzione all'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici del compenso annuo lordo, comprensivo anche degli oneri sociali e amministrativi), è rideterminato in ragione della durata effettiva dell'incarico per l'anno 2014.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 13/2005) [1]

1. Alla legge regionale 13/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) gli articoli 18 e 19, nonché le lettere d) e f) del comma 5 dell'articolo 21 sono abrogati;

b) al comma 1 dell'articolo 20 le parole «, nonché agli indirizzi emanati dall'Autorità di vigilanza» sono soppresse;

c) al comma 2 dell'articolo 21 le parole «, su proposta dell'Autorità per la vigilanza di cui all'articolo 18,» sono soppresse;

d) alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 21 le parole: «, dandone informazione all'Autorità per la vigilanza» sono soppresse.

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 9/2014 )

1. All'articolo 16 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole «del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Per gli esercizi finanziari successivi al 2014 gli oneri derivanti dalle finalità previste dall'articolo 6 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.».

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 23/1990 )

1. All'articolo 7 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alla Presidente della Commissione spetta un'indennità mensile, non cumulabile con il gettone di presenza, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore all'80 per cento dell'indennità di funzione dei Presidenti di Commissione permanente del Consiglio regionale.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alle commissarie spetta un gettone di presenza per ogni seduta della Commissione e delle sezioni o gruppi di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore a 100 euro.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.».

 

     Art. 5. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 128 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

c) il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

d) l'articolo 40 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003).


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.