Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 21/07/2004 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario). |
Art. 2. (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali). |
Art. 3. (Interventi in materia di tutela della salute e di protezione sociale). |
Art. 4. (Interventi nei settori dell’ambiente, foreste, protezione civile, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti). |
Art. 5. (Interventi in materia di istruzione, cultura e sport). |
Art. 6. (Settori produttivi). |
Art. 7. (Norme intersettoriali e contabili). |
Art. 8. (Copertura finanziaria). |
Art. 9. (Entrata in vigore). |
§ 6.4.220 – L.R. 21 luglio 2004, n. 19.
Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
(B.U. 23 luglio 2004, n. 29 – S.S. n. 14).
Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario).
1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della
a) comma 8 - capitoli:
3864 - (U.P.B. 6.3.350.2.100) - 1.600.000 euro;
4654 - (U.P.B. 7.2.310.2.235) - 75.388,88 euro;
6253 - (U.P.B. 11.1.330.2.2000) - 900.000 euro;
6285 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 2.433.183,68 euro;
6295 - (U.P.B. 11.1.330.2.427) - 230.803,80 euro;
6314 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 222.960,54 euro;
6315 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 3.325.584,46 euro;
6316 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 540.757,20 euro;
6318 - (U.P.B. 11.2.330.2.364) - 231,63 euro;
6331 - (U.P.B. 15.4.330.2.2356) - 1.500.000 euro;
b) articolo 2, commi 11, 12 e 14 - rispettivamente capitoli:
1595 - (U.P.B. 1.1.370.1.6) - 4.887.308,34 euro;
1642 - (U.P.B. 1.1.370.1.6) - 2 milioni di euro;
9812 - (U.P.B. 3.3.370.1.1553) - 15.000 euro;
c) articolo 3, comma 3 - capitolo:
4553 - (U.P.B. 7.3.310.1.234) - 90.848,69 euro;
d) articolo 3, comma 27 - Tabella C - capitoli:
4396 - (U.P.B. 7.3.310.1.222) - 1.280.625,99 euro;
4355 - (U.P.B. 7.1.310.1.220) - limitatamente a 20 milioni di euro;
4700 - (U.P.B. 8.1.310.1.237) - limitatamente a 1 milione di euro;
4924 - (U.P.B. 8.4.310.2.255) - 800.000 euro;
e) articolo 4, commi 1, 17, 22 e 33 - rispettivamente capitoli:
2259 - (U.P.B. 4.1.340.2.92) - 24.986,12 euro;
3278 - (U.P.B. 5.1.340.2.1612) - 2.838.751,96 euro;
9621 - (U.P.B. 5.4.340.2.645) - 655.424,91 euro;
3906 - (U.P.B. 6.4.350.1.201) - 66.001,36 euro;
f) articolo 4, comma 36 - Tabella D - capitoli:
2495 - (U.P.B. 4.4.340.2.597) - 3.399,74 euro;
3308 - (U.P.B. 5.1.340.1.779) - 994.440,35 euro;
3222 - (U.P.B. 5.6.340.2.86) - 1.330.086,97 euro;
g) articolo 5, comma 2 - capitolo:
5030 - (U.P.B. 9.1.300.1.266) - 500.000 euro;
h) articolo 5, comma 33 - Tabella E - capitolo 5396 - (U.P.B. 9.6.300.1.946) - limitatamente a 50.000 euro;
i) articolo 6, comma 47 - Tabella F - capitoli:
1048 - (U.P.B. 2.1.330.2.514) - 303.689,65 euro;
8534 - (U.P.B. 10.2.320.2.345) - 586.446,79 euro;
6283 - (U.P.B. 11.1.330.2.2000) - 1 milione di euro;
6286 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 3.500.000 euro;
6298 - (U.P.B. 11.1.330.2. 427) - 1.800.000 euro;
6334 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 500.000 euro;
6615 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 3.300.000 euro;
6616 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 800.000 euro;
6329 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 1.800.000 euro;
6310 - (U.P.B. 11.2.330.2. 364) - 1.380.000 euro;
6330 - (U.P.B. 15.4.330.2.2356) - 1.500.000 euro;
7710 - (U.P.B. 12.1.360.2. 290) - 2.648.000 euro;
7810 - (U.P.B. 12.2.360.2. 308) - 1.800.000 euro;
7963 - (U.P.B. 12.2.360.2. 309) - 361.900 euro;
7962 - (U.P.B. 12.3.360.2. 322) - 160.000 euro;
8020 - (U.P.B. 12.5.360.2. 331) - 12.886.000 euro;
8030 - (U.P.B. 12.5.360.2. 331) - 15.000 euro;
8702 - (U.P.B. 13.2.360.2. 356) - 2 milioni di euro;
8728 - (U.P.B. 13.2.360.2. 353) - 3.500.000 euro;
8731 - (U.P.B. 13.2.360.2. 353) - 36.000 euro;
8990 - (U.P.B. 2.2.360.2. 46) - 258.000 euro;
9130 - (U.P.B. 14.2.360.2. 487) - 950.000 euro;
9146 - (U.P.B. 14.2.360.2. 780) - 1.500.000 euro;
9268 - (U.P.B. 14.4.360.2.1305) - 1.330.000 euro;
9321 - (U.P.B. 14.5.360.2.1308) - 4.800.000 euro;
9322 - (U.P.B. 14.5.360.2.1308) - 966.000 euro;
9274 - (U.P.B. 14.4.360.2.1305) - 1.350.000 euro;
9431 - (U.P.B. 2.2.360.2. 45) - 200.000 euro;
9432 - (U.P.B. 2.2.360.2. 45) - 360.000 euro;
9600 - (U.P.B. 15.1.370.2. 639) - 6 milioni di euro;
9344 - (U.P.B. 14.3.360.1.1301) - 522.011,40 euro;
9600 - (U.P.B. 15.1.370.2. 639) - 713.755,98 euro;
8247 - (U.P.B. 15.6.330.2.2007) - 46.897,91 euro;
j) articolo 7, comma 22 - capitolo:
3258 - (U.P.B. 5.1.340.1.1613) - 130.000 euro;
k) articolo 7, comma 35 - Tabella G - capitoli:
5579 - (U.P.B. 3.2.300.2.999) - 28.174,91 euro;
528 - (U.P.B. 52.2.280.1.2) - 600.610,86 euro;
1720 - (U.P.B. 52.3.370.1.683) - 45.595,32 euro;
9936 - (U.P.B. 53.1.250.1.690) - 8.652.967,18 euro;
1532 - (U.P.B. 53.1.250.1.690) - 7.678.459,32 euro;
7520 - (U.P.B. 53.1.330.1.1539) - 2.715.953,87 euro;
1545 - (U.P.B. 53.1.270.2.692) - 2.600.000 euro;
1546 - (U.P.B. 53.1.270.2.692) - 3.500.000 euro;
1547 - (U.P.B. 53.1.270.2.692) - 2.600.000 euro;
9680 - (U.P.B. 53.5.250.1.712) - limitatamente a 3 milioni di euro;
9681 - (U.P.B. 53.5.250.1.713) - 2 milioni di euro.
2. Al bilancio per l’anno 2004 è altresì applicata la quota di 1,22 euro accertata al 31 dicembre 2002 quale quota di avanzo, e non applicata al bilancio per l’anno 2003, derivante da operazioni di conversione da lire in euro degli elementi contabili, effettuate con il criterio del minimo dettaglio informatico ai sensi dell’articolo 7, comma 17, della
3. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A1; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.
4. Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, relative ad assegnazioni statali, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A2; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.
5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, relativi a interventi finanziati con contrazione di mutuo, di cui alla annessa Tabella A3, per complessivi 56.700.900 euro in riduzione per l’anno 2004.
6. A copertura dell’intervento di cui all’articolo 4, comma 35, è autorizzato il ricorso al mercato finanziario, nel rispetto dell’articolo 3, comma 18, lettera h), della
7. Al mutuo di cui al comma 6 sono estese le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2, 3, 6, 7 e 8 della
8. Corrispondentemente alle variazioni di spesa disposte con il comma 5 e, in relazione all’autorizzazione di cui al comma 6, con l’articolo 4, comma 35, è disposta, con il comma 3 - Tabella A1 - la riduzione di complessivi 41.200.900 euro - suddivisi in ragione di 54.700.900 euro in riduzione per l’anno 2004, di 6.665.000 euro in aumento per l’anno 2005 e di 6.835.000 euro in aumento per l’anno 2006 - dello stanziamento dell’unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. La copertura mediante contrazione di mutuo delle seguenti autorizzazioni o quote di autorizzazione di spesa per l’anno 2003, per complessivi 10.828.910,19 euro, disposte a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, relative a somme non impegnate entro il 31 dicembre 2003 e trasferite alle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento ai corrispondenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, è rideterminata con utilizzo dell’avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 2003:
3864 - (U.P.B. 6.3.250.2.100) - 1.600.000 euro - articolo 5, comma 98,
4654 - (U.P.B. 7.2.330.2.235) - 75.388,88 euro - articolo 4, comma 66 - Tab. C,
6253 - (U.P.B. 11.1.330.2.2000) - 900.000 euro - articolo 7, comma 24,
6285 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 2.433.183,68 euro - articolo 7, comma 93 - Tab. F,
6295 - (U.P.B. 11.1.330.2.427) - 230.803,80 euro - articolo 7, comma 93 - Tab. F,
6314 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 222.960,54 euro - articolo 7, comma 93 - Tab. F,
6315 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 3.325.584,46 euro - articolo 7, comma 93 - Tab. F,
6316 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 540.757,20 euro - articolo 7, comma 93 - Tab. F,
6318 - (U.P.B. 11.2.330.2.364) - 231,63 euro - articolo 7, comma 93 - Tab. F,
6331 - (U.P.B. 15.4.330.2.2356) - 1.500.000 euro - articolo 7, comma 93 - Tab. F,
10. La copertura mediante contrazione di mutuo della quota di autorizzazione di spesa per l’anno 2003 di 5.638 euro, disposta con l’articolo 7, comma 86, della
11. Corrispondentemente è disposta - con il comma 3 - Tabella A1 - la riduzione di 10.834.548,19 euro dello stanziamento previsto per l’anno 2004 sull’unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Al fine della corretta contabilizzazione dell’acquisizione a bilancio del ricavo dei mutui autorizzati per l’anno 2004, l’accertamento dello stesso è disposto comunque in conto competenza 2004, in corrispondenza all’accertamento della minore entrata di 10.834.548,19 euro in conto residui 2003.
12. Ai sensi dell’articolo 7, primo comma, numero 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con
13. Al comma 4 dell’articolo 1 della
14. In relazione al disposto di cui al comma 12 l’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario per l’anno 2004 di cui all’articolo 1, commi 3, 6, 7 e 8, della
15. E’ disposto il conferimento al bilancio regionale, a carico della gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE, istituita ai sensi degli articoli 4 e 5 della
16. Le entrate derivanti dai rientri del Fondo di cui al comma 15 affluiscono all’unità previsionale di base 3.6.1333 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 1033 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fronte della previsione disposta con il comma 3 - Tabella A1 e sono destinate a iniziative di ricerca applicata e di innovazione tecnologica di cui alla
17. E’ autorizzato il rimborso anticipato di 4.131.655,19 euro di obbligazioni della BNL, corrispondenti a lire 8 miliardi di obbligazioni acquistate dall’Amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della
Art. 2. (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali).
1. L’importo definitivo delle quote di compartecipazione degli Enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l’anno 2003 è accertato, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, primo periodo, della
2. Le assegnazioni di cui all’articolo 2, comma 7, lettere a) e c), comma 8, lettera a) e comma 14, lettera a) della
3. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo di 70.000 euro a favore dei Comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti che nell’anno 2004 ricevono complessivamente una quota di trasferimenti ai sensi del comma 2 del presente articolo, nonché dell’articolo 2, comma 8, lettere a), b), c), d) ed e), della
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo di 200.000 euro a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che nell’anno 2003 hanno sostenuto l’onere relativo alla concessione ai propri dipendenti di aspettativa sindacale e che non hanno già beneficiato di analoga assegnazione per il medesimo anno 2003.
5. L’assegnazione di cui al comma 4 è determinata sulla base delle domande presentate alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, sede distaccata di Udine, dalle Amministrazioni comunali interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed indicanti, per anno 2003, il personale in aspettativa e l’onere sostenuto per il trattamento economico.
6. L’assegnazione di cui al comma 4 è disposta in misura pari agli oneri complessivi annuali indicati da ciascuna Amministrazione interessata; qualora la somma richiesta sia superiore a quella prevista dello stanziamento, l’importo dell’assegnazione viene ridotto in misura proporzionale.
7. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un finanziamento straordinario di 687.308,34 euro a favore dei Comuni che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, siano stati classificati nella zona omogenea “C”, o che abbiano centri abitati riclassificati nella zona “C”, e ripartito in misura proporzionale alla lunghezza delle strade comunali situate all’interno della zona “C” quale risulta dall’elenco ufficiale di cui all’articolo 6 della
8. I Comuni di cui al comma 7 comunicano alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, sede distaccata di Udine, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione i dati relativi alla lunghezza delle strade comunali situate all’interno della zona “C”.
9. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un finanziamento straordinario di 430.000 euro a favore delle Comunità montane, per la partecipazione delle medesime nelle società denominate Gruppi di azione locale, costituite per l’attuazione dei progetti di sviluppo locale di cui all’iniziativa comunitaria Leader plus; l’assegnazione è disposta in misura proporzionale alle quote di partecipazione delle Comunità montane alle citate società, comunicate alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, sede distaccata di Udine, dagli Enti interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Il fondo di cui all’articolo 2, comma 6, lettera b), della
11. Per le finalità previste dai commi 2, 3, 4, 7 e 9 è autorizzata la spesa di 4.887.308,34 euro per l’anno 2004, a carico dell’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 1595 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. In relazione al disposto di cui al comma 10, per le finalità di cui all’articolo 3, comma 4, lettera d), della
13. Al fine di individuare i soggetti tavolarmente iscritti nel libro fondiario con le denominazioni “La Comune di …”, “La frazione di …” ed altre similari anche in lingua slovena e tedesca, proprietari di immobili nei comuni censuari delle province di Trieste e Gorizia, l’Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere una ricerca storica, conferendo un incarico, per l’importo massimo di 15.000 euro, ad uno storico, un perito o un istruttore esperto nella materia di demani civici e proprietà collettive o avvalendosi di Università e istituti di ricerca. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio degli affari amministrativi e generali della Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 3.3.370.1.1553 “Spese per studi e collaborazioni” di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 - alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.3 - rubrica n. 370 - Servizio per gli affari amministrativi e generali - spese correnti, con riferimento al capitolo 9812 (1.1.142.2.04.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio per gli affari amministrativi e generali - spese correnti - con la denominazione “Spese per lo svolgimento di una ricerca storica nel libro fondiario relativamente ai comuni censuari delle province di Trieste e Gorizia” e con lo stanziamento di 15.000 euro per l’anno 2004.
15. Per l’eventuale conguaglio negativo di cui all’articolo 2, comma 2, della
16. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, in unica soluzione, per l’anno 2004, incentivi ai Comuni e alle Istituzioni pubbliche d’assistenza e beneficenza, e alle associazioni di queste ultime, che, nell’anno 2004 e prima dell’entrata in vigore della presente legge, hanno effettuato studi, anche di fattibilità, od organizzato convegni, sui rispettivi assetti istituzionali, o sulle innovazioni degli stessi, a seguito di modifiche legislative; gli incentivi sono assegnati a titolo di concorso nelle spese sostenute; su proposta dell’Assessore alle relazioni internazionali e alle autonomie locali, la Giunta regionale individuerà gli studi e i convegni meritevoli di finanziamento e determinerà la misura dell’incentivo, comunque non superiore alle spese sostenute.
17. Le domande per accedere agli incentivi di cui al comma 16 devono essere presentate alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, sede di Udine, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, corredate delle copie degli studi effettuati o dei convegni organizzati, e con l’indicazione delle spese complessivamente sostenute.
18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.1.19 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 - alla funzione obiettivo n. 1 - programma 1.3 - rubrica n. 370 - Servizio per la finanza locale - spese correnti, con riferimento al capitolo 1689 (1.1.152.2.12.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio per la finanza locale - con la denominazione “Incentivi ai Comuni e alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e relative associazioni a titolo di concorso nelle spese sostenute per studi anche di fattibilità, per convegni sui rispettivi assetti istituzionali o sulle innovazioni degli stessi, effettuati nell’anno 2004”.
19. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, l’Osservatorio elettorale. L’Osservatorio elettorale svolge, a scopi conoscitivi e di informazione, attività di raccolta e di analisi di dati, d’indagine e di comparazione dei sistemi elettorali a livello europeo, regionale e locale, di ricerca sulle strutture e sulle dinamiche dei sistemi di governo, di analisi comparative dei flussi elettorali.
20. L’Osservatorio di cui al comma 19 è composto da:
a) il Direttore centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, o suo delegato, presidente;
b) il Direttore centrale dell’organizzazione, del personale e dei servizi informativi, o suo delegato;
c) il Direttore centrale dello sviluppo e della programmazione, o suo delegato;
d) un esperto nella disciplina dei sistemi elettorali, esterno, designato dall’Università degli Studi di Trieste;
e) un esperto in analisi dell’opinione pubblica, esterno, designato dalla Società Italiana Studi Elettorali.
21. I componenti dell’Osservatorio svolgono le funzioni fino alla loro sostituzione.
22. Per lo svolgimento della sua attività l’Osservatorio di cui al comma 19 si avvale del supporto tecnico-operativo e di segreteria della struttura regionale competente in materia di elezioni e referendum e di un esperto informatico individuato dall’Osservatorio stesso.
23. Ai componenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 20 spetta, per ogni seduta dell’Osservatorio elettorale, un gettone di presenza, determinato in conformità con quanto previsto dalla
24. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23 fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.370.1.479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 9811 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
25. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare studi e ricerche, anche mediante convenzioni con le Università degli Studi o con altri Istituti di studi e ricerche, nelle materie oggetto dell’attività dell’Osservatorio elettorale di cui al comma 19.
26. Per le finalità di cui al comma 25 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 3.3.370.1.1554 “Spese per studi e collaborazioni” di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 - alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.3 - rubrica n. 370 - Servizio elettorale - spese correnti, con riferimento al capitolo 9813 (1.1.142.2.04.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio elettorale - spese correnti - con la denominazione “Spese per studi e ricerche anche mediante convenzioni con le università degli studi o con altri istituti di studi e ricerche nelle materie oggetto dell’attività dell’Osservatorio elettorale” e con lo stanziamento di 30.000 euro per l’anno 2004.
[27. Il comma 36 dell’articolo 2 della
“36. L’Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire alle spese a carico delle Province per il funzionamento ed il mantenimento degli uffici, in relazione alle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 2 bis della
36 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri di riparto e le modalità di assegnazione alle Province delle risorse annualmente stanziate a bilancio per i fini di cui al comma 36.”.] [3]
[28. Sono abrogati i commi 19 e 21 dell’articolo 7 della
29. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in unica soluzione per l’anno 2004 all’ANCI, all’UPI e all’UNCEM del Friuli Venezia Giulia una assegnazione straordinaria forfetaria di 50.000 euro a titolo di sostegno delle loro attività istituzionali, da ripartire in misura proporzionale alle spese sostenute dalle dette associazioni, per fini istituzionali, nel corso del 2003, come desumibili dalla documentazione presentata ai sensi dell’articolo 17, comma 9, della
30. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 - alla funzione obiettivo n. 1 - programma 1.3 - rubrica n. 370 - Servizio per la finanza locale - spese correnti, con riferimento al capitolo 1690 (1.1.158.2.12.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio per la finanza locale - con la denominazione “Assegnazioni forfetarie all’ANCI, all’UPI e all’UNCEM del Friuli-Venezia Giulia per l’attività istituzionale”.
31. Per le finalità previste dall’articolo 2, comma 36, della
32. All’onere derivante dal disposto di cui al comma 31 si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento ai capitoli 1635 e 1636 rispettivamente per 125.000 euro e per 300.000 euro, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa in relazione al disposto di cui al comma 28.
33. [Al comma 13 dell’articolo 17 (Norme in materia di autonomie locali) della
34. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.
Art. 3. (Interventi in materia di tutela della salute e di protezione sociale).
1. All’articolo 1 della
a) ai commi 23, 23 bis e 27, dopo la locuzione: “Aziende per i servizi sanitari” è aggiunta la locuzione: “e ospedaliere”;
b) dopo il comma 27 bis è inserito il seguente:
“27 ter. I trasferimenti di cui al comma 27 bis possono essere erogati in via anticipata rispetto alla chiusura dell’operazione, nel rispetto del disposto di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della
2. Per le finalità previste dall’articolo 1, comma 27, della
3. Ai sensi dell’articolo 8, comma 9, della
4. Al fine di promuovere le iniziative e gli strumenti di intervento di cui all’articolo 18 della
5. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 4 sono presentate alla Direzione centrale della salute e della protezione sociale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate del progetto e del relativo piano di costi. Il periodo di tempo relativo per l’attuazione dei progetti sperimentali e le modalità di rendicontazione dei finanziamenti regionali sono definiti nei provvedimenti di concessione.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 8.1.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4676 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio per gli interventi e i servizi sociali - spese correnti - con la denominazione “Finanziamenti agli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni per l’attuazione di progetti sperimentali per il miglioramento della qualità dell’assistenza agli anziani, mediante la messa in rete del servizio di assistenza domiciliare (SAD) dell’assistenza domiciliare integrata (ADI) e dei soggetti del terzo settore”.
7. Al fine di migliorare l’assistenza a favore delle persone a rischio di istituzionalizzazione socio-sanitaria, il servizio di telesoccorso-telecontrollo, di cui alla
8. Il servizio integrativo di cui al comma 7 può essere attivato a favore dei medesimi soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della
9. Per garantire l’immediato avvio, il servizio di custodia chiavi con pronto intervento è affidato, in via transitoria e sino alla scadenza del rapporto contrattuale in atto, al soggetto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestisce il servizio di telesoccorso-telecontrollo, ove risultino disponibili, nell’ambito degli stanziamenti del bilancio regionale, per le finalità di cui alla
10. L’Amministrazione regionale e il gestore del servizio telesoccorso-telecontrollo provvedono a determinare, d’intesa, le modalità di erogazione del servizio integrativo, nel rispetto del disposto di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 della
11. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 fanno carico all’unità previsionale di base 8.2.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4758 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione sono aggiunte in fine le parole: “e l’attivazione di un servizio di custodia chiavi con pronto intervento”.
12. In attesa dell’emanazione delle norme di attuazione del
13. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizza la spesa di 100.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 8.2.310.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4590 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio per gli interventi e i servizi sociali - con la denominazione “Contributo a sostegno degli oneri relativi al costo del personale di rilievo sanitario a favore dei centri e istituti specializzati del privato sociale per la residenzialità permanente di disabili gravi e gravissimi” e con lo stanziamento di 100.000 euro per l’anno 2004.
14. Al comma 11 dell’articolo 3 della
15. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 dell’articolo 3 della
16. All’articolo 5, comma 24, della
17. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 24 dell’articolo 5 della
18. Al comma 30 dell’articolo 3 della
19. L’Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e relazionali - A.N.F.F.A.S. Onlus di Pordenone è autorizzata a utilizzare il contributo assegnato ai sensi della
20. La concessione, erogazione e rendicontazione della parte di contributo riferita alle finalità di cui al comma 19, sono disposte secondo le modalità previste dalla
21. L’autorizzazione di cui al comma 19 è riferita al contributo assegnato nell’anno 2003 a carico dell’autorizzazione di spesa disposta per lo stesso anno dall’articolo 4, comma 66, della
22. La Regione avvia la procedura di monitoraggio e classificazione delle disabilità.
23. Ai fini di quanto stabilito al comma 22, le Aziende per i servizi sanitari, in coordinamento con gli ambiti socio-assistenziali territoriali, effettuano il monitoraggio dei soggetti interessati sulla base di un’unica classificazione regionale. Il monitoraggio deve essere ultimato entro il 31 dicembre 2004.
24. La Giunta regionale, con deliberazione da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri unici di classificazione, sentite le associazioni nazionali, presenti in regione, di tutela dei soggetti interessati.
25. Il monitoraggio di cui ai commi 22 e seguenti è effettuato periodicamente, con cadenza annuale, e le rilevazioni sono conservate dall’assessorato regionale competente.
26. Ai fini di quanto stabilito ai commi 22 e seguenti la Regione è autorizzata a concedere, per l’anno 2004, un contributo a sostegno degli oneri relativi al costo del personale di rilievo sanitario da ripartire ai soggetti coinvolti nel monitoraggio ai sensi del comma 23, o a soggetti terzi da loro delegati.
27. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.
Art. 4. (Interventi nei settori dell’ambiente, foreste, protezione civile, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti).
1. [Per le finalità di cui all’articolo 11 della
2. [Al fine di promuovere e incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituiti da indumenti, scarpe e accessori d’abbigliamento usati, nell’ambito di progetti di solidarietà finalizzati a realizzare opere caritative e assistenziali, nonché di promozione umana e di integrazione sociale attraverso l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della
3. [Il contributo è commisurato in proporzione alla popolazione residente. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale dell’ambiente e dei lavori pubblici corredata dello schema di convenzione approvato dalla Giunta provinciale. Il contributo è erogato successivamente alla stipula della convenzione medesima] [9].
4. [Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.340.1.104 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 2269 (1.1.153.2.08.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti - spese correnti - con la denominazione “Contributi alle Province per promuovere ed incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti nell’ambito di progetti di solidarietà” e con lo stanziamento di 100.000 euro per l’anno 2004] [10].
5. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per la bonifica e il ripristino ambientale del sito di interesse nazionale di Trieste, nonché a sostenere gli interventi di cui all’articolo 6 della
5 bis. Sono ammesse a finanziamento le attività di cui al comma 5 effettuate in data posteriore a quella della perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste, di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 24 febbraio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2003, S.O. n. 83 [12].
5 ter. Sono ammesse a finanziamento le attività connesse all'aggiornamento del piano di caratterizzazione del sito di interesse nazionale di Trieste [13].
6. Con regolamento sono individuati i soggetti beneficiari, nonché le modalità, le condizioni e i termini per l’erogazione dei finanziamenti secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della
6 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 fanno carico all’unità previsionale di base 4.3.340.2.2323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento ai capitoli 2433 e 2466 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - che vengono ivi riallocati - nelle cui denominazioni la parola “Spese” è sostituita con la parola “Finanziamenti” e i cui codici di finanza regionale sono modificati in 2.1.239.3.08.15.
8. Nelle more del trasferimento alla competente Autorità d’ambito delle opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall’articolo 9, comma 29, della
9. Il limite d’importo per gli accreditamenti ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del
10. [La Regione determina le tariffe per le spese di istruttoria finalizzate al rilascio e al rinnovo dell’autorizzazione e ai successivi controlli relative agli impianti di discarica, nonché gli oneri per le prestazioni, le ispezioni e i controlli relativi ai veicoli fuori uso che i soggetti richiedenti sono tenuti a versare ai sensi dell’articolo 9 del
11. [Al comma 1 dell’articolo 5 della
“p bis) determinare, con regolamento, le tariffe per le spese di istruttoria finalizzata al rilascio e al rinnovo dell’autorizzazione e ai successivi controlli relative agli impianti di discarica e previste dall’articolo 9, comma 4, del
12. [Le somme introitate dall’Amministrazione regionale ai sensi del comma 10 affluiscono all’unità previsionale di base 3.6.992 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, la cui denominazione è modificata con l’inserimento delle parole “Rientri di spese e” prima delle parole “Recupero di somme”, con riferimento al capitolo 127 (3.6.2) che si istituisce “per memoria” nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, al Titolo III - Categoria 3.6 - con la denominazione “Rientri di spese di istruttoria e controllo per gli impianti di discarica”] [17].
13. L’Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire finanziariamente, a integrazione di quanto disposto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2004, n. 3339 (Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatesi il giorno 29 agosto 2003 nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e seguenti, a favore dei privati proprietari, al momento degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003, anche non residenti nei comuni colpiti dall’alluvione, di beni mobili registrati distrutti o rottamati in conseguenza degli eventi stessi.
14. Il danno è calcolato sulla base del valore del bene distrutto o rottamato desunto dai listini correnti e nei limiti di tale valore il contributo è erogato fino alla percentuale del 90 per cento a fronte delle spese di riacquisto di un bene mobile registrato da parte del medesimo danneggiato e comunque per un importo non superiore a 15.000 euro.
15. L’attività istruttoria e di erogazione delle provvidenze di cui al comma 13 è delegata ai Comuni colpiti dall’evento alluvionale di cui al decreto dell’Assessore regionale della protezione civile - Commissario delegato del 26 settembre 2003, n. 1, e la spesa è disposta a valere sul Fondo regionale per la protezione civile di cui all’articolo 33 della
16. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 fanno carico all’unità previsionale di base 4.9.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. Il saldo positivo pari a 4.518.751,96 euro, derivante dalla somma algebrica tra i maggiori e minori rientri accertati al 31 dicembre 2003 sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa, a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento rispettivamente ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UPB |
capitolo di entrata |
maggiori e minori accertamenti |
|
|
|
4.3.1568 |
1501 |
–13.897,17 |
4.3.568 |
1531 |
–254.760,53 |
4.3.569 |
1540 |
428.357,13 |
4.3.570 |
1541 |
872.386,18 |
4.3.571 |
1542 |
2.476.199,70 |
4.3.572 |
1543 |
1.010.466,65 |
è destinato:
a) per la quota di 2.838.751,96 euro, per le finalità previste dall’articolo 11, comma 2, della
b) per la quota di 1 milione di euro, in deroga al disposto di cui all’articolo 11, comma 6, della
c) per la quota di 50.000 euro, in deroga al disposto di cui all’articolo 11, comma 6, della
d) per la quota di 130.000 euro, in deroga al disposto di cui all’articolo 11, comma 6, della
e) per la quota di 500.000 euro, in deroga al disposto di cui all’articolo 11, comma 6, della
[18. Al fine di promuovere lo sviluppo ecosostenibile nel settore dell’edilizia residenziale pubblica l’Amministrazione regionale, nell’assegnazione delle risorse destinate alle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) della Regione, riserva a favore della realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata caratterizzati dall’uso di tecniche e materiali propri della bioedilizia una quota non inferiore al 15 per cento dei fondi disponibili al momento del riparto.] [18]
19. Per l’attuazione degli interventi previsti dal programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto”, di cui all’articolo 145, comma 33, della
20. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 869.878,68 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 5.1.340.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 2995 (2.1.232.5.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio per l’edilizia residenziale - con la denominazione “Finanziamenti ai Comuni, alle ATER ed a soggetti privati per la realizzazione di un programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto”” e con lo stanziamento di 869.878,68 euro per l’anno 2004, cui si provvede con l’entrata di cui al comma 21.
21. I contributi di cui al comma 19 sono concessi a valere sull’assegnazione disposta dallo Stato per gli anni 2003 e 2004 ai sensi dell’articolo 145, comma 33, della
22. Al “Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia” iscritto all’unità previsionale di base 5.4.340.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 9621 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, affluiscono i maggiori rientri netti complessivi accertati al 31 dicembre 2003 pari a 655.424,91 euro, determinati quale saldo algebrico tra:
a) le maggiori entrate accertate sull’unità previsionale di base 4.3.579 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento ai capitoli 1450 e 1534 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, per 679.276,28 euro e per 52.155,55 euro rispettivamente;
b) le minori entrate accertate sull’unità previsionale di base 4.3.579 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento ai capitoli 1533 e 1538 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, per 2.590 euro e per 72.000 euro rispettivamente;
c) le minori entrate accertate sull’unità previsionale di base 3.6.544 del precitato stato di previsione, con riferimento al capitolo 1062 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, pari a 1.416,92 euro; conseguentemente lo stanziamento del citato capitolo 9621 è elevato di 655.424,91 euro per l’anno 2004.
23. All’articolo 1, comma 1, della
24. Le domande presentate ai sensi dell’articolo 2 della
25. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai contributi emessi nelle circostanze indicate all’articolo 29 della
26. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 500.000 euro alla Provincia di Udine per la realizzazione di interventi di viabilità nei comuni delle Valli del Natisone al fine di migliorare i collegamenti con i valichi confinari di seconda categoria.
27. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 26 sono presentate alla Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto - Servizio per le infrastrutture e vie di comunicazione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge corredate di una relazione illustrativa degli interventi e dei relativi preventivi di spesa. I decreti di concessione ne stabiliscono i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui alla
28. Per le finalità previste dal comma 26, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 6.1.350.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 3676 (2.1.233.3.09.17) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 350 - Servizio per le infrastrutture e vie di comunicazione - spese d’investimento, con la denominazione “Contributo straordinario alla Provincia di Udine per la realizzazione di interventi di viabilità nei comuni delle Valli del Natisone per migliorare i collegamenti con i valichi confinari di seconda categoria - ricorso al mercato finanziario -” e con lo stanziamento di 500.000 euro per l’anno 2004.
29. Per le finalità previste dall’articolo 6, comma 1, della
30. All’onere complessivo di 1 milione di euro per l’anno 2004, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi 28 e 29 si fa fronte, con quota di pari importo della riduzione di spesa disposta con il comma 36 - Tabella D, a carico dell’unità previsionale di base 6.3.350.2.198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 3868 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. All’articolo 4, comma 119, della
32. Per le finalità previste dall’articolo 4, comma 119, della
33. Ai sensi dell’articolo 66, quinto comma, della
34. L’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre il finanziamento di materiale rotabile sulla base di apposito accordo da assumere con Trenitalia SpA nel rispetto del disposto di cui all’articolo 3, comma 18, lettera h), della
35. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa complessiva di 15.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per l’anno 2004, di 6.665.000 euro per l’anno 2005 e di 6.835.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 6.5.350.2.217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 3845 (2.1.239.5.09.17) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto pubblico locale - spese d’investimento, con la denominazione “Finanziamento di materiale rotabile - ricorso al mercato finanziario” e con lo stanziamento complessivo di 15.500.000 euro, suddiviso in ragione di 2 milioni di euro per l’anno 2004, di 6.665.000 euro per l’anno 2005 e di 6.835.000 euro per l’anno 2006.
36. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.
Art. 5. (Interventi in materia di istruzione, cultura e sport).
1. E’ istituito il “Fondo integrativo straordinario 2004 per il finanziamento degli interventi in materia di sostegno dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome e di promozione del diritto allo studio”, previsti ai sensi dell’articolo 7, commi 8, 9 e 10 della
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.1.300.1.266 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5030 (1.1.152.2.12.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 300 - Servizio per l’istruzione e l’orientamento - con la denominazione “Fondo integrativo straordinario 2004 per il finanziamento degli interventi in materia di sostegno dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome e di promozione del diritto allo studio”.
3. [Nell’ambito delle finalità previste dall’articolo 7, commi 8 e 9, della
4. [Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.1.300.2.3001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5040 (2.1.233.3.06.04) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio per l'istruzione e l'orientamento - spese d’investimento - con la denominazione “Finanziamenti alle istituzioni scolastiche per progetti speciali di sostegno per iniziative di prevenzione della dispersione scolastica, di integrazione e arricchimento dell’offerta formativa e di sviluppo dell’alfabetizzazione informatica nella scuola secondaria di primo grado” e con lo stanziamento di 300.000 euro per l’anno 2004] [21].
5. [All’articolo 5, comma 2, della
6. Il comma 18 dell’articolo 5 della
“18. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all’Università degli studi di Udine un contributo sulle spese per l’attivazione entro l’anno 2004 in Cividale del Friuli di corsi di laurea o laurea specialistica o scuole di specializzazione.”.
7. Il comma 19 dell’articolo 5 della
8. Gli oneri derivanti dal comma 18 dell’articolo 5 della
9. La Regione è autorizzata a concedere al Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca e al Consorzio per lo sviluppo del Polo universitario di Gorizia un contributo straordinario di 50.000 euro per la realizzazione di corsi di formazione tecnico superiore per diplomati e corsi di perfezionamento in osteopatia, posturologia e naturopatia per laureati.
10. La concessione del contributo di cui al comma 9 è subordinata alla conclusione di un protocollo d’intesa con la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, alla formazione, all’università e alla ricerca, al fine di concordare le linee generali per l’organizzazione dei corsi e i requisiti di accesso.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.2.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5035 (1.1.158.2.06.04) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 320 - Servizio per l’università e la ricerca - con la denominazione “Contributo straordinario al Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca e al Consorzio per lo sviluppo del Polo universitario di Gorizia per la realizzazione di corsi di formazione tecnico superiore per diplomati e corsi di perfezionamento in osteopatia, posturologia e naturopatia per laureati”.
12. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento delle attività sottoindicate, realizzate dalle Università degli studi della regione, dai Conservatori di musica della regione e da altri organismi pubblici di ricerca operanti nel Friuli-Venezia Giulia, mediante concessione di contributi fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile [23]:
a) studi e ricerche intesi quali attività orientate principalmente all’ampliamento delle conoscenze nell’ambito di specifiche discipline;
b) iniziative di divulgazione, finalizzate alla diffusione di conoscenze acquisite e alla promozione della cultura nell’ambito di specifiche discipline.
13. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti termini e modalità per la gestione delle risorse annualmente stanziate a bilancio per le finalità di cui al comma 12.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2004, a carico dell’unità previsionale di base 9.2.320.1.2448 “Finanziamenti e contributi alle Università degli studi regionali per studi e ricerche” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, alla funzione obiettivo n. 9 - programma 9.2 - rubrica n. 320 – spese correnti - con riferimento al capitolo 5827 (1.1.158.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio per l’università e la ricerca - con la denominazione “Concorso nel finanziamento dell’attività di studio e ricerca e di iniziative di divulgazione nell’ambito di specifiche discipline realizzate dalle Università degli studi della regione” e con lo stanziamento di 200.000 euro per l’anno 2004.
15. Il comma 30 dell’articolo 5 della
“30. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti, associazioni o fondazioni, di cui la Regione stessa sia soggetto compartecipante, contributi decennali fino all’importo massimo previsto dal comma 32, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario che i predetti soggetti stipulano per l’acquisto e/o per la realizzazione di lavori di recupero funzionale e restauro di beni immobili di pregio storico, artistico e architettonico, destinati prevalentemente a sale cinematografiche.”.
16. I soggetti che hanno presentato domanda con le modalità previste dal comma 31 dell’articolo 5 della
17. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 30 dell’articolo 5 della
18. Nel quadro della politica di promozione e sostegno delle istituzioni pubbliche di spettacolo che svolgono un ruolo primario nei capoluoghi del Friuli Venezia Giulia, la Regione è autorizzata a partecipare in qualità di socio fondatore, insieme con il Comune di Pordenone e con la Provincia di Pordenone, alla costituzione di una associazione culturale avente per finalità la gestione del rinnovato Teatro Verdi di Pordenone e a sostenerne l’attività mediante contributi ordinari annuali, il cui importo è determinato per l’arco di un triennio nell’ambito della legge finanziaria regionale. Lo schema dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione sono sottoposti alla preventiva approvazione della Giunta regionale [24].
19. L’Amministrazione regionale partecipa all’organismo di cui al comma 18, con propria quota di patrimonio sociale, entro il limite di 50.000 euro. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, lo schema dell’atto costitutivo e dello statuto dell’organismo associativo sono approvati dalla Giunta regionale.
20. Per le finalità previste dal comma 18, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4404 (1.1.162.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio delle attività culturali - con la denominazione “Partecipazione al fondo patrimoniale di dotazione del Teatro Verdi di Pordenone”.
21. L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo di 50.000 euro per il completamento della stagione 2003-2004 del Teatro comunale “Giuseppe Verdi”.
22. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5358 (1.1.152.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 300 - Servizio per le attività culturali - con la denominazione “Contributo al Comune di Gorizia per il completamento della stagione 2003-2004 del Teatro comunale “Giuseppe Verdi””e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2004.
23. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze un contributo per l’attività istituzionale svolta nell’anno 2003.
24. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.300.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5006 (1.1.162.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio delle attività culturali - spese correnti - con la denominazione “Contributo alla Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze per l’attività istituzionale svolta nell’anno 2003”.
25. All’onere di 150.000 euro derivante dal comma 24 si provvede mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 9.2.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5132 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
26. Il comma 23 dell’articolo 5 della
27. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all’Azienda speciale di Villa Manin un finanziamento ordinario annuale per l’attività e gli oneri di funzionamento nonché per la realizzazione di attività culturali ed espositive di interesse regionale nel compendio di Villa Manin, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), e dell’articolo 14, comma 2, lettera b), della
28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa complessiva di 2.265.000 euro, suddivisa in ragione di 465.000 euro per l’anno 2004 e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.300.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5397 (1.1.156.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio per le attività culturali - spese correnti - con la denominazione “Finanziamento ordinario annuale all’Azienda speciale di Villa Manin per l’attività e gli oneri di funzionamento” e con lo stanziamento complessivo di 2.265.000 euro, suddiviso in ragione di 465.000 euro per l’anno 2004 e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
29. I fondi già assegnati all’Azienda speciale di Villa Manin a carico dell’unità previsionale di base 9.6.300.1.946 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5391 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fronte dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2004 di cui all’articolo 5, comma 95, della
30. L’Amministrazione regionale verifica il corretto utilizzo dei fondi per le finalità del comma 27 e dell’articolo 5, comma 95, della
31. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 40.000 euro all’Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia per opere volte al miglioramento di sale teatrali di enti locali collegati al circuito teatrale regionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.300.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5463 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. [Lo stanziamento di 200.000 euro autorizzato dall’articolo 5, comma 151, Tabella E, della
33. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.
Art. 6. (Settori produttivi).
1. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il risarcimento dei danni subiti dalle imprese regionali che esercitano la pesca locale con i sistemi “circuizione” e “attrezzi da posta”, nonché dalle imprese di molluschicoltura a causa degli aggregati mucillaginosi verificatisi in Adriatico nell’anno 2004, come accertati dal Consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina di Trieste. Sono escluse dal presente provvedimento le imprese autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con “turbosoffiante”, “volante” e “strascico” che hanno usufruito dei fermi biologici negli anni precedenti] [27].
2. [Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 è adottato apposito Regolamento] [28].
3. [Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 11.1.330.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 7004 (2.1.243.3.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - spese di investimento - Servizio per la pesca e l’acquacoltura - con la denominazione “Contributi alle imprese ittiche per far fronte ai danni subiti dagli aggregati mucillaginosi per l’anno 2004” ] [29].
4. Per l’attuazione degli interventi a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici in applicazione e per le finalità di cui all’articolo 5 del
4 bis. Le modalità di cui al comma 4 si applicano anche agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel corso dell’anno 2003 e negli anni successivi [30].
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si fa fronte con le risorse già stanziate sull’unità previsionale di base 11.2.330.2.430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 7123 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Le disposizioni di cui ai commi 16, 17, 18, 19, 20 e 21 dell’articolo 6 della
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 fanno carico all’unità previsionale di base 11.2.330.1.485 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 6567 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 1, comma 1, della
9. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all’Università degli studi di Trieste per il prosieguo del progetto di ricerca sulle caratteristiche dei vini bianchi regionali] [31].
10. [La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna - Servizio per le produzioni agricole. Il decreto di concessione del contributo fissa i criteri di erogazione e rendicontazione della spesa] [32].
11. [Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 11.5.330.1.341 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 con riferimento al capitolo 6859 (2.1.158.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio per le produzioni agricole - spese correnti - con la denominazione “Finanziamento straordinario all’Università degli studi di Trieste per il prosieguo del progetto di ricerca sulle caratteristiche dei vini bianchi regionali” e con lo stanziamento di 20.000 euro per l’anno 2004] [33].
[12. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi nel limite massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per sostenere iniziative di educazione alimentare della popolazione promosse dagli enti locali e da istituzioni e associazioni non aventi scopo di lucro.] [34]
[13. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 12 sono presentate alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge corredate di una relazione illustrativa dell’iniziativa proposta e del relativo preventivo di spesa.] [35]
[14. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 12 fanno carico nella misura di 30.000 euro per l’anno 2004 all’unità previsionale di base 11.5.330.1.932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [36]
15. Con riferimento al periodo di commercializzazione del latte bovino 2003-2004 e ai fini dell’esclusione della decadenza dalla titolarità della quota prevista dall’articolo 3 della
16. La disposizione di cui al comma 15 sostituisce la comunicazione del produttore prevista dall’articolo 4, comma 8, del predetto decreto ministeriale.
17. Per gli adempimenti conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 15 e 16, l’Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) le eventuali spese di rettifica dati; a tal fine i criteri e le modalità sono adottati con delibera della Giunta regionale.
18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 11.5.330.1.372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 7002 (2.1.151.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 330 - Servizio per le produzioni agricole - con la denominazione “Rimborsi all’AGEA per l’aggravio delle spese per il ripristino delle quote latte decurtate” e con lo stanziamento di 10.000 euro per l’anno 2004.
19. Per le finalità previste dall’articolo 1, comma 1, della
20. Per le finalità previste dall’articolo 2 della
21. Per le finalità previste dagli articoli 4, 5 e 7 della
22. Per le finalità previste dall’articolo 4 della
23. [L’erogazione degli aiuti aggiuntivi del Piano di sviluppo rurale, approvato con decisione della Commissione europea del 29 settembre 2000 n. C (2000) 2902 def. e successive modifiche, è effettuata alle medesime condizioni e nel rispetto dei medesimi criteri previsti per gli aiuti cofinanziati] [37].
24. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Agenzia di informazione e accoglienza turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e di Passo Pramollo un finanziamento straordinario di 203.000 euro per la realizzazione, sul territorio montano regionale, di un progetto di qualificazione e promozione dei rifugi alpini della regione, avente l’obiettivo di avvicinare il turista alla fruizione della montagna e da attuare mediante l’ampliamento dei servizi e dell’offerta culturale, conoscitiva e promozionale dei rifugi stessi.
25. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna - Servizio per la montagna, corredata di una relazione tecnica e illustrativa, di un progetto delle iniziative da realizzare e di un preventivo di spesa.
26. Con il decreto di concessione del finanziamento di cui al comma 24 sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione ai sensi dell’articolo 42 della
27. Per le finalità di cui al comma 24 è autorizzata la spesa di 203.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 2.2.330.1.26, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, alla funzione obiettivo n. 2, programma 2.2, rubrica n. 330, spese correnti, con riferimento al capitolo 1021 (1.1.163.2.10.12), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - Servizio per la montagna - con la denominazione Finanziamento straordinario all’Agenzia di informazione e accoglienza turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e di Passo Pramollo per la realizzazione, sul territorio montano regionale, di un progetto di qualificazione e promozione dei rifugi alpini della regione e con lo stanziamento di 203.000 euro per l’anno 2004.
28. Per le finalità previste dall’articolo 20, comma 1, della
29. All’onere complessivo di 4.658.136,41 euro per l’anno 2004 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte rispettivamente dai commi 19, 20, 21, 22, 27 e 28 si fa fronte con l’entrata di cui al comma 30.
30. In relazione all’assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del
31. Ai fini della realizzazione e del completamento delle opere infrastrutturali programmate nell’ambito del patto territoriale della Bassa friulana l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell’Aussa-Corno.
32. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalità di concessione e di erogazione del finanziamento di cui al comma 31.
33. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 12.3.360.2.2318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 - nella cui denominazione le parole “leggi pregresse” sono soppresse - con riferimento al capitolo 3801 (2.1.238.3.09.20) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 360 - Servizio per il sostegno e la promozione del comparto produttivo industriale - con la denominazione “Contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell’Aussa-Corno per la realizzazione ed il completamento delle opere infrastruttrurali programmate nell’ambito del patto territoriale della Bassa friulana - ricorso al mercato finanziario” e con lo stanziamento di 400.000 euro per l’anno 2004.
34. All’onere di 400.000 euro per l’anno 2004 derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 33 si provvede mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 12.3.360.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 con riferimento al capitolo 7941 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
35. L’Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire alle spese per l’impianto, il funzionamento e il mantenimento della sede di Trieste dell’Interacademy Medical Panel, associazione delle Accademie mediche internazionali.
36. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti termini e modalità per l’assegnazione delle risorse annualmente stanziate a bilancio per le finalità di cui al comma 35.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 12.4.320.1.326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5602 (2.1.162.2.06.30) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio per l’università e la ricerca - spese correnti - con la denominazione “Contributo sulle spese per l’impianto, il funzionamento e il mantenimento della sede di Trieste dell’Interacademy Medical Panel, associazione delle Accademie mediche internazionali” e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2004.
38. Per le finalità previste dall’articolo 22 della
39. I finanziamenti per i progetti di cui al comma 137 dell’articolo 6 della
40. In via transitoria, la disposizione di cui al comma 39 si applica, per l’anno 2004, anche per i finanziamenti già assegnati con provvedimento formale della Giunta regionale.
41. Gli oneri derivanti dal comma 39 fanno carico all’unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 9199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole “di soggetti pubblici e privati” sono sostituite dalle seguenti: “delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica”.
42. Al comma 1 dell’articolo 42 della
43. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per l’impianto, il funzionamento e il mantenimento della struttura e dell’ufficio di coordinamento EURES-T-EURALP operanti nel Friuli-Venezia Giulia. Le spese sono autorizzate nel limite della somma annualmente stanziata nel bilancio regionale e possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente regionale di categoria D.
44. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti termini e modalità per la gestione delle risorse annualmente stanziate a bilancio per i fini di cui al comma 43.
45. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 31.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 15.5.320.1.2971 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 8547 (2.1.148.1.08.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - spese correnti - con la denominazione “Spese per l’impianto, il funzionamento e il mantenimento della struttura e dell’ufficio di coordinamento EURES-T-EURALP operanti nel Friuli-Venezia Giulia” e con lo stanziamento di 31.000 euro per l’anno 2004.
[46. All’articolo 2 della
“10 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti termini e modalità per la gestione delle risorse assegnate dallo Stato per le attività del consigliere regionale di parità. Le relative spese possono essere disposte tramite apertura di credito al consigliere regionale di parità ovvero ad un dipendente regionale di categoria D.”.] [39]
47. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.
Art. 7. (Norme intersettoriali e contabili).
1. All’articolo 1 della
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione promuove e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale realizzate da organismi pubblici e privati operanti nel proprio territorio.”;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5 bis. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione assume altresì iniziative dirette, anche in attuazione di programmi statali, dell’Unione europea e di Organizzazioni internazionali.”.
2. All’articolo 8, comma 2, della
a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a bis) l’Assessore preposto alle relazioni internazionali e l’Assessore preposto alle politiche della pace e della solidarietà;”;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) il Direttore del Servizio per i rapporti internazionali e l’integrazione europea ed il Direttore del Servizio per le politiche della pace, della solidarietà e dell’associazionismo;”.
3. Per le finalità previste dall’articolo 1, commi 1 e 5, della
4. Per le finalità previste dall’articolo 1, commi 1 e 5 bis, della
5. All’onere complessivo di 2.583.000 euro, suddiviso in ragione di 861.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 derivante dai commi 3 e 4 si provvede mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 3.1.370.2.1030 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci con riferimento al capitolo 790 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi revocata la relativa autorizzazione di spesa.
6. E’ assegnato un contributo straordinario di 50.000 euro alla Parrocchia del Duomo di Sacile: per metà dell’importo allo scopo di dotare la missione cattolica di Am-Timan nel Ciad di un mezzo fuoristrada e per l’importo rimanente allo scopo di attrezzare Palazzo Carli per finalità museali ed espositive.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 3.3.300.1.497 “Interventi di solidarietà” di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 - alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.3 - rubrica n. 300 - spese correnti, con riferimento al capitolo 4520 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 300 - Servizio per le politiche della pace, della solidarietà e dell’associazionismo - con la denominazione “Contributo straordinario alla Parrocchia del Duomo di Sacile per interventi di solidarietà e per acquisto di attrezzature” e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2004.
8. A far data dal suo insediamento, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute della Convenzione di cui all’articolo 2 della
9. Gli oneri derivanti dal comma 8 sono posti a carico del bilancio del Consiglio regionale e fanno carico all’unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sagrado un contributo straordinario di 30.000 euro da retrocedere alla famiglia del carabiniere deceduto in Iraq a Nassiriya a compenso della perdita del contributo regionale a fondo perduto, concesso ai sensi del comma 3 dell’articolo 23 (Interventi nel settore dell’edilizia abitativa), della
11. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 10, è presentata alla Direzione provinciale dei lavori pubblici entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 3.3.340.2.494 “Interventi straordinari di edilizia residenziale” di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 - alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.3 - rubrica n. 340 - Servizio per l’edilizia residenziale - spese d’investimento, con riferimento al capitolo 3283 (2.1.241.2.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - con la denominazione “Contributo straordinario al Comune di Sagrado da retrocedere alla famiglia del carabiniere deceduto in Iraq a Nassiriya a compenso della perdita del contributo regionale per l’abitazione”.
13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 4 bis della
14. Al comma 27 dell’articolo 7 della
15. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone, nell’ambito della realizzazione del progetto Enterprise-Protoint, un finanziamento forfetario pari a 300.000 euro per l’anno 2004, per l’investimento effettuato a favore del progetto Enterprise I fase, per la parte non coperta da cofinanziamento statale, e sin qui avviato nell’ambito territoriale dei comuni della provincia di Pordenone.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2004, sull’autorizzazione di spesa disposta con il comma 35 - Tabella G, a carico dell’unità previsionale di base 52.3.260.1.3016 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 20 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. L’Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare in convenzione con altre Regioni progetti di sviluppo di sistemi informatici innovativi, anche in collaborazione con il concessionario del servizio informatico.
18. Le entrate derivanti dalle somme versate dai soggetti convenzionati per la realizzazione dei progetti di cui al comma 17 affluiscono sull’unità previsionale di base 3.4.14 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 280 - Servizio per il sistema informativo regionale - con la denominazione e gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 792 (3.4.4) - “Acquisizione di somme da altre regioni per la realizzazione di progetti di sviluppo di sistemi informatici innovativi” e con lo stanziamento complessivo di 1.050.000 euro, suddiviso in ragione di 550.000 euro per l’anno 2004 e di 500.000 euro per l’anno 2005;
b) capitolo 793 (3.4.9) - “Acquisizione di somme dal concessionario del Servizio informatico per la realizzazione di progetti di sviluppo di sistemi informatici innovativi” e con lo stanziamento complessivo di 700.000 euro, suddiviso in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 500.000 euro per l’anno 2006.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di 2.800.000 euro, suddivisa in ragione di 750.000 euro per l’anno 2004, di 1.050.000 euro per l’anno 2005 e di 1 milione di euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 52.3.280.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 190 (2.1.220.5.01.01) di nuova istituzione nella rubrica n. 280 - Servizio per il sistema informativo regionale - spese d’investimento - con la denominazione “Spese per la realizzazione di progetti di sviluppo di sistemi informatici innovativi” e con lo stanziamento complessivo di 2.800.000 euro, suddiviso in ragione di 750.000 euro per l’anno 2004, di 1.050.000 euro per l’anno 2005 e di 1 milione di euro per l’anno 2006.
20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 si fa fronte come di seguito indicato:
a) per complessivi 1.750.000 euro, suddivisi in ragione di 650.000 euro per l’anno 2004, di 600.000 euro per l’anno 2005 e di 500.000 euro per l’anno 2006, con le entrate di pari importo previste dal comma 18, lettere a) e b);
b) per complessivi 1.050.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per l’anno 2004, di 450.000 euro per l’anno 2005 e di 500.000 euro per l’anno 2006 mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 52.3.280.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 180 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. Per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 5 della
22. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 52.3.340.1.1613 “Spese per l’attuazione degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica” di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 - alla funzione obiettivo n. 52 - programma 52.3 – rubrica n. 340 - spese correnti, con riferimento al capitolo 3258 (1.1.141.2.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio per l’edilizia residenziale - con la denominazione “Rimborso forfetario a Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. ed agli altri istituti bancari con esso convenzionati per gli adempimenti e le funzioni affidate” e con lo stanziamento di 130.000 euro per l’anno 2004.
23. [Al fine di introdurre nell’ordinamento regionale un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione e trasmissione dei titoli in forma esclusivamente informatizzata, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento le relative modalità attuative, anche in deroga alla vigente normativa contabile] [40].
24. La modulistica necessaria al Tesoriere regionale per le operazioni di riscossione delle entrate e per la gestione dei depositi di terzi, definitivi e provvisori, preventivamente approvata dalla Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie, non è soggetta a vidimazione.
25. Nel caso previsto dal comma 24 il capitolato speciale per l’affidamento del servizio di tesoreria di cui alla
26. Al comma 52 dell’articolo 8 della
UPB/capitolo |
UPB/capitolo |
UPB/capitolo |
|
|
|
52.3.220.1.525/610 |
52.3.200.1.924/304 |
52.3.210.1.1639/431 |
52.2.250.1.474/9827 |
52.3.230.1.1615/4104 |
52.3.240.1.1642/9826 |
52.3.270.1.1644/1515 |
52.3.260.1.1637/68 |
52.3.260.1.1646/589 |
52.3.310.1.1619/4720 |
52.3.280.1.1640/595 |
52.3.300.1.475/9828 |
52.3.340.1.1633/9831 |
52.3.320.1.1621/9829 |
52.3.330.1.1624/9830 |
52.3.370.1.479/9834 |
52.3.350.1.1636/9832 |
52.3.360.1.476/9833 |
27. Al comma 2 dell’articolo 13 della
28. Il codice di finanza regionale dei seguenti capitoli degli stati di previsione dell’entrata e della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ed al bilancio per l’anno 2004, è rettificato come di seguito indicato:
a) capitolo 1700 dell’entrata da 2.3.2 a 2.3.1;
b) capitoli 5571 e 5575 della spesa da 1.1.190.2.12.32 a 1.1.162.2.06.06;
c) capitolo 752 della spesa da 2.1.142.2.12.32 a 2.1.163.2.12.32;
d) capitolo 2202 della spesa da 2.1.220.3.08.32 a 2.1.142.2.08.32;
e) capitolo 6410 della spesa da 2.1.210.3.01.01 a 2.1.210.3.10.10.
29. I seguenti capitoli del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ed al bilancio per l’anno 2004, sono spostati all’unità previsionale di base dello stato di previsione dell’entrata ovvero della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 come di seguito indicato:
a) capitoli di entrata 325, 328, 754 e 1396 da U.P.B. 2.3.439 a U.P.B. 2.3.474;
b) capitolo di spesa 724 da U.P.B 3.1.300.2.466 a U.P.B 3.1.370.2.1030;
c) capitoli di spesa 2433 e 2466 da U.P.B. 4.3.340.2.2322 a U.P.B. 4.3.340.2.2323;
d) capitoli di spesa 3291 e 3308 da U.P.B. 5.1.340.1.799 a U.P.B. 5.1.340.1.779;
e) capitoli di spesa 2211 e 2213 da U.P.B. 4.1.340.2.2212 a U.P.B. 4.1.340.2.2213;
f) capitolo 1518 della spesa da U.P.B. 53.1.270.1.1518 a U.P.B. 52.3.270.1.670.
30. Nelle seguenti unità previsionali di base degli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, sono apportate le seguenti modifiche:
a) U.P.B. 2.3.1309 di entrata: nella denominazione, in fine, sono aggiunte le seguenti: “- interventi di parte corrente”;
b) U.P.B. 4.1.340.2.2500 di spesa: il codice è rettificato in 4.1.340.1.2500;
c) U.P.B. 11.4.330.2.1001 di spesa: nella denominazione le parole “fitosanitarie e delle epizoozie” sono soppresse;
d) U.P.B. 11.5.330.2.2021 di spesa: la denominazione è sostituita dalla seguente: “Programmi interregionali - interventi di parte capitale”;
e) U.P.B. 52.3.240.1.1642 di spesa: nella denominazione le parole “Direzione regionale dello sviluppo, della programmazione e per l’auditing” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione centrale sviluppo e programmazione”.
31. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della
32. Nelle more della definizione della relativa disciplina contrattuale, agli addetti di segreteria dei Presidenti delle Commissioni consiliari è consentito di effettuare lavoro straordinario entro il limite annuale di cui all’articolo 79, secondo comma, della
33. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della
“3 bis. A fronte di specifiche e motivate richieste, può essere disposta l’assegnazione temporanea di un ulteriore addetto di categoria equivalente a quella del personale delle segreterie di cui ai commi 1, 2 e 2 bis, qualora il personale assegnato risulti temporaneamente impossibilitato a esercitare le proprie funzioni.”.
34. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32 e al comma 3 bis dell’articolo 9 della
a) U.P.B. 52.2.280.1.1 - capitoli 550 e 551;
b) U.P.B. 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
c) U.P.B. 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.
35. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.
Art. 8. (Copertura finanziaria).
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove o maggiori autorizzazioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, nonché quello conseguente alle riduzioni di entrata previste dall’articolo 1, comma 3 - Tabella A1 - trova copertura nel saldo finanziario di cui all’articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni in aumento di entrata previste dall’articolo 1, comma 3 - Tabella A1 - e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli 1, comma 5 - Tabella A3 - e dagli articoli da 2 a 7 medesimi.
Art. 9. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(Omissis)
[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 18 agosto 2004, n. 33.
[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 29 settembre 2004, n. 39.
[3] Comma abrogato dall’art. 78 della
[4] Comma abrogato dall’art. 78 della
[5] Comma abrogato dall’art. 21 della
[6] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.
[7] Comma abrogato dall'art. 28 della
[8] Comma abrogato dall'art. 37 della
[9] Comma abrogato dall'art. 37 della
[10] Comma abrogato dall'art. 37 della
[11] Comma già modificato dall'art. 27 della
[12] Comma inserito dall’art. 21 della
[13] Comma inserito dall'art. 3 della
[14] Comma inserito dall'art. 5 della
[15] Comma abrogato dall'art. 37 della
[16] Comma abrogato dall'art. 37 della
[17] Comma abrogato dall'art. 37 della
[18] Comma abrogato dall’art. 14 della
[19] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5, comma 24, della
[20] Comma modificato dall’art. 5 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005 e abrogato dall'art. 56 della
[21] Comma abrogato dall'art. 56 della
[22] Comma abrogato dall'art. 56 della
[23] Alinea così modificato dall'art. 7 della
[24] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.
[25] Comma così sostituito dall’art. 7 della
[26] Comma abrogato dall'art. 24 della
[27] Comma abrogato dall'art. 1 della
[28] Comma abrogato dall'art. 1 della
[29] Comma abrogato dall'art. 1 della
[30] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.
[31] Comma abrogato dall'art. 1 della
[32] Comma abrogato dall'art. 1 della
[33] Comma abrogato dall'art. 1 della
[34] Comma abrogato dall'art. 68 della
[35] Comma abrogato dall'art. 68 della
[36] Comma abrogato dall'art. 68 della
[37] Comma abrogato dall'art. 1 della
[38] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 6 della
[39] Comma abrogato dall’art. 78 della
[40] Comma abrogato dall'art. 77 della