Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 27/12/2013 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate) |
Art. 2. (Finalità 1 - attività economiche) |
Art. 3. (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio) |
Art. 4. (Finalità 3 - gestione del territorio) |
Art. 5. (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni) |
Art. 6. (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive) |
Art. 7. (Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca) |
Art. 8. (Finalità 7 - sanità pubblica) |
Art. 9. (Finalità 8 -protezione sociale) |
Art. 10. (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione) |
Art. 11. (Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali generali) |
Art. 12. (Finalità 11 - funzionamento della Regione) |
Art. 13. (Finalità 12 - partite di giro, altre norme intersettoriali e norme contabili) |
Art. 14. (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili) |
Art. 15. (Copertura finanziaria) |
Art. 16. (Entrata in vigore) |
§ 6.4.283 - L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).
(B.U. 2 gennaio 2014, n. 1 - S.O. 7 gennaio 2014, n. 1)
Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 19.540.430.813,01 euro, suddivisi in ragione di 6.714.845.311,92 euro per l'anno 2014, di 6.457.421.771,98 euro per l'anno 2015 e di 6.368.163.729,11 euro per l'anno 2016, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A, a carico delle unità di bilancio dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, ivi indicate.
2. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 5, della
3. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con
4. Per le finalità di cui al comma 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2014 uno o più contratti di mutuo sino alla concorrenza di complessivi 28.100.000 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2015 e del bilancio per l'anno 2014, ivi indicate, con riferimento al "Prospetto relativo agli interventi finanziabili con il ricorso al mercato finanziario" del bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, commi da 16 a 21, della
5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell'anno 2014 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, della
6. I mutui autorizzati dai commi 4 e 5 sono regolati dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del
b) durata non superiore ai venti anni.
7. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 5 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.
8. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 5, nonché a quanto disposto con il comma 7, è autorizzato, nel triennio 2014-2016, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della
9. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso o variabile; quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali a esempio l'inflazione;
b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:
1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;
2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo; in caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;
c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, a eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo viene elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;
d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;
e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.
10. L'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, in relazione al ricorso al mercato finanziario previsto ai commi 3, 5, 7 e 8, anche istituendo all'uopo nel bilancio nuove unità di bilancio di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità di bilancio relativi al ricavo e all'ammortamento dei prestiti.
11. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei BOR di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all'Istituto tesoriere a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 10, della
12. L'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può disporre con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, in relazione al futuro subentro nella titolarità dei contratti di mutuo stipulati dalla soppressa struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, anche istituendo all'uopo nel bilancio nuove unità di bilancio di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità di bilancio relative ai contributi disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 24, della
Art. 2. (Finalità 1 - attività economiche)
1. I commi 8, 8 bis e 11 dell'articolo 3 della
2. I commi da 17 a 32 dell'articolo 2 della
3. Ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2014 con l'onere di 3 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 7292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2017 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
5. Il comma 3 dell'articolo 72 ter della
«3. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 72 bis, comma 3, è riconosciuto annualmente al CATA un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.».
6. Per le finalità di cui all'articolo 72 ter, comma 3, della
7. I commi 63 bis e 63 ter dell'articolo 8 della
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della
9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 8978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 2014 alle Comunità montane della Carnia, del Friuli Occidentale, del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Torre, Natisone e Collio un finanziamento per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 23 della
11. Alla concessione del finanziamento si provvede su domanda del legale rappresentante della Comunità montana, da presentarsi al Servizio Coordinamento Politiche per la Montagna entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
12. Il finanziamento è assegnato in misura proporzionale alle assegnazioni disposte ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2007, n. 2232 (Approvazione del piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2007-2009 e assegnazione delle risorse dell'anno 2007 alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e Trieste), e all'erogazione delle risorse si provvede, in via anticipata, per un importo pari al 50 per cento del finanziamento concesso e, a saldo, su presentazione della rendicontazione della spesa resa ai sensi dell'articolo 42 della
13. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1193 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
14. Al fine di favorire la promozione e la commercializzazione del formaggio Montasio DOP, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio a integrazione del finanziamento comunitario relativo al progetto "Legends from Europe" cui il Consorzio partecipa e riguardante azioni di informazione e di promozione del formaggio medesimo sul mercato comunitario e nei paesi terzi, nei limiti disposti dalla regolamentazione comunitaria che disciplina il finanziamento del progetto medesimo.
15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata a pena di inammissibilità entro il 31 marzo 2014 al Servizio Produzioni agricole della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa delle spese preventivate e dell'attività programmata.
16. Con il decreto di concessione è individuato il regime di aiuto applicabile, è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
17. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4423 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
18. Al comma 74 dell'articolo 2 della
19. Al comma 15 dell'articolo 2 della
20. Il comma 23 dell'articolo 2 della
«23. I finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.».
21. Il comma 14 dell'articolo 2 della
«14. I finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.».
22. Il comma 41 dell'articolo 6 della
«41. I contributi di cui al comma 35 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.».
23. Al comma 49 dell'articolo 6 della
24. All'articolo 2 della
a) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti commi:
«14 bis. Per le finalità di cui al comma 11, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alle cooperative con sede operativa nel territorio regionale finanziamenti agevolati per la gestione dei cicli produttivi di molluschicoltura, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo derivanti dai rientri relativi ai finanziamenti erogati con le anticipazioni di cui all'articolo 14, comma 46, della
14 ter. I finanziamenti di cui al comma 14 bis sono concessi per la fornitura dei capitali di anticipazione necessari a sostenere le spese connesse ai cicli produttivi sino alla raccolta e alla vendita dei prodotti commerciali e sono erogati per un importo massimo pari all'80 per cento delle spese sostenute, nell'esercizio finanziario precedente, per la gestione dei cicli produttivi in assenza di altre agevolazioni e per la dotazione di mezzi di produzione durevoli.
14 quater. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 14 bis è presentata al competente Servizio della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata dell'indicazione analitica delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente e dell'indicazione dell'istituto di credito individuato per l'erogazione tra quelli convenzionati ai sensi dell'articolo 2 della
14 quinquies. I finanziamenti di cui al comma 14 bis sono erogati con durata massima di ventiquattro mesi secondo le modalità definite dalle convenzioni di cui all'articolo 2 della
b) al comma 15 le parole «di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 12 e 14 bis».
25. La Regione sostiene le imprese agricole che, nel perdurare della fase congiunturale sfavorevole, possono incontrare difficoltà finanziarie, di liquidità e di accesso al credito di conduzione anche a causa della perdita della produzione e dei ricavi annuali derivante dagli eventi siccitosi del 2013.
26. Per le finalità di cui al comma 25 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese agricole con sede operativa nel territorio regionale finanziamenti agevolati per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo derivanti dai rientri relativi ai finanziamenti erogati con le anticipazioni di cui all'articolo 14, comma 46, della
27. I finanziamenti di cui al comma 26 sono concessi per la fornitura dei capitali di anticipazione necessari a sostenere le spese connesse ai cicli produttivi sino alla raccolta e alla vendita dei prodotti agricoli e sono erogati nell'importo massimo individuato applicando al fatturato dell'esercizio 2012, riferibile all'attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le percentuali stabilite con deliberazione della Giunta regionale con riguardo ai diversi comparti produttivi.
28. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 26 è presentata al competente Ispettorato agricoltura e foreste della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante il fatturato di cui al comma 27 e dall'indicazione dell'istituto di credito individuato per l'erogazione tra quelli convenzionati ai sensi dell'articolo 2 della
29. I finanziamenti di cui al comma 26 non possono essere concessi per più di una volta per ogni singolo beneficiario, sono erogati a titolo di "de minimis" secondo le modalità definite dalle convenzioni di cui all'articolo 2 della
30. La Regione promuove e sostiene il modello integrato di sviluppo economico che si realizza attraverso sistemi locali coordinati di qualificazione dell'offerta agroalimentare, turistica, artigianale e commerciale del territorio.
31. Per le finalità di cui al comma 30 l'Amministrazione regionale concede finanziamenti agevolati alle imprese di trasformazione, commercializzazione, promozione e certificazione di prodotti agricoli che hanno sede nel territorio regionale e che attuano, anche in forma congiunta e integrata, iniziative per la valorizzazione delle produzioni di qualità, di eccellenza e di forte valore identitario attraverso progetti di promo-commercializzazione o di marketing anche territoriale, nonché attraverso progetti volti a garantire la corrispondenza dei prodotti agricoli ai requisiti dei rispettivi disciplinari [1].
32. I finanziamenti di cui al comma 31 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, con le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.
33. I finanziamenti di cui al comma 31 sono concessi per la fornitura dei capitali necessari a sostenere le spese dei progetti, nonché le spese relative a investimenti funzionali alla realizzazione dei progetti medesimi e diretti a ottimizzare gli standard e la continuità dell'offerta o a migliorare la logistica del comparto agroalimentare.
34. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 31 è presentata al competente Servizio della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per la valutazione di ammissibilità in ordine alla congruenza del progetto con le finalità di cui al comma 30 e al possesso dei requisiti di cui ai commi 31 e 33 ed è corredata:
a) dell'indicazione della banca individuata per l'erogazione dei finanziamenti tra quelle convenzionate ai sensi dell'articolo 2 della
b) di una relazione che evidenzi il possesso dei requisiti di cui ai commi 31 e 33 e descriva i progetti e gli investimenti per cui si chiede il finanziamento;
c) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi precedenti [2].
35. I finanziamenti di cui al comma 31 sono concessi per un importo massimo pari a 3 milioni di euro e sono erogati, con durata massima di quindici anni compreso il periodo di preammortamento, secondo le modalità definite dalle convenzioni di cui all'articolo 2 della
36. Per le finalità di cui al comma 30 l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere all'Agenzia Turismo FVG un contributo straordinario per la promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità quale strumento di attrazione turistica sul mercato nazionale e internazionale, anche attraverso convenzioni con i soggetti di cui al comma 31.
37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare gli importi già assegnati dal bilancio regionale per il cofinanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la copertura delle spese che saranno sostenute nel periodo di transizione dalla programmazione 2007-2013 al periodo di programmazione 2014-2020, nonché a copertura del saldo di partecipazione nazionale al Programma 5A di cui al
40. Al fine di favorire la promozione e la commercializzazione delle produzioni vinicole afferenti il territorio del Collio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Consorzio tutela Vini Collio e Carso a integrazione del finanziamento comunitario relativo al progetto "Venezia Giulia wines in the world" riguardante azioni di informazione e di promozione sul mercato dei paesi terzi, nei limiti disposti dalla regolamentazione comunitaria che disciplina il finanziamento del progetto medesimo.
41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata a pena di inammissibilità entro il 31 marzo 2014 al Servizio Produzioni agricole della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa delle spese preventivate e dell'attività programmata.
42. Con il decreto di concessione è individuato il regime di aiuto applicabile, è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
43. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
44. All'articolo 6 della
a) al comma 56, dopo le parole «valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari», è aggiunta la seguente: «anche»;
b) il comma 57 bis è sostituito dal seguente:
«57 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale al Comitato regionale della Regione Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI) per promuovere l'organizzazione, da parte del Comitato e delle Pro loco aderenti, di eventi enogastronomici diretti a valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari, secondo modalità e criteri stabiliti con regolamento. Una quota del contributo, fino al 15 per cento e nel limite massimo di 15.000 euro, è destinata al rimborso forfetario delle spese sostenute dal Comitato per l'attuazione degli eventi. La restante parte del contributo è ripartita dal Comitato fra gli organizzatori dei singoli eventi.»;
c) al comma 57 ter le parole «L'ERSA» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione regionale» e, dopo le parole «criteri stabiliti con regolamento», la parola «regionale» è soppressa.
45. Per le finalità previste dal comma 57 bis dell'articolo 6 della
46. Per le finalità previste dal comma 57 ter dell'articolo 6 della
47. Il comma 11 dell'articolo 1 della
48. Alla
a) dopo l'articolo 2 bis è inserito il seguente:
«Art. 2 ter. (Riordino e semplificazione dei comprensori e dei Consorzi di bonifica)
1. Al fine di riordinare e semplificare l'assetto dei Consorzi di bonifica sulla base di dimensioni gestionali idonee ad assicurare maggiori livelli di funzionalità operativa e di economicità di gestione, anche nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27 del
a) comprensorio Cellina Meduna: corrispondente al comprensorio di bonifica integrale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 1989, n. 0421/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Cellina-Meduna. Parziale estensione comprensorio in area montana, estensione comprensorio in area regionale ricadente in bacini interregionali o nazionali, estensione competenza territoriale consortile del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna);
b) comprensorio Friuli centrale: corrispondente al territorio ricadente nel comprensorio di bonifica integrale Bassa friulana di cui al decreto del Presidente della Giunta 31 luglio 1989, n. 0419/Pres. e nel comprensorio di bonifica integrale Alto e Medio Friuli di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1990, n. 0158/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Alto e Medio Friuli - Costituzione di due Consorzi di I grado e di un Consorzio di II grado mediante fusione e scioglimenti);
c) comprensorio Pianura isontina: corrispondente al comprensorio di bonifica integrale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 1989, n. 0420/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Pianura Isontina. Costituzione "Consorzio di Bonifica Pianura Isontina" mediante fusione di quattro Consorzi), come modificato con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2009, n. 0169/Pres. (Modifica della perimetrazione del Comprensorio di bonifica del Consorzio di bonifica Pianura isontina), e dall'articolo 2 bis.
2. È fatta salva la possibilità di modificare i perimetri dei comprensori di bonifica individuati ai sensi del comma 1 con la procedura di cui all'articolo 2, comma 2.
3. In ragione della delimitazione di cui al comma 1, lettera b), i Consorzi di bonifica che insistono sul comprensorio Friuli centrale sono singolarmente soppressi e fusi in un nuovo Consorzio di bonifica secondo i tempi e le procedure previste dal presente articolo.
4. Al fine di procedere alla fusione dei Consorzi di bonifica che insistono sul comprensorio Friuli centrale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente della Regione, è istituito un apposito organismo collegiale, composto da:
a) un soggetto individuato dalla Giunta regionale con funzioni di Presidente;
b) i Presidenti e i Vice Presidenti dei Consorzi interessati;
c) due rappresentanti dei Comuni individuati dalla Giunta regionale, uno per ciascun Consorzio, fra quelli presenti nelle rispettive deputazioni amministrative.
5. L'organismo collegiale propone, entro centoventi giorni dall'istituzione, la ricognizione della perimetrazione dettagliata del comprensorio di cui al comma 1, lettera b), lo Statuto provvisorio del nuovo ente e le regole per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio dei delegati.
6. Al Presidente dell'organismo collegiale spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute, un'indennità mensile pari alla media delle indennità dei Presidenti dei Consorzi soggetti a fusione. L'organismo opera presso l'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia con il supporto degli uffici dei Consorzi interessati.
7. Entro sessanta giorni dalla proposta di cui al comma 5, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale:
a) è approvata la ricognizione della perimetrazione dettagliata del comprensorio di cui al comma 1, lettera b);
b) sono approvate le regole per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio dei delegati del nuovo ente;
c) è disposta la costituzione del nuovo Consorzio di bonifica con decorrenza dal giorno di cui al comma 12 ed è approvato il relativo Statuto provvisorio.
8. Il Presidente dell'organismo collegiale indice le elezioni del Consiglio dei delegati del nuovo ente in occasione delle prime consultazioni elettorali e comunque non oltre dodici mesi dalla data del decreto di cui al comma 7 e coordina lo svolgimento di tutte le attività necessarie all'effettuazione delle operazioni elettorali.
9. I Consorzi di bonifica soggetti alla fusione continuano a operare e i relativi organi sono prorogati fino alla data della soppressione dei Consorzi medesimi. Entro tale data i rispettivi organi:
a) individuano in modo coordinato i regolamenti e gli atti generali da applicare nel nuovo ente sino all'emanazione di diverse determinazioni da parte dei nuovi organi eletti;
b) predispongono lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà, un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale e un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi;
c) adottano gli atti necessari all'armonizzazione dei rispettivi bilanci.
10. La disposizione di cui all'articolo 28 ante bis della presente legge non si applica ai Consorzi di bonifica soggetti alla fusione.
11. I Consorzi di bonifica soggetti alla fusione sono soppressi il giorno delle elezioni del nuovo ente.
12. Il nuovo Consorzio di bonifica è costituito il giorno successivo alle elezioni e, dalla medesima data, subentra nella titolarità di tutte le posizioni e tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei Consorzi soppressi.
13. Dalla data di entrata in vigore della
14. Il nuovo ente approva lo Statuto definitivo entro centottanta giorni dalla costituzione.»;
b) al comma 10 dell'articolo 14 le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento» e le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
49. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2 ter, comma 6, della
50. Dopo l'articolo 8 della
«Art. 8 bis. (Deroga all'articolo 32 della
1. Per gli interventi di cui all'articolo 8 oggetto di contributo fino alla data del 31 dicembre 2013, non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000.».
51. Dopo l'articolo 15 bis della
«Art. 15 ter. (Deroga all'articolo 32 della
1. Per gli interventi di cui agli articoli 15 e 15 bis, finanziati fino alla data del 31 dicembre 2013, non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 32 della
52. I beneficiari di somme già liquidate anteriormente all'1 gennaio 2013 ai sensi degli articoli 15 e 15 bis della
53. Le somme di cui al comma 52 rimangono attribuite in via definitiva agli enti medesimi i quali assolvono l'obbligo di rendicontazione esclusivamente mediante dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, da presentarsi entro il 30 settembre 2019, che attesti la realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento e delle altre eventuali opere realizzate ai sensi del comma 52 [4].
54. La dichiarazione di cui al comma 53 definisce i procedimenti di cui al comma 52.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della
56. Per le finalità di cui al comma 55, il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno presenta una relazione illustrativa alla Direzione centrale competente per materia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
57. Il termine di avvio dei lavori fissati a valere sugli interventi finanziati ai sensi degli articoli 15 e 15 bis della
58. Nell'ambito della promozione del turismo invernale nel territorio regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le attività sportive invernali mediante la concessione alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) - Comitato regionale FVG, un contributo straordinario destinato al finanziamento dell'attività istituzionale, nonché a sollievo degli oneri pregressi.
59. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 58 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
60. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 6471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
61. Nell'ambito della promozione del turismo nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'attività della Carnia Welcome Scarl mediante concessione di un contributo straordinario destinato al finanziamento dell'attività svolta, nonché a sollievo degli oneri pregressi. Il contributo è concesso nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.
62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
63. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9762 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
64. Al fine di aumentare l'attrattività della Regione, perseguendo la promozione del territorio e la conoscenza della collocazione geografica nei mercati esteri, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della Agenzia Turismo FVG un contributo straordinario destinato al finanziamento di iniziative di promozione attuate e da attuarsi, anche da parte di altri soggetti.
65. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
66. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 64 è presentata alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa degli interventi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
67. Dopo il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della
68. La Regione promuove e sostiene una strategia di incentivazione alla gestione attiva del patrimonio boschivo quale risorsa pubblica con funzioni produttive, ambientali, paesaggistiche, sociali e culturali.
69. Per le finalità di cui al comma 68, al fine di garantire la permanenza e il rilancio dell'imprenditoria locale nei contesti montani caratterizzati da sistemi imprenditoriali deboli e depotenziati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le disponibilità finanziarie del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo concedendo finanziamenti agevolati, a titolo di aiuto "de minimis", alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale che hanno sede operativa nel territorio regionale.
70. I finanziamenti di cui al comma 69 sono concessi per investimenti di specializzazione, innovazione tecnologica, diversificazione e destagionalizzazione delle fasi produttive e sono concessi con le modalità, per quanto compatibili, di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 0262/Pres (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della
71. I finanziamenti sono, altresì, concessi per interventi di rafforzamento finanziario e sono concessi con le modalità, per quanto compatibili, di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 0263/Pres (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della
72. [Alla
a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6
(Abilitazione all'esercizio della pesca sportiva)
1. Per il primo rilascio della licenza di pesca sportiva di cui all'articolo 2 è necessario il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne previa frequenza di un corso, le cui modalità di svolgimento, durata e materie sono regolate con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca.»;
b) il comma 2 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«2. Il regolamento di esecuzione della presente legge disciplina le modalità e i criteri per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni di pesca sportiva da parte dell'Ente tutela pesca.»] [5].
73. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6 della
74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi dalla Direzione centrale attività produttive al Consorzio boschi carnici di Tolmezzo, ai sensi dell'articolo 161 della
75. Alla lettera b) del comma 3 bis dell'articolo 10 della
76. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.
Art. 3. (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
1. Il finanziamento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della
2. [Il saldo sul finanziamento riferito all'esercizio precedente è erogato entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio dell'Agenzia da parte della Giunta regionale] [7].
3. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione annuale di ARPA FVG, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare in favore dell'Agenzia, conferimenti ragguagliati all'effettivo fabbisogno di cassa, in misura complessivamente non superiore a tre dodicesimi dell'importo stanziato sul bilancio regionale in corso, a valere sulla posta di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della
4. In deroga al disposto di cui all'articolo 18, comma 7 ter, della
5. Al comma 4 dell'articolo 3 della
6. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle attività di educazione ambientale, promuove per l'anno scolastico 2013-2014 un concorso progettuale sul tema del riciclo dei rifiuti rivolto agli istituti di istruzione di secondo grado della regione e finalizzato a premiare la realizzazione di oggetti prodotti con materiale di riciclo, con premi pari a 5.000 euro ciascuno, destinati a due istituti per provincia.
7. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvata la disciplina generale del concorso di cui al comma 6.
8. Per le finalità di cui al comma 6 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), un finanziamento di 10.000 euro per le attività di sensibilizzazione e informazione sul tema del riciclo dei rifiuti e per le attività di organizzazione del concorso anche mediante la realizzazione del progetto grafico volto alla pubblicizzazione dell'iniziativa e alla realizzazione degli attestati di partecipazione.
9. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 8 è presentata da ARPA, alla Direzione centrale ambiente ed energia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un preventivo di spesa dettagliato.
10. La concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 8, nonché la rendicontazione della relativa spesa, sono disciplinate dalla
11. Con decreto del Direttore del Servizio competente della Direzione centrale ambiente ed energia, verrà disposto il pagamento dell'importo di 5.000 euro a favore di ciascuno degli istituti di istruzione di secondo grado dichiarati vincitori.
12. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 2573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
13. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2014 carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 2352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
14. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della
«a) un finanziamento annuale della Regione, destinato alla copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia per l'espletamento sul territorio regionale delle attività istituzionali connesse alle funzioni di protezione e controllo ambientali e di prevenzione igienico sanitaria, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della
15. La lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 21 della
16. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19 della
17. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2018 e del capitolo 2353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
18. [Il comma 18 dell'articolo 57 della
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 110.000 euro, concesso con il decreto del Direttore del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna al Consorzio di bonifica Bassa Friulana per i lavori di realizzazione di un impianto di sollevamento con porte vinciane in Comune di Carlino, ai sensi dell'articolo 3, commi 18, 19 e 20 della
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il contributo integrativo di 90.000 euro assegnato al Consorzio di bonifica Bassa Friulana per i lavori di realizzazione di un impianto di sollevamento con porte vinciane in Comune di Carlino, ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8 della
21. Il Consorzio di bonifica Bassa Friulana presenta una domanda di conferma del contributo di cui al comma 19 e di concessione del contributo di cui al comma 20, alla Direzione centrale ambiente ed energia, corredata della relazione illustrativa dell'intervento, nonché del relativo preventivo di spesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto, rispettivamente, di conferma e di concessione dei contributi sono fissate le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa.
22. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella C.
Art. 4. (Finalità 3 - gestione del territorio)
1. Al comma 19 dell'articolo 4 della
2. Il finanziamento trasferito dall'Amministrazione regionale alle Province, ai sensi dell'articolo 20 della
3. Al comma 1 dell'articolo 11 della
a) le parole «non superiore all'1,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore all'1 per cento»;
b) le parole «nel limite massimo dell'1,5 per cento, al netto dei relativi oneri previdenziali e assicurativi posti a carico dell'amministrazione aggiudicatrice,» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo dell'1 per cento, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione,»;
c) al termine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.».
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 11, comma 3, della
5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 4.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 2327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, di un incarico per la predisposizione di uno studio volto a definire le procedure di monitoraggio e di interpretazione dei dati finalizzati alla valutazione del rischio sanitario da migrazione in aria del mercurio, nell'area della foce del fiume Isonzo.
7. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.2.1.1058 e del capitolo 2339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
8. Con riferimento agli indirizzi modificativi della disciplina nazionale contenuti nel disegno di legge ambientale collegato al disegno di legge di stabilità 2014 recante " Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali ", la Regione, nell'esercizio delle competenze di cui al titolo II, capo I, della
9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.3.1.2070 e del capitolo 2354 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
10. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, commi 50, 51 e 52, della
11. Nell'ambito dei procedimenti in materia di ambiente e di energia e per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera x), della
12. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema dell'accordo di cui al comma 11.
13. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2005 e del capitolo 9761 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
14. All'articolo 19 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La durata del contratto di servizio è stabilita nei limiti prescritti dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia.»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi al Comune di Forni di Sopra ai sensi dell'articolo 4, comma 55, della
16. Per le finalità di cui al comma 15 il Comune di Forni di Sopra presenta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università istanza volta a ottenere la devoluzione dei contributi concessi, finalizzata all'acquisto dell'impianto idroelettrico del Tolina al valore di cessione individuato in esecuzione del Protocollo d'intesa stipulato in data 26 giugno 2007 tra Comunità Montana della Carnia, Comune di Forni di Sopra, Società Cooperativa idroelettrica di Forni di Sopra e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia [10].
16 bis. Sono fatte salve eventuali spese già sostenute relative all'acquisizione e alla messa in sicurezza dell'immobile e alla progettazione delle opere individuate nei provvedimenti di concessione dei contributi, per le quali il Comune fornisca idonea documentazione giustificativa alla Direzione centrale competente [11].
17. La devoluzione di cui al comma 16 è funzionale a sostenere la presenza di flussi turistici nel comprensorio di Forni di Sopra, da attuarsi mediante sottoscrizione di apposita convenzione con l'Agenzia regionale Promotur per il riconoscimento a favore dell'Agenzia medesima di una compartecipazione pari al 10 percento del corrispettivo lordo dell'energia elettrica prodotta dalla centrale del Tolina e ceduta al Gestore dei Servizi elettrici (GSE). Le somme ricavate saranno utilizzate esclusivamente per le spese di esercizio degli impianti scioviari del Polo turistico Promotur di Forni di Sopra.
18. Al comma 1 dell'articolo 39 della
19. All'articolo 4 della
a) al comma 42 le parole «al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2016»;
b) al comma 43 le parole «al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2016» [12].
20. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella D.
Art. 5. (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alle Comunità montane del Torre, Natisone e Collio, della Carnia, del Friuli occidentale e del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per:
a) adeguare la dotazione territoriale di impianti di diffusione del segnale televisivo alle esigenze di ricezione del segnale digitale terreste, compreso lo smantellamento dei ripetitori del segnale analogico;
b) dotare il territorio di impianti atti a migliorare l'accesso a internet nelle zone non servite da connessioni fisiche a banda larga.
2. Le risorse stanziate per le finalità di cui al comma 1 sono assegnate alle singole Comunità montane secondo il seguente criterio:
a) 50 per cento in misura proporzionale alla popolazione, determinata dall'UNCEM ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della
b) 50 per cento in misura proporzionale alla superficie.
3. Le Comunità montane presentano domanda di finanziamento al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda è allegata una relazione illustrativa degli interventi previsti con indicazione delle località interessate, delle tipologie d'intervento, dei tempi di realizzazione e della spesa preventivata.
4. Il finanziamento concesso viene erogato, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario per un importo non inferiore al 30 per cento dei corrispettivi contrattuali iniziali e, in relazione al saldo, per l'importo residuo.
5. Con il provvedimento di concessione del finanziamento vengono determinati il termine e le modalità di rendicontazione della spesa.
6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 118.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 4.6.2.1084 e del capitolo 447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella E.
Art. 6. (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)
1. La Regione riconosce nella cultura un valore essenziale, nonché un insostituibile strumento di libertà e di civiltà e, a tal fine, favorisce lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali quali momenti essenziali e autonomi nella formazione della persona umana.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, in particolare, sostiene mediante l'erogazione di incentivi:
a) le attività musicali e teatrali;
b) le attività di promozione culturale, produzione, documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali;
c) le attività culturali a carattere celebrativo, le attività espositive di particolare rilevanza e significato a livello almeno regionale, nonché le attività divulgative della cultura e delle tradizioni del Friuli Venezia Giulia, anche fuori del territorio regionale.
3. Nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali, che sarà ispirata ai principi di valutazione della qualità ai fini di un'allocazione efficace delle risorse disponibili, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 84 del presente articolo.
4. La Regione tutela e valorizza il teatro quale fattore rilevante nei processi di produzione e diffusione della cultura presso la comunità regionale.
5. Per le finalità di cui al comma 4 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Teatro comunale Giuseppe Verdi di Gorizia;
b) Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone;
c) [Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia "Il Rossetti"] [13];
d) Fondazione Teatro nuovo Giovanni da Udine di Udine;
e) [Teatro stabile sloveno di Trieste] [14];
f) Teatro stabile La Contrada di Trieste;
g) CSS - Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia di Udine;
h) [Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia] [15];
i) Teatro comunale di Monfalcone;
j) Cooperativa Bonawentura di Trieste;
k) CTA - Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia;
l) a.ArtistiAssociati di Gorizia;
m) Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine;
n) Associazione culturale Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli.
6. La Regione sostiene l'attività e la programmazione artistica dei soggetti di cui al comma 5. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 9. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella O allegata.
7. L'incentivo di cui al comma 6 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 8. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 8 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
8. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
9. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 7.200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
10. La Regione sostiene e valorizza le manifestazioni culturali di rilievo regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio regionale.
11. Per le finalità di cui al comma 10 la Regione riconosce rilevanza regionale ai seguenti festival, spettacoli dal vivo e manifestazioni culturali:
a) Mittelfest;
b) Pordenonelegge e Premio Hemingway;
c) No border festival;
d) E'Storia;
e) Udine Jazz, Note Nuove e Carnia Jazz;
f) Fiera della Musica di Azzano Decimo;
g) Carniaarmonie di Tolmezzo;
h) Vicino/Lontano di Udine;
i) Dedica Festival;
j) Folkest;
k) Nei suoni dei luoghi;
l) Festival di musica concentrazionaria Viktor Ullmann;
m) Jazz & Wine, Le rotte del Jazz e Il Volo del Jazz;
n) Onde mediterranee;
o) S/paesati;
p) Stazione Topolò;
q) Premio giornalistico Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin [16].
12. La Regione sostiene i soggetti organizzatori delle manifestazioni di cui al comma 11 per la realizzazione delle medesime e delle attività a esse correlate. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 15. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella P allegata.
13. L'incentivo di cui al comma 12 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 14. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 14 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
14. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
15. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 2.280.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
16. La Regione riconosce una speciale funzione di servizio sociale e culturale alle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché alla federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali, ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.
17. Per le finalità di cui al comma 16 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Centro di Documentazione Multimediale della cultura giuliana, istriana, fiumana e dalmata di Trieste;
b) [Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste] [17];
c) Associazione delle comunità istriane;
d) Unione degli Istriani;
e) Associazione Giuliani nel mondo;
f) A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Trieste;
g) A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Udine;
h) A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Gorizia;
i) Società istriana di Archeologia e Storia patria;
j) Federazione delle associazioni degli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati;
k) Circolo di Cultura Istroveneta "Istria";
l) Associazione libero Comune di Pola in esilio;
m) Delegazione di Trieste libero Comune di Zara in esilio;
n) Fondazione scientifico culturale Rustia Traine;
o) A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Pordenone;
p) Associazione Patrizio della Comunità Chersina.
18. La Regione sostiene i soggetti di cui al comma 17 per il loro funzionamento e per lo sviluppo delle attività che i medesimi svolgono in attuazione dei propri compiti istituzionali in Italia e all'estero. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 21. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella Q allegata.
19. L'incentivo di cui al comma 18 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 20. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 20 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
20. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
21. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 477.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6257 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
22. La Regione, al fine di promuovere l'eccellenza nel settore amatoriale e la collaborazione tra i diversi gruppi bandistici e corali, sostiene le associazioni rappresentative degli stessi, riconosciute e operanti nel territorio regionale, nonché l'attività dei cori di particolare rilievo regionale.
23. Per le finalità di cui al comma 22 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome (ANBIMA) del Friuli Venezia Giulia;
b) Unione Società Corali Italiane (USCI) del Friuli Venezia Giulia;
c) Coro Polifonico di Ruda;
d) Coro della Cappella civica di Trieste;
e) Coro del Friuli Venezia Giulia.
24. La Regione sostiene i soggetti di cui al comma 23 per il loro funzionamento e per lo sviluppo delle attività svolte in Italia e all'estero. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 27. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella R allegata.
25. L'incentivo di cui al comma 24 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 26. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 26 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
26. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
27. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 390.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
28. La Regione promuove l'eccellenza nel settore amatoriale del folclore e del carnevale, sostenendo l'attività dell'associazione rappresentativa dei gruppi folcloristici, riconosciuta e operante nel territorio regionale, nonché le iniziative degli organizzatori delle manifestazioni folcloristiche e carnevalesche di maggior rilievo regionale.
29. Per le finalità di cui al comma 28 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF);
b) Pro loco di Gorizia per il Festival Mondiale del Folclore;
c) Comune di Tarcento per il Festival dei cuori;
d) Pro loco di Aviano per il Festival internazionale del folclore;
e) Associazione folcloristica giovanile regionale;
f) Gruppo folcloristico Lis Primulis di Zampis per il Festival delle minoranze etniche;
g) Comitato per il coordinamento del carnevale cittadino e del Palio di Trieste;
h) Associazione delle Compagnie del Carnevale di Muggia;
i) Pro loco di Monfalcone per il Carnevale monfalconese;
j) "Un Grup di Amis" di Ciconicco di Fagagna;
k) Comitato del Carnevale carsico;
l) Gruppo Folcloristico Pasian di Prato.
30. La Regione sostiene i soggetti di cui al comma 29 per il loro funzionamento e per lo sviluppo delle attività svolte in Italia e all'estero. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 33. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella S allegata.
31. L'incentivo di cui al comma 30 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura del 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 32. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 32 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
32. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
33. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 335.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
34. La Regione sostiene e valorizza le manifestazioni musicali di rilievo nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio regionale.
35. Per le finalità di cui al comma 34 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti organizzatori o curatori di premi, concorsi, rassegne e studi di musica classica e danza:
a) Associazione Culturale "Maestro Rodolfo Lipizer" ONLUS di Gorizia;
b) Associazione corale goriziana "Seghizzi" di Gorizia;
c) Associazione Amici della Musica "Salvator Gandino" di Porcia;
d) Associazione Chamber Music di Trieste;
e) Associazione culturale Musica Viva di Grado;
f) Associazione culturale Punto Musicale di Trieste;
g) Centro chitarristico Mauro Giuliani di Gorizia;
h) Società dei concerti di Trieste;
i) Associazione danza e balletto di Udine;
j) Associazione musicale Sergio Gaggia di Cividale del Friuli;
k) Chromas Associazione Musica contemporanea di Trieste;
l) [Arcidiocesi di Udine per Ad vesperas - Triduo musicale] [18];
m) Società musicale Orchestra e Coro San Marco di Pordenone;
n) Associazione internazionale dell'operetta Friuli Venezia Giulia di Trieste.
36. La Regione sostiene i soggetti di cui al comma 35 per la loro attività. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 39. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella T allegata.
37. L'incentivo di cui al comma 36 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 38. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 38 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
38. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
39. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 480.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6269 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
40. La Regione tutela e valorizza l'attività di studio e ricerca nelle discipline storiche e delle scienze sociali.
41. Per le finalità di cui al comma 40 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia;
b) Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia di Pordenone;
c) Istituto regionale di studi e documentazione sul movimento sindacale Livio Saranz;
d) Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia;
e) Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione di Udine, per l'attività istituzionale e l'organizzazione del premio "Friuli Storia" [19];
f) Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia di Trieste, per l'attività istituzionale [20];
g) Associazione Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei di Gorizia;
h) [Associazione gruppo studi storici e sociali Historia di Pordenone] [21];
i) Associazione Partigiani Osoppo di Udine.
42. La Regione sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 41. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 45. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella U allegata.
43. L'incentivo di cui al comma 42 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 44. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 44 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
44. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
45. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di 520.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6276 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
46. La Regione sostiene e valorizza l'attività di studio e ricerca nelle discipline umanistiche diverse da quelle storiche e sociali.
47. Per le finalità di cui al comma 46 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Istituto internazionale Jaques Maritain;
b) [Fondazione internazionale progresso e libertà delle scienze] [22];
c) Laboratorio internazionale della comunicazione;
d) Consorzio culturale del Monfalconese;
e) Circolo culturale Menocchio;
f) Associazione Culturale Mitteleuropa;
g) Associazione culturale don Gilberto Pressacco.
48. La Regione sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 47. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 51. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella V allegata.
49. L'incentivo di cui al comma 48 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 50. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 50 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
50. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
51. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 225.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6279 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
52. La Regione sostiene e valorizza l'attività di divulgazione culturale promossa a favore del territorio regionale.
53. Per le finalità di cui al comma 52 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Laboratorio immaginario scientifico;
b) Società cooperativa a r.l. Cinquantacinque di Trieste;
c) Casa della musica di Cervignano del Friuli;
d) Fondazione Palazzo Coronini Cronberg ONLUS di Gorizia;
e) Centro studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia;
f) Centro Iniziative Culturali di Pordenone;
g) Associazione Amici della Mozartina di Paularo;
h) Fondazione Luigi Bon;
h bis) Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione Pordenone [23].
54. La Regione sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 53. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 57. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella W allegata.
55. L'incentivo di cui al comma 54 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura del 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 56. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 56 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
56. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
57. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 740.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
58. La Regione sostiene e valorizza le arti visive e la fotografia.
59. Per le finalità di cui al comma 58 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Galleria Regionale d'Arte Contemporanea "Luigi Spazzapan" di Gradisca d'Isonzo;
b) Comune di San Vito al Tagliamento per Palinsesti;
c) Trieste contemporanea;
d) Comune di Monfalcone per la Galleria d'arte contemporanea;
e) Istituto regionale di promozione e animazione culturale;
f) Associazione culturale Comitato di San Floriano;
g) Triennale Europea dell'Incisione di Udine;
h) Circolo culturale "Il faro" per il Simposio internazionale di scultura su pietre del Friuli Venezia Giulia [24].
60. La Regione sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 59. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 63. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella X allegata.
61. L'incentivo di cui al comma 60 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 62. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 62 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
62. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Col medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
63. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di 410.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
64. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente i progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalità di lucro, anche associati fra loro, anche con l'obiettivo di diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, storico e artistico del Friuli Venezia Giulia al di fuori del territorio regionale e di sviluppare gli scambi e la cooperazione culturale internazionale, aventi a oggetto:
a) la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale o la programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali;
b) l'organizzazione di festival, rassegne o altre manifestazioni, anche a carattere concorsuale, nei settori della musica, del teatro, della danza e del folklore;
c) l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
d) la formazione di complessi orchestrali a carattere cameristico che favoriscono il perfezionamento e la crescita professionale di musicisti diplomati e svolgono attività concertistica in ambito regionale e lo svolgimento di iniziative e manifestazioni musicali delle orchestre della regione;
e) l'organizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura umanistica e letteraria, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;
f) la gestione da parte delle scuole di musica stabilmente organizzate sul territorio regionale di progetti di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione pubblica, nonché la produzione da parte delle stesse di esibizioni musicali che coinvolgono gli allievi e i maestri;
g) la realizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura nelle discipline storiche, scientifiche, delle scienze giuridiche, economiche e sociali, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;
h) la realizzazione di iniziative ad alto valore innovativo in materia culturale.
65. I progetti di cui al comma 64 possono attuarsi anche al di fuori del territorio regionale.
66. L'incentivo di cui al comma 64, su richiesta del beneficiario, è erogato nella misura del 50 per cento a titolo di acconto nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 67. Il saldo è erogato successivamente all'approvazione del rendiconto.
67. Con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento. Con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, anche limitatamente a una o alcune delle fattispecie di cui alle lettere da a) a g) del comma 64, sono definiti l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento. Qualora previsto nell'avviso pubblico o negli avvisi pubblici, anche limitatamente a una o alcune delle fattispecie di cui alle lettere da a) a g) del comma 64, possono essere ammesse a rendicontazione anche spese sostenute fra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo [25].
68. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 738.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
69. [Per la valutazione tecnica di qualità delle manifestazioni e delle iniziative culturali di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale può avvalersi dell'apporto del Comitato consultivo di cui all'articolo 6, comma 159, della
70. Qualora per gli anni successivi al 2014 non siano indicate le percentuali nelle tabelle di cui ai commi del presente articolo, si intendono confermati i valori percentuali dell'anno precedente.
71. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della
72. Con riferimento agli incentivi di cui ai commi da 6 a 68 e da 90 a 93:
a) per i soggetti non commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale avanzo risultante dal bilancio di esercizio o dal rendiconto relativi all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali disavanzi pregressi, non ecceda l'utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato, come disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del
b) per i soggetti commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale utile netto risultante dal bilancio di esercizio relativo all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali perdite pregresse e di eventuali quote degli utili che norme di legge impongono di corrispondere a fondi mutualistici, non ecceda l'utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato, come disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del
73. Se l'avanzo o l'utile relativo all'anno di concessione eccede l'utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato, come disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del
74. Se l'utile o l'avanzo comporta la restituzione di una somma di denaro gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.
74 bis. Con riferimento agli incentivi di cui ai commi da 6 a 68, da 90 a 93, da 132 a 134 e da 137 a 140 e agli incentivi di cui all'articolo 22 della
a) sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;
b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale [29].
75. [La Regione garantisce il sostegno a iniziative culturali straordinarie, la cui realizzazione sia connessa al prodursi di circostanze eccezionali e imprevedibili] [30].
76. [Per le finalità di cui al comma 75 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali e ai soggetti senza scopo di lucro anche associati fra loro, incentivi per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 75] [31].
77. [Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di individuazione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 10 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione, le modalità di presentazione della domanda, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di erogazione dell'incentivo e sono fissati i termini del procedimento] [32].
78. [La domanda per la concessione dell'incentivo di cui al comma 77 deve essere trasmessa alla Direzione centrale competente in materia di cultura precedentemente all'inizio della manifestazione per la quale è presentata] [33].
79. [La domanda deve contenere:
a) la dimostrazione della sussistenza del requisito temporale di cui al comma 76 per i soggetti senza scopo di lucro;
b) la descrizione tecnica del progetto;
c) l'indicazione del responsabile culturale/scientifico e del responsabile organizzativo dell'iniziativa;
d) il cronoprogramma e i luoghi di realizzazione;
e) le eventuali collaborazioni con altre realtà istituzionali;
f) il costo complessivo preventivato, suddiviso per categorie di spesa, che non può essere superiore a 25.000 euro;
g) la descrizione delle circostanze che non hanno consentito l'inserimento dell'iniziativa oggetto di contributo nella programmazione del soggetto richiedente] [34].
80. [Sono ammissibili le spese per loro natura direttamente imputabili alla realizzazione del progetto e pertinenti al medesimo, con le seguenti specificazioni:
a) l'Iva effettivamente pagata è ammissibile nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile;
b) le spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi sono ammissibili qualora siano obbligatorie per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico;
c) le spese per il personale dipendente sono ammissibili solo se assunto esclusivamente per la realizzazione del progetto;
d) le spese di ospitalità sono ammissibili entro il limite del 40 per cento del costo totale del progetto] [35].
81. [Non sono ammissibili le spese:
a) generali e di funzionamento;
b) di rappresentanza;
c) per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
d) per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;
e) per oneri finanziari, ammende, penali, interessi] [36].
82. [L'istruttoria delle domande è svolta secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'incentivo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime] [37].
83. [Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, è riscontrata e giustificata la presenza delle circostanze di cui alla lettera g) del comma 79. La Direzione centrale competente in materia di cultura, sulla base di tale deliberazione ed entro sessanta giorni dalla data della stessa, concede ed eroga l'incentivo, fissando le modalità di rendicontazione delle spese] [38].
84. [Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014] [39].
85. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
86. In relazione al disposto di cui al comma 85 è destinata la spesa di 900.000 euro a valere sullo stanziamento previsto per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti e per le finalità previsti dall'articolo 24 della
a) Associazione culturale "Colonos" di Villacaccia di Lestizza: 35.000 euro;
b) Associazione "Glesie Furlane" di Villanova di San Daniele: 20.000 euro;
c) Associazione culturale "La Grame" di Mereto di Tomba: 20.000 euro;
d) Clape di culture "Patrie dal Friûl" di Gemona del Friuli: 25.000 euro;
e) Associazione culturale Istitût Ladin-Furlan "Pre Checo Placerean" di Codroipo: 25.000 euro;
f) Informazione Friulana soc. coop. di Udine: 50.000 euro;
g) Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine: 25.000 euro;
h) Kappa Vu s.a.s. di Udine: 20.000 euro;
i) Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane di Udine: 10.000 euro.
88. Agli oneri per complessivi 230.000 euro per l'anno 2014 derivanti dal disposto di cui al comma 87 si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
89. Al comma 2 dell'articolo 2 della
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) due rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali;»;
b) la lettera e) è abrogata.
90. Per le finalità previste dagli articoli 2, 4 e 7 della
91. Gli incentivi di cui al comma 90 sono concessi ed erogati in via anticipata, su richiesta del beneficiario, nella misura del 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito dal regolamento di cui al comma 92. L'erogazione della rimanente quota degli incentivi è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 92 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
92. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i termini di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
93. Per le finalità previste dal comma 90 è destinata, per l'anno 2014, la spesa di 1.260.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5426, di 270.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5431 e di 635.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
94. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, dagli articoli 11, 12, dall'articolo 13, comma 1, lettera h), e dall'articolo 17, comma 2, della
95. I soggetti individuati nella Tabella Z presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio 2014, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nell'anno con il relativo preventivo di spesa e di una relazione riepilogativa delle attività svolte nel 2013.
96. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
97. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 94 è prevista la spesa di 650.000 euro per l'anno 2014 a valere sullo stanziamento previsto a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
98. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della
«1 bis. Per gli anni scolastici per i quali sia accertata l'insufficienza di risorse disponibili, con deliberazione della Giunta regionale l'insegnamento curriculare della lingua friulana è limitato alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie, purché le iniziative di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole secondarie di primo grado possano essere sostenute nell'ambito del piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, approvato ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della
99. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della
100. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della
«2 bis. Le iniziative destinatarie dei contributi di cui al comma 2 possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a un terzo della loro durata; le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 20 per cento del contributo concesso.».
101. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti pubblici e alle associazioni sportive senza fini di lucro, operanti nel territorio regionale, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo, per la realizzazione di eventi sportivi straordinari di interesse nazionale o internazionale che si svolgono nel territorio del Friuli Venezia Giulia] [40].
102. [Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo, in capo ai soggetti di cui al comma 101 non è richiesto ai Comitati organizzatori locali, formalmente costituiti per l'organizzazione e la promozione degli eventi sportivi straordinari] [41].
103. [Per evento sportivo straordinario si intende l'evento importante e significativo nel settore dello sport, non routinario nel territorio regionale, avente elevata qualità sportiva e organizzativa, ampia partecipazione di pubblico, non riconducibile nell'ambito della programmazione ordinaria dei soggetti attuatori di cui al comma 101] [42].
104. [Il contributo è concesso nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile e non può superare l'importo di 20.000 euro; su richiesta del beneficiario il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione] [43].
105. [La domanda di contributo di cui al comma 101 è presentata al Servizio competente in materia di sport, precedentemente all'inizio dell'evento per il quale è presentata, corredata di:
a) relazione illustrativa esaustiva dell'evento con la specificazione del periodo di svolgimento e della durata e con la descrizione delle circostanze che non hanno consentito l'inserimento dell'evento nella programmazione del soggetto richiedente;
b) un preventivo dettagliato delle entrate e delle spese;
c) statuto e atto costitutivo nel caso di soggetti privati] [44].
106. [Sono ammissibili a contributo le spese individuate all'articolo 9 del regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della
107. [L'istruttoria delle domande è svolta secondo l'ordine cronologico di presentazione attestato dal numero progressivo di protocollo apposto dall'ufficio protocollo del Servizio competente in materia di sport. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime] [46].
108. [Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, è riscontrata e attestata la sussistenza delle circostanze di cui alla lettera a) del comma 105. La Direzione centrale competente, sulla base di tale deliberazione ed entro sessanta giorni dalla data della stessa, concede ed eroga il contributo, fissando le modalità e i termini di rendicontazione delle spese] [47].
109. [Per le finalità previste dal comma 101 è autorizzata la spesa complessiva di 438.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2014 e di 144.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6357 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014] [48].
110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato Organizzatore Locale dei Campionati del Mondo di Pallavolo Femminile 2014 - Fase prima e seconda, con sede a Trieste, un contributo straordinario per l'organizzazione di due gironi dei Campionati mondiali di Pallavolo femminile, che si svolgeranno a Trieste nell'anno 2014.
111. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 110, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del relativo preventivo della spesa, è presentata al Servizio competente in materia di sport entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione dell'anticipo dell'80 per cento del contributo, nonché sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa in relazione all'utilizzo del contributo concesso per un ammontare pari alla somma del contributo stesso.
112. Per le finalità di cui al comma 110 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6346 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
113. [All'articolo 17 della
a) al secondo comma, le parole «composta dal direttore della struttura regionale competente in materia di beni culturali, da un rappresentante dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla
b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«2 bis. La Commissione di cui al secondo comma è composta:
a) dal direttore del servizio regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) da un rappresentante dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla
c) dal direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato, previo accordo con il Ministero competente;
d) da due esperti individuati dall'Assessore regionale competente in materia di cultura tra soggetti che hanno maturato esperienza pluriennale nella direzione di Musei pubblici.»] [49].
114. Nell'ambito dei procedimenti di competenza della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà che conseguono a un'istanza di parte e hanno a oggetto la concessione di incentivi a una pluralità di destinatari, qualora non siano stanziate a bilancio le relative risorse, le strutture competenti per materia archiviano le domande di contributo, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel sito ufficiale della Regione.
115. Le domande di cui al comma 114 mantengono validità nell'esercizio di riferimento e sono istruite qualora nel corso dell'esercizio medesimo siano stanziate a bilancio le relative risorse. I termini dei rispettivi procedimenti decorrono dalla data fissata con decreto del Direttore centrale, che contiene gli elementi previsti per la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 3 della
116. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati, in particolare:
a) il comma 1 dell'articolo 21 e l'articolo 22 della
b) i commi 12 e 12 bis dell'articolo 19 della
c) i commi 4, 4 bis, 5, 6, 8, 9, 10, 10 bis e 11 dell'articolo 6 della
d) i commi 62 e 64 dell'articolo 5 della
e) i commi 39, 40, 41 e 42 dell'articolo 6 della
f) il comma 5 dell'articolo 11 della
g) i commi 10, 11, 11 bis, 12, 13 e 13 bis dell'articolo 15 della
h) la lettera d) del comma 33 dell'articolo 3 della
117. Le disposizioni di cui al comma 116 continuano ad applicarsi ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
118. Le domande di riconoscimento di interesse regionale di cui al comma 4 dell'articolo 6 della
119. Alla
a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5
(Direttore)
1. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura.
2. Il Direttore è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea, che abbiano ricoperto incarichi di alta responsabilità amministrativa in strutture pubbliche o private, o che abbiano maturato comprovata esperienza scientifico-culturale pluriennale in settori attinenti l'ambito operativo dell'Istituto. All'atto della nomina del Direttore la Giunta regionale individua altresì tra i dirigenti in forza all'Amministrazione regionale il sostituto in caso di assenza, impedimento e vacanza.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i contenuti del contratto, ivi compresa la determinazione degli emolumenti, in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i contratti dei dirigenti apicali dell'Amministrazione regionale.
4. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi, o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, o in caso di grave violazione di leggi, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale può provvedere alla revoca dell'incarico con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.
5. Il conferimento dell'incarico di Direttore a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della
6. Il soggetto al quale sia conferito l'incarico di Direttore non può rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in associazioni sindacali e di categoria e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.»;
b) al comma 1 dell'articolo 11 le parole «, stabilita dalla deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1,» sono soppresse.
120. Al comma 4 dell'articolo 13 della
121. Il contributo decennale per la realizzazione dell'intervento di efficienza energetica e di messa in sicurezza della struttura di pubblica fruizione denominata Visionario, previsto all'articolo 6, comma 197, lettera c), della
122. Al comma 2 dell'articolo 23 della
123. [Il comma 58 dell'articolo 6 della
«58. Le disposizioni di cui al comma 57 si applicano anche con riferimento ai contributi concessi nel 2010 e 2011 e rideterminati in diminuzione per la presenza di avanzo o utile. A tal fine i soggetti interessati presentano alla Direzione centrale competente in materia di cultura apposita istanza di rideterminazione del contributo, perentoriamente entro il 28 febbraio 2014.»] [50].
124. [Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 58 dell'articolo 6 della
125. In via di interpretazione autentica del comma 118 dell'articolo 11 della
126. Al comma 70 dell'articolo 6 della
127. In relazione al disposto di cui al comma 126 lo stanziamento dell'unità di bilancio 4.5.162 e del capitolo 56 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è ridotto di complessivi 14 milioni di euro suddivisi in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2030.
128. In relazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 1, della
129. Alla
a) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
«e) da due studiosi indicati dal Comitato regionale del volontariato di cui alla
b) al comma 5 dell'articolo 5 la parola «appositi» è sostituita dalle seguenti: «uno o più»;
c) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 5 è abrogato;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Con apposito regolamento di attuazione, da emanarsi sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le modalità per svolgere le attività previste dal presente articolo.»;
d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, tenuto conto del programma nazionale delle commemorazioni del "Centenario della prima guerra mondiale" e sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 3, il programma regionale delle commemorazioni.»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2 bis. Con il programma regionale delle commemorazioni la Giunta regionale provvede a:
a) individuare, nell'ambito del programma nazionale di cui al comma 2, le iniziative e gli eventi che si intendono sostenere;
b) ripartire le risorse finanziarie complessivamente disponibili in due quote, una delle quali è destinata al sostegno delle iniziative e degli eventi di cui alla lettera a) e l'altra è destinata alla concessione di contributi per la promozione e il sostegno di iniziative ed eventi ulteriori;
c) definire gli ambiti prioritari di intervento ai fini della valutazione delle iniziative e degli eventi diversi da quelli di cui alla lettera a).»;
e) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con regolamento da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono individuate le categorie dei beneficiari degli interventi di cui al capo III del presente titolo e sono disciplinati le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi stessi, fatto salvo quanto disposto al comma 1 bis.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. Per le iniziative e gli eventi individuati dal programma nazionale di cui all'articolo 12, comma 2, e ricompresi nel programma regionale delle commemorazioni ai sensi del comma 2 bis, lettera a), del medesimo articolo 12, la quantificazione dei singoli finanziamenti e le modalità della loro concessione, erogazione e rendicontazione sono definite con successiva deliberazione della Giunta regionale.»;
3) al comma 3 dopo le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono inserite le seguenti: «e i bandi di cui all'articolo 5, comma 5»;
f) i commi 1 e 2 dell'articolo 16 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 5, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti direttamente dai bandi previsti dal comma 5 del medesimo articolo 5, che sono emanati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura.
2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2007, n. 174 (Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento delle iniziative previste dalla
130. Il termine di rendicontazione delle spese sostenute con i contributi concessi per il funzionamento dell'attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dei soggetti operanti in campo culturale nell'anno 2013 è prorogato, fatta salva precedente previsione più favorevole, fino al termine perentorio del 30 settembre 2014 [52].
131. La documentazione giustificativa delle spese di cui al comma 130 può essere emessa anche nell'anno 2014, e comunque in data non successiva al termine di cui al comma 130, purché sia riferibile all'attività istituzionale o agli eventi correlati realizzati nell'anno 2013.
132. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto per la storia del movimento di liberazione di Udine un contributo straordinario di 30.000 euro per l'organizzazione di iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.
133. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 132, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del relativo preventivo della spesa, è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione dell'anticipo dell'80 per cento del contributo, nonché sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa in relazione all'utilizzo del contributo concesso per un ammontare pari alla somma del contributo stesso.
134. Per le finalità di cui al comma 132 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 9763 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
135. La quota parte pari a complessivi 1 milione di euro, in 10 annualità di 100.000 euro ciascuna, del contributo concesso al Comune di Udine ai sensi dell'articolo 6, comma 197, lettera a), della
136. Per le finalità di cui al comma 135 il Comune di Udine presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro il 31 ottobre 2014, apposita istanza corredata della documentazione progettuale, debitamente adeguata, prescritta dall'articolo 56 della
137. [Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale e artistica dei musicisti del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali, la Regione sostiene, attraverso l'Associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia di Staranzano, l'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia. A tal fine, nelle more della piena attuazione del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, è assegnato l'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 140] [54].
138. [L'incentivo di cui al comma 137 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 139. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 139] [55].
139. [Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento] [56].
140. [Per le finalità previste dal comma 137 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 9764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014] [57].
141. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo un contributo da destinare all'attività istituzionale e alla promozione della rete tra le Istituzioni museali della Carnia [58].
142. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 141 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione dell'anticipo dell'80 per cento del contributo, nonché sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa in relazione all'utilizzo del contributo concesso per un ammontare pari alla somma del contributo stesso.
143. Per le finalità di cui al comma 141 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
144. I contributi concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 59, della
145. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione Sportiva Dilettantistica di Trieste un finanziamento straordinario nella misura massima di 50.000 euro a sollievo delle esistenti obbligazioni contratte con riferimento a spese di gestione e funzionamento dell'impianto sportivo polifunzionale Campo Primo Maggio di Trieste.
146. Il finanziamento di cui al comma 145 è concesso a domanda dell'ente interessato, presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, sport e solidarietà, corredata della documentazione attestante l'entità effettiva delle obbligazioni inevase in riferimento alla gestione e al funzionamento dell'impianto sportivo. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione dello stesso.
147. Per le finalità previste dal comma 145 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a valere sullo stanziamento all'uopo previsto a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5044 e del capitolo 5571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
148. I programmi di cui all'articolo 16, comma 6, della
149. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella F.
Art. 7. (Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)
1. [L'Amministrazione regionale promuove l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema scolastico regionale, anche al fine di garantire la continuità delle azioni già realizzate in esercizi precedenti in attuazione del disposto dell'articolo 7, comma 9, della
2. [Per l'anno scolastico 2014-2015 il riparto delle risorse per ciascuno strumento d'intervento individuato dal Piano annuale per lo sviluppo dell'offerta formativa è definito con deliberazione della Giunta regionale successivamente all'approvazione del Piano medesimo] [60].
3. [Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, della
4. [Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della
«2 bis. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi di cui al comma 2, ai soggetti privati gestori delle sezioni sperimentali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della
5. Al fine di consentire la progettazione di dettaglio e il tempestivo avvio delle attività previste nell'ambito degli obiettivi tematici n. 8 "Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità professionale" e n. 10 "Investimento nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e la formazione permanente", previsti dall'articolo 9 del regolamento, in corso di emanazione da parte delle istituzioni comunitarie, recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il
6. Le attività di cui al comma 5 sono realizzate nel rispetto delle regole che disciplinano l'accesso al Fondo sociale europeo.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 6960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
8. All'articolo 9 della
a) al comma 28 le parole «riferito al triennio 2014-2016» sono sostituite dalle seguenti: «riferito al triennio 2015-2017»;
b) al comma 29 le parole «Per gli anni 2012 e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014»;
c) al comma 30 le parole «Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università».
9. Per l'anno accademico 2014-2015, l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):
a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio;
b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio;
c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), il contributo ventennale concesso per la ristrutturazione delle Case dello studente, edifici E1 - E2 all'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU di Trieste ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 4, della
11. L'ARDISS è autorizzata a utilizzare la quota del contributo di cui al comma 10, eccedente gli oneri derivanti dalla stipula del mutuo acceso da ERDISU con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione degli edifici E1 - E2 delle Case dello studente, destinandola alla copertura parziale delle spese di ristrutturazione del complesso immobiliare di via G. Gozzi.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARDISS un contributo straordinario di 965.000 euro per la copertura totale delle spese di ristrutturazione del complesso immobiliare di via G. Gozzi.
13. Per le finalità previste dai commi precedenti, l'ARDISS, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, apposita domanda corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento.
14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 10 e 11 trovano copertura con l'impegno disposto con decreto n. 1054/ISTR del 4 dicembre 2002 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5097 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
15. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 965.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
16. Ai fini della diffusione della cultura della legalità e della sensibilizzazione contro gli atteggiamenti discriminatori, la Regione promuove, presso gli istituti scolastici, progetti dedicati, anche in collaborazione con università, enti pubblici e privati, nonché associazioni, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.6.1.3303 e del capitolo 9741 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella G.
Art. 8. (Finalità 7 - sanità pubblica)
1. L'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" è autorizzata a trasferire all'Azienda ospedaliero universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine, a titolo gratuito, la proprietà dei beni immobili appartenenti al proprio patrimonio indisponibile, ubicati a Udine in via Colugna n. 48 e n. 50, di seguito specificati e identificati catastalmente:
a) Foglio n. 71 mappale n. 111 - ex Centro antitubercolare;
b) Foglio n. 71 mappale n. 152 - ex uffici amministrativi ASS 4;
c) Foglio n. 71 mappale n. 30 - terreno di pertinenza di mq 705;
d) Foglio n. 71 mappale n. 113 - sedime autorimessa di mq 30;
e) Foglio n. 71 mappale n. 161 - terreno di pertinenza edifici di mq 362;
f) Foglio n. 71 mappale n. 162 - terreno di pertinenza edifici di mq 306;
g) Foglio n. 71 mappale n. 163 - terreno di pertinenza edifici di mq 114.
2. Il trasferimento della proprietà avviene in virtù dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
3. A decorrere dalla data di trasferimento della proprietà, gli immobili di cui al comma 1 sono acquisiti nel patrimonio indisponibile dell'Azienda ospedaliero universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine.
4. Gli organismi collegiali, comunque denominati, con competenze tecniche e funzioni consultive e di monitoraggio in relazione agli ambiti specialistici dei settori sanitario, sociale e sociosanitario che operano a supporto delle funzioni istituzionali della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, sono istituiti con decreto del relativo direttore centrale che ne stabilisce la composizione, la durata e le specifiche funzioni [63].
5. Con il decreto di cui al comma 4 il direttore centrale può determinare un gettone di presenza per i professionisti, partecipanti ai lavori degli organismi collegiali, che non sono in servizio presso il Servizio sanitario o presso gli enti locali, di importo non superiore a quanto previsto per gli altri organismi operanti presso la Direzione centrale. È comunque fatto salvo il rimborso delle spese vive. I suddetti oneri fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 [64].
6. Sono fatte salve le specifiche norme che stabiliscono l'istituzione degli organismi collegiali di cui al comma 4 attraverso altra procedura.
7. Le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, esitate come codice bianco, a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alle Forze Armate, alle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare e ai Vigili del Fuoco che non godono di copertura INAIL, non sono soggette al pagamento del ticket.
8. Al comma 37 dell'articolo 8 della
9. Al fine di migliorare il livello di efficacia nella presa in carico delle persone a livello distrettuale, le Aziende per i servizi sanitari regionali, nel limite delle risorse disponibili nei loro bilanci per le attività insistenti sulle cure primarie e senza ulteriori oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, sono autorizzate a remunerare gli oneri economici sostenuti dai medici di medicina generale che hanno attivato, entro il 31 dicembre 2013, le modalità organizzative di cui all'articolo 59, lettera B, del vigente Accordo collettivo nazionale (ACN), integrato dall'Accordo integrativo regionale (AIR) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2006, n. 269, ai fini del miglioramento e dell'estensione della continuità assistenziale [65].
10. Le modalità attuative del comma 9, nel limite della disponibilità ivi prevista, nonché le forme e processi riorganizzativi delle cure primarie da avviare in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 1 del
11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.
Art. 9. (Finalità 8 -protezione sociale)
1. La rendicontazione relativa ai contributi concessi alle Province nell'esercizio 2013 per sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione dei programmi triennali di sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, in attuazione dell'articolo 21, comma 3, della
2. I commi 50, 51, 52 e 53 dell'articolo 3 della
3. I commi 58, 59 e 60 dell'articolo 3 della
4. I commi 9, 10 e 11 dell'articolo 9 della
5. [Dopo il comma 4 dell'articolo 9 bis della
«4 bis. Qualora, all'esito della rendicontazione da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle risorse assegnate ai sensi del regolamento di cui al comma 4, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sulle risorse stanziate nell'esercizio finanziario successivo.»] [67].
6. [Al comma 4 dell'articolo 26 bis della
7. [Al comma 7 bis dell'articolo 27 della
8. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di quote di contributi concessi a imprese per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, ai sensi dell'articolo 85 della
9. In deroga al disposto dell'articolo 33, comma 6, della
10. Al comma 1 quater dell'articolo 12 della
11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano anche alle domande presentate e non archiviate o revocate alla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Al comma 4 dell'articolo 31 della
13. L'Amministrazione regionale, nell'ambito della collaborazione instaurata tra la Regione e l'INAIL con il protocollo di intesa del 23 dicembre 2011, promuove programmi di comunicazione e diffusione di buone prassi nel campo della formazione in tema di sicurezza e protezione dai rischi del lavoro da realizzare anche negli istituti scolastici.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 3971 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede con l'entrata di pari importo prevista a carico dell'unità di bilancio 3.2.94 e del capitolo 3971 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni pubbliche il finanziamento per le domande di contributo per progetti che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 10 della
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
18. I finanziamenti assegnati con decreto n. 2231/2010 della Direzione centrale lavoro, università e ricerca per la realizzazione di iniziative finalizzate ad attuare politiche di pari opportunità tra donna e uomo, nonché iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani e liquidati tramite funzionario delegato, a valere sull'unità di bilancio 8.8.1.3401 con riferimento al capitolo 4707 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2011, sono confermati a tutti gli effetti essendo pienamente raggiunto l'interesse pubblico.
19. [All'articolo 7 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Consulta è nominata, per la durata della legislatura regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche giovanili, ed è composta da:
a) cinque rappresentanti dei giovani, di cui uno della comunità slovena, designati dalle associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni giovanili di cui all'articolo 11, in modo da assicurare la rappresentatività territoriale e di genere;
b) quattro rappresentanti degli studenti universitari e dell'alta formazione designati dal Coordinamento regionale per l'alta formazione;
c) quattro rappresentanti degli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore, uno per ciascuna provincia, designati dalle Consulte provinciali degli studenti della regione;
d) quattro rappresentanti dei movimenti giovanili dei partiti e dei movimenti politici rappresentati in Consiglio regionale, designati dall'Ufficio di Presidenza in modo da garantire la rappresentanza di maggioranza e opposizione;
e) tre rappresentanti dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale designati dalle stesse organizzazioni sindacali, in ragione di uno per organizzazione;
f) tre rappresentanti dei movimenti giovanili delle associazioni di categoria;
g) un rappresentante designato dalla Consulta regionale delle professioni ordinistiche;
h) un rappresentante designato dal Comitato regionale delle professioni non ordinistiche.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Consulta è regolarmente nominata con la designazione della maggioranza dei componenti.»] [70].
20. [All'articolo 8 della
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il funzionamento della Consulta è disciplinato con apposito regolamento regionale.»;
b) il comma 5 è abrogato] [71].
21. [Il comma 1 dell'articolo 12 della
«1. Le associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro sono composte, almeno per l'80 per cento, da persone di età non superiore a trentacinque anni. Nel loro organo direttivo non sono ammesse più del 20 per cento di persone di età superiore a trentacinque anni. Nell'atto costitutivo o nello statuto sono previsti i seguenti requisiti:
a) assenza dello scopo di lucro;
b) ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della libertà e dignità degli associati;
c) elettività e gratuità delle cariche associative;
d) avvalimento prevalente di giovani nel perseguimento degli scopi statutari.»] [72].
22. [Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della
«2 bis. Per le finalità previste dai commi 1 e 2, la Regione:
a) può concedere contributi;
b) può sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente anche avvalendosi di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro.»] [73].
23. [Il comma 6 dell'articolo 34 della
«6. Il responsabile della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili convoca la prima seduta della Consulta regionale dei giovani.»] [74].
24. All'articolo 41 della
a) al comma 3 le parole «con provvedimento della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «con regolamento regionale»;
b) al comma 4 le parole «nonché la tipologia dei servizi e degli interventi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «la tipologia dei servizi e degli interventi di cui al comma 2, nonché le modalità e la misura della rendicontazione degli interventi da parte dei beneficiari, per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'intervento concesso,» e le parole «atto della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento regionale».
25. Gli interventi di rilevanza sociale finanziati nell'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 14, della
26. I commi 14, 14 bis, 15 e 20 dell'articolo 15 della
27. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.
Art. 10. (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)
1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della
b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della
c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 10, della
d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta erariale sui consumi d'energia elettrica di cui all'articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della
e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione di cui all'articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della
f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della
2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo. Nella determinazione del conguaglio la compartecipazione regionale cui applicare la quota di spettanza definita al comma 1, lettera e), è calcolata al netto delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 7 del
3. Per l'anno 2014 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 366.761.154,59 euro.
4. Le assegnazioni di cui al comma 3 sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 7, 9, 12, 13, 16, 18, 21, e per 1 milione di euro per le finalità previste dall'articolo 3, comma 60, della
5. L'Amministrazione regionale destina per l'anno 2014 risorse straordinarie per 25 milioni di euro, di cui 6 milioni di euro a favore dei Comuni e 19 milioni di euro a favore delle Province, per il minor gettito conseguente all'abrogazione delle addizionali sul consumo di energia elettrica, da ripartire secondo i criteri previsti dall'articolo 10, comma 7, della
6. Per le finalità previste dal comma 5, per l'anno 2014, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
7. Alle Province è attribuito un fondo di 31.754.466,49 euro quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della
8. L'assegnazione prevista dal comma 7 è disposta con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 30 aprile 2014; la seconda rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 luglio 2014; la terza rata, pari al 40 per cento dello spettante è erogata entro il 31 ottobre 2014.
9. Ai Comuni è attribuito un fondo di 287.198.939,50 euro da assegnare quale trasferimento ordinario da ripartire in misura proporzionale al trasferimento ordinario assegnato nel 2013 ai sensi dell'articolo 10, commi 8 e 44, della
10. L'assegnazione di cui al comma 9 è disposta con recupero a favore del bilancio regionale del gettito di cui all'articolo 1 della
11. L'assegnazione prevista dal comma 9 è disposta con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 30 aprile 2014; la seconda rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 luglio 2014; la terza rata, pari al 40 per cento dello spettante è erogata entro il 31 ottobre 2014.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, un fondo di 180.000 euro, da assegnare in unica soluzione entro il 31 agosto 2014 in misura pari agli oneri pagati nel 2013 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2013 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2013 deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2014.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti un fondo di 120.000 euro da assegnare, in unica soluzione entro il 31 agosto 2014, per la copertura parziale degli oneri che gli enti sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita nell'anno 2014 in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2014, dichiarati dagli enti predetti, con la modalità di cui al comma 14; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
14. Per le finalità previste dal comma 13 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2014, domanda indicante per l'anno 2014 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno.
15. Gli enti beneficiari del riparto di cui al comma 13 rendicontano l'assegnazione ricevuta presentando entro il 31 marzo 2015 la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2014 per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 56, comma 2 bis, della
16. Alle Comunità montane è attribuito un fondo di 5.433.664,89 euro quale trasferimento ordinario annuale, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 10, comma 16, della
17. Per le finalità previste dai commi 7, 9, 12, 13, 16, è autorizzata la spesa di 324.687.070,88 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1859 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
18. Alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato per l'anno 2014 un fondo di 32.074.083,71 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da assegnare in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 10, comma 21, della
19. L'assegnazione prevista dal comma 18 è disposta con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata, pari al 50 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 maggio 2014; la seconda rata, pari al restante 50 per cento, è erogata entro il 30 settembre 2014.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 32.074.083,71 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1154 e del capitolo 1832 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, entro il 15 novembre 2014, ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle Unioni di Comuni, alla Comunità collinare del Friuli e al Comune risultante da fusione, per l'anno 2014, un fondo di 5 milioni di euro per l'esercizio coordinato di funzioni, per la gestione associata di servizi tra enti locali e per il finanziamento dei Comuni risultanti da fusione, da assegnare secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della
22. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sull'autorizzazione di spesa prevista alla Tabella J di cui al comma 57 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
23. Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della
24. Successivamente all'esito dell'accordo Stato-Regione relativo al patto di stabilità, con legge di assestamento del bilancio regionale si procederà all'iscrizione delle ulteriori risorse di parte capitale per il finanziamento delle funzioni di cui al comma 23.
25. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 23 fanno carico a valere sullo stanziamento all'uopo previsto all'unità di bilancio 9.1.1.1159 con riferimento al capitolo 1520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla
a) per 7.703.560,59 euro in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi per l'anno 2007 e successivi con deliberazione della Giunta regionale in relazione al trasferimento del personale di cui all'articolo 74, comma 2, della
b) per 1.627.648 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle medesime Province ai sensi dell'articolo 10, comma 27, lettera b), della
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali, entro il 31 maggio 2014, le risorse connesse al personale trasferito agli enti medesimi, ai sensi della
28. Gli oneri derivanti dall'applicazione, rispettivamente:
a) del comma 26, lettera a), e del comma 27, fanno carico a valere sullo stanziamento all'uopo previsto all'unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014;
b) del comma 26, lettera b), fanno carico a valere sullo stanziamento all'uopo previsto all'unità di bilancio 9.1.1.1153 con riferimento al capitolo 1771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
29. Per l'anno 2014 è istituito un fondo perequativo a favore dei Comuni che presentano un minor gettito IMU 2013, individuati con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 3, della
30. Il fondo di cui al comma 29 è assegnato entro il 30 settembre 2014 in misura pari alla differenza negativa di gettito e con riduzione proporzionale in caso di incapienza dello stanziamento.
31. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 29, previste in 6.391.100,50 euro, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 6.3.261 e sul capitolo 1875 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 a valere sulla Tabella A relativa all'articolo 1, comma 1 [78].
32. Per le finalità di cui al comma 30 è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 6.391.100,50 euro a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 1875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 [79].
33. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 13 del
34. Per le finalità di cui al comma 33, con la legge regionale di assestamento 2014 sono disciplinate, tra l'altro, le modalità di:
a) recupero in caso di incapienza dei trasferimenti ordinari;
b) [mantenimento del punto di neutralizzazione tra l'Imposta municipale propria 2014 e la previgente Imposta comunale sugli immobili] [80];
c) individuazione della quota di maggiore o minore gettito IMU 2014 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia;
d) individuazione degli importi complessivi da assicurare per l'anno 2014, rispettivamente, a favore del bilancio statale, regionale e comunale.
35. Con successiva legge regionale o con la legge regionale di assestamento 2014 sono disciplinati i rapporti finanziari tra la Regione e i Comuni del Friuli Venezia Giulia derivanti dalla normativa statale in materia di tributi locali, in base agli obblighi fissati dallo Stato nei confronti della Regione e dei Comuni stessi.
36. Al comma 7 dell'articolo 10 della
37. Nelle more dell'adozione delle norme di attuazione statutaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni della Regione che partecipano all'attività di accertamento tributario ai sensi dell'articolo 18 del
38. L'Amministrazione regionale trasferisce le risorse di cui al comma 37 sulla base della comunicazione ricevuta dai competenti uffici ministeriali che indichi l'ammontare delle somme recuperate da ciascun Comune ubicato nel territorio regionale, la distinzione del gettito per singolo tributo e la ricorrenza dei presupposti di compartecipazione della Regione sul gettito recuperato.
39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 269,23 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1959 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
40. [In deroga a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 7, comma 82, della
41. [Ai fini e per gli effetti di quanto disposto al comma 40, gli enti locali che intendono estinguere anticipatamente i mutui assistiti da contributo regionale presentano alla Direzione centrale che ha concesso il beneficio specifica richiesta di conferma del contributo, sia con riferimento alle annualità di contributo già erogate che a quelle ancora da erogarsi. La richiesta di conferma deve essere corredata della seguente documentazione:
a) attestazione a cura del responsabile del procedimento dell'avvenuto inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera o dell'intervento per il quale è stato concesso il contributo;
b) dimostrazione delle fonti finanziarie che garantiscono l'estinzione anticipata del mutuo assistito da contributo;
c) progetto preliminare approvato e piano di finanziamento del nuovo intervento, riconducibile alle tipologie di intervento finanziate dalla legge autorizzativa del contributo oggetto della richiesta di conferma ovvero consistenti in interventi di manutenzione ordinaria, che l'ente locale intende finanziare con le annualità di contributo concesse e non ancora erogate. A seguito della conferma del contributo l'Amministrazione regionale eroga le residue annualità di contributo direttamente all'ente locale] [82].
42. [Verificata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 41, lettere a), b) e c), l'Amministrazione regionale conferma il contributo concesso, finalizzandolo alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 41, lettera c), per un importo non superiore all'ammontare complessivo delle annualità di contributo concesse e non ancora erogate, tenuto conto della spesa ammissibile del nuovo intervento a fronte del quale il contributo viene confermato] [83].
43. [Ferme restando le modalità e i termini di rendicontazione dell'intervento di cui al comma 41, lettera a), con il provvedimento di conferma dei contributi di cui al comma 42 sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi dell'articolo 42 della
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Tolmezzo un fondo di 130.000 euro, a titolo di sostegno per le spese connesse alla gestione degli uffici giudiziari e per gli altri oneri derivanti dalle funzioni comprensoriali assicurate dal Comune medesimo, previa domanda dell'ente, indicante gli oneri presunti per l'anno 2014, da presentare entro il 31 marzo 2014 alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali. L'assegnazione è liquidata, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, per il 50 per cento in via anticipata entro il 31 maggio 2014, e per il restante 50 per cento alla presentazione della rendicontazione predisposta ai sensi dell'articolo 42 della
45. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1736 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
46. Il comma 67 dell'articolo 10 della
«67. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 66 è erogato, previa richiesta del Comune, in relazione alla certificazione degli stati di avanzamento dell'opera.».
47. Dopo il comma 1 dell'articolo 57 della
«1 bis. Nel caso di accordi quadro ASTER, a valere sulle risorse stanziate nel 2006, 2007 e 2008, qualora l'ente realizzatore sia un ente locale soggetto al patto di stabilità, il finanziamento regionale ivi previsto è erogato per stati di avanzamento degli interventi, anche in deroga a diverse disposizioni legislative, a seguito di apposita richiesta dell'ente locale beneficiario all'Ufficio regionale competente e di certificazione di realizzazione dell'intervento.».
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'ANCI - Sezione regionale per il Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2014 e in unica soluzione, un fondo straordinario di complessivi 25.000 euro per sostenere spese di promozione e per la formazione del personale, sia in materia di riforma dei sistemi amministrativi e contabili degli enti locali, sia al fine di supportare le azioni di complessivo riordino del sistema Regione - autonomie locali e sviluppo delle forme associative fra Comuni.
49. Per accedere all'assegnazione straordinaria prevista dal comma 48, l'ANCI presenta domanda al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge, segnalando le iniziative da realizzare e gli oneri preventivati relativi alle iniziative che si intendono assumere, di importo comunque superiore all'assegnazione di cui al comma 48.
50. L'erogazione del fondo straordinario prevista dal comma 48 è disposta in unica soluzione. Entro il 31 marzo 2015 il soggetto beneficiario presenta, ai sensi dell'articolo 43 della
51. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 9771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
52. Il termine di rendicontazione dell'intervento avente a oggetto la realizzazione del centro diurno area CSA a Porcia, previsto nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 3 febbraio 2009, tra la Regione e i Comuni di Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Porcia e Sacile, con Porcia quale Comune capofila, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2008, è fissato al 31 luglio 2014.
53. Il comma 22 dell'articolo 10 della
«22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese di viaggio di cui all'articolo 3, comma 14 bis, della
54. Dopo il comma 22 dell'articolo 10 della
«22 bis. L'Amministrazione regionale, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al comma 22, eroga le somme spettanti a rimborso in un'unica soluzione.».
55. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 22 bis dell'articolo 10 della
56. Al comma 29 dell'articolo 1 della
57. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella J.
Art. 11. (Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali generali)
1. Al fine di predisporre gli strumenti per affrontare la situazione di crisi con particolare riferimento al settore industriale e di individuarne le prospettive e gli strumenti di sviluppo e rilancio, anche in vista della revisione della normativa di settore e della individuazione di settori di specializzazione, la Giunta regionale, su proposta, previa concertazione con le parti sociali, dell'Assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, adotta un Piano di sviluppo del settore industriale, contenente tra l'altro:
a) l'analisi economica e occupazionale del settore;
b) l'analisi dei settori in crisi, in raccordo con i relativi Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale approvati ai sensi dell'articolo 47 della
c) l'individuazione di settori e imprese con potenziale di crescita;
d) l'individuazione degli obiettivi, dei relativi indicatori e degli strumenti di attuazione del Piano.
2. L'Amministrazione regionale, nell'ambito della predisposizione e coordinamento dell'attuazione del Piano di cui al comma 1, può avvalersi di un gruppo di lavoro formato da esperti nell'analisi del tessuto economico regionale, nell'analisi statistica, nell'attuazione delle misure di supporto alle attività produttive, nell'analisi di bilancio, nell'analisi dei bisogni scientifici e tecnologici delle imprese e dello sviluppo tecnologico dell'industria regionale, nonché, al fine di garantire il raccordo di cui al comma 1, lettera b), dagli esperti di cui all'articolo 47, comma 2, della
3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 8038 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Spese per incarichi a esperti nell'analisi del tessuto economico regionale, nell'analisi statistica, nell'attuazione delle misure di supporto alle attività produttive, nell'analisi di bilancio, nell'analisi dei bisogni scientifici e tecnologici delle imprese e dello sviluppo tecnologico dell'industria regionale" [85].
4. Al fine di consentire il rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, della
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 9766 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella K.
Art. 12. (Finalità 11 - funzionamento della Regione)
1. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti connessi al pagamento del trattamento economico spettante al Direttore generale dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, al Direttore generale dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori e al Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 1.415.600,55 euro, suddivisa in ragione di 471.866,65 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a valere rispettivamente sullo stanziamento all'uopo previsto, per 345.000 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3550, per 97.541,85 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 9670 e per 29.325 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1 è previsto lo stanziamento complessivo di 400.720,95 euro suddiviso in ragione di 133.573,65 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sugli stanziamenti all'uopo previsti, per 91.390,50 euro a carico dell'unità di bilancio 6.1.204 e del capitolo 1780 e per 42.183,15 euro a carico dell'unità di bilancio 6.1.204 e del capitolo 1781 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
4. In relazione al disposto di cui al comma 1 è previsto lo stanziamento complessivo di 400.720,95 euro suddiviso in ragione di 133.573,65 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sugli stanziamenti all'uopo previsti, per 91.390,50 euro a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9880 e per 42.183,15 euro a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9881 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
5. In relazione al disposto di cui al comma 1, l'articolo 6 della
«Art. 6
(Incarico)
1. Il Direttore generale dell'ERSA è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.».
6. All'articolo 155 della
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Il fondo sociale è gestito da un Comitato di gestione nominato con decreto del Presidente della Regione e composto da:
a) cinque dipendenti regionali designati dalla Giunta regionale;
b) quattro rappresentanti del personale designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali.»;
b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«2 bis. Il Comitato di gestione individua, tra i componenti di cui al comma 1, lettera a), il presidente del Comitato medesimo; in caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano tra quelli di cui al comma 1, lettera a).»;
c) il comma 4 è abrogato.
7. La composizione del Comitato di gestione del Fondo sociale di cui all'articolo 155 della
8. Al comma 40 dell'articolo 13 della
9. [Al comma 8 dell'articolo 12 della
10. [In relazione al disposto di cui all'articolo 10, comma 10 bis, del
«3 ter. nel caso di assunzioni finanziate con fondi strutturali europei e volte all'attuazione di interventi cofinanziati con i fondi medesimi;»] [87].
11. [Nelle more dell'approvazione dei documenti di programmazione comunitaria 2014-2020, la Regione è autorizzata ad attivare le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al numero 3 ter della lettera b) del comma 16 dell'articolo 13 della
12. [Al comma 17 dell'articolo 13 della
13. La disciplina prevista dall'articolo 12, comma 30, della
14. Delle attività formative, attuate ai sensi dell'articolo 12, comma 30, della
15. [In relazione all'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del
16. [Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 15 continuano a far carico alla gestione fuori bilancio del Fondo sociale dei dipendenti regionali, disciplinata ai sensi dell'articolo 25 della
17. [Dopo il comma 6 dell'articolo 186 della
«6 bis. Il servizio di tesoreria del Fondo è attribuito al Tesoriere della regione di cui alla
18. [La disposizione di cui all'articolo 186, comma 6 bis, della
19. [Al fine di una razionalizzazione e migliore funzionalità delle procedure, sono disciplinate con regolamento, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, della
20. Dopo il comma 1 dell'articolo 49 della
«1 bis. Con riferimento alle spese relative al trattamento di missione del personale regionale, la liquidazione delle medesime avviene a cura del soggetto che ha autorizzato la missione.».
21. Il disposto di cui all'articolo 49, comma 1 bis, della
22. Per l'attivazione, presso il Consiglio regionale e le strutture direzionali di cui all'articolo 7 bis del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., della disciplina in materia di tirocini di cui all'articolo 63 della
23. La spesa annua della Regione, e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 così come determinato dall'applicazione della riduzione disposta dall'articolo 12, comma 13, della
24. Nel caso in cui i limiti di spesa stabiliti dal comma 23 non vengano rispettati, trova applicazione l'articolo 1, comma 7, del
25. Il centro unico di responsabilità amministrativa provvede all'assunzione dell'impegno e alla liquidazione della spesa derivante dal conferimento degli studi e degli incarichi di cui al comma 23 con procedura di spesa ordinaria.
26. All'articolo 12 della
a) al comma 14 le parole «Per gli anni 2011, 2012 e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015»;
b) al comma 15 dopo le parole «contratti di sponsorizzazione.» è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dal 2014 la Regione e gli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.».
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese discendenti dal servizio di pagamento on-line dei diritti tavolari e delle altre somme previste dalla
28. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 27 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulla autorizzazione di spesa prevista alla Tabella L, approvata dal comma 32, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
29. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 3, della
30. Per le finalità di cui al comma 29 l'Ente Tutela Pesca presenta al Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali una relazione illustrativa degli interventi e degli obiettivi da perseguire corredata del preventivo di spesa entro il 28 febbraio di ogni anno.
31. Il comma 4 dell'articolo 14 della
32. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella L.
Art. 13. (Finalità 12 - partite di giro, altre norme intersettoriali e norme contabili)
1. Alla
a) il comma 5 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«5. Tra le spese di cui al comma 4 è iscritto l'eventuale saldo finanziario negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. L'eventuale saldo positivo è iscritto tra le entrate e le spese di cui al comma 4 limitatamente ai fondi a destinazione vincolata.»;
b) al comma 10 bis dell'articolo 28 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b bis) in relazione alla categoria o voce economica delle spese da effettuare.»;
c) al comma 10 ter dell'articolo 28 dopo le parole «dei singoli servizi» sono inserite le seguenti: «o in funzione della categoria o voce economica delle spese da effettuare»;
d) il comma 5 dell'articolo 31 è abrogato;
e) al comma 6 dell'articolo 31 dopo le parole «Le quote»sono inserite le seguenti: «dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste, dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, dei fondi di riserva per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati, del fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario» e dopo le parole «residui perenti» sono inserite le seguenti: «nonché le quote stanziate sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera a)»;
f) dopo il comma 1 dell'articolo 34 è inserito il seguente:
«1 bis. Con legge di assestamento di bilancio, acquisita giuridica certezza delle risultanze della gestione a seguito del giudizio di parifica, tra le entrate e le spese si iscrive l'eventuale avanzo di amministrazione.»;
g) al comma 3 dell'articolo 39 dopo le parole «chiusura d'esercizio.» è inserito il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica ai residui concernenti le partite di giro.»;
h) al comma 4 bis dell'articolo 51 dopo le parole «chiusura d'esercizio.» è inserito il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica ai residui concernenti le partite di giro.».
2. Il comma 8 dell'articolo 13 della
3. Ai fini di acquisire le informazioni propedeutiche all'introduzione nell'ordinamento regionale dei principi dell'armonizzazione dei bilanci di cui al
4. I commi da 25 a 29 dell'articolo 13 della
5. In deroga all'articolo 31, comma 6, della
6. In deroga all'articolo 31, comma 6, della
7. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 20 della
8. Il limite percentuale di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 20 della
9. Il personale assunto ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della
9 bis. Qualora ricorra la fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 8 del
10. Alla
a) dopo il comma 1 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
«1 bis. Qualora le concessioni e le autorizzazioni interessino beni del demanio idrico regionale gestiti in parte dall'Amministrazione regionale e in parte dai Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 2, comma 6 bis, della
b) dopo il comma 1 bis dell'articolo 7 è inserito il seguente:
«1 ter. Ai soggetti, pubblici o privati, realizzatori o gestori degli attraversamenti di cui al comma 1 competono, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia idraulica, urbanistica e paesaggistico-ambientale, tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sulle opere insistenti sui beni del demanio idrico regionale, ivi inclusi gli interventi di pulizia dei corsi d'acqua finalizzati a garantire il buon regime delle acque.».
11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella M.
Art. 14. (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)
1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, si fa parte attiva del processo di attuazione della riforma dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all'articolo 36 del
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, per il tramite della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme:
a) assume il ruolo di coordinamento e impulso per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci, anche con il coinvolgimento degli enti locali;
b) promuove iniziative formative e di accompagnamento per creare le migliori condizioni possibili per l'applicazione a regime della nuova disciplina;
c) si pone come interlocutore e garante nei confronti dello Stato per l'attuazione della sperimentazione e per l'avvio a regime dell'armonizzazione dei bilanci, anche al fine di ricercare soluzioni contabili legate a specificità e peculiarità, derivanti dai rapporti finanziari tra la Regione e gli enti locali del suo territorio.
3. [Ai sensi di quanto dispone l'articolo 14, comma 1, lettera a), della
3 bis. [In attuazione di quanto previsto dal comma 3, l'entità dell'obiettivo specifico di ogni singolo ente è ulteriormente determinato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, assicurando in via prioritaria la cessione di spazi finanziari orizzontali, di cui all'articolo 14, comma 4 ter, della
4. [La cessione di spazi finanziari da parte della Regione è quantificata, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, in una percentuale almeno del 20 per cento dell'obiettivo specifico del saldo finanziario in termini di competenza mista assegnato al sistema degli enti locali, successivamente all'esito dell'accordo Stato-Regione per i medesimi esercizi e, comunque, nel rispetto dell'equilibrio e dei vincoli del patto di stabilità previsti per l'ente Regione] [100].
5. [Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro il 30 aprile 2014:
a) è determinata l'entità dell'obiettivo specifico in termini di saldo di competenza mista assegnato per il 2014 a ogni ente locale anche in relazione al riparto degli spazi finanziari verticali regionali;
b) sono definiti i termini e le modalità del monitoraggio sul patto di stabilità e approvata la relativa modulistica] [101].
5 bis. [Eventuali modifiche e integrazioni della modulistica di cui al comma 5, che si rendono necessarie anche per effetto di sopravvenute disposizioni regionali o statali, sono approvate con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali] [102].
6. [Il riparto degli spazi finanziari verticali regionali di cui al comma 3 è definito tenendo conto dei seguenti criteri generali:
a) destinazione di una quota di spazi finanziari per esigenze connesse a pagamenti nell'ambito di settori ritenuti strategici dall'Amministrazione regionale e, in particolare, in relazione a contributi regionali già impegnati e liquidati a favore degli enti locali;
b) accantonamento di una quota di spazi finanziari da destinare a sopravvenute esigenze di natura particolare o urgente] [103].
7. [Fermo restando il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 14 della
8. [Eventuali modifiche statali che comportino esclusivamente adeguamenti o aggiustamenti contabili sono recepite dalla Giunta regionale] [105].
9. [La Giunta regionale definisce, altresì, ogni altra modalità utile e necessaria per la completa attuazione della disciplina contenuta nel presente articolo] [106].
10. [Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno] [107].
11. [Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e della successiva comunicazione dei dati raccolti al Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuno degli enti soggetti al patto di stabilità interno è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità che saranno comunicati dalla Direzione centrale stessa. In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della
12. A decorrere dall'esercizio 2015 le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali della Regione concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza e conseguono un obiettivo in termini di saldo economico o finanziario, che viene definito ai sensi di quanto previsto nella normativa statale. Con successiva legge regionale si provvede a disciplinare termini, modalità ed eventuali obblighi di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte della Regione.
13. Ai fini dell'assoggettamento agli obiettivi di cui al comma 12 gli organismi devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del cinquanta per cento degli organi di governo o di vigilanza;
b) titolari di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione.
14. In via straordinaria per l'anno 2014 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.
15. In via straordinaria per l'anno 2014 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione entro il 31 maggio 2014. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.
16. In attuazione del
17. Le disposizioni riguardanti gli enti locali deficitari o dissestati contenute negli articoli da 242 a 269 del
18. Con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali:
a) sono individuati gli uffici regionali e gli eventuali organismi competenti per le attività di cui al comma 17. Fino all'adozione di tale deliberazione la trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, della
b) sono definite le ulteriori modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 17.
19. Per il risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del
20. Ai fini del comma 19, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti:
a) i criteri per l'accesso al fondo, le modalità di riparto, la tempistica e le modalità di restituzione a favore del bilancio regionale;
b) le modalità di certificazione annuale dei risultati conseguiti e dei controlli da parte della Regione;
c) gli ulteriori vincoli contabili di gestione del bilancio, ai quali l'ente beneficiario si impegna a sottostare per la durata definita dalla Giunta regionale stessa.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 9756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
22. A decorrere dal 2014 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 10 dell'articolo 12 della
b) la lettera c) del comma 11 e il comma 12 dell'articolo 14 della
c) il comma 28.1.1 dell'articolo 12 della
Art. 15. (Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 13 - escluse quelle recanti autonoma copertura - e alle riduzioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 1, Tabella A, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 13 e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, Tabella A.
Art. 16. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2014 a eccezione delle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 4 e dall'articolo 13, commi 1, 2, 5 e 6 che hanno effetto dal 31 dicembre 2013.
UTILIZZO AVANZO VINCOLATO
Tabella N - articolo 1, comma 2
(Omissis)
Tabella O - articolo 6, commi 4-9, SISTEMA TEATRALE [109]
BENEFICIARIO |
PERCENTUALE |
Teatro comunale Giuseppe Verdi di Gorizia |
6,50% |
Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone |
16,00% |
Fondazione Teatro nuovo Giovanni da Udine di Udine |
19,00% |
Teatro stabile La Contrada di Trieste |
14,75% |
CSS - Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia di Udine |
13,75% |
Teatro comunale di Monfalcone 5,50% |
5,50% |
Cooperativa Bonawentura di Trieste |
9,25% |
CTA - Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia |
3,00% |
a.ArtistiAssociati di Gorizia |
7,75% |
Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine |
2,25% |
Associazione culturale Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli |
2,25% |
Tabella P - articolo 6, commi 10-15, FESTIVAL DAL VIVO ED EVENTI [110]
BENEFICIARIO |
PERCENTUALE |
Mittelfest |
34,80% |
Pordenonelegge e Premio Hemingway |
8,60% |
No border festival |
2,40% |
E' Storia |
5,60% |
Udine Jazz, Note Nuove e Carnia Jazz |
5,60% |
Fiera della Musica di Azzano Decimo |
2,40% |
Carniaarmonie di Tolmezzo |
2,40% |
Vicino/Lontano di Udine |
5,65% |
Dedica Festival |
3,25% |
Folkest |
8,40% |
Nei suoni dei luoghi |
5,60% |
Festival di musica concentrazionaria Viktor Ullmann |
1,60% |
Jazz & Wine, Le rotte del Jazz e Il Volo del Jazz |
3,25% |
Onde mediterranee |
1,60% |
S/paesati |
1,60% |
Stazione Topolò |
2,40% |
Premio giornalistico Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin |
4,85% |
|
100,00% |
Tabella Q - articolo 6, commi 16-21, ASSOCIAZIONI ESULI [111]
BENEFICIARIO |
PERCENTUALE |
Centro di Documentazione Multimediale della cultura giuliana, istriana, fiumana e dalmata di Trieste |
25,00% |
Associazione delle comunità istriane |
15,20% |
Unione degli Istriani |
15,20% |
Associazione Giuliani nel mondo |
9,00% |
A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Trieste |
7,60% |
A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Udine |
4,60% |
A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Gorizia |
4,60% |
Società istriana di Archeologia e Storia patria |
3,10% |
Federazione delle associazioni degli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati |
3,10% |
Circolo di Cultura Istroveneta "Istria" |
6,00% |
Associazione libero Comune di Pola in esilio |
1,50% |
Delegazione di Trieste libero Comune di Zara in esilio |
1,50% |
Fondazione scientifico culturale Rustia Traine |
1,50% |
A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Pordenone |
1,50% |
Associazione Patrizio della Comunità Chersina |
0,60% |
|
100,00% |
Tabella R - articolo 6, commi 22-27 CORI E BANDE [112] |
||
BENEFICIARIO |
PERCENTUALE |
|
1 |
Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome (ANBIMA) del Friuli Venezia Giulia |
30,77 |
2 |
Unione Società Corali Italiane (USCI) del Friuli Venezia Giulia |
43,59 |
3 |
Coro Polifonico di Ruda |
12,82 |
4 |
Coro della Cappella civica di Trieste |
6,41 |
5 |
Coro del Friuli Venezia Giulia |
6,41 |
|
100,00 |
Tabella S - articolo 6, commi 28-33 FOLCLORE E CARNEVALE [113] |
||
|
BENEFICIARIO |
PERCENTUALE |
1 |
Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF) |
8,77 |
2 |
Pro loco di Gorizia per il Festival Mondiale del Folclore |
17,55 |
3 |
Comune di Tarcento per il Festival dei cuori |
10,53 |
4 |
Pro loco di Aviano per il Festival internazionale del folclore |
10,53 |
5 |
Associazione folcloristica giovanile regionale |
8,77 |
6 |
Gruppo folcloristico Lis Primulis di Zampis per il Festival delle minoranze etniche |
3,51 |
7 |
Comitato per il coordinamento del carnevale cittadino e del Palio di Trieste |
3,51 |
8 |
Associazione delle Compagnie del Carnevale di Muggia |
8,77 |
9 |
Pro loco di Monfalcone per il Carnevale monfalconese |
8,77 |
10 |
“Un Grup di Amis” di Ciconicco di Fagagna |
8,77 |
11 |
Comitato del Carnevale carsico |
5,26 |
12 |
Gruppo Folcloristico Pasian di Prato |
5,26 |
|
|
100,00 |
Tabella T - articolo 6, commi 34-39, SISTEMA MUSICA [114]
BENEFICIARIO |
PERCENTUALE |
Associazione Culturale "Maestro Rodolfo Lipizer" ONLUS di Gorizia |
8,60% |
Associazione corale goriziana "Seghizzi" di Gorizia |
8,60% |
Associazione Amici della Musica "Salvator Gandino" di Porcia |
8,60% |
Associazione Chamber Music di Trieste |
15,05% |
Associazione culturale Musica Viva di Grado |
3,23% |
Associazione culturale Punto Musicale di Trieste |
3,23% |
Centro chitarristico Mauro Giuliani di Gorizia |
3,23% |
Società dei concerti di Trieste |
5,38% |
Associazione danza e balletto di Udine |
3,23% |
Associazione musicale Sergio Gaggia di Cividale del Friuli |
5,38% |
Chromas Associazione Musica contemporanea di Trieste |
5,38% |
Società musicale Orchestra e Coro San Marco di Pordenone |
21,49% |
Associazione internazionale dell'operetta Friuli Venezia Giulia di Trieste |
8,60% |
|
100,00% |
Tabella U - articolo 6, commi 40-45, ISTITUTI PER RICERCHE STORICHE E SOCIALI [115]
BENEFICIARIO |
PERCENTUALE |
Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia |
14,28% |
Istituto regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia di Pordenone |
16,32% |
Istituto regionale di studi e documentazione sul movimento sindacale Livio Saranz |
12,25% |
Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia |
12,25% |
Istituto per la storia del movimento di liberazione di Udine |
12,25% |
Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia di Trieste |
12,25% |
Associazione Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei di Gorizia |
8,15% |
Associazione Partigiani Osoppo di Udine, per l?attività istituzionale e l'organizzazione del premio Friuli Storia |
12,25% |
|
100,00% |
Tabella V - articolo 6, commi 46-51, ISTITUTI PER RICERCHE CULTURALI [116]
BENEFICIARIO |
PERCENTUALE |
Istituto internazionale Jaques Maritain |
30,00% |
Laboratorio internazionale della comunicazione |
12,50% |
Consorzio culturale del Monfalconese |
12,50% |
Circolo culturale Menocchio |
20,00% |
Associazione Culturale Mitteleuropa |
12,50% |
Associazione culturale don Gilberto Pressacco |
12,50% |
|
100,00% |
Tabella W - articolo 6, commi 52-57, CENTRI DI DIVULGAZIONE CULTURALE [117]
BENEFICIARIO |
PERCENTUALE |
Laboratorio immaginario scientifico |
21,18% |
Società cooperativa a r.l. Cinquantacinque di Trieste |
2,35% |
Casa della musica di Cervignano del Friuli |
2,35% |
Fondazione Palazzo Coronini Cronberg ONLUS di Gorizia |
14,12% |
Centro studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia |
8,24% |
Centro Iniziative Culturali di Pordenone |
35,29% |
Associazione Amici della Mozartina di Paularo |
2,35% |
Fondazione Luigi Bon |
7,06% |
Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione Pordenone |
7,06% |
|
100,00% |
Tabella X - articolo 6, commi 58-63, ARTI VISIVE E FOTOGRAFIA [118]
BENEFICIARIO |
PERCENTUALE |
Galleria Regionale d'Arte Contemporanea "Luigi Spazzapan" di Gradisca d?Isonzo |
9,00% |
Comune di San Vito al Tagliamento per Palinsesti |
9,00% |
Trieste contemporanea |
9,00% |
Comune di Monfalcone per la Galleria d'arte contemporanea |
9,00% |
Istituto regionale di promozione e animazione culturale |
9,00% |
Associazione culturale Comitato di San Floriano |
37,00% |
Triennale Europea dell?Incisione di Udine |
9,00% |
Circolo culturale "Il faro" per il Simposio internazionale di scultura su pietre del Friuli Venezia Giulia |
9,00% |
|
100,00% |
Tabella Y (relativa all'articolo 6, comma 90)
ORGANIZZATORE |
MANIFESTAZIONE |
CONTRIBUTO |
Le Giornate del Cinema Muto |
Le Giornate del Cinema Muto |
€ 300.000,00 |
Cec |
Far East Film |
€ 300.000,00 |
Alpe Adria Cinema |
Trieste Film Festival |
€ 240.000,00 |
La Cappella Underground |
Scienceplusfiction |
€ 120.000,00 |
Comune di Gorizia |
Premio Amidei |
€ 50.000,00 |
Anno Uno |
Milleocchi |
€ 50.000,00 |
Associazione culturale Mattador |
Premio internazionale per la sceneggiatura Mattador |
€ 30.000,00 |
Maremetraggio |
Festival del cortometraggio e delle opere prime |
€ 50.000,00 |
Università di Udine |
Film forum - Gradisca Spring School cinema |
€ 20.000,00 |
Officine d'autore |
Circuito cinema - Rassegna itinerante di cinema di qualità |
€ 20.000,00 |
Comune di Medea |
Festival internazionale "Un film per la pace" |
€ 20.000,00 |
Totale capitolo 5427 |
|
€ 1.200.000,00 |
articolo 4 - Sostegno degli enti di cultura cinematografica
BENEFICIARIO |
CONTRIBUTO |
Cinemazero |
€ 210.000,00 |
Cec |
€ 200.000,00 |
La Cappella Underground |
€ 100.000,00 |
Palazzo del cinema |
€ 100.000,00 |
Totale capitolo 5435 |
€ 610.000,00 |
articolo 7 - Rete di mediateche pubbliche
BENEFICIARIO |
CONTRIBUTO |
La Cappella Underground |
€ 67.500,00 |
Visionario |
€ 67.500,00 |
Mediateca di Pordenone |
€ 67.500,00 |
Palazzo del cinema |
€ 67.500,00 |
Totale capitolo 5432 |
€ 270.000,00 |
Tabella Z
(relativa all’articolo 6, comma 94)
Contributo a sostegno dell’attività svolta dal soggetto gestore del Polo SBN nella regione a favore della rete bibliotecaria regionale
|
ENTE |
CONTRIBUTO 2014 |
|
|
Università degli Studi di Trieste |
€ 17.000,00 |
|
DGR n. 890 dd. 20 maggio 2011)
|
ENTE GESTORE |
BIBLIOTECA |
CONTRIBUTO 2014 |
1 |
Seminario Teologico Centrale di Gorizia |
Biblioteca pubblica del Seminario Teologico Centrale di Gorizia |
€ 13.000,00 |
2 |
Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (PN) |
Biblioteca scientifica e per i Pazienti |
€ 5.000,00 |
3 |
Parrocchia San Nicolò Vescovo - Sacile |
Biblioteca di Studi Biblici |
€ 6.000,00 |
4 |
Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone |
Biblioteca del Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone |
€ 13.000,00 |
5 |
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus- Sezione provinciale di Pordenone |
Biblioteca del libro parlato “Marcello Mecchia” |
€ 10.000,00 |
6 |
Centro Culturale Italo Tedesco di Trieste-Goethe Zentrum Triest |
Biblioteca del Centro |
€ 5.000,00 |
7 |
Narodna in Študijska Knjižnica - Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi -Trieste |
Narodna in Študijska Knjižnica - Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi -Trieste |
€ 9.000,00 |
8 |
Seminario Vescovile di Trieste |
Biblioteca del Seminario Vescovile di Trieste |
€ 12.000,00 |
9 |
Arcidiocesi di Udine |
Biblioteche Storiche Delfiniana e Bartoliniana |
€ 9.000,00 |
10 |
Comune di San Daniele del Friuli |
Civica Biblioteca Guarneriana |
€ 15.000,00 |
11 |
Seminario Arcivescovile “B. Luigi Scrosoppi” di Udine |
Biblioteca del Seminario Arcivescovile “P. Bertolla” |
€ 13.000,00 |
12 |
Società Filologica Friulana - Udine |
Biblioteca della Società |
€ 7.000,00 |
2390/2010 e DGR 2483/2011)
|
ENTE GESTORE / BIBLIOTECA CENTRO SISTEMA |
SISTEMA BIBLIOTECARIO |
CONTRIBUTO 2014 |
|
1 |
Consorzio Culturale del Monfalconese/Biblioteca del Consorzio |
Sistema bibliotecario della provincia di Gorizia |
€ 58.000,00 |
|
2 |
Comune di Pordenone/Biblioteca civica |
Sistema bibliotecario urbano |
€ 52.000,00 |
|
3 |
Comune di Spilimbergo/Biblioteca civica “B. Partenio” |
SE.BI.CO - Servizio Bibliotecario Convenzionato dello Spilimberghese |
€ 26.000,00 |
|
4 |
Comunità Montana del Friuli Occidentale/dipendente biblioteca |
BiblioMP - Biblioteche della Montagna Pordenonese |
€ 28.000,00 |
|
5 |
Comune di Cervignano del Friuli/Biblioteca civica |
SBBF - Servizio bibliotecario del Basso Friuli |
€ 29.000,00 |
|
6 |
Comune di Codroipo/Biblioteca comunale |
Sistema bibliotecario del Medio Friuli |
€ 32.000,00 |
|
7 |
Comune di San Giorgio di Nogaro/Biblioteca comunale |
Sistema bibliotecario della Bassa Friulana centrale |
€ 29.000,00 |
|
8 |
Comune di Tolmezzo/Biblioteca comunale |
Sistema bibliotecario della Carnia |
€ 28.000,00 |
|
9 |
Comune di Udine/Biblioteca civica “V. Joppi” |
Sistema bibliotecario Hinterland udinese |
€ 60.000,00 |
|
10 |
Comune di Trieste/Biblioteca civica “A. Hortis” |
Sistema bibliotecario urbano |
€ 56.000,00 |
|
11 |
Comune di Casarsa della Delizia/Biblioteca civica |
Sistema bibliotecario della Pianura pordenonese |
€ 29.000,00 |
|
12 |
Comune di Cividale del Friuli/Biblioteca civica |
Sistema bibliotecario del Cividalese |
€ 26.000,00 |
|
13 |
Comune di Gemona del Friuli/Biblioteca civica |
Sistema bibliotecario del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale |
€ 26.000,00 |
|
14 |
Comune di Latisana/Biblioteca civica |
Sistema bibliotecario della Bassa friulana occidentale |
€ 18.000,00 |
|
|
ENTE GESTORE |
OGGETTO |
CONTRIBUTO 2014 |
|
Provincia di Udine |
Servizio di prestito interbibliotecario |
€ 14.000,00 |
|
ENTE |
CONTRIBUTO 2014 |
|
|
AIB - Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG |
€ 5.000,00 |
|
|
|
TOTALE CAPITOLO 5250 |
€ 650.000,00 |
Tabella AA
(relativa all’articolo 6, comma 99)
TABELLA DEGLI ENTI PRIMARI SLOVENI (
(Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)
articolo 18 – Enti e organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena
Enti organizzatori di iniziative informative ed editoriali - articolo 18, comma 2, lettera a)
1) Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste
2) Società cooperativa a r.l. Goriška Mohorjeva di Gorizia
3) Società cooperativa a r.l. Novi Matajur di Cividale del Friuli (UD)
4) Società cooperativa a r.l. Mladika di Trieste
5) Società cooperativa a r.l. Most di Cividale del Friuli (UD)
6) Editoriale Stampa Triestina s.r.l. di Trieste
Enti gestori di attività istituzionali, culturali, artistiche, scientifiche, educative e sportive di interesse primario – articolo 18, comma 2, lettera b)
1) Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste
2) Teatro stabile sloveno - Slovensko stalno gledališče (SSG) di Trieste
3) Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) – di Trieste
4) Centro musicale sloveno “Glasbena matica” di Trieste
5) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo “Emil Komel” di
Gorizia
6) Unione dei circoli culturali sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) di Gorizia
7) Centro culturale sloveno - Slovenska prosveta di Trieste
8) Unione culturale cattolica slovena - Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) di Gorizia
9) Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji
(ZSŠDI) di Trieste
10) Associazione “Kulturni dom Gorica” di Gorizia
11) Associazione culturale “Kulturni center Lojze Bratuž” di Gorizia
12) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom “Srečko Kosovel” di
Trieste
13) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom “Simon Gregorčič” di
Gorizia
14) Associazione Združenje Kinoatelje di Gorizia
15) Inštitut za slovensko kulturo – Istituto per la cultura slovena
[1] Comma così modificato dall'art. 2 della
[2] Lettera così sostituita dall'art. 2 della
[3] Comma così modificato dall'art. 92 della
[4] Comma già modificato dall'art. 2 della
[5] Comma abrogato dall'art. 53 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[7] Comma abrogato dall'art. 4 della
[8] Comma abrogato dall'art. 65 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[10] Comma così modificato dall'art. 31 della
[11] Comma inserito dall'art. 31 della
[12] Comma così modificato dall'art. 2 della
[13] Lettera abrogata dall'art. 3 della
[14] Lettera abrogata dall'art. 3 della
[15] Lettera abrogata dall'art. 3 della
[16] Comma così modificato dall'art. 4 della
[17] Lettera abrogata dall'art. 6 della
[18] Lettera modificata dall'art. 9 della
[19] Lettera così sostituita dall'art. 6 della
[20] Lettera così sostituita dall'art. 6 della
[21] Lettera abrogata dall'art. 6 della
[22] Lettera abrogata dall'art. 6 della
[23] Lettera aggiunta dall'art. 6 della
[24] Comma così modificato dall'art. 6 della
[25] Comma così modificato dall'art. 9 della
[26] Comma abrogato dall'art. 38 della
[27] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[28] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[29] Comma inserito dall'art. 9 della
[30] Comma modificato dall'art. 9 della
[31] Comma modificato dall'art. 9 della
[32] Comma sostituito dall'art. 9 della
[33] Comma abrogato dall'art. 9 della
[34] Comma abrogato dall'art. 9 della
[35] Comma abrogato dall'art. 9 della
[36] Comma abrogato dall'art. 9 della
[37] Comma abrogato dall'art. 9 della
[38] Comma abrogato dall'art. 9 della
[39] Comma abrogato dall'art. 3 della
[40] Comma abrogato dall'art. 23 della
[41] Comma abrogato dall'art. 23 della
[42] Comma abrogato dall'art. 23 della
[43] Comma abrogato dall'art. 23 della
[44] Comma abrogato dall'art. 23 della
[45] Comma abrogato dall'art. 23 della
[46] Comma abrogato dall'art. 23 della
[47] Comma abrogato dall'art. 23 della
[48] Comma abrogato dall'art. 23 della
[49] Comma abrogato dall'art. 49 della
[50] Comma abrogato dall'art. 38 della
[51] Comma abrogato dall'art. 38 della
[52] Comma così modificato dall'art. 6 della
[53] Comma così modificato dall'art. 9 della
[54] Comma già modificato dall'art. 6 della
[55] Comma modificato dall'art. 9 della
[56] Comma abrogato dall'art. 1 della
[57] Comma abrogato dall'art. 1 della
[58] Comma così modificato dall'art. 6 della
[59] Comma abrogato dall'art. 56 della
[60] Comma sostituito dall'art. 7 della
[61] Comma abrogato dall'art. 56 della
[62] Comma abrogato dall'art. 56 della
[63] Comma così modificato dall'art. 8 della
[64] Comma già modificato dall'art. 8 della
[65] Comma così modificato dall'art. 8 della
[66] Comma così modificato dall'art. 8 della
[67] Comma abrogato dall'art. 43 della
[68] Comma abrogato dall'art. 43 della
[69] Comma abrogato dall'art. 43 della
[70] Comma abrogato dall'art. 43 della
[71] Comma abrogato dall'art. 43 della
[72] Comma abrogato dall'art. 43 della
[73] Comma abrogato dall'art. 43 della
[74] Comma abrogato dall'art. 43 della
[75] Comma così modificato dall'art. 10 della
[76] Comma così modificato dall'art. 3 della
[77] Comma così modificato dall'art. 10 della
[78] Comma così modificato dall'art. 2 della
[79] Comma così modificato dall'art. 2 della
[80] Lettera abrogata dall'art. 2 della
[81] Comma abrogato dall'art. 29 della
[82] Comma abrogato dall'art. 29 della
[83] Comma abrogato dall'art. 29 della
[84] Comma abrogato dall'art. 29 della
[85] Comma così sostituito dall'art. 31 della
[86] Comma abrogato dall'art. 4 della
[87] Comma abrogato dall'art. 4 della
[88] Comma abrogato dall'art. 4 della
[89] Comma abrogato dall'art. 4 della
[90] Comma abrogato dall'art. 11 della
[91] Comma abrogato dall'art. 11 della
[92] Comma abrogato dall'art. 10 della
[93] Comma abrogato dall'art. 10 della
[94] Comma abrogato dall'art. 8 della
[95] Comma così modificato dall'art. 12 della
[96] Comma così modificato dall'art. 13 della
[97] Comma inserito dall'art. 104 della
[98] Comma abrogato dall'art. 14 della
[99] Comma inserito dall'art. 14 della
[100] Comma abrogato dall'art. 14 della
[101] Comma abrogato dall'art. 14 della
[102] Comma inserito dall'art. 14 della
[103] Comma abrogato dall'art. 14 della
[104] Comma abrogato dall'art. 14 della
[105] Comma abrogato dall'art. 14 della
[106] Comma abrogato dall'art. 14 della
[107] Comma abrogato dall'art. 14 della
[108] Comma abrogato dall'art. 14 della
[109] Tabella già sostituita dall'art. 6 della
[110] Tabella già sostituita dall'art. 6 della
[111] Tabella così sostituita dall'art. 6 della
[112] Tabella abrogata dall'art. 6 della
[113] Tabella abrogata dall'art. 6 della
[114] Tabella così sostituita dall'art. 6 della
[115] Tabella così sostituita dall'art. 6 della
[116] Tabella così sostituita dall'art. 6 della
[117] Tabella così sostituita dall'art. 6 della
[118] Tabella così sostituita dall'art. 6 della
[119] Tabella così sostituita dall'art. 6 della