Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 assistenza sociale |
Data: | 24/05/2010 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 20/2005) |
Art. 2. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2005) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 20/2005) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 20/2005) |
Art. 5. (Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 20/2005) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 20/2005) |
Art. 7. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/2005) |
Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 20/2005) |
Art. 9. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 20/2005) |
Art. 10. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 20/2005) |
Art. 11. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 20/2005) |
Art. 12. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 20/2005) |
Art. 13. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 20/2005) |
Art. 14. (Modifica all'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005) |
Art. 15. (Sostituzione della rubrica del Capo IV della legge regionale 20/2005) |
Art. 16. (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 20/2005) |
Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 20/2005) |
Art. 18. (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 20/2005) |
Art. 19. (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 20/2005) |
Art. 20. (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 20/2005) |
Art. 21. (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 20/2005) |
Art. 22. (Inserimento dell'articolo 26 bis nella legge regionale 20/2005) |
Art. 23. (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 20/2005) |
Art. 24. (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 20/2005) |
Art. 25. (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 11/2006) |
Art. 26. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 11/2006) |
Art. 27. (Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 11/2006) |
Art. 28. (Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 11/2006) |
Art. 29. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 11/2006) |
Art. 30. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 11/2006) |
Art. 31. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 11/2006) |
Art. 32. (Inserimento dell'articolo 7.1 nella legge regionale 11/2006) |
Art. 33. (Inserimento dell'articolo 7 ter nella legge regionale 11/2006) |
Art. 34. (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 11/2006) |
Art. 35. (Inserimento dell'articolo 8 ter nella legge regionale 11/2006) |
Art. 36. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 11/2006) |
Art. 37. (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 11/2006) |
Art. 38. (Abrogazione dell'articolo 12 della legge regionale 11/2006) |
Art. 39. (Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge regionale 11/2006) |
Art. 40. (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 11/2006) |
Art. 41. (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 11/2006) |
Art. 42. (Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 11/2006) |
Art. 43. (Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 11/2006) |
Art. 44. (Inserimento dell'articolo 20 bis nella legge regionale 11/2006) |
Art. 45. (Inserimento dell'articolo 23 ter nella legge regionale 11/2006) |
Art. 46. (Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 11/2006) |
Art. 47. (Inserimento dell'articolo 26 bis nella legge regionale 11/2006) |
Art. 48. (Funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza) |
Art. 49. (Compiti) |
Art. 50. (Struttura di riferimento) |
Art. 51. (Relazione con organi istituzionali) |
Art. 52. (Abrogazioni) |
Art. 53. (Criteri di attuazione della legge regionale 15/1984) |
Art. 54. (Servizio di accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento) |
Art. 55. (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) |
Art. 56. (Norme transitorie) |
§ 5.4.224 - L.R. 24 maggio 2010, n. 7.
Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi.
(B.U. 28 maggio 2010, n. 11 - S.O. n. 1)
CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2005, N. 20 (SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA)
Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della
1. Al comma 3 dell'articolo 1 della
Art. 2. (Modifica all'articolo 2 della
1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della
Art. 3. (Modifiche all'articolo 3 della
1. All'articolo 3 della
a) al comma 3 dopo le parole «servizi generali» sono inserite le seguenti: «e i locali destinati a uso amministrativo»;
b) al comma 6 le parole «i nidi condominiali,» sono soppresse.
Art. 4. (Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
a) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«c) servizi educativi domiciliari realizzati presso il domicilio degli educatori per un massimo di cinque bambini contemporaneamente presenti e di età inferiore ai tre anni, compresi eventualmente quelli dell'ambito familiare dell'educatore, se presenti durante l'apertura del servizio. Se il servizio è svolto dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), la gestione può avvenire solo in forma associata. Il servizio può realizzarsi anche presso locali nella disponibilità dell'educatore o messi a disposizione da altro soggetto;»;
b) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:
«c bis) il servizio di baby sitter locale di cui all'articolo 4 bis.»;
c) l'ultimo periodo del comma 3 è soppresso.
Art. 5. (Inserimento dell'articolo 4 bis nella
1. Dopo l'articolo 4 della
«Art. 4 bis. (Servizio di baby sitter locale)
1. Al fine di assicurare sostegno alle famiglie, i Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione possono promuovere e organizzare nel territorio di competenza il servizio di baby sitter, anche affidando l'attuazione parziale o totale del servizio ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.
2. I soggetti di cui al comma 1 approvano e pubblicizzano l'elenco delle persone che, in possesso di una adeguata formazione, sono disponibili allo svolgimento del servizio di baby sitter presso il domicilio della famiglia.
3. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare la qualificazione del servizio, definisce linee guida per i requisiti di iscrizione agli elenchi di cui al comma 2 e promuove una specifica attività di formazione, di concerto tra le strutture competenti in materia di formazione, lavoro e pari opportunità.».
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4 bis della
3. L'Amministrazione regionale riconosce quali crediti formativi per l'accesso a successivi percorsi di qualifica ovvero per l'iscrizione agli elenchi di cui al comma 2 dell'articolo 4 bis della
Art. 6. (Modifiche all'articolo 5 della
1. All'articolo 5 della
a) l'ultimo periodo del comma 2 è soppresso;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 va indicata la durata massima della sperimentazione, che non può comunque essere superiore a tre anni.»;
c) i commi 4 e 6 sono abrogati.
Art. 7. (Modifica all'articolo 6 della
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della
«b bis) dalle famiglie in forma associata;»;
Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
«Art. 8 (Partecipazione al costo dei servizi)
1. L'accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonchè da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, anche con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie.
2. La Regione promuove forme di sostegno per l'abbattimento dei costi della partecipazione finanziaria mediante contributi alle famiglie, da assegnare in relazione alle condizioni socio-economiche delle stesse.
3. L'entità dell'abbattimento dei costi è differenziata in relazione alla tipologia e qualificazione del servizio.».
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 8 della
Art. 9. (Modifica all'articolo 9 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della
«1 bis. Presso ciascuna struttura di cui agli articoli 3 e 4, è adottata, a cura del soggetto gestore, una Carta dei servizi.».
Art. 10. (Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
a) alla lettera c) le parole «concessione dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento di cui agli articoli 18 e 20 e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «verifica della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 e concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 nonchè controllo»;
b) alla lettera f) le parole «e in convenzione» sono soppresse.
Art. 11. (Modifiche all'articolo 13 della
1. All'articolo 13 della
a) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, stabilisce:»;
b) alla lettera e) del comma 1 le parole «e in convenzione» sono soppresse;
c) alla lettera c) del comma 2 le parole «da parte dei soggetti accreditati» sono soppresse;
d) alla lettera d) del comma 2 le parole «per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento di cui agli articoli 18 e 20» sono sostituite dalle seguenti: «per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20»;
e) al comma 4 la parola «predispone» è sostituita dalle seguenti: «può predisporre»;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Presso la Direzione centrale competente è istituito il registro dei soggetti autorizzati al funzionamento o avviati, con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29, e dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi per la prima infanzia.»;
g) al comma 6 le parole «delle autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle dichiarazioni di inizio attività».
Art. 12. (Modifiche all'articolo 14 della
1. All'articolo 14 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comitato di coordinamento pedagogico»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. E' istituito, presso la Direzione centrale competente, il Comitato di coordinamento pedagogico, quale organismo tecnico-consultivo del sistema educativo integrato.»;
c) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«a) propone, in relazione alle diverse tipologie di servizi e nel rispetto delle esigenze locali, principi e criteri pedagogici di riferimento per le attività, favorendo la sperimentazione;»;
d) alla lettera d) del comma 2 le parole «promuove e» sono sostituite dalle seguenti: «propone e»;
e) al comma 3:
1) le parole «in materia di protezione sociale» sono soppresse;
2) alla lettera a) le parole «dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Giunta regionale»;
3) la lettera c) è abrogata;
f) al comma 6 le parole «tra gli esperti di cui al comma 3, lettera d)» sono soppresse;
g) al comma 7 dopo la parola «legislatura» sono aggiunte le seguenti: «e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato».
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 14 della
Art. 13. (Modifiche all'articolo 15 della
1. All'articolo 15 della
a) al comma 1 le parole «, secondo gli indirizzi di cui all'articolo 13, comma 1» sono soppresse;
b) al comma 2 bis le parole «Limitatamente agli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20».
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2 bis dell'articolo 15 della
Art. 14. (Modifica all'articolo 15 bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 15 bis della
Art. 15. (Sostituzione della rubrica del Capo IV della
1. La rubrica del Capo IV della
Art. 16. (Modifiche all'articolo 18 della
1. All'articolo 18 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dichiarazione di inizio attività»;
b) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I servizi del sistema educativo integrato sono avviati a seguito di dichiarazione di inizio attività presentata al Comune, attestante il possesso dei seguenti requisiti:»;
c) il comma 2 è abrogato.
Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 19 della
1. L'articolo 19 della
«Art. 19 (Controlli)
1. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono, entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18, alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla dichiarazione stessa.
2. Nel caso in cui sia riscontrata la mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune competente per territorio assegna al soggetto gestore un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, per conformare l'attività ai requisiti. Decorso inutilmente tale termine, il Comune vieta la prosecuzione dell'attività.
3. Il Comune dispone controlli a campione sull'idoneità e sulla corretta utilizzazione dei servizi, anche ricreativi. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono altresì, almeno ogni anno, a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti necessari al funzionamento. Nel caso sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, viene attivata la procedura di cui al comma 2.».
Art. 18. (Modifiche all'articolo 20 della
1. All'articolo 20 della
a) al comma 1 le parole «l'autorizzazione al funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'avvio del servizio»;
b) la lettera f) del comma 2 è abrogata;
c) il comma 3 è abrogato;
d) al comma 4 le parole «si applica la procedura di cui all'articolo 19, comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine, il Comune revoca l'accreditamento.»;
e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4 bis. La Regione può individuare, con deliberazione della Giunta regionale, l'organo tecnico di supporto alle procedure di verifica dei requisiti e di rilascio dell'accreditamento, anche in deroga all'articolo 33 della
Art. 19. (Modifica all'articolo 21 della
1. Al comma 4 dell'articolo 21 della
Art. 20. (Modifiche all'articolo 24 della
1. All'articolo 24 della
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il coordinatore può essere individuato anche all'interno del personale educativo.»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per il personale operante nei servizi integrativi e sperimentali, la Regione prevede specifici percorsi formativi indicando nel regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), i titoli di studio per accedervi.».
Art. 21. (Modifiche all'articolo 25 della
1. All'articolo 25 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati accreditati assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico delle singole strutture avvalendosi di operatori in possesso del titolo di studio di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico. La dotazione è definita in base alle esigenze e tipologie dei singoli servizi, secondo le indicazioni del Comitato di coordinamento pedagogico di cui all'articolo 14.»;
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 22. (Inserimento dell'articolo 26 bis nella
1. Dopo l'articolo 26 della
«Art. 26 bis. (Trasmissione dei dati alla Regione)
1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia avviati o accreditati sono tenuti a trasmettere al Servizio regionale competente tutti i dati relativi al servizio, individuati con il regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, nei tempi e con le modalità, anche informatiche, stabilite dal medesimo regolamento.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 è coordinata con l'attività di rilevazione e monitoraggio di cui all'articolo 11.».
Art. 23. (Modifiche all'articolo 28 della
1. Al comma 2 dell'articolo 28 della
a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a bis) quali sono stati i controlli effettuati dai Comuni successivamente alle dichiarazioni di inizio attività e quali sulla permanenza dei requisiti, con indicazione degli esiti degli stessi;»;
b) alla lettera c) la parola «provinciale» è sostituita dalla seguente: «comunale»;
c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) quali esiti applicativi hanno avuto i criteri fissati dalla Regione per la partecipazione degli utenti al costo dei servizi e in che misura i finanziamenti regionali annuali relativi agli interventi contributivi hanno favorito l'accesso ai servizi da parte delle famiglie;»;
d) la lettera f) è abrogata.
Art. 24. (Modifica all'articolo 29 della
1. Al comma 5 dell'articolo 29 della
CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006, N. 11 (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITA')
Art. 25. (Sostituzione dell'articolo 1 della
1. L'articolo 1 della
«Art. 1 (Principi e finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con riferimento ai principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto dei trattati e convenzioni internazionali in materia, riconosce e sostiene la famiglia, soggetto sociale e nucleo fondante delle comunità, e valorizza i suoi compiti di cura, educazione e tutela dei figli.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge dispone, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, solidarietà ed equità economica, e assicurando parità di trattamento e considerazione per tutti i figli a carico, interventi destinati alle famiglie, come definite dall'articolo 29 della Costituzione, nonchè a quelle composte da persone unite da vincoli di parentela, adozione o affinità.».
Art. 26. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
a) l'alinea è sostituito dal seguente:
«1. La Regione, nell'ambito di un'azione integrata di accompagnamento e valorizzazione della famiglia e di riconoscimento dei diritti alla stessa spettanti:»;
b) alla lettera c) le parole «, con specifica attenzione alle famiglie con gravi situazioni sociali o economiche, alle giovani coppie, alle famiglie numerose con figli e alle famiglie con presenza di persone disabili o di anziani non autosufficienti, ai nuclei monogenitoriali e alle famiglie in crisi» sono soppresse.
Art. 27. (Abrogazione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
Art. 28. (Inserimento dell'articolo 3 bis nella
1. Dopo l'articolo 3 della
«Art. 3 bis. (Attuazione della legge)
1. Tutti gli interventi di cui alla presente legge sono attuati dai Comuni singolarmente o nelle forme associate o delegate previste dalla normativa statale e regionale.».
Art. 29. (Modifica all'articolo 4 della
1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 4 della
«1. Gli interventi disposti dalla presente legge sono attuati in forma integrata con i restanti servizi del territorio e, in particolare, con gli interventi sociosanitari che concorrono ad assicurare:».
Art. 30. (Modifica all'articolo 6 della
1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 6 della
«1. I Comuni e le Aziende per i servizi sanitari, nell'ambito delle rispettive competenze e in forma integrata, prevedono progetti di intervento relativi:».
Art. 31. (Modifica all'articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
Art. 32. (Inserimento dell'articolo 7.1 nella
1. Dopo l'articolo 7 della
«Art. 7.1 (Coinvolgimento delle persone anziane in attività di cura)
1. Al fine di valorizzare e incentivare la disponibilità delle persone anziane nella funzione di cura dei minori nell'ambito della conciliazione dei tempi di lavoro dei genitori, i Comuni promuovono l'attuazione di progetti di vigilanza e accompagnamento nei confronti dei minori. I Comuni provvedono a disciplinare gli specifici e comprovati requisiti di affidabilità dei partecipanti, le modalità del consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, la specifica copertura assicurativa e i percorsi formativi a cui i partecipanti devono attendere.».
Art. 33. (Inserimento dell'articolo 7 ter nella
1. Dopo l'articolo 7 bis della
«Art. 7 ter. (Assistenza ai genitori dei nuovi nati)
1. Al fine di consentire le migliori condizioni per lo svolgimento delle funzioni genitoriali, le Aziende per i servizi sanitari promuovono attività di informazione e consulenza nei confronti dei neogenitori, anche in forma domiciliare, e limitatamente ai primi sei mesi di vita del bambino.
2. L'attività è assicurata in forma gratuita e con l'utilizzo delle professionalità idonee già esistenti e, ove possibile, è inserita nei percorsi nascita attivati presso le singole strutture.».
Art. 34. (Sostituzione dell'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
«Art. 8 (Sostegno economico alle gestanti in difficoltà)
1. Al fine di riconoscere il valore sociale della maternità, la Regione sostiene le gestanti in situazione di disagio socio-economico, con specifici interventi economici per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino. La gestante ha diritto ad accedere alla prestazione economica anche se minorenne.
2. L'intervento è effettuato dal Servizio sociale dei Comuni mediante la predisposizione di un piano di intervento individualizzato e con le risorse assegnate nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 26 bis. Il piano può prevedere anche l'intervento di associazioni che perseguono il sostegno della maternità.».
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 8 della
Art. 35. (Inserimento dell'articolo 8 ter nella
1. Dopo l'articolo 8 bis della
«Art. 8 ter. (Soluzioni abitative per nuove famiglie)
1. Al fine di sostenere la formazione di nuove famiglie, concorrendo alla rimozione delle condizioni che a tale obiettivo si frappongono, l'Amministrazione regionale promuove interventi sperimentali volti alla individuazione e messa a disposizione di unità abitative in affitto, da destinare ad alloggio per nuove famiglie.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stipulati accordi specifici con le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) competenti per territorio e con altri soggetti pubblici e privati, per individuare modalità di anticipazione di canoni di affitto o di concorso nel sostegno degli stessi.
3. Con regolamento sono fissati i criteri e le modalità dell'intervento regionale.».
Art. 36. (Modifica all'articolo 9 della
1. Al comma 3 dell'articolo 9 della
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 9 della
Art. 37. (Sostituzione dell'articolo 11 della
1. L'articolo 11 della
«Art. 11 (Voucher per l'accesso a servizi e prestazioni)
1. Al fine di favorire e sostenere il reinserimento lavorativo dei genitori, a seguito di periodi destinati a impegni di cura ed educazione dei figli, l'Amministrazione regionale, nell'ambito della programmazione pluriennale di utilizzo di risorse finanziarie comunitarie o statali, eventualmente integrate con risorse regionali, istituisce voucher per l'accesso a servizi e prestazioni destinati alle famiglie, da assegnare alle stesse secondo priorità preordinate, coordinate con quanto previsto nell'ambito delle politiche regionali per il lavoro.
2. I documenti di programmazione e attuazione delle specifiche misure disponibili fissano i criteri e le modalità di accesso ai benefici.».
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 11 della
Art. 38. (Abrogazione dell'articolo 12 della
1. L'articolo 12 della
Art. 39. (Inserimento dell'articolo 12 bis nella
1. Dopo l'articolo 12 della
«Art. 12 bis. (Priorità degli interventi)
1. Gli interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità di cui al presente Capo, a eccezione dei benefici previsti dagli articoli 7 bis, 8 bis, 9 bis, 9 ter e 10, sono attuati con priorità a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori risieda da almeno otto anni in Italia, anche non continuativi, di cui uno in regione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alle risorse disponibili sui singoli interventi e alla loro natura, sono stabiliti i criteri per l'applicazione della priorità di cui al comma 1.».
Art. 40. (Modifiche all'articolo 17 della
1. All'articolo 17 della
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. E' istituito il Registro dell'associazionismo familiare, da disciplinare con apposito regolamento, cui possono accedere associazioni di volontariato, di promozione sociale, cooperative sociali e altri enti, di seguito denominati associazioni, anche già iscritti in registri previsti dalla vigente normativa.»;
b) l'alinea del comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Regione valorizza la solidarietà tra le famiglie, promuovendo l'attività delle associazioni iscritte nel registro di cui al comma 1 bis rivolte a:»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici per cooperare all'attuazione della presente legge. Tali convenzioni possono prevedere l'istituzione nell'ambito del territorio, a livello comunale o intercomunale, di sportelli famiglia affidati alla responsabilità delle associazioni, quali punti di informazione e orientamento per le famiglie.»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La Regione sostiene l'attività delle associazioni di cui al comma 2. Con regolamento regionale sono fissati i criteri per l'ottenimento dei contributi nonchè le modalità di concessione ed erogazione degli stessi.».
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 della
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 4 dell'articolo 17 della
Art. 41. (Modifiche all'articolo 18 della
1. All'articolo 18 della
a) al comma 1 le parole «dalle famiglie, organizzate in forma cooperativistica o associazionistica» sono sostituite dalle seguenti: «dalle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 17, comma 1 bis»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 4, sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili.».
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 18 della
Art. 42. (Sostituzione dell'articolo 19 della
1. L'articolo 19 della
«Art. 19 (Consulta regionale della famiglia)
1. Al fine di promuovere la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nella definizione della politica regionale per la famiglia è istituita, quale organismo di consultazione e confronto, la Consulta regionale della famiglia, di seguito denominata Consulta, composta da:
a) l'Assessore regionale competente per materia o suo delegato con la funzione di Presidente;
b) il Direttore del Servizio regionale competente per materia o suo delegato;
c) quattro rappresentanti delle associazioni delle famiglie operanti a livello regionale designati dal Comitato regionale del volontariato entro trenta giorni dalla richiesta;
d) un rappresentante delle cooperative sociali designato congiuntamente dalle rappresentanze regionali delle stesse;
e) due rappresentanti del Forum delle associazioni familiari designati dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia;
f) un rappresentante dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia;
g) un rappresentante dell'UPI del Friuli Venezia Giulia;
h) un coordinatore sociosanitario di una azienda per i servizi sanitari designato dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale;
i) un referente dei consultori familiari designato di concerto dalle aziende per i servizi sanitari;
j) un responsabile del Servizio sociale dei Comuni designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;
k) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna o sua delegata;
l) due rappresentanti di associazioni regionali di promozione sociale designati dall'Assessore regionale competente;
m) un rappresentante del Coordinamento per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - coordinamento regionale PIDIDA Friuli Venezia Giulia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Consulta:
a) formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti normativi e di programmazione che riguardano le politiche per la famiglia;
b) verifica lo stato di attuazione e l'efficacia degli interventi realizzati;
c) analizza l'evolversi delle condizioni di vita della famiglia nel territorio regionale mediante i dati disponibili presso l'Amministrazione regionale o Enti pubblici.
3. La Consulta ha sede presso il Servizio competente in materia di politiche per la famiglia, che assicura anche le funzioni di segreteria della Consulta stessa.
4. Il Presidente convoca e presiede le sedute. La Consulta è altresì convocata in caso di richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
5. Le sedute della Consulta sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. Possono partecipare alle sedute della Consulta, se invitati, gli assessori regionali, i consiglieri regionali, i dirigenti e i funzionari regionali ed esperti.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità e i rimborsi spese spettanti ai componenti della Consulta.».
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 19, comma 7, della
Art. 43. (Abrogazione dell'articolo 20 della
1. L'articolo 20 della
Art. 44. (Inserimento dell'articolo 20 bis nella
1. Dopo l'articolo 20 della
«Art. 20 bis. (Istituzione del contrassegno promozionale FAMIGLIA FVG)
1. Al fine di contraddistinguere e valorizzare soggetti e iniziative coinvolti operativamente nell'attuazione degli interventi per la famiglia nel territorio regionale, è istituito il contrassegno Famiglia FVG.
2. Il contrassegno è concesso, su domanda, dall'Amministrazione regionale, previa valutazione dell'attività svolta dal soggetto richiedente e della sua coerenza con la disciplina prevista per la tipologia di attività.
3. Possono ottenere il contrassegno enti pubblici territoriali e organizzazioni private. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i requisiti per la concessione del contrassegno ed è approvato lo schema di disciplinare da sottoscrivere da parte del richiedente, contenente le condizioni di concessione e mantenimento del contrassegno.
4. Le attività pubbliche e private alle quali è stato concesso il contrassegno di cui al comma 1 possono utilizzare lo stesso nelle attività di comunicazione.».
Art. 45. (Inserimento dell'articolo 23 ter nella
1. Dopo l'articolo 23 bis della
«Art. 23 ter. (Monitoraggio delle politiche)
1. Il Servizio competente in materia di famiglia svolge le funzioni di monitoraggio, analisi e valutazione delle politiche per la famiglia nel territorio regionale in collegamento con l'osservatorio nazionale per le politiche familiari e con le attività di cui all'articolo 26 della
2. Per le attività di cui al comma 1, il Servizio è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati.».
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 23 ter, comma 2, della
Art. 46. (Sostituzione dell'articolo 24 della
1. L'articolo 24 della
«Art. 24 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità.
2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione contenente, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali sono i risultati relativi alla ripartizione del Fondo per le politiche per la famiglia fra le diverse linee di azione, quali eventuali criticità sono emerse e quali risultati si sono ottenuti in relazione agli interventi finanziati;
b) qual è stato l'orientamento organizzativo prevalente dei Comuni per l'attuazione degli interventi di competenza e quale il livello di integrazione con gli altri servizi del territorio;
c) qual è stato l'apporto delle famiglie in forma associata nella promozione e gestione degli interventi previsti dalla legge.
3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale o di sue articolazioni che ne concludono l'esame.».
Art. 47. (Inserimento dell'articolo 26 bis nella
1. Dopo l'articolo 26 della
«Art. 26 bis. (Programmazione degli interventi e risorse finanziarie)
1. Al fine di assicurare un'organica azione regionale nell'ambito dell'attuazione delle politiche per la famiglia, la Giunta regionale approva ogni tre anni, previo parere della Commissione consiliare competente, il Piano regionale degli interventi per la famiglia, in coerenza con la programmazione statale di settore e regionale.
2. Il piano di cui al comma 1 individua gli interventi da attuare da parte del Servizio competente e quelli da promuovere da parte dello stesso con attuazione da parte di altre strutture regionali con competenza settoriale.
3. Il piano di cui al comma 1 comprende altresì gli interventi promossi e attuati da soggetti pubblici e privati e ritenuti di interesse regionale.
4. A supporto degli interventi di cui al comma 2 è istituito, a partire dall'anno 2011, nell'ambito del bilancio annuale e pluriennale, un Fondo per le politiche per la famiglia, finanziato con le risorse comunitarie, statali, regionali e di altra provenienza acquisite alla disponibilità dell'Amministrazione regionale. Con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo stanziamento della spesa di competenza è ripartito tra le diverse linee d'azione comprese nel piano di cui al comma 1 e che si intendono attuare nel corso dell'esercizio finanziario. Nel corso del l'esercizio medesimo tale ripartizione può essere modificata.».
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 26 bis della
CAPO III
DISCIPLINA DELLA FUNZIONE DI GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Art. 48. (Funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza) [28]
1. E' istituita la funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, al fine di assicurare nel territorio regionale l'attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età.
1. La funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza assicura:
a) vigilanza sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo e delle altre convenzioni internazionali di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull'applicazione e attuazione delle disposizioni normative in vigore;
b) diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
c) promozione, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni del privato sociale, di iniziative per la tutela dei diritti dei minori;
d) espressione, anche su richiesta degli organi regionali, di pareri su proposte di atti normativi;
e) raccolta, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di ascolto dei minori, di segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, da scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dei minori, intervenendo presso le autorità competenti per assicurare la tutela e il sostegno necessari [30];
f) collaborazione con gli organi regionali e nazionali e con altri soggetti istituzionali per la raccolta ed elaborazione di dati relativi all'infanzia e adolescenza;
g) vigilanza, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione televisiva, sulle comunicazioni a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica, in ordine al rispetto dei diritti dei minori, segnalando alle autorità competenti le eventuali violazioni riscontrate.
1 bis. Le attività di cui al comma 1 sono svolte tenendo conto del superiore interesse del fanciullo [31].
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, quelle relative agli interessi individuali dei minori, sono attuate, ove possibile, in accordo con le famiglie della persona di minore età.
Art. 50. (Struttura di riferimento) [32]
1. Per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 48, è istituita una specifica struttura di riferimento, con articolazione nel territorio regionale. Al fine di garantire l'autonomia operativa e l'indipendenza funzionale di detta struttura, il Direttore del Servizio competente ovvero il dipendente cui sia conferito l'incarico di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali nella materia, nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 49, comma 1, non è soggetto ai poteri di direzione, vigilanza e controllo e al connesso potere di avocazione spettanti, ai sensi della vigente normativa, al dirigente a esso gerarchicamente sovraordinato [33].
2. In sede di prima applicazione e nelle more dell'attuazione della previsione di cui al comma 1, la funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza è assicurata dalla struttura di cui all'articolo 22 bis della
3. [Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2, fanno carico all'unità di bilancio 11.1.1.1178 e al capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010] [34].
Art. 51. (Relazione con organi istituzionali) [35]
1. La struttura di cui all'articolo 50 presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte.
Art. 52. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, a decorrere dall'1 gennaio 2011, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 19, 20, 21 e 22 della
b) il comma 1 dell'articolo 16 e il comma 1 dell'articolo 17 della
c) il comma 1 dell'articolo 2 e il comma 1 dell'articolo 3 della
d) il comma 35 dell'articolo 12 della
CAPO IV
INTEGRAZIONE E MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 15/1984 (CONTRIBUTI PER AGEVOLARE IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI) E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E PER L'ACCESSO A INTERVENTI AGEVOLATIVI
Art. 53. (Criteri di attuazione della
1. Al fine di integrare l'attività educativa della famiglia, i finanziamenti di cui all'articolo 4 della
2. Al primo comma dell'articolo 4 della
3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 54. (Servizio di accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento) [37]
1. Al fine di assicurare la continuità del servizio di soccorso sociale per indirizzare la popolazione del territorio regionale verso un'appropriata risposta ai bisogni di carattere sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare il rapporto in essere con il soggetto gestore di tale servizio alla data del 31 dicembre 2010, alle condizioni contrattuali originarie, per il periodo strettamente necessario all'avvio del rapporto contrattuale per la gestione del servizio di accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento di cui all'articolo 9, comma 1, della
Art. 55. (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi)
1. Al fine di assicurare una piena valorizzazione dei nuclei familiari, nei casi in cui le singole leggi regionali subordinano l'effettuazione di interventi ovvero commisurano le tariffe dei servizi o il concorso degli utenti alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti, detta valutazione è effettuata, anche in deroga alle predette leggi, facendo riferimento al reddito, a elementi significativi del patrimonio e alla residenza.
2. Con regolamento regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere vincolante della Commissione consiliare competente, sono fissati gli ambiti di applicazione settoriale, i criteri e le modalità per la determinazione e la valutazione del reddito, degli elementi patrimoniali e della residenza, i criteri per la determinazione della composizione del nucleo familiare cui riferire le condizioni economiche, nel rispetto dei seguenti principi generali:
a) la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti deve avvenire con criteri omogenei per tutte le leggi di settore;
b) l'impiego, anche con criteri di gradualità, di modelli che combinino gli elementi di reddito, patrimoniali e di residenza individuati.
3. La Giunta regionale, in attuazione del regolamento di cui al comma 2, stabilisce le modalità per la presentazione da parte dei soggetti richiedenti delle dichiarazioni necessarie per l'acquisizione degli elementi di valutazione delle condizioni economiche, nonchè le modalità per l'aggiornamento delle dichiarazioni qualora intervengano modificazioni negli elementi considerati per la valutazione.
4. Le dichiarazioni di cui al comma 3 sono utilizzate con riferimento a tutte le istanze presentate alla Regione per l'ottenimento di benefici la cui attribuzione sia subordinata alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti a decorrere dal termine fissato dalla Giunta regionale e la cui deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 56. (Norme transitorie)
1. Fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), della
2. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), della
3. Dopo l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), della
4. I servizi del sistema educativo integrato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ottenuto dal Comune l'autorizzazione definitiva al funzionamento ai sensi della normativa previgente, sono soggetti ai controlli previsti dall'articolo 19 della
5. Il termine di validità delle autorizzazioni provvisorie al funzionamento rilasciate dai Comuni ai servizi del sistema educativo integrato, ai sensi dell'articolo 29 della
6. Alla scadenza delle autorizzazioni provvisorie di cui al comma 5, i servizi del sistema educativo integrato si avvalgono della procedura di cui all'articolo 18 della
7. Fino all'istituzione del registro dell'associazionismo familiare di cui all'articolo 17, comma 1 bis, della
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
9. Fino all'istituzione dell'organismo di cui all'articolo 19 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[11] Comma così modificato dall'art. 9 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[14] Comma così modificato dall'art. 9 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[19] Comma così modificato dall'art. 9 della
[20] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[21] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[22] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[23] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[24] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[25] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[26] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[27] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[28] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[29] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[30] Lettera così modificata dall'art. 285 della
[31] Comma inserito dall'art. 285 della
[32] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[33] Comma così modificato dall'art. 286 della
[34] Comma abrogato dall'art. 286 della
[35] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[36] Articolo abrogato dall'art. 56 della
[37] Articolo così sostituito dall'art. 176 della
[38] Comma così modificato dall'art. 9 della