§ 6.4.226 – L.R. 2 febbraio 2005, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:02/02/2005
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate).
Art. 2.  (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali).
Art. 3.  (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali).
Art. 4.  (Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia ,mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale).
Art. 5.  (Interventi in materia di istruzione, cultura e sport).
Art. 6.  (Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive).
Art. 7.  (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili).
Art. 8.  (Copertura finanziaria).
Art. 9.  (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell’Unione europea).
Art. 10.  (Entrata in vigore).


§ 6.4.226 – L.R. 2 febbraio 2005, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005).

(B.U. 8 febbraio 2005, n. 5 – Suppl. Straord.).

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate).

     1. L’ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 22.900.516.820,66 euro, suddivisi in ragione di 8.243.665.642,37 euro per l’anno 2005, di 7.415.376.187,07 euro per l’anno 2006 e di 7.241.474.991,22 euro per l’anno 2007, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A1, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.

     2. Ai sensi dell’articolo 7, primo comma, numero 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963 e dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), nel triennio 2005-2007 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 1.080.060.992,69 euro, suddivisi in ragione di 426.059.129,29 euro per l’anno 2005, di 374.921.733,53 euro per l’anno 2006 e di 279.080.129,87 euro per l’anno 2007.

     3. Per le finalità di cui al comma 2, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell’anno 2005 uno o più contratti di mutuo, sino alla concorrenza di complessivi 426.059.129,29 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

     4. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell’anno 2005 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell’importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2002, 2003 e 2004 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003) nonché dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004).

     5. I mutui autorizzati dai commi 3 e 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:

     a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 144/1989;

     b) durata non superiore ai venti anni.

     6. Nell’ambito delle disposizioni di cui al comma 2, nel triennio 2005-2007 è autorizzato il ricorso alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti nella misura massima di 426.059.129,29 euro per l’anno 2005.

     7. Per le finalità di cui al comma 6 l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell’anno 2005 un protocollo d’intesa con la Cassa depositi e prestiti per l’accesso al credito della medesima per complessivi 426.059.129,29 euro. Le somme rinvenienti da tale operazione sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge. I mutui autorizzati dal comma 6 hanno durata non superiore ai quindici anni.

     8. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4, è autorizzato, nel triennio 2005-2007, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di Buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 7/1999, fino all’importo di 426.059.129,29 euro, nell’ambito del programma EMTN già depositato presso la Borsa del Lussemburgo, ovvero di un nuovo programma EMTN nonché dell’importo di cui al comma 4, nella misura massima di 417.183.051,33 euro.

     9. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

     a) tasso fisso o variabile;

     b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

     1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell’emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

     2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo;

     c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni;

     d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;

     e) in relazione all’andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola, ovvero in un’unica soluzione a scadenza con utilizzo di strumenti finanziari derivati per l’ammortamento periodico.

     10. L’Amministrazione regionale, in relazione all’andamento del mercato finanziario, è altresì autorizzata a modificare il profilo dell’indebitamento, sia in linea capitale sia in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le forme contrattuali da adottare per il ricorso al mercato dei capitali.

     11. L’Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l’adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alle emissioni di BOR previste dal comma 8, nonché al ricorso a strumenti finanziari derivati previsto dal comma 10, anche istituendo all’uopo nel bilancio e nel documento tecnico nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base e dei capitoli relativi al ricavo e all’ammortamento dei prestiti, secondo le seguenti disposizioni:

     a) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di entrata, con funzione compensativa, delle somme rinvenienti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;

     b) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di spesa degli oneri, anche accessori, derivanti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;

     c) le somme rinvenienti dalle emissioni di BOR di cui al comma 8 sono destinate alla copertura delle autorizzazioni di spese previste a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico, relative agli interventi da finanziare, con separata evidenza.

     12. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dei BOR e degli strumenti finanziari derivati di cui al presente articolo, l’Amministrazione regionale rilascia all’Istituto tesoriere idonee garanzie. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati le garanzie più idonee i cespiti di entrata cui far riferimento.

     13. All’articolo 1 della legge regionale 1/2004 (Legge Finanziaria 2004) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato), l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e successive modifiche, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data dell’1 gennaio 2004, per un massimo di cinque periodi d’imposta, è ridotta per le nuove imprese artigiane che si iscrivono all’Albo delle imprese artigiane (AIA) nelle seguenti misure:

a) 1 per cento per le nuove imprese insediate nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano, così come classificate ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

b) 0,8 per cento per le nuove imprese insediate nelle altre aree del territorio regionale.»;

     b) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. La riduzione di aliquota spetta qualora l’impresa non abbia trasferito la propria sede legale al di fuori delle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano ovvero del territorio regionale per l’intero periodo d’imposta cui si riferisce.»;

     c) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14 bis. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 7, comma 11, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002), per il periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2002, e dell’articolo 1, comma 14, lettera b), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), per il periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2003, la disposizione contenuta nell’articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), deve interpretarsi nel senso che l’esenzione si applica anche nei confronti delle cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), in quanto Onlus di diritto ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).»;

     d) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. I contribuenti di cui al comma 13 sono autorizzati a tener conto della riduzione d’aliquota disposta dal presente articolo ai fini del calcolo e dei conseguenti versamenti degli acconti IRAP relativi ai periodi d’imposta indicati al medesimo comma.»;

     e) [il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano secondo la regola del “de minimis”. A tale fine, qualora l’ammontare della differenza tra l’applicazione dell’aliquota ordinaria e quella ridotta stabilita dal comma 13, cumulato con gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti nell’arco temporale in cui si applica la regola del «de minimis», comporti il superamento della soglia massima ivi prevista, i contribuenti sono tenuti a limitare il beneficio sino alla concorrenza di tale importo.»] [1];

     f) [il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 446/1997 per i periodi d’imposta di cui al comma 13, sono tenuti a inoltrare alla Direzione delle risorse economiche e finanziarie una dichiarazione attestante l’importo del beneficio fruito e gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti secondo la regola del “de minimis”, anche ai fini della tenuta della banca dati di cui all’articolo 38, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).»] [2].

     14. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1999, destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati in complessivi 768.770.000 euro, suddivisi in ragione di 2.770.000 euro per l’anno 2005, di 383 milioni di euro per l’anno 2006 e di 383 milioni di euro per l’anno 2007 relativamente al fondo destinato alle spese di parte corrente e in complessivi 34.539.110 euro, suddivisi in ragione di 13.964.110 euro per l’anno 2005, di 14.362.500 euro per l’anno 2006 e di 6.212.500 euro per l’anno 2007 relativamente al fondo destinato alle spese in conto capitale, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A2, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.

     15. L’importo da iscrivere nei fondi di riserva di cui all’articolo 9, comma 1, lettere b), c), d) e d ter), come aggiunta dall’articolo 6, comma 43, della legge regionale 23/2002, della legge regionale 7/1999 resta determinato, per ciascun fondo, nell’ammontare a fianco di ciascuno come di seguito indicato, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A3, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo:

     a) fondo per le spese impreviste: complessivi 9.892.570 euro, suddivisi in ragione di 8.325.200 euro per l’anno 2005, di 1.312.490 euro per l’anno 2006 e di 254.880 euro per l’anno 2007;

     b) fondo per le spese obbligatorie e d’ordine: complessivi 10.452.304,92 euro, suddivisi in ragione di 8.321.794,92 euro per l’anno 2005, di 1.602.220 euro per l’anno 2006 e di 528.290 euro per l’anno 2007;

     c) fondo per la riassegnazione dei residui perenti: complessivi 208 milioni di euro, suddivisi in ragione di 185 milioni di euro per l’anno 2005, di 10 milioni di euro per l’anno 2006 e di 13 milioni di euro per l’anno 2007;

     d) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 1998-1999 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessivi 49.722,21 euro, suddivisi in ragione di 16.574,07 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007;

     e) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 2002-2003 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessivi 13.838.438,01 euro, suddivisi in ragione di 4.612.812,73 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di 4.612.812,55 euro per l’anno 2007;

     f) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 2004-2005 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessivi 13.753.964,16 euro, suddivisi in ragione di 4.584.654,72 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007;

     g) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 2006-2007 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessivi 17.298.000 euro, suddivisi in ragione di 8.649.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007;

     h) fondo per la contrattazione integrativa di cui all’articolo 4, comma 8, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale): complessivi 2.765.170,41 euro, suddivisi in ragione di 921.723,47 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007;

     i) fondo per il finanziamento e l’adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario: complessivi 84.806.054,99 euro, suddivisi in ragione di 23.368.934,59 euro per l’anno 2005, di 25.968.934,59 euro per l’anno 2006, e 35.468.185,81 euro per l’anno 2007;

     j) fondo per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese): 4.938.035,69 euro per l’anno 2005.

 

     Art. 2. (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali).

     1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:

     a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;

     b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;

     c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall’articolo 30, comma 10, della legge 289/2002;

     d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell’imposta erariale sui consumi d’energia elettrica di cui all’articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984;

     e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui all’articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984;

     f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all’articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984.

     2. L’importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell’anno successivo; con la stessa legge di assestamento saranno determinati gli importi e le modalità conseguenti all’eventuale conguaglio, positivo o negativo.

     3. Le assegnazioni, relative alle compartecipazioni previste dal comma 1, sono attribuite agli enti locali sulla base di indicatori socio-demogafici e di parametri di fiscalità legata al territorio stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con l’Assemblea delle Autonomie locali. La competente Commissione consiliare esprime parere sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale.

     4. Per l’anno 2005 le quote delle compartecipazioni ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali per il finanziamento dei bilanci sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 388.657.106,22 euro, incrementate di una assegnazione straordinaria di 19.701.570,78 euro.

     5. Per l’anno 2005 le assegnazioni, determinate ai sensi del comma 4 in 408.358.677 euro, sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 6, 7 e dai commi da 10 a 15.

     6. Le assegnazioni sono attribuite alle Province:

     a) per 45.373.276 euro, quale trasferimento ordinario, in misura pari alle assegnazioni attribuite alle Province, per l’anno 2004, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), come incrementate dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004);

     b) per 1.447.398 euro, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province nell’anno 2004, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera b), della legge regionale 1/2004;

     c) per 1.139.250 euro, quale trasferimento per le spese che le stesse sostengono per la gestione dei beni messi a loro disposizione ai sensi dell’articolo 2, comma 8, delle legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002); i criteri e le modalità di attribuzione del contributo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale;

     d) per 387.954 euro, alle Province di Gorizia e di Trieste, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle stesse Province, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera c), della legge regionale 1/2004, come incrementate dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 19/2004;

     e) per 7.240 euro, alle Province di Gorizia e di Trieste, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle stesse Province, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera d), della legge regionale 1/2004.

     7. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:

     a) per 314.045.813 euro, quale trasferimento ordinario, in misura pari alle assegnazioni attribuite ai Comuni, per l’anno 2004, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, lettera a), della legge regionale 1/2004, come incrementate dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 19/2004;

     b) per 380.000 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite ai Comuni, per l’anno 2004, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, lettera b), della legge regionale 1/2004;

     c) per 3.500.000 euro a favore dei Comuni la cui popolazione sia inferiore o pari a tremila abitanti che si trovino nella condizione di cui al comma 8 e la cui domanda di assegnazione pervenga al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali entro e non oltre il 31 maggio 2005; il riparto è disposto sulla base dell’estensione territoriale di ciascun Comune ammesso al beneficio;

     d) per 3.076.003 euro a favore dei Comuni la cui popolazione sia superiore a tremila abitanti, che si trovino nella condizione di cui al comma 8 e la cui domanda di assegnazione pervenga al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali entro e non oltre il 31 maggio 2005; il riparto è disposto sulla base dell’estensione territoriale di ciascun Comune ammesso al beneficio;

     e) per 4 milioni di euro a titolo di concorso negli oneri relativi all’imposta sul valore aggiunto per l’affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali, da ripartirsi in misura pari agli otto decimi dell’ammontare degli oneri relativi all’imposta sul valore aggiunto sostenuti nel 2004; in caso di insufficienza dello stanziamento l’assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale;

     f) per 13.788.966 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite ai Comuni nell’anno 2004, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, lettera h), della legge regionale 1/2004;

     g) per 300.000 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite ai Comuni nell’anno 2004, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, lettera i), della legge regionale 1/2004;

     h) per 96.000 euro a favore dei Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti a parziale copertura degli oneri sostenuti o da sostenere relativamente alla concessione ai propri dipendenti di aspettativa sindacale retribuita; i criteri e le modalità di assegnazione del fondo saranno determinati con deliberazione della Giunta regionale.

     8. Possono presentare domanda ai fini del riparto dei fondi di cui al comma 7, lettere c) e d), i Comuni che, alla data del 30 aprile 2005, esercitano in forma associata con altri enti locali, almeno tre funzioni o servizi relativi ai seguenti settori:

     a) vigilanza;

     b) edilizia privata;

     c) urbanistica;

     d) lavori pubblici;

     e) settore tecnico-manutentivo;

     f) ragioneria;

     g) tributi;

     h) commercio;

     i) attività produttive;

     j) trasporto scolastico;

     k) gestione del personale.

     9. Il riparto del fondo di cui al comma 7, lettera e), è disposto a favore di ciascun Comune la cui domanda di assegnazione pervenga al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali entro e non oltre il termine del 30 aprile 2005; in relazione ai servizi esternalizzati, si considerano solo i contratti aventi ad oggetto servizi non commerciali, intendendosi per tali i servizi assoggettati all’imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dai Comuni, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo d’applicazione dell’imposta medesima; sono esclusi i servizi e i beni relativi al trasporto pubblico locale.

     10. Fino all’approvazione della disciplina organica sull’incentivazione delle forme associative, l’Amministrazione regionale finanzia, per l’anno 2005, le unioni di Comuni, esistenti al 31 luglio 2004 e operanti al 31 marzo 2005, con un’assegnazione di 500.000 euro da ripartirsi con criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale; l’assegnazione sarà liquidata solo dopo aver verificato lo svolgimento effettivo in forma congiunta delle funzioni esercitate dalle unioni. I Comuni a favore dei quali è disposta l’assegnazione di cui al presente comma non possono beneficiare dell’assegnazione di cui alle lettere c) e d) del comma 7.

     11. Al Comune di Cividale del Friuli è assegnato un fondo di 127.800 euro, a titolo di concorso, per l’anno 2005, negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale per il personale in ruolo dell’Istituzione Casa per Anziani non comunicato negli anni 1999 e 2002.

     12. Al Comune di Moraro è assegnato un fondo di 3.340 euro per le finalità di cui all’articolo 2, comma 8, lettera c), della legge regionale 1/2004.

     13. Le assegnazioni sono attribuite alle Comunità montane:

     a) per 8.133.840 euro, quale trasferimento ordinario, in misura pari alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l’anno 2004, ai sensi dell’articolo 2, comma 14, lettera a), della legge regionale 1/2004, come incrementate dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 19/2004;

     b) per 222.251 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l’anno 2004, ai sensi dell’articolo 2, comma 14, lettera b), della legge regionale 1/2004.

     14. Le assegnazioni sono attribuite alla Comunità collinare del Friuli:

     a) per 801.693 euro, quale trasferimento ordinario, in misura pari all’assegnazione attribuita alla stessa Comunità collinare, per l’anno 2004, ai sensi dell’articolo 2, comma 15, lettera a), della legge regionale 1/2004;

     b) per 27.853 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, in misura pari all’assegnazione attribuita alla stessa Comunità collinare, per l’anno 2004, ai sensi dell’articolo 2, comma 15, lettera b), della legge regionale 1/2004.

     15. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 11 milioni di euro a titolo di definitivo concorso negli oneri, sostenuti negli anni precedenti o da sostenersi nel 2005, derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego; l’assegnazione è concessa secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

     16. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 8 milioni di euro a titolo di concorso definitivo negli oneri, sostenuti negli anni precedenti o da sostenersi nell’anno 2005, derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego; l’assegnazione è concessa secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

     17. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 4 milioni di euro a titolo di concorso definitivo negli oneri, sostenuti negli anni precedenti o da sostenersi nell’anno 2005, derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego; l’assegnazione è concessa secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

     18. Le assegnazioni previste dal comma 6, lettera a), comma 7, lettera a), comma 13, lettera a), e comma 14, lettera a), sono erogate in due rate per i Comuni con popolazione inferiore o pari a quindicimila abitanti, per le Comunità montane e per la Comunità collinare del Friuli, e in quattro rate per i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti e per le Province; la prima rata deve essere erogata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e la seconda rata entro un mese dalla data d’approvazione della legge regionale d’assestamento di bilancio per il 2005, la terza e la quarta entro il mese di novembre.

     19. Le assegnazioni previste dal comma 6, lettere b), d) ed e), comma 7, lettere b), c), d), e), f), e g), dal comma 11 e dal comma 12, dal comma 13, lettera b), e dal comma 14, lettera b), sono erogate in unica rata entro il mese di agosto 2005.

     20. L’erogazione delle assegnazioni sarà comunque disposta compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e di crescita.

     21. Le assegnazioni previste dai commi precedenti non sono soggette a vincoli né a rendicontazione.

     22. In sede di assestamento del bilancio regionale per l’anno 2005 la distribuzione di nuovi fondi, derivanti dal conguaglio positivo di cui al comma 2, è disposta sulla base dei criteri previsti dal comma 3, che sono tenuti in considerazione anche ai fini delle successive assegnazioni connesse al trasferimento delle funzioni alle autonomie locali.

     23. Per le finalità previste dal comma 6, lettere a) e d), dal comma 7, con l’esclusione della lettera f), dai commi 10, 11 e 12, dal comma 13, lettera a), e dal comma 14, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 380.725.719 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     24. Per le finalità di cui al comma 6, lettera c), è autorizzata la spesa di 1.139.250 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 1645 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     25. Gli oneri derivanti dal comma 6, lettere b) ed e), dal comma 7, lettera f), dal comma 13, lettera b), e dal comma 14, lettera b), continuano a far carico all’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, per 15.493.708 euro con riferimento al capitolo 1641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     26. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Il restante onere di 8 milioni di euro autorizzato con l’articolo 3, comma 21, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), continua a far carico alla medesima unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     27. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2005 a carico dell’unità revisionale di base 1.3.370.1.2831 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1646 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Alla copertura di detto onere è vincolata quota dell’avanzo presunto dell’anno 2004 derivante dall’economia di spesa accertata per pari importo al 31 dicembre 2004 a carico dello stanziamento autorizzato per l’anno 2004 dall’articolo 3, comma 21, della legge regionale 1/2003 e dall’articolo 2, comma 12, della legge regionale 19/2004, sull’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     28. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.1.2831 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1644 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Alla copertura di detto onere è vincolata quota dell’avanzo presunto dell’anno 2004 derivante dall’economia di spesa accertata per pari importo al 31 dicembre 2004 a carico dello stanziamento autorizzato per l’anno 2004 dall’articolo 2, comma 31, della legge regionale 1/2004 sull’unità previsionale di base 1.3.370.1.2831 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 1644 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     29. Per le finalità connesse al concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego è autorizzata la spesa di 15.493.708 euro per l’anno 2007 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 1641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     30. Per le finalità connesse al definitivo concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, è autorizzata la spesa complessiva di 24 milioni di euro, suddivisa in ragione di 8 milioni di euro per l’anno 2006 e di 16 milioni di euro per l’anno 2007, a carico dell’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2005-2007, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     31. Ai Comuni è attribuita un’assegnazione di 465.000 euro per la compensazione a favore di particolari situazioni, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.

     32. Per le finalità i cui al comma 31 è autorizzata la spesa di 465.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     33. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove l’attività dell’Amministrazione regionale, degli enti locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e associazioni di quest’ultime attraverso:

     a) la partecipazione della Regione a manifestazioni fieristiche per la valorizzazione di progetti di innovazioni dalla medesima predisposti;

     b) il concorso negli oneri preventivati dagli enti locali, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e associazioni di quest’ultime, relativi alla promozione di studi o all’organizzazione di convegni sui rispettivi assetti istituzionali o sulle innovazioni a seguito di modiche legislative, da effettuarsi nell’anno 2005.

     34. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la quota del fondo da destinare agli interventi di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 33, nonché sono definite le priorità, i criteri e le modalità di assegnazione relativi agli interventi di cui alla lettera b) del comma 33 medesimo.

     35. Per le finalità di cui al comma 33 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1691 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     36. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad attribuire, per l’anno 2005, un’assegnazione straordinaria di 280.000 euro a favore della Comunità collinare del Friuli per le attività connesse al recupero ambientale e paesaggistico.

     37. Per le finalità di cui al comma 36 è autorizzata la spesa di 280.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1609 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [38. Fino all’approvazione della disciplina organica delle forme associative degli enti locali, qualora un’unione di Comuni venga sciolta, o un Comune decida di recedere dall’unione di cui fa parte, non viene applicata la decurtazione prevista dal comma 19 dell’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).] [3]

     39. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in unica soluzione all’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) sezione del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario di 50.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali.

     40. Per le finalità di cui al comma 39 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1692 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     41. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in unica soluzione all’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) sezione del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario di 20.000 euro per il sostegno dell’attività istituzionale.

     42. Per le finalità di cui al comma 41 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1651 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     43. I contributi già concessi ai Comuni possono essere confermati dalle competenti Direzioni centrali limitatamente alle istanze pervenute entro il termine del 31 gennaio 2005 in base all’articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga dei termini di provvedimenti legislativi), come sostituito dal comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 9/1999.

     44. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in unica soluzione al Consorzio acquedotto del Cornappo un contributo di 45.000 euro a sollievo degli oneri sostenuti antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge per perizie, stime e consulenze propedeutiche alla fusione o conferimento in altre aziende del settore.

     45. Per le finalità di cui al comma 44 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1693 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     46. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad attribuire, per l’anno 2005, un’assegnazione straordinaria a favore del Comune di Monfalcone di 50.000 euro per la realizzazione di interventi di integrazione degli immigrati e per la sicurezza.

     47. Per le finalità di cui al comma 46 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1647 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     48. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad attribuire, per l’anno 2005, un’assegnazione straordinaria a favore del Comune di Aquileia, individuato come capofila, al fine di attuare un progetto di promozione turistica tramite proposte di carattere culturale e di spettacolo, nel territorio degli ambiti territoriali ottimali (ATO) n. 10 - Palmarino e n. 12 - Cervignanese [4].

     49. Per le finalità di cui al comma 48 è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1648 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     50. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad attribuire, per l’anno 2005, un’assegnazione straordinaria di 40.000 euro a favore del Comune di Ronchi dei Legionari per l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico dei bambini e degli alunni della scuola statale materna ed elementare con lingua d’insegnamento sloveno di Vermegliano.

     51. Per le finalità di cui al comma 50 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1601 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     52. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in unica soluzione al Comune di Tavagnacco, individuato come capofila, un contributo per interventi di riqualificazione ambientale dell’ambito nord del Parco del Cormor.

     53. Per le finalità del comma 52, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1605 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     54. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Comunità montana della Carnia al fine di attivare il progetto “Carnia archeologia” da attuare mediante campagne di scavi e conseguenti interventi di conservazione, tutela e restauro dei beni archeologici con priorità alle iniziative già avviate dai Comuni inclusi nel territorio della Comunità.

     55. Per le finalità di cui al comma 54 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     56. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con enti e associazioni di cui all’articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62 (Norme in materia di polizia locale), per favorire l’attivazione di corsi di formazione e aggiornamento per la polizia municipale della regione Friuli Venezia Giulia. Per l’attuazione delle convenzioni l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino a 30.000 euro. I criteri e le modalità d’attribuzione dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) [5].

     57. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 52.2.370.1.479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9811 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     58. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli posti dal legislatore statale con le norme sul patto di stabilità interno per gli enti territoriali, l’Amministrazione regionale, sentita l’Assemblea delle Autonomie locali, con regolamento, da adottarsi entro il 31 marzo 2005, individua gli enti locali tenuti al rispetto del patto medesimo, determina i criteri e le modalità per il concorso degli stessi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita, tenuto conto delle peculiarità degli enti tenuti al rispetto del patto e definisce altresì, laddove non diversamente disposto, le modalità per l’erogazione dei trasferimenti agli enti locali.

     59. L’Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, d’intesa con la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie e con la Direzione centrale programmazione e controllo, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, attraverso delle rilevazioni, con modalità e termini fissati nel regolamento di cui al comma 58.

     60. Il comma 41 dell’articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è abrogato.

     61. Al comma 10 dell’articolo 2 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003), come modificato dall’articolo 17, comma 11, della legge regionale 17/2004, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

     62. Il comma 30 dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché degli uffici di segreteria degli assessori regionali), è sostituito dal seguente:

«30. Nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le norme relative al controllo di gestione previste dalla normativa statale.».

     63. In via di interpretazione autentica la disposizione di cui al comma 13 dell’articolo 17 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), si applica per le graduatorie relative alle procedure concorsuali attivate successivamente alla data di entrata in vigore della legge citata.

     64. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 3. (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali). [6]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere ogni opportuna iniziativa al fine di pervenire alla costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine, previa intesa con l’Università degli studi di Udine, con il Ministero della salute nonché con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica. A tal fine l’Amministrazione regionale può affidare, ove risulti necessario, un incarico di consulenza per l’approfondimento degli aspetti giuridico-amministrativo-legali, per la spesa massima di 15.000 euro.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.1.310.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4360 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consultorio familiare di ispirazione cristiana ONLUS di Trieste, al Consultorio familiare Noncello ONLUS di Pordenone e al Consultorio familiare Friuli ONLUS di Udine, sovvenzioni annuali per l'attuazione delle attività nella misura fissata dalla legge finanziaria regionale, da ripartirsi in parti uguali tra i beneficiari [7].

     4. Per l'ottenimento delle sovvenzioni, le istituzioni di cui al comma 3 presentano domanda per ciascun anno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, alla Direzione centrale competente per le politiche della famiglia, corredata del programma annuale illustrativo delle attività e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione la sovvenzione è erogata in via anticipata e sono fissate le modalità di rendicontazione [8].

     5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4506 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     6. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione nazionale donne operate al seno - Comitato di Gorizia un contributo straordinario per l’espletamento dell’attività istituzionale.

     7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio economia sanitaria, corredata di una relazione illustrativa dell’attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

     8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4507 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     9. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia), è inserito il seguente:

«3 bis. All’atto della concessione del contributo regionale si provvede all’erogazione del 90 per cento dell’importo concesso.».

     10. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 27/1995 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ad avvenuta presentazione della documentazione si provvede all’erogazione del saldo del contributo regionale.».

     11. Gli oneri derivanti dall’articolo 4 della legge regionale 27/1995, avuto riguardo al disposto di cui al comma 9, continuano a far carico all’unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4509 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     12. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione di volontariato “Arti per la Salute” un contributo straordinario di 25.000 euro per la realizzazione del “Progetto Parkinson” che, in collaborazione con l’Associazione Italiana Parkinsoniani (A.I.P.) - Sezione di Trieste, intende promuovere interventi finalizzati al benessere delle persone colpite dal morbo di Parkinson.

     13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4582 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     15. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione Italiana Parkinsoniani (A.I.P.) - sezione di Udine e all'Associazione Pegaso APT ONLUS di Trieste un contributo straordinario di 20.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali e al funzionamento delle stesse [9].

     16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4583 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     18. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione “Iotunoivoi Donne Insieme” di Udine un contributo straordinario di 70.000 euro, per la realizzazione di un progetto che prevede la produzione e la messa in onda di spot televisivi a prevenzione di maltrattamenti ai minori e a promozione di una cultura della solidarietà e delle pari opportunità.

     19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4744 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     21. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione “Bambini e autismo” - ONLUS, con sede in Pordenone, un contributo straordinario per l’anno 2005 di 250.000 euro per l’attività svolta a favore degli utenti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia.

     22. Al fine della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 21, la fondazione presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda, corredata del programma dell’attività istituzionale per l’anno 2005 e del relativo quadro economico di spesa.

     23. Contestualmente alla concessione del contributo di cui al comma 21, è autorizzata l’erogazione in via anticipata nella misura dell’80 per cento del contributo concesso. Il saldo del contributo viene erogato alla presentazione del rendiconto di cui all’articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come sostituito dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale 14/2004, corredato di una relazione sull’attività svolta.

     24. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4594 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     25. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’I.P.A. (International Police Association) C.L. Lignano un contributo straordinario, fino a un massimo di 26.000 euro, per la realizzazione della manifestazione “L’I.P.A. per la vita”, finalizzata a promuovere la qualità della vita delle persone diversamente abili.

     26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredata del programma della manifestazione e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di 26.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4599 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     28. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione regionale dei Club degli alcolisti in trattamento (ARCAT) di Udine un contributo annuo, fino a un massimo di 30.000 euro, a sostegno delle spese relative all’organizzazione e gestione dei corsi di formazione e aggiornamento dei servitori-insegnanti e famiglie nel sistema ecologico sociale.

     29. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 28, l’associazione presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda corredata del programma dei corsi da effettuare nell’anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa.

     30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4610 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     31. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione Trattamento Alcoldipendenze (AS.TR.A.) di Trieste un contributo straordinario di 20.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.

     32. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 31 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     33. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4612 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     34. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad “Azzurra - Associazione Malattie Rare” - ONLUS di Trieste un contributo straordinario di 20.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.

     35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4613 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     37. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione “Il Samaritan” di Ragogna un contributo straordinario di 20.000 euro da destinare al perseguimento delle attività istituzionali a favore delle persone disabili, nonchè a ristoro delle passività pregresse [10].

     38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4614 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     40. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione Petra - ONLUS un contributo straordinario di 20.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali.

     41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4615 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     43. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione Nazionale Dimagrire Insieme (ANDI), con sede in Pordenone, e alla Sezione regionale dell’ANDOSITALIA, con sede in Trieste, un contributo straordinario di 20.000 euro per ciascuna associazione, a sostegno delle spese relative all’organizzazione e gestione dei corsi di formazione e aggiornamento degli operatori volontari e delle famiglie, nonché per pubblicazioni di tipo periodico.

     44. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 43 sono presentate alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredate del programma di attività da realizzare e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     45. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4616 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     46. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione “Ospizio Marino di Grado” - ONLUS un contributo straordinario di 40.000 euro al fine di consentire l’attivazione presso l’Istituto di Riabilitazione “G. Barellai” di Grado di interventi di psicomotricità dell’età evolutiva e nella terapia integrata in casi di ictus e morbo di Parkinson.

     47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     48. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4617 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     49. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione “Casa del Volontariato e dell’Auto Mutuo Aiuto” di Pordenone un contributo straordinario di 25.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.

     50. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 49 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     51. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4618 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     52. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione “Sweet Heart - Dolce Cuore” di Trieste un contributo straordinario di 20.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.

     53. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 52 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     54. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4621 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     55. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione “I Petali” - ONLUS di Sacile un contributo una tantum di 20.000 euro per le finalità proprie dell’associazione.

     56. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 55 è presentata entro il 31 marzo 2005 alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4622 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     58. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire, nella misura del 50 per cento dei costi e comunque per un importo complessivo non superiore a 300.000 euro, al netto dell’I.V.A., all’attuazione di progetti sperimentali, della durata di tre anni, in materia di assistenza ai disabili, da realizzare nell’ambito territoriale dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” ] [11].

     59. [L’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” predispone i progetti di cui al comma 58, congiuntamente con il Comune di Trieste, indicando le linee di intervento, i relativi costi e le ulteriori fonti di finanziamento] [12].

     60. [I progetti di cui al comma 58 sono presentati alla Direzione centrale salute e protezione sociale, per le valutazioni di competenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] [13].

     61. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4660 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     62. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti ausiliari che gestiscono comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti, iscritti all’albo regionale e che abbiano in atto convenzioni con le Aziende per i servizi sanitari della regione, contributi per concorrere alle spese di funzionamento delle strutture] [14].

     63. [I termini di presentazione delle domande e le modalità dell’intervento regionale di cui al comma 62 sono stabiliti con apposito regolamento, adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] [15].

     64. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l’anno 2005, 200.000 euro per l’anno 2006 e 250.000 euro per l’anno 2007, a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4677 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     65. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione Auxilia di Trieste un contributo straordinario di 5.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.

     66. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 65 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     67. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4749 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     68. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione Alice - Associazione per la lotta all’ictus cerebrale, con sede in Udine, un contributo straordinario di 15.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.

     69. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 68 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     70. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4752 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     71. Per consentire l’adeguamento ai requisiti minimi strutturali delle strutture residenziali destinate all’accoglimento di persone anziane non autosufficienti gestite da soggetti pubblici, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari finalizzati ad abbattere i maggiori oneri gestionali che gli enti gestori hanno sostenuto o devono sostenere per il trasferimento degli ospiti in altre idonee strutture fino al completamento dei lavori di ristrutturazione.

     72. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 71, da inoltrare alla Direzione centrale salute e protezione sociale, devono pervenire, pena la decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa atta a descrivere e individuare gli oneri sostenuti o da sostenere. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     73. Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4755 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     74. Il comma 8 dell’articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dal seguente:

     «8. Il servizio integrativo di cui al comma 7 può essere attivato a favore dei medesimi soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 26/1996, con priorità per i soggetti privi di qualsiasi rete di riferimento personale e secondo i criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.».

     75. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 3, comma 7, della legge regionale 19/2004, avuto riguardo al disposto di cui al comma 74, continuano a far carico all’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4758 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     76. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione “I ragazzi della panchina” di Pordenone un contributo una tantum di 40.000 euro per le finalità proprie dell’associazione.

     77. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 76 è presentata entro il 31 marzo 2005 alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     78. Per le finalità previste dal comma 76 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4765 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     79. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità Rinascita di Tolmezzo un contributo straordinario per la copertura dei costi inerenti all’attività istituzionale, in particolare per la riabilitazione dei malati psichici gravi e gravissimi.

     80. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 79 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione. Il contributo è cumulabile con quelli previsti dall’articolo 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»).

     81. Per le finalità previste dal comma 79 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4792 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     82. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare un servizio di soccorso sociale per indirizzare la popolazione del territorio regionale verso un’appropriata risposta ai bisogni di carattere sociale [16].

     83. Il servizio di cui al comma 82 è affidato con procedura a evidenza pubblica.

     84. Per le finalità previste dal comma 82 è autorizzata la spesa complessiva di 1.300.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l’anno 2005 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4793 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     85. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione di volontariato “Laluna” un contributo straordinario di 100.000 euro per far fronte alle spese sostenute per il completamento della Comunità Alloggio per disabili “Cjasaluna Paola Fabris” di San Giovanni di Casarsa, in comune di Casarsa della Delizia.

     86. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 85 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell’intervento effettuato e di un consuntivo di spesa sottoscritti da tecnico abilitato. Per l’intervento non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). La concessione ed erogazione del contributo avviene sulla scorta della documentazione presentata di cui al presente comma. I termini e le modalità di rendicontazione sono stabiliti nel decreto di concessione.

     87. Per le finalità previste dal comma 85 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4619 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     88. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione “La Viarte” - ONLUS di Santa Maria la Longa un contributo decennale di 50.000 euro annui a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi al mutuo o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario che la stessa associazione attiverà per l’acquisto del terreno, l’ampliamento, la ristrutturazione e l’arredo dell’edificio “La nostra casa” comunità terapeutica di Udine.

     89. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 88, l’associazione presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro il 31 marzo 2005, apposita domanda, corredata del progetto preliminare dell’intervento che si intende realizzare.

     90. Per le finalità previste dal comma 88 è autorizzato il limite di impegno decennale di 50.000 euro, a decorrere dall’anno 2005, con l’onere complessivo di 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007 a carico dell’unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 4623 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2014 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     91. A decorrere dall'1 gennaio 2015 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende per l'assistenza sanitaria contributi diretti a favorire l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto privato di persone con disabilità fisiche nonché per il conseguimento dell'abilitazione alla guida [17].

     92. Le Aziende per l'assistenza sanitaria provvedono alla concessione dei contributi alle persone di cui al comma 91 secondo le modalità e i criteri definiti con apposito regolamento regionale [18].

     93. Per le finalità previste dal comma 91 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell’unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4661 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     94. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione - Centro di accoglienza “Ernesto Balducci” - ONLUS di Pozzuolo del Friuli un contributo straordinario di 210.000 euro per l’anno 2005, per la realizzazione di un centro polifunzionale destinato all’accoglimento e all’integrazione sociale dei cittadini extracomunitari.

     95. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 94 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata:

     a) del progetto di massima per l’esecuzione dell’opera;

     b) di una relazione generale con la descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell’iniziativa e l’indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.

     96. La concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 94 sono disposti con l’osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 14/2002.

     97. Per le finalità previste dal comma 94 è autorizzata la spesa di 210.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     98. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale San Mauro di Maniago, operante per l’inserimento lavorativo di soggetti disabili, un contributo di 25.000 euro a sostegno dell’intervento di ampliamento e adeguamento del proprio laboratorio.

     99. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 98 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell’intervento e di un preventivo di spesa di massima sottoscritto da tecnico abilitato. Per l’intervento non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 14/2002. La concessione e l’erogazione del contributo avviene sulla scorta della documentazione di cui al presente comma. I termini e le modalità di rendicontazione sono stabiliti nel decreto di concessione.

     100. Per le finalità previste dal comma 98 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4812 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     101. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Istituto regionale per gli studi di servizio sociale di Trieste un contributo straordinario pluriennale di 45.000 euro per dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dall’assunzione del mutuo che l’istituto dovrà contrarre per far fronte alle spese d’investimento per consentire l’acquisto, la ristrutturazione e l’adeguamento dell’immobile, sede delle attività di aggiornamento e formazione permanente degli operatori sociali e socio-sanitari nonché di promozione e ricerca nell’ambito dei servizi sociali, alle normative vigenti in materia di antincendio, antinfortunistica e superamento delle barriere architettoniche [19].

     102. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 101 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione di assunzione del mutuo e del progetto preliminare dei lavori da eseguire. L’erogazione della prima annualità del contributo è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     103. Per le finalità previste dal comma 101 è autorizzato il limite di impegno decennale di 45.000 euro a decorrere dall’anno 2005, con l’onere complessivo di 135.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007, a carico dell’unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4837 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2014 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     104. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Futura Cooperativa sociale a r.l. di San Vito al Tagliamento un contributo straordinario pluriennale di 120.000 euro, per dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo che la cooperativa stipula, al fine di consentire la costruzione di una struttura destinata ad attività socio-assistenziali e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate [20].

     105. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 104 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata:

     a) del progetto di massima per l’esecuzione dell’opera;

     b) di una relazione generale con la descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell’iniziativa e l’indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.

     106. La concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 104 sono disposti con l’osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 14/2002.

     107. Per le finalità previste dal comma 104 è autorizzato il limite di impegno decennale di 120.000 euro a decorrere dall’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 4840 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     108. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro Medico Psicopedagogico “Villa Santa Maria dei Colli” di Fraelacco e alla “Casa dell’Immacolata” di Udine un contributo straordinario pluriennale di 100.000 euro per quindici anni, per ciascuna delle istituzioni, al fine di consentire interventi di nuova edificazione, manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale delle strutture di proprietà finalizzati all’adeguamento e riconversione dell’attività residenziale e semiresidenziale socio-assistenziale [21].

     109. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 108 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata:

     a) del progetto di massima per l’esecuzione delle opere;

     b) di una relazione generale con la descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi previsti per la realizzazione dei lavori.

     110. La concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 108 sono disposti con l’osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 14/2002.

     111. Per le finalità previste dal comma 108 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 200.000 euro a decorrere dall’anno 2005, con l’onere complessivo di 600.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007, a carico dell’unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4844 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2019 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     112. [Nelle more dell’attuazione del progetto di revisione dell’offerta residenziale per anziani, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la realizzazione, a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all’accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti] [22].

     113. [Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 112, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona contributi annui costanti, in misura non superiore al 6 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di immobili e per i lavori di ristrutturazione e trasformazione di edifici esistenti in forme residenziali alternative e sperimentali] [23].

     114. [Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 113, da inoltrare alla Direzione centrale salute e protezione sociale, devono pervenire, pena la decadenza, entro e non oltre il 31 maggio ed essere corredate di:

     a) progetto di massima dei lavori da eseguire;

     b) relazione tecnica illustrativa degli interventi, dei costi dell’iniziativa e dei soggetti coinvolti nella realizzazione;

     c) relazione generale con descrizione delle finalità, dei costi, delle modalità e dei soggetti coinvolti nella gestione del nuovo servizio]. [24]

     115. [La concessione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 113 sono disposti con l’osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 14/2002] [25].

     116. [Per le finalità previste dal comma 113 è autorizzato il limite di impegno decennale di 250.000 euro a decorrere dall’anno 2005, con l’onere complessivo di 750.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007, a carico dell’unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4857 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2014 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati] [26].

     117. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Opera Villaggio del Fanciullo di Trieste un contributo straordinario pluriennale di 80.000 euro per dieci anni, a parziale sollievo degli oneri per interessi derivanti dal mutuo che l’ente assumerà per finanziare la realizzazione del progetto dei lavori di adeguamento funzionale e alle normative vigenti del centro di assistenza ed educazione giovanile.

     118. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 117 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione di assunzione del mutuo e del progetto preliminare dei lavori da eseguire. L’erogazione della prima annualità del contributo è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     119. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzato il limite di impegno decennale di 80.000 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 160.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007, a carico dell’unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 4876 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     120. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), come da ultimo modificato dall’articolo 3, comma 15, della legge regionale 14/2003, e con riferimento al disposto di cui all’articolo 8, comma 7, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), come sostituito dall’articolo 3, comma 16, della legge regionale 14/2003, e di cui all’articolo 3, comma 47, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), per ristabilire condizioni di equità di trattamento, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a titolo di rimborso ai Comuni degli assegni erogati per i figli successivi al primo e per gli assegni di natalità per le nascite avvenute nell’anno 2000 a favore di genitori privi del requisito di «coppia coniugata» e del requisito del reddito minimo.

     121. Per le finalità previste dal comma 120 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 7.7.310.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 8461 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     122. Le Aziende per i servizi sanitari della regione possono trasferire, anche a titolo non oneroso, ai Comuni originariamente proprietari che ne facciano richiesta, su conforme autorizzazione della Giunta regionale e previa riclassificazione da beni indisponibili in beni disponibili, come previsto dall’articolo 4, comma 6, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria), gli immobili non strategici rispetto alle finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria e sociosanitaria. Gli immobili eventualmente trasferiti devono mantenere la destinazione pubblica per almeno un quinquennio.

     122 bis. Gli immobili di cui al comma 122 possono essere trasferiti, anche a titolo non oneroso e previo assenso dei Comuni originariamente proprietari, anche a consorzi di enti pubblici cui partecipi il Comune medesimo, fermo restando il vincolo di destinazione pubblica di cui alla medesima disposizione [27].

     123. L’Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà a titolo gratuito all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” l’immobile sito a Tolmezzo, via Giovanni XXIII, n. 1, da destinare ai propri fini istituzionali.

     124. Nell’ambito dei rapporti tra il Servizio sanitario regionale e gli erogatori privati di prestazioni specialistiche ambulatoriali, temporaneamente accreditati, la Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a introdurre percorsi di programmazione pluriennale e di modifiche tariffarie al fine di migliorare le risposte del sistema al problema delle liste di attesa.

     125. Nelle more della definizione della rete di strutture per anziani accreditate per diversi livelli di intensità, delle modalità di accesso dell’utenza a tali strutture, nonché dei criteri di qualificazione degli oneri sanitari e di rilievo sociosanitario da porre a carico dei diversi soggetti istituzionali e dell’utenza, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), punti 2) e 3), della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all’articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), le rette in vigore alla data dell’1 gennaio possono essere aggiornate nel corso dell’anno solare solo a seguito di agevolazioni o contribuzioni destinate, anche indirettamente, a contenere i costi delle stesse rette e comunque previa autorizzazione della competente direzione regionale.

     126. Nelle more della riclassificazione delle strutture residenziali per anziani prevista dalla legge regionale 10/1998, le Aziende per i servizi sanitari possono stipulare convenzioni con le strutture residenziali per anziani non autosufficienti operanti sul territorio regionale, limitatamente all’anno 2005, al fine di garantire, nelle forme ritenute più opportune, la tutela sanitaria degli ospiti accolti, indipendentemente dal rimborso di altri eventuali oneri connessi alle prestazioni sanitarie sostenuti dalle strutture medesime [28].

     127. È abrogato il comma 25 dell’articolo 8 della legge regionale 12/2003.

     128. Il contributo per l’anno 2005 da assegnare all’Istituto psicopedagogico “Villa Santa Maria della Pace” di Medea in base all’articolo 3, comma 12, della legge regionale 19/2004, viene erogato su una spesa massima ammissibile di 100.000 euro.

     129. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d’accompagnamento.

 

     Art. 4. (Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia ,mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale). [29]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire finanziariamente a favore dei privati che abbiano ceduto a terzi, a titolo oneroso, beni mobili registrati, di cui erano proprietari alla data degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003 e che siano stati danneggiati in conseguenza degli eventi stessi.

     2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i soggetti, anche non residenti nei comuni colpiti dall’alluvione, che abbiano presentato domanda di contributo per i beni stessi, ai sensi del decreto dell’Assessore alla protezione civile - Commissario delegato 6 maggio 2004, n. 107/CD, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 19 maggio 2004. Il danno è rappresentato dalla differenza tra il valore del bene desunto dai listini correnti alla data dell’evento calamitoso e il ricavo derivante dalla cessione del bene.

     3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso fino ad un massimo del 90 per cento del danno di cui al comma 2, per un importo non superiore a 15.000 euro, e comunque a fronte delle spese di riacquisto, da parte del medesimo danneggiato, di un bene mobile registrato.

     4. L’attività istruttoria e di erogazione delle provvidenze di cui al comma 1 è delegata ai Comuni colpiti dall’evento alluvionale, individuati con il decreto dell’Assessore alla protezione civile - Commissario delegato 26 settembre 2003, n. 1/CD pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 10 dicembre 2003, e la spesa è disposta a valere sul Fondo regionale per la protezione civile di cui all’articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile); con regolamento sono fissate le modalità procedurali e le percentuali di contribuzione per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

     5. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 fanno carico all’unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     6. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa ritenuta ammissibile per gli ulteriori interventi necessari per le finalità indicate all’articolo 4, comma 13, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004). A tal fine sono fatte salve le domande presentate antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge limitatamente alle opere di completamento funzionale degli stralci già ammessi a finanziamento.

     7. Gli oneri derivanti dal comma 6 fanno carico all’unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     8. L’autorizzazione di spesa di 135.283.000 euro per l’anno 2005, disposta con l’articolo 4, comma 6, della legge regionale 1/2004, è rideterminata e incrementata nella misura di 139.843.211,07 euro per il triennio 2005-2007, suddivisi in ragione di 62.310.000 euro per l’anno 2005, 63.503.190 euro per l’anno 2006 e 14.030.021,07 euro per l’anno 2007. Il relativo finanziamento, con ricorso al mercato finanziario, è mantenuto nell’ambito del disposto di cui all’articolo 1, commi 2 e 3.

     9. In relazione al disposto di cui al secondo periodo del comma 8, l’autorizzazione di spesa disposta con l’articolo 4, comma 7, della legge regionale 1/2004 è revocata.

     10. In relazione al disposto di cui al comma 8, con l’articolo 7, comma 96, tabella G, sono apportate le conseguenti variazioni alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     – UPB 53.2.250.1.701 - capitolo 1615

     – UPB 53.2.250.3.706 - capitolo 1619.

     11. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) un finanziamento per la realizzazione di interventi di informazione ed educazione ambientale secondo gli indirizzi strategici definiti dalla Giunta regionale nei documenti di programmazione in materia di educazione ambientale.

     12. La domanda di finanziamento degli interventi di cui al comma 11 è presentata, nei termini previsti dall’articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio affari generali, amministrativi e consulenza, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce i termini per la rendicontazione da presentarsi con le modalità previste dall’articolo 42 della legge regionale 7/2000.

     13. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 83.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.340.1.77 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2209 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     14. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire documentazione e dati nelle materie di competenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici. È autorizzata altresì a promuovere attività di carattere informativo attraverso strumenti tesi a divulgare e accrescere la conoscenza dei cittadini in tali settori. A tal fine può affidare incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione regionale nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici.

     15. Sono abrogati l’articolo 4, comma 16, della legge regionale 1/2004, l’articolo 5, comma 86, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e l’articolo 33 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), come inserito dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 23/1989.

     16. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 14 fanno carico all’unità previsionale di base 3.1.340.1.77 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2200 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     17. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile per le iniziative finalizzate alla diffusione e sviluppo di processi di Agenda 21 locale.

     18. I contributi di cui al comma 17 sono concessi sulla base di apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 7/2000 [30].

     19. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2214 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     20. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali e alle società a capitale interamente pubblico a cui gli enti locali o loro consorzi abbiano affidato la gestione dei servizi pubblici, contributi fino all’80 per cento della spesa ammissibile per le iniziative finalizzate all’ottenimento della certificazione ambientale della struttura organizzativa, secondo le procedure previste dalla norma UNI EN ISO 14001:1996, o della registrazione ambientale della struttura organizzativa, secondo le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Per le medesime finalità l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti e ai consorzi per lo sviluppo industriale contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile [31].

     21. Le richieste di contributo di cui al comma 20 sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 31 marzo di ogni anno. Per l’anno 2005 le istanze contributive devono pervenire entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Con Regolamento sono definite le modalità di attuazione dell’intervento di cui al comma 20.

     22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di 1.404.640 euro, suddivisa in ragione di 444.880 euro per l’anno 2005 e di 479.880 euro per gli anni 2006-2007 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2210 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     23. Sono abrogati i commi 99 e 100 dell’articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), come rispettivamente modificati dall’articolo 4, comma 22, della legge regionale 1/2004 e dall’articolo 4, comma 11, della legge regionale 23/2002.

     24. Le disposizioni di cui al comma 23 continuano ad applicarsi ai procedimenti contributivi in corso.

     25. L’ARPA è autorizzata a promuovere un progetto sperimentale di monitoraggio delle condizioni climatologiche dell’area confinaria compresa tra Trieste e la Val Canale atto a fornire previsioni dettagliate in lingua slovena per il territorio da attuare anche mediante installazione di stazioni automatizzate di rilevamento meteorologico.

     26. Per le finalità del comma 25 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2254 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     27. Al fine di perseguire il coordinamento operativo e il miglior utilizzo dei mezzi e delle attrezzature scientifiche, nonché assicurare la necessaria continuità alle attività di monitoraggio del Mare Adriatico anche a supporto delle attività turistiche e di pesca, è istituita presso l’ARPA la Sezione regionale dell’Osservatorio dell’Alto Adriatico.

     28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2252 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     29. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all’Autorità di bacino regionale, istituita ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), un finanziamento annuo per l’espletamento dell’attività istituzionale.

     30. Gli oneri derivanti dall’applicazione di cui al comma 29 continuano a far carico all’unità previsionale di base 3.1.340.1.2002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9901 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     31. È abrogato il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

     32. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l’accordo di programma tra i Comuni attraversati dal fiume Judrio e dal torrente Versa per la realizzazione di un progetto di valorizzazione ambientale e fruizione turistica degli ambiti fluviali.

     33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.340.2.518 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2100 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     34. L’Amministrazione regionale, attenendosi ai criteri fissati dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni), è autorizzata a concedere all’ARPA un finanziamento straordinario per effettuare le attività di competenza connesse con la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Grado e Marano, come individuati dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 24 febbraio 2003 (Perimentazione del sito di interesse nazionale di Trieste), e dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 24 febbraio 2003 (Perimentazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2003, S.O. n. 83.

     35. Per le finalità di cui al comma 34 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.340.2.4 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2251 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     36. La domanda di finanziamento degli interventi di cui al comma 34 è presentata nei termini previsti dall’articolo 33 della legge regionale 7/2000.

     37. Al fine di assicurare coerenza ed efficacia agli interventi finanziari previsti dall’articolo 7 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), all’articolo 7 medesimo sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 dopo le parole «per concedere ai Comuni» sono inserite le seguenti: «e ai Consorzi di Comuni»;

     b) al comma 2 dopo le parole «Qualora le Amministrazioni comunali» sono inserite le seguenti: «o i Consorzi di Comuni».

     38. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 15/2004, come modificato dal comma 37, fanno carico all’unità previsionale di base 3.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     39. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Acquedotto Poiana S.p.A. di Cividale del Friuli un contributo pluriennale, nella misura di 100.000 euro annui per la durata di dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all’ammortamento del mutuo che la medesima società assumerà per le opere di sostituzione delle reti idriche e delle condotte delle acque nere nonché il potenziamento del depuratore della zona industriale del Friuli orientale] [32].

     40. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere all’Acquedotto Poiana S.p.A. un contributo straordinario per le iniziative e gli investimenti finalizzati alla ricerca e al contenimento delle perdite delle reti idriche.

     41. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 39 e 40 sono presentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredate di una relazione illustrativa dell’intervento e di un preventivo di spesa.

     42. [Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzato il limite di impegno decennale di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 200.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell’unità previsionale di base 3.2.340.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 2370 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate dal 2008 al 2015 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati] [33].

     43. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 3.2.340.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 2394 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     44. L’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre finanziamenti a favore del Consorzio di bonifica della Bassa Friulana per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela ambientale di aree costiere e lagunari.

     45. Gli oneri derivanti dall’applicazione di cui al comma 44 continuano a far carico all’unità previsionale di base 3.2.340.2.517 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2559 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     46. Al fine di dare efficacia e coerenza all’azione amministrativa della Regione, razionalizzando gli interventi finanziari di settore, al comma 30 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2004, dopo le parole «alle Aziende municipalizzate» sono inserite le seguenti: «e alle loro società a capitale interamente pubblico di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali),». Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma fanno carico all’unità previsionale di base 3.2.340.2.1793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2450 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     47. [Al comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio pluriennale 1996-1998 ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), dopo le parole «della predisposizione» sono inserite le seguenti: «, revisione, aggiornamento»] [34].

     48. Per le finalità di cui all’articolo 19, comma 1, della legge regionale 29/1996, come modificato dal comma 47, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 3.3.340.2.105 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2423 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     49. L’Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ristoro dei danni subiti dalle colture agricole praticate nelle aree private comprese in bacini di invaso o comunque allagate per effetto di sbarramenti o altri manufatti idraulici, realizzati ai fini della laminazione o dell’espansione delle piene dei corsi d’acqua.

     50. La quantificazione dei danni subiti dalle colture agricole è effettuata dagli Ispettorati provinciali dell’agricoltura a seguito di segnalazione, da effettuarsi a cura dei Comuni nel cui territorio ricadono le colture danneggiate. I Comuni provvedono altresì alla quantificazione di eventuali oneri accessori per la rimozione di materiali depositati sulle aree private a seguito dell’allagamento.

     51. Alla concessione ed erogazione delle somme spettanti ai soggetti interessati si provvede, sulla base di criteri e modalità che saranno stabiliti con apposito regolamento, tramite i Comuni. I manufatti di cui al comma 49 sono individuati con deliberazione della Giunta regionale [35].

     [52. I contributi sono concessi secondo la regola “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”).] [36]

     53. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2500 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     54. [L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento un finanziamento di cui al comma 56 per l’ultimazione dei lavori di straordinaria manutenzione del Roiello di Pradamano, nei Comuni di Udine e Pradamano, in considerazione dell’alto valore storico, idraulico e ambientale dallo stesso rivestito] [37].

     55. [La domanda di finanziamento degli interventi di cui al comma 54 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio dell’idraulica, nei termini previsti dall’articolo 33 della legge regionale 7/2000. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di rendicontazione] [38].

     56. [Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2425 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [39].

     57. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) contributi quindicennali costanti a sollievo degli oneri aggiuntivi che le ATER stesse sostengono per la realizzazione dei lavori di nuova costruzione o recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata da realizzarsi con tecniche e secondo i principi dell’edilizia ecocompatibile nell’ambito di accordi di programma tra Regione, ATER, Comune sede di intervento ed eventuali altri soggetti. Negli oneri aggiuntivi sono compresi quelli dell'attività tecnico-scientifica di definizione, ai sensi del protocollo regionale di bioedilizia di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), dei contenuti sperimentali inerenti sia la progettazione che la realizzazione e il monitoraggio dell'intervento di ecoedilizia. I contributi possono essere concessi anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che le ATER possono contrarre per le finalità del presente comma [40].

     58. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 57 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio edilizia residenziale.

     59. Per le finalità previste dal comma 57, è autorizzato un limite d’impegno quindicennale di 250.000 euro a decorrere dall’anno 2006 con l’onere di 500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell’unità previsionale di base 4.1.340.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 3318 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2020 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     60. Il saldo positivo dei rientri del Fondo per l’edilizia residenziale di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), pari a 1.966.193,99 euro, corrispondente alla somma algebrica tra i maggiori e i minori rientri delle anticipazioni che si prevede di accertare al 31 dicembre 2004 a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito indicati:

UPB

UPB

UPB

UPB

UPB

UPB

 

4.3.1568

4.3.568

4.3.569

4.3.570

4.3.571

4.3.572

TOTALE

E/1501

E/1531

E/1540

E/1541

E/1542

E/1543

 

2004 0,00

-391.392,15

+53.372,40

+426.450,00

+1.230.496,87

+647.266,87

+1.966.193,99

costituisce quota vincolata alla copertura di parte della spesa autorizzata per l’anno 2005 con il comma 176, tabella D, a carico dell’unità previsionale di base 4.1.340.1.779 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 3296 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     61. In relazione alla previsione di minori entrate per complessivi 2.895.078 euro, suddivisi in ragione di 1.561.981 euro per l’anno 2005 e di 1.333.097 euro per l’anno 2006, corrispondenti alla somma algebrica tra i maggiori e i minori rientri delle anticipazioni previsti per i medesimi anni sul Fondo per l’edilizia residenziale di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003 - già destinati rispettivamente con l’articolo 5, comma 32, della legge regionale 1/2003, e con l’articolo 4, comma 48, della legge regionale 1/2004, a disponibilità di bilancio generica per gli anni medesimi - agli stanziamenti delle unità previsionali di base 4.3.1568, 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1501, 1531, 1540, 1541, 1542 e 1543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono apportate le variazioni indicate nella tabella A1 approvata con l’articolo 1, comma 1, che determinano corrispondentemente riduzione generica delle disponibilità di bilancio per gli anni medesimi.

     62. A parziale reintegro della diversa destinazione in spesa dei rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa (ex articoli 80 e 81 della legge regionale 75/1982 e successive modificazioni), già disposta in deroga, rispettivamente, con l’articolo 5, comma 32, della legge regionale 1/2003, e con l’articolo 4, comma 48, della legge regionale 1/2004, è destinata la spesa complessiva di 15.972.489,18 euro, suddivisa in ragione di 7.595.931,18 euro per l’anno 2005 e di 8.376.558 euro per l’anno 2006, autorizzata come di seguito indicato:

     a) con il comma 176, tabella D - quota parte - ai sensi del disposto di cui all’articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UPB 4.1.340.2.24

capitolo 3278

1.492.125,17 euro

anno 2005;

 

 

5.583.489,93 euro

anno 2006;

UPB 4.1.340.1.779

capitolo 3296

4.033.806,01 euro

anno 2005;

     b) con il comma 176, tabella D - quota parte - e con l’articolo 3, comma 129, tabella C, in deroga al disposto di cui all’articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento rispettivamente ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UPB 52.2.340.1.1613

cap. 3258

1.000.000,00 euro

anno 2005;

 

 

2.723.068,07 euro

anno 2006;

UPB 4.1.340.2.24

cap. 3242

1.000.000,00 euro

anno 2005;

UPB 7.6.310.2.252

cap. 4898

70.000,00 euro

anno 2005;

 

 

70.000,00 euro

anno 2006.

     63. I rientri delle anticipazioni sul Fondo per l’edilizia residenziale di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003, previsti nella misura complessiva di 64.150.000 euro, suddivisi in ragione di 10.520.000 euro per l’anno 2007, di 10.200.000 euro per l’anno 2008, di 9.800.000 euro per l’anno 2009, di 9.500.000 euro per l’anno 2010, di 8.900.000 euro per l’anno 2011, di 6.650.000 euro per l’anno 2012, di 4.670.000 euro per l’anno 2013 e di 3.910.000 euro per l’anno 2014, a carico delle unità previsionali di base 4.3.1568, 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1501, 1531, 1540, 1541, 1542 e 1543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e, rispettivamente - per gli anni dal 2008 al 2014 - a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi e dei relativi capitoli del documento tecnico agli stessi allegati, come indicato nella tabella A1 approvata con l’articolo 1, comma 1, sono destinati:

     a) ai sensi del disposto di cui all’articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, alla copertura di quota parte delle spese autorizzate con il comma 176, tabella D, a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UPB 4.1.340.2.24

capitolo 3278

9.871.644,43 euro

anno 2007;

 

 

10.130.000,00 euro

anno 2008;

 

 

9.730.000,00 euro

anno 2009;

 

 

6.068.270,35 euro

anno 2010;

 

 

3.506.563,37 euro

anno 2011;

UPB 4.1.340.2.24

capitolo 3293

3.361.729,65 euro

anno 2010;

 

 

5.323.436,63 euro

anno 2011;

 

 

6.650.000,00 euro

anno 2012;

 

 

4.670.000,00 euro

anno 2013;

 

 

3.910.000,00 euro

anno 2014;

UPB 4.1.340.1.779

capitolo 3296

578.355,57 euro

anno 2007;

     b) in deroga al disposto di cui all’articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, alla copertura di quota parte delle spese autorizzate con l’articolo 3, comma 129, tabella C, a carico dell’unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 4898 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per l’importo di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011; le quote relative agli anni dal 2008 al 2014 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi e dei relativi capitoli del documento tecnico agli stessi allegato.

     64. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 15/2004, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».

     65. [In deroga al disposto di cui al Capo I della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), la quota dello stanziamento assegnato ai sensi dell’articolo 5, comma 14, della legge regionale 4/2001 ed erogato al Fondo di cui all’articolo 5, comma 4, della legge regionale 4/2001 per il rilascio delle garanzie fideiussorie di cui ai commi dal 4 al 14 dell’articolo 5 della legge medesima, che l’Amministrazione regionale ritiene non più necessaria alle finalità di legge, non affluisce nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, ma costituisce ulteriore stanziamento per il soddisfacimento delle domande inserite nella graduatoria approvata a fronte del bando emanato nel 2002 ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale)] [41].

     66. In relazione al disposto di cui al comma 65, il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. è autorizzato a eseguire, e l’Amministrazione regionale ad accertare, la variazione contabile tra il “Fondo regionale di garanzia per l’edilizia residenziale” di cui all’articolo 5, commi da 4 a 14, della legge regionale 4/2001, e il “Fondo ex articolo 23 della legge regionale 9/1999”, con riferimento all’esercizio finanziario 2005.

     67. I rientri derivanti:

     a) dai mutui di cui all’articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica), la cui gestione è attribuita alla Regione a seguito dell’accordo di programma del 19 aprile 2001, approvato con decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0243/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 18 luglio 2001, n. 29, e stipulato ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

     b) dall’articolo 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale);

     c) dall’articolo 68 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata);

     d) dall’articolo 18 del decreto legge 2 maggio 1974, n. 115 (Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale), convertito, con modifiche, dalla legge 247/1974;

     e) dall’articolo 3 del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito, con modifiche, dalla legge 118/1985; alimentano il Fondo per l’edilizia residenziale di cui all’articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base 4.1.340.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 3253 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     68. Al comma 73 dell’articolo 5 della legge regionale 1/2003 le parole «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».

     69. [In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, la quota di 3.760.828,96 euro non impegnata al 31 dicembre 2004 a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati, corrispondente alle somme non utilizzate al 31 dicembre 2003 e trasferite all’anno 2004 ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, con i decreti dell’Assessore regionale alle finanze 3 febbraio 2004, n. 13, e 10 febbraio 2004, n. 22, non è trasferita nella competenza dell’esercizio 2005 e costituisce quota dell’avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 72:

UPB

capitolo/lim

stanziamento in euro

5.4.340.1.813

461

36.326,43

5.4.340.1.636

9411

67.477,15

5.4.340.1.636

9412

63.651,25

5.4.340.1.636

9418

14.254,15

5.4.340.1.638

9441

300.000,00

5.4.340.1.636

9452

21.089,96

5.4.340.1.636

9453

52.884,54

5.4.340.2.644

9510/2

350.000,00

5.4.340.2.644

9512

500.000,00

5.4.340.2.644

9515/4

26.076,40

5.4.340.2.644

9515/5

1.200.000,00

5.4.340.2.644

9531

176.937,39

5.4.340.2.644

9533

400.000,00

5.4.340.2.644

9540

30.398,17

5.4.340.2.644

9541

200.000,00

5.4.340.2.644

9545

13.663,52

5.4.340.2.644

9562/2

308.065,00

5.4.340.2.644

9570/1

5,00] [42]

     70. [In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, la quota di 1.088.865,59 euro relativa a competenza non impegnata al 31 dicembre 2004 a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati, non è trasferita nella competenza dell’esercizio 2005 e costituisce quota dell’avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 72.

UPB

capitolo/lim

stanziamento in euro

5.4.340.2.644

9508/6

314,59

5.4.340.2.644

9510/2

80.000,00

5.4.340.2.644

9515/4

13.038,20

5.4.340.2.644

9515/5

200.044,48

5.4.340.2.644

9562/2

23.697,31

5.4.340.2.644

9570/1

5,00

5.4.340.2.645

9621

771.766,01] [43]

     71. Lo stanziamento per l’anno 2005 dell’unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 è ridotto di complessivi 303.697,31 euro con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito indicati intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa:

capitolo

limite

norma autorizzativa

stanziamento in euro

9510

n. 2

L.R. 58/1990, art. 3

80.000,00

9515

n. 5

L.R. 23/1986, art. 3

200.000,00

9562

n. 2

L.R. 47/1991

23.697,31

     72. Le quote rinvenienti dall’applicazione dei commi da 69 a 71, per complessivi 5.153.391,86 euro, sono vincolate alla copertura delle autorizzazioni di spesa disposte con il comma 137, lettera a), del presente articolo e con il comma 176, tabella D, a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai capitoli dell’allegato documento tecnico a fianco di ciascuna indicati: unità previsionale di base 4.5.340.1.636 – capitolo 9421, unità previsionale di base 4.5.340.1.636 - capitolo 9422 e unità previsionale di base 4.5.340.2.644 - capitolo 9500 limitatamente a 3.403.391,86 euro e capitolo 9548.

     73. Per le finalità previste dall’articolo 4, comma 19, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), relative al programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto”, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, nell’anno 2005, un mutuo della durata di tredici anni, dell’ammontare presuntivo di 4.336.108,29 euro, o del diverso importo compatibile con il costo annuo dell’ammortamento del mutuo che per capitale e interessi non superi il limite annuo a carico dello Stato di 434.939,34 euro, corrispondenti al contributo statale annuo assegnato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 marzo 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003.

     74. Per le finalità previste dal comma 73 sull’unità previsionale di base 4.1.340.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 è previsto lo stanziamento e autorizzata la spesa di 4.336.108,29 euro per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2994 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, corrispondente al ricavo presunto del mutuo, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. Corrispondentemente, con l’articolo 1, comma 1, tabella A1, sull’unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, è prevista l’entrata di pari importo, con riferimento al capitolo 2107 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     75. Per l’ammortamento del mutuo contratto ai sensi del comma 74 è autorizzata la spesa complessiva di 5.654.211,42 euro, suddivisa in ragione di 434.939,34 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2017, rispettivamente suddivisa in quota capitale e interessi come di seguito indicato:

     a) relativamente alla quota capitale:

     1) 257.636,37 euro per l’anno 2005;

     2) 268.439,21 euro per l’anno 2006;

     3) 279.695,02 euro per l’anno 2007;

     4) 291.422,79 euro per l’anno 2008;

     5) 303.642,31 euro per l’anno 2009;

     6) 316.374,20 euro per l’anno 2010;

     7) 329.639,95 euro per l’anno 2011;

     8) 343.461,94 euro per l’anno 2012;

     9) 357.863,49 euro per l’anno 2013;

     10) 372.868,91 euro per l’anno 2014;

     11) 388.503,51 euro per l’anno 2015;

     12) 404.793,68 euro per l’anno 2016;

     13) 421.766,91 euro per l’anno 2017;

     per un ammontare complessivo di 4.336.108,29 euro;

     b) relativamente alla quota interessi:

     1) 177.302,97 euro per l’anno 2005;

     2) 166.500,13 euro per l’anno 2006;

     3) 155.244,32 euro per l’anno 2007;

     4) 143.516,55 euro per l’anno 2008;

     5) 131.297,03 euro per l’anno 2009;

     6) 118.565,14 euro per l’anno 2010;

     7) 105.299,39 euro per l’anno 2011;

     8) 91.477,40 euro per l’anno 2012;

     9) 77.075,85 euro per l’anno 2013;

     10) 62.070,43 euro per l’anno 2014;

     11) 46.435,83 euro per l’anno 2015;

     12) 30.145,66 euro per l’anno 2016;

     13) 13.172,43 euro per l’anno 2017;

     per un ammontare complessivo di 1.318.103,13 euro.

     76. L’onere complessivo di 1.304.818,02 euro, corrispondente alle quote di ammortamento autorizzate dal comma 75, nella misura di 434.939,34 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, fa carico:

     a) per 805.770,60 euro, suddiviso in ragione di 257.636,37 euro per l’anno 2005, di 268.439,21 euro per l’anno 2006 e di 279.695,02 euro per l’anno 2007, all’unità previsionale di base 53.2.250.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1608 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

     b) per 499.047,42 euro, suddiviso in ragione di 177.302,97 euro per l’anno 2005, di 166.500,13 euro per l’anno 2006 e di 155.244,32 euro per l’anno 2007, all’unità previsionale di base 53.2.250.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1607 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2008 al 2017 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     77. In relazione alla definizione, all’atto della stipula del mutuo di cui al comma 73, del suo preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/1999.

     78. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000 euro alle ACLI di Trieste per la realizzazione di un progetto pilota per il finanziamento di programmi di microprestiti come strumento di inserimento abitativo a favore dei nuclei familiari socialmente ed economicamente più deboli [44].

     79. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 78 è presentata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 4.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4597 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [81. In via di interpretazione autentica di quanto disposto dagli articoli 32 e 73 della legge regionale 7/2000 non si procede alla sospensione del beneficio pluriennale di cui alle norme relative alla legge regionale 6/2003 ovvero alle norme relative alla legge regionale 75/1982, ove il proprietario abbia cessato di risiedere nell’alloggio oggetto del contributo, ovvero lo abbia locato, dopo l’entrata in vigore della legge regionale 7/2000 e comunque dopo il quinto anno dall’inizio del rapporto contributivo e prima dell’entrata in vigore della legge regionale 6/2003.] [45]

     82. Al comma 55 dell’articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), dopo le parole «l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni» sono inserite le seguenti: «contributi una tantum e».

     83. Per le finalità previste dall’articolo 4, comma 55, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 82, limitatamente ai contributi una tantum, è autorizzata la spesa complessiva di 7.600.000 euro, suddivisa in ragione di 1.300.000 euro per l’anno 2005 e di 6.300.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 4.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 3358 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     84. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio), dopo le parole «restauro delle facciate» sono aggiunte le seguenti: «e delle coperture».

     85. All’articolo 13 della legge regionale 34/1987 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, dopo le parole «contributi “una tantum” ai soggetti privati proprietari» sono aggiunte le seguenti: «per il restauro delle facciate ivi compreso il restauro o la sostituzione dei serramenti esterni e, limitatamente ai casi in cui gli strumenti urbanistici prescrivano materiali tradizionali per i manti di copertura, per il restauro degli stessi»;

     b) al comma 2, dopo le parole «dell’edificio» sono aggiunte le seguenti: «o per metri quadri di falda di copertura. La superficie dei serramenti è considerata aggiuntiva a quella della facciata, al fine della determinazione della spesa ammissibile.».

     86. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 12, comma 1, e dell’articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale 34/1987, come rispettivamente modificati dai commi 84 e 85, fanno carico all’unità previsionale di base 4.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 3328 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [87. Al fine di assicurare coerenza ed efficacia agli interventi finanziari previsti dall’articolo 17, comma 1, della legge regionale 34/1987 le parole «concedere ai Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «concedere ai Comuni e agli enti fieristici, o comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001, della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese,».] [46]

     88. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Prato Carnico un finanziamento straordinario per la formazione ai sensi dell’ articolo 42 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), del Piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica del borgo rurale di Orias.

     89. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 88 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture residenziali - entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di rendicontazione.

     90. Per le finalità previste dal comma 88 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 4.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 3330 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     91. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Daniele del Friuli un contributo straordinario pluriennale di 220.000 euro per dieci anni a sostegno della spesa sia in conto capitale che in conto interessi al fine di consentire l’acquisizione e la ristrutturazione statica e funzionale del “Palazzo Ronchi - Terenzio” e relative pertinenze da destinare a sede del master della facoltà di Scienze dell’alimentazione dell’Università degli Studi di Udine e di altri soggetti pubblici e privati convenzionati con il Comune di San Daniele del Friuli che perseguono finalità di ricerca, sviluppo, innovazione e promozione del territorio [47].

     92. La richiesta per la concessione del finanziamento di cui al comma 91 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto di massima per l’esecuzione dell’opera e di una relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell’iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.

     93. La concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 91 sono disposte con l’osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

     94. Per le finalità previste dal comma 91 è autorizzato a decorrere dall’anno 2006 un limite di impegno decennale di 220.000 euro annui con l’onere complessivo di 440.000 euro relativo alle annualità 2006 e 2007 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 3402 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2015 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     95. [Al fine di tutelare la funzione sociale, educativa e di integrazione della famiglia che la scuola materna garantisce, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni e loro consorzi, nonché a enti, associazioni, istituzioni e cooperative, contributi ventennali, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne. I contributi possono essere utilizzati anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario cui i beneficiari ricorrono per la realizzazione dei lavori] [48].

     96. [La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 95 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture della residenza. I criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi sono stabiliti con apposito regolamento. Nel concedere i contributi di cui al comma 95, l’Amministrazione regionale privilegia le domande che presentano progetti edilizi che identificano sedi di scuola materna a immediato livello di appaltabilità o cantierabilità, al fine di consentire il rapido raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 95] [49].

     97. Per le finalità previste dal comma 95 sono autorizzati un limite d’impegno ventennale di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2006, e un limite di impegno ventennale di 250.000 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere di 1.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2007 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 3409 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2025 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     98. All’articolo 5 della legge regionale 2/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 51 dopo le parole «Istituto salesiano Bearzi» sono inserite le seguenti: «, all’Istituto Bertoni, all’Istituto Renati e all’Istituto Tomadini», e sono soppresse le parole «, già avviato nell’ambito dei programmi regionali di edilizia scolastica di cui all’articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come da ultimo modificato dall’articolo 39, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29»;

     b) al comma 52 le parole «Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dell’istruzione e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia».

     99. Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 51, della legge regionale 2/2000, relativamente agli interventi previsti dal comma 98, lettera a), a decorrere dall’anno 2005 è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di 500.000 euro annui, con l’onere di 1.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5064 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2019 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     100. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Dorligo della Valle un contributo pluriennale costante, per un periodo non superiore a dieci anni, di 30.000 euro a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento del mutuo destinato alla ristrutturazione della sede municipale.

     101. La domanda del contributo di cui al comma 100 è presentata entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata della deliberazione con cui il soggetto dispone l’assunzione del mutuo, dell’atto di adesione dell’istituto mutuante e del piano dell’investimento che si intende realizzare.

     102. Per le finalità previste dal comma 100 è autorizzato un limite di impegno decennale di 30.000 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 60.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 3404 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     103. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Staranzano un contributo straordinario di 50.000 euro al fine di consentire interventi di ripristino ambientale in località “Bosco degli Alberoni” e nella zona archeologica della “Casa Romana”.

     104. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 103 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     105. Per le finalità previste dal comma 103 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 3482 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     106. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al “Centro culturale sociale sud ferrovia” di Maniago, un contributo straordinario per l’adeguamento funzionale di infrastrutture e l’acquisto di arredi e di attrezzature per l’espletamento dell’attività istituzionale.

     107. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 106 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture residenziali, corredata di una relazione illustrativa dell’attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. La sovvenzione straordinaria di cui al 106 può essere erogata in via anticipata e in unica soluzione.

     108. Per le finalità previste dal comma 106 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 3467 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     109. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di “Ognissanti” di Bagnarola, in Comune di Sesto al Reghena, un contributo straordinario di 55.000 euro per la realizzazione di opere di sistemazione dell’area esterna alla sala polifunzionale.

     110. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 109 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell’intervento e di un preventivo di spesa sottoscritti da tecnico abilitato. Per l’intervento di cui al comma 109 non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 14/2002. La concessione ed erogazione del contributo avviene sulla scorta della documentazione presentata di cui al presente comma. I termini e le modalità di rendicontazione sono fissati dal decreto di concessione.

     111. Per le finalità previste dal comma 109 è autorizzata la spesa di 55.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 3460 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     112. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al “Movimento Apostolico Ciechi – Gruppo Diocesano” di Trieste, un contributo straordinario di 20.000 euro per la ristrutturazione della sede, comprensiva degli arredi.

     113. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 112 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell’intervento e di un preventivo di spesa sottoscritti da tecnico abilitato. Per l’intervento di cui al comma 112 non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 14/2002. La concessione ed erogazione del contributo avviene sulla scorta della documentazione presentata di cui al presente comma. I termini e le modalità di rendicontazione sono fissati dal decreto di concessione.

     114. Per le finalità previste dal comma 112 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 3461 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     115. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia dei “SS. Pietro e Paolo” di Staranzano un contributo straordinario di 40.000 euro al fine di consentire la messa a norma e il completamento della sala polifunzionale S. Pio X.

     116. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 115 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     117. Per le finalità previste dal comma 115 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 3462 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     118. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di “San Tommaso Apostolo” di Basiliano, frazione Villaorba, un contributo straordinario per il completamento e l’ultimazione dei lavori, già finanziati dall’Amministrazione regionale stessa, di ristrutturazione degli edifici adibiti a opere di ministero pastorale.

     119. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 118 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture residenziali, corredata di una relazione illustrativa dell’attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 118 può essere erogata in via anticipata e in unica soluzione.

     120. Per le finalità previste dal comma 118 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 3464 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     121. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di “San Giovanni al Tempio” di Sacile un contributo straordinario per l’acquisto di attrezzature e di arredi finalizzati agli scopi istituzionali.

     122. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 121 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture residenziali, corredata di una relazione illustrativa dell’attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 121 può essere erogata in via anticipata e in unica soluzione.

     123. Per le finalità previste dal comma 121 è autorizzata la spesa di 28.400 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 3465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     124. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di “San Giacomo Apostolo” di Trieste un contributo straordinario per l’acquisto di attrezzature e di arredi per la casa parrocchiale.

     125. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 124 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture residenziali, corredata di una relazione illustrativa dell’attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 124 può essere erogata in via anticipata e in unica soluzione.

     126. Per le finalità previste dal comma 124 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 3466 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     127. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Cividale del Friuli e di Trieste un contributo per la progettazione, la realizzazione e il completamento di parchi urbani.

     128. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 127 trova applicazione il Capo XI della legge regionale 14/2002. Le domande di contributo corredate del progetto preliminare di cui all’articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002, sono presentate, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio affari generali, amministrativi e consulenza.

     129. Per le finalità previste dal comma 127 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.340.2.2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2215 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     130. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro al Comune di Trieste, a titolo di partecipazione nelle spese per la realizzazione di un’area verde attrezzata con la procedura dell’appalto-concorso al quale partecipino artisti di varie discipline.

     131. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 130 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici – Servizio disciplina lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa dell’intervento programmato e di un preventivo di massima della spesa.

     132. Per le finalità previste al comma 130 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.340.2.2996 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2216 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     133. Per il completamento dell’intervento previsto dall’articolo 75, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26 (Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi quindicennali, fino all’importo previsto dal comma 135, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi al mutuo o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario che il Comune beneficiario stipula per la realizzazione dell’opera.

     134. Il termine per la presentazione delle domande per la concessione del finanziamento di cui al comma 133, da presentarsi alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio interventi in materia di ricostruzione, è fissato in centottanta giorni decorrenti dalla data dell’entrata in vigore della presente legge. La domanda deve essere corredata della deliberazione esecutiva con cui il Comune beneficiario dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante, nonché del progetto preliminare dei lavori. L’erogazione della prima annualità del contributo è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     135. Per le finalità previste dal comma 133 è autorizzato un limite d’impegno quindicennale di 400.000 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere di 800.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2007 a carico dell’unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 3359 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2020 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     136. Le domande presentate per il finanziamento degli interventi previsti dai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 140 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell’Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge, oltre i termini indicati dal comma 5 del citato articolo 140, dai Comuni indicati all’articolo 4, comma 99, della legge regionale 1/2004, sono considerate utili agli effetti del conseguimento dei contributi previsti dal citato articolo 140, commi 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 13/1998.

     137. Per le finalità di cui al comma 136 è autorizzata la spesa di 450.000 euro a carico dell’unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:

     a) capitolo 9502, con uno stanziamento di 200.000 euro per l’anno 2005;

     b) capitolo 9503, con uno stanziamento di 150.000 euro per l’anno 2005;

     c) capitolo 9504, con uno stanziamento di 100.000 euro per l’anno 2005.

     138. Al comma 68 dell’articolo 4 della legge regionale 2/2000 le parole «nel limite dell’importo di lire 200.000 milioni,» sono soppresse.

     139. Gli oneri derivanti dall’articolo 4, comma 68, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 138, fanno carico all’unità previsionale di base 5.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 3700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     140. In applicazione e per le finalità di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modifiche dalla legge 47/2004, e dei conseguenti provvedimenti ministeriali, l’Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alle Aziende concessionarie del servizio del trasporto pubblico locale le relative risorse statali assegnate, sulla base di specifico regolamento da assumersi ai sensi della legge regionale 7/2000.

     141. Con il regolamento di cui al comma 140 sono altresì determinate le modalità di utilizzo delle risorse di cui al medesimo comma 140, previa compensazione delle somme agli stessi fini anticipate nell’ambito dell’intervenuta riforma del trasporto pubblico locale.

     142. L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere studi di fattibilità e definire programmi di interventi di viabilità complementare alle opere di interesse regionale.

     143. Gli oneri derivanti dal comma 142 fanno carico all’unità previsionale di base 5.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 3671 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     144. L’Amministrazione regionale è autorizzata a eseguire interventi per la realizzazione di infrastrutture immateriali, direttamente o tramite delegazione amministrativa intersoggettiva, nonché a partecipare, mediante conferimento di capitali, conferimenti in natura e trasferimenti di diritti, a società aventi per finalità la promozione, realizzazione e/o gestione di infrastrutture immateriali, nonché ad altre società controllate dalla Regione, a condizione che gli aumenti in parola siano utilizzati per costituire o capitalizzare società aventi le finalità di cui sopra [50].

     145. La Giunta regionale determina le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 144 sulla base di apposito programma di interventi.

     146. I conferimenti di capitale previsti dall’articolo 28, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64 (Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l’esercizio 1983 (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili), e dall’articolo 54, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 (Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828), come integrato dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 11/1996, sono destinati altresì alla promozione, realizzazione e/o gestione di infrastrutture immateriali in zone montane, anche mediante partecipazione a società, di cui al comma 144, nonchè per la realizzazione di altre infrastrutture di trasporto in territorio regionale [51].

     147. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 145, proposta dall’Assessore regionale alla pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, l’Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità provvede, con proprio decreto, all’iscrizione dello stanziamento - corrispondente alla spesa deliberata - sull’unità previsionale di base 10.1.350.2.718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 3678 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 5.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai capitoli 3671 e 3700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi [52].

     148. Al fine di permettere il più sollecito sviluppo delle attività nel porto di Trieste le risorse di cui alla legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57 (Interventi regionali concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli-Venezia Giulia. Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22), e successive modifiche, possono venir utilizzate anche attraverso accordi di programma tra Amministrazione regionale, Autorità portuale e Concessionari di Terminali Portuali, nonché operatori concessionari di aree demaniali portuali [53].

     149. Nell’ipotesi di cui al comma 148, le risorse vengono messe direttamente a disposizione degli operatori concessionari di aree demaniali portuali nonché dei Concessionari che agiscono in nome e per conto dell’Autorità portuale, obbligandosi ad appaltare le opere e/o gli acquisti nel rispetto della normativa sugli affidamenti pubblici e ferma restando, a conclusione, la proprietà dei beni in capo all’Autorità portuale [54].

     150. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 148 fanno carico all’unità previsionale di base 5.2.350.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 3775 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     151. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni e nella misura massima prevista al comma 153, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all’ammortamento del mutuo contratto per finanziare gli interventi di ampliamento e ristrutturazione funzionale dell’intero complesso del mercato agroalimentare all’ingrosso di Udine, degli impianti e delle strutture del mercato.

     152. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 151 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio trasporto merci, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa, nonché della deliberazione con cui si dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante. L’erogazione della prima annualità del contributo è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     153. Per le finalità previste dal comma 151 è autorizzato il limite di impegno decennale di 500.000 euro, a decorrere dall’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 5.3.350.2.100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9092 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2015 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     154. Nell’ambito del disposto di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), e all’articolo 18 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), e per le finalità ivi previste, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province e ai Comuni contributi per la prosecuzione degli interventi concernenti la mobilità ciclistica e la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati.

     155. Per le finalità di cui al comma 154, a fronte delle risorse assegnate dallo Stato per l’anno 2004 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 31 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29 aprile 2004, è autorizzata la spesa di 130.530,84 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 5.4.350.2.211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2996 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     156. Per le finalità di cui al comma 154 l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell’anno 2005 un mutuo della durata di quattordici anni, dell’ammontare presuntivo di 1.344.978,53 euro o del diverso importo compatibile con il costo annuo dell’ammortamento del mutuo non superiore a 130.530,84 euro, corrispondenti al contributo statale annuo di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 31 dicembre 2003, per gli anni dal 2004 al 2018.

     157. Per le finalità previste dal comma 156 sull’unità previsionale di base 5.4.350.2.211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 è previsto lo stanziamento e autorizzata la spesa di 1.344.978,53 euro per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 3998 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, corrispondente al ricavo presunto del mutuo, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. Corrispondentemente, con l’articolo 1, comma 1, tabella A1, sull’unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, è prevista l’entrata di pari importo, con riferimento al capitolo 2482 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     158. Per l’ammortamento del mutuo contratto ai sensi del comma 156 è autorizzata la spesa complessiva di 1.827.431,76 euro, suddivisa in ragione di 130.530,84 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2018, rispettivamente suddivisa in quota capitale e interessi come di seguito indicato:

     a) relativamente alla quota capitale:

     1) 70.794,38 euro per l’anno 2005;

     2) 74.015,97 euro per l’anno 2006;

     3) 77.384,16 euro per l’anno 2007;

     4) 80.905,62 euro per l’anno 2008;

     5) 84.587,33 euro per l’anno 2009;

     6) 88.436,59 euro per l’anno 2010;

     7) 92.461,00 euro per l’anno 2011;

     8) 96.668,56 euro per l’anno 2012;

     9) 101.067,58 euro per l’anno 2013;

     10) 105.666,79 euro per l’anno 2014;

     11) 110.475,29 euro per l’anno 2015;

     12) 115.502,60 euro per l’anno 2016;

     13) 120.758,69 euro per l’anno 2017;

     14) 126.253,97 euro per l’anno 2018;

     per un ammontare complessivo di 1.344.978,53 euro;

     b) relativamente alla quota interessi:

     1) 59.736,46 euro per l’anno 2005;

     2) 56.514,87 euro per l’anno 2006;

     3) 53.146,68 euro per l’anno 2007;

     4) 49.625,22 euro per l’anno 2008;

     5) 45.943,51 euro per l’anno 2009;

     6) 42.094,25 euro per l’anno 2010;

     7) 38.069,84 euro per l’anno 2011;

     8) 33.862,28 euro per l’anno 2012;

     9) 29.463,26 euro per l’anno 2013;

     10) 24.864,05 euro per l’anno 2014;

     11) 20.055,55 euro per l’anno 2015;

     12) 15.028,24 euro per l’anno 2016;

     13) 9.772,15 euro per l’anno 2017;

     14) 4.276,87 euro per l’anno 2018;

     per un ammontare complessivo di 482.453,23 euro.

     159. L’onere complessivo di 391.592,52 euro, corrispondente alle quote di ammortamento autorizzate nella misura di 130.530, 84 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007 dal comma 158, lettere a) e b), fa carico per 222.194,51 euro, suddivisi in ragione di 70.794,38 euro per l’anno 2005, 74.015,97 euro per l’anno 2006 e 77.384,16 euro per l’anno 2007 all’unità previsionale di base 53.2.250.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1617 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e rispettivamente per 169.398,01 euro, suddivisi in ragione di 59.736,46 euro per l’anno 2005, 56.514,87 euro per l’anno 2006 e 53.146,68 euro per l’anno 2007 all’unità previsionale di base 53.2.250.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1616 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2008 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     160. In relazione alla definizione, all’atto della stipula del mutuo di cui al comma 156, del suo preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/1999.

     161. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione Cento Maestri, organizzatrice dell’Euro Bike, un contributo una tantum di 30.000 euro per finanziare un progetto preliminare di fattibilità per la realizzazione di un itinerario ciclo-pedonale turistico lungo il tracciato dell’oleodotto transalpino limitatamente al tratto carsico da Basovizza a Visogliano.

     162. La domanda di contributo di cui al comma 161 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, corredata di una relazione illustrativa dell’intervento e di un preventivo di spesa [55].

     163. Per le finalità previste dal comma 161 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 5.4.350.2.211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 3627 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     164. Al comma 39 dell’articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dopo la parola «affidamenti» sono aggiunte le seguenti: «e a sostenere gli oneri connessi derivanti dall’applicazione dell’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190».

     165. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 39, della legge regionale 23/2002, come modificato dal comma 164, continuano a far carico all’unità previsionale di base 5.4.350.2.168, con riferimento al capitolo 4003 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [166. La concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 6, comma 97, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è estesa, per le medesime finalità e con le modalità e i criteri ivi previsti, anche ai titolari di licenza per l’esercizio di noleggio con conducente di cui alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea).] [56]

     [167. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 166 fanno carico all’unità previsionale di base 5.5.350.2.217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4010 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. [57]

     [168. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni, cooperative sociali di tipo B e fondazioni ONLUS operanti nel territorio regionale per l’acquisto e il rinnovo del parco mezzi utilizzati ai fini della mobilità e per il superamento delle barriere architettoniche di soggetti diversamente abili.] [58]

     [169. I criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 168 sono definiti con specifico regolamento da assumersi ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 7/2000.] [59]

     [170. Per le finalità di cui al comma 168 è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 5.5.350.2.217 dello stato di previsione della spesa per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4009 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [60]

     171. Il comma 75 dell’articolo 6 della legge regionale 3/2002 è sostituito dal seguente:

«75. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 74 sono erogate in un’unica soluzione contestualmente al provvedimento di concessione e sono restituite senza interessi dal soggetto beneficiario entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di erogazione, unitamente a una copia dello studio di fattibilità e a una relazione sui risultati conseguiti. Il mancato rispetto degli obblighi del beneficiario comporta, oltre alla restituzione dell’anticipazione finanziaria, il pagamento degli interessi legali dalla data di erogazione del beneficio, nonché l’esclusione da ulteriori anticipazioni finanziarie ai sensi delle presenti disposizioni normative. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, l’organo concedente, previa deliberazione della Giunta regionale, può concedere una proroga o fissare nuovi termini per l’assolvimento degli obblighi di restituzione dell’anticipazione e per la consegna dello studio di fattibilità.».

     172. Al comma 137 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2004, dopo le parole «comma 136» sono aggiunte le seguenti: «, nonché degli ulteriori atti necessari a garantire le provvidenze previste dalla medesima norma regionale alle imprese già concessionarie degli autoservizi internazionali fino alla naturale scadenza delle concessioni in essere e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, nel rispetto di quanto deciso dalla Commissione mista permanente per l’applicazione dell’Accordo di Udine».

     173. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la diffusione all’interno dell’Amministrazione regionale della carta tecnica aerofotogrammetrica e della cartografia a piccola scala, nonché delle relative cartografie tematiche del territorio regionale.

     174. Per le finalità di cui al comma 173 è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell’unità previsionale di base 6.1.350.2.513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9862 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     175. All’Amministrazione comunale di Latisana, beneficiaria della somma di 51.210,77 euro per la predisposizione di uno studio di fattibilità in materia di project financing per la realizzazione di un centro servizi innovativi nell’ambito del progetto per la trasformazione urbana dell’ex Caserma Radaelli, in attuazione dell’articolo 6, commi 74, 75 e 76 della legge regionale 3/2002, è concessa la proroga fino al 30 giugno 2005 del termine di consegna della documentazione di cui all’articolo 42 della legge regionale 7/2000.

     176. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s’intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d’accompagnamento.

 

     Art. 5. (Interventi in materia di istruzione, cultura e sport). [61]

     1. All’articolo 5, comma 149, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), dopo le parole: «per un massimo di tre anni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in alternativa al distacco medesimo e per gli stessi fini, lo stanziamento degli importi corrispondenti».

     2. Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 149, della legge regionale 1/2004, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per l’anno 2005 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell’unità previsionale di base 8.1.280.1.2207 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5014 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     3. [Gli interventi finanziari previsti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 1/2004, per la concessione di contributi a sostegno delle istituzioni scolastiche che hanno istituito il servizio di fornitura gratuita di libri di testo, sono riferiti nell’esercizio 2005 esclusivamente agli alunni frequentanti nell’anno scolastico 2005-2006 la prima e la seconda classe, rispettivamente, della scuola secondaria di primo e di secondo grado] [62].

     4. [Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 1/2004, come integrato dal comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 3.844.000 euro, suddivisa in ragione di 434.000 euro per l’anno 2005, di 155.000 euro per l’anno 2006 e di 3.255.000 euro per l’anno 2007, a carico dell’unità previsionale di base 8.1.300.1.265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5034 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [63].

     5. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in unica soluzione al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico - ONLUS un contributo straordinario a sollievo degli oneri relativi alle attività anche pregresse.

     6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione.

     7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.1.300.1.265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5155 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     8. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione Consiglieri della Regione Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario di 15.000 euro per la promozione nelle scuole superiori di un progetto di studio sul tema dell’allargamento dell’Unione Europea e dell’integrazione culturale.

     9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.1.300.1.368 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5161 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     11. [I progetti di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e all’articolo 5, comma 3, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), possono comprendere anche le spese per l’impianto e la gestione delle utenze telefoniche necessarie per l’accesso a internet da parte delle singole sedi scolastiche per l’attivazione dei progetti stessi] [64].

     12. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 19/2004 le parole: «per iniziative da realizzare nell’arco dell’anno scolastico 2004-2005» sono soppresse.

     13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 5, comma 3, della legge regionale 19/2004, come integrato dal comma 11 e modificato dal comma 12, continuano a far carico all’unità previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5040 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     14. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine e al Comune di Trieste un contributo straordinario per la manutenzione straordinaria urgente degli edifici scolastici destinati a ospitare la scuola “Santa Angela Merici” di Cividale del Friuli e la scuola materna comunale “Primi Voli” di Trieste.

     15. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 14 sono presentate dagli enti interessati alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio istruzione e orientamento, corredate del progetto di massima dell’opera e del relativo preventivo di spesa.

     16. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5042 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     17. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arba contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento del mutuo contratto per la realizzazione del secondo lotto dei lavori di ristrutturazione dell’immobile avente funzioni di convitto denominato “Di Giulian”, destinato a ospitare gli allievi frequentanti i corsi presso il Centro di Formazione Professionale di Arba [65].

     18. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 17 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina lavori pubblici, corredata della deliberazione con cui il soggetto contraente dispone l’assunzione del mutuo, dell’atto di adesione dell’istituto mutuante e del piano dell’investimento che si intende realizzare. L’erogazione della prima annualità dei contributi è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzato un limite di impegno decennale di 40.000 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 80.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell’unità previsionale di base 8.1.340.2.522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 5004 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     20. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Fratelli Alinari un contributo straordinario per concorrere alla realizzazione del progetto per l’allestimento del Museo multimediale Alinari in collaborazione con il Comune di Trieste.

     21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

     22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per gli anni 2005 e 2006, a carico dell’unità previsionale di base 8.2.300.1.282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     23. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana della Carnia un contributo straordinario al fine di potenziare il progetto “Carnia Musei” nelle strutture informative ed informatiche, nella promozione in regione e nei territori contermini, nella predisposizione di materiali per fiere, convegni specialistici e didattica.

     24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

     25. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.2.300.1.282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5219 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     26. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Museo Nazionale dell’Antartide – Sezione di Trieste un contributo straordinario di 20.000 euro per la realizzazione di percorsi didattici rivolti alle scuole della Regione.

     27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.2.300.1.282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5249 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     29. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione Polis di Azzano X un contributo straordinario per la realizzazione di iniziative ed eventi diretti alla valorizzazione delle peculiarità storiche, culturali e paesaggistiche del territorio, anche attraverso l’impiego di strumentazione informatica, nonché la produzione e la divulgazione di pubblicazioni e materiale multimediale.

     30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presenta alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5100 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     32. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 60.000 euro per l’anno 2005 all’Associazione “Centro per le ricerche archeologiche e storiche del Goriziano” di Gorizia per l’attività, al fine di completare l’opera di recupero storico e archeologico dell’area del Monte Sabotino.

     33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5121 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     35. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Mereto di Tomba un contributo straordinario per la realizzazione e il coordinamento di un progetto rivolto alla valorizzazione delle preesistenze storico-archeologiche e paesaggistiche, con particolare riguardo alle chiesette votive e ai siti protostorici dei tumuli e dei castellieri, anche mediante l’acquisizione delle aree interessate.

     36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presenta alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5160 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     38. [Al fine di favorire la più organica realizzazione degli interventi finanziari previsti dalla legge regionale 16 agosto 2000, n. 16, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell’Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia, il comma 1 dell’articolo 3 della legge predetta è sostituito dal seguente:

«1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 2, la Regione si avvale della collaborazione dell’Università popolare di Trieste, quale ente preposto alla gestione di interventi previsti dalla normativa statale e regionale a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, stipulando a tal fine con l’ente stesso apposite convenzioni aventi ad oggetto l’impiego delle risorse stanziate dalla presente legge in attuazione del programma di cui all’articolo 10.»] [66].

     39. Gli oneri derivanti dal combinato disposto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 16/2000 e di cui all’articolo 3, comma 1, della medesima legge regionale 16/2000, come modificato dal comma 38, continuano a far carico all’unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5169 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     40. [L’Amministrazione regionale, in sede di riparto dei fondi di cui all’articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l’acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 72, della legge regionale 2/2000, assicura priorità alle domande presentate dai Comuni per interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale e impiantistico e conservazione di immobili di proprietà da utilizzare per finalità culturale o museale a immediata cantierabilità] [67].

     41. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 14 della legge regionale 77/1981, come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 72, della legge regionale 2/2000, e integrato dal comma 40, continuano a far carico all’unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5178 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [68].

     42. Tra gli interventi finanziabili ai sensi dell’articolo 6, comma 67, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), come modificato dall’articolo 5, comma 78, della legge regionale 2/2000, sono ricompresi quelli finalizzati alla riqualificazione di vie e piazze storiche nel perimetro del centro storico. L’Amministrazione regionale è conseguentemente autorizzata a ridefinire i limiti di impegno decennale già assegnati al Comune di Gorizia, a seguito di richiesta di aggiornamento del programma straordinario per il millenario della città.

     43. Gli oneri derivanti dal comma 42 fanno carico all’unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5181 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     44. [Al finanziamento degli interventi previsti in materia di architettura fortificata, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell’architettura fortificata del Friuli Venezia Giulia), nonché in materia di archeologia industriale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi), si provvede mediante la concessione di contributi annui costanti nella misura massima del 7 per cento della spesa ammessa e per un periodo di venti anni] [69].

     45. [Per le finalità previste dal comma 44 sono autorizzati due limiti di impegno decennali rispettivamente di 300.000 euro e 200.000 euro ciascuno a decorrere dall’anno 2005, con l’onere complessivo di 1.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007 a carico dell’unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, suddiviso rispettivamente in ragione di complessivi 900.000 euro e 600.000 euro, con riferimento ai capitoli 5195 e 5192 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi per le finalità a fianco di ciascuno indicate:

     a) capitolo 5195 per gli interventi di cui alla legge regionale 10/2000;

     b) capitolo 5192 per gli interventi di cui alla legge regionale 24/1997;

e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2014 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico agli stessi allegati] [70].

     46. [In sede di riparto dei fondi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 10/2000, l’Amministrazione regionale assicura priorità agli interventi relativi agli immobili fortificati ricadenti nei Comuni classificati disastrati con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modifiche, per i quali non siano ancora stati effettuati interventi organici di recupero delle strutture murarie danneggiate dal sisma] [71].

     47. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere all’attuazione dell’intervento di recupero e valorizzazione, per finalità turistiche e culturali, della gru su pontone denominata “URSUS”, reperto di archeologia industriale portuale di epoca austriaca, ubicato a Trieste.

     48. Per le finalità di cui al comma 47 è concesso alla Guardia costiera ausiliaria del Friuli Venezia Giulia un finanziamento straordinario di 50.000 euro da destinare alla gestione e manutenzione della struttura, alla ricerca storica e alla diffusione della sua immagine, in attesa di un intervento di completo recupero, come da progetto in fase di attuazione.

     49. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 48 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, corredata di una relazione illustrativa dell’attività proposta e di un preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5197 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     51. La Regione riconosce il valore storico e documentario degli archivi dei partiti e movimenti politici operanti nel XX secolo in Friuli Venezia Giulia e promuove adeguate azioni volte alla loro tutela, conservazione e riordino, finalizzate alla consultabilità degli studiosi e alla fruibilità della documentazione da parte degli istituti universitari, da conseguire anche mediante deposito degli atti negli archivi di Stato della Regione.

     52. Per il perseguimento delle finalità previste dal comma 51 l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all’“Istituto di Studi Fortuna” di Udine un contributo straordinario di 65.000 euro a sostegno dell’attività istituzionale. La richiesta di contributo è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     53. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di 65.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     54. [Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 4/1999, come da ultimo sostituito dall’articolo 5, comma 41, della legge regionale 1/2004, è approvata la «tabella degli enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale» allegata alla presente legge] [72].

     55. Il comma 9 dell’articolo 6 della legge regionale 4/1999 è sostituito dal seguente:

«9. Il contributo annuale della Regione a favore di ciascuno dei soggetti individuati ai sensi del comma 4 è concesso ed erogato in unica soluzione anticipata all’inizio di ciascun esercizio, di norma entro sessanta giorni dalla data di presentazione della corrispondente istanza da parte del legale rappresentante dell’ente beneficiario, corredata della documentazione indicata al comma 8. Con distinto provvedimento l’ufficio competente provvede, altresì, sulla base della verifica della documentazione di cui al comma 8, lettera a), all’approvazione del rendiconto dell’impiego del contributo assegnato nell’esercizio precedente. Il provvedimento di concessione è emesso con la espressa riserva che il contributo può essere oggetto di revoca o rideterminazione qualora, a conclusione del procedimento amministrativo di verifica della documentazione presentata a rendiconto dell’attività realizzata nell’esercizio precedente, venga rilevato un impiego dei fondi non corrispondente alle disposizioni legislative vigenti in materia.».

     56. Le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 6 della legge regionale 4/1999, come sostituito dal comma 55, si applicano anche agli interventi previsti a favore degli enti, istituzioni e organismi di interesse primario della minoranza slovena, individuati ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), come modificato dal comma 112.

     57. - 61. [73]

     62. [La Regione concorre con propri contributi al finanziamento dell’ attività istituzionale svolta da associazioni ed enti privati senza fine di lucro che operano nel Friuli Venezia Giulia, in modo stabile e continuativo, da almeno un triennio, nell’ambito dei settori individuati ai Titoli II e III della legge regionale 68/1981] [74].

     63. [Per le medesime finalità previste dai Titoli II e III della legge regionale 68/1981, la Regione può concedere contributi straordinari per il finanziamento di iniziative originali di particolare interesse culturale, realizzate da organismi senza fine di lucro non in possesso dei requisiti indicati al comma 62] [75].

     64. [La Giunta regionale approva il programma degli interventi finanziari di cui ai commi 62 e 63 sulla base delle istanze che i soggetti interessati presentano alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio. Per l’anno 2005 la scadenza di presentazione delle istanze di contributo è fissata al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge] [76].

     65. [I contributi sono concessi nei limiti e con le modalità previsti all’articolo 6, commi 8, 9, 10 e 10 bis, della legge regionale 4/1999, e non sono cumulabili con i contributi concessi dalle Province per le medesime fattispecie normative] [77].

     66. [Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzata la spesa complessiva di 5.700.000 euro, suddivisa in ragione di 1.900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell’unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5440 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [78].

     [67. Ai fini della predisposizione del programma delle partecipazioni regionali a iniziative di rilevante interesse culturale, promosse o organizzate dagli enti locali del Friuli Venezia Giulia, ai sensi del Titolo IV della legge regionale 68/1981, il Comitato consultivo di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è integrato con gli Assessori alla cultura dei Comuni capoluogo di provincia o con rappresentanti da loro delegati e può avvalersi della collaborazione di esperti di settore indicati dal Presidente del Comitato stesso.] [79]

     68. Il comma 18 dell’articolo 5 della legge regionale 19/2004 è sostituito dal seguente:

«18. Nel quadro della politica di promozione e sostegno delle istituzioni pubbliche di spettacolo che svolgono un ruolo primario nei capoluoghi del Friuli Venezia Giulia, la Regione è autorizzata a partecipare in qualità di socio fondatore, insieme con il Comune di Pordenone e con la Provincia di Pordenone, alla costituzione di una associazione culturale avente per finalità la gestione del rinnovato Teatro Verdi di Pordenone e a sostenerne l’attività mediante contributi ordinari annuali, il cui importo è determinato per l’arco di un triennio nell’ambito della legge finanziaria regionale. Lo schema dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione sono sottoposti alla preventiva approvazione della Giunta regionale.».

     69. Per le finalità previste dal comma 18 dell’articolo 5 della legge regionale 19/2004, come sostituito dal comma 68, è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell’unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4404 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     70. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione Mobbing Auditing Point (M.A.P.) di Gorizia un contributo straordinario di 100.000 euro per la realizzazione di un progetto di cittadinanza attiva e di sensibilizzazione alla partecipazione delle donne all’attività pubblica, basato su percorsi di informazione e formazione anche a distanza utilizzando mezzi informatici e radio-televisivi.

     71. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 70 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     72. Per le finalità previste dal comma 70 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5019 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     73. Nell’ambito dell’azione rivolta a promuovere la collaborazione transfrontaliera tra le minoranze linguistiche nel campo dell’informazione e della cultura, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all’Università popolare di Trieste per la realizzazione, in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (Co.Re.Com. FVG), di un progetto speciale che si prefigga l’obiettivo di favorire il coinvolgimento delle giovani generazioni in iniziative di scambio e integrazione culturale nell’attività di programmazione radiotelevisiva. Con il provvedimento amministrativo di concessione sono definite le modalità di verifica e rendicontazione della spesa.

     74. Per le finalità previste dal comma 73 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5044 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     75. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in unica soluzione alla “Società Tipografica Cattolica” di Gorizia un contributo straordinario di 25.000 euro a sostegno delle spese gestionali.

     76. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 75 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     77. Per le finalità previste del comma 75 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5133 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     78. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione studentesca “Camelot” di Gorizia un contributo straordinario di 20.000 euro per lo sviluppo e la realizzazione di un progetto di avvicinamento dei giovani studenti universitari al mondo della comunicazione professionale e istituzionale.

     79. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 78 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5211 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     81. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione musicale Città di Gorizia un contributo straordinario di 70.000 euro a sollievo degli oneri relativi alle attività degli anni pregressi.

     82. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     83. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5256 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     84. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società cooperativa “Onde Furlane” un contributo straordinario finalizzato alla messa in onda delle sedute del Consiglio regionale e dei relativi approfondimenti.

     85. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 84 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività culturali, nel termine previsto dall’articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

     86. Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell’unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5257 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     87. - 106. [80]

     107. Al fine di favorire la tutela del patrimonio cinematografico e audiovisivo regionale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cineteca del Friuli contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento del mutuo destinato alla costruzione di un archivio-deposito climatizzato.

     108. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 107 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività culturali, corredata della deliberazione di assunzione del mutuo, dell’atto di adesione dell’istituto mutuante e del piano dell’investimento che si intende realizzare. L’erogazione della prima annualità dei contributi è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     109. Per le finalità previste dal comma 107 è autorizzato un limite di impegno decennale di 120.000 euro a decorrere dall’anno 2005, con l’onere complessivo di 360.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007 a carico dell’unità previsionale di base 8.3.300.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5350 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2014 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     110. L’Amministrazione regionale è autorizzata a procedere con apposito provvedimento normativo al riordino delle disposizioni che regolano la partecipazione della Regione nell’organismo associativo costituito ai sensi dell’articolo 5, comma 26, della legge regionale 2/2000. L’attuazione degli interventi finanziari previsti dalla presente legge per il triennio 2005-2007, ai sensi dell’articolo 5, comma 27, della medesima legge regionale 2/2000, è subordinata alla definizione del riassetto statutario del citato organismo in conformità alla nuova normativa.

     111. L’articolo 8 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore dei servizi sociali), è abrogato.

     112. [I commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 5 della legge regionale 23/2001 sono sostituiti dai seguenti:

     «2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dalle istituzioni e associazioni della minoranza slovena, di seguito denominata “minoranza”, mediante la concessione dei seguenti benefici:

     a) sovvenzioni annue a sostegno dell’attività di enti, organismi e istituzioni che realizzano, in modo stabile e continuativo, iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente rilevanza e interesse per la minoranza;

     b) sovvenzioni annue a sostegno dell’attività istituzionale, culturale, artistica, scientifica, educativa e sportiva degli enti, istituzioni e organismi di interesse primario della minoranza;

     c) sovvenzioni e contributi a sostegno di attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali delle istituzioni ed associazioni minori della minoranza;

     d) interventi diretti, a carattere straordinario, della Regione per iniziative di particolare rilevanza per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza, da realizzare mediante stipula di apposite convenzioni con istituzioni e associazioni della minoranza stessa.

     3. Il fondo di cui al comma 1 è annualmente ripartito fra le categorie d’intervento individuate al comma 2 con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, sentita la Commissione di cui all’articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, entro il 15 ottobre dell’esercizio precedente a quello di riferimento. I corrispondenti importi sono iscritti in distinti capitoli appositamente istituiti nell’ambito della proposta di bilancio che la Giunta presenta al Consiglio regionale.

     4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all’articolo 8 della legge regionale 46/1991, si provvede inoltre all’individuazione degli enti e istituzioni riconosciuti di rilevanza primaria per la minoranza, destinatari degli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e all’indicazione degli importi da assegnare a ciascuno di essi.

     5. Con apposite disposizioni regolamentari la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all’articolo 8 della legge regionale 46/1991, approva i criteri per il riconoscimento degli enti e istituzioni di rilevanza primaria di cui alle lettere a e b) del comma 2, nonché i criteri per la concessione dei contributi di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma. Il termine di presentazione delle domande per la concessione dei contributi previsti al comma 2 è fissato al 31 gennaio di ogni anno.»] [81].

     113. [In via transitoria per l’esercizio 2005 il riparto del fondo di cui all’articolo 5 della legge regionale 23/2001, come modificato dal comma 112, è determinato con la presente legge. Ai fini dell’individuazione degli enti e istituzioni di rilevanza primaria di cui al comma 2, lettere a) e b, del medesimo articolo 5, nonché per la determinazione dell’importo dei contributi a essi assegnati, è approvata la «tabella degli enti culturali sloveni» allegata alla presente legge] [82].

     114. [Le disposizioni regolamentari di cui al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 23/2001, come sostituito dal comma 112, sono approvate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all’entrata in vigore di tali disposizioni si applicano le modalità previste dalle disposizioni generali della legislazione regionale vigente in materia di promozione delle attività culturali, ricreative e sportive] [83].

     115. Per le finalità previste dal comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 23/2001, come sostituito dal comma 112, è autorizzata la spesa complessiva di 4.925.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per le finalità e per gli importi annui a fianco di ciascuno indicati:

     a) capitolo 5590 - per le finalità di cui alla lettera a) - 1.020.000 euro;

     b) capitolo 5591 - per le finalità di cui alla lettera b) - 3.395.000 euro;

     c) capitolo 5592 - per le finalità di cui alla lettera c) - 420.000 euro;

     d) capitolo 5593 - per le finalità di cui alla lettera d) - 90.000 euro.

     116. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 115 si provvede mediante prelevamento di pari importo complessivo per l’anno 2005 dal fondo di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 23/2001, iscritto sull’unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     117. Al fine di estendere la visibilità dei programmi di RAI 3 bis nelle Valli del Natisone e in attuazione del disposto della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli Venezia Giulia), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio un finanziamento straordinario per l’installazione di impianti trasmittenti nella stazione di Purgessimo, in Comune di Cividale del Friuli.

     118. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 117, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa, è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all’estero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

     119. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.4.300.2.316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5588 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     120. Al fine di sostenere l’attività di educazione e formazione dei minori, rivolta essenzialmente alla promozione della cultura della pace e della fratellanza e alla collaborazione tra la minoranza slovena in Italia e quella italiana in Istria, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Casa dello studente sloveno - Slovenski dijaški dom “SreËko Kosovel” di Trieste.

     121. Per le finalità previste dal comma 120 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5007 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     122. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in unica soluzione all’Associazione “Mladinski dom” di Gorizia un contributo straordinario di 20.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali.

     123. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 122 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     124. Per le finalità previste dal comma 122 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5017 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     125. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione “Rat Sloga PromoSkulture” di Doberdò del Lago un contributo straordinario di 30.000 euro per la realizzazione di un progetto che promuova la cultura della mediazione, della solidarietà e della pace attraverso sistemi innovativi.

     126. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 125 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     127. Per le finalità previste dal comma 125 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5025 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     128. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Teatro stabile sloveno un contributo straordinario a sostegno dell’attività.

     129. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 128 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all’estero, nel termine previsto dall’articolo 33 della legge regionale 7/2000, corredata di una relazione illustrativa dell’attività e del relativo preventivo di spesa.

     130. Per le finalità previste dal comma 128 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5513 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     131. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, con appositi contributi, iniziative per l’approfondimento e la diffusione delle conoscenze, il confronto e lo scambio di esperienze in materia di interventi per la tutela delle minoranze e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali, anche mediante l’organizzazione di incontri di studio, convegni e specifiche iniziative scientifiche e di promozione culturale [84].

     132. Per le finalità previste dal comma 131 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell’unità previsionale di base 8.4.300.1.1901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5578 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     133. Nell’ambito degli interventi previsti ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 3/2002, ai fini del finanziamento degli interventi previsti a sostegno dello sviluppo dell’offerta formativa scolastica in materia di insegnamento delle lingue locali e minoritarie, è autorizzata la spesa complessiva di 1.350.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell’unità previsionale di base 8.4.300.1.1901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5567 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     134. Al fine di rendere più efficiente il procedimento di programmazione degli interventi finanziari autorizzati dalla presente legge a favore dei corregionali all’estero e dei rimpatriati, sono apportate le seguenti modifiche al testo della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati):

     a) il comma 1 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del bilancio annuale e pluriennale e della legge finanziaria regionale, la Giunta regionale, avuto riguardo agli indirizzi generali espressi dal Comitato dei corregionali all’estero e dei rimpatriati, approva il piano di ripartizione del fondo di cui all’articolo 5 tra i comparti di intervento elencati all’articolo 3, comma 1, individuando in tale ambito le risorse destinate al sostegno di attività ordinarie a carattere ricorrente annuale, ivi comprese quelle degli enti e associazioni di cui all’articolo 10, e quelle riservate alla realizzazione di specifici progetti anche di durata pluriennale. Per la definizione dei contenuti del piano la Giunta regionale si avvale della collaborazione degli enti e associazioni di cui all’articolo 10, con i quali promuove altresì la stipula di apposite convenzioni aventi a oggetto l’attuazione coordinata delle attività e dei progetti previsti dal piano stesso.»;

     b) il comma 1 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«1. Per le finalità indicate all’articolo 3, comma 1, lettera e), l’Amministrazione regionale riconosce la funzione d’interesse regionale svolta da enti, associazioni e istituzioni con sede nel Friuli Venezia Giulia, che operano con carattere di continuità da almeno cinque anni in favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati, e ne sostiene l’attività istituzionale mediante contributi ordinari annuali disposti, a valere sul fondo di cui all’articolo 5, nell’ambito del piano di cui all’articolo 6. L’azione regionale di sostegno è rivolta prioritariamente a favorire il coordinamento e l’integrazione tra le risorse organizzative, tecniche e finanziarie degli enti e associazioni riconosciuti, ai fini di accrescere l’efficacia e rafforzare il carattere unitario dell’attività da essi svolta nel perseguimento degli obiettivi della presente legge.»;

     c) i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 10 e il comma 1 dell’articolo 13 sono abrogati.

     135. Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 7/2002, e avuto riguardo al disposto di cui al comma 134, è autorizzata la spesa di 1.550.000 euro per l’anno 2007 a carico dell’unità previsionale di base 8.4.300.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     136. L'Amministrazione regionale è autorizzata, anche in deroga all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e in considerazione della straordinarietà della situazione determinatasi, a confermare agli enti beneficiari le erogazioni anticipate concesse per le finalità indicate all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), come modificato dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 7/2002, ponendo in capo ai soggetti beneficiari la presentazione di un rendiconto, accompagnato dalla documentazione giustificativa e da una relazione sull'utilizzo dei fondi, anche per altre finalità istituzionali, relativo al quinquennio 2003-2007 [85].

     137. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro missionario diocesano di Gorizia un contributo straordinario per il sostegno della propria attività missionaria nella Costa d’Avorio.

     138. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 137 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

     139. Per le finalità previste dal comma 137 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5016 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     140. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione nazionale ex deportati (A.N.E.D) - Sezione di Udine un contributo straordinario di 25.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali e dell’attività di sensibilizzazione nei confronti della popolazione scolastica sul tema dell’olocausto e della pace.

     141. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 140 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     142. Per le finalità previste dal comma 140 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5024 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     143. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità missionaria di Villaregia, con sede a Pordenone, un contributo straordinario per lo svolgimento di attività educative a favore dei minori a rischio nella periferia di San Paolo in Brasile.

     144. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 143 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     145. Per le finalità previste dal comma 143 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5031 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     146. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione W.O.P.S.E.C. – Organizzazione internazionale per l’aiuto chirurgico pediatrico ai Paesi emergenti, con sede a Parma, un contributo straordinario per il sostegno economico dell’attività di volontariato che i medici residenti in Friuli Venezia Giulia, affiliati all’organizzazione medesima, svolgono nei Paesi in via di sviluppo al fine di fornire prestazioni chirurgiche ai bambini e al fine di organizzare iniziative di formazione ai medici locali.

     147. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 146 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     148. Per le finalità previste dal comma 146 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5038 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     149. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione “Età d’argento” di San Giorgio di Nogaro un contributo di 20.000 euro per iniziative istituzionali.

     150. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 149 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma di utilizzo del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     151. Per le finalità previste dal comma 149 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5047 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     152. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione Spes di Trieste un contributo straordinario per il sostegno economico dell’attività di assistenza medica e sociale a favore dei bambini, con particolare riguardo agli orfani e ai minori affetti da gravi patologie.

     153. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 152 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     154. Per le finalità previste dal comma 152 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5050 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     155. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Circolo “Il Quadrivio” di Codroipo un contributo straordinario di 55.000 euro per la promozione di iniziative volte alla diffusione della cultura della pace, della solidarietà, della tolleranza nonché per il perseguimento delle finalità istituzionali.

     156. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 155 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     157. Per le finalità previste dal comma 155 è autorizzata la spesa di 55.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5059 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     158. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (UILDM) - Sezione provinciale di Pordenone un contributo straordinario di 10.000 euro per l’anno 2005 a sostegno dell’attività istituzionale.

     159. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 158 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     160. Per le finalità previste dal comma 158 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5209 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     161. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione regionale friulana donatori di sangue - Sezione di Pozzecco di Bertiolo un contributo straordinario di 10.000 euro per l’anno 2005 per l’organizzazione del congresso provinciale.

     162. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 161 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     163. Per le finalità previste dal comma 161 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6046 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     164. Al fine di sostenere le attività di gemellaggio tra la Provincia di Gorizia e la città di Avellaneda di Santa Fè in Argentina, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Provincia di Gorizia, nella misura massima di 100.000 euro, per la realizzazione di un impianto di captazione delle acque del Rio Paranà di Avellaneda funzionale al potenziamento del sistema di irrigazione.

     165. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 164 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

     166. Per le finalità previste dal comma 164 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.5.300.2.466 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5069 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     167. Nel quadro dell’azione per lo sviluppo e il rafforzamento degli interventi per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, la Regione promuove direttamente la realizzazione di un progetto speciale per il miglioramento delle condizioni di accessibilità ai servizi pubblici in materia, mediante la stipula di un apposito contratto di collaborazione con la Piccola società cooperativa sociale a.r.l. “Teleradiocity”, avente a oggetto l’istituzione, a livello sperimentale, di un sistema regionale integrato di servizi di informazione e consulenza all’immigrazione. La Giunta regionale con propria deliberazione approva lo schema del contratto e ne autorizza la sottoscrizione.

     168. Per le finalità previste dal comma 167 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.5.300.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4990 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     169. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un contributo straordinario per la realizzazione, in via sperimentale, di uno studio sulla presenza dei cittadini stranieri nella provincia, anche al fine di raccogliere proposte e osservazioni per l’elaborazione delle politiche sull’immigrazione.

     170. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 169 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     171. Per le finalità previste dal comma 169 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.6.300.1.492 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5101 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     172. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro sociale di Maniagolibero un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto di “percorso botanico”.

     173. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 172 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, nel termine previsto dall’articolo 33 della legge regionale 7/2000, corredata di una relazione illustrativa dell’iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

     174. Per le finalità previste dal comma 172 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.6.300.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6011 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [175. Nel quadro dell’azione complessivamente rivolta all’obiettivo di favorire i processi di integrazione sociale e di crescita culturale delle giovani generazioni, la Regione sostiene, mediante appositi contributi mirati, le associazioni senza fine di lucro operanti nei settori dell’educazione, della cultura e dell’informazione, del volontariato e della promozione sociale, che realizzano progetti espressamente finalizzati a promuovere l’autonoma capacità ideativa e organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva di giovani a iniziative associative di valore sociale e culturale.] [86]

     [176. La Giunta regionale definisce, con apposito regolamento, indirizzi di priorità e requisiti di ammissibilità dei progetti di cui al comma 175 nonché le modalità di finanziamento e i termini per la presentazione delle relative istanze di contributo.] [87]

     177. Per le finalità previste dal comma 175 è autorizzata la spesa complessiva di 613.500 euro, suddivisa in ragione di 204.500 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell’unità previsionale di base 8.6.300.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6190 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     178. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione L’Alfiere di Udine un contributo straordinario per iniziative dirette a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, attraverso la promozione di eventi, manifestazioni culturali e attività educative rivolte in particolare ai giovani.

     179. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 178 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     180. Per le finalità previste dal comma 178 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6020 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     181. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Pro Latisana, che svolge attività ricreative, un contributo straordinario per l’espletamento dell’attività istituzionale.

     182. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 181 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa dell’attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

     183. Per le finalità previste dal comma 181 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6024 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     184. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in unica soluzione al Comitato sport cultura e solidarietà - ONLUS di Udine un contributo straordinario di 40.000 euro a sostegno dell’attività istituzionale.

     185. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 184 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione [88].

     186. Per le finalità previste dal comma 184 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6043 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     187. L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione LEDES di Trieste, attiva nei settori dello sport, dell’educazione e del lavoro, un contributo straordinario per l’espletamento dell’attività istituzionale.

     188. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 187 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa dell’attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

     189. Per le finalità previste dal comma 187 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6045 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     190. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al CONI provinciale di Trieste un contributo straordinario per la stipula di specifiche convenzioni volte all’utilizzo, da parte di associazioni e società sportive, degli impianti sportivi di proprietà dei Comuni di Trieste, Muggia e Duino Aurisina, della Provincia di Trieste e del Genio militare.

     191. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 190 è presentata entro il 31 marzo 2005 alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

     192. Per le finalità previste dal comma 190 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6047 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     193. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società sportiva Forum Iulii Rugby Club di Udine un contributo straordinario per l’espletamento dell’attività istituzionale.

     194. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 193 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa dell’attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

     195. Per le finalità previste dal comma 193 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6052 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     196. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione sportiva boxe Monfalcone un contributo straordinario di 10.000 euro per l’organizzazione di manifestazioni sportive agonistiche di livello nazionale.

     197. Per le finalità previste dal comma 196 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6055 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     198. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione sportiva dilettantistica Torre di Pordenone un contributo straordinario di 25.000 euro per la realizzazione del progetto educativo “Giocare per Crescere”, rivolto ai bambini dai 6 ai 13 anni.

     199. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 198 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     200. Per le finalità previste dal comma 198 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6060 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     201. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione pallacanestro codroipese di Codroipo un contributo straordinario per l’anno 2005 di 15.000 euro a sostegno della propria attività.

     202. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 201 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     203. Per le finalità previste dal comma 201 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6063 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     204. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Unione sportiva Ardita di Gorizia – Associazione sportiva dilettantistica gioco basket un contributo straordinario per l’espletamento dell’attività istituzionale.

     205. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 204 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa dell’attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

     206. Per le finalità previste dal comma 204 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6074 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     207. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione dilettantistica sportiva Ancona di Udine un contributo straordinario per la promozione dell’attività dilettantistica delle squadre giovanili nonché per l’attività della scuola sportiva da essa gestita.

     208. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 207 è presenta alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     209. Per le finalità previste dal comma 207 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6076 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     210. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Team Friuli Sanvitese di San Vito al Tagliamento e all'associazione sportiva ciclistica Valvasone un contributo straordinario di 6.000 euro ciascuna per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi delle associazioni medesime [89].

     211. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 210 sono presentate alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione [90].

     212. Per le finalità previste dal comma 210 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6077 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     213. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Gruppo A.N.A. di Vergnacco di Reana del Roiale un contributo straordinario di 20.000 euro per l’anno 2005 a sostegno della propria attività.

     214. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 213 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     215. Per le finalità previste dal comma 213 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6078 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     216. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione nazionale Alpini – Sezione di Udine un contributo straordinario per l’espletamento dell’attività istituzionale.

     217. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 216 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa dell’attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

     218. Per le finalità previste dal comma 216 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6080 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     219. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro ricreativo, culturale, sportivo “Tavella” di Fiume Veneto un contributo straordinario di 15.000 euro per l’anno 2005 per lo svolgimento della propria attività.

     220. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 219 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     221. Per le finalità previste dal comma 219 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6083 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     222. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Pallacanestro Interclub Muggia, con sede in Muggia, un contributo straordinario di 20.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.

     223. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 222 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell’attività istituzionale e del programma di attività. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     224. Per le finalità previste dal comma 222 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6088 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     225. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione allevatori del cavallo trottatore del Friuli Venezia Giulia di San Giorgio di Nogaro, ente che svolge attività sportiva, un contributo straordinario per l’espletamento dell’attività istituzionale.

     226. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 225 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa dell’attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

     227. Per le finalità previste dal comma 225 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6092 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     228. L’Amministrazione regionale è autorizzata concedere all’Associazione sportiva Calcio Codroipo un contributo straordinario di 20.000 euro per l’anno 2005 per l’organizzazione del Torneo di calcio “C. Zamuner”.

     229. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 228 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     230. Per le finalità previste dal comma 228 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6098 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     231. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società GFI Alpe Adria Off-road di Gradisca, che svolge attività di promozione ambientale e sportiva nel settore motoristico fuoristradistico, un contributo straordinario per l’espletamento dell’attività istituzionale.

     232. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 231 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa dell’attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

     233. Per le finalità previste dal comma 231 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6099 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     234. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società sportiva sacilese di Sacile, all’Associazione sportiva dilettantistica Liventina di Sacile, all’Associazione sportiva dilettantistica Cavolano Calcio di Sacile e all’Associazione sportiva dilettantistica San Odorico di Sacile, enti che svolgono attività sportiva nel settore calcio giovanile, un contributo straordinario, in misura paritaria fra gli stessi, per l’espletamento dell’attività istituzionale.

     235. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 234 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, singolarmente da ogni ente, corredata di una relazione illustrativa dell’attività istituzionale e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

     236. Per le finalità previste dal comma 234 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro per l’anno 2005, da suddividere in misura paritaria fra gli enti di cui al comma 234, a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6104 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     237. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Duino Aurisina un contributo straordinario di 40.000 euro per l’anno 2005 a sostegno del progetto “Scuola e Sport”.

     238. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 237 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     239. Per le finalità previste dal comma 237 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6127 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     240. Dopo il comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. La Regione favorisce lo sviluppo dell’attività degli Enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, mediante la concessione di contributi annuali a sostegno della loro attività istituzionale.

1 ter. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1bis si applicano le modalità previste dalle norme del capo IV della presente legge.».

     241. Per le finalità previste dal comma 1 bis dell’articolo 29 della legge regionale 8/2003, come aggiunto dal comma 240, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6073 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     242. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Gruppo subacqueo “Cassis Faraone” di Precenicco un contributo straordinario di 15.000 euro per l’anno 2005 per l’acquisto di attrezzature necessarie allo svolgimento delle proprie attività.

     243. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 242 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     244. Per le finalità previste dal comma 242 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6131 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     245. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro provinciale Libertas di Pordenone un contributo straordinario di 15.000 euro per l’anno 2005 a sostegno dell’attività.

     246. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 245 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     247. Per le finalità previste dal comma 245 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6172 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     248. Per il finanziamento degli investimenti realizzati dai Comuni destinatari degli interventi previsti ai sensi dell’articolo 5, commi 140 e 141, della legge regionale 1/2004, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6116 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     249. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Pro Loco di Praturlone un contributo straordinario di 30.000 euro per l’anno 2005 per i lavori di completamento degli impianti ricreativi destinati allo svolgimento delle proprie attività.

     250. La domanda per la concessione del contribuito di cui al comma 249 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     251. Per le finalità previste dal comma 249 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6111 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     252. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione Gemonatletica, società sportiva dilettantistica di Gemona del Friuli, un contributo straordinario per l’acquisto di materiale ginnico specialistico da utilizzarsi anche dagli studenti del corso di laurea in scienze motorie.

     253. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 252 è presentata entro il 31 marzo 2005 alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, corredata di una relazione illustrativa dell’attività istituzionale e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     254. Per finalità previste dal comma 252 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6114 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     255. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Gruppo sportivo “Amatori Calcio” di Cimpello di Fiume Veneto un contributo straordinario di 25.000 euro per l’anno 2005 per lavori di miglioramento e completamento degli impianti sportivi in uso e per lo svolgimento delle proprie attività.

     256. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 255 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     257. Per le finalità previste dal comma 255 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6115 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     258. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia dei “Santi Stefano, Sabina e Antonio di Padova” di Gleris, in comune di San Vito al Tagliamento, un contributo straordinario di 35.000 euro per la ristrutturazione e il completamento del centro di aggregazione giovanile.

     259. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 258 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell’intervento e di un preventivo di spesa sottoscritti da un tecnico abilitato. Per l’intervento non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). La concessione ed erogazione del contributo avviene sulla scorta della documentazione presentata di cui al presente comma. I termini e le modalità di rendicontazione sono stabiliti dal decreto di concessione.

     260. Per le finalità previste dal comma 258 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6121 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     261. Il contributo pluriennale previsto dall’articolo 7, comma 83, della legge regionale 3/2002, come modificato dall’articolo 5, comma 147, della legge regionale 1/2004, a favore del Comune di Udine, per la realizzazione, ristrutturazione e adeguamento di impianti sportivi di interesse cittadino si intende autorizzato anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento delle relative opere.

     262. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 7, comma 83, della legge regionale 3/2002, come modificato dall’articolo 5, comma 147, della legge regionale 1/2004 e integrato dal comma 261, continuano a far carico all’unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6132 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     263. L’Amministrazione regionale, in sede di riparto dei fondi di cui all’articolo 3 della legge regionale 8/2003, assicura priorità agli interventi di costruzione di impianti sportivi in Comuni minori sede di corsi di laurea, per i quali le strutture da realizzare risultino funzionali all’accrescimento dell’offerta didattica e al potenziamento dell’attività accademica.

     264. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Medea un contributo straordinario per interventi di manutenzione, conservazione, custodia e valorizzazione del monumento “Ara Pacis Mundi”.

     265. Per le finalità previste dal comma 264 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5283 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     266. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s’intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d’accompagnamento.

 

     Art. 6. (Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive). [91]

     1. La Regione sostiene, anche tramite il cofinanziamento, la realizzazione di interventi di formazione, valorizzazione delle risorse umane e ricerca a carattere internazionale [92].

     2. La Giunta regionale determina criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione culturale per lo studio del diritto di Pordenone, ente che svolge attività nel campo della formazione, del lavoro e delle professioni, un contributo straordinario per l’espletamento dell’attività istituzionale.

     5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio gestione interventi settore formativo, corredata di una relazione illustrativa dell’attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 4 può essere erogata in via anticipata e in unica soluzione.

     6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5555 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     7. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 200.000 euro alla Scuola Mosaicisti del Friuli a fronte degli oneri sostenuti per opere, anche già realizzate, nell’ambito dell’attività della Scuola medesima.

     8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5823 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     9. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è sostituito dal seguente:

«1. L’Amministrazione regionale promuove e finanzia progetti di aggiornamento professionale per i professionisti.».

     10. Per le finalità previste dall’articolo 6 della legge regionale 13/2004, come modificato dal comma 9, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.2.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 7999 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     11. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Università degli Studi di Trieste un contributo per il corso di studi di scienza dell’interculturalità finalizzato all’esercizio dell’attività istituzionale] [93].

     12. [La domanda del finanziamento di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca] [94].

     13. [Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5015 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [95].

     14. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro studi di diritto comparato di Trieste un contributo straordinario per la realizzazione di uno studio di fattibilità sulla costituzione di una rete transnazionale di supporto giuridico-economico e fiscale alle imprese coinvolte nei processi di internazionalizzazione, innovazione e trasferimento di tecnologie.

     15. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.

     16. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5026 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     17. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla scuola superiore dell’Università degli Studi di Udine un contributo per l’esercizio dell’attività istituzionale] [96].

     18. [La domanda del finanziamento di cui al comma 17 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca] [97].

     19. [Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di 420.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l’anno 2005 e di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell’unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5130 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [98].

     20. È abrogato l’articolo 9 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), come modificato dall’articolo 6, comma 50, della legge regionale 1/2004, e dall’articolo 31, comma 1, della legge regionale 18/2004. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi sulla base della normativa previgente.

     21. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a quindici anni, a riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento di mutui per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di immobili, l’acquisto di arredi e di attrezzature destinati alle attività istituzionali di parchi scientifici e tecnologici costituiti e gestiti da enti pubblici, da loro consorzi ovvero da soggetti a prevalente partecipazione pubblica.

     22. La domanda del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca. Il finanziamento non può superare il 75 per cento della spesa ammissibile. Agli interventi si applicano le modalità e le condizioni fissate ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992).

     23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 1.395.000 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 2.790.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell’unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 5092 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     24. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 26, a riduzione o a copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento del mutuo contratto per la realizzazione di una nuova sede per la Scuola stessa] [99].

     25. [La domanda di contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca. Agli interventi si applicano le modalità e le condizioni fissate ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale 4/1992] [100].

     26. [Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 1.395.000 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 2.790.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell’unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 5093 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2025 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati] [101].

     27. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone finanziamenti pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni e nella misura massima prevista al comma 29, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all’ammortamento del mutuo contratto per finanziare la costruzione della sede del Dipartimento di ricerca del Consorzio universitario di Pordenone.

     28. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 27 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione università e ricerca - Servizio università e ricerca, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa, nonché della deliberazione con cui si dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante. L’erogazione della prima annualità del contributo è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     29. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzato il limite di impegno decennale di 150.000 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell’unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 5082 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2015 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     30. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 32, a riduzione o a copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento del mutuo finalizzato alla realizzazione della nuova sede del Conservatorio Jacopo Tomadini.

     31. La domanda di contributo di cui al comma 30 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca. Agli interventi si applicano le modalità e le condizioni fissate ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale 4/1992, come modificato dall’articolo 89, comma 1, della legge regionale 30/1992.

     32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 186.000 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 372.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell’unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 5095 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2025 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     33. Nell’ambito delle finalità dell’articolo 33 della legge regionale 4/1992, al fine di adeguare la programmazione finanziaria di interventi regionali già autorizzati a favore di programmi di edilizia universitaria alle esigenze dettate dall’effettivo stato di avanzamento dei lavori, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2005 la concessione alle Università degli Studi di Trieste e di Udine di contributi straordinari pluriennali di importo pari a quello dei contributi già assegnati ai medesimi enti sulla base di precedenti provvedimenti di programmazione adottati dalla Giunta regionale a valere su stanziamenti per i quali non sono stati emanati, entro i termini previsti dalle norme di contabilità regionale, i corrispondenti atti di concessione e impegno delle risorse.

     34. Per le finalità previste dal comma 33, relativamente all’intervento a favore dell’Università degli Studi di Trieste, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 250.000 euro a decorrere dall’anno 2005, con l’onere complessivo di 750.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007 a carico dell’unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5096 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità autorizzate dall’anno 2008 all’anno 2019 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     35. Per le finalità previste dal comma 33, relativamente all’intervento a favore dell’Università degli Studi di Udine, è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di 142.637,10 euro a decorrere dall’anno 2005, con l’onere complessivo di 427.911,30 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007 a carico dell’unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5096 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità autorizzate dall’anno 2008 all’anno 2019 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     36. Una quota non inferiore a 200.000 euro del contributo spettante per l’anno 2005 al Consorzio per la gestione del Laboratorio di biologia marina di Trieste, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 20 (Interventi a favore del laboratorio di biologia marina), è finalizzata al ripianamento del disavanzo di amministrazione. La concessione della quota di contributo è subordinata alla presentazione di un apposito piano di ripianamento del disavanzo di amministrazione, che preveda la compartecipazione finanziaria dei soci del Consorzio.

     37. Per le finalità previste dal comma 36 è destinata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2005 a valere sull’autorizzazione di spesa disposta con la tabella F approvata con il comma 148 a carico dell’unità previsionale di base 9.4.320.1.326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 5601 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     38. L’Amministrazione regionale è autorizzata a destinare le risorse assegnate dallo Stato per l’esercizio delle funzioni trasferite in materia di incentivi alle imprese ai sensi degli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), pari a 5.158.855,73 euro, previste dall’articolo 1, comma 1 (tabella A1), a carico dell’unità previsionale di base 2.3.9 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 712 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, come di seguito indicato:

     a) agli interventi di cui all’articolo 6, comma 48, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002) a carico del Fondo per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, nella misura di 4.938.035,69 euro;

     b) agli interventi di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), e successive modifiche, nella misura di 220.820,04 euro.

     39. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa complessiva di 5.158.855,73 euro per l’anno 2005 autorizzata relativamente alla lettera a), con l’articolo 1, comma 19 (tabella A3), a carico dell’unità previsionale di base 10.2.360.2.401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9610 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e, relativamente alla lettera b), con l’articolo 2, comma 42 (tabella B), a carico dell’unità previsionale di base 1.3.360.1.2992 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati, con riferimento al capitolo 8552 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     40. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Enoteca di Cormons - società cooperativa agricola - un finanziamento di 40.000 euro per la realizzazione di un progetto di integrazione nel settore vitivinicolo tra Collio italiano e Goriska Brda [102].

     40 bis. Il finanziamento di cui al comma 40 può essere erogato a titolo di anticipo in misura non superiore al 70 per cento dell’importo totale ritenuto ammissibile, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma anticipata, maggiorata degli eventuali interessi di legge [103].

     41. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 40 è presentata entro il 31 marzo 2005 alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio per le produzioni agricole. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione [104].

     41 bis. Qualora il progetto presentato preveda degli aiuti alle imprese, lo stesso verrà notificato all’Unione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea [105].

     42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2005, a carico dell’unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6505 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     43. I finanziamenti previsti dalla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), possono essere erogati con il concorso delle disponibilità del Fondo e del capitale bancario.

     44. All’atto della stipula delle convenzioni previste dall’articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 80/1982, sono determinati la percentuale di cofinanziamento bancario, il tasso di remunerazione del capitale bancario e del capitale del Fondo, il tasso di stipula e ogni altra condizione tecnica relativa all’erogazione dei finanziamenti di cui al comma 43.

     45. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 43 fanno carico all’unità previsionale di base 11.1.330.2.828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 7290 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     46. Nell’ambito delle finalità di cui alla legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua), l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi di trasformazione irrigua previsti dall’articolo 1 ter della medesima legge regionale 28/2001, come aggiunto dall’articolo 26, comma 1, della legge regionale 28/2002, nella misura di 21.290.000 euro per l’anno 2005, finanziati con contrazione di mutuo nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, commi 2 e 3. A tal fine è autorizzata la spesa di 21.290.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6892 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     47. Per la durata del mutuo di cui al comma 46, la misura del 50 per cento dei proventi di cui all’articolo 61, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), come modificato dall’articolo 27, comma 14, della legge regionale 28/2002, destinati alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, per opere di trasformazione dei sistemi irrigui da scorrimento ad aspersione, è utilizzata nei limiti economici e temporali necessari al pagamento dei ratei del mutuo medesimo. Qualora i ratei del mutuo siano superiori al 50 per cento dei proventi di cui al citato articolo 61, comma 1, della legge regionale 16/2002, la differenza sarà compensata nell’anno successivo.

     48. L’articolo 63 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II), è sostituito dal seguente:

     «Art. 63.

     1. Gli interventi collettivi ammissibili a contributo riguardano i seguenti investimenti: costruzione, riattamento e manutenzione della viabilità di accesso alle malghe, opere e impianti finalizzati alla produzione, al magazzinaggio e alla distribuzione di foraggi, sistemazione e attrezzatura di pascoli, opere di provvista d’acqua, ricoveri per mandrie.

     2. Ai fini del comma 1, l’ambito territoriale interessato è quello riferito alle zone di montagna o svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, relativa all’elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale agli enti locali territoriali, all’ERSA, alle associazioni riconosciute di comunioni familiari montane, ai consorzi privati, regolarmente costituiti, od organizzazioni similari, alle organizzazioni dei produttori zootecnici e alle imprese singole o associate, fino al 90 per cento della spesa ammessa. Alla determinazione dei criteri, dei livelli percentuali di contribuzione e delle modalità di attuazione dell’intervento si provvede con apposito regolamento adottato ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

     [49. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 63, comma 1, della legge regionale 12/1998, come sostituito dal comma 48, fanno carico all’unità previsionale di base 11.2.330.2.363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6310 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [106]

     50. [Al comma 1 dell’articolo 93 della legge regionale 12/1998, come modificato dall’articolo 12 della legge regionale 25/1999, le parole «ad eccezione degli articoli 50, 91 e 92» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione degli articoli 50, 63, 91 e 92»] [107].

     51. Al comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, le parole «previa approvazione da parte della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «previa valutazione favorevole da parte della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna».

     52. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Isontina un contributo pluriennale di 50.000 euro per dieci anni al fine di consentire la ristrutturazione statica e l’adeguamento funzionale dell’immobile di proprietà sito in Ronchi dei Legionari che funge da sede dell’Ente.

     53. La richiesta per la concessione del finanziamento di cui al comma 52 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, corredata:

     a) del progetto di massima per l’esecuzione dell’opera;

     b) di una relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell’iniziativa e l’indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.

     54. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzato il limite di impegno decennale di 50.000 euro a decorrere dall’anno 2005, con l’onere complessivo di 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007 a carico dell’unità previsionale di base 11.2.330.2.539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6879 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2014 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     55. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo presso la società Agra Promo FVG S.r.l. anche ai fini della sua ricapitalizzazione] [108].

     56. [La costituzione del fondo di cui al comma 55 e le modalità di utilizzo dello stesso sono effettuate in conformità a quanto deliberato dalla società medesima] [109].

     57. [Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 11.3.270.2.521 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 8888 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [110].

     58. [Nelle more dell’approvazione della legge di riforma dei servizi di sviluppo in agricoltura l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA continua a svolgere le attività di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49 (Norme per la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi di sviluppo agricolo) ] [111].

     59. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 58 rientrano nel finanziamento di cui all’articolo 9 della legge regionale 49/1988 e fanno carico all’unità previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6801 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [112].

     60. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di assistenza tecnica nel settore zootecnico previsto dalla legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale), l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l’Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2002, n. 0353/Pres. (Regolamento per l’attuazione del Programma interregionale assistenza tecnica nel settore zootecnico ai sensi della legge n. 499/1999).

     61. Per le finalità di cui al comma 60 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007 a carico dell’unità previsionale di base 11.3.330.1.2020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6333 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare all'Associazione Italiana Allevatori lo svolgimento delle funzioni di controllo sull'accertamento delle operazioni di classificazione delle carcasse bovine, sull'operato dei classificatori, nonché sulla rilevazione dei prezzi di mercato da parte dei responsabili degli stabilimenti, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime [113].

     62 bis. La delega di cui al comma 62 decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione con l'Associazione Italiana Allevatori nella quale sono disciplinate le modalità di svolgimento dei controlli e i criteri per il riconoscimento del rimborso spese per l'esercizio delle funzioni delegate [114].

     63. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 9.300 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 11.5.330.1.372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6832 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     64. [Con decorrenza 1o gennaio 2005, ai controlli documentali, ai controlli di identità e ai controlli fitosanitari sui vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui all’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000 - concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità - che vengono introdotti nel territorio doganale della Comunità in provenienza da un paese terzo, attraverso punti d’entrata situati nella Regione Friuli Venezia Giulia, viene applicata la “tassa fitosanitaria” prevista dall’articolo 13 quinquies della citata direttiva n. 2000/29/CE, come modificata dalla direttiva 2002/89/CE. La “tassa fitosanitaria” è destinata a coprire i costi di dette operazioni di controllo] [115].

     65. [Gli importi unitari del prelievo di cui al comma 64 sono quelli indicati come “tassa standard” dall’articolo 13 quinquies della direttiva n. 2000/29/CE, riportati nell’allegato VIII bis della direttiva medesima] [116].

     66. [Le somme derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 64 affluiscono all’unità previsionale di base 3.5.1057 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 977 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [117].

     67. [La lettera b) del primo comma dell’articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate), è sostituita dalla seguente:

«b) a concedere contributi a Province, Comuni, Enti, Istituti, Associazioni, Consorzi e Comitati e a sostenere spese dirette per l’organizzazione di manifestazioni e convegni e per l’attuazione di iniziative atte a promuovere la conoscenza dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione, trasformazione e vendita delle produzioni di cui alla presente legge, nonché la loro diffusione e valorizzazione.»] [118].

     68. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 11, primo comma, lettera b), della legge regionale 29/1967, come modificato dal comma 67, continuano a far carico all’unità previsionale di base 11.5.330.2.442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6994 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     69. [In attuazione dell’articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), la Regione istituisce le Commissioni consultive locali per la pesca e l’acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e di Monfalcone, disciplinandone con apposito regolamento la composizione e le modalità di funzionamento previa deliberazione della Giunta regionale] [119].

     70. [Le Commissioni di cui al comma 69 sono chiamate a dare pareri sulle questioni concernenti la pesca e l’acquacoltura nell’ambito dei rispettivi compartimenti marittimi con il necessario raccordo con le Capitanerie di porto di Trieste e di Monfalcone] [120].

     71. [Ai componenti delle Commissioni consultive di cui al comma 69 spetta un gettone di presenza fissato con il Regolamento di cui al medesimo comma 69] [121].

     72. [Fino alla costituzione delle Commissioni di cui al comma 69 operano le Commissioni già istituite ai sensi dell’articolo 30 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima)] [122].

     73. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 71 fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [123].

     74. In deroga all’articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), qualora, alla luce dei rilevamenti effettuati in base alle domande di concessione degli incentivi pervenute, le risorse finanziarie destinate all’attuazione del Piano di sviluppo rurale risultino inferiori, per ciascuna misura, ad un terzo di quelle necessarie, il Direttore centrale risorse agricole naturali, forestali e montagna è autorizzato a sospendere, con proprio decreto da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, la presentazione delle domande medesime per un periodo non superiore a dodici mesi dall’emanazione del decreto medesimo [124].

     75. Alla lettera g) del comma 7 dell’articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo le parole «finale e di collaudo» è aggiunto il seguente periodo: «, nel caso di finanziamento di opere pubbliche di bonifica ed irrigazione ai Consorzi di bonifica le percentuali sono rispettivamente del 30 e del 60 per cento;».

     76. Al comma 6 dell’articolo 20 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Anche successivamente a tale data la Giunta regionale può, con propria deliberazione, disporre modificazioni alla destinazione dei fondi ancora da erogare, ovvero al beneficiario dei relativi finanziamenti o alla tipologia degli interventi da realizzare.».

     77. Dopo il comma 4 dell’articolo 6, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004), è aggiunto il seguente comma:

«4 bis. Le modalità di cui al comma 4 si applicano anche agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel corso dell’anno 2003 e negli anni successivi.».

     78. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali, o loro consorzi, contributi a sostegno di manifestazioni e attività di carattere informativo e promozionale nei settori della flora e della fauna regionale, nonché degli habitat naturali.

     79. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 78, gli enti locali, o loro consorzi, presentano domanda alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, corredata del programma d’utilizzo e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 11.6.330.1.412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2830 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     81. All’esecuzione degli interventi di manutenzione e ripristino della viabilità di servizio alle proprietà agro-silvo-pastorali danneggiate dagli eventi alluvionali dell’anno 2003 si provvede mediante lavori in economia ai sensi delle leggi regionali 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione) e 26 febbraio 1990, n. 9 (Esecuzione in economia delle opere e lavori di competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste e assunzione a contratto del personale operaio relativo), ovvero mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai Comuni e Comunità montane interessate per territorio ai sensi della legge regionale 14/2002.

     82. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 81 fanno carico all’unità previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 2997 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     83. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai soggetti individuati nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 50, comma 1, della legge regionale 14/2002, quali enti esecutori in delegazione amministrativa intersoggettiva delle opere pubbliche di sistemazione idraulico-forestale, l’anticipazione del finanziamento del 10 per cento dell’importo di progetto, per gli interventi rientranti nel programma approvato dalla Giunta regionale. L’anticipazione è condizionata dalla verifica dell’esatto adempimento delle scadenze esecutive delle delegazioni già disposte nei confronti dei predetti soggetti delegatari.

     84. La restituzione degli importi anticipati ai soggetti di cui al comma 83 avviene mediante compensazione con quanto dovuto dall’Amministrazione regionale agli Enti per i medesimi progetti per i quali è stata erogata l’anticipazione all’atto della delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell’articolo 51 della legge regionale 14/2002.

     85. La partecipazione dell’Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. - Agemont quale socio sovventore nelle cooperative agricole e loro consorzi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 40, comma 5, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14 (Provvedimento di assestamento al bilancio 1994) e dall’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna) non può avere una durata superiore a sette anni. La predetta disposizione è estesa alle partecipazioni in atto.

     86. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di sviluppo industriale e all’Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) contributi per le finalità e con le modalità di cui all’articolo 17 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), come modificato dal comma 87.

     87. Il comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 3/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Lo stanziamento di bilancio è ripartito per il 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti richiedenti e per la restante parte sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Le attività svolte in cooperazione hanno comunque titolo di priorità nel finanziamento.».

     88. I contributi concessi ai sensi del comma 86 e dell’articolo 6, comma 42, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), possono essere utilizzati, previa autorizzazione della Giunta regionale, anche per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture dell’Ente.

     89. Per le finalità previste dal comma 86 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 12.3.360.1.315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 7915 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     90. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al distretto del coltello un contributo straordinario dell’importo di cui al comma 91 da destinare al finanziamento del progetto del Consorzio coltellinai di Maniago per la realizzazione di una serie di nuovi prodotti, nell’ambito dell’attuazione del marchio di qualità collettivo.

     91. Per le finalità di cui al comma 90 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 12.3.360.1.1339 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 8658 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     92. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 300.000 euro a integrazione dei Fondi rischi dei Consorzi garanzia fidi artigianato e industria di Udine da destinare a favore delle imprese artigiane e industriali che hanno sede nei comuni compresi nel distretto industriale della sedia istituito con deliberazione della Giunta regionale del 3 marzo 2000, n. 456, e che svolgono l’attività economica in tale deliberazione indicata.

     93. Per le finalità previste dal comma 92 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.360.2.356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 8701 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     94. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società, associazione o unione di scopo, da costituirsi tra l’Ente autonomo Fiera di Trieste, l’Azienda Fiere di Gorizia, la Pordenone Fiere S.p.A. e l’Udine Fiere S.p.A. per il coordinamento dei programmi fieristici, la promozione congiunta, l’elaborazione di piani e studi di marketing fieristico e la gestione comune di alcuni servizi un contributo straordinario per l’avvio dell’attività. Tale contributo non può essere imputato agli oneri connessi alle indennità di carica degli organi societari.

     95. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 94 è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione, corredata di una relazione illustrativa dell’intervento programmato e di un preventivo di massima della spesa.

     96. Per le finalità previste dal comma 94 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 14.1.360.1.1480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9083 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     97. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’associazione culturale Carni@sviluppo di Tolmezzo un contributo straordinario per l’espletamento di attività di promozione economica e sviluppo imprenditoriale e di formazione.

     98. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 97 è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario, corredata di una relazione illustrativa dell’attività istituzionale svolta e del relativo preventivo di spesa. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 97 può essere erogata in via anticipata e in unica soluzione.

     99. Per le finalità di cui al comma 97 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 14.2.360.1.1918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9086 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     100. [Al fine di migliorare l’efficacia dell’intervento pubblico in favore del sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia, sostenendo la promozione commerciale e azioni di marketing territoriale all'estero, e favorendo il processo di internazionalizzazione delle imprese, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, all'Agenzia TurismoFVG e ad altri soggetti pubblici e privati per l’attuazione di specifiche iniziative] [125].

     101. [Con Regolamento d’esecuzione sono stabiliti i criteri di riparto e le modalità d’intervento relativi agli incentivi di cui al comma 100] [126].

     102. Per le finalità previste dal comma 100 è autorizzata la spesa di 550.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 14.2.360.1.1918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9085 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     103. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a titolo di indennizzo a favore delle imprese importatrici di prodotti ittici provenienti dalla Croazia, a parziale copertura delle perdite economiche dalle stesse subite nel periodo maggio-giugno 2004, a seguito della momentanea chiusura dei punti di ispezione frontalieri ai valichi comunitari con la Croazia.

     104. Con Regolamento d’esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalità d’intervento relativi agli incentivi di cui al comma 103.

     105. Per le finalità previste dal comma 103 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 14.2.360.1.1918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9153 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     106. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Comune di Amaro al fine di redigere un accordo di programma con il Consorzio per lo sviluppo industriale dell’Alto Tagliamento, con la Società Autostrade S.p.A. e con l’ANAS, e provvedere alla stesura del progetto “Porta della Carnia” teso all’abbellimento e alla valorizzazione della zona d’uscita dal casello autostradale di Amaro, nell’ambito delle iniziative volte alla riqualificazione ambientale e turistica dell’area, con particolare riferimento al sostegno delle produzioni tipiche locali.

     107. Il finanziamento è concesso dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina lavori pubblici - previa stipula dell’accordo di programma di cui al comma 106, e conseguente presentazione della domanda da parte del Comune di Amaro entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     108. Per le finalità di cui al comma 106 è autorizzata una spesa di 30.000 euro per l’anno 2005, a carico dell’unità previsionale di base 14.3.340.1.2995 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 3260 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     109. Il comma 60 dell’articolo 6 della legge regionale 1/2004 è sostituito dal seguente:

«60. I contributi di cui al comma 59 sono concessi nella misura del 50 per cento dello stanziamento del relativo capitolo a favore di ciascun soggetto indicato dal comma 59, previa presentazione delle domande alla Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione - corredate del programma delle manifestazioni e di una relazione illustrativa del preventivo di massima delle spese.».

     110. Gli oneri derivanti dall’articolo 6, comma 60, della legge regionale 1/2004, come sostituito dal comma 109, continuano a far carico all’unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9004 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     111. Al fine di dare efficacia e coerenza all’azione amministrativa della Regione, razionalizzando gli interventi finanziari di settore, al comma 59 dell’articolo 6 della legge regionale 1/2004, le parole: «dalle Pro-loco di villa Manin di Passariano e di» sono sostituite con le seguenti: «dall’Azienda Speciale Villa Manin di Passariano e dalla Pro-loco di».

     112. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modifiche al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2002, n. 0209/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 7 agosto 2002, n. 32.

     113. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), avuto riguardo al disposto di cui al comma 112, continuano a far carico all’unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 8978 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     114. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l’anno 2005 di 25.000 euro alla Pro-loco di Buia per lo svolgimento della propria attività.

     115. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 114 è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [127].

     116. Per le finalità previste dal comma 114 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9285 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     117. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione nazionale Alpini – Sezione di Pordenone - una sovvenzione di 20.000 euro a sostegno delle manifestazioni previste in occasione dell’ottantesimo di fondazione.

     118. Il contributo di cui al comma 117 è concesso a seguito di presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione, corredata di una relazione illustrativa delle manifestazioni programmate e di un preventivo di massima di spesa. Il contributo è concesso ed erogato in unica soluzione. I termini e le modalità di rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione.

     119. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9302 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     120. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dell’Ente autonomo Fiera di Trieste a fronte delle spese sostenute per la realizzazione del convegno denominato “Trade Fairs in the new Europe: challenges and synergies for economic growth - Fiere nella nuova Europa: sfide e sinergie per la crescita economica”.

     121. Il contributo di cui al comma 120 viene concesso previa presentazione della domanda da parte dell’Ente autonomo Fiera di Trieste alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico, corredata dell’elenco analitico delle spese sostenute e del piano finanziario della manifestazione.

     122. Per le finalità previste dal comma 120 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 14.3.360.1.1301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9006 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     123. Al fine di incentivare i soggiorni nelle strutture ricettive turistiche del territorio montano, di sviluppare la conoscenza e la fruizione del territorio, di potenziare il turismo scolastico nella regione, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l’organizzazione di soggiorni promossi da enti pubblici, istituti scolastici, associazioni senza finalità di lucro, circoli aziendali, patronati, enti morali o religiosi, operanti in Italia o all’estero, nonché da consorzi turistici o da operatori turistici associati, nei limiti degli interventi “de minimis” per i soggetti qualificati come imprese [128].

     123 bis. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 123 [129].

     124. [I soggiorni di cui al comma 123 possono comprendere tutte le spese per la loro effettuazione, compresa una quota forfettaria del 10 per cento sulla spesa complessiva per spese di organizzazione e con esclusione delle spese per il trasporto da e per la località di provenienza dei partecipanti, e devono essere della durata minima di cinque giorni, con almeno quattro pernottamenti, ridotti a tre giorni, con almeno due pernottamenti, qualora il soggiorno sia organizzato da istituti scolastici] [130].

     125. [I contributi di cui al comma 123 sono concessi nella percentuale massima del 50 per cento della spesa ammessa a contributo e, comunque, fino al limite di 1.500 euro per soggiorno, con il limite ulteriore di 30 euro per ogni partecipante e un numero minimo di partecipanti di 15 persone per soggiorno. In via prioritaria sono ammesse le iniziative che vengono effettuate nei periodi di bassa stagione, nonché quelle riservate a studenti e a gruppi di anziani. Le domande, corredate di relazione illustrativa e preventivo di spesa, devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico. Con il decreto di concessione del contributo viene erogato in via anticipata il 50 per cento del contributo concesso e vengono stabilite le modalità di rendicontazione dello stesso] [131].

     125 bis. [In via transitoria per il solo anno 2005 le domande dirette a ottenere i contributi di cui al comma 123 possono essere presentate, con le modalità di cui ai commi 124 e 125, entro la data del 30 settembre 2005] [132].

     126. Per le finalità previste dal comma 123 è autorizzata la spesa 150.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 14.3.360.1.1301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9299 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     127. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 1/2004, dopo le parole «nei Comuni montani della Regione,» sono inserite le seguenti: «con priorità per quelli il cui territorio è compreso, anche parzialmente, entro i confini di un parco o di una riserva di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali),».

     128. Gli oneri derivanti dall’articolo 6, comma 4, della legge regionale 1/2004, come modificato dal comma 127, continuano a far carico all’unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 8992 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     129. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di enti pubblici per interventi finalizzati alla razionalizzazione di impianti sciistici esistenti, destinati alla pratica degli sport invernali, ubicati in località non incluse nei poli sciistici gestiti dalla società costituita in forza dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 (Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della Regione Friuli Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico), con capacità turistiche limitate, bacino d’utenza essenzialmente locale, non aventi le caratteristiche di turismo transfrontaliero. A tal fine hanno priorità i progetti derivati da accordi tra due o più Comuni proprietari degli impianti sciistici che hanno previsto la parziale dismissione degli stessi e che non comportano un aumento della capacità complessiva degli impianti.

     130. La Giunta regionale determina le risorse da assegnare ai progetti previsti al comma 129 sulla base di un programma di interventi proposto dall’Assessore regionale alle attività produttive.

     131. Per le finalità previste dal comma 129 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1085 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     132. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Agenzia di informazione e accoglienza turistica (AIAT) del Piancavallo - Dolomiti Friulane un finanziamento quindicennale nella misura di 160.000 euro annui a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi relativi all’ammortamento del mutuo da contrarre, per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento impiantistico e opere esterne del palaghiaccio e foresteria “Palapredieri”, nonché del palazzetto polifunzionale con annesso gruppo spogliatoi.

     133. La domanda per la concessione della sovvenzione di cui al comma 132 è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa.

     134. Per le finalità di cui al comma 132 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 160.000 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 320.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell’unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9200 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     135. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Agenzia di informazione e accoglienza turistica (AIAT) di Grado, Aquileia e Palmanova finanziamenti quindicennali, nella misura massima prevista dal comma 136, anche a sollievo degli oneri del mutuo da contrarre per l’ammodernamento e la ristrutturazione degli stabilimenti termali, per il completamento e potenziamento del parco termale acquatico e per il rinnovo e l’acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi, anche attraverso lo strumento del project-financing.

     136. Per le finalità previste dal comma 135 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 508.228 euro, a decorrere dall’anno 2005, a carico dell’unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9211 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2019 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     137. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Amministrazione provinciale di Udine, previa intesa con il Comune di Tarvisio e la Direzione centrale attività produttive, finanziamenti pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni e nella misura massima prevista dal comma 139, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all’ammortamento del mutuo contratto per finanziare la realizzazione di un convitto atto ad accogliere gli studenti del Liceo sport invernali di Tarvisio e la sede estiva delle Università degli Studi di Udine e di Trieste.

     138. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 137 è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa, nonché della deliberazione con cui si dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante. L’erogazione della prima annualità del contributo è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     139. Per le finalità previste dal comma 137 è autorizzato il limite di impegno decennale di 300.000 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 600.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico dell’unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9209 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2015 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     140. [Al comma 2 dell’articolo 109 della legge regionale 2/2002 le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»] [133].

     141. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 140, continuano a far carico all’unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai capitoli 9236 e 9246 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     142. L’Amministrazione regionale può destinare gli stanziamenti disposti a favore dei Consorzi garanzia fidi - di cui all’articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un “Fondo rischi” a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della Regione), come da ultimo sostituito dall’articolo 14, comma 1, della legge regionale 2/1992, di cui all’articolo 59, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato), e di cui all’articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella Regione), come integrato dall’articolo 25, primo comma, della legge regionale 30/1984 - alla costituzione di un Fondo per la concessione di garanzie fidejussorie a favore delle imprese industriali, artigiane e commerciali del territorio regionale.

     143. L’Amministrazione regionale sostiene l’avvio della sperimentazione, in collaborazione con il Land della Carinzia, dell’iniziativa denominata “Isola delle lingue” di cui all’articolo 6, comma 78, della legge regionale 1/2004. Con apposita deliberazione, la Giunta regionale indica le modalità di realizzazione della sperimentazione.

     144. Per le finalità previste dal comma 143 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 15.5.300.1.1417 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5661 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     145. In relazione all’attuazione del progetto denominato “Studio dello stato trofico e delle anomalie del sistema Alto Adriatico”, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell’ambito del Programma di iniziativa comunitaria Interreg III A Italia-Slovenia, le quote di stanziamento annuo, relative agli esercizi finanziari 2004 e 2005, iscritte nel bilancio regionale con decreto del Presidente della Regione 8 novembre 2002, n. 51/SG/RAG, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 27 dicembre 2002, n. 52, a carico dell’unità previsionale di base 15.5.340.2.402 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 2705 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non utilizzate dal beneficiario finale nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento, possono essere cumulate, una volta soltanto, alle quote di stanziamento del relativo anno successivo.

     146. L’Amministrazione regionale è autorizzata, conformemente a quanto previsto dai documenti programmatici approvati per l’attuazione del Programma di iniziativa comunitaria Interreg III A Transfrontaliero Adriatico, a versare all’Autorità di pagamento, presso la quale confluiscono le quote comunitaria e statale del Programma, la propria quota di cofinanziamento regionale, determinata in relazione all’approvazione dei progetti e alla quota regionale di assistenza tecnica nell’ambito del Programma. L’Autorità di gestione del Programma liquida direttamente i beneficiari finali dei progetti e trasmette all’Amministrazione regionale l’attestazione delle quote comunitaria, statale e regionale liquidate ai beneficiari medesimi.

     147. Per le finalità previste dal comma 146 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 15.5.370.1.495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4291 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     148. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s’intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d’accompagnamento.

 

     Art. 7. (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili).

     1. Nell’ambito delle finalità indicate dall’articolo 1, primo comma, numero 4), lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle pubblicazioni periodiche settimanali delle Diocesi del Friuli Venezia Giulia sulla base della tiratura annuale e dell’anzianità della testata.

     2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate all’Ufficio stampa della Presidenza della Regione entro il 31 marzo. Nei decreti di concessione dei contributi sono stabilite le modalità di rendicontazione.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 6.2.210.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 419 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     4. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), le parole «lire 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».

     5. Per le finalità previste dall’articolo 14, comma 1, della legge regionale 4/1999, come modificato dal comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007 a carico dell’unità previsionale di base 6.2.260.1.51 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 66 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     6. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative all’attività di protocollo extra UE.

     7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 46.500 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 6.3.370.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 747 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     8. L’Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare fino a un massimo di 95.000 euro la realizzazione del progetto AP-6 “Osservatorio interregionale sulla rete distributiva dei carburanti” nel quadro degli interventi per la realizzazione del sistema per l’Interoperabilità e la Cooperazione Applicativa tra le Regioni (Progetto interregionale ICAR) previsti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), e finanziati dallo Stato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2002 (Utilizzazione di quota dei proventi derivanti dalle licenze UMTS per il Piano e-government), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002.

     9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di euro 95.000 per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 6.4.270.2.72 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 952 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     10. Le spese relative al personale da assumere a tempo determinato per l’attuazione dei progetti realizzati nell’ambito delle finalità previste dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), che non sono coperte dai fondi assegnati dallo Stato ai sensi degli articoli 9 e 15 della medesima legge 482/1999, sono a carico del bilancio regionale.

     11. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 10 fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     – UPB 51.1.280.1.1 - capitolo 550;

     – UPB 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

     – UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

     12. Al fine di consentire la realizzazione di propri asili nido aziendali, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la ristrutturazione e la trasformazione di propri edifici da destinare a tale funzione, ovvero di edifici di proprietà di altri enti pubblici da destinare alle medesime finalità sulla base di appositi accordi di programma.

     13. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere gli oneri per il servizio di gestione di propri asili nido aziendali [134].

     14. [Nelle more dell’effettiva operatività delle strutture di cui al comma 12, con l’obiettivo di favorire la messa a disposizione di posti aggiuntivi rispetto all’offerta pubblica, l’Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire, per il tramite del fondo sociale di cui all’articolo 152 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), per la fruizione, da parte del personale regionale, del servizio offerto dagli asili nido privati, nei limiti e nel rispetto dei criteri da definire con apposita integrazione al regolamento del fondo stesso] [135].

     15. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio 2005, con riferimento al capitolo 1504 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     16. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 400.000 euro per l’anno 2006 e 800.000 euro per l’anno 2007, a carico dell’unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 1505 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     17. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2005, a valere sull’autorizzazione disposta con il comma 96, tabella G, a carico dell’unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio 2005, con riferimento al capitolo 570 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     18. Al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore dei servizi sociali), le parole «e nei limiti della dotazione organica della predetta Direzione» sono sostituite dalle seguenti: «anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica della predetta Direzione nel limite massimo di dieci unità».

     19. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 24, comma 2, della legge regionale 20/2004, come modificato dal comma 18, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     – UPB 51.1.280.1.1 - capitolo 550;

     – UPB. 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

     – UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

     20. Al comma 4 dell’articolo 128 (Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come modificato dall’articolo 60, comma 2, della legge regionale 9/1999, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Al Presidente compete un’indennità mensile da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale; al Vice Presidente compete un’indennità mensile pari all’80 per cento di quella spettante al Presidente. Agli altri componenti del Comitato direttivo compete un gettone di presenza determinato dalla Giunta regionale.».

     21. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 128, comma 4, della legge regionale 13/1998, come da ultimo modificato dal comma 20, fanno carico all’unità previsionale di base 51.1.280.1.658 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     22. All’articolo 7 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), come sostituito dall’articolo 19, comma 6, della legge regionale 17/2004, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2 dopo le parole «per ogni seduta della Commissione» sono aggiunte le seguenti: «e delle sezioni o gruppi di lavoro di cui al comma 5 dell’articolo 6»;

     b) al comma 4 dopo le parole «riunioni della Commissione» sono inserite le seguenti: «e delle sezioni o gruppi di lavoro di cui al comma 5 dell’articolo 6».

     23. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7 della legge regionale 23/1990, come modificato dal comma 22, fanno carico all’unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     24. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), le parole «- nel limite di tre unità, di cui una nella qualifica di dirigente e due nelle qualifiche di funzionario, consigliere o segretario -» sono sostituite dalle seguenti: « - nel limite di cinque unità, di cui una nella categoria dirigenziale e quattro nelle categorie D o C -».

     25. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative allo sviluppo e alla realizzazione di infrastrutture e servizi infrastrutturali regionali per l’attuazione delle politiche di e-government.

     26. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell’unità previsionale di base 52.2.260.2.3017 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 21 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     27. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone, quale capofila dei Comuni convenzionati, nell’ambito della realizzazione del progetto Enterprise-Protoint, un finanziamento forfetario per l’anno 2005 pari a 100.000 euro per l’investimento effettuato a favore del progetto Enterprise I fase, per la parte non coperta da cofinanziamento statale, e avviato, all’entrata in vigore della presente legge, nell’ambito territoriale dei Comuni della Provincia di Pordenone.

     28. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 52.2.260.1.3016 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 20 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sull’autorizzazione di spesa disposta con il comma 96, tabella G.

     29. Nell’ambito del progetto straordinario di riorganizzazione delle partecipazioni regionali, di cui all’articolo 7, comma 48, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), l’Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare azioni detenute dalla Regione nelle società partecipate, nonché ad acquisire rimborsi di capitale e cedere diritti patrimoniali spettanti alla Regione stessa in qualità di socio delle società medesime.

     30. Le entrate derivanti dalle operazioni di cui al comma 29 affluiscono sull’unità previsionale di base 4.1.1876 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 1769 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     31. Le entrate rinvenienti dalle operazioni di cui al comma 29, previste dall’articolo 1, tabella A1, nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2005 sulla unità previsionale di base 4.1.1876 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1769 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono destinate alla copertura delle spese autorizzate per l’anno 2005 che sono di seguito elencate:

autorizzazione

UPB

capitolo

importo

art. 1, Tab. A3

15.1.370.2.639

9600

limitatamente a 9.033.665,08

art. 4, Tab. D 4.

4.340.2.86

3212

3.564.104,92

art. 4, Tab. D 5.

3.350.2.100

3866

930.000,00

art. 6, comma 9

3 13.2.360.2.356

8701

300.000,00

art. 6, comma 1

31 14.4.360.2.45

1085

2.000.000,00

art. 6, Tab. F

9.3.320.2.273

5096

465.000,00

art. 6, Tab. F

10.1.260.2.22

8648

18.600.000,00

art. 6, Tab. F

10.1.360.2.331

8020

22.827.450,00

art. 6, Tab. F

11.1.330.2.2000

6283

limitatamente a 309.000,00

art. 6, Tab. F

11.2.330.2.363

6310

1.996.000,00

art. 6, Tab. F

11.8.330.2.514

1048

3.570.000,00

art. 6, Tab. F

12.1.360.2.290

7710

2.464.500,00

art. 6, Tab. F

12.2.360.2.303

7963

400.000,00

art. 6, Tab. F

12.2.360.2.308

7810

1.674.000,00

art. 6, Tab. F

12.3.360.2.318

7942

3.720.000,00

art. 6, Tab. F

12.3.360.2.318

7932

900.000,00

art. 6, Tab. F

12.3.360.2.39

7620

2.000.000,00

art. 6, Tab. F

13.1.360.2.338

8653

265.000,00

art. 6, Tab. F

13.1.360.2.338

8654

158.000,00

art. 6, Tab. F

13.2.250.2.340

1391

1.000.000,00

art. 6, Tab. F

13.2.360.2.353

8730

2.790.000,00

art. 6, Tab. F

13.2.360.2.356

8702

2.200.000,00

art. 6, Tab. F

14.2.360.2.1100

9146

1.500.000,00

art. 6, Tab. F

14.2.360.2.487

9132

1.400.000,00

art. 6, Tab. F

14.2.360.2.487

9130

950.000,00

art. 6, Tab. F

14.4.360.2.1305

9268

1.000.000,00

art. 6, Tab. F

14.4.360.2.1305

9273

465.000,00

art. 6, Tab. F

14.4.360.2.1305

9274

930.000,00

art. 6, Tab. F

14.5.360.2.1308

9321

limitatamente a 2.607.000,00

art. 6, Tab. F

14.5.360.2.1308

9322

656.580,00

art. 6, Tab. F

15.4.330.2.2356

6330

1.325.700,00

art. 6, Tab. F

15.4.330.2.2975

6335

5.999.000,00

art. 6, Tab. F

15.4.330.2.2975

6336

2.000.000,00

 

     32. [Al fine di garantire la continuità operativa di INSIEL, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire, anche interamente, le partecipazioni azionarie detenute dagli altri soci nella società predetta, anche mediante cessione, totale o parziale, dei diritti patrimoniali spettanti alla Regione in qualità di socio della predetta società] [136].

     33. [Gli oneri relativi ad operazioni di acquisto di azioni di società partecipate dalla Regione fanno carico ad apposito fondo] [137].

     34. [Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 52.2.270.2.1964 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1200 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [138].

     35. Le entrate derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie e di diritti patrimoniali spettanti alla Regione in qualità di socio, previste dall’articolo 1, comma 1, tabella A1, nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2005, affluiscono alla unità previsionale di base 4.1.1876 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1768 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     36. I limiti temporali e di misura previsti dall’articolo 1, primo comma, lettera a), e dall’articolo 2, primo comma, lettere c) e d), della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli-Venezia Giulia), non si applicano agli interventi posti in essere dalla Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia S.p.A. in attuazione del progetto straordinario di riorganizzazione delle partecipazioni regionali di cui all’articolo 7, comma 48, della legge regionale 1/2004.

     37. Anche ai fini del progetto straordinario di riorganizzazione delle partecipazioni regionali di cui all’articolo 7, comma 48, della legge regionale 1/2004, i rientri delle partecipazioni e i proventi derivanti dalla gestione sono riutilizzati con le procedure del fondo di rotazione per le medesime.

     38. L’Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare al Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) cui aderiscano società ed altri enti giuridici di diritto pubblico o privato secondo quanto disposto dal Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all’istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) e finalizzati alla realizzazione di progetti, anche cofinanziati, con particolare riferimento allo sviluppo delle risorse umane, a progetti di e-learning, a scambi di buone pratiche, anche in ambito socio-sanitario.

     39. Per le finalità di cui al comma 38 è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007 a carico dell’unità previsionale di base 52.2.280.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 1203 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     40. Nelle more della definizione delle modalità di gestione dell’Auditorium della cultura friulana di Gorizia, da individuarsi con apposito accordo di programma che ne preveda l’utilizzo in chiave locale regionale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l’anno 2005, al Comune di Gorizia l’utilizzo a titolo non oneroso della struttura, mantenendo in capo al Comune gli oneri relativi alla gestione per l’assistenza di sala, pulizie, facchinaggio, sicurezza e prevenzione incendi e assistenza tecnica durante l’attività.

     41. Al fine di favorire l’insediamento ed il consolidamento in Trieste di ulteriori settori di attività del Gruppo Generali, la cui Compagnia di assicurazioni è radicata nel capoluogo regionale fin dal 1831, con conseguenti importanti benefici per l’economia regionale, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare direttamente al Gruppo predetto il proprio immobile sito in Trieste, Corso Cavour, n. 1, al valore di mercato dell’immobile determinato da perizia tecnica elaborata dall’Agenzia del territorio - Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia.

     42. Ai fini dell’operazione di vendita di cui al comma 41 la Direzione centrale patrimonio e servizi generali è autorizzata a classificare l’immobile di cui al comma 41 medesimo tra i beni del patrimonio disponibile.

     43. L’operazione di cui al comma 41 è autorizzata a condizione che la stessa risulti funzionale all’attuazione del progetto straordinario di riorganizzazione delle sedi istituzionali della Regione di cui all’articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2004.

     44. L’Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà a titolo gratuito alla Parrocchia di San Giovanni Decollato di Trieste gli immobili identificati dalle particelle catastali n. 1682, n. 1693, n. 1694, n. 1695 e n. 1696 in partita tavolare 1222 del Comune censuario di Guardiella. Il trasferimento dei predetti beni avviene con decreto del Direttore centrale del patrimonio e servizi generali che costituisce, unitamente al relativo verbale di consegna, titolo per le intavolazioni, le trascrizioni immobiliari e le volture catastali dei beni trasferiti.

     45. Al fine di razionalizzare e coordinare l’utilizzo dei beni immobili appartenenti alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT) regionali, i beni stessi sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, alla Regione.

     46. Il trasferimento dei beni di cui al comma 45 è attuato mediante verbali di consegna, sottoscritti dalle AIAT e dalla Regione, i quali costituiscono titolo per la trascrizione, la voltura catastale e la intavolazione dei beni stessi a favore della Regione medesima.

     47. La gestione e la vigilanza dei beni immobili trasferiti ai sensi dei commi 45 e 46 sono attribuite all’Agenzia per lo sviluppo del turismo – Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG), ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 117, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 [139].

     48. Al comma 36 dell’articolo 7 della legge regionale 1/2004, come modificato dall’articolo 7, comma 3, della legge regionale 17/2004, le parole «acquistare nuovi edifici da destinare a tale funzione» sono sostituite dalle seguenti: «acquistare, costruire, ristrutturare edifici da adibire a tale funzione, compresi gli spazi da destinare a parcheggi».

     49. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 36, della legge regionale 1/2004, come da ultimo modificato dal comma 48, fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.270.2.678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1494 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     50. Gli enti locali, sul cui territorio si trovano gli immobili appartenenti al patrimonio immobiliare disponibile della Regione Friuli Venezia Giulia, oggetto di dismissione attraverso operazioni di cartolarizzazione, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni di cui all’articolo 1, comma 13, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione.

     51. Ai fini di quanto previsto dal comma 50 la società di cui all’articolo 1, comma 15, della legge regionale 3/2002, deve rendere noto il diritto di prelazione nel bando di gara relativo alla vendita di ogni singolo bene.

     52. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica dell’avvenuta aggiudicazione.

     53. Le disposizioni di cui ai commi 50, 51 e 52, si applicano alle procedure relative ai beni non ancora trasferiti alla società di cui al comma 51, e i cui bandi d’asta sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge [140].

     54. Per le finalità di cui all’articolo 158, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (Legge finanziaria 1995), l’Amministrazione regionale è autorizzata a ricorrere a servizi esterni per la gestione integrata delle apparecchiature informatiche comprensivi della messa a disposizione delle apparecchiature stesse, del corredo software di base e di ambiente, nonché delle attività di assistenza, manutenzione, inventario e sostituzione periodica.

     55. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 54 fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.280.2.679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1495 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     56. Le anticipazioni finanziarie concesse alle Aziende sanitarie regionali, ai sensi dell’articolo 4, comma 29, della legge regionale 4/1999, a fronte di progetti di investimento finanziati con risorse provenienti dalla alienazione di beni patrimoniali inseriti successivamente nell’operazione di cartolarizzazione di cui all’articolo 1, comma 13 e seguenti, della legge regionale 3/2002, assumono titolo, per gli importi corrispondenti ai valori definiti in sede di trasferimento dei beni ai fini dell’operazione predetta, di anticipazioni sulle somme che la Regione è tenuta a rimborsare alle Aziende sanitarie interessate al termine dell’operazione di cartolarizzazione medesima.

     57. In relazione al disposto di cui al comma 56 sono autorizzate le conseguenti modifiche al regolamento di cui all’articolo 4, comma 29, della legge regionale 4/1999.

     58. Dopo l’articolo 34 ter della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), come inserito dall’articolo 14, comma 2, della legge regionale 12/2003, è inserito il seguente:

«Art. 34 quater. (Canoni applicabili alle concessioni amministrative sui beni del Demanio idrico relative a attraversamenti con elettrodotti destinati a pubblico servizio).

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34 bis, comma 6, come aggiunto dall’articolo 14, comma 2, della legge regionale 12/2003, e sostituito dall’articolo 10, comma 12, della legge regionale 15/2004, alle concessioni relative agli attraversamenti con elettrodotti destinati a pubblico servizio, il canone determinato ai sensi dell’articolo 57, comma 1, si applica ai disciplinari rilasciati dallo Stato ancora in vigore, già scaduti o rilasciati a tempo indeterminato.

2. Il rilascio delle concessioni amministrative relative ai beni del Demanio idrico relative ad attraversamenti con elettrodotti destinati a pubblico servizio è subordinato all’acquisizione del parere idraulico.

3. Il parere idraulico di cui al comma 2 si considera acquisito in relazione ad attraversamenti con elettrodotto di beni demaniali oggetto di concessioni scadute o in relazione ad attraversamenti già realizzati per i quali era stata chiesta al competente Organo idraulico la relativa autorizzazione da parte della Società realizzatrice.

4. Le concessioni di cui al presente articolo avranno durata massima di anni trenta e non potranno comunque essere inferiori ad anni quindici.».

     59. Le entrate derivanti dal rilascio delle concessioni di cui all’articolo 34 quater della legge regionale 16/2002, come inserito dal comma 58, sono accertate e riscosse sull’unità previsionale di base 3.2.1607 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 752 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     60. Al fine di consentire l’attuazione di interventi sul patrimonio regionale, ivi comprese operazioni di alienazione di beni immobili, anche con riferimento alla messa in sicurezza e recupero del compendio minerario di Cave del Predil, l’area oggetto degli interventi demandati al commissario straordinario, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l’attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all’area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), nonché la destinazione d’uso degli immobili di proprietà regionale ricompresi nell’area sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta del commissario medesimo.

     61. Le eventuali entrate derivanti dalle operazioni di alienazione di beni immobili di cui al comma 60 affluiscono all’unità previsionale di base 4.1.560 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1300 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     62. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese connesse alla cartolarizzazione dei proventi derivanti dalle dismissioni di beni appartenenti al patrimonio immobiliare regionale disponibile cui all’articolo 1, comma 13, della legge regionale 3/2002.

     63. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 18.600 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 52.2.270.1.670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 953 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     64. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri relativi ad attività strumentali ad operazioni di alienazione, acquisizione, tenuta o di gestione dei beni immobili regionali [141].

     65. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 9.300 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 52.2.270.1.670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 954 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     66. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per prestazioni tecniche relative a operazioni societarie.

     67. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 232.500 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 52.2.270.1.1644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 951 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     68. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34 (Indennità di carica e trattamento di missione per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici), come sostituito dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13/1996, le parole «lire 20.000.000 per il Commissario; lire 16.000.000 per il Commissario aggiunto; lire 14.000.000 per l’Assessore» sono sostituite dalle seguenti: «15.500 euro per il Commissario; 12.500 euro per il Commissario aggiunto; 11.000 euro per l’Assessore».

     69. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 34/1989, come da ultimo modificato dal comma 68, fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.370.1.479 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 155 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     70. Il comma 1 dell’articolo 184 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), è sostituito dal seguente:

«1. Le Direzioni centrali, in attuazione dell’articolo 1, primo comma, numero 4, lettera c), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), nell’ambito delle materie di propria competenza, possono dare in affidamento a personale esterno di comprovata esperienza e capacità professionale studi, indagini, collaborazioni ed altre prestazioni di particolare interesse per la Regione.».

     71. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 184, comma 1, della legge regionale 5/1994, come sostituito dal comma 70, fanno carico alle autorizzazioni di spesa disposte con il comma 96, tabella G, sulle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     – UPB 52.2.190.1.2678 - capitolo 9018;

     – UPB 52.2.210.1.1639 - capitolo 9000;

     – UPB 52.2.220.1.924 - capitolo 9001;

     – UPB 52.2.230.1.1615 - capitolo 9002;

     – UPB 52.2.240.1.1642 - capitolo 9003;

     – UPB 52.2.250.1.474 - capitolo 9838;

     – UPB 52.2.270.1.1644 - capitolo 9007;

     – UPB 52.2.280.1.1640 - capitolo 9016;

     – UPB 52.2.290.1.577 - capitolo 9017;

     – UPB 52.2.300.1.475 - capitolo 9019;

     – UPB 52.2.310.1.1619 - capitolo 9033;

     – UPB 52.2.320.1.1621 - capitolo 9034;

     – UPB 52.2.330.1.1624 - capitolo 9036;

     – UPB 52.2.340.1.1633 - capitolo 9038;

     – UPB 52.2.350.1.1636 - capitolo 9039;

     – UPB 52.2.360.1.476 - capitolo 9043;

     – UPB 52.2.370.1.479 - capitolo 9044.

     72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per esigenze operative del Servizio attività ricreative e sportive relativamente all'acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni e realizzazioni artistiche da assegnare per esigenze di rappresentanza, nonchè all'acquisto di trofei da assegnare in occasione della manifestazione denominata Aquile dello Sport. Tali spese possono essere disposte anche tramite apertura di credito a favore di un dipendente regionale, con la qualifica non inferiore alla categoria D5, assegnato alla medesima struttura [142].

     73. Per le finalità di cui al comma 72 è autorizzata la spesa complessiva di 83.700 euro, suddivisa in ragione di 27.900 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell’unità previsionale di base 52.2.300.1.475 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 6102 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     74. L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere i compensi e a rimborsare le spese sostenute dal personale esterno per la partecipazione alle sessioni dei gruppi di lavoro interdirezionali costituiti ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali), con le modalità stabilite con successiva deliberazione della Giunta regionale.

     75. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa complessiva di 62.775 euro, suddivisa in ragione di 20.925 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007 a carico dell’unità previsionale di base 52.2.190.1.833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 583 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     76. Il Comune di Gorizia è autorizzato a impiegare le risorse non utilizzate del contributo straordinario per l’avvio della realizzazione degli interventi previsti dal “Progetto di riconciliazione tra Gorizia e Nova Gorica” di cui all’articolo 8, commi 12, 13 e 14 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per la realizzazione di interventi complementari a quelli già concessi.

     77. Il comma 5 dell’articolo 6 (Disposizioni varie di carattere ordinamentale e organizzativo) della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, è sostituito dal seguente:

«5. Con la medesima decorrenza, spetta agli stessi, per partecipare alle sedute della Commissione, nonché a riunioni e incontri propedeutici alle sedute stesse, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.».

     78. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 13/2002 è aggiunto il seguente:

«5 bis. Ai componenti della Commissione in carica all’entrata in vigore della presente legge è riconosciuto, dalla data di nomina, il rimborso delle spese sostenute ai sensi del comma 5 e nella misura ivi indicata.».

     79. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, comma 5, della legge regionale 13/2002, come sostituito dal comma 77, e dell’articolo 6, comma 5 bis, della legge regionale 13/2002, come inserito dal comma 78, fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.260.1.834 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 69 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     80. L’Amministrazione regionale, in qualità di socio della Società d’area “Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.”, è autorizzata a presentare garanzia fideiussoria, fino all’importo massimo di 1.400.000 euro a favore della Società medesima per il ricorso al mercato finanziario, al fine di effettuare lavori di straordinaria manutenzione della Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro.

     81. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione di garanzie, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), previste dal comma 80, fanno carico all’unità previsionale di base 53.1.270.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     82. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità, con propria deliberazione, determina in via preventiva le condizioni per la stipula dei mutui da parte dei soggetti beneficiari di contributi pluriennali finalizzati alla riduzione o alla copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento dei mutui medesimi.

     83. [Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), è aggiunto il seguente:

«2 bis. L’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, in deroga al disposto di cui all’articolo 27, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle eventuali variazioni al bilancio regionale resesi necessarie in conseguenza delle operazioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2.» ] [143].

     84. Per le spese concernenti i contratti di “rating di controparte” e di “rating obbligazionario” gli impegni di spesa sono assunti nel limite dell’intero stanziamento finanziario previsto nel bilancio pluriennale.

     85. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 20/2004 sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero dovute dalla Regione ad altro titolo».

     86. [Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 7/1999 le parole «, tenendo distinte, secondo l’analisi economica, le spese dirette dai trasferimenti» sono soppresse] [144].

     87. [Dopo la lettera d quater) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 7/1999, come aggiunta dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale 11/2003, è aggiunta la seguente:

«d quinquies) fondo per interventi nelle aree sottoutilizzate della regione di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003).» ] [145].

     88. [Dopo l’articolo 23 quater della legge regionale 7/1999, come inserito dall’articolo 18, comma 2, della legge regionale 11/2003, è inserito il seguente:

«Art. 23 quinquies. (Prelevamenti dal fondo per interventi nelle aree sottoutilizzate della regione di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1. Il fondo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d quinquies), è destinato alla ripartizione delle risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle quote dei finanziamenti degli investimenti pubblici per interventi nelle aree sottoutilizzate della regione.

2. La Giunta regionale, in coerenza con le proprie scelte programmatorie e con i vincoli e le linee d’intervento stabiliti dal CIPE, individua con propria deliberazione le quote del fondo da destinare alle Direzioni competenti.

3. L’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, a disporre con propri decreti il prelevamento dal fondo e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base, sui pertinenti capitoli di spesa, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.» ] [146].

     89. [In deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 2, della legge regionale 7/1999, data la natura corrente della spesa, lo stanziamento non impegnato al 31 dicembre 2004, iscritto sull’unità previsionale di base 11.1.330.2.361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 6358 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non è trasferito nella competenza 2005] [147].

     90. [In deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 2, della legge regionale 7/1999, i seguenti stanziamenti non impegnati al 31 dicembre 2004, iscritti sulle unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico a fianco di ciascuno indicati, non sono trasferiti nella competenza dell’esercizio 2005 e costituiscono avanzo:

UPB

capitolo

euro

4.4.340.2.98

2203

250.000,00

14.5.360.2.1308

9321

4.800.000,00

12.2.250.2.299

1350

2.000.000,00

9.8.300.2.327

6165

limite 4 250.000,00

9.8.300.2.327

6165

limite 5 250.000,00

9.8.300.2.327

6135

limite 4 122.303,97

9.6.300.2.300

5454

limite 4 500.000,00] [148]

     91. [In deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 6, della legge regionale 7/1999, lo stanziamento di 1.022.980,58 euro non impegnato al 31 dicembre 2004, iscritto sull’unità previsionale di base 11.4.330.2.383 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 7110 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non è trasferito nella competenza dell’esercizio 2005 e costituisce avanzo vincolato alla copertura dell’autorizzazione di spesa disposta con il comma 96, tabella G, a carico dell’unità previsionale di base 53.1.330.1.1539 con riferimento al capitolo 7520] [149].

     92. [In deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 2, primo periodo, della legge regionale 7/1999, lo stanziamento non impegnato al 31 dicembre 2004, iscritto sull’unità previsionale di base 52.3.270.2.678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 1494 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, viene trasferito nella competenza 2005 entro il limite massimo, ivi comprese le somme impegnate al 31 dicembre 2004 sul medesimo capitolo 1494, di quanto accertato al 31 dicembre 2004 sull’unità previsionale di base 4.1.560 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 1299 del documento tecnico allegato ai bilanci citati] [150].

     93. [In deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 2, primo periodo, della legge regionale 7/1999, lo stanziamento non impegnato al 31 dicembre 2004 sull’unità previsionale di base 9.8.300.2.327 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 6143, è trasferito sull’unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 6042 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [151].

     94. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, il capitolo 9936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è inserito nell’elenco n. 1 “Spese obbligatorie” annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.

     95. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, i capitoli 67, 583, 1501, 6102, 6198 e 9862 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è inserito nell’elenco n. 3 “Spese di funzionamento” annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.

     96. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 8. (Copertura finanziaria).

     1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 1, commi 14 e 15, e dagli articoli da 2 a 7, e alle riduzioni di entrata previste dall’articolo 1, comma 1, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 medesimi e degli incrementi di entrata previsti dall’articolo 1, comma 1.

 

     Art. 9. (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell’Unione europea).

     1. Gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 151 e all’articolo 6, comma 103, notificate alla Commissione dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame della Commissione medesima.

 

     Art. 10. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall’1 gennaio 2005.


[1] Lettera abrogata dall'art. 15 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[2] Lettera abrogata dall'art. 15 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[3] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[5] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15.

[6] Per la proroga dei termini di cui al presente articolo, vedi l’art. 7 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15.

[7] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[8] Comma sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[9] Comma già modificato dall’art. 5 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[10] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[11] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[12] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[13] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[14] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[15] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[16] Comma già modificato dall’art. 20 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[17] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[18] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[19] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15.

[20] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[21] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[22] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista..

[23] Comma già modificato dall’art. 5 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2, dall’art. 20 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata, ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[24] Comma sostituito dall’art. 5 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[25] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[26] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[27] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[28] Per un’estensione dell’applicazione del presente comma, vedi l’art. 5 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[29] Per la proroga dei termini di cui al presente articolo, vedi l’art. 7 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15.

[30] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[31] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4, comma 22, della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[32] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[33] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[34] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[35] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12.

[36] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12.

[37] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[38] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[39] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[40] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[41] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[42] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[43] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[44] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15.

[45] Comma modificato dall’art. 6 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 e abrogato dall’art. 4 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12.

[46] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[47] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[48] Comma modificato dall’art. 4 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[49] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[50] Comma modificato dall’art. 6 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 e così sostituito dall’art. 4 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12.

[51] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[52] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[53] Comma già modificato dall’art. 4 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15 e così ulteriormente modificato dall’art. 6 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[54] Comma già modificato dall’art. 4 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15 e così ulteriormente modificato dall’art. 6 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[55] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15.

[56] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[57] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[58] Comma sostituito dall’art. 6 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 e abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[59] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[60] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[61] Per la proroga dei termini di cui al presente articolo, vedi l’art. 7 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15.

[62] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[63] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[64] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[65] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15.

[66] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[67] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[68] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[69] Comma modificato dall’art. 7 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 e abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[70] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[71] Comma sostituito dall’art. 7 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 e abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[72] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[73] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[74] Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[75] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[76] Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[77] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[78] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[79] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[80] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[81] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 16 novembre 2007, n. 26, con la decorrenza ivi prevista.

[82] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 16 novembre 2007, n. 26, con la decorrenza ivi prevista.

[83] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 16 novembre 2007, n. 26, con la decorrenza ivi prevista.

[84] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12.

[85] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[86] Comma abrogato dall'art. 22 della 23 maggio 2007, n. 12.

[87] Comma abrogato dall'art. 22 della 23 maggio 2007, n. 12.

[88] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[89] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[90] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[91] Per la proroga dei termini di cui al presente articolo, vedi l’art. 7 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15.

[92] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[93] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2.

[94] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2.

[95] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2.

[96] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[97] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[98] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[99] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2.

[100] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2.

[101] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2.

[102] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15.

[103] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15.

[104] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15.

[105] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15.

[106] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[107] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[108] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[109] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[110] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[111] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[112] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[113] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[114] Comma inserito dall’art. 6 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[115] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[116] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[117] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[118] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 17 febbraio 2010, n. 4, con la decorrenza ivi prevista, dall'art. 6, comma 57 quinquies, della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1, aggiunto dall'art. 1 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5, con la decorrenza ivi prevista e nuovamente abrogato dall'art. 43 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[119] Comma abrogato dall'art. 60 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[120] Comma abrogato dall'art. 60 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[121] Comma abrogato dall'art. 60 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[122] Comma abrogato dall'art. 60 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[123] Comma abrogato dall'art. 60 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[124] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15.

[125] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[126] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[127] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15.

[128] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15.

[129] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[130] Comma sostituito dall’art. 6 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[131] Comma sostituito dall’art. 6 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[132] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 comma 87 della stessa L.R. 15/2005 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[133] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[134] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 14, comma 34, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[135] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[136] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 14 luglio 2011, n. 9.

[137] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 14 luglio 2011, n. 9.

[138] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 14 luglio 2011, n. 9.

[139] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[140] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[141] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[142] Comma così sostituito dall'art. 169 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[143] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[144] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[145] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[146] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[147] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[148] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[149] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[150] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[151] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.