Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 14/02/1995 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Trasferimento agli enti locali in attuazione dell'articolo 54 dello statuto speciale di autonomia ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. |
Art. 2. Trasferimenti alle Province (programma 0.6.2.). |
Art. 3. Trasferimenti ai Comuni (programma 0.6.2.). |
Art. 4. Trasferimenti alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli (programma 0.6.2.). |
Art. 5. Contributi a Comuni e Province per l'adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (programma 0.6.2.). |
Art. 6. Contributi ai Comuni per i centri visite dei parchi naturali dell'Isonzo e della Laguna (Programma 1.3.3.). |
Art. 7. Contributi per l'edilizia pubblica (programma 1.4.3.). |
Art. 8. Completamento di opere di competenza comunale (programma 1.4.3.). |
Art. 9. Contributo al Comune di Latisana per manifestazioni ecologiche (programma 1.5.5.). |
Art. 10. Contributo ordinario per le spese correnti della Comunità collinare del Friuli (programma 0.7.1.). |
Art. 11. Ripiano dei disavanzi di amministrazione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna (programma [...] |
Art. 12. Personale trasferito alle Province ai sensi delle leggi regionali 9 marzo 1988, n. 10 e successive modificazioni e 25 maggio 1993, n. 26 (programma 0.6.2.). |
Art. 13. Piani comunali degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici (programma 0.6.2.). |
Art. 14. Contributi alle Comunità montane per opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico - Fondi statali (programma 0.7.1.). |
Art. 15. Utilizzo dei limiti d'impegno di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 e all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4. |
Art. 16. Accordi di programma (programma 0.6.3.). |
Art. 17. Accordi di programma Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 0.6.3.). |
Art. 18. Attuazione dell'obiettivo 2 previsto dall'articolo 1 del Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993 (programma 5.1.1.). |
Art. 19. Attuazione dell'obiettivo 5 b) previsto dall'articolo 1 del Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993 (programma 5.1.1.). |
Art. 20. Attuazione dell'obiettivo 3 previsto dall'articolo 1 del Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993 (programma 5.1.1.). |
Art. 21. Attuazione dell'obiettivo 4 previsto dall'articolo 1 del Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993 (programma 5.1.1.). |
Art. 22. Conferimento straordinario al Fondo regionale per la protezione civile per interventi nel settore ambientale (programma 1.2.2.). |
Art. 23. Finanziamento integrativo regionale per la spesa sanitaria di parte corrente (programma 2.1.1.). |
Art. 24. Programmi annuali di esercizio dei trasporti pubblici locali (programma 1.5.5.). |
Art. 25. Applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri (programma 1.5.5.). |
Art. 26. |
Art. 27. Cartografia tecnica regionale (programmi 0.5.2., 0.5.1. e 1.2.2.). |
Art. 28. Interventi per il contenimento degli effetti di eutrofizzazione del mare Adriatico (programma 1.1.1.). |
Art. 29. Impianti di depurazione - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.1.2.). |
Art. 30. Studi e progetti per opere igienico-sanitarie (programma 1.1.2.). |
Art. 31. Opere acquedottistiche di rilevanza regionale (programma 1.1.2.). |
Art. 32. Opere acquedottistiche di rilevanza regionale Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.1.2.). |
Art. 33. Contributo straordinario al Comune di Ravascletto per il risanamento della rete idrica comunale (programma 1.1.2.). |
Art. 34. Opere e progettazione nel settore dello smaltimento rifiuti (programma 1.1.3.). |
Art. 35. Opere nel settore dello smaltimento rifiuti - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.1.3.). |
Art. 36. Interventi per il recupero di aree degradate da attività di smaltimento di rifiuti ed estrattive (programma 1.1.3.). |
Art. 37. Recupero di aree degradate da attività di smaltimento di rifiuti ed estrattive - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.1.3.). |
Art. 38. Opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica (programma 1.2.1.). |
Art. 39. Opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.2.1.). |
Art. 40. Distribuzione del gas metano - Intervento finanziato con ricorso a mutuo (programma 1.4.3.). |
Art. 41. Incremento e miglioramento del patrimonio forestale (programma 1.3.1.). |
Art. 42. Salvaguardia dell'ambiente forestale e dei parchi naturali (programmi 1.3.3. e 1.3.1.). |
Art. 43. Opere idraulico-forestali (programma 1.3.2.). |
Art. 44. Opere idraulico-forestali - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.3.2.). |
Art. 45. Edilizia agevolata (programma 1.4.1.). |
Art. 46. Edilizia convenzionata (programma 1.4.1.). |
Art. 47. Interventi di edilizia residenziale (programma 1.4.1.). |
Art. 48. Recupero edilizio e riqualificazione dei centri urbani (programma 1.4.2.). |
Art. 49. Recupero edilizio e riqualificazione dei centri urbani - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.4.2.). |
Art. 50. Centri storici primari (programma 1.4.2.). |
Art. 51. Centri storici primari - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.4.2.). |
Art. 52. Progetti e realizzazioni di risparmio energetico nel campo dell'edilizia pubblica (programma 1.4.2.). |
Art. 53. Edilizia di pubblico interesse (programma 1.4.3.). |
Art. 54. Manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.4.1.). |
Art. 55. Interventi degli enti locali e degli IACP a servizio delle caserme militari e per le sedi delle forze dell'ordine (programma 1.4.3.). |
Art. 56. Programmi di investimento per i trasporti pubblici locali (programma 1.5.5.). |
Art. 57. Acquisto di autobus (programma 1.5.5.). |
Art. 58. Acquisto di scuola-bus (programma 1.5.5.). |
Art. 59. Relazione dei piani di traffico (programma 1.5.5.). |
Art. 60. Piani locali di viabilità e del trasporto ciclistico (programma 0.5.1.). |
Art. 61. Trasporti speciali e straordinari (programma 1.5.5.). |
Art. 62. Realizzazione, gestione e manutenzione di opere stradali ed autostradali in concessione dall'ANAS (programma 1.5.1.). |
Art. 63. Opere stradali ed autostradali in concessione all'A.N.A.S. e opere di viabilità di interesse regionale - Interventi finanziati con ricorso mutuo (programma 1.5.1.). |
Art. 64. Liberalizzazione tariffaria di tratti autostradali (programma 1.5.1.). |
Art. 65. Interventi nel settore dei porti (programma 1.5.2.). |
Art. 66. Interventi nel settore dei porti - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.5.2.). |
Art. 67. Infrastrutture di servizio al sistema dei trasporti e dei traffici (programma 1.5.3.). |
Art. 68. Interventi a favore degli investimenti privati nei porti (programma 1.5.4.). |
Art. 69. Contributi pluriennali alle imprese di spedizione e di autotrasporto (programma 1.5.4.). |
Art. 70. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese di spedizione e di autotrasporto (programma 1.5.4.). |
Art. 71. Finanziamenti regionali per le strutture sanitarie ed ospedaliere (programma 2.1.2.). |
Art. 72. Contributo straordinario nel settore della formazione sanitaria (programma 2.1.2.). |
Art. 73. Finanziamenti di spesa sanitaria per interventi specifici (programma 2.1.3.). |
Art. 74. Strutture socio-assistenziali (programma 2.2.2.). |
Art. 75. Strutture socio-assistenziali - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 2.2.2.). |
Art. 76. Servizi socio-educativi per la prima infanzia (programma 2.2.3.). |
Art. 77. Sovvenzioni ad Enti locali e loro Consorzi per l'assistenza alle persone handicappate (programma 2.2.4.). |
Art. 78. Diritto allo studio (programma 2.3.1.). |
Art. 79. Inserimento nella scuola materna e dell'obbligo ed attività di sostegno a favore dei Rom (programma 2.3.1.). |
Art. 80. Edilizia scolastica ed universitaria (programmi 2.3.1. e 2.3.2.). |
Art. 81. Collegio del mondo unito (programma 2.3.2.). |
Art. 82. Macchina di luce di sincrotrone (programma 2.3.3.). |
Art. 83. Istituzioni ed attività culturali e scientifiche (programma 2.3.3.). |
Art. 84. Tutela dei beni artistici, culturali, storici e archivistici (programmi 2.4.1. e 2.4.2.). |
Art. 85. Tutela della lingua friulana (programmi 2.4.3. e 0.6.2.). |
Art. 86. Interventi a sostegno di attività culturali e teatrali (programma 2.4.3.). |
Art. 87. Contributo a sostegno di attività teatrali di particolare rilevanza (programma 2.4.3.). |
Art. 88. Edilizia teatrale (programma 2.4.3.). |
Art. 89. Edilizia teatrale - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 2.4.3.). |
Art. 90. Attività culturali (programma 2.4.3.). |
Art. 91. Contributi per la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana (programma 2.4.3.). |
Art. 92. Centri di formazione professionale (programma 2.5.2.). |
Art. 93. Interventi a tutela del talento atletico (programma 2.4.4.). |
Art. 94. Opere pubbliche del primario interesse sportivo cittadino del Comune di Trieste (programma 2.4.4.). |
Art. 95. Impianti sportivi di interesse regionale e interprovinciale (programma 2.4.4.). |
Art. 96. Impianto di biathlon a Forni Avoltri (programma 2.4.4.). |
Art. 97. Investimenti infrastrutturali a servizio dell'agricoltura (programma 3.1.1.). |
Art. 98. Investimenti infrastrutturali a servizio dell'agricoltura - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 3.1.1.). |
Art. 99. Opere di sistemazione fondiaria (programma 3.1.1.). |
Art. 100. Inserimento giovani in agricoltura (programma 3.1.2.). |
Art. 101. Indennità compensativa e sussidi per permuta terreni agricoli (programma 3.1.2.). |
Art. 102. Credito di miglioramento fondiario e aziendale (programma 3.1.2.). |
Art. 103. Valorizzazione dell'acquacoltura nelle acque dolci, salmastre, vallive e lagunari (programma 3.1.2.). |
Art. 104. Interventi nel settore zootecnico (programmi 3.1.3. e 3.1.7.). |
Art. 105. Contributi per il miglioramento delle produzioni zootecniche (programma 3.1.7.). |
Art. 106. Colture pregiate (programma 3.1.4.). |
Art. 107. Contributo per siccità 1994 (programma 3.1.5.). |
Art. 108. Difesa fitopatologica (programma 3.1.7.). |
Art. 109. Avversità atmosferiche (programma 3.1.5.). |
Art. 110. Prestiti agrari di esercizio (programma 3.1.6.). |
Art. 111. Interventi e contributi nel settore agricolo (programma 3.1.7.). |
Art. 112. Rimborsi allo Stato. (programma 3.1.7.). |
Art. 113. Progetto informativo agricolo «Agrivideotel 2» (programma 3.1.7.). |
Art. 114. Programmi di sviluppo del settore agricolo nei territori montani (programma 3.1.7.). |
Art. 115. Consorzio garanzia fidi fra piccole e medie imprese industriali (programma 3.2.2.). |
Art. 116. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese-industriali (programma 3.2.2.). |
Art. 117. Contributi straordinari ai Consorzi di sviluppo industriale fra enti locali (programma 3.2.3.). |
Art. 118. Interventi per la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture nel settore industriale (programma 3.2.3.). |
Art. 119. Zone industriali (programma 3.2.3.). |
Art. 120. Aree attrezzate nei territori montani (programma 3.2.3.). |
Art. 121. Ricerca applicata (programma 3.2.4.). |
Art. 122. Adeguamento ecologico dei processi e degli impianti produttivi (programma 3.2.4.). |
Art. 123. Nuove tecniche di gestione aziendale, attività promozionale e di penetrazione commerciale (programma 3.2.1.). |
Art. 124. Agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali ed agli operatori della pesca e dell'acquacoltura (programma 3.2.2.). |
Art. 125. Interventi per la pesca marittima e l'acquacoltura (programma 3.2.5.). |
Art. 126. Sottoscrizione di azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. (programma 3.5.1.). |
Art. 127. Conferimento straordinario a favore del risanamento e del rilancio dell'attività del «Lloyd Triestino di navigazione S.p.A.» (programma 3.5.1.). |
Art. 128. Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane (programma 3.3.2.). |
Art. 129. Agevolazioni alle imprese artigiane (programma 3.3.2.). |
Art. 130. Agevolazioni alle imprese artigiane - Interventi finanziati con fondi statali (programma 3.3.2.). |
Art. 131. Interventi a favore della cooperazione (programma 2.5.3.). |
Art. 132. Interventi a favore del Consorzio regionale garanzia fidi per la cooperazione (programma 3.3.3.). |
Art. 133. Fiere e centri commerciali (programma 3.4.1.). |
Art. 134. Interventi a favore degli enti fieristici (programma 3.4.1.). |
Art. 135. Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali (programma 3.4.2.). |
Art. 136. Contributi pluriennali alle imprese commerciali (programma 3.4.2.). |
Art. 137. Incentivi agli investimenti delle imprese commerciali nelle zone montane (programma 3.4.2.). |
Art. 138. Acquisto di obbligazioni per il finanziamento delle imprese commerciali (programma 3.5.1.). |
Art. 139. Interventi a favore delle Aziende di promozione turistica (programma 3.4.3.). |
Art. 140. Interventi formativi a favore degli operatori turistici (programma 3.4.3.). |
Art. 141. Strutture ricettive (programma 3.4.4.). |
Art. 142. Contributi pluriennali per strutture turistiche (programma 3.4.4.). |
Art. 143. Infrastrutture turistiche (programma 3.4.5.). |
Art. 144. Manutenzione impianti a fune (programmi 3.4.5. e 0.5.1.). |
Art. 145. Polo turistico dello Zoncolan (programma 3.4.5.). |
Art. 146. Ricostruzione del Rifugio «Pellarini» (programma 3.4.5.). |
Art. 147. Partecipazioni alla «Finest S.p.A.» ed al «Centro di servizi e di documentazione» e rideterminazione di spese (programma 3.5.1.). |
Art. 148. Interventi per iniziative di sviluppo nei territori montani (programmi 0.5.1. e 0.7.1.). |
Art. 149. Opere idraulico-forestali e interventi nel settore forestale (programmi 1.3.1., 1.3.2. e 1.3.3.). |
Art. 150. Opere di viabilità di interesse regionale (programma 1.5.1.). |
Art. 151. Conferimento al Fondo di rotazione per le iniziative economiche (programma 3.5.1.). |
Art. 152. Conferimento al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane (programma 3.5.1.). |
Art. 153. Revoche di spese (programmi 3.1.1., 3.1.7., 2.5.3.). |
Art. 154. Realizzazione delle opere autostradali per i collegamenti con la rete autostradale - Rideterminazione di spesa (programma 1.5.1.). |
Art. 155. Sedi regionali (programma 0.1.4.). |
Art. 156. Sedi regionali - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 0.1.4.). |
Art. 157. Recupero del compendio di Villa Ottelio (programma 0.6.1.). |
Art. 158. Posti di lavoro multifunzionali (programma 0.1.4.). |
Art. 159. Sistema informativo del libro fondiario (programma 0.1.5.). |
Art. 160. Interventi di ripristino di edifici danneggiati da avversità atmosferiche (programma 1.2.2.). |
Art. 161. Caccia e pesca (programma 1.3.4.). |
Art. 162. Disposizioni in materia di trattamento economico del personale regionale (programma 0.1.2.). |
Art. 163. Utilizzo di somme già allocate a bilancio. |
Art. 164. Riassegnazione sovvenzioni non erogate ai sensi della legge regionale 15 aprile 1971, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni (programma 3.4.1.). |
Art. 165. Rientro al bilancio regionale di somme afferenti alla gestione fuori bilancio di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 10. |
Art. 166. Cessione di partecipazione azionaria. |
Art. 167. Proroga delle funzioni dell'Ufficio stralcio del Servizio autonomo dell'emigrazione. |
Art. 168. Anticipazioni di contributi nel settore dell'industria. |
Art. 169. Modifica dell'articolo 48 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modificazioni. |
Art. 170. Proroga del termine di cui all'articolo 44, commi terzo e quarto, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni. |
Art. 171. Ulteriori modificazioni della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19. |
Art. 172. Ulteriore modifica dell'articolo 20 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10. |
Art. 173. Modifica all'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50. |
Art. 174. Abrogazione dell'articolo 118, comma 11, e modifica degli articoli 126, comma 5 e 211, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5. |
Art. 175. Limitazione dell'operatività di leggi regionali nel settore dell'industria. |
Art. 176. Abrogazione dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14. |
Art. 177. Copertura finanziaria delle spese che non trovano corrispondenza in assegnazioni statali o comunitarie. |
Art. 178. Entrata in vigore. |
§ 6.4.145 – L.R. 14 febbraio 1995, n. 8.
Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1995).
(B.U. 16 febbraio 1995, suppl. straord. n. 6).
TITOLO I
TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
CAPO I
Trasferimenti agli enti locali in attuazione dell'articolo 54 dello statuto speciale di autonomia
Art. 1. Trasferimento agli enti locali in attuazione dell'articolo 54 dello statuto speciale di autonomia ai sensi della
1. In attuazione dell'articolo 54 dello statuto speciale di autonomia, nonchè in attuazione della
2. Per le finalità di cui al comma 1 e destinata, nell'anno 1995, la somma complessiva di lire 107.000 milioni di cui:
a) lire 41.000 milioni destinati alle Province;
b) lire 61.000 milioni destinati ai Comuni;
c) lire 5.000 milioni destinati alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.
Art. 2. Trasferimenti alle Province (programma 0.6.2.).
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), alle Province è assegnata la somma complessiva di lire 41.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 24.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della
b) lire 17.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della
2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 24.000 milioni per l'anno 1995.
3. Il predetto onere di lire 24.000 milioni fa carico al capitolo 1801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni per l'anno 1995.
5. Il predetto onere di lire 17.000 milioni fa carico al capitolo 1820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 3. Trasferimenti ai Comuni (programma 0.6.2.).
1. Secondo quanto previsto dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata la somma di lire 44.000 milioni per l'anno 1995, ai sensi dell'articolo 54 dello statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata l'ulteriore somma di lire 9.000 milioni per l'anno 1995 per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni capoluogo è assegnata l'ulteriore somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1995, il cui impiego è vincolato nel modo seguente:
a) lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni in materia di parchi urbani e parchi urbani comprensoriali;
b) lire 3.500 milioni per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza, nonchè di attività aventi rilevanza provinciale.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), è assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale l'ulteriore somma di lire 3.000 milioni per l'anno 1995, per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati, nonchè di attività aventi rilevanza comprensoriale.
5. Per le finalità previste dai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di lire 61.000 milioni per l'anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 61.000 milioni fa carico al capitolo 1800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 4. Trasferimenti alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli (programma 0.6.2.).
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnata la somma complessiva di lire 5.000 milioni per l'anno 1995, suddivisa in ragione di:
a) lire 3.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della
b) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della
2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1995.
3. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1802 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1821 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
CAPO II
Trasferimenti agli enti locali per finalità specifiche
Art. 5. Contributi a Comuni e Province per l'adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza di cui alla
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni, Province e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni e nella misura massima prevista dai commi 10 e 14, a totale o parziale sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi all'ammortamento dei mutui che i Comuni e le Province stipulano per finanziare l'esecuzione di opere di adeguamento degli impianti di immobili di loro proprietà alle prescrizioni di cui alla
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale per le autonomie locali, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da [3]:
a) la deliberazione con cui si dispone l'assunzione del mutuo;
b) copia dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;
c) una dichiarazione del Sindaco del Comune, del Presidente della Provincia ovvero del Presidente dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ove si dia atto che le opere, che si intende finanziare con il mutuo da stipulare, sono preordinate all'esclusivo scopo dell'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla
4. L'erogazione del contributo è disposta previa presentazione del contratto di mutuo corredato dal relativo piano di ammortamento.
5. (Omissis) [5].
6. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con priorità per gli interventi relativi a edifici destinati ad uso scolastico, ivi compresi gli asili nido e le scuole materne, e per quelli relativi a edifici destinati a sede di uffici delle Amministrazioni locali.
7. L'alienazione degli immobili, oggetto degli interventi finanziati con i contributi di cui al comma 1, prima che siano decorsi dieci anni dalla data di concessione del contributo, comporta la revoca dei benefici concessi, con l'obbligo per i soggetti beneficiari di rimborsare all'Amministrazione regionale le somme riscosse maggiorate degli interessi.
8. Ad avvenuta estinzione del mutuo e decorrenza del termine di dieci anni dalla data di concessione del contributo, il Sindaco del Comune, il Presidente della Provincia ovvero il Presidente dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ne danno comunicazione alla Direzione regionale per le autonomie locali mediante inoltro di apposita dichiarazione che attesti altresì l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 7 [6].
9. Per le finalità previste dal comma 1, relativamente agli interventi in favore dei Comuni, è autorizzato nell'anno 1996 un limite di impegno di lire 2.000 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
11. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 1810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
13. Per le finalità previste dal comma 1, relativamente agli interventi in favore delle Province, è autorizzato nell'anno 1996 un limite di impegno di lire 2.000 milioni.
14. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
15. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 1811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
16. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 6. Contributi ai Comuni per i centri visite dei parchi naturali dell'Isonzo e della Laguna (Programma 1.3.3.). [7]
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'anno 1995, contributi straordinari fino al 100 per cento della spesa ammissibile, ai Comuni che gestiscono centri visite nel Parco naturale dell'Isonzo e nel Parco naturale della Laguna.
2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono inoltrate alla Direzione regionale delle foreste e dei parchi, corredate di un preventivo di spesa e di una relazione illustrativa.
3. Le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi sono stabilite nei rispettivi decreti di concessione.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.
5. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 7. Contributi per l'edilizia pubblica (programma 1.4.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 7 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 3405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 8. Completamento di opere di competenza comunale (programma 1.4.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 800 milioni fa carico al capitolo 3451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 9. Contributo al Comune di Latisana per manifestazioni ecologiche (programma 1.5.5.).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Latisana un contributo straordinario per l'anno 1995 di lire 100 milioni per l'organizzazione di manifestazioni che promuovono l'utilizzo di carburanti ecologici e la diffusione di veicoli elettrici.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata dalla relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dal relativo preventivo di spesa. Le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere complessivo di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 10. Contributo ordinario per le spese correnti della Comunità collinare del Friuli (programma 0.7.1.).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli un contributo ordinario annuo per il finanziamento delle spese correnti.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
3. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 962 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
Art. 11. Ripiano dei disavanzi di amministrazione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna (programma 0.6.2.).
1. Per le finalità indicate all'articolo 6, comma 1, della
2. Il predetto onere di lire 3.600 milioni fa carico al capitolo 1755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Nel testo dell'articolo 2 della
4. Gli effetti degli atti di proroga delle gestioni commissariali di cui all'articolo 2 della
5. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, della
6. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 12. Personale trasferito alle Province ai sensi delle leggi regionali 9 marzo 1988, n. 10 e successive modificazioni e 25 maggio 1993, n. 26 (programma 0.6.2.).
1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, della
2. Nel testo dell'articolo 7 della
«2. La ripartizione del finanziamento di cui al comma 1 fra le Province di Udine e Pordenone è disposta dalla Giunta regionale- in relazione al personale provvisoriamente trasferito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26.».
3. Per le finalità indicate all'articolo 7, comma 1, della
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 13. Piani comunali degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici (programma 0.6.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, lettera b), della
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 1724 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dagli articoli 27, comma 1, lettera c), e 31, comma 1, lettera b), della
4. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 1725 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 14. Contributi alle Comunità montane per opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico - Fondi statali (programma 0.7.1.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, della
2. Il predetto onere di lire 345.500.600 fa carico al capitolo 1013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. Corrispondentemente sul capitolo 330 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci è prevista per l'anno 1997 l'entrata di pari importo a valere sull'autorizzazione di spesa statale di cui all'articolo 41, comma 4, del
CAPO III
Norme speciali in applicazione della normativa concernente i trasferimenti agli enti locali
Art. 15. Utilizzo dei limiti d'impegno di cui all'articolo 6, comma 3, della
1. La proroga al 31 dicembre 1994 disposta dall'articolo 14, comma 1, della
2. In deroga al disposto dell'articolo 14, comma 4, della
3. Decorso il termine del 31 dicembre 1995 di cui ai commi 1 e 2, le somme non impegnate costituiscono economie e devono essere restituite all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della
TITOLO II
ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 16. Accordi di programma (programma 0.6.3.).
1. La spesa complessiva di lire 5.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.900 milioni per l'anno 1995 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1996, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 15, comma 14, della
2. La spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 13.000 milioni per l'anno 1996, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 15, comma 15, della
3. E' revocata la spesa di lire 8.000 milioni, già rideterminata e così autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 15, comma 3, della
4. E' revocata la spesa di lire 6.000 milioni, già rideterminata e così autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 15, comma 6, della
5. E' revocata la spesa di lire 1.000 milioni, già rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995, dall'articolo 73, comma 3, della
6. E' revocata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1995 e lire 1.000 milioni per l'anno 1996, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 15, comma 11, della
Art. 17. Accordi di programma Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 0.6.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.300 milioni fa carico al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, della
4. Il predetto onere complessivo di lire 22.500 milioni fa carico al capitolo 911 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della
6. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 942 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
TITOLO III
PROGRAMMI COMUNITARI
Art. 18. Attuazione dell'obiettivo 2 previsto dall'articolo 1 del
1. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 1, della
2. Il predetto onere complessivo di lire 22.500 milioni fa carico al capitolo 7750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 19. Attuazione dell'obiettivo 5 b) previsto dall'articolo 1 del
1. Per le finalità previste dall'articolo 117, comma 2, della
2. L'onere complessivo di lire 34.460 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi. Al maggior onere previsto in lire 74 milioni per l'anno 1998 e in ulteriori lire 74 milioni per l'anno 1999, rispetto a quello relativo all'anno 1997, si fa fronte mediante l'utilizzo di quota parte della cessazione della spesa autorizzata dall'articolo 3 della
4. E' revocata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 140, comma 3, della
Art. 20. Attuazione dell'obiettivo 3 previsto dall'articolo 1 del
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma d'interventi finanziato dal Fondo sociale europeo per il conseguimento dell'obiettivo 3 di cui all'articolo 1 del
2. Alla realizzazione degli interventi previsti dal programma di cui al comma 1 si provvede:
a) con le risorse assegnate dall'Unione europea valere sul Fondo sociale europeo;
b) con i finanziamenti dello Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della
3. Per le finalità previste dal comma 1, e nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi dal primo al terzo, della
a) ai sensi del comma 2, lettera a), la spesa complessiva di lire 98.729 milioni per gli anni dal 1995 al 1999, suddivisa in ragione di lire 25.670 milioni per l'anno 1995, lire 18.265 milioni per l'anno 1996, lire 17.771 milioni per l'anno 1997, lire 18.433 milioni per l'anno 1998 e lire 18.590 milioni per l'anno 1999;
b) ai sensi del comma 2, lettera b), la spesa complessiva di lire 86.477 milioni per gli anni dal 1995 al 1999, suddivisa in ragione di lire 21.357 milioni per l'anno 1995, lire 16.280 milioni per l'anno 1996, lire 15.708 milioni per l'anno 1997, lire 16.475 milioni per l'anno 1998 e lire 16.657 milioni per l'anno 1999;
c) ai sensi del comma 2, lettera c), la spesa complessiva di lire 28.112 milioni, suddivisa in ragione di lire 8.556 milioni per l'anno 1995 e lire 4.889 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1999.
4. L'onere complessivo di lire 61.706 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 con il comma 3, lettera a), fa carico al capitolo 5952 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995; le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio e per gli anni medesimi.
5. Corrispondentemente, sul capitolo 230 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1998 e 1999, è prevista l'entrata di pari importo assegnata dall'Unione europea a valere sul Fondo sociale europeo per le finalità di cui al comma 1.
6. L'onere complessivo di lire 53.345 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 con il comma 3, lettera b), fa carico al capitolo 5951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995; le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
7. Corrispondentemente, sul capitolo 229 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1998 e 1999, è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della
8. L'onere complessivo di lire 18.334 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 con il comma 3, lettera c), fa carico al capitolo 5950 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995; le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 21. Attuazione dell'obiettivo 4 previsto dall'articolo 1 del
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma d'interventi finanziato dal Fondo sociale europeo per il conseguimento dell'obiettivo 4 di cui all'articolo 1 del
2. Alla realizzazione degli interventi previsti dal programma di cui al comma 1 si provvede:
a) con le risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul Fondo sociale europeo;
b) con i finanziamenti dello Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della
c) con fondi regionali.
3. Per le finalità previste dal comma 1, e nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi dal primo al terzo, della
a) ai sensi del comma 2, lettera a), la spesa complessiva di lire 30.960 milioni per gli anni dal 1995 al 1999, suddivisa in ragione di lire 9.443 milioni per l'anno 1995, lire 5.090 milioni per l'anno 1996, lire 5.273 milioni per l'anno 1997, lire 5.470 milioni per l'anno 1998 e lire 5.684 milioni per l'anno 1999;
b) ai sensi del comma 2, lettera b), la spesa complessiva di lire 21.539 milioni per gli anni dal 1995 al 1999, suddivisa in ragione di lire 6.933 milioni per l'anno 1995, lire 3.800 milioni per l'anno 1996, lire 3.468 milioni per l'anno 1997, lire 3.599 milioni per l'anno 1998 e lire 3.739 milioni per l'anno 1999;
c) ai sensi del comma 2, lettera c), la spesa complessiva di lire 5.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.80 milioni per l'anno 1995, lire 1.000 milioni per l'anno 199 e lire 900 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999;
4. L'onere complessivo di lire 19.806 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 199 al 1997 con il comma 3, lettera a), fa carico al capitolo 5962 dello stato di previsione della spesa del bilanci pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995; le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilanci e pre gli anni medesimi.
5. Corrispondentemente, sul capitolo 233 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1998 e 1999 è prevista l'entrata di pari importo assegnata dall'Unione europea a valere sul Fondo sociale europeo per le finalità di cui al comma 1.
6. L'onere complessivo di lire 14.201 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 199 al 1997 con il comma 3, lettera b), fa carico al capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa del bilanci pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995; le quote autorizzate per gli anni 1998 e 199 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
7. Corrispondentemente, sul capitolo 232 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1998 e 1999 è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 2 della
8. L'onere complessivo di lire 3.700 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 199 al 1997 con il comma 3, lettera c), fa carico al capitolo 5960 dello stato di previsione della spesa del bilanci pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995; le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilanci per gli anni medesimi.
TITOLO IV
INTERVENTI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE
Art. 22. Conferimento straordinario al Fondo regionale per la protezione civile per interventi nel settore ambientale (programma 1.2.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1 della
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 4152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
TITOLO V
FINANZIAMENTI INTEGRATIVI REGIONALI DELLA SPESA SANITARIA DI PARTE CORRENTE
Art. 23. Finanziamento integrativo regionale per la spesa sanitaria di parte corrente (programma 2.1.1.).
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del
2. La ripartizione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 350.000 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 350.000 milioni fa carico al capitolo 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
TITOLO VI
INTERVENTI DI PARTE CORRENTE NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Art. 24. Programmi annuali di esercizio dei trasporti pubblici locali (programma 1.5.5.). [8]
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 18, comma 1, del
2. Il predetto onere complessivo di lire 125.000 milioni fa carico al capitolo 3978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Al fine di assicurare la continuità dei servizi svolti dalle aziende di trasporto pubblico locale, anche nelle more delle formulazione iniziale del programma di cui all'articolo 49, primo comma, numero 1, della
Art. 25. Applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri (programma 1.5.5.). [9]
1. Al fine di agevolare l'applicazione nel Friuli-Venezia Giulia del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri per il biennio 1994-1995 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel limite massimo di lire 5.000 milioni, speciali sovvenzioni alle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale.
2. Le predette sovvenzioni regionali sono destinate alla copertura dei maggiori oneri che le aziende di trasporto devono sostenere per il pagamento ai dipendenti dei miglioramenti economici previsti dal contratto nazionale per il periodo fino al 31 dicembre 1994.
3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 3979 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
(articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
TITOLO VII
INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO I
Interventi nel settore della tutela dell'ambiente
Art. 27. Cartografia tecnica regionale (programmi 0.5.2., 0.5.1. e 1.2.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, lettere a) e c), della
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 2022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 14 bis della
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14 della
6. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 2755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 28. Interventi per il contenimento degli effetti di eutrofizzazione del mare Adriatico (programma 1.1.1.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 29. Impianti di depurazione - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.1.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 2334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 30. Studi e progetti per opere igienico-sanitarie (programma 1.1.2.).
1. La spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 31 della
Art. 31. Opere acquedottistiche di rilevanza regionale (programma 1.1.2.).
1. E' revocata la spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 30, comma 3, della
Art. 32. Opere acquedottistiche di rilevanza regionale Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.1.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 5, della
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 33. Contributo straordinario al Comune di Ravascletto per il risanamento della rete idrica comunale (programma 1.1.2.).
1. In relazione alla urgente necessità di garantire
l'approvvigionamento idrico del Comune di Ravascletto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune stesso un finanziamento straordinario di lire 450 milioni per l'anno 1995 per interventi di risanamento della rete di distribuzione idrica dell'acquedotto comunale.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 30 settembre 1995, corredata da una relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dal relativo preventivo di spesa [10].
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 450 milioni fa carico al capitolo 2370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 34. Opere e progettazione nel settore dello smaltimento rifiuti (programma 1.1.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 31, commi 1 e 2, della
2. Il predetto onere complessivo di lire 11.000 milioni fa carico al capitolo 2421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. L'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 32, comma 1, della
4. E' revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 32, comma 3, della
5. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della
6. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
7. E' revocata la spesa di lire 250 milioni autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 32, comma 5, della
Art. 35. Opere nel settore dello smaltimento rifiuti - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.1.3.).
1. La spesa di complessive lire 11.000 milioni per l'anno 1995, autorizzata per la quota di lire 7.000 milioni e rideterminata a mutuo per la quota di lire 2.000 milioni rispettivamente dagli articoli 78, comma 1, e 92, comma 4, della
2. Le autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 1994 con l'articolo 92, comma 4, della
3. E' revocata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1995 come autorizzata per la quota di lire 2.000 milioni, e rideterminata per la quota di lire 1.000 milioni, dall'articolo 78, comma 5, e rispettivamente dall'articolo 92, comma 6, della
4. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 36. Interventi per il recupero di aree degradate da attività di smaltimento di rifiuti ed estrattive (programma 1.1.3.).
1. La spesa di lire 2.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 34, comma 1, della
2. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della
3. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 2453 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
4. E' revocata la spesa di lire 2.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 34, comma 3, della
5. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 4 della
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 37. Recupero di aree degradate da attività di smaltimento di rifiuti ed estrattive - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.1.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 2454 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 35, comma 3, della
4. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 4 della
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 38. Opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica (programma 1.2.1.).
1. Per le finalità previste dal
2. Il predetto onere complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 2496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. E' revocata la spesa di lire 7.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1995 e lire 5.500 milioni per l'anno 1996, autorizzata dall'articolo 40, comma 1, della
4. Per le finalità previste dall'articolo 40 della
5. Il predetto onere di lire 7.500 milioni fa carico al capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 39. Opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.2.1.).
1. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 41, comma 1, della
2. Per le finalità previste dall'articolo 40 della
3. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 40. Distribuzione del gas metano - Intervento finanziato con ricorso a mutuo (programma 1.4.3.).
1. Per le finalità previste dagli articoli 3, primo comma, lettera b), come sostituito dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 41. Incremento e miglioramento del patrimonio forestale (programma 1.3.1.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. La spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995, autorizzata dall'articolo 15, comma 3, della
4. Per le finalità previste dall'articolo 2 della
5. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
6. La spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 15, comma 5, della
7. Per le finalità previste dall'articolo 5 della
8. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
9. La spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 15, comma 7, della
Art. 42. Salvaguardia dell'ambiente forestale e dei parchi naturali (programmi 1.3.3. e 1.3.1.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 3, e terzo comma, della
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. E' revocata la spesa di lire 2.000 milioni, già rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 97, coma 15, della
4. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 2, della
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
6. La spesa di lire 1.200 milioni, autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 46, comma 9, della
7. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo e secondo comma, della
8. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
9. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 4, della
10. Il predetto onere complessivo di lire 210 milioni fa carico al capitolo 3021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
11. La spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 14, comma 1, della
12. Per le finalità previste dall'articolo 39, terzo comma, della
13. Il predetto onere di lire 38 milioni fa carico al capitolo 2808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
14. E' revocata la spesa di lire 106.324.000, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 21, comma 1, della
Art. 43. Opere idraulico-forestali (programma 1.3.2.).
1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 11 della
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. E' revocata la spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 47, comma 3, della
Art. 44. Opere idraulico-forestali - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.3.2.).
1. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29, come modificato dall'articolo 52 della
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
CAPO II
Interventi nel settore dell'abitazione
Art. 45. Edilizia agevolata (programma 1.4.1.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 47 della
2. Il predetto onere di lire 30.000 milioni fa carico al capitolo 1390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. Per le finalità previste dall'articolo 88 e dall'articolo 94, come modificato dall'articolo 38 della
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.
5. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19951997.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Il limite di impegno di lire 8.000 milioni, autorizzato per l'anno 1995 dall'articolo 49, comma 1, della
Art. 46. Edilizia convenzionata (programma 1.4.1.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 85 e dall'articolo 94, come modificato dall'articolo 38 della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2016.
3. L'onere di lire 2.000 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1997, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2016 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 47. Interventi di edilizia residenziale (programma 1.4.1.).
1. In relazione agli ulteriori rientri per complessive lie 3.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni nell'anno 1995, di lire 200 milioni nell'anno 1996 e di lire 3.000 milioni nell'anno 1997, previsti sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, è autorizzata, a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della
2. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della
3. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 51, comma 3, della
a) lire 16.700 milioni, suddivisi in ragione di lire 10.800 milioni per l'anno 1995, di lire 2.900 milioni per l'anno 1996 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1997, per interventi a favore degli I.A.C.P. a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995;
b) lire 1.000 milioni per l'anno 1996 per interventi a favore delle cooperative edilizie a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 48. Recupero edilizio e riqualificazione dei centri urbani (programma 1.4.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 12 dalla
2. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 3327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
[3. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, dalla
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
5. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 3360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19951997.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 49. Recupero edilizio e riqualificazione dei centri urbani - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.4.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 13, secondo comma, lettere b), c) e d), e dall'articolo 15 della
2. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 3335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 50. Centri storici primari (programma 1.4.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996;
b) lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2014;
c) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
3. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 3352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2016 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio pre gli anni medesimi.
5. La spesa di lire 2.000 milioni, autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 54, comma 3, della
Art. 51. Centri storici primari - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.4.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 52. Progetti e realizzazioni di risparmio energetico nel campo dell'edilizia pubblica (programma 1.4.2.).
1. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 58, comma 3, della
Art. 53. Edilizia di pubblico interesse (programma 1.4.3.).
1. Per le finalità previste dal primo e terzo comma dell'articolo 7 ter della
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dal primo e secondo comma dell'articolo 7 ter della
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2014;
c) lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2015 2016.
5. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 3436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2016 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 54. Manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.4.1.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 3 della
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 1395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 55. Interventi degli enti locali e degli IACP a servizio delle caserme militari e per le sedi delle forze dell'ordine (programma 1.4.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 15, della
2. Il predetto onere complessivo di lire 800 milioni fa carico al capitolo 3388 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 7, della
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 200 milioni per l'anno 1995;
b) lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2014; c) lire 150 milioni per l'anno 2015.
5. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 3389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO III
Interventi nel settore dei trasporti pubblici locali
Art. 56. Programmi di investimento per i trasporti pubblici locali (programma 1.5.5.). [12]
1. Per le finalità previste dall'articolo 55, primo comma, numero 2), e dall'articolo 58 della
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 57. Acquisto di autobus (programma 1.5.5.). [13]
1. Per le finalità previste dall'articolo 57 bis, della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura seguente:
a) lire 1.100 milioni per l'anno 1995;
b) lire 1.600 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2004; c) lire 500 milioni per l'anno 2005.
3. L'onere complessivo di lire 4.300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 4012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Sono revocati i tre limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno, autorizzati rispettivamente dall'anno 1994 al 1998, dall'articolo 40, comma 2, della
Art. 58. Acquisto di scuola-bus (programma 1.5.5.). [14]
1. Per le finalità previste dall'articolo 65 della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura sotto indicata :
a) lire 100 milioni per l'anno 1995; b) lire 200 milioni per dall'anno 1996 all'anno 1999; c) lire 100 milioni per l'anno 2000.
3. L'onere complessivo di lire 500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 4005-dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2000 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 59. Relazione dei piani di traffico (programma 1.5.5.). [15]
1. Per le finalità previste dall'articolo 41 della
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 60. Piani locali di viabilità e del trasporto ciclistico (programma 0.5.1.). [16]
1. Per le finalità previste dall'articolo 4 della
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 fanno carico al capitolo 3620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 61. Trasporti speciali e straordinari (programma 1.5.5.). [17]
1. Per le finalità previste dall'articolo 60 della
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 3974 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
CAPO IV
Interventi per le infrastrutture di trasporto e nel settore dei traffici
Art. 62. Realizzazione, gestione e manutenzione di opere stradali ed autostradali in concessione dall'ANAS (programma 1.5.1.). [18]
1. Per le finalità previste dall'articolo 66, comma 3, dalla
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. La spesa di lire 8.000 milioni, autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 66, comma 1, della
4. Per le finalità previste dall'alinea del primo comma dell'articolo 7 della
5. Il predetto onere di lire 11.348.817.500 fa carico al capitolo 3717 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 63. Opere stradali ed autostradali in concessione all'A.N.A.S. e opere di viabilità di interesse regionale - Interventi finanziati con ricorso mutuo (programma 1.5.1.). [19]
1. La spesa di lire 7.800 milioni, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 67, comma 2, della
2. La spesa di lire 5.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 96, comma 1, della
Art. 64. Liberalizzazione tariffaria di tratti autostradali (programma 1.5.1.). [20]
1. In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità ed al fine di contenere gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull'ambiente e sulle strutture, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l'alleggerimento del traffico stradale nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1995.
2. Per le finalità previste dal comma 1 l'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare, di concerto con l'Assessore alla viabilità ed ai trasporti, su conforme deliberazione della Giunta regionale, una convenzione con le società concessionarie, nella quale siano fissati i termini e le modalità del rimborso, che è comunque erogato in via posticipata sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 1424 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 65. Interventi nel settore dei porti (programma 1.5.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall'articolo 3 della regionale 23 luglio 1990, n. 30, ad esclusione di quelle indicate dall'articolo 41, comma 4, della
2. Il predetto onere di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. La spesa di lire 200 milioni, autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 70, comma 3, della
4. Il limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato per l'anno 1994 dall'articolo 25, comma 1, della
5. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2011.
7. L'onere di lire 500 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1997, fa carico al capitolo 3792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della
10 Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2011.
11. L'onere di lire 500 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno dal 1997, fa carico al capitolo 3800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 66. Interventi nel settore dei porti - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 1.5.2.). [21]
1. La spesa di lire 2.000 milioni, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 83, comma 1, della
Art. 67. Infrastrutture di servizio al sistema dei trasporti e dei traffici (programma 1.5.3.). [22]
1. La spesa di lire 500 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 71, comma 2, della
2. E' revocato il limite di impegno di lire 500 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004, dall'articolo 71, comma 9, della
3. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 9, della
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
5. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 3872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19951997.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 71, comma 14, della
8. E' revocato il limite di impegno di lire 2.000 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004, dall'articolo 71, comma 4, della
9. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 1, della
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
11. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 3879 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19951997.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 68. Interventi a favore degli investimenti privati nei porti (programma 1.5.4.). [23]
1. Per le finalità previste dall'articolo 25 della
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 3918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 69. Contributi pluriennali alle imprese di spedizione e di autotrasporto (programma 1.5.4.). [24]
1. Per le finalità previste dall'articolo 4 della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
3. L'onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 3920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall'articolo 26 della
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l'anno 1995;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2004; c) lire 500 milioni per l'anno 2005.
7. L'onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 70. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese di spedizione e di autotrasporto (programma 1.5.4.). [25]
1. Il limite di impegno quinquennale di lire 1.000 milioni, autorizzato per l'anno 1994 dall'articolo 68, comma 1, della
2. Per le finalità previste dall'articolo 27 della
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.
4. L'onere complessivo di lire 150 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
TITOLO VIII
INTERVENTI NEI SETTORI DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
Interventi nel Settore della sanità
Art. 71. Finanziamenti regionali per le strutture sanitarie ed ospedaliere (programma 2.1.2.).
1. La spesa di lire 60.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 77 della
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del
3. Il predetto onere di lire 30.000 milioni fa carico al capitolo 4398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 72. Contributo straordinario nel settore della formazione sanitaria (programma 2.1.2.).
1. Ad integrazione del contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 5, della
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 4427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 73. Finanziamenti di spesa sanitaria per interventi specifici (programma 2.1.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 79, comma 3, della
2. Il predetto onere complessivo di lire 11.500 milioni fa carico al capitolo 4500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. In applicazione del disposto di cui al comma 4 dell'articolo 79 della
a) lire 3.250 milioni per i consultori familiari pubblici e privati; b) lire 3.250 milioni per la tutela della salute mentale;
c) lire 1.000 milioni per la tutela della salute dei
tossicodipendenti; d) lire 400 milioni per la disinfestazione del territorio dai ratti;
e) lire 100 milioni per il rimborso spese a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi;
f) lire 2.500 milioni per i sussidi a favore dei soggetti nefropatici.
CAPO II
Interventi nel Settore dell'assistenza
Art. 74. Strutture socio-assistenziali (programma 2.2.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.
3. L'onere complessivo di lire 200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 4838 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della
6. Il predetto onere complessivo di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 4848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
7. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della
8. Il predetto onere complessivo di lire 5.100 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
9. La spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 82, comma 3, della
Art. 75. Strutture socio-assistenziali - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 2.2.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, e 3 della
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 76. Servizi socio-educativi per la prima infanzia (programma 2.2.3.).
1. La spesa di lire 150 milioni autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 85 della
Art. 77. Sovvenzioni ad Enti locali e loro Consorzi per l'assistenza alle persone handicappate (programma 2.2.4.).
1. In attesa della revisione organica della vigente normativa regionale in materia di handicap e limitatamente all'anno 1995, le sovvenzioni regionali che, nell'ambito delle previsioni di cui al Capo III della
a) gestione di centri socio-educativi, occupazionali e di formazione permanente;
b) gestione di comunità alloggio e centri residenziali per gravi;
c) servizi di integrazione scolastica, formativi e di inserimento lavorativo.
2. Le attività indicate al comma 1 si conformano gradualmente alle linee e agli indirizzi contenuti nell'accordo di programma previsto dall'articolo 89, coma 4, della
3. La copertura dell'onere finanziario relativo alle prestazioni di rilievo sanitario connesse alle attività di cui al comma 1 è assicurata sulla base di apposite convenzioni fra gli Enti interessati e le Aziende per i servizi sanitari.
4. La sovvenzione da attribuire a ciascun ente è determinata tenendo conto della spesa sostenuta nell'anno precedente e in misura comunque non inferiore al contributo concesso nel precedente esercizio finanziario; la sovvenzione stessa è concessa ed erogata all'inizio dell'anno, in percentuale non superiore al 50 per cento dell'importo assegnato per le medesime finalità nell'anno precedente ed è soggetta a conguaglio in base all'importo globale destinato all'ente in via definitiva.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 13.500 milioni per l'anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 13.500 milioni fa carico al capitolo 4968 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
CAPO III
Interventi nel Settore dell'istruzione, della cultura, della ricerca
scientifica, della formazione professionale e dello sport
Art. 78. Diritto allo studio (programma 2.3.1.). [26]
1. La Regione esercita le funzioni previste dalla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, a decorrere dal 1° gennaio 1995, con riferimento all'anno scolastico 1994/1995.
2. A tal fine le Province provvedono a trasmettere le domande pervenute, entro i termini previsti dal Regolamento di cui all'articolo 6 della predetta
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 5 della predetta
4. Al fine di consentire agli aventi diritto di fruire degli assegni di studio previsti dalla legge regionale citata per l'anno scolastico in corso ed in relazione a quanto disposto dal comma 3 la Regione succede alle Province negli eventuali rapporti convenzionali previsti dall'articolo 5 della citata
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
6 Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 5029 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 79. Inserimento nella scuola materna e dell'obbligo ed attività di sostegno a favore dei Rom (programma 2.3.1.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 13 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 90 milioni fa carico al capitolo 5040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 80. Edilizia scolastica ed universitaria (programmi 2.3.1. e 2.3.2.).
1. E' revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 92, comma 1, della
2. Per le finalità previste dall'articolo 33 della
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.
4. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 5096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 81. Collegio del mondo unito (programma 2.3.2.).
1. La spesa di lire 2.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 93 della
Art. 82. Macchina di luce di sincrotrone (programma 2.3.3.).
1. Il limite di impegno di lire 1.800 milioni, autorizzato nell'anno 1994 dall'articolo 29, comma 9, della
Art. 83. Istituzioni ed attività culturali e scientifiche (programma 2.3.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 15 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 5.300 milioni fa carico al capitolo 5130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, così rideterminata dall'articolo 95, comma 6, della
4. Per le finalità previste dall'articolo 49, primo comma, della
5. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 5131 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
6. Per le finalità e con le modalità previste dai commi 3 e rispettivamente 4 dell'articolo 30 della
7. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 84. Tutela dei beni artistici, culturali, storici e archivistici (programmi 2.4.1. e 2.4.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 37, primo comma e secondo comma, numero 1), della
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 5176 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 49 della
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 5177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14 della
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.
7. L'onere complessivo di lire 500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 5178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall'articolo 96, comma 13, della
10. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 5227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
11. Per le finalità previste dagli articoli 46 e 47 e dall'articolo 48, come integrato dall'articolo 11 della
12. Il predetto onere complessivo di lire 550 milioni fa carico al capitolo 5239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
13. All'articolo 34, comma 32, della
14. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 32, della
15. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 85. Tutela della lingua friulana (programmi 2.4.3. e 0.6.2.). [27]
1. In attesa della revisione organica della normativa regionale in materia di tutela della lingua friulana, la Regione esercita le funzioni previste dall'articolo 3 della
2. A tal fine, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, per l'anno 1995 le domande di contributo dovranno pervenire alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il mese di marzo.
3. Sono di competenza delle Province gli atti relativi alle domande di contributo presentate ed accolte prima dell'entrata in vigore della presente legge, a valere sulle assegnazioni disposte sino al 1994.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, per l'anno 1995.
5. Il predetto onere complessivo di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
6. Conseguentemente al disposto di cui al comma 1, è revocata l'autorizzazione di spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995 disposta dall'articolo 5 della
Art. 86. Interventi a sostegno di attività culturali e teatrali (programma 2.4.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 41, comma 1, della
2. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. E' revocata la spesa di lire 80 milioni autorizzata per ciascuno degli anni 1995 e 1996 dall'articolo 98, comma 1, della
4. Per le finalità indicate all'articolo 100, comma 1, della
5. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 5359 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 87. Contributo a sostegno di attività teatrali di particolare rilevanza (programma 2.4.3.).
1. Nell'ambito delle previsioni di cui al Titolo II della
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
3. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1997.
4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
Art. 88. Edilizia teatrale (programma 2.4.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 5390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. E' revocata la spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 99, comma 1, della
4. Il limite di impegno di lire 2.000 milioni, autorizzato per l'anno 1995 dall'articolo 44 della
5. E' revocato il limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004 dall'articolo 99, comma 3, della
6. Per le finalità previste dal comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37 della
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
8. L'onere complessivo di lire 8.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19951997.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 89. Edilizia teatrale - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 2.4.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 90. Attività culturali (programma 2.4.3.).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto «Mons. F. Tomadini» un finanziamento straordinario per i lavori di sistemazione e riadattamento degli impianti tecnologici e delle opere di finitura, ivi comprese le dotazioni d'arredo, della porzione di fabbricato interessante l'Aula Magna e le sue pertinenze funzionali e tecnologiche, per l'ottenimento dell'agibilità per locali di pubblico spettacolo.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è condizionato alla stipulazione, da parte del soggetto di cui al comma 1, di una convenzione con l'Amministrazione regionale che preveda l'utilizzo gratuito dell'Aula Magna in occasione di convegni, congressi e manifestazioni di interesse regionale da parte di enti, istituzioni ed associazioni pubbliche e private.
3. La convenzione di cui al comma 2, di cui sono fissati i termini, le modalità di individuazione e le condizioni per l'utilizzo dell'Aula Magna da parte dei soggetti ivi previsti, compreso il rimborso degli oneri di funzionamento relativi all'apertura della sala, è stipulata, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, dall'Assessore all'istruzione ed alla cultura.
4. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione, una volta stipulata la convenzione di cui al comma 2, previa presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura di una relazione tecnico- illustrativa e da un preventivo sommario di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento predetto sono fissati dalla deliberazione della Giunta regionale che dispone la concessione del finanziamento.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 91. Contributi per la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana (programma 2.4.3.).
1. Per la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana, da inserirsi nel palinsesto della quarta rete regionale contestualmente all'avvio delle trasmissioni televisive in lingua slovena, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 92. Centri di formazione professionale (programma 2.5.2.).
1. Per le finalità indicate all'articolo 39, comma 3, della
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 107, comma 1, della
Art. 93. Interventi a tutela del talento atletico (programma 2.4.4.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6057 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 94. Opere pubbliche del primario interesse sportivo cittadino del Comune di Trieste (programma 2.4.4.).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo pluriennale, nella misura massima prevista dal comma 5, per una durata non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che l'Ente stipula per la realizzazione di nuove opere pubbliche di primario interesse sportivo cittadino.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive, corredata dalla deliberazione con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dall'atto di adesione dell'Istituto mutuante, nonchè dal progetto esecutivo dell'opera e dal relativo preventivo di spesa. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulti il piano di ammortamento, in linea capitale e interessi.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato nell'anno 1996 il limite d'impegno di lire 1.000 milioni.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
6. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997 fa carico al capitolo 6134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli-del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 95. Impianti sportivi di interesse regionale e interprovinciale (programma 2.4.4.).
1. E' revocato il limite d'impegno di lire 1.500 milioni autorizzato per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003 dell'articolo 36, comma 1, della
2. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
4. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della
7. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 96. Impianto di biathlon a Forni Avoltri (programma 2.4.4.).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni Avoltri un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per i lavori di costruzione di un impianto fisso di biathlon in località Piani di Luzza, ivi compresa la dotazione delle attrezzature e delle apparecchiature.
2. Per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 trovano applicazione le modalità della
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 6146 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
TITOLO IX
INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
CAPO I
Interventi nel settore dell'agricoltura
Art. 97. Investimenti infrastrutturali a servizio dell'agricoltura (programma 3.1.1.).
1. E' revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 108, comma 1, della
2. E' revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 108, comma 3, della
3. E' revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 108, comma 5, della
Art. 98. Investimenti infrastrutturali a servizio dell'agricoltura - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 3.1.1.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, della
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6205 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2 del
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6208 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Per le finalità previste dall'articolo 2 della
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 99. Opere di sistemazione fondiaria (programma 3.1.1.).
1. E' revocato il limite di impegno di lire 1.100 milioni, autorizzato per gli anni dal 1994 al 2003, dall'articolo 47, comma 5, della
Art. 100. Inserimento giovani in agricoltura (programma 3.1.2.).
1. E' revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 110, comma 1, della
2. La spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1996, autorizzata dall'articolo 110, comma 5, della
3. E' revocata la spesa complessiva di lire 40 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 110, comma 3, della
Art. 101. Indennità compensativa e sussidi per permuta terreni agricoli (programma 3.1.2.).
1. E' revocata la spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 111, della
2. E' revocata la spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 114, della
Art. 102. Credito di miglioramento fondiario e aziendale (programma 3.1.2.).
1. E' revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 112, comma 5, della
2. E' revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 113, comma 5, della
Art. 103. Valorizzazione dell'acquacoltura nelle acque dolci, salmastre, vallive e lagunari (programma 3.1.2.).
1. E' revocata la spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 116 della
Art. 104. Interventi nel settore zootecnico (programmi 3.1.3. e 3.1.7.).
1. Per le finalità previste dagli articoli 4, 7, 8 e 11 della
2. Il predetto onere di lire 230 milioni fa carico al capitolo 6480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. E' revocata la spesa di lire 3.270 milioni per l'anno 1996, autorizzata nella misura di lire 3.500 milioni dall'articolo 118; comma 1, della
4. E' revocata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 118, comma 5, della
5. E' revocata la spesa di lire 270 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 118, comma 3, della
6. E' revocata la spesa di lire 670 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 118, comma 9, della
7. E' revocata la spesa di lire 150 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 118, comma 7, della
Art. 105. Contributi per il miglioramento delle produzioni zootecniche (programma 3.1.7.).
1. La spesa complessiva di lire 11.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 4.000 milioni per l'anno 1996, autorizzata dall'articolo 119 della
Art. 106. Colture pregiate (programma 3.1.4.).
1. Per le finalità previste dagli articoli 1, 2, 4, 5, 7 e 11 della
2. Il predetto onere di lire 650 milioni fa carico al capitolo 6520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. E' revocata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1996, autorizzata dall'articolo 121, comma 1, della
4. E' revocata la spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 121, comma 5, della
5. E' revocata la spesa di lire 500 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 121, comma 3, della
6. Per le finalità previste dall'articolo 3 della
7. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 6533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
8. E' revocata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 121, comma 7, della
9. E' revocata la spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 121, comma 9, della
Art. 107. Contributo per siccità 1994 (programma 3.1.5.). [28]
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai produttori agricoli del Carso, che hanno utilizzato nell'estate 1994 l'acqua degli acquedotti per irrigare le colture, essendo impossibilitati ad usufruire di altra fonte idrica, un contributo straordinario per le maggiori spese di gestione aziendale.
2. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 1, corredate della documentazione attestante la spesa sostenuta, sono presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione fissa i criteri, le modalità e l'ambito territoriale di applicazione della norma. Il contributo di cui al comma 1 non potrà comunque risultare superiore al limite dell'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.
5. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6612 dello stato di previsione della spesa per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 108. Difesa fitopatologica (programma 3.1.7.).
1. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di lotta fitopatologica integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettera a), della
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6837 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 109. Avversità atmosferiche (programma 3.1.5.).
1. E' revocata la spesa di lire 30 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 123, comma 1, della
2. E' revocata la spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 123, comma 7, della
3. Per le finalità previste dall'articolo 9 della
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico ai capitolo 6611 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. E' revocata la spesa di lire 6 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 123, comma 5, della
6. E' revocata la spesa di lire 215 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 123, comma 3, della
Art. 110. Prestiti agrari di esercizio (programma 3.1.6.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della
2. Il predetto onere di lire 7.500 milioni fa carico al capitolo 6650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7 della
4. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
5. E' revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 125, comma 5, della
6. E' revocato il limite di impegno di lire 500 milioni autorizzato, per gli anni dal 1993 al 1997, dall'articolo 52, comma 1, della
7. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 3, della
8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.
9. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 6659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
10. Le annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
11. Per le finalità previste dall'articolo 6, della
12. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.
13. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 6661 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
14. Le annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 111. Interventi e contributi nel settore agricolo (programma 3.1.7.).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) un finanziamento straordinario una tantum di lire 2.000 milioni per l'anno 1995 per l'attuazione di attività di promozione agroalimentare.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni per l'anno 1995, a carico del capitolo 6698 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 8 della
4. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. E' revocata la spesa di lire 280 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 126, comma 1, della
6. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 126, comma 3, della
7. E' revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 126, comma 6, della
Art. 112. Rimborsi allo Stato. (programma 3.1.7.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 79, comma 1, della legge regionale 1° febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 15 milioni fa carico al capitolo 6751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 113. Progetto informativo agricolo «Agrivideotel 2» (programma 3.1.7.).
1. E' revocata la spesa complessiva di lire 240 milioni, suddivisa in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 128, comma 2, della
Art. 114. Programmi di sviluppo del settore agricolo nei territori montani (programma 3.1.7.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 40, comma 5, della
2. Il predetto onere di lire 1.750 milioni fa carico al capitolo 6848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
CAPO II
Interventi nel settore dell'industria e delle partecipazioni regionali
Art. 115. Consorzio garanzia fidi fra piccole e medie imprese industriali (programma 3.2.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 116. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese-industriali (programma 3.2.2.).
1. Per le finalità previste dalla
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 750 milioni per l'anno 1995;
b) lire 1.250 milioni per l'anno 1996;
c) lire 1.750 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999; d) lire 1.000 milioni per l'anno 2000;
e) lire 500 milioni per l'anno 2001.
3. L'onere complessivo di lire 3.750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 7356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 117. Contributi straordinari ai Consorzi di sviluppo industriale fra enti locali (programma 3.2.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 48, comma 1, della
2. Il predetto onere di lire 390 milioni fa carico al capitolo 7392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 118. Interventi per la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture nel settore industriale (programma 3.2.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 82, comma 1, della
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Nel testo dell'articolo 133 della
4. Per le finalità previste dall'articolo 133, comma 1, della
5. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7423 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona pedemontana dell'Alto Friuli contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 11, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo contratto per finanziare gli interventi di realizzazione e di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie e ferroviarie a servizio della zona industriale consortile.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 6.
8. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 6 è presentata alla Direzione regionale dell'industria, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa, nonchè della deliberazione esecutiva con cui il Consorzio dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.
9. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
10. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 500 milioni.
11. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
12. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1997, fa carico al capitolo 7427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
13. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
14. Per le finalità previste dall'articolo 132, comma 1, la
15. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 119. Zone industriali (programma 3.2.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 10, della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.
3. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 120. Aree attrezzate nei territori montani (programma 3.2.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 8, della
2. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 7451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 121. Ricerca applicata (programma 3.2.4.).
1. Per le finalità previste dal Capo VII della
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 122. Adeguamento ecologico dei processi e degli impianti produttivi (programma 3.2.4.).
1. E' revocata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1995, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 101, comma 9, della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19941996.
2. E' revocata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1996, come rideterminata, relativamente alla quota per l'anno 1995, dall'articolo 101, comma 10, della
3. Per le finalità previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, della
4. Il predetto onere complessivo di lire 5.200 milioni fa carico al capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Le autorizzazioni di spesa disposte con l'articolo 70, comma 1, della
Art. 123. Nuove tecniche di gestione aziendale, attività promozionale e di penetrazione commerciale (programma 3.2.1.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. Per le finalità previste dall'articolo 24 e dall'articolo 25, come modificato dall'articolo 4 della
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.400 milioni fa carico al capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Per le finalità previste dall'articolo 7 della
6. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
7. Per le finalità previste dall'articolo 45 della
8. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
9. La spesa di lire 500 milioni, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 54 della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1, è rideterminata in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1995 e di lire 400 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7325 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 124. Agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali ed agli operatori della pesca e dell'acquacoltura (programma 3.2.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 35, comma 3, della
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7359 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. Il limite di impegno di lire 5.000 milioni, autorizzato, per l'anno 1995, dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1, è ridotto di lire 1.250 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 125. Interventi per la pesca marittima e l'acquacoltura (programma 3.2.5.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. Per le finalità previste dall'articolo 3 della
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 126. Sottoscrizione di azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. (programma 3.5.1.).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. di cui all'articolo 1 della
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
3. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1610 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 127. Conferimento straordinario a favore del risanamento e del rilancio dell'attività del «Lloyd Triestino di navigazione S.p.A.» (programma 3.5.1.).
1. Per le finalità di cui alla
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 1650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
CAPO III
Interventi nel settore dell'artigianato e della cooperazione
Art. 128. Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane (programma 3.3.2.). [29]
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 8060 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 129. Agevolazioni alle imprese artigiane (programma 3.3.2.). [30]
1. La spesa di lire 4.200 milioni per l'anno 1995, come rideterminata e così ridotta dall'articolo 144, comma 3, della
2. Per le finalità previste dall'articolo 2 della
3. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 8040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. E' revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 144, comma 9, della
5. Per le finalità previste dall'articolo 142, comma 1, della
6. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 130. Agevolazioni alle imprese artigiane - Interventi finanziati con fondi statali (programma 3.3.2.). [31]
1. Per le finalità previste dall'articolo 78, comma 1, della
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8048 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Corrispondentemente, sul capitolo 491 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti è prevista l'entrata di pari importo a valere sull'autorizzazione di spesa statale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del
Art. 131. Interventi a favore della cooperazione (programma 2.5.3.).
1. La spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 149, comma 1, della
2. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, e dagli articoli 11, comma 1, e 12, comma 2, della
3. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
4. E' revocata la spesa complessiva di lire 1.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 850 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, come rideterminata e così autorizzata per la quota relativa all'anno 1995 dall'articolo 149, comma 9, della
Art. 132. Interventi a favore del Consorzio regionale garanzia fidi per la cooperazione (programma 3.3.3.). [32]
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a con cedere a favore del Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all'articolo 9, della
2. Il finanziamento annuale può essere erogato anticipatamente ed in un'unica soluzione. Il Consorzio deve presentare il rendiconto delle spese sostenute, unitamente ad una relazione illustrativa dell'attività svolta durante l'anno, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997.
4. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 8110 del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio di previsione per l'anno 1995.
CAPO IV
Interventi nel settore del commercio
Art. 133. Fiere e centri commerciali (programma 3.4.1.).
1. Per le finalità previste dal Capo IV della
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. E' revocato il limite di impegno di lire 200 milioni, autorizzato, per gli anni dal 1994 al 2003, dall'articolo 151, comma 3, della
4. Per le finalità previste dall'articolo 6 della
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
6. L'onere complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 134. Interventi a favore degli enti fieristici (programma 3.4.1.).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ente fiera di Udine contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni e nella misura massima prevista al comma 6 a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo contratto per finanziare gli interventi di adeguamento degli impianti e delle strutture del comprensorio fieristico [33].
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa, nonchè della deliberazione con cui si dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.
4. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato per l'anno 1996 un limite di impegno di lire 500 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
7. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 8229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. In considerazione della rilevanza economica della funzione svolta dall'Ente fiera di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al medesimo un finanziamento straordinario a sostegno delle passività che gravano sullo stesso. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
10. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 9 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del Turismo, corredata del conto consuntivo dell'esercizio 1994 dell'Ente, regolarmente approvato, dal quale risulti la relativa situazione finanziaria.
11. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 8205 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 135. Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali (programma 3.4.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 136. Contributi pluriennali alle imprese commerciali (programma 3.4.2.).
1. Per le finalità previste dalla
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
3. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrisponde alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 8305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 137. Incentivi agli investimenti delle imprese commerciali nelle zone montane (programma 3.4.2.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 19 bis della
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 138. Acquisto di obbligazioni per il finanziamento delle imprese commerciali (programma 3.5.1.).
1. E' revocata la spesa complessiva di lire 7.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.700 milioni per l'anno 1995 e lire 4.700 milioni per l'anno 1996, autorizzata dall'articolo 150, comma 4, della
CAPO V
Interventi nel settore del turismo
Art. 139. Interventi a favore delle Aziende di promozione turistica (programma 3.4.3.).
1. A titolo di parziale reintegro della mancata devoluzione del contributo annuo statale sostitutivo dei soppressi tributi erariali per il settore turistico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende di promozione turistica della regione un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento.
2. La ripartizione delle somme stanziate ai sensi del comma 1 è disposta con delibera della Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascuno degli esercizi ivi indicati, in rapporto alle devoluzioni disposte dallo Stato alle Aziende di promozione turistica della regione per l'anno 1988 a valere sui soppressi tributi erariali.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
4. Il predetto onere complessivo di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 8378 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 140. Interventi formativi a favore degli operatori turistici (programma 3.4.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 93, comma 1, della
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 8386 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 141. Strutture ricettive (programma 3.4.4.).
1. La spesa di lire 2.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 156, comma 3, della
Art. 142. Contributi pluriennali per strutture turistiche (programma 3.4.4.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l'anno 1995;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2014; c) lire 500 milioni per l'anno 2015.
3. L'onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 8459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1, della
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
7. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 8471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 143. Infrastrutture turistiche (programma 3.4.5.).
1. La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 157, comma 1, della
2. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera e), della
3. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera c), della
5. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 8544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
6. La spesa di lire 500 milioni, autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 157, comma 9, della
7. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera g), della
8. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 8560 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 144. Manutenzione impianti a fune (programmi 3.4.5. e 0.5.1.).
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali alla «Promotur» SpA, per una durata massima di dieci anni, per la copertura dei costi in linea capitale e interessi dei mutui contratti a sostegno degli oneri relativi a revisioni periodiche e ad interventi manutentivi straordinari degli impianti a fune, nonché ad interventi miranti al miglioramento delle condizioni di sicurezza [34].
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le specifiche condizioni cui subordinare l'ammissibilità della spesa, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. La domanda per la cessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata del programma degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa.
4. Al fine di consentire alla «Promotur» S.p.A. di stipulare i mutui di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie fino alla concorrenza di lire 3.500 milioni.
5. La domanda di concessione della garanzia è corredata: a) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della «Promotur» S.p.A. con cui è disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;
b) della attestazione con la quale il legale rappresentante della «Promotur» S.p.A. dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.
6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, per l'anno 1996, il limite di impegno di lire 600 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
8. L'onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrisponde alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 8529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste al comma 4 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 145. Polo turistico dello Zoncolan (programma 3.4.5.).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sutrio un contributo straordinario di lire 280 milioni, per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004, per la contrazione di un mutuo decennale necessario alla ristrutturazione dell'edificio «E. Moro» in località Zoncolan, onde garantire i servizi minimi di detto Polo turistico.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato nell'anno 1995 il limite d'impiego di lire 280 milioni.
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 280 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
4. L'onere complessivo di lire 840 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 146. Ricostruzione del Rifugio «Pellarini» (programma 3.4.5.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 215 milioni a sollievo dei maggiori costi sostenuti e da sostenere per la ricostruzione del rifugio «Pellarini».
2. I contributi concessi alla Società Alpina delle Giulie per la realizzazione dell'opera indicata al comma 1 possono essere erogati secondo le modalità previste all'articolo 12 della
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 215 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 215 milioni fa carico al capitolo 8545 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
TITOLO X
AUTORIZZAZIONI, RIDETERMINAZIONI E REVOCHE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DELLA
LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
CAPO I
Interventi finanziati con fondi ex articolo 2 della
Art. 147. Partecipazioni alla «Finest S.p.A.» ed al «Centro di servizi e di documentazione» e rideterminazione di spese (programma 3.5.1.).
1. [La spesa di lire 20.000 milioni autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 70, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1, è rideterminata in ragione di lire 8.200 milioni per l'anno 1995, di lire 2.700 milioni per l'anno 1996, e di lire 9.100 milioni per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico al capitolo 1567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995] [35].
2. [In attuazione dell'articolo 2 della
3. [Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 52.000 milioni per l'anno 1997] [37].
4. [Il predetto onere di lire 52.000 milioni fa carico al capitolo 1567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997] [38].
5. La spesa di lire 2.000 milioni, autorizzata per l'anno 1995, dall'articolo 70, comma 5, della
6. In attuazione dell'articolo 2, comma 9, della
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1997.
8. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
9. Corrispondentemente è prevista, per i medesimi anni, la rimodulazione e l'iscrizione dell'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della
CAPO II
Interventi finanziati con fondi ex articolo 7, comma 2, della
Art. 148. Interventi per iniziative di sviluppo nei territori montani (programmi 0.5.1. e 0.7.1.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 3, della
2. Il predetto onere di lire 30 milioni fa carico al capitolo 854 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, della
4. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 964 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 5, della
6. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
7. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 3, della
8. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 1026 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
9. Per le finalità previste dall'articolo 12, della
10. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 1027 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
11. Corrispondentemente è prevista per l'anno 1997 la maggiore entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della
Art. 149. Opere idraulico-forestali e interventi nel settore forestale (programmi 1.3.1., 1.3.2. e 1.3.3.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 39, terzo comma, della
2. Il predetto onere di lire 218 milioni fa carico al capitolo 2809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. Per le finalità previste dall'articolo 3 della
4. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
6. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 2902 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
7. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29, come modificato dall'articolo 52 della
8. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 2940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
9. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 2), della
10. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
11. Corrispondentemente è prevista per gli anni 1996 e 1997 la maggiore entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della
Art. 150. Opere di viabilità di interesse regionale (programma 1.5.1.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 3672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. Corrispondentemente è prevista per l'anno 1996 la maggiore entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della
Art. 151. Conferimento al Fondo di rotazione per le iniziative economiche (programma 3.5.1.).
1. Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE), istituita con la
2. Per le finalità previste di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 49.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.592 milioni per l'anno 1996 e di lire 46.408 milioni per l'anno 1997.
3. Il predetto onere di lire 49.000 milioni fa carico al capitolo 1532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
4. Corrispondentemente è prevista per gli anni 1996 e 1997 la maggiore entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della
Art. 152. Conferimento al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane (programma 3.5.1.).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire la somma di lire 2.000 milioni al «Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia», istituito con
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997.
3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
4. Corrispondentemente è prevista per l'anno 1997 la maggiore entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della
Art. 153. Revoche di spese (programmi 3.1.1., 3.1.7., 2.5.3.).
1. E' revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 161, comma 1, della
2. E' revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 161, comma 5, della
3. E' revocata la spesa di lire 4.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 161, comma 3, della
4. E' revocata la spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 161, comma 7, della
5. E' revocata la spesa di lire 148 milioni per l'anno 1996, come rideterminata dall'articolo 165, comma 18, della
CAPO III
Interventi finanziati con fondi ex art. 12 della
Art. 154. Realizzazione delle opere autostradali per i collegamenti con la rete autostradale - Rideterminazione di spesa (programma 1.5.1.).
1. La spesa di lire 20.000 milioni autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 71, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1, è rideterminata in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1995, e lire 5.000 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
2. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni la rimodulazione e l'iscrizione dell'entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 12 della
TITOLO XI
ALTRE NORME FINANZIARIE, CONTABILI E PROCEDURALI
CAPO I
Altre autorizzazioni di spesa
Art. 155. Sedi regionali (programma 0.1.4.).
1. E' revocata la quota di lire 10.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 58 della
Art. 156. Sedi regionali - Interventi finanziati con ricorso a mutuo (programma 0.1.4.).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 157. Recupero del compendio di Villa Ottelio (programma 0.6.1.).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda regionale delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario per il recupero statico e funzionale e l'adeguamento alla normativa comunitaria del compendio della Villa Ottelio di Ariis di Rivignano, gestito dall'Azienda ai sensi dell'articolo 3 della
2. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione, avuto riguardo alle singole quote annuali, previa presentazione di un programma degli interventi che devono essere attuati e di una relazione illustrativa, corredati di un preventivo di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento predetto sono fissati dalla deliberazione della Giunta regionale che dispone la concessione del finanziamento.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
4. Il predetto onere complessivo di lire 900 milioni fa carico al capitolo 250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 158. Posti di lavoro multifunzionali (programma 0.1.4.).
1. Al fine di sostituire gli strumenti di videoscrittura e quelli per l'elaborazione dati attualmente in uso negli uffici dell'Amministrazione regionale, risultanti obsoleti in relazione alle esigenze di lavoro degli uffici stessi, e affinchè quest'ultima disponga sempre di una dotazione hardware e software in linea con l'evoluzione tecnologica e complessivamente adeguata, è autorizzato l'acquisto, anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria, o il noleggio di apparecchiature informatiche, complete di software applicativo, necessarie per l'attivazione di posti di lavoro multifunzionali, nonchè di server, di apparecchiature informatiche, anche di telecomunicazione, e di hardware e software in generale, ivi comprese le spese per l'installazione e la manutenzione delle stesse [40].
2. La conservazione dei dati memorizzati sui sistemi di videoscrittura da sostituire ai sensi del comma 1 è assicurata mediante conversione dei relativi documenti al formato standard dei posti di lavoro multifunzionali. Il personale addetto all'utilizzo dei posti di lavoro multifunzionali è istruito mediante partecipazione ad appositi corsi organizzati dalla ditta aggiudicatrice.
3. Per le finalità previste dal comma 1 sono autorizzati nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 1.400 milioni, nell'anno 1996 il limite di impegno di lire 1.100 milioni e nell'anno 1997 il limite di impegno di lire 900 milioni.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.400 milioni per l'anno 1995;
b) lire 2.500 milioni per l'anno 1996;
c) lire 3.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998;
d) lire 2.000 milioni per l'anno 1999;
e) lire 900 milioni per l'anno 2000.
5. L'onere complessivo di lire 7.300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 1148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2000 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata spesa di lire 700 milioni per l'anno 1995.
8. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 159. Sistema informativo del libro fondiario (programma 0.1.5.).
1. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 170 della
Art. 160. Interventi di ripristino di edifici danneggiati da avversità atmosferiche (programma 1.2.2.).
1. Per la concessione dei contributi previsti dal Titolo II della
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 4160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 161. Caccia e pesca (programma 1.3.4.).
1. E' revocato il limite di impegno di lire 150 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003, dall'articolo 107 della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 4272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
2. Per le finalità previste dall'articolo 124, comma 1, della
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
4. L'onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 4272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19951997.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 162. Disposizioni in materia di trattamento economico del personale regionale (programma 0.1.2.). [41]
1. Al personale regionale, in servizio alla data del 1 gennaio 1994 e successiva, è corrisposto, a decorrere dal 1 aprile 1994, quale anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale per il biennio 1994-1995, un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, nelle misure risultanti dalla seguente tabella:
Qualifiche |
Importo lordo mensile |
Commesso |
72.000 |
Agente tecnico |
78.030 |
Coadiutore/Guardia |
90.000 |
Segretario/Maresciallo |
104.000 |
Consigliere |
115.000 |
Funzionario |
126.000 |
Dirigente |
135.000 |
2. Gli importi di cui al comma 1 sono corrisposti sulla tredicesima mensilità e sul salario aggiuntivo e sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.
3. Gli stessi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 104, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, è sospesa con riferimento agli importi da erogare con decorrenza 1 gennaio 1995, sino alla definizione del rinnovo contrattuale relativo al biennio 1994-1995.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
CAPO II
Norme finanziarie contabili e procedurali
Art. 163. Utilizzo di somme già allocate a bilancio.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare le adeguate modifiche ai contratti condizionati di mutuo stipulati nell'anno 1994 ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della
2. Ai fini di cui al comma 1, la contrazione dei contratti definitivi di mutuo può avvenire negli anni 1995 e 1996 ed i relativi importi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, in base agli impegni assunti a carico dei capitoli di cui al comma 1 e comunque entro l'anno successivo a quello dell'impegno.
3. In relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai corrispondenti capitoli del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 le somme iscritte per l'anno 1994, a fronte delle quali sia stato stipulato contratto preliminare di mutuo, non impegnate al 31 dicembre 1994 sui capitoli di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della
Art. 164. Riassegnazione sovvenzioni non erogate ai sensi della
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riassegnare al Centro di Documentazione per il Commercio Internazionale del Legno con sede a Trieste, per sovvenire alle esigenze finanziarie del completamento della sua liquidazione, l'importo complessivo di lire 980 milioni, già stanziato e non erogato negli anni 1991, 1992 e 1993 a titolo di contributi e per la predetta liquidazione.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 980 milioni per l'anno 1995.
3. Il predetto onere di lire 980 milioni fa carico al capitolo 8206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 165. Rientro al bilancio regionale di somme afferenti alla gestione fuori bilancio di cui all'articolo 6 della
1. La Friulia S.p.A., in qualità di organo gestore della gestione fuori bilancio istituita ai sensi dell'articolo 6 della
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'industria, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a provvedere alle necessarie modificazioni della convenzione di cui all'articolo 8, secondo comma, della
3. I rientri dei finanziamenti di cui al comma 1 affluiscono al capitolo 782 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 166. Cessione di partecipazione azionaria. [42]
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere la propria partecipazione azionaria nella Cassa di liquidazione e garanzia S.p.A..
2. La cessione può essere effettuata per un valore non inferiore al netto patrimoniale proporzionalmente riferibile alle azioni oggetto della cessione medesima, determinato sulla base di apposita perizia asseverata da professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti.
3. I ricavi della cessione affluiscono al capitolo 1301 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 167. Proroga delle funzioni dell'Ufficio stralcio del Servizio autonomo dell'emigrazione.
1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della
Art. 168. Anticipazioni di contributi nel settore dell'industria. [43]
[1. I contributi previsti dall'articolo 6 della
e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere erogati in via anticipata fino alla misura massima dell'ottanta per cento, previa prestazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa per un importo equivalente.]
Art. 169. Modifica dell'articolo 48 della
1. Nel testo dell'articolo 48 della
Art. 170. Proroga del termine di cui all'articolo 44, commi terzo e quarto, della
1. Il termine di sette anni previsto dall'articolo 44, commi terzo e quarto, della
Art. 171. Ulteriori modificazioni della
[1. All'articolo 5 della
(Omissis).]
Art. 172. Ulteriore modifica dell'articolo 20 della
1. All'articolo 20, comma 1, della
(Omissis).
Art. 173. Modifica all'articolo 8 della
1. All'articolo 8, comma 2, della
Art. 174. Abrogazione dell'articolo 118, comma 11, e modifica degli articoli 126, comma 5 e 211, comma 3, della
1. Il comma 11 dell'articolo 118 della
2. Nel testo dell'articolo 126 della
3. [Nel testo dell'articolo 211 della
(Omissis)] [46].
Art. 175. Limitazione dell'operatività di leggi regionali nel settore dell'industria.
1. Nel testo dell'articolo 218, comma 1, lettera b), della
2. Il termine del 31 dicembre 1995, di cui all'articolo 218, comma 2, della
3. Nel testo dell'articolo 218 della
Art. 176. Abrogazione dell'articolo 12, comma 2, della
1. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 12 della
Art. 177. Copertura finanziaria delle spese che non trovano corrispondenza in assegnazioni statali o comunitarie.
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge, pari a lire 1.079.870.817.500, suddiviso in ragione di lire 638.174.817.500 per l'anno 1995, lire 205.374.000.000 per l'anno 1996 e lire 236.322.000.000 per l'anno 1997, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
2. Nell'ambito del quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997 e del bilancio per l'anno 1995, le rideterminazioni di quote annuali di spesa attuate con la presente legge comportano un minor onere complessivo di lire 16.850 milioni per l'anno 1995 e di lire 45.300 milioni per l'anno 1996 e parallelamente un maggior onere di lire 62.150 milioni per l'anno 1997 e le riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge determinano un minor onere complessivo di lire 169.120.342.612, suddiviso in ragione di lire 53.385.330.204 per l'anno 1995, di lire 100.126.006.204 per l'anno 1996 e di lire 15.609.006.204 per l'anno 1997.
Art. 178. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto, fermo restando il disposto di cui agli articoli 11, comma 4, e 163, dal 1° gennaio 1995.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 49 della
[3] Termine prorogato dall'art. 6 della
[4] Lettera così modificata dall'art. 49 della
[5] Comma abrogato dall'art. 7 della
[6] Comma così modificato dall'art. 49 della
[7] Articolo sostituito dall'art. 3 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[11] Comma abrogato dall'art. 68 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[20] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[21] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[22] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[23] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[24] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[25] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[26] Articolo abrogato dall'art. 56 della
[27] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[28] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[29] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[30] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[31] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[32] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[33] Comma così modificato dall'art. 13 della
[34] Comma così sostituito dall’art. 7 della
[35] Comma abrogato dall'art. 30 della
[36] Comma abrogato dall'art. 30 della
[37] Comma abrogato dall'art. 30 della
[38] Comma abrogato dall'art. 30 della
[39] Comma così modificato dall'art. 9 della
[40] Comma modificato dall’art. 6 della
[41] Articolo introdotto dall'art. 2 della
[42] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[43] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[44] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[45] Articolo abrogato dall'art. 68 della
[46] Comma abrogato dall'art. 22 della