§ 6.4.247 – L.R. 21 luglio 2006, n. 12.
Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:21/07/2006
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario).
Art. 2.  (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali).
Art. 3.  (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali).
Art. 4.  (Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale).
Art. 5.  (Finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell’istruzione e dello sport).
Art. 6.  (Interventi nei settori produttivi).
Art. 7.  (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili).
Art. 8.  (Copertura finanziaria).
Art. 9.  (Entrata in vigore).


§ 6.4.247 – L.R. 21 luglio 2006, n. 12.

Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

(B.U. 24 luglio 2006, n. 29 – S.S. n. 7).

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario).

     1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), il saldo finanziario complessivo presunto di 711.012.836,82 euro - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e nel bilancio per l’anno 2006, in applicazione dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1999 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell’esercizio 2005, nell’importo di 887.328.588,21 euro, con una differenza in aumento di 176.315.751,39 euro, di cui 140.295.455,26 euro costituiscono quota vincolata alle spese autorizzate con la Tabella A1 di cui al comma 2 e alla rideterminazione della copertura delle spese di cui alla Tabella A2 di cui al comma 3.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A1 relativa all’utilizzo dell’avanzo vincolato; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.

     3. La copertura mediante ricorso al mercato finanziario delle autorizzazioni o quote di autorizzazione di spesa per l’anno 2006 anche con riferimento alla somme non impegnate al 31 dicembre 2005 e trasferite con decreto dell’Assessore alle risorse economiche e finanziarie di data 18 gennaio 2006, n. 7, per complessivi 26.100.000 euro, disposta a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A2 relativa alla rideterminazione della copertura di capitoli di spesa finanziati con ricorso al mercato finanziario, è rideterminata con utilizzo dell’avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 2005.

     4. Corrispondentemente è disposta la riduzione di 26.100.000 euro dello stanziamento previsto per l’anno 2006 sull’unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Al fine della corretta contabilizzazione dell’acquisizione a bilancio del ricavo delle operazioni di ricorso al mercato finanziario autorizzate per l’anno 2006, l’accertamento dello stesso è disposto comunque in conto competenza 2006, in corrispondenza all’accertamento della minore entrata di 558.000 euro in conto residui 2005.

     5. A copertura dell’intervento di cui all’articolo 4, comma 65 - Tabella D - relativamente ai capitoli 3671 e 3783 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2006-2008 e al bilancio per l’anno 2006, è autorizzato il ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza dell’importo di 25 milioni di euro per l’anno 2006 e conseguentemente è disposto l’aumento di pari importo dello stanziamento previsto per l’anno 2006 sull’unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     6. Ai sensi dell’articolo 7, primo comma, numero 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963 e dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/1999, e in relazione al disposto di cui ai commi 4 e 5, l’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario disposta con l’articolo 1, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è ridotta di complessivi 1.100.000 euro per l’anno 2006 e resta determinata nella misura massima di complessivi 875.225.854,71 euro, suddivisi in ragione di 322.156.490,44 euro per l’anno 2006, di 295.211.755,58 euro per l’anno 2007 e di 257.857.608,69 euro per l’anno 2008.

     7. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A3 relativa alle entrate regionali; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.

     8. Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A4 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.

 

     Art. 2. (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali).

     1. L’importo definitivo delle quote di compartecipazione degli Enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l’anno 2005 è accertato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) in complessivi 414.709.047,36 euro; conseguentemente, in relazione al disposto di cui al secondo periodo del medesimo articolo 2, comma 2, della legge regionale 1/2005, il conguaglio positivo è determinato in 26.051.941,14 euro; a tale quota è aggiunta l’assegnazione straordinaria di 5.500.000 euro, per complessivi 31.551.941,14 euro, destinati alle finalità di cui ai commi 2, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 18, 19, 21, 24 e 30 e per la quota di 20.000 euro al comma 32.

     2. Alle Province è attribuita una assegnazione di 400.000 euro, erogata per il 50 per cento in misura proporzionale alla media del gettito IRPEF di ciascun Comune di ciascuna Provincia, relativo all’ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, e per il restante 50 per cento suddivisa per un terzo in base all’estensione territoriale e per due terzi in base alla popolazione.

     3. Ai Comuni è attribuita una assegnazione di 10 milioni di euro da erogarsi per il 65 per cento in misura proporzionale all’assegnazione spettante ai sensi dell’articolo 4, comma 6, lettera a), numero 1), della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e per il restante 35 per cento in misura proporzionale all’assegnazione spettante ai sensi dell’articolo 4, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 2/2006.

     4. Per i Comuni ai quali, nel riparto dell’assegnazione di cui al comma 3, spetta complessivamente una assegnazione superiore a quella che spetterebbe qualora il medesimo fondo fosse assegnato in misura proporzionale al trasferimento ordinario 2005, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, l’assegnazione di cui al comma 3 è assegnata in misura proporzionale all’assegnazione dei trasferimenti ordinari 2005, incrementata del 5 per cento del valore risultante dalla differenza tra l’assegnazione calcolata ai sensi del comma 3 e l’assegnazione calcolata in misura proporzionale ai trasferimenti ordinari 2005.

     5. La quota eventualmente residuata dopo il riparto dell’assegnazione di cui al comma 3, secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4, è assegnata ai Comuni sulla base dei criteri definiti per l’assegnazione di cui all’articolo 4, comma 6, lettera c), della legge regionale 2/2006.

     6. Alle Comunità montane è attribuita un’assegnazione di 100.000 euro, erogata per metà in base all’estensione territoriale e per metà in base alla popolazione.

     7. L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare d’ufficio alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane, per l’anno 2006, l’importo di 4.147.090 euro, pari all’1 per cento delle compartecipazioni accertate ai sensi del comma 1, a titolo di anticipazione delle spese gestionali connesse al programma di trasferimento delle funzioni, da ripartirsi in misura proporzionale a quanto assegnato a ciascun ente a titolo di trasferimento ordinario ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 4, comma 5, lettera a), comma 6, lettera a), e comma 12, lettera a), della legge regionale 2/2006.

     8. La lettera c) del comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 2/2006 è sostituita dalla seguente:

     «c) per 7.079.343 euro a favore dei Comuni per l’esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi tra enti locali, da assegnare secondo criteri e modalità definiti con il Piano di valorizzazione territoriale di cui all’articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia); solo per l’anno 2006 una quota dello stanziamento può essere destinata al finanziamento delle convenzioni stipulate tra Comuni al di fuori di una stessa associazione intercomunale e delle convenzioni stipulate dai Comuni con la Comunità montana della quale fanno parte, con priorità nell’assegnazione delle risorse per i Comuni interamente montani e per quelli parzialmente montani e non montani con popolazione fino a tremila abitanti;».

     9. Il fondo di cui all’articolo 4, comma 6, lettera c), della legge regionale 2/2006 è incrementato della quota di 4 milioni di euro.

     10. Al fine di agevolare un migliore e funzionale avvio delle forme associative, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni, non facenti parte di unione o di associazione intercomunale, per l’anno 2006, un fondo di 1.500.000 euro per il concorso negli oneri relativi all’elaborazione di studi di fattibilità, aventi a oggetto la riorganizzazione sovracomunale di una pluralità di funzioni e servizi mediante l’avvio di una delle forme associative previste, rispettivamente, all’articolo 22 e all’articolo 23 della legge regionale 1/2006 e coinvolgenti almeno dieci Comuni o almeno 15.000 abitanti, realizzati, eventualmente, anche avvalendosi di consulenze specializzate. Lo studio di fattibilità deve indicare, almeno, il contesto territoriale di riferimento, la fattibilità giuridica del progetto e il contesto normativo entro il quale si sviluppa, i servizi da associare e i modelli organizzativi da preferire, l’ambito ottimale della gestione, i punti di forza e le eventuali criticità della possibile gestione associata, gli obiettivi e i risultati attesi.

     11. Entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, il Comune capofila individuato da apposito protocollo d’intesa tra i Comuni interessati presenta al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, una domanda indicante l’oggetto dello studio di fattibilità, il protocollo d’intesa dal quale risultino i Comuni coinvolti e il Comune capofila, e il totale degli oneri preventivati per la realizzazione dello studio; l’erogazione a favore del Comune capofila è disposta in via anticipata al 50 per cento sulla base degli oneri dichiarati e il restante 50 per cento è liquidato entro quattro mesi dalla presentazione del rendiconto degli oneri sostenuti; in caso di insufficienza dello stanziamento l’assegnazione è ridotta in misura proporzionale.

     12. Entro il 30 settembre 2007 i Comuni beneficiari rendicontano l’utilizzo dell’assegnazione per le finalità del comma 10 e dispongono la restituzione della quota non impegnata entro tale data.

     13. Per le finalità di cui ai commi 2, 3, 6, 7, 9 e 10 è destinata la spesa di 20.147.090 euro per l’anno 2006 sulla autorizzazione di spesa disposta con l’articolo 1 - tabella A1 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1573 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     14. Per il finanziamento degli interventi programmati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 1/2006, è destinato per l’anno 2006 un fondo di 10.251.885,83 euro. Gli interventi segnalati dagli ASTER al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, tramite le proposte di accordo-quadro sono individuati, ai fini del finanziamento, nel Piano di valorizzazione territoriale di cui all’articolo 26 della legge regionale 1/2006.

     15. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 4.347.034,69 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1506 (1.1.234.3.11.33) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione “Finanziamento degli interventi programmati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER)”, inoltre, per le medesime finalità, è destinata la spesa di 5.904.851,14 euro per l’anno 2006 sulla autorizzazione di spesa disposta con l’articolo 1 - tabella A1 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1506 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     16. La lettera b) del comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 2/2006, è sostituita dalla seguente:

     «b) per 400.000 euro a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall’Ente Ferrovie dello Stato, da assegnare su presentazione di domanda indicante il nominativo del personale proveniente dall’Ente Ferrovie dello Stato, l’ammontare complessivo dell’importo della retribuzione ordinaria per gli anni 2004 e 2005, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, e l’importo di fine esercizio per i medesimi anni 2004 e 2005; il riparto è disposto in misura pari agli oneri pagati nel 2005 per il personale transitato dall’Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, nonché al netto della quota di trasferimento regionale erogato nel 2005 ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera b), della legge regionale 1/2005, eventualmente risultata eccedente rispetto agli oneri effettivamente pagati del 2004; in caso di insufficienza dello stanziamento l’assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale;».

     17. La domanda di assegnazione del fondo di cui al comma 16, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

     18. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d’ufficio e in unica soluzione, a favore del Comune di San Dorligo della Valle, un finanziamento di 51.932 euro, per il completamento del progetto di riorganizzazione sovracomunale con i Comuni di Monrupino e Sgonico, solo parzialmente finanziato con le risorse di cui all’articolo 2, commi 8-12, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7); la rendicontazione di tale quota è disposta, entro un anno dall’erogazione, con le modalità di cui all’articolo 2, comma 11, della legge regionale 15/2005.

     19. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d’ufficio e in unica soluzione, a favore del Comune di Pordenone, un finanziamento di 131.033,31 euro, per il completamento del progetto di riorganizzazione sovracomunale con i Comuni di Aviano, Maniago, Montereale Valcellina, Porcia, Roveredo in Piano, Sacile, San Quirino, solo parzialmente finanziato con le risorse di cui all’articolo 2, commi 8-12, della legge regionale 15/2005; la rendicontazione di tale quota è disposta, entro un anno dall’erogazione, con le modalità di cui all’articolo 2, comma 11, della legge regionale 15/2005.

     20. Per le finalità previste dai commi 18 e 19 è autorizzata la spesa di 182.965,31 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1507 (1.1.232.3.11.33) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione “Completamento del progetto di riorganizzazione sovracomunale con i comuni individuati dall’articolo 2, commi 18 e 19 della legge regionale di assestamento del bilancio per l’anno 2006” e con lo stanziamento di 182.965,31 euro per l’anno 2006.

     21. Per sostenere un percorso di incentivazione e sviluppo tendente a favorire la fusione tra Comuni prevista dall’articolo 28 della legge regionale 1/2006, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, ai soggetti interessati, per l’anno 2006 un’assegnazione straordinaria di 750.000 euro. L’importo spettante per ciascun percorso è definito previa stipulazione, tra la Regione e i soggetti interessati a ciascuna fusione, di un protocollo d’intesa da stipulare entro ottobre 2006 e fino alla concorrenza dello stanziamento, indicante:

     a) gli interventi da realizzare da parte dei soggetti interessati;

     b) la quantificazione economica degli interventi, il loro riparto tra i beneficiari, la tempistica della realizzazione;

     c) le modalità di rendicontazione delle assegnazioni ricevute e di restituzione delle stesse nel caso di mancata realizzazione degli interventi concordati.

     22. L’erogazione dell’importo complessivo spettante per ciascun percorso, come individuato nel protocollo di intesa, è liquidato in due quote; il 50 per cento è liquidato previa trasmissione al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, delle deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni interessati concernenti l’iniziativa di cui all’articolo 17, comma 5, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all’iniziativa popolare delle leggi regionali), il restante 50 per cento è liquidato dopo quattro mesi dalla prima erogazione.

     23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1508 (1.1.152.2.11.33) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione “Incentivazione e sviluppo fusione tra comuni” e con lo stanziamento di 750.000 euro per l’anno 2006.

     24. Il fondo di cui all’articolo 4, comma 31, della legge regionale 2/2006 è incrementato della quota di 150.000 euro.

     25. Per le finalità di cui al comma 24 è autorizzata la spesa di 150.000 euro a carico dell’unità previsionale di base 1.1.370.1.6, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     26. Le Province sono autorizzate a sostituire o modificare uno o più interventi già individuati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 41 dell’articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per un importo pari agli interventi sostituiti e, comunque, senza maggiori oneri a carico del programma di opere pubbliche ammesse a finanziamento agevolato con la Cassa depositi e prestiti. A tal fine le Province interessate presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro e non oltre il 30 giugno 2007, apposita domanda indicante l’intervento o gli interventi da sostituire o le modificazioni da apportare al programma, corredata del progetto preliminare dell’opera pubblica. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali, di concerto con l’Assessore alle finanze, approva l’integrazione e modifica il programma di opere pubbliche previsto dal comma 37 dell’articolo 3 della legge regionale 4/2001 e la trasmette alla Cassa depositi e prestiti per la successiva erogazione dei finanziamenti.

     27. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è sostituito dal seguente:

     «4. Fermo restando il rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità e di quelli connessi al rispetto degli ulteriori obiettivi di contenimento della spesa pubblica, gli Enti locali possono assumere, nell’ambito della propria capacità di spesa, il personale necessario al fine di garantire la qualità dei servizi erogati e/o l’istituzione di nuovi. Non possono avvalersi di tale facoltà i Comuni deficitari o dissestati.».

     28. I commi 2, 3 e 5 dell’articolo 1 della legge regionale 29 marzo 2005, n. 6 (Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio), sono abrogati.

     29. [L’articolo 3, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)), non si applica agli Enti locali della regione Friuli Venezia Giulia] [1].

     30. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo di 50.000 euro, per l’anno 2006, a favore delle Amministrazioni locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, a titolo di concorso negli oneri che tali enti sostengono per la partecipazione dei propri amministratori ai lavori del Consiglio delle autonomie locali.

     31. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.1.535 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 - alla funzione obiettivo 1 - programma 1.3. - rubrica n. 370 - Servizio n. 237 - Assemblea Autonomie Locali - spese correnti - con la denominazione “Assegnazioni, contributi e rimborsi agli enti locali e loro associazioni” con riferimento al capitolo 1683 (1.1.152.2.12.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 237 - Assemblea Autonomie Locali - con la denominazione “Contributi alle Amministrazioni locali a titolo di concorso agli oneri sostenuti per la partecipazione dei propri amministratori ai lavori del Consiglio delle autonomie locali” e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2006.

     32. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, in unica soluzione, un fondo di 36.000 euro, per l’anno 2006, a favore dell’ANCI, Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia, per il concorso negli oneri connessi alla stipulazione di una convenzione con l’Agenzia delle entrate finalizzata alla formazione del personale dipendente degli enti locali in materia di lotta all’evasione fiscale.

     33. Per beneficiare del fondo di cui al comma 32, l’ANCI trasmette al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, entro e non oltre il 10 ottobre 2006, la domanda di assegnazione corredata da copia della convenzione stipulata. Entro un anno dall’erogazione l’ANCI rendiconta l’utilizzo della quota ricevuta.

     34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 36.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1684 (1.1.158.2.12.33) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione “Contributi all’ ANCI, Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia, per il concorso agli oneri connessi alla stipulazione di una convenzione con l’Agenzia delle entrate finalizzata alla formazione del personale dipendente degli enti locali in materia di lotta all’evasione fiscale” e con lo stanziamento di 36.000 euro per l’anno 2006.

     35. Per le finalità previste dall’articolo 39, comma 2, lettera d), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), con riferimento agli interventi previsti dal comma 2 dell’articolo 36 della stessa legge regionale, è autorizzata la spesa di 330.233,74 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.320.2.1908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio 2006 con riferimento al capitolo 8498 (2.1.233.3.10.02) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione “Finanziamenti alle Province a valere sul fondo provinciale per l’occupazione dei disabili per il sostegno di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa” e con lo stanziamento di 330.233,74 euro per l’anno 2006.

     36. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.

 

     Art. 3. (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pocenia un contributo straordinario “una tantum” di 70.000 euro a copertura delle spese sostenute a seguito dello smantellamento di una struttura adibita al ricovero di cani non autorizzata e del mantenimento degli animali accolti in altre strutture autorizzate.

     2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è disposta sulla base della presentazione di apposita istanza, da inoltrare alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 7.2.310.1.534 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, alla funzione obiettivo n. 7 - programma 7.2 - rubrica n. 310 - Servizio n. 240 - Sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica e veterinaria - spese correnti - con la denominazione “Interventi di parte corrente nel settore veterinario”, con riferimento al capitolo 4651 (1.1.152.2.08.08), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 310 - Servizio n. 240 - Sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica e veterinaria - con la denominazione “Contributo al Comune di Pocenia per le spese sostenute a seguito dello smantellamento di una struttura adibita al ricovero di cani non autorizzata e del mantenimento degli animali accolti in altre strutture autorizzate” e con lo stanziamento di 70.000 euro per l’anno 2006.

     4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Rete regionale “Città Sane” OMS del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario di 30.000 euro per il finanziamento di progetti finalizzati a promuovere, attraverso processi partecipati e condivisi, la salute dei cittadini e lo sviluppo del territorio, in conformità con gli obiettivi e i principi generali contenuti nel Piano sanitario nazionale 2003-2005 e nelle Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale nel 2006, anche con riferimento alle azioni in tema di prevenzione all’obesità secondo le priorità stabilite dall’Organizzazione mondiale della sanità nella fase IV del Progetto OMS “Città Sane”.

     5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio economia sanitaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalità di rendicontazione.

     6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4516 (1.1.159.2.08.08), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Economia sanitaria - con la denominazione “Contributo straordinario alla Rete regionale “Città Sane” OMS del Friuli Venezia Giulia per il finanziamento di progetti finalizzati a promuovere la salute dei cittadini e lo sviluppo del territorio” e con lo stanziamento di 30.000 euro per l’anno 2006.

     7. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’AREA – Associazione regionale degli enti di assistenza, con sede in Codroipo, un finanziamento straordinario di 30.000 euro a sostegno delle spese derivanti dall’attività di supporto svolta dalla medesima a favore degli enti associati ai fini della definizione di nuovi assetti e servizi conseguenti alle innovazioni previste dalla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), e della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

     8. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell’attività da svolgere e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del finanziamento sono disciplinate le modalità di rendicontazione.

     9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4575 (1.1.162.2.08.07), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Pianificazione e interventi sociali - con la denominazione “Finanziamento straordinario all’AREA - Associazione regionale degli enti di assistenza a sostegno delle spese derivanti dall’attività di supporto a favore degli enti associati” e con lo stanziamento di 30.000 euro per l’anno 2006.

     10. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione ONLUS n. 881 – Corale Gioconda – con sede in Udine, presso l’Istituto di medicina fisica e riabilitazione, un contributo da destinarsi al perseguimento delle finalità istituzionali.

     11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del relativo preventivo di spesa.

     12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4589 (1.1.162.2.08.07), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Pianificazione e interventi sociali - con la denominazione “Contributo all’Associazione ONLUS n. 881 - Corale Gioconda con sede in Udine per le finalità istituzionali” e con lo stanziamento di 10.000 euro per l’anno 2006.

     13. In deroga al disposto di cui al comma 4 dell’articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), come sostituito dall’articolo 62, comma 1, della legge regionale 6/2006, per l’anno 2006 non si applica il limite massimo previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

     14. Gli oneri derivanti dal comma 13 fanno carico all’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     15. Il Banco Alimentare - Comitato del Friuli Venezia Giulia è autorizzato a utilizzare il contributo straordinario pluriennale di 30.000 euro annui per dieci anni, concesso ai sensi dell’articolo 3, comma 38, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), per l’acquisto di un’area e per ivi costruirci un edificio da destinare all’immagazzinamento di derrate alimentari.

     16. La domanda per la modifica dell’oggetto del contributo è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a giustificare la mancata realizzazione del progetto già finanziato e a descrivere il nuovo intervento, nonché a quantificarne i costi.

     17. Il direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale dispone, con decreto, la modifica dell’oggetto del contributo regionale, la conferma del contributo già concesso ai sensi dell’articolo 3, comma 38, della legge regionale 1/2004, nonché le procedure per la realizzazione del nuovo intervento di acquisto dell’area e di costruzione dell’edificio di cui al comma 15.

     18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 fanno carico all’unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4852 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     19. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Futura Cooperativa sociale a r.l. di San Vito al Tagliamento un contributo straordinario di 450.000 euro, a integrazione del contributo di cui all’articolo 3, comma 104, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).

     20. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4842 (2.1.242.5.08.07), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Pianificazione e interventi sociali - con la denominazione “Contributo alla Futura Cooperativa sociale a r.l. di S. Vito al Tagliamento a integrazione del contributo di cui all’articolo 3, comma 104, della legge finanziaria regionale 2005” e con lo stanziamento di 450.000 euro per l’anno 2006.

     21. I contributi di cui all’articolo 3, comma 112, della legge regionale 1/2005, assegnati nell’anno 2005, possono essere utilizzati dai beneficiari sia per i lavori già eseguiti che per quelli da eseguire, fermo restando il vincolo di destinazione alla ristrutturazione e alla trasformazione di edifici esistenti in strutture residenziali sperimentali e alternative alle strutture protette.

     22. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21 fanno carico all’unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4857 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     23. Al comma 32 dell’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), le parole: «per la realizzazione del secondo lotto» sono sostituite dalle seguenti: «per il completamento del primo lotto».

     24. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32 dell’articolo 3 della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 23, fanno carico all’unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4879 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole: «per la realizzazione del secondo lotto» sono sostituite dalle seguenti: «per il completamento del primo lotto».

     25. Al fine di potenziare la rete dei servizi destinati alla prima infanzia, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo straordinario di 260.000 euro per consentire la realizzazione di un asilo nido di lingua di insegnamento slovena mediante la ristrutturazione e la trasformazione di un edificio di proprietà del Comune predetto.

     26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di:

     a) un progetto di massima per l’esecuzione dell’opera;

     b) una relazione tecnica illustrativa degli interventi da eseguire e dei costi previsti.

     27. La concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 25 sono disposte con l’osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

     28. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di 260.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4921 (1.1.232.3.08.07), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Pianificazione e interventi sociali - con la denominazione “Contributo straordinario al Comune di Gorizia per la realizzazione di un asilo nido di lingua d’insegnamento slovena” e con lo stanziamento di 260.000 euro per l’anno 2006.

     29. I contributi di cui all’articolo 5, comma 56, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), assegnati nell’anno 2005, possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle associazioni beneficiarie per spese di funzionamento relative agli anni 2005 e 2006.

     30. La quota del Fondo sociale regionale ripartita ai sensi dell’articolo 20, comma 3, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), e non impegnata entro il 30 giugno 2006 per le finalità di cui all’articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell’attività di assistenza familiare), può essere destinata al finanziamento delle restanti finalità del Fondo sociale regionale.

     31. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.

 

     Art. 4. (Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) un finanziamento straordinario di 50.000 euro per la copertura fino al 100 per cento della spesa ammissibile relativa alla realizzazione di un parcheggio per l’area retrostante la sede di Pordenone dell’Agenzia.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.340.2.4 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2257 (2.1.235.3.08.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 266 - Affari generali, amministrativi e consulenza - con la denominazione “Finanziamento straordinario all’ARPA in vista della realizzazione di un parcheggio nell’area retrostante la sede di Pordenone dell’Agenzia” e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2006.

     3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società Carniacque SpA un contributo “una tantum” per le spese di avvio della propria attività, nei limiti previsti dal regime “de minimis”.

     4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell’unità previsionale di base 3.2.340.1.545 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 278 - Infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - con la denominazione “Interventi di parte corrente nel settore della tutela delle acque” con riferimento al capitolo 2441 (1.1.156.2.08.16) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 278 - Infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - con la denominazione “Contributo alla società Carniacque SpA per le spese di avvio della propria attività” e con lo stanziamento di 100.000 euro per l’anno 2006.

     5. [Nelle more dell’attuazione dell’articolo 29, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)), per le opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall’articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), prorogato fino all’11 ottobre 2005 dall’articolo 4, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), prorogato fino all’11 ottobre 2006 dall’articolo 29, comma 3, della legge regionale 13/2005, è ulteriormente prorogato fino all’11 ottobre 2007. Nel periodo così prorogato la copertura totale degli oneri di gestione deve avvenire al netto dei ricavi provenienti dalle forniture d’acqua ai Comuni interessati mediante tariffa stabilita con deliberazione della Giunta regionale. Ai canoni di derivazione per l’ulteriore anno continuerà a provvedere direttamente l’Amministrazione titolare delle opere] [2].

     6. [Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 284.051,28 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 3.2.340.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2373 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento di 284.051,28 euro per l’anno 2006] [3].

     7. Per le finalità previste dall’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 3.4.340.1.1597 “Manutenzione opere idrauliche” di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.4 - rubrica n. 340 - spese correnti - con riferimento al capitolo 2504 (1.1.141.2.08.15) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 340 - Servizio n. 276 - Idraulica - con la denominazione “Spese per interventi di manutenzione ordinaria di opere idrauliche e degli alvei dei corsi d’acqua” e con lo stanziamento di 1.200.000 euro per l’anno 2006.

     8. Per le finalità previste dall’articolo 4, comma 38, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), nell’ambito degli stanziamenti già previsti dalla legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3 (Bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l’anno 2006), è destinata la spesa di 80.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     9. All’articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 51 le parole: «da adottare entro e non oltre novanta giorni dall’approvazione della norma» sono soppresse;

     b) il comma 52 è abrogato.

     10. Nell’ambito del coordinamento delle attività dell’ARPA con il sistema delle autonomie locali e con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari del Friuli Venezia Giulia, al fine di assicurare l’integrazione fra le politiche ambientali dei diversi livelli istituzionali, il Comitato di indirizzo e verifica, istituito ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA), propone alla Giunta regionale, quali elementi necessari per stabilire annualmente l’entità del finanziamento regionale per il funzionamento dell’Agenzia, gli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva e di controllo ambientali e le priorità strategiche di intervento, definite in relazione all’evoluzione della normativa di protezione ambientale e alle criticità emergenti sul fronte dei controlli, della prevenzione e dello sviluppo sostenibile.

     11. [La legge finanziaria definisce l’entità dei fondi per il funzionamento e per le attività dell’ARPA, tenendo conto della programmazione annuale e pluriennale dell’ARPA, nonché del fabbisogno stimato di protezione ambientale, nel rispetto del concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello statale] [4].

     12. [Il finanziamento regionale, di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 6/1998, copre tutte le prestazioni che, in quanto ricomprese nel programma annuale delle attività, l’ARPA svolge sia nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza sia a supporto delle funzioni esercitate dalla Regione. Il finanziamento regionale copre altresì tutte le prestazioni obbligatorie a supporto dei Dipartimenti delle Aziende per i servizi sanitari riconducibili alle fattispecie individuate con regolamento ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge regionale 6/1998] [5].

     13. Le prestazioni obbligatorie a supporto degli enti locali trovano copertura nel finanziamento regionale nella misura stabilita dalle convenzioni per l’avvalimento delle strutture tecniche dell’ARPA, previste dall’articolo 12 della legge regionale 6/1998, al fine di garantire l’equa distribuzione delle risorse disponibili fra tutti gli enti che si avvalgono obbligatoriamente dell’ARPA e di assicurare l’uniformità sul territorio dei livelli di protezione ambientale.

     14. Per consentire alla Regione l’esercizio delle funzioni di verifica sulla congruità delle dotazioni assegnate per lo svolgimento delle attività programmate dall’ARPA, il Direttore generale dell’ARPA indica nelle relazioni redatte ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera g), della legge regionale 6/1998, i costi sostenuti per le prestazioni erogate a favore dei diversi livelli istituzionali. Il documento indica altresì i costi sostenuti per le attività che l’ARPA svolge nell’esercizio delle funzioni proprie.

     15. L’ammontare dell’imposta per chilogrammo di rifiuti conferiti, ai sensi dell’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall’articolo 26, comma 1, della legge 62/2005, è fissato nelle seguenti misure:

     a) 0,001033 euro per chilogrammo di rifiuti non pericolosi e inerti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;

     b) 0,00517 euro per chilogrammo di rifiuti non pericolosi ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;

     c) 0,02582 euro per chilogrammo di rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;

     d) 0,02582 euro per chilogrammo di rifiuti pericolosi ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi.

     16. [All’articolo 20, comma 3 ter, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), le parole: «sono state richieste prima della contestazione della sanzione, nonché» sono soppresse] [6].

     17. Per le finalità di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi a sostegno delle locazioni per l’anno 2005 ai Comuni che hanno presentato domanda entro l’anno medesimo oltre il termine fissato dall’articolo 14, comma 1, del regolamento attuativo approvato con decreto Presidente della Regione n. 0149/Pres. del 27 maggio 2005, ma in regola con i requisiti previsti dal regolamento medesimo.

     18. I contributi di cui al comma 17 sono concessi, a fronte del fabbisogno rappresentato dai Comuni ritardatari, nella stessa misura, quota parte del fabbisogno medesimo, definita in sede di ripartizione delle risorse per i Comuni che hanno beneficiato dell’agevolazione per l’anno 2005 ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), del regolamento n. 0149/2005.

     19. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di 61.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 4.1.340.1.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3230 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     20. Il saldo positivo pari a 3.244.389,71 euro derivante dalla somma algebrica tra i maggiori e minori rientri accertati al 31 dicembre 2005 sul Fondo regionale per l’edilizia residenziale, a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento rispettivamente ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

 

UPB

capitolo di entrata

maggiori e minori accertamenti

4.3.1568

1501

- 31.334,34

4.3.568

1531

- 54.751,00

4.3.569

1540

+ 431.103,65

4.3.570

1541

+ 630.444,14

4.3.571

1542

+ 1.771.541,75

4.3.572

1543

+ 497.385,51

 

     è iscritto, per le finalità previste dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), con l’articolo 1, comma 2 - Tabella A1, a carico dell’unità previsionale di base 4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3273 “Fondo regionale per l’edilizia residenziale - interventi in conto capitale - fondi regionali”.

     21. Il comma 52 dell’articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è sostituito dal seguente:

     «52. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) i contributi di cui all’articolo 5, comma 16, della legge regionale 4/2001, per l’attuazione degli interventi ivi previsti, finalizzati all’installazione di ascensori, negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle ATER medesime in regime di edilizia sovvenzionata. La spesa eccedente il contributo concesso è a carico dell’ATER, per gli alloggi gestiti, e dei proprietari privati che usufruiscono dell’intervento in proporzione alle rispettive quote millesimali. A detti interventi si applicano le modalità e i criteri fissati dall’articolo 5, commi 17, 18, 19 e 20, della legge regionale 4/2001.».

     22. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 6, comma 52, della legge regionale 2/2006, come sostituito dal comma 21, continuano a far carico all’unità previsionale di base 4.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3319 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente: «Contributi pluriennali costanti alle ATER per l’installazione di ascensori negli edifici, costruiti anteriormente all’entrata in vigore della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle ATER in regime di edilizia sovvenzionata».

     23. Il comma 81 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005, come modificato dall’articolo 6, comma 89, della legge regionale 2/2006, è abrogato.

     24. Al comma 2 bis dell’articolo 10 della legge regionale 6/2003, come inserito dall’articolo 6, comma 56, della legge regionale 2/2006, le parole: «e dei prefinanziamenti» sono soppresse.

     25. Al comma 57 dell’articolo 6 della legge regionale 2/2006 le parole: «di recupero del proprio patrimonio edilizio» sono sostituite dalle seguenti: «di edilizia sovvenzionata» e le parole: «e dei prefinanziamenti» sono soppresse.

     26. Gli oneri derivanti dall’articolo 10, comma 2 bis, della legge regionale 6/2003, come modificato dal comma 24, e gli oneri derivanti dall’articolo 6, comma 57, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 25, fanno carico all’unità previsionale di base 4.1.340.2.1124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3234 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     27. È disposto da parte di Mediocredito SpA il rimborso delle somme disponibili e non utilizzabili sul Fondo istituito ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), in relazione ai bandi emessi nell’anno 1999 e nell’anno 2002 per l’assegnazione delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

     28. Le risorse derivanti dal rimborso di cui al comma 27 sono allocate sul Fondo per l’edilizia residenziale di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003.

     29. Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 27, pari a 14 milioni di euro, affluiscono all’unità previsionale di base 3.6.821 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1043 (3.6.1) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 270 - Edilizia residenziale - con la denominazione “Rimborso da Mediocredito SpA delle somme non utilizzabili sul Fondo istituito ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, e dell’articolo 6, commi da 26 a 29, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 - risorse da destinare al Fondo edilizia residenziale” e con lo stanziamento di 14 milioni di euro per l’anno 2006.

     30. In relazione al disposto di cui al comma 28 e per le finalità previste dall’articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro a carico dell’unità previsionale di base 4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3265 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento di 14 milioni di euro per l’anno 2006.

     31. Ai fini di accelerare la conclusione degli interventi di cui all’articolo 23 della legge regionale 9/1999 il termine perentorio, fissato o prorogato da Mediocredito SpA ai sensi dell’articolo 11 del bando emanato nell’anno 1999 e del bando emanato nell’anno 2002 per l’assegnazione delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, è inderogabilmente fissato in centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge per le domande in graduatoria per le quali non sia ancora stato emesso, ai sensi dell’articolo 12 dei bandi medesimi, il provvedimento di concessione dell’agevolazione.

     32. Alla scadenza del termine di cui al comma 31, le somme disponibili e non utilizzabili sul Fondo indicato al comma 27 in relazione alle archiviazioni disposte anche conseguentemente all’applicazione del comma 31, sono rimborsate da Mediocredito SpA all’Amministrazione regionale.

     33. Le risorse derivanti dal rimborso di cui al comma 32 sono allocate sul Fondo per l’edilizia residenziale di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003, in sede di predisposizione della legge di assestamento del bilancio regionale di cui all’articolo 18 della legge regionale 7/1999.

     34. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, l’estensione temporale del limite di impegno di 500.000 euro autorizzato per quindici annualità con l’articolo 4, comma 138, tabella D - Fondo per l’edilizia residenziale, della legge regionale 1/2004, iscritto per gli anni dal 2005 al 2014 nell’unità previsionale di base 4.1.340.2.1124, con riferimento al capitolo 3234, e per gli anni dal 2015 al 2019 nell’unità previsionale di base 4.1.340.2.2524, con riferimento al capitolo 3293 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ricostituita per quindici annualità sul citato capitolo 3234 della spesa mediante storno, di pari importo annuo per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, dal citato capitolo 3293 della spesa, ferma restando l’autorizzazione di spesa disposta a carico delle quindici annualità con deliberazione della Giunta regionale n. 3454 del 21 dicembre 2004.

     35. Al comma 95 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005 sono apportate la seguenti modifiche:

     a) le parole: «a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui che gli enti stipulano» sono soppresse;

     b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi possono essere utilizzati anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario cui i beneficiari ricorrono per la realizzazione dei lavori.».

     36. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 4, comma 95, della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 35, fanno carico all’unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3409 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     37. I contributi già concessi ai Comuni possono essere confermati dalle competenti Direzioni centrali limitatamente alle istanze pervenute entro il termine del 31 ottobre 2006 in base all’articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi), come da ultimo sostituito dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 9/1999.

     38. L’Amministrazione regionale incentiva l’uso razionale dell’energia concedendo alle imprese contributi in conto capitale in regime di “de minimis”, fino a una percentuale massima dell’80 per cento della spesa ammissibile, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici.

     38 bis. In sede di prima applicazione sono ammissibili ai contributi di cui al comma 38 anche le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2006 [7].

     39. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza. I criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 38 sono stabiliti con regolamento ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

     40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 4.4.340.2.86 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3217 (2.1.243.3.10.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione “Contributi in conto capitale alle imprese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici” e con lo stanziamento di 500.000 euro per l’anno 2006.

     41. L’Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai soggetti organizzatori le spese sostenute per la realizzazione delle iniziative per la celebrazione del trentennale degli eventi sismici del 1976 previste dal programma approvato ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione).

     42. I soggetti organizzatori al fine di ottenere il rimborso di cui al comma 41 devono presentare domanda alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio interventi in materia di ricostruzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione della spesa sostenuta [8].

     43. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 41 fanno carico all’unità previsionale di base 4.5.340.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9477 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     44. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese indicate dall’articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 (Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e successive modifiche, eventualmente sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel mancato rispetto delle disposizioni legislative e delle prescrizioni amministrative che impongono l’esercizio della declinatoria della competenza arbitrale a favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione delle controversie connesse allo svolgimento dei contratti d’appalto o degli incarichi professionali, sia in sede di stipulazione del contratto che in seguito alla notifica dell’invito della controparte attrice a procedere alla nomina dell’arbitro di competenza in vista della costituzione del collegio arbitrale.

     45. Il rimborso delle spese indicate al comma 44 è ammesso nei soli casi in cui l’impugnazione del lodo arbitrale davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria sia stata definita con sentenza di rigetto, emessa prima della data di entrata in vigore della presente legge.

     46. La domanda per ottenere il rimborso delle spese indicate al comma 44 va presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio interventi in materia di ricostruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     47. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 44 fanno carico all’unità previsionale di base 4.5.340.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9448 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     48. In deroga al disposto di cui all’articolo 45, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), affluiscono, come disposto con l’articolo 1, comma 2 - tabella A1, all’unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9500 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, i rientri netti accertati e non ancora contabilizzati in spesa fino al 31 dicembre 2005 per un ammontare complessivo di 724.868,28 euro, suddivisi con riferimento alle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 e ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati:

 

UPB

capitolo di entrata

 

3.6.544

1062

7.381,88

4.3.579

1450

708.918,53

4.3.579

1533

8.567,87

 

     49. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l’Accordo di programma quadro stipulato in data 10 marzo 2005 in materia di infrastrutture viarie e di comunicazione.

     50. Per le finalità di cui al comma 49 è autorizzata la spesa complessiva di 991.115,01 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 5.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento rispettivamente:

     a) per 491.155,01 euro, al capitolo 3928 (2.1.210.3.09.17) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione «Spese per il finanziamento regionale dell’Accordo di programma quadro stipulato in materia di infrastrutture viarie e di comunicazione in data 10 marzo 2005 - Ricorso al mercato finanziario» e con lo stanziamento di 491.155,01 euro per l’anno 2006;

     b) per 500.000 euro, al capitolo 3948 (2.1.210.3.09.17) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione «Spese per il finanziamento regionale dell’Accordo di programma quadro stipulato in materia di infrastrutture viarie e di comunicazione in data 10 marzo 2005» e con lo stanziamento di 500.000 euro per l’anno 2006.

     51. L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare incentivi al Comune di Marano Lagunare per interventi di ristrutturazione di immobili da destinare all’Autorità marittima locale.

     52. Per le finalità di cui al comma 51 è autorizzata la spesa di 80.000 euro a carico dell’unità previsionale di base 5.2.350.2.190 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2085 (1.1.232.3.09.20) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione “Erogazione di incentivi al Comune di Marano Lagunare per interventi di ristrutturazione di immobili da destinare all’Autorità marittima locale” e con lo stanziamento di 80.000 euro per l’anno 2006.

     53. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese, a implementazione delle attività già svolte ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), per la predisposizione di uno studio avente per oggetto l’analisi dei contenuti contrattuali di un’ipotesi di regolamentazione di un servizio del trasporto pubblico locale unico integrato tra le diverse modalità di trasporto.

     54. Per le finalità di cui al comma 53 è autorizzata la spesa di 300.000 euro a carico dell’unità previsionale di base 5.4.350.1.2546 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3601 (1.1.142.2.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 253 - Trasporto pubblico locale - con la denominazione “Spese per studi per la regolamentazione di un servizio del trasporto pubblico locale integrato tra le diverse modalità di trasporto” e con lo stanziamento di 300.000 euro per l’anno 2006.

     55. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la progettazione del sistema di bigliettazione elettronica del trasporto pubblico locale.

     56. Per le finalità di cui al comma 55 è autorizzata la spesa di 200.000 euro a carico dell’unità previsionale di base 5.4.350.1.2546 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3602 (1.1.142.2.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 253 - Trasporto pubblico locale - con la denominazione “Spese per la progettazione del sistema di bigliettazione elettronica del trasporto pubblico locale” e con lo stanziamento di 200.000 euro per l’anno 2006.

     57. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell’educazione stradale), sono aggiunti i seguenti:

     «1 bis. Nelle more dell’approvazione del Piano regionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 2, le risorse allocate in bilancio, previste dall’articolo 6, comma 1, possono essere utilizzate per le tipologie di interventi previsti dal Piano nazionale della sicurezza stradale.

     1 ter. Con regolamento vengono definiti i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi.

     1 quater. La ripartizione delle risorse da destinare agli interventi diretti e a quelli contributivi avviene con apposita deliberazione della Giunta regionale.».

     58. Gli oneri derivanti dal comma 57 fanno carico all’unità previsionale di base 5.4.350.2.2990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3926 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     59. L’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo, già concesso al Comune di Spilimbergo per la realizzazione di un’autostazione, anche con riferimento a opere diverse o localizzate su nuove aree del medesimo comune purché finalizzato alla realizzazione di una nuova struttura che assicuri funzionalità al servizio di trasporto pubblico locale. Il contributo è confermato nel limite dell’importo concesso, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, sulla base di istanza del Comune, corredata di una relazione tecnica illustrativa dell’intervento e dell’indicazione della spesa presunta, da presentarsi alla Regione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     60. Al comma 102 dell’articolo 6 della legge regionale 2/2006, dopo le parole «disposizioni comunitarie.» sono aggiunte le seguenti: «In fase di prima attuazione sono considerate ammissibili le spese sostenute dall’1 gennaio 2006.».

     61. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), dopo la parola: «viabilità» sono aggiunte le seguenti: «e dei trasporti, ivi incluse le infrastrutture immateriali».

     62. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 26/2005 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché quelli di cui all’articolo 4, comma 144, della legge regionale 1/2005 e successive modifiche».

     63. Il comma 144 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005 è sostituito dal seguente:

     «144. L’Amministrazione regionale è autorizzata a eseguire interventi per la realizzazione di infrastrutture immateriali, direttamente o tramite delegazione amministrativa intersoggettiva, nonché a partecipare, mediante conferimento di capitali, conferimenti in natura e trasferimenti di diritti, a società aventi per finalità la promozione, realizzazione e/o gestione di infrastrutture immateriali, nonché ad altre società controllate dalla Regione, a condizione che gli aumenti in parola siano utilizzati per costituire o capitalizzare società aventi le finalità di cui sopra.».

     64. Gli oneri derivanti dall’articolo 4, comma 144, della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma 63, fanno carico all’unità previsionale di base 10.1.350.2.718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 3678 e 3680 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione, prima della parola «conferimento», vanno inserite le seguenti parole: «Interventi per la realizzazione di infrastrutture immateriali, anche mediante».

     65. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono, altresì, istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono, inoltre, modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.

 

     Art. 5. (Finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell’istruzione e dello sport).

     1. [Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), le parole «sostenere spese dirette per concorrere a» sono sostituite con le seguenti: «erogare appositi contributi per»] [9].

     2. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 7, comma 3, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 8.1.300.1.265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole «Interventi diretti» sono sostituite con la seguente: «Contributi»] [10].

     3. Al comma 11 dell’articolo 7 della legge regionale 2/2006 le parole «la spesa di 40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 120.000 euro», conseguentemente è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5067. Al comma 10 dell’articolo 7 della legge regionale 2/2006 sono soppresse le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

     [4. Al comma 14 dell’articolo 7 della legge regionale 2/2006 le parole «fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 70 per cento».] [11]

     5. Al comma 67 dell’articolo 7 della legge regionale 2/2006 le parole «per lo svolgimento dell’attività istituzionale» sono sostituite con le seguenti: «a sollievo degli oneri relativi alle attività degli anni pregressi».

     6. Al comma 68 dell’articolo 7 della legge regionale 2/2006 le parole «e del relativo preventivo di spesa» sono sostituite con le seguenti: «che rappresenti lo stato del debito pregresso e le modalità di copertura del medesimo».

     7. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Istituto regionale di studi e documentazione sul movimento sindacale Livio Saranz di Trieste un contributo straordinario per far fronte al trasferimento obbligatorio dell’Istituto stesso dalla sede attuale del Porto Franco Vecchio di Trieste, a seguito della ristrutturazione in corso delle aree portuali, ad altra sede idonea.

     8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalità di rendicontazione. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un’unica soluzione.

     9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 8.1.300.1.277 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5135 (1.1.162.2.06.06), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 – Servizio n. 194 – Attività culturali – con la denominazione “Contributo straordinario all’Istituto regionale di studi e documentazione sul movimento sindacale “Livio Saranz” di Trieste per far fronte alle spese di trasferimento della sede” e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2006.

     10. [Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), e della costituzione del Comitato di cui all’articolo 4 della medesima legge regionale è autorizzata la concessione di contributi straordinari a sostegno dell’attività degli Ecomusei già esistenti, riconosciuti ai sensi dell’articolo 5 della medesima legge. I contributi sono concessi fino alla misura del 50 per cento della spesa prevista dai rispettivi programmi annuali di attività] [12].

     11. Per le finalità previste dal comma 10, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 8.2.300.1.282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5224 (1.1.152.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione beni culturali - con la denominazione “Contributi straordinari a sostegno dell’attività degli Ecomusei già esistenti ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 10/2006” e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2006.

     12. La Regione è autorizzata a partecipare, insieme con la Provincia di Pordenone, all'organismo associativo costituito dal Comune di Casarsa della Delizia per la gestione del Centro Studi Pier Paolo Pasolini avente sede nella Casa Colussi del Comune medesimo. L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a concedere all'organismo associativo medesimo un contributo annuo a sostegno delle spese di funzionamento e per il perseguimento delle finalità istituzionali [13].

     13. Per le finalità previste dal comma 12, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 8.2.300.1.282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5225 (1.1.152.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione beni culturali - con la denominazione “Partecipazione all’organismo associativo costituito dal Comune di Casarsa della Delizia per la gestione del Centro studi Pier Paolo Pasolini avente sede nella Casa Colussi del Comune medesimo” e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2006.

     14. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia dei Santi Canziani martiri di San Canzian d’Isonzo un contributo straordinario di 40.000 euro al fine di consentire il riatto dell’Antiquarium cantianense.

     15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     16. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5142 (2.1.242.3.08.15), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 195 – Conservazione beni culturali – con la denominazione “Contributo straordinario alla Parrocchia dei Santi Canziani di San Canzian d’Isonzo per il riatto dell’Antiquarium cantianense” e con lo stanziamento di 40.000 euro per l’anno 2006.

     17. Al comma 12 dell’articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), come modificato dall’articolo 7, comma 57, della legge regionale 2/2006 le parole «spese dirette» sono sostituite con le seguenti: «con appositi contributi».

     18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 19, comma 12, della legge regionale 3/1998, come da ultimo modificato dal comma 17, fanno carico all’unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5393 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione la parola «Spese» è sostituita con la seguente: «Contributi» e il cui codice di finanza regionale è sostituito con il seguente: «(1.1.162.2.06.06)».

     19. Al comma 131 dell’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), le parole «realizzare iniziative dirette aventi ad oggetto» sono sostituite con le seguenti: «sostenere, con appositi contributi, iniziative per».

     20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 5, comma 131, della legge regionale 1/2005 come modificato dal comma 19, fanno carico all’unità previsionale di base 8.4.300.1.1901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5578 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione la parola «Spese» è sostituita con la parola «Contributi» e il cui codice di finanza regionale è sostituito con «(1.1.158.2.06.06)».

     21. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati), è inserito il seguente:

     «4 ter. Tra gli interventi a favore dei corregionali all’estero rientrano altresì i contributi di cui alla legge regionale 5 giugno 1978, n. 51 (Contributi agevolati per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti a favore dei lavoratori rimpatriati).».

     22. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21 fanno carico all’unità previsionale di base 8.4.300.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     23. L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione “Rototom” di Zoppola (PN) un contributo da destinarsi alla copertura degli oneri già sostenuti per la messa in sicurezza del Parco Rivellino di Osoppo, d’intesa con l’amministrazione comunale interessata.

     24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale della protezione civile corredata della documentazione tecnico - progettuale dei lavori eseguiti e degli atti di collaudo, nonché la rendicontazione delle spese sostenute.

     25. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 8.5.230.1.891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’ano 2006, con riferimento al capitolo 4108 (1.1.162.2.08.07), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 230 – Servizio n. 163 – Protezione civile – con la denominazione “Contributo all’associazione “Rototom” di Zoppola (PN) per la copertura di oneri già sostenuti per la messa in sicurezza del Parco Rivellino di Osoppo” e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2006.

     26. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Pordenone per il sostegno alle società sportive dilettantistiche iscritte ai campionati di massima serie.

     27. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6004 (1.1.152.2.08.09), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 – Servizio n. 196 – Attività ricreative, sportive e politiche giovanili – con la denominazione “Contributo straordinario al Comune di Pordenone per il sostegno alle società sportive iscritte alla massima serie” e con lo stanziamento di 20.000 euro per l’anno 2006.

     28. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.

 

     Art. 6. (Interventi nei settori produttivi).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 50.000 euro a ciascuno dei tre gruppi di azione locale selezionati nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+ di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 14 aprile 2000 (2000/C 139/05) per un’attività di animazione finalizzata a diffondere nelle comunità locali l’esperienza dell’approccio partecipato alla definizione e realizzazione di programmi di sviluppo territoriale.

     2. Ai fini di cui al comma 1 il gruppo di azione locale presenta al Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il programma delle attività che intende svolgere nell’anno 2006 e fino al 31 dicembre 2007 con l’impiego di personale e mezzi propri, comprensivo dei costi previsti per le diverse voci di spesa.

     3. L’erogazione del finanziamento di cui al comma 1 avviene su presentazione di una relazione sull’attività svolta accompagnata dalla documentazione giustificativa della spesa, ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.

     4. Il gruppo di azione locale può richiedere l’erogazione di un’anticipazione pari al 50 per cento del finanziamento concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di uguale importo, maggiorata degli interessi dovuti in caso di revoca del finanziamento e richiesta di restituzione delle somme erogate.

     5. Per le finalità di cui al cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 6.2.330.1.399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1073 (1.1.158.2.10.12) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 330 - Servizio n. 214 - Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie - con la denominazione “Finanziamento ai gruppi di azione locale selezionati nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+ per attività di animazione territoriale” e con lo stanziamento di 150.000 euro per l’anno 2006.

     6. Il contributo previsto per l’anno 2006 a favore del Consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina di Trieste ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 20 (Interventi a favore del laboratorio di biologia marina), è destinato al ripianamento del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005. Il contributo è concesso e contestualmente erogato su presentazione del conto consuntivo dell’esercizio 2005 e del bilancio di previsione per l’esercizio 2006 approvati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio.

     7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 fanno carico all’unità previsionale di base 9.4.320.1.326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5601 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     8. [Al fine di concorrere all'attuazione di un piano industriale rivolto al perseguimento delle finalità statutarie, in particolar modo all'attività di supporto alle imprese e allo sviluppo dell'innovazione, l'Amministrazione regionale partecipa alla ricapitalizzazione della società Polo tecnologico di Pordenone S.c.p.a. nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente nei documenti contabili regionali] [14].

     9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di 200.000 euro a carico dell’unità previsionale di base 10.1.270.2.897 “Partecipazione regionale a società di capitali - settori innovazione e sviluppo” di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.1 - rubrica n. 270 - spese in conto capitale - con riferimento al capitolo 1304 (2.1.254.3.09.21) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 270 - Servizio n. 175 - Gestione partecipazioni regionali e vigilanza enti - con la denominazione “Ricapitalizzazione della società “Polo Tecnologico Società Consortile per Azioni” e con lo stanziamento di 200.000 euro per l’anno 2006.

     10. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) un contributo per la realizzazione della manifestazione internazionale di divulgazione scientifica denominata “Fiera internazionale dell’editoria scientifica”, nella misura di 500.000 euro.

     11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca, entro il 30 novembre 2006, corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.

     12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 10.1.320.1.1533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5103 (1.1.158.2.06.04) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 320 - Servizio n. 212 - Università e ricerca - con la denominazione “Contributo alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) per la realizzazione della Fiera internazionale dell’editoria scientifica” e con lo stanziamento di 500.000 euro per l’anno 2006.

     13. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Università degli Studi di Udine un contributo a sostegno delle spese per l’organizzazione della finale del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), competizione fra progetti d’impresa vincitori delle edizioni locali organizzate dalle università italiane (START CUP).

     14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio università e ricerca, entro il 30 novembre 2006, corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.

     15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 10.1.320.1.1533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5124 (1.1.158.2.06.04) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320, Servizio n. 212 - Università e ricerca, con la denominazione “Contributo all’Università degli Studi di Udine per l’organizzazione della finale del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), competizione fra progetti d’impresa vincitori delle edizioni locali organizzate dalle università italiane (START CUP)” e con lo stanziamento di 100.000 euro per l’anno 2006.

     16. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, per il tramite di Udine Fiere SpA, l’allestimento e lo svolgimento dell’edizione 2007 della manifestazione denominata “InnovAction, fiera globale dell’innovazione”, sino alla concorrenza di 800.000 euro.

     17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 10.1.360.1.2292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9081 (1.1.156.2.10.25), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - con la denominazione “Finanziamento alla Udine Fiere SpA per InnovAction, fiera globale dell’innovazione” e con lo stanziamento di 800.000 euro per l’anno 2006.

     18. Alla copertura degli oneri pari a complessivi 1 milione di euro per l’anno 2006 derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi 12 e 17, relativamente alla quota di 500.000 euro, si provvede mediante riduzione di pari importo complessivo dello stanziamento dell’unità previsionale di base 10.1.260.2.22 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 8649 “Fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico” del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di 1 milione di euro per l’anno 2006.

     19. [All’articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 33 è sostituito dal seguente:

     «33. Al fine di contribuire al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi e favorire l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, contributi in conto capitale in regime di “de minimis” per realizzare o modificare impianti fissi o sistemi.»;

     b) il comma 34 è sostituito dal seguente:

     «34. I contributi di cui al comma 33 sono concessi fino alla misura massima dell’80 per cento delle spese ammissibili a favore delle piccole e medie imprese e, rispettivamente, fino alla misura massima del 50 per cento a favore delle grandi imprese.»;

     c) il comma 37 è sostituito dal seguente:

     «37. Possono essere ammessi a contributo gli interventi che conseguono un risparmio di energia attraverso una o più delle seguenti misure:

     a) l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia;

     b) un migliore rendimento di macchine e apparecchiature;

     c) la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.»;

     d) il comma 38 è sostituito dal seguente:

     «38. Sono determinati con regolamento i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 33, tra i quali la potenza degli impianti ammissibili a contributo, i termini per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse e le procedure di concessione ed erogazione degli incentivi.»] [15].

     20. Gli oneri previsti dal disposto di cui al comma 19, fanno carico all’unità previsionale di base 10.2.360.2.1440 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9609 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     21. Al comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), le parole: «sino al 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2007».

     22. Le somme già assegnate alle Province per gli interventi previsti dall’articolo 16, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), e non utilizzate per tali fini entro i termini di applicazione del relativo regolamento di attuazione, sono destinate agli interventi previsti dall’articolo 24, comma 1, lettera c) della legge regionale 26/2005, che vengono attuati tramite le Province ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

     23. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni del settore della pesca marittima operanti in regione e aventi rilevanza nazionale contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile affinché provvedano all’attuazione di programmi di attività, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima), e successive modifiche, concordati con la medesima, aventi come oggetto l’incremento della produzione, la valorizzazione dei prodotti ittici, la difesa e lo sviluppo dell’occupazione, la gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei, comprendente anche l’autoregolamentazione delle attività e una positiva ricaduta economica e ambientale.

     24. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23 fanno carico all’unità previsionale di base 11.1.330.1.2003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6266 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     25. Per il completamento dei programmi inerenti le attività promozionali svolte dai Consorzi per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini e dei Consorzi per la tutela della denominazione di origine garantita dei vini, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese effettuate nel corso degli esercizi 2005 e 2006, entro i limiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 1993, n. 497, modificata e integrata con le deliberazioni 3 ottobre 1997, n. 2884, e 27 agosto 1999, n. 2659 [16].

     26. L’entità del contributo spettante a ciascun Consorzio è pari alla differenza tra l’importo della spesa ritenuta ammissibile e l’importo già concesso a contributo ai sensi delle deliberazioni di cui al comma 25.

     27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di 206.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6894 (2.1.163.2.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Investimenti aziendali e sviluppo agricolo - con la denominazione “Contributo ai Consorzi per la tutela della denominazione di origine controllata e di origine garantita dei vini per le spese sostenute nel 2005 per attività promozionali” e con lo stanziamento di 206.000 euro per l’anno 2006.

     28. Al comma 24 dell’articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo le parole: «soggetti esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca» sono aggiunte le seguenti: «e degli altri soggetti pubblici e privati».

     29. Al comma 25 dell’articolo 7 della legge regionale 4/2001 le parole: «società esterne» sono sostituite dalle seguenti : «esperti e società esterni».

     30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 7, comma 25, della legge regionale 4/2001, come modificato dal comma 29, continuano a far carico all’unità previsionale di base 11.3.330.2.1048 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 6950 e 6970 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     31. Al comma 52 dell’articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), dopo la parola: «Rivignano» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per sostenere gli oneri di acquisto di un impianto ittico in provincia di Pordenone».

     32. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 8, comma 52, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 31, fanno carico all’unità previsionale di base 11.3.330.2.1237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 4252 e 4254 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     33. In relazione al disposto di cui al comma 31 la denominazione del capitolo 4254 è modificata con l’aggiunta dopo le parole: «di Flambro» delle seguenti: «, nonché per sostenere gli oneri di acquisto di un impianto ittico in provincia di Pordenone».

     34. Dopo il comma 62 dell’articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è inserito il seguente:

     «62 bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal regolamento (CEE) 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino, modificato dal regolamento (CE) n. 3513/93, del 14 dicembre 1993, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la formazione e l’abilitazione di tecnici classificatori di carcasse suine.».

     35. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 6, comma 62 bis, della legge regionale 1/2005, come inserito dal comma 34, fanno carico all’unità previsionale di base 11.5.330.1.372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6832 la cui denominazione è modificata in «Spese per lo svolgimento di corsi per la formazione e abilitazione di tecnici classificatori di carcasse suine di cui al regolamento (CEE) 3220/84 e per spese per la convenzione con l’Associazione italiana allevatori per espletamento dei controlli sulla corretta classificazione delle carcasse di bovini adulti».

     36. [Per dare un sollecito avvio all’attuazione del programma nazionale “Forest Focus IT 2005-2006”, approvato con decisione della Commissione europea C(2006) 874 def. del 24 marzo 2006, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ciascuna delle quote pari al 50 per cento del costo totale del progetto a carico dell’Unione europea e dello Stato] [17].

     37. [Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 56.950 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 11.6.330.2.3 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2806 (2.1.210.3.10.11) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Selvicoltura e antincendio boschivo - con la denominazione «Interventi nell’ambito del programma nazionale “Forest Focus IT 2005-2006” approvato con decisione della Commissione europea C(2006) 874 def., anticipati con fondi regionali» e con lo stanziamento di 56.950 euro per l’anno 2005] [18].

     38. [Le entrate derivanti dall’applicazione di quanto disposto dal comma 36 sono accertate e riscosse sull’unità previsionale di base 4.3.29, con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Selvicoltura e antincendio boschivo, al Titolo IV - Categoria n. 4.3:

     a) capitolo 541 (4.3.1) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, al Titolo IV - Categoria n. 4.3 - con la denominazione “Rimborsi dallo Stato per l’attuazione del programma nazionale ITALIA 2005-2006 “Forest Focus”";

     b) capitolo 542 (4.3.1) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. al Titolo IV - Categoria n. 4.3 - con la denominazione “Rimborsi dall’Unione europea per l’attuazione del programma nazionale ITALIA 2005-2006 “Forest Focus”” ] [19].

     39. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l’ultimazione e la manutenzione delle opere di viabilità forestale di cui all’articolo 26 bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), come inserito dall’articolo 9, primo comma, della legge regionale 38/1986.

     40. Per le finalità di cui al comma 39 è autorizzata la spesa di 315.188 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 11.6.330.2.3 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2834 (2.1.234.3.10.11) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione “Finanziamento alle Comunità montane per la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di viabilità forestale” e con lo stanziamento di 315.188 euro per l’anno 2006.

     41. Al fine di promuovere la diffusione sul territorio regionale dell'uso energetico del legno e dei suoi derivati per la valorizzazione delle produzioni forestali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le Comunità montane e le Province affinchè concedano contributi in conto capitale per la realizzazione e il completamento di investimenti finalizzati a incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici [20].

     42. Per le finalità di cui al comma 41 le domande di contributo sono presentate alle Comunità montane, nei territori di rispettiva competenza, e alle Province, nel territorio esterno a quello delle Comunità medesime [21].

     42 bis. I fondi del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), sono assegnati agli Enti di cui al comma 42 e per le finalità di cui al comma 41, in proporzione diretta alla superficie boscata e al numero dei Comuni ricadenti nei territori di rispettiva competenza, e sono erogati ai beneficiari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 11 settembre 1999, n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo), con le priorità di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) [22].

     43. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a intervenire direttamente alla realizzazione degli impianti di cui al comma 41 su immobili di proprietà.

     44. Al fine di promuovere la diffusione sul territorio regionale di prodotti legnosi trasformati con caratteristiche tecnologiche e strutturali di qualità certificata, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con Agemont SpA, secondo le finalità a essa attribuite dall’articolo 1, comma 2, lettera g), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna), per la realizzazione di un laboratorio per l’innovazione e la certificazione di processi produttivi e strutturali in legno.

     45. Per le finalità previste dal comma 41, relativamente ai proprietari di superfici forestali private, singoli o associati, nonché alle imprese boschive, è autorizzata la spesa complessiva di 15.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 11.6.330.2.538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2227 (1.1.243.3.10.11), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione “Contributi a proprietari di superfici forestali private, singoli o associati, nonché alle imprese boschive, per la realizzazione e il completamento di impianti energetici a biomasse forestali” e con lo stanziamento di 15.000 euro per l’anno 2006.

     46. Per le finalità previste dal comma 41, relativamente ai proprietari di superfici forestali comunali singoli o associati, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 11.6.330.2.538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2228 (1.1.234.3.10.11), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione “Contributi a proprietari di superfici forestali comunali, singoli o associati, per la realizzazione e il completamento di impianti energetici a biomasse forestali” e con lo stanziamento di 20.000 euro per l’anno 2006.

     47. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 11.6.330.2.538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2226 (1.1.210.3.10.11), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione “Spese per interventi diretti per la realizzazione e il completamento di impianti energetici a biomasse forestali” e con lo stanziamento di 15.000 euro per l’anno 2006.

     48. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 850.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 11.6.330.2.538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2229 (1.1.236.3.10.12), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione “Convenzione con Agemont SpA per la realizzazione di un laboratorio per l’innovazione e la certificazione di processi produttivi e strutturali in legno” e con lo stanziamento di 850.000 euro per l’anno 2006.

     49. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana della Carnia un contributo straordinario di 100.000 euro per la prosecuzione della prestazione dei servizi socio-assistenziali già sperimentati a favore delle popolazioni montane interessate, nell’ambito del programma INTERREG III B “Spazio Alpino”, al progetto “QUALIMA”, con particolare riferimento ai servizi di telecontrollo e telesoccorso, nonché a quelli di trasporto e di accompagnamento [23].

     50. La domanda per la concessione del contributo previsto dal comma 49 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio per la montagna, corredata di una relazione illustrativa, di un progetto delle iniziative da realizzare e di un preventivo delle spese, che sono a totale carico della Regione.

     51. Il Servizio per la montagna verifica la conformità dell’iniziativa proposta con le finalità e i contenuti del progetto “QUALIMA”. L’erogazione del finanziamento avviene, in unica soluzione, all’atto della concessione.

     52. La rendicontazione del contributo concesso è effettuata, nei termini da stabilire con il decreto di concessione, ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 7/2000. La Comunità montana presenta inoltre, a iniziativa ultimata, una relazione sui risultati ottenuti con l’erogazione dei servizi.

     53. Per le finalità di cui al comma 49 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 11.8.330.2.25 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1099 (2.1.234.3.10.12) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 330 - Servizio n. 216 - Per la montagna - con la denominazione “Contributo straordinario alla Comunità montana della Carnia per il sostegno di servizi socio-assistenziali nelle zone montane” e con lo stanziamento di 100.000 euro per l’anno 2006.

     54. Al comma 8 dell’articolo 19 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), le parole: «non superiore al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 100 per cento».

     55. Le somme già liquidate ai Comuni, alle Comunità montane, alle Province di Gorizia e Trieste e agli Enti pubblici economici sulla base dei programmi straordinari, stralcio, sezioni di programma, programmi annuali, programmi degli interventi e degli interventi approvati dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 15, 19, 25 e 26 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 (Norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna), degli articoli 13 e 14 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 (Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828), degli articoli 23, 24, 25 e 28 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani), dell’articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16 (Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico - edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigianali del Carso), dell’articolo 31, comma 1, dell’articolo 56, commi da 1 a 6, dell’articolo 63 e dell’articolo 64 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 (Assestamento del bilancio ai sensi dell’ articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l’ anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili), dell’articolo 9, comma 3, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), dell’articolo 1, commi 15 e 16, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), dell’articolo 3, commi 40 e 41, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), nonchè gli interventi finanziati sulla base dell’articolo 4, commi da 1 a 10, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e dell’articolo 20, comma 6, della legge regionale 33/2002, e loro successive modifiche, sono trasferite in via definitiva agli Enti medesimi che sono, altresì, autorizzati fin d’ora a destinarle con autonoma determinazione anche per altre tipologie di interventi; tale trasferimento in via definitiva esonera i Comuni, le Comunità montane, le Province di Trieste e di Gorizia e gli Enti pubblici economici dall’obbligo di rendicontazione al Servizio per la montagna dell’Amministrazione regionale [24].

     56. Le somme già liquidate alle Comunità montane ai sensi dell’articolo 5, commi da 10 a 12, della legge regionale 12 settembre 2001 n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e riferite ai programmi 2001, 2002 e 2003, sono trasferite in via definitiva agli enti medesimi che sono, altresì, autorizzati fin d’ora a destinarle con autonoma determinazione anche per altre tipologie di interventi per lo sviluppo sociale, economico e sociale purchè riferiti ai territori dei comuni della Provincia di Udine compresi nelle Comunità montane nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena; tale trasferimento in via definitiva esonera le Comunità montane dall’obbligo di rendicontazione al Servizio per la montagna dell’Amministrazione regionale [25].

     57. l finanziamenti già concessi a soggetti privati sulla base dell’articolo 4, commi da 1 a 10, della legge regionale 10/1997 e dell’articolo 20, comma 6, della legge regionale 33/2002 devono essere rendicontati entro il termine fissato dal provvedimento di concessione e comunque non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2008 [26].

     58. Le somme tempo per tempo erogate per gli interventi effettuati ai sensi dell’articolo 55 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), si considerano trasferite in via definitiva agli enti di cui all’articolo 55 medesimo per la realizzazione degli interventi ivi previsti. Gli enti stessi sono autorizzati a destinare tutte le eventuali somme residue per interventi di completamento, miglioramento e integrativi di quelli realizzati [27].

     59. Ai procedimenti avviati antecedentemente all’entrata in vigore dell’articolo 17 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), come da ultimo modificato dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 27/2005, si applica, qualora più favorevole, la disciplina vigente al momento della concessione dei contributi assegnati ai sensi dell’articolo 6, comma 42, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), dell’articolo 7, comma 39, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e dell’articolo 8, comma 36, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).

     60. Al comma 1 dell’articolo 77 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), le parole: «agli articoli 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 1».

     61. Al comma 1 dell’articolo 46 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato), la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quindici».

     62. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere borse di studio a studenti universitari e neolaureati al fine di effettuare stage formativi presso la Direzione centrale attività produttive nelle materie di competenza della Direzione medesima.

     63. Per le finalità previste dal comma 62 la spesa fa carico all’unità previsionale di base 14.3.360.1.1111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     64. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Agenzia per lo sviluppo del turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) un finanziamento per l’organizzazione e la realizzazione delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino e delle gare FISI e FIS assegnate alle località del territorio regionale, nonché per altri eventi sportivi di carattere nazionale e internazionale [28].

     65. Il finanziamento previsto dal comma 64 è concesso a seguito della presentazione della domanda, da parte della TurismoFVG, da effettuarsi alla Direzione centrale attività produttive corredata di una relazione illustrativa degli eventi sportivi programmati.

     66. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9180 (2.1.158.2.10.24), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 232 - Promozione e internazionalizzazione - con la denominazione “Finanziamento all’Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG) per l’organizzazione e la realizzazione delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino a Tarvisio, nonché per altri eventi sportivi di carattere nazionale e internazionale” e con lo stanziamento di 500.000 euro per l’anno 2006.

     67. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TurismoFVG un finanziamento per la realizzazione di manifestazioni e iniziative dirette alla promozione turistica delle zone montane.

     68. Il finanziamento previsto dal comma 67 è concesso a seguito della presentazione della domanda, da parte della TurismoFVG, alla Direzione centrale attività produttive corredata di una relazione illustrativa degli eventi programmati.

     69. Per le finalità previste dal comma 67 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9181 (2.1.158.2.10.24), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 232 - Promozione e internazionalizzazione - con la denominazione “Finanziamento all’Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG) per la realizzazione di manifestazioni e iniziative dirette alla promozione turistica delle zone montane” e con lo stanziamento di 300.000 euro per l’anno 2006.

     70. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TurismoFVG un finanziamento per la realizzazione di manifestazioni e iniziative dirette all’incremento del movimento turistico nella provincia di Trieste e in particolare degli eventi programmati nella città di Trieste per l’edizione 2006 della manifestazione Festivalbar.

     71. Il finanziamento previsto dal comma 70 è concesso a seguito della presentazione della domanda, da parte della TurismoFVG, alla Direzione centrale attività produttive corredata di una relazione illustrativa degli eventi programmati.

     72. Per le finalità previste dal comma 70 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2006, di cui 200.000 euro per la manifestazione Festivalbar, a carico dell’unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9182 (2.1.158.2.10.24), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 232 - Promozione e internazionalizzazione - con la denominazione “Finanziamento all’Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG) per la realizzazione di manifestazioni e iniziative dirette all’incremento del movimento turistico nella provincia di Trieste” e con lo stanziamento di 400.000 euro per l’anno 2006.

     73. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TurismoFVG un finanziamento per la realizzazione di manifestazioni e iniziative dirette all’incremento del movimento turistico nell’ambito del comune di Grado.

     74. Il finanziamento previsto dal comma 73 è concesso a seguito della presentazione della domanda, da parte della TurismoFVG, alla Direzione centrale attività produttive corredata di una relazione illustrativa degli eventi programmati.

     75. Per le finalità previste dal comma 73 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9183 (2.1.158.2.10.24), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 232 - Promozione e internazionalizzazione - con la denominazione “Finanziamento all’Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG) per la realizzazione di manifestazioni e iniziative dirette all’incremento del movimento turistico nell’ambito del comune di Grado” e con lo stanziamento di 200.000 euro per l’anno 2006.

     76. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TurismoFVG un finanziamento per progetti di valorizzazione e di promozione dell’immagine turistica della regione.

     77. Il finanziamento previsto dal comma 76 è concesso a seguito della presentazione della domanda, da parte della TurismoFVG, alla Direzione centrale attività produttive corredata di una relazione illustrativa degli eventi programmati.

     78. Per le finalità previste dal comma 76 la TurismoFVG è autorizzata a utilizzare fino alla concorrenza di 500.000 euro l’avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione degli atti di liquidazione delle AIAT.

     79. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TurismoFVG un finanziamento per la promozione, l’organizzazione e la realizzazione di grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo, musicale e culturale.

     80. Il finanziamento è concesso in seguito alla presentazione della domanda da parte della TurismoFVG alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali corredata di un programma anche triennale e di una relazione illustrativa degli eventi realizzati o da realizzarsi [29].

     81. Per le finalità previste dal comma 79 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9187 (2.1.158.2.10.24), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 232 - Promozione e Internazionalizzazione - con la denominazione “Finanziamento all’Agenzia TurismoFVG per la promozione, l’organizzazione e la realizzazione di grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo e culturale” e con lo stanziamento di 1 milione di euro per l’anno 2006.

     82. [L’Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di progetti mirati, manifestazioni e iniziative atti a favorire la divulgazione dell’immagine del Friuli Venezia Giulia e l’incremento del movimento turistico] [30].

     83. [I progetti mirati e le domande di finanziamento delle manifestazioni e delle iniziative di cui al comma 82 sono presentati annualmente da parte di soggetti pubblici e privati all’Amministrazione regionale per l’approvazione e devono concernere progetti, manifestazioni e iniziative di carattere turistico, agroalimentare, culturale, artistico o sportivo] [31].

     84. [Il Comitato strategico di indirizzo, previsto dall’articolo 13 bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), come inserito dall’articolo 106, comma 15, della legge regionale 29/2005, valuta la rilevanza strategica internazionale, nazionale ovvero regionale dei progetti, delle manifestazioni e delle iniziative di cui al comma 82. Il Comitato strategico di indirizzo, con riferimento ai progetti, alle manifestazioni e alle iniziative di rilevanza strategica turistica internazionale, nazionale e regionale, si esprime ai fini dell’ammissione a finanziamento degli stessi, proponendo l’allocazione delle risorse a tal fine disponibili a bilancio] [32].

     84 bis. [Nell'ambito della valutazione dei progetti di cui al comma 82, il Comitato strategico di indirizzo può, altresì, individuare iniziative di animazione turistica di particolare rilievo, da affidare mediante le procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)] [33].

     85. [In relazione ai progetti, alle manifestazioni e alle iniziative di rilevanza strategica turistica internazionale, nazionale e regionale, il riparto delle risorse allocate a bilancio è effettuato sulla base del parere obbligatorio di cui al comma 84, tenuto conto delle spese per l'eventuale affidamento dei servizi di animazione turistica di cui al comma 84 bis] [34].

     85 bis. [Con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e i settori ammissibili per i progetti mirati di cui ai commi da 82 a 85] [35].

     86. [In relazione ai progetti, alle manifestazioni e alle iniziative di rilievo turistico regionale e locale, lo stanziamento di bilancio è suddiviso tra i vari ambiti territoriali tenuto conto anche del numero di presenze turistiche, del numero dei posti letto disponibili e del numero degli abitanti di ciascun ambito turistico] [36].

     87. [I Comitati strategici d’ambito previsti dall’articolo 14 della legge regionale 2/2002, come sostituito dall’articolo 106, comma 16, della legge regionale 29/2005, si esprimono in merito ai progetti, alle manifestazioni e alle iniziative valutate come di rilievo turistico regionale e locale dal Comitato strategico d’indirizzo e previsti nel territorio di competenza, ai fini della loro ammissione a finanziamento sulla base delle risorse disponibili per ciascun ambito determinate ai sensi del comma 86 proponendo l’allocazione delle risorse stesse] [37].

     88. [Le disposizioni di cui ai commi da 82 a 87 si applicano con riferimento al finanziamento di progetti, manifestazioni e iniziative da realizzarsi nel 2007 e quindi alle domande pervenute entro il 30 novembre 2006. A decorrere dalla medesima data sono abrogati i commi 137, 138, 139 e 140 dell’articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), nonché i commi 74, 75 e 76 dell’articolo 7 della legge regionale 1/2003. Ai procedimenti in corso continua ad applicarsi la normativa previgente per i finanziamenti di progetti, manifestazioni e iniziative di rilevanza turistica relativi agli anni 2006 e precedenti] [38].

     89. Gli oneri derivanti dal combinato disposto di cui ai commi 82, 85 e 86 fanno carico all’unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 9196 e 9199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     90. All’articolo 6 della legge regionale 1/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 59 è sostituito dal seguente:

     «59. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l’organizzazione e l’attuazione di specifiche manifestazioni culturali di rilevanza turistica regionale promosse dall’Azienda speciale Villa Manin di Passariano.»;

     b) dopo il comma 59 è inserito il seguente:

     «59 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l’organizzazione e l’attuazione di specifiche manifestazioni culturali di rilevanza turistica regionale promosse dalla Pro loco di Sesto al Reghena.»;

     c) il comma 60 è sostituito dal seguente:

     «60. I contributi di cui ai commi 59 e 59 bis sono concessi previa presentazione delle domande alla Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione - corredate del programma delle manifestazioni e di una relazione illustrativa del preventivo di massima delle spese.».

     91. Per le finalità previste dall’articolo 6, comma 59, della legge regionale 1/2004, come sostituito dal comma 90, lettera a), è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9045 (1.1.163.2.10.24), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 232 - Promozione e internazionalizzazione - con la denominazione “Contributi per sostenere l’organizzazione e l’attuazione di specifiche manifestazioni culturali di rilevanza turistica regionale promosse dall’Azienda speciale Villa Manin di Passariano” e con lo stanziamento di 60.000 euro per l’anno 2006.

     92. Per le finalità previste dal comma 59 bis dell’articolo 6 della legge regionale 1/2004, come inserito dal comma 90, lettera b), è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9046 (1.1.162.2.10.24), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 232 - Promozione e internazionalizzazione - con la denominazione “Contributi per sostenere l’organizzazione e l’attuazione di specifiche manifestazioni culturali di rilevanza turistica regionale promosse dalla Pro loco di Sesto al Reghena” e con lo stanziamento di 80.000 euro per l’anno 2006.

     93. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TurismoFVG un finanziamento a sostegno degli oneri relativi all’utilizzo di personale appartenente al ruolo unico regionale.

     94. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 93 fanno carico all’unità previsionale di base 14.3.360.1.1314 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con l’aggiunta in fine delle parole: «, nonché per l’utilizzo di personale appartenente al ruolo unico regionale».

     95. Per le finalità previste dall’articolo 161 della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, è autorizzato il limite di impegno decennale di 75.000 euro, a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 225.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008 a carico dell’unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9273 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2015 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati. A tale limite d’impegno non si applica il disposto dell’articolo 8, commi 136 e 137, della legge regionale 2/2006.

     96. Nell’ambito del disposto di cui all’articolo 107, comma 14, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), l’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso all’AIAT di Grado, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), al fine di consentirne l’utilizzazione anche per lavori di straordinaria manutenzione al tetto della piscina termale di Grado. Analogamente sono confermati a favore della TurismoFVG i contributi inerenti i beni di cui all’articolo 8, comma 120, della legge regionale 2/2006.

     97. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.

 

     Art. 7. (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili).

     1. Gli alloggi di proprietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le loro pertinenze siti negli immobili di via Umago numeri civici 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 e di via Gradisca numeri civici 1 e 3 a Trieste sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito all’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) di Trieste per essere utilizzati secondo gli scopi istituzionali dell’ATER stessa, avendo anche riguardo alle norme a tutela dei profughi giuliani e dalmati secondo la vigente legislazione.

     2. Gli alloggi di cui al comma 1 formano oggetto di appositi verbali di consegna tra le Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l’ATER di Trieste che costituiscono titolo per la trascrizione immobiliare, l’intavolazione e la voltura catastale del diritto di proprietà dei beni trasferiti.

     3. All’articolo 2 (Fissazione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive) della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all’alinea del comma 2 dopo la parola: «presentino» sono aggiunte le parole: «su base nazionale»;

     b) alla lettera a) del comma 2 le parole: «realizzato nel territorio regionale,» sono soppresse;

     c) alla lettera b) del comma 2 le parole: «e attribuibili alla produzione regionale» sono soppresse.

     4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2006.

     5. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell’impresa e dell’occupazione, nonché per la raccolta e l’impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), è inserito il seguente:

     «4 bis. Nel caso in cui le opere riguardino progetti di carattere interregionale, nazionale o internazionale, ove si ritenga di utilizzare lo strumento della finanza di progetto, si può prescindere, ai fini dell’avvio del procedimento, dal previo inserimento del progetto stesso nel programma triennale previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.».

     6. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 20/1999, è inserito il seguente:

     «3 bis. Nel caso di interventi realizzati in concessione di costruzione e gestione per l’attuazione di progetti di valenza interregionale, nazionale o internazionale, ove le condizioni che determinano l’equilibrio economico- finanziario degli investimenti e della connessa gestione lo impongano, il prezzo dell’ente concedente a sostegno dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa può consistere, in tutto o in parte, anche nel conferimento in proprietà di beni immobili del concedente ove necessari per la realizzazione dell’intervento. In tale ipotesi il prezzo, indipendentemente dalla sua natura, non può superare il 70 per cento dell’importo totale dei lavori. I beni immobili sono conferiti al concessionario, sulla base di una perizia di stima, a prezzi di mercato e ha effetto successivamente all’approvazione, da parte del concedente, del progetto esecutivo predisposto dal soggetto interventore.».

     7. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 20/1999, dopo le parole: «trenta anni.» è inserito il seguente periodo: «Nel caso di interventi per l’attuazione di progetti di valenza interregionale, nazionale o internazionale, ove le condizioni che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione lo impongano, la concessione può avere una durata massima di cinquanta anni.».

     8. [L'Amministrazione regionale, al fine di attuare politiche di pari opportunità tra donna e uomo, realizza, anche attraverso l'utilizzo di fondi nazionali o comunitari e anche in convenzione con altri soggetti portatori di interesse, proprie iniziative e sostiene, con contributi economici, progetti diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale] [39].

     8 bis. [Con regolamento regionale sono determinati criteri e modalità generali riguardanti la concessione di contributi per i progetti di cui al comma 8, nonché contenuti e modalità di emanazione degli avvisi pubblici con i quali sono individuati, in particolare, in base a indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari] [40].

     9. [Con propria deliberazione la Giunta regionale approva annualmente il Programma di attività per la promozione delle politiche di pari opportunità tra donna e uomo] [41].

     10. [La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l’accesso ai finanziamenti e ai contributi] [42].

     11. [Per le finalità previste dal comma 8:

     a) relativamente alla realizzazione, alla promozione e al sostegno di iniziative proprie e di altri enti pubblici e privati è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 6.2.270.1.5430 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 alla funzione obiettivo n. 6 - programma 6.2 - rubrica n. 270 - spese correnti, con riferimento al capitolo 4707 (1.1.142.2.08.07), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 270 - servizio n. 293 - Pari opportunità - con la denominazione “Spese per iniziative per garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo” e con lo stanziamento di 300.000 euro per l’anno 2006 [43];

     b) [per gli interventi proposti da enti locali è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 6.2.270.1.5430, con riferimento al capitolo 4705 (1.1.152.2.08.07), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 270 - servizio n. 293 - Pari opportunità - con la denominazione “Interventi proposti da enti locali e/o altri enti di diritto pubblico e/o privato per garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo” e con lo stanziamento di 250.000 euro per l’anno 2006] [44];

     c) [per gli interventi proposti da associazioni femminili di volontariato e di promozione sociale e dal terzo settore, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 6.2.270.1.5430, con riferimento al capitolo 4709 (1.1.162.2.08.07), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 270 - servizio n. 293 - Pari opportunità - con la denominazione “Interventi proposti da associazioni femminili di volontariato e di promozione sociale e dal terzo settore, per garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo” e con lo stanziamento di 250.000 euro per l’anno 2006 [45]] [46].

     12. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Coordinamento regionale in Friuli Venezia Giulia tra i Comitati per l’amministrazione separata degli usi civici e consorzi di comunioni familiari delle terre collettive, per le finalità di cui all’articolo 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), comma 17, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007), l’assegnazione straordinaria di 20.000 euro per l’anno 2006] [47].

     13. [Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 6.2.370.1.1553 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9815 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [48].

     [14. Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi della Regione relativi all’attuazione del diritto comunitario nell’ambito delle materie di propria competenza e al fine di garantire l’attuazione dei programmi comunitari per i quali la Regione è responsabile, le strutture dell’Amministrazione regionale sono dotate di adeguate risorse umane e strumentali.] [49]

     [15. Ai fini di cui al comma 14, il personale assunto ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 (Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con contratto di lavoro a tempo determinato, prorogato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l’attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l’attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l’adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), e dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale), nonchè il personale assunto ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), con contratto di lavoro a tempo determinato, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella categoria e posizione economica di appartenenza, purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data di inquadramento.] [50]

     [16. L’inquadramento del personale di cui al comma 15, si consegue previo superamento di una prova selettiva articolata in una prova scritta e una prova orale, su materie attinenti lo specifico ambito di attività lavorativa, i cui criteri e modalità sono stabiliti con decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.] [51]

     [17. Ai fini dell’inquadramento, il personale di cui al comma 15 presenta domanda entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l’inquadramento ha effetto dalla data del relativo provvedimento.] [52]

     [18. Nelle more dell’espletamento delle procedure di inquadramento, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale che abbia presentato domanda ai sensi del comma 17 sono prorogati, alla scadenza, fino alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento del personale dichiarato idoneo.] [53]

     [19. Al personale inquadrato ai sensi dei commi 14, 15, 16, 17 e 18 è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e posizione economica di inquadramento. Il servizio prestato in modo continuativo nella categoria di inquadramento precedentemente all’immissione in ruolo è valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data di inquadramento.] [54]

     [20. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 14, 15, 16, 17, 18 e 19 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) UPB 51.1.280.1.3501 — capitoli 3550 e 3551;

     b) UPB 51.1.250.1.659 — capitoli 9630 e 9631;

     c) UPB 51.3.250.1.687 — capitolo 9650.] [55]

     21. Le azioni della Società impianti turistici di Grado - GIT e della Società d’area Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA acquisite dalla Regione in attuazione e per le finalità di cui all’articolo 8 (Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive), comma 120, della legge regionale 2/2006, sono trasferite a titolo gratuito alla TurismoFVG.

     22. Il comma 66 dell’articolo 8 della legge regionale 2/2006 è abrogato.

     23. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone, quale capofila dei Comuni convenzionati, nell’ambito della realizzazione del progetto Enterprise-Protoint, un ulteriore finanziamento per l’anno 2006 pari a 100.000 euro per l’investimento effettuato a favore del progetto Enterprise I fase, per la parte non coperta da cofinanziamento statale e avviato, all’entrata in vigore della presente legge, nell’ambito territoriale dei Comuni della Provincia di Pordenone.

     24. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 52.2.280.1.3016 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 20 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     25. [Dopo il comma 1 dell’articolo 24 (Prelevamenti dal fondo per l’attuazione dei contratti collettivi del personale regionale) della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), è aggiunto il seguente:

     «1 bis. Con decreto dell’Assessore alle risorse economiche e finanziarie è disposto il trasferimento delle somme che i contratti collettivi del personale regionale assegnano al fondo per la contrattazione integrativa.» ] [56].

     26. Il comma 10 dell’articolo 83 della legge regionale 13/1998 è sostituito dal seguente:

     «10. Ai componenti della Commissione di cui al comma 2 spetta un gettone di presenza, oltre all’eventuale trattamento di missione, nella misura prevista per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati gli importi spettanti al Presidente e ai componenti della Commissione, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale).».

     27. La deliberazione di cui al comma 10 dell’articolo 83 della legge regionale 13/1998, come sostituito dal comma 26, è adottata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     28. Per le finalità previste dall’articolo 83, comma 10, della legge regionale 13/1998, come sostituito dal comma 26, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 52.2.340.1.1633 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 9820 il cui stanziamento è elevato di pari importo per l’anno 2006.

     29. Al secondo comma dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 concernente la determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori e la determinazione dell’indennità di presenza dei consiglieri), dopo le parole: «Presidenti di Commissione permanente o speciale» sono inserite le seguenti: «e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio».

     30. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), dopo le parole: «Presidenti di Commissione permanente o speciale» sono inserite le seguenti: «e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio».

     31. Le modifiche apportate alle leggi regionali 21/1981 e 38/1995, rispettivamente dai commi 29 e 30, hanno effetto a decorrere dall’1 gennaio 2006.

     32. Al fine del riordino, della semplificazione e della razionalizzazione della normativa regionale in materia ambientale, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di un Comitato consultivo composto dai responsabili delle strutture regionali competenti e da esperti.

     33. Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento, e opera presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici che ne cura la segreteria.

     34. Ai componenti del Comitato, con esclusione di coloro il cui incarico discende da un rapporto di pubblico impiego, compete un gettone di presenza per ogni partecipazione alle sedute, il trattamento di missione e il rimborso delle spese ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale).

     35. Per le finalità di cui ai commi 32, 33 e 34 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 52.2.340.1.1633 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 9808 il cui stanziamento è elevato di pari importo per l’anno 2006.

     36. L’Amministrazione regionale è autorizzata a garantire in linea capitale, fino all’importo massimo di 1.396.000 euro, il mutuo che l’associazione Istituto di Genomica Applicata, con sede presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Udine, contrae per la realizzazione del progetto relativo al sequenziamento e l’analisi del genoma della vite.

     37. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 36 fanno carico all’unità previsionale di base 53.1.270.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     38. Nell’ambito dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 sono apportate le variazioni di seguito elencate:

     a) il capitolo 1093 va spostato dall’UPB 11.8.330.2.25 all’UPB 11.8.330.1.26 e il codice di finanza regionale diventa «2.1.163.2.10.12»;

     b) la denominazione dell’UPB 11.5.330.2.379 è sostituita con la seguente «Spese per il servizio fitosanitario regionale e la lotta fitopatologica»;

     c) all’UPB 11.5.330.1.373 nei riferimenti normativi del capitolo 6876 le parole: «ART. 22, L. 18.6.1931 n. 987, e successive modifiche» sono sostituite con le seguenti: «decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214»;

     d) il capitolo 3307 va spostato dall’UPB 4.1.340.2.1007 all’UPB 4.1.340.2.1124;

     e) all’UPB 11.1.330.1.481 al capitolo 6904 la denominazione è sostituita con la seguente «Finanziamento per la realizzazione di interventi volti alla incentivazione della conoscenza delle strade del vino - fondi statali» e nei riferimenti normativi del medesimo capitolo 6904 sono aggiunte le seguenti parole: «articoli da 14 a 21 legge regionale 20 novembre 2000, n. 21»;

     f) il capitolo 1789 va spostato dall’UPB 52.2.370.1.1631 - rubrica n. 370 - Servizio n. 239 - Rapporti comunitari e integrazione europea all’UPB 8.4.300.1.1901 - rubrica n. 300 - Servizio n. 193 - Identità linguistiche, culturali e corregionali all’estero;

     g) l’UPB 11.1.330.2.197 va spostata dal Servizio 221 - Strutture aziendali e avversità atmosferiche - al Servizio 219 - Investimenti aziendali e sviluppo agricolo;

     h) l’UPB 11.1.330.2.352 va spostata dal Servizio 221 - Strutture aziendali e avversità atmosferiche - al Servizio 219 - Investimenti aziendali e sviluppo agricolo;

     i) l’UPB 6.2.190.1.1024 va spostata dal Servizio 168 - Programmazione e controllo - al Servizio 166 - Pianificazione strategica, programmazione e controllo;

     l) l’UPB 16.1.250.1.634 va spostata dal Servizio 245 - Gestione carburanti per autotrazione a prezzo ridotto - al Servizio 244 - Imposte, tributi e gestione carburanti;

     m) il capitolo 4708 va spostato dall’UPB 7.4.310.1.237 all’UPB 6.2.270.1.5430;

     n) la denominazione dell’UPB 14.3.360.1.43 è sostituita con la seguente denominazione «Interventi per la formazione ed il sostegno dell’attività delle professioni turistiche».

     39. Nell’ambito dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 sono apportate le variazioni di seguito elencate:

     a) il capitolo 956 va spostato dall’UPB 3.5.536 all’UPB 3.5.537 che si istituisce alla rubrica n. 330 - Servizio n. 256 - Tutela ambienti naturali - nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con la denominazione «Sanzioni pecuniarie amministrative in materia forestale»;

     b) all’UPB 3.5.1057 la denominazione è sostituita con la seguente «Tariffa fitosanitaria e sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie relative alle violazioni di norme in materia di produzione e commercio di vegetali e prodotti vegetali e ai controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli freschi»;

     c) all’UPB 3.5.1057 la denominazione del capitolo 977 è sostituita con la seguente «Tariffa fitosanitaria sui controlli documentali, di identità e fitosanitari sui vegetali e sulle autorizzazioni e controlli alla produzione e alla circolazione e relative sanzioni» e nei riferimenti del medesimo capitolo 977 vengono aggiunte le seguenti parole: «Articolo 8, commi 79, 80 e 81, legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2»;

     d) i capitoli 932 e 933 vengono spostati dall’UPB 2.3.395 di competenza del Servizio n. 211 - Gestione sistema informativo - all’UPB 2.3.814 di competenza del Servizio n. 208 - Lavoro;

     e) l’UPB 1.2.511 va spostata dal Servizio 245 - Gestione carburanti per autotrazione a prezzo ridotto - al Servizio 244 - Imposte, tributi e gestione carburanti;

     f) l’UPB 3.5.539 va spostata dal Servizio 245 - Gestione carburanti per autotrazione a prezzo ridotto - al Servizio 244 - Imposte, tributi e gestione carburanti;

     g) l’UPB 3.6.547 va spostata dal Servizio 245 - Gestione carburanti per autotrazione a prezzo ridotto - al Servizio 244 - Imposte, tributi e gestione carburanti.

     40. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), il capitolo 1243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è inserito nell’elenco n. 1 “Spese obbligatorie” annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.

     41. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.

 

     Art. 8. (Copertura finanziaria).

     1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove o maggiori autorizzazioni di spesa previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 1 - tabelle A1 e A2 e dagli articoli da 2 a 7, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, trova copertura nel saldo finanziario di cui all’articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni di entrata previste dall’articolo 1, comma 7 - tabella A3 - e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 medesimi.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[2] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[5] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[6] Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[7] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[8] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 settembre 2007 dall'art. 4 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[9] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[10] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[11] Comma abrogato dall’art. 17 della L.R. 6 novembre 2006, n. 21.

[12] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[13] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[14] Comma sostituito dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[15] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[16] Comma così modificato dall'art. 52 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[17] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[18] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[19] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[20] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[21] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[22] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[23] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 7, comma 81, della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[24] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[25] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[26] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[27] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 7, comma 42, della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[28] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[29] Comma sostituito dall'art. 5 della L.R. 4 novembre 2014, n. 18 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[30] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[31] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[32] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, con la decorrenza ivi prevista e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[33] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[34] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, con la decorrenza ivi prevista, ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[35] Comma inserito dall'art. 56 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4 e abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[36] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[37] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[38] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[39] Comma già sostituito dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17, ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[40] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[41] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[42] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[43] Lettera già modificata dall'art. 8 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1 e così ulteriormente modificata dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[44] Lettera modificata dall'art. 8 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1 e abrogata dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[45] Lettera abrogata dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[46] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[47] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[48] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[49] Comma abrogato dall’art. 38 della L.r. 26 ottobre 2006, n. 19.

[50] Comma abrogato dall’art. 38 della L.r. 26 ottobre 2006, n. 19.

[51] Comma abrogato dall’art. 38 della L.r. 26 ottobre 2006, n. 19.

[52] Comma abrogato dall’art. 38 della L.r. 26 ottobre 2006, n. 19.

[53] Comma abrogato dall’art. 38 della L.r. 26 ottobre 2006, n. 19.

[54] Comma abrogato dall’art. 38 della L.r. 26 ottobre 2006, n. 19.

[55] Comma abrogato dall’art. 38 della L.r. 26 ottobre 2006, n. 19.

[56] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.