§ 3.10.57 – L.R. 18 gennaio 1999, n. 3.
Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:18/01/1999
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Fini istituzionali).
Art. 2 bis.  (Promozione della cooperazione tra enti gestori).
Art. 3.  (Piani territoriali infraregionali).
Art. 4.  (Effetti dell'approvazione dei progetti).
Art. 5.  (Facoltà di riacquisto).
Art. 6.  (Statuto).
Art. 7.  (Organi dei Consorzi).
Art. 8.  (Presidente).
Art. 9.  (Consiglio di amministrazione).
Art. 10.  (Assemblea consortile).
Art. 11.  (Collegio dei revisori dei conti).
Art. 12.  (Fondo di dotazione).
Art. 13.  (Bilancio).
Art. 14.  (Vigilanza).
Art. 15.  (Contributi per investimenti).
Art. 15 bis.  (Contributi per investimenti)
Art. 15 ter.  (Deroga all'articolo 32 della legge regionale 7/2000)
Art. 16.  (Fideiussioni).
Art. 17.  (Contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali).
Art. 18.  (Funzioni amministrative regionali).
Art. 19.  (Norma di prima applicazione).
Art. 20.  (Inizio della gestione).
Art. 21.  (Modifica alla legge regionale 7/1988).
Art. 22.  (Abrogazioni).
Art. 23.  (Norma finanziaria).
Art. 24.  (Entrata in vigore).


§ 3.10.57 – L.R. 18 gennaio 1999, n. 3.

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.

(B.U. 20 gennaio 1999, n. 3).

 

CAPO I

Consorzi per lo sviluppo industriale

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Friuli-Venezia Giulia con la presente legge disciplina l'ordinamento dei consorzi per lo sviluppo industriale, aventi natura di enti pubblici economici, in riferimento agli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali.

     2. I Consorzi per lo sviluppo industriale, costituiti ai sensi degli articoli 156 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, ed operanti negli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale di cui al comma 1, che alla data del 31 marzo 1999 non siano stati trasformati in società per azioni, sono enti pubblici economici in conformità all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

 

     Art. 2. (Fini istituzionali).

     1. I Consorzi promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell'industria. A tale fine realizzano e gestiscono infrastrutture per le attività industriali, promuovono o gestiscono servizi alle imprese.

     2. I servizi alle imprese comprendono la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle imprese industriali e di servizi.

     3. In particolare, i Consorzi provvedono:

     a) all'acquisizione ovvero al l'espropri azione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;

     b) alla vendita e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;

     c) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, depositi e magazzini;

     d) alla vendita e alla locazione alle imprese di fabbricati e di impianti in aree attrezzate;

     e) alla costruzione e alla gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di stoccaggio di rifiuti speciali tossici e nocivi, nonché al trasporto dei medesimi;

     f) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;

     g) all'esercizio e alla gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;

     g bis) alla predisposizione dei programmi energetici consortili come previsti dalla legislazione energetica regionale [1].

     4. I Consorzi possono altresì promuovere, anche al di fuori dell'ambito di competenza, la prestazione di servizi riguardanti:

     a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato;

     b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali.

     5. Per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui ai commi 3 e 4 i Consorzi possono operare sia direttamente sia collaborando con altri soggetti pubblici e/o privati nonché mediante convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 317/1991, ovvero promuovendo o partecipando a società di capitali.

     5 bis. Nelle more dell'attuazione del piano di trasferimento degli impianti di cui all'articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i Consorzi possono trasferire ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, la concessione d'uso degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione la cui proprietà e/o la gestione è in capo ai medesimi Consorzi. Le condizioni tecniche ed economiche, nonchè i livelli di servizio sono stabiliti all'interno di una convenzione predisposta sulla base di uno schema approvato dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), su intesa degli enti interessati [2].

     6. I Consorzi provvedono, con apposito disciplinare, a regolamentare le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree stesse alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle opere di infrastruttura e degli impianti realizzati dai medesimi Consorzi.

     6 bis. Il Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo e il Consorzio per il nucleo di Industrializzazione della provincia di Pordenone sono autorizzati a svolgere anche al di fuori del proprio ambito di competenza le attività agli stessi attribuite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 17/2011 (Razionalizzazione di Agemont SpA, riorganizzazione di Promotur SpA, nonchè rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione) [3].

 

     Art. 2 bis. (Promozione della cooperazione tra enti gestori). [4]

     1. La Regione promuove la cooperazione tra gli enti gestori delle zone industriali, anche con riferimento ai Consorzi industriali delle Regioni finitime, nelle forme individuate dagli enti con la sottoscrizione di specifiche convenzioni.

     2. Gli enti gestori individuano, negli strumenti di cui al comma 1, le attività in cooperazione da realizzare con riferimento in particolare a:

     a) la comunicazione e la promozione congiunta delle zone industriali presso i pubblici rilevanti, e più in generale le attività di marketing territoriale;

     b) il monitoraggio e la selezione delle opportunità offerte dai programmi comunitari per la realizzazione di studi, progetti e opere di rilevante interesse per gli enti gestori;

     c) la realizzazione di studi, progetti e opere di cui alla lettera b);

     d) il monitoraggio e gli interventi migliorativi della qualità ambientale;

     e) la centralizzazione dei servizi tecnici e dei servizi amministrativi;

     f) la gestione in outsourcing di servizi i cui utenti sono le imprese insediate nelle zone industriali;

     g) le attività inerenti la funzione di incubatori di nuove imprese in armonia con il sistema regionale della innovazione di cui alla legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), e successive modifiche;

     h) il monitoraggio e gli interventi migliorativi in ambito di sicurezza sul lavoro.

     3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, i Consorzi industriali potranno decidere la fusione per incorporazione tra due o più tra essi in applicazione degli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili; la relativa decisione è di competenza dell’Assemblea consortile di ciascuno dei Consorzi partecipanti alla fusione, costituita e deliberante con le maggioranze previste dall’articolo 10.

     4. Il Consorzio incorporante assume una denominazione che tenga conto anche dell’area geografica indicata nella denominazione del Consorzio incorporato, ovvero del territorio di cui facciano parte i Consorzi partecipanti alla fusione.

     5. Le deliberazioni delle Assemblee consortili di cui al comma 3 devono essere sottoposte all’approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 14.

 

     Art. 3. (Piani territoriali infraregionali).

     1. Ai Consorzi, fintantoché conservano la natura di enti pubblici economici, e all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT), sono attribuite funzioni di pianificazione territoriale per il perseguimento dei fini istituzionali limitatamente agli ambiti di cui all'articolo 1, comma 1.

     2. I Consorzi adottano piani territoriali infraregionali [5].

     3. [Il piano adottato è sottoposto all'accertamento della compatibilità di cui all'articolo 51, comma 2, della legge regionale 52/1991] [6].

     4. [Il termine di cui all'articolo 51, comma 5, della legge regionale 52/1991 è ridotto a novanta giorni a partire dalla data di ricevimento del piano adottato da parte del Comune o dei Comuni territorialmente interessati] [7].

     5. [Gli strumenti di cui al comma 2 sono approvati, previo parere del Comitato tecnico regionale, sezione 1, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa] [8].

     6. Con il provvedimento di approvazione sono indicati le aree e gli immobili nei riguardi dei quali si procede all'espropriazione per il conseguimento degli obiettivi di piano [9].

     7. L'avviso per estratto del provvedimento di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     8. Il piano può essere variato con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione, sentiti i soli Comuni il cui territorio è interessato dalla variante medesima.

     8 bis. [Fino all'adozione dei piani territoriali infraregionali, di cui al comma 2, i Comuni provvedono alla formazione di piani regolatori particolareggiati secondo le disposizioni del titolo IV, capo II, della legge regionale 52/1991] [10].

     8 ter. [L'adozione del piano regolatore particolareggiato comunale è subordinata al parere favorevole del Consorzio interessato] [11].

 

     Art. 4. (Effetti dell'approvazione dei progetti).

     01. L'approvazione del piano territoriale infraregionale comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree e degli immobili indicati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza [12].

     1. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di competenza dei Consorzi e dell'EZIT comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità di tutte le opere, impianti ed edifici in essi previsti e legittima l'espropriazione delle aree considerate, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.

     2. Alle espropriazioni di cui ai commi 01 e 1 si applicano le norme procedurali previste dalla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche o di interesse pubblico [13].

     2 bis. Per le finalità di cui al presente articolo, i Consorzi e l'EZIT sono autorità espropriante per il conseguimento degli obiettivi dei piani territoriali infraregionali di cui all'articolo 3 indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti. Per tali opere, la dichiarazione di pubblica utilità può essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante di livello comunale ai sensi del capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo) [14].

     2 ter. Fermo restando quanto previsto dal capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modifiche, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate dai Consorzi e dall'EZIT mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili [15].

 

     Art. 5. (Facoltà di riacquisto).

     1. I Consorzi hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute, avvalendosi delle modalità di cui al comma 3, nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.

     2. I Consorzi hanno altresì la facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti ivi realizzati, avvalendosi delle modalità di cui al comma 3, nell'ipotesi in cui sia cessata da più di tre anni l'attività ivi prevista.

     3. Nell'ipotesi dell'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i Consorzi dovranno corrispondere al cessionario l'importo attualizzato del valore al quale le aree sono state alienate e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di quest'ultimi come determinato da un perito nominato dal Consorzio. Il valore da corrispondere per il riacquisto delle aree è decurtato del valore attualizzato derivante dalla eventuale differenza tra il prezzo a cui l'area è stata ceduta e il suo valore di mercato al momento dell'alienazione. Il prezzo di riacquisto di aree e stabilimenti è in ogni caso ridotto del valore attualizzato delle eventuali contribuzioni finanziarie regionali ricevute dal cessionario per l'acquisto del suolo o l'edificazione dello stabilimento.

     4. Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.

 

     Art. 6. (Statuto).

     1. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento dei Consorzi.

     2. Lo statuto e gli atti modificativi ed integrativi dello stesso sono inviati alla Direzione regionale dell'industria entro quindici giorni dalla loro adozione e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni.

     3. In caso di mancata approvazione, i Consorzi provvedono ad adeguare lo statuto adottato alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.

     4. Ai fini della trasformazione in enti pubblici economici dei Consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, le assemblee consortili provvedono ad adeguare lo statuto alle disposizioni della presente legge.

     5. In sede di prima attuazione della presente legge, i nuovi statuti sono inviati alla Direzione regionale dell'industria entro settantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni.

     6. Per l'accesso ai benefici della presente legge, ai Consorzi per lo sviluppo industriale in forma di società per azioni si applicano le disposizioni dei commi precedenti, in quanto compatibili.

     7. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di cui al comma 4, previa diffida e fissazione di un nuovo termine per l'adempimento non superiore a trenta giorni, l'Assessore regionale all'industria nomina un Commissario che provvede alla modificazione dello statuto entro il termine perentorio stabilito nell'atto di nomina.

 

     Art. 7. (Organi dei Consorzi).

     1. Gli organi dei Consorzi sono:

     a) il Presidente;

     b) il Consiglio di amministrazione;

     c) l'Assemblea consortile;

     d) il Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 8. (Presidente).

     1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione e ne dirige i lavori. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dirige l'attività del Consorzio.

     2. Il Presidente, in caso di assenza, impedimento o vacanza, è sostituito dal Vicepresidente. Lo statuto può prevedere la facoltà del Presidente di delegare determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale del Consorzio a consiglieri di amministrazione.

     3. Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dall'Assemblea consortile tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 9. (Consiglio di amministrazione).

     1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea consortile ed è composto da un numero di consiglieri da cinque a sette, di cui almeno uno riservato agli insediati a condizione che abbiano sottoscritto almeno una quota del fondo di dotazione, scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa o imprenditoriale, o professionale; tecnica od economica nel settore industriale o di particolare capacità nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e società.

     2. Il rappresentante designato dal comitato delle imprese insediate, eventualmente costituito, è membro di diritto del Consiglio di amministrazione.

     3. Lo statuto può prevedere ulteriori ripartizioni dei componenti il Consiglio di amministrazione tra i soggetti pubblici e privati partecipanti al Consorzio al fine di assicurare la gestione del Consorzio secondo criteri imprenditoriali in conformità alle esigenze degli insediati.

     4. I nominativi dei componenti del Consiglio di amministrazione, con l'indicazione del Presidente e del Vicepresidente, sono comunicati alla Giunta regionale, tramite la Direzione regionale dell'industria, entro venti giorni dalla data di nomina.

     5. Il Consiglio di amministrazione è preposto alla gestione del Consorzio ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dallo statuto agli altri organi.

 

     Art. 10. (Assemblea consortile).

     1. L'Assemblea consortile è composta dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati partecipanti al Consorzio.

     2. Ogni soggetto partecipante al Consorzio deve essere rappresentato in Assemblea da un solo componente.

     3. A ciascun soggetto spetta un numero di voti proporzionale al valore della rispettiva quota, secondo i criteri determinati dallo statuto.

     4. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata.

     5. L'Assemblea svolge, in particolare, le seguenti attività:

     a) adotta lo statuto e gli atti modificativi dello stesso;

     b) delibera sulle materie previste dall'articolo 2364 del Codice civile;

     c) approva i seguenti atti:

     1) il programma triennale di attività e di promozione industriale;

     2) il piano annuale economico e finanziario attuativo del programma di attività e di promozione industriale;

     3) gli atti di partecipazione a società;

     4) le variazioni del fondo di dotazione.

 

     Art. 11. (Collegio dei revisori dei conti).

     1. Il Collegio dei revisori dei conti dei Consorzi, nominato dall'Assemblea consortile, è composto di tre membri effettivi e due supplenti. I componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

     2. I revisori dei conti partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.

     3. Il Collegio dei revisori dei conti invia una volta all'anno alla Giunta regionale, tramite la Direzione regionale dell'industria, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti dei Consorzi.

     4. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del Codice civile.

 

     Art. 12. (Fondo di dotazione).

     1. Il fondo di dotazione dei Consorzi è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della loro costituzione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi, aumentato degli utili e diminuito delle eventuali perdite derivanti dalla loro attività.

 

     Art. 13. (Bilancio).

     1. I Consorzi formulano il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX del Codice civile, in quanto compatibili.

     1 bis. I consorzi non sono soggetti alle norme in materia di tesoreria unica [16].

 

     Art. 14. (Vigilanza).

     1. I Consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la Direzione regionale dell'industria, la quale approva i seguenti atti:

     a) il programma triennale di attività e di promozione industriale;

     b) il piano economico e finanziario, contenente il programma di attività e di promozione industriale relativo all'esercizio successivo.

     2. Gli atti di cui al comma 1, corredati dell'ultimo bilancio approvato, sono inviati, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, alla Direzione regionale dell'industria, per essere sottoposti, entro i successivi trenta giorni, all'approvazione della Giunta regionale. [17]

     3. In caso di mancata approvazione i Consorzi si adeguano alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.

     4. La Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l'invio di qualunque atto adottato dai Consorzi, ai fini dello svolgimento della vigilanza di cui al comma 1.

     5. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale competente, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore a un anno [18].

     5 bis. La Giunta regionale, in caso di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, di difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, in presenza di adeguato patrimonio del Consorzio e di prospettive di recupero dell'equilibrio economico, finanziario, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, al fine di garantire e tutelare l'interesse sociale ed economico della zona industriale per i riflessi sociali e occupazionali, nonché al fine di attenuare l'indebitamento e di garantire la ripresa dell'attività del Consorzio, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 5 e nomina il Commissario straordinario [19].

     5 ter. Il Commissario straordinario opera in regime di continuità aziendale, finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria del Consorzio, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del Consorzio. In particolare il Commissario straordinario:

a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del Consorzio;

b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;

c) rileva i beni immobili affidati in gestione al Consorzio ovvero rispetto ai quali il Consorzio è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività del Consorzio con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici. Sono beni immobili strumentali all'attività del Consorzio le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;

d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali il Consorzio sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanti una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;

e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;

f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui il Consorzio sia titolare;

g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;

h) rileva gli investimenti programmati di cui al comma 1 [20].

     5 quater. Acquisite le valutazioni di cui al comma 5 ter, lettera b), il Commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili del Consorzio, eccettuati quelli di cui al comma 5 ter, lettere c) ed e), liquida le posizioni giuridiche in capo al Consorzio con riferimento ai beni di cui al comma 5 ter, lettera d), e alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 5 ter, lettera f). Con specifico riferimento a immobili concessi in locazione alle imprese, il Commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi del comma 5 ter, lettera b). I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario. Il Commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio del Consorzio non strumentali all'attività. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui al comma 5 ter, lettera h), per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del Commissario straordinario [21].

     5 quinquies. Il Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria del Consorzio e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Periodicamente il Commissario straordinario convoca i soci e le imprese insediate per aggiornarli. Il Commissario straordinario si avvale del personale del Consorzio per l'esercizio della sua attività [22].

     5 sexies. Il Commissario straordinario chiude le operazione di ristrutturazione economico finanziaria entro trecentosessanta giorni dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 5 ter, lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente, delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 5 octies ovvero detta gli indirizzi al Commissario straordinario per la ricostituzione degli organi [23].

     5 septies. In caso di comprovata particolare complessità, la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del Commissario l'incarico conferito ai sensi del comma 5 bis [24].

     5 octies. In caso di grave perdita di esercizio per più di tre esercizi finanziari consecutivi, nonché di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, nomina il Commissario liquidatore e delibera lo scioglimento del Consorzio e dei suoi organi [25].

     5 nonies. Il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il Commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio. In via di interpretazione autentica, la liquidazione si svolge secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa [26].

     5 nonies.1. Il Commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla nomina, il programma delle attività da svolgere in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione sulla base della presentazione, da parte del Commissario, di relazioni mensili di attuazione [27].

     5 decies. Ai Commissari di cui ai commi 5 bis e 5 octies spetta un compenso individuato con il provvedimento di nomina fino a un massimo corrispondente all'indennità di carica spettante ai Sindaci dei Comuni capoluogo. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio [28].

     5 decies. 1 In applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, come richiamata dal comma 5 nonies, con deliberazione della Giunta regionale è nominato il comitato di sorveglianza previsto dall'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa); l'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato medesimo è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato nel limite massimo del compenso base fissato dalla tabella A), lettera f), del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 giugno 1998, n. 225/Pres. (Regolamento per la determinazione dei limiti massimi dei compensi ai componenti degli organi di revisione degli enti locali), come sostituita dal decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres. [29].

     5 undecies. AI fine del rispetto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, in pendenza delle procedure commissariali di cui ai commi 5, 5 bis e 5 octies e sino alla loro conclusione è sospesa la liquidazione dei contributi concessi ove non erogati ai consorzi commissariati ai sensi della presente legge [30].

     5 duodecies. Sino alla conclusione delle gestioni commissariali di cui ai commi 5 bis e 5 octies è sospesa la funzione di vigilanza di cui al comma 1 e di cui all'articolo 6, comma 2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, approva il bilancio finale di liquidazione, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente [31].

 

CAPO II

Norme contributive

 

     Art. 15. (Contributi per investimenti).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi annuali per la durata massima di quindici anni, destinati a coprire le spese in conto capitale e in conto interessi sostenute a fronte di mutui da stipulare con istituti di credito per la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria o il potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime, ivi compreso l'eventuale costo delle aree [32].

     2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina preventivamente le condizioni relative ai mutui da stipulare.

     3. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria entro il mese di gennaio di ogni anno.

     4. L'accoglimento delle domande avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:

     a) contributi per opere di infrastrutture tecniche e servizi dettati dalla particolare urgenza di fronteggiare specifiche esigenze di tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, compreso l'acquisto di aree finalizzate alla rinaturalizzazione compensativa dell'impatto sull'ambiente delle zone industriali [33];

     a bis) contributi finalizzati all'acquisto di aree e fabbricati siti all'interno dei comprensori consortili e che, in quanto abbandonati o inutilizzati, necessitano di nuovi interventi di infrastrutturazione per un loro nuovo utilizzo [34];

     b) contributi per opere in costruzione, relativamente a:

     1) completamento funzionale di opere in corso di costruzione;

     2) potenziamento di opere già realizzate o in corso di realizzazione;

     c) contributi per nuove opere per la realizzazione delle quali sia prevista la compartecipazione alla spesa del soggetto richiedente o di altro soggetto pubblico o privato.

     5. A parità dei requisiti di cui al comma 4 viene data priorità alle domande per le opere per le quali è stato già predisposto il relativo progetto esecutivo; in caso di ulteriore parità viene data priorità ai progetti che prevedono il minor intervento finanziario a carico dell'Amministrazione regionale.

     6. Salvo quanto previsto dal comma 6 bis, i contributi sono concessi con le modalità previste dalla legge regionale in materia di lavori pubblici ed erogati a inizio dei lavori; eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi da quelli previsti dalla medesima legge regionale sono concesse solo per motivate circostanze con decreto [35].

     6 bis. Per la progettazione, la realizzazione e la successiva gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità attuate dai Consorzi di sviluppo industriale e dall'Ezit, la concessione del finanziamento è disposta sulla base di uno studio di fattibilità redatto secondo la normativa vigente in materia di concessione di lavori pubblici [36].

     7. I contributi possono essere direttamente versati, su richiesta dei Consorzi interessati ed in alternativa alle fideiussioni di cui all'articolo 16, agli istituti mutuanti.

 

     Art. 15 bis. (Contributi per investimenti) [37]. [38]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi in conto capitale per opere immediatamente cantierabili di realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria o potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime, ivi compreso l'eventuale costo delle aree sulle quali le opere insistono.

     2. I criteri per la presentazione delle domande e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono quelli previsti dall'articolo 15.

 

     Art. 15 ter. (Deroga all'articolo 32 della legge regionale 7/2000) [39]

     1. Per gli interventi di cui agli articoli 15 e 15 bis, finanziati fino alla data del 31 dicembre 2013, non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

 

     Art. 16. (Fideiussioni).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare fideiussioni a garanzia dei mutui di cui all'articolo 15.

     2. Le domande di concessione delle fideiussioni di cui al comma 1, specificamente motivate in riferimento all'impossibilità di produrre proprie garanzie a copertura dei mutui richiesti, sono presentate alla Direzione regionale dell'industria, corredate dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.

     3. La concessione delle fideiussioni di cui al comma 1 è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze.

 

     Art. 17. (Contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali). [40]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all’EZIT contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

     2. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale attività produttive entro il 15 maggio di ogni anno, corredate del bilancio dell’anno precedente.

     3. Lo stanziamento di bilancio è ripartito per il 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti richiedenti e per la restante parte sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

     4. Sono estese agli enti gestori delle zone industriali le norme contributive relative al sistema regionale dell’innovazione, per i fini di cui all’articolo 2 bis, comma 2, lettera g), della presente legge [41].

 

CAPO III

Norme transitorie, finali e finanziarie

 

     Art. 18. (Funzioni amministrative regionali).

     1. Le funzioni amministrative svolte ai sensi della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, da organi dell'Amministrazione regionale in materia di controllo di atti dei Consorzi per lo sviluppo industriale, costituiti al sensi degli articoli 156 e seguenti del R.D. 383/1934, cessano a partire dal giorno di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il controllo degli atti adottati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e già trasmessi all'organo regionale di controllo, avviene secondo la disciplina della legge regionale 49/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 19. (Norma di prima applicazione).

     1. In fase di prima applicazione della presente legge, le domande per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 15 e 17 sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 20. (Inizio della gestione).

     1. La gestione contabile e finanziaria dei Consorzi secondo le modalità previste dalla presente legge ha inizio l'1 gennaio 2000.

 

     Art. 21. (Modifica alla legge regionale 7/1988). [42]

 

     Art. 22. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

     a) la legge regionale 11 novembre 1965, n. 24;

     b) la legge regionale 19 agosto 1969, n. 31;

     c) la legge regionale 19 agosto 1969, n. 34;

     d) il Capo III della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63;

     e) il Capo V della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47;

     f) i commi 1 e 2 dell'articolo 47 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10;

     g) gli articoli 5 e 7 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 36.

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi i contributi previsti dalla normativa di cui al comma 1, relativamente agli interventi assentiti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 23. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1999 con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 7417 [2.1.238.4.10.28] che si istituisce, a decorrere dall'anno 1999, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 - alla Rubrica n. 28 - programma 3.2.3. - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione X - con la denominazione "Contributi annui costanti ai Consorzi per lo sviluppo industriale e all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT) a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui stipulati per la realizzazione, il completamento o il potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime" e con l'onere relativo alle annualità dal 2001 al 2013 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     2. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dall'articolo 16 , comma 1, fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, è autorizzata la spesa ripartita di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 7394 [2.1.156.2.10.28] che si istituisce, a decorrere dall'anno 1999, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 - alla Rubrica n. 28

- programma 3.2.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - con la

denominazione "Contributi straordinari per il funzionamento dei Consorzi di

sviluppo industriale e dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT)"

e con l'onere relativo alla quota autorizzata per l'anno 2001 a carico del

corrispondente capitolo di bilancio per l'anno medesimo.

     4. All'onere complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 (partita n. 664 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

 

     Art. 24. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 11 ottobre 2012, n. 19.

[2] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e così modificato dall'art. 29 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 17. L'art. 4, L.R. 17/2011, è stato abrogato dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[4] Articolo inserito dall’art. 29 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[5] Comma così modificato dall'art. 29 del D.P.G.R. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.

[6] Comma abrogato dall'art. 29 del D.P.G.R. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.

[7] Comma abrogato dall'art. 29 del D.P.G.R. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.

[8] Comma abrogato dall'art. 29 del D.P.G.R. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.

[9] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[10] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13 e abrogato dall'art. 29 del D.P.G.R. 20 marzo 2008, n. 086/Pres..

[11] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13 e abrogato dall'art. 29 del D.P.G.R. 20 marzo 2008, n. 086/Pres..

[12] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[13] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[14] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 25 settembre 2015, n. 21.

[15] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[16] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[17] Comma così modificato dall'art. 8, comma 8, della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[18] Comma modificato dall'art. 12 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13 e così sostituito dall'art. 24 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4.

[19] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4.

[20] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4.

[21] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4.

[22] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4.

[23] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4.

[24] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4.

[25] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4.

[26] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4, sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[27] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[28] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4.

[29] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[30] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4.

[31] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[32] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[33] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[34] Lettera inserita dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[35] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[36] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[37] Rubrica così sostituita dall’art. 30 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[38] Articolo inserito dall'art. 8, comma 6, della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[39] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[40] Articolo così sostituito dall’art. 31 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[41] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 10 novembre 2005, n. 27.

[42] Sostituisce la lettera c), comma 1, art. 184, della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.