Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 19/02/2002 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di [...] |
Art. 2. Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 3. Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) e abrogazione dell'articolo 15 della legge provinciale 9 [...] |
Art. 4. Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, relativo al trattamento di fine rapporto del personale provinciale e degli enti funzionali. |
Art. 5. Modificazione della legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles). |
Art. 6. Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate) e abrogazione [...] |
Art. 7. Modificazioni della legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali). |
Art. 8. Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 9. Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 10. Prestazione di garanzie fideiussorie per progetti di investimento di rilevante interesse provinciale. |
Art. 11. Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo all'istituzione della tassa automobilistica provinciale. |
Art. 12. Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo all'istituzione dell'imposta provinciale sulle formalità per le iscrizioni dei veicoli al pubblico registro [...] |
Art. 13. Disposizioni in materia di IRAP dovuta dalle ONLUS. |
Art. 14. Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 49 (Norme per il funzionamento delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia [...] |
Art. 15. Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di [...] |
Art. 16. Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 17. Istituzione dell'anagrafe provinciale degli alunni. |
Art. 18. Modificazione della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio) relativa al nuovo ordinamento dell'IPRASE. |
Art. 19. Modificazioni delle leggi provinciali 9 novembre 1990, n. 29, 3 febbraio 1997, n. 2, 8 settembre 1997, n. 13 e 22 marzo 2001, n. 3, relative al personale insegnante, e altre disposizioni in materia. |
Art. 20. Modificazioni della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione). |
Art. 21. Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1 (Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale). |
Art. 22. Modificazione dell'articolo 31 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale). |
Art. 23. Modificazioni della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica). |
Art. 24. Modificazione della legge provinciale 26 agosto 1962, n. 11 (Istituzione dell'"Istituto trentino di cultura"). |
Art. 25. Consorzio italo-germanico per la ricerca scientifica. |
Art. 26. Interventi per la promozione delle caratteristiche culturali delle minoranze linguistiche a mezzo di trasmissioni radiotelevisive. |
Art. 27. Ulteriore contributo per la liquidazione dell'associazione "Museo dell'aeronautica Gianni Caproni". |
Art. 28. Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). |
Art. 29. Modificazioni della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. [...] |
Art. 30. Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, relativo all'attuazione della misura "Sviluppo dell'attività extra alberghiera nei villaggi" del DOCUP. |
Art. 31. Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, relativa all'azienda speciale provinciale per l'energia e all'uso dell'energia elettrica spettante alla Provincia. |
Art. 32. Abrogazione della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38 (Interventi per la costruzione ed il potenziamento di impianti di produzione e trasporto di energia idroelettrica). |
Art. 33. Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 8 (Intervento a favore della realizzazione delle reti di distribuzione del metano nella provincia di Trento). |
Art. 34. Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché [...] |
Art. 35. Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento). |
Art. 36. Modificazione dell'articolo 28 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla distribuzione dei carburanti. |
Art. 37. Modificazioni della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 (Disciplina e promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per l'incremento [...] |
Art. 38. Partecipazioni azionarie nel settore fieristico. |
Art. 39. Agevolazioni per il settore fieristico. |
Art. 40. Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova [...] |
Art. 41. Finanziamenti per la prevenzione del fenomeno dell'usura. |
Art. 42. Disposizioni per l'utilizzazione straordinaria degli interessi giacenti su fondi speciali. |
Art. 43. Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 44. Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate). |
Art. 45. Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre). |
Art. 46. Modificazioni della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo). |
Art. 47. Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 [...] |
Art. 48. Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali). |
Art. 49. Modificazioni delle leggi provinciali 10 dicembre 1984, n. 12 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle norme concernenti la classificazione e i prezzi degli esercizi alberghieri e degli [...] |
Art. 50. Interventi straordinari in materia di turismo. |
Art. 51. Modificazioni della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino). |
Art. 52. Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti [...] |
Art. 53. Modificazioni della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi provinciali). |
Art. 54. Modificazioni della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16 (Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore) e della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 (Protezione della flora [...] |
Art. 55. Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti al quadro normativo statale. |
Art. 56. Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli [...] |
Art. 57. Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). |
Art. 58. Modificazione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente) e abrogazione di altre norme. |
Art. 59. Disposizioni interpretative in materia di oneri e contributi connessi con le discariche. |
Art. 60. Disposizioni per il risparmio e per il riutilizzo delle risorse idriche. |
Art. 61. Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali) |
Art. 62. Altre disposizioni in materia di derivazioni di acque pubbliche. Modificazioni delle leggi provinciali 11 settembre 1998, n. 10 e 20 marzo 2000, n. 3. |
Art. 63. Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale). |
Art. 64. Disposizioni sulle opere dei comuni oggetto di verifica straordinaria ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3. |
Art. 65. Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità). |
Art. 66. Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento). |
Art. 67. Aumento della partecipazione azionaria in Atesina SpA. |
Art. 68. Modificazioni della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile). |
Art. 69. Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi). |
Art. 70. Modificazioni della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37 (Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico, paletnologico, speleologico e carsico). |
Art. 71. Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 72. Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). |
Art. 73. Modificazioni della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato). |
Art. 74. Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti). |
Art. 75. Modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, nella parte relativa al piano straordinario delle opere pubbliche. |
Art. 76. Modificazioni della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento). |
Art. 77. Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio [...] |
Art. 78. Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e da somministrazioni di emoderivati. |
Art. 79. Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 (Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica). |
Art. 80. Abrogazioni di disposizioni e di leggi in materia sanitaria. |
Art. 81. Disposizioni sul controllo sulle acque di balneazione. |
Art. 82. Modificazione della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale). |
Art. 83. Disposizioni per la riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni specialistiche e diagnostiche. |
Art. 84. Disposizioni straordinarie per la realizzazione di interventi di ristrutturazione ed ampliamento dell'Ospedale S. Chiara di Trento. |
Art. 85. Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento). |
Art. 86. Modificazione della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità). |
Art. 87. Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti). |
Art. 88. Modificazione dell'articolo 65 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativo agli assegni per il nucleo familiare e di maternità. |
Art. 89. Modificazioni della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale). |
Art. 90. Piano straordinario per gli emigrati trentini in Argentina. |
Art. 91. Interventi straordinari per fronteggiare i danni arrecati da eccezionali avversità atmosferiche. |
Art. 92. Modificazione dell'articolo 27 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 (Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura). |
Art. 93. Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura). |
Art. 94. Modificazione dell’articolo 9 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell’agricoltura di montagna). |
Art. 95. Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33 (Disposizioni varie in materia di agricoltura). |
Art. 96. Disposizioni transitorie per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate. |
Art. 97. Agevolazioni per la diffusione di metodologie agricole rispettose dell'ambiente. |
Art. 98. Disposizioni urgenti per aiuti destinati contro le epizoozie e le fitopatie. |
Art. 99. Istituzione dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) e modificazione della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura). |
Art. 100. Centri autorizzati di assistenza agricola. |
Art. 101. Modificazione dell’articolo 44 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura). |
Art. 102. Modificazioni della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge [...] |
Art. 103. Agevolazioni per l'istituzione di parchi agricoli. |
Art. 104. Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 (Disciplina della raccolta dei funghi). |
Art. 105. Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24. (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia). |
Art. 106. Riferimento delle spese e copertura degli oneri. |
Art. 107. Variazioni di bilancio. |
Art. 108. Entrata in vigore. |
§ 6.1.112 - L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.
Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002.
(B.U. 26 febbraio 2002, n. 9 - Suppl. n. 2).
Capo I
Disposizioni in materia di procedimento amministrativo
Art. 1. Modificazioni della
1. Nell'articolo 3 della
2. L'articolo 16 della
(Omissis).
3. Dopo l'articolo 16 bis della
(Omissis).
4. Dopo l'articolo 16 ter della
(Omissis).
5. Dopo l'articolo 16 quater della
(Omissis).
6. Dopo l'articolo 16 quinquies della
(Omissis).
Capo II
Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici e di personale
Art. 2. Modificazione dell'articolo 6 della
1. Nell'articolo 6 della
Art. 3. Modificazioni della
1. Nell'articolo 37 della
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
(Omissis);
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2. Dopo l'articolo 53 della
(Omissis).
3. Nell'articolo 54 della
(Omissis).
4. Nell'articolo 55 della
(Omissis).
5. Nell'articolo 58 della
6. Il comma 3 dell'articolo 60 della
7. Nell'articolo 63 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Omissis);
b) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: (Omissis);
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
8. Il comma 1 ter dell'articolo 55 della
9. La modifica all'articolo 58 della
10. L'articolo 15 della
11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 9 si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.
Art. 4. Modificazione dell'articolo 9 della
1. Nell'articolo 9 della
Art. 5. Modificazione della
1. Dopo l'articolo 2 della
(Omissis).
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.
Capo III
Disposizioni in materia di programmazione, di contabilità, di tributi
provinciali e di spese per il funzionamento degli organismi collegiali
Art. 6. Modificazioni della
1. Nell'articolo 2 della
(Omissis):
2. Nell'articolo 5 della
a) al comma 1 alla lettera a) sono aggiunte le parole: (Omissis);
b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
(Omissis).
3. Nell'articolo 8 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
(Omissis);
c) il primo periodo del comma 2 è abrogato.
4. Nell'articolo 9 della
5. Nell'articolo 10 della
6. Nell'articolo 11 della
7. Dopo l'articolo 11 della
(Omissis).
8. L'articolo 12 della
9. Nell'articolo 12 ter della
a) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
c) al comma 5 alla lettera d) le parole: "assumendo i necessari provvedimenti in caso di inadempimenti o di ritardi" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
(Omissis);
e) nel primo periodo del comma 11 dopo le parole: "è assicurata priorità" sono inserite le seguenti: (Omissis);
f) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
(Omissis).
10. Nell'articolo 13 della
(Omissis).
11. L'articolo 14 della
12. Nell'articolo 15 della
a) al comma 3 le parole: ", definiti dal programma di sviluppo provinciale" sono soppresse;
b) al comma 4 le parole: "dal programma di sviluppo" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).
13. Nell'articolo 16 della
14. Nell'articolo 17 della
15. Nell'articolo 26 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
16. [Nell'articolo 28 della
17. Nell'articolo 29 della
a) al comma 1 le parole: "strategici sono" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
b) al comma 2 le parole: "strategici sono" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).
18. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 11, 12 e 13 della
b) articoli 6, 7, 8 e 9 della
19. Con l'entrata in vigore di questa legge cessa l'efficacia dei programmi di sviluppo comprensoriale già adottati dai comprensori, fatta salva l'esecuzione delle opere e degli interventi già avviati sulla base dei medesimi strumenti di programmazione. I programmi di sviluppo comprensoriale già adottati mantengono altresì efficacia relativamente ai progetti ritenuti ammissibili ai finanziamenti di cui all'articolo 34 della
20. La modificazione apportata dal comma 9, lettera d), all'articolo 12 ter della
21. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della lettera f) del comma 9 si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 7. Modificazioni della
1. Nell'articolo 2 della
(Omissis).
2. L'articolo 3 della
(Omissis).
Art. 8. Modificazioni della
1. Nell'articolo 1 della
a) il quinto comma è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
(Omissis).
2. Nell'articolo 12 della
a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: (Omissis);
b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
(Omissis).
3. L'articolo 26 della
(Omissis).
4. Nell'articolo 31 della
(Omissis).
5. Nell'articolo 35 della
(Omissis).
6. L'articolo 37 della
Art. 9. Modificazione dell'articolo 2 della
1. Nell'articolo 2 della
(Omissis).
2. La modifica all'articolo 2 della
Art. 10. Prestazione di garanzie fideiussorie per progetti di investimento di rilevante interesse provinciale.
1. La Giunta provinciale è autorizzata a prestare fideiussioni, ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, a garanzia di obbligazioni e di finanziamenti assunti da società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia e dai comuni, congiuntamente o disgiuntamente, per l'attuazione e lo sviluppo di progetti d'investimento di rilevante interesse ai fini del raggiungimento degli obiettivi della programmazione di sviluppo della Provincia.
2. La prestazione della fideiussione è subordinata all'esito positivo della valutazione dei progetti, effettuata da idonei istituti di credito oppure ai sensi dell'articolo 19 bis della
3. Per applicare i commi 1 e 2, la Giunta provinciale delibera i criteri, le modalità e i limiti per la prestazione delle garanzie fideiussorie.
3 bis. Fra le partite di giro del bilancio provinciale sono disposti gli stanziamenti necessari per anticipare gli oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie fidejussorie, con esclusione di quelle prestate ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie. [2]
4. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché degli oneri effettivi conseguenti all'esercizio infruttuoso delle azioni di regresso per le fidejussioni di cui al comma 3 bis, si utilizzano gli stanziamenti autorizzati per i fini dell'articolo 21 (Garanzie fidejussorie) della
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 11. Modificazione dell'articolo 4 della
1. Nell'articolo 4 della
(Omissis).
2. Alla copertura degli oneri e delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.
Art. 12. Modificazione dell'articolo 5 della
1. Nell'articolo 5 della
2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.
Art. 13. Disposizioni in materia di IRAP dovuta dalle ONLUS.
1. Per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del
2. Le variazioni di gettito conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1 non sono considerate ai fini della determinazione delle eccedenze di cui all'articolo 42, comma 7, del
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.
Art. 14. Modificazione dell'articolo 1 della
[1. Nell'articolo 1 della
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.]
Art. 15. Modificazione dell'articolo 2 della
1. Nell'articolo 2 della
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.
Capo IV
Disposizioni in materia di scuole materne, di istruzione,
di formazione professionale e di edilizia scolastica
Art. 16. Modificazioni della
1. Nell'articolo 5 della
(Omissis).
2. Nell'articolo 8 della
a) al comma 2 bis sono aggiunte le seguenti parole: (Omissis);
b) al comma 2 ter è aggiunto il seguente periodo: (Omissis).
3. Nell'articolo 10 della
4. Nell'articolo 20 della
5. Nell'articolo 21 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) al comma 2 le parole: "documenti la conoscenza delle lingue ladina, mochena o cimbra, in relazione alla sede d'insegnamento" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
6. Dopo l'articolo 25 della
(Omissis).
7. Nell'articolo 48 della
a) al comma 2 il terzo periodo è abrogato;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
(Omissis).
8. Nell'articolo 54 della
9. Nell'articolo 55 della
(Omissis).
10. La modificazione all'articolo 5 della
11. Per l'anno scolastico 2001/2002, ai fini della determinazione della spesa ammissibile di cui all'articolo 48, comma 1, lettera c), della
12. Le disposizioni di cui all'articolo 25 bis, comma 2, della
13. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 17. Istituzione dell'anagrafe provinciale degli alunni. [5]
[1. Per migliorare l'organizzazione del servizio scolastico è istituita l'anagrafe provinciale degli alunni iscritti o richiedenti l'iscrizione al sistema scolastico e formativo provinciale, ivi comprese le scuole materne. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione, nel rispetto dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, le modalità di organizzazione e di tenuta dell'anagrafe.
2. L'anagrafe provinciale può contenere dati sensibili di cui all'articolo 22, comma 1, della
3. Per usufruire dei finanziamenti provinciali le scuole materne equiparate e le istituzioni scolastiche paritarie devono comunicare i dati utili all'anagrafe degli alunni secondo le modalità e i tempi concordati con la Provincia.
4. Nell'ambito dell'organizzazione del sistema informativo scolastico di cui all'articolo 22, comma 4, della
Art. 18. Modificazione della
[1. Dopo l'articolo 11 della
(Omissis).
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale nomina gli organi dell'istituto di cui al comma 1, mette a disposizione i beni mobili e immobili e il personale per lo svolgimento dell'attività. La Giunta impartisce le direttive necessarie per la formazione del primo bilancio e per l'amministrazione dell'ente fino all'adozione degli atti di cui all'articolo 11 bis, comma 10, lettera b), della
3. Con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di approvazione del regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'istituto di cui al comma 1, la
4. Il direttore dell'IPRASE, in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, continua a svolgere le funzioni di direttore dell'istituto di cui al comma 1, secondo la disciplina di cui all'articolo 11 bis della
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]
Art. 19. Modificazioni delle leggi provinciali 9 novembre 1990, n. 29, 3 febbraio 1997, n. 2, 8 settembre 1997, n. 13 e 22 marzo 2001, n. 3, relative al personale insegnante, e altre disposizioni in materia. [7]
[1. Con regolamento sono stabilite le modalità e sono individuati gli organi competenti per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale docente [8].
2. Per il conferimento degli incarichi di presidenza, in carenza di personale con qualifica di dirigente scolastico e in attesa dell'espletamento dei relativi concorsi, si applicano le norme concernenti l'affidamento e la rotazione degli incarichi di cui all'articolo 1 bis, comma 1, della
3. Nell'articolo 44 della
(Omissis).
4. Nell’articolo 1 bis della
(Omissis).
5. Nell'articolo 1 bis della
6. Nell’articolo 1 bis della
7. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 3, della
[8. La dotazione complessiva del personale insegnante a tempo indeterminato della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento nonché la spesa massima da prevedere in bilancio per tutto il personale insegnante, ivi compreso quello assunto a tempo determinato, sono stabilite annualmente dalla legge finanziaria provinciale, tenuto conto anche delle necessità derivanti dall'applicazione della
9. Il comma 2 dell'articolo 38 della
10. Nell'articolo 38 della
11. Al fine dell’utilizzazione delle graduatorie permanenti del personale docente in provincia di Trento non trova applicazione il comma 5 dell’articolo 401 (Graduatorie permanenti) del
12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]
Art. 20. Modificazioni della
1. Nell'articolo 1 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: (Omissis).
2. Nell'articolo 2 della
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, della
Art. 21. Modificazione dell'articolo 3 della
1. Nell'articolo 3 della
(Omissis).
Art. 22. Modificazione dell'articolo 31 della
[1. Nell'articolo 31 della
(Omissis).
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]
Art. 23. Modificazioni della
[1. Nell'articolo 4 della
a) al comma 1 nel terzo periodo dopo le parole: ", diversi dai comuni e loro consorzi," sono aggiunte le seguenti: (Omissis);
b) al comma 6 dopo le parole: "scuole dell'infanzia equiparate," sono aggiunte le seguenti: (Omissis).
2. Nell'articolo 6 della
a) dopo le parole: "nonché i proprietari di scuole dell'infanzia equiparate" sono aggiunte le seguenti: (Omissis);
b) le parole: "un estratto tavolare attestante che l'immobile cui si riferiscono i lavori è di proprietà del richiedente" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).
3. Nell'articolo 11 della
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]
Capo V
Disposizioni in materia di istituzioni e di attività culturali
Art. 24. Modificazione della
[1. Dopo l’articolo 1 della
(Omissis).]
Art. 25. Consorzio italo-germanico per la ricerca scientifica.
1. In attuazione di quanto previsto dall'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Provincia autonoma di Trento sottoscritta a Roma il 24 aprile 2001, la Provincia è autorizzata a promuovere la costituzione del Consorzio italo-germanico per la ricerca scientifica e tecnologica, con sede a Trento, a partecipare ad esso, anche finanziariamente, e a mettere a sua disposizione gli immobili per la sede e gli arredi, a titolo gratuito.
2. Per i fini di quest'articolo con l'allegata tabella A sono autorizzate le spese ivi indicate per gli anni 2002-2004. Per gli esercizi successivi è disposto annualmente apposito stanziamento con legge finanziaria.
Art. 26. Interventi per la promozione delle caratteristiche culturali delle minoranze linguistiche a mezzo di trasmissioni radiotelevisive.
1. La Giunta provinciale, previo parere dell’Istituto culturale ladino, dell’Istituto culturale mocheno-cimbro e del comune di Luserna, è autorizzata a stipulare le convenzioni previste dall’articolo 3 quater del
a) la captazione e la diffusione nel territorio provinciale di programmi radiotelevisivi nelle lingue dell'area culturale europea;
b) la diffusione nei territori dei comuni di cui agli articoli 01, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del
2. La Giunta provinciale è autorizzata inoltre, previo parere dell’Istituto culturale ladino, dell’Istituto culturale mocheno-cimbro e del comune di Luserna, ad attuare le altre iniziative previste dall’articolo 3 quater del predetto
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella B.
Art. 27. Ulteriore contributo per la liquidazione dell'associazione "Museo dell'aeronautica Gianni Caproni".
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'associazione "Museo dell'aeronautica Gianni Caproni" un contributo aggiuntivo a quanto stabilito dall'articolo 47 della
2. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per i fini di quest'articolo con l'allegata tabella A è autorizzata la spesa ivi indicata per l'anno 2002.
Capo VI
Disposizioni in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio
Art. 28. Modificazioni della
1. Nell'articolo 2 della
2. L'articolo 10 della
(Omissis)
3. L'articolo 11 della
(Omissis).
4. Nell'articolo 24 bis della
a) al comma 1 le parole: "di conservazione e valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
b) al comma 2 nella lettera a) dopo le parole: "edifici tradizionali esistenti" sono inserite le seguenti: (Omissis).
5. Nell'articolo 41 della
6. Nell'articolo 42 della
(Omissis).
7. Nell'articolo 42 bis della
(Omissis).
8. Nell'articolo 63 della
9. Dopo l'articolo 84 della
(Omissis).
10. Nell'articolo 97 della
(Omissis).
11. Nell'articolo 98 della
a) nella rubrica le parole: "della CTC" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
b) al comma 1 le parole: "spetta alla competente CTC" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
d) al comma 2 bis le parole: "la CTC" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
e) al comma 3 le parole: "della commissione" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).
12. L'articolo 99 della
(Omissis).
13. Nell'articolo 105 della
(Omissis).
14. Nell'articolo 109 della
(Omissis).
15. Nell'articolo 111 della
a) al comma 1 alla lettera e) sono aggiunte le parole: (Omissis);
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
c) il comma 4 è abrogato.
16. Nell'articolo 112 della
17. L'articolo 127 della
(Omissis).
18. Nell'articolo 132 della
(Omissis).
19. Nell'articolo 145 della
(Omissis).
20. Le modificazioni apportate da quest'articolo agli articoli 2, 10, 11, 98 e 99 della
21. Le modificazioni apportate dal comma 15, lettere b) e c),all'articolo 111 della
Art. 29. Modificazioni della
1. Nell'articolo 4 della
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) il comma 4 è abrogato.
2. Nell'articolo 8 della
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 30. Modificazione dell'articolo 16 della
1. Nell'articolo 16 della
2. La modificazione apportata dal comma 1 all'articolo 16 della
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Capo VII
Disposizioni in materia di energia
Art. 31. Modificazioni della
1. L’articolo 1 della
(Omissis).
2. Dopo l'articolo 1 della
(Omissis).
3. Dopo l'articolo 1 bis della
(Omissis).
4. L'articolo 3 della
(Omissis).
5. Gli articoli 4 e 24 della
Art. 32. Abrogazione della
1. Sono abrogate:
a) la
b) l'articolo 14 della
c) l'articolo 15 della
d) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 della
e) la lettera i) del comma 2 dell'articolo 5 della
f) l'articolo 75 della
g) l'articolo 29 della
2. Le disposizioni contenute nella
Art. 33. Modificazione dell'articolo 5 della
1. Nell'articolo 5 della
(Omissis).
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Capo VIII
Disposizioni in materia di esercizi pubblici, di commercio e di fiere
Art. 34. Modificazione dell'articolo 22 della
[1. Nell'articolo 22 della
Art. 35. Modificazioni della
1. Nell'articolo 4 della
a) nel primo periodo le parole: "entro il termine di centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
b) nel secondo periodo le parole: "Decorso inutilmente il termine di centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: (Omissis).
2. Nell'articolo 10 della
3. Nell'articolo 12 della
a) nel comma 1 dopo le parole: "esercizi specializzati nella vendita di bevande" sono aggiunte le seguenti: (Omissis);
b) nel comma 2 dopo le parole: "fiori, piante e articoli da giardinaggio;" sono aggiunte le seguenti: (Omissis).
4. Nell'articolo 23 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Omissis);
b) nel comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente: (Omissis);
c) nel comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: "delle imprese del commercio" sono aggiunte le seguenti: (Omissis).
Art. 36. Modificazione dell'articolo 28 della
1. Nell'articolo 28 della
(Omissis).
Art. 37. Modificazioni della
1. Nell'articolo 1 della
(Omissis).
2. [Nell'articolo 12 della
(Omissis)] [16].
3. Gli articoli 3 e 5 della
Art. 38. Partecipazioni azionarie nel settore fieristico.
1. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare a società per azioni aventi lo scopo di gestire in via diretta o indiretta immobili di proprietà adibiti allo svolgimento di attività fieristiche e di servizi connessi, mediante la sottoscrizione di azioni per un importo complessivo di 16.000.000,00 euro, di cui 5.000.000,00 a carico del bilancio per l'anno 2002, 6.000.000,00 per l'anno 2003 e 5.000.000,00 per l'anno 2004 [17].
1 bis. In alternativa all’apporto di capitale la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare somme per il pagamento degli oneri derivanti da operazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione d’investimenti sugli immobili previsti dal comma 1. Il concorso della Provincia è determinato in misura proporzionale alla quota del capitale sociale detenuta dalla Provincia e da altri enti pubblici [18].
2. Per i fini di quest'articolo con l'allegata tabella A sono autorizzate le spese ivi indicate per gli anni 2002-2004. Per gli esercizi successivi è disposto annualmente apposito stanziamento con legge finanziaria.
Art. 39. Agevolazioni per il settore fieristico.
1. In attesa del recepimento dei principi contenuti nella
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo le modalità previste dall'articolo 17 della
3. Quest'articolo ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea.
4. Per i fini di quest'articolo con l'allegata tabella A sono autorizzate le spese ivi indicate per gli anni 2002-2004. Per gli esercizi successivi è disposto annualmente apposito stanziamento con legge finanziaria.
Capo IX
Disposizioni relative agli organismi di garanzia
Art. 40. Modificazioni della
1. L'articolo 123 della
(Omissis).
2. Nell'articolo 128 della
(Omissis).
Art. 41. Finanziamenti per la prevenzione del fenomeno dell'usura.
1. La Provincia è autorizzata a concedere agli enti di garanzia di cui all'articolo 123 della
2. Le modalità per la concessione e la revoca dei finanziamenti sono determinate con delibera della Giunta provinciale, secondo quanto stabilito dall'articolo 128 della citata
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 42. Disposizioni per l'utilizzazione straordinaria degli interessi giacenti su fondi speciali.
1. Al fine di favorire l'aumento della disponibilità di credito a servizio dello sviluppo economico, gli enti di garanzia di cui al titolo III della
Capo X
Disposizioni in materia di turismo e di attività idrotermali
Art. 43. Modificazioni della
1. Nell'articolo 47 della
a) al comma 5 le parole: "e per le previsioni di cassa nella misura richiesta per far fronte ai pagamenti previsti nel medesimo esercizio" sono soppresse;
b) al comma 7 le parole: "mentre nelle forme della cassa non può essere approvato in disavanzo" sono soppresse.
[2. Nell'articolo 71 della
Art. 44. Modificazioni della
1. Nell'articolo 13 della
2. Nell'articolo 14 della
3. Nell'articolo 16 della
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
(Omissis);
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
(Omissis).
4. L’articolo 22 della
(Omissis).
5. L'articolo 24 della
(Omissis).
6. L'articolo 25 della
(Omissis).
7. L'articolo 26 della
8. L'articolo 27 della
(Omissis).
9. Nell'articolo 28 della
10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 45. Modificazioni della
1. L'articolo 3 della
(Omissis).
2. L'articolo 4 della
3. Nell'articolo 5 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Omissis);
b) al comma 1 le parole: "Sono esonerati dall'obbligo di munirsi della licenza" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).
4. Nell'articolo 6 della
a) al comma 1 le parole: "ed espletato di norma ogni due anni" sono soppresse;
b) al comma 3 le parole: "conseguire la licenza di cui all'articolo 3 per l'esercizio dell'attività" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
c) al comma 5 le parole: "necessario ai fini dell'ottenimento della licenza" sono soppresse; inoltre è aggiunto il seguente periodo: (Omissis).
5. Nell'articolo 7 della
(Omissis).
6. Nell'articolo 9 della
(Omissis).
7. Nell'articolo 12 della
8. Nell'articolo 13 della
9. Nell'articolo 14 della
a) al comma 1 nella lettera a) la parola: "licenza" è sostituita dalla seguente: (Omissis); inoltre è aggiunto il seguente periodo: (Omissis);
b) al comma 1 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
(Omissis).
10. Dopo l'articolo 14 della
(Omissis).
11. Nell'articolo 15 della
(Omissis).
12. Chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in possesso di una licenza in corso di validità scaduta da meno di dodici mesi, è esonerato dal presentare la denuncia d'inizio attività di cui all'articolo 3 della
13. Alle violazioni accertate prima della data di entrata in vigore di questa legge, per le quali non sia stata ancora irrogata la relativa sanzione entro la medesima data, continuano ad applicarsi le sanzioni previste dalla legislazione provinciale previgente.
Art. 46. Modificazioni della
1. Nell'articolo 1 della
2. Nell'articolo 3 della
a) al comma 1 le parole: "e di loro filiali e succursali," sono soppresse;
b) al comma 2 le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis);
c) al comma 2 nella lettera d) dopo le parole: "di cui all'articolo 8, comma 1" sono aggiunte le seguenti: (Omissis);
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
3. L'articolo 4 della
(Omissis).
4. Nell'articolo 6 della
a) al comma 1 le parole: "deve essere in possesso di diploma di scuola media superiore e" sono soppresse;
b) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: (Omissis);
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
(Omissis);
d) al comma 4 dopo le parole: "criteri e modalità" sono aggiunte le seguenti: (Omissis);
e) al comma 5 le parole: "o filiale, o succursale" sono soppresse;
f) il comma 7 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
5. Nell'articolo 7 della
(Omissis)
6. Nell'articolo 8 della
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
(Omissis).
7. Nell'articolo 9 della
a) al comma 1 dopo le parole: "sono iscritti" sono aggiunte le seguenti: (Omissis); inoltre è aggiunto il seguente periodo: (Omissis);
b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: (Omissis).
8. Nell'articolo 11 della
a) al comma 1 le parole: "e le rispettive succursali e filiali autorizzate ai sensi della presente legge," sono sostituite dalle seguenti: (Omissis); inoltre è aggiunto il seguente periodo: (Omissis);
b) il comma 2 è abrogato.
9. L'articolo 12 della
(Omissis).
10. Nell'articolo 13 della
11. Nell'articolo 14 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
(Omissis).
12. L'articolo 15 della
(Omissis).
13. Nell'articolo 16 della
a) al comma 10 le parole: "di cui ai commi 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
(Omissis).
14. Nell'articolo 22 della
15. L'articolo 23 della
16. I depositi cauzionali già versati dalle filiali e dalle succursali ai sensi della
17. I direttori tecnici che, alla data di entrata in vigore di questa legge risultano iscritti nell'elenco provinciale di cui all'articolo 9, comma 1, della
18. Alle violazioni accertate prima della data di entrata in vigore di questa legge e per le quali non sia stata ancora irrogata la relativa sanzione continuano ad applicarsi le sanzioni previste dalla legislazione provinciale previgente.
Art. 47. Modificazioni della
[1. Nell'articolo 9 della
2. Nell'articolo 13 della
(Omissis).
3. Nell'articolo 31 della
4. Nell'articolo 34 della
(Omissis).]
Art. 48. Modificazioni della
1. Nell'articolo 10 della
a) al primo comma la lettera c) del numero 2) è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
b) dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
(Omissis);
c) al secondo comma le parole: ", per pertinenze, nonché per impianti, attrezzature ed arredamenti pertinenti alle iniziative realizzate" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).
2. Nell'articolo 15 della
3. [22].
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 49. Modificazioni delle leggi provinciali 10 dicembre 1984, n. 12 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle norme concernenti la classificazione e i prezzi degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere e disciplina degli alberghi-rifugio e delle case ed appartamenti per vacanze), 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all’aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali), 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate) e 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della
1. Il presente articolo dispone le modificazioni alle leggi provinciali che richiamano la sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui all’articolo 5, secondo comma, della
2. [23].
3. Nella
a) all’articolo 5, comma 1, lettera a), come modificato dall'articolo 23 della
b) all’articolo 7 il comma 3 è abrogato.
4. Nella
a) all’articolo 13 il comma 3 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) all’articolo 15, comma 3, le parole: “, nonché di quelli di cui all’articolo 13, comma 3” sono soppresse;
c) all’articolo 15 il comma 4 è abrogato.
5. Nella
a) all'articolo 5 il comma 2 è abrogato; inoltre il comma 3 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) all’articolo 9, comma 2, le parole: "dell'iscrizione del richiedente nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio istituita dall’articolo 5 della
c) all’articolo 11, comma 1, lettera b), le parole: "o nella sezione speciale del registro istituita dall'articolo 5 della
d) all’articolo 17, comma 1, le parole: "o nella sezione speciale del registro istituita dall'articolo 5 della
e) all’articolo 29, comma 6, le parole: "o alla sezione speciale del registro istituita dall'articolo 5 della
Art. 50. Interventi straordinari in materia di turismo.
1. Al fine di agevolare il superamento della crisi del settore determinata dagli eventi verificatisi negli Stati Uniti d'America l'11 settembre 2001, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle agenzie di viaggio, secondo criteri e modalità stabiliti con propria deliberazione, specifici contributi per la copertura di oneri previdenziali sostenuti dall'1 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo il regime di aiuto "de minimis" previsto dal
3. Per l'attuazione degli interventi di quest'articolo con l'allegata tabella A è autorizzato lo stanziamento straordinario di 250.000,00 euro per l'anno 2002.
Capo XI
Disposizioni in materia di miniere
Art. 51. Modificazioni della
1. La rubrica del titolo I della
2. Dopo l'articolo 3 della
(Omissis).
3. Dopo l'articolo 3 bis della
(Omissis).
Capo XII
Disposizioni in materia di industria
Art. 52. Modificazioni della
1. Nell'articolo 25 della
a) al comma 1 le parole: "unitamente a soggetti privati" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
(Omissis).
2. Nell'articolo 27 della
3. Nell'articolo 33 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) nella rubrica e nei commi 2, 3 e 4 la denominazione: "Tecnofin gestioni s.p.a" è sostituita dalla seguente: (Omissis);
c) il comma 8 è abrogato.
4. Nell'articolo 34 della
5. Nell'articolo 35 della
(Omissis).
6. Nell'articolo 37 della
(Omissis).
7. In relazione alle modificazioni apportate dai commi 3 e 4 alla
8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Capo XIII
Disposizioni in materia di parchi
Art. 53. Modificazioni della
[1. Nell'articolo 11 della
(Omissis).
2. Nell'articolo 27 della
Art. 54. Modificazioni della
[1. Dopo l'articolo 5 della
(Omissis).
2. Nell'articolo 3 della
Capo XIV
Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
Art. 55. Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti al quadro normativo statale.
1. In attesa della riforma e del riordino della legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, con apposito regolamento sono dettate le disposizioni per la prima applicazione, nel territorio provinciale, delle seguenti disposizioni statali:
a)
b) articolo 01, comma 3, lettera c), del
c)
d)
e)
2. Il regolamento si attiene ai seguenti criteri e principi:
a) individua gli organi e le strutture provinciali, gli enti locali e gli enti funzionali della Provincia competenti all'emanazione dei piani, dei programmi e dei provvedimenti e allo svolgimento delle attività di controllo, in coerenza con il quadro ordinamentale vigente;
b) individua e abroga le disposizioni provinciali incompatibili con le disposizioni statali di cui al comma 1, come attuate dal regolamento medesimo, e indica i termini di adeguamento al nuovo regime, nel rispetto delle scadenze stabilite dalle disposizioni statali penalmente sanzionate;
c) può modificare o sostituire, in tutto o in parte, le tabelle recanti valori limite di emissione contenuti nelle leggi provinciali vigenti;
d) recepisce le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dalle disposizioni statali citate dal comma 1, in relazione agli ambiti ivi previsti, anche in sostituzione delle sanzioni amministrative eventualmente previste dalle leggi provinciali vigenti, e ne riduce a un terzo le misure edittali qualora la violazione sia attribuibile a una piccola impresa, come definita - in base al numero dei dipendenti - dall'ordinamento comunitario;
e) stabilisce le disposizioni transitorie, nel rispetto delle scadenze stabilite dalle disposizioni statali penalmente sanzionate;
f) si informa a criteri di semplicità e rapidità nella definizione e nello svolgimento delle procedure.
3. Il regolamento contiene inoltre, nel rispetto dei criteri e dei principi desumibili dal comma 2, le disposizioni occorrenti per uniformare il regime autorizzatorio afferente la gestione dei rifiuti disciplinato dalle leggi provinciali in vigore ai principi stabiliti dall'articolo 3 della
4. In coerenza con i principi stabiliti dalla normativa statale il regolamento disciplina i piani di contenimento e di abbattimento del rumore relativi ai servizi pubblici di trasporto e alle relative infrastrutture, individuando in particolare le competenze della Provincia e dei comuni e definendo i tempi di adeguamento, anche a modifica della corrispondente disciplina statale.
5. Il piano provinciale di risanamento delle acque è adeguato ai principi stabiliti dall'articolo 44 del
Art. 56. Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).
1. Dopo l'articolo 63 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. è inserito il seguente:
(Omissis).
2. Dopo l'articolo 63 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. è inserito il seguente:
(Omissis).
3. Nell'articolo 65 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 57 della
a) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
b) al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
(Omissis).
4. Nell'articolo 66 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 57 della
5. Dopo l'articolo 67 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. è inserito il seguente:
(Omissis).
6. Nell'articolo 76 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 35 della
(Omissis).
7. Nell'articolo 77 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come sostituito dall'articolo 57 della
a) al comma 5 le parole: "di cui all'articolo 91, commi 2 e 3," sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
c) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
(Omissis).
8. Dopo l'articolo 77 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. è inserito il seguente:
(Omissis).
9. Dopo l'articolo 97 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. è inserito il seguente:
(Omissis).
10. Dopo l'articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. è inserito il seguente:
(Omissis).
11. I contributi per gli interventi da realizzarsi nei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 77 ter, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come aggiunto dal comma 8, sono concessi in misura comunque non superiore agli specifici finanziamenti statali assegnati per tali fini alla Provincia.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 57. Modificazione dell'articolo 6 della
1. Nell'articolo 6 della
(Omissis).
2. Il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti può modificare o sostituire la tabella A allegata alla
Art. 58. Modificazione della
1. Dopo l'articolo 12
(Omissis).
2. Con decorrenza dall'attivazione del fondo previsto dal comma 1 sono abrogati:
a) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 14 della
b) i commi 5 e 6 dell'articolo 97 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 57 della
c) i commi 4 e 5 dell'articolo 27 della
3. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la decorrenza prevista dal comma 2, in dipendenza delle norme abrogate dal medesimo comma, sono definiti con le modalità e secondo le procedure previste dalle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore di questa legge.
4. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, quest'articolo e le deliberazioni della Giunta provinciale previste dal comma 4 dell'articolo 12 bis della
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 59. Disposizioni interpretative in materia di oneri e contributi connessi con le discariche.
1. In relazione agli stoccaggi provvisori di rifiuti urbani e assimilabili, realizzati dopo il 1° gennaio 2001 mediante imballaggio dei rifiuti in questione presso le piattaforme adibite a discarica di prima categoria, in ragione della ristrutturazione e dell'ampliamento delle discariche o nelle more di realizzazione degli impianti a tecnologia complessa, si applicano, anche con riferimento ai predetti stoccaggi provvisori, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 71 bis e 74, comma 6, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificati dall'articolo 47 della
b) l'articolo 15 della
2. Le somme introitate ai sensi del comma 1 precludono l'ulteriore applicazione delle disposizioni ivi previste al verificarsi del confinamento definitivo in discarica o dello smaltimento definitivo in impianti a tecnologia complessa dei rifiuti stoccati provvisoriamente mediante imballaggio.
Capo XV
Disposizioni in materia di acque
Art. 60. Disposizioni per il risparmio e per il riutilizzo delle risorse idriche.
1. L'uso delle acque è informato al principio dello sviluppo sostenibile; in particolare è indirizzato al risparmio, al riutilizzo e al rinnovo della risorsa, per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. I singoli usi devono garantire una fornitura globalmente sufficiente di acque di buona qualità per un utilizzo durevole, equilibrato ed equo, con priorità per il consumo umano.
2. Chiunque gestisca e utilizzi la risorsa idrica è tenuto ad adottare le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi, nonché ad incrementare il riciclo e il riutilizzo, applicando a tal fine le migliori tecnologie disponibili.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è fatto obbligo ai soggetti pubblici o privati interessati di:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate, al fine di ridurre le perdite;
b) realizzare, nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, nei casi e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, reti duali di adduzione funzionali all'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili con la loro qualità;
c) promuovere l'informazione, la diffusione e l'applicazione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori produttivo, terziario e agricolo;
d) installare, nei casi indicati con deliberazione della Giunta provinciale ed ove non sia previsto dalle norme vigenti, contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e terziarie;
e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue.
4. L'efficacia delle concessioni, autorizzazioni o denunce d'inizio attività legate a trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio, di cui al capo III, titolo VII, della
5. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le direttive per il riutilizzo delle acque reflue, tenuto conto di eventuali norme tecniche statali, e sono indicate le migliori tecnologie disponibili per la progettazione e l'esecuzione delle relative infrastrutture.
6. Il riutilizzo di acque reflue nelle matrici ambientali è soggetto ad autorizzazione preventiva dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, che è rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda nel rispetto dei criteri e delle direttive di cui al comma 5. L'agenzia, inoltre, può autorizzare, anche in assenza della deliberazione di cui al comma 5, iniziative sperimentali di riutilizzo delle acque reflue.
6 bis. Sono a carico del titolare della rete di distribuzione o di adduzione delle acque reflue destinate a riutilizzo gli oneri aggiuntivi di trattamento sostenuti dal gestore dell'impianto di depurazione per conseguire i valori limite più restrittivi stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 5 o dall'agenzia ai sensi del comma 6, secondo periodo [27].
7. Gli atti che consentono l'utilizzazione delle acque pubbliche o sono finalizzati alla modificazione, alla limitazione o all'interdizione delle utilizzazioni, nonché la valutazione dell'impatto ambientale, gli strumenti di programmazione settoriale e i provvedimenti di incentivazione previsti dalle norme vigenti, sono adottati nel rispetto dei criteri e dei principi stabiliti da quest'articolo.
Art. 61. Modificazioni della
1. Nell'articolo 8 della
(Omissis).
2. Nell'articolo 16 quater della
3. Nell'articolo 16 quinquies della
(Omissis).
4. Nell'articolo 16 novies della
(Omissis).
5. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 48 della
6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 62. Altre disposizioni in materia di derivazioni di acque pubbliche. Modificazioni delle leggi provinciali 11 settembre 1998, n. 10 e 20 marzo 2000, n. 3.
1. In attesa dell'aggiornamento del piano generale di utilizzazione delle acque secondo le procedure previste dagli articoli 5, come da ultimo modificato dall'articolo 2 del
2. Sulla base di indirizzi della Giunta provinciale e, dopo la sua approvazione, delle indicazioni derivanti dall'aggiornamento del piano di cui al comma 1, il dipartimento competente in materia di ambiente può disporre - ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), della
3. Per la diminuita utilizzazione del bacino o del serbatoio di accumulo idrico ai sensi del comma 2, la Provincia riconosce a consuntivo al concessionario un indennizzo nella misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto dell'effettiva riduzione della produzione o dell'utilizzazione, calcolata sulla base delle medie del quinquennio precedente all'adozione del provvedimento di cui al comma 2, fatta salva l'eventuale riduzione del canone demaniale.
4. Il servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, ove si verifichi la mancanza dei presupposti di cui all'articolo 12 bis del
5. Il servizio competente in materia di utilizzazioni delle acque pubbliche può adottare provvedimenti e misure di tutela e di salvaguardia di utenze assentite, anche se i corpi idrici da cui sono derivate le acque non risultino iscritti nell'elenco delle acque pubbliche o nei relativi elenchi suppletivi o non siano intavolati al demanio idrico provinciale.
6. [Le deliberazioni di cui all'articolo 7 della
a) entità della risorsa idrica prelevata;
b) caratteristiche del corpo idrico sul quale si esercita la derivazione;
c) periodo di prelievo e di utilizzazione della risorsa idrica] [28].
7. [L'esenzione o la riduzione del canone disposte ai sensi del comma 6 decorrono dalla data stabilita dalla deliberazione ivi prevista, fissata anche retroattivamente ma comunque non prima del 1° gennaio 1999; sono conseguentemente restituiti i canoni già pagati, senza interessi, se essi risultano non dovuti o pagati in misura superiore a seguito delle esenzioni o riduzioni disposte dalla deliberazione. La deliberazione stabilisce le modalità per la restituzione. In ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, sono esenti dal pagamento del canone le derivazioni di acque per usi potabili domestici per una portata complessiva non superiore a 0,5 litri al secondo, contemplate dall'articolo 61] [29].
8. [Qualora, pur ricorrendo le condizioni di esenzione o di riduzione previste dai commi 6 e 7, sia già intervenuto il pagamento del canone alla data di entrata in vigore di questa legge o delle deliberazioni di cui al comma 6, non si fa luogo alla sua restituzione] [30].
9. [Il canone non si applica qualora la concessione, il riconoscimento o l'autorizzazione all'utilizzazione di acque pubbliche siano assentite alla Provincia o alle strutture e aziende interne della Provincia] [31].
10. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 44 della
11. Nell'articolo 34 della
12. Nell'articolo 44 della
13. Nell'articolo 54 della
(Omissis).
14. Le disposizioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del
15. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Capo XVI
Disposizioni in materia di enti locali e di finanza locale
Art. 63. Modificazioni della
1. Nell'articolo 3 della
(Omissis).
2. Nell'articolo 6 della
(Omissis).
3. Nell'articolo 11 della
a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: (Omissis);
b) al comma 2 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: (Omissis);
c) il comma 4 bis è abrogato.
4. Nell'articolo 16 della
a) al comma 1 le parole: ", con suddivisione del fondo medesimo fra diversi settori di intervento," sono soppresse;
b) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: (Omissis).
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 64. Disposizioni sulle opere dei comuni oggetto di verifica straordinaria ai sensi dell'articolo 12 della
1. Relativamente alle opere dei comuni che hanno formato oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 12 della
2. Relativamente alle opere per le quali i comuni manifestano l'intenzione di non procedere alla realizzazione, la Giunta provinciale, nel provvedere alla revoca dei contributi concessi, autorizza i comuni alla riprogrammazione di nuovi interventi per un ammontare di risorse pari ai contributi oggetto di revoca. Le risorse risultanti dalla revoca dei finanziamenti sono conseguentemente riassegnate a ciascun comune sul fondo di cui all'articolo 11 della
3. Relativamente alle opere per le quali i comuni manifestano l'intenzione di procedere alla realizzazione, la Giunta provinciale fissa un termine per la conclusione dei lavori e per la rendicontazione della spesa. Con riferimento alle opere per le quali il termine non è rispettato, la Giunta provinciale può concedere un'unica proroga dei termini di avvio, di completamento e di rendicontazione degli interventi. Nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati entro il termine originariamente prefissato, la Giunta provinciale revoca i contributi concessi; le corrispondenti risorse integrano il fondo previsto dall'articolo 11 della
3 bis. Relativamente alle opere pubbliche sovracomunali che hanno formato oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 13 della
3 ter. Le somme che, a seguito di quanto previsto al comma 3 bis, risultano non utilizzate sono riassegnate a ciascun comune sul fondo di cui all'articolo 11 della
3 quater. Se i comuni non concludono le opere e gli interventi finanziati con il fondo di cui all'articolo 1 della
4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le opere di cui ai commi 1 e 3 bis e, previa intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, sono definite le modalità di applicazione di quest'articolo [37].
Capo XVII
Disposizioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità
Art. 65. Modificazioni della
1. Nell'articolo 20 della
(Omissis).
2. Dopo l'articolo 31 della
(Omissis).
3. Relativamente alle procedure espropriative per le quali il deposito della domanda di cui all'articolo 4, comma 1, della
Capo XVIII
Disposizioni in materia di trasporti
Art. 66. Modificazioni della
1. Nell'articolo 8 della
2. Dopo l'articolo 16 della
(Omissis).
3. Nell'articolo 46 della
4. L'articolo 16 bis della
5. Per i fini di quest'articolo con l'allegata tabella A sono autorizzate le spese ivi indicate per gli anni 2002-2004. Per gli esercizi successivi è disposto annualmente apposito stanziamento con legge finanziaria.
Art. 67. Aumento della partecipazione azionaria in Atesina SpA.
1. La Provincia è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società Atesina SpA fino a concorrenza di 6.972.000,00 euro mediante trasformazione in capitale sociale di parte del credito di complessive lire 13.500.000.000 (pari a 6.972.168,14 euro) nei confronti della predetta società derivante da somme assegnate ad essa, a titolo di finanziamento soci, ai sensi delle seguenti norme:
a) articolo 26, quarto e quinto comma, della
b) articolo 17 della
c) articolo 14 della
d) articolo 34 della
2. Gli interventi relativi alla sottoscrizione di nuove azioni e al contestuale recupero dei finanziamenti concessi sono rappresentati in bilancio attraverso variazioni compensative nelle partite di giro.
3. La differenza tra l'importo del credito della Provincia e l'ammontare della sottoscrizione di nuove azioni di cui al comma 1 è restituita da Atesina SpA alla Provincia entro il 31 dicembre 2002. Il recupero è effettuato secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, sulla base di criteri di gradualità e tenendo conto della situazione di liquidità dell'Atesina SpA; la Provincia, inoltre, può provvedere al recupero anche mediante trattenute sulle somme che essa eroga ad Atesina SpA, con regolazione mediante giri contabili a favore dell'apposito capitolo delle entrate.
Capo XIX
Disposizioni in materia di protezione civile
Art. 68. Modificazioni della
1. Dopo l'articolo 7 della
(Omissis).
2. Dopo l'articolo 14 della
(Omissis).
3. Dopo l'articolo 20 della
(Omissis).
4. Nell’articolo 26 della
(Omissis).
5. Nell'articolo 27 della
6. Nell'articolo 30 della
a) il comma 7 ter è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) dopo il comma 7 ter è inserito il seguente:
(Omissis).
7. Dopo l'articolo 39 bis della
(Omissis).
8. Dopo l'articolo 39 ter della
(Omissis).
9. L’articolo 20 bis della
10. Il comma 3 bis dell’articolo 26 della
11. L'abrogazione di cui al comma 5 ha effetto anche per le domande già presentate relative alle calamità verificatesi successivamente al 1° settembre 2000; qualora le domande di concessione del contributo siano già definite, le relative agevolazioni sono rideterminate in applicazione della presente disposizione.
12. Le disposizioni di cui ai commi 7 ter e 7 quater dell'articolo 30 della
13. Per i fini di cui ai commi 3 e 9 è autorizzata con l'allegata tabella A la spesa di 1.549.370,70 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 16.1.220.
14. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Capo XX
Disposizioni in materia di servizi antincendi
Art. 69. Modificazioni della
1. Nell'articolo 2 della
(Omissis).
2. Nell'articolo 16 della
Capo XXI
Disposizioni in materia di tutela del patrimonio mineralogico,
paleontologico, paletnologico, speleologico e carsico
Art. 70. Modificazioni della
1. Nell'articolo 6 della
a) al terzo comma nella lettera c) le parole: "(minerali o fossili)" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
(Omissis).
2. Nell'articolo 14 della
Capo XXII
Disposizioni in materia di contratti
Art. 71. Modificazioni della
1. Nell'articolo 2 bis della
2. Nell'articolo 16 della
(Omissis).
3. Nell'articolo 18 della
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) al comma 7 la lettera d) è abrogata.
4. Nell'articolo 35 della
(Omissis).
5. Nell'articolo 36 ter della
(Omissis).
6. Nell'articolo 38 bis della
7. Nell'articolo 39 bis della
8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Capo XXIII
Disposizioni in materia di edilizia abitativa
Art. 72. Modificazioni della
1. Nell'articolo 33 bis della
(Omissis).
2. Nell'articolo 39 della
(Omissis).
3. Nell'articolo 41 ter della
(Omissis).
4. Nell'articolo 55 della
(Omissis).
5. Nell'articolo 67 della
(Omissis).
6. La modifica apportata dal comma 1 all'articolo 33 bis della
7. La modifica apportata dal comma 3 all'articolo 41 ter della
8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Capo XXIV
Disposizioni in materia di artigianato
Art. 73. Modificazioni della
[1. Nell'articolo 4 della
2. Nell'articolo 7 della
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
(Omissis);
b) al comma 6 dopo la parola: "domanda" sono aggiunte le seguenti: (Omissis).
3. Nell'articolo 12 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
d) al comma 7 le parole: "può essere anche richiesta" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).
4. L'articolo 20 della
(Omissis).
5. Gli articoli 21 e 22 della
6. Nell'articolo 23 della
7. L'articolo 24 della
(Omissis).]
Capo XXV
Disposizioni in materia di lavori pubblici e di barriere architettoniche
Art. 74. Modificazioni della
1. Nell’articolo 8 della
(Omissis).
2. Nell'articolo 11 della
3. Nell'articolo 18 della
a) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) il comma 4 ter è sostituito dal seguente:
(Omissis).
4. Nell'articolo 22 della
a) al comma 2 dopo le parole: "commi 2, 3," è aggiunta la seguente: (Omissis);
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
(Omissis).
5. Nell'articolo 23 della
(Omissis).
6. Nell'articolo 24 della
7. Nell'articolo 25 della
(Omissis).
8. Nell'articolo 28 della
9. Nell'articolo 36 della
10. Nell'articolo 39 della
11. Nell'articolo 45 della
12. Nell'articolo 51 della
13. Nell'articolo 52 della
14. Nell'articolo 55 della
15. Nell'articolo 56 della
16. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.
Art. 75. Modificazioni della
1. Dopo l'articolo 2 della
(Omissis).
2. Nell'articolo 4 della
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
(Omissis);
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
(Omissis).
3. L'articolo 5 della
(Omissis).
4. Nell'articolo 8 della
5. Le modificazioni apportate dai commi 2 e 3 agli articoli 4 e 5 della
Art. 76. Modificazioni della
1. Dopo l'articolo 2 della
(Omissis).
2. L'articolo 8 della
(Omissis).
3. Nell'articolo 16 della
(Omissis).
4. Nell’articolo 22 della
a) al comma 1 dopo le parole: "commi seguenti" sono aggiunte le seguenti: (Omissis).
b) i commi 4 bis, 4 ter e 4 quater sono abrogati.
5. In prima applicazione, la deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 8, comma 2, della
6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella B.
Capo XXVI
Disposizioni in materia di sanità
Art. 77. Modificazione dell'articolo 58 della
1. Nell'articolo 58 della
Art. 78. Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e da somministrazioni di emoderivati. [39]
[1. In attesa delle norme di attuazione dello statuto per il conferimento delle funzioni in materia e nelle more dell'erogazione della quota statale di finanziamento di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del
2. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per la concessione delle anticipazioni.
3. Qualora le somme complessivamente erogate a titolo di anticipazione risultino superiori alle risorse effettivamente assegnate dallo Stato alla Provincia per gli indennizzi, la parte eccedente anticipata dalla Provincia rimane comunque a carico del bilancio provinciale.
4. All'erogazione delle anticipazioni provvede l'azienda provinciale per i servizi sanitari, utilizzando le somme assegnatele ai sensi degli articoli 6 bis, come aggiunto dall'articolo 67 della
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]
Art. 79. Modificazione dell'articolo 26 della
1. Nell'articolo 26 della
(Omissis).
Art. 80. Abrogazioni di disposizioni e di leggi in materia sanitaria.
1. Fatti salvi gli effetti già prodotti e gli atti adottati per la loro attuazione, sono o rimangono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 7, 8 e 9 della
b) articolo 3 della
c) articolo 18 della
d) articoli 14 e 15 della
e) articolo 4 della
f) articolo 3 della
g) articoli 17, 18 e 19 della
h) articolo 6 della
i) articolo 6 della
j) commi 1 e 2 dell'articolo 1 della
k) articoli 19, comma 2, e 20, comma 4, della
l) articolo 9, comma 5, della
m) articoli 19 e 20 della
n) articolo 44 della
o) articolo 25 della
2. Fatti salvi gli effetti già prodotti e gli atti adottati per la loro attuazione, sono o rimangono abrogate le seguenti leggi provinciali:
a) 25 agosto 1973, n. 37 (Intervento per il miglioramento del servizio di trasporto degli infermi);
b) 29 novembre 1973, n. 57 (Istituzione del comitato provinciale di sanità);
c) 29 novembre 1973, n. 58 (Risoluzione delle controversie in materia di spedalità);
d) 6 settembre 1974, n. 10 (Intervento straordinario a favore delle amministrazioni ospedaliere);
e) 29 novembre 1975, n. 52 (Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 e disposizioni finanziarie per l'assistenza ospedaliera);
f) 21 gennaio 1976, n. 9 (Primo programma annuale di attuazione del piano ospedaliero provinciale);
g) 19 marzo 1977, n. 12 (Fidejussione della Provincia a favore della cassa mutua provinciale di malattia di Trento e della cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti di Trento su operazioni di ricorso al credito per il pagamento di spese per prestazioni di assistenza sanitaria);
h) 1 settembre 1981, n. 18 (Norme transitorie in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai servizi socio-sanitari);
i) 29 dicembre 1981, n. 24 (Disposizioni concernenti il personale del servizio di salute mentale);
j) 5 novembre 1984, n. 9 (Programmazione delle iniziative in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai sevizi socio-sanitari per il periodo 1984 e 1985);
k) 13 gennaio 1986, n. 1 (Programmazione delle iniziative in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai sevizi socio-sanitari per il periodo 1985 e 1986);
l) 4 agosto 1986, n. 24 (Programmazione delle iniziative in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai sevizi socio-sanitari per il periodo 1986 e 1987);
m) 3 settembre 1987, n. 24 (Programmazione delle iniziative in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai sevizi socio-sanitari per il periodo 1987-1988).
Art. 81. Disposizioni sul controllo sulle acque di balneazione.
1. I controlli analitici igienico-sanitari sulle acque di balneazione di cui al
Art. 82. Modificazione della
1. Dopo l'articolo 54 della
(Omissis).
Art. 83. Disposizioni per la riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni specialistiche e diagnostiche.
1. Per ridurre le liste d'attesa e per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra la domanda e l'offerta in campo sanitario la Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 8 della
a) la formazione mirata dei medici di medicina generale;
b) la messa a disposizione di supporti conoscitivi, informativi e di strumenti tecnico-diagnostici ai medici di base, con priorità per le attività organizzate in forma associata;
c) l'individuazione di strumenti atti a migliorare la comunicazione fra gli operatori sanitari coinvolti nella prescrizione e nell'effettuazione degli interventi diagnostico-terapeutici;
d) la definizione e l'applicazione di appositi percorsi diagnostici e terapeutici;
e) la definizione dei tempi massimi per effettuare le prestazioni, in relazione alla valutazione della condizione di bisogno sotto il profilo clinico;
f) la promozione di azioni d'informazione ai cittadini e alle associazioni, mirate anche a favorire la qualificazione della domanda e dell'offerta sanitaria, anche mediante il perfezionamento della carta dei servizi sanitari.
2. Fatta salva la definizione dei tempi massimi per l'effettuazione delle prestazioni ai sensi della lettera e) del comma 1, le prestazioni urgenti ai fini diagnostici o terapeutici sono eseguite in via diretta entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. In caso contrario, sono eseguite in forma indiretta con rimborso della tariffa pagata dal cittadino. Il carattere dell'urgenza è indicato in una relazione clinica redatta dal medico di medicina generale o dallo specialista curante, secondo le direttive dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. Il rimborso non può essere superiore alle tariffe libero professionali fissate a termini di legge per la libera professione intramuraria e per le prestazioni eseguite presso qualsiasi struttura pubblica o privata del territorio. La presente disposizione vale per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa, a titolo di sperimentazione.
3. Per le finalità del comma 1, la Giunta provinciale dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 15 quinquies, comma 3, del
4. Per i fini del comma 1 l'azienda provinciale per i servizi sanitari attiva progetti pilota, definiti e attuati con il coinvolgimento dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Trento, anche mediante l'affidamento a università o istituti di ricerca.
5. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 84. Disposizioni straordinarie per la realizzazione di interventi di ristrutturazione ed ampliamento dell'Ospedale S. Chiara di Trento.
1. Ove ricorrano ragioni di urgenza, derivanti dal pericolo che il ritardo nella realizzazione degli interventi di ristrutturazione ed ampliamento dell’Ospedale S. Chiara di Trento, ivi comprese le opere di completamento, comporti pregiudizio nello svolgimento dei servizi sanitari svolti in tale presidio ospedaliero, ovvero pregiudizio per la salute degli utenti o degli operatori, l’esecuzione dei predetti lavori può essere aggiudicata con le modalità previste dall’articolo 33 della
Capo XXVII
Disposizioni in materia di assistenza
Art. 85. Modificazioni della
[1. Nell'articolo 5 della
(Omissis).
2. Nell'articolo 24 della
a) al comma 1 il numero 3) della lettera c) è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) al comma 1 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
(Omissis).
3. Dopo l'articolo 25 della
(Omissis).
4. Nell'articolo 36 della
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]
Art. 86. Modificazione della
[1. Dopo l'articolo 10 della
(Omissis).
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]
Art. 87. Modificazioni della
1. Nell'articolo 3 della
a) al comma 1 il numero 4) della lettera a) è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2. Nell'articolo 4 della
3. Nell'articolo 5 della
4. Nell'articolo 6 della
5. Nell'articolo 7 della
a) al comma 1 nella lettera b) la parola: "indennità" è sostituita dalla seguente: (Omissis);
b) il secondo periodo del comma 4 è abrogato;
c) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: (Omissis).
6. Nell'articolo 9 della
a) al comma 1 nella lettera a) le parole: "indennità di frequenza" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
b) al comma 2 sono aggiunte le parole: (Omissis).
7. Nell'articolo 10 della
8. Nell'articolo 11 della
a) al comma 1 le parole: ", salvo quanto disposto al comma 3" sono soppresse;
b) il comma 3 è abrogato.
9. Nell'articolo 12 della
10. Le modificazioni apportate dalle lettere a) e b) del comma 1 e dai commi 7, 8 e 9 alla
11. I cittadini stranieri che alla data di entrata in vigore di questa legge usufruiscono di una delle prestazioni economiche previste dall'articolo 3 della
Art. 88. Modificazione dell'articolo 65 della
1. Nell'articolo 65 della
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 89. Modificazioni della
1. Nell'articolo 3 della
(Omissis).
2. Dopo l'articolo 3 della
(Omissis).
3. L'articolo 5 della
(Omissis).
[4. Dopo l'articolo 10 della
(Omissis).] [43]
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Provincia, sentita la commissione di cui all'articolo 7 della
6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
[7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.] [44]
Capo XXVIII
Art. 90. Piano straordinario per gli emigrati trentini in Argentina.
1. In aderenza ai principi e alle finalità della
2. Il piano straordinario di cui al comma 1 è predisposto dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentita la commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di emigrazione. Il piano contiene criteri e modalità per l'attuazione dello stesso e per la relativa rendicontazione.
3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano, con l'allegata tabella A è autorizzato lo stanziamento straordinario di 1.000.000,00 di euro per l'anno 2002 e di 500.000,00 euro per l'anno 2003.
4. Nell'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica la Giunta provinciale stabilisce le quote di alloggi per le quali è data la precedenza, su conforme segnalazione del servizio emigrazione e relazioni esterne della Provincia, e prescindendo dal requisito del possesso della cittadinanza italiana, agli emigrati che rientrano dall'Argentina.
Capo XXIX
Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste e di caccia
Art. 91. Interventi straordinari per fronteggiare i danni arrecati da eccezionali avversità atmosferiche. [46]
Art. 92. Modificazione dell'articolo 27 della
[1. Nell'articolo 27 della
(Omissis).]
Art. 93. Modificazioni della
1. Nell'articolo 4 della
(Omissis).
2. Nell’articolo 7 della
a) al comma 1 dopo le parole: “di imprenditori agricoli singoli o associati,” sono inserite le seguenti: (Omissis);
b) al comma 4 dopo le parole: “consorzi di miglioramento fondiario” sono inserite le seguenti: (Omissis).
3. L'articolo 11 della
(Omissis).
4. Nell'articolo 21 della
Art. 94. Modificazione dell’articolo 9 della
Art. 95. Modificazione dell'articolo 10 della
1. Nell'articolo 10 della
Art. 96. Disposizioni transitorie per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate. [49]
[1. In attesa della disciplina provinciale di adeguamento della
2. Al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate, nonché alla revoca di tale provvedimento, provvede con propria determinazione il dirigente del servizio competente in materia di vigilanza e promozione dell'attività agricola.]
Art. 97. Agevolazioni per la diffusione di metodologie agricole rispettose dell'ambiente. [50]
Art. 98. Disposizioni urgenti per aiuti destinati contro le epizoozie e le fitopatie.
1. Per ridurre gli effetti dannosi che possono derivare alla produzione agricola trentina da epizoozie e da fitopatie la Provincia può:
a) concedere contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile;
b) concedere premi ad ettaro da calcolare sulla base dei maggiori costi o mancati ricavi dovuti all'epizoozia o fitopatia;
c) sostenere spese per azioni di lotta contro le epizoozie e le fitopatie.
2. Possono beneficiare degli aiuti i soggetti previsti dall'articolo 2 della
3. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
4. Quest'articolo ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 99. Istituzione dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) e modificazione della
Art. 100. Centri autorizzati di assistenza agricola. [52]
Art. 101. Modificazione dell’articolo 44 della
Art. 102. Modificazioni della
1. Negli articoli 22, comma 1, 26, commi 1 e 5, e 27, comma 2, della
2. Nell'articolo 25 della
Art. 103. Agevolazioni per l'istituzione di parchi agricoli.
1. La Provincia promuove e finanzia la progettazione e la realizzazione di parchi agricoli promossi da associazioni senza scopo di lucro di imprenditori agricoli.
2. Per parco agricolo s'intende la realizzazione di strutture e l'organizzazione di attività rivolte a:
a) diffondere l'informazione e la divulgazione delle attività e delle produzioni agricole;
b) favorire la conoscenza della storia, delle tradizioni agroalimentari e zootecniche trentine, nonché degli strumenti di coltivazione della terra e di allevamento del bestiame;
c) favorire la conoscenza e l'apprendimento delle proprietà organolettiche e delle caratteristiche qualitative dei prodotti dell'agricoltura e della zootecnia trentina.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la determinazione della spesa ammissibile, i criteri per la determinazione e la concessione di contributi in conto capitale - fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile - e le relative modalità di erogazione, nonché i criteri e le modalità di restituzione dei contributi in caso di revoca.
4. In luogo dei contributi in conto capitale possono essere concessi contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, determinati in modo che il relativo valore attuale sia pari all'ammontare dei corrispondenti contributi in conto capitale.
5. Per i fini di quest'articolo con l'allegata tabella A è autorizzato un limite di impegno di 1.032.913,80 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2012.
Art. 104. Modificazione dell'articolo 8 della
[1. Nell'articolo 8 della
(Omissis).
2. La modifica apportata dal comma 1 all'articolo 8 della
Art. 105. Modificazioni della
1. Nell'articolo 16 della
(Omissis).
2. Nell'articolo 37 della
(Omissis).
3. Nell'articolo 39 della
a) il comma 9 è soppresso;
b) al comma 10 dopo le parole: "e le modalità di svolgimento delle prove" sono aggiunte le seguenti: (Omissis).
4. Nell'articolo 49 della
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Capo XXX
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 106. Riferimento delle spese e copertura degli oneri.
1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, la tabella riporta le nuove spese da autorizzare come previste dai relativi articoli.
2. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella B, le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2002-2004, indicati nella tabella B in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.
3. Per il triennio 2002-2004 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.
Art. 107. Variazioni di bilancio.
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della
Art. 108. Entrata in vigore.
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Tabella A
Autorizzazione delle spese (articolo 106, comma 1)
(Omissis)
Tabella B
Riferimento delle spese (articolo 106, comma 2)
(Omissis)
Tabella C
Copertura degli oneri (articolo 106, comma 3)
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall’art. 1 della
[2] Comma inserito dall’art. 22 della
[3] Comma così sostituito dall’art. 22 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[8] Comma così sostituito dall’art. 5 della
[9] Comma abrogato dall’art. 35 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[13] Comma così modificato dall’art. 2 della
[14] Comma così modificato dall’art. 2 della
[15] Articolo abrogato dall’art. 18 della
[16] Comma abrogato dall’art. 8 della
[17] Comma modificato dall’art. 10 della
[18] Comma inserito dall’art. 17 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[20] Comma abrogato dall’art. 14 della
[21] Articolo abrogato dall’art. 15 della
[22] Comma abrogato dall’art. 20 della
[23] Comma abrogata dall’art. 51 della
[24] Articolo abrogato dall'art. 115 della
[25] Articolo abrogato dall'art. 115 della
[26] Comma così sostituito dall'art. 38 della
[27] Comma inserito dall’art. 7 della
[28] Comma abrogato dall'art. 24 della
[29] Comma modificato dall'art. 22 della
[30] Comma abrogato dall'art. 22 della
[31] Comma abrogato dall'art. 24 della
[32] Comma così modificato dall’art. 22 della
[33] Comma così modificato dall’art. 17 della
[34] Comma aggiunto dall’art. 13 della
[35] Comma aggiunto dall’art. 13 della
[36] Comma inserito dall'art. 26 della
[37] Comma così modificato dall’art. 13 della
[38] Articolo abrogato dall’art. 21 della
[39] Articolo abrogato dall’art. 17 della
[40] Articolo abrogato dall'art. 10 della
[41] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[42] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[43] Comma abrogato dall'art. 26 della
[44] Comma abrogato dall'art. 26 della
[45] Comma così modificato dall’art. 28 della
[46] Articolo abrogato dall’art. 62 della
[47] Articolo abrogato dall'art. 36 della
[48] Articolo abrogato dall’art. 62 della
[49] Articolo abrogato dall’art. 4 della
[50] Articolo abrogato dall’art. 62 della
[51] Articolo abrogato dall’art. 62 della
[52] Articolo abrogato dall’art. 62 della
[53] Articolo abrogato dall’art. 62 della
[54] Articolo abrogato dall'art. 115 della