Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 23/02/1981 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Interventi per la costruzione, l'ampliamento ed il riattamento di asili nido. |
Art. 2. Interventi per la costruzione di scuole dell'infanzia. |
Art. 3. Piani triennali di edilizia scolastica: finanziamento. |
Art. 4. Interventi nel settore dell'edilizia scolastica. |
Art. 5. Diffusione di periodici e quotidiani locali |
Art. 6. Istituto culturale ladino. |
Art. 7. Museo degli usi e costumi della gente trentina. |
Art. 8. Funzionamento di biblioteche e musei. |
Art. 9. Sedi di biblioteche e musei. |
Art. 10. Museo provinciale d'arte. |
Art. 11. (Omissis) |
Art. 12. Attrezzature sportive e piccoli impianti. |
Art. 13. Contributi in conto interessi per impianti sportivi. |
Art. 14. Modalità di finanziamento degli oneri per l'assistenza domiciliare. |
Art. 15. Interventi per le case di riposo ed altre strutture socio- sanitarie. |
Art. 16. Interventi a favore degli emigrati. |
Art. 17. Acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredamenti. |
Art. 18. Completamento programma di edilizia ospedaliera. |
Art. 19. Anticipazioni agli enti ospedalieri per l'estinzione di passività pregresse. |
Art. 20. Programma agricolo-forestale. |
Art. 21. Contributi in conto capitale per il miglioramento dell'economia delle imprese agricole montane. |
Art. 22. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino destinato all'allevamento per riproduzione. |
Art. 23. Contributi in conto interessi relativi al settore zootecnico. |
Art. 24. Contributo in conto interessi per il finanziamento dei piani di sviluppo. |
Art. 25. Contributi in conto capitale per il finanziamento dei piani di sviluppo. |
Art. 26. Premi di orientamento. |
Art. 27. Concorso negli interessi su mutui per finalità relative alla proprietà diretto-coltivatrice. |
Art. 28. Contributi in conto interessi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola. |
Art. 29. Contributi pluriennali per impianti collettivi. |
Art. 30. Contributi in conto interessi per impianti collettivi ammessi ai benefici CEE e dello Stato. |
Art. 31. Contributi in conto capitale per il miglioramento della produzione foraggera. |
Art. 32. Contributi in conto capitale per il miglioramento ed il potenziamento delle malghe. |
Art. 33. Interventi a favore dell'agriturismo. |
Art. 34. Contributi pluriennali per impianti irrigui interaziendali. |
Art. 35. Contributi in conto interessi per infrastrutture e strutture agricole ammesse ai benefici CEE e dello Stato. |
Art. 36. Servizio di contabilità agraria e di qualificazione professionale. |
Art. 37. Contributi per la contabilità agraria. |
Art. 38. Contributi per l'attività socio-economica. |
Art. 39. Interventi a favore dei consorzi di bonifica integrale. |
Art. 40. Premio di apporto strutturale. |
Art. 41. Contributi per la difesa attiva e passiva dalle avversità atmosferiche. |
Art. 42. Interventi a favore delle cooperative agricole, delle associazioni agrarie e dei loro consorzi. |
Art. 43. Contributi in conto interessi per favorire il credito di esercizio. |
Art. 44. Fidejussione della Provincia su mutui agevolati. |
Art. 47. (Omissis) |
Art. 48. Acquisto di aree boscate mediante l'utilizzo del fondo forestale provinciale. |
Art. 49. Interventi per la difesa dei boschi dagli incendi. |
Art. 50. Apprestamento aree per impianti produttivi. |
Art. 51. Agevolazioni per nuovi insediamenti industriali. |
Art. 52. Iniziative per l'incremento economico della produttività e dell'occupazione. |
Art. 53. Agevolazioni per l'incremento delle attività industriali. |
Art. 54. Agevolazioni per il leasing mobiliare. |
Art. 55. Agevolazioni su operazioni garantite dalla Confidi. |
Art. 56. Integrazione fondo di garanzia per anticipazioni ad imprese associate al Confidi. |
Art. 57. Fondo speciale per la ristrutturazione economica e tecnica delle aziende industriali in difficoltà economico finanziarie. |
Art. 58. Apertura di credito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige. |
Art. 59. Proroga della scadenza per la restituzione della somma disponibile sul fondo speciale di garanzia istituito presso il Confidi. |
Art. 60. Interventi a favore dell'industria estrattiva. |
Art. 61. Contributi in conto interessi per investimenti con ricorso al credito. |
Art. 62. Contributi in conto capitale per investimenti non collegati a finanziamenti bancari. |
Art. 63. Contributi in conto interessi su operazioni garantite dal fondo rischi della Co opera ti va artigiana di garanzia. |
Art. 64. Contributi in conto interessi per la realizzazione di centri artigianali. |
Art. 65. Contributi in conto interessi su investimenti effettuati da consorzi tra imprese artigiane. |
Art. 66. Occupazione di persone oggetto di processi di emarginazione - Variazione di stanziamenti. |
Art. 67. Contributi in conto interessi per agevolare il commercio. |
Art. 68. Contributi per il rinnovo delle attrezzature di imprese commerciali. |
Art. 69. Attività per la promozione turistica. |
Art. 70. Contributi per iniziative e manifestazioni a carattere non meramente locale. |
Art. 71. Sovvenzioni alle aziende autonome di turismo e pro loco per iniziative. |
Art. 72. Agevolazioni nel settore dello sci. |
Art. 73. Contributi in conto capitale per ampliamento ed ammodernamento degli esercizi alberghieri e dei rifugi alpini. |
Art. 74. Contributi in conto capitale per attrezzature degli esercizi alberghieri e dei rifugi alpini. |
Art. 75. Contributi in conto interessi per impianti relativi al turismo all'aperto. |
Art. 76. Contributi per iniziative complementari alle attività turistiche. |
Art. 77. Agevolazioni per l'uso del gas metano in Provincia. |
Art. 78. Intervento a favore dell'estensione del metanodotto. |
Art. 79. Contributi in conto capitale per impianti finalizzati al risparmio energetico. |
Art. 92. Contributi su oneri di progettazione di acquedotti e strutture igienico-sanitarie. |
Art. 93. Programma triennale di interventi straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche. |
Art. 94. Contributi in conto interessi per la realizzazione di acquedotti e fognature. |
Art. 95. Interventi straordinari per la manutenzione e gestione degli impianti di depurazione. |
Art. 96. Contributi in conto interessi per la realizzazione di opere viarie e di comunicazione. |
Art. 97. Contributi integrativi per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ad agevolazioni di leggi statali, regionali e provinciali. |
Art. 98. Contributi in conto interessi per la realizzazione di altre strutture pubbliche |
Art. 99. (Omissis) |
Art. 100. (Omissis) |
Art. 101. Contributi per l'acquisto di materiale rotabile. |
Art. 102. Contributi per la realizzazione di infrastrutture. |
Art. 103. (Omissis) |
Art. 104. Contributi in conto interessi per la costruzione di impianti a fune. |
Art. 105. Comunicazioni ra dio te le visive. |
Art. 106. Programmi comprensoriali: apertura dei termini. |
Art. 107. Concorso della Provincia nelle spese per la formazione dei piani comprensoriali. |
Art. 108. Interventi per favorire l'acquisto e l'ammodernamento delle sedi dei comprensori. |
Art. 109. (Omissis) |
Art. 110. Interventi per la tutela del paesaggio. |
Art. 111. Contributi per agevolare l'acquisto di aree da adibire a parco urbano. |
Art. 112. Acquisto di apparecchiature per la rete di rilevamento dell'inquinamento. |
Art. 113. Interventi di propaganda contro l'inquinamento. |
Art. 114. Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari. |
Art. 115. Autorizzazione di spesa per la partecipazione al capitale della s.p.a. per l'informatica. |
Art. 116. Modalità di utilizzo degli apporti finanziari della Provincia alla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malé. |
Art. 117. Interventi straordinari della Provincia a favore delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980: integrazioni e nuovo finanziamento. |
Art. 118. Modalità di assunzione di impegni. |
Art. 119. (Omissis) |
§ 6.1.6 - L.P. 23 febbraio 1981, n. 2.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).
(B.U. 24 febbraio 1981, n. 10).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA
Art. 1. Interventi per la costruzione, l'ampliamento ed il riattamento di asili nido.
1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 22 della
Art. 2. Interventi per la costruzione di scuole dell'infanzia.
1. Per la concessione dei contributi straordinari in conto capitale di cui alla
- lire 490.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981;
- lire 96.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982.
2. Per l'effettuazione degli interventi disposti con le predette leggi, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista dal comma precedente, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 e del terzo comma dell'articolo 55 della
Art. 3. Piani triennali di edilizia scolastica: finanziamento.
1. Per l'attuazione dei due piani triennali di edilizia scolastica previsti dall'articolo 1 della
Art. 4. Interventi nel settore dell'edilizia scolastica.
1. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al titolo II della
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTITUZIONI, MANIFESTAZIONI
ED ATTIVITA' ARTISTICHE, CULTURALI ED EDUCATIVE
Art. 5. Diffusione di periodici e quotidiani locali
1. Per i fini di cui alla
2. Per gli esercizi successivi, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.
Art. 6. Istituto culturale ladino.
1. Il limite massimo del contributo provinciale per il funzionamento dell'istituto culturale ladino previsto dall'articolo 1, secondo comma, della
2. Per gli esercizi successivi, a modifica di quanto previsto dallo stesso articolo 1, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.
Art. 7. Museo degli usi e costumi della gente trentina.
1.Il limite massimo del contributo provinciale per il funzionamento del Museo degli usi e costumi della gente trentina previsto dall'articolo 1, secondo comma, della
2. Per gli esercizi successivi, a modifica di quanto previsto dallo stesso articolo 1, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.
Art. 8. Funzionamento di biblioteche e musei.
1. Per i fini di cui agli articoli 1, 9, 10, lettere a) e b), e 17 della
2. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.
Art. 9. Sedi di biblioteche e musei.
1. Per i fini di cui agli articoli 10, lettere c) e d), e 18 della
Art. 10. Museo provinciale d'arte.
1. Per l'acquisto di attrezzature per il Museo provinciale d'arte, di cui all'articolo 6 della
2. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA SPORTIVE
(Omissis) [1].
Art. 12. Attrezzature sportive e piccoli impianti.
1. Per i fini di cui agli articoli 6 e 7 della
Art. 13. Contributi in conto interessi per impianti sportivi.
1. La prima annualità dei limite di impegno di lire 440.000.000 autorizzato con l'articolo 13 della
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
Art. 14. Modalità di finanziamento degli oneri per l'assistenza domiciliare. [2]
[1.Il piano unitario di interventi previsto dall'articolo 11 della
2. A tal fine, fermo rimanendo che gli oneri per le funzioni in materia sanitaria di cui alla citata legge provinciale n. 40, sono ricompresi fra quelli articolo 3, lettera c), numero 8), della
3. Per la ripartizione dei predetti stanziamenti si applicano le disposizioni recate dall'articolo 11, quarto comma, della medesima legge provinciale n. 40, con particolare riferimento ai parametri della popolazione in età superiore ai sessantacinque anni e del grado di dispersione territoriale della popolazione. All'erogazione dei fondi assegnati si provvede secondo le disposizioni dello stesso articolo 11 sulla base, peraltro, di fabbisogni trimestrali di cassa.
4. Gli enti assegnatari dei fondi provvedono alla gestione contabile e finanziaria degli stessi, tenendola separata da quella dei finanziamenti per l'esercizio delle funzioni in materia sanitaria].
Art. 15. Interventi per le case di riposo ed altre strutture socio- sanitarie.
1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per i fini di cui al primo comma dell'articolo 17 della
2. Le relative domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.
Art. 16. Interventi a favore degli emigrati.
1. Per i fini di cui agli articoli 1, 9, 11, 12 e 13 della
2. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA
Art. 17. Acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredamenti. [3]
Art. 18. Completamento programma di edilizia ospedaliera. [4]
Art. 19. Anticipazioni agli enti ospedalieri per l'estinzione di passività pregresse. [5]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE
Art. 20. Programma agricolo-forestale.
1. Per l'attuazione del programma agricolo - forestale approvato ai sensi dell'articolo 5 della
- lire 2.500.000.000 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 1, secondo comma, numero 1), della
- lire 700.000.000 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 2, secondo comma, numeri 1) e 2) della
- lire 700.000.000 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 22 della
- lire 700.000.000 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 2, numero 2), della
- lire 4.000.000.000 per spese e contributi per opere di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al
- lire 570.000.000 per il miglioramento del patrimonio zootecnico, secondo le disposizioni recate dalla
- lire 837.000.000 per gli interventi di cui agli articoli 2, 6, ultimo comma, 8 e del capo IV della
- lire 34.000.000 per gli interventi di cui alla
- lire 35.000.000 per spese relative all'attività di conservazione e valorizzazione dei territori destinati a parchi naturali del piano urbanistico provinciale, ai sensi degli articoli 1, 2, 3, lettera a), e 6, lettere a), c) e d), della
Art. 21. Contributi in conto capitale per il miglioramento dell'economia delle imprese agricole montane.
1. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 1, secondo comma, numero 1), della
Art. 22. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino destinato all'allevamento per riproduzione.
1. L'autorizzazione del limite di impegno di lire 50.000.000 disposta con l'articolo 25 della
Art. 23. Contributi in conto interessi relativi al settore zootecnico.
1. Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 7 della
2. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 28 della
Art. 24. Contributo in conto interessi per il finanziamento dei piani di sviluppo.
1. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 36 della
Art. 25. Contributi in conto capitale per il finanziamento dei piani di sviluppo.
1. Per la concessione dei contributi in conto capitale, di cui all'articolo 13 della
Art. 26. Premi di orientamento.
1. Per la concessione dei premi di orientamento di cui all'articolo 9 della
Art. 27. Concorso negli interessi su mutui per finalità relative alla proprietà diretto-coltivatrice.
1. IL limite di impegno autorizzato con l'articolo 26 della
Art. 28. Contributi in conto interessi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.
1. Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 6, lettera a), della
2. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 33 della
Art. 29. Contributi pluriennali per impianti collettivi.
1. Per la concessione dei contributi pluriennali di cui alla
2. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 30, primo comma, della
Art. 30. Contributi in conto interessi per impianti collettivi ammessi ai benefici CEE e dello Stato.
1. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dalla
2. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 32 della
Art. 31. Contributi in conto capitale per il miglioramento della produzione foraggera.
1. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 22 della
Art. 32. Contributi in conto capitale per il miglioramento ed il potenziamento delle malghe.
1. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 2, numero 2), della
Art. 33. Interventi a favore dell'agriturismo.
1. Per gli interventi previsti dalla
Art. 34. Contributi pluriennali per impianti irrigui interaziendali.
1. Per la concessione dei contributi pluriennali previsti dalla
2. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 29 della
Art. 35. Contributi in conto interessi per infrastrutture e strutture agricole ammesse ai benefici CEE e dello Stato.
1. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dalla
2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2001.
Art. 36. Servizio di contabilità agraria e di qualificazione professionale.
1. Per il finanziamento degli oneri relativi al servizio di contabilità agraria ed al servizio di qualificazione professionale compresa la concessione dei premi di frequenza di cui rispettivamente gli articoli 16, 44 e 47 della
Art. 37. Contributi per la contabilità agraria.
1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 16 della
2. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore all'importo di lire 70.000.000.
3. In relazione alle disposizioni recate dall'articolo 16, quarto comma, della
Art. 38. Contributi per l'attività socio-economica.
1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 39 della
Art. 39. Interventi a favore dei consorzi di bonifica integrale.
1. L'autorizzazione dello stanziamento di lire 250.000.000 disposta con l'articolo 6 della
Art. 40. Premio di apporto strutturale.
1. Per la concessione dei premi di apporto strutturale previsti dall'articolo 25, lettera b), della
Art. 41. Contributi per la difesa attiva e passiva dalle avversità atmosferiche.
1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14, lettera a), della
Art. 42. Interventi a favore delle cooperative agricole, delle associazioni agrarie e dei loro consorzi.
1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 della
Art. 43. Contributi in conto interessi per favorire il credito di esercizio.
1. Per i fini di cui alla
Art. 44. Fidejussione della Provincia su mutui agevolati. [6]
1. L'importo di lire 5.000.000.000 quale limite complessivo massimo di capitale entro il quale la Provincia è autorizzata a prestare fidejussione ai sensi dell'articolo 1 della
2. Qualora, a seguito della prestata fidejussione, la Provincia abbia dovuto procedere a pagamenti per insolvenza dei soggetti indicati nella citata legge provinciale n. 42, la Giunta provinciale provvederà ad esercitare l'azione di regresso contro gli stessi, ai sensi dell'articolo 1950 del codice civile.
3. Per il rischio derivante dalla garanzia prestata in applicazione delle leggi provinciali indicate ai primo comma e dal presente articolo, è autorizzato lo stanziamento di lire 800.000.000 annue per la durata di quindici anni a partire dall'esercizio finanziario 1981. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 800.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1995.
Artt. 45. - 46.
(Omissis) [7].
(Omissis) [8].
Art. 48. Acquisto di aree boscate mediante l'utilizzo del fondo forestale provinciale.
(Omissis) [9].
Art. 49. Interventi per la difesa dei boschi dagli incendi.
1. Per gli interventi di cui alla
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
Art. 50. Apprestamento aree per impianti produttivi.
1. Per i fini di cui al capo I della
Art. 51. Agevolazioni per nuovi insediamenti industriali.
1. Per la concessione dei concorsi di cui alla
2. L'autorizzazione del limite di impegno di lire 200.000.000, disposta con l'articolo 45 della
Art. 52. Iniziative per l'incremento economico della produttività e dell'occupazione.
1. Per i fini di cui alla
Art. 53. Agevolazioni per l'incremento delle attività industriali.
1. Per i fini di cui alla
2. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 41 della
Art. 54. Agevolazioni per il leasing mobiliare.
1. Per i fini di cui alla
Art. 55. Agevolazioni su operazioni garantite dalla Confidi.
1. Per i fini di cui alla
Art. 56. Integrazione fondo di garanzia per anticipazioni ad imprese associate al Confidi.
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad integrare il fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore di imprese associate al Consorzio di garanzia collettiva fidi tra piccole e medie industrie della provincia di Trento di cui al capo II della
2. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.
Art. 57. Fondo speciale per la ristrutturazione economica e tecnica delle aziende industriali in difficoltà economico finanziarie.
1. Per i fini di cui alla
2. Lo stanziamento di cui al comma precedente può essere utilizzato anche per la concessione dei finanziamenti previsti dalla
Art. 58. Apertura di credito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige.
1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a disporre una apertura di credito in conto corrente fruttifero al tasso del 5 per cento di durata non superiore a dieci anni fino alla concorrenza di lire 5.000.000.000 a favore dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino - Alto Adige - Mediocredito Trentino Alto Adige - con sede in Trento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 dello statuto dell'istituto predetto, approvato con decreto ministeriale 16 dicembre 1953 e successive modificazioni, al cui impiego sarà provveduto a termini della convenzione stipulata con lo stesso istituto in applicazione dell'articolo 2 della
2. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.
Art. 59. Proroga della scadenza per la restituzione della somma disponibile sul fondo speciale di garanzia istituito presso il Confidi.
1. Il termine previsto dall'articolo 9, numero 2), della
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MINIERE, CAVE E TORBIERE
Art. 60. Interventi a favore dell'industria estrattiva.
1. Per i fini- di cui al capo X della
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO
Art. 61. Contributi in conto interessi per investimenti con ricorso al credito.
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 6 della
2. Per gli esercizi successivi fino al 1991, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge medesima, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di lire 1.000.000.000.
Art. 62. Contributi in conto capitale per investimenti non collegati a finanziamenti bancari.
1. Per i fini di cui all'articolo 13 della
Art. 63. Contributi in conto interessi su operazioni garantite dal fondo rischi della Co opera ti va artigiana di garanzia.
1. Per i fini di cui all'articolo 33 della
2. In relazione alle disposizioni recate dallo stesso articolo 33, ultimo comma, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva autorizzata con l'articolo 57 della medesima legge provinciale n. 58, con l'articolo 57 della
Art. 64. Contributi in conto interessi per la realizzazione di centri artigianali.
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 15 della
2. Per gli esercizi successivi fino al 1996, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge medesima, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di lire 300.000.000.
Art. 65. Contributi in conto interessi su investimenti effettuati da consorzi tra imprese artigiane.
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 24 della
2. Per gli esercizi successivi fino al 1996, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge medesima, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di lire 100.000.000.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI PERSONE
OGGETTO DI PROCESSI DI EMARGINAZIONE
Art. 66. Occupazione di persone oggetto di processi di emarginazione - Variazione di stanziamenti.
1. Gli stanziamenti autorizzati con l'articolo 60 della
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
Art. 67. Contributi in conto interessi per agevolare il commercio.
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della
2. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 62 della
Art. 68. Contributi per il rinnovo delle attrezzature di imprese commerciali.
1. Per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 2, secondo comma, della
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E DI INDUSTRIA ALBERGHIERA
Art. 69. Attività per la promozione turistica.
1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 8 della
Art. 70. Contributi per iniziative e manifestazioni a carattere non meramente locale.
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 della
2. Per gli esercizi successivi, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.
Art. 71. Sovvenzioni alle aziende autonome di turismo e pro loco per iniziative.
1. Per la concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 11 della
Art. 72. Agevolazioni nel settore dello sci.
(Omissis) [10].
Art. 73. Contributi in conto capitale per ampliamento ed ammodernamento degli esercizi alberghieri e dei rifugi alpini.
1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti, per soli lavori di ampliamento ed ammodernamento degli esercizi alberghieri di categoria inferiore alla seconda e dei rifugi alpini, dalla
Art. 74. Contributi in conto capitale per attrezzature degli esercizi alberghieri e dei rifugi alpini.
1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti, per arredamento, nonché per attrezzature da cucina degli esercizi alberghieri di categorie inferiore alla seconda e dei rifugi alpini, dalla
Art. 75. Contributi in conto interessi per impianti relativi al turismo all'aperto.
1. Per la concessione dei contributi pluriennali previsti dagli articoli 29 e 30 della
2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 350.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1991.
Art. 76. Contributi per iniziative complementari alle attività turistiche.
1. Per l'attuazione degli adempimenti previsti dal l'articolo 2, secondo comma, della
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONTI ENERGETICHE
Art. 77. Agevolazioni per l'uso del gas metano in Provincia.
1. Per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 2, secondo comma, della
Art. 78. Intervento a favore dell'estensione del metanodotto.
1. Per i fini di cui alla
Art. 79. Contributi in conto capitale per impianti finalizzati al risparmio energetico.
1. La quota di spesa autorizzata in complessive lire 1.000.000.000 con l'articolo 9 della
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA
Artt. 80. - 91.
(Omissis) [11].
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Art. 92. Contributi su oneri di progettazione di acquedotti e strutture igienico-sanitarie.
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9 della
2. Per gli esercizi successivi, in relazione ai tempi di attuazione dei programmi di cui all'articolo 2 della stessa legge provinciale, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.
Art. 93. Programma triennale di interventi straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche.
1. La quota di spesa autorizzata in complessive lire 45.000.000.000 con l'articolo 63 della
Art. 94. Contributi in conto interessi per la realizzazione di acquedotti e fognature.
1. Per i fini di cui alla
2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 2002.
3. La prima annualità del limite di impegno di lire 200.000.000 autorizzato con l'articolo 87 della
Art. 95. Interventi straordinari per la manutenzione e gestione degli impianti di depurazione.
1. In relazione alle disposizioni recate dall'articolo 42 della
Art. 96. Contributi in conto interessi per la realizzazione di opere viarie e di comunicazione.
1. Per i fini di cui alla
2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1981, di lire 1.200.000.000 per l'esercizio finanziario 1982, di lire 1.800.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2001, di lire 1.600.000.000 per l'esercizio finanziario 2002 e di lire 600.000.000 per l'esercizio finanziario 2003.
3. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 88 della
Art. 97. Contributi integrativi per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ad agevolazioni di leggi statali, regionali e provinciali.
1. La quota di spesa autorizzata in complessive lire 1.000.000.000 con l'articolo 66 della
Art. 98. Contributi in conto interessi per la realizzazione di altre strutture pubbliche
1. Per i fini di cui alla
2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 800.000.000 per l'esercizio finanziario 1982, di lire 1.600.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002 e di lire 800.000.000 per l'esercizio finanziario 2003.
(Omissis) [12].
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
(Omissis) [13].
Art. 101. Contributi per l'acquisto di materiale rotabile.
1. Per la concessione dei contributi per l'acquisto di materiale rotabile di cui all'articolo 16 della
Art. 102. Contributi per la realizzazione di infrastrutture.
1. Per la concessione dei contributi per infrastrutture di cui all'articolo 16 della
(Omissis) [14].
Art. 104. Contributi in conto interessi per la costruzione di impianti a fune.
1. Per i fini di cui all'articolo 1 della
2. Le domande di contributo devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Lo stanziamento di lire 400.000.000 autorizzato con l'articolo 1 della
DISPOSIZIONI IN MATERIA I TELECOMUNICAZIONI
Art. 105. Comunicazioni ra dio te le visive.
1. La quota di spesa autorizzata in complessive lire 400.000.000 con l'articolo 97 della
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPRENSORI
Art. 106. Programmi comprensoriali: apertura dei termini.
1. I comprensori che non abbiano predisposto azioni programmatiche nel settore delle infrastrutture di bonifica montana e di igiene del suolo nei termini previsti dall'articolo 100 della
Art. 107. Concorso della Provincia nelle spese per la formazione dei piani comprensoriali.
1. Per i fini di cui alla
- lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981;
- lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982;
- lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983.
2. I relativi contributi possono essere concessi anche sulle spese che i comprensori dovranno sostenere per la progettazione dei piani di attuazione dei piani comprensoriali.
Art. 108. Interventi per favorire l'acquisto e l'ammodernamento delle sedi dei comprensori.
1. La quota di spesa autorizzata in complessive lire 4.000.000.000 con l'articolo 73 della
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO E DI PARCHI URBANI
(Omissis) [15].
Art. 110. Interventi per la tutela del paesaggio.
1. Per i fini di cui agli articoli 10, 18, 21, 24 e 35 della
2. Per gli esercizi successivi, a modifica delle autorizzazioni di spesa introdotte con l'articolo 37, primo comma, della stessa legge provinciale, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore all'importo di lire 300.000.000.
Art. 111. Contributi per agevolare l'acquisto di aree da adibire a parco urbano.
1. Per i fini di cui all'articolo 10 della
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTI
Art. 112. Acquisto di apparecchiature per la rete di rilevamento dell'inquinamento.
1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre per I acquisto e la messa in opera di stazioni fisse e mobili e di altre apparecchiature per la rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico ed idrico, prevista dalla
2. Per i fini di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di lire 600.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.
Art. 113. Interventi di propaganda contro l'inquinamento.
1. Per i fini di cui all'articolo 4, lettera e), della
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI ANTINCENDI
Art. 114. Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari.
1. Per l'esercizio finanziario 1981, è autorizzata l'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla
- lire 1.444.000.000 per l'assegnazione alla sezione provinciale della Cassa regionale antincendi ai sensi dell'articolo 30 della
- lire 1.000.000.000 per la concessione di contributi straordinari ai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell'articolo 3 della
2. La sezione provinciale della Cassa regionale antincendi è tenuta ad utilizzare una quota di lire 200.000.000 della predetta assegnazione per il finanziamento degli interventi straordinari disposti dal corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e dei corpi dei vigili del fuoco volontari a favore delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980. A tal fine la sezione integra la gestione finanziaria del corpo permanente mediante l'assegnazione, allo stesso, di una somma di lire 100.000.000 ai sensi dell'articolo 33, lettera a), della
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 115. Autorizzazione di spesa per la partecipazione al capitale della s.p.a. per l'informatica.
1. Per i fini di cui all'articolo 3, primo comma, della
Art. 116. Modalità di utilizzo degli apporti finanziari della Provincia alla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malé.
1. La somma di lire 200.000.000 corrisposta dalla Provincia autonoma di Trento alla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malé con sede in Trento, a titolo di finanziamento soci a sensi dell'articolo 26 della
2. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere le azioni emesse per gli aumenti di capitale sociale di cui al precedente comma entro la data del 31 dicembre 1983.
Art. 117. Interventi straordinari della Provincia a favore delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980: integrazioni e nuovo finanziamento.
1. Ai dipendenti dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa che si siano recati o che si recheranno nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata per collaborare alle opere ed agli interventi promossi dalla Provincia a sensi della
2. Per i fini di cui alla
Art. 118. Modalità di assunzione di impegni.
1. Per l'affidamento dei lavori e l'effettuazione degli interventi disposti con le leggi provinciali indicate negli articoli 3, 4, 9, 38, 40, 78, 85, 93, 97 e 105 della presente legge o relativi alle leggi o alle disposizioni cui gli articoli stessi fanno riferimento, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione di contratti e per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista dagli articoli medesimi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 e del terzo comma dell'articolo 55 della
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche in relazione all'effettuazione degli interventi previsti dal capo III della
(Omissis) [16].
[1] Articolo abrogato dall'art. 18 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[3] Articolo abrogato dall’art. 80 della
[4] Articolo abrogato dall’art. 80 della
[5] Articolo abrogato dall’art. 80 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[7] Gli artt. 45 e 46 sono stati abrogati dall'art. 55 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[10] Articolo abrogato a decorrere dal 1 gennaio 1994 come disposto dall'art. 70 della
[11] Articoli abrogati dall'art. 99 della
[12] Modifica gli artt. 1 e 2 della
[13] Modifica l'art. 16 della
[14] Modifica l'art. 6 della
[15] Modifica l'art. 10 della
[16] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.