§ 6.1.6 - L.P. 23 febbraio 1981, n. 2.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:23/02/1981
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Interventi per la costruzione, l'ampliamento ed il riattamento di asili nido.
Art. 2.  Interventi per la costruzione di scuole dell'infanzia.
Art. 3.  Piani triennali di edilizia scolastica: finanziamento.
Art. 4.  Interventi nel settore dell'edilizia scolastica.
Art. 5.  Diffusione di periodici e quotidiani locali
Art. 6.  Istituto culturale ladino.
Art. 7.  Museo degli usi e costumi della gente trentina.
Art. 8.  Funzionamento di biblioteche e musei.
Art. 9.  Sedi di biblioteche e musei.
Art. 10.  Museo provinciale d'arte.
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.  Attrezzature sportive e piccoli impianti.
Art. 13.  Contributi in conto interessi per impianti sportivi.
Art. 14.  Modalità di finanziamento degli oneri per l'assistenza domiciliare.
Art. 15.  Interventi per le case di riposo ed altre strutture socio- sanitarie.
Art. 16.  Interventi a favore degli emigrati.
Art. 17.  Acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredamenti.
Art. 18.  Completamento programma di edilizia ospedaliera.
Art. 19.  Anticipazioni agli enti ospedalieri per l'estinzione di passività pregresse.
Art. 20.  Programma agricolo-forestale.
Art. 21.  Contributi in conto capitale per il miglioramento dell'economia delle imprese agricole montane.
Art. 22.  Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino destinato all'allevamento per riproduzione.
Art. 23.  Contributi in conto interessi relativi al settore zootecnico.
Art. 24.  Contributo in conto interessi per il finanziamento dei piani di sviluppo.
Art. 25.  Contributi in conto capitale per il finanziamento dei piani di sviluppo.
Art. 26.  Premi di orientamento.
Art. 27.  Concorso negli interessi su mutui per finalità relative alla proprietà diretto-coltivatrice.
Art. 28.  Contributi in conto interessi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.
Art. 29.  Contributi pluriennali per impianti collettivi.
Art. 30.  Contributi in conto interessi per impianti collettivi ammessi ai benefici CEE e dello Stato.
Art. 31.  Contributi in conto capitale per il miglioramento della produzione foraggera.
Art. 32.  Contributi in conto capitale per il miglioramento ed il potenziamento delle malghe.
Art. 33.  Interventi a favore dell'agriturismo.
Art. 34.  Contributi pluriennali per impianti irrigui interaziendali.
Art. 35.  Contributi in conto interessi per infrastrutture e strutture agricole ammesse ai benefici CEE e dello Stato.
Art. 36.  Servizio di contabilità agraria e di qualificazione professionale.
Art. 37.  Contributi per la contabilità agraria.
Art. 38.  Contributi per l'attività socio-economica.
Art. 39.  Interventi a favore dei consorzi di bonifica integrale.
Art. 40.  Premio di apporto strutturale.
Art. 41.  Contributi per la difesa attiva e passiva dalle avversità atmosferiche.
Art. 42.  Interventi a favore delle cooperative agricole, delle associazioni agrarie e dei loro consorzi.
Art. 43.  Contributi in conto interessi per favorire il credito di esercizio.
Art. 44.  Fidejussione della Provincia su mutui agevolati.
Art. 47.      (Omissis)
Art. 48.  Acquisto di aree boscate mediante l'utilizzo del fondo forestale provinciale.
Art. 49.  Interventi per la difesa dei boschi dagli incendi.
Art. 50.  Apprestamento aree per impianti produttivi.
Art. 51.  Agevolazioni per nuovi insediamenti industriali.
Art. 52.  Iniziative per l'incremento economico della produttività e dell'occupazione.
Art. 53.  Agevolazioni per l'incremento delle attività industriali.
Art. 54.  Agevolazioni per il leasing mobiliare.
Art. 55.  Agevolazioni su operazioni garantite dalla Confidi.
Art. 56.  Integrazione fondo di garanzia per anticipazioni ad imprese associate al Confidi.
Art. 57.  Fondo speciale per la ristrutturazione economica e tecnica delle aziende industriali in difficoltà economico finanziarie.
Art. 58.  Apertura di credito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige.
Art. 59.  Proroga della scadenza per la restituzione della somma disponibile sul fondo speciale di garanzia istituito presso il Confidi.
Art. 60.  Interventi a favore dell'industria estrattiva.
Art. 61.  Contributi in conto interessi per investimenti con ricorso al credito.
Art. 62.  Contributi in conto capitale per investimenti non collegati a finanziamenti bancari.
Art. 63.  Contributi in conto interessi su operazioni garantite dal fondo rischi della Co opera ti va artigiana di garanzia.
Art. 64.  Contributi in conto interessi per la realizzazione di centri artigianali.
Art. 65.  Contributi in conto interessi su investimenti effettuati da consorzi tra imprese artigiane.
Art. 66.  Occupazione di persone oggetto di processi di emarginazione - Variazione di stanziamenti.
Art. 67.  Contributi in conto interessi per agevolare il commercio.
Art. 68.  Contributi per il rinnovo delle attrezzature di imprese commerciali.
Art. 69.  Attività per la promozione turistica.
Art. 70.  Contributi per iniziative e manifestazioni a carattere non meramente locale.
Art. 71.  Sovvenzioni alle aziende autonome di turismo e pro loco per iniziative.
Art. 72.  Agevolazioni nel settore dello sci.
Art. 73.  Contributi in conto capitale per ampliamento ed ammodernamento degli esercizi alberghieri e dei rifugi alpini.
Art. 74.  Contributi in conto capitale per attrezzature degli esercizi alberghieri e dei rifugi alpini.
Art. 75.  Contributi in conto interessi per impianti relativi al turismo all'aperto.
Art. 76.  Contributi per iniziative complementari alle attività turistiche.
Art. 77.  Agevolazioni per l'uso del gas metano in Provincia.
Art. 78.  Intervento a favore dell'estensione del metanodotto.
Art. 79.  Contributi in conto capitale per impianti finalizzati al risparmio energetico.
Art. 92.  Contributi su oneri di progettazione di acquedotti e strutture igienico-sanitarie.
Art. 93.  Programma triennale di interventi straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche.
Art. 94.  Contributi in conto interessi per la realizzazione di acquedotti e fognature.
Art. 95.  Interventi straordinari per la manutenzione e gestione degli impianti di depurazione.
Art. 96.  Contributi in conto interessi per la realizzazione di opere viarie e di comunicazione.
Art. 97.  Contributi integrativi per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ad agevolazioni di leggi statali, regionali e provinciali.
Art. 98.  Contributi in conto interessi per la realizzazione di altre strutture pubbliche
Art. 99.      (Omissis)
Art. 100.      (Omissis)
Art. 101.  Contributi per l'acquisto di materiale rotabile.
Art. 102.  Contributi per la realizzazione di infrastrutture.
Art. 103.      (Omissis)
Art. 104.  Contributi in conto interessi per la costruzione di impianti a fune.
Art. 105.  Comunicazioni ra dio te le visive.
Art. 106.  Programmi comprensoriali: apertura dei termini.
Art. 107.  Concorso della Provincia nelle spese per la formazione dei piani comprensoriali.
Art. 108.  Interventi per favorire l'acquisto e l'ammodernamento delle sedi dei comprensori.
Art. 109.      (Omissis)
Art. 110.  Interventi per la tutela del paesaggio.
Art. 111.  Contributi per agevolare l'acquisto di aree da adibire a parco urbano.
Art. 112.  Acquisto di apparecchiature per la rete di rilevamento dell'inquinamento.
Art. 113.  Interventi di propaganda contro l'inquinamento.
Art. 114.  Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari.
Art. 115.  Autorizzazione di spesa per la partecipazione al capitale della s.p.a. per l'informatica.
Art. 116.  Modalità di utilizzo degli apporti finanziari della Provincia alla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malé.
Art. 117.  Interventi straordinari della Provincia a favore delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980: integrazioni e nuovo finanziamento.
Art. 118.  Modalità di assunzione di impegni.
Art. 119.      (Omissis)


§ 6.1.6 - L.P. 23 febbraio 1981, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 24 febbraio 1981, n. 10).

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA

 

Art. 1. Interventi per la costruzione, l'ampliamento ed il riattamento di asili nido.

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 22 della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, come modificata con legge provinciale 20 giugno 1980, n. 17, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

 

     Art. 2. Interventi per la costruzione di scuole dell'infanzia.

     1. Per la concessione dei contributi straordinari in conto capitale di cui alla legge provinciale 14 agosto 1972, n. 18, e per il finanziamento dei superi di spesa di cui alla legge provinciale 18 novembre 1974, n. 36, sono autorizzati gli stanziamenti di seguito indicati, da erogarsi secondo le disposizioni recate dalle medesime leggi provinciali:

     - lire 490.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981;

     - lire 96.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982.

     2. Per l'effettuazione degli interventi disposti con le predette leggi, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista dal comma precedente, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 e del terzo comma dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n 7.

 

     Art. 3. Piani triennali di edilizia scolastica: finanziamento.

     1. Per l'attuazione dei due piani triennali di edilizia scolastica previsti dall'articolo 1 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, come modificata con gli articoli 3 e 4 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 7.000.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

 

     Art. 4. Interventi nel settore dell'edilizia scolastica.

     1. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al titolo II della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 3.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e lo stanziamento di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982, da erogarsi secondo le disposizioni recate dalle medesime leggi provinciali.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTITUZIONI, MANIFESTAZIONI

ED ATTIVITA' ARTISTICHE, CULTURALI ED EDUCATIVE

 

     Art. 5. Diffusione di periodici e quotidiani locali

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 7 settembre 1978, n. 38, come modificata con l'articolo 14 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, è autorizzato lo stanziamento di lire 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

     2. Per gli esercizi successivi, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 6. Istituto culturale ladino.

     1. Il limite massimo del contributo provinciale per il funzionamento dell'istituto culturale ladino previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge provinciale 3 luglio 1978, n. 22, è elevato dall'importo di lire 80.000.000 all'importo di lire 110.000.000 per l'esercizio finanziario 1981.

     2. Per gli esercizi successivi, a modifica di quanto previsto dallo stesso articolo 1, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 7. Museo degli usi e costumi della gente trentina.

     1.Il limite massimo del contributo provinciale per il funzionamento del Museo degli usi e costumi della gente trentina previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge provinciale 3 luglio 1978, n. 23, è elevato dall'importo di lire 200.000.000 all'importo di lire 220.000.000 per l'esercizio finanziario 1981.

     2. Per gli esercizi successivi, a modifica di quanto previsto dallo stesso articolo 1, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 8. Funzionamento di biblioteche e musei.

     1. Per i fini di cui agli articoli 1, 9, 10, lettere a) e b), e 17 della legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17, il limite massimo di spesa previsto dall'articolo 8 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, è elevato dall'importo di lire 1.600.000.000 all'importo di lire 1.800.000.000 per l'esercizio finanziario 1981.

     2. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 9. Sedi di biblioteche e musei.

     1. Per i fini di cui agli articoli 10, lettere c) e d), e 18 della legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17 è autorizzato lo stanziamento di lire 400.000.000 annui a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

 

     Art. 10. Museo provinciale d'arte.

     1. Per l'acquisto di attrezzature per il Museo provinciale d'arte, di cui all'articolo 6 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, è autorizzato lo stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

     2. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA SPORTIVE

 

     Art. 11.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 12. Attrezzature sportive e piccoli impianti.

     1. Per i fini di cui agli articoli 6 e 7 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 1.650.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con la legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983, in eccedenza anche dello stanziamento da determinarsi, con le stesse modalità, per l'esercizio finanziario 1982, in applicazione dell'articolo 12 della legge provinciale 10 aprile 1980 n. 8.

 

     Art. 13. Contributi in conto interessi per impianti sportivi.

     1. La prima annualità dei limite di impegno di lire 440.000.000 autorizzato con l'articolo 13 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980, è transitata tra le economie sul medesimo esercizio finanziario ed il limite di impegno è posto a carico dell'esercizio finanziario 1981. Le disposizioni recate dal secondo comma dello stesso articolo 13 si applicano fino al 1991.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

 

     Art. 14. Modalità di finanziamento degli oneri per l'assistenza domiciliare. [2]

     [1.Il piano unitario di interventi previsto dall'articolo 11 della legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40, è predisposto, per gli anni 1981 e successivi, tenendo distinti gli oneri per l'assistenza domiciliare e gli oneri per altri interventi in materia socio-assistenziale, da quelli in materia sanitaria.

     2. A tal fine, fermo rimanendo che gli oneri per le funzioni in materia sanitaria di cui alla citata legge provinciale n. 40, sono ricompresi fra quelli articolo 3, lettera c), numero 8), della legge provinciale 13 agosto 1979, n. 5, per il finanziamento degli oneri per l'assistenza domiciliare e per altri interventi in materia socio- assistenziale di cui al precedente comma, è autorizzato lo stanziamento di lire 3.700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981. Per gli esercizi successivi, a modifica di quanto previsto dall'articolo 18 della stessa legge provinciale n. 40, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     3. Per la ripartizione dei predetti stanziamenti si applicano le disposizioni recate dall'articolo 11, quarto comma, della medesima legge provinciale n. 40, con particolare riferimento ai parametri della popolazione in età superiore ai sessantacinque anni e del grado di dispersione territoriale della popolazione. All'erogazione dei fondi assegnati si provvede secondo le disposizioni dello stesso articolo 11 sulla base, peraltro, di fabbisogni trimestrali di cassa.

     4. Gli enti assegnatari dei fondi provvedono alla gestione contabile e finanziaria degli stessi, tenendola separata da quella dei finanziamenti per l'esercizio delle funzioni in materia sanitaria].

 

     Art. 15. Interventi per le case di riposo ed altre strutture socio- sanitarie.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per i fini di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, e secondo la disciplina prevista dallo stesso articolo, ad esclusione di quanto concerne l'acquisto di attrezzature, apparecchiature o arredamenti.

     2. Le relative domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 16. Interventi a favore degli emigrati.

     1. Per i fini di cui agli articoli 1, 9, 11, 12 e 13 della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 27, come modificati con gli articoli 3, 5 e 8 della legge provinciale ottobre 1977, n. 29, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

     2. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA

 

     Art. 17. Acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredamenti. [3]

 

     Art. 18. Completamento programma di edilizia ospedaliera. [4]

 

     Art. 19. Anticipazioni agli enti ospedalieri per l'estinzione di passività pregresse. [5]

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE

 

     Art. 20. Programma agricolo-forestale.

     1. Per l'attuazione del programma agricolo - forestale approvato ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono autorizzati gli stanziamenti di seguito indicati a carico dell'esercizio finanziario 1981, anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali, provvedendo al relativo finanziamento, per l'importo complessivo di lire 10.076.000.000, mediante quote pari delle assegnazioni che si prevede siano disposte dallo Stato per gli esercizi finanziari 1980 e 1981:

     - lire 2.500.000.000 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 1, secondo comma, numero 1), della legge provinciale 3 gennaio 1975, n. 1, come modificata con l'articolo 19 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;

     - lire 700.000.000 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 2, secondo comma, numeri 1) e 2) della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11;

     - lire 700.000.000 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 22 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39;

     - lire 700.000.000 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 2, numero 2), della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11, da utilizzare per gli interventi di miglioramento e di potenziamento delle malghe nonché per le finalità di cui allo stesso articolo 2, primo comma, lettera d);

     - lire 4.000.000.000 per spese e contributi per opere di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;

     - lire 570.000.000 per il miglioramento del patrimonio zootecnico, secondo le disposizioni recate dalla legge regionale 1 settembre 1962, n. 18;

     - lire 837.000.000 per gli interventi di cui agli articoli 2, 6, ultimo comma, 8 e del capo IV della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48;

     - lire 34.000.000 per gli interventi di cui alla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30;

     - lire 35.000.000 per spese relative all'attività di conservazione e valorizzazione dei territori destinati a parchi naturali del piano urbanistico provinciale, ai sensi degli articoli 1, 2, 3, lettera a), e 6, lettere a), c) e d), della legge provinciale 12 settembre 1968, n. 15, e successive modificazioni.

 

     Art. 21. Contributi in conto capitale per il miglioramento dell'economia delle imprese agricole montane.

     1. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 1, secondo comma, numero 1), della legge provinciale 3 gennaio 1975, n, 1, come modificata con l'articolo 19 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 590.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 22. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino destinato all'allevamento per riproduzione.

     1. L'autorizzazione del limite di impegno di lire 50.000.000 disposta con l'articolo 25 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980 è revocata e la prima annualità del limite di impegno è transitata tra le economie sul medesimo esercizio finanziario. 2. Per gli esercizi successivi, fino al 1985, a modifica di quanto disposto dal secondo comma del medesimo articolo 25, le relative annualità cessano di essere iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia.

 

     Art. 23. Contributi in conto interessi relativi al settore zootecnico.

     1. Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 7 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11, è autorizzato il limite di impegno di lire 70.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della Provincia in misura di lire 70.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1986.

     2. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 28 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980 è ridotto dall'importo di lire 125.000.000 all'importo di lire 60.000.000. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, a modifica di quanto disposto dal primo comma del medesimo articolo 28, in misura di lire 60.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1985.

 

     Art. 24. Contributo in conto interessi per il finanziamento dei piani di sviluppo.

     1. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 36 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1981, è ridotto dall'importo di lire 600.000.000 all'importo di lire 300.000.000. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, a modifica di quanto disposto dallo stesso articolo 36, in misura di lire 300.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2003.

 

     Art. 25. Contributi in conto capitale per il finanziamento dei piani di sviluppo.

     1. Per la concessione dei contributi in conto capitale, di cui all'articolo 13 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, è autorizzato lo stanziamento di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 26. Premi di orientamento.

     1. Per la concessione dei premi di orientamento di cui all'articolo 9 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

 

     Art. 27. Concorso negli interessi su mutui per finalità relative alla proprietà diretto-coltivatrice.

     1. IL limite di impegno autorizzato con l'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980, è ridotto dall'importo di lire 600.000.000 all'importo di lire 250.000.000. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, a modifica di quanto disposto dal secondo comma dello stesso articolo 26 in misura di lire 250.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2004.

 

     Art. 28. Contributi in conto interessi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.

     1. Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 6, lettera a), della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 10, è autorizzato il limite di impegno di lire 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 400.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1986.

     2. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 33 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980, è ridotto, dall'importo di lire 500.000.000 all'importo di lire 400.000.000. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, a modifica di quanto disposto dallo stesso articolo 33, in misura di lire 400.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985.

 

     Art. 29. Contributi pluriennali per impianti collettivi.

     1. Per la concessione dei contributi pluriennali di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, e successive modificazioni, sono autorizzati i limiti di impegno di lire 400.000.000 e di lire 500.000.000 a carico, rispettivamente, dell'esercizio finanziario 1981 e 1982, da utilizzare per interventi relativi all'acquisto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla costruzione ed alle attrezzature degli impianti di cui all'articolo 1, numeri 1), 4) e 5), della stessa legge provinciale e sue successive modificazioni. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 400.000.000 per l'esercizio finanziario 1981, lire 900.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1996 e lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1997.

     2. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 30, primo comma, della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980, è ridotto dall'importo di lire 900.000.000 all'importo di lire 500.000.000. Le relative annualità, tenuto conto del limite di impegno di lire 500.000.000 autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1981, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, a modifica di quanto disposto dal secondo comma dello stesso articolo 30, in misura di lire 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1995 e lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1996.

 

     Art. 30. Contributi in conto interessi per impianti collettivi ammessi ai benefici CEE e dello Stato.

     1. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dalla legge provinciale 6 settembre 1974, n. 18, modificata con legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 8, è autorizzato il limite di impegno di lire 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981, da utilizzare per interventi relativi all'esecuzione degli impianti per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 400.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2001.

     2. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 32 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980, è ridotto dall'importo di lire 350.000.000 all'importo di lire 200.000.000. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, a modifica di quanto disposto dai secondo comma dello stesso articolo 32, in misura di lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000.

 

     Art. 31. Contributi in conto capitale per il miglioramento della produzione foraggera.

     1. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 22 della legge provinciale 2 novembre 1976, n. 39, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 32. Contributi in conto capitale per il miglioramento ed il potenziamento delle malghe.

     1. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 2, numero 2), della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 da utilizzare per gli interventi di miglioramento e di potenziamento delle malghe nonché per le finalità di cui allo stesso articolo 2, primo comma, lettera d).

 

     Art. 33. Interventi a favore dell'agriturismo.

     1. Per gli interventi previsti dalla legge provinciale 20 marzo 1973, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato lo stanziamento di lire 40.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 34. Contributi pluriennali per impianti irrigui interaziendali.

     1. Per la concessione dei contributi pluriennali previsti dalla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato il limite di impegno di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981, da utilizzare in relazione ad interventi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, con riguardo agli impianti irrigui interaziendali. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1996.

     2. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 29 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980, è ridotto dall'importo di lire 600.000.000 all'importo di lire 420.000.000. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, a modifica di quanto disposto dal secondo comma dello stesso articolo 29, in misura di lire 420.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1995.

 

     Art. 35. Contributi in conto interessi per infrastrutture e strutture agricole ammesse ai benefici CEE e dello Stato.

     1. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dalla legge provinciale 6 settembre 1974, n. 18, modificata con legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 8, è autorizzato il limite di impegno di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981, da utilizzare per interventi relativi all'esecuzione di infrastrutture e strutture di base interaziendali.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2001.

 

     Art. 36. Servizio di contabilità agraria e di qualificazione professionale.

     1. Per il finanziamento degli oneri relativi al servizio di contabilità agraria ed al servizio di qualificazione professionale compresa la concessione dei premi di frequenza di cui rispettivamente gli articoli 16, 44 e 47 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

 

     Art. 37. Contributi per la contabilità agraria.

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 16 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, lo stanziamento autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1982 con l'articolo 37 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, è elevato dall'importo di lire 50.000.000 all'importo di lire 70.000.000 ed è posto a carico del medesimo esercizio finanziario quale limite massimo di spesa il cui ammontare sarà determinato annualmente con legge di bilancio annuale.

     2. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore all'importo di lire 70.000.000.

     3. In relazione alle disposizioni recate dall'articolo 16, quarto comma, della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, alla spesa prevista dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, secondo comma, della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8.

 

     Art. 38. Contributi per l'attività socio-economica.

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 39 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 150.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 40.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

 

     Art. 39. Interventi a favore dei consorzi di bonifica integrale.

     1. L'autorizzazione dello stanziamento di lire 250.000.000 disposta con l'articolo 6 della legge provinciale 24 luglio 1978, n. 24, a carico dell'esercizio finanziario 1982, è annullata e cessa l'iscrizione del relativo stanziamento nello stato di previsione della spesa della Provincia per il medesimo esercizio finanziario.

 

     Art. 40. Premio di apporto strutturale.

     1. Per la concessione dei premi di apporto strutturale previsti dall'articolo 25, lettera b), della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

 

     Art. 41. Contributi per la difesa attiva e passiva dalle avversità atmosferiche.

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14, lettera a), della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11, è autorizzato lo stanziamento di lire 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 42. Interventi a favore delle cooperative agricole, delle associazioni agrarie e dei loro consorzi.

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 10, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 43. Contributi in conto interessi per favorire il credito di esercizio.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 24, modificata con legge provinciale 9 dicembre 1974, n. 46, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 2.100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 44. Fidejussione della Provincia su mutui agevolati. [6]

     1. L'importo di lire 5.000.000.000 quale limite complessivo massimo di capitale entro il quale la Provincia è autorizzata a prestare fidejussione ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 30 agosto 1975, n. 42, elevato all'importo di lire 15.000.000.000 con l'articolo unico della legge provinciale 1 settembre 1977, n. 21, è ulteriormente elevato all'importo di lire 25.000.000.000..

     2. Qualora, a seguito della prestata fidejussione, la Provincia abbia dovuto procedere a pagamenti per insolvenza dei soggetti indicati nella citata legge provinciale n. 42, la Giunta provinciale provvederà ad esercitare l'azione di regresso contro gli stessi, ai sensi dell'articolo 1950 del codice civile.

     3. Per il rischio derivante dalla garanzia prestata in applicazione delle leggi provinciali indicate ai primo comma e dal presente articolo, è autorizzato lo stanziamento di lire 800.000.000 annue per la durata di quindici anni a partire dall'esercizio finanziario 1981. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 800.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1995.

 

     Artt. 45. - 46.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 47.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 48. Acquisto di aree boscate mediante l'utilizzo del fondo forestale provinciale.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 49. Interventi per la difesa dei boschi dagli incendi.

     1. Per gli interventi di cui alla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 1.200.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE INDUSTRIALE

 

     Art. 50. Apprestamento aree per impianti produttivi.

     1. Per i fini di cui al capo I della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12, e successive modificazioni, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e lo stanziamento di lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982.

 

     Art. 51. Agevolazioni per nuovi insediamenti industriali.

     1. Per la concessione dei concorsi di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 25, modificata con leggi provinciali 31 gennaio 1976, n. 12, e 5 dicembre 1978, n. 53, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1996.

     2. L'autorizzazione del limite di impegno di lire 200.000.000, disposta con l'articolo 45 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1982 è annullata e cessa l'iscrizione, a modifica di quanto disposto dal secondo comma dello stesso articolo 45, delle relative annualità negli stati di previsione della spesa della Provincia per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1997.

 

     Art. 52. Iniziative per l'incremento economico della produttività e dell'occupazione.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 29, modificata con legge provinciale 25 agosto 1975, n. 36, e con l'articolo 6 della legge provinciale 5 dicembre 1978, n. 53, è autorizzato lo stanziamento di lire 750.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 53. Agevolazioni per l'incremento delle attività industriali.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato il limite di impegno di lire 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 400.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1991.

     2. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 41 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980. è ridotto dall'importo di lire 500.000.000 all'importo di lire 150.000.000. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, a modifica di quanto disposto dallo stesso articolo 41, in misura di lire 150.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1990.

 

     Art. 54. Agevolazioni per il leasing mobiliare.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 28, modificata con legge provinciale 25 agosto 1975, n. 41, è autorizzato il limite di impegno di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1986.

 

     Art. 55. Agevolazioni su operazioni garantite dalla Confidi.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 7 settembre 1972, n. 20, modificata con legge provinciale 6 settembre 1974, n. 15, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 56. Integrazione fondo di garanzia per anticipazioni ad imprese associate al Confidi.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad integrare il fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore di imprese associate al Consorzio di garanzia collettiva fidi tra piccole e medie industrie della provincia di Trento di cui al capo II della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, modificata con legge provinciale 25 agosto 1975, n. 38.

     2. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 57. Fondo speciale per la ristrutturazione economica e tecnica delle aziende industriali in difficoltà economico finanziarie.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 17, all'articolo 22 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12, come modificato con l'articolo 4 della legge provinciale 5 dicembre 1978, n. 53, ed all'articolo 6 della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 6, è autorizzato lo stanziamento di lire 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

     2. Lo stanziamento di cui al comma precedente può essere utilizzato anche per la concessione dei finanziamenti previsti dalla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 17, ad imprese la cui consistenza occupazionale globale svolga un ruolo importante per l'occupazione industriale della provincia, prescindendo dalle disposizioni recate dall'articolo 2, secondo comma, della medesima legge provinciale.

 

     Art. 58. Apertura di credito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige.

     1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a disporre una apertura di credito in conto corrente fruttifero al tasso del 5 per cento di durata non superiore a dieci anni fino alla concorrenza di lire 5.000.000.000 a favore dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino - Alto Adige - Mediocredito Trentino Alto Adige - con sede in Trento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 dello statuto dell'istituto predetto, approvato con decreto ministeriale 16 dicembre 1953 e successive modificazioni, al cui impiego sarà provveduto a termini della convenzione stipulata con lo stesso istituto in applicazione dell'articolo 2 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11.

     2. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 59. Proroga della scadenza per la restituzione della somma disponibile sul fondo speciale di garanzia istituito presso il Confidi.

     1. Il termine previsto dall'articolo 9, numero 2), della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, prorogato con l'articolo 3 della legge provinciale 25 agosto 1975, n. 38, è ulteriormente prorogato alla scadenza dell'esercizio 1983.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MINIERE, CAVE E TORBIERE

 

     Art. 60. Interventi a favore dell'industria estrattiva.

     1. Per i fini- di cui al capo X della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12, è autorizzato lo stanziamento di lire 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

 

     Art. 61. Contributi in conto interessi per investimenti con ricorso al credito.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 6 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 1 .000.000-000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

     2. Per gli esercizi successivi fino al 1991, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge medesima, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di lire 1.000.000.000.

 

     Art. 62. Contributi in conto capitale per investimenti non collegati a finanziamenti bancari.

     1. Per i fini di cui all'articolo 13 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 63. Contributi in conto interessi su operazioni garantite dal fondo rischi della Co opera ti va artigiana di garanzia.

     1. Per i fini di cui all'articolo 33 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, come modificata con l'articolo 51 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 1.050.000.000 a carico dell'esercizio finanziario .1981.

     2. In relazione alle disposizioni recate dallo stesso articolo 33, ultimo comma, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva autorizzata con l'articolo 57 della medesima legge provinciale n. 58, con l'articolo 57 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, e con il presente articolo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 e del terzo comma dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

     Art. 64. Contributi in conto interessi per la realizzazione di centri artigianali.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 15 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

     2. Per gli esercizi successivi fino al 1996, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge medesima, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di lire 300.000.000.

 

     Art. 65. Contributi in conto interessi su investimenti effettuati da consorzi tra imprese artigiane.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 24 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, e successive modificazioni, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

2. Per gli esercizi successivi fino al 1996, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge medesima, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di lire 100.000.000.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI PERSONE

OGGETTO DI PROCESSI DI EMARGINAZIONE

 

     Art. 66. Occupazione di persone oggetto di processi di emarginazione - Variazione di stanziamenti.

     1. Gli stanziamenti autorizzati con l'articolo 60 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico degli esercizi finanziari 1981 e 1982 sono ridotti dall'importo di lire 150.000.000 all'importo di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari medesimi.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

 

     Art. 67. Contributi in conto interessi per agevolare il commercio.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, e successive modificazioni, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1991.

     2. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 62 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980 è ridotto dall'importo di lire 600.000.000 all'importo di lire 100.000.000. Le relative annualità, tenendo conto del limite di impegno di lire 500.000.000 autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1981, saranno iscritte negli stati di previsione della Provincia, a modifica di quanto disposto dal secondo comma dello stesso articolo 62, in misura di lire 600.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1990 e lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1991.

 

     Art. 68. Contributi per il rinnovo delle attrezzature di imprese commerciali.

     1. Per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 3 aprile 1980, n. 7, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 ad integrazione e modifica dei termini e dell'ammontare delle annualità indicati nell'allegato n. 2 annesso alla stessa legge provinciale n. 7, da utilizzare per i fini di cui all'articolo 1 della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 24, in relazione ai contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 7 della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E DI INDUSTRIA ALBERGHIERA

 

     Art. 69. Attività per la promozione turistica.

     1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 8 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, e successive modificazioni, a partire dall'esercizio finanziario 1982, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 70. Contributi per iniziative e manifestazioni a carattere non meramente locale.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, e successive modificazioni, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

     2. Per gli esercizi successivi, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 71. Sovvenzioni alle aziende autonome di turismo e pro loco per iniziative.

     1. Per la concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 11 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, e successive modificazioni, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 72. Agevolazioni nel settore dello sci.

     (Omissis) [10].

 

     Art. 73. Contributi in conto capitale per ampliamento ed ammodernamento degli esercizi alberghieri e dei rifugi alpini.

     1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti, per soli lavori di ampliamento ed ammodernamento degli esercizi alberghieri di categoria inferiore alla seconda e dei rifugi alpini, dalla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa complessive di lire 1.700.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1983.

 

     Art. 74. Contributi in conto capitale per attrezzature degli esercizi alberghieri e dei rifugi alpini.

     1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti, per arredamento, nonché per attrezzature da cucina degli esercizi alberghieri di categorie inferiore alla seconda e dei rifugi alpini, dalla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 750.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

 

     Art. 75. Contributi in conto interessi per impianti relativi al turismo all'aperto.

     1. Per la concessione dei contributi pluriennali previsti dagli articoli 29 e 30 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, come modificata ed integrata con legge provinciale 12 ottobre 1978, n. 42, e con legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, è autorizzato il limite di impegno di lire 350.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 350.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1991.

 

     Art. 76. Contributi per iniziative complementari alle attività turistiche.

     1. Per l'attuazione degli adempimenti previsti dal l'articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 3 aprile 1980, n. 7, è autorizzato lo stanziamento di lire 30.000.000 annuì per la durata di tre anni, a partire dall'esercizio finanziario 1981, ad integrazione e modifica dei termini e dell'ammontare delle annualità iscritte nell'allegato n. 2, annesso alla stessa legge provinciale n. 7, da utilizzare per i fini di cui al capo II della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 11.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONTI ENERGETICHE

 

     Art. 77. Agevolazioni per l'uso del gas metano in Provincia.

     1. Per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 3 aprile 1980, n. 7, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 ad integrazione e modifica dei termini e dell'ammontare delle annualità indicate nell'allegato n. 2, annesso alla stessa legge provinciale n. 7, da utilizzare per i fini di cui alle leggi provinciali richiamate nell'articolo 27 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12.

 

     Art. 78. Intervento a favore dell'estensione del metanodotto.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 11, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 900.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 nonché lo stanziamento di lire 240.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983.

 

     Art. 79. Contributi in conto capitale per impianti finalizzati al risparmio energetico.

     1. La quota di spesa autorizzata in complessive lire 1.000.000.000 con l'articolo 9 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982 è elevata all'importo di lire 1.800.000.000 ed è iscritta nei medesimi stati di previsione, per le stesse modalità, per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA

 

     Artt. 80. - 91.

     (Omissis) [11].

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

 

     Art. 92. Contributi su oneri di progettazione di acquedotti e strutture igienico-sanitarie.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, è autorizzato lo stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982.

     2. Per gli esercizi successivi, in relazione ai tempi di attuazione dei programmi di cui all'articolo 2 della stessa legge provinciale, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 93. Programma triennale di interventi straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche.

     1. La quota di spesa autorizzata in complessive lire 45.000.000.000 con l'articolo 63 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1982 in applicazione dell'articolo 86 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, già iscritta nel bilancio 1980 in misura di lire 7.000.000.000 è aumentata all'importo di lire 55.000.000.000 ed è iscritta nei medesimi stati di previsione, con le stesse modalità, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1983, limitatamente alla quota non iscritta in bilancio.

 

     Art. 94. Contributi in conto interessi per la realizzazione di acquedotti e fognature.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 14 agosto 1972, n. 14, e dell'articolo 8 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, è autorizzato il limite di impegno di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982, da utilizzare per gli interventi relativi alle opere indicate ai numeri 1) e 9) dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 2002.

     3. La prima annualità del limite di impegno di lire 200.000.000 autorizzato con l'articolo 87 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980, è transitata tra le economie sul medesimo esercizio finanziario ed il limite di impegno è posto a carico dell'esercizio finanziario 1981. Le disposizioni recate dal secondo comma dello stesso articolo 87 si applicano fino al 2001.

 

     Art. 95. Interventi straordinari per la manutenzione e gestione degli impianti di depurazione.

     1. In relazione alle disposizioni recate dall'articolo 42 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, come sostituito con l'articolo 10 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 18, è autorizzato lo stanziamento di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981, da utilizzare per l'acquisto di macchinari, mezzi speciali ed attrezzature necessarie all'espletamento del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di depurazione e dei collettori principali.

 

     Art. 96. Contributi in conto interessi per la realizzazione di opere viarie e di comunicazione.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 14 agosto 1972, n. 14, e dell'articolo 8 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, sono autorizzati i limiti di impegno di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981, di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 e di lire 600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983, da utilizzare per gli interventi relativi alle opere indicate ai numeri 2) e 9) dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1981, di lire 1.200.000.000 per l'esercizio finanziario 1982, di lire 1.800.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2001, di lire 1.600.000.000 per l'esercizio finanziario 2002 e di lire 600.000.000 per l'esercizio finanziario 2003.

     3. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 88 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980 è ridotto dall'importo di lire 500.000.000 all'importo di lire 300.000.000. Le relative annualità saranno iscritte, a modifica di quanto disposto dal secondo comma dello stesso articolo 88, in misura di lire 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2000.

 

     Art. 97. Contributi integrativi per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ad agevolazioni di leggi statali, regionali e provinciali.

     1. La quota di spesa autorizzata in complessive lire 1.000.000.000 con l'articolo 66 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981, già iscritta nel bilancio 1980 in misura di lire 800.000.000, è aumentata all'importo di lire 4.000.000.000 ed è iscritta nei medesimi stati di previsione, con le stesse modalità, per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982, limitatamente alla quota non iscritta in bilancio.

 

     Art. 98. Contributi in conto interessi per la realizzazione di altre strutture pubbliche

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 14 agosto 1972, n. 14, e dell'articolo 8 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, sono autorizzati i limiti di impegno di lire 800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 e di lire 800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983, da utilizzare per gli interventi relativi alle opere indicate ai numeri 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 800.000.000 per l'esercizio finanziario 1982, di lire 1.600.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002 e di lire 800.000.000 per l'esercizio finanziario 2003.

 

     Art. 99.

     (Omissis) [12].

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

 

     Art. 100.

     (Omissis) [13].

 

     Art. 101. Contributi per l'acquisto di materiale rotabile.

     1. Per la concessione dei contributi per l'acquisto di materiale rotabile di cui all'articolo 16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43, come modificato con il precedente articolo, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 2.400.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 1.400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

 

     Art. 102. Contributi per la realizzazione di infrastrutture.

     1. Per la concessione dei contributi per infrastrutture di cui all'articolo 16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43, come modificato con l'articolo 97 della presente legge, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 1.300.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia, in misura di lire 700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

 

     Art. 103.

     (Omissis) [14].

 

     Art. 104. Contributi in conto interessi per la costruzione di impianti a fune.

     1. Per i fini di cui all'articolo 1 della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 26, come modificata con l'articolo 95 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, e con il precedente articolo, è autorizzato lo stanziamento di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981. Per gli esercizi successivi, fino al 1991, tenuto conto delle disposizioni recate dall'articolo 3 della stessa legge provinciale n. 26, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore all'importo di lire 300.000.000.

     2. Le domande di contributo devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Lo stanziamento di lire 400.000.000 autorizzato con l'articolo 1 della legge provinciale 20 agosto 1980, n. 28, a carico dell'esercizio finanziario 1980 è transitato tra le economie sul medesimo esercizio finanziario. Le disposizioni recate dallo stesso articolo, in relazione al predetto stanziamento per gli esercizi successivi, si applicano entro il limite dello stanziamento di lire 150.000.000 e fino al 1991.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA I TELECOMUNICAZIONI

 

     Art. 105. Comunicazioni ra dio te le visive.

     1. La quota di spesa autorizzata in complessive lire 400.000.000 con l'articolo 97 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982 è elevata all'importo di lire 750.Q00.000 ed è iscritta nei medesimi stati di previsione, con le stesse modalità, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1983.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPRENSORI

 

     Art. 106. Programmi comprensoriali: apertura dei termini.

     1. I comprensori che non abbiano predisposto azioni programmatiche nel settore delle infrastrutture di bonifica montana e di igiene del suolo nei termini previsti dall'articolo 100 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, sono autorizzati a predisporre le azioni programmatiche previste dal medesimo articolo entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 107. Concorso della Provincia nelle spese per la formazione dei piani comprensoriali.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1970, n. 7, modificata con l'articolo 1 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, sono autorizzati i seguenti ulteriori stanziamenti:

     - lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981;

     - lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982;

     - lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983.

     2. I relativi contributi possono essere concessi anche sulle spese che i comprensori dovranno sostenere per la progettazione dei piani di attuazione dei piani comprensoriali.

 

     Art. 108. Interventi per favorire l'acquisto e l'ammodernamento delle sedi dei comprensori.

     1. La quota di spesa autorizzata in complessive lire 4.000.000.000 con l'articolo 73 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1982 in applicazione dell'articolo 102 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, già iscritta nel bilancio 1980 in misura di lire 1.500.000.000 è aumentata all'importo di lire 9.000.000.000 ed è iscritta nei medesimi stati di previsione, con le stesse modalità, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1983, limitatamente alla quota non iscritta in bilancio.

 

 

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO E DI PARCHI URBANI

 

     Art. 109.

     (Omissis) [15].

 

     Art. 110. Interventi per la tutela del paesaggio.

     1. Per i fini di cui agli articoli 10, 18, 21, 24 e 35 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, come modificata con il precedente articolo, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 270.000.000 annui a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1981, 1982 e 1983.

     2. Per gli esercizi successivi, a modifica delle autorizzazioni di spesa introdotte con l'articolo 37, primo comma, della stessa legge provinciale, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore all'importo di lire 300.000.000.

 

     Art. 111. Contributi per agevolare l'acquisto di aree da adibire a parco urbano.

     1. Per i fini di cui all'articolo 10 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTI

 

     Art. 112. Acquisto di apparecchiature per la rete di rilevamento dell'inquinamento.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre per I acquisto e la messa in opera di stazioni fisse e mobili e di altre apparecchiature per la rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico ed idrico, prevista dalla legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47.

     2. Per i fini di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di lire 600.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

 

     Art. 113. Interventi di propaganda contro l'inquinamento.

     1. Per i fini di cui all'articolo 4, lettera e), della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59, è autorizzato lo stanziamento di lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI ANTINCENDI

 

     Art. 114. Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari.

     1. Per l'esercizio finanziario 1981, è autorizzata l'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, nelle seguenti misure:

     - lire 1.444.000.000 per l'assegnazione alla sezione provinciale della Cassa regionale antincendi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24;

     - lire 1.000.000.000 per la concessione di contributi straordinari ai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2.

     2. La sezione provinciale della Cassa regionale antincendi è tenuta ad utilizzare una quota di lire 200.000.000 della predetta assegnazione per il finanziamento degli interventi straordinari disposti dal corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e dei corpi dei vigili del fuoco volontari a favore delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980. A tal fine la sezione integra la gestione finanziaria del corpo permanente mediante l'assegnazione, allo stesso, di una somma di lire 100.000.000 ai sensi dell'articolo 33, lettera a), della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, ed assegna ai corpi dei vigili del fuoco volontari somme fino alla concorrenza dell'importo complessivo di lire 100.000.000 prescindendo dalle misure e dai criteri di riparto di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2, e successive modificazioni.

 

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 115. Autorizzazione di spesa per la partecipazione al capitale della s.p.a. per l'informatica.

     1. Per i fini di cui all'articolo 3, primo comma, della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, è autorizzato lo stanziamento di lire 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 116. Modalità di utilizzo degli apporti finanziari della Provincia alla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malé.

     1. La somma di lire 200.000.000 corrisposta dalla Provincia autonoma di Trento alla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malé con sede in Trento, a titolo di finanziamento soci a sensi dell'articolo 26 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43, può essere utilizzata per la sottoscrizione di aumenti di capitale sociale della medesima società.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere le azioni emesse per gli aumenti di capitale sociale di cui al precedente comma entro la data del 31 dicembre 1983.

 

     Art. 117. Interventi straordinari della Provincia a favore delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980: integrazioni e nuovo finanziamento.

     1. Ai dipendenti dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa che si siano recati o che si recheranno nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata per collaborare alle opere ed agli interventi promossi dalla Provincia a sensi della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 36, e che non abbiano percepito il trattamento di missione, la Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere un rimborso spese di ammontare pari all'indennità di trasferta ed alle eventuali spese di viaggio, calcolate secondo le misure in vigore presso l'amministrazione di appartenenza.

     2. Per i fini di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 36, nonché per quelli di cui al comma precedente, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 1.000.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia, in eguale misura, a carico dell'esercizio finanziario 1981, a cui imputare anche spese per iniziative intraprese prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 118. Modalità di assunzione di impegni.

     1. Per l'affidamento dei lavori e l'effettuazione degli interventi disposti con le leggi provinciali indicate negli articoli 3, 4, 9, 38, 40, 78, 85, 93, 97 e 105 della presente legge o relativi alle leggi o alle disposizioni cui gli articoli stessi fanno riferimento, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione di contratti e per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista dagli articoli medesimi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 e del terzo comma dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

     2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche in relazione all'effettuazione degli interventi previsti dal capo III della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, nei limiti della spesa complessiva autorizzata con l'articolo 39 della legge medesima.

 

     Art. 119.

     (Omissis) [16].

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.P. 16 luglio 1990, n. 21.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[3] Articolo abrogato dall’art. 80 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[4] Articolo abrogato dall’art. 80 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[5] Articolo abrogato dall’art. 80 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[6] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[7] Gli artt. 45 e 46 sono stati abrogati dall'art. 55 della L.P. 31 agosto 1981, n. 17.

[8] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[9] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 27 agosto 1992, n. 16.

[10] Articolo abrogato a decorrere dal 1 gennaio 1994 come disposto dall'art. 70 della L.P. 23 agosto 1993, n. 20.

[11] Articoli abrogati dall'art. 99 della L.P. 6 giugno 1983, n. 16.

[12] Modifica gli artt. 1 e 2 della L.P. 28 luglio 1975, n. 28.

[13] Modifica l'art. 16 della L.P. 17 ottobre 1978, n. 43.

[14] Modifica l'art. 6 della L.P. 27 ottobre 1977, n. 26.

[15] Modifica l'art. 10 della L.P. 6 settembre 1971, n. 12.

[16] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.