Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 07/01/1991 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto della legge. |
Art. 2. Ufficio provinciale per l'eliminazione delle barriere architettoniche. |
Art. 2 bis. Attività di formazione. |
Art. 3. Coordinamento con le norme edilizie. |
Art. 4. Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici. |
Art. 5. Altri interventi edilizi. |
Art. 6. Deroghe. |
Art. 7. Verifica in occasione del rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità. |
Art. 8. Rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e dagli spazi aperti al pubblico esistenti. |
Art. 9. Rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti. |
Art. 10. Eliminazione delle barriere architettoniche in edifici soggetti a vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089. |
Art. 11. Campeggi, villaggi turistici e stabilimenti balneari. |
Art. 12. Rifugi alpini ed escursionistici. |
Art. 13. Parchi naturali e zone di interesse naturalistico ed archeologico. |
Art. 14. Circolazione sulle strade forestali. |
Art. 15. Piani di intervento. |
Art. 16. Agevolazioni per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. |
Art. 17. Procedura per l'ottenimento delle agevolazioni. |
Art. 18. Accessibilità ai servizi di trasporto pubblico. |
Art. 19. Acquisto e adattamento di mezzi di locomozione. |
Art. 20. Servizi di trasporto e di accompagnamento. |
Art. 21. Modificazioni alla legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 concernente «Norme in materia di ordinamento e finanziamento dei trasporti pubblici su strada». |
Art. 22. Sanzioni. |
Art. 23. Pubblicazione delle deliberazioni. |
Art. 24. Autorizzazioni di spesa. |
Art. 25. Copertura degli oneri. |
Art. 26. Variazioni di bilancio. |
Art. 27. Norme abrogate. |
Art. 28. Norme transitorie. |
§ 5.2.30 - L.P. 7 gennaio 1991, n. 1.
Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento.
(B.U. 15 gennaio 1991, n. 3).
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Oggetto della legge.
1. Le disposizioni della presente legge sono rivolte all'eliminazione delle barriere architettoniche nella provincia di Trento, al fine di assicurare ai portatori di minorazione una migliore vita di relazione, attraverso:
a) la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni ed altre attività edilizie e di ogni spazio aperto al pubblico;
b) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici ed aperti al pubblico, nonché dagli spazi aperti al pubblico;
c) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati;
d) la disciplina dell'organizzazione dei servizi di pubblico trasporto e delle strutture accessorie.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono portatori di minorazione i soggetti che, in ragione di difficoltà motorie, sensoriali e psichiche, di natura permanente o temporanea, dipendenti da qualsiasi causa, incontrino ostacoli, impedimenti o limitazioni ad usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, delle strutture edilizie e di ogni spazio aperto al pubblico, nonché dei mezzi di locomozione e dei mezzi di trasporto pubblico.
3. Si intende per spazio aperto al pubblico ogni edificio o spazio recinto in cui l'accesso, subordinato o meno a determinate condizioni, è consentito ad un numero indeterminato di persone, senza bisogno di invito o permesso.
Art. 2. Ufficio provinciale per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge è autorizzata l'istituzione, nell'ambito del servizio lavori pubblici degli enti locali, di un ufficio, in aggiunta a quelli stabiliti dall'articolo 8 della
Art. 2 bis. Attività di formazione. [1]
1. Per le finalità della presente legge la Provincia promuove, organizza e finanzia attività e corsi di formazione rivolti a tecnici che operano nel settore, a insegnanti e studenti sulla base di convenzioni con le istituzioni scolastiche, a enti pubblici e alle associazioni interessate all'eliminazione delle barriere.
Capo II
Disposizioni edilizie
Art. 3. Coordinamento con le norme edilizie.
1. Le norme della presente legge nonché quelle di cui al
Art. 4. Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici.
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal
2. Al fine di garantire l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità degli edifici e di ogni spazio aperto al pubblico la Giunta provinciale può deliberare ulteriori prescrizioni tecniche anche diverse da quelle di cui al comma 1 e in ogni caso volte a perseguire le finalità della presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici, di edifici di edilizia residenziale pubblica ed agevolata e di edifici privati aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato.
4. Nei progetti di ampliamento di edifici pubblici o privati aperti al pubblico, ivi comprese le strutture turistiche ricettive, redatti in conformità alle norme di cui ai commi 1 e 2, deve essere garantito l'accesso agli spazi di utilizzo comune.
5. le prescrizioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli volumi tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.
Art. 5. Altri interventi edilizi.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, si applicano anche agli interventi edilizi diversi da quelli previsti dal medesimo articolo 4, assoggettati a concessione, ad autorizzazione ovvero alla presentazione della relazione di cui all'articolo 26 della
2. Le modifica di destinazione d'uso di immobili, finalizzata ad un pubblico utilizzo, è subordinata all'accertamento, in sede di rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del sindaco, dell'accessibilità dell'immobile stesso, da parte dei portatori di minorazione, ivi compresa la realizzazione di parcheggi nelle zone antistanti e retrostanti l'accesso.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di edilizia residenziale pubblica e agevolata e residenziale privata.
1. Negli interventi di ristrutturazione, le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono derogabili, per obiettive ragioni tecniche connesse con gli elementi strutturali o impiantistici dell'opera, su autorizzazione del sindaco, previo parere favorevole del servizio lavori pubblici degli enti locali, rilasciato sulla base di criteri individuati con apposito provvedimento della Giunta provinciale [5].
1 bis. Negli altri interventi edilizi di cui all'articolo 5 le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono derogabili, su autorizzazione del sindaco in sede di rilascio della concessione o dell'autorizzazione, previo parere favorevole del servizio lavori pubblici degli enti locali rilasciato sulla base di criteri individuati dalla Giunta provinciale, oltre che per quanto previsto dal comma 1, anche per obiettive ragioni strettamente connesse ad almeno una delle seguenti condizioni:
a) eccessiva complessità tecnica ed onerosità economica dell'intervento di adeguamento;
b) impossibilità di realizzare l'intervento di adeguamento senza compromettere la funzionalità della struttura in relazione alla tipologia dell'attività ivi esercitata [6].
Art. 7. Verifica in occasione del rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità.
1. Il sindaco, per poter rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità ai sensi dell'articolo 221 del
2. A tal fine egli può richiedere al proprietario dell'immobile una dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato.
3. Qualora risulti la difformità anche parziale da quanto previsto dalla presente legge, il sindaco non rilascia la licenza ed applica le sanzioni di cui all'articolo 22.
Capo III
Rimozione delle barriere architettoniche
dagli edifici esistenti e da altri luoghi
Art. 8. Rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e dagli spazi aperti al pubblico esistenti. [7]
1. Gli enti pubblici assicurano, nell'ambito di propri programmi, la priorità agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche negli edifici di loro proprietà per gli spazi aperti al pubblico. La Giunta provinciale, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, definisce le modalità e i termini per la ricognizione degli edifici pubblici che richiedono la rimozione delle barriere architettoniche.
2. Al fine di promuovere la rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici e dagli spazi privati aperti al pubblico esistenti la Giunta provinciale, sentite preventivamente le associazioni rappresentative dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, definisce i criteri e la misura delle agevolazioni da concedere per la rimozione delle barriere architettoniche in relazione a specifiche tipologie, nonché i soggetti che possono presentare le relative domande.
Art. 9. Rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti.
1. Per la rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti si applicano le norme di cui agli articoli 2 e 3 della
Art. 10. Eliminazione delle barriere architettoniche in edifici soggetti a vincoli di cui alla
1. Per gli interventi rivolti alla rimozione delle barriere architettoniche, ove l'immobile sia sottoposto ai vincoli di cui alla
2. In caso di mancata comunicazione del provvedimento entro il termine di novanta giorni, gli interventi si intendono assentiti.
3. L'autorizzazione può essere negata solo qualora non sia possibile realizzare gli interventi senza grave e serio pregiudizio per il bene tutelato a giudizio dei competenti organi provinciali di tutela.
4. Il diniego è motivato con specifica indicazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto all'edificio in sé o al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate nella domanda.
5. Nei casi di impossibilita di rimozione delle barriere architettoniche negli immobili sottoposti ai vincoli di cui alla
Art. 11. Campeggi, villaggi turistici e stabilimenti balneari.
1. I campeggi, i villaggi turistici e gli stabilimenti balneari devono garantire la loro visitabilità, accessibilità e fruibilità ai soggetti portatori di minorazione.
Art. 12. Rifugi alpini ed escursionistici. [8]
1. Le norme di cui alla presente legge non si applicano agli interventi edilizi riguardanti i rifugi alpini di cui alla
Art. 13. Parchi naturali e zone di interesse naturalistico ed archeologico.
1. La Provincia promuove l'adeguamento dei percorsi di visita ai parchi naturali ed alle zone di interesse naturalistico ed archeologico, al fine di consentirne la visitabilità da parte dei soggetti portatori di minorazione.
Art. 14. Circolazione sulle strade forestali.
1. Sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco, il transito dei veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione non è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 della
Capo IV
Interventi finanziari per l'eliminazioni delle barriere architettoniche dagli
edifici pubblici, privati aperti al pubblico e dagli spazi aperti al pubblico [9]
Art. 15. Piani di intervento. [10]
Capo V
Interventi finanziari per l'eliminazione delle
barriere architettoniche dagli edifici privati
Art. 16. Agevolazioni per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. [11]
1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche in edifici privati la Provincia autonoma di Trento può concedere somme, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo criteri e modalità da stabilire con deliberazione della Giunta provinciale. Nell'ambito di tali criteri devono essere previsti, in particolare, limiti massimi di reddito per l'ammissione alle agevolazioni finanziarie.
2. Fino all'entrata in vigore delle nuove norme in materia di promozione delle autonomie e di attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di semplificare il procedimento amministrativo, per l'ottenimento delle agevolazioni per la realizzazione di opere direttamente finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, gli interessati presentano domanda direttamente alla Provincia autonoma di Trento.
3. Non possono essere ammessi ai benefici previsti dal presente articolo gli interventi da realizzare in alloggi di proprietà dell'I.T.E.A. assegnati in locazione semplice [12].
Art. 17. Procedura per l'ottenimento delle agevolazioni. [13]
Capo VI
Disposizioni ed interventi in materia di trasporti
Art. 18. Accessibilità ai servizi di trasporto pubblico.
1. La Provincia promuove l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico onde consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti portatori di minorazione.
2. L'adeguamento viene perseguito tramite l'adattamento dei mezzi di trasporto e delle strutture connesse, tramite il rinnovo del materiale rotabile, nonché attraverso l'adozione di nuove modalità organizzative del servizio stesso.
2 bis. Il rinnovo dei mezzi di trasporto pubblici urbani viene effettuato acquisendo mezzi in grado di essere utilizzati anche da persone con ridotte capacità motorie [14].
3. I programmi di investimento dei servizi di trasporto vengono redatti tenuto conto delle proposte formulate dall'ufficio di cui all'articolo 2.
Art. 19. Acquisto e adattamento di mezzi di locomozione. [15]
1. La Provincia autonoma di Trento può sostenere direttamente ovvero rimborsare a soggetti portatori di minorazione le spese necessarie per l'adattamento di veicoli a motore, guidati da soggetti portatori di minorazione o destinati in via prevalente al loro trasporto, in funzione delle minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 327 e 328 del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per i veicoli di serie già dotati di opportuni servomeccanismi e che non necessitano di ulteriore adattamento. Qualora la differenza di prezzo fra la versione normale del veicolo e quella adattata dalla casa costruttrice sia quantificabile, la relativa somma può essere ammessa a rimborso ai sensi del comma 1.
3. I soggetti portatori di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, che non si avvalgono dei benefici di cui ai precedenti commi, possono richiedere l'esenzione dal pagamento del bollo auto relativo ad un veicolo intestato a persona convivente, da loro stessi individuato quale mezzo di trasporto di più frequente uso.
4. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede secondo criteri e modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale. Nell'ambito di tali criteri devono essere previsti, in particolare, limiti massimi di reddito per l'accesso agli interventi stessi. Il contributo per l'acquisto dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 non può superare il quaranta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
5. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere, a soggetti idonei, contributi per l'acquisto di mezzi ed attrezzature per l'insegnamento finalizzato al conseguimento della patente A, B, C speciale, fino alla totale copertura della spesa ritenuta ammissibile, sulla base di criteri e modalità stabiliti con apposita deliberazione.
Art. 20. Servizi di trasporto e di accompagnamento.
1. La Provincia è autorizzata a stipulare convenzioni con cooperative, organizzazioni di volontariato od altri soggetti idonei, al fine di assicurare il servizio di trasporto e di accompagnamento a favore di portatori di minorazione.
2. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i gestori dei servizi di trasporto privati e di taxi per favorire l'utilizzo dei loro mezzi da parte di portatori di minorazione.
3. I requisiti necessari per l'espletamento del servizio di cui ai commi 1 e 2, sono determinati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.
4. I criteri per la determinazione della misura della partecipazione provinciale alla spesa derivante da quanto previsto ai commi 1 e 2, nonché le modalità di compartecipazione degli utenti a lì a spesa stessa, vengono individuati con deliberazione della Giunta provinciale.
5. Le quote di compartecipazione degli utenti alla spesa sono versate alla tesoreria della Provincia ed introitate al bilancio provinciale.
6. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere anticipazioni, sugli importi da corrispondere a fronte di prestazioni disciplinate da convenzioni e fornite da soggetti di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 3.
Art. 21. Modificazioni alla
1. (Omissis) [16].
2. Nella prima applicazione del presente articolo, la Giunta provinciale provvede alle necessarie integrazioni del piano unitario previsto dall'articolo 24,primo comma, della
Capo VII
Disposizioni finali finanziarie e transitorie
Art. 22. Sanzioni.
1. Per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, eseguiti in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano, sempreché non siano irrogabili le sanzioni dell'acquisizione al patrimonio pubblico ovvero della demolizione e rimessa in pristino, previste dalla
2. Il sindaco ordina la demolizione delle opere eseguite in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge e la restituzione in pristino in conformità al progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell'articolo 26 della
3. Nel caso di mancata realizzazione delle opere, previste nel progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell'articolo 26 della
4. Per l'esecuzione dei provvedimenti del sindaco previsti ai commi 2 e 3, ivi compreso l'eventuale recupero delle somme per le spese sostenute, si applicano le norme e le procedure della vigente disciplina urbanistica.
4 bis. [18].
4 ter. [19].
4 quater. [20].
Art. 23. Pubblicazione delle deliberazioni.
1. Le deliberazioni di attuazione della presente legge sono adottate dalla Giunta provinciale sentita la Commissione legislativa competente in materia di barriere architettoniche e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 24. Autorizzazioni di spesa.
1. Per i fini di cui all'articolo 19 sono utilizzate le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'articolo 10 della
2. Per i fini di cui agli articoli 20 e 21 si utilizza una quota del fondo provinciale per i trasporti pubblici, di cui all'articolo 25 della
3. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 15 e 16.
Art. 25. Copertura degli oneri.
1. Al maggior onere, valutato nell'importo di Lire 12.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 2, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1990-1992 di cui all'articolo 14 della
2. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.
Art. 26. Variazioni di bilancio.
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per L'esercizio finanziario 1990, di cui all'articolo 3 della
(Omissis).
2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1990-1992, di cui all'articolo 14 della
Art. 27. Norme abrogate.
1. Sono abrogate le seguenti norme:
a)
b) articolo 45 della
c) articolo 10 della legge provinciale 3 settembre 1987,n- 22;
d)
e)
2. Tutte le altre norme in vigore si applicano in quanto compatibili con la presente legge.
3. Continuano ad applicarsi le norme di cui al comma 1 per le domande di contributo presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 16.
4. Fino all'adozione delle deliberazioni di fissazione dei limiti di reddito, dei criteri e delle modalità, di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, continuano ad applicarsi quelli stabiliti con la deliberazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della
Art. 28. Norme transitorie.
1. La presente legge non si applica alle procedure ed ai rapporti giuridici instaurati prima della sua entrata in vigore.
[1] Articolo inserito dall’art. 76 della
[2] Comma così modificato dall'art. dall'art. 44 della
[3] Comma così modificato dall'art. dall'art. 44 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 52 della
[5] Comma così modificato dall'art. dall'art. 44 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 44 della
[7] Articolo modificato dall'art. 52 della
[8] Articolo così sostituito dall'art. 44 della
[9] Le disposizioni del presente capo cessano di applicarsi per effetto dell'art. 14,
[10] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[11] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[12] Comma così sostituito dall’art. 76 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[14] Comma aggiunto dall'art. 52 della
[15] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[16] Modifica l'art. 24 della
[17] Comma così modificato dall’art. 76 della
[18] Comma aggiunto dall'art. 44 della
[19] Comma aggiunto dall'art. 44 della
[20] Comma aggiunto dall'art. 44 della