Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 cultura, musei, biblioteche |
Data: | 29/08/1962 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. E' istituito, con sede in Trento, l'Istituto Trentino di Cultura. Le norme sulle finalità, sulle strutture e sul funzionamento dell'Istituto sono fissate nello Statuto allegato alla presente [...] |
Art. 1 bis. |
Art. 2. I bilanci preventivi dell'Istituto sono comunicati alla Giunta provinciale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli in caso di gravi violazioni dei fini dell'Istituto, [...] |
Art. 3. Per il funzionamento dell'Istituto e delle sue iniziative, l'Istituto stesso può valersi di personale di assunzione diretta delle varie categorie, di personale messo a disposizione dalla [...] |
Art. 4. Qualora risulti necessario, la Provincia di Trento è autorizzata a mettere a disposizione dell'Istituto un'apposita sede |
Art. 5. La Provincia di Trento è autorizzata a versare all'Istituto di cui all'art. 1, la somma di Lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1962 e, per gli esercizi futuri, una somma, non inferiore a [...] |
Art. 6. Disposizione transitoria. |
§ 5.5.1 - L.P. 29 agosto 1962, n. 11. [1]
Istituzione dell'"Istituto Trentino di Cultura".
(B.U. 9 settembre 1962, n. 36).
E' istituito, con sede in Trento, l'Istituto Trentino di Cultura. Le norme sulle finalità, sulle strutture e sul funzionamento dell'Istituto sono fissate nello Statuto allegato alla presente legge.
1. Per la realizzazione dei propri fini statutari, nei limiti delle disponibilità di bilancio e degli indirizzi della programmazione di sviluppo provinciale, l'Istituto è autorizzato a partecipare ad associazioni, fondazioni, società di capitali o ad altri soggetti pubblici o privati dotati di personalità giuridica.
I bilanci preventivi dell'Istituto sono comunicati alla Giunta provinciale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli in caso di gravi violazioni dei fini dell'Istituto, ovvero promuoverne, in ogni altro caso, il riesame con richiesta motivata.
In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi dell'Istituto, la Giunta provinciale potrà disporre lo scioglimento dei Consiglio di amministrazione e nominare in sua vece una commissione di tre membri, la quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione dell'Istituto e promuovere, entro i tre mesi successivi alla sua nomina, la ricostruzione del Consiglio di amministrazione.
Per il funzionamento dell'Istituto e delle sue iniziative, l'Istituto stesso può valersi di personale di assunzione diretta delle varie categorie, di personale messo a disposizione dalla Provincia di Trento, nonché di persone di volta in volta incaricate in considerazione della loro particolare competenza o rimanenza.
Qualora risulti necessario, la Provincia di Trento è autorizzata a mettere a disposizione dell'Istituto un'apposita sede.
La Provincia di Trento è autorizzata a versare all'Istituto di cui all'art. 1, la somma di Lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1962 e, per gli esercizi futuri, una somma, non inferiore a lire 20.000.000 da determinarsi di anno in anno con legge di bilancio.
Art. 6. Disposizione transitoria.
In attesa della costituzione degli organi ordinari, il governo dell'Istituto è attribuito ad una Commissione di tre o cinque membri nominata dalla Giunta provinciale.
La commissione provvederà alla convocazione della prima assemblea entro sei mesi dalla data di insediamento della commissione medesima.
Artt. 7. - 8.
(Omissis) [3].
ALLEGATO [4]
STATUTO DELL'«ISTITUTO TRENTINO DI CULTURA»
[1] Legge abrogata dall'art. 32 della
[2] Articolo inserito dall’art. 24 della
[3] Norma finanziaria ed entrata in vigore.