§ 3.8.5 - L.P. 17 marzo 1983, n. 8.
Intervento a favore della realizzazione delle reti di distribuzione del metano nella provincia di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.8 energia
Data:17/03/1983
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Piano di fattibilità.
Art. 3.  Piano di intervento.
Art. 4.  Soggetti beneficiari.
Art. 5.  Tipi di intervento.
Art. 6.  Domande.
Art. 7.  Concessione ed erogazione dei contributi.
Art. 8.  Concessione e liquidazione delle agevolazioni creditizie.
Art. 9.  Garanzia fidejussoria.
Art. 10.  Revoca dei contributi.
Art. 11.  Dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 12.  Norma transitoria..
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15.  Modalità di assunzione degli impegni di spesa.
Art. 16.  Autorizzazione di spesa: contributi in conto capitale.
Art. 17.  Autorizzazione di spesa: contributi in conto interessi.
Art. 18.  Autorizzazione di spesa: rischi relativi alla fidejussione.


§ 3.8.5 - L.P. 17 marzo 1983, n. 8.

Intervento a favore della realizzazione delle reti di distribuzione del metano nella provincia di Trento.

(B.U. 29 marzo 1980, n. 15).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Trento, al fine di favorire la diversificazione delle fonti energetiche ed in armonia con gli obiettivi della programmazione pone in atto interventi intesi ad incrementare l'estensione delle reti di distribuzione del metano sul territorio provinciale.

 

     Art. 2. Piano di fattibilità. [1]

     1. Per attuare le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva un piano di fattibilità.

     2. Il piano elaborato secondo le previsioni del programma di sviluppo provinciale ed indica:

     a) i comuni nei quali la realizzazione delle reti di distribuzione del gas può essere ammessa a contributo;

     b) i criteri di priorità ed i tempi per la realizzazione delle reti;

     c) gli ambiti territoriali interessati da ciascuna rete di distribuzione;

     d) l'entità della spesa e le modalità di finanziamento.

     3. Il piano aggiornato annualmente in correlazione con l'approvazione del piano di intervento.

 

     Art. 3. Piano di intervento. [2]

 

     Art. 4. Soggetti beneficiari.

     Dei contributi previsti dall'articolo 5 possono beneficiare i soggetti che provvederanno alla realizzazione delle reti di distribuzione del metano in ciascuno degli ambiti territoriali di cui alla lettera c) dell'articolo 2.

     [I soggetti sono: i comuni, i consorzi di comuni, le aziende e le società a prevalente capitale pubblico] [3].

     Qualora la realizzazione e la gestione delle reti di distribuzione del metano siano disposte da un soggetto diverso dal comune, in base a specifico rapporto convenzionale, deve essere prevista la possibilità di riscatto da parte del comune.

     Nella determinazione dell'importo per il riscatto degli impianti si dovrà tener conto delle agevolazioni recate dalla presente legge.

 

     Art. 5. Tipi di intervento. [4]

     1. Per i fini di cui alla presente legge la Provincia concede:

     a) contributi in conto capitale fino al limite massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile, per la costruzione delle cabine di consegna e misura e delle condotte di trasporto del gas;

     b) contributi in conto capitale fino al limite massimo del 60% della spesa ritenuta ammissibile:

     1) per la costruzione delle reti di distribuzione dei serbatoi di stoccaggio e delle cabine riduzione della pressione;

     2) per la realizzazione delle strutture e l'acquisto dei mezzi necessari per lo svolgimento del servizio di distribuzione;

     3) per gli interventi di rinnovo e di ampliamento degli impianti esistenti;

     c) contributi destinati all'abbattimento del tasso d'interesse su finanziamenti concessi da istituti di credito per le spese di cui alle lettere a) e b), un importo non superiore al 50% della quota interessi delle rate di ammortamento e per durata non superiore a dieci anni compreso il periodo di preammortamento.

     1 bis. In luogo dei contributi in conto capitale di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere concessi contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni determinati in modo che il relativo valore attuale sia pari all'ammontare dei corrispondenti contributi in conto capitale [5].

     2. I contributi di cui alla lettera c) potranno essere concessi, nei limiti stabiliti, anche sulle somme erogate quale prefinanziamento del mutuo da parte di aziende di credito anche diverse dall'istituto mutuante.

     3. Il piano annuale di intervento stabilisce i criteri per la determinazione dei livelli di contributo previste alle lettere a), b) e c) in base alla valutazione economica dei progetti di investimento [6].

     4. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi per la costruzione di impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatti.

     5. Per la determinazione della spesa ammissibile sono considerate anche le spese relative:

     a) al risarcimento dei danni e delle indennità di servitù ed esproprio relativi alla realizzazione degli impianti;

     b) ai contributi dovuti per l'allacciamento al metanodotto principale;

     c) alle spese tecniche sostenute nonchè alle maggiori spese derivanti da affidamento di lavori con offerte in aumento, da lavori che si rendano necessari in corso d'opera o da revisione dei prezzi.

 

     Art. 6. Domande.

     1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla Giunta provinciale entro il 31 luglio di ogni anno, corredate del progetto esecutivo dell'impianto e di una dettagliata relazione sul programma dei lavori e del relativo piano finanziario.

 

     Art. 7. Concessione ed erogazione dei contributi.

     1. Alla concessione dei contributi in conto capitale provvede la Giunta provinciale [7].

     2. In relazione agli accertamenti disposti sullo stato di attuazione delle opere e di acquisto delle attrezzature la Giunta provinciale dispone le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti di concessione dei contributi [8].

     3. L'erogazione può essere disposta in più soluzioni, in via anticipata, in base agli stati di avanzamento dei lavori per importi non inferiori al 20 per cento della spesa ammessa a contributo e previa documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute, dopo l'accertamento da parte dell'ufficio fonti energetiche della regolare esecuzione dei lavori e/o effettuazione degli acquisti nonchè della congruità della spesa stessa.

 

     Art. 8. Concessione e liquidazione delle agevolazioni creditizie.

     1. I contributi destinati all'abbattimento del tasso di interesse sono concessi dalla Giunta provinciale previa presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta concessione del finanziamento da parte dell'Istituto mutuante.

     2. La liquidazione ha luogo sulla base della documentazione comprovante l'avvenuta stipula del contratto di finanziamento e la dichiarazione di erogazione del finanziamento stesso.

     3. L'erogazione disposta in rate semestrali scadenti il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dalla data delle singole erogazioni del finanziamento.

     4. L'erogazione dei contributi sugli interessi di preammortamento disposta al 30 giugno e/o al 31 dicembre del semestre cui il preammortamento si riferisce.

     5. Il contributo può essere versato direttamente, a richiesta del beneficiario, all'istituto di credito mutuante.

 

     Art. 9. Garanzia fidejussoria.

     1. La Provincia autonoma di Trento autorizzata a prestare garanzia fidejussoria a carattere sussidiario, ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile sui finanziamenti concessi da istituti di credito per la realizzazione delle reti di distribuzione del metano e per la dotazione delle strutture e dei mezzi necessari per la distribuzione del gas.

     2. Qualora, a seguito della prestata fidejussione, la provincia abbia dovuto procedere a pagamenti per insolvenza dei soggetti di cui all'articolo 4, la Giunta provinciale provvederà ad esercitare il regresso contro gli stessi ai sensi dell'articolo 1950 del codice civile.

     3. Nel caso di enti pubblici la Giunta provinciale autorizzata a prelevare dal tesoriere degli enti stessi, sulle somme di spettanza di questi ultimi, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari alle somme pagate dalla Provincia in relazione alle operazioni di credito garantite.

 

     Art. 10. Revoca dei contributi.

     1. In caso di mancata attuazione delle iniziative programmate o di difformità delle stesse rispetto alle indicazioni di cui agli articoli 2 e 3 le agevolazioni previste dalla presente legge sono revocate e le somme eventualmente erogate devono essere restituite alla Provincia. La revoca disposta dalla Giunta provinciale.

     2. Al recupero delle agevolazioni si provvede con le modalità e le procedure previste dall'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

     Art. 11. Dichiarazione di pubblica utilità.

     1. Le opere ammesse a contributo ai sensi dei precedenti articoli sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

 

     Art. 12. Norma transitoria..

     1. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale può concedere i contributi previsti dall'articolo 5 relativamente alle domande che saranno presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima sulla base di un primo piano di intervento redatto a termine dell'articolo 3 ed assumendo, in luogo del piano di fattibilità, gli elementi di cui all'articolo 2.

     2. Nel piano di intervento di cui al primo comma possono essere considerate anche le spese sostenute nei due anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge per gli interventi di cui all'articolo 5.

 

          Art. 13. [9]

 

     Art. 14. [10]

 

     Art. 15. Modalità di assunzione degli impegni di spesa.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 5, primo comma, lettera a), della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva autorizzata per la concessione dei contributi medesimi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 e del terzo comma dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

     Art. 16. Autorizzazione di spesa: contributi in conto capitale.

     1. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.470.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia di misura di lire 700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti, da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985.

 

     Art. 17. Autorizzazione di spesa: contributi in conto interessi.

     1. Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 5, primo comma, lettera b), della presente legge sono autorizzati i limiti di impegno di lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984 e di lire 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985.

     2. Per gli esercizi successivi, tenuto conto delle disposizioni recate dal medesimo articolo 5, primo comma, lettera b), sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore all'importo di lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1985 al 1994 ed all'importo di lire 150.000.000 per l'esercizio finanziario 1995.

 

     Art. 18. Autorizzazione di spesa: rischi relativi alla fidejussione.

     1. Per il rischio derivante dalla garanzia di cui all'articolo 9 della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

     - lire 40.000.000 per la durata di 11 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1984;

     - lire 140.000.000 per la durata di 11 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1985.

     2. Le relative annualità saranno iscritti negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 40.000.000 per l'esercizio finanziario 1984, di lire 180.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1985 al 1994 e di lire 140.000.000 per l'esercizio finanziario 1995.

 

     Artt. 19 - 20.

     (Omissis)


[1] Per effetto dell’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., cessano di avere efficacia le disposizioni in materia di programmazione degli interventi contenute nel presente articolo.

[2] Articolo abrogato dall’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

[3] Comma abrogato dall’art. 29 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.P. 18 settembre 1989, n. 7.

[5] Comma inserito dall’art. 33 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[6] Per effetto dell’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., cessano di avere efficacia le disposizioni in materia di programmazione degli interventi contenute nel presente comma.

[7] Comma così modificato dall’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

[8] Comma così modificato dall’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

[9] Modifica gli articoli 3 e 5 della L.P. 29 maggio 1980, n. 14.

[10] Articolo abrogato dall’art. 32 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.