§ 6.1.2b - L.P. 30 gennaio 1992, n. 6.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:30/01/1992
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Disposizioni concernenti il programma di sviluppo provinciale.
Art. 2.  Finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 3.  Revoche o riduzioni di spesa autorizzate con leggi provinciali.
Art. 4.  Determinazione dei trasferimenti in materia di finanza locale per l'anno 1992.
Art. 5.  Disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 6.  Progetti integrati di opere pubbliche.
Art. 7.  Modificazioni alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, concernente "Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale".
Art. 8.  Contributi alla scuola superiore di servizio sociale.
Art. 9.  Modificazioni all'articolo 20 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26.
Art. 10.  Modificazioni alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, concernente "Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido costruiti e gestiti con interventi della [...]
Art. 11.  Modificazioni all'articolo 26 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, concernente le norme transitorie per l'Opera universitaria.
Art. 12.  Modifica dell'articolo 15 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, concernente "interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive".
Art. 13.  Interventi per la promozione dello sviluppo delle zone rurali.
Art. 14.  Modificazioni alla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, concernente interventi in materia di edilizia abitativa a favore di persone anziane.
Art. 15.  Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, concernente "istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale".
Art. 16.  Partecipazioni.
Art. 17.  Finanziamenti alla Atesina S.p.A.
Art. 18.  Disposizioni in materia di fondi di rotazione.
Art. 19.  Disposizioni in materia di opere pubbliche.
Art. 20.  Disposizioni in materia di raccolta differenziata dello carta.
Art. 21.  Garanzie fidejussorie.
Art. 22.  Disposizioni in materia di imposta di soggiorno.
Art. 23.  Modifiche di disposizioni finanziarie sulla ricerca scientifica.
Art. 24.  Modifiche di disposizioni finanziarie sulla ricerca scientifica.
Art. 25.  Modifiche di disposizioni finanziarie sulla ricerca scientifica.
Art. 26.  Copertura degli oneri.
Art. 27.  Entrata in vigore.


§ 6.1.2b - L.P. 30 gennaio 1992, n. 6.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 6 febbraio 1992, n. 6, straord.).

 

Art. 1. Disposizioni concernenti il programma di sviluppo provinciale.

     1. In relazione al secondo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25, il programma di sviluppo provinciale per il triennio 1990-1992, approvato con legge provinciale 12 marzo 1990, n. 7, è riferito pure al triennio 1992-1994.

     2. I progetti operativi previsti dall'articolo 6 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, possono riferirsi ad interventi da effettuare anche nell'anno 1994, nei limiti delle somme stanziate nel bilancio pluriennale 1992-1994, e con l'osservanza delle prescrizioni del programma approvato con la citata legge provinciale 12 marzo 1990, n. 7.

 

     Art. 2. Finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nella tabella A annessa alla presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti e gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali nonchè i limiti di impegno per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1992, 1993, 1994 e 1995, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.

 

     Art. 3. Revoche o riduzioni di spesa autorizzate con leggi provinciali.

     1. Le autorizzazioni di spesa o di stanziamento relative alle leggi provinciali indicate nella tabella B, annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nella stessa tabella e cessano di essere iscritte a carico degli esercizi finanziari 1992, 1993 e 1994, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella tabella medesima.

 

     Art. 4. Determinazione dei trasferimenti in materia di finanza locale per l'anno 1992.

     1. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, l'entità dei trasferimenti a favore dei comuni per l'esercizio 1992 a valere sui fondi sottospecificati è determinata nel modo seguente:

     a) fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'articolo 6 lire 22.000.000.000 ripartito nel modo seguente:

     1) lire 6.000.000.000 per la custodia forestale;

     2) lire 1.450.000.000 per la manutenzione delle strade comunali;

     3) lire 7.700.000.000 per gli asili nido;

     4) lire 3.000.000.000 per le biblioteche,

     5) lire 2.000.000.000 per le attività culturali;

     6) lire 1.850.000.000 per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive;

     b) fondo perequativo di cui all'articolo 7: lire 105.006.000.000;

     c) fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'articolo 9: lire 54.800.000.000.

     2. Per l'anno .1992 le misure massime degli acconti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 sono pari al 95%. Tali disposizioni si applicano anche con riferimento al fondo previsto dall'articolo 6 della medesima legge.

     3. Per i fini di cui al comma 1, lettere a) e b), è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 106.450.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992.

     4. Per i fini di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 26.450.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di finanza locale.

     1. Alla legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, come modificata da ultimo con la legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Progetti integrati di opere pubbliche.

     1. All'articolo 13 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, modificato dall'articolo 11 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, dopo il comma 2 ter sono inseriti i commi seguenti:

     (Omissis).

     2. Per la prima applicazione del presente articolo, la Giunta provinciale è autorizzata ad integrare il piano 1991-1993, adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, sulla base delle domande presentate dai comuni interessati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. Modificazioni alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, concernente "Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale".

     (Omissis).

 

     Art. 8. Contributi alla scuola superiore di servizio sociale. [1]

     1. In attesa dell'organico riordino della legislazione provinciale che disciplina l'educazione permanente e degli adulti la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente alla scuola superiore di servizio sociale di Trento un contributo per le spese di funzionamento, determinandone l'importo sulla base del bilancio annuale di previsione della scuola stessa e di una annessa relazione programmatica dell'attività da svolgere nell'esercizio successivo.

     2. L'assegnazione e l'erogazione del contributo sono disposte secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 9 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, aggiunto con l'articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18.

     3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.150.000.000 carico dell'esercizio finanziario 1992. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 9. Modificazioni all'articolo 20 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26.

     (Omissis).

 

     Art. 10. Modificazioni alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, concernente "Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido costruiti e gestiti con interventi della Provincia".

     (Omissis). [2]

 

     Art. 11. Modificazioni all'articolo 26 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, concernente le norme transitorie per l'Opera universitaria. [3]

     (Omissis).

 

     Art. 12. Modifica dell'articolo 15 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, concernente "interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive".

     (Omissis).

 

     Art. 13. Interventi per la promozione dello sviluppo delle zone rurali.

     1. Al fine di promuovere il miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle zone rurali così come definite dall'articolo 4 del regolamento CEE n. 4253/88, la Provincia concorre al finanziamento dei programmi di sviluppo locale attuati da soggetti pubblici o privati operanti nelle predette zone.

     2. I programmi di cui al comma 1 devono avere carattere innovativo ed essere mirati, in particolare, allo sviluppo delle singole zone e alla formazione della cultura imprenditoriale. I programmi medesimi devono beneficiare delle agevolazioni della Comunità economica europea.

     3. La Giunta provinciale, tenuto conto delle agevolazioni concesse da altri soggetti, determina l'entità dei finanziamenti provinciali, le modalità di erogazione, i vincoli e gli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari. La Giunta può inoltre, in luogo della concessione di finanziamenti, assumere direttamente la realizzazione di particolari iniziative contenute nei programmi.

     4. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinare annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1993 e 1994.

 

     Art. 14. Modificazioni alla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, concernente interventi in materia di edilizia abitativa a favore di persone anziane.

     (Omissis).

 

     Art. 15. Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, concernente "istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale".

     (Omissis).

 

     Art. 16. Partecipazioni.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società Ferrovia Trento-Malè fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.710.000.000.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società di gestione dell'aereoporto di Verona Villafranca, fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.000.000.000.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società Aereoporto Gianni Caproni S.p.A., fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.500.000.000.

     4. Sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1992 le spese di lire 1.710.000.000 per i fini di cui al comma 1, di lire 1.000.000.000 per i fini di cui al comma 2 e di lire 1.000.000.000 per i fini di cui 1 comma 3.

     5. E' autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 500.000.000 per i fini di cui al comma 3.

 

     Art. 17. Finanziamenti alla Atesina S.p.A.

     1. Al fine di favorire un miglior equilibrio nella struttura delle fonti di finanziamento e condizioni di economicità nella gestione finanziaria della Atesina S.p.A. di Trento, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alla medesima società la somma di lire 3.000.000.000 a titolo di finanziamento soci.

     2. Con la legge di riordino dei trasporti pubblici sarà disposto in ordine alla restituzione, ovvero ad un diverso utilizzo della somma di cui al comma 1.

     3. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992.

 

     Art. 18. Disposizioni in materia di fondi di rotazione.

     1. Le lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, come modificato dall'art. 16 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8, sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 19. Disposizioni in materia di opere pubbliche.

     1. All'articolo 21 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 20. Disposizioni in materia di raccolta differenziata dello carta.

     1. Al fine di assicurare la prosecuzione da parte dei comprensori delle sperimentazioni effettuate dalla Provincia per la raccolta differenziata della carta nei corrispondenti bacini comprensoriali, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere per l'anno 1992 alle spese ammissibili mediante la concessione ai comprensori interessati di somme determinate in misura non superiore all'80% del costo sostenuto dalla Provincia per la corrispondente gestione del servizio nell'anno 1991.

     2. I comprensori devono attenersi nello svolgimento dei servizi ai criteri e alle modalità seguite nelle sperimentazioni di cui il comma 1.

     3. Le modalità di erogazione delle somme sono stabilite dalla Giunta provinciale.

     4. Per i fini di cui al presente articolo si utilizza una quota dello stanziamento autorizzato dall'articolo 24, comma 2, secondo periodo, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28.

 

          Art. 21. Garanzie fidejussorie.

     1. Per gli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alla concessione di garanzie fidejussorie da parte della Provincia, sulla base di specifiche disposizioni legislative, è autorizzato lo stanziamento annuo massimo di lire 12.000.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1992 al 2O12.

     2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario 1992 sono revocate le autorizzazioni di stanziamento disposte con le leggi provinciali indicate nella tabella C, annessa alla presente legge, e cessano di essere iscritte a carico degli esercizi finanziari 1992 e successivi, secondo le specificazioni di anno e di importo riportate nella medesima tabella C.

     3. Le autorizzazioni di stanziamento di cui al comma 2, disposte da precedenti leggi provinciali, si intendono riferite, a decorrere dall'esercizio finanziario 1992, alle autorizzazioni di cui al comma 1.

     4. Restano ferme le specifiche disposizioni legislative che disciplinano la prestazione di garanzie, nonchè le disposizioni in ordine al recupero delle somme eventualmente erogate.

 

     Art. 22. Disposizioni in materia di imposta di soggiorno.

     1. In attesa della disciplina di un nuovo sistema di imposizione sul turismo, ai sensi dell'articolo 72 dello Statuto, come modificato dall'articolo 9 della legge 30 novembre 1989, n. 386, destinato a sostituire l'imposta di soggiorno di cui alla legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, come da ultimo modificata dalla legge regionale 19 agosto 1988, n. 17, sono sospesi, fino all'entrata in vigore della relativa legge provinciale e comunque per il periodo massimo di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 25.

 

     Art. 23. Modifiche di disposizioni finanziarie sulla ricerca scientifica. [4]

 

     Art. 24. Modifiche di disposizioni finanziarie sulla ricerca scientifica. [5]

 

     Art. 25. Modifiche di disposizioni finanziarie sulla ricerca scientifica. [6]

 

     Art. 26. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura dell'onere di lire 390.325.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 2, 4, commi 3 e 4, 8, 13, 16.17 e 21, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede con le disponibilità finanziarie della Provincia derivanti:

     a) dalle minori spese conseguenti alle riduzioni e revoche di stanziamenti disposte, per il medesimo esercizio finanziario, con l'articolo 3, per l'importo complessivo di lire 103.569.000.000;

     b) dalle minori spese conseguenti alle revoche di stanziamenti disposte, per il medesimo esercizio finanziario, con l'articolo 21, comma 2, per l'importo complessivo di lire 4.790000.000;

     c) dai fondi disponibili sull'avanzo di amministrazione presunto 1991 per l'importo di lire 165.000.000.000;

     d) da una quota delle maggiori entra te iscritte in bilancio a titolo di devoluzione d tributi erariali, ai sensi del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, modificato con legge 90 novembre 1989, n. 386 per il restante importo di lire 116.966.000.000.

     2. Al complessivo onere valutato nell'importo di lire

1.619.744.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli richiamati al

comma 1, per gli anni 1993 e 1994, si provvede con una quota, di pari

importo, delle disponibilità finanziarie derivanti dalle entrate previste

nel bilancio pluriennale della Provincia.

     3. Al complessivo onere, valutato nell'importo di lire 260.360.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 8 e 21, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1995, si 1 fronte con la derivanti cessazione di una quota degli oneri dalle autorizzazioni di spesa a carico dell'esercizio finanziario 1994, disposte nel medesimo articolo 2.

 

     Art. 27. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 25 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20, a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 12 marzo 2002, n. 4, con effetto dalla data indicata nello stesso art. 12 della L.P. 4/2002.

[3] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[4] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[5] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.