Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 05/11/1991 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica in via transitoria. |
Art. 2. Provvedimenti di competenza della Giunta provinciale. |
Art. 3. Provvedimenti contingibili e urgenti di competenza del Presidente della Giunta provinciale. |
Art. 4. Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. |
Art. 5. Attribuzioni del sindaco. |
Art. 6. Servizio per l'igiene e la sanità pubblica. |
Art. 7. Responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica. |
Art. 8. Articolazione del servizio per l'igiene e la sanità pubblica. |
Art. 9. Compiti del responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica. |
Art. 10. Sfera di competenza del servizio per l'igiene e la sanità pubblica. |
Art. 11. Funzioni in materia di osservazione epidemiologica. |
Art. 12. Funzioni in materia di attività di laboratorio. |
Art. 13. Funzioni in materia di prevenzione ambientale. |
Art. 14. Funzioni in materia di prevenzione degli infortuni, igiene e medicina del lavoro. |
Art. 15. Funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande. |
Art. 16. Funzioni in materia di igiene pubblica. |
Art. 17. Funzioni in materia di medicina legale. |
Art. 18. Norme concernenti la composizione e la nomina di commissioni. |
Art. 19. Soppressione di organi collegiali. |
Art. 20. Altri organi collegiali. |
Art. 21. Definizione degli ambiti territoriali dei distretti sanitari di base. |
Art. 22. Disposizioni per l'esercizio di attività in materia di igiene e sanità pubblica da parte delle unità sanitarie locali. |
Art. 23. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente "Nuovo ordinamento dei servizi del personale della Provincia autonoma di Trento". |
Art. 24. Esame di strumenti urbanistici. |
Art. 25. Tariffe per prestazioni medico-legali a favore di privati. |
Art. 26. Altre attività svolte a pagamento. |
Art. 27. Obbligo di denuncia o comunicazione. |
Art. 28. Attività ispettiva, di vigilanza e controllo. |
Art. 29. Convenzioni con enti ed istituti. |
Art. 30. Costituzione del servizio per l'igiene e la sanità pubblica. |
Art. 31. Soppressione di uffici e devoluzione delle relative funzioni. |
Art. 32. Norme applicabili. |
Art. 33. Modifica all'articolo 1 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39. |
Art. 34. Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39. |
Art. 35. Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39. |
Art. 36. Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39. |
Art. 37. Modifica all'articolo 5 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39. |
Art. 38. Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39. |
Art. 39. Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39. |
Art. 40. Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39. |
Art. 41. Modifica dell'articolo 11 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39. |
Art. 42. Sostituzione dell'articolo 13 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39. |
Art. 43. Sostituzione dell'articolo 14 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39. |
Art. 44. Norme applicabili. |
Art. 45. Modifica dell'articolo 25 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29. |
Art. 46. Modifica all'articolo 26 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29. |
Art. 47. Modifica dell'articolo 27 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29. |
Art. 48. Modifica all'articolo 28 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29. |
Art. 49. Modifica all'articolo 30 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29. |
Art. 50. Modifiche all'articolo 33 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29. |
Art. 51. Modifica all'articolo 35 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29. |
Art. 52. Sostituzione dell'articolo 36 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29. |
Art. 53. Educazione e tutela sanitaria nei riguardi delle attività sportive. |
Art. 54. Iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale. |
Art. 55. Assegnazione di personale al servizio. Regime giuridico applicabile. |
Art. 56. Assegnazione di medici condotti alle unità sanitarie locali. |
Art. 57. Inquadramento di medici condotti di ruolo presso le unità sanitarie locali. |
Art. 58. Inquadramento di medici condotti interini presso le unità sanitarie locali. |
Art. 59. Concorsi riservati. |
Art. 60. Beni e attrezzature della Provincia e dei comuni. |
Art. 61. Funzioni medico-legali nei confronti dei pubblici dipendenti. |
Art. 62. Inquadramento di personale comandato. |
Art. 63. Copertura degli oneri. |
§ 5.1.56 - L.P. 5 novembre 1991, n. 23.
Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.
(B.U. 19 novembre 1991, n. 51, S.O. n. 1).
CAPO I
Individuazione delle funzioni e degli organi competenti all'adozione
dei provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica
Art. 1. Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica in via transitoria.
1. In attesa della definizione del nuovo assetto istituzionale del servizio sanitario provinciale attraverso l'istituzione di un organismo unitario di gestione a livello provinciale, le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica disciplinate dalla
2. Sono esercitate dalle unità sanitarie locali a livello di distretto attraverso i rispettivi servizi per l'assistenza sanitaria di base:
a) le attività indicate al numero 4) del secondo comma dell'articolo 72 della
b) la vigilanza igienico-sanitaria relativa all'edilizia;
c) il controllo della produzione di rilevanza infra-provinciale, nonché della distribuzione e commercializzazione degli alimenti e delle bevande;
d) la tutela sanitaria delle attività sportive, con riguardo alle attività indicate dall'articolo 41, lettere b), c) e d), della
e) la vigilanza igienica sugli ambienti di comunità;
f) la vigilanza igienica mortuaria e cimiteriale [1].
3. Le norme della presente legge non si riferiscono alla materia della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti disciplinata dal testo unico delle leggi provinciali concernenti la materia medesima, approvato con decreto del presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., da ultimo modificato con
4. Fino alla definizione del nuovo assetto istituzionale del servizio sanitario provinciale, della
Art. 2. Provvedimenti di competenza della Giunta provinciale.
1. Rimane ferma la competenza della Giunta provinciale in ordine all'adozione dei provvedimenti indicati ai numeri 2) e 3) dell'articolo 3 della
2. Spetta altresì alla Giunta provinciale l'adozione di ogni altro provvedimento in materia di igiene e sanità pubblica che appartenga alla sfera di competenza della Provincia, propria o delegata, ai sensi delle norme in vigore, fatto salvo il disposto dei successivi articoli 3 e 4.
3. Le attività istruttorie, di natura tecnica e amministrativa, inerenti ai provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono espletate dai servizi della Provincia competenti in materia di sanità, che possono avvalersi a tal fine della collaborazione dei servizi delle unità sanitarie locali rivolgendosi direttamente ai relativi responsabili.
Art. 3. Provvedimenti contingibili e urgenti di competenza del Presidente della Giunta provinciale.
1. Il Presidente della Giunta provinciale adotta i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica che interessino il territorio di due o più comuni o l'intero territorio provinciale a norma dell'articolo 52 del
2. La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dai servizi della Provincia competenti in materia di sanità, che possono avvalersi a tal fine della collaborazione dei servizi delle unità sanitarie locali secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 2.
Art. 4. Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. [2]
Art. 5. Attribuzioni del sindaco.
1. Il sindaco esercita le attribuzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica.
2. Nella materia di cui al comma 1 il sindaco adotta altresì i provvedimenti contingibili ed urgenti a norma dell'articolo 39 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L.
3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 il sindaco si avvale dei servizi dell'unità sanitaria locale competente per territorio, secondo quanto disposto dall'articolo 16 della
CAPO II [3]
Disposizioni di carattere organizzativo
Art. 6. Servizio per l'igiene e la sanità pubblica. [4]
Art. 7. Responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica. [5]
Art. 8. Articolazione del servizio per l'igiene e la sanità pubblica. [6]
Art. 9. Compiti del responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica. [7]
Art. 10. Sfera di competenza del servizio per l'igiene e la sanità pubblica. [8]
Art. 11. Funzioni in materia di osservazione epidemiologica. [9]
Art. 12. Funzioni in materia di attività di laboratorio. [10]
Art. 13. Funzioni in materia di prevenzione ambientale. [11]
Art. 14. Funzioni in materia di prevenzione degli infortuni, igiene e medicina del lavoro. [12]
Art. 15. Funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande. [13]
Art. 16. Funzioni in materia di igiene pubblica. [14]
Art. 17. Funzioni in materia di medicina legale.
1. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica svolge le funzioni in materia di medicina legale di cui all'articolo 14 della
2. Sono escluse dalla diretta competenza del servizio le attività esercitate dalle unità sanitarie locali a norma dell'articolo 1, comi na 2, ferma restando l'azione di consulenza e di supervisione nei riguardi delle attività predette secondo quanto disposto dal numero 4) del secondo comma dell'articolo 72 della
3. Rientrano tra le funzioni di cui al comma 1 quelle esercitate dalle seguenti commissioni, che saranno costituite presso il servizio per l'igiene e la sanità pubblica:
a) commissioni per l'accertamento, in prima e in seconda istanza, dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, disciplinate dalla
b) collegio medico di cui all'articolo 20 della
c) commissione medica locale di cui all'articolo 81 commi 4 e 8 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
d) commissione per l'accertamento dell'invalidità permanente ovvero delle condizioni di salute che giustificano il cambio di mansioni; la composizione di detta commissione, entro il limite massimo di cinque membri, e le relative modalità di funzionamento saranno stabilite con deliberazione della Giunta provinciale;
e) commissione per l'esame delle istanze di revisione degli accertamenti in materia di idoneità alla pratica sportiva, prevista dall'articolo 44 della
Art. 18. Norme concernenti la composizione e la nomina di commissioni.
1. Qualora nelle commissioni indicate dagli articoli 13, comma 3, lettera a), 15, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 3, lettera b), le norme statali previgenti prevedessero la partecipazione, in qualità di presidente o di membro, del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario ovvero di funzionari medici appartenenti ai rispettivi uffici, essi sono sostituiti dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica o da altro medico addetto al servizio stesso.
2. Qualora nelle predette commissioni fosse prevista la partecipazione di un ispettore medico del lavoro o di altro medico scelto del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, in sua vece è chiamato a far parte della commissione un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale e delle assicurazioni sociali addetto al servizio per l'igiene e la sanità pubblica.
3. Le commissioni i cui ai commi 1 e 2 sono nominate dalla Giunta provinciale. Le funzioni di segretario delle commissioni stesse sono svolte da dipendenti della Provincia di livello funzionale-retributivo non inferiore al sesto, salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 4, in ordine alle due commissioni ivi contemplate.
Art. 19. Soppressione di organi collegiali.
1. Sono soppresse con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) la commissione di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata, prevista dall'articolo 8 della
b) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di recezione e sugli analoghi istituti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, di cui all'articolo 17 del
c) la commissione di cui all'articolo 8 della
2. [15].
3. La competenza in ordine alla designazione di componenti di organi collegiali, già spettante al comitato provinciale di sanità, è attribuita alla Giunta provinciale.
Art. 20. Altri organi collegiali.
1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli, in tutti i casi in cui, ai sensi delle norme previgenti, facesse parte di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali il medico provinciale, o suo delegato, ovvero un funzionario tecnico addetto all'ufficio del medico provinciale, in loro vece è chiamato a far parte dei predetti organismi un medico addetto al servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia o altro medico iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale, scelto dalla Giunta provinciale.
2. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli, nelle commissioni, comitati ed altri organismi collegiali di cui facesse parte ai sensi delle norme previgenti l'ufficiale sanitario, quest'ultimo è sostituito da un medico addetto al servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia o da un medico dipendente dall'unità sanitaria locale competente per territorio e addetto al servizio per l'assistenza sanitaria di base, secondo le direttive che saranno emanate dalla Giunta provinciale.
3. Al primo comma dell'articolo 2 della
(Omissis).
4. [16].
Art. 21. Definizione degli ambiti territoriali dei distretti sanitari di base.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le unità sanitarie locali provvedono a definire gli ambiti territoriali dei distretti sanitari di base ai sensi dell'articolo 26 della
2. Qualora le unità sanitarie locali non adempiano a quanto disposto dal precedente comma 1, ovvero adottino provvedimenti non conformi alle direttive ivi previste, Giunta provinciale provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 7 bis della
Art. 22. Disposizioni per l'esercizio di attività in materia di igiene e sanità pubblica da parte delle unità sanitarie locali. [17]
Art. 23. Modifiche alla
1. (Omissis).
2. Le modificazioni recate dal comma 1 hanno effetto con le decorrenze che saranno stabilite dalla Giunta provinciale in relazione alla graduale entrata in funzione del servizio per l'igiene e la sanità pubblica di cui all'articolo 30, comma 2.
Art. 24. Esame di strumenti urbanistici.
1. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica provvede all'esame dei piani regolatori generali comunali ai fini della verifica di compatibilità di competenza della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 28 della
Art. 25. Tariffe per prestazioni medico-legali a favore di privati.
1. Le tariffe per le prestazioni medico-legali a favore di privati, effettuate rispettivamente dal servizio per l'igiene e la sanità pubblica e dai servizi delle unità sanitarie locali a norma dell'articolo 1, comma 2 della presente legge, sono fissate dalla Giunta provinciale, che provvede al loro aggiornamento all'inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni intervenute nei costi di erogazione delle prestazioni nell'esercizio precedente. Le relative entrate affluiscono rispettivamente al bilancio della Provincia e a quello dell'unità sanitaria locale competente.
Art. 26. Altre attività svolte a pagamento.
1. La Giunta provinciale stabilisce in quali casi le attività tecniche comprese nella sfera di competenza del servizio per l'igiene e la sanità pubblica ai sensi degli articoli 12 e 14 debbano venire effettuate a pagamento, determina i relativi tariffari e provvede al loro aggiornamento all'inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni intervenute nei costi di erogazione delle prestazioni nell'esercizio precedente.
1 bis. Non sono soggette a pagamento, in ogni caso, le prestazioni connesse ad attività di volontariato, che sono individuate dalla Giunta provinciale [18].
1 ter. Non è soggetto a pagamento il rilascio di certificati successivi al primo richiesto nello stesso anno solare [19].
2. Compatibilmente con le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di istituto, risultanti dai programmi definiti dal responsabile del servizio ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della presente legge, il servizio per l'igiene e la sanità pubblica può effettuare indagini e accertamenti tecnici a favore di privati o di enti od organismi pubblici diversi dalla Provincia e dalle unità sanitarie locali. I relativi oneri sono a carico dei soggetti richiedenti negli importi stabiliti dalla Giunta provinciale, che provvederà altresì al loro aggiornamento all'inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni intervenute nei costi di erogazione delle prestazioni nell'esercizio precedente.
3. I proventi relativi alle attività di cui ai commi 1 e 2 affluiscono al bilancio della Provincia.
Art. 27. Obbligo di denuncia o comunicazione.
1. In tutti i casi in cui le vigenti disposizioni prevedono, a carico di chi eserciti una professione sanitaria o a carico di altri soggetti l'obbligo di effettuare denunce o di comunicare dati o notizie all'ufficio del medico provinciale o all'ufficiale sanitario, tali denunce o comunicazioni debbono essere effettuate al servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia.
Art. 28. Attività ispettiva, di vigilanza e controllo.
1. La Giunta provinciale, nel rispetto delle norme contenute nel
Detto personale, nei limiti del servizio cui è destinato, riveste la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 35 della
Art. 29. Convenzioni con enti ed istituti.
1. Per assicurare l'espletamento di specifiche attività particolarmente complesse attinenti alla materia dell'igiene e sanità pubblica, in armonia con le indicazioni del piano sanitario provinciale, qualora la loro esecuzione non possa essere demandata al servizio di cui all'articolo 6, nè ai servizi delle unità sanitarie locali, la Provincia può stipulare convenzioni con università o altri enti ed istituti pubblici o privati di riconosciuta qualificazione.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Provincia può avvalersi altresì dei servizi ed istituti tecnico-scientifici dello Stato a norma dell'articolo 4 del
Art. 30. Costituzione del servizio per l'igiene e la sanità pubblica.
1. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica di cui al presente capo II è costituito con deliberazione della Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1 la Giunta provinciale determina l'organico del servizio e adotta disposizioni relative alla graduale entrata in funzione del servizio stesso, prevedendone, in ogni caso, l'inizio dell'operatività entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 31. Soppressione di uffici e devoluzione delle relative funzioni.
1. L'ufficio del medico provinciale e gli uffici sanitari comunali sono soppressi con le decorrenze stabilite dalla Giunta provinciale in relazione alla graduale entrata in funzione del servizio per l'igiene e la sanità pubblica di cui all'articolo 30, comma 2.
2. La Giunta provinciale stabilisce altresì le date a decorrere dalle quali, in relazione alla graduale entrata in funzione del servizio per l'igiene e la sanità pubblica, sono attribuite a quest'ultimo le funzioni svolte dagli uffici indicati al comma 1, ad eccezione delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, le funzioni esercitate dal servizio di prevenzione della Provincia, nonchè quelle esercitate dal consorzio provinciale antitubercolare in materia di medicina preventiva negli ambienti di lavoro.
3. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 33, primo comma, della legge provincia e 6 dicembre 1980, n. 33, l'attribuzione delle funzioni già svolte dai consorzi sanitari ivi contemplati al servizio per l'igiene e la sanità pubblica d alla Provincia tiene luogo dell'assunzione delle funzioni medesime da parte delle unità sanitarie locali.
CAPO III
Disposizioni concernenti l'accertamento
sanitario delle condizioni di minorazione
Art. 32. Norme applicabili.
1. Per l'accertamento sanitario delle condizioni di minorazione ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 27 maggio 1970, n. 382 e 26 maggio 1970, n. 381, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella
Art. 33. Modifica all'articolo 1 della
(Omissis).
Art. 34. Sostituzione dell'articolo 2 della
(Omissis).
Art. 35. Sostituzione dell'articolo 3 della
(Omissis).
Art. 36. Sostituzione dell'articolo 4 della
(Omissis).
Art. 37. Modifica all'articolo 5 della
(Omissis).
Art. 38. Sostituzione dell'articolo 6 della
(Omissis).
Art. 39. Sostituzione dell'articolo 7 della
(Omissis).
Art. 40. Sostituzione dell'articolo 8 della
(Omissis).
Art. 41. Modifica dell'articolo 11 della
(Omissis).
Art. 42. Sostituzione dell'articolo 13 della
(Omissis).
Art. 43. Sostituzione dell'articolo 14 della
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
(Omissis).
CAPO IV
Disposizioni concernenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro
Art. 44. Norme applicabili.
1. Per quanto concerne l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e medicina del lavoro, nonchè di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, si applicano le disposizioni contenute nel capo II del titolo I della
Art. 45. Modifica dell'articolo 25 della
(Omissis).
Art. 46. Modifica all'articolo 26 della
(Omissis).
Art. 47. Modifica dell'articolo 27 della
(Omissis).
Art. 48. Modifica all'articolo 28 della
(Omissis).
Art. 49. Modifica all'articolo 30 della
(Omissis).
Art. 50. Modifiche all'articolo 33 della
(Omissis).
Art. 51. Modifica all'articolo 35 della
(Omissis).
Art. 52. Sostituzione dell'articolo 36 della
(Omissis).
CAPO V
Disposizioni concernenti la tutela sanitaria delle attività sportive
Art. 53. Educazione e tutela sanitaria nei riguardi delle attività sportive. [20]
1. Per quanto concerne l'esercizio delle funzioni in materia di promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive, si applicano le disposizioni contenute nel capo III del titolo I della
CAPO VI
Disposizioni in materia di personale
Art. 54. Iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale.
1. A modifica e integrazione di quanto previsto dalla
a) personale in servizio presso la Provincia, comprendente:
1) personale addetto all'ufficio del medico provinciale;
2) personale addetto al servizio di prevenzione;
b) personale dipendente dal consorzio provinciale antitubercolare, soppresso ai sensi dell'articolo 30 della
c) personale in servizio presso i comuni e addetto ai rispettivi uffici sanitari.
1 bis. Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali anche il personale di ruolo contemplato al comma 1 che sia stato adibito all'esercizio delle funzioni ivi indicate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché i relativi provvedimenti di nomina siano stati adottati anteriormente alla data predetta [21].
2. L'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali è disposta con deliberazione della Giunta provinciale sulla base della tabella di equiparazione di cui all'allegato A della presente legge, per quanto concerne il personale di cui alle lettere a) e b), e sulla base delle tabelle di equiparazione allegate al
3. Non sarà iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale, e rimarrà pertanto inquadrato nel ruolo unico del personale della Provincia, il personale in servizio presso la Provincia stessa e il personale amministrativo addetto al consorzio provinciale antitubercolare di cui al comma 1, lettere a) e b), che ne faccia domanda alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non sarà parimenti iscritto nei predetti ruoli nominativi, i rimarrà pertanto inquadrato nel ruolo unico del comune di appartenenza, il personale amministrativo che si trovi nelle condizioni indicate alla lettera c) del comma 1, qualora ne faccia domanda alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il personale rivestente profili professionali non appartenenti all'area amministrativa e che, avendone fatto domanda ai sensi del comma 3, non sarà iscritto nei ruoli nominativi provinciali, verrà assegnato comunque al servizio per l'igiene e la sanità pubblica, con contestuale sospensione della copertura dei posti d'organico del servizio medesimo di corrispondente profilo professionale e posizione funzionale. E' fatto salvo l'utilizzo di detto personale in altre strutture organizzative della Provincia, secondo criteri e modalità che saranno definiti con deliberazione della Giunta provinciale previo confronto con le organizzazioni sindacali, in relazione al determinarsi presso tali strutture organizzative di esigenze di servizio per lo svolgimento di compiti corrispondenti al profilo professionale rivestito.
5. In dipendenza del diverso utilizzo di unità di personale ai sensi del comma 4 ovvero di singole cessazioni dal servizio, i posti vacanti nell'organico del servizio per l'igiene e la sanità pubblica, di profilo professionale e posizione funzionale corrispondenti, saranno ricoperti mediante assunzioni da effettuarsi secondo le norme vigenti per il personale addetto al servizio sanitario nazionale.
6. Al personale già dipendente dalla Provincia e iscritto nei ruoli nominativi provinciali ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 204 della
Art. 55. Assegnazione di personale al servizio. Regime giuridico applicabile.
1. Con la deliberazione di cui all'articolo 30, comma 1, o con apposito provvedimento da assumere comunque nel termine ivi stabilito, la Giunta provinciale adotta disposizioni in ordine all'assegnazione del personale contemplato dal comma 1 dell'articolo 54, eccettuati i medici condotti, al servizio per l'igiene e la sanità pubblica e in ordine all'utilizzazione del personale stesso presso le diverse articolazioni del servizio medesimo. La Giunta provinciale assicura altresì, ove occorra, l'assegnazione al servizio di personale amministrativo ed ausiliario del ruolo unico del personale della provincia per lo svolgimento delle relative attività di supporto.
2. Al personale assegnato a norma del comma 1, primo periodo, si applicano, a decorrere dalla data di effettiva assegnazione, le disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico vigenti per il personale addetto al servizio sanitario nazionale. Nei confronti del personale che non fruisca già di detto trattamento economico, la ricostruzione della posizione economica viene effettuata valutando l'anzianità di servizio secondo i criteri stabiliti dall'articolo 54 del
3. Qualora il trattamento economico pensionabile, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, derivante dall'applicazione del comma 2 risulti inferiore a quello acquisito o maturato nel settore o ente di provenienza alla data di assegnazione di cui allo stesso comma, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.
4. Il disposto del comma 2 non trova applicazione nei confronti del personale che abbia presentato domanda di non essere iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 54, comma 3. Nei confronti del personale amministrativo in servizio presso i comuni, che abbia presentato la suddetta domanda, non trova altresì applicazione il disposto del comma 1 del presente articolo.
5. Fino a quando rimarrà in vigore l'assetto provvisorio delle funzioni in materia definito dalla presente legge, al responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica è attribuito il trattamento spettante ai dirigenti provinciali preposti a servizio ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 dicembre 1991, n. 23-53/leg. [22].
Art. 56. Assegnazione di medici condotti alle unità sanitarie locali.
1. I medici condotti di ruolo e i medici condotti interni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58 che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio alle dipendenze di comuni o loro consorzi sono assegnati, con deliberazione della Giunta provinciale, all'unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale è compreso il comune o consorzio interessato, ai fini dell'espletamento delle funzioni demandate alle unità sanitarie locali a norma dell'articolo 1, comma della presente legge. L'assegnazione ha effetto dalla data che sarà stabilita nella suddetta deliberazione della Giunta provinciale.
2. Al personale assegnato a norma de comma 1 si applicano, a decorrere dalla data di effettiva assegnazione, le disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico vigenti per il personale addetto al servizio sanitario nazionale. Ai fini della determinazione del trattamento economico l'anzianità di servizio è voluta secondo i criteri di cui all'articolo 54 del
3. Qualora il trattamento economico pensionabile in godimento presso l'ente di provenienza, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, risulti superiore a quello determinato ai sensi del comma 2, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.
4. Il personale assegnato a norma del comma 1 ha facoltà di optare, entro trenta giorni dalla data di assegnazione per il trattamento economico e normativo definito dall'articolo 110 del
Art. 57. Inquadramento di medici condotti di ruolo presso le unità sanitarie locali.
1. I medici condotti che siano in servizio in posizione di ruolo presso comuni o loro consorzi alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale con deliberazione della Giunta provinciale sulla base delle tabelle di equiparazione allegate al
2. I medici condotti di cui al comma 1 sono altresì inquadrati nei posti vacanti delle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali tenuto conto dell'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 56, con riguardo ai servizi per l'assistenza sanitaria di base.
Art. 58. Inquadramento di medici condotti interini presso le unità sanitarie locali.
1. I medici condotti che, alla data del 30 giugno 1984, ricoprissero per incarico interinale un posto di organico vacante presso un comune o consorzio di comuni e che continuino a prestare servizio in tale posizione alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno inquadrati in posti di posizione funzionale iniziale previsti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali alle quali saranno assegnati con deliberazione della Giunta provinciale, con effetto dalla data di decorrenza dell'assegnazione medesima.
2. L'inquadramento previsto dal precedente comma 1 sarà deliberato dalla competente unità sanitaria locale su domanda, da presentarsi dagli interessati entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione alla stessa unità sanitaria locale; e subordinatamente al possesso di requisiti indicati dall'articolo 1, commi quarto e quinto della
Art. 59. Concorsi riservati.
1. I posti di dirigente sanitario che risultino vacanti nell'organico del servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia a seguito della definizione della posizione del personale contemplato dall'articolo 54, comma 1, in relazione a quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo 54 e dall'articolo 55, sono conferiti dalla Giunta provinciale, previ concorsi per titoli ed esami, al personale già dipendente dalla Provincia, dal consorzio provinciale antitubercolare o dai comuni che sia stato inquadrato in posti di coadiutore sanitario previsti nell'organico sopra indicato e sia in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'anzianità complessiva di servizio di almeno dieci anni, dei quali almeno cinque con funzioni di direzione di settori o unità operative, nonché della specializzazione e dell'idoneità per la posizione funzionale apicale medica nella disciplina.
2. I posti di coadiutore sanitario che risultino vacanti nell'organico del servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia a seguito della definizione della posizione del personale contemplato dall'articolo 54, comma 1, in relazione a quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo 54 e dall'articolo 55, sono conferiti dalla Giunta provinciale, previ concorsi per titoli ed esami, al personale già dipendente dalla Provincia, dal consorzio provinciale antitubercolare o dai comuni che sia stato inquadrato in posti di posizione funzionale iniziale previsti nell'organico sopra indicato e sia in possesso di un'anzianità complessiva di servizio di almeno sei anni o della specializzazione nella disciplina alla data di entrata in vigore dalla presente legge.
3. I posti di coadiutore sanitario che risultino vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali, con riguardo ai servizi per l'assistenza sanitaria di base, a seguito degli inquadramenti di cui all'articolo 57, comma 2, sono conferiti dalla Giunta provinciale, previo concorso per titoli ed esami da espletarsi cumulativamente per tutte le unità sanitarie locali interessate, al personale già dipendente dai comuni o loro consorzi in qualità di medico condotto che sia stato inquadrato in posti di posizione funzionale iniziale ai sensi del predetto articolo 57 e sia in possesso di un'anzianità complessiva di servizio di almeno sei anni alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I concorsi riservati di cui ai commi 1, 2 e 3 sono espletati dalla Provincia secondo le procedure stabilite dal
CAPO VII
Disposizioni in materia di patrimonio
Art. 60. Beni e attrezzature della Provincia e dei comuni. [23]
CAPO VIII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 61. Funzioni medico-legali nei confronti dei pubblici dipendenti.
1. In relazione al nuovo assetto organizzativo definito dalla presente legge per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, si intende revocato, limitatamente a quanto concerne gli accertamenti collegiali, il trasferimento di funzioni medico-legali nei confronti dei pubblici dipendenti disposto dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 389 del 29 gennaio 1988 modificata con le deliberazioni n. 10351 del 9 settembre 1988 e n. 12686 del 12 ottobre 1990, in applicazione dell'articolo 70 della
2. Le disposizioni del comma 1 avranno effetto alla data a decorrere dalla quale il servizio per l'igiene e la sanità pubblica disciplinato dalla presente legge assumerà l'esercizio delle funzioni considerate nel comma medesimo.
Art. 62. Inquadramento di personale comandato.
1. Il personale dipendente dalla Provincia autonoma che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio presso una unità sanitaria locale della provincia in posizione di comando può essere inquadrato nella pianta organica della stessa unità sanitaria locale previo nullaosta della Provincia autonoma, a condizione che sussista la vacanza dei relativi posti nella pianta medesima e purché per i posti stessi non sia stato indetto pubblico concorso nè vi sia graduatoria di pubblico concorso utilizzabile.
2. La richiesta di inquadramento deve essere presentata dal personale interessato entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora il numero dei dipendenti aspiranti all'inquadramento sia superiore a quello dei posti disponibili nella pianta organica, l'inquadramento viene disposto secondo l'ordine di anzianità di servizio nella qualifica rivestita ovvero, in caso di pari anzianità, in relazione alla maggior durata del periodo di servizio prestato in posizione di comando.
4. L'inquadramento è disposto sulla base della tabella di equiparazione di cui all'allegato B della presente legge ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.
5. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico vigenti per il personale addetto al servizio sanitario nazionale. La ricostruzione della posizione economica viene effettuata valutando l'anzianità di servizio secondo i criteri stabiliti dall'articolo 54 del
6. Qualora il trattamento economico pensionabile, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, derivante dall'applicazione del comma 5 risulti inferiore a quello acquisito o maturato presso la Provincia alla data dalla quale ha effetto l'inquadramento nella pianta organica dell'unità sanitaria locale, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.
7. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 204 della
Art. 63. Copertura degli oneri.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:
a) con la cessazione di oneri derivanti da disposizioni soppresse o sostituite con la presente legge;
b) con la disponibilità del fondo sanitario provinciale di cui alla
2. Per l'iscrizione nel bilancio della provincia delle spese di cui al comma 1, si applica l'articolo 10 della
Allegato A
(articolo 54, comma 2)
Tabella di equiparazione
Equiparazione delle qualifiche e livelli funzionali-retributivi della Provincia autonoma di Trento da inquadrare nei ruoli nominativi provinciali
Ruoli, profili professionali e posizioni funzionali |
Qualifiche e livelli provinciali |
|
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RUOLO SANITARIO |
|
Profilo professionale: MEDICI |
|
1) Dirigente sanitario |
- Dirigente (Medico) |
- Ispettore generale (Medico) |
|
2) Coadiutore sanitario |
- Direttore di divisione (Medico) |
|
- Consigliere-Assistente (Medico) in servizio alla data del 20 dicembre 1979 |
|
- Consigliere-Assistente (Medico) con almeno 9 anni e 6 mesi di servizio alla data di entrata in vigore della specializzazione in igiene e medicina preventiva con responsabilità di settori professionali nell'ambito di strutture provinciali da accertarsi con deliberazione della Giunta provinciale. |
3) Assistente Medico |
- Consigliere-Assistente (Medico) |
|
|
Profilo professionale: BIOLOGI |
|
1) Biologo dirigente |
- Dirigente (Biologo) |
|
- Ispettore generale (Biologo) |
2) Biologo coadiutore |
- Direttore di divisione |
|
-Ricercatore aggregato (Biologo) |
|
- Personale biologo del 9° e 8° livello funzionale-retributivo appartenente, alla data del 20 dicembre 1979, all'ex carriera direttiva |
3) Biologo collaboratore |
- Personale del 9°, 8° e 7° livello funzionale-retributivo proveniente dall'ex carriera direttiva o posizione corrispondente, in possesso del diploma di laurea in scienze biologiche. |
|
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Profilo professionale: CHIMICI |
|
1) Chimico dirigente |
- Dirigente (Chimico) |
|
- Ispettore generale (Chimico) |
|
- Direttore di divisione (Chimico) con almeno 18 anni di servizio e con funzioni di direzione di laboratori da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge; |
2) Chimico coadiutore |
- Direttore di divisione |
|
- Coadiutore (Chimico) |
|
- Personale chimico del 9° e 8° livello funzionale-retributivo appartenente, alla data del 20 dicembre 1979, all'ex carriera direttiva |
3) Chimico collaboratore |
- Personale del 9°, 8° e 7° livello funzionale-retributivo proveniente dall'ex carriera direttiva o posizione corrispondente, in possesso di diploma di laurea in chimica |
|
|
Profilo professionale: FISICI |
|
1) Fisico collaboratore |
- Personale del 9°, 8° e 7° livello funzionale-retributivo proveniente dall'ex carriera direttiva o posizione corrispondente, in possesso di diploma di laurea in fisica |
|
|
PERSONALE INFERMIERISTICO |
|
Profilo professionale: operatori professionali di 1° categoria |
|
1) Operatore professionale coordinatore |
- Assistente sanitario del 6° livello funzionale-retributivo |
|
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PERSONALE TECNICO-SANITARIO |
|
Profilo professionale: operatori professionali di 1° categoria |
|
1) Operatore professionale coordinatore |
- Personale dell'8° e 7° livello funzionale-retributivo adibito ad attività tecnico-sanitarie, privo del relativo diploma di laurea |
2) Operatore professionale collaboratore |
- Personale del 6° livello funzionale-retributivo adibito ad attività tecnico-sanitarie |
|
|
PERSONALE DI VIGILANZA E ISPEZIONE |
|
Profilo professionale: operatori professionali di 1° categoria |
|
1) Operatore professionale coordinatore |
- Personale del 7° livello funzionale-retributivo adibito ad attività di vigilanza ed ispezione |
2) Operatore professionale collaboratore |
- Personale del 6° livello funzionale-retributivo adibito ad attività di vigilanza ed ispezione |
|
|
RUOLO PROFESSIONALE |
|
Profilo professionale: INGEGNERI |
|
1) Ingegnere coordinatore |
- Ingegnere del 9° livello funzionale-retributivo con almeno 18 anni di servizio e con funzioni di direzione di settori da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge |
2) Ingegnere |
- Personale del 9°, 8° e 7° livello funzionale-retributivo proveniente dall'ex carriera direttiva o posizione corrispondente, in possesso di diploma di laurea in ingegneria |
|
|
RUOLO TECNICO |
|
Profilo professionale: ASSISTENTI SOCIALI |
|
1) Assistente sociale coordinatore |
- Collaboratore per l'assistenza del 7° livello funzionale-retributivo |
2) Assistente sociale collaboratore |
- Assistente sociale del 6° livello funzionale-retributivo |
|
|
Profilo professionale: ASSISTENTI TECNICI |
|
1) Assistente tecnico |
- Assistente sociale del 6° livello funzionale-retributivo |
|
|
Profilo professionale: OPERATORI TECNICI |
|
1) Operatore tecnico coordinatore |
- Operaio del 5° livello funzionale-retributivo |
2) Operatore tecnico |
- Operaio del 4° e 3° livello funzionale-retributivo |
|
|
RUOLO AMMINISTRATIVO |
|
Profilo professionale: DIRETTORI AMMINISTRATIVI |
|
1) Direttore amministrativo capo servizio |
- Dirigente |
|
- Ispettore generale |
2) Direttore amministrativo |
- Direttore di divisione |
3) Vicedirettore amministrativo |
- Personale amministrativo del 9° livello funzionale-retributivo proveniente dall'ex carriera direttiva o posizione corrispondente, in possesso del diploma di laurea |
|
|
Profilo professionale: COLLABORATORI |
|
AMMINISTRATIVI |
|
1) Collaboratore coordinatore |
- Personale amministrativo dell'8° livello funzionale-retributivo |
2) Collaboratore amministrativo |
- Personale amministrativo del 7° livello funzionale-retributivo |
|
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Profilo professionale: ASSISTENTI |
|
AMMINISTRATIVI |
|
1) Assistente amministrativo |
- Personale amministrativo del 6° e 5° livello funzionale-retributivo |
|
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Profilo professionale: COADIUTORI |
|
AMMINISTRATIVI |
|
1) Coadiutore amministrativo |
- Personale amministrativo del 4° livello funzionale-retributivo |
|
|
Profilo professionale: COMMESSI |
|
1) Commesso |
- Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera e Agente dei servizi ausiliari del 3° livello funzionale-retributivo |
Equiparazione delle qualifiche e livelli funzionali-retributivi del Consorzio Provinciale Antitubercolare da inquadrare nei ruoli nominativi provinciali
RUOLO SANITARIO |
|
Profilo professionale: MEDICI |
|
1) Dirigente sanitario |
- Medico primario |
2) Coadiutore sanitario |
- Medico aiuto |
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PERSONALE INFERMIERISTICO |
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Profilo professionale: operatori professionali di 1° categoria |
|
1) Operatore professionale coordinatore |
- Assistente sanitaria visitatrice |
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RUOLO AMMINISTRATIVO |
|
Profilo professionale: COMMESSI |
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1) Commesso |
- Messo |
Allegato B
(articolo 62, comma 4)
Tabella di equiparazione per l'inquadramento del personale comandato
dalla Provincia autonoma di Trento presso le Unità Sanitarie Locali
Ingegnere del 9° livello funzionale-retributivo con almeno 18 anni di servizio e con funzioni di direzione di settori da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge |
- Ruolo professionale, profilo professionale: ingegneri, posizione funzionale: ingegnere coordinatore |
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Personale amministrativo del 7° livello funzionale-retributivo |
- Ruolo amministrativo, profilo professionale: collaboratori amministrativi, posizione funzionale: collaboratore amministrativo |
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Personale amministrativo del 6° e 5° livello funzionale-retributivo |
- Ruolo amministrativo, profilo professionale: assistenti amministrativi, posizioni funzionale: assistente amministrativo |
Personale amministrativo del 4° livello funzionale-retributivo |
- Ruolo amministrativo, profilo professionale: coadiutori amministrativi, posizione funzionale: coadiutore amministrativo |
[1] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[3] L'art. 60 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[15] Comma abrogato dall’art. 80 della
[16] Comma abrogato dall’art. 80 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[18] Comma inserito dall’art. 79 della
[19] Comma inserito dall’art. 79 della
[20] Articolo così sostituito dall'art. 10 della
[21] Comma aggiunto dall'art. 36 della
[22] Comma così sostituito dall'art. 15 della
[23] Articolo abrogato dall'art. 2 della