Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 10/04/1980 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Interventi in materia di assistenza scolastica. |
Art. 2. Interventi nei settore dell'edilizia scolastica. |
Art. 3. Modalità di iscrizione in bilancio degli importi relativi al fondo «Oneri per l'istruzione professionale». |
Art. 4. |
Art. 5. Borse di studio per corsi di restauro. |
Art. 6. Assuntorie per zone archeologiche. |
Art. 7. Modifica di procedure. |
Art. 8. Anticipazioni di contributi su opere relative a beni tutelati. |
Art. 9. Interventi per i beni tutelati ed il restauro di opere d'arte. |
Art. 10. Acquisto opere d'arte. |
Art. 11. Interventi e contributi per attività sportive. |
Art. 12. Attrezzature sportive e piccoli impianti. |
Art. 13. Impianti sportivi. |
Art. 14. Acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredamenti. |
Art. 15. Completamento programma di edilizia ospedaliera. |
Art. 16. Provvidenze agli affetti dal morbo di Hansen. |
Art. 17. |
Art. 18. |
Art. 19. |
Art. 20. |
Art. 23. |
Art. 24. Programma agricolo - forestale. |
Art. 25. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino destinato all'allevamento per riproduzione. |
Art. 26. Contributi in conto interessi relativi ad investimenti urgenti per la zootecnia. |
Art. 27. Contributi in conto interessi relativi ad interventi per il miglioramento delle zone agricole montane. |
Art. 28. Contributi in conto interessi relativi ad interventi nei settore zootecnico. |
Art. 29. Contributi in conto interessi per impianti irrigui interaziendali. |
Art. 30. Contributi in conto interessi per strutture ed impianti cooperativi. |
Art. 31. Contributi in conto interessi per strutture agricole ammesse ai benefici CEE e dello Stato. |
Art. 32. Contributi in conto interessi per impianti ammessi ai benefici CEE e dello Stato. |
Art. 33. Contributi in conto interessi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola. |
Art. 34. Concorso negli interessi su mutui per finalità relative alla proprietà diretto - coltivatrice. |
Art. 35. Contributi in conto interessi per impianti del settore zootecnico. |
Art. 36. Contributi in conto interessi per il finanziamento dei piani di sviluppo. |
Art. 37. Contributi per la contabilità agraria. |
Art. 38. Finanziamento superi di spesa su opere di bonifica montana. |
Art. 39. Servizi di custodia forestale. |
Art. 40. Agevolazioni per il leasing mobiliare. |
Art. 41. Agevolazioni per l'incremento delle attività industriali. |
Art. 42. Agevolazioni su operazioni garantite dal Confidi. |
Art. 43. Integrazione fondo di garanzia per anticipazioni ad imprese associate al Confidi. |
Art. 44. Integrazione fondo di garanzia Confidi. |
Art. 45. Agevolazioni per nuovi insediamenti industriali. |
Art. 46. Disposizioni relative all'assunzione di mutui per l'acquisizione di aree destinate a nuovi insediamenti industriali. |
Art. 47. Estensione di disposizioni provinciali ad interventi relativi a leggi regionali nei casi di anticipata estinzione parziale dei mutui. |
Art. 48. Apprestamento di aree per impianti produttivi: modalità di assunzione degli impegni di spesa. |
Art. 49. Ulteriore partecipazione ai fondi di dotazione dell'istituto mediocredito Trentino-Alto Adige. |
Art. 50. Svincolo delle cauzioni per azioni al portatore. |
Art. 51. |
Art. 52. Contributi in conto interessi per investimenti con ricorso al credito. |
Art. 53. Contributi in conto capitale per investimenti non collegati a finanziamenti bancari. |
Art. 54. Contributi in conto interessi per la realizzazione di centri artigianali. |
Art. 55. Contributi su oneri per garanzie fidejussorie per la realizzazione di centri artigianali. |
Art. 56. Contributi in conto interessi su investimenti effettuati da consorzi tra imprese artigiane. |
Art. 57. Contributi in conto interessi su operazioni garantite dal fondo rischi della Cooperativa artigiana di garanzia. |
Art. 58. Ammissione di domande previste per ottenere i benefici delle leggi afferenti dell'Artigiancassa. |
Art. 59. Occupazione giovanile. |
Art. 60. Occupazione di persone oggetto di processi di emarginazione - Integrazione di finanziamenti. |
Art. 61. |
Art. 62. Contributi in conto interessi per agevolare il commercio. |
Art. 63. Presentazione di documentazione per le agevolazioni al commercio. |
Art. 64. Ammissibilità delle domande alle agevolazioni al commercio. |
Art. 65. |
Art. 66. Contributi per l'agevolazione delle esportazioni. |
Art. 67. |
Art. 68. Agevolazioni relative al marchio di origine e qualità. |
Art. 69. |
Art. 70. Pareri per la realizzazione delle opere da parte delle scuole di sci. |
Art. 71. Agevolazioni nel settore dello sci. |
Art. 72. Ammissione di domande su finanziamenti per l'industria alberghiera. |
Art. 73. |
Art. 78. Sovvenzione alle aziende autonome di turismo e pro loco per iniziative. |
Art. 79. Fondo di rotazione per il credito alberghiero. |
Art. 86. Programma triennale di interventi straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche. |
Art. 87. Contributi in conto interessi per la realizzazione di acquedotti e fognature. |
Art. 88. Contributi in conto interessi per la realizzazione di opere viarie e di comunicazione. |
Art. 89. Contributi in conto interessi per la realizzazione di altre strutture pubbliche. |
Art. 90. Manutenzione straordinaria della viabilità: modalità di assunzione degli impegni di spesa. |
Art. 91. Opere idrauliche: modalità di assunzione degli impegni di spesa. |
Art. 92. Manutenzione straordinaria degli immobili: modalità di assunzione degli impegni di spesa. |
Art. 93. Sottoscrizione di azioni dell'«Autostrada del Brennero s.p.a.». |
Art. 94. Fondo provinciale per i trasporti pubblici. |
Art. 95. |
Art. 96. Contributi in conto interessi per la costruzione di impianti a fune. |
Art. 97. Comunicazioni radio televisive. |
Art. 98. Fondo per il finanziamento delle spese correnti dei comprensori. |
Art. 99. |
Art. 100. Programmi comprensoriali. |
Art. 101. Concorso della Provincia nelle spese per la formazione dei piani comprensoriali. |
Art. 102. Interventi per favorire l'acquisto e l'ammodernamento delle sedi dei comprensori. |
Art. 103. Piano di finanziamento della legge provinciale concernente «Norme per la tutela ed il recupero degli insediamenti storici»: modalità per l'assunzione degli impegni di spesa. |
Art. 104. interpretazione autentica. |
Art. 105. Interventi di propaganda contro l'inquinamento. |
Art. 106. Finanziamento attività del Comitato provinciale della caccia. |
Art. 107. Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi |
Art. 108. Integrazione finanziamenti per l'attività svolta nell'anno internazionale del bambino. |
Art. 109. Completamento delle strutture per la mensa dei dipendenti. |
Art. 110. |
Art. 111. Modalità di erogazione dei finanziamenti agli enti pubblici funzionali. |
Art. 112. Modalità di assunzioni di impegni di spesa. |
Art. 113. Acquisto di beni immobili: modalità di assunzione degli impegni. |
Art. 114. |
§ 6.1.4 - L.P. 10 aprile 1980, n. 8.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).
(B.U. 15 aprile 1980, n. 19).
Art. 1. Interventi in materia di assistenza scolastica.
1. Il limite massimo di spesa previsto dall'articolo 21, secondo comma, della
2. Per gli esercizi successivi, a modifica di quanto previsto dallo stesso articolo 21, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.
Art. 2. Interventi nei settore dell'edilizia scolastica.
1. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al titolo II della
Art. 3. Modalità di iscrizione in bilancio degli importi relativi al fondo «Oneri per l'istruzione professionale».
1. A partire dall'esercizio finanziario 1980, gli importi relativi al fondo «Oneri per l'istruzione professionale» istituito con l'articolo 7 della
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTITUZIONI, MANIFESTAZIONI
ED ATTIVITÀ ARTISTICHE, CULTURALI ED EDUCATIVE
NONCHE' DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
STORICO, ARTISTICO E POPOLARE
Art. 5. Borse di studio per corsi di restauro.
1. Il limite massimo di spesa previsto dall'articolo 6, secondo comma, della
2. Per gli esercizi successivi, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.
Art. 6. Assuntorie per zone archeologiche.
1. Per i fini di cui all'articolo 7 della
2. Per gli esercizi successivi, a modifica di quanto previsto dall'articolo 20, terzo comma, della stessa legge provinciale, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.
Art. 7. Modifica di procedure. [2]
[1. Per la concessione dei finanziamenti e dei contributi previsti dall'articolo 5, secondo comma, della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, relativi alla dotazione di impianti antifurto e di attrezzature di sicurezza, la Giunta provinciale può prescindere dal parere del comitato tecnico per i beni culturali].
Art. 8. Anticipazioni di contributi su opere relative a beni tutelati. [3]
[1. I contributi ed i finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 5 della
2. Qualora gli interventi ammessi ai benefici di cui al comma precedente non siano stati realizzati entro i termini stabiliti dalla Giunta provinciale o siano stati realizzati in maniera difforme dalle prescrizioni impartite a termini di legge, la Giunta provinciale revoca in tutto o in parte gli stessi contributi e finanziamenti ed i beneficiari sono tenuti alla restituzione mediante versamento delle relative somme alla tesoreria della Provincia per essere introitate in apposito capitolo del bilancio provinciale.
3. In caso di inadempienza si provvede al recupero delle somme erogate, ai sensi del
Art. 9. Interventi per i beni tutelati ed il restauro di opere d'arte.
1. La quota di spesa autorizzata in complessive lire 6.800.000.000 con l'articolo 12 della
Art. 10. Acquisto opere d'arte.
1. La quota di spesa autorizzata in complessive lire 800.000.000 con l'articolo 10 della
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE
Art. 11. Interventi e contributi per attività sportive.
1. Per i fini di cui agli articoli 3, 4 e 5 della
2. Per gli esercizi successivi, a modifica di quanto previsto dal predetto articolo 69 e dall'articolo 1, secondo comma, della
Art. 12. Attrezzature sportive e piccoli impianti.
1. La quota di spesa autorizzata in complessive lire 400.000.000 con l'articolo 72 della
Art. 13. Impianti sportivi.
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4 della
2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 440.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1990.
3. I comuni ed i consorzi di comuni interessati alla realizzazione di impianti sportivi presenteranno domanda alla Giunta provinciale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione prevista dall'articolo 5 della medesima legge provinciale n. 4.
4. [4].
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA
Art. 14. Acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredamenti. [5]
Art. 15. Completamento programma di edilizia ospedaliera. [6]
Art. 16. Provvidenze agli affetti dal morbo di Hansen. [7]
1. A decorrere dal 1 gennaio 1979, ai cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, residenti in un comune della provincia di Trento, è corrisposto dalla Provincia stessa un sussidio nella misura stabilita dall'articolo 1 della
2.Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.
3. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale, comprendendo nello stesso gli oneri derivanti dall'attuazione delle leggi citate al primo comma.
Artt. 21. - 22. [12]
Art. 24. Programma agricolo - forestale.
1. Per l'attuazione del programma agricolo-forestale per l'anno 1980, da approvarsi ai sensi dell'articolo 5 della
- lire 1.650.000.000 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 22 della
- lire 570.000.000 per il miglioramento del patrimonio zootecnico, secondo le disposizioni recate dalla
- lire 5.000.000.000 per spese e contributi per opere di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al
- lire 941.000.000 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 1, secondo comma, numero 1) della
- lire 800.000.000 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 2, numero 2) della
- lire 64.125.000 per l'assegnazione di somme alla Federazione provinciale allevatori di Trento per il ripianamento dei disavanzi della stessa;
- lire 352.000.000 per gli interventi di cui agli articoli 2, 6, ultimo comma, 8 e del capo IV della
- lire 300.000.000 per gli interventi di cui al capo III della
- lire 227.000.000 per gli interventi di cui alla
- lire 27.000.000 per spese relative all'attività di conservazione e valorizzazione dei territori destinati a parchi naturali dal piano urbanistico provinciale, ai sensi degli articoli 1, 2, 3, lettera a) e 6, lettere a), c) e d) della
2. Per consentire l'attuazione dei programmi agricoli per gli anni 1978 e 1979, gli stanziamenti autorizzati con l'articolo 4 della
3. Le somme corrispondenti a dette economie sono iscritte, per i medesimi importi, nello stato di previsione della spesa della Provincia per l'esercizio finanziario 1980 e sono utilizzate con le modalità e nei termini indicati nelle leggi di autorizzazione, di seguito precisati:
- lire 1.000.000.000 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 2, secondo comma, numeri 1) e 2), della
- lire 250.000.000 per l'assegnazione di somme alla Stazione sperimentale agraria forestale di S. Michele all'Adige per l'allestimento di un centro agro-metereologico per il miglioramento e la difesa delle produzioni agricole e forestali (
- lire 350.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale di cui all'articolo 22 della
- lire 1.500.000.000 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 1, secondo comma, numero 1), della
Art. 25. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino destinato all'allevamento per riproduzione.
1. Per i fini di cui all'articolo 1 della
- lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980;
- lire 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.
2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1980, lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1985 e lire 150.000.000 per l'esercizio finanziario 1986.
Art. 26. Contributi in conto interessi relativi ad investimenti urgenti per la zootecnia.
1. Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 5, lettera b) della
Art. 27. Contributi in conto interessi relativi ad interventi per il miglioramento delle zone agricole montane.
1. Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 1, punto 2) della
- lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980;
- lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.
2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1980, di lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2001 e di lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 2002.
Art. 28. Contributi in conto interessi relativi ad interventi nei settore zootecnico.
1. Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 7 della
2. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 22 della
Art. 29. Contributi in conto interessi per impianti irrigui interaziendali.
1. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dalla
2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 600.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1995.
Art. 30. Contributi in conto interessi per strutture ed impianti cooperativi.
1. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dalla legge provinciale 15 dicembre 1972- n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati limiti di impegno di lire 900.000.000 e di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980, rispettivamente 1981 da utilizzare per interventi relativi all'acquisto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla costruzione ed alle attrezzature degli impianti di cui all'articolo 1, numeri 1), 4) e 5) della stessa legge provinciale e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 900.000.000 per l'esercizio finanziario 1980, lire 1.400.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1995 e lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1996.
Art. 31. Contributi in conto interessi per strutture agricole ammesse ai benefici CEE e dello Stato.
1. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dalla
2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 450.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 2000.
Art. 32. Contributi in conto interessi per impianti ammessi ai benefici CEE e dello Stato.
1. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dalla
2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 350.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 2000.
3. L'autorizzazione del limite di impegno disposta con l'articolo 24 della
Art. 33. Contributi in conto interessi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.
1. Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 6, lettera a), della
Art. 34. Concorso negli interessi su mutui per finalità relative alla proprietà diretto - coltivatrice.
1. Per i fini di cui alla
Art. 35. Contributi in conto interessi per impianti del settore zootecnico.
1. Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 2 della
Art. 36. Contributi in conto interessi per il finanziamento dei piani di sviluppo.
1. Per i fini di cui all'articolo 8 della
Art. 37. Contributi per la contabilità agraria.
1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 16 della
- lire 80.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981;
- lire 50.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.
2. In relazione alle disposizioni recate dall'articolo 16, quarto comma, della stessa legge provinciale n. 39, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista, allo scopo, a carico dell'esercizio finanziario 1980, nonché di quella autorizzata con il precedente comma, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 e del terzo comma dell'articolo 55 della
Art. 38. Finanziamento superi di spesa su opere di bonifica montana.
1. Al fine di agevolare gli enti concessionari che hanno provveduto alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana con le provvidenze recate da leggi statali, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai medesimi, finanziamenti e contributi integrativi sugli oneri eccedenti le previsioni di progetto e derivanti dalla revisione prezzi e dall'applicazione della imposta sul valore aggiunto.
2. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 35.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.
Art. 39. Servizi di custodia forestale.
1. Lo stanziamento autorizzato con l'articolo 15, secondo comma, della
2. Per gli esercizi successivi, a modifica di quanto previsto dallo stesso articolo 15, secondo comma, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE INDUSTRIALE
Art. 40. Agevolazioni per il leasing mobiliare.
1. Per i fini di cui alla
Art. 41. Agevolazioni per l'incremento delle attività industriali.
1. Per i fini di cui alla
Art. 42. Agevolazioni su operazioni garantite dal Confidi.
1. Per i fini di cui alla
Art. 43. Integrazione fondo di garanzia per anticipazioni ad imprese associate al Confidi.
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad integrare il fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore di imprese associate al Consorzio di garanzia collettiva fidi fra piccole e medie industrie della provincia di Trento di cui al capo II della
2. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.
Art. 44. Integrazione fondo di garanzia Confidi.
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad integrare il fondo rischi del Consorzio di garanzia collettiva fidi fra piccole e medie industrie della provincia di Trento di cui al capo I della
2. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.
Art. 45. Agevolazioni per nuovi insediamenti industriali.
1. Per la concessione dei concorsi di cui alla
- lire 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980;
- lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981;
- lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982.
2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 400.000.000 per l'esercizio finanziario 1980, lire 600.000.0000 per l'esercizio finanziario 1981, lire 800.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1995, lire 400.000.000 per l'esercizio finanziario 1996 e lire 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1997.
Art. 46. Disposizioni relative all'assunzione di mutui per l'acquisizione di aree destinate a nuovi insediamenti industriali.
1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere il concorso di cui alla
2. In tal caso alla domanda di contributo deve essere allegata, in sostituzione della dichiarazione di cui all'articolo 4, lettera b), della citata legge provinciale n. 25, la comunicazione della Cassa depositi e prestiti dell'adesione di massima sulla domanda di mutuo e l'accertamento di cui all'articolo 5 della medesima legge provinciale viene effettuato dagli uffici dell'assessorato cui è affidata la materia dell'industria.
Art. 47. Estensione di disposizioni provinciali ad interventi relativi a leggi regionali nei casi di anticipata estinzione parziale dei mutui. [14]
Art. 48. Apprestamento di aree per impianti produttivi: modalità di assunzione degli impegni di spesa.
1. Ai fini della realizzazione delle opere afferenti alla costruzione e straordinaria manutenzione delle infrastrutture di aree per impianti produttivi, di cui al capo I della
Art. 49. Ulteriore partecipazione ai fondi di dotazione dell'istituto mediocredito Trentino-Alto Adige.
1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige - Mediocredito Trentino- Alto Adige - con sede in Trento, mediante il conferimento o l'acquisizione di quote, al valore nominale, fino alla concorrenza dell'importo di lire 390.000.000.
2. E' altresì autorizzata la partecipazione della Provincia al fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento annessa all'istituto medesimo, mediante il conferimento o l'acquisizione di quote, al valore nominale, fino alla concorrenza dell'importo di lire 100.000.000.
3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.
Art. 50. Svincolo delle cauzioni per azioni al portatore.
1. Le cauzioni prestate ai sensi dell'articolo 2 della
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO
Art. 52. Contributi in conto interessi per investimenti con ricorso al credito.
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 6 della
2. Per gli esercizi successivi, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge medesima, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore a lire 1.800.000.000 fino al 1990 ed a lire 300.000.000 nel 1991.
3. Lo stanziamento di lire 500.000.000 autorizzato con l'articolo 35 della
Art. 53. Contributi in conto capitale per investimenti non collegati a finanziamenti bancari.
1. Per i fini di cui all'articolo 13 della
Art. 54. Contributi in conto interessi per la realizzazione di centri artigianali.
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 15 della
2. Per gli esercizi successivi, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge medesima, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore a lire 700.000.000 fino al 1995 e lire 200.000.000 nel 1996.
Art. 55. Contributi su oneri per garanzie fidejussorie per la realizzazione di centri artigianali.
1. Per i fini di cui all'articolo 20 della
Art. 56. Contributi in conto interessi su investimenti effettuati da consorzi tra imprese artigiane.
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 24 della
2. Per gli esercizi successivi fino al 1995, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge medesima, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di lire 100.000.000.
Art. 57. Contributi in conto interessi su operazioni garantite dal fondo rischi della Cooperativa artigiana di garanzia.
1. Per i fini di cui all'articolo 33 della
- lire 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980;
- lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.
Art. 58. Ammissione di domande previste per ottenere i benefici delle leggi afferenti dell'Artigiancassa. [16]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE GIOVANILE
E DI OCCUPAZIONE DI PERSONE OGGETTO DI PROCESSI
DI EMARGINAZIONE
Art. 59. Occupazione giovanile.
1. In relazione all'attuazione della
- lire 144.234.295 a carico dell'esercizio finanziario 1980,
- lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.
Art. 60. Occupazione di persone oggetto di processi di emarginazione - Integrazione di finanziamenti.
1. Per i fini di cui alla
- lire 74.356.452 a carico dell'esercizio finanziario 1980;
- lire 150.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
Art. 62. Contributi in conto interessi per agevolare il commercio.
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della
- lire 600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980;
- lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.
2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 600.000.000 per l'esercizio finanziario 1980, di lire 1.100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1990 e di lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1991.
Art. 63. Presentazione di documentazione per le agevolazioni al commercio. [18]
Art. 64. Ammissibilità delle domande alle agevolazioni al commercio. [19]
Art. 66. Contributi per l'agevolazione delle esportazioni.
1. Per la concessione dei contributi previsti dalla
Art. 68. Agevolazioni relative al marchio di origine e qualità. [22]
[1. Per i fini di cui alla
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
E DI INDUSTRIA ALBERGHIERA
Art. 70. Pareri per la realizzazione delle opere da parte delle scuole di sci. [24]
Art. 71. Agevolazioni nel settore dello sci. [25]
Art. 72. Ammissione di domande su finanziamenti per l'industria alberghiera. [26]
Artt. 74. - 77. [28]
Art. 78. Sovvenzione alle aziende autonome di turismo e pro loco per iniziative.
1. La quota di spesa autorizzata in complessive lire 1.080.000.000 con l'articolo 53 della
Art. 79. Fondo di rotazione per il credito alberghiero. [29]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA
Artt. 80. - 85. [30]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Art. 86. Programma triennale di interventi straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche.
1. La quota di spesa autorizzata in complessive lire 45.000.000.000 con l'articolo 63 della
Art. 87. Contributi in conto interessi per la realizzazione di acquedotti e fognature.
1. Per i fini di cui alla
2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della Provincia in misura di lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 2000.
Art. 88. Contributi in conto interessi per la realizzazione di opere viarie e di comunicazione.
1. Per i fini di cui alla
2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 2000.
Art. 89. Contributi in conto interessi per la realizzazione di altre strutture pubbliche.
1. Per i fini di cui alla
2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 800.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 2000.
Art. 90. Manutenzione straordinaria della viabilità: modalità di assunzione degli impegni di spesa.
1. Ai fini della realizzazione delle opere afferenti la costruzione, completamento, sistemazione, bitumatura e straordinaria manutenzione in appalto di strade provinciali e relativi raccordi con strade statali, aeroporti, stazioni ferroviarie ed altro, ivi comprese le indennità di esproprio, spese per la relativa revisione prezzi, nonché per la costruzione delle strade di adduzione e di penetrazione alle nuove aree industriali ai sensi degli articoli 6 e 8 della
Art. 91. Opere idrauliche: modalità di assunzione degli impegni di spesa.
1. Ai fini della realizzazione delle opere afferenti la sistemazione idraulica e di manutenzione straordinaria di quelle esistenti, ivi comprese le spese per revisione prezzi, la cui esecuzione comporta spese a carattere pluriennale, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione di contratti e per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista allo scopo, nel bilancio pluriennale, ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14- settembre 1979, n. 7.
Art. 92. Manutenzione straordinaria degli immobili: modalità di assunzione degli impegni di spesa.
1. Ai fini della realizzazione delle opere afferenti la costruzione, la sistemazione e la manutenzione straordinaria di immobili, compresa l'installazione di apparecchiature in edifici adibiti ad uffici provinciali e spese per la relativa revisione prezzi, la cui esecuzione comporta spese a carattere pluriennale, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione di contratti e per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista allo scopo, nel bilancio pluriennale, ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della
Art. 93. Sottoscrizione di azioni dell'«Autostrada del Brennero s.p.a.».
1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione dell'«Autostrada del Brennero s.p.a.» fino alla concorrenza dell'importo di lire 55.000.000.
2. Per i fini di cui al comma precedente è autorizzato lo stanziamento di lire 55.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 94. Fondo provinciale per i trasporti pubblici. [31]
[1. II limite massimo di spesa previsto dall'articolo 25 della
2. Per gli esercizi successivi, a modifica di quanto previsto dallo stesso articolo 25, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge annuale di bilancio in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale].
Art. 96. Contributi in conto interessi per la costruzione di impianti a fune.
1. Per i fini di cui all'articolo 1 della
2. Per gli esercizi successivi, fino al 1990, tenuto conto delle disposizioni recate dall'articolo 3 della stessa legge provinciale n. 26, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al primo comma.
3. Le domande di contributo devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI
Art. 97. Comunicazioni radio televisive.
1. Al fine di realizzare le strutture ed attrezzature con relativi collegamenti viari e di alimentazione elettrica per l'installazione dei punti di ripetizione necessari all'estensione della ricezione radiotelevisiva ai centri abitati con popolazione inferiore ai mille abitanti, l'amministrazione provinciale è autorizzata ad eseguire tali opere ed interventi in economia, a mezzo dei propri uffici sulla base del progetto di fattibilità che sarà approvato dalla Giunta provinciale [33].
2. II Presidente della Giunta provinciale, su deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a sottoscrivere apposita convenzione con la RAI radiotelevisione italiana per definire i tempi, le modalità e le priorità di esecuzione degli interventi nonché eventuali apporti di beni, diritti e servizi al fine di realizzare l'estensione della rete radiotelevisiva, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della
3. Analoghe convenzioni possono essere definite tra la Giunta provinciale e i comuni o consorzi di comuni o comprensori interessati, sempre ai fini della realizzazione della estensione della ricezione radiotelevisiva.
4. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 600.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPRENSORI
Art. 98. Fondo per il finanziamento delle spese correnti dei comprensori. [34]
1. Ferme restando le disposizioni recate dall'articolo 2, secondo comma, della
Art. 100. Programmi comprensoriali. [36]
1. In attesa di una nuova regolamentazione della programmazione comprensoriale dello sviluppo economico, da effettuare nel quadro di norme organiche sulla programmazione provinciale, i comprensori sono autorizzati a predisporre, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, azioni programmatiche nel settore delle infrastrutture di bonifica montana e di igiene del suolo.
2. Costituiscono elementi essenziali di ogni azione programmatica:
1) l'analisi della situazione e delle tendenze in atto;
2) l'indicazione degli obiettivi da perseguire e la determinazione degli elementi atti a consentire la verifica del grado di realizzazione dei medesimi;
3) la descrizione delle opere da eseguire, ed un preventivo di massima espresso in lire correnti;
4) ove necessario, una proposta di regolamentazione dei rapporti con enti o privati proprietari dei terreni;
5) il tempo necessario per la predisposizione dei progetti delle opere e per la loro attuazione;
6) il piano finanziario contenente:
a) l'indicazione dei finanziamenti in conto capitale ammissibili in applicazione di leggi di settore operanti, in riferimento a quanto previsto dal quarto comma;
b) l'ammontare della compartecipazione di comuni e di eventuali altri interessati;
c) l'ammontare della parte di spesa non coperta.
3. Le azioni programmatiche sono approvate dalla Giunta provinciale che contestualmente dispone:
- l'ammontare di massima dei concorsi finanziari a carico delle singole leggi di settore, che saranno assegnati ai comprensori in via definitiva conformemente alle procedure previste dalle leggi medesime;
- l'assegnazione dei fondi necessari a coprire il fabbisogno di cui alla precedente lettera c) definitivamente accertato, allo scopo utilizzando - à sensi del secondo comma dell'articolo 55 della
4. Ai fini della presente norma, i comprensori si intendono compresi tra destinatari dei benefici finanziari, nella misura consentita dalle leggi di settore.
5. La ripartizione delle disponibilità di cui al terzo comma fra i comprensori, è effettuata dalla Giunta provinciale a sensi dell'articolo 16 della
Art. 101. Concorso della Provincia nelle spese per la formazione dei piani comprensoriali. [37]
Art. 102. Interventi per favorire l'acquisto e l'ammodernamento delle sedi dei comprensori.
1. La nota di spesa autorizzata in complessive lire 4.000.000.000 con l'articolo 73 della
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CENTRI STORICI
Art. 103. Piano di finanziamento della legge provinciale concernente «Norme per la tutela ed il recupero degli insediamenti storici»: modalità per l'assunzione degli impegni di spesa.
1. In sede di approvazione del piano finanziario previsto dall'articolo 13 della
Art. 104. interpretazione autentica.
1.Il reddito stabilito dalla legislazione provinciale per accedere ai benefici previsti per l'edilizia agevolata richiamato dall'articolo 14 della
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTI
Art. 105. Interventi di propaganda contro l'inquinamento.
1. Per i fini di cui all'articolo 4, lettera e), della
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA
Art. 106. Finanziamento attività del Comitato provinciale della caccia. [38]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI ANTINCENDI
Art. 107. Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi
1. Per l'esercizio finanziario 1980, è autorizzata l'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 108. Integrazione finanziamenti per l'attività svolta nell'anno internazionale del bambino.
1. Per i fini di cui all'articolo 75 della
Art. 109. Completamento delle strutture per la mensa dei dipendenti.
1. Per la realizzazione delle strutture previste dall'articolo 7, primo comma, della
Art. 111. Modalità di erogazione dei finanziamenti agli enti pubblici funzionali.
1. Nell'assegnazione di finanziamenti per l'attività degli enti pubblici funzionali della Provincia, secondo le disposizioni recate dai provvedimenti autorizzativi di spesa, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'erogazione dei finanziamenti stessi in una o più soluzioni tenendo conto dei fabbisogni di cassa degli enti medesimi nonché della situazione di cassa della Provincia.
Art. 112. Modalità di assunzioni di impegni di spesa.
1. Per l'affidamento dei lavori e l'effettuazione degli interventi disposti con le leggi provinciali indicate agli articoli 9, 10, 85 e 86 della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione di contratti e per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista negli articoli medesimi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 e del terzo comma dell'articolo 55 della
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche in relazione all'effettuazione degli interventi previsti dal titolo II della
Art. 113. Acquisto di beni immobili: modalità di assunzione degli impegni.
1. Ai fini dell'acquisto di beni immobili, la cui effettuazione comporta spese a carattere pluriennale, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione di contratti e per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista allo scopo, del bilancio pluriennale, ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della
[1] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[4] Abroga l'art. 18 della
[5] Articolo abrogato dall’art. 80 della
[6] Articolo abrogato dall’art. 80 della
[7] Articolo così modificato dall'art. 3 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[9] Articolo abrogato con decorrenza dalla data di nomina dei liquidatori di cui all'articolo 12, comma 2, della
[10] Gli artt. 19, 21 e 22 sono stati abrogati dall'art. 55 della
[11] Articolo abrogato dall’art.62 della
[12] Gli artt. 19, 21 e 22 sono stati abrogati dall'art. 55 della
[13] Articolo abrogato dall’art. 5 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[15] Sostituisce l'art. 16 e modifica gli artt. 26 e 33 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 38 della
[17] Modifica l'art. 9 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 38 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 38 della
[20] Modifica gli artt. 2, 3 e 5 della
[21] Articolo abrogato dall’art. 10 della
[22] Articolo abrogato dall’art. 10 della
[23] Modifica gli artt. 7, 11, e 19 della
[24] Articolo abrogato dall'art. 38 della
[25] Articolo abrogato dall'art. 38 della
[26] Articolo abrogato dall'art. 38 della
[27] Modifica la
[28] Articoli abrogati dall'art. 30 della
[29] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[30] Articoli abrogati dall'art. 99 della
[31] Articolo abrogato dall'art. 49 della
[32] Modifica l'art. 2 e l'art. 5 della
[33] Comma così modificato dall'art. 27 della
[34] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[35] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[36] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[37] Articolo abrogato dall'art. 158 della
[38] Le disposizioni di cui al presente articolo sono state abrogate dall'art. 53 della
[39] Articolo abrogato dall'art. 55 della
[40] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.