Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.3 lavori pubblici |
Data: | 16/05/2000 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. |
Art. 2. Dichiarazione di urgenza. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 3.3.38 - Legge Provinciale 16 maggio 2000, n. 6.
Disposizioni urgenti in materia di lavori pubblici.
(B.U. 23 maggio 2000, n. 22).
Art. 1. Disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
1. In relazione all'abrogazione della
a) articolo 34 (Requisiti di partecipazione), commi 1 (limitatamente alla parte in cui richiede l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori), 2, 3, 4, 6 e 8, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 30 della
b) articolo 36 (Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi), comma 2, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 42 della
c) articolo 37 (Requisiti soggettivi connessi all'iscrizione all'ANC), commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7 bis, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 3 della
2. Fino all'entrata in vigore di diversa normativa provinciale, ai fini della partecipazione delle imprese alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, ivi compresi quelli da eseguire in economia, si applicano le disposizioni di cui al
3. I riferimenti contenuti nella
Art. 2. Dichiarazione di urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del
Art. 3. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.