§ 6.4.1 - L.P. 19 novembre 1979, n. 10.
Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 programmazione
Data:19/11/1979
Numero:10


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 6.4.1 - L.P. 19 novembre 1979, n. 10.

Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali.

(B.U. 27 novembre 1979, n. 59).

 

Art. 1. [1]

     1. Al fine di consentire alla Provincia autonoma di Trento l'attuazione del migliore impiego delle risorse finanziarie disponibili e di rendere trasparente la destinazione delle medesime, è istituita una anagrafe degli interventi finanziari erogati a carico del bilancio provinciale.

 

     Art. 2. [2]

     1. Nell'anagrafe di cui al precedente articolo sono iscritti - secondo un sistema di codificazione - i soggetti a favore dei quali siano state disposte erogazioni a carico del bilancio della Provincia, anche tramite enti dalla stessa delegati, relative a contributi, concorsi finanziari, finanziamenti ed in genere a tutti i trasferimenti ed apporti di capitale, con esclusione dei trasferimenti a carattere assistenziale. Agli effetti dell'anagrafe sono considerati soggetti anche i mutuatari che beneficiano di contributi corrisposti ad istituti di credito.

     2. Gli enti di garanzia e gli enti creditizi cui è affidata l'anticipazione di agevolazioni per conto della Provincia sono tenuti a fornire ad essa i dati di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine sono adeguate le convenzioni con i predetti enti e sono stabiliti i termini di decorrenza di tale obbligo [3].

 

     Art. 3. [4]

     1. Il sistema di codificazione di cui all'articolo 2 prevede:

     a) il beneficiario dell'intervento finanziario;

     b) la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni;

     c) l'ammontare dell'intervento finanziario;

     d) gli eventuali ulteriori elementi, individuati dalla Giunta provinciale, ritenuti necessari per le finalità dell'anagrafe di cui all'articolo 1.

 

     Art. 4. [5]

     1. La Provincia assicura l'accesso gratuito, anche per via telematica, all'anagrafe degli interventi finanziari provinciali secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59).

     2. Le modalità e i tempi di attivazione dell'accesso per via telematica all'anagrafe degli interventi finanziari provinciali sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

     3. Particolari elaborazioni dei dati contenuti nell'anagrafe degli interventi finanziari sono fornite a richiesta, fatte salve le esigenze tecniche, ai gruppi consiliari presenti in Consiglio provinciale.


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 23 agosto 1982, n. 17.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 23 agosto 1982, n. 17.

[3] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[4] Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 23 agosto 1982, n. 17 e così sostituito dall’art. 7 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[5] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.P. 23 agosto 1982, n. 17 e dall'art. 17 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.