§ 6.2.15 - L.P. 7 gennaio 1997, n. 1.
Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 imposte e tributi
Data:07/01/1997
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Tassa provinciale per il diritto allo studio universitario.
Art. 2.  Determinazione dell'importo.
Art. 3.  Esoneri.
Art. 4.  Disciplina della tassa.
Art. 5.  Regolamento della tassa per l'abilitazione professionale.
Art. 6.  Modificazioni alla legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 - (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore).
Art. 7.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 8.  Riferimenti finanziari.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 6.2.15 - L.P. 7 gennaio 1997, n. 1.

Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

(B.U. 14 gennaio 1997, n. 2).

 

Art. 1. Tassa provinciale per il diritto allo studio universitario.

     1. La tassa per il diritto allo studio universitario, istituita ai sensi dell'art. 3, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), a decorrere dall'anno accademico 1996/97 costituisce tributo proprio della Provincia autonoma di Trento e trova applicazione secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

     2. La tassa di cui al comma 1 è dovuta dagli studenti per l'iscrizione al corso dell'Università statale degli studi di Trento, nonché delle università legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che hanno sede legale in provincia di Trento e che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

 

     Art. 2. Determinazione dell'importo.

     1. Per l'anno accademico 1996/97 l'importo della tassa per il diritto allo studio universitario è determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in lire 120.000.

     2. Per l'anno accademico 1997/98 la tassa è dovuta nella misura di lire 170.000.

     3. Per gli anni accademici successivi l'importo della tassa, come determinato al comma 2, può essere aggiornato entro il limite massimo del dieci per cento rispetto all'anno precedente con deliberazione della Giunta provinciale da adottare entro il mese di maggio dell'anno accademico precedente quello di riferimento, purché ciò non comporti il superamento del limite massimo stabilito dall'art. 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.

 

     Art. 3. Esoneri.

     1. Fermi restando i casi di esonero previsti dall'art. 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la Giunta provinciale può determinare entro il mese di maggio dell'anno accademico precedente a quello di riferimento, sentita l'Opera universitaria, ulteriori casi generali di esonero parziale o totale dal pagamento della tassa di cui all'art. 1 a favore degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, attenendosi ai medesimi criteri applicabili in materia di godimento degli interventi per il diritto allo studio universitario.

     1 bis. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli studenti portatori di handicap [1].

 

     Art. 4. Disciplina della tassa.

     1. La tassa prevista dall'art. 1 è corrisposta in unica soluzione all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione ai corsi.

     2. Tutte le funzioni relative all'accertamento, liquidazione, riscossione e rimborso della tassa, nonché all'accertamento delle condizioni per l'esonero parziale o totale dalla tassa stessa sono svolte dall'Opera universitaria, alla quale resta assegnato il corrispondente gettito per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore ai sensi della normativa applicabile in materia.

     3. La Giunta provinciale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per la rendicontazione alla Provincia delle riscossioni, dei rimborsi e degli esoneri, in relazione a ciascun anno accademico di riferimento.

     4. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli studenti e di agevolare le verifiche sul versamento della tassa previste dall'art. 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'Opera universitaria, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, può stipulare convenzioni o addivenire ad altre forme di collaborazione con l'Università statale degli studi di Trento, nonché con altre università o istituti di cui all'art. 1, comma 2.

     5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni applicabili in materia di tasse universitarie.

 

     Art. 5. Regolamento della tassa per l'abilitazione professionale.

     1. L'importo della tassa di abilitazione di cui all'art. 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), divenuta tributo proprio della Provincia ai sensi dell'art. 8 bis del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 687 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti assistenza ed edilizia scolastica), introdotto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 512, è fissato per l'anno 1997 in lire 120.000.

     2. Per gli anni successivi l'importo della tassa di cui al comma 1 viene aggiornato, con deliberazione della Giunta provinciale da adottare entro il 31 ottobre, nei limiti delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relative al mese di settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento.

     3. La tassa è dovuta da tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale ed è corrisposta mediante versamento su conto corrente postale intestato al tesoriere della Provincia. L'effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto della iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

     4. Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa, nonché per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, i rimborsi e i ricorsi amministrativi, si applicano le norme che disciplinano le tasse provinciali sulle concessioni non governative di cui all'art. 29 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.

 

     Art. 6. Modificazioni alla legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 - (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore). [2]

 

     Art. 7. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Per l'anno accademico 1996/97 i casi per l'esonero dal pagamento della tassa di cui all'art. 1 sono quelli previsti dall'art. 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché gli eventuali ulteriori casi di esonero parziale o totale previsti nel bando, approvato dall'Università statale degli studi di Trento e dall'Opera universitaria per il medesimo anno accademico, per l'esonero dalle tasse universitarie degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

     2. Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 cessano di trovare applicazione.

 

     Art. 8. Riferimenti finanziari.

     1. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio per i fini di cui all'art. 22, comma 1, e all'art. 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, come sostituito dall'art. 40 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 (capitolo 21975).

     2. Alle minori entrate conseguenti alla cessazione dei proventi derivanti dall'art. 5 comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) si fa fronte con la riduzione per pari importo dei trasferimenti disposti a favore dell'Opera universitaria ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come sostituito dall'art. 41 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4.

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[2] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.