Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 imposte e tributi |
Data: | 07/01/1997 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Tassa provinciale per il diritto allo studio universitario. |
Art. 2. Determinazione dell'importo. |
Art. 3. Esoneri. |
Art. 4. Disciplina della tassa. |
Art. 5. Regolamento della tassa per l'abilitazione professionale. |
Art. 6. Modificazioni alla legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 - (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore). |
Art. 7. Disposizioni transitorie e finali. |
Art. 8. Riferimenti finanziari. |
Art. 9. Entrata in vigore. |
§ 6.2.15 - L.P. 7 gennaio 1997, n. 1.
Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
(B.U. 14 gennaio 1997, n. 2).
Art. 1. Tassa provinciale per il diritto allo studio universitario.
1. La tassa per il diritto allo studio universitario, istituita ai sensi dell'art. 3, comma 20 della
2. La tassa di cui al comma 1 è dovuta dagli studenti per l'iscrizione al corso dell'Università statale degli studi di Trento, nonché delle università legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che hanno sede legale in provincia di Trento e che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.
Art. 2. Determinazione dell'importo.
1. Per l'anno accademico 1996/97 l'importo della tassa per il diritto allo studio universitario è determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 21, della
2. Per l'anno accademico 1997/98 la tassa è dovuta nella misura di lire 170.000.
3. Per gli anni accademici successivi l'importo della tassa, come determinato al comma 2, può essere aggiornato entro il limite massimo del dieci per cento rispetto all'anno precedente con deliberazione della Giunta provinciale da adottare entro il mese di maggio dell'anno accademico precedente quello di riferimento, purché ciò non comporti il superamento del limite massimo stabilito dall'art. 3, comma 21, della
Art. 3. Esoneri.
1. Fermi restando i casi di esonero previsti dall'art. 3, comma 22, della
1 bis. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli studenti portatori di handicap [1].
Art. 4. Disciplina della tassa.
1. La tassa prevista dall'art. 1 è corrisposta in unica soluzione all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione ai corsi.
2. Tutte le funzioni relative all'accertamento, liquidazione, riscossione e rimborso della tassa, nonché all'accertamento delle condizioni per l'esonero parziale o totale dalla tassa stessa sono svolte dall'Opera universitaria, alla quale resta assegnato il corrispondente gettito per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore ai sensi della normativa applicabile in materia.
3. La Giunta provinciale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per la rendicontazione alla Provincia delle riscossioni, dei rimborsi e degli esoneri, in relazione a ciascun anno accademico di riferimento.
4. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli studenti e di agevolare le verifiche sul versamento della tassa previste dall'art. 3, comma 20, della
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni applicabili in materia di tasse universitarie.
Art. 5. Regolamento della tassa per l'abilitazione professionale.
1. L'importo della tassa di abilitazione di cui all'art. 190 del
2. Per gli anni successivi l'importo della tassa di cui al comma 1 viene aggiornato, con deliberazione della Giunta provinciale da adottare entro il 31 ottobre, nei limiti delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relative al mese di settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento.
3. La tassa è dovuta da tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale ed è corrisposta mediante versamento su conto corrente postale intestato al tesoriere della Provincia. L'effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto della iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.
4. Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa, nonché per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, i rimborsi e i ricorsi amministrativi, si applicano le norme che disciplinano le tasse provinciali sulle concessioni non governative di cui all'art. 29 della
Art. 6. Modificazioni alla
Art. 7. Disposizioni transitorie e finali.
1. Per l'anno accademico 1996/97 i casi per l'esonero dal pagamento della tassa di cui all'art. 1 sono quelli previsti dall'art. 3, comma 22, della
2. Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 190 del
Art. 8. Riferimenti finanziari.
1. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio per i fini di cui all'art. 22, comma 1, e all'art. 23 della
2. Alle minori entrate conseguenti alla cessazione dei proventi derivanti dall'art. 5 comma 15, della
3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della
Art. 9. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma aggiunto dall’art. 21 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 119 della