§ 6.4.10 - L.P. 23 agosto 1993, n. 18.
Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 programmazione
Data:23/08/1993
Numero:18


Sommario
Art. 118. 
Art. 123.  Ambito di applicazione.
Art. 124.  Interventi provinciali per i fondi rischi.
Art. 125.  Interventi provinciali per i fondi a destinazione speciale.
Art. 126.  Ulteriori interventi.
Art. 127.  Adempimenti degli enti.
Art. 128.  Deliberazioni della Giunta provinciale.
Art. 128 bis.  Trasferimento dei fondi rischi.
Art. 129.  Garanzie dirette.
Art. 130.  Abrogazioni di leggi esistenti.
Art. 131.  Modificazioni della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.
Art. 132.  Disposizioni transitorie.
Art. 133.  Riferimenti di autorizzazione di spesa e rinvii.
Art. 134.  Copertura degli oneri.
Art. 135.  Variazioni di bilancio.


§ 6.4.10 - L.P. 23 agosto 1993, n. 18.

Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia.

(B.U. 31 agosto 1993, n. 40 - S.O. n. 1).

 

TITOLO I

Criteri generali

 

     Artt. 1. - 4. [1]

 

TITOLO II

Modificazioni a leggi provinciali

 

CAPO I

Modificazioni alla L.P. 3 aprile 1981, n. 4 concernente

«Provvedimenti organici per il settore industriale e per

la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione»

 

     Artt. 5. - 21.

     (Omissis).

 

CAPO II

Modificazioni alla L.P. 3 agosto 1987, n. 13 concernente

«Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato»

 

     Artt. 22. - 35.

     (Omissis).

 

CAPO III

Modificazioni alla L.P. 18 novembre 1988, n. 36 concernente

«Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa»

 

     Artt. 36. - 46.

     (Omissis).

 

CAPO IV

Modificazioni alla L.P. 17 maggio 1991, n. 8 concernente:

«Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale

e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio»

 

     Artt. 47. - 58.

     (Omissis).

 

CAPO V

Modificazioni alla L.P. 4 settembre 1978, n. 36 concernente

«Promozione della commercializzazione dei prodotti trentini»

 

     Artt. 59. - 61.

     (Omissis).

 

CAPO VI

Modificazioni alla L.P. 22 agosto 1988, n. 27 concernente

«Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento

della ricettività alberghiera»

 

     Artt. 62. - 71.

     (Omissis).

 

CAPO VII

Modificazioni alla L.P. 13 dicembre 1990, n. 33 concernente

«Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche

a disposizioni provinciali in materie di impatto

ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri,

campionati mondiali di sci nordico

e attività idrotermali»

 

     Artt. 72. - 75.

     (Omissis)

 

CAPO VIII

Modificazioni alla L.P. 5 settembre 1991, n. 21 concernente

«Interventi a favore delle agenzie di viaggio e turismo

e modificazioni a disposizioni provinciali

in materia di promozione turistica»

 

     Artt. 76. - 78.

     (Omissis)

 

CAPO IX

Modificazioni alla L.P. 4 agosto 1986, n. 21 concernente

«Nuova organizzazione della promozione turistica

della Provincia autonoma di Trento»

 

     Artt. 79. - 80. [2]

     (Omissis).

 

CAPO X

Modificazioni alla L.P. 1 novembre 1988, n. 35 concernente

«Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci»

 

     Artt. 81. - 88. [3]

     (Omissis).

 

CAPO XI

Modificazioni alla L.P. 31 agosto 1981, n. 17, concernente

«Interventi organici in materia di agricoltura»

 

     Artt. 89. - 114. [4]

 

CAPO XII

Modificazioni alla L.P. 15 dicembre 1972, n. 28 concernente

«Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti

delle cooperative agricole e le opere

di miglioramento fondiario»

 

     Artt. 115. - 117. [5]

 

CAPO XIII

Modificazioni alla L.P. 7 aprile 1992, n. 14 concernente

«Interventi a favore dell'agricoltura di montagna»

 

     Art. 118. [6].

 

CAPO XIV

Modificazioni alla L.P. 29 maggio 1980, n. 14 concernente

«Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione

delle fonti alternative di energia»

 

     Artt. 119. - 120.

     (Omissis).

 

CAPO XV

Modificazioni alla L.P. 30 novembre 1992, n. 23 concernente

«Inteventi per la democratizzazione, la semplificazione e la

partecipazione all'azione amministrativa provinciale

e norme in materia di procedimento amministrativo»

 

     Artt. 121. [7] - 122.

     (Omissis).

 

TITOLO III [8]

Nuova disciplina in favore degli organismi

collettivi di garanzia costituiti tra le imprese

operanti in provincia di Trento

 

          Art. 123. Ambito di applicazione. [9]

     1. Allo scopo di favorire l'accesso al credito da parte degli operatori economici e di sostenere in particolare la piccola impresa nonché l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, la Giunta provinciale attua gli interventi previsti dal presente titolo, finalizzati al sostegno delle attività statutarie degli enti di garanzia fidi, in seguito denominati enti.

     2. Possono accedere agli interventi previsti da questo titolo gli enti costituiti in forma di cooperative, consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, aventi sede ed operanti esclusivamente nella provincia di Trento, che abbiano un capitale o un fondo consortile non inferiore a quello previsto dalla normativa nazionale per gli enti e organismi di garanzia e che risultino i più rappresentativi, con riferimento al numero delle imprese associate, nei settori economici dell'industria, dell'artigianato, del commercio e turismo, della cooperazione nonché dell'agricoltura. Possono accedere agli interventi di questo titolo anche i consorzi di secondo grado costituiti tra i predetti enti. Gli enti di garanzia più rappresentativi sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

 

     Art. 124. Interventi provinciali per i fondi rischi.

     1. Al fine di favorire la prestazione di garanzie e l'assunzione di rischi connessi alla concessione di finanziamenti alle imprese associate, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare agli enti di garanzia di cui all'articolo 123, denominati enti nella presente legge, finanziamenti da destinare alla costituzione e all'incremento di fondi rischi previsti dai rispettivi statuti.

     2. Gli interventi sono disposti, in conformità agli indirizzi del programma di sviluppo provinciale, secondo i criteri e le modalità fissati nelle deliberazioni di attuazione previste dalle seguenti disposizioni:

     a) articolo 4 bis della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, come introdotto dall'articolo 6 della presente legge, per il Consorzio garanzia collettiva fidi - Confidi;

     b) articolo 3 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13, come sostituito dall'articolo 23 della presente legge, per la Cooperativa artigiana di garanzia della Provincia di Trento;

     c) articolo 7 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36, come sostituito dall'articolo 42 della presente legge, per la Cooperativa provinciale garanzia fidi - Cooperfidi;

     d) articolo 10 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, come modificato dall'articolo 131 della presente legge, per il Consorzio di garanzia fidi di secondo grado - Assofidi;

     e) articolo 4 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8, come sostituito dall'articolo 48 della presente legge, per il Consorzio di garanzia collettiva fra le imprese commerciali e turistiche della Provincia di Trento - Terfidi.

     e bis) articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, per l'ente di garanzia per le imprese e gli organismi del settore agricolo, scegliendolo anche tra quelli già individuati dall'articolo 123, comma 3 [10].

     3. Le deliberazioni di cui al comma 2 stabiliscono in particolare i criteri e le modalità per la commisurazione dei finanziamenti destinati all'integrazione dei fondi rischi, da individuarsi con riferimento al volume delle operazioni finanziarie in base alle garanzie e ai rischi a carico degli enti, all'entità delle variazioni intervenute nell'ammontare delle quote sottoscritte e versate, nonché ad altri elementi significativi di cui al comma 4 dell'articolo 127 [11].

     4. Con le medesime deliberazioni possono inoltre essere previsti, in deroga ai criteri di cui al comma 3, appositi fondi [12] da destinare a specifiche iniziative o categorie di soggetti, con particolare riferimento alle piccole imprese di nuova costituzione, in special modo per promuovere l'imprenditorialità giovanile.

     5. I finanziamenti di cui al presente articolo destinati alla prestazione di garanzie costituiscono adeguamento dei mezzi propri degli enti e si qualificano, in quanto tali, come assegnazioni in conto capitale.

 

     Art. 125. Interventi provinciali per i fondi a destinazione speciale.

     1. La Giunta provinciale assegna finanziamenti agli enti di cui all'articolo 123 per la costituzione e l'incremento di fondi a destinazione speciale previsti da specifiche norme di legge, secondo le disposizioni e le modalità ivi stabilite. I predetti fondi sono indicati nell'allegato A) alla presente legge.

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabilite le modalità per la distinta evidenziazione nel bilancio degli enti dei predetti fondi e per l'imputazione agli stessi dei costi di gestione e degli interessi maturati, le modalità di gestione finanziaria dei fondi da parte degli enti, nonché i termini e le modalità per la rendicontazione annua della gestione dei fondi medesimi. Ove necessario saranno disposte le integrazioni conseguenti alle convenzioni stipulate per la gestione dei fondi previsti al comma 1.

     3. [13].

 

     Art. 126. Ulteriori interventi.

     1. Gli enti possono utilizzare gli interessi maturati sui fondi rischi alimentati con finanziamenti della Provincia per le attività previste dai relativi statuti, con particolare riferimento alle attività di consulenza e di assistenza finanziaria prestata dagli enti alle imprese associate per il reperimento e l'efficiente utilizzo delle fonti finanziarie e per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese stesse.

 

     Art. 127. Adempimenti degli enti.

     1. Gli interventi finanziari della Provincia disposti ai sensi del presente titolo sono subordinati all'osservanza da parte degli enti dei seguenti adempimenti:

     a) la riserva della nomina da parte della Giunta provinciale di un numero di componenti nel consiglio di amministrazione che rappresenti almeno due decimi degli amministratori e comunque non inferiore a tre, di cui uno scelto fra i funzionari provinciali appartenenti alle strutture del dipartimento competente in materia e uno designato dalle minoranze consiliari. Qualora risulti previsto nello statuto un comitato esecutivo, alla Giunta provinciale deve essere riservata la nomina di almeno un componente;

     b) l'indicazione nel passivo dello stato patrimoniale di una o più componenti denominate «Fondo rischi Provincia autonoma di Trento».

     I predetti fondi rischi sono alimentati con i finanziamenti integrativi disposti dalla Provincia ai sensi delle disposizioni della presente legge;

     c) l'indicazione nei conti d'ordine della situazione patrimoniale del volume delle garanzie prestate e dei rischi assunti a carico dell'ente;

     d) la devoluzione a riserva di almeno la metà degli utili netti annuali;

     e) l'imputazione delle perdite sopportate dall'ente in ragione delle garanzie prestate per gli interventi di cui all'articolo 124, con esclusione degli interventi di cui al comma 4 del predetto articolo, ai fondi costituiti con gli apporti provinciali di cui al medesimo articolo secondo i criteri e le modalità stabiliti con le deliberazioni di cui al comma 1 dell'articolo 128 [14];

     f) l'obbligo di non distribuire le riserve tra i soci durante la vita della società ed il divieto di remunerare il capitale ad un tasso superiore a quello legale;

     g) in caso di scioglimento, la restituzione del residuo del fondo rischi di cui alla lettera b) e degli eventuali fondi a destinazione speciale di cui all'articolo 125 alla Provincia. L'obbligo di restituzione è disposto comunque nei limiti delle integrazioni apportate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale 3 settembre 1992, n. 19;

     h) la trasmissione alla Provincia, nei termini di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 128, dell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, corredato della relazione degli amministratori nonché degli elementi indicati al comma 3;

     i) la previsione nei rispettivi statuti della possibilità di adesione da parte di tutte le imprese appartenenti al settore di operatività dell'ente.

     2. In relazione agli adempimenti di cui al comma 1 gli enti provvedono, qualora necessario, all'adeguamento dei loro statuti entro i termini fissati dalla Giunta provinciale con le deliberazioni di cui all'articolo 128. Le proposte di adeguamento degli statuti per gli enti di cui al comma 3 dell'articolo 123, le proposte degli statuti per gli altri enti, nonché tutte le altre proposte di ulteriori modifiche degli statuti sono sottoposte al preventivo esame della Giunta provinciale, che deve esprimersi entro novanta giorni dal ricevimento delle proposte; trascorso tale termine l'esame si intende favorevole.

     3. Qualora gli enti non provvedano agli adempimenti di cui al comma 2 nei termini stabiliti, la Giunta provinciale dispone la revoca dei finanziamenti concessi ai sensi del presente titolo, maggiorati degli interessi ad un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca per le scoperture di cassa della Provincia presso il proprio tesoriere.

     4. Gli elementi di cui alla lettera h) del comma 1 sono rappresentati da:

     a) i risultati conseguiti nell'esercizio, con particolare riferimento agli interventi attuati ai sensi degli articoli 124 e 125;

     b) le attività finanziate ai sensi dell'articolo 126;

     c) il volume delle operazioni finanziarie effettuate sulla base delle garanzie prestate e dei rischi assunti;

     d) il totale delle somme corrisposte nell'esercizio dall'ente a soggetti terzi in ragione delle garanzie prestate e dei rischi assunti;

     e) i termini delle convenzioni con aziende, istituti di credito ed altri enti, o le eventuali variazioni intervenute nelle stesse.

 

     Art. 128. Deliberazioni della Giunta provinciale.

     1. Con deliberazioni della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti:

     a) le modalità ed i termini per la presentazione delle domande per gli interventi di cui al presente titolo, nonché per la trasmissione dei bilanci ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'articolo 127;

     b) i termini per l'adeguamento degli statuti in relazione agli adempimenti di cui all'articolo 127;

     c) le modalità di erogazione dei finanziamenti previsti dall'articolo 124, i criteri e le modalità per l'imputazione delle perdite di cui all'articolo 127, comma 1, lettera e), le modalità per la concessione delle garanzie previste dall'articolo 129 nonché eventuali modalità per l'attuazione della presente legge [15];

     d) (Omissis) [16];

     d bis) (Omissis) [17];

     e) (Omissis) [18].

     1 bis. Le deliberazioni di cui al comma 1 disciplinano i casi e le modalità nei quali la Giunta provinciale è autorizzata a richiedere agli enti la restituzione delle quote dei fondi trasferite ai sensi dell’articolo 125, che dovessero risultare permanentemente eccedenti i fabbisogni di utilizzo, ovvero a richiedere il temporaneo riversamento al bilancio provinciale, con introito in appositi capitoli da istituirsi nelle partite di giro previste nella parte delle entrate per contabilità speciali, delle somme temporaneamente eccedenti i predetti fabbisogni. In quest'ultimo caso il Presidente della Giunta provinciale, con proprio atto, provvede alla successiva riassegnazione all'ente, per le finalità originarie delle somme occorrenti in relazione ai fabbisogni di intervento. A tal fine si utilizzano gli stanziamenti sui corrispondenti capitoli di uscita istituiti nelle partite di giro previste nella parte speciale delle spese per contabilità speciali [19].

     1 ter. Con le deliberazioni di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di impiego dei finanziamenti che risultino permanentemente eccedenti i fabbisogni di utilizzo dei fondi di cui all'articolo 124, anche consentendo la ridestinazione dei finanziamenti a fondi diversi fra quelli istituiti ai sensi del medesimo articolo. Restano fermi i criteri e le modalità per la commisurazione dei finanziamenti indicati dallo stesso articolo 124 [20].

     2. Con le deliberazioni di cui al comma 2 dell'articolo 124 è stabilita la percentuale massima di copertura delle garanzie e dei rischi a fronte dei quali è azionabile l'imputazione delle perdite ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 127, nonché le modalità e i criteri per l'imputazione delle perdite stesse.

 

     Art. 128 bis. Trasferimento dei fondi rischi. [21]

     1. Nel caso in cui lo scioglimento di consorzi di secondo grado costituiti tra enti comporti il trasferimento delle garanzie ancora attive agli enti stessi, le disposizioni previste dall'articolo 127, comma 1, lettera g), non si applicano e quanto residua dei fondi rischi di cui alla lettera b) del medesimo comma è attribuito ai medesimi enti in proporzione alle garanzie ad essi trasferite.

     2. Delle modalità di trasferimento dei fondi rischi secondo quanto previsto al comma 1 deve essere data preventiva comunicazione alla Provincia.

     3. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1 gli enti provvedono, qualora necessario, all'adeguamento dei loro statuti prescindendo dalla procedura di preventivo esame della Giunta provinciale prevista dall'articolo 127, comma 2.

 

     Art. 129. Garanzie dirette.

     1. Oltre agli interventi finanziari di cui all'articolo 124, la Giunta provinciale a sostegno dell'attività degli enti è autorizzata a prestare, con le modalità fissate con le deliberazioni di cui all'articolo 128, fideiussione sussidiaria ai sensi del secondo comma dell'articolo 1944 del codice civile.

 

     Art. 130. Abrogazioni di leggi esistenti.

     1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3 sono abrogati:

     a) la legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13 concernente «Interventi a favore della Cooperativa artigiana di garanzia della Provincia di Trento»;

     b) gli articoli 1 e 2 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 concernente «Integrazione del fondo rischi del Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della Provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia»;

     c) il titolo VI della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 concernente «Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione»;

     d) la legge provinciale 13 dicembre 1982, n. 25 concernente «Integrazione dei fondi rischi costituiti dal Consorzio provinciale di garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie imprese operanti nella provincia di Trento nei settori commerciali e turistico»;

     e) l'articolo 12 della legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28 concernente «Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986- 1988»;

     f) gli articoli 16 e 18 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 concernente «Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato»;

     g) gli articoli 13, 17 e 18 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 concernente «Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa».

     2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3 cessa di trovare applicazione in provincia di Trento la legge regionale 18 gennaio 1972, n. 5, concernente «Integrazione dei `fondi rischi' costituiti dai Consorzi provinciali di garanzia collettiva FIDI in favore delle piccole e medie industrie della regione».

     3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 continuano tuttavia ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle predette norme.

 

     Art. 131. Modificazioni della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

     1. All'articolo 10 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, concernente «Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989- 1991» sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

     2. Le norme modificate ai sensi del comma 1 continuano tuttavia ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle predette norme.

 

TITOLO IV [22]

Disposizioni transitorie e norme finanziarie

 

CAPO I

Disposizioni transitorie

 

     Art. 132. Disposizioni transitorie.

     1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, la Giunta provinciale provvede all'adozione o all'adeguamento delle deliberazioni di attuazione delle leggi di incentivazione alle disposizioni di cui agli articoli 6, 23, 42, 48, 62, 81, 90, 117, 118 e 124 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. L'adeguamento delle deliberazioni di cui al comma 1 agli indirizzi ed ai criteri fissati dal programma di sviluppo provinciale ai sensi degli articoli 2 e 124 è effettuato entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo di riformulazione o di aggiornamento del programma di sviluppo provinciale approvato con legge provinciale 12 marzo 1990, n. 7.

     3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale provvede ad istituire il comitato tecnico di cui all'articolo 97 e ad adeguare la composizione dei comitati tecnici in carica alle disposizioni di cui agli articoli 7, 26, 36, 54, 60, 80 e 119.

     4. Le disposizioni in materia di individuazione delle iniziative agevolabili di cui agli articoli 10, 24, 43, 49, 64, 82 e 95 si applicano alle domande presentate a valere per l'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore dei provvedimenti di adozione o di adeguamento delle deliberazioni di attuazione di cui al comma 1.

     5. Le disposizioni in materia di obblighi dei richiedenti e sanzioni di cui agli articoli 19, 20, 32, 33, 39, 40, 52, 53, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 87, 88, 91 e 92 trovano prima applicazione in relazione alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge. La Giunta provinciale può fissare con proprie deliberazioni, anteriormente all'adozione o all'adeguamento delle deliberazioni di cui al comma 1 e con le procedure previste dalla presente legge per l'adozione delle medesime, quanto necessario a dare attuazione alle predette disposizioni.

     6. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, le disposizioni della presente legge relative a leggi per le quali sia prevista l'adozione delle deliberazioni di cui al comma 1, nonché le disposizioni di cui al titolo terzo relative alla nuova disciplina in favore degli organismi collettivi di garanzia, trovano prima applicazione in riferimento alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti di adozione o di adeguamento delle deliberazioni di cui al comma 1.

     7. Fatto salvo quanto disposto dai commi 5 ed 8, le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle predette disposizioni, nonché per la concessione di nuove agevolazioni e per la disciplina dei relativi rapporti in riferimento a domande presentate fino alla data di entrata in vigore delle deliberazioni di cui al comma 1.

     7 bis. In deroga a quanto disposto al comma 7 la concessione di nuove agevolazioni relative alle domande ivi indicate, salvo che alla data di entrata in vigore del presente comma non sia stato già assunto il provvedimento di ammissione, concessione o di diniego, viene disposta applicando i livelli di incentivazione specificatamente previsti per le predette domande con le deliberazioni di cui al comma 1 e comunque prescindendo dai livelli minimi di incentivazione eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. La Giunta provinciale con proprie deliberazioni ripartisce, qualora necessario, gli stanziamenti di bilancio autorizzati per ciascuna legge settoriale di incentivazione fra le iniziative per le quali sono state presentate le domande di cui al comma 6 e rispettivamente al comma 7 [23].

     8. In caso di cessazione dell'attività commerciale, le disposizioni relative alle fattispecie di esclusione della revoca delle agevolazioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8, come sostituito dall'articolo 53 della presente legge, si applicano anche ai rapporti sorti nel periodo di vigenza della legge 22 dicembre 1983, n. 46, non ancora esauriti.

     8 bis. Le disposizioni relative agli obblighi e alle sanzioni di cui all'articolo 80 e all'articolo 80 bis della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, rispettivamente modificato e introdotto dall'articolo 19 e dall'articolo 20 della presente legge, si applicano, su richiesta dei beneficiari dei contributi, anche ai rapporti sorti in relazione alle domande di agevolazione presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora esauriti [24].

 

CAPO II

Norme finanziarie

 

     Art. 133. Riferimenti di autorizzazione di spesa e rinvii.

     1. Per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge, si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui agli articoli 35 bis, secondo comma, 35 ter, quarto comma, 35 octies, terzo comma, 69, secondo comma e 75 primo comma della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 (cap. 42481).

     2. Per i fini di cui al terzo comma dell'articolo 44 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, come introdotto dal corta 1 dell'articolo 12 della presente legge, ed al comma 2 dell'articolo 46 della stessa legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'articolo 40, primo comma, della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 (cap. 42540).

     3. Per i fini di cui all'articolo 82 ter della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, introdotto dall'articolo 21 della presente legge, si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'articolo 82 bis della stessa legge provinciale n. 4 (capitolo 42434).

     4. Per i fui di cui al comma 3 dell'articolo 5 ter della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13, come introdotto dall'articolo 28 della presente legge, si utilizza una quota degli stanziamenti autorizzati col comma 4 dell'articolo 23 della stessa legge provinciale n. 13 (capitolo 44245).

     5. Con successiva legge provinciale si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 3 bis della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36, come introdotto dall'articolo 38 della presente legge.

     6. Per i fini di cui all'articolo 10 bis della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36, come introdotto dall'articolo 45 della presente legge, si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 10 della stessa legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 (capitolo 46201).

     7. Con successiva legge provinciale si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 12 bis della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8, come introdotto dall'articolo 56 della presente legge.

     8. Per i fini di cui all'articolo 7 bis della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, come introdotto dall'articolo 66 della presente legge, si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 7 della stessa legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (capitolo 48256).

     9. Con successiva legge provinciale si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, sostituito dall'articolo 68 della presente legge.

     10. Per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, come introdotto dall'articolo 85 della presente legge, si utilizza la copertura dell'onere disposta con l'articolo 13, commi 2, 4 e 5 della stessa legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, tenuto conto dell'abrogazione del comma 1 dell'articolo 7 della medesima legge, disposta con l'articolo 86 della presente legge.

     11. Per i fini di cui al settimo comma dell'articolo 12 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come introdotto dall'articolo 96 della presente legge, si utilizza una quota degli stanziamenti autorizzati dal n. 4 del primo comma dell'articolo 56 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (capitolo 41801).

     12. Per i fini di cui all'articolo 16 bis della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come introdotto dall'articolo 101 della presente legge, si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per la concessione delle agevolazioni di cui alla stessa legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17.

     13. Per i fini di cui alla lettera o) bis del primo comma dell'articolo 40 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come introdotto dall'articolo 107 della presente legge, si utilizza una quota degli stanziamenti autorizzati dal n. 4) del primo comma dell'articolo 56 della stessa legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (cap. 41801).

     14. Per i fini di cui al terzo comma dell'articolo 43 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come sostituito dall'articolo 109 della presente legge, si utilizzano le autorizzazioni dei limiti d'impegno disposte per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al primo comma dell'articolo 43 della stessa legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17.

     15. Per i fini di cui all'articolo 46 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come sostituito dall'articolo 112 della presente legge, si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'articolo 47 della stessa legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (capitolo 41431).

     16. Per i fini di cui al comma 1 dell'articolo 124, si utilizzano le autorizzazioni di spesa disposte per le medesime finalità dalle leggi provinciali richiamate al comma 2 del medesimo articolo 124 (capitoli 42401, 44240, 46230, 49700 e 47191).

     17. Per i fini di cui all'articolo 125 si utilizzano le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui alle specifiche norme di legge richiamate nel comma 1 dello stesso articolo 125.

     18. Per il rischio derivante dalle concessioni delle garanzie di cui all'articolo 129, si utilizza una quota degli stanziamenti disposti dal comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6 (capitolo 84129).

 

     Art. 134. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo complessivo di lire 30.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli 7, 26, 36, 54, 60, 80, 97 e 119, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa tabella B per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive», indicata nell'allegato numero 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4.

     2. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo complessivo di lire 30.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli richiamati al comma 1 a carico dell'esercizio finanziario 1994, si provvede mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1993-1995 di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4.

     3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 135. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, le somme di cui all'articolo 134 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 2 del medesimo articolo 134.

 

 

ALLEGATO A

(articolo 125, comma 1)

 

FINANZIAMENTI PROVINCIALI PER FONDI A DESTINAZIONE

SPECIALE PREVISTI DA SPECIFICHE NORME DI LEGGE

 

     Per il Consorzio garanzia collettiva fidi-Confidi:

     1) Interventi finanziari per le operazioni creditizie assistite dalla garanzia del Consorzio presso gli istituti di credito convenzionati di cui all'articolo 1 della legge provinciale 7 settembre 1972, n. 20;

     2) fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore di imprese associate per interventi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34;

     3) interventi finanziari a favore delle imprese esercenti gli impianti a fune e le piste di sci penalizzate dallo scarso innevamento nelle stagioni invernali 1988/1989 e 1989/1990 di cui all'articolo 7 della legge provinciale 24 agosto 1990, n. 24.

     Per la Cooperativa artigiana di garanzia:

     1) Interventi finanziari per la concessione di anticipazioni sui contributi provinciali di cui all'articolo 17 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13.

     Per la Cooperativa provinciale garanzia fidi - Cooperfidi:

     1) fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese associate per operazioni di capitalizzazione e di investimento immobiliare, mobiliare e di esercizio di cui all'articolo 11 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36;

     2) interventi finanziari per le operazioni di credito a breve e medio termine assistite dalla garanzia del fondo rischi per interventi di natura straordinaria di cui all'articolo 14 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36;

     3) fondo immobiliare per l'acquisto di immobili da alienare o concedere in locazione o in leasing a cooperative associate di cui all'articolo 15 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36;

     4) [25];

     5) interventi finanziari per la concessione di anticipazioni sui contributi provinciali di cui all'articolo 13 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8;

     6) interventi finanziari per l'abbattimento degli interessi sulle operazioni garantite dal Consorzio e contratte per anticipare le agevolazioni previste dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8.

     Per il Consorzio di garanzia collettiva fra le imprese commerciali e turistiche della Provincia di Trento - Terfidi:

     1) Fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore di imprese associate per interventi di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 2 della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 5;

     2) interventi finanziari per la concessione di anticipazioni sui contributi provinciali di cui all'articolo 13 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8;

     3) interventi finanziari per l'abbattimento degli interessi sulle operazioni garantite dal Consorzio e contratte per anticipare le agevolazioni previste dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8.

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[2] Articoli abrogati dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 con la decorrenza ivi indicata.

[3] Articolo 82 abrogato dall’art. 10 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[4] Articoli abrogati dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[5] Articoli abrogati dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[6] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[7] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 27 marzo 2007, n. 7.

[8] Titolo abrogato dall'art. 37 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[9] Articolo modificato dall'art. 36 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4 e dall'art. 32 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 e così sostituito dall’art. 40 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 36 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4, e così modificata dall'art. 32 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[11] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[12] Comma così modificato dall'art. 24 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[13] Comma abrogato dall'art. 36 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4.

[14] Lettera così modificata dall'art. 24 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[15] Le originarie lettere c), d), d bis) ed e) sono sostituite dall’attuale lettera c) per effetto dell’art. 40 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[16] Le originarie lettere c), d), d bis) ed e) sono sostituite dall’attuale lettera c) per effetto dell’art. 40 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[17] Lettera aggiunta dall'art. 24 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8. Le originarie lettere c), d), d bis) ed e) sono sostituite dall’attuale lettera c) per effetto dell’art. 40 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[18] Le originarie lettere c), d), d bis) ed e) sono sostituite dall’attuale lettera c) per effetto dell’art. 40 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[19] Comma aggiunto dall'art. 36 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4 e così modificato dall’art. 33 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[20] Comma aggiunto dall’art. 33 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[21] Articolo aggiunto dall’art. 33 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[22] Titolo abrogato dall'art. 37 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[23] Comma aggiunto dall'art. 60 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1 e successivamente così sostituito dall'art. 24 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[24] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[25] Numero abrogato dall'art. 16 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.