§ 2.1.115 - L.P. 24 gennaio 1992, n. 5.
Norme di recepimento dell'accordo sindacale provinciale di data 27 ottobre 1990 concernente il personale della Provincia autonoma di Trento per il [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:24/01/1992
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Recepimento dell'accordo sindacale provinciale. Area di applicazione.
Art. 2.  Sostituzione dell'allegato A, concernente le tabelle delle declaratorie dei livelli funzionali-retributivi, della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8.
Art. 3.  Inquadramento nei nuovi profili professionali.
Art. 4.  Norme transitorie di inquadramento in un livello funzionale- retributivo superiore.
Art. 5.  Inquadramento di personale in particolari livelli funzionali- retributivi.
Art. 6.  Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15, concernente l'inquadramento del personale assistente-educatore dei comprensori.
Art. 7.  Riqualificazione di particolari profili professionali.
Art. 8.  Prove selettive per l'inquadramento in livello funzionale- retributivo superiore.
Art. 9.  Modifica dell'articolo 3 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 22 concernente i passaggi di livello.
Art. 10.  Concorsi riservati per l'inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale contrattuale.
Art. 11.  Selezioni riservate per l'inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale contrattuale.
Art. 12.  Posti disponibili per i concorsi e le selezioni riservate.
Art. 13.  Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 concernente i corsi per l'ammissione all'impiego.
Art. 14.  Mobilità inter-enti.
Art. 14 bis.  Trasferimenti di personale.
Art. 15.  Responsabili di cantiere dell'azienda speciale di sistemazione montana.
Art. 16.  Inquadramento nel profilo professionale di assistente di laboratorio scolastico.
Art. 17.  Rivalutazione anzianità di servizio.
Art. 18.  Disposizione per il personale in quiescenza.
Art. 19.  Valutazione di servizi pregressi.
Art. 20.  Personale provinciale iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale sanitario.
Art. 21.  Disposizioni per il personale medico e veterinario.
Art. 22.  Igiene e sicurezza sul lavoro.
Art. 23.  Formazione e aggiornamento professionale.
Art. 24.  Disposizione generale.
Art. 25.  Modifica dell'articolo 35 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente la mobilità interna.
Art. 26.  Modifica dell'articolo 39 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente la commissione per l'organizzazione e il personale.
Art. 27.  Integrazione dell'articolo 62 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente i profili professionali.
Art. 28.  Integrazione dell'articolo 63 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente i rapporti di impiego a tempo parziale.
Art. 29.  Integrazione dell'articolo 64 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente i requisiti generali per l'ammissione all'impiego.
Art. 30.  Integrazione dell'articolo 65 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente i titoli di studio.
Art. 31.  Modifica dell'articolo 68 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente la mobilità professionale.
Art. 32.  Sostituzione dell'articolo 71 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente la nomina in prova del personale provinciale.
Art. 33.  Modifica dell'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente la qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.
Art. 34.  Sostituzione dell'articolo 75 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente i rapporti di lavoro a tempo determinato.
Art. 35.  Sostituzione dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente il patrocinio legale.
Art. 36.  Modifica dell'articolo 94 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente i limiti all'incompatibilità.
Art. 37.  Modifica all'articolo 118 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente le decisioni degli organi competenti in materia di procedimenti disciplinari.
Art. 38.  Sostituzione dell'articolo 136 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente il congedo ordinario.
Art. 39.  Modifica dell'articolo 140 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente l'aspettativa per il personale femminile con prole.
Art. 40.  Sostituzione dell'articolo 141 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente il diritto allo studio.
Art. 41.  Modifica dell'articolo 142 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente il congedo straordinario non retribuito.
Art. 42.  Sostituzione dell'articolo 151 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente i permessi sindacali.
Art. 43.  Sostituzione dell'articolo 152 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente le assemblee sindacali.
Art. 44.  Modifica dell'articolo 165 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente le dimissioni.
Art. 45.  Modifica dell'articolo 166 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente il collocamento a riposo.
Art. 46.  Integrazione dell'articolo 170 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente i profili professionali.
Art. 47.  Sostituzione dell'articolo 171 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente l'assunzione del personale della scuola e della formazione professionale.
Art. 48.  Integrazione della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente modalità particolari di assunzione del personale insegnante delle scuole dell'infanzia.
Art. 49.  Integrazione della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente modalità particolari di assunzione del personale insegnante della formazione professionale.
Art. 50.  Concorso riservato per il personale insegnante della formazione professionale.
Art. 51.  Sostituzione dell'articolo 172 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente programmi e le prove d'esame.
Art. 52.  Modifica dell'articolo 173 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente l'accettazione delle nomine.
Art. 53.  Modifica dell'articolo 189 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente le supplenze del personale insegnante.
Art. 54.  Sostituzione dell'articolo 190 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente il trattamento economico del personale incaricato e supplente. indennità premio di servizio.
Art. 55.  Modifica dell'articolo 192 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente gli assistenti di convitto.
Art. 56.  Sostituzione dell'articolo 194 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente le dimissioni ed il collocamento a riposo del personale della scuola e della formazione professionale.
Art. 57.  Sostituzione dell'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente l'indennità premio di servizio.
Art. 58.  Sostituzione dell'articolo 198 della legge provinciale 29 aprile 1983, n 12 concernente l'anticipazione sull'integrazione dell'indennità premio di servizio.
Art. 59.  Modifica dell'articolo 201 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente le pensioni o l'integrazione di pensioni.
Art. 60.  Modifica dell'articolo 202 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente l'anticipo sulla pensione.
Art. 61.  Modifica dell'articolo 204 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente l'indennità premio di servizio a favore del personale provinciale transitato ai consorzi sanitari e ad altri enti [...]
Art. 62.  Pensioni ai funzionari e medici comunali della ex provincia unica della Venezia tridentina. Miglioramenti a favore del personale provinciale pensionato.
Art. 63.  Cessioni di quote della retribuzione.
Art. 64.  Modifica all'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente le attribuzioni del servizio legale per gli affari contenziosi.
Art. 65.  Integrazione dell'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 concernente la partecipazione dei dipendenti provinciali ad organismi della Provincia.
Art. 66.  Incarichi e consulenze.
Art. 67.  Collegio dei decenti delle scuole provinciali dell'infanzia.
Art. 68.  Funzioni del collegio dei decenti delle scuole provinciali dell'infanzia.
Art. 69.  Attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola.
Art. 70.  Modifiche all'articolo 5 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34.
Art. 71.  Pensionabilità dell'indennità per gli autisti di rappresentanza.
Art. 72.  Modifica dell'articolo 5 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente l'affidamento di incarichi speciali presso la Presidenza della Giunta.
Art. 73.  Personale dell'autorità di bacino dell'Adige.
Art. 74.  Inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale comandato presso la Provincia.
Art. 75.  Modifiche alla dotazione organica.
Art. 76.  Assegno per gli ispettori del lavoro.
Art. 77.  Anticipazione indennità giudiziaria.
Art. 78.  Modifica dell'articolo 2 della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 26 gennaio 1987, n. 5.
Art. 79.  Modifica dell'articolo 3 della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13.
Art. 80.  Modifica dell'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 49 come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 1° settembre 1986, n. 27.
Art. 81.  Abrogazione della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7 come modificata con le leggi provinciali 5 novembre 1977, n. 31, 28 novembre 1978, n. 50, 8 agosto 1987, n. 10, 23 febbraio 1990, n. 6 e 16 [...]
Art. 82.  Abrogazione dell'articolo 31 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20.
Art. 83.  Inquadramento nei profili professionali.
Art. 84.  Concorso pubblico per la nomina a vigile del fuoco.
Art. 85.  Corso di formazione professionale.
Art. 86.  Ordine di graduatoria.
Art. 87.  Riserva di posti.
Art. 88.  Conferimento dei posti di capo squadra di capo reparto.
Art. 89.  Norma transitoria di conferimento dei posti di capo reparto.
Art. 90.  Modifica dell'allegato A) della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, concernente la dotazione organica.
Art. 91.  Inquadramento dei piloti di elicottero.
Art. 92.  Personale tecnico dei servizi antincendi.
Art. 93.  Limite di età.
Art. 94.  Integrazione di pensione per i piloti di elicottero.
Art. 95.  Sostituzione dell'articolo 52 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, concernente integrazione di pensioni.
Art. 96.  Valutazione dei servizi pregressi.
Art. 97.  Nuove qualifiche dei sottufficiali e guardie forestali.
Art. 98.  Nuova tabella della dotazione organica dei sottufficiali e guardie forestali.
Art. 99.  Delimitazione dell'area di applicazione delle norme di disciplina dell'ordinamento del personale provinciale.
Art. 100.  Norma transitoria per il comando di personale del Consiglio.
Art. 101.  Costituzione di organismo tecnico-consultivo.
Art. 102.  Corresponsione dei benefici economici.
Art. 103.  Copertura degli oneri.
Art. 104.  Variazioni di spesa.


§ 2.1.115 - L.P. 24 gennaio 1992, n. 5. [1]

Norme di recepimento dell'accordo sindacale provinciale di data 27 ottobre 1990 concernente il personale della Provincia autonoma di Trento per il triennio 1988-1990. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12ed altre disposizioni in materia di personale della scuola dell'infanzia e dei vigili del fuoco.

(B.U. 4 febbraio 1992, n. 5 - S.O. n. 2).

 

Capo I

Norme di recepimento dell'accordo sindacale provinciale 1988-1990

 

Art. 1. Recepimento dell'accordo sindacale provinciale. Area di applicazione.

     1. In attuazione dell'articolo 2 della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, con la presente legge viene recepito l'accordo sindacale provinciale raggiunto il 27 ottobre 1990 per il rinnovo contrattuale 1988- 1990 dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento.

     2. Dall'applicazione delle norme di recepimento dell'accordo di cui al comma 1 sono escluse le categorie di personale di cui all'articolo 8 della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1.

 

     Art. 2. Sostituzione dell'allegato A, concernente le tabelle delle declaratorie dei livelli funzionali-retributivi, della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8.

     1. Le declaratorie dei livelli funzionali-retributivi costituenti l'allegato A della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, sono sostituite dalle nuove declaratorie costituenti l'allegato A della presente legge.

     2. Fino a quando saranno definiti i nuovi profili professionali e fissata la tabella di equiparazione secondo quanto previsto dal successivo articolo 3, i concorsi pubblici e riservati saranno indetti con riferimento ai livelli funzionali-retributivi e ai profili professionali vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Inquadramento nei nuovi profili professionali.

     1. In sede di definizione dei profili professionali ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, dell'accordo per il rinnovo del contratto di pubblico impiego dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento per il triennio 1988-1990, la Giunta provinciale fisserà, previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale, l'equiparazione tra i profili professionali preesistenti e quelli di nuova individuazione.

     2. Con l'individuazione dei nuovi profili professionali di cui al comma 1 saranno soppressi i profili ad esaurimento di cui all'articolo comma 2, della legge provinciale 3 settembre 1914, n. 8. Il personale appartenente a detti profili verrà inquadrato nei nuovi profili professionali relativi a ciascun livello sulla base della corrispondenza come determinata al comma 1.

     3. L'inquadramento del personale nei nuovi profili professionali avrà decorrenza dal 10 luglio 1990.

     4. Ove manchi corrispondenza tra le mansioni effettivamente svolte e quelle proprie del nuovo profilo di inquadramento, il personale verrà collocato, a domanda, nel profilo professionale che, nell'ambito del medesimo livello funzionale-retributivo, risulti assimilabile alle mansioni di fatto espletate. Le domande dovranno essere presentate al servizio per il personale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige della deliberazione che fissa l'equiparazione di cui al comma 1. Sulle domande la Giunta si pronuncerà conformemente al parere espresso dalla commissione per l'organizzazione e il personale [2].

 

     Art. 4. Norme transitorie di inquadramento in un livello funzionale- retributivo superiore.

     1. Il personale rivestente nel previgente ordinamento la qualifica di consigliere dell'ex carriera direttiva, segretario o segretario principale dell'ex carriera di concetto, coadiutore o coadiutore principale dell'ex carriera esecutiva o qualifiche equiparate, nonché i dipendenti collocati nel corrispondente settimo, sesto e quarto livello funzionale-retributivo, sono inquadrati dal 10 luglio 1990, rispettivamente, nell'ottavo, settimo e quinto livello funzionale-retributivo.

     2. Nel caso in cui il personale previsto al comma 1 abbia maturato, nel periodo intercorrente dal 10 luglio 1988 al 30 giugno 1990, le anzianità prescritte dall'articolo 14, comma 1, della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, l'inquadramento nel livello funzionale-retributivo di cui al comma 1 avviene a decorrere dal 10 luglio 1988 e comunque al compimento della relativa anzianità.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 operano anche nei confronti del personale assunto in servizio nel periodo intercorrente dal 10 luglio 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge. I dipendenti assunti o inquadrati in esito ai concorsi banditi in applicazione dell'articolo 66 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato con l'articolo 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8 e con l'articolo 6 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 e con la legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, o dell'articolo 67 della medesima legge provinciale n. 12/83, come modificato con l'articolo 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8 e con l'articolo 33 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 ed altresì in esito alle prove attitudinali di cui all'articolo 68 della stessa legge provinciale e già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno inquadrati con decorrenza dalla data di assunzione nel livello funzionale- retributivo spettante in base alle disposizioni di cui al comma 1.

     4. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica al personale insegnante delle scuole dell'infanzia e della formazione professionali nonché al personale che abbia già fruito, anche presso l'ente di provenienza, di norme che consentivano analogo passaggio a livello superiore o avanzamento di carriera, fatta comunque eccezione per i vincitori e gli idonei di concorso pubblico o di concorso interno o riservato.

     5. I dipendenti rivestenti, alla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, la qualifica di consigliere dell'ex carriera direttiva o qualifiche equiparate, purché in possesso di diploma di laurea, nonché i dipendenti provenienti da altri enti e transitati nei ruoli provinciali per effetto di disposizioni legislative che nell'ente di provenienza rivestivano la qualifica di collaboratore coordinatore, sono inquadrati con decorrenza 10 luglio 1990 nel nono livello funzionale- retributivo.

     6. Sono altresì inquadrati nel nono livello funzionale-retributivo, i dipendenti appartenenti all'ex carriera direttiva o collocati nel corrispondente livello funzionale-retributivo assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali e richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, anche se conseguito successivamente alla data di assunzione, che abbiano maturato o che maturino, nel periodo intercorrente dal 1° luglio 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività, nonché i dipendenti collocati nel profilo professionale di coordinatore nelle scuole dell'infanzia che abbiano maturato o che maturino nel citato periodo almeno due anni di effettivo servizio nel profilo di appartenenza. L'inquadramento avviene con la decorrenza prevista al comma 1 e comunque al compimento, nell'arco del predetto periodo, di tale anzianità.

     7. Ai soli fini di cui al comma 6, per le attività tecnico- professionali per le quali non e prevista l'abilitazione professionale, il possesso del requisito della frequenza di un anno di specializzazione o di perfezionamento a livello universitario richiesto dai relativi bandi di concorso e equiparato al titolo di abilitazione professionale.

     8. I dipendenti rivestenti nel previgente ordinamento la qualifica apicale dell'ex carriera di concetto ed esecutiva di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13 o la qualifica di tecnico di igiene o tecnico di igiene principale previste dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, nonché i dipendenti appartenenti al profilo professionale di operatore tecnico ed altresì il personale nei cui confronti abbia trovato applicazione la normativa prevista dall'articolo 207 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato con l'articolo 6 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10, o dall'articolo 3 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 22, come modificato con l'articolo 9 della presente legge, o dall'articolo 49, corna 1, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, fatta eccezione per il personale insegnante, ausiliario ed operaio, sono inquadrati con decorrenza 1° luglio 1990, ad avvenuta ridefinizione dei profili professionali, nel livello funzionale-retributivo immediatamente superiore rispetto a quello conferito in base alle citate disposizioni, previa verifica da parte della Giunta provinciale, la quale a tale fine si avvale della commissione per l'organizzazione ed il personale, dell'effettivo esercizio, in via continuativa e da almeno cinque anni alla data 1° luglio 1990, delle attribuzioni riferite all'attuale livello d'appartenenza.

     9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche al personale transitato nei ruoli provinciali per effetto di disposizioni legislative che nell'ente di provenienza rivestiva una qualifica o posizione giuridica corrispondente ad una delle qualifiche apicali previste nello stesso comma o abbia conseguito l'ultima qualifica in base alle mansioni svolte.

     10. In relazione alla collocazione organica del personale contemplato dal presente articolo si applica la disciplina contenuta nell'articolo 17 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.

 

     Art. 5. Inquadramento di personale in particolari livelli funzionali- retributivi.

     1. In sede di primo inquadramento nei profili professionali di cui all'articolo 9, comma 3, dell'accordo per il rinnovo del contratto di pubblico impiego dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento per il triennio 1988-1990, i posti disponibili saranno attribuiti fino ad un massimo di trenta unità ai dipendenti che supereranno apposita prova di selezione alla quale potrà partecipare il personale inquadrato nel profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera ovvero di custode di museo con anzianità di servizio di almeno cinque anni nel terzo livello funzionale-retributivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Con il provvedimento di indizione delle selezioni di cui al comma 1 si provvederà a stabilire le modalità e il termine di presentazione delle domande di partecipazione e quant'altro attiene allo svolgimento delle selezioni medesime.

     3. La commissione esaminatrice e quella prevista dall'articolo 69 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8.

     4. Il personale che abbia superato le selezioni e inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti di cui al comma 1, nel rispettivo profilo professionale del quarto livello funzionale-retributivo, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della graduatoria da parte della Giunta provinciale.

 

     Art. 6. Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15, concernente l'inquadramento del personale assistente-educatore dei comprensori. [3]

     (Omissis).

 

     Art. 7. Riqualificazione di particolari profili professionali.

     1. I dipendenti appartenenti all'area di vigilanza e custodia, come definita nella tabella costituente l'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e collocati nei profili professionali di guardia ittico-venatoria e di operaio qualificato che svolgevano alla data del 1° luglio 1990 le attribuzioni, rispettivamente, del profilo di inquadramento e di sorvegliante idraulico, sono inquadrati, con la stessa decorrenza, nel quinto livello funzionale-retributivo [4].

     2. I dipendenti collocati al 1° luglio 1990, nel profilo di centralinista e addetti ad impianti telefonici con almeno dodici linee urbane, sono inquadrati, con la stessa decorrenza, nel quinto livello funzionale-retributivo.

     3. Il personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, assunto in data successiva al 1° luglio 1990 nei profili professionali di cui ai commi precedenti che svolga le attribuzioni ivi indicate sarà inquadrato nel corrispondente profilo del quinto livello funzionale-retributivo con decorrenza dalla data di assunzione.

     4. Il personale ausiliario ed operaio appartenente al terzo e quarto livello funzionale-retributivo che svolga in modo continuativo e prevalente, da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni da ascrivere al quarto o quinto livello e inquadrato con decorrenza 1° luglio 1990 nel profilo professionale del livello funzionale-retributivo corrispondente alle mansioni svolte [5].

     5. All'accertamento delle mansioni di cui ai commi da 1 a 4 provvede la Giunta provinciale, la quale a tal fine si avvale della commissione per l'organizzazione ed il personale.

     6. In relazione alla collocazione organica del personale di cui al presente articolo si applica la disciplina contenuta nell'articolo 17 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.

 

     Art. 8. Prove selettive per l'inquadramento in livello funzionale- retributivo superiore. [6]

     1. Il personale che ritenga di individuare in un livello funzionale- retributivo superiore a quello in cui è stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere di essere ammesso ad apposite prove selettive volte ad accertare l'effettivo possesso della professionalità del livello e del profilo nel quale chiede di essere inquadrato.

     2. I richiedenti sono ammessi alle prove selettive di cui al comma 1 previa verifica da parte della Giunta provinciale in ordine alla ascrivibilità delle mansioni accertate a quelle proprie del profilo professionale e del livello funzionale-retributivo richiesto dai dipendenti interessati.

     3. L'accertamento delle mansioni effettivamente svolte da parte dei singoli dipendenti di cui al comma 2 avverrà sulla base di atti, documenti, riscontri oggettivi ed adempimenti predisposti dai medesimi, nonché di provvedimenti, ordini di servizio, certificazioni, o altri mezzi di prova attestanti l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori, da acquisirsi, tutti tra di loro integrati, secondo criteri di uniformità che la Giunta provinciale provvederà a stabilire in via preventiva.

     4. La documentazione di cui al comma 3 dovrà essere di data anteriore al 1° gennaio 1990. La documentazione di data successiva avrà valore al solo fine di comprovare le mansioni effettivamente svolte posteriormente all'1 gennaio 1990 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge. E' comunque esclusa la validità di tale documentazione per il periodo precedente a quello indicato.

     5. Il contenuto delle prove selettive, i criteri di valutazione, le modalità di partecipazioni, la composizione della commissione esaminatrice e quant'altro attiene alle prove saranno stabiliti con apposita deliberazione della Giunta provinciale da adottarsi, sentita la commissione per l'organizzazione e il personale, entro tre mesi dalla data di avvenuta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.

     6. Il personale che conseguirà l'idoneità nella prova selettiva sarà inquadrato nel profilo professionale del nuovo livello secondo la disciplina contenuta nell'articolo 17 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.

     7. L'inquadramento nei nuovi livelli funzionali-retributivi avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

     8. In ogni caso il personale potrà presentare domanda per partecipare ad una sola prova selettiva.

     9. Dalla partecipazione alle prove selettive di cui al presente articolo e comunque escluso il personale che abbia beneficiato delle disposizioni di cui al comma 4 del successivo articolo 10 e al comma 4 del successivo articolo 11 nonché il personale che sia già stato inquadrato a livello superiore a seguito della valutazione delle mansioni effettivamente svolte ai sensi dell'articolo 4, commi 8 e 9 e degli articoli 7 e 74 della presente legge.

     10. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei vigili del fuoco, con esclusione dell'inquadramento nei profili professionali di capo squadra e capo reparto disciplinato con gli articoli 82 e 83 della presente legge.

 

     Art. 9. Modifica dell'articolo 3 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 22 concernente i passaggi di livello.

     1. (Omissis).

     2. (Omissis).

     3. (Omissis).

     4. La domanda di inquadramento in altro profilo professionale del livello funzionale-retributivo di appartenenza ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 22, così come modificato con le disposizioni di cui ai commi precedenti, devono essere presentate al servizio per il personale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. Concorsi riservati per l'inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale contrattuale.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad indire concorsi riservati per esami, per l'immissione nel ruolo unico provinciale del personale assunto ai sensi della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, articolo 36 come sostituito con l'articolo 24 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, articolo 75 come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 e dall'articolo 23 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 e articolo 78 come modificato con l'articolo 6 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10, con riferimento a profili professionali di livelli funzionali-retributivi superiori al quarto, con orario di almeno trenta ore settimanali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e purché lo stesso abbia maturato almeno dodici mesi di servizio, anche non continuativi.

     2. Conformemente a quanto previsto all'articolo 2, comma 2, i concorsi sono indetti con riferimento ai livelli funzionali-retributivi e ai profili professionali vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

     3. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 sono ammessi esclusivamente al concorso relativo alla qualifica o profilo professionale corrispondente o assimilabile alle funzioni in base alle quali e avvenuta l'assunzione o il rinnovo del contratto prescindendo dai limiti di età.

     4. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono inoltre partecipare i dipendenti di ruolo in possesso dei prescritti titoli di studio, nonchè i dipendenti in possesso di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nel livello immediatamente inferiore a quello per il quale si concorre. Ai fini della partecipazione ai concorsi riservati per i profili del sesto livello funzionale-retributivo e considerato utile anche il servizio prestato nel quarto livello.

     5. Le modalità di svolgimento dei concorsi nonché i programmi d'esame, improntati secondo specifici indirizzi professionali, sono stabiliti con i rispettivi bandi.

     6. La commissione esaminatrice sarà quella stabilita dall'articolo 69 della legge provinciale 2 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'articolo della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8.

     7. L'inquadramento in ruolo o il passaggio a livello superiore dei vincitori dei concorsi avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della relativa graduatoria.

     8. Al personale di cui al comma 1 collocato nei livelli funzionali- retributivi compete, alla data dell'inquadramento, il trattamento economico iniziale relativo al livello di inquadramento.

     9. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi del presente articolo conservano validità ai fini del conferimento dei posti d'organico che si renderanno vacanti successivamente all'esaurimento delle graduatorie dei concorsi pubblici e di quelli riservati di cui all'articolo 67 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, e dall'articolo 33 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, già approvate alla data di entrata in vigore della presente legge o comunque riferite a concorsi pubblicati alla medesima data.

     10. Fino alla data di nomina in ruolo dei vincitori dei singoli concorsi riservati i contratti a tempo determinato già stipulati ai sensi dell'art. 75 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, sono rinnovati anche in deroga alle procedure e ai tempi previsti dal medesimo articolo come sostituito con l'articolo 34 della presente legge. Successivamente a tale data saranno ulteriormente rinnovati, fino alla nomina in ruolo, i contratti dei dipendenti che si siano collocati nella graduatoria degli idonei.

 

     Art. 11. Selezioni riservate per l'inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale contrattuale.

     1. La Giunta provinciale e autorizzata ad indire apposite selezioni riservate, con riferimento a profili professionali dei livelli funzionali- retributivi inferiori al quinto, per l'immissione nel ruolo unico provinciale del personale assunto ai sensi della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, articolo 75, come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 e dall'articolo 23 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 e articolo 78, come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge purché, alla medesima data, abbia maturato almeno dieci mesi di servizio anche non continuativo. Viene considerato utile il servizio prestato ai sensi dell'articolo 76 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 con mansioni anche di piccola manutenzione.

     2. Le selezioni saranno indette con riferimento ai livelli funzionali- retributivi e ai profili professionali vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

     3. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 1 sono ammesse esclusivamente alla selezione relativa al profilo professionale corrispondente o assimilabile alle funzioni in base alle quali è avvenuta l'assunzione o il rinnovo del contratto.

     4. Alle selezioni riservate di cui al comma 1 possono inoltre partecipare i dipendenti di ruolo in possesso dei prescritti titoli.

     5. Il programma e le modalità di svolgimento delle selezioni sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta provinciale.

     6. La commissione esaminatrice è quella stabilita dall'articolo 69 della legge provinciale 9 aprile 1983, n 12, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8.

     7. L'inquadramento in ruolo o il passaggio a livello superiore dei vincitori delle selezioni ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della relativa graduatoria.

     8. Al personale di cui al comma 1, collocato nei livelli funzionali- retributivi, compete, dalla data di inquadramento, il trattamento economico iniziale relativo al livello di inquadramento.

     9. Le graduatorie delle selezioni di cui al presente articolo conservano validità ai fini della copertura dei posti che si renderanno vacanti successivamente all'assunzione degli idonei nelle elezioni indette anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 66, comma 7, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10, e dall'articolo 23 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.

     10. Fino alla data di nomina in ruolo dei vincitori delle singole selezioni riservate i contratti a tempo determinato già stipulati ai sensi dell'articolo 75 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, sono rinnovati anche in deroga alle procedure e ai tempi previsti dal medesimo articolo come sostituito con l'articolo 34 della presente legge. Successivamente a tale data saranno ulteriormente rinnovati, fino alla nomina in ruolo, i contratti dei dipendenti che si siano collocati nella graduatoria degli idonei.

     11. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6.

 

     Art. 12. Posti disponibili per i concorsi e le selezioni riservate.

     1. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 nell'ambito dei livelli funzionali-retributivi sono riservati i seguenti posti d'organico:

 

     livello ottavo:                  posti n.   2;

     livello settimo:                 posti n. 100;

     livello sesto:                   posti n. 100;

     livello quinto:                  posti n.  12;

     livello quarto:                  posti n. 110;

     livello terzo:                   posti n.  62;

     livello secondo:                 posti n.  12.

 

 

     Art. 13. Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 concernente i corsi per l'ammissione all'impiego.

     (Omissis).

 

     Art. 14. Mobilità inter-enti.

     1. La Provincia può destinare fino ad un massimo del 10% dei posti d'organico dei diversi livelli funzionali retributivi alla mobilità di personale presso altri enti pubblici. Alla copertura dei posti che si rendono conseguentemente vacanti si provvede mediante la contestuale mobilità di personale degli enti pubblici presso cui è stato posto in mobilità il personale provinciale.

     2. La mobilità, a richiesta del dipendente o d'ufficio, in relazione quest'ultima alle ipotesi di cui all'articolo 161 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, si attua nei confronti di tutto il personale di ruolo, ad eccezione delle qualifiche di cui all'articolo 60, secondo comma, della medesima legge provinciale, come modificato dall'articolo 31 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, e purché sussista corrispondenza tra qualifiche, livelli funzionali-retributivi e profili professionali.

     3. Con regolamento, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, saranno stabilite le modalità di attuazione del presente articolo ivi compresi i criteri per l'inquadramento giuridico- economico, da adottarsi nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

 

     Art. 14 bis. Trasferimenti di personale.

     1. In relazione con il trasferimento o la delega di funzioni dalla Provincia autonoma di Trento ai comuni, può essere disposto, previa intesa cori gli enti interessati, il trasferimento di personale presso gli enti medesimi secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

     2. Ai trasferimenti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 [7].

 

     Art. 15. Responsabili di cantiere dell'azienda speciale di sistemazione montana.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad affidare a personale inquadrato nel profilo professionale di capo operai del quinto livello funzionale retributivo l'incarico di responsabile di cartiere dell'azienda speciale di sistemazione montana, fino ad un massimo di ventotto unità.

     2. Ai concorsi per l'assunzione del personale cui affidare l'incarico di cui al comma 1 saranno ammessi gli operai in servizio da almeno cinque anni presso la predetta azienda con contratto di diritto privato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 novembre 1971, n. 39, che da almeno due anni svolgano le mansioni di capo squadra di prima e seconda categoria secondo quanto previsto dal contratto collettivo provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili integrativo del con tratto collettivo nazionale.

     3. Ai concorsi di cui al precedente comma 2 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, così come modificato con l'articolo 33 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

     4. In sede di prima applicazione del presente articolo l'incarico sarà affidato al personale di ruolo inquadrato nel profilo professionale di capo operai e in servizio presso l'azienda speciale di sistemazione montana per il quale si accerti, sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dalla Giunta provinciale, l'effettivo svolgimento delle mansioni di responsabile di cantiere.

 

     Art. 16. Inquadramento nel profilo professionale di assistente di laboratorio scolastico.

     1. Il personale collocato nel profilo professionale di tecnico di laboratorio scolastico e di coadiutore di laboratorio scolastico ad esaurimento e inquadrato, a domanda, previo superamento di apposito esame, nel profilo professionale di assistente di laboratorio scolastico del sesto livello funzionale-retributivo.

     2. La commissione esaminatrice per l'esame di cui al comma 1 e quella prevista dall'articolo 69, secondo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8.

     3. Il programma e le modalità di espletamento del predetto esame nonché il termine per la presentazione delle domande da parte dei dipendenti interessati e quanto altro attiene all'esame stesso saranno stabiliti in apposite norme regolamentari.

     4. Il personale che conseguirà l'idoneità sarà inquadrato nel nuovo profilo professionale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della graduatoria.

     5. In relazione alla collocazione organica del personale contemplato dal presente articolo si applica la disciplina contenuta nell'articolo 17 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.

 

     Art. 17. Rivalutazione anzianità di servizio.

     1. Nei confronti del personale transitato a livello funzionale- retributivo superiore il servizio prestato a decorrere dal 1° gennaio 1978 nella ex carriera direttiva, di concetto, esecutiva d ausiliaria o corrispondente settimo, sesto, quarto, terzo o secondo livello funzionale- retributivo di provenienza si considera svolto, ai fini economici, nel livello immediatamente superiore, secondo la seguente tabella di equiparazione:

 

 

Ex carriera o livello di prove- | Livello funzionale-retributivo

nienza in cui il servizio è     | ove il servizio viene rivalutato

stato prestato                  |

 

ex carriera direttiva

settimo livello                                 ottavo

ex carriera di concetto

sesto livello                                   settimo

ex carriera esecutiva

quarto livello                                  quinto

ex carriera ausiliaria

quarto livello                                  quinto

terzo livello                                   quarto

secondo livello                                 terzo

 

 

     2. La rivalutazione dell'anzianità di servizio di cui al comma 1 avviene mediante una ricostruzione della posizione economica a partire dal 1° gennaio 1978 e fino al 31 dicembre 1988 nel livello funzionale- retributivo ove il servizio viene rivalutato, con l'attribuzione di un beneficio economico pari alla differenza fra l'importo derivante dalla progressione economica stabilita per quest'ultimo livello e l'importo già acquisito per la stessa progressione nel livello in cui il servizio è stato prestato. A tal fine la progressione economica relativa all'ottavo livello funzionale-retributivo nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1984 si effettua con riferimento allo stipendio di annue lorde 8.100.000. Il servizio prestato dal 1° gennaio 1989 viene rivalutato ai fini dell'attribuzione del salario di anzianità al 1° gennaio 1991.

     3. I benefici economici derivanti dall'applicazione dei commi 1 è 2 sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990 e concorrono alla formazione del maturato economico per anzianità.

     4. Nei confronti del personale insegnante delle scuole dell'infanzia il servizio prestato a decorrere dall'1 gennaio 1978 nell'ex carriera di concetto o nel sesto livello funzionale-retributivo e rivalutato nel settimo livello con gli stessi criteri e decorrenze stabiliti nei precedenti commi.

     5. La disciplina stabilita ai commi 1 e 2 non si applica al personale insegnante della formazione professionale nonché in relazione ai passaggi a livello superiore previsti dai precedenti articoli 5, 7, 8, dall'articolo 10, comma 4 e dall'articolo 11, comma 4.

     6. La rivalutazione di cui al presente articolo non opera in relazione ai servizi valutati ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17 e dell'articolo 18 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.

 

     Art. 18. Disposizione per il personale in quiescenza.

     1. I benefici economici risultanti dall'applicazione del precedente articolo 17 sono corrisposti integralmente, alla scadenza prevista dal medesimo articolo, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza dell'accordo sindacale provinciale di data 27 ottobre 1990 concernente il rinnovo contrattuale 1988-1990 dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento.

 

     Art. 19. Valutazione di servizi pregressi.

     1. Il servizio prestato dai dipendenti provinciali anteriormente alla nomina in ruolo o presso altri enti pubblici, o presso le scuole di cui all'articolo 46, comma 2, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 come sostituito con l'articolo 14 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, purché non sia già stato riconosciuto, è valutato con decorrenza 1° gennaio 1988 o dalla data di assunzione se successiva, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 18 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2. Lo stesso servizio svolto successivamente al 31 dicembre 1988 si considera utile ai fini dell'attribuzione del salario individuale di anzianità. Per il personale insegnanti della formazione professionale il medesimo servizi prestato in qualità di insegnante e valido a partire dal 1° luglio 1990 ai fini della progressione economica, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 ottobre 1990, n. 16-29/Leg.

     2. I dipendenti interessati all'applicazione del comma 1 dovranno produrre apposita domanda alla Giunta provinciale corredata della documentazione probatoria entro i termini che saranno appositamente stabiliti dalla stessa Giunta provinciale.

 

     Art. 20. Personale provinciale iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale sanitario.

     1. Al personale provinciale che opterà per essere iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale sanitario sulla base di quanto è allo scopo disposto dalla legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 concernente «Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica», sarà corrisposto un assegno pari alla differenza fra il trattamento economico pensionabile spettante per effetto dell'assegnazione al servizio per l'igiene e la sanità pubblica e quello in godimento, con le decorrenze ed in rapporto alle misure stabilite, per l'attribuzione del trattamento economico base al corrispondente personale, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. Tale assegno compete fino alla data dalla quale spetta il nuovo trattamento economico connesso alla predetta assegnazione.

 

     Art. 21. Disposizioni per il personale medico e veterinario.

     1. La copertura dei posti d'organico vacanti delle qualifiche apicali ed intermedie del personale medico e veterinario contemplato dall'articolo 7 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41 avviene secondo le modalità e sulla base dei requisiti stabiliti per il corrispondente personale del comparto sanitario dal decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982 e successive modifiche e integrazioni emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     2. La commissione esaminatrice dei concorsi di cui al comma 1 è quella prevista dall'articolo 69 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8.

     3. Nella prima applicazione e in deroga al comma 1, il personale rivestente la qualifica iniziale di consigliere assistente/medico e di consigliere/veterinario che abbia maturato un'effettiva anzianità di servizio di almeno nove anni e sei mesi alla data 1° luglio 1990 e inquadrato con la stessa decorrenza nella qualifica intermedia rispettivamente di direttore di divisione/medico e di direttore di divisione/veterinario. Per il personale medico in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva tale anzianità è ridotta di un anno.

     4. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al personale di cui ai commi 1 e 3 nominato o inquadrato in qualifica funzionale superiore si applicano i criteri stabiliti dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 e successive modificazioni.

     5. Il posto occupato nella qualifica iniziale dal personale di cui al comma 3 viene trasformato in un posto d'organico della relativa qualifica funzionale intermedia di nuovo inquadramento.

     6. Al personale medico e veterinario previsto dall'articolo 7 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, compete a partire dall'anno 1991 il fondo per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi disciplinato dagli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 ottobre 1990, n. 16-29/Leg.

     7. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale, sono ridefinite le attribuzioni delle qualifiche del personale medico e veterinario.

 

     Art. 22. Igiene e sicurezza sul lavoro.

     1. Qualora si riscontri una temporanea inidoneità dei dipendenti provinciali all'uso continuativo dei videoterminali in occasione di accertamenti sanitari, si provvede al provvisorio mutamento di attività.

     2. Nei primi tre mesi di gravidanza, le lavoratrici adibite in via continuativa all'uso dei videoterminali, su loro richiesta e dietro presentazione di idonea certificazione medica, sono esonerate dall'uso di dette apparecchiature.

 

     Art. 23. Formazione e aggiornamento professionale.

     1. Per la programmazione, organizzazione, gestione e finanziamento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale, volte alla preparazione di aspiranti all'impiego e di dipendenti neo-assunti presso la Provincia, all'arricchimento professionale in corso di impiego ed alla qualificazione del personale di ogni livello e qualifica, la Provincia stanzia una somma pari all'1% del monte salari, previa nomina dell'organo di cui al comma 2 e con riferimento al triennio finanziario successivo.

     2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte da un apposito organo paritetico rappresentativo della Provincia autonoma di Trento e delle parti firmatarie dell'ipotesi di accordo provinciale unitario dell'1 agosto 1990.

 

Capo II

Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12

 

     Art. 24. Disposizione generale.

     1. Alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni.

 

     Art. 25. Modifica dell'articolo 35 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente la mobilità interna.

     (Omissis).

 

     Art. 26. Modifica dell'articolo 39 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente la commissione per l'organizzazione e il personale.

     (Omissis).

 

     Art. 27. Integrazione dell'articolo 62 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente i profili professionali.

     (Omissis).

 

     Art. 28. Integrazione dell'articolo 63 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente i rapporti di impiego a tempo parziale.

     (Omissis).

 

     Art. 29. Integrazione dell'articolo 64 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente i requisiti generali per l'ammissione all'impiego.

     (Omissis).

 

     Art. 30. Integrazione dell'articolo 65 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente i titoli di studio.

     (Omissis).

 

     Art. 31. Modifica dell'articolo 68 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente la mobilità professionale.

     (Omissis).

 

     Art. 32. Sostituzione dell'articolo 71 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente la nomina in prova del personale provinciale.

     (Omissis).

 

     Art. 33. Modifica dell'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente la qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

     (Omissis).

 

     Art. 34. Sostituzione dell'articolo 75 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente i rapporti di lavoro a tempo determinato.

     (Omissis).

 

     Art. 35. Sostituzione dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente il patrocinio legale.

     (Omissis).

 

     Art. 36. Modifica dell'articolo 94 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente i limiti all'incompatibilità.

     (Omissis).

 

     Art. 37. Modifica all'articolo 118 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente le decisioni degli organi competenti in materia di procedimenti disciplinari.

     (Omissis).

 

     Art. 38. Sostituzione dell'articolo 136 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente il congedo ordinario.

     (Omissis).

 

     Art. 39. Modifica dell'articolo 140 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente l'aspettativa per il personale femminile con prole.

     (Omissis).

 

     Art. 40. Sostituzione dell'articolo 141 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente il diritto allo studio.

     (Omissis).

 

     Art. 41. Modifica dell'articolo 142 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente il congedo straordinario non retribuito.

     (Omissis).

 

     Art. 42. Sostituzione dell'articolo 151 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente i permessi sindacali.

     (Omissis).

 

     Art. 43. Sostituzione dell'articolo 152 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente le assemblee sindacali.

     (Omissis).

 

     Art. 44. Modifica dell'articolo 165 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente le dimissioni.

     (Omissis).

 

     Art. 45. Modifica dell'articolo 166 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente il collocamento a riposo.

     (Omissis).

 

     Art. 46. Integrazione dell'articolo 170 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente i profili professionali.

     (Omissis).

 

     Art. 47. Sostituzione dell'articolo 171 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente l'assunzione del personale della scuola e della formazione professionale.

     (Omissis).

 

     Art. 48. Integrazione della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente modalità particolari di assunzione del personale insegnante delle scuole dell'infanzia.

     (Omissis).

 

     Art. 49. Integrazione della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente modalità particolari di assunzione del personale insegnante della formazione professionale.

     (Omissis).

 

     Art. 50. Concorso riservato per il personale insegnante della formazione professionale.

     1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata ad indire un concorso per esami e titoli per l'immissione in ruolo, nei limiti di cui al comma 5, del personale insegnante della formazione professionale incaricato o supplente annuale, desunto dalle graduatorie di cui all'articolo 188 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'articolo 10 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, e dall'articolo 7 della legge provinciale 6 agosto 1985, n. 11, e dall'articolo 6 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10, e dall'articolo 4 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23, e dall'articolo 22 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, in servizio nell'anno formativo 1990/91 per almeno centottanta giorni di servizio e che abbia prestato servizio di insegnamento non di ruolo, per non meno di centottanta giorni di servizio anche non consecutivi, con orario di insegnamento non inferiore rispettivamente a tredici ore settimanali, per gli insegnamenti teorici e a quindici ore settimanali, per gli insegnamenti pratici, in almeno due anni fermativi, anche non consecutivi, nel quinquennio formativo precedente.

     2. Gli insegnanti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 sono ammessi al concorso relativamente alle materie di insegnamento per le quali hanno ottenuto l'incarico o la supplenza nell'anno formativo 1990/91.

     3. Il programma, i titoli di studio, di qualificazione o professionali e le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1 sono stabiliti nel bando di concorso.

     4. Gli insegnanti aventi i requisiti di servizio di cui al comma 1 e che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per esami e titoli espletato a norma dell'articolo 4 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10, hanno titolo ad essere immessi in ruolo, indipendentemente dal concorso di cui al comma 1, con precedenza rispetto al personale risultato idoneo nel concorso di cui al presente articolo.

     5. L'immissione in ruolo decorre dal giorno di inizio dell'anno formativo successivo all'approvazione delle graduatorie del concorso previsto dal presente articolo ed avviene nel limite del numero di posti assegnabili con carico orario di insegnamento di almeno diciotto ore settimanali per gli insegnamenti teorici e almeno venti ore settimanali per gli insegnamenti pratici, nelle rispettive materie.

     6. Nei posti che si renderanno eventualmente disponibili, secondo i criteri di cui al comma 5, nei tre anni formativi successivi, sarà immesso in ruolo, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie il personale risultato idoneo nel concorso di cui I presente articolo.

     7. L'idoneità conseguita costituisce titolo di precedenza assoluta nel conferimento di incarichi e supplenze di cui all'articolo 188 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 51. Sostituzione dell'articolo 172 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente programmi e le prove d'esame.

     (Omissis).

 

     Art. 52. Modifica dell'articolo 173 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente l'accettazione delle nomine.

     (Omissis).

 

     Art. 53. Modifica dell'articolo 189 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente le supplenze del personale insegnante.

     (Omissis).

 

     Art. 54. Sostituzione dell'articolo 190 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente il trattamento economico del personale incaricato e supplente. indennità premio di servizio.

     (Omissis).

 

     Art. 55. Modifica dell'articolo 192 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente gli assistenti di convitto.

     (Omissis).

 

     Art. 56. Sostituzione dell'articolo 194 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente le dimissioni ed il collocamento a riposo del personale della scuola e della formazione professionale.

     (Omissis).

 

     Art. 57. Sostituzione dell'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente l'indennità premio di servizio.

     (Omissis).

 

     Art. 58. Sostituzione dell'articolo 198 della legge provinciale 29 aprile 1983, n 12 concernente l'anticipazione sull'integrazione dell'indennità premio di servizio.

     1. (Omissis).

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 59. Modifica dell'articolo 201 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente le pensioni o l'integrazione di pensioni.

     (Omissis).

 

     Art. 60. Modifica dell'articolo 202 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente l'anticipo sulla pensione.

     (Omissis).

 

     Art. 61. Modifica dell'articolo 204 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente l'indennità premio di servizio a favore del personale provinciale transitato ai consorzi sanitari e ad altri enti pubblici.

     (Omissis).

 

     Art. 62. Pensioni ai funzionari e medici comunali della ex provincia unica della Venezia tridentina. Miglioramenti a favore del personale provinciale pensionato.

     1. Ai titolari di trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1 della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 8, nonché ai titolari di integrazione di pensione ai sensi dell'articolo 163 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, sono concessi, con le decorrenze previste dall'articolo 4 del decreto legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 1991, n. 59, gli aumenti mensili derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 17 aprile 1985, n. 141, dell'articolo 22, comma 9, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359 convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché dell'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 1991, n. 59.

     2. Ai trattamenti pensionistici di cui a presente articolo si applicano altresì gli aumenti disposti da leggi successive al decreto legge 22 dicembre 1990, n. 409, indicato al comma 1, nelle misure ed alle condizioni previste per i corrispondenti trattamenti pensionistici a carico delle casse per le pensioni presso la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

 

     Art. 63. Cessioni di quote della retribuzione.

     1. I dipendenti provinciali possono cedere quote delle loro retribuzioni, nel limite di un quinto delle stesse valutato al netto di ritenute, unicamente a fronte di prestiti contratti con le casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza del ministero del tesoro o con altri istituti previdenziali cui i dipendenti provinciali risultino iscritti, secondo le modalità ed i criteri previsti dalle relative normative.

     2. Continuano ad avere effetto, fino all'esaurimento, le cessioni perfezionate entro la ditta di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 64. Modifica all'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente le attribuzioni del servizio legale per gli affari contenziosi.

     (Omissis).

 

Capo III

Modifiche a leggi provinciali concernenti il personale e l'ordinamento della scuola dell'infanzia

 

     Art. 65. Integrazione dell'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 concernente la partecipazione dei dipendenti provinciali ad organismi della Provincia.

     (Omissis).

 

     Art. 66. Incarichi e consulenze.

     1. I dipendenti provinciali possono essere autorizzati dall'assessore competente in materia di personale ad assumere occasionali incarichi quali consulenti o esperti presso altri enti pubblici, purché tali incarichi non ostino al normale svolgimento dell'attività lavorativa, non siano con essa incompatibili e siano svolti al di fuori del normale orario di servizio.

 

     Art. 67. Collegio dei decenti delle scuole provinciali dell'infanzia.

     1. E' istituito il collegio dei docenti delle scuole provinciali dell'infanzia.

     2. Esso è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio presso le scuole dell'infanzia appartenenti al circolo di coordinamento ed è presieduto dal coordinatore pedagogico.

     3. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il coordinatore pedagogico ne ravvisi la necessità ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno tre volte ogni anno scolastico.

     4. Le riunioni del collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'attività educativa e sono da computarsi nelle duecentodieci ore annue di cui al successivo articolo 68. La convocazione ordinaria per le riunioni collegiali deve avvenire con un preavviso di almeno cinque giorni.

     5. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal coordinatore pedagogico, anche a turno, ad uno dei docenti eletto a norma del comma 1, lettera f), del successivo articolo 68.

 

     Art. 68. Funzioni del collegio dei decenti delle scuole provinciali dell'infanzia.

     1. Il collegio dei docenti esercita le seguenti funzioni nelle scuole provinciali dell'infanzia:

     a) delibera in ordine al funzionamento didattico del circolo e in particolare:

     1) definisce i tempi e i criteri della programmazione dell'azione educativa cui sono tenuti gli insegnanti di ogni plesso scolastico e ne valuta l'andamento complessivo;

     2) decide sui criteri generali di distribuzione degli orari del personale insegnante e sullo svolgimento della attività scolastica comprese le modalità di integrazione e prevenzione, di tempo prolungato e di iniziative di collegamento con altre istituzioni e con il territorio;

     3) programma annualmente le attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola ai sensi del successivo articolo 69;

     b) formula proposte per la formazione delle sezioni;

     e) formula proposte circa le scelte di attrezzature e materiale didattico di gioco;

     d) promuove l'aggiornamento degli insegnanti del circolo, in collegamento con il servizio scuola materna;

     e) propone iniziative di sperimentazione metodologica e di ricerca educativa di cui all'articolo 17 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34;

     f) elegge, in numero di uno ogni dieci insegnanti, fino ad un massimo di tre persone, i docenti incaricati di collaborare con il coordinatore pedagogico nella preparazione, attuazione verifica di quanto compete al collegio docenti e di ogni altra iniziativa assunta nel circolo di coordinamento. Uno di essi, su incarico del coordinatore pedagogico potrà sostituire lo stesso, in caso di necessità, nel presiedere il collegio docenti.

     2. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei comitati di gestione e dei collegi del personale delle singole scuole, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante.

 

     Art. 69. Attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola.

     1. Il collegio dei docenti nelle scuole provinciali dell'infanzia programma annualmente le attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola.

     2. Nel formulare il piano annuale delle attività dovranno essere considerati i seguenti ambiti di intervento:

     a) la programmazione didattico-educativa, comprese le attività di verifica e di valutazione nonché la preparazione e la documentazione dell'attività svolta;

     b) il funzionamento del collegio del personale e del collegio docenti;

     c) il rapporto con le famiglie;

     d) le iniziative di aggiornamento-formazione e le attività di ricerca, innovazione e sperimentazione;

     e) gli altri impegni ed attività di circolo ovvero specifiche di singole scuole ivi comprese quelle attinenti la conservazione ed il riordino degli arredi, dei sussidi e del materiale da gioco.

     3. Il piano di cui al comma 2 dovrà considerare anche la ripartizione del monte ore cui è tenuto il personale con nomina a tempo parziale.

     4. Il personale dovrà partecipare alle iniziative programmate che trovino svolgimento nel periodo di effettivo servizio, indipendentemente dalla durata della nomina o da eventuali assenze effettuate.

     5. Nella stesura definitiva del piano annuale delle attività connesse con il funzionamento della scuola, dovranno essere riservate non meno della metà del monte ore per le iniziative previste dalle lettere a) e b) di cui al comma 2 e almeno il 15% per le iniziative di cui alla lettera d) del medesimo comma.

 

     Art. 70. Modifiche all'articolo 5 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34.

     1. (Omissis).

     2. (Omissis).

     3. (Omissis).

     4. Il presente articolo entrerà in vigore a decorrere dall'1 settembre 1992.

 

     Art. 71. Pensionabilità dell'indennità per gli autisti di rappresentanza.

     1. Qualora all'atto della cessazione dal servizio con diritto a pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali l'indennità di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 ottobre 1990, attribuita ai dipendenti provinciali assegnati alle relative funzioni, non fosse riconosciuta utile a pensione, la Provincia corrisponderà ai dipendenti provinciali che l'abbiano percepita una integrazione del trattamento di quiescenza, spettante, da computarsi sulla base dell'ammontare annuo della predetta indennità vigente all'atto della cessazione dal servizio e in relazione all'aliquota di pensione corrispondente al periodo di percezione dell'indennità medesima.

     2. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta nei casi previsti dall'articolo 68 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

 

     Art. 72. Modifica dell'articolo 5 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente l'affidamento di incarichi speciali presso la Presidenza della Giunta.

     (Omissis).

 

     Art. 73. Personale dell'autorità di bacino dell'Adige.

     1. Ai dipendenti distaccati o comandati presso la segreteria tecnico- operativa dell'autorità di bacino dell'Adige, ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, è attribuito il trattamento economico complessivo in godimento presso la Provincia alla data dei relativi provvedimenti: qualora si tratti di dirigenti o funzionari preposti a strutture o posizioni organizzative alla data del provvedimento di distacco o comando, agli stessi viene conservata l'indennità connessa ai predetti incarichi.

     2. Ai fini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23, come modificato con l'articolo 48 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, il servizio prestato dal dirigente provinciale in qualità di segretario generale dell'autorità di bacino dell'Adige è equiparato a quello prestato dal dirigente di servizio della Provincia, computando l'indennità di funzione nella misura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17.

 

     Art. 74. Inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale comandato presso la Provincia.

     1. Il personale contemplato dall'articolo 125 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, che si trovi in posizione di comando presso la Provincia autonoma di Trento alla data 10 gennaio 1991, può essere inquadrato nel ruolo unico del personale provinciale, previo nullaosta della relativa amministrazione di provenienza.

     2. L'inquadramento avviene su domanda degli interessati, previo accertamento da parte della Giunta provinciale, su parere della commissione per l'organizzazione e il personale, del perdurare delle necessità di servizio nel settore di operatività di ogni singolo nonché del lodevole svolgimento del servizio prestato in posizione di comando presso la Provincia.

     3. Il personale di cui al comma 1 viene inquadrato nella qualifica o nel livello funzionale-retributivo provinciale in conformità alle corrispondenze fissate nella tabella di equiparazione costituente l'allegato B) alla presente legge, fatto salvo quanto previsto al comma 8.

     4. Nell'ambito del livello funzionale- retributivo di inquadramento il personale viene collocato nel profilo professionale corrispondente alla qualifica o profilo professionale di provenienza. Ove manchi corrispondenza di mansioni, il personale viene collocato nel profilo professionale dello stesso livello di inquadramento corrispondente o assimilabile alle funzioni svolte presso la Provincia.

     5. Fatto salvo quanto stabilito al comma 8 alla determinazione del trattamento economico spettante per effetto del presente inquadramento si provvede mediante una ricostruzione della posizione economica, applicando le disposizioni previste per il corrispondente personale provinciale a Partire rispettivamente dalla legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25 per il personale collocato nei livelli funzionali-retributivi e dalla legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41 per il personale inquadrato nelle qualifiche ad esaurimento. Qualora detto trattamento comprensivo dell'indennità integrativa speciale risulti inferiore a quello acquisito nell'ente di provenienza, la differenza viene conservati a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.

     6. Le domande previste al comma 2 devono essere presentate alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     7. L'inquadramento avviene con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla dita di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 6.

     8. Per il personale proveniente dalle amministrazioni della pubblica istruzione l'inquadramento avviene sulla base della tabella di equiparazione costituente l'allegato A alla legge provinciale 16 luglio 1990, n. 22 e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1 della stessa legge.

     9. Al personale collocato nei livelli funzionali retributivi si applicano, con effetto dalla data di inquadramento, le disposizioni di cui al precedente articolo 4, commi 1, 4, 5, 6, 7, 9 e 10.

     10. Il dipendente, la cui posizione giuridico-economica di provenienza subisca variazioni con effetto retroattivo alla data di inquadramento, sarà oggetto di una nuova operazione di inquadramento.

     11. Il personale previsto dall'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 in possesso di diploma di laurea che nell'ente di provenienza abbia conseguito con effetto retroattivo alla data di inquadramento nel ruolo unico provinciale la posizione "Quadro" viene collocato, con la decorrenza di detto inquadramento, nel nono livello funzionale-retributivo.

     12. Il personale previsto dall'articolo 1 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10, che nell'ente di provenienza rivestiva la qualifica di segretario comprensoriale la qualifica dirigenziale, viene collocato, con effetto dalla data di inquadramento nel ruolo unico provinciale, nella qualifica di direttore di divisione ad esaurimento, con l'applicazione delle disposizioni stabilite al comma 5.

 

     Art. 75. Modifiche alla dotazione organica.

     1. Alla tabella della dotazione organica costituente l'allegato C alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8 come da ultimo modificata con l'articolo 55 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) qualifiche del personale veterinario:

     1) è istituito 1 posto di direttore di divisione/veterinario;

     2) il totale dei posti delle qualifiche del personale veterinario è aumentato da 4 a 5;

     b) qualifica del personale insegnante della formazione professionale: sono istituiti 50 posti di insegnante della formazione professionale;

     c) livelli funzionali:

     1) i posti del settimo, sesto, quarto e secondo livello sono aumentati rispettivamente di 110, 255, 315 e 5 unità;

     2) i posti del nono, quinto e terzo livello sono diminuiti rispettivamente di 30, 90 e 100 unità;

     3) il totale dei posti dei livelli è aumentato da 5246 a 5711.

     2. Nella medesima tabella il totale complessivo dei posti è aumentato da 5368 a 5884.

     3. Il contingente relativo alla qualifica di dirigente stabilito nel secondo comma dell'articolo 60 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, è aumentato da 65 a 70 unità.

 

     Art. 76. Assegno per gli ispettori del lavoro.

     1. Ai dipendenti provinciali incaricati delle funzioni di ispettore del lavoro con deliberazione della Giunta provinciale è corrisposto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata dell'incarico, un assegno per 12 mensilità, non cumulabile con altre analoghe indennità, il cui importo sarà stabilito con le modalità di cui all'articolo 4 della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1.

 

     Art. 77. Anticipazione indennità giudiziaria.

     1. La Provincia può anticipare, salvo successivo rimborso, al proprio personale comandato presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, come modificato e integrato con il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, n. 554, le somme spettanti a decorrere dall'1 gennaio 1989 a titolo di indennità giudiziaria, ai sensi della legge 22 giugno 1988, n 221 attribuita con legge 15 febbraio 1989, n. 51.

 

Capo IV

Modifiche e abrogazioni di norme concernenti il trattamento economico di missione

dei membri della Giunta provinciale e dei componenti di comitati e

commissioni

 

     Art. 78. Modifica dell'articolo 2 della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 26 gennaio 1987, n. 5.

     (Omissis).

 

     Art. 79. Modifica dell'articolo 3 della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13.

     (Omissis).

 

     Art. 80. Modifica dell'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 49 come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 1° settembre 1986, n. 27. [8]

     (Omissis).

 

     Art. 81. Abrogazione della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7 come modificata con le leggi provinciali 5 novembre 1977, n. 31, 28 novembre 1978, n. 50, 8 agosto 1987, n. 10, 23 febbraio 1990, n. 6 e 16 luglio 1990, n. 22.

     1. La legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7 come modificata con legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, con legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50, con legge provinciale 8 agosto 1987, n. 1), con legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 e con legge provinciale 16 luglio 1990, n 22 è abrogata.

 

     Art. 82. Abrogazione dell'articolo 31 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20.

     1. L'articolo 31 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20 è abrogato.

 

Capo V

Norme relative al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco ed ai

sottufficiali e guardie forestali

 

     Art. 83. Inquadramento nei profili professionali.

     1. Il personale delle qualifiche dei vigili del fuoco è inquadrato, anche in soprannumero, nel rispetto dell'ordine di ruolo, nei profili professionali di capo reparto e di capo squadra di sesto livello funzionale-retributivo e di vigile del fuoco di quinto livello funzionale- retributivo, secondo lo schema di corrispondenza e le declaratorie contenuti nelle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     2. Nei profili professionali il personale mantiene l'ordine di ruolo con il quale era inserito nelle previgenti qualifiche.

 

     Art. 84. Concorso pubblico per la nomina a vigile del fuoco.

     1. La nomina a vigile del fuoco avviene mediante concorso pubblico per esami ed è subordinata al superamento di un corso di formazione professionale.

     2. Gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti generali previsti dall'articolo 64 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, devono essere in possesso dei seguenti requisiti particolari:

     a) diploma di pone secondaria di primo grado;

     b) età non superiore ai ventisette anni, salvo le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite non potrà in nessun caso eccedere gli anni trenta;

     c) statura non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,85;

     d) pratica professionale almeno biennale in uno dei mestieri indicati nel bando di concorso, da comprovarsi con idonea certificazione;

     e) incondizionata idoneità psico-fisica da accertarsi dopo il superamento della prima prova d'esame da un collegio di tre medici nominato con deliberazione della Giunta provinciale. Il giudizio del collegio medico è definitivo.

     3. L'articolo 60 ter della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, introdotto dall'articolo 8 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3 e modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 23, è abrogato.

 

     Art. 85. Corso di formazione professionale.

     1. I vincitori del concorso pubblico per vigile del fuoco per essere nominati in ruolo devono partecipare ad un corso di formazione professionale della durata massima di sei mesi svolto presso la Scuola provinciale o Scuola centrale antincendi e superare gli esami teorico- pratici effettuati a conclusione del corso stesso.

     2. La Giunta provinciale determina con norme regolamentari criteri e modalità di svolgimento del corso e degli esami finali.

     3. Per il fine previsto dal comma 1, l'amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Ministero dell'interno

- Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

     4. Ai partecipanti al corso di formazione professionale è corrisposto un assegno di studio mensile di importo pari a un dodicesimo dello stipendio tabellare annuo lordo relativo al livello funzionale-retributivo nel quale è compreso il profilo professionale di vigile del fuoco.

 

     Art. 86. Ordine di graduatoria.

     1. I candidati che risultano vincitori del con corso di cui all'articolo 84 e che hanno frequentato, con esito positivo, il corso di formazione professionale sono nominati in prova ai sensi dell'articolo 71 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'artico/o 32 della presente legge, secondo l'ordine della graduatoria stabilita in base alla valutazione finale riportata negli esami teorico- pratici.

     2. La graduatoria del concorso è utilizzata, secondo le modalità di cui all'articolo 85, pei il conferimento dei posti che si rendessero vacanti entro tre anni dalla sua pubblicazione.

 

     Art. 87. Riserva di posti.

     1. Nei concorsi pubblici per posti di vigile del fuoco la riserva di posti prevista dall'artico lo 67 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'articolo 33 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, si applica nei confronti dei dipendenti che, in possesso di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nel livello immediatamente inferiore, risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere e), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 84 ed abbiano un'età non superiore agli anni trentadue.

     2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 68 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, il requisito particolare di cui alla lettera b) del corna 2 dell'artico/o 84 della presente legge è elevato a trentadue anni.

 

     Art. 88. Conferimento dei posti di capo squadra di capo reparto.

     1. La Giunta provinciale conferisce i posti vacanti di capo squadra e di capo reparto secondo apposite norme regolamentari adottate' nel rispetto delle modalità di accesso ai corrispondenti profili professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nella tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335.

     2. I posti da conferire sono attribuiti con effetto dal 10 gennaio successivo all'anno ne quale si verificano le disponibilità dei posti medesimi.

 

     Art. 89. Norma transitoria di conferimento dei posti di capo reparto.

     1. I posti del profilo professionale di capo reparto vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti al personale che, in possesso di un'anzianità di almeno cinque anni alla predetta data nella previgente qualifica di capo squadra, abbia frequentato, con profitto, un apposito corso di aggiornamento della durata minima di quattro settimane.

     2. Al corso di aggiornamento il personale è ammesso secondo l'ordine di ruolo e fino alla copertura dei posti da conferire.

     3. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione, previo confronto con le organizzazioni sindacali, i termini di presentazione delle domande di partecipazione, la durata e le materie oggetto del corso, i criteri di valutazione finale nonché la composizione della commissione esaminatrice cui compete anche il coordinamento del corso medesimo.

     4. L'inquadramento nel profilo professionale di capo reparto a seguito della procedura di cui al presente articolo avviene con decorrenza dal giorno successivo a quello della valutazione finale.

 

     Art. 90. Modifica dell'allegato A) della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, concernente la dotazione organica.

     (Omissis).

 

     Art. 91. Inquadramento dei piloti di elicottero.

     1. Il personale di ruolo che, alle date sottoindicate, svolga attività di pilota di elicottero è inquadrato, con decorrenza 30 giugno 1990 o dalla ditta di assunzione, se successiva, in un profilo professionale di sesto livello funzionale-retributivo appositamente individuato in sede di definizione dei nuovi profili professionali.

     2. Al personale di cui al precedente comma spetta la retribuzione iniziale connessa al livello di inquadramento nonché il maturato economico in godimento.

     3. Nei confronti del personale di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 1.

 

     Art. 92. Personale tecnico dei servizi antincendi.

     1. Il personale inquadrato nel profilo professionale individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 91, se assegnato al Servizio antincendi, è personale tecnico dei servizi antincendi ed appartiene al Corpo permanente dei vigili del fuoco anche i fini di cui all'articolo 14 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3.

 

     Art. 93. Limite di età.

     1. Ai fini dell'accesso al profilo professionale relativo allo svolgimento dell'attività di pilota di elicottero, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato con legge provinciale 20 giugno 1988 18, n. 20, il limite massimo di età è fissato in anni trentacinque senza ulteriori elevazioni.

 

     Art. 94. Integrazione di pensione per i piloti di elicottero.

     1. Qualora all'atto della cessazione dal servizio con diritto a pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali l'indennità di pilotaggio di elicottero non fosse riconosciuta utile a pensione, la Provincia corrisponderà ai dipendenti provinciali che l'abbiano percepita una integrazione del trattamento di quiescenza spettante, da computarsi sulla base dell'ammontare annuo della predetta indennità vigente all'atto della cessazione dal servizio e in relazione all'aliquota di pensione corrispondente al periodo di servizio prestato in qualità di pilota di elicottero.

     2. L'integrazione di cui al comma 1 non sarà corrisposta ai piloti di elicottero che transitano ad altro profilo o livello ai sensi dell'articolo 68 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e a quelli cui sia revocato il brevetto per cause diverse dall'idoneità psicofisica.

 

     Art. 95. Sostituzione dell'articolo 52 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, concernente integrazione di pensioni.

     (Omissis).

 

     Art. 96. Valutazione dei servizi pregressi.

     1. Il servizio comunque prestato presso la Provincia anteriormente alla nomina in ruolo o presso lo Stato ed enti pubblici dal personale del corpo permanente dei vigili del fuoco di cui al comma 1 dell'articolo 83, purché non sia già stato ri conosciuto, è valutato in termini di classi e scatti, in base agli stipendi e alla progressione economica di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, applicando i criteri stabiliti nel secondo comma, lettere b) e c), dell'articolo 9 dello stesso decreto. Le eventuali frazioni di biennio residue vengono monetizzate. Lo stesso servizio svolto successivamente al 31 dicembre 1988 si considera utile ai fini dell'attribuzione della retribuzione individuale di anzianità.

     2. I benefici economici derivanti dall'applicazione del comma 1 decorrono dal 1 gennaio 1988, o dalla data di assunzione se successiva, e concorrono alla formazione del maturato economico di ciascun dipendente alla medesima data.

     3. I dipendenti interessati all'applicazione del comma 1 dovranno produrre domanda alla Giunta provinciale, corredata dalla documentazione probatoria, entro i termini che saranno appositamente stabiliti dalla stessa Giunta provinciale.

 

     Art. 97. Nuove qualifiche dei sottufficiali e guardie forestali.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 7 giugno 1990, n. 149, i gradi dei sottufficiali e guardie forestali sono sostituiti dalle pari qualifiche indicate nella nuova tabella della dotazione organica costituente l'allegato C) alla presente legge.

     2. Con medesima decorrenza, i gradi di maresciallo capo e maresciallo ordinario sono sostituiti dall'unica qualifica di maresciallo.

 

     Art. 98. Nuova tabella della dotazione organica dei sottufficiali e guardie forestali.

     1. La tabella della dotazione organica dei sottufficiali e guardie forestali costituente l'allegato C) della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10, come modificato dall'articolo 55, comma 2, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, è sostituita dalla tabella costituente l'allegato C) della presente legge.

     2. La dotazione organica relativa alle qualifiche di maresciallo, brigadiere e vice brigadiere è unificata a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 7 giugno 1990, n. 149.

 

Capo VI

Disposizioni finali e finanziarie

 

     Art. 99. Delimitazione dell'area di applicazione delle norme di disciplina dell'ordinamento del personale provinciale.

     1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7 e dall'articolo 14 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, e salvo in ogni caso l'obbligo di assicurare al personale delle scuole equiparate dell'infanzia, un trattamento economico equivalente a quello previsto per il corrispondente personale della scuola provinciale dell'infanzia, così come previsto dall'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 come sostituito dall'articolo 15 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, le norme concernenti la disciplina dell'ordinamento per il personale provinciale non si estendono al personale delle scuole equiparate dell'infanzia, se non previa conforme determinazione del contratto tipo di cui al punto 8) del conta 2 del menzionato articolo 46 della legge provinciale n. 13/1977 e successive modificazioni, e compatibilmente con la disciplina dell'ordinamento del personale del settore, privato, rispettivamente pubblico, di appartenenza.

 

     Art. 100. Norma transitoria per il comando di personale del Consiglio.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 101. Costituzione di organismo tecnico-consultivo.

     (Omissis) [10].

 

     Art. 102. Corresponsione dei benefici economici.

     1. I benefici economici derivanti dall'applicazione della presente legge, fatte salve le decorrenze in ciascun caso stabilite, saranno erogati a partire dal 1° gennaio 1992, e comunque ad avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti dei relativi provvedimenti amministrativi di attuazione.

 

     Art. 103. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura del maggiore onere valutato nell'importo di lire 10.000.000.000, nonché dell'onere una tantum valutato nell'importo di lire 14.500.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1992, per l'importo complessivo di lire 24.500 000.00, si provvede mediante l'utilizzo di una quota pari a lire 13.500.000.000 delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "Amministrazione generale", programma "Amministrazione generale", area di attività "Personale in attività di servizio ed in quiescenza" e di attività "Personale in attività di servizio ed in quiescenza" e mediante l'utilizzo delle disponibilità pari a lire 11.000.000.000 derivanti dalle previsioni di spese correnti iscritte nel settore funzionali; "Oneri non ripartibili", programma "Spese diverse", area di attività "Spese diverse" del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, come modificato con l'articolo 7 della legge provinciale 21 agosto 1991, n. 19.

     2. Al maggiore onere, valutato nell'importo di lire 12.000.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "Amministrazione generale", programma "Amministrazione generale", area di attività "Personale in attività di servizio ed in quiescenza" del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, come modificato con l'articolo 7 della legge provinciale 21 agosto 1991, n. 19. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 104. Variazioni di spesa.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1991, sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1991-1993 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, come modificato dall'articolo 7 della legge provinciale concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1991 e bilancio pluriennale 1991 1993", le somme di cui all'articolo 103 sono portate in diminuzione delle "Spese per leggi in programma" nei settori funzionali, programmi e 3 aree di attività indicati nel comma 1 del medesimo articolo ed in aumento delle "Spese per leggi operanti" nei settori funzionali, programmi, aree di attività e di intervento nel cui ambito sono classificati sui capitoli con le variazioni in aumento indicati il comma 1 del presente articolo.

 

Allegato A

(articolo 2)

 

Primo livello funzionale-retributivo

     1. Attività elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.

 

Secondo livello funzionale-retributivo

     1. Attività semplici, svolte in modo integrato, per la cui esecuzione si prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari.

     2. Può richiedere l'utilizzazione di strumenti o apparecchiature di uso semplice.

     3. Il livello è caratterizzato da:

     a) iniziativa nell'ambito delle istruzioni ricevute e/o dei compiti attribuiti;

     b) autonomia vincolata da istruzioni semplici;

     c) apporto individuale nelle attività di trasformazione, conservazione, riproduzione e dislocazione del prodotto;

     d) responsabilità delle attività direttamente svolte, nonché dell'eventuale omissione dei compiti affidati.

 

Terzo livello funzionale-retributivo

     1. Attività che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative e contabili semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.

     2. Può richiedere la conduzione di auto o motomezzi, nonché l'utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi ma di uso semplice, eventualmente anche con carico della manutenzione ordinaria.

     3.Il livello è caratterizzato da:

     a) iniziativa nell'ambito delle mansioni attribuite;

     b) un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;

     c) prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici conseguenti all'uso dello strumento tecnico utilizzato;

     d) responsabilità delle attività direttamente svolte, nonché dell'eventuale omissione dei compiti affidati.

     4. Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di sorveglianza, tecnico-amministrativi, contabili e organizzativi semplici, nonché ai compiti previsti per i singoli profili professionali.

 

Quarto livello funzionale-retributivo

     1. Attività che comportano esecuzione di mansioni amministrative, tecniche o tecnico-manuali, di vigilanza e sorveglianza richiedenti conoscenze o preparazione professionale qualificata nel settore di competenza; di conduzione e di manutenzione ordinaria di automezzi che comportino abilitazioni specifiche; possono richiedere l'uso di mezzi e strumenti complessi o l'utilizzo di dati anche complessi nell'ambito di procedure prevalentemente ripetitive.

     2. Il livello è caratterizzato da:

     a) autonomia vincolata da prescrizioni semplici o particolareggiate ovvero nell'ambito di procedure e prassi definite;

     b) responsabilità dei propri compiti, nonché delle eventuali omissioni ad essi relative;

     c) apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto;

     d) rischi specifici derivanti dall'uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.

     3. Il personale compreso nel livello è addetto a compiti esecutivi in materia amministrativa; a compiti tecnici nel campo dell'installazione, conduzione, manutenzione e riparazione di impianti e macchinari tecnici complessi; nonché a quelli previsti per i singoli profili professionali.

 

Quinto livello funzionale-retributivo

     1. Attività tecniche, amministrative e contabili; mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici; attività socio-assistenziali e socio-educative. Richiedono conoscenze specifiche nel campo amministrativo o tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessaria per l'accesso al livello.

     2. Il livello è caratterizzato da:

     a) autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;

     b) responsabilità dei propri compiti, nonché delle eventuali omissioni ad essi relative;

     c) apporto organizzativo in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti.

     3. Il personale compreso nel livello è addetto a compiti in materia amministrativa e contabile, ivi comprese le attività di stenografia e dattilografia, considerate in modo, complementare e omogeneo così da costituire un unica posizione di lavoro; a compiti tecnici di natura specialistica che comportano l'utilizzo, la manutenzione e la riparazione ordinaria e straordinaria di macchinari complessi; nonché a quelli previsti per i singoli profili professionali.

 

Sesto livello funzionale-retributivo

     1. Attività istruttorie finalizzate alla preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi, all'attività di vigilanza e di controllo, nonché ad interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro dell'unità organica in cui sono inseriti.

     2. Il livello è caratterizzato da:

     a) autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse;

     b) apporto organizzativo in funzione della realizzazione delle attività di competenza;

     c) responsabilità di atti e provvedimenti in relazione all'istruttoria dei medesimi, della corretta attuazione dei programmi di lavoro, nonché della eventuale omissione dei compiti affidati;

     d) specifiche responsabilità connesse alle attività proprie del profilo di appartenenza, così come definite dalla relativa declaratoria.

     3. Nell'ambito delle scuole dell'infanzia comporta:

     a) lo svolgimento di attività pedagogico-didattiche finalizzate agli obiettivi educativi e culturali da raggiungere;

     b) autonomia metodologica e didattica, nel rispetto degli obiettivi e programmi stabiliti;

     c) l'attuazione di verifiche sistematiche dei livelli di apprendimento dei bambini;

     d) la partecipazione all'aggiornamento professionale e culturale e l'attuazione di attività di sperimentazione didattiche e metodologiche, con l'ausilio anche di mezzi tecnologici e secondo le prescrizioni di massima fornite dagli organi competenti;

     e) attività di collaborazione connesse con l'organizzazione della scuola e a tutto ciò che è previsto dagli organismi partecipativi della scuola stessa;

     f) responsabilità professionali nell'ambito delle proprie funzioni.

 

Settimo livello funzionale-retributivo

     1. Attività di istruttoria e predisposizione di provvedimenti complessi nei campi di competenza, così come individuati dal profilo professionale di appartenenza; realizzazione di interventi diretti alla attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità di appartenenza.

     2. Il profilo professionale può comportare anche compiti di indirizzo di personale appartenente a profili professionali inseriti in livelli inferiori.

     3. Il livello è caratterizzato da:

     a) autonomia per la realizzazione, secondo il profilo professionale, delle attività istruttorie e di elaborazione affidate; l'autonomia è comunque esercitata nell'ambito di istruzioni di carattere generale e di indicazioni di priorità;

     b) apporto organizzativo per la realizzazione dei compiti affidati e per il miglioramento della funzionalità della struttura di appartenenza;

     c) responsabilità di atti e provvedimenti relativamente all'istruttoria e/o predisposizione dei medesimi, della corretta attuazione dei programmi di lavoro, nonché dell'eventuale omissione dei compiti affidati;

     d) specifiche responsabilità connesse alle attività proprie del profilo di appartenenza, così come definite dalla relativa declaratoria.

 

Ottavo livello funzionale-retributivo

     1. Attività di ricerca, di studio ed elaborazione preordinata all'assunzione di provvedimenti o alla fissazione di programmi od a funzioni di vigilanza e di controllo, e contraddistinta da apporto, anche di tipo propositivo, nella formulazione e realizzazione dei programmi, secondo le competenze per materia, nonché da collaborazione ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi.

     2. Il profilo può comportare compiti di indirizzo di personale appartenente a profili inseriti in livelli inferiori.

     3. Il livello è caratterizzato da:

     a) autonomia per l'attuazione dei programmi di lavoro di competenza, nonché per la realizzazione, in relazione al profilo professionale delle attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate, secondo indirizzi, piani e programmi definiti;

     b) apporto organizzativo per il miglioramento della funzionalità del servizio di appartenenza;

     c) responsabilità dei singoli atti e provvedimenti direttamente predisposti o ai quali si è comunque collaborato, del conseguimento degli obiettivi stabiliti, nonché di ogni eventuale omissione;

     d) specifiche responsabilità connesse alle attività proprie del profilo di appartenenza, così come definite dalla relativa declaratoria.

 

Nono livello funzionale-retributivo

     1. Attività di elaborazione, studio, ricerca e consulenza altamente qualificate o comunque finalizzate alla predisposizione di provvedimenti di notevole complessità, richiedenti conoscenze e capacità professionali a livello specialistico, supportate da documentate esperienze nel settore amministrativo, tecnico o scientifico, ovvero da specializzazione post- universitaria.

     2. Il livello comporta inoltre collaborazione diretta con i responsabili delle strutture, nonché attività ispettiva in ambiti di particolare rilevanza ed in relazione alla gestione dei progetti e delle attività programmate al fine di garantire il conseguimento e la verifica degli obiettivi fissati.

     3. In relazione alle attività di cui sopra il livello prevede l'autonoma promozione e predisposizione di programmi e progetti relativi al settore di appartenenza, ovvero la specifica collaborazione per quelli concernenti l'intero servizio, l'individuazione e definizione dei relativi processi attuativi e la verifica dei risultati.

     4. Al livello possono ricondursi anche compiti di indirizzo e coordinamento di gruppi di lavoro composti da personale appartenente a profili di livelli inferiori.

     5. Le suddette attività saranno caratterizzate da:

     a) autonomia per quanto concerne le funzioni affidate, la determinazione e l'attuazione dei programmi di lavoro, secondo indirizzi generali e per il conseguimento di obiettivi definiti;

     b) rilevante apporto organizzativo per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica di appartenenza, anche mediante la proposta o la valutazione di procedure alternative, diversi sistemi di organizzazione del lavoro o nuove strumentazioni;

     c) responsabilità degli atti e provvedimenti predisposti, della fissazione e realizzazione dei programmi e del conseguimento degli obiettivi; per le attività ispettive e di verifica ed eventualmente di indirizzo e coordinamento, nonché per ogni eventuale omissione;

     d) specifiche responsabilità connesse alle attività proprie del profilo di appartenenza, così come definite dalla relativa declaratoria.

 

 

ALLEGATO B

Tabella di equiparazione

(articolo 74)

 

                         POSIZIONE DI PROVENIENZA

 

ENTE DI                  QUALIFICA O PROFILO           QUALIFICA O

PROVENIENZA                 PROFESSIONALE              LIVELLO

QUALIFICA,                                             FUNZIONALE-

LIVELLO O                                              RETRIBUTIVO

POSIZIONE                                              PROVINCIALE

------------------------------------------------------------------

Unità sanitarie

locali:

10°           Direttore amministrativo                Direttore di

                                                      divisione ed

                                                      esaurimento

9°            Architetto                                        9°

7°            Operatore professionale prima categoria

              coordinatore, collaboratore amministrati-

              vo e profili equiparati                           7°

6°            Assistente amministrativo e profili equi-         6°

              parati

5°            Operatore tecnico coordinatore, operatore

              tecnico di cui all'articolo 40 del decreto del

              Presidente della Repubblica 28 novembre 1990,

              n. 384 e profili equiparati                       5°

4°            Operatore tecnico, coadiutore amministrativo e

              profili equiparati                                4°

 

Aziende di promo-

zione turistica

del Trentino:

9°            Direttore                                         9°

7°            Profili professionali del 7° livello funzionale   7°

6°            Profili professionali del 6° livello funzionale   6°

 

Aziende agrarie

di Trento:

Quadro        Personale in possesso di diploma di laurea        9°

              Restante personale                                8°

1° e 2°       Personale in possesso di diploma di laurea        8°

              Restante personale                                7°

3° super e 3° Personale adibito ad attività tecnico-

              amministrative in possesso di diploma di

              istituto di istruzione secondaria di secondo

              grado oppure di diploma di qualificazione pro-

              fessionale di durata triennale con anzianità di

              servizio di almeno 13 anni                        6°

              Personale operaio specializzato, capo squadra,

              capo operai e restante personale

4° super e 4° Personale adibito ad attività tecnico-amministra-

              tive in possesso di diploma di istituto di istru-

              zione secondaria di primo grado, personale operaio

              specializzato, capo squadra e capo operai         5°

              Personale operaio qualificato e restante perso-

              nale                                              4°

5°            Personale addetto ad attività tecnico-

              amministrative, personale operaio qualificato ed

              autista                                           4°

              Restante personale                                3°

6°            Personale addetto a mansioni d'ordine d'ufficio e

              personale operaio qualificato                     4°

              Restante personale                                3°

 

Regione Trentino-

Alto Adige e

Provincia auto-

noma di Bolzano:

7ª            Profili professionali della 7ª qualifica          7ª

6ª            Profili professionali della 6ª qualifica          6ª

5ª            Profili professionali della 5ª qualifica          5ª

4ª            Profili professionali della 4ª qualifica          4ª

 

Comprensori e

Comuni della

provincia di

Trento:

9°          Profili professionali del 9° livello funzionale,

            purchè il dipendente sia provvisto di diploma di

            laurea                                              9°

            Restante personale                                  8°

8°          Profili professionali dell'8° livello funzionale,

            purchè il dipendente sia provvisto di diploma di

            laurea                                              8°

            Restante personale                                  7°

7°          Profili professionali del 7° livello funzionale     7°

6°          Profili professionali del 6° livello funzionale     6°

5°          Profili professionali del 5° livello funzionale     5°

4°          Profili professionali del 4° livello funzionale     4°

 

Istituto agrario

di S. Michele

all'Adige:

7°          Profili professionali del 7° livello funzionale     7°

6°          Profili professionali del 6° livello funzionale     6°

5°          Operatore di segreteria                             4°

4°          Profili professionali del 4° livello funzionale     4°

 

Comune di Milano

e Provincia di

Torino:

8°          Profili professionali dell'8ª qualifica, purchè il

            dipendente sia provvisto di diploma di laurea       8°

            Restante personale                                  7°

7°          Profili professionali della 7ª qualifica            7°

6°          Profili professionali della 6ª qualifica            6°

 

Regione Valle

d'Aosta:

8°          Istruttore amministrativo, istruttore tecnico e

            profili equiparati                                  7°

7°          Segretario, assistente educatore e profili equipa-

            rati                                                6°

 

Museo degli usi

e costumi della

gente trentina -

S. Michele all'

Adige:

7°                 Profili profess. del 7° liv. funz.           7°

6°                 Profili profess. del 6° liv. funz.           6°

 

Istituto Arci-

vescovile per

sordi G.N. de

Tschiderer -

Trento:

1ª qualifica

dirigenziale            Direttore di Ente              Ispettore

                                                       generale ad

                                                       esaurimento

------------------------------------------------------------------

 

 

 

ALLEGATO C [11]

TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE FORESTALI

 

QUALIFICHE                                   N. POSTI

 

               QUALIFICHE DEGLI ISPETTORI

 

Ispettore superiore                              11

 

Ispettore capo

Ispettore                                        35

Vice ispettore

 

               QUALIFICHE DEI SOVRINTENDENTI

 

Sovrintendente capo

Sovrintendente                                   40

Vice sovrintendente

 

            QUALIFICHE DEGLI AGENTI E DEGLI ASSISTENTI

 

Assistente capo

Assistente                                      134

Agente scelto

Agente

                                             ---------

                                      TOTALE    220

 


[1] L'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11 ha abrogato gli articoli da 1 a 22, da 24 a 32, 34, da 36 a 44, da 46 a 49, da 51 a 62, 64, 71, 72, da 74 a 76, 80, 83, da 88 a 91, da 96 a 98, 103, 104, allegati A, B e C della presente legge.

[2] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi art. 49, L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[3] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[4] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi art. 52, L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[5] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi art. 52, L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[6] Articolo così modificato dall'art. 48 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1. Vedi anche le disposizioni attuative del presente articolo contenute nello stesso art. 48, comma 1.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[8] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[9] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.P. 30 novembre 1992, n. 22 (B.U. 9 dicembre 1992, n. 50).

[10] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[11] Allegato così sostituito dall'art. 16 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.