§ 4.2.18 - L.P. 12 dicembre 1977, n. 34.
Nuova disciplina dell'artigianato.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:12/12/1977
Numero:34


Sommario
Art. 1.      1. Sono artigiani gli imprenditori che, entra i limiti di cui al successivo articolo, esercitano prevalentemente un'attività avente per scopo la produzione di beni di natura artistica o usuale a [...]
Art. 2.      1. L'impresa artigiana può svolgere la sua attività in luogo fisso, presso l'abitazione del titolare o in appositi locali o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o [...]
Art. 3.      1. L'imprenditore che eserciti contemporaneamente più attività è considerato artigiano, sempreché sia in possesso dei requisiti previsti dai precedenti articoli, sulla base dei seguenti criteri [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      1. Per la vendita dei beni di produzione propria, sempreché avvenga nel luogo di produzione a in locali attigui, gli imprenditori artigiani, esclusi i panificatori, sono esonerati dall'obbliga [...]
Art. 7. 
Art. 8.      1. L'iscrizione nell'Albo ha effetto dal giorno della presentazione della domanda, rispettivamente dalla data dell'accertamento d'ufficio, ed è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla [...]
Art. 9.      1. L'iscrizione nell'Albo implica il riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa e dà titolo all'applicazione, nei confronti della stessa e del titolare, delle disposizioni legislative [...]
Art. 10.      1. Nessun imprenditore può adattare, quale ditta a insegna a marchio di fabbrica, una dizione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se non è iscritta nell'Albo delle imprese artigiane
Art. 11.      1. In caso di morte del titolare dell'impresa artigiana, l'iscrizione della stessa nell'Albo può essere conservata per un periodo massimo di cinque anni, qualora l'attività venga continuata dal [...]
Art. 12. 
Art. 13.      1. Avverso il provvedimento della Commissione provinciale per l'artigianato, relativo al rifiuto di iscrizione, all'iscrizione d'ufficio o alla cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, è [...]
Art. 14.      1. E' istituita presso la Provincia autonoma di Trento la Commissione provinciale per l'artigianato
Art. 15. 
Art. 16.      1. La Giunta provinciale può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento della Commissione provinciale per l'artigianato
Art. 17.      1. Per ciascuno dei comprensori nei quali è ripartito il territorio della Provincia è costituita una commissione comprensoriale per l'artigianato alla quale spetta
Art. 18.      1. Le commissioni comprensoriali per l'artigianato sono nominate con deliberazione della Giunta provinciale e sono composte
Art. 19.      1. Le elezioni dei rappresentanti degli artigiani di cui al precedente articolo 18, lettera a) sono indette dal presidente della Commissione provinciale per l'artigianato almeno 120 giorni prima [...]
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23.      1. E' istituito presso la Commissione provinciale per l'artigianato l'elenco speciale dei maestri artigiani
Art. 24. 
Art. 25.      1.Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000
Art. 26.      1. Chiunque viola la disposizione di cui all'ultima comma dell'articolo 23 è punito con la sanzione amministrativa, del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1 .000.000
Art. 27.      1. Le sanzioni previste dai precedenti articoli sono irrogate dai sindaci per delega della Provincia
Art. 28.      1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31, con, l'entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le norme previste dalla legge provinciale 9 maggio 1956, n. 8
Art. 29.      1. La Giunta provinciale adotterà i provvedimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 1 e all'ultima comma dell'articolo 2 della presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in [...]
Art. 30.      1. Gli imprenditori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già iscritti all'Albo delle imprese artigiane ai sensi della legge provinciale 9 maggio 1956, n. 8, [...]
Art. 31.      1. Fino a quando non saranno state nominate la Commissione provinciale e le commissioni comprensoriali per l'artigianato previste rispettivamente dai capi terzo e quarto della presente legge, le [...]
Art. 32.      1. Nei comprensori nei quali non si sia ancora provveduto alla costituzione degli enti previsti dalla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, gli esperti di cui all'articolo 18, primo comma, [...]
Art. 33.      1. Fino a quando non sarà costituito l'elenca speciale dei maestri artigiani di cui all'articolo 23, i membri delle commissioni d'esame previsti dall'articolo 22, lettera c), sono sostituiti da [...]
Art. 34.      1. Nella prima applicazione della presente legge, la Commissione provinciale per l'artigianato può avvalersi di personale della Camera di Commercia, Industria, Artigianato e Agricoltura per la [...]
Art. 35.      1. Per gli oneri relativi alle elezioni dei rappresentanti degli artigiani nelle commissioni comprensoriali per l'artigianato di cui all'articolo 19 della presente legge, a partire [...]


§ 4.2.18 - L.P. 12 dicembre 1977, n. 34.

Nuova disciplina dell'artigianato.

(B.U. 20 dicembre 1977, n. 62). [1]

 

CAPO I

Norme generali concernenti gli imprenditori artigiani

 

Art. 1.

     1. Sono artigiani gli imprenditori che, entra i limiti di cui al successivo articolo, esercitano prevalentemente un'attività avente per scopo la produzione di beni di natura artistica o usuale a la prestazione di servizi, con esclusione delle attività agricole e zootecniche, di quelle di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di esse, sempreché siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) organizzino l'attività esercitata, avvalendosi eventualmente della collaborazione del coniuge e dei parenti ed affini entro il secondo grado, e partecipano anche manualmente all'attività stessa, anche se in modo non continuativo;

     b) dirigano personalmente gli eventuali addetti all'attività aziendale;

     c) abbiano la piena responsabilità della gestione dell'impresa con tutti gli oneri e rischi relativi;

     d) siano in possesso dell'atto di concessione o di autorizzazione dell'autorità competente, al fine dell'esercizio di attività soggette alla disciplina delle leggi di pubblica sicurezza a subordinate comunque a concessione a autorizzazione amministrativa;

     e) possiedono un'adeguata capacità professionale.

     2. Per talune attività il possesso del requisito di cui alla lettera e) del precedente comma dovrà risultare da attestati comprovanti il compimento dell'apprendistato o l'esercizio del mestiere in posizione subordinata per almeno due anni, anche non consecutivi, oppure dal superamento di un esame teorico-pratico.

     3. La Giunta provinciale, su conforme parere della Commissione provinciale per l'artigianato prevista nel capo terzo della presente legge, determina le attività di cui al comma precedente indicando, per ciascuna di esse, i requisiti atti a dimostrare il possesso di una adeguata capacità professionale. Ove sia richiesto l'esame teorico-pratico, i programmi di esame per ciascuna attività sono stabiliti dalla Commissione provinciale per l'artigianato, la quale provvede anche ad indire gli esami e a nominare apposite commissioni esaminatrici per ogni singola attività, composte da un rappresentante della stessa Commissione provinciale con funzioni di Presidente, da un esperto nella specifica attività, da due imprenditori artigiani iscritti nell'albo di cui al capo secondo che esercitino l'attività stessa e da un funzionario della Provincia designato dall'assessorato competente. Le commissioni di esame durano in carica quattro anni e possono essere confermate.

     4. Ai componenti le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma spettano i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

 

     Art. 2.

     1. L'impresa artigiana può svolgere la sua attività in luogo fisso, presso l'abitazione del titolare o in appositi locali o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.

     2. L'impresa stessa può impiegare macchinari e utilizzare fonti di energia.

     3. Per lo svolgimento della sua attività l'impresa artigiana può valersi di personale dipendente entra i seguenti limiti:

     a) venti dipendenti compresi gli apprendisti, il numero dei quali non può essere superiore a dieci, per l'impresa che svolge attività di produzione di beni non in serie o di prestazione di servizi, salvo quanto disposto alla successiva lettera d);

     b) dieci dipendenti compresi gli apprendisti, il numero dei quali non può essere superiore a cinque, per l'impresa che svolge attività di produzione di beni in serie sempreché con processo non del tutto meccanizzato;

     c) cinquanta dipendenti compresi gli apprendisti, il numero dei quali non può essere superiore a venti, per l'impresa che svolge attività nei settori dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;

     d) cinque dipendenti compresi gli apprendisti, per l'impresa che presta servizi di trasporta, movimenti di terra e simili.

     4. Il numero degli apprendisti alle dipendenze dell'impresa artigiana non può superare quella degli altri addetti, compresi il titolare e i familiari indicati alla lettera a) del precedente articolo 1.

     5. I limiti di cui al terzo e quarto comma possono essere superati nella misura massima dei venti per cento e per un periodo non eccedente i sei mesi nella stesso anno, limitatamente ai dipendenti non apprendisti.

     6. L'elenco dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui alla lettera c) del terzo comma verrà stabilito con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta della Commissione provinciale per l'artigianato. Nelle stesse forme si procederà ad eventuali aggiornamenti dell'elenco.

 

     Art. 3.

     1. L'imprenditore che eserciti contemporaneamente più attività è considerato artigiano, sempreché sia in possesso dei requisiti previsti dai precedenti articoli, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

     a) netta separazione fisica fra l'attività artigiana e le altre attività esercitate;

     b) adeguatezza delle attrezzature ai fini dell'esercizio dell'attività artigiana;

     c) prevalenza del personale addetto all'attività artigiana rispetto a quella impiegata nelle altre attività;

     d) prevalenza dell'attività professionale, in particolare se artistica a tradizionale, e dell'impegno lavorativo applicati all'attività artigiana;

     e) assoluta accessorietà funzionale e completamentarietà dell'eventuale vendita di beni non direttamente prodotti, rispetto all'attività artigiana svolta;

     f) prevalenza della vendita di beni di propria produzione rispetto alla vendita di beni di diversa origine.

 

     Art. 4. [2]

     1. E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 2 e con gli scopi di cui all'articolo 1, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso del requisito di cui all'articolo 1, primo comma, lettera e), svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale [3].

     2. E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 2 e con gli scopi di cui all'articolo 1:

     a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 1 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di altre società in accomandita semplice;

     b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 1 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

     3. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità della società l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

     4. Le limitazioni numeriche stabilite all'articolo 2 si applicano alle imprese di cui al presente articolo, computandosi nel numero dei dipendenti i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana.

 

     Art. 5. [4]

     1. Per i consorzi e per le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra imprese artigiane, nonché per le associazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato).

 

     Art. 6.

     1. Per la vendita dei beni di produzione propria, sempreché avvenga nel luogo di produzione a in locali attigui, gli imprenditori artigiani, esclusi i panificatori, sono esonerati dall'obbliga di munirsi della prescritta autorizzazione comunale.

     2. Sono esclusi altresì dall'obbligo anzidetto gli imprenditori artigiani che effettuino la vendita dei loro prodotti nella sede del consorzio fra essi costituita ai sensi del precedente articolo 5.

 

CAPO II

Albo delle imprese artigiane

 

     Art. 7. [5]

     1. I titolari di imprese aventi sede nel territorio della provincia, in possesso dei requisiti previsti dal capo I, sono iscritti nell'albo delle imprese artigiane costituito presso la commissione provinciale per l'artigianato di cui al capo III della presente legge. L'iscrizione è disposta dalla commissione su domanda degli interessati ovvero d'ufficio.

     2. Entro trenta giorni dall'inizio dell'attività i titolari di impresa di cui al comma 1 debbono presentare domanda di iscrizione, con sottoscrizione autenticata, alla commissione. La domanda può anche essere spedita alla commissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

     2 bis. L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge provinciale e con gli scopi di cui all'articolo 1, primo comma, presenti domanda alla commissione di cui al capo III, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana e alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, o un socio quando i soci sono due, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società [6].

     3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti prescritti e la ricevuta del versamento della tassa provinciale sulle concessioni non governative.

     4. La commissione può effettuare ogni accertamento atto a stabilire se il richiedente è in possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica artigiana.

     5. La commissione si pronuncia in ordine alla domanda di iscrizione entro quarantacinque giorni dal ricevimento della medesima. Ove la commissione decida di non accogliere la domanda, la decisione deve essere motivata. La mancata decisione entro il termine equivale ad accoglimento della domanda.

     6. In caso di mancata presentazione della domanda da parte delle imprese previste dal comma 1, entro il termine di cui al comma 2, la commissione provvede d'ufficio all'iscrizione previo espletamento dei necessari accertamenti [7].

     7. Nel caso di iscrizione d'ufficio rimane fermo l'obbligo del versamento della tassa di concessione di cui al comma 3.

     8. Le imprese di cui all'articolo 4 sono iscritte nell'albo delle imprese artigiane con l'indicazione dei singoli soci che le costituiscono, specificando altresì quali tra essi siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del medesimo articolo.

 

     Art. 8.

     1. L'iscrizione nell'Albo ha effetto dal giorno della presentazione della domanda, rispettivamente dalla data dell'accertamento d'ufficio, ed è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla Commissione provinciale per l'artigianato.

     2. La decisione della Commissione, riguardante l'accoglimento o il rigetto della domanda o l'iscrizione d'ufficio, deve essere comunicata all'interessato entro quindici giorni dalla data della sua adozione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorna.

     3. Analoga comunicazione viene effettuata dalla commissione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonché alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura [8].

     4. Le iscrizioni nell'Albo sono rese pubbliche mediante affissione, per quindici giorni consecutivi, presso la sede della Commissione provinciale per l'artigianato.

 

     Art. 9.

     1. L'iscrizione nell'Albo implica il riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa e dà titolo all'applicazione, nei confronti della stessa e del titolare, delle disposizioni legislative e amministrative concernenti il settore artigiano.

     2. Permane l'obbliga dell'iscrizione nel registro delle ditte di cui agli articoli 47 e seguenti del T.U. approvato con R.D. 20 settembre 1934, n. 201 1.

 

     Art. 10.

     1. Nessun imprenditore può adattare, quale ditta a insegna a marchio di fabbrica, una dizione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se non è iscritta nell'Albo delle imprese artigiane.

     2. Lo stessa divieto vale per i consorzi che non siano registrati nella separata sezione di detto Albo a norma dell'articolo 5.

 

     Art. 11.

     1. In caso di morte del titolare dell'impresa artigiana, l'iscrizione della stessa nell'Albo può essere conservata per un periodo massimo di cinque anni, qualora l'attività venga continuata dal coniuge superstite, ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati a dal tutore dei figli minorenni, anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 1.

     2. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo, chi intende continuare l'attività ai sensi del comma precedente deve darne comunicazione alla Commissione provinciale per l'artigianato entra 120 giorni dalla morte del titolare dell'impresa.

 

     Art. 12. [9]

     1. La commissione provinciale per l'artigianato può disporre in ogni momento gli accertamenti atti a verificare l'esistenza, il mutamento o il permanere dei requisiti prescritti o dei dati comunicati ai fini dell'iscrizione all'albo, anche con riferimento ad intere categorie di imprese, distinguibili per forma giuridica, per attività svolta o per qualsiasi altro elemento discriminante ai fini dell'iscrizione. La commissione può disporre i suddetti accertamenti anche avvalendosi della collaborazione dei comuni, i quali, entro trenta giorni dalla richiesta, devono far pervenire le informazioni richieste [10].

     2. [11].

     3. [12].

     4. [13].

     5. [14].

     6. La commissione, anche sulla base degli accertamenti previsti dal comma 1, dispone in ogni tempo la cancellazione dall'albo delle imprese che abbiano perduto uno o più requisiti di legge o abbiano cessato l'attività [15].

     7. La cancellazione dall'albo è richiesta, quando risulti la perdita di almeno uno dei requisiti per l'iscrizione, con domanda motivata, dal titolare o legale rappresentante di un'impresa iscritta. La commissione si pronuncia in ordine alla domanda di cancellazione entro quarantacinque giorni dal ricevimento della medesima [16].

     8. In nessun caso può essere deliberata la cancellazione di un'impresa artigiana dall'albo ai sensi del presente articolo senza che sia stato sentito l'interessato.

     9. La cancellazione non può essere disposta nei confronti di imprese il cui titolare sia stato colpito da invalidità, purché il grado e la natura di essa siano tali da consentire almeno lo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

     10. Della cancellazione è data comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

 

     Art. 13.

     1. Avverso il provvedimento della Commissione provinciale per l'artigianato, relativo al rifiuto di iscrizione, all'iscrizione d'ufficio o alla cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, è ammessa ricorso in opposizione alla Commissione stessa, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

     2. La decisione della Commissione sul ricorso è provvedimento definitivo.

 

CAPO III

Commissione provinciale per l'artigianato

 

     Art. 14.

     1. E' istituita presso la Provincia autonoma di Trento la Commissione provinciale per l'artigianato.

     2. Spetta alla Commissione:

     a) curare la tenuta dell'Albo e provvedere agli adempimenti concernenti gli esami previsti dalla presente legge;

     b) esprimere pareri e formulare proposte in ordine ai problemi concernenti l'artigianato, con particolare riguarda alla programmazione economica ed urbanistica, al credito, alla formazione e aggiornamento professionale, all'assistenza tecnica, artistica e commerciale, alle fiere e mostre e alla cooperazione;

     c) effettuare periodiche rilevazioni circa le strutture e le dimensioni aziendali, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore artigiano;

     d) svolgere gli altri compiti ad essa demandati, ivi compresi quelli già attribuiti da particolari disposizioni alla Commissione per la tutela e l'incrementa dell'attività artigiana di cui alla legge provinciale 9 maggio 1956, n. 8, in quanto compatibili con la presente legge;

     e) promuovere studi, ricerche ed esperienze utili al settore.

 

     Art. 15. [17]

     1. La commissione provinciale per l'artigianato è nominata dalla Giunta provinciale, rimane in carica per la durata di cinque anni ed è composta da:

     a) undici imprenditori artigiani designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative nella provincia;

     b) due dipendenti della Provincia di cui uno assegnato al servizio artigianato ed uno al servizio addestramento e formazione professionale;

     c) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     d) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

     e) due esperti in materia di artigianato.

     2. Il presidente e il vicepresidente della commissione sono eletti dalla commissione stessa scegliendoli tra i componenti di cui al comma 1, lettera a).

     3. La commissione può istituire, in relazione ad ambiti territoriali fissati dalla medesima, sottocommissioni competenti ad esprimere pareri in merito alle domande di iscrizione e di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, nonchè in ordine all'accertamento della qualificazione professionale. Nel caso in cui le sottocommissioni non inviino i pareri in ordine alle domande di iscrizione e di cancellazione entro il termine stabilito dalla commissione, la commissione stessa provvede prescindendo dai pareri.

     4. Le sottocommissioni di cui al comma 3 sono composte da:

     a) due componenti scelti tra gli imprenditori artigiani di cui al comma 1, lettera a), di cui uno con funzioni di presidente e uno di vicepresidente;

     b) tre esperti in materia di artigianato scelti tra gli artigiani titolari di imprese aventi sede nell'ambito territoriale fissato per ciascuna sottocommissione.

     5. Per la trattazione di particolari problematiche inerenti le attività artigianali derivanti dall'applicazione della presente legge o di normative statali la commissione può inoltre istituire un numero massimo di tre sottocommissioni composte da non più di otto membri individuati nel proprio seno.

     6. La commissione e le sottocommissioni, ove lo ritengano opportuno, possono invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti.

     7. Le funzioni di segretario della commissione e delle sottocommissioni di cui ai commi 1, 3 e 5 sono svolte da dipendenti assegnati al servizio artigianato.

     8. La commissione adotta per il proprio funzionamento e per quello delle sottocommissioni un apposito regolamento interno.

     9. Ai componenti, escluso il segretario, della commissione e delle sottocommissioni sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

 

     Art. 16.

     1. La Giunta provinciale può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento della Commissione provinciale per l'artigianato.

     2. Con deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'assessore competente, è nominato un commissario straordinario qualora la Commissione non sia in grado di funzionare o commetta gravi o reiterate irregolarità debitamente contestate.

     3. Il commissario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione.

     4. Con la deliberazione di nomina è fissata l'indennità da corrispondere al commissario nonché la durata delle funzioni commissariali, che non può superare i sei mesi, salvo proroga per giustificati motivi fino ad un massimo di altri sei mesi. Entro lo stesso termine stabilito per la durata in carica del commissario si deve provvedere alla ricostituzione della Commissione.

 

CAPO IV [18]

Commissioni comprensoriali per l'artigianato

 

     Art. 17.

     1. Per ciascuno dei comprensori nei quali è ripartito il territorio della Provincia è costituita una commissione comprensoriale per l'artigianato alla quale spetta:

     a) formulare i pareri previsti dal capo secondo della presente legge in relazione alla tenuta, dell'Albo delle imprese artigiane;

     b) esprimere propri rappresentanti nella Commissione provinciale per l'artigianato ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, lettera a);

     c) collaborare con la Commissione provinciale per l'artigianato nella svolgimento delle funzioni alla stessa demandate;

     d) svolgere funzioni consultive e di proposta, in relazione ai compiti che potranno essere attribuiti al comprensorio in materia di artigianato.

 

     Art. 18.

     1. Le commissioni comprensoriali per l'artigianato sono nominate con deliberazione della Giunta provinciale e sono composte:

     a) da cinque rappresentanti degli artigiani eletti ai sensi del successivo articolo 19; nei comprensori ove vi siano più di mille artigiani aventi diritto di voto i rappresentanti sono aumentati in ragione di uno ogni cinquecento o frazione di cinquecento;

     b) da due esperti in materia di artigianato designati dalla giunta comprensoriale.

     2. Le commissioni comprensoriali durano in carica cinque anni.

     3. I membri eletti delle commissioni che siano dimissionari, decaduti o deceduti, sono sostituiti dai candidati che li seguono immediatamente nella graduatoria della scrutinio dei voti.

     4. Il presidente ed il vicepresidente della commissione vengono eletti tra i componenti di cui alla lettera a) del primo comma, a maggioranza assoluta, da tutti i membri delle commissioni stesse.

     5. Funge da segretario delle commissioni un dipendente del comprensorio designata dalla Giunta comprensoriale.

     6. Le commissioni comprensoriali hanno sede presso il comprensorio, dei cui uffici si avvalgano per l'espletamento delle proprie funzioni.

     7. Ai componenti ed al segretario delle commissioni sono corrisposti a carico della Provincia i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 19.

     1. Le elezioni dei rappresentanti degli artigiani di cui al precedente articolo 18, lettera a) sono indette dal presidente della Commissione provinciale per l'artigianato almeno 120 giorni prima della scadenza del quinquennio indicato al primo comma dell'articolo 15.

     2. Per le elezioni sono istituiti dei collegi elettorali coincidenti con i comprensori.

     3. Sono elettori i titolari delle imprese artigiane aventi sede nel comprensorio, che risultino iscritte nell'Albo di cui al capo seconda alla data di indizione delle elezioni sulla base degli elenchi predisposti, per ciascun comprensorio, dalla Commissione provinciale per l'artigianato. Qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, sono elettori tutti i soci in possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'articolo 4.

     4. Possono essere candidati nell'ambito di ciascun comprensorio gli elettori di cui al precedente comma, i quali debbono a tal fine essere elencati in liste di non più di cinque nominativi, sottoscritte da almeno venti elettori, da depositarsi presso la segreteria della Commissione provinciale per l'artigianato. Qualora si debba procedere all'elezione di un numero maggiore di rappresentanti ai sensi dell'articolo 18, lettera a), è corrispondentemente aumentato il numero massima dei componenti le liste. Non sono ammessi contrassegni di lista che si identifichino con simboli di partito.

     5. La convalida delle liste è effettuata da una commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta dal presidente e dal vicepresidente della Commissione provinciale per l'artigianato e da un funzionario della Provincia con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Funge da segretario il segretario della predetta Commissione provinciale.

     6. Le elezioni si svolgano in ciascun comprensorio. Ogni elettore vota, a scrutinio segreto, per un numero di candidati non superiore ai 4/5 dei membri da eleggere nella commissione comprensoriale, scegliendo anche tra liste diverse.

     7. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

     8. La convalida delle elezioni viene effettuata dalla commissione prevista al quinto comma, la quale ne proclama anche i risultati.

     9. I membri eletti che perdono i requisiti necessari per essere elettori, come previsto dal terzo comma, decadono da membri delle commissioni comprensoriali.

     10. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentita la Commissione provinciale per l'artigianato, saranno emanate norme regolamentari per la disciplina dello svolgimento delle elezioni di cui al presente articolo.

 

CAPO V

Maestri artigiani

 

     Art. 20. [19]

     1. Per favorire l'acquisizione di una particolare qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze del mestiere è istituito il titolo di maestro artigiano.

     2. La Giunta provinciale, previo parere della commissione provinciale per l'artigianato, individua, anche con più deliberazioni:

     a) le tipologie di mestieri per le quali il titolo di maestro artigiano può essere conferito;

     b) i requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano, che tengano conto dell'esperienza maturata in qualità d'imprenditore artigiano per non meno di cinque anni e dell'acquisizione, attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi, di un elevato grado di capacità tecnico-professionale e imprenditoriale nonché di nozioni fondamentali per l'insegnamento del mestiere;

     c) i contenuti, le modalità e gli eventuali costi da mettere a carico degli interessati per lo svolgimento dei corsi previsti dalla lettera b);

     d) i casi in cui l'imprenditore può essere esonerato, in tutto o in parte, dall'obbligo di frequenza dei corsi previsti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano;

     e) i criteri generali per il conferimento ai maestri artigiani di incarichi specialistici di formazione in ordine alle attività formative organizzate dai soggetti operanti nell'ambito della formazione professionale, nonché di attività formative connesse all'apprendistato, al contratto di formazione e lavoro, alla qualificazione e riqualificazione dei lavoratori e dei disoccupati;

     f) la commisurazione dei compensi per gli incarichi di formazione previsti dalla lettera e).

 

          Art. 21. [20]

 

     Art. 22. [21]

 

     Art. 23.

     1. E' istituito presso la Commissione provinciale per l'artigianato l'elenco speciale dei maestri artigiani.

     2. Il conferimento del titolo di maestro artigiano si consegue mediante iscrizione nel predetto elenco speciale, che viene disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda dell'interessato, subordinatamente al possesso dei requisiti previsti [22].

     3. Del possesso del titolo di maestro artigiano deve essere fatta menzione nell'attestato di iscrizioni all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 8, primo comma.

     4. Il titolo di maestro artigiano è revocato dalla Commissione provinciale per l'artigianato mediante cancellazione del relativo elenca speciale in caso di perdita di alcuno dei requisiti prescritti.

     5. L'uso del titolo di maestro artigiano è vietato a chiunque non sia iscritto nell'elenco speciale di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 24. [23]

     1. I laboratori delle imprese artigiane diretti da un maestro artigiano possono essere costituiti in botteghe-scuola, secondo le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione.

     2. Il sistema formativo provinciale e l'agenzia del lavoro sono autorizzati a utilizzare la bottega-scuola per realizzare le proprie attività formative facendosi carico della corresponsione dei compensi per l'utilizzo della bottega- scuola, inclusi i compensi per il titolare e per l'uso delle attrezzature necessarie all'attività formativa.

     3. Le competenze professionali acquisite presso la bottega-scuola costituiscono crediti formativi.

     4. Con regolamento approvato dalla Giunta provinciale, previo parere della commissione provinciale dell'artigianato, sono disciplinate le caratteristiche e le modalità di costituzione e di funzionamento delle botteghe-scuola, nonché i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere per il loro utilizzo. Il regolamento è adottato dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

 

CAPO VI

Sanzioni amministrative

 

     Art. 25.

     1.Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000.

 

     Art. 26.

     1. Chiunque viola la disposizione di cui all'ultima comma dell'articolo 23 è punito con la sanzione amministrativa, del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1 .000.000.

 

     Art. 27.

     1. Le sanzioni previste dai precedenti articoli sono irrogate dai sindaci per delega della Provincia.

     2. Per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1 975, n. 706. Le somme riscosse sono introitate dal comune.

 

CAPO VII

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 28.

     1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31, con, l'entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le norme previste dalla legge provinciale 9 maggio 1956, n. 8.

 

     Art. 29.

     1. La Giunta provinciale adotterà i provvedimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 1 e all'ultima comma dell'articolo 2 della presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

 

     Art. 30.

     1. Gli imprenditori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già iscritti all'Albo delle imprese artigiane ai sensi della legge provinciale 9 maggio 1956, n. 8, mantengono tale iscrizione per gli effetti di cui al capo secondo della presente legge.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto ad una l'Albo al fine di adeguarlo alle norme contenute nella legge medesima.

     3. Nella prima applicazione della presente legge il termine stabilito nel secondo comma dell'articolo 7 decorre, per le imprese che già svolgano la propria attività senza essere iscritte all'Albo, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 31.

     1. Fino a quando non saranno state nominate la Commissione provinciale e le commissioni comprensoriali per l'artigianato previste rispettivamente dai capi terzo e quarto della presente legge, le funzioni attribuite dalla legge stessa alla Commissione provinciale saranno svolte dalla Commissione per la tutela e l'incrementa dell'attività artigiana di cui alla legge provinciale 9 maggio 1956, n. 8, la quale provvederà direttamente agli adempimenti istruttori demandati alla competenza delle commissioni comprensoriali e adotterà le proprie decisioni prescindendo dal parere di quest'ultime.

     2. Nella prima applicazione della presente legge, alla nomina della Commissione provinciale per l'artigianato sarà provveduto entra un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa. La durata in carica dei componenti la Commissione per la tutela e l'incrementa dell'attività artigiana, in funzione alla data predetta, è prorogata sino alla nomina della Commissione provinciale per l'artigianato.

 

     Art. 32.

     1. Nei comprensori nei quali non si sia ancora provveduto alla costituzione degli enti previsti dalla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, gli esperti di cui all'articolo 18, primo comma, lettera b) sono scelti dalla Giunta provinciale. La Giunta stessa provvede, all'atto della nomina della commissione comprensoriale, a determinarne la sede provvisoria valendosi anche, a tal fine, degli uffici decentrati della Provincia. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della Provincia.

 

     Art. 33.

     1. Fino a quando non sarà costituito l'elenca speciale dei maestri artigiani di cui all'articolo 23, i membri delle commissioni d'esame previsti dall'articolo 22, lettera c), sono sostituiti da due imprenditori artigiani iscritti nel relativo elenco speciale, che esercitino da almeno dieci anni il mestiere al quale l'esame si riferisce, scelti dalla Commissione provinciale per l'artigianato.

 

     Art. 34.

     1. Nella prima applicazione della presente legge, la Commissione provinciale per l'artigianato può avvalersi di personale della Camera di Commercia, Industria, Artigianato e Agricoltura per la cui utilizzazione sarà stipulata con la stessa apposita convenzione. L'onere derivante dalla stipula della convenzione sarà impegnato con provvedimento amministrativo.

 

CAPO VIII

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 35.

     1. Per gli oneri relativi alle elezioni dei rappresentanti degli artigiani nelle commissioni comprensoriali per l'artigianato di cui all'articolo 19 della presente legge, a partire dall'esercizio finanziario 1978 sarà disposto apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di lire 20.000.000.

 

     Artt. 36 - 37.

     (Omissis) [24].

 


[1] Legge abrogata dall’art. 21 della L.P. 1 agosto 2002, n. 11 a decorrere dalla data indicata dall’art. 21 della stessa L.P. 11/2002.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 44 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[3] Comma così modificato dall’art. 73 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[6] Comma inserito dall’art. 73 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[7] Comma così modificato dall’art. 73 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[8] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[10] Comma così sostituito dall’art. 73 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[11] Comma abrogato dall’art. 73 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[12] Comma abrogato dall’art. 73 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[13] Comma abrogato dall’art. 73 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[14] Comma abrogato dall’art. 73 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[15] Comma così sostituito dall’art. 73 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[16] Comma così modificato dall’art. 73 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[18] Il presente Capo IV è stato abrogato dall'art. 22 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8. Vedi quanto disposto, tuttavia, dal medesimo art. 22, comma 6.

[19] Articolo così sostituito dall’art. 73 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[20] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[21] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[22] Comma così modificato dall’art. 73 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[23] Articolo così sostituito dall’art. 73 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[24] Recano disposizioni finanziarie.