Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.1 urbanistica |
Data: | 15/12/2004 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione). |
Art. 2. Modificazioni dell'articolo 28 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alla normativa in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio. |
Art. 3. Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). |
Art. 4. Disposizioni in materia di certificato di abitabilità. |
Art. 5. Disposizioni in materia di edifici costituenti il patrimonio edilizio montano esistente. |
Art. 6. Modificazioni della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). |
Art. 7. Modificazione dell'articolo 60 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche. |
Art. 8. Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli [...] |
Art. 9. Attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. |
Art. 10. Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 9, relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. |
Art. 11. Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario. |
Art. 12. Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente). |
Art. 13. Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente). |
Art. 14. Modificazioni degli articoli 60 e 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativi all'inquinamento acustico e ai campi elettromagnetici. |
Art. 15. Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale [...] |
Art. 16. Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 relativo alla distribuzione di energia elettrica. |
Art. 17. Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali). |
Art. 18. Modificazioni degli articoli 48 e 51 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativi all'utilizzazione delle acque pubbliche. |
Art. 19. Disposizioni per lo sviluppo della larga banda. |
Art. 20. Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento). |
Art. 21. Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda). |
Art. 22. Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi). |
Art. 23. Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) e abrogazione dell'articolo 18 della [...] |
Art. 24. Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche. |
Art. 25. Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia). |
Art. 26. Riferimento delle spese e copertura degli oneri. |
Art. 27. Variazioni di bilancio. |
Art. 28. Entrata in vigore. |
Articolo descrizione |
Articolo descrizione |
§ 3.1.48 - L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.
Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia.
(B.U. 17 dicembre 2004, n. 50/bis – straord.).
Capo I
Disposizioni in materia di urbanistica
Art. 1. Modificazioni della
1. L'articolo 2 della
"Art. 2. Disposizioni urbanistiche.
1. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con
2. La localizzazione e l'installazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, in esito al procedimento autorizzatorio disciplinato da quest'articolo, è consentita senza la necessità di specifiche previsioni o di adeguamenti degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale.
3. Il rilascio della concessione e la presentazione della denuncia d'inizio di attività per gli interventi riguardanti gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono subordinati all'acquisizione preventiva degli atti di assenso di cui all'articolo 88 della
4. L'autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio, qualora ne ricorrano i presupposti, è rilasciata dal servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, in deroga al capo IV del titolo VII della
5. Il rilascio della concessione e la presentazione della denuncia d'inizio di attività sono comunque subordinati alla determinazione favorevole di un comitato composto da:
a) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio;
b) un funzionario della direzione competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
c) un funzionario dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
d) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di comunicazioni.
6. Per la costituzione e il funzionamento del comitato si osserva, in quanto compatibile, l'articolo 9 della
Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione di tutti i componenti. Il presidente del comitato è individuato dalla Giunta provinciale con il provvedimento di nomina, su indicazione dell'assessore provinciale competente in materia di urbanistica. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale.
7. Le determinazioni del comitato sono assunte entro novanta giorni dalla presentazione delle domande. Sono rese all'unanimità dei voti dei componenti; in assenza di unanimità la determinazione è negativa. Contro le determinazioni è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.
8. I soggetti interessati possono chiedere la determinazione del comitato per il tramite del comune competente per territorio, in deroga al capo III del titolo VII della
9. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri concernenti gli aspetti paesaggistici, di prevenzione delle calamità pubbliche e di protezione dell'ambiente cui devono conformarsi gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.
10. La determinazione del comitato può contenere prescrizioni limitative circa la realizzazione, la modifica e la gestione degli impianti, secondo le direttive stabilite dalla Giunta provinciale, tenendo conto dei prevalenti interessi pubblici rappresentati nel comitato."
2. Il comma 1 dell'articolo 4 della
"1. Ad avvenuta approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione d'intesa con la Provincia, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva non localizzati nei siti individuati dal piano sono rimossi a cura e spese dei titolari degli impianti o dei proprietari del suolo entro il congruo termine stabilito dalla Giunta provinciale in coerenza con gli adempimenti disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 61 della
3. L'articolo 5 e il comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 2. Modificazioni dell'articolo 28 della
1. All'articolo 28 della
a) nel comma 20, le parole: "articoli 2, 10, 11, 98, 99 e 127" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 10, 11, 98 e 99";
b) nel comma 21, dopo le parole: "Le modificazioni apportate dal comma 15" sono inserite le seguenti: ", lettere b) e c),".
Art. 3. Modificazioni della
1. All'articolo 21 della
a) nella lettera a) del comma 2 le parole: ", sugli interventi di restauro e risanamento conservativo," sono soppresse;
b) la lettera m) del comma 2 è abrogata;
c) dopo il comma 2 sono inseriti seguenti:
"2 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni. I comuni adeguano i regolamenti edilizi nonché, se occorre, i piani regolatori generali alla predetta deliberazione.
2 ter. I comuni possono avvalersi di commissioni edilizie intercomunali. La costituzione della commissione edilizia con competenze intercomunali è subordinata alla modifica da parte di ciascun comune delle norme del regolamento edilizio concernenti la composizione e il funzionamento della commissione in conformità a quanto stabilito dall'atto d'intesa fra i comuni interessati. Nell'applicare a queste commissioni il comma 3 si considera la somma della popolazione dei comuni che si avvalgono della commissione intercomunale."
2. All'articolo 24 bis della
"6 bis. Agli interventi previsti da questo articolo non si applica la
6 ter. Agli interventi edilizi riguardanti immobili individuati dal piano regolatore generale ai sensi della lettera a) del comma 2, con esclusione di quelli soggetti a restauro, si applicano, qualora ne ricorrano i presupposti, le disposizioni previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 72 bis."
3. All'articolo 25 della
"4. Agli immobili realizzati ai sensi del comma 1 nonché a quelli ad uso abitativo realizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della
"2 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri, le modalità e le scadenze temporali che i comuni osservano nel trasmettere al sistema informativo territoriale i dati concernenti gli strumenti di pianificazione."
5. Dopo l'articolo 39 della
"Art. 39 bis. Documento preliminare.
1. Ai fini dell'adozione dei piani regolatori generali o delle relative revisioni i comuni adottano un documento preliminare di carattere programmatico, con cui individuano gli obiettivi da perseguire per raggiungere le finalità previste dall'articolo 1 e definiscono le linee strategiche d'azione su cui sviluppare le scelte del piano regolatore generale.
2. Il documento preliminare, corredato dalle argomentazioni e dalle informazioni atte a consentire un'adeguata verifica degli obiettivi prefissati rispetto ai contenuti del piano urbanistico provinciale, è trasmesso al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per le eventuali osservazioni, da formulare entro sessanta giorni. Su richiesta dell'amministrazione comunale, o quando il servizio provinciale ritenga opportuno approfondire le questioni attinenti la coerenza del documento preliminare con il piano urbanistico provinciale, il servizio provinciale convoca un tavolo di confronto con il comune, con funzione preparatoria e di semplificazione del procedimento di approvazione del piano regolatore. In tal caso il termine per la formulazione delle osservazioni è sospeso. Il documento è definitivamente approvato in coerenza con le osservazioni del servizio provinciale competente."
6. Il comma 4 dell'articolo 40 della
"4. Contemporaneamente al deposito, il piano è trasmesso al servizio provinciale competente in materia di urbanistica il quale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento, sottopone il piano medesimo alle valutazioni della CUP e trasmette al comune territorialmente competente il parere della CUP medesima."
7. All'articolo 41 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il piano regolatore generale definitivamente adottato è approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere del servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, entro centoventi giorni dal ricevimento da parte del servizio della deliberazione di definitiva adozione del piano, completa dei relativi elaborati tecnici. Il servizio si esprime in merito alla coerenza delle previsioni del piano regolatore con il piano urbanistico provinciale e con le valutazioni espresse dalla CUP ai sensi dell'articolo 40, comma 4, e alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva del piano.";
b) dopo la lettera e) del comma 2 è aggiunta la seguente:
"e bis) il rispetto degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale per la disciplina degli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano, previsti dall'articolo 24 bis."
8. All'articolo 42 della
a) al comma 2, dopo le parole: "pubbliche calamità" sono inserite le seguenti: ", quelle conseguenti all'individuazione di nuove aree da destinare all'edilizia economica e popolare da assoggettare al piano attuativo di cui al comma 2 dell'articolo 45";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le varianti sono soggette al procedimento previsto dagli articoli 40 e 41, con riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 40. Per le varianti relative a singole opere pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità il parere della CUP previsto dall'articolo 40, comma 4, è sostituito da una valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, espressa entro trenta giorni. Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, è ridotto a sessanta giorni; si prescinde dal parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio."
9. Il comma 6 dell'articolo 56 bis della
"6. Qualora l'approvazione del programma richieda delle modifiche alle previsioni del piano regolatore generale, la delibera di approvazione del consiglio comunale costituisce adozione di variante al piano. L'approvazione del programma con effetto di adozione di variante può essere deliberata anche prima che siano decorsi due anni dalla deliberazione di adozione del piano regolatore generale o della precedente variante, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42, comma 2."
10. All'articolo 73 della
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Con la deliberazione di cui al comma 1 possono essere individuati i casi di esenzione dall'obbligo di rispettare le quantità minime di parcheggio, qualora sia accertata l'oggettiva impossibilità di reperire gli spazi richiesti; la medesima deliberazione può inoltre stabilire in quali casi la predetta esenzione è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti da determinare secondo i criteri e le modalità stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 108, sentito il Consorzio dei comuni trentini.";
b) nel comma 4, le parole: "ai sensi della lettera i)" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della lettera m)".
11. Al comma 1 dell'articolo 77 della
a) l'alinea è sostituita dalla seguente: "1. Le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio possono essere iniziate e proseguite, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, solo sulla base della concessione o a seguito di presentazione di denuncia d'inizio di attività secondo le disposizioni di questa legge. Non sono subordinate a concessione o a preventiva denuncia d'inizio di attività:";
b) dopo la lettera a bis) è inserita la seguente:
"a ter) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico;";
c) alla fine della lettera b) sono aggiunte le parole: "e con esclusione degli interventi che comportano la trasformazione di un'area originariamente boscata".
12. Il comma 2 dell'articolo 81 della
"2. La costruzione di linee elettriche e di posti di trasformazione a palo non è subordinata a concessione o a preventiva denuncia d'inizio di attività."
13. La rubrica del capo III del titolo VII della
"Concessione e denuncia d'inizio di attività".
14. Nel comma 1 dell'articolo 82 della
15. All'articolo 83 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività";
b) l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente: "1. Sono soggetti a denuncia d'inizio di attività i seguenti interventi:";
c) la lettera b) del comma 1 è abrogata;
d) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"c) gli scavi e successivi reinterri;";
e) dopo la lettera e) del comma 1 sono inserite le seguenti:
"e bis) gli interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all'articolo 77 bis, comma 1, lettere e) ed f);
e ter) gli interventi previsti dai piani attuativi di cui al capo IV del titolo IV, sempreché contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche e formali;
e quater) le sopraelevazioni, gli ampliamenti e le pertinenze costituenti volume prive di autonoma funzionalità di edifici esistenti, sempreché gli strumenti urbanistici contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche e formali;";
f) dopo la lettera i) del comma 1 è inserita la seguente:
"i bis) gli interventi relativi agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva di cui alla
g) la lettera k) del comma 1 è abrogata;
h) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Resta ferma la necessità di acquisire le prescritte autorizzazioni provinciali di cui ai commi 4, 4 bis e 5 dell'articolo 88 prima della presentazione della denuncia d'inizio di attività."
16. L'articolo 84 della
17. Nel comma 1 dell'articolo 84 bis della
18. L'articolo 86 della
"Art. 86. Varianti in corso d'opera.
1. Sono soggette a denuncia d'inizio di attività le variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, purché siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, purché non comportino, nel caso di edifici, variazioni eccedenti il 5 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni preesistenti concernenti il volume, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza oppure modificazioni tali da alterare l'armonia dei prospetti e la tipologia complessiva dell'intervento, e purché non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il loro numero. La variazione di superficie utile dei poggioli è calcolata in relazione alla loro superficie.
2. Costituiscono varianti in corso d'opera ai sensi di quest'articolo anche le variazioni al progetto riguardanti le sistemazioni esterne dell'area di pertinenza delle opere.
3. La denuncia d'inizio di attività dev'essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Qualora la denuncia non venga presentata nei termini previsti si applica la sanzione stabilita dal comma 6 dell'articolo 128.
4. Il presente articolo non si applica agli immobili vincolati ai sensi della parte seconda del
19. Nel comma 5 dell'articolo 87 della
20. All'articolo 88 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Presentazione della domanda di concessione";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Possono richiedere la concessione i proprietari dell'immobile nonché i soggetti in possesso di altro titolo idoneo. Nel caso di interventi da realizzare in aree destinate ad insediamenti produttivi del settore secondario, la richiesta deve essere presentata dal legale rappresentate della singola impresa o delle imprese associate che intendono realizzare gli interventi per svolgere una delle attività ammesse dalla destinazione di zona ovvero dai soggetti cui è affidato l'apprestamento delle aree ai sensi della
c) nel comma 2, le parole: "o di autorizzazione" sono soppresse;
d) nel comma 3, le parole: "ed autorizzazioni" sono soppresse;
e) l'alinea del comma 4 è sostituita dalla seguente: "4. La concessione edilizia costituisce l'atto conclusivo finale per procedere alla realizzazione delle opere richieste ed è subordinata all'avvenuto rilascio delle autorizzazioni, visti, pareri o nulla-osta previsti:";
f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4 bis. Per le opere da destinare all'esercizio dell'attività agrituristica di cui al capo II della
4 ter. Il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di interventi in aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi del settore secondario a soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 è subordinato alla stipula di una convenzione fra il comune, i richiedenti e le imprese che hanno titolo per esercitare l'attività ammessa dal piano regolatore.";
g) nel comma 5, le parole: "l'autorizzazione o" sono soppresse.
21. L'articolo 91 della
22. L'articolo 91 bis della
"Art. 91 bis. Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di attività.
1. Possono presentare denuncia d'inizio di attività i proprietari dell'immobile, nonché i soggetti in possesso di altro titolo idoneo.
2. Fatto salvo l'obbligo di munirsi preventivamente degli atti di cui all'articolo 88, commi 4 e 5, in quanto richiesti, i lavori possono essere iniziati con il decorso dei seguenti termini minimi, computati a decorrere dalla data di presentazione della denuncia:
a) trenta giorni per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e per gli interventi di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 83 riguardanti edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo nonché per le opere di demolizione di immobili e per gli interventi di cui alle lettere e bis), e ter), e quater), f), i bis) e m) del comma 1 dell'articolo 83;
b) quindici giorni per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 83 diversi da quelli di cui alle lettere a) e c) di questo comma;
c) il giorno successivo per l'occupazione di suolo pubblico o privato con depositi di materiale non superiori a venti metri cubi complessivi, attrezzature mobili, esposizioni a cielo libero di veicoli e merci in genere nonché per gli interventi di cui alle lettere c), h), i), j) e l) del comma 1 dell'articolo 83, fermo restando il termine di trenta giorni per gli interventi di cui alla predetta lettera j) riguardanti edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo, secondo quanto stabilito dalla lettera a) di questo comma.
3. Se gli strumenti di pianificazione o i regolamenti edilizi contengono precise indicazioni o criteri in ordine alla tipologia, alle dimensioni, ai caratteri architettonici e ai materiali per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 2, e se tale condizione è riconosciuta con provvedimento del comune avente funzione ricognitiva di tali indicazioni o criteri, i relativi lavori possono essere iniziati il giorno successivo a quello di presentazione della denuncia.
4. La denuncia d'inizio di attività è corredata dalla prescritta documentazione tecnica in adeguato numero di copie, dai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 88 - in quanto richiesti - e da una dettagliata relazione, firmata da un progettista abilitato, in cui è indicato il nominativo del direttore dei lavori, se richiesto ai sensi della legge. La relazione, inoltre, assevera:
a) la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, e l'assenza di contrasti con quelli adottati;
b) il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
c) l'eventuale subordinazione dell'intervento ai vincoli indicati dall'articolo 88, e l'avvenuto rilascio di tutti i prescritti atti autorizzativi.
5. La relazione del comma 4 non necessita della firma del progettista abilitato nel caso delle opere interne di cui alla lettera p) dell'articolo 83, purché siano garantiti i requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 29.
6. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al titolo X, nei termini di cui al comma 2, lettere a) e b), il comune verifica la completezza della documentazione presentata, accerta che l'intervento rientri fra quelli di cui all'articolo 83 e verifica l'avvenuto versamento del contributo di concessione, in quanto dovuto, nonché l'esattezza del suo importo. Nel caso di interventi di cui alle lettere e) ed e bis) del comma 1 dell'articolo 83 soggetti alla disciplina degli insediamenti storici, il controllo è esteso ai contenuti della relazione di cui al comma 4. Per gli altri interventi è facoltà del comune estendere i controlli ai contenuti della relazione. Ove sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il sindaco notifica agli interessati l'ordine di non effettuare le opere denunciate e, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla comunicazione di cui all'articolo 120 bis, comma 2. In tal caso il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso sino al ricevimento dell'eventuale documentazione integrativa o delle modifiche necessarie agli elaborati.
7. La denuncia d'inizio di attività perde efficacia decorsi tre anni dalla data di presentazione, termine prorogabile una sola volta, e solo per comprovate ragioni tecniche, su richiesta motivata dell'interessato presentata prima della scadenza. Se i lavori non sono ultimati entro tali termini, dev'essere presentata una nuova denuncia d'inizio di attività.
8. L'interessato comunica al comune la data di ultimazione dei lavori. Alla comunicazione va allegato un certificato finale sulla regolare esecuzione redatto da un tecnico abilitato, che attesti la conformità delle opere al progetto presentato. Si prescinde dal certificato di regolare esecuzione per i lavori di cui al comma 5.
9. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri delle denunce d'inizio di attività presentate. Si applicano alle denunce d'inizio di attività, inoltre, le forme di pubblicità di cui all'articolo 89, commi 5 e 6.
10. I comuni effettuano controlli successivi sulle denunce d'inizio di attività, anche mediante controlli su campioni che rappresentino almeno il 20 per cento degli interventi in corso o realizzati. Resta fermo l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al titolo X."
23. Nel comma 1 dell'articolo 92 della
24. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 93 della
"fuori dei centri abitati" sono sostituite dalla seguenti: "nelle aree non destinate specificatamente all'insediamento dagli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale".
25. All'articolo 94 della
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Fra i beni immobili di cui al comma 1 possono essere individuati anche alberi monumentali caratterizzati da uno o più dei seguenti elementi distintivi: rarità di specie, forma particolare o peculiare pregio estetico, testimonianza e simboli della storia, della tradizione o della cultura locale nonché di attività agricole cadute in oblio.";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. I comuni possono contribuire, in proprio o affidando l'intervento a soggetti privati, alla valorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo, anche mediante la predisposizione di percorsi adeguatamente segnalati, nonché alla manutenzione degli stessi. Le competenti strutture provinciali possono fornire ai comuni o ai soggetti privati coinvolti, su richiesta degli stessi, la consulenza necessaria per un'adeguata manutenzione degli alberi monumentali e per il controllo fitosanitario degli stessi."
26. Nel comma 3 dell'articolo 95 della
27. All'articolo 98 della
"2. La CTC si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione integrativa eventualmente richiesta."
28. All'articolo 101 della
a) al comma 1, le parole: "sentito il parere della CTP" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il parere del servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per i provvedimenti di cui all'articolo 97 e della CTP per i provvedimenti di cui all'articolo 98";
b) al comma 2, le parole: "termine perentorio di sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "termine di novanta giorni".
29. Nel comma 2 dell'articolo 103 della
30. Dopo l'articolo 104 della
"Art. 104 bis. Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali in deroga.
1. La realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di edifici con destinazione residenziale può essere autorizzata dal comune anche qualora risulti in contrasto con le norme degli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale e dei regolamenti edilizi, mediante il rilascio della concessione in deroga ai sensi del presente articolo, senza ricorrere al procedimento di cui all'articolo 104.
2. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 104, comma 2, stabilisce i criteri che i comuni devono osservare per il rilascio della concessione edilizia in deroga.
3. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. Gli atti di cessione redatti in violazione di questo divieto sono nulli, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della
31. All'articolo 106 della
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Il comma 1 si applica alla presentazione della denuncia d'inizio di attività qualora siano in questione interventi che comportano un aumento del carico urbanistico.";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il contributo è corrisposto al comune all'atto del rilascio della concessione nonché, nei casi in cui sia dovuto, all'atto della presentazione della denuncia d'inizio di attività. Nel caso della denuncia d'inizio di attività il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 89."
32. All'articolo 112 della
"1 bis. Le somme introitate dai comuni ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 73 sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici."
33. All'articolo 117 della
a) nel comma 1, le parole: ", di autorizzazione " sono soppresse;
b) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Il servizio provinciale competente in materia di urbanistica, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri attribuiti alla Provincia ai sensi degli articoli 134 e 135, provvede alla verifica dei provvedimenti adottati dal comune ai sensi del presente articolo, anche mediante controlli a campione che rappresentino almeno il 10 per cento delle comunicazioni pervenute alla Provincia ai sensi del presente comma."
34. All'articolo 118 della
a) nel comma 1, la parola: ", autorizzazione" è soppressa;
b) nel comma 3, le parole: "o dell'autorizzazione" sono soppresse.
35. All'articolo 119 della
a) nel comma 2, le parole: "o dall'autorizzazione" sono soppresse;
b) nel comma 3, le parole: "o di autorizzazione" sono soppresse.
36. All'articolo 121 della
a) le lettere a) e b) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
"a) in assenza di concessione o di denuncia d'inizio di attività, o in difformità da esse;
b) in base al titolo abilitativo derivante dalla concessione o dalla presentazione della denuncia d'inizio di attività annullate o scadute;";
b) nel comma 2, le parole: ", a autorizzazione" sono soppresse;
c) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
"b) le variazioni che, anche singolarmente, eccedono il 10 per cento ma non superano il 30 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni legittimamente preesistenti concernenti il volume, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza, fermo restando quanto previsto dalla lettera c);";
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8 bis. Qualora i competenti organi comunali ritengano che le opere abusive di cui ai commi 7 e 8 non risultino in contrasto con rilevanti interessi urbanistici, in luogo delle sanzioni previste dai predetti commi possono essere applicate le sanzioni pecuniarie di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 129, maggiorate del 20 per cento e comunque in misura non inferiore ad euro 4.000. Qualora le opere abusive di cui ai commi 7 e 8 risultino realizzate anche in assenza o difformità dalle autorizzazioni di cui all'articolo 93, rimane ferma l'applicazione dell'articolo 127; in tale caso l'accertamento sulla compatibilità paesaggistica delle opere spetta alla CTP, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 del citato articolo 127.";
e) al comma 9 le parole: "I commi 7 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "I commi 7, 8 e 8 bis".
37. Nel comma 11 dell'articolo 122 della
38. All'articolo 127 della
a) nella lettera b) del comma 3 le parole: "per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione in sanatoria a termini degli articoli 128, comma 5, e 129, commi 1 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "per il rilascio dei provvedimenti di sanatoria di cui agli articoli 128 e 129";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Ai provvedimenti di cui al comma 2 si applica l'articolo 98, comma 3."
39. L'articolo 128 della
"Art. 128. Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia d'inizio di attività.
1. Nel caso di interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività eseguiti in assenza della denuncia o in difformità da essa o iniziati prima dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 91 bis, il comune emette un'ingiunzione ai sensi dell'articolo 122, commi 1 e 2.
2. Se i responsabili dell'abuso non provvedono nei termini di cui all'articolo 122, comma 1, il comune applica le seguenti sanzioni:
a) nel caso degli interventi di cui all'articolo 83, comma 1, lettere e bis), e ter) ed e quater), le sanzioni previste dall'articolo 122;
b) nel caso di interventi diversi da quelli della lettera a) del presente comma, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3, una sanzione pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere e comunque non inferiore a 1.032 euro. Qualora le opere risultino in contrasto con rile12 vanti interessi urbanistici, in luogo dell'applicazione della sanzione pecuniaria il comune può ordinare la rimessa in pristino a spese dei responsabili dell'abuso.
3. Quando le opere realizzate in assenza della denuncia o in difformità da essa riguardano interventi eseguiti su immobili soggetti al vincolo del restauro o risanamento conservativo ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici, se i responsabili dell'abuso non provvedono nei termini di cui all'articolo 122, comma 1, in luogo dell'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, il comune può ordinare la restituzione in pristino a spese del contravventore, irrogando inoltre una sanzione pecuniaria da 516 a 5.160 euro.
4. Nel caso di violazione delle disposizioni concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche il comune ordina la rimessa in pristino a spese del contravventore in conformità al progetto autorizzato o alla relazione inoltrata al comune ai sensi dell'articolo 91 bis.
5. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 122, comma 1, il responsabile dell'abuso, fermo restando l'obbligo di munirsi preventivamente degli atti di cui all'articolo 88, commi 4 e 5, in quanto richiesti, può chiedere al comune il rilascio del provvedimento di sanatoria:
a) nel caso degli interventi di cui all'articolo 83, comma 1, lettere e bis), e ter) ed e quater), alle condizioni previste dall'articolo 129;
b) nel caso d'interventi diversi da quelli della lettera a) del presente comma, qualora le opere realizzate in assenza o difformità dalla denuncia d'inizio di attività risultino conformi agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati, e risultino conformi, inoltre, al regolamento edilizio vigente. In tal caso il rilascio del provvedimento di sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione pecuniaria di 1.032 euro, oltre al pagamento di eventuali oneri connessi al rilascio del provvedimento. Per la procedura di rilascio del provvedimento di sanatoria si applicano i commi 2, 3 e 7 dell'articolo 129.
6. In caso di presentazione della denuncia d'inizio di attività quando le opere sono in corso e nel caso d'inizio dei lavori prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 91 bis, comma 2, il comune applica la sanzione pecuniaria di 516 euro.
7. In caso di annullamento del titolo abilitativo derivante dalla presentazione della denuncia d'inizio di attività, sempreché non sia possibile la preventiva rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la rimessa in pristino, il comune applica una sanzione pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, e comunque non inferiore a 1.032 euro.
8. Le sanzioni previste da quest'articolo non si applicano qualora le opere siano eseguite a seguito di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale."
40. All'articolo 131 della
"3 bis. Qualora le violazioni di cui al comma 1 consistano nella manomissione, nel danneggiamento o nella deturpazione di un albero monumentale individuato ai sensi dell'articolo 94, si applica una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. L'ammontare della sanzione è determinato dal servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio. Per il pagamento e la riscossione della sanzione si applicano le procedure previste dai commi da 4 a 8."
41. I comuni adeguano i regolamenti edilizi alla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 21, comma 2 bis, della
42. Le modificazioni apportate dal comma 3 di quest'articolo all'articolo 25 della
43. L'articolo 39 bis e le modificazioni agli articoli 40, 41 e 42 della
44. Le modificazioni apportate da quest'articolo agli articoli 77, 81, 82, 83, 84, 84 bis, 86, 87, 88, 91, 91 bis, 92, 93, 95, 117, 118, 119, 121, 122, 127 e 128 della
45. Alle opere abusive soggette a denuncia d'inizio di attività ai sensi di quest'articolo che risultino realizzate in difformità dalla concessione o autorizzazione edilizia rilasciate ai sensi delle norme previgenti si applica l'articolo 128 della
Art. 4. Disposizioni in materia di certificato di abitabilità.
1. Alle richieste di rilascio del certificato di abitabilità presentate ai comuni entro il 31 dicembre 1994 e non evase entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, si applica l'articolo 25, comma 4, del
Art. 5. Disposizioni in materia di edifici costituenti il patrimonio edilizio montano esistente.
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 24 bis della
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è affisso all'albo comunale per un periodo di trenta giorni entro il quale chiunque può presentare osservazioni. Contestualmente al deposito, il provvedimento è trasmesso alla Giunta provinciale per eventuali osservazioni da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento. Decorsi i predetti termini, il comune approva definitivamente il provvedimento tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute. L'approvazione definitiva del provvedimento costituisce variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale.
3. Successivamente alla definitiva approvazione del provvedimento di cui al comma 1, i comuni provvedono con la prima revisione o variante al piano regolatore generale agli adempimenti previsti dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 24 bis della
4. Si prescinde dall'obbligo di cui al comma 3 nel caso di varianti relative a singole opere pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità di cui all'articolo 42 della
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di gestione di rifiuti
Art. 6. Modificazioni della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della
"1 bis. In coerenza coi principi stabiliti dalle norme statali in materia, con regolamento sono dettate le disposizioni occorrenti affinché la Provincia, gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei beni di consumo con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento. Per le stesse finalità i citati enti dovranno coprire il proprio fabbisogno annuale di materiali per la realizzazione di lavori ed opere pubbliche, compresa la realizzazione di strade, reti e sottoservizi, con una quota di aggregati inerti riciclati pari almeno al 30 per cento del fabbisogno stesso."
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della
"2 bis. Ai fini del comma 2, nel riutilizzo secondo le normali pratiche agronomiche di materiale vegetale di scarto originato in agricoltura rientrano le operazioni di combustione di tale materiale in modesta quantità, nonché la combustione di materiale collocato in zone o siti che presentano difficile accessibilità ai mezzi agricoli. Sono fatte salve le misure di controllo o i divieti di combustione derivanti dalle disposizioni in materia di incendi, di foreste e di tutela della qualità dell'aria."
3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per i predetti fini. Alla copertura delle spese derivanti da quest'articolo gli enti locali provvedono mediante l'utilizzo delle risorse loro trasferite ai sensi delle disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 7. Modificazione dell'articolo 60 della
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 60 della
"6 bis. Sono a carico del titolare della rete di distribuzione o di adduzione delle acque reflue destinate a riutilizzo gli oneri aggiuntivi di trattamento sostenuti dal gestore dell'impianto di depurazione per conseguire i valori limite più restrittivi stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 5 o dall'agenzia ai sensi del comma 6, secondo periodo."
Capo III
Disposizioni in materia di ambiente
Art. 8. Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., è aggiunto il seguente:
"5 bis. Alle acque scaricate dalle piscine a uso natatorio si applica la disciplina stabilita dal piano provinciale di risanamento delle acque per le acque meteoriche. I comuni, anche su richiesta dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, possono prescrivere specifiche misure o trattamenti delle acque scaricate dalle piscine, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ricettori."
2. L'articolo 17 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è sostituito dal seguente:
"Art. 17 bis. Divieto di smaltimento di rifiuti in fognatura.
1. Non è ammesso lo smaltimento di rifiuti, anche triturati, in fognatura, ivi compresi quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche e trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari volti a ridurre la massa in particelle sottili.
2. Eventuali deroghe al divieto possono essere autorizzate dal piano provinciale di risanamento delle acque o mediante deliberazione della Giunta provinciale adottata in osservanza della procedura stabilita dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della
3. Il comma 4 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale, n. 1-41/Legisl. del 1987, è sostituito dal seguente:
"4. Le acque intercettate nel corso dell'esecuzione di opere pubbliche o private, compresa la realizzazione di gallerie, e le sostanze liquide o convogliabili derivanti dall'esecuzione delle medesime opere sono recapitate preferibilmente nei corpi idrici superficiali in base a un programma redatto dal soggetto proponente e autorizzato dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, volto a definire il quadro previsionale delle operazioni nonché le misure di prevenzione e di tutela del corpo idrico ricettore e del sistema acquatico."
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono aggiunti i seguenti:
"4 bis. Ferme restando le eventuali autorizzazioni dell'autorità competente in materia di polizia idraulica, il programma previsto dal comma 4 è autorizzato dall'agenzia - entro trenta giorni dalla sua ricezione - o in sede di conferenza di servizi, con eventuali prescrizioni, tenendo conto degli obiettivi di qualità e delle utilizzazioni in atto del corpo idrico ricettore, nonché della sua capacità di recupero. In presenza di eventi non previsti dal programma autorizzato, ivi compreso il rinvenimento di significativi volumi di acque non considerati dal programma, il soggetto esecutore delle opere adotta opportune misure di salvaguardia del corpo idrico ricettore e del sistema acquatico, dandone immediata comunicazione all'agenzia, la quale può fissare ulteriori prescrizioni e misure di controllo a integrazione dell'autorizzazione.
4 ter. Qualora il programma dimostri che non sia tecnicamente fattibile, in tutto o in parte, il convogliamento delle acque e delle sostanze di cui al comma 4 in corpi idrici superficiali, l'agenzia autorizza, secondo quanto previsto dal comma 4 bis, il loro recapito in suolo con eventuali prescrizioni, sempre che il recapito non comporti pericolo per l'ambiente o instabilità dei suoli.
4 quater. In caso di violazione dei commi da 4 a 4 ter l'agenzia assume gli occorrenti provvedimenti ripristinatori ai sensi dell'articolo 41."
5. Dopo il comma 9 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è inserito il seguente:
"9 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti, in coerenza con le norme tecniche statali, i requisiti per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, nonché le modalità e i tempi di adeguamento o di risanamento di quelli esistenti. Con la medesima deliberazione sono definite le procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi."
6. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 bis, le parole: "o di altre leggi che lo richiamano" sono sostituite dalle seguenti: "o di altre leggi che lo richiamano o che sono da esso richiamate";
b) il comma 1 ter è sostituito dal seguente:
"1 ter. Alla sanzione prevista dal comma 1 bis soggiace anche chi con più azioni o omissioni, anche in tempi diversi, commette più violazioni della stessa disposizione o di diverse disposizioni del presente testo unico o di altre leggi che lo richiamano o che sono da esso richiamate."
7. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) in fine al comma 1 sono aggiunte le parole: "e alla normativa statale";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I predetti aggiornamenti delle tabelle entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione della Giunta provinciale nel Bollettino ufficiale della Regione. In ogni caso la deliberazione, se occorre, indica i termini di adeguamento alle tabelle sostituite o modificate, nel rispetto delle scadenze eventualmente stabilite dalle disposizioni statali penalmente sanzionate.";
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare ai sensi di quest'articolo, possono essere stabiliti, in particolare, valori limite di emissione meno restrittivi di quelli fissati dalla tabella G relativamente alle sostanze rappresentative del carico organico contenuto nelle acque reflue biodegradabili provenienti da cantine vinicole, qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) le acque reflue siano recapitate in pubblica fognatura presidiata da impianto di depurazione biologica conforme alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque e in grado di garantire il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane;
b) l'attività che origina lo scarico abbia ad oggetto la lavorazione di uve provenienti prevalentemente dal territorio provinciale."
8. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è inserito il seguente:
"2 ter. Al fine di garantire che l'impianto di depurazione finale rispetti la disciplina degli scarichi di acque reflue urbane, il servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie può svolgere attività di controllo sugli scarichi immessi nelle reti fognarie e sulle reti medesime, ai sensi degli articoli 37 e 61 del presente testo unico, nonché per gli effetti dell'articolo 10, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg del 2002. In esito ai controlli il servizio formula le prescrizioni tecniche necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione e le trasmette all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente o al comune interessato, secondo la rispettiva competenza, per l'adozione degli occorrenti provvedimenti ripristinatori ai sensi degli articoli 41 e 61 del presente testo unico."
9. Al comma 2 dell'articolo 63 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, nonché in differenti cicli di produzione industriale, ivi inclusi il riempimento delle cave coltivate e la ricollocazione in altro sito, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite dall'articolo 1, commi 17, 18 e 19, della
b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d bis) le sostanze, i materiali e gli oggetti che, in base alle norme statali, sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti."
10. All'articolo 66 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
"3 bis. In attesa dell'individuazione delle aree o delle zone ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere b) e c), e comma 5 bis, la localizzazione degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti, se non espressamente definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, è effettuata dalla Giunta provinciale in osservanza delle procedure stabilite dai commi 2 e 3 dell'articolo 67 bis. È fatto salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 67 bis, commi 8, 8 bis e 9.";
b) il secondo periodo del comma 3 ter è soppresso;
c) il comma 3 quater è abrogato.
11. All'articolo 67 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Decorsi i termini stabiliti dal comma 2 la Giunta provinciale, su proposta del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, adotta il provvedimento definitivo di localizzazione dell'impianto, tenuto conto dei pareri acquisiti e delle osservazioni pervenute.";
b) il terzo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: "Alternativamente a quanto stabilito dall'articolo 5 della
c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8 bis. Il primo periodo del comma 8 e il comma 9 si applicano anche con riferimento alle attività di recupero dei rifiuti indicate alle lettere R10, R11, R13 dell'allegato C al
d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
"11 bis. Ai provvedimenti di localizzazione assunti ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 67, comma 1."
12. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è sostituito dal seguente:
"Art. 72. Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati.
1. Alle fasi del servizio di gestione dei rifiuti urbani inerenti il trattamento e lo smaltimento, ivi comprese la realizzazione e la gestione degli impianti necessari, provvedono i comuni secondo quanto previsto dal presente articolo. Non rientrano tra i predetti impianti quelli di trattamento dei rifiuti urbani realizzati all'interno dei perimetri di discarica per i fini di cui all'articolo 7 del
2. Le fasi di gestione dei rifiuti urbani previste dal comma 1 sono esercitate secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 della
3. I servizi disciplinati dal presente articolo sono svolti nel rispetto del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti nonché delle altre prescrizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, recanti, in particolare, la data e le modalità di entrata in esercizio di ciascun impianto.
4. Al fine di assicurare che le fasi di cui al comma 1 soddisfino i requisiti di garanzia e di sicurezza per i cittadini e per l'ambiente, di efficienza e di economicità nonché di tempestività nella progettazione e realizzazione degli impianti previsti, la Giunta provinciale può adottare apposite direttive in coerenza con il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, sentita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente nonché gli organismi di rappresentanza dei comuni. Le direttive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e hanno efficacia vincolante per gli enti e i soggetti che esercitano le attività da esse considerate.
5. Nel caso di mancata osservanza da parte dei comuni delle direttive di cui al comma 4, ovvero di ritardo od omissione di adempimenti previste da questa legge o dagli atti in essa contemplati, la Giunta provinciale provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 57 della
6. La Provincia può prestare attività di consulenza e assistenza ai comuni per lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti da quest'articolo.
7. Fino alla stipulazione della convenzione di cui al comma 2, alle attività di costruzione e di gestione dell'impianto di trattamento e di smaltimento con recupero energetico la cui localizzazione è prevista nel territorio del comune di Trento, provvede transitoriamente il medesimo comune con le modalità stabilite dalla
8. A decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto previsto dal comma 7, così come individuata dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 3, i rifiuti urbani e speciali assimilati a valle delle raccolte differenziate, prodotti nell'intero territorio provinciale, sono avviati allo smaltimento presso il predetto impianto, fatta salva la possibilità per la Giunta provinciale di stabilire, transitoriamente e in relazione alla messa a regime dell'impianto, modalità di smaltimento alternative. A decorrere dalla medesima data le stazioni di trasferimento realizzate e gestite secondo quanto previsto dagli articoli 69 e 70 sono trasferite ai comuni e sono gestite in forma associata all'interno dell'ambito unico previsto dal comma 2.
9. La convenzione di cui al comma 2 stabilisce altresì le modalità con cui i comuni provvedono allo smaltimento delle scorie prodotte dall'impianto di trattamento e smaltimento con recupero energetico nelle discariche esistenti in misura proporzionale ai rifiuti urbani prodotti sul proprio territorio al netto delle raccolte differenziate."
13. L'articolo 72 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è abrogato.
14. L'articolo 75 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è sostituito dal seguente:
"Art. 75. Misure di somma urgenza.
1. Nei casi di particolare urgenza e necessità di tutelare le risorse ambientali e la salute pubblica, la Giunta provinciale può disporre o autorizzare, anche in deroga ai piani previsti dall'articolo 65, il potenziamento o l'ampliamento delle discariche esistenti per i rifiuti urbani o la realizzazione di nuovi impianti e discariche, se non sussiste altra possibilità, oppure il ricorso ad altre forme di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Per le stesse finalità la Giunta provinciale può disporre o autorizzare il conferimento e l'esportazione dei rifiuti urbani e assimilabili in impianti localizzati fuori provincia, previa intesa, se occorre, con la Regione, la Provincia autonoma e le amministrazioni pubbliche interessate; inoltre la Giunta può rideterminare, anche in deroga ai piani previsti dall'articolo 65, i bacini di conferimento degli impianti ubicati in provincia, indicando le forme e le modalità di coordinamento tra gli enti locali responsabili della gestione dei rifiuti urbani.
2. Le misure e gli interventi annoverati dal comma 1 sono approvati e autorizzati dalla Giunta provinciale, sentite l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. La proposta di misura o d'intervento è trasmessa agli enti locali interessati per l'eventuale formulazione, entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni.
3. Ai provvedimenti della Giunta provinciale previsti da quest'articolo si applica l'articolo 67, comma 1. Si applicano inoltre l'articolo 67 e l'articolo 69, commi 1 e 2, del presente testo unico nonché l'articolo 27, comma 5, secondo e terzo periodo, del
15. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legis
"1 bis. Qualora, in sede di progettazione o di esecuzione di opere pubbliche o private, sia rilevata nell'area di intervento la presenza di discariche e di stoccaggi incontrollati di rifiuti, esclusi i rifiuti pericolosi, realizzati prima del 16 dicembre 1999, l'amministrazione o il soggetto interessato o il relativo appaltatore provvede, per le finalità di bonifica del comma 1, con le seguenti modalità:
a) ove il sito, in base alla sua destinazione, risulti inquinato ai sensi dell'articolo 77 bis, è attivato il procedimento volontario di bonifica di cui al comma 10 septies del medesimo articolo, privilegiando, per quanto tecnicamente possibile, forme di bonifica con messa in sicurezza permanente. In tal caso, l'opera pubblica o privata è realizzata entro i limiti e con le modalità stabilite dall'atto di approvazione del progetto definitivo di bonifica.
Si prescinde nel medesimo caso dal termine quinquennale per la certificazione previsto dall'articolo 12, comma 2, del
b) ove non ricorrano le condizioni di contaminazione del sito di cui alla lettera a), devono essere privilegiati interventi di messa in sicurezza dei rifiuti all'interno dell'areale complessivo in cui gli stessi sono rinvenuti, anche ricorrendo a tecniche che implichino la movimentazione, la ricollocazione, il trattamento, la separazione e il riutilizzo degli stessi, in modo da assecondare la realizzazione dell'opera pubblica o privata. In ogni caso l'intervento di messa in sicurezza deve assicurare che non si determino successivamente situazioni di inquinamento.
1 ter. Il progetto e le operazioni di messa in sicurezza di cui al comma 1 bis, lettera b), sono autorizzati dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in osservanza delle seguenti disposizioni:
a) l'autorizzazione dell'agenzia tiene luogo di ogni altro provvedimento di approvazione e di autorizzazione contemplato dal
b) l'impresa che esegue le operazioni di messa in sicurezza deve operare sotto la direzione di un responsabile tecnico che presenti adeguata qualificazione professionale, risultante da idoneo titolo di studio e dall'esperienza maturata in materia di gestione dei rifiuti o di bonifica di siti;
c) per l'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza si prescinde dalla prestazione di garanzie finanziarie, nonché dagli adempimenti previsti dagli articoli 11, 12 e 15 del
d) l'agenzia determina le modalità di controllo e certificazione a carico del proponente e include, a titolo ricognitivo, l'area oggetto di messa in sicurezza nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del
1 quater. Indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative e dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica e per altre forme di smaltimento dei rifiuti, l'ordinanza di cui al comma 1 può disporre il ricorso alle misure e alle procedure previste dai commi 1 bis e 1 ter, qualora siano accertate discariche o comunque significativi stoccaggi abusivi o incontrollati di rifiuti non pericolosi, costituiti da rifiuti inerti o da materiali di scavo, in misura almeno del 70 per cento del volume, ovvero da rifiuti mineralizzati, realizzati antecedentemente al 16 dicembre 1999."
16. All'articolo 77 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 10 quater sono aggiunte le parole: ", a eccezione di utilizzazioni o occupazioni temporanee, purché conformi alla destinazione urbanistica dell'area e tali da non pregiudicare gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica del sito.";
b) dopo il comma 10 decies è aggiunto il seguente:
"10 undecies. I programmi integrati d'intervento e le varianti al piano regolatore generale approvati ai sensi dei commi 10 novies e 10 decies possono comprendere, oltre alle aree contaminate da bonificare, porzioni di aree contigue, qualora ciò sia espressamente previsto dal piano regolatore vigente o, comunque, quando tale previsione sia tecnicamente opportuna o necessaria per garantire la razionalità delle funzioni e delle destinazioni urbanistiche della zona nella quale insiste il sito da bonificare."
17. Dopo l'articolo 86 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, è inserito il seguente:
"Art. 86 bis. Procedimento di regolarizzazione.
1. Indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, le attività o gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi esercitati in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 84 o in difformità da essa possono essere regolarizzati sotto l'aspetto autorizzativo, qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) l'attività o l'impianto non comportino danni per l'ambiente e la salute pubblica e siano suscettibili di regolarizzazione autorizzativa, anche in forma semplificata. In tal caso la prosecuzione dell'esercizio dell'attività o dell'impianto è subordinata all'osservanza delle prescrizioni, anche di adeguamento e di conformazione, stabilite dal provvedimento autorizzativo;
b) la localizzazione dell'attività o dell'impianto sia conforme a quanto stabilito dalla presente parte III o, in caso contrario, intervenga il procedimento di localizzazione prima del rilascio dell'autorizzazione a titolo di regolarizzazione;
c) gli impianti siano esclusi dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale prevista dalle norme provinciali e statali in materia.
2. Qualora sia attivata la regolarizzazione autorizzativa ai sensi del comma 1 l'autorità competente, su richiesta dell'interessato, sospende gli effetti del provvedimento ripristinatorio emanato ai sensi della presente parte III o delle disposizioni da essa richiamate ed eventualmente revoca il provvedimento alla conclusione positiva del procedimento di regolarizzazione.
3. La regolarizzazione autorizzativa disciplinata da quest'articolo esclude l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica e per altre forme di smaltimento dei rifiuti ed estingue i relativi procedimenti eventualmente in corso.
4. Quest'articolo si applica anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, se sussistono le condizioni per attivare la regolarizzazione autorizzativa."
18. All'articolo 95 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono aggiunti i seguenti commi:
"5 bis. Fino al 31 dicembre 2008, agli impianti di depurazione pubblici esistenti alla data di entrata in vigore di questo comma possono essere conferiti i rifiuti liquidi indicati dalla lettera d) del comma 5 che non contengono le sostanze pericolose disciplinate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 novembre 2003, n. 367. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 ter, è sempre ammesso il conferimento ai medesimi impianti di depurazione pubblici, anche nelle forme indicate dall'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg del 2002, dei rifiuti indicati dal comma 5, lettere a), b), c) ed e), ancorché contenenti sostanze pericolose previste dal
5 ter. Entro il 31 dicembre 2008, il servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie provvede a dotare ciascun impianto di depurazione pubblico, individuato ai sensi dell'articolo 96, di idonei sistemi di pretrattamento dei rifiuti di cui al comma 5, in modo da garantire all'uscita dell'impianto di pretrattamento e all'ingresso dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane il rispetto dei limiti, anche per eventuali sostanze pericolose, stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del medesimo articolo 96.
5 quater. I fanghi biologici derivanti dagli impianti di depurazione pubblici, anche se trattano rifiuti secondo quanto previsto dai commi 5 bis e 5 ter, possono essere destinati a scopi agronomici o utilizzati in agricoltura, nel rispetto delle norme tecniche e dei limiti stabiliti dalle disposizioni statali concernenti il compostaggio dei rifiuti e, rispettivamente, dal
19. All'articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Il regolamento previsto dal comma 1 detta anche le disposizioni di specificazione e d'integrazione per l'applicazione di quest'articolo, ivi comprese le eventuali condizioni cui è subordinata l'applicazione del temperamento nel regime sanzionatorio.";
b) nel comma 7 le parole: "dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 11 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 novembre 2001, n. 255" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2004".
20. Dopo il comma 2 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 105 dello Statuto speciale, possono essere emanate apposite disposizioni regolamentari recanti misure organizzative per assicurare l'applicazione, nel territorio provinciale, delle norme statali di recepimento della normativa comunitaria riguardante le materie annoverate all'articolo 2, comma 1, lettera a), della
2 ter. In assenza delle disposizioni regolamentari previste dal comma 2 bis continua ad applicarsi l'articolo 23, commi 1 e 2, della
2 quater. L'esercizio delle attività istruttorie finalizzate al rilascio di autorizzazioni e lo svolgimento di attività di verifica, di certificazione e di controllo da parte delle autorità competenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti non comportano oneri o il pagamento di diritti o di tariffe a carico dei destinatari di tale attività, all'infuori dei casi specificamente indicati dalla legislazione provinciale in materia o dal tariffario previsto dall'articolo 7, comma 4, della
21. I commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 50 del decreto Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legis
22. In relazione alla modifica dell'articolo 97 bis, comma 7, del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legis
23. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 18 di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.
Art. 9. Attuazione della
[1. Quest'articolo detta la disciplina per l'attuazione della
2. La disciplina stabilita dal presente articolo si applica ai siti e alle zone, ricadenti nel territorio provinciale, elencati ed individuati da:
a) la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE;
b) le deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale in applicazione dell'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della
c) le deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale ai sensi dei commi 3 e 4 di quest'articolo nonché del comma 7 dell'articolo 10 [4].
3. La Giunta provinciale, con proprie deliberazioni, anche sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio di cui al comma 7, designa i siti di importanza comunitaria di cui al comma 2, lettera a), come zone speciali di conservazione (ZSC) a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE [5].
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), la Giunta provinciale, con apposite deliberazioni, individua le zone di protezione speciale (ZPS) previste dalla
5. Le misure di conservazione delle ZSC e ZPS sono adottate e assicurate, secondo quanto disposto rispettivamente dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43/CEE e dall'articolo 4 della
a) dagli enti di gestione dei parchi provinciali disciplinati dalla
b) dalla Giunta provinciale, secondo le procedure previste dall'articolo 5 della
1) per le zone che coincidono con i biotopi di interesse provinciale, anche se localizzati all'interno dei parchi naturali provinciali;
2) per ogni altra zona che ricade all'esterno della superficie dei parchi naturali provinciali.
6. Per l'adozione delle misure di conservazione relative alle zone ricadenti nel Parco nazionale dello Stelvio continua ad applicarsi la disciplina stabilita dalla
7. Il corpo forestale provinciale, gli enti di gestione dei parchi provinciali e i custodi forestali dei comuni o loro consorzi svolgono attività di sorveglianza sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat previsti dal presente articolo, con particolare attenzione a quelli prioritari. Il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura svolge, ai medesimi fini, attività di monitoraggio, di studio e di proposta. Sono fatte salve le competenze del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio.
8. La valutazione di incidenza dei piani secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE è effettuata dall'autorità competente in via principale all'adozione del provvedimento di approvazione del piano, sentito il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura. La valutazione di incidenza dei piani è ricompresa nella valutazione strategica, in osservanza della disciplina stabilita dal regolamento previsto dall'articolo 11, comma 6.
9. La valutazione di incidenza dei progetti secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE:
a) è ricompresa nella valutazione d'impatto ambientale o nel provvedimento di verifica regolati dalla
b) è effettuata dal servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura - sentiti gli enti di gestione dei parchi provinciali o del parco nazionale dello Stelvio, qualora territorialmente interessati - con riferimento ai progetti, diversi da quelli indicati alla lettera a), che interessino in tutto o in parte siti o zone ricadenti nei parchi naturali provinciali o nel Parco nazionale dello Stelvio o nei biotopi di interesse provinciale o nelle riserve naturali;
c) è effettuata, in tutti gli altri casi, dall'autorità competente all'adozione del provvedimento urbanistico-edilizio o, comunque, del provvedimento amministrativo finale che consente la realizzazione del progetto, sentito il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura, anche nell'ambito delle conferenze di servizi ai sensi delle leggi vigenti.
10. La valutazione di incidenza dei progetti prevista dal comma 9, lettere b) e c), è resa entro sessanta giorni dal deposito della domanda, salvo che nel frattempo siano stati richiesti elementi integrativi. La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta. La partecipazione pubblica è assicurata nello svolgimento dei procedimenti indicati dal comma 8 e per i procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale secondo le rispettive discipline.
11. Qualora la valutazione di incidenza sui progetti - esperita nell'ambito della proceduta di verifica prevista dal comma 9, lettera a), ovvero effettuata ai sensi del medesimo comma 9, lettere b) e c) – dia luogo a conclusioni negative, il superamento di tali esiti può essere deciso esclusivamente dalla Giunta provinciale, su richiesta del soggetto interessato, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE. I rapporti con la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, sono tenuti direttamente del Presidente della Provincia, che provvede ad informare anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio [7].
12. Con regolamento sono emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione di quest'articolo e in particolare sono stabiliti:
a) eventuali tipologie di progetti che non presentano incidenze significative sui siti o zone previsti da quest'articolo;
b) le procedure semplificate di verifica preventiva in ordine alla sussistenza o meno, nei singoli casi, del requisito di incidenza significativa;
c) le tipologie di piano da sottoporre a valutazione di incidenza;
d) lo schema della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti;
e) la disciplina relativa all'istituzione, presso il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura, di un registro degli atti e della documentazione afferenti l'attuazione di quest'articolo.
Gli enti e le autorità indicati dal regolamento sono tenuti a fornire copia degli atti e della documentazione richiesti.]
Art. 10. Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 9, relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. [8]
[1. Nelle more dell'adozione delle misure di conservazione indicate dall'articolo 9, comma 5, si applicano le misure di salvaguardia e di tutela previste dalle leggi provinciali n. 18 del 1988 e n. 14 del 1986 e dai relativi provvedimenti attuativi, relativamente ai siti o alle zone che ricadono nel territorio dei parchi naturali provinciali o che coincidono con le aree individuate a norma dell'articolo 5 della
2. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1 è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
La medesima deliberazione può estendere le misure di tutela da essa previste anche ai siti e alle zone previsti dal comma 1, primo e secondo periodo.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 9, comma 12, alla valutazione di incidenza sono sottoposti i piani indicati dall'articolo 5, comma 2, del
4. Nelle more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 9, comma 12, lettera b), il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura verifica, su richiesta dei soggetti interessati, se il progetto debba essere sottoposto o meno alla procedura di valutazione di incidenza.
5. Alla valutazione di incidenza disciplinata dall'articolo 9 sono assoggettati i piani e i progetti che non siano stati approvati o autorizzati in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, relativamente ai progetti approvati o autorizzati in via definitiva nel periodo compreso tra la data di pubblicazione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina individuati dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE e la data di entrata in vigore di questa legge, in assenza della preventiva valutazione di incidenza, le autorità competenti all'emanazione del provvedimento finale che consente la realizzazione degli interventi comunicano al servizio provinciale preposto alla conservazione della natura l'elenco dei progetti approvati o autorizzati, unitamente ad una relazione illustrativa di ciascun progetto. La comunicazione è inoltrata entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge. Il medesimo servizio effettua entro i novanta giorni successivi la verifica di cui al comma 4, determinando in quali casi si renda necessario attivare la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 9; il termine per la verifica può essere prorogato di ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità.
7. Al fine di garantire la tempestiva conformazione all'ordinamento comunitario, la Giunta provinciale provvede, con apposite deliberazioni da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'individuazione delle ZPS, in deroga alla procedura indicata dall'articolo 9, comma 4, tenendo anche conto degli studi e delle proposte elaborati dallo Stato. Le predette deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.
7 bis. Fino all'adozione delle misure di conservazione da parte degli enti di gestione dei parchi provinciali, le misure adottate con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 9, comma 5, lettera b), si applicano anche nei territori dei parchi [9].
8. La Giunta provinciale, in esito alle attività di sorveglianza e di monitoraggio di cui all'articolo 9, comma 7, nonché alle valutazioni di incidenza effettuate, può proporre al ministero competente e alla Commissione europea l'avvio delle procedure di valutazione e di revisione previste dall'articolo 9 della direttiva 92/43/CEE.]
Art. 11. Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario.
1. In attesa della riforma della legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente, con uno o più regolamenti sono dettate le disposizioni per l'applicazione, nel territorio provinciale, delle seguenti disposizioni statali e comunitarie:
a)
b)
c)
2. I regolamenti di cui al comma 1 si attengono ai criteri e ai principi stabiliti dall'articolo 55, comma 2, della
3. Le disposizioni regolamentari emanate per l'applicazione del
4. In relazione alle peculiarità delle condizioni orografiche e ambientali del territorio provinciale, il regolamento adottato ai sensi del comma 1 per l'applicazione del
5. Per favorire la corretta gestione dei rifiuti inerti prodotti dalla cittadinanza in modeste quantità, i comuni possono installare - anche all'interno dei centri di raccolta materiali - e gestire piattaforme o aree di deposito preliminare o di messa in riserva di rifiuti inerti, realizzate nel rispetto delle indicazioni tecniche stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. I rifiuti inerti sono periodicamente conferiti dal gestore agli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti inerti regolarmente autorizzati. Ai fini della localizzazione e dell'autorizzazione delle piattaforme e delle aree previste da questo comma si applica l'articolo 6, comma 2 e comma 3, secondo periodo, della
6. Il regolamento emanato ai sensi del comma 1, lettera c), sostituisce nel territorio provinciale la disciplina stabilita dalla parte II del
Art. 12. Modificazioni della
1. Alla
a) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
"Art. 9 bis. Efficacia della valutazione dell'impatto ambientale delle cave.
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, la valutazione positiva dell'impatto ambientale relativa ai progetti esecutivi ovvero ai progetti di massima concernenti la coltivazione delle cave, delle torbiere e delle discariche di cui all'articolo 7 della
2. Il proponente del progetto o del programma concernente le attività indicate al comma 1 presenta all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente specifici rapporti sullo stato di avanzamento delle attività autorizzate con i contenuti e secondo la periodicità stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale che approva la valutazione dell'impatto ambientale.
3. La Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per l'ambiente, può disporre, in esito all'esame del rapporto di cui al comma 2 e alle correlate verifiche istruttorie dell'agenzia, prescrizioni e modifiche al progetto autorizzato, cui è subordinata l'ulteriore prosecuzione dell'attività.
4. L'esercizio delle attività considerate dai progetti o dai programmi di cui al comma 1, che abbiano acquisito la valutazione positiva di impatto ambientale precedentemente alla data di entrata in vigore di quest'articolo, può essere proseguito anche dopo la scadenza di efficacia della valutazione dell'impatto ambientale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) prima della scadenza di efficacia della predetta valutazione sia stata presentata domanda di proroga dell'efficacia medesima ovvero sia stato depositato un nuovo progetto o programma alla valutazione dell'impatto ambientale;
b) la prosecuzione dell'attività avvenga nel rispetto delle modalità e delle previsioni, anche volumetriche, del progetto o programma precedentemente autorizzato;
c) la prosecuzione dell'attività sia autorizzata ai sensi della
b) il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: "In caso d'inerzia vi provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale che, fissato un breve termine per l'adempimento, dispone l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per la riduzione in pristino, a spese del contravventore."
Art. 13. Modificazioni della
1. Il comma 6 dell'articolo 7 della
"6. Le attività di laboratorio reciprocamente prestate dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sono remunerate in conformità al rispettivo tariffario."
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della
"4 bis. La Giunta provinciale, con apposita deliberazione, determina le direttive, i criteri e le modalità d'attuazione della raccomandazione 2001/331/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri, tenendo conto degli indirizzi e degli obiettivi eventualmente fissati in materia dallo Stato."
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della
"1 bis. Per le finalità indicate dal comma 1, la Giunta provinciale può definire un progetto di razionalizzazione, d'integrazione e di unificazione, presso il laboratorio dell'agenzia, delle attività di laboratorio in campo ambientale svolte dagli enti e dalle strutture provinciali citati nel comma 1. Le modalità di razionalizzazione - anche attraverso eventuali trasferimenti delle strutture, delle attrezzature e del personale appartenenti agli enti interessati – sono disciplinate con regolamento in coerenza col progetto."
4. Il comma 5 dell'articolo 17 della
"5. Il personale dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari collocato a disposizione della Provincia alla data di entrata in vigore del presente comma, ai sensi del comma 3 del presente articolo e dell'articolo 18, continua a prestare servizio presso l'agenzia. Al personale in questione continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico derivante dal contratto del personale del comparto sanità."
5. Il comma 3 dell'articolo 18 della
"3. Il personale con qualifica di dirigente messo a disposizione dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari può essere incaricato della direzione del settore competente in materia di attività di laboratorio. L'incarico è conferito dalla Giunta provinciale, sentito il direttore dell'agenzia, per un periodo non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. Al responsabile del settore spetta il trattamento economico fondamentale e accessorio specificamente previsto dal contratto del personale del comparto sanità per il personale messo a disposizione dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari."
Art. 14. Modificazioni degli articoli 60 e 61 della
1. All'articolo 60 della
a) in fine al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "Il provvedimento di diffida può contenere, in alternativa, misure e prescrizioni di minimizzazione delle emissioni, ove siano avviati programmi o procedure di rilocalizzazione o di dismissione dell'attività e degli impianti, e stabilire il termine finale entro il quale dev'essere sospesa l'attività o devono essere chiusi o disattivati gli impianti e i macchinari.";
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8 bis. I comuni possono esonerare dall'osservanza dei valori limite differenziali d'immissione gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti il 31 dicembre 2003 che rispettino o possano rispettare, anche a seguito di misure di risanamento, i valori limite assoluti di immissione, ove sia dimostrata l'impossibilità di rispettare il criterio differenziale in ragione dell'assetto urbanistico esistente e dell'eccessiva onerosità dell'intervento di adeguamento."
2. L'articolo 61 della
"Art. 61. Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
1. La disciplina per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è stabilita con apposito regolamento, in coerenza con le finalità, i principi di riforma economico-sociale e le definizioni stabiliti dalla
2. In particolare il regolamento stabilisce:
a) i criteri e le procedure per la localizzazione delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici - ferma restando l'applicazione per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva della
b) i criteri e le procedure per la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kw o comunque rientranti nella competenza della Provincia ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale, nel rispetto delle disposizioni statali approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5 della
c) le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, quali criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
d) le modalità per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni alla realizzazione, alla modificazione e al potenziamento delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2 della
e) le modalità e le procedure d'integrazione del procedimento amministrativo previsto dalla
f) i criteri, le modalità e le procedure di adeguamento, di risanamento o di delocalizzazione delle stazioni, dei sistemi o impianti radioelettrici e degli elettrodotti di competenza provinciale, anche a modifica della
g) le procedure per l'emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo;
h) l'individuazione delle strutture provinciali o degli enti funzionali alla Provincia e degli enti locali competenti all'emanazione degli atti previsti dal regolamento in attuazione delle lettere da a) a g), al controllo e all'irrogazione e introito delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni statali;
i) le modalità di espressione del parere previsto dall'articolo 01, comma 4, del
j) le modalità per la realizzazione e la gestione del catasto provinciale, in coordinamento con quello nazionale, delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi nel territorio provinciale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
k) la disciplina per la stipulazione di accordi di programma in alternativa o a integrazione delle procedure previste per la costruzione, l'adeguamento, il risanamento o la delocalizzazione degli elettrodotti e delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, al fine di promuovere tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio.
3. Ai fini della localizzazione, gli impianti indicati dal comma 2, lettere a) e b), sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con
4. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 81 della
5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento provinciale previsto dal presente articolo, avuto anche riguardo alle disposizioni transitorie che saranno dallo stesso stabilite, continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della
6. In attesa della definizione delle metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
7. La disciplina delle procedure di autorizzazione stabilita dalla
Capo IV
Disposizioni in materia di energia, di acque pubbliche e di opere idrauliche
Art. 15. Modificazioni della
1. Il comma 1 dell'articolo 1 bis della
"1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 1, la Provincia può esercitare la facoltà di cui all'articolo 25, secondo comma, del
2. Dopo l'articolo 1 bis della
"Art. 1 bis 1. Disposizioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.
1. In relazione alle procedure d'infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282, promosse dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea, i procedimenti amministrativi per l'assegnazione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'articolo 1 bis, commi da 6 a 12, del
2. Almeno cinque anni prima della scadenza di ciascuna concessione, nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 5 del
a) individua l'oggetto della nuova concessione e la relativa durata, che è commisurata all'entità degli investimenti richiesti e al loro ammortamento, sia con riferimento alle opere che agli impianti nonché agli interventi di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica di cui alle lettere b) e d); la durata non può comunque eccedere il periodo di trenta anni;
b) individua le caratteristiche degli impianti e delle opere;
c) determina i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti che partecipano alla gara; tali requisiti sono espressi mediante indicatori numerici o altri parametri comunque oggettivi attinenti la solidità finanziaria, la capacità organizzativa e tecnica; i medesimi requisiti devono essere coerenti e proporzionati rispetto all'oggetto della concessione e devono essere volti ad assicurare le migliori condizioni sia per la sicurezza degli impianti, delle opere e dei territori interessati dalla concessione, che per il migliore utilizzo degli impianti produttivi;
d) stabilisce per ciascuna concessione e a carico del relativo concessionario:
1) gli obblighi ed i vincoli inerenti la tutela della sicurezza delle persone e del territorio, con riguardo anche alle esigenze di laminazione delle piene, e quelli inerenti la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, con riguardo anche al mantenimento di specifiche quote di invaso in determinati periodi dell'anno;
2) gli eventuali obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, da destinare all'uso potabile, agricolo o ad altri usi produttivi nonché ad attività di prevenzione di calamità o degli incendi (comprese le quantità idriche necessarie per il mantenimento e le prove periodiche di impianti appositi) o agli interventi necessari a seguito del loro verificarsi;
3) le soglie quantitative e di durata degli obblighi di cui ai numeri 1) e 2), oltre le quali il concessionario, fermo restando l'obbligo di provvedere, ha diritto ad un indennizzo, nonché le modalità di calcolo e di corresponsione dello stesso, anche mediante forme di compensazione;
e) determina i canoni annui e i criteri per il loro adeguamento, dovuti dal concessionario e posti a base di gara per:
1) l'utilizzo delle acque pubbliche, in proporzione all'entità delle stesse e sulla base di quanto disposto dall'articolo 7 (Disposizioni in materia di canoni di concessione) della
2) l'utilizzo dei beni immobili di cui all'articolo 25, primo comma, del
3) l'utilizzo degli impianti e degli altri beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del
f) determina il prezzo a base di gara per l'eventuale vendita al nuovo concessionario degli impianti e degli altri beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del
g) determina gli ulteriori oneri a carico dei concessionari, inclusi i sovracanoni a favore degli enti locali del bacino idrografico di pertinenza; tali oneri terranno conto degli effetti delle trasformazioni ambientali provocati dall'impianto o dagli impianti oggetto della gara;
h) individua le nuove opere da realizzare, le modifiche e le integrazioni da apportare a quelle esistenti, i contenuti minimi dei programmi di eventuale aumento dell'energia prodotta o della potenza installata nonché dei programmi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza;
i) fissa la data per la presentazione della domanda di ammissione alla gara e stabilisce la documentazione da produrre unitamente alla domanda, comprovante il possesso dei requisiti di cui alla lettera c), e all'accettazione di tutti gli obblighi, i vincoli e i limiti previsti dal presente articolo;
l) fissa il termine entro il quale i soggetti richiedenti ammessi alla gara a seguito dell'istruttoria delle domande devono presentare le offerte contenenti tutti gli elementi previsti dal bando, ad esclusione di quelli di cui alla lettera i);
m) stabilisce criteri oggettivi di valutazione dei programmi di cui alla lettera h) e delle offerte di cui alla lettera l).
3. Il provvedimento e il bando di cui al comma 2 possono riguardare congiuntamente anche più concessioni aventi scadenza nello stesso anno. La nuova concessione può riguardare più derivazioni per le quali in precedenza erano previste distinte concessioni aventi scadenza nel medesimo anno, quando la gestione unitaria risulti opportuna sotto il profilo economico-produttivo ovvero sotto il profilo della tutela e della valorizzazione ambientale o in relazione agli altri interessi pubblici coinvolti.
4. Il concessionario uscente è obbligato a consentire l'accesso ai luoghi, agli impianti, agli edifici e ai macchinari funzionali alla gestione della concessione a personale incaricato dalla Provincia autonoma di Trento, nonché a rappresentanti qualificati di soggetti ammessi a partecipare alla gara per consentire l'esame delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del
5. Per l'espletamento della gara di cui al comma 2 la Provincia si avvale di apposita commissione tecnica costituita da almeno tre esperti, rispettivamente in materia giuridico-economica, ambientale o idraulica e delle tecnologie produttive in campo idroelettrico, nominata dalla Giunta provinciale. Nell'atto di nomina della commissione sono indicati il componente che ne assume la presidenza e le modalità per il suo funzionamento, nonché la data entro la quale deve essere conclusa l'istruttoria per l'individuazione del nuovo concessionario.
6. La Giunta provinciale con proprio provvedimento approva le risultanze dell'istruttoria e in conformità ad esse assegna la concessione. Dell'esito della gara è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
7. Fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti per il concessionario dal comma 2, nonché quanto disposto dai commi 3 e 4 in quanto compatibili, in alternativa alla gara di cui ai commi da 2 a 6 la Provincia può promuovere la costituzione di società per azioni alle quali può essere affidata direttamente, per un periodo di tempo massimo di trenta anni, la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. La Provincia può partecipare al capitale sociale della società anche mediante il conferimento totale o parziale dei canoni di cui al comma 2, lettera e), numeri 2) e 3), nonché dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del
8. L'affidamento della gestione ai sensi del comma 7 alle società ivi previste è subordinato:
a) all'acquisto da parte di imprese idonee, in possesso dei requisiti prescritti dal comma 2, lettera c), e scelte con procedura ad evidenza pubblica, di una quota di capitale sociale comunque non inferiore al 49 per cento;
b) all'assunzione da parte del soggetto vincitore della gara di cui alla lettera a) dell'obbligo incondizionato, previsto dal bando, di assicurare alla società, per il tempo corrispondente alla durata della gestione, tutte le risorse, anche tecniche, finanziarie, organizzative e di personale, necessarie affinché la stessa risulti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario dal comma 2, lettera c).
9. Le società di cui al comma 7 non possono partecipare a procedure di evidenza pubblica per la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico. A tali società possono partecipare, oltre al vincitore della gara, esclusivamente la Provincia e gli enti locali, ovvero loro enti strumentali o società a capitale interamente di proprietà di tali enti.
10. Il bando della gara prevista dal comma 8, lettera a), per la scelta del socio privato deve comunque stabilire:
a) il prezzo posto a base di gara per l'acquisto della quota di capitale sociale della società di gestione della grande derivazione di cui al comma 7; salvo quanto disposto alla lettera b), tale quota è cedibile solo previa autorizzazione della Provincia;
b) l'obbligo dell'aggiudicatario della quota di capitale sociale di cui alla lettera a) di cedere la quota medesima, alla scadenza del termine di durata della gestione, al vincitore della nuova gara nonché il criterio di calcolo del prezzo di cessione;
c) i contenuti dello statuto della società e dei patti parasociali inerenti la regolazione dei rapporti tra i soci della società di gestione di cui alla lettera a), nonché i contenuti del contratto di gestione della grande derivazione di acque pubbliche, che il vincitore è tenuto a sottoscrivere; in ogni caso deve essere previsto che al vincitore della gara sia riservata la conduzione tecnico-amministrativa, industriale e commerciale della società; sono inoltre individuate le modalità attraverso le quali il vincitore assolve all'obbligo di assicurare alla società il possesso e il mantenimento dei requisiti prescritti per tutta la durata della gestione;
d) i criteri e le modalità per il calcolo e il rimborso al vincitore della gara, in modo frazionato su tutto l'arco di durata della gestione, degli eventuali oneri aggiuntivi sostenuti dal medesimo vincitore per l'acquisizione della quota azionaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 si applicano, in quanto compatibili, anche alle concessioni da rilasciare a seguito di decadenza, di rinuncia o di revoca di concessione già in essere, dopo l'accertamento da parte della Giunta provinciale che non sussiste un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, nonché per le nuove concessioni che la Giunta provinciale intende assentire nel rispetto di quanto previsto dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 5 del
12. In sede di prima applicazione di quest'articolo, con riferimento alle concessioni che scadono entro il 31 dicembre 2010, la Giunta provinciale, su istanza degli interessati, da presentare entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di disdetta delle relative concessioni di cui al comma 2, può disporre il rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico in atto alla data di entrata in vigore di quest'articolo, secondo quanto disposto dai commi 13 e 14. Laddove alla medesima data sia già stata comunicata al concessionario uscente la disdetta della concessione, il predetto termine di centottanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore di quest'articolo.
13. Il rinnovo di cui al comma 12 può essere concesso per un periodo massimo di dieci anni, senza necessità di procedura di evidenza pubblica, a favore dei concessionari uscenti, che ne abbiano fatto istanza. Ai fini del rinnovo si applicano le seguenti disposizioni:
a) è previamente accertata la non sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a scopo idroelettrico;
b) si applica quanto previsto dal comma 4 di quest'articolo e dall'articolo 25 del
c) la concessione rinnovata prevede:
1) l'oggetto nel rispetto di quanto previsto da quest'articolo e delle indicazioni contenute nel piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
2) il rispetto degli obblighi, dei vincoli e di tutti gli altri elementi previsti dal comma 2, lettera d);
3) i canoni e i criteri per il loro adeguamento stabiliti secondo quanto disposto dal comma 2, lettera e), e gli ulteriori oneri a carico del concessionario uscente di cui al comma 2, lettera g);
4) l'eventuale prezzo di cui al comma 2, lettera f);
5) le nuove opere da realizzare, le modifiche e le integrazioni da apportare alle opere esistenti, nonché i contenuti minimi di tutti i programmi di cui al comma 2, lettera h);
d) i contenuti del nuovo disciplinare di concessione previsti dalla lettera c) di questo comma possono costituire oggetto di accordo tra la Provincia e i concessionari uscenti che abbiano presentato l'istanza di cui al comma 12; l'accordo può altresì prevedere la costituzione di una società alla quale è rilasciata la concessione di cui al comma 12 per la durata prevista dal presente comma; a tale società, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7 a 10.
14. Il provvedimento di rinnovo o di diniego della concessione è emanato dalla Giunta provinciale entro due anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 12. Nel caso di mancata presentazione dell'istanza ovvero di diniego, la Giunta provinciale provvede secondo quanto previsto nei commi da 2 a 11 e 16 di quest'articolo. Nel caso in cui il provvedimento di disdetta sia già stato comunicato al concessionario uscente prima della data di entrata in vigore di quest'articolo, il predetto termine di due anni decorre dalla data di entrata in vigore di questa legge.
15. Nel caso in cui dopo l'entrata in vigore di quest'articolo, in relazione alle procedure di infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282 la normativa statale in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico di adeguamento all'ordinamento comunitario preveda un termine di proroga o di rinnovo delle concessioni in atto inferiore a dieci anni, i provvedimenti di cui ai commi da 12 a 14 di quest'articolo sono uniformati a tale termine e gli eventuali rinnovi già rilasciati sono adeguati di diritto ad esso.
16. Fatti salvi tutti gli effetti prodotti dall'articolo 23 (Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico) della
3. Sono fatti salvi i provvedimenti e gli atti adottati dalla Provincia fino alla data di entrata in vigore di questa legge in applicazione dell'articolo 1 bis del
4. Fermi restando i diritti, le garanzie e le facoltà riconosciuti ai clienti finali dalla normativa comunitaria e nazionale e in relazione a quanto previsto dall'articolo 1 del
Art. 16. Inserimento dell'articolo 13 bis nella
1. Dopo l'articolo 13 della
"Art. 13 bis. Disposizioni particolari per il trasferimento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento.
1. Allo scopo di assicurare la continuità del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento attraverso il passaggio unitario e contestuale degli impianti di distribuzione da ENEL s.p.a., o sue società controllate o collegate, il trasferimento degli impianti, dei beni mobili ed immobili inerenti all'attività di distribuzione, ivi compresi i pertinenti impianti di trasporto e di trasformazione, nonché i relativi rapporti giuridici, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 4 del
2. Per la determinazione del valore degli impianti esistenti all'atto del trasferimento delle imprese elettriche a ENEL in attuazione della
3. L'accordo sostitutivo del provvedimento può avere ad oggetto l'acquisizione dell'intera partecipazione nel capitale sociale di una o più società che sia proprietaria di tutti i beni, immobili e mobili, e titolare dei rapporti giuridici, anche relativi al personale, inerenti l'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano anche ai procedimenti in corso per i quali non sia intervenuta l'integrale esecuzione del provvedimento di trasferimento o sia pendente controversia giudiziaria; alla definizione dell'accordo il decreto del Presidente della Provincia emanato ai sensi dell'articolo 4 del
5. L'accordo di cui ai commi precedenti sostituisce e produce gli effetti del decreto del Presidente della Provincia di cui al comma 1, ivi compreso il riconoscimento in capo alla società costituita ai sensi dell'articolo 18 della
6. Le azioni della società costituita ai sensi dell'articolo 18 della
Art. 17. Modificazioni della
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della
"Le opere contemplate da quest'articolo sono considerate opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con
2. Il quarto comma dell'articolo 8 della
3. Il terzo comma dell'articolo 9 della
4. Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della
"Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative previste dalla legislazione in materia di demanio idrico alle quali si applicano le disposizioni procedurali dell'articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)."
5. Il comma 4 dell'articolo 16 bis della
"4. Il servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche può autorizzare prelievi di acque pubbliche su richiesta di soggetti pubblici o privati preposti ad assicurare il riequilibrio degli ecosistemi o la tutela dagli incendi. L'autorizzazione è rilasciata nei casi e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, anche con riferimento ai prelievi già in atto, fatti salvi i diritti dei terzi."
6. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 16 sexies della
"1 ter. Le concessioni relative a piccole derivazioni a scopo idroelettrico funzionalmente connesse con grandi derivazioni a scopo idroelettrico hanno la medesima scadenza delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, anche per gli effetti dell'articolo 1 bis, comma 15, del
7. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 novies della
"1. Il piano di tutela delle acque predisposto secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 55 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti al quadro normativo statale) della
2. Nel quadro dei valori di riferimento di cui al comma 1, il piano di tutela stabilisce inoltre i valori del deflusso minimo vitale, nonché i termini e le modalità di adeguamento agli stessi per le derivazioni esistenti alla data di entrata in vigore del piano medesimo.
3. Nelle more di approvazione del piano di tutela, le concessioni di nuove derivazioni di acque pubbliche devono prevedere il rilascio del minimo deflusso vitale nella misura pari a 2 litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso alle singole opere di presa. L'obbligo di rilascio del minimo deflusso vitale di cui al presente articolo non si applica alle derivazioni per uso potabile, a quelle sottese a bacini con ampiezza inferiore ai 5 chilometri quadrati ed alle sorgenti."
8. Dopo il secondo comma dell'articolo 17 della
"Nel rispetto delle norme d'attuazione dello Statuto speciale e dei principi stabiliti dalla vigente legislazione statale e provinciale in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, con uno o più regolamenti sono emanate disposizioni per la delegificazione, la semplificazione e la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alle derivazioni di acque superficiali e sotterranee disciplinati dal
a) differenziazione dei procedimenti in ragione della quantità di risorsa idrica interessata dalla derivazione e del periodo di utilizzo, nell'obiettivo di snellire i procedimenti che riguardano una quantità minima di acqua o derivazioni per periodi limitati;
b) semplificazione dei procedimenti di rinnovo dei titoli a derivare, qualora non vi siano rilevanti variazioni nell'utilizzo della risorsa idrica;
c) riduzione delle fasi anche attraverso apposite conferenze di servizi per definire contestualmente procedimenti, anche di competenza di amministrazioni diverse.
I regolamenti previsti dal terzo comma individuano le disposizioni provinciali che risultano abrogate a decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti medesimi nonché le disposizioni statali che cessano di applicarsi alla medesima data."
Art. 18. Modificazioni degli articoli 48 e 51 della
1. Il comma 2 dell'articolo 48 della
"2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le domande presentate per i casi e nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 7 (Differimento dei termini per le domande di riconoscimento o concessione di acque pubbliche) della
2. Al comma 2 dell'articolo 48 della
"2 bis. Agli enti locali o ai soggetti cui è affidata la gestione del servizio di acquedotto è riconosciuto il titolo a derivare fino alla data prevista dal comma 2 con riguardo alle utilizzazioni in atto volte ad assicurare il servizio medesimo, che risultino dalla ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici approvata con deliberazione della Giunta provinciale, usufruite prima del 3 ottobre 2000 e non ancora formalmente assentite. Per tali casi si applica la disciplina concernente il pagamento del canone prevista dal comma 1 dell'articolo 51 nonché l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 50."
3. All'articolo 51 della
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche chiede il pagamento dei canoni dovuti con riferimento ai dati riportati nelle domande. Se, a seguito di verifiche dell'utenza, si accerta un'utilizzazione quantitativamente o tipologicamente difforme da quella risultante dalla domanda, sono disposti il conguaglio dei pagamenti effettuati e la rettifica del titolo a derivare.";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Quest'articolo si applica anche in tutti i casi in cui venga accertata l'esistenza di utenze in atto sprovviste di titolo a derivare. In tal caso rimane ferma l'applicazione dell'articolo 16 sexies della
Capo V
Disposizioni in materia di comunicazioni e di trasporti
Art. 19. Disposizioni per lo sviluppo della larga banda.
1. La Provincia riconosce la larga banda quale fattore primario dello sviluppo economico e sociale del territorio provinciale usufruibile dalle comunità, dalle imprese e dai singoli, e quale strumento per favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni ad ordinamento regionale e provinciale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia realizza l'infrastruttura funzionale alla creazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi e individua le strategie operative di carattere tecnico ed economico per la realizzazione dell'infrastruttura medesima.
3. L'infrastruttura prevista dal comma 2, o parte di essa, può essere realizzata anche da una società controllata, anche indirettamente, dalla Provincia, alla quale può essere conferita anche la parte di infrastruttura realizzata direttamente dalla Provincia medesima. Per la realizzazione dell'infrastruttura la Provincia può concedere a tale società specifici contributi previa stipulazione di una convenzione che definisce:
a) gli obblighi della società, ivi compreso il rispetto dell'atto di indirizzo previsto dal medesimo comma 2;
b) i criteri e le modalità per l'eventuale avvalimento delle competenti strutture provinciali da parte della società, con riguardo alla progettazione e alla realizzazione dell'infrastruttura.
4. L'infrastruttura è realizzata anche utilizzando, attraverso apposite convenzioni, infrastrutture di altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie e statali in materia di coubicazione e di condivisione delle infrastrutture.
5. L'infrastruttura realizzata ai sensi dei commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 6, può essere messa a disposizione dei soggetti interessati per la realizzazione di reti pubbliche o private per le comunicazioni elettroniche; in tal caso la messa a disposizione è effettuata a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.
6. L'infrastruttura realizzata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 può essere utilizzata dalla Provincia per lo sviluppo della propria rete di comunicazione elettronica privata finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico destinati a soddisfare le esigenze di comunicazione della Provincia medesima e dei soggetti aderenti al sistema informativo elettronico provinciale (SIEP). Per la realizzazione di tale rete la Provincia, anche nell'ambito della convenzione prevista dal comma 3, può riservare parte delle disponibilità strutturali derivanti dalla realizzazione dell'infrastruttura prevista dai commi 2 e 3. Nel rispetto del diritto comunitario, la gestione della predetta rete può essere affidata ad una società avente le caratteristiche previste dal predetto comma 3.
7. In attesa della realizzazione dell'infrastruttura prevista dai commi 2 e 3, la Provincia può concedere uno specifico contributo alla società prevista dall'articolo 2 della
8. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia può promuovere la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico partecipando, costituendo o promuovendo la costituzione, direttamente o attraverso società dalla stessa controllate, di una società avente i requisiti previsti dall'articolo 6 del
9. La Provincia può conferire alla società prevista dal comma 3 l'infrastruttura e la rete provinciale utilizzata per la diffusione del servizio radiomobile professionale; per il completamento e l'ammodernamento di tale infrastruttura si applica quanto previsto dal medesimo comma 3. A tale società ovvero ad una distinta società avente comunque le caratteristiche previste dal comma 3, la Provincia e i suoi enti funzionali nonché i soggetti aderenti al sistema di prevenzione e protezione della protezione civile possono affidare, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, la fornitura del servizio radiomobile professionale di rispettivo interesse.
10. Gli interventi d'infrastrutturazione previsti da quest'articolo costituiscono lavori pubblici d'interesse provinciale. Per la loro realizzazione si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della
11. Le disposizioni di attuazione delle leggi provinciali che autorizzano la concessione di contributi e di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi di carattere infrastrutturale da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2 della
12. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.
Art. 20. Modificazioni della
1. Nel comma 1 dell'articolo 31 della
2. Nel comma 3 dell'articolo 34 della
Art. 21. Modificazione dell'articolo 34 della
1. Nel comma 1 dell'articolo 34 della
Capo VI
Disposizioni in materia di servizi antincendi
Art. 22. Modificazioni della
1. All'articolo 4 della
a) nella lettera b) del comma 1, le parole: "strutture civili" sono sostituite dalle seguenti: "competente in materia di protezione civile";
b) nella lettera d) del comma 1 le parole: "funzionario responsabile" sono sostituite dalla seguente: "direttore".
2. All'articolo 5 della
a) la lettera c) del comma 1 è sostituta dalla seguente:
"c) approva il piano pluriennale delle dotazioni di attrezzature, automezzi, macchinari ed equipaggiamenti necessari per il funzionamento del corpo permanente;";
b) in fine alla lettera f) del comma 1 sono aggiunte le parole: "che non costituiscono svolgimento di attività di gestione";
c) dopo la lettera f) del comma 1 è inserita la seguente:
"f bis) delibera i trasferimenti all'Opera nazionale di assistenza per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituita con
d) nella lettera g) del comma 1, dopo la parola: "delibera" sono inserite le seguenti: "i criteri per";
e) dopo la lettera h) del comma 1 è inserita la seguente:
"h bis) disciplina l'attività e il finanziamento del gruppo sportivo del corpo permanente dei vigili del fuoco;";
f) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Con regolamento interno il consiglio di amministrazione può attribuire al dirigente del servizio antincendi la competenza ad adottare i provvedimenti di spesa indicati dal comma 1 assimilabili allo svolgimento di attività di gestione."
3. Al comma 2 dell'articolo 6 della
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) stipula, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, le convenzioni, le intese e gli accordi che non costituiscono svolgimento di attività di gestione;";
b) le lettere e), f) e g) sono abrogate.
4. All'articolo 8 della
a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: "dei servizi antincendi" sono aggiunte le parole: "e delle organizzazioni di volontariato convenzionate con la protezione civile provinciale";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La scuola può organizzare e finanziare l'allenamento delle squadre provinciali composte da soggetti che operano nel settore antincendi e della protezione civile, nonché la loro partecipazione a competizioni nazionali e internazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 bis, comma 2 bis.";
c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6 bis. La Giunta provinciale disciplina con regolamento l'organizzazione interna e l'autonomia finanziaria della scuola provinciale antincendi, le funzioni del direttore e del personale assegnato, il valore dei diplomi e delle attestazioni conseguenti alla frequenza e al superamento dei corsi, nonché il coinvolgimento nella formulazione degli indirizzi didattici della federazione provinciale dei vigili del fuoco volontari e delle organizzazioni di volontariato che operano nel settore della protezione civile."
5. All'articolo 9 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La direzione tecnica e amministrativa è affidata a un esperto del settore, nominato dalla Giunta provinciale, anche con contratto a tempo determinato, su designazione del consiglio di amministrazione della cassa.";
b) nel comma 3 le parole: "funzionario responsabile" sono sostituite dalla seguente: "direttore";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. All'attribuzione degli incarichi d'insegnamento provvede il direttore, previo parere del consiglio di amministrazione della cassa. Il direttore, previo parere del consiglio di amministrazione, affida a personale estraneo all'amministrazione consulenze, studi e ricerche finalizzate al funzionamento della scuola."
6. Nel comma 1 dell'articolo 12 della
7. All'articolo 13 della
a) dopo il numero 2) del comma 1 è inserito il seguente:
"2 bis) stipula i contratti e le convenzioni che costituiscono svolgimento di attività di gestione;";
b) nel numero 3) del comma 1, la parola: "controfirma" è sostituita dalle seguenti: "liquida le spese e firma";
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Il regolamento disciplinato dall'articolo 8, comma 6 bis, può prevedere che le funzioni indicate nel comma 1, qualora riguardino attività rientranti nella competenza della scuola provinciale antincendi, siano esercitate dal direttore della scuola."
8. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della
"1 bis. Nell'ambito del corpo permanente dei vigili del fuoco la gestione del nucleo elicotteri previsto dall'articolo 18 della
9. Al comma 6 dell'articolo 16 della
"Tale procedura può trovare applicazione anche per l'acquisto delle dotazioni di servizio da parte delle associazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile convenzionate con la Provincia."
10. All'articolo 18 bis della
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. La federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari può svolgere le attività previste dall'articolo 8, comma 4, anche nell'ambito delle iniziative del 'Comité technique international de prévention et d'extinction du feu' (CTIF), con riferimento ai vigili del fuoco volontari.
2 ter. La Provincia promuove la valorizzazione, da parte della federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari e dei singoli corpi, dei vigili del fuoco volontari che cessino dal servizio attivo. L'individuazione dei compiti da assegnare a tale personale nonché le modalità organizzative e i criteri inerenti il loro utilizzo sono individuati dalla federazione nell'ambito del proprio statuto. La Provincia sostiene la valorizzazione e il reimpiego del predetto personale con gli strumenti e nell'ambito dei finanziamenti previsti dall'articolo 2.";
b) nel comma 3, le parole: "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "al presente articolo".
Capo VII
Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 23. Modificazioni della
1. L'articolo 4 della
"Art. 4. Competenze degli organi provinciali.
1. Le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge sono attribuite agli organi provinciali secondo il riparto di competenze previsto dalla
2. In fine al comma 1 dell'articolo 5 della
"o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei relativi lavori, secondo quanto previsto dal regolamento d'attuazione".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della
"3 bis. Sulla base di accordi con i soggetti interessati le amministrazioni aggiudicatrici possono realizzare direttamente, anticipando le relative somme, opere e interventi di competenza di altre amministrazioni, nonché di soggetti che gestiscono servizi pubblici o reti destinate a tali servizi, su aree interessate da opere o interventi delle stesse amministrazioni aggiudicatrici o in zone contigue. Gli accordi definiscono i rapporti finanziari, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, nonché lo svolgimento delle procedure amministrative necessarie.
3 ter. Se i lavori previsti dal comma 1 sono già appaltati, l'amministrazione aggiudicatrice può modificare il progetto originario. La modificazione costituisce variante ai sensi dell'articolo 51, nei limiti ivi previsti, ed è ammessa per i lavori che, svolti in periodi diversi, possono interferire con le opere pubbliche già realizzate o da realizzare, nonché per i lavori strettamente connessi. Qualora non vi sia corrispondenza con i prezzi previsti nel contratto originario si applica, salvo specifiche valutazioni in senso contrario, il ribasso medio del contratto originario, con riferimento all'elenco provinciale dei prezzi."
4. L'articolo 7 bis della
"Art. 7 bis. Accesso alle informazioni.
1. In materia di accesso alle informazioni nell'ambito delle procedure concorsuali previste dalla presente legge si applicano le disposizioni statali vigenti in materia."
5. Al comma 2 dell'articolo 10 della
6. All'articolo 13 della
a) nel comma 3, le parole: "e comunque non oltre la data del 31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno";
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6 bis. Il dipartimento competente in materia di lavori pubblici svolge le attività preordinate all'elaborazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1 nonché le funzioni di supporto al responsabile del procedimento nella valutazione dell'anomalia delle offerte, anche a favore di amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia ove lo richiedano. La pubblicazione dell'elenco prezzi è disposta sentite le organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali di categoria."
7. Nel comma 4 dell'articolo 17 della
8. Al comma 4 bis dell'articolo 18 della
a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione avviene nelle forme e nei modi previsti dalla
b) il quarto periodo è soppresso;
c) nel quinto periodo le parole: "individuale o, nel caso di comunicazione collettiva, dal termine del periodo di pubblicazione dell'apposito avviso all'albo comunale" sono soppresse.
9. All'articolo 20 della
a) nel comma 3, le parole: "a liberi professionisti, singoli o associati, anche temporaneamente, di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare" sono sostituite dalle seguenti: "ai seguenti soggetti di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare:
a) liberi professionisti singoli;
b) liberi professionisti in studi associati;
c) società di professionisti;
d) società d'ingegneria;
e) raggruppamenti temporanei fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato capogruppo, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, o che s'impegnino a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, conformemente alla vigente normativa in materia;
f) consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria;
g) persone fisiche e persone giuridiche appartenenti ad altri Stati aderenti all'Unione europea abilitate nei loro paesi d'origine.";
b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. Gli affidamenti previsti da quest'articolo d'importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria possono essere effettuati direttamente, senza previo confronto concorrenziale, dai responsabili dei servizi competenti per materia, sulla base di programmi di spesa concordati con il loro dirigente generale o, in mancanza di tali programmi, dopo aver acquisito il parere del dirigente generale. Per affidamenti d'importo inferiore o uguale a 26.000 euro si prescinde dagli schemi-tipo previsti da quest'articolo."
10. All'articolo 21 della
a) nella rubrica, dopo le parole: "Concorso di idee" sono aggiunte le seguenti: "e concorso di progettazione";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per quanto non diversamente previsto dai commi 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater, i concorsi d'idee e i concorsi di progettazione sono disciplinati dalle norme statali in materia.";
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi d'idee e di progettazione, nominati in quanto dipendenti di amministrazioni pubbliche, non spetta alcun compenso né rimborso; ad essi spetta tuttavia il trattamento di missione, nella misura e con le modalità previste per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui non sia loro corrisposto alcun compenso o rimborso dall'amministrazione di appartenenza.
3 ter. Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi d'idee e di progettazione, nominati in quanto esperti, anche se su designazione di altri enti o ordini o collegi professionali, spetta un gettone di presenza fino a 1.000 euro per ogni giornata di partecipazione alle riunioni. Ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, di vitto - con esclusione dei pasti consumati in occasione delle riunioni di lavoro secondo quanto previsto dal comma 3 quater - e di pernottamento, nella misura effettivamente sostenuta, nonché l'indennità chilometrica e il rimborso delle spese sostenute per l'uso del proprio automezzo nella misura e con le modalità previste per i dipendenti provinciali. La misura unitaria dell'indennità chilometrica è quella vigente per i dipendenti provinciali l'1 gennaio di ogni anno.
3 quater. Se la durata delle riunioni è complessivamente superiore a sei ore, la Provincia può sostenere direttamente le spese per i pasti consumati in occasione del loro svolgimento dai componenti e segretari, nonché dai dipendenti o da altri soggetti esterni all'amministrazione invitati a partecipare alle riunioni dal presidente della commissione. Si applicano i limiti massimi d'importo dei pasti e le eventuali riduzioni dei trattamenti di missione dei dipendenti pubblici, previsti dalla normativa vigente in materia di comitati e commissioni della Provincia."
11. Il comma 3 dell'articolo 28 della
"3. L'amministrazione aggiudicatrice, entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di gara, ne comunica l'esito all'aggiudicatario e a tutti i partecipanti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento."
12. Nel comma 4 dell'articolo 30 della
13. All'articolo 32 della
a) nel comma 3, la parola: "tecnici" è sostituita dalla seguente: "esperti";
b) nel comma 6, le parole: "La Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Il dirigente del servizio competente";
c) nel comma 7, le parole: "la Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "il dirigente del servizio competente".
14. Il comma 3 dell'articolo 33 della
"3. Il ricorso alla procedura negoziata, previo confronto concorrenziale tra almeno dieci imprese, è comunque consentito qualora l'importo a base d'asta dei lavori non sia superiore a un milione di euro. Entro tale limite le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia e dai suoi enti strumentali o funzionali possono disciplinare autonomamente le soglie di applicazione della procedura negoziata."
15. L'articolo 34 della
"Art. 34. Requisiti di partecipazione.
1. Le imprese che partecipano alle procedure di affidamento di lavori d'importo superiore a 150.000 euro sono sottoposte al sistema di qualificazione previsto dalle norme statali.
2. Qualora l'importo dei lavori sia inferiore o pari a quello indicato dal comma 1, la qualificazione è sostituita dall'iscrizione nel registro delle imprese oppure, se si tratta d'imprese stabilite in altri paesi, da un'iscrizione equivalente nel paese di appartenenza.
3. Nelle procedure riguardanti lavori d'importo superiore a 300.000 euro, congiuntamente all'offerta dev'essere presentata una cauzione, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 5 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione. La cauzione prestata da chi non è risultato aggiudicatario è restituita subito dopo l'aggiudicazione."
16. All'articolo 35 della
a) nell'alinea, le parole: "dalla procedura di affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non può stipulare i relativi contratti";
b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"c) nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale. Il divieto opera se la sentenza è stata emessa: nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta d'impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altri tipi di società o consorzi. Il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;";
c) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"e) che non sia in possesso del documento unico di regolarità contributiva previsto dall'articolo 2, comma 2, del
d) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti o concessioni risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.";
e) la lettera i) del comma 1 è abrogata.
17. L'articolo 37 della
"Art. 37. Requisiti dei soggetti riuniti.
1. In materia di requisiti dei soggetti riuniti si applicano le norme statali vigenti in materia."
18. Il comma 3 dell'articolo 39 della
"3. In alternativa al criterio stabilito dal comma 1, lettera a), i lavori d'importo non superiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati con il sistema del prezzo più basso, determinato mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto."
19. L'articolo 41 della
"Art. 41. Verifica dei requisiti.
1. Il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalle norme vigenti è verificato, ove possibile, direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice nei confronti dell'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto.
2. Qualora, per effetto della verifica di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice rilevi il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, annulla con atto motivato l'aggiudicazione, incamera la cauzione provvisoria, esclude il concorrente dalla partecipazione alle gare di appalto in corso nonché da quelle indette dall'amministrazione per un periodo compreso tra 3 e 6 mesi dall'adozione del provvedimento, segnala il fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4 della
3. Il possesso dei requisiti di carattere tecnico-economico è provato dall'aggiudicatario entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 3.
4. Qualora tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'amministrazione aggiudicatrice procede ai sensi del comma 2.
5. L'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di procedere alle verifiche di cui ai commi 1 e 3 nei confronti di concorrenti non aggiudicatari. Qualora, per effetto di tali verifiche, l'amministrazione aggiudicatrice rilevi il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, procede all'esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto in corso nonché da quelle indette dall'amministrazione per un periodo compreso tra 3 e 6 mesi dall'adozione del provvedimento e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4 della
6. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione previste dal presente articolo."
20. All'articolo 42 della
a) il comma 4 è abrogato;
b) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:
"4 ter. Il regolamento d'attuazione fissa regole omogenee a garanzia dell'identificabilità dei dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori che operano negli stessi cantieri, anche per agevolare la verifica del rispetto delle disposizioni sulla sicurezza."
21. All'articolo 45 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per l'approvazione dei progetti definitivi di lavori d'importo superiore alla soglia comunitaria rientranti nella competenza della Provincia o dei suoi enti funzionali, e negli ulteriori casi individuati da disposizioni provinciali, si applicano le procedure previste dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Per l'approvazione di progetti definitivi diversi da quelli indicati dal comma 1 e rientranti nella competenza della Provincia o dei suoi enti funzionali la conferenza di servizi è indetta qualora si debbano acquisire pareri, autorizzazioni, intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre strutture o amministrazioni pubbliche e anche uno solo di essi non sia stato rilasciato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta o nel diverso termine stabilito dal regolamento d'attuazione. La conferenza può essere indetta, inoltre, quando le questioni tecniche e amministrative attinenti gli atti d'assenso da acquisire sono particolarmente complesse e quand'è necessario determinare l'effetto di variante degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale.
2 ter. La conferenza di servizi può essere convocata prima dell'approvazione dei progetti preliminari dei lavori indicati dai commi 2 e 2 bis perché valuti tali progetti, specificando quali sono le condizioni per ottenere sui progetti definitivi i pareri, le autorizzazioni, le intese, i concerti, i nulla-osta o gli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente. Le strutture e le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storicoartistico e della salute, si pronunciano sulle soluzioni progettuali prescelte per quanto riguarda l'interesse tutelato da ciascuna. La conferenza di servizi sul progetto preliminare è convocata una prima volta con finalità istruttorie e in una seconda occasione, entro sessanta giorni, per la formulazione dei pronunciamenti delle strutture o delle amministrazioni coinvolte. Qualora il rappresentante di una delle strutture o amministrazioni coinvolte non sia presente alla riunione in cui si formulano i pronunciamenti o non sia fornito di adeguato potere di rappresentanza, si presume acquisito l'assenso della relativa struttura o amministrazione sulle soluzioni progettuali presentate in conferenza, salva la possibilità di far pervenire un motivato dissenso alla struttura competente per la realizzazione dell'opera entro quindici giorni dalla riunione. L'atto di approvazione del progetto preliminare richiama i dissensi e le osservazioni formulate dalle strutture o amministrazioni coinvolte. In sede di conferenza di servizi sul progetto definitivo le strutture e le amministrazioni coinvolte nella conferenza sul progetto preliminare valutano soltanto le nuove soluzioni progettuali, nonché quelle già contenute nel progetto preliminare sulle quali hanno formulato dissensi o osservazioni."
22. Nel comma 1 dell'articolo 46 della
23. All'articolo 46 ter della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Pagamenti all'appaltatore";
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Il regolamento disciplina i limiti di ammissibilità e i criteri di calcolo dei premi di accelerazione per l'anticipata conclusione dei lavori rispetto al termine contrattuale, anche per il caso in cui i premi non siano previsti nel bando di gara o nel capitolato speciale."
24. All'articolo 51 della
a) nel comma 3, dopo le parole: "approvate dal dirigente del servizio competente per materia" sono inserite le seguenti: "mediante verbale di accertamento";
b) nella lettera a) del comma 3 le parole: "del progetto originariamente impegnato" sono sostituite dalle seguenti: "impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute";
c) nella lettera b) del comma 3 le parole: "di progetto originariamente impegnato" sono sostituite dalle seguenti: "impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute";
d) il primo periodo del comma 4 è soppresso.
25. All'articolo 52 della
a) nel comma 1, le parole: "200.000 ECU" sono sostituite dalle seguenti: "500.000 euro";
b) nel comma 7, le parole: "lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro";
c) nel comma 9, le parole: "50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro";
d) nel comma 10 bis, le parole: "50.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 euro";
e) nel comma 10 ter, le parole: "50.000 ECU" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 euro".
26. All'articolo 53 della
a) al comma 2, le parole: "1.000 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "un milione di euro" e le parole: "300 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "400.000 euro";
b) al comma 3, le parole: "la Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "il dirigente del servizio competente".
27. Al comma 1 dell'articolo 54 della
a) nella lettera b), dopo le parole: "qualora si tratti di lavori" sono inserite le seguenti: "d'importo superiore a un milione di euro";
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) alle proposte di transazione o di accordo bonario riguardanti vertenze sorte con gli appaltatori in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, qualora l'importo delle concessioni fatte alla controparte dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai beneficiari di contributi provinciali sia superiore a 200.000 euro;".
28. All'articolo 55 della
a) nella lettera c) del comma 2 le parole: ", relativamente a contratti di importo superiore ai 1.000 milioni di lire" sono soppresse;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Per le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia e dai suoi enti funzionali il comitato esprime il parere previsto dall'articolo 54, comma 1, lettera c), solo su transazioni o accordi bonari relativi a lavori finanziati con specifici trasferimenti della Provincia. Al di fuori di questi casi il parere è reso dall'organo tecnico individuato dagli ordinamenti interni di ciascuna amministrazione.";
c) nel comma 7 bis le parole: "5.000 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro".
29. Al comma 1 dell'articolo 58 della
a) la lettera g) è abrogata;
b) dopo la lettera g bis) è aggiunta la seguente:
"g ter) progetti relativi alle iniziative adottate dalla Provincia in attuazione della
30. Dopo l'articolo 58 della
"Art. 58 bis. Accordo bonario.
1. Qualora, a seguito d'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici possa variare per più del 10 per cento del corrispettivo contrattuale o comunque in misura sostanziale, il responsabile del procedimento acquisisce le osservazioni del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo eventualmente costituito e, sentito l'appaltatore, formula una proposta motivata di accordo bonario entro novanta giorni dal ricevimento delle citate osservazioni del direttore dei lavori ovvero entro novanta giorni dal ricevimento delle osservazioni dell'organo di collaudo eventualmente costituito. Il responsabile della struttura competente per la realizzazione dell'opera si pronuncia sulla proposta entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
2. L'accordo bonario, utilizzabile anche per i lavori d'importo superiore alla soglia di applicazione del diritto comunitario, è definito secondo le forme dell'accordo transattivo disciplinato dall'articolo 30 della
31. L'articolo 18 della
32. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10 si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 24. Modificazione dell'articolo 6 della
1. All'articolo 6 della
"3 bis. Qualora il progetto definitivo da sottoporre all'approvazione finale ai sensi degli articoli 4 e 5 non risulti pienamente conforme al progetto preliminare sul quale è stata resa la valutazione di impatto ambientale, il medesimo progetto definitivo è trasmesso al comitato provinciale per l'ambiente il quale verifica se sussiste la coerenza sostanziale con il progetto originario ovvero se le difformità tra i progetti richiedono una nuova valutazione dell'impatto ambientale sulle medesime."
Capo VIII
Disposizioni in materia di caccia
Art. 25. Modificazioni della
1. All'articolo 6 della
a) dopo la lettera e) del comma 1 è aggiunta la seguente:
"e bis) zone di gestione speciale destinate a introdurre, anche in via sperimentale, forme particolari di gestione conservativa, riferita a una o più specie.";
b) alla fine del comma 4 è aggiunto il periodo: "Le deliberazioni di cui alla lettera e bis) del comma 1 sono adottate dalla Giunta provinciale, sentiti l'osservatorio faunistico provinciale e l'ente gestore della caccia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine, la Giunta provinciale provvede comunque all'istituzione delle zone di gestione speciale."
2. Al comma 1 dell'articolo 16 della
a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) le forme di partecipazione alla vigilanza venatoria nonché l'obbligo di adottare per il personale dipendente addetto alla vigilanza un contratto collettivo aziendale che assicuri un trattamento economico del personale stesso non inferiore a quello attribuito agli agenti ittico-venatori della Provincia;";
b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
"f bis) le specie e le modalità con le quali l'ente gestore provvede alla predisposizione dei programmi di prelievo previsti dall'articolo 28, con riferimento allo stato di conservazione delle specie e alla dotazione del necessario personale tecnico;".
3. L'articolo 21 della
"Art. 21. Concorso finanziario della Provincia.
1. La Provincia concorre alle seguenti spese sostenute dall'ente gestore per:
a) la partecipazione all'attività di gestione indicata dall'articolo 15, comma 2, lettera g), nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile relativa al personale di vigilanza;
b) la predisposizione dei programmi di prelievo previsti dall'articolo 28 e per lo svolgimento di altre eventuali attività a tal fine espressamente indicate dalla convenzione prevista dall'articolo 15, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri per la determinazione della spesa ammissibile relativa all'attività prestata dall'ente gestore ai sensi del comma 1, lettere a) e b)."
4. All'articolo 23 della
5. L'articolo 28 della
"Art. 28. Programmi di prelievo.
1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano faunistico o, in mancanza dello stesso, delle indicazioni fornite dall'osservatorio faunistico provinciale, sono condotti censimenti faunistici e sono predisposti programmi di prelievo riferiti alle specie previste dal piano medesimo. I programmi di prelievo sono predisposti secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 in forma di progetto, contenente anche l'analisi dei parametri relativi allo stato e alle dinamiche delle popolazioni, e sono approvati dal comitato faunistico provinciale.
2. Nei casi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f bis), i programmi di prelievo sono predisposti dall'ente gestore nel rispetto degli obiettivi e dei criteri stabiliti dal servizio provinciale competente, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei predeterminati dalla Giunta provinciale, sentito l'ente gestore. I programmi di prelievo sono trasmessi per l'approvazione al comitato faunistico provinciale.
3. Per i casi non previsti dalla convenzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f bis), i programmi di prelievo sono predisposti dal servizio provinciale competente e trasmessi per l'approvazione al comitato faunistico provinciale.
4. La Giunta provinciale definisce le modalità per la verifica dell'attuazione dei programmi di prelievo."
6. L'articolo 36 della
"Art. 36. Detenzione di fauna selvatica.
1. Fermo restando quanto disposto dalla
2. I casi per i quali è richiesta l'autorizzazione, i criteri, le modalità per il rilascio e per la revoca dell'autorizzazione sono stabiliti dal regolamento di esecuzione di questa legge."
7. Al comma 2 dell'articolo 49 della
8. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 36 della
9. Le modifiche apportate da quest'articolo agli articoli 16, 21 e 28 della
10. La modifica apportata da quest'articolo all'articolo 23 della
11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.
Capo IX
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 26. Riferimento delle spese e copertura degli oneri.
1. Per i fini degli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti d'impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2004-2006, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.
2. Per il triennio 2004-2006 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella B. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni del bilancio pluriennale della Provincia.
Art. 27. Variazioni di bilancio.
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della
Art. 28. Entrata in vigore.
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Tabella A
Riferimento delle spese (articolo 26, comma 1)
descrizione |
capitolo |
unità previsionale di base |
|
8, comma 18 |
Sistemi di pretrattamento dei rifiuti |
52111 |
60.2.210 |
19 |
Sviluppo infrastrutture per la larga banda |
55984 |
72.2.230 |
25 |
Protezione della fauna |
55845 |
69.5.130 |
Tabella B
Copertura degli oneri (articolo 26, comma 2)
in migliaia di euro
descrizione |
2004 |
2005 |
2006 |
|
ONERI COMPLESSIVI DA COPRIRE |
|
|
|
|
23 |
Compensi commissioni giudicatrici di concorsi di idee |
50 |
50 |
50 |
MEZZI DI COPERTURA |
|
|
|
|
Unità previsionale di base 95.1.110 |
Fondo per nuove leggi - spese correnti |
50 |
50 |
50 |
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre 2007, n. 378, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[2] Articolo abrogato dall'art. 115 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 55 della
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre 2007, n. 378, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre 2007, n. 378, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[6] Alinea così modificato dall'art. 55 della
[7] La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre 2007, n. 378, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[8] Articolo abrogato dall'art. 115 della
[9] Comma inserito dall'art. 55 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 55 della