Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 12/09/1994 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e modificazioni a precedenti disposizioni finanziarie. |
Art. 2. Disposizione per l'attuazione di programmi di interesse comunitario. |
Art. 3. Disposizioni per la determinazione dei trasferimenti per la finanza locale. |
Art. 4. Modificazioni e integrazioni alla legge in materia di finanza locale. |
Art. 5. Disposizioni transitorie in materia di finanza locale. |
Art. 6. Modifiche all'articolo 16 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 concernente «Disposizioni in materia di mutui per il finanziamento di investimenti pubblici». |
Art. 7. Disposizioni in materia di mutui dei comuni. |
Art. 8. Spese per la contrattazione nel triennio 1994-1996. |
Art. 9. Nomina del commissario straordinario dell'Azienda speciale di gestione delle Terme demaniali di Levico-Vetriolo e Roncegno. |
Art. 10. Modifiche alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 concernente «Norme in materia di gestione delle Terme di Levico-Vetriolo e Roncegno e disposizioni transitorie in materia di imposta di [...] |
Art. 11. Modifica alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 concernente «Interventi a favore dell'edilizia scolastica». |
Art. 12. Modifica alla legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 concernente «Norme in materia di edilizia universitaria». |
Art. 13. Disposizioni finanziarie in materia di diritto allo studio. |
Art. 14. Contributo straordinario per i campionati mondiali di canoa della Val di Sole. |
Art. 15. Modalità di gestione dei centri formativi. |
Art. 16. Disposizioni volte a garantire l'assunzione a decorrere dal 1° gennaio 1995 dell'esercizio delle funzioni in materia di pensioni, assegni ed indennità a favore di ciechi, sordomuti ed invalidi [...] |
Art. 17. Modifica dell'articolo 2 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 concernente «Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria». |
Art. 18. Disposizioni concernenti le piante organiche e il personale delle unità sanitarie locali e dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. |
Art. 19. Modifica alla legge provinciale 20 aprile 1993, n. 13 recante «Disposizioni concernenti la gestione transitoria delle unità sanitarie locali e modifiche al provvedimento legislativo concernente [...] |
Art. 20. Accesso eccezionale a prestazioni sanitarie in forma indiretta. |
Art. 21. Partecipazione alla spesa per prestazioni non aventi natura sanitaria erogate a favore dei degenti presso l'ospedale psichiatrico di Pergine Valsugana. |
Art. 22. Fondi di incentivazione per il comparto della sanità e disposizioni in materia di rimborso delle spese di viaggio agli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali. |
Art. 23. Interventi finanziari per il servizio sanitario provinciale. |
Art. 24. Disposizioni concernenti la fornitura di prodotti galenici magistrali e di vaccini e la prevenzione sanitaria relativa all'attività sportiva. |
Art. 25. Assunzione di spese per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale. |
Art. 26. Modifica alla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 concernente «Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo». |
Art. 27. Disposizioni per l'attuazione del regolamento CEE n. 2078/92. |
Art. 28. Modifiche alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, in materia di indennità compensativa. |
Art. 29. Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 concernente «Interventi in materia di agricoltura» e alla legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 concernente «Disciplina dell'agriturismo». |
Art. 30. Modifica alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia». |
Art. 31. Modalità alternative di intervento nel settore dell'incremento della produzione industriale. |
Art. 32. Disposizioni relative alla concessione e al diniego di agevolazioni al settore artigianale. |
Art. 33. Rimborso di oneri fiscali relativamente ai progetti provinciali di commercializzazione. |
Art. 34. Modifica all'articolo 11 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 concernente «Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento». |
Art. 35. Disposizioni relative alle domande di agevolazione per strutture alpinistiche e modifica alla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 concernente «Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e [...] |
Art. 36. Modifiche alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 concernente «Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e [...] |
Art. 37. Modifiche alla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 concernente «Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento». |
Art. 38. Modifica all'articolo 84 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, [...] |
Art. 39. Modifiche alla legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3 (legge finanziaria 1985). |
Art. 40. Modifiche alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 in materia di recupero degli insediamenti storici. |
Art. 41. Adeguamento del contributo per la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti urbani. |
Art. 42. Disposizioni in materia di canoni di concessioni. |
Art. 43. Spese derivanti dall'applicazione del «Nuovo codice della strada» per i servizi antincendi. |
Art. 44. Modifiche alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 concernente «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento». |
Art. 45. Modifiche alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 concernente «Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in [...] |
Art. 46. Disposizioni finanziarie relative a precedenti leggi provinciali. |
Art. 47. Copertura degli oneri. |
Art. 48. Entrata in vigore. |
§ 6.1.42 - L.P. 12 settembre 1994, n. 4.
Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994- 1996 della Provincia autonoma di Trento.
(B.U. 13 settembre 1994, n. 41, suppl. ord. n. 1).
Art. 1. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e modificazioni a precedenti disposizioni finanziarie.
1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa - tabella B - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994, approvato con l'articolo 3 della
2. Gli stanziamenti già autorizzati per ciascun anno da precedenti leggi provinciali per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa - tabella B - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994, approvato con l'articolo 3 della
3. Le disposizioni autorizzative di spesa, contenute nelle leggi provinciali riportate nella prima parte della tabella B allegata alla presente legge, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1995, sono sostituite con quelle riportate nella medesima tabella.
4. Gli stanziamenti per gli esercizi finanziari 1995 e 1996 dei capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996 indicati nella seconda parte della tabella B allegata alla presente legge costituiscono le quote di spesa ripartite in via definitiva in base alle leggi provinciali che ne hanno autorizzato o variato lo stanziamento, ivi compresa la presente legge.
Art. 2. Disposizione per l'attuazione di programmi di interesse comunitario.
1. Con la legge finanziaria sono autorizzate le spese necessarie all'attuazione da parte della Provincia degli interventi promossi nell'ambito di programmi o azioni di interesse comunitario, che sono indicati con separata evidenza nel bilancio provinciale.
2. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce termini e modalità per l'attuazione dei predetti interventi.
2 bis. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, qualora necessario ai fini della gestione delle somme assegnate dall'Unione europea per la realizzazione di progetti comunitari, gli interessi bancari maturati sugli anticipi riscossi dalla Provincia sono distintamente contabilizzati e costituiscono incremento dello stanziamento da destinare all'attuazione degli interventi medesimi [1].
3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata al capitolo 84152, con la tabella A di cui all'articolo 1, la spesa di lire 215.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1994.
Art. 3. Disposizioni per la determinazione dei trasferimenti per la finanza locale.
1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della
2. Per l'anno 1994 il fondo ordinario ad esaurimento di cui all'articolo 5 della
3. Per l'anno 1994 il fondo perequativo di cui all'articolo 6 della
4. Per l'anno 1994 il fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'articolo 17 della
5. Per l'anno 1994 il fondo ammortamento mutui di cui all'articolo 19 della
6. Per i fini di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata al capitolo 11230, con tabella A di cui all'articolo 1, l'ulteriore spesa di lire 6.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1994.
7. Per i fini di cui al comma 4 è autorizzata al capitolo 11240, con la tabella A di cui all'articolo 1, l'ulteriore spesa di lire 13.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1994.
8. Per i fini di cui al comma 5 è autorizzato al capitolo 11261, con la tabella A di cui all'articolo 1, il limite d'impegno di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1994 al 2003.
9. Per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 30 della
a) al capitolo 11230 lire 243.000.000.000;
b) al capitolo 11240 lire 64.350.000.000.
Art. 4. Modificazioni e integrazioni alla legge in materia di finanza locale.
1. Alla
a) al comma 2 dell'articolo 5 l'anno «1994» è sostituito con l'anno «1995»;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 11 è inserito il seguente comma:
(Omissis);
c) al comma 4 dell'articolo 11 le parole «al riparto tra i comuni del fondo di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole:
(Omissis);
d) al comma 5 dell'articolo 11 le parole «del fondo di cui al comma 1» sono sostituite con le parole:
(Omissis) e le parole «del trasferimento» sono sostituite con le parole:
(Omissis);
e) l'articolo 12 della
(Omissis);
f) all'articolo 15 il comma 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
g) all'articolo 15 il comma 4 è abrogato;
h) all'articolo 16 il comma 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
i) all'articolo 16 i commi 3, 4 e 5 sono soppressi;
l) all'articolo 17 il comma 3 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
m) al comma 1 dell'articolo 21 è aggiunto il seguente periodo:
(Omissis);
n) al comma 2 dell'articolo 30 le parole «con decorrenza dalla scadenza relativa al semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione dei trasferimenti» sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis);
o) il comma 3 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
p) al comma 3 dell'articolo 33 il periodo «Tali contributi sono determinati in misura non superiore complessivamente al 2 per mille del totale dei fondi di cui all'articolo 4, comma 2» è soppresso;
q) al comma 2 dell'articolo 41 è aggiunto il seguente periodo:
(Omissis).
Art. 5. Disposizioni transitorie in materia di finanza locale.
1. Alle proposte dei comuni e loro consorzi per la modificazione delle opere e degli interventi ricompresi nei piani e nei programmi adottati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 17 della
2. Fino ad avvenuta adozione della deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 16 della
Art. 6. Modifiche all'articolo 16 della
1. L'articolo 16 della
(Omissis).
Art. 7. Disposizioni in materia di mutui dei comuni.
1. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 18 della
2. Al fine di contenere la formazione di interessi compensativi la Giunta provinciale stabilisce criteri e modalità per l'assunzione da parte dei comuni, presso banche diverse dalla Cassa depositi e prestiti, di mutui per il finanziamento di opere anche prevedendo il ricorso a distinti contratti per l'utilizzazione delle somme mutuate.
Art. 8. Spese per la contrattazione nel triennio 1994-1996.
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della
2. La quota degli stanziamenti di cui al comma 1 riferita all'onere relativo all'accordo dell'area dirigenziale è determinata in lire 660.000.000 per il 1995 e lire 880.000.000 per il 1996.
3. Gli stanziamenti autorizzati con l'articolo 5, comma 4, della
4. Per l'utilizzo dei fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 5 della
5. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è autorizzata al capitolo 12201, con la tabella A di cui all'articolo 1, la ulteriore spesa di lire 530.000.000, 2.880.000.000 e 7.640.000.000 rispettivamente a carico degli esercizi finanziari 1994, 1995 e 1996.
6. Per i fini di cui al comma 3 del presente articolo è autorizzata al cap. 84101, con la tabella A di cui all'articolo 1, la ulteriore spesa di lire 160.000.000, 850.000.000 e 2.250.000.000 rispettivamente a carico degli esercizi finanziari 1994, 1995 e 1996.
Art. 9. Nomina del commissario straordinario dell'Azienda speciale di gestione delle Terme demaniali di Levico-Vetriolo e Roncegno.
1. In relazione agli adempimenti connessi alla soppressione dell'Azienda speciale di gestione delle Terme demaniali di Levico-Vetriolo e Roncegno di cui alla
2. Il commissario straordinario provvede a predisporre gli schemi contrattuali per l'affidamento della gestione del compendio immobiliare relativo alla legge di cui al comma 1 da proporre alla Giunta provinciale per i conseguenti adempimenti.
3. Con la nomina del commissario straordinario cessa dalle funzioni il consiglio d'amministrazione dell'Azienda di cui alla
4. Al commissario spetta, a carico del bilancio dell'Azienda, un'indennità di carica omnicomprensiva determinata in misura corrispondente allo stipendio iniziale annuo lordo del personale provinciale con qualifica di dirigente generale. Al medesimo commissario spettano altresì le indennità di missione e rimborso delle spese di viaggio nei casi e nella misura previsti per il dirigente generale della Provincia.
Art. 10. Modifiche alla
1. L'articolo 2 della
(Omissis).
2. Al comma 1 dell'articolo 7 della
(Omissis).
3. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata al capitolo 12641 con la tabella A di cui all'articolo 1 della presente legge la spesa di lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1995.
Art. 11. Modifica alla
[1. Il comma 6 dell'articolo 9 della
(Omissis).
2. La disposizione di modifica di cui al comma 1 si applica anche agli interventi effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali sia stata già disposta la revoca ai sensi del comma 6 dell'articolo 9 della
Art. 12. Modifica alla
1. Al comma 4 dell'articolo 7 della
(Omissis).
Art. 13. Disposizioni finanziarie in materia di diritto allo studio.
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 14. Contributo straordinario per i campionati mondiali di canoa della Val di Sole.
1. In relazione all'organizzazione dei campionati mondiali di canoa della Val di Sole del 1993 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere al comitato organizzatore un contributo straordinario di lire 150.000.000, in aggiunta a quelli già concessi ai sensi dell'articolo 2 della
2. Per gli oneri derivanti dal presente articolo si utilizza una quota degli stanziamenti già disposti con legge di bilancio per i fini di cui all'articolo 2 della
Art. 15. Modalità di gestione dei centri formativi.
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad affidare, in tutto o in parte, con le modalità di cui alla
2. Nel caso in cui ai servizi di cui al comma 1 provveda direttamente la Provincia, il dirigente del servizio competente in materia di istruzione è autorizzato ad assumere, secondo le direttive e nell'ambito di un contingente stabiliti annualmente dalla Giunta provinciale, nel rispetto dei principi desumibili dalla
3. Al pagamento delle spese di cui al comma 2 si può provvedere a mezzo di funzionari delegati ai sensi dell'articolo 62 della
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti già autorizzati per i fini di cui all'articolo 8 della
Art. 16. Disposizioni volte a garantire l'assunzione a decorrere dal 1° gennaio 1995 dell'esercizio delle funzioni in materia di pensioni, assegni ed indennità a favore di ciechi, sordomuti ed invalidi civili. [3]
[1. Qualora alla data del 1° gennaio 1995 non fosse operante il provvedimento legislativo recante l'organica disciplina di cui all'articolo 12, comma 1, della
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Provincia avvalendosi, per quanto attiene alla gestione degli interventi, dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa di cui agli articoli 34 e seguenti della
3. Nel caso previsto dal comma 1 l'Agenzia provinciale provvede pure, a decorrere dalla data stabilita con deliberazione della Giunta provinciale, alla gestione degli interventi previsti dalle leggi provinciali 22 gennaio 1973, n. 4, 16 agosto 1983, n. 28 e 12 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni.
4. Per la determinazione delle prestazioni economiche da erogare ai sensi del comma 1 e dei requisiti soggettivi per l'accesso alle singole prestazioni si applica la disciplina contenuta nelle seguenti leggi statali, con le modifiche ed integrazioni recate da successive leggi entrate in vigore entro il 31 dicembre 1994:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
5. Per l'accesso alle prestazioni economiche di cui al comma 4 è richiesta la residenza in un comune della provincia di Trento.
6. Per l'accertamento sanitario delle condizioni di minorazione continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella
7. I provvedimenti afferenti la concessione delle prestazioni economiche già demandati dalle norme statali richiamate dal comma 4 al comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica sono adottati dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, integrato di volta in volta da un membro designato dall'associazione rappresentativa di categoria interessata in relazione ai casi da trattare. I ricorsi previsti dalle suddette norme avverso i provvedimenti sopra menzionati sono proposti alla Giunta provinciale, che decide, sentito il parere del dirigente dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa [4].
8. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare alle stesse e le modalità di pagamento delle prestazioni economiche anche in deroga alle disposizioni legislative richiamate dal comma 3.
9. Con effetto dal 1° gennaio 1995 cessano di applicarsi i commi 3 e 4 dell'articolo 1 della
10. Al fine di consentire l'ininterrotta prosecuzione dell'erogazione delle prestazioni economiche a favore degli aventi titolo alla data del 1° gennaio 1995, l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa acquisirà, prima di tale data, gli elenchi dei titolari e i relativi fascicoli esistenti presso i competenti uffici dello Stato.
11. Le domande e i ricorsi presentati anteriormente al 1° gennaio 1995 ai competenti organi dello Stato e da questi non ancora definiti saranno acquisiti, dopo tale data, dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa e sottoposti alle decisioni dell'organo competente a norma del comma 7].
12. La Provincia assegna all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa le risorse necessarie per la gestione degli interventi previsti dal presente articolo.
13. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 12 si farà fronte con gli stanziamenti già autorizzati per i fini di cui alle leggi provinciali citate ai commi 1 e 3 del presente articolo (cap. 31180 - cap. 31185).
Art. 17. Modifica dell'articolo 2 della
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della
(Omissis).
Art. 18. Disposizioni concernenti le piante organiche e il personale delle unità sanitarie locali e dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. [5]
[1. In relazione a quanto disposto dal comma 35 dell'articolo 3 e dal comma 8 dell'articolo 8 della
2. Per l'anno 1994 la Giunta provinciale, in sede di attuazione annuale del piano sanitario provinciale approvato con
3. Entro il 31 dicembre 1994 la Giunta provinciale definisce le piante organiche delle unità sanitarie locali sulla base della verifica dei carichi di lavoro, effettuata con specifico riferimento agli aspetti quantitativi e qualitativi delle attività delle singole articolazioni organizzative e funzionali nell'ultimo triennio e al rapporto tra domanda e offerta di prestazioni. Fino alla data di trasferimento delle funzioni all'azienda provinciale per i servizi sanitari, la Giunta provinciale determina il livello di copertura delle piante organiche in tal modo definite secondo i criteri indicati dal comma 2.
4. Successivamente al trasferimento delle funzioni l'azienda provinciale per i servizi sanitari provvede con cadenza almeno biennale, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, alla verifica dei carichi di lavoro e alla conseguente ridefinizione, in quanto si renda necessaria, della pianta organica, che dovrà in ogni caso tener conto delle indicazioni della programmazione provinciale e, in particolare, delle determinazioni adottate dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 della
5. Successivamente al trasferimento delle funzioni all'azienda provinciale per i servizi sanitari, la Giunta provinciale, in sede di attuazione annuale del piano sanitario provinciale e nell'ambito delle determinazioni di cui al comma 5 dell'articolo 7 della
5 bis. Le graduatorie concorsuali approvate dal competente organo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari sono utilizzate per la copertura dei posti per i quali i concorsi sono stati banditi e degli ulteriori posti, anche di nuova istituzione, che si rendano vacanti nel termine di ventiquattro mesi dalla data di approvazione delle graduatorie medesime. [6]
6. Ove si renda necessario procedere all'assunzione di personale a tempo determinato si applicano, anche per quanto concerne la durata dei rapporti di lavoro di cui trattasi, le disposizioni contenute rispettivamente nell'articolo 9 del
7. Fino all'adozione delle prime piante organiche dell'azienda provinciale per i servizi sanitari non può essere autorizzata l'indizione di concorsi pubblici per la copertura di posti di posizione funzionale apicale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico, nonché dei posti di responsabile dei servizi sanitari delle unità sanitarie locali. Sono altresì revocati i medesimi concorsi, ove già banditi, a condizione che non siano iniziate le relative prove di esame.
8. Agli effetti di assicurare lo svolgimento delle funzioni corrispondenti ai posti di livello apicale di cui al comma 7 che risultino vacanti, è consentito il conferimento di mansioni superiori, anche mediante proroga degli incarichi in atto, nei confronti di personale di posizione funzionale inferiore, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Alle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilità del fondo sanitario provinciale di cui alla
Art. 19. Modifica alla
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della
(Omissis).
Art. 20. Accesso eccezionale a prestazioni sanitarie in forma indiretta. [7]
[1. Al fine di garantire ai soggetti aventi titolo la continuità nell'erogazione delle prestazioni fornite dal servizio sanitario provinciale secondo i vigenti livelli minimi di assistenza, la Giunta provinciale, sentito il comitato per la programmazione sanitaria, è autorizzata a individuare i casi in cui, a causa di sospensione nell'erogazione delle prestazioni da parte di operatori o di strutture del servizio sanitario provinciale o per altri gravi motivi, è eccezionalmente consentito l'accesso a determinate prestazioni in forma indiretta. Tali prestazioni non possono in nessun caso essere rimborsate se effettuate, direttamente o per il tramite di strutture private, da operatori dipendenti dal servizio sanitario provinciale.
2. Con riguardo ai casi individuati a norma del comma 1 la Giunta provinciale stabilisce la misura del concorso alle spese sostenute dagli aventi titolo, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione del concorso medesimo.
3. Alle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilità del fondo sanitario provinciale di cui alla
Art. 21. Partecipazione alla spesa per prestazioni non aventi natura sanitaria erogate a favore dei degenti presso l'ospedale psichiatrico di Pergine Valsugana.
1. Per l'organizzazione delle attività di animazione e di relazione e per la fornitura di effetti personali e di servizi alle persone disposte a favore dei degenti presso l'ospedale psichiatrico di Pergine Valsugana da parte dell'unità sanitaria locale del Comprensorio dell'Alta Valsugana è stabilita, a decorrere dal 1994, una partecipazione alla spesa da parte degli interessati. La Giunta provinciale, sentita la predetta unità sanitaria locale, determina i criteri, le modalità e le misure di detta partecipazione avendo riguardo al programma di attività, alle forniture e ai servizi effettuati e tenendo conto dello stato di bisogno degli interessati. La Giunta provinciale determina altresì le modalità di riscossione delle suddette somme, che affluiscono al bilancio dell'unità sanitaria locale sopra richiamata.
Art. 22. Fondi di incentivazione per il comparto della sanità e disposizioni in materia di rimborso delle spese di viaggio agli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 8, comma 8, della
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'integrazione del fondo sanitario provinciale di parte corrente ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della
3. A modifica di quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, della
4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si fa fronte utilizzando una quota non superiore a lire 7 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1994, 1995 e 1996, dell'autorizzazione di spesa prevista nella tabella A di cui all'articolo 1 con riferimento al capitolo 32102.
Art. 23. Interventi finanziari per il servizio sanitario provinciale.
1. Al fine di assicurare la continuità e la regolarità nell'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario provinciale ed in anticipazione di eventuali ulteriori assegnazioni per lo stesso scopo ed a qualsiasi titolo disposte da parte dello Stato, la Giunta provinciale è autorizzata ad integrare gli stanziamenti del fondo sanitario provinciale di parte corrente per l'anno 1994, di cui alla
2. Per la utilizzazione delle disponibilità di cui al comma 1 viene istituita nel bilancio delle unità sanitarie locali apposita evidenza contabile.
3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata al capitolo 32107, con la tabella A di cui all'articolo 1, la spesa di lire 88.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1994.
Art. 24. Disposizioni concernenti la fornitura di prodotti galenici magistrali e di vaccini e la prevenzione sanitaria relativa all'attività sportiva. [8]
[1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la fornitura dei prodotti galenici magistrali di cui alla
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la fornitura di vaccini per immunoterapia specifica delle allergopatie è stabilita una partecipazione alla spesa da parte degli assistiti. All'erogazione dei predetti vaccini provvedono le unità sanitarie locali e rispettivamente, dopo il trasferimento delle funzioni delle stesse, l'azienda provinciale per i servizi sanitari, sulla base di apposita prescrizione di un medico specialista operante presso una struttura pubblica del servizio sanitario provinciale.
3. La partecipazione alla spesa di cui ai commi 1 e 2 sarà determinata dalla Giunta provinciale in misura graduata in relazione alle condizioni economiche dei soggetti interessati, valutate con riferimento al reddito e al patrimonio secondo le disposizioni dell'articolo 6 della
4. Fino all'adozione del provvedimento della Giunta provinciale di cui al comma 3, la partecipazione alla spesa prevista dai commi 1 e 2 è stabilita nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti galenici magistrali, rispettivamente del costo dei vaccini.
5. Per favorire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 37 della
6. Per la maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 5 è autorizzata una ulteriore integrazione del fondo sanitario provinciale di parte corrente ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della
7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6 si fa fronte utilizzando una quota dell'autorizzazione di spesa prevista nella tabella A di cui all' articolo 1 con riferimento al capitolo 32102.]
Art. 25. Assunzione di spese per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale. [10]
[1. Le spese comunque sostenute o da sostenere da parte del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nella posizione funzionale di operatore tecnico-autista di autoambulanze per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale previsto dall'articolo 116, comma 8, del
2. Le spese di cui al comma 1 che la Croce rossa italiana e le associazioni di volontariato convenzionate col servizio sanitario provinciale per lo svolgimento di attività di soccorso sanitario abbiano sostenuto o sostengano nei confronti del proprio personale o dei propri aderenti addetti alla guida di mezzi adibiti al trasporto infermi, sono considerate nell'ambito della determinazione dei contributi previsti nelle relative convenzioni.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una ulteriore integrazione del fondo sanitario provinciale di parte corrente ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte utilizzando una quota dell'autorizzazione di spesa prevista nella tabella A di cui all'articolo 1 con riferimento al capitolo 32102].
Art. 26. Modifica alla
[1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della
(Omissis).]
Art. 27. Disposizioni per l'attuazione del regolamento CEE n. 2078/92.
1. Al fine di consentire l'attuazione del programma zonale pluriennale previsto dal
2. Per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni di cui al comma 1 si osservano le disposizioni, in quanto applicabili, di cui agli articoli 12 e 16 della
3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata al capitolo 41163, con la tabella A di cui all'articolo 1, la spesa di lire 650.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1994 al 1996.
Art. 28. Modifiche alla
1. All'articolo 17 della
(Omissis).
2. All'articolo 19 della
3. Ai fini della concessione dell'indennità compensativa per l'anno 1994 possono essere prese in considerazione anche le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 29. Modifiche alla
1. [12].
2. [13].
3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 della
(Omissis).
4. Il comma 2 dell'articolo 6 della
(Omissis).
5. [14].
Art. 30. Modifica alla
1. Il comma 1 dell'articolo 5 del provvedimento legislativo concernente «Modifica alla
(Omissis).
Art. 31. Modalità alternative di intervento nel settore dell'incremento della produzione industriale. [15]
Art. 32. Disposizioni relative alla concessione e al diniego di agevolazioni al settore artigianale.
1. In deroga a quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 132 della
Art. 33. Rimborso di oneri fiscali relativamente ai progetti provinciali di commercializzazione.
1. La Provincia è autorizzata a rimborsare agli enti affidatari della realizzazione dei progetti previsti dall'articolo 6 della
2. Con deliberazione della Giunta provinciale vengono individuate le operazioni ammissibili ai rimborsi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, la documentazione per la concessione e per la liquidazione dei rimborsi, la cui corresponsione dovrà comunque avvenire in relazione all'effettivo pagamento delle somme dovute a titolo di IVA, subordinatamente alla presentazione da parte dei soggetti di idonee garanzie e all'impegno, in caso di favorevole definizione del contenzioso tributario, alla restituzione alla Provincia delle somme rimborsate a termini del presente articolo, maggiorate degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 60, quarto comma, del
3. Per i fini di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati al capitolo 49600 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994.
Art. 34. Modifica all'articolo 11 della
1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 11 della
Art. 35. Disposizioni relative alle domande di agevolazione per strutture alpinistiche e modifica alla
1. [16].
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della
(Omissis).
Art. 36. Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 123 della
(Omissis).
2. Al comma 2 dell'articolo 124 della
(Omissis).
3. Il comma 3 dell'articolo 125 della
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 128 della
(Omissis).
5. Con successiva legge provinciale si provvederà all'eventuale autorizzazione di spesa per i fini di cui al comma 1.
6. A modifica di quanto disposto all'articolo 132, comma 5, della
Art. 37. Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 15 della
2. Il comma 2 dell'articolo 24 della
(Omissis).
3. Il comma 3 dell'articolo 24 della
(Omissis).
4. All'articolo 46 della
(Omissis).
5. Il comma 2 dell'articolo 46 della
(Omissis).
6. Il comma 5 dell'articolo 46 della
(Omissis).
Art. 38. Modifica all'articolo 84 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl., da ultimo modificato con
1. Il comma 3 dell'articolo 84 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2. Il comma 4 dell'articolo 84 del testo unico soppresso .
Art. 39. Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della
(Omissis).
Art. 40. Modifiche alla
1. L'articolo 6 della
(Omissis).
Art. 41. Adeguamento del contributo per la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.
(Omissis) [18].
Art. 42. Disposizioni in materia di canoni di concessioni.
1. Con deliberazioni della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, dei canoni per le utenze di acqua pubblica, dei canoni demaniali relativi a concessioni di estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua, nonché dei canoni per le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi, al fine di adeguarli fino alle misure massime stabilite dall'articolo 18 della
2. Si applicano inoltre le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della
3. [In connessione con l'esecuzione degli interventi di sistemazione e di manutenzione idraulica e idraulico-forestale, il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche oppure il dirigente del servizio azienda speciale di sistemazione montana, nell'ambito delle rispettive competenze, può, in osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale:
a) disporre la cessione, a titolo oneroso, previo confronto concorrenziale tra ditte iscritte in apposito elenco, dei materiali litoidi trasportati e accumulati nell'alveo, al fine di assicurare il ripristino della sezione di deflusso, ponendo a carico del cessionario le operazioni di estrazione e asporto sulla base di apposito disciplinare;
b) autorizzare una o più ditte, iscritte al medesimo elenco di cui alla lettera a), ad estrarre ed asportare, a titolo gratuito, i materiali di cui alla lettera a), qualora sia riconosciuta l'eccessiva onerosità delle predette operazioni rispetto al valore del materiale trasportato e accumulato nell'alveo. Tale autorizzazione viene accordata ai sensi dell'articolo 8 della
Art. 43. Spese derivanti dall'applicazione del «Nuovo codice della strada» per i servizi antincendi.
1. La cassa provinciale antincendi, di cui all'articolo 1 della
2. Le spese di cui al comma 1 ricomprendono:
a) oneri a carico del personale appartenente agli enti di cui al comma medesimo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per il rilascio della patente di servizio;
b) spese per l'immatricolazione, per il rilascio dei documenti di circolazione e per il rilascio delle targhe di riconoscimento dei veicoli di servizio in dotazione agli enti di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con deliberazione del consiglio di amministrazione della cassa provinciale antincendi sono stabilite le spese ammissibili, con riferimento anche a quelle già sostenute per i medesimi fini prima dell'entrata in vigore della presente legge, i criteri per la determinazione dei contributi e le modalità per l'erogazione degli stessi.
4. Le spese di cui alla lettera a) del comma 2 relative al personale del corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento sono assunte a carico della cassa provinciale antincendi.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti già autorizzati per i fini di cui all'articolo 11 della
Art. 44. Modifiche alla
1. L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 8 della
2. L'articolo 9 della
3. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 19 della
(Omissis)
4. Al primo comma dell'articolo 20 della
5. [Il terzo comma dell'articolo 21 della
(Omissis)] [20]
6. Il quarto comma dell'articolo 23 della
(Omissis).
7. L'ultimo comma dell'articolo 24 della
(Omissis).
8. Al primo comma dell'articolo 27 della
(Omissis).
9. Il quarto comma dell'articolo 27 della
(Omissis).
10. Il primo comma dell'articolo 50 della
(Omissis).
11. L'articolo 52 della
(Omissis).
12. Il terzo comma dell'articolo 61 della
(Omissis).
13. Al sesto comma dell'articolo 63 della
(Omissis).
14. Al primo comma dell'articolo 64 della
(Omissis).
15. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 67 della
(Omissis).
16. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 78 della
(Omissis)
17. Le modificazioni di cui ai commi 1, 3, 4, 7 e 8 hanno effetto a decorrere dalla legge di approvazione del bilancio per l'anno 1995.
18. L'articolo 30 della
Art. 45. Modifiche alla
1. La rubrica dell'articolo 18 della
(Omissis).
2. All'articolo 18 della
(Omissis)
Art. 46. Disposizioni finanziarie relative a precedenti leggi provinciali.
1. Nella tabella A approvata con l'articolo 1 della
2. Nella tabella A approvata con l'articolo 1 della
3. Per i fini di cui all'articolo 12 della
Art. 47. Copertura degli oneri.
1. Alla copertura dell'onere di lire 555.989.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 1, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si provvede con le disponibilità finanziarie della Provincia derivanti:
a) dalle minori spese conseguenti alle riduzioni e revoche di stanziamenti disposte per l'esercizio finanziario 1994 con il medesimo articolo, per l'importo complessivo di lire 28.982.000.000;
b) da una quota, pari a lire 354.904.741.097, dei fondi disponibili sull'avanzo di consuntivo 1993;
c) da una quota delle altre maggiori entrate e minori spese previste con il provvedimento di assestamento del bilancio per il restante onere di lire 172.102.258.903.
2. Al complessivo onere di lire 1.083.401.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 1, per gli anni 1995 e 1996, nonché al maggior onere annuo valutato nell'importo di lire 5.000.000 derivante dall'applicazione del comma 7 dell'articolo 16 a carico dell'esercizio 1995, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie derivanti dalle maggiori entrate e dalle minori spese previste nel bilancio pluriennale della Provincia, con il provvedimento di assestamento del bilancio.
3. Al complessivo onere, valutato nell'importo di lire 73.868.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 1, a carico dell'esercizio finanziario 1997, si fa fronte:
a) con le minori spese conseguenti alle riduzioni e revoche di stanziamenti disposte per il medesimo esercizio finanziario con l'articolo 1, per l'importo complessivo di lire 13.376.000.000;
b) per la restante quota di lire 60.492.000.000 con la cessazione di una quota di pari importo, degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di complessive lire 759.723.000.000 contenute nella tabella A di cui all'articolo 2 della
Art. 48. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[3] Il presente articolo, ad eccezione dei commi 12 e 13, cessa di applicarsi a decorrere dalla data indicata nell'art. 37 della
[4] Comma così modificato dall'art. 17, comma 2, della
[5] Articolo abrogato dall'art. 13 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 40 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 73 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 73 della
[9] Comma così integrato dall'art. 37 della
[10] Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'art. 62 della
[11] Articolo abrogato dall’art. 17 della
[12] Comma abrogato dall’art. 62 della
[13] Comma abrogato dall’art. 62 della
[14] Comma abrogato dall’art. 62 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 38 della
[16] Comma abrogato dall'art. 38 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 15 della
[19] Comma abrogato dall'art. 78 della
[20] Comma abrogato dall’art. 2 della
[21] Articolo abrogato dall'art. 32 della