§ 6.1.42 - L.P. 12 settembre 1994, n. 4.
Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:12/09/1994
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e modificazioni a precedenti disposizioni finanziarie.
Art. 2.  Disposizione per l'attuazione di programmi di interesse comunitario.
Art. 3.  Disposizioni per la determinazione dei trasferimenti per la finanza locale.
Art. 4.  Modificazioni e integrazioni alla legge in materia di finanza locale.
Art. 5.  Disposizioni transitorie in materia di finanza locale.
Art. 6.  Modifiche all'articolo 16 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 concernente «Disposizioni in materia di mutui per il finanziamento di investimenti pubblici».
Art. 7.  Disposizioni in materia di mutui dei comuni.
Art. 8.  Spese per la contrattazione nel triennio 1994-1996.
Art. 9.  Nomina del commissario straordinario dell'Azienda speciale di gestione delle Terme demaniali di Levico-Vetriolo e Roncegno.
Art. 10.  Modifiche alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 concernente «Norme in materia di gestione delle Terme di Levico-Vetriolo e Roncegno e disposizioni transitorie in materia di imposta di [...]
Art. 11.  Modifica alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 concernente «Interventi a favore dell'edilizia scolastica».
Art. 12.  Modifica alla legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 concernente «Norme in materia di edilizia universitaria».
Art. 13.  Disposizioni finanziarie in materia di diritto allo studio.
Art. 14.  Contributo straordinario per i campionati mondiali di canoa della Val di Sole.
Art. 15.  Modalità di gestione dei centri formativi.
Art. 16.  Disposizioni volte a garantire l'assunzione a decorrere dal 1° gennaio 1995 dell'esercizio delle funzioni in materia di pensioni, assegni ed indennità a favore di ciechi, sordomuti ed invalidi [...]
Art. 17.  Modifica dell'articolo 2 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 concernente «Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria».
Art. 18.  Disposizioni concernenti le piante organiche e il personale delle unità sanitarie locali e dell'azienda provinciale per i servizi sanitari.
Art. 19.  Modifica alla legge provinciale 20 aprile 1993, n. 13 recante «Disposizioni concernenti la gestione transitoria delle unità sanitarie locali e modifiche al provvedimento legislativo concernente [...]
Art. 20.  Accesso eccezionale a prestazioni sanitarie in forma indiretta.
Art. 21.  Partecipazione alla spesa per prestazioni non aventi natura sanitaria erogate a favore dei degenti presso l'ospedale psichiatrico di Pergine Valsugana.
Art. 22.  Fondi di incentivazione per il comparto della sanità e disposizioni in materia di rimborso delle spese di viaggio agli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali.
Art. 23.  Interventi finanziari per il servizio sanitario provinciale.
Art. 24.  Disposizioni concernenti la fornitura di prodotti galenici magistrali e di vaccini e la prevenzione sanitaria relativa all'attività sportiva.
Art. 25.  Assunzione di spese per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale.
Art. 26.  Modifica alla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 concernente «Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo».
Art. 27.  Disposizioni per l'attuazione del regolamento CEE n. 2078/92.
Art. 28.  Modifiche alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, in materia di indennità compensativa.
Art. 29.  Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 concernente «Interventi in materia di agricoltura» e alla legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 concernente «Disciplina dell'agriturismo».
Art. 30.  Modifica alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia».
Art. 31.  Modalità alternative di intervento nel settore dell'incremento della produzione industriale.
Art. 32.  Disposizioni relative alla concessione e al diniego di agevolazioni al settore artigianale.
Art. 33.  Rimborso di oneri fiscali relativamente ai progetti provinciali di commercializzazione.
Art. 34.  Modifica all'articolo 11 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 concernente «Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento».
Art. 35.  Disposizioni relative alle domande di agevolazione per strutture alpinistiche e modifica alla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 concernente «Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e [...]
Art. 36.  Modifiche alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 concernente «Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e [...]
Art. 37.  Modifiche alla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 concernente «Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento».
Art. 38.  Modifica all'articolo 84 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, [...]
Art. 39.  Modifiche alla legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3 (legge finanziaria 1985).
Art. 40.  Modifiche alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 in materia di recupero degli insediamenti storici.
Art. 41.  Adeguamento del contributo per la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.
Art. 42.  Disposizioni in materia di canoni di concessioni.
Art. 43.  Spese derivanti dall'applicazione del «Nuovo codice della strada» per i servizi antincendi.
Art. 44.  Modifiche alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 concernente «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento».
Art. 45.  Modifiche alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 concernente «Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in [...]
Art. 46.  Disposizioni finanziarie relative a precedenti leggi provinciali.
Art. 47.  Copertura degli oneri.
Art. 48.  Entrata in vigore.


§ 6.1.42 - L.P. 12 settembre 1994, n. 4.

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994- 1996 della Provincia autonoma di Trento.

(B.U. 13 settembre 1994, n. 41, suppl. ord. n. 1).

 

     Art. 1. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e modificazioni a precedenti disposizioni finanziarie.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa - tabella B - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994, approvato con l'articolo 3 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 40, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti a carico degli esercizi finanziari e per gli importi di segno positivo riportati nella tabella A annessa alla presente legge da utilizzare secondo le predette disposizioni e le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella A. Nella medesima tabella A sono incluse, distintamente per capitolo, anche le nuove autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 2, 3, 8, 10, 22, 23, 24, 25, 27 e 40 della presente legge.

     2. Gli stanziamenti già autorizzati per ciascun anno da precedenti leggi provinciali per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa - tabella B - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994, approvato con l'articolo 3 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 40, sono diminuiti, per ciascuno degli esercizi finanziari riportati, degli importi di segno negativo di cui alla medesima tabella A annessa alla presente legge e secondo le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella A.

     3. Le disposizioni autorizzative di spesa, contenute nelle leggi provinciali riportate nella prima parte della tabella B allegata alla presente legge, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1995, sono sostituite con quelle riportate nella medesima tabella.

     4. Gli stanziamenti per gli esercizi finanziari 1995 e 1996 dei capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996 indicati nella seconda parte della tabella B allegata alla presente legge costituiscono le quote di spesa ripartite in via definitiva in base alle leggi provinciali che ne hanno autorizzato o variato lo stanziamento, ivi compresa la presente legge.

 

     Art. 2. Disposizione per l'attuazione di programmi di interesse comunitario.

     1. Con la legge finanziaria sono autorizzate le spese necessarie all'attuazione da parte della Provincia degli interventi promossi nell'ambito di programmi o azioni di interesse comunitario, che sono indicati con separata evidenza nel bilancio provinciale.

     2. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce termini e modalità per l'attuazione dei predetti interventi.

     2 bis. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, qualora necessario ai fini della gestione delle somme assegnate dall'Unione europea per la realizzazione di progetti comunitari, gli interessi bancari maturati sugli anticipi riscossi dalla Provincia sono distintamente contabilizzati e costituiscono incremento dello stanziamento da destinare all'attuazione degli interventi medesimi [1].

     3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata al capitolo 84152, con la tabella A di cui all'articolo 1, la spesa di lire 215.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1994.

 

     Art. 3. Disposizioni per la determinazione dei trasferimenti per la finanza locale.

     1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 concernente «Norme in materia di finanza locale», la quota percentuale del bilancio provinciale da assumere a riferimento per la determinazione dei trasferimenti provinciali di natura ordinaria a favore dei comuni, da ripartire sui fondi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della medesima legge provinciale è fissata per l'esercizio 1994 nel 13,78 per cento.

     2. Per l'anno 1994 il fondo ordinario ad esaurimento di cui all'articolo 5 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, è stabilito in lire 151.372.000.000. Per lo stesso anno a ciascun comune spetta a valere sul predetto fondo un'assegnazione pari a quella trasferita a titolo di fondo ordinario nell'anno 1993. La quota residua è ripartita, anche agli enti di custodia forestale, secondo i criteri previsti dalla disciplina contenuta nel titolo II della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 e della normativa ivi richiamata.

     3. Per l'anno 1994 il fondo perequativo di cui all'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, è stabilito nell'importo di lire 118.628.000.000. Una quota dell'incremento del fondo perequativo è utilizzata per fare fronte ai maggiori oneri derivanti ai comuni e loro consorzi per la concessione dell'indennità di fine servizio spettante ai dipendenti comunali ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 concernente «Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali» .

     4. Per l'anno 1994 il fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, è costituito da una dotazione ordinaria di lire 74.500.000.000 e da un'integrazione straordinaria di lire 5.000.000.000. Per l'anno 1994 i criteri di riparto del predetto fondo sono integrati per assegnare a ciascun comune pure una somma corrispondente alla diminuzione rispetto all'esercizio 1993 della quota spettante sul fondo ammortamento mutui pregressi di cui agli articoli 6 e 7 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, come modificata da ultimo dall'articolo 16 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

     5. Per l'anno 1994 il fondo ammortamento mutui di cui all'articolo 19 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, è determinato nell'importo complessivo di lire 37.400.000.000.

     6. Per i fini di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata al capitolo 11230, con tabella A di cui all'articolo 1, l'ulteriore spesa di lire 6.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1994.

     7. Per i fini di cui al comma 4 è autorizzata al capitolo 11240, con la tabella A di cui all'articolo 1, l'ulteriore spesa di lire 13.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1994.

     8. Per i fini di cui al comma 5 è autorizzato al capitolo 11261, con la tabella A di cui all'articolo 1, il limite d'impegno di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1994 al 2003.

     9. Per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 30 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera o) della presente legge, è autorizzata per l'anno 1995, con la tabella A di cui all'articolo 1, la seguente spesa:

     a) al capitolo 11230 lire 243.000.000.000;

     b) al capitolo 11240 lire 64.350.000.000.

 

     Art. 4. Modificazioni e integrazioni alla legge in materia di finanza locale.

     1. Alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 dell'articolo 5 l'anno «1994» è sostituito con l'anno «1995»;

     b) dopo il comma 3 dell'articolo 11 è inserito il seguente comma:

     (Omissis);

     c) al comma 4 dell'articolo 11 le parole «al riparto tra i comuni del fondo di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole:

     (Omissis);

     d) al comma 5 dell'articolo 11 le parole «del fondo di cui al comma 1» sono sostituite con le parole:

     (Omissis) e le parole «del trasferimento» sono sostituite con le parole:

     (Omissis);

     e) l'articolo 12 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     f) all'articolo 15 il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     g) all'articolo 15 il comma 4 è abrogato;

     h) all'articolo 16 il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     i) all'articolo 16 i commi 3, 4 e 5 sono soppressi;

     l) all'articolo 17 il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     m) al comma 1 dell'articolo 21 è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis);

     n) al comma 2 dell'articolo 30 le parole «con decorrenza dalla scadenza relativa al semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione dei trasferimenti» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis);

     o) il comma 3 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     p) al comma 3 dell'articolo 33 il periodo «Tali contributi sono determinati in misura non superiore complessivamente al 2 per mille del totale dei fondi di cui all'articolo 4, comma 2» è soppresso;

     q) al comma 2 dell'articolo 41 è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Disposizioni transitorie in materia di finanza locale.

     1. Alle proposte dei comuni e loro consorzi per la modificazione delle opere e degli interventi ricompresi nei piani e nei programmi adottati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)», si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, sono stabiliti criteri e modalità per la presentazione delle predette proposte.

     2. Fino ad avvenuta adozione della deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, continuano ad applicarsi le disposizioni richiamate al comma 2 dell'articolo 11 della predetta legge.

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 16 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 concernente «Disposizioni in materia di mutui per il finanziamento di investimenti pubblici».

     1. L'articolo 16 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, come modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di mutui dei comuni.

     1. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, gli interessi compensativi contrattualmente dovuti dalle banche ai comuni in dipendenza dei mutui contratti sono versati a favore del bilancio del comune interessato.

     2. Al fine di contenere la formazione di interessi compensativi la Giunta provinciale stabilisce criteri e modalità per l'assunzione da parte dei comuni, presso banche diverse dalla Cassa depositi e prestiti, di mutui per il finanziamento di opere anche prevedendo il ricorso a distinti contratti per l'utilizzazione delle somme mutuate.

 

     Art. 8. Spese per la contrattazione nel triennio 1994-1996.

     1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 concernente «Norme generali in materia di assetto della disciplina del rapporto di impiego del personale della Provincia», come modificato con l'articolo 1 della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17, l'onere derivante dalla contrattazione per il triennio 1994-1996 determinato in lire 7.800.000.000 per l'anno 1994 e in lire 11.400.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996 con l'articolo 5, comma 1, della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 39, è rideterminato in lire 8.330.000.000 per l'anno 1994, in lire 14.280.000.000 per il 1995 e in lire 19.040.000.000 per il 1996.

     2. La quota degli stanziamenti di cui al comma 1 riferita all'onere relativo all'accordo dell'area dirigenziale è determinata in lire 660.000.000 per il 1995 e lire 880.000.000 per il 1996.

     3. Gli stanziamenti autorizzati con l'articolo 5, comma 4, della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 39, in lire 2.300.000.000 per l'anno 1994 e in lire 3.000.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996 per fare fronte agli oneri derivanti dalla contrattazione per il personale dei comprensori e degli enti destinatari dei trasferimenti indicati alla lettera D) dell'allegato di cui all'articolo 10, comma 2, della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 40, sono rideterminati in lire 2.460.000.000 per il 1994, lire 3.850.000.000 per il 1995 e in lire 5.250.000.000 per il 1996.

     4. Per l'utilizzo dei fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 5 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 39.

     5. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è autorizzata al capitolo 12201, con la tabella A di cui all'articolo 1, la ulteriore spesa di lire 530.000.000, 2.880.000.000 e 7.640.000.000 rispettivamente a carico degli esercizi finanziari 1994, 1995 e 1996.

     6. Per i fini di cui al comma 3 del presente articolo è autorizzata al cap. 84101, con la tabella A di cui all'articolo 1, la ulteriore spesa di lire 160.000.000, 850.000.000 e 2.250.000.000 rispettivamente a carico degli esercizi finanziari 1994, 1995 e 1996.

 

     Art. 9. Nomina del commissario straordinario dell'Azienda speciale di gestione delle Terme demaniali di Levico-Vetriolo e Roncegno.

     1. In relazione agli adempimenti connessi alla soppressione dell'Azienda speciale di gestione delle Terme demaniali di Levico-Vetriolo e Roncegno di cui alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 2, la Giunta provinciale nomina un commissario straordinario con la funzione di gestire l'Azienda fino alla sua liquidazione ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 2.

     2. Il commissario straordinario provvede a predisporre gli schemi contrattuali per l'affidamento della gestione del compendio immobiliare relativo alla legge di cui al comma 1 da proporre alla Giunta provinciale per i conseguenti adempimenti.

     3. Con la nomina del commissario straordinario cessa dalle funzioni il consiglio d'amministrazione dell'Azienda di cui alla legge regionale 19 febbraio 1964, n. 9 come modificata da ultimo con la legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

     4. Al commissario spetta, a carico del bilancio dell'Azienda, un'indennità di carica omnicomprensiva determinata in misura corrispondente allo stipendio iniziale annuo lordo del personale provinciale con qualifica di dirigente generale. Al medesimo commissario spettano altresì le indennità di missione e rimborso delle spese di viaggio nei casi e nella misura previsti per il dirigente generale della Provincia.

 

     Art. 10. Modifiche alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 concernente «Norme in materia di gestione delle Terme di Levico-Vetriolo e Roncegno e disposizioni transitorie in materia di imposta di soggiorno».

     1. L'articolo 2 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 2, è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

     3. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata al capitolo 12641 con la tabella A di cui all'articolo 1 della presente legge la spesa di lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1995.

 

     Art. 11. Modifica alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 concernente «Interventi a favore dell'edilizia scolastica». [2]

     [1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. La disposizione di modifica di cui al comma 1 si applica anche agli interventi effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali sia stata già disposta la revoca ai sensi del comma 6 dell'articolo 9 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, previgente alla modifica apportata dal presente articolo.]

 

     Art. 12. Modifica alla legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 concernente «Norme in materia di edilizia universitaria».

     1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, come da ultimo modificato con l'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, le parole «con decorrenza dalla scadenza relativa al semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione delle agevolazioni» sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

 

     Art. 13. Disposizioni finanziarie in materia di diritto allo studio.

     1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43, è abrogato.

 

     Art. 14. Contributo straordinario per i campionati mondiali di canoa della Val di Sole.

     1. In relazione all'organizzazione dei campionati mondiali di canoa della Val di Sole del 1993 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere al comitato organizzatore un contributo straordinario di lire 150.000.000, in aggiunta a quelli già concessi ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 e dell'articolo 71 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, per concorrere al ripiano del disavanzo risultante dalla gestione del campionato medesimo.

     2. Per gli oneri derivanti dal presente articolo si utilizza una quota degli stanziamenti già disposti con legge di bilancio per i fini di cui all'articolo 2 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (capitolo 23100).

 

     Art. 15. Modalità di gestione dei centri formativi.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad affidare, in tutto o in parte, con le modalità di cui alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, la gestione dei servizi di tipo convittuale residenziale e assistenziale svolti negli immobili di proprietà provinciale - individuati ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3, come modificato dall'articolo 15 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15 - a soggetti pubblici o privati.

     2. Nel caso in cui ai servizi di cui al comma 1 provveda direttamente la Provincia, il dirigente del servizio competente in materia di istruzione è autorizzato ad assumere, secondo le direttive e nell'ambito di un contingente stabiliti annualmente dalla Giunta provinciale, nel rispetto dei principi desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, per esigenze di durata limitata, personale per lo svolgimento in tutto o in parte dei servizi di tipo convittuale e residenziale. L'assunzione di detto personale, in possesso dei necessari requisiti professionali e di esperienza fissati dalle medesime direttive della Giunta provinciale, avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di collocamento, mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, secondo le norme e il trattamento economico previsti dal contratto collettivo di lavoro e dai contratti integrativi provinciali per i dipendenti da aziende del settore turismo.

     3. Al pagamento delle spese di cui al comma 2 si può provvedere a mezzo di funzionari delegati ai sensi dell'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 come da ultimo modificato con l'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

     4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti già autorizzati per i fini di cui all'articolo 8 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3 (capitoli 21835 e 21836).

 

     Art. 16. Disposizioni volte a garantire l'assunzione a decorrere dal 1° gennaio 1995 dell'esercizio delle funzioni in materia di pensioni, assegni ed indennità a favore di ciechi, sordomuti ed invalidi civili. [3]

     [1. Qualora alla data del 1° gennaio 1995 non fosse operante il provvedimento legislativo recante l'organica disciplina di cui all'articolo 12, comma 1, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, a decorrere dalla medesima data la Provincia assumerà l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le pensioni, gli assegni e le indennità in favore dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili, così come disciplinate dalle leggi statali in vigore alla data sopra indicata, fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

     2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Provincia avvalendosi, per quanto attiene alla gestione degli interventi, dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa di cui agli articoli 34 e seguenti della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, secondo quanto previsto dal comma 2, lettera b), del predetto articolo 34.

     3. Nel caso previsto dal comma 1 l'Agenzia provinciale provvede pure, a decorrere dalla data stabilita con deliberazione della Giunta provinciale, alla gestione degli interventi previsti dalle leggi provinciali 22 gennaio 1973, n. 4, 16 agosto 1983, n. 28 e 12 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni.

     4. Per la determinazione delle prestazioni economiche da erogare ai sensi del comma 1 e dei requisiti soggettivi per l'accesso alle singole prestazioni si applica la disciplina contenuta nelle seguenti leggi statali, con le modifiche ed integrazioni recate da successive leggi entrate in vigore entro il 31 dicembre 1994:

     a) legge 26 maggio 1970, n. 381 concernente «Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti»;

     b) legge 27 maggio 1970, n. 382 concernente «Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili»;

     c) legge 30 marzo 1971, n. 118 concernente «Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili»;

     d) legge 11 febbraio 1980, n. 18 concernente «Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili»;

     e) legge 21 novembre 1988, n. 508 concernente «Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti»;

     f) legge 11 ottobre 1990, n. 289 concernente «Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508 recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi».

     5. Per l'accesso alle prestazioni economiche di cui al comma 4 è richiesta la residenza in un comune della provincia di Trento.

     6. Per l'accertamento sanitario delle condizioni di minorazione continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, come modificata dall'articolo 6 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 19, dal capo III della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 e dall'articolo 12 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 5.

     7. I provvedimenti afferenti la concessione delle prestazioni economiche già demandati dalle norme statali richiamate dal comma 4 al comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica sono adottati dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, integrato di volta in volta da un membro designato dall'associazione rappresentativa di categoria interessata in relazione ai casi da trattare. I ricorsi previsti dalle suddette norme avverso i provvedimenti sopra menzionati sono proposti alla Giunta provinciale, che decide, sentito il parere del dirigente dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa [4].

     8. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare alle stesse e le modalità di pagamento delle prestazioni economiche anche in deroga alle disposizioni legislative richiamate dal comma 3.

     9. Con effetto dal 1° gennaio 1995 cessano di applicarsi i commi 3 e 4 dell'articolo 1 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.

     10. Al fine di consentire l'ininterrotta prosecuzione dell'erogazione delle prestazioni economiche a favore degli aventi titolo alla data del 1° gennaio 1995, l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa acquisirà, prima di tale data, gli elenchi dei titolari e i relativi fascicoli esistenti presso i competenti uffici dello Stato.

     11. Le domande e i ricorsi presentati anteriormente al 1° gennaio 1995 ai competenti organi dello Stato e da questi non ancora definiti saranno acquisiti, dopo tale data, dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa e sottoposti alle decisioni dell'organo competente a norma del comma 7].

     12. La Provincia assegna all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa le risorse necessarie per la gestione degli interventi previsti dal presente articolo.

     13. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 12 si farà fronte con gli stanziamenti già autorizzati per i fini di cui alle leggi provinciali citate ai commi 1 e 3 del presente articolo (cap. 31180 - cap. 31185).

 

     Art. 17. Modifica dell'articolo 2 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 concernente «Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria».

     1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 18. Disposizioni concernenti le piante organiche e il personale delle unità sanitarie locali e dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. [5]

     [1. In relazione a quanto disposto dal comma 35 dell'articolo 3 e dal comma 8 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», alla formazione e gestione delle piante organiche delle unità sanitarie locali e rispettivamente, dopo il trasferimento delle funzioni a norma della lettera c) del comma 1 dell'articolo 55 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, della pianta organica dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, si provvede a norma dei successivi commi.

     2. Per l'anno 1994 la Giunta provinciale, in sede di attuazione annuale del piano sanitario provinciale approvato con legge provinciale 6 dicembre 1993, n. 38, determina il livello di copertura delle piante organiche delle unità sanitarie locali provvisoriamente rideterminate sulla base dei criteri stabiliti dal comma 6 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tenendo conto delle risorse finanziarie programmate allo scopo nell'ambito del fondo sanitario provinciale per il corrispondente esercizio finanziario.

     3. Entro il 31 dicembre 1994 la Giunta provinciale definisce le piante organiche delle unità sanitarie locali sulla base della verifica dei carichi di lavoro, effettuata con specifico riferimento agli aspetti quantitativi e qualitativi delle attività delle singole articolazioni organizzative e funzionali nell'ultimo triennio e al rapporto tra domanda e offerta di prestazioni. Fino alla data di trasferimento delle funzioni all'azienda provinciale per i servizi sanitari, la Giunta provinciale determina il livello di copertura delle piante organiche in tal modo definite secondo i criteri indicati dal comma 2.

     4. Successivamente al trasferimento delle funzioni l'azienda provinciale per i servizi sanitari provvede con cadenza almeno biennale, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, alla verifica dei carichi di lavoro e alla conseguente ridefinizione, in quanto si renda necessaria, della pianta organica, che dovrà in ogni caso tener conto delle indicazioni della programmazione provinciale e, in particolare, delle determinazioni adottate dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10.

     5. Successivamente al trasferimento delle funzioni all'azienda provinciale per i servizi sanitari, la Giunta provinciale, in sede di attuazione annuale del piano sanitario provinciale e nell'ambito delle determinazioni di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, stabilisce criteri in ordine alla copertura della pianta organica dell'azienda medesima tenendo conto delle verifiche dei carichi di lavoro effettuate dall'azienda stessa e delle risorse finanziarie programmate nell'ambito del fondo sanitario provinciale per il corrispondente periodo.

     5 bis. Le graduatorie concorsuali approvate dal competente organo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari sono utilizzate per la copertura dei posti per i quali i concorsi sono stati banditi e degli ulteriori posti, anche di nuova istituzione, che si rendano vacanti nel termine di ventiquattro mesi dalla data di approvazione delle graduatorie medesime. [6]

     6. Ove si renda necessario procedere all'assunzione di personale a tempo determinato si applicano, anche per quanto concerne la durata dei rapporti di lavoro di cui trattasi, le disposizioni contenute rispettivamente nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e nell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, nel rispetto comunque delle indicazioni e dei limiti di carattere programmatorio e finanziario di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo.

     7. Fino all'adozione delle prime piante organiche dell'azienda provinciale per i servizi sanitari non può essere autorizzata l'indizione di concorsi pubblici per la copertura di posti di posizione funzionale apicale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico, nonché dei posti di responsabile dei servizi sanitari delle unità sanitarie locali. Sono altresì revocati i medesimi concorsi, ove già banditi, a condizione che non siano iniziate le relative prove di esame.

     8. Agli effetti di assicurare lo svolgimento delle funzioni corrispondenti ai posti di livello apicale di cui al comma 7 che risultino vacanti, è consentito il conferimento di mansioni superiori, anche mediante proroga degli incarichi in atto, nei confronti di personale di posizione funzionale inferiore, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     9. Alle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilità del fondo sanitario provinciale di cui alla legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2 concernente «Finanziamento del servizio sanitario provinciale» (cap. 32100).]

 

     Art. 19. Modifica alla legge provinciale 20 aprile 1993, n. 13 recante «Disposizioni concernenti la gestione transitoria delle unità sanitarie locali e modifiche al provvedimento legislativo concernente "Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale"».

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 20 aprile 1993, n. 13 è inserito il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 20. Accesso eccezionale a prestazioni sanitarie in forma indiretta. [7]

     [1. Al fine di garantire ai soggetti aventi titolo la continuità nell'erogazione delle prestazioni fornite dal servizio sanitario provinciale secondo i vigenti livelli minimi di assistenza, la Giunta provinciale, sentito il comitato per la programmazione sanitaria, è autorizzata a individuare i casi in cui, a causa di sospensione nell'erogazione delle prestazioni da parte di operatori o di strutture del servizio sanitario provinciale o per altri gravi motivi, è eccezionalmente consentito l'accesso a determinate prestazioni in forma indiretta. Tali prestazioni non possono in nessun caso essere rimborsate se effettuate, direttamente o per il tramite di strutture private, da operatori dipendenti dal servizio sanitario provinciale.

     2. Con riguardo ai casi individuati a norma del comma 1 la Giunta provinciale stabilisce la misura del concorso alle spese sostenute dagli aventi titolo, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione del concorso medesimo.

     3. Alle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilità del fondo sanitario provinciale di cui alla legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2 concernente «Finanziamento del servizio sanitario provinciale» (cap. 32100).]

 

     Art. 21. Partecipazione alla spesa per prestazioni non aventi natura sanitaria erogate a favore dei degenti presso l'ospedale psichiatrico di Pergine Valsugana.

     1. Per l'organizzazione delle attività di animazione e di relazione e per la fornitura di effetti personali e di servizi alle persone disposte a favore dei degenti presso l'ospedale psichiatrico di Pergine Valsugana da parte dell'unità sanitaria locale del Comprensorio dell'Alta Valsugana è stabilita, a decorrere dal 1994, una partecipazione alla spesa da parte degli interessati. La Giunta provinciale, sentita la predetta unità sanitaria locale, determina i criteri, le modalità e le misure di detta partecipazione avendo riguardo al programma di attività, alle forniture e ai servizi effettuati e tenendo conto dello stato di bisogno degli interessati. La Giunta provinciale determina altresì le modalità di riscossione delle suddette somme, che affluiscono al bilancio dell'unità sanitaria locale sopra richiamata.

 

     Art. 22. Fondi di incentivazione per il comparto della sanità e disposizioni in materia di rimborso delle spese di viaggio agli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali.

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 8, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in relazione all'esigenza di conseguire gli obiettivi previsti dal piano sanitario provinciale approvato con legge provinciale 6 dicembre 1993, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 1994 l'importo dei fondi di incentivazione per il comparto della sanità di cui agli articoli 58, 124 e 130 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, è definito in misura comunque non superiore agli stanziamenti relativi all'anno 1991, avuto riguardo al particolare assetto organizzativo e funzionale del servizio sanitario provinciale.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'integrazione del fondo sanitario provinciale di parte corrente ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, per l'importo di lire 7.000.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1994, 1995 e 1996.

     3. A modifica di quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, della legge provinciale 20 aprile 1993, n. 13, le disposizioni concernenti il rimborso delle spese di viaggio contenute nel comma 8 dell'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, come modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423, si applicano agli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali della provincia di Trento a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge 27 ottobre 1993, n. 423.

     4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si fa fronte utilizzando una quota non superiore a lire 7 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1994, 1995 e 1996, dell'autorizzazione di spesa prevista nella tabella A di cui all'articolo 1 con riferimento al capitolo 32102.

 

     Art. 23. Interventi finanziari per il servizio sanitario provinciale.

     1. Al fine di assicurare la continuità e la regolarità nell'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario provinciale ed in anticipazione di eventuali ulteriori assegnazioni per lo stesso scopo ed a qualsiasi titolo disposte da parte dello Stato, la Giunta provinciale è autorizzata ad integrare gli stanziamenti del fondo sanitario provinciale di parte corrente per l'anno 1994, di cui alla legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, per l'importo di lire 88.000.000.000 per la copertura di una quota dei fabbisogni finanziari.

     2. Per la utilizzazione delle disponibilità di cui al comma 1 viene istituita nel bilancio delle unità sanitarie locali apposita evidenza contabile.

     3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata al capitolo 32107, con la tabella A di cui all'articolo 1, la spesa di lire 88.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1994.

 

     Art. 24. Disposizioni concernenti la fornitura di prodotti galenici magistrali e di vaccini e la prevenzione sanitaria relativa all'attività sportiva. [8]

     [1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la fornitura dei prodotti galenici magistrali di cui alla legge provinciale 22 febbraio 1988, n. 8, è stabilita una partecipazione alla spesa da parte degli assistiti. Per la riscossione e la contabilizzazione delle relative somme si applicano le disposizioni contenute nel vigente accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie. Sono esentati dalla predetta partecipazione alla spesa i soggetti portatori di patologie per le quali l'assunzione in via continuativa di determinati prodotti galenici magistrali rivesta significato terapeutico essenziale. Le patologie e i prodotti galenici sopra menzionati sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale [9].

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la fornitura di vaccini per immunoterapia specifica delle allergopatie è stabilita una partecipazione alla spesa da parte degli assistiti. All'erogazione dei predetti vaccini provvedono le unità sanitarie locali e rispettivamente, dopo il trasferimento delle funzioni delle stesse, l'azienda provinciale per i servizi sanitari, sulla base di apposita prescrizione di un medico specialista operante presso una struttura pubblica del servizio sanitario provinciale.

     3. La partecipazione alla spesa di cui ai commi 1 e 2 sarà determinata dalla Giunta provinciale in misura graduata in relazione alle condizioni economiche dei soggetti interessati, valutate con riferimento al reddito e al patrimonio secondo le disposizioni dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)».

     4. Fino all'adozione del provvedimento della Giunta provinciale di cui al comma 3, la partecipazione alla spesa prevista dai commi 1 e 2 è stabilita nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti galenici magistrali, rispettivamente del costo dei vaccini.

     5. Per favorire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 37 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 recante «Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico», la Giunta provinciale è autorizzata a disporre in ordine all'assunzione delle spese per l'accertamento, presso le strutture pubbliche o private convenzionate, del possesso dei requisiti di idoneità da parte dei giovani d'età inferiore a 18 anni che svolgono attività sportiva agonistica nelle società dilettantistiche, definendo criteri e modalità per l'attuazione di tale assunzione, ivi compresa la determinazione della quota delle anzidette spese che rimane a carico degli interessati.

     6. Per la maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 5 è autorizzata una ulteriore integrazione del fondo sanitario provinciale di parte corrente ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, per l'importo di lire 320.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1994.

     7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6 si fa fronte utilizzando una quota dell'autorizzazione di spesa prevista nella tabella A di cui all' articolo 1 con riferimento al capitolo 32102.]

 

     Art. 25. Assunzione di spese per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale. [10]

     [1. Le spese comunque sostenute o da sostenere da parte del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nella posizione funzionale di operatore tecnico-autista di autoambulanze per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale previsto dall'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente «Nuovo codice della strada», come modificato dall'articolo 57 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono assunte dalle unità sanitarie locali della provincia a carico del fondo sanitario provinciale di parte corrente di cui alla legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2.

     2. Le spese di cui al comma 1 che la Croce rossa italiana e le associazioni di volontariato convenzionate col servizio sanitario provinciale per lo svolgimento di attività di soccorso sanitario abbiano sostenuto o sostengano nei confronti del proprio personale o dei propri aderenti addetti alla guida di mezzi adibiti al trasporto infermi, sono considerate nell'ambito della determinazione dei contributi previsti nelle relative convenzioni.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una ulteriore integrazione del fondo sanitario provinciale di parte corrente ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, per l'importo di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1994.

     4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte utilizzando una quota dell'autorizzazione di spesa prevista nella tabella A di cui all'articolo 1 con riferimento al capitolo 32102].

 

     Art. 26. Modifica alla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 concernente «Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo». [11]

     [1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 27. Disposizioni per l'attuazione del regolamento CEE n. 2078/92.

     1. Al fine di consentire l'attuazione del programma zonale pluriennale previsto dal regolamento CEE n. 2078/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere gli aiuti previsti dal predetto programma che non siano già disciplinati e finanziati da altre leggi provinciali.

     2. Per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni di cui al comma 1 si osservano le disposizioni, in quanto applicabili, di cui agli articoli 12 e 16 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17.

     3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata al capitolo 41163, con la tabella A di cui all'articolo 1, la spesa di lire 650.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1994 al 1996.

 

     Art. 28. Modifiche alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, in materia di indennità compensativa.

     1. All'articolo 17 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato da ultimo dall'articolo 31 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, il quarto comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. All'articolo 19 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato da ultimo dall'articolo 32 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, alla lettera a) del primo comma l'ultimo periodo e la tabella ivi richiamata allegata alla legge sono soppressi.

     3. Ai fini della concessione dell'indennità compensativa per l'anno 1994 possono essere prese in considerazione anche le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 29. Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 concernente «Interventi in materia di agricoltura» e alla legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 concernente «Disciplina dell'agriturismo».

     1. [12].

     2. [13].

     3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9, come modificato dall'articolo 51 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     4. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9, come modificato dall'articolo 51 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. [14].

 

     Art. 30. Modifica alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia».

     1. Il comma 1 dell'articolo 5 del provvedimento legislativo concernente «Modifica alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, recante "Norme per la protezione dalla fauna selvatica e per l'esercizio della caccia"», è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 31. Modalità alternative di intervento nel settore dell'incremento della produzione industriale. [15]

 

     Art. 32. Disposizioni relative alla concessione e al diniego di agevolazioni al settore artigianale.

     1. In deroga a quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 132 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13, come sostituito dall'articolo 34 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, si applicano anche con riferimento alle domande di agevolazione presentate alla cooperativa artigiana di garanzia successivamente al 1° gennaio 1988.

 

     Art. 33. Rimborso di oneri fiscali relativamente ai progetti provinciali di commercializzazione.

     1. La Provincia è autorizzata a rimborsare agli enti affidatari della realizzazione dei progetti previsti dall'articolo 6 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 36, l'imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni effettuate nei confronti della Provincia per le quali, non essendo stati osservati gli adempimenti di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono stati notificati gli avvisi di accertamento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale vengono individuate le operazioni ammissibili ai rimborsi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, la documentazione per la concessione e per la liquidazione dei rimborsi, la cui corresponsione dovrà comunque avvenire in relazione all'effettivo pagamento delle somme dovute a titolo di IVA, subordinatamente alla presentazione da parte dei soggetti di idonee garanzie e all'impegno, in caso di favorevole definizione del contenzioso tributario, alla restituzione alla Provincia delle somme rimborsate a termini del presente articolo, maggiorate degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 60, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     3. Per i fini di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati al capitolo 49600 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994.

 

     Art. 34. Modifica all'articolo 11 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 concernente «Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento».

     1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 è abrogata.

 

     Art. 35. Disposizioni relative alle domande di agevolazione per strutture alpinistiche e modifica alla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 concernente «Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate».

     1. [16].

     2. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 36. Modifiche alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 concernente «Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia». [17]

     1. Al comma 2 dell'articolo 123 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, le parole «nonché della cooperazione» sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

     2. Al comma 2 dell'articolo 124 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     3. Il comma 3 dell'articolo 125 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è soppresso.

     4. Dopo il comma 1 dell'articolo 128 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     5. Con successiva legge provinciale si provvederà all'eventuale autorizzazione di spesa per i fini di cui al comma 1.

     6. A modifica di quanto disposto all'articolo 132, comma 5, della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, le disposizioni in materia di sanzioni di cui all'articolo 7 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge provinciale 3 agosto 1981, n. 17, come introdotto dall'articolo 92 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, si applicano, in quanto più favorevoli, anche ai rapporti sorti e non ancora esauriti nel periodo di vigenza della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e fino all'entrata in vigore della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18.

 

     Art. 37. Modifiche alla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 concernente «Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento».

     1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 sono soppresse le parole «ed i mezzi siano riconosciuti tecnicamente idonei per l'immissione rispettivamente in linea ed a noleggio dall'ufficio della direzione generale della motorizzazione civile.»

     2. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

     3. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

     4. All'articolo 46 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. Il comma 2 dell'articolo 46 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

     6. Il comma 5 dell'articolo 46 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 38. Modifica all'articolo 84 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl., da ultimo modificato con legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21.

     1. Il comma 3 dell'articolo 84 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 4 dell'articolo 84 del testo unico soppresso .

 

     Art. 39. Modifiche alla legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3 (legge finanziaria 1985).

     1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 40. Modifiche alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 in materia di recupero degli insediamenti storici.

     1. L'articolo 6 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 41. Adeguamento del contributo per la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.

     (Omissis) [18].

 

     Art. 42. Disposizioni in materia di canoni di concessioni.

     1. Con deliberazioni della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, dei canoni per le utenze di acqua pubblica, dei canoni demaniali relativi a concessioni di estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua, nonché dei canoni per le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi, al fine di adeguarli fino alle misure massime stabilite dall'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 concernente «Disposizioni in materia di risorse idriche», e rispettivamente dai provvedimenti attuativi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 recante «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche».

     2. Si applicano inoltre le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2.

     3. [In connessione con l'esecuzione degli interventi di sistemazione e di manutenzione idraulica e idraulico-forestale, il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche oppure il dirigente del servizio azienda speciale di sistemazione montana, nell'ambito delle rispettive competenze, può, in osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale:

     a) disporre la cessione, a titolo oneroso, previo confronto concorrenziale tra ditte iscritte in apposito elenco, dei materiali litoidi trasportati e accumulati nell'alveo, al fine di assicurare il ripristino della sezione di deflusso, ponendo a carico del cessionario le operazioni di estrazione e asporto sulla base di apposito disciplinare;

     b) autorizzare una o più ditte, iscritte al medesimo elenco di cui alla lettera a), ad estrarre ed asportare, a titolo gratuito, i materiali di cui alla lettera a), qualora sia riconosciuta l'eccessiva onerosità delle predette operazioni rispetto al valore del materiale trasportato e accumulato nell'alveo. Tale autorizzazione viene accordata ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 3 agosto 1981, n. 14] [19].

 

     Art. 43. Spese derivanti dall'applicazione del «Nuovo codice della strada» per i servizi antincendi.

     1. La cassa provinciale antincendi, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 concernente «Norme in materia di servizi antincendi», assegna ai corpi dei vigili del fuoco volontari del Trentino, alla Federazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari e alle unioni distrettuali dei corpi dei vigili del fuoco volontari contributi straordinari fino alla concorrenza delle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 concernente «Nuovo codice della strada», come modificato dall'articolo 69 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

     2. Le spese di cui al comma 1 ricomprendono:

     a) oneri a carico del personale appartenente agli enti di cui al comma medesimo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per il rilascio della patente di servizio;

     b) spese per l'immatricolazione, per il rilascio dei documenti di circolazione e per il rilascio delle targhe di riconoscimento dei veicoli di servizio in dotazione agli enti di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Con deliberazione del consiglio di amministrazione della cassa provinciale antincendi sono stabilite le spese ammissibili, con riferimento anche a quelle già sostenute per i medesimi fini prima dell'entrata in vigore della presente legge, i criteri per la determinazione dei contributi e le modalità per l'erogazione degli stessi.

     4. Le spese di cui alla lettera a) del comma 2 relative al personale del corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento sono assunte a carico della cassa provinciale antincendi.

     5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti già autorizzati per i fini di cui all'articolo 11 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (capitolo 55931).

 

     Art. 44. Modifiche alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 concernente «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento».

     1. L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, è soppresso.

     2. L'articolo 9 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 è soppresso.

     3. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 19 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono sostituiti dal seguente:

     (Omissis)

     4. Al primo comma dell'articolo 20 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono soppresse le parole «le cui dotazioni sono annualmente determinate con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio.»

     5. [Il terzo comma dell'articolo 21 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [20]

     6. Il quarto comma dell'articolo 23 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     7. L'ultimo comma dell'articolo 24 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     8. Al primo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, le parole «La legge di approvazione del bilancio autorizza la Giunta provinciale ad apportare nel corso dell'esercizio,» sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

     9. Il quarto comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come introdotto con l'articolo 5 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     10. Il primo comma dell'articolo 50 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     11. L'articolo 52 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     12. Il terzo comma dell'articolo 61 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     13. Al sesto comma dell'articolo 63 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, le parole «venticinque giorni successivi» sono sostituite con le parole:

     (Omissis).

     14. Al primo comma dell'articolo 64 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

     15. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 67 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono sostituiti dal seguente:

     (Omissis).

     16. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 78 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis)

     17. Le modificazioni di cui ai commi 1, 3, 4, 7 e 8 hanno effetto a decorrere dalla legge di approvazione del bilancio per l'anno 1995.

     18. L'articolo 30 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 concernente «Disposizioni in materia di riscossione di tributi provinciali» è abrogato.

 

     Art. 45. Modifiche alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 concernente «Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo».[21]

     1. La rubrica dell'articolo 18 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. All'articolo 18 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis)

 

     Art. 46. Disposizioni finanziarie relative a precedenti leggi provinciali.

     1. Nella tabella A approvata con l'articolo 1 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19 riguardante «Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento» nel riferimento relativo al capitolo 22156 le parole «articolo 10, comma 2: convenzioni, incarichi di collaborazione ed altre spese» sono sostituite con le parole «articolo 10, comma 2 bis: convenzioni ed altre spese».

     2. Nella tabella A approvata con l'articolo 1 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7 riguardante «Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989 - 1991» nel riferimento relativo al capitolo 55841 dopo le parole «- articolo 29: indennizzi per danni causati dalla selvaggina e contributi per opere di prevenzione» sono aggiunte le seguenti parole «- articolo 33, comma 3, legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24: indennizzi per danni arrecati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica» .

     3. Per i fini di cui all'articolo 12 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 riguardante «Interventi per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna», si utilizzano gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per fini analoghi a quelli previsti nell'articolo della predetta legge.

 

     Art. 47. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura dell'onere di lire 555.989.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 1, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si provvede con le disponibilità finanziarie della Provincia derivanti:

     a) dalle minori spese conseguenti alle riduzioni e revoche di stanziamenti disposte per l'esercizio finanziario 1994 con il medesimo articolo, per l'importo complessivo di lire 28.982.000.000;

     b) da una quota, pari a lire 354.904.741.097, dei fondi disponibili sull'avanzo di consuntivo 1993;

     c) da una quota delle altre maggiori entrate e minori spese previste con il provvedimento di assestamento del bilancio per il restante onere di lire 172.102.258.903.

     2. Al complessivo onere di lire 1.083.401.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 1, per gli anni 1995 e 1996, nonché al maggior onere annuo valutato nell'importo di lire 5.000.000 derivante dall'applicazione del comma 7 dell'articolo 16 a carico dell'esercizio 1995, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie derivanti dalle maggiori entrate e dalle minori spese previste nel bilancio pluriennale della Provincia, con il provvedimento di assestamento del bilancio.

     3. Al complessivo onere, valutato nell'importo di lire 73.868.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 1, a carico dell'esercizio finanziario 1997, si fa fronte:

     a) con le minori spese conseguenti alle riduzioni e revoche di stanziamenti disposte per il medesimo esercizio finanziario con l'articolo 1, per l'importo complessivo di lire 13.376.000.000;

     b) per la restante quota di lire 60.492.000.000 con la cessazione di una quota di pari importo, degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di complessive lire 759.723.000.000 contenute nella tabella A di cui all'articolo 2 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 39, a carico dell'esercizio finanziario 1996 e che non si estendono all'esercizio finanziario successivo .

 

     Art. 48. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8, abrogato dall'art. 7 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e nuovamente aggiunto dall'art. 59 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[3] Il presente articolo, ad eccezione dei commi 12 e 13, cessa di applicarsi a decorrere dalla data indicata nell'art. 37 della L.P. 15 giugno 1998, n. 7.

[4] Comma così modificato dall'art. 17, comma 2, della L.P. 9 settembre 1996, n. 8. Vedi anche quanto dispone il comma 1, lett. a), del citato art. 17.

[5] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.P. 15 novembre 2007, n. 19.

[6] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8 e così modificato dall’art. 6 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[7] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, a decorrere dall'1 gennaio 1999.

[8] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, a decorrere dall'1 gennaio 1999.

[9] Comma così integrato dall'art. 37 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[10] Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'art. 62 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[11] Articolo abrogato dall’art. 17 della L.P. 15 marzo 2005, n. 4, con la decorrenza ivi indicata.

[12] Comma abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[13] Comma abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[14] Comma abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[15] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[16] Comma abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[17] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[18] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[19] Comma abrogato dall'art. 78 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[20] Comma abrogato dall’art. 2 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9.

[21] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 27 marzo 2007, n. 7.