Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 14/02/1991 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 21. (Omissis) |
Art. 34. (Omissis). |
Art. 37. 1. Ai fini del potenziamento dell'attività nel settore dell'agricoltura del Mediocredito Trentino Alto Adige, l'apertura di credito di cui all'articolo 8 della legge provinciale 1 settembre [...] |
Art. 38. 1. la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per l'acquisizione della proprietà, o di quote indivise della stessa, concernente terreni ed immobili da destinare ad [...] |
Art. 39. 1. Lo statuto di cui all'articolo 9 della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 21, deve essere adattato alle norme recate dal capo II della presente legge entro novanta giorni dall'entrata in [...] |
Art. 40. 1. Per i fini di cui all'articolo 39, comma 7, si utilizzano le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'articolo 48 bis della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come [...] |
Art. 41. 1. Alla copertura dell'onere di Lire 3.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 40, comma 2, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione, di pari [...] |
Art. 42. 1. Nello stato di previsione della spesa - tabella Il - per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 41, sono apportate le [...] |
§ 4.1.38 - L.P. 14 febbraio 1991, n. 5.
Disposizioni in materia di agricoltura.
(B.U. 26 febbraio 1991, n. 9).
Capo I
Capo II
Modifiche alla
Artt. 2. - 6.
(Omissis).
Capo III
Artt. 7. - 8.
(Omissis).
Capo IV
Modifiche alla provinciale 31 agosto 1981, n. 17
Artt. 9. - 20. [3]
Capo V
(Omissis).
Capo VI
Modifiche alla
Artt. 22. - 28.
(Omissis).
Capo VII
Modifiche alla
Artt. 29. - 33. [4]
(Omissis).
Capo VIII
Art. 34. (Omissis).
Capo IX
Artt. 35. - 36. [5]
(Omissis).
Capo X
1. Ai fini del potenziamento dell'attività nel settore dell'agricoltura del Mediocredito Trentino Alto Adige, l'apertura di credito di cui all'articolo 8 della
2. Per le predette finalità la Giunta provinciale è autorizzata ad integrare la convenzione stipulata con il Mediocredito per l'utilizzo dell'apertura di credito di cui al comma 1.
Capo XI
Acquisizione di terreni e immobili
1. la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per l'acquisizione della proprietà, o di quote indivise della stessa, concernente terreni ed immobili da destinare ad interventi di pubblico interesse o per favorirne l'utilizzo da parte della collettività, la valorizzazione ambientale e la salvaguardia del territorio. I suddetti terreni ed immobili non possono essere alienati, né distolti dalla destinazione indicata nella domanda di contributo, se non previa autorizzazione della Giunta provinciale. Alle predette iniziative si applicano le disposizioni di cui alla
2. Le iniziative di cui al presente articolo sono incluse nei piani previsti dalla legge indicata al comma 1 e ammesse ai benefici del fondo per la promozione delle opere pubbliche dei comuni di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 4 della
3. le agevolazioni di cui al presente articolo non sono comulabili con quelle previste da altre leggi provinciali, regionali o statali.
Capo XII
Norme transitorie e finali
1. Lo statuto di cui all'articolo 9 della
2. Nel caso in cui le Aziende agrarie - ente per l'apprestamento dei mezzi tecnici per l'esercizio dell'agricoltura - cedano le proprie attività a società partecipate ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della
3. Nella prima applicazione della presente legge, il termine per la presentazione delle domande intese a ottenere la concessione dei benefici di cui alla
4. I benefici di cui all'articolo 39, terzo comma, della
5. Le domande di intervento presentate ai sensi delle vigenti leggi in materia di agricoltura prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere ammesse alle agevolazioni dalla stessa previste nel rispetto degli obblighi, condizioni e limiti in essa contenuti.
6. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo le procedure previste dalla legislazione con la stessa modificata o abrogata.
7. Al fine di favorire l'avviamento delle società partecipate di cui al secondo comma dell'articolo 3 della
8. Nel caso di piani di miglioramento materiale di cui all'articolo 5 della
9. I termini per la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 38 della
1. Per i fini di cui all'articolo 39, comma 7, si utilizzano le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'articolo 48 bis della
2. Per i fini di cui al quarto comma dell'articolo 16 della
1. Alla copertura dell'onere di Lire 3.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 40, comma 2, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella Il - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce "Disposizioni in materia di agricoltura (spese in conto capitale)" indicata nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1991 e bilancio pluriennale 1991-1993".
2. All'onere di Lire 1.000.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 40, comma 2, per il periodo degli anni 1992 e 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità di pari importo derivanti dalle previsioni di spesa in conto capitale iscritte nel settore funzionale "Economia", programma "Agricoltura", area di intervento "Servizi per l'agricoltura" del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella Il - per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 41, sono apportate le seguenti variazioni:
(Omissis).
2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 41, le somme di cui allo stesso articolo 41 sono portate in diminuzione delle "Spese per leggi in programma" ed in aumento delle "Spese per leggi operanti" nel settore funzionale, programma ed area di intervento indicati al comma 2 del medesimo articolo 41.
[1] Articolo abrogato dall’art. 62 della
[2] Capo II abrogato con decorrenza dalla data di nomina dei liquidatori di cui all'articolo 12, comma 2, della
[3] Articoli abrogati dall’art. 62 della
[4] Articoli abrogati dall’art. 4 della
[5] Articoli abrogati dall'art. 36 della