Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 23/02/1990 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Disposizione generale. |
Art. 34. (Omissis) |
Art. 35. Dipartimenti preesistenti. |
Art. 36. Prima applicazione. |
Art. 37. (Omissis) |
Art. 38. Istituzione di un ufficio stampa. |
Art. 39. (Omissis) |
Art. 40. Partecipazione dei dipendenti provinciali ad organismi della Provincia. |
Art. 41. Partecipazioni ad organismi di altre amministrazioni. |
Art. 42. Abrogazione e integrazioni di leggi provinciali concernenti il funzionamento di commissioni ed il trattamento di missione. |
Art. 43. Inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale comandato presso la Provincia. |
Art. 44. Inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale proveniente dal soppresso ENPI. |
Art. 45. Disposizione transitoria di inquadramento nella qualifica di direttore di sezione. |
Art. 46. Trattamento economico dei direttori di divisione. |
Art. 47. Adeguamento degli stipendi dei dirigenti. |
Art. 48. (Omissis) |
Art. 49. Norme integrative all'articolo 16 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2. |
Art. 50. (Omissis) |
Art. 51. Istituzione di servizi di mensa. |
Art. 52. Integrazione di pensioni. |
Art. 53. Interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, e integrazione dell'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2. |
Art. 54. Agenzia del lavoro. |
Art. 55. (Omissis) |
Art. 56. (Omissis) |
§ 2.1.107 - Legge Provinciale 23 febbraio 1990, n. 6. [1]
Disposizioni generali sul funzionamento della struttura provinciale - modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento", e altre disposizioni in materia di personale.
(B.U. 6 marzo 1990, n. 11).
MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 29 APRILE 1983, N. 12 [2]
Art. 1. Disposizione generale.
1. Alla
Artt. 2. - 33.
(Omissis).
(Omissis) [3].
Art. 35. Dipartimenti preesistenti.
1. Con l'entrata in vigore della presente legge, ogniqualvolta le leggi provinciali ad essa antecedenti facciano riferimento ad uno degli specifici dipartimenti previsti dalla
2. In ogni caso, fino al verificarsi dei presupposti di cui al successivo articolo 36, i dipartimenti esistenti e i dirigenti generali ad essi preposti permangono nelle attribuzioni loro spettanti ai sensi della legislazione vigente.
Art. 36. Prima applicazione.
1. La Giunta provinciale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dà attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo 5 tenuto conto della ripartizione degli affari stabiliti con il decreto emanato ai sensi dell'articolo 52 del
TITOLO II
MODIFICHE A LEGGI PROVINCIALI CONCERNENTI IL PERSONALE E ALTRE DISPOSIZIONI
(Omissis) [4].
Art. 38. Istituzione di un ufficio stampa.
1. Con i criteri di cui all'articolo 8 della
2. Con deliberazione della Giunta provinciale, all'ufficio di cui al comma 1 è preposto, per la durata del contratto, un giornalista assunto ai sensi dell'articolo 77 della medesima legge provinciale. Il giornalista preposto assume anche le funzioni, i compiti e le responsabilità di dirigente di servizio [6].
3. Nel comma primo del medesimo articolo 77 il numero «otto» è modificato in «nove».
(Omissis) [7].
Art. 40. Partecipazione dei dipendenti provinciali ad organismi della Provincia.
1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 41, la partecipazione dei dipendenti provinciali, comunque designati, ad organismi collega, in qualsiasi modo denominati, costituiti presso la Provincia o presso aziende o agenzie da essa dipendenti, compresi gli organi collega della scuola, non dà titolo a speciali compensi o indennità in aggiunta al normale trattamento economico spettante per l'attività di servizio. Qualora i dipendenti siano designati direttamente dalla Provincia, la partecipazione costituisce adempimento dei doveri di servizio.
2. E' in ogni caso fatta salva la corresponsione del compenso per lavoro straordinario, dell'indennità di missione e del gettone di presenza nella misura ridotta stabilita dal comma secondo dell'articolo 1 della
3. Al personale insegnante che, in tale qualità, faccia parte degli organi collega della scuola non spetta il gettone di presenza di cui al comma 2.
4. Il personale provinciale in posizione di comando presso altri enti è equiparato, ai fini del compenso per la partecipazione a commissioni della provincia, al personale di altri enti pubblici [8].
Art. 41. Partecipazioni ad organismi di altre amministrazioni.
1. La partecipazione ad organismi collega costituiti presso altre amministrazioni ed enti pubblici diversi da quelli indicati dall'articolo 40 nonché enti, società e istituzioni o associazioni private, o l'esercizio di funzioni di qualsiasi tipo presso i medesimi soggetti, se svolte per incarico, nomina o designazione di organi provinciali o di agenzie e aziende della Provincia in osservanza di specifiche disposizioni normative o convenzioni, costituisce per i dipendenti provinciali adempimento dei doveri di servizio. Alla designazione si provvede tenuto conto della professionalità richiesta per assolvere detti incarichi.
2. Fatta salva la corresponsione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, dei compensi o delle indennità previste dalla normativa che li concerne, la partecipazione di cui al medesimo comma non dà titolo alla corresponsione, da parte della Provincia, di alcun compenso o indennità in aggiunta al normale trattamento economico.
3. I dipendenti che, in ragione della partecipazione agli organismi di cui al comma 1, siano designati allo svolgimento di funzioni di amministratori o revisori dei conti presso altri soggetti fra quelli indicati nello stesso comma o presso aziende o agenzie dipendenti dalla Provincia, hanno diritto di percepire i compensi e indennità stabiliti dalla normativa che li concerne.
4. L'attività di cui al comma 3 deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio. I dipendenti possono comunque fruire di permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 ore mensili. In ogni caso, qualora la designazione sia necessariamente connessa alla qualità di dipendente provinciale, la stessa non può essere rifiutata; il dipendente deve essere comunque sentito prima di procedere alla sua designazione.
5. Le disposizioni di cui al precedente articolo 40 e quelle di cui al presente articolo si applicano anche ai comprensori.
Art. 42. Abrogazione e integrazioni di leggi provinciali concernenti il funzionamento di commissioni ed il trattamento di missione.
1. Sono abrogati l'articolo 6 e il comma 1 dell'articolo 7 della
2. (Omissis) [9].
3. (Omissis) [10].
4. (Omissis) [11].
Art. 43. Inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale comandato presso la Provincia.
1. Il personale contemplato dall'articolo 125 della
2. L'inquadramento avverrà su domanda degli interessati, previo accertamento da parte della Giunta provinciale, su parere della commissione per l'organizzazione e il personale, del perdurare delle necessità di servizio nel settore di operatività di ogni singolo, nonché del lodevole svolgimento del servizio prestato in posizione di comando presso la Provincia.
3. Il personale di cui al comma 1 viene inquadrato nel livello funzionale-retributivo o nel grado provinciale in conformità alle corrispondenze fissate nella tabella di equiparazione costituente l'allegato A alla presente legge.
4. Nell'ambito del livello funzionale-retributivo di inquadramento il personale viene collocato nel profilo professionale o grado corrispondente alla qualifica o profilo professionale di provenienza. Ove manchi corrispondenza di mansioni, il personale viene collocato nel profilo professionale dello stesso livello di inquadramento corrispondente o assimilabile alle funzioni svolte presso la Provincia.
5. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante per effetto del presente inquadramento si applicano le disposizioni previste per il corrispondente personale provinciale. Qualora detto trattamento comprensivo dell'indennità integrativa speciale risulti inferiore a quello acquisito nell'ente di provenienza, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.
6. Le domande previste al comma 2 devono essere presentate alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. L'inquadramento stabilito dal presente articolo avviene con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 6.
8. Il personale previsto dall'articolo 1 della
Art. 44. Inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale proveniente dal soppresso ENPI.
1. Il personale già dipendente dal soppresso Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), comandato dalla Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 17 del
2. Nei confronti del personale inquadrato nei livelli funzionali- retributivi si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 14, commi 1, 2, 3 e 8, 15 e 16, commi 3 e 4, della
3. Nell'ambito del livello funzionale-retributivo di inquadramento il personale conserva fino al 31 maggio 1983 la qualifica rivestita presso l'ente di provenienza e a decorrere dal 10 giugno 1983 viene collocato nel corrispondente profilo professionale in base ad apposite tabelle di equiparazione da approvarsi con deliberazione della Giunta provinciale.
4. Il trattamento economico da attribuire al personale contemplato dal presente articolo viene determinato applicando la normativa prevista per il corrispondente personale provinciale a partire dalla
5. Qualora il trattamento economico ivi compresa l'indennità integrativa speciale spettante per effetto del presente inquadramento risulti inferiore a quello acquisito nell'ente di provenienza o successivamente percepito in applicazione degli accordi nazionali resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, 8 maggio 1987, n. 267 e 17 settembre 1987, n. 494, o comunque maturato alla data di entrata in vigore della presente legge in virtù del rinnovo contrattuale di categoria relativo al triennio 1988-1990, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.
Art. 45. Disposizione transitoria di inquadramento nella qualifica di direttore di sezione.
1. Ai dipendenti rivestenti, alla data di entrata in vigore della
Art. 46. Trattamento economico dei direttori di divisione.
1. Al personale previsto dall'articolo 57 della
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 47. Adeguamento degli stipendi dei dirigenti.
1. Gli stipendi risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 della
(Omissis) [12].
Art. 49. Norme integrative all'articolo 16 della
1. Il personale appartenente al profilo professionale di operaio qualificato del terzo livello funzionale-retributivo o di operaio specializzato del quarto livello funzionale-retributivo che non abbia usufruito delle disposizioni di cui all'articolo 16 della
2. Il personale appartenente ai profili di cui al comma 1 che nello stesso periodo abbia svolto attività rientranti nel livello di appartenenza ma diverse dalle attribuzioni connesse al profilo professionale posseduto, viene inquadrato, con decorrenza 1° gennaio 1986, nel profilo professionale corrispondente alle mansioni espletate.
3. Con effetto dal 1° gennaio 1986, nella tabella introdotta nel comma 1 dell'articolo 16 della
4. Le mansioni svolte dal personale contemplato dal presente articolo devono risultare da apposita dichiarazione rilasciata dalla Giunta provinciale.
5. L'inquadramento di cui ai commi 1, 2 e 3 opera anche nei confronti del personale di cui ai medesimi commi in servizio nel periodo intercorrente dall'1 gennaio 1986 alla data di entrata in vigore della
6. Il trattamento economico spettante al personale contemplato dai commi 1 e 3 viene attribuito secondo le modalità stabilite al comma 4 dell'articolo 16 della
(Omissis) [13].
Art. 51. Istituzione di servizi di mensa.
1. La Giunta provinciale, in sintonia con gli obiettivi di miglior organizzazione del lavoro assicura, nei limiti e con le modalità stabilite nei successivi commi, l'istituzione di servizi di mensa per il personale da essa dipendente a tempo pieno - ivi compresi gli obiettori di coscienza distaccati, per il compimento del servizio sostitutivo civile, dal Ministero della difesa presso la Provincia ai sensi dell'articolo 5 della
2. All'affidamento della gestione di cui al comma 1 si provvede con apposite convenzioni mediante trattativa privata fra almeno tre imprese.
3. Al personale inviato in missione di durata superiore alle 16 ore è consentito un doppio utilizzo giornaliero dei servizi di mensa.
4. Alle spese di gestione dei servizi di mensa concorre in ragione di due terzi dei costi complessivi - ivi compresi i costi a diretto carico dell'amministratore - la Giunta provinciale ed in ragione di un terzo il personale dipendente. E' esclusa qualsiasi forma di indennità monetaria sostitutiva.
4 bis. Nel caso in cui il personale è ammesso alla fruizione del servizio alternativo di mensa con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i concorsi dovuti dal personale e dall'amministrazione, con riferimento all'entità dei concorsi sulle spese di gestione previsti dal comma 4 per i servizi di mensa gestiti nelle strutture all'uopo realizzate o attrezzate dalla Provincia [14].
4 ter. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4 bis si applicano a tutto il personale dipendente dalla Provincia, contemplato dalla
5. Per gli obiettori di coscienza le spese della gestione dei servizi di mensa sono interamente sostenute dalla Giunta provinciale.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi entrano in vigore con effetto dalla data di scadenza delle convenzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'affidamento della gestione dei servizi di mensa ai sensi degli articoli 7 e 8 della
7. Al soggetto affidatario, alla data del 29 aprile 1988, della gestione dei servizi di mensa di cui al comma 6 viene corrisposta, a titolo di contributo per la soppressione dell'intervento di cui all'articolo 4 della
Art. 52. Integrazione di pensioni. [16]
1. Ai sottufficiali e guardie forestali nonché ai capi reparto, ai vice capo reparto, ai capi squadra ed ai vigili del fuoco del Corpo permanente dei vigili del fuoco che abbiano maturato il diritto a pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è corrisposta dalla Provincia una integrazione del trattamento pari alla differenza, determinata alla cessazione dal servizio ed alle successive scadenze previste nel periodo di vigenza contrattuale, fra il trattamento economico complessivo spettante, ivi inclusa l'indennità integrativa speciale, al corrispondente personale statale in quiescenza con pari anzianità di servizio e quello a carico della predetta Cassa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione dell'integrazione.
2. Per l'adeguamento dei trattamenti integrativi e per la devoluzione degli stessi ai superstiti in caso di decesso del dipendente o del titolare del trattamento si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti trattamenti a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
3. Fino all'avvenuta definizione, da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali del trattamento di quiescenza, la Provincia è autorizzata a corrispondere anticipazioni dell'integrazione di cui ai commi precedenti, nella misura del 100 per cento, da determinare con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 201 della
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti del personale cessato dal servizio successivamente alla data di inquadramento nei ruoli provinciali.
Art. 53. Interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, e integrazione dell'articolo 24, comma 1, della
1. La disposizione recata dall'articolo 20, comma 1, della
2. (Omissis) [17].
Art. 54. Agenzia del lavoro.
1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia del lavoro istituita con la
2. (Omissis) [18].
(Omissis) [19].
(Omissis) [20].
TABELLA DI EQUIPARAZIONE ALLEGATO A |
(art. 43 della legge) |
POSIZIONE DI PROVENIENZA |
|
------------------------------------------------------------------ |
Ente di provenienza Qualifica, profilo professionale Livello |
Qualifica, livello o grado o mansione retrib. |
gruppo funzionale o grado |
prov. |
------------------------------------------------------------------ |
Camera di commercio |
industria artigianato |
e agricoltura - Trento: |
8° Profili professionali dell'8° |
qualifica funzionale, purchè il |
dipendente sia provvisto di diplo- |
ma di laurea 8° |
Restante personale 7° |
Profili professionali della 7° qua- |
7° lifica funzionale 7° |
|
Comprensori e comuni |
della provincia di |
Trento: |
9° Profili professionali del 9° livello |
funzionale, purchè il dipendente sia |
provvisto di diploma di laurea 9° |
Restante personale 8° |
8° Profili professionali dell'8° livello |
funzionale, purchè il dipendente sia |
provvisto di diploma di laurea 8° |
Restante personale 7° |
7° Profili professionali del 7° livello |
funzionale 7° |
6° Profili professionali del 6° livello |
funzionale 6° |
5° Profili professionali del 5° livello |
funzionale 5° |
4° Profili professionali del 4° livello |
funzionale 4° |
|
Consorzio biblioteca in- |
tercomunale - Primiero: |
7° Collaboratore bibliotecario 7° |
6° Bibliotecario - animatore culturale 6° |
|
Unità sanitarie locali: |
10° Direttore amministrativo, purchè prov- |
visto di diploma di laurea 9° |
6° Sprovvisto di detto titolo 8° |
Operatore professionale di 1ª catego- |
ria/collaboratore (tecnico di labora- |
torio) 6° |
|
Azienda farmaceutica mu- |
nicipalizzata - Trento: |
1° super o livel- già direttore di farmacia 9° |
lo Q1 o Q2 |
|
Azienda di promozione tu- |
ristica del Trentino: |
8° Profili professionali dell'8° livello |
funzionale, purchè il dipendente sia |
provvisto di diploma di laurea 8° |
Restante personale 7° |
7° Profili professionali del 7° livello |
funzionale 7° |
|
Istituto agrario provin- |
ciale - S. Michele a/A: |
8° Profili professionali dell'8° livello |
funzionale, purchè il dipendente sia |
provvisto di diploma di laurea 8° |
Restante personale 7° |
7° Profili professionali del 7° livello |
funzionale 7° |
6° Profili professionali del 6° livello |
funzionale 6° |
5° Operatore di segreteria 4° |
4° Profili professionali del 4° livello |
funzionale 4° |
|
Azienda elettrica consor- |
ziale municipalizzata - |
Primiero: |
gruppo A e B Categoria A1 e BS 7° |
gruppo B Categoria B1 6° |
3° super e 3° Personale adibito ad attività tecnico- |
amm.ve in possesso di diploma di isti- |
tuto di istruzione secondaria di secon- |
do grado oppure di diploma di qualifi- |
cazione professionale di durata trienna- |
le con anzianità di servizio di almeno |
13 anni 6° |
Personale operaio specializzato, capo |
squadra, capo operai e restante perso- |
nale 5° |
4° super e 4° Personale adibito ad attività tecnico- |
amm.ve in possesso di diploma di isti- |
tuto di istruzione secondaria di pri- |
mo grado, personale operaio specializ- |
zato, capo squadra e capo operai 5° |
Personale operaio qualificato e |
restante personale 4° |
5° Personale addetto ad attività tecnico- |
amm.ve, personale operaio qualificato |
ed autista 4° |
Restante personale 3° |
6° Personale addetto a mansioni d'ordine |
d'ufficio e personale operaio qualifi- |
cato 4° |
Restante personale 3° |
|
Ministero dell'agricol- |
tura e delle foreste: |
4° Guardia forestale 4° |
|
Ente regionale di svi- |
luppo agricolo per l' |
Emilia Romagna - Bologna: |
7° Istruttore direttivo addetto ad atti- |
vità agrarie 7° |
|
Provincia di Modena: |
4° Autista meccanico 4° |
|
Ministero degli affari |
esteri: |
8° Profili professionali dell'8° quali- |
fica funzionale, purchè il dipendente |
sia provvisto di diploma di laurea 8° |
Restante personale 7° |
7° Profili professionali della 7° quali- |
fica funzionale 7° |
|
Comunità montana di Valle |
Camonica: |
8° Direttore dell'ufficio tecnico di |
bonifica montana, purchè provvisto |
di diploma di laurea 8° |
Sprovvisto di detto titolo 7° |
|
Piccola opera di Levico |
Terme: |
6° Assistente istruttore 6° |
|
Aziende agrarie di Trento: |
1° e 2° Personale in possesso del diploma di |
laurea 8° |
Restante personale 7° |
------------------------------------------------------------------ |
|
|
ALLEGATO B |
|
TABELLA DI EQUIPARAZIONE |
|
------------------------------------------------------------------ |
QUALIFICHE O LIVELLI POSIZIONE DI PROVENIENZA |
FUNZIONALI - RETRIBUTIVI ALLA DATA |
PROVINCIALI 1° LUGLIO 1982 |
------------------------------------------------------------------ |
|
QUALIFICHE |
Direttore di divisione/Medico Medico della 1ª qualifica |
professionale che |
nell'ordinamento delle carriere |
preesistente all'entrata in |
vigore della legge 20 marzo |
1975, n, 70 ricopriva una |
qualifica corrispondente a |
direttore principale. |
Medico della 1ª qualifica |
professionale con almeno 10 anni |
di servizio e con responsabilità |
di settori professionali |
|
Consigliere/Assistente/Medico Medico della 1ª qualifica |
professionale |
|
Direttore di divisione Ingegnere o agronomo della 1ª |
qualifica professionale con |
almeno 15 anni di anzianità |
nella qualifica ovvero con |
qualifica rispettivamente di |
ingegnere principale o esperto |
principale rivestita |
anteriormente all'entrata in |
vigore del decreto del |
Presidente della Repubblica |
26 maggio 1976, n. 411. |
|
LIVELLI FUNZIONALI - RETRIBUTIVI |
7° livello dal 1° luglio 1982 Collaboratore coordinatore che |
abbia svolto le funzioni di |
direttore della sede ENPI di |
Trento. |
8° livello dal 1° gennaio 1985 |
9° livello dal 1° gennaio 1987 |
|
7° livello dal 1° luglio 1982 1ª qualifica professionale |
Collaboratore coordinatore |
8° livello dal 1° gennaio 1985 |
|
7° livello Collaboratore Assistente |
coordinatore Assistente |
tecnico coordinatore 2ª |
qualifica professionale- |
livello differenziato. |
|
6° livello 2ª qualifica professionale |
Assistente |
Assistente tecnico |
|
4° livello Operatore tecnico |
[1] L'art. 78 della
[2] Per la
[3] Modifica gli allegati A, B, C, della
[4] Articolo modificativo dell'art. 21 della
[5] Comma così modificato dall’art. 8 della
[6] Comma così modificato dall’art. 8 della
[7] Articolo modificativo degli articoli 23, 24 e 73 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 65 della
[9] Modifica l'art. 3 della
[10] Modifica l'art. 2 della
[11] Modifica la
[12] Modifica l'art. 4 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[14] Comma aggiunto dall'art. 53 della
[15] Comma aggiunto dall'art. 53 della
[16] Articolo così sostituito dall'art. 95 della
[17] Modifica l'art. 24 della
[18] Modifica l'art. 11 della
[19] Articolo modificativo dell'allegato C alla
[20] Disposizioni finanziarie.