§ 4.1.68 - L.P. 28 marzo 2003, n. 4.
Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:28/03/2003
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Beneficiari.
Art. 3.  Criteri e modalità per l’attuazione delle iniziative.
Art. 4.  Limiti d’intervento.
Art. 5.  Divieti di cumulo.
Art. 6.  Obblighi e sanzioni.
Art. 7.  Tipologie delle agevolazioni.
Art. 8.  Disposizioni sui mutui e i prestiti agevolati nonché sulla loro estinzione anticipata.
Art. 9.  Disposizioni particolari per la concessione di agevolazioni.
Art. 10.  Concessione dei benefici.
Art. 11.  Comitato tecnico per il settore agricolo.
Art. 12.  Realizzazione delle iniziative.
Art. 13.  Anticipi e acconti.
Art. 14.  Interventi della Provincia per piani cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato
Art. 15.  Liquidazione ed erogazione delle agevolazioni.
Art. 15 bis.  Erogazione degli aiuti aggiuntivi del piano di sviluppo rurale tramite l’organismo pagatore.
Art. 16.  Agevolazioni per l’imprenditoria giovanile.
Art. 17.  Premio d’insediamento.
Art. 18.  Disposizioni generali.
Art. 19.  Delimitazione delle zone sfavorite.
Art. 20.  Regime speciale delle agevolazioni.
Art. 21.  Indennità compensativa.
Art. 22.  Interventi per la difesa del territorio e la tutela del paesaggio, compresa la salvaguardia di specie animali minacciate di estinzione.
Art. 23.  Recupero delle superfici foraggiere abbandonate.
Art. 24.  Interventi di sostegno all’attività di alpeggio.
Art. 25.  Alpicoltura.
Art. 26.  Iniziative volte all’incentivazione delle pluriattività.
Art. 27.  Iniziative agrituristiche.
Art. 28.  Potenziamento delle strutture.
Art. 29.  Aiuti per il potenziamento dell’attività produttiva e commerciale.
Art. 30.  Agevolazioni per l’erogazione di servizi a soci di società cooperative.
Art. 31.  Agevolazioni per l’avviamento e il funzionamento delle forme associative.
Art. 32.  Agevolazioni per le attività di revisione e assistenza tecnica ai consorzi di miglioramento fondiario.
Art. 33.  Finanziamento per la gestione dei consorzi pubblici di bonifica.
Art. 34.  Opere collettive di miglioramento fondiario.
Art. 35.  Irrigazione e bonifica.
Art. 36.  Interventi per il riordino fondiario.
Art. 37.  Commissione per la stima dei terreni compresi nel piano di riordinamento fondiario.
Art. 38.  Disposizioni particolari relative al piano di riordinamento fondiario.
Art. 39.  Agevolazioni per le operazioni connesse al riordinamento fondiario.
Art. 40.  Interventi per il riordinamento agrario.
Art. 41.  Sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice.
Art. 41 bis.  Azioni per la tutela del benessere degli animali
Art. 42.  Agevolazioni per la zootecnia.
Art. 43.  Disposizioni particolari per la zootecnia.
Art. 43 bis.  Interventi per lo smaltimento di materiale a rischio.
Art. 43 ter.  Coltivazione, raccolta e commercio di piante officinali coltivate in Trentino.
Art. 44.  Agevolazioni per l’apicoltura.
Art. 45.  Agevolazioni per l’acquacoltura e l’elicicoltura.
Art. 46.  Agevolazioni per le produzioni vegetali.
Art. 47.  Agevolazioni per l’agricoltura biologica.
Art. 48.  Agevolazioni per la qualità dei prodotti.
Art. 49.  Interventi e agevolazioni per le attività dimostrative e di studio.
Art. 50.  Sistema informativo agricolo provinciale.
Art. 51.  Agevolazioni a seguito di eventi dannosi.
Art. 52.  Altri eventi naturali.
Art. 53.  Interventi straordinari per fronteggiare i danni arrecati da eccezionali avverse condizioni atmosferiche.
Art. 54.  Interventi per la difesa passiva.
Art. 55.  Risanamento della frutticoltura e della viticoltura dalle fitopatie.
Art. 56.  Modalità per lo snellimento dell’attività amministrativa.
Art. 57.  Istituzione dell’Agenzia provinciale per i pagamenti.
Art. 58.  Organizzazione e funzionamento dell’APPAG.
Art. 59.  Affidamento ai centri autorizzati di assistenza agricola.
Art. 60.  Disposizioni per l’istruttoria di agevolazioni provinciali in materia di agricoltura.
Art. 61.  Esaurimento delle agevolazioni per le spese di gestione.
Art. 62.  Abrogazioni.
Art. 63.  Disposizioni finanziarie.
Art. 64.  Efficacia delle disposizioni.
Art. 65.  Oggetto e finalità.
Art. 66.  Definizioni.
Art. 67.  Autorità di controllo.
Art. 68.  Organismi di controllo – Autorizzazione.
Art. 69.  Obblighi degli organismi di controllo.
Art. 70.  Vigilanza sugli organismi di controllo.
Art. 71.  Sanzioni.
Art. 72.  Obblighi degli operatori.
Art. 73.  Controllo sugli operatori.
Art. 74.  Elenco provinciale degli operatori biologici.
Art. 75.  Azienda sperimentale a conduzione biologica.
Art. 76.  Disposizioni transitorie.
Art. 77.  Abrogazioni.
Art. 78.  Disposizioni finali.
Art. 79.  Oggetto.
Art. 80.  Definizioni.
Art. 81.  Domande.
Art. 82.  Comitato per i prodotti geneticamente non modificati.
Art. 83.  Istruttoria delle domande.
Art. 84.  Rilascio del contrassegno.
Art. 85.  Mangimi.
Art. 86.  Sanzioni.
Art. 87.  Banca genetica provinciale del germoplasma e tutela delle biodiversità autoctone.
Art. 88.  Regolamento di esecuzione.
Art. 88 bis.  Definizioni.


§ 4.1.68 - L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati.

(B.U. 15 aprile 2003, n. 15 – S.O. n. 2).

 

TITOLO I

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL’ECONOMIA AGRICOLA

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Trento, nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato al settore agricolo stabiliti dall’Unione europea e nel quadro della programmazione provinciale, disciplina organicamente gli interventi di propria competenza in materia di agricoltura anche al fine dello sviluppo e del potenziamento dell’economia delle zone montane sfavorite, perseguendo i seguenti obiettivi:

     a) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di reddito delle popolazioni rurali;

     b) mantenimento e sviluppo sostenibile dell’attività agricola;

     c) salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, del territorio rurale e montano e della salubrità dei prodotti;

     d) consolidamento dei livelli occupazionali e aumento della produttività del lavoro agricolo, in modo che sia assicurato l’impiego ottimale dei fattori di produzione;

     e) potenziamento dell’impresa familiare diretto-coltivatrice;

     f) consolidamento dell’incidenza della cooperazione e dell’associazionismo nel settore agricolo;

     g) sviluppo delle pluriattività quale strumento per garantire redditi integrativi;

     h) potenziamento dell’imprenditoria giovanile.

 

     Art. 2. Beneficiari.

     1. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo titolo, possono fruire di agevolazioni i seguenti soggetti:

     a) le imprese agricole singole, come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente;

     b) le società costituite per la conduzione di imprese agricole individuate ai sensi della lettera a);

     c) gli enti, pubblici e privati, conduttori direttamente di aziende agricole il cui fabbisogno normale di lavoro sia almeno di un’unità di lavoro umano (ULU) annua;

     d) le cooperative agricole e le cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e i loro consorzi, che risultino iscritti nel registro delle cooperative della provincia di Trento di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 (Vigilanza sulle cooperative), e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite;

     e) le associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia;

     f) i consorzi di bonifica riconosciuti ai sensi della normativa vigente in materia;

     g) i consorzi di miglioramento fondiario di primo e secondo grado riconosciuti ai sensi della normativa vigente in materia;

     h) i comuni, le loro forme collaborative e le amministrazioni separate dei beni di uso civico che realizzino le iniziative previste da questa legge;

     i) le società di capitali che abbiano per oggetto sociale esclusivo o prevalente la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli trentini e che siano partecipate da società cooperative o loro consorzi, iscritti al registro delle cooperative di cui alla legge regionale n. 7 del 1954, che detengano, singolarmente o in forma associata, almeno il 51 per cento delle quote di capitale;

     j) le fondazioni il cui patrimonio comprenda terreni utilizzati anche indirettamente per l’esercizio di attività agricola.

     2. Ai fini di questo titolo si considerano imprese agricole familiari diretto-coltivatrici:

     a) nel caso di imprese familiari agricole individuali, quelle il cui fabbisogno normale di lavoro, svolto direttamente e abitualmente, anche a seguito delle iniziative oggetto dell’intervento, è fornito per almeno un terzo dal conduttore e dai singoli componenti del suo nucleo familiare;

     b) nel caso di imprese agricole gestite in forma collettiva, quelle il cui fabbisogno normale di lavoro, anche a seguito delle iniziative oggetto dell’intervento, è fornito per almeno un terzo direttamente e abitualmente dai singoli soci e dai singoli componenti dei rispettivi nuclei familiari.

 

     Art. 3. Criteri e modalità per l’attuazione delle iniziative.

     1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta provinciale determina annualmente con propria deliberazione [1]:

     a) l’individuazione delle azioni e delle priorità, con riferimento all’andamento economico dell’agricoltura trentina e alla tipologia dei beneficiari;

     b) le spese ammissibili per tipo d’iniziativa e i limiti minimi e massimi della spesa;

     c) il limite massimo di spesa ammissibile relativo alle agevolazioni previste per le zone agricole sfavorite di cui al capo III di questo titolo;

     d) i parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile;

     e) la misura delle agevolazioni, ivi comprese l’entità e la durata dei prestiti e mutui agevolati, entro i limiti massimi previsti da questo titolo;

     e bis) i casi in cui è richiesta la proprietà dei terreni o delle strutture aziendali oggetto di agevolazione [2];

     f) la tipologia delle iniziative la cui realizzazione può essere effettuata a seguito della presentazione della domanda e prima della concessione delle agevolazioni, e delle iniziative per cui possono essere concessi acconti e anticipi ai sensi dell’articolo 13;

     g) i termini e le modalità di presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni previste da questo titolo, la documentazione da presentare unitamente alle domande e quella eventuale da produrre successivamente ai fini dell’istruttoria e della liquidazione delle agevolazioni e delle anticipazioni nei casi previsti dall’articolo 13;

     h) il periodo di validità delle domande non accolte per l’esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento e i criteri previsti per la concessione delle agevolazioni a seguito di nuove disponibilità finanziarie; il periodo di validità delle domande non può comunque essere superiore a tre anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda iniziale;

     i) le iniziative e i limiti di spesa per i quali è richiesto il parere del comitato tecnico per il settore agricolo;

     j) limitatamente ai beneficiari di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed i), le modalità per l’affidamento di lavori o l’acquisto di forniture e i criteri per l’applicazione di penalità o per la revoca, anche parziale, delle agevolazioni concesse; resta ferma l’applicazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) e della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e della amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento);

     k) gli eventuali obblighi e i vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dall’articolo 6, comma 1;

     l) le modalità e i criteri per l’effettuazione dei controlli delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta ai fini dell’erogazione delle agevolazioni concesse e per l’effettuazione dei controlli sul rispetto degli obblighi di cui all’articolo 6;

     m) le tipologie di iniziative per le quali non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 10, comma 2;

     n) i casi e le modalità per l’ammissione di varianti a lavori o ad altre iniziative agevolate ai sensi di questo titolo;

     o) i casi e le misure per la concessione degli anticipi e le modalità per la prestazione di garanzie da parte dei beneficiari previsti dagli articoli 13 e 14;

     p) le modalità per la concessione delle agevolazioni per cui siano state erogate anticipazioni ai sensi dell’articolo 60;

     q) la determinazione della soglia per la concessione del contributo in conto capitale di cui all’articolo 41, comma 1;

     r) le specie e le razze animali minacciate di estinzione e le modalità per la concessione del premio di cui all’articolo 22, comma 2.

     2. Limitatamente ai contenuti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), la proposta di deliberazione è trasmessa alle associazioni di produttori agricoli riconosciute e alle organizzazioni professionali di categoria per eventuali osservazioni. Trascorsi venti giorni dalla trasmissione la Giunta provinciale adotta la deliberazione.

     3. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 4. Limiti d’intervento.

     1. Per ciascuna azienda l'importo massimo della spesa ammessa a beneficiare delle agevolazioni previste da questo titolo per gli investimenti aziendali di cui agli articoli 42, 44, 45 e 46 non può essere superiore ad un milione di euro per il periodo di validità del regime di aiuti autorizzato dall'Unione europea e con decorrenza dalla concessione della prima agevolazione [3].

     2. Ai fini di questo titolo, per il calcolo del tempo normale di lavoro di un’unità lavorativa si fa riferimento a una settimana lavorativa di quaranta ore; per il calcolo del fabbisogno normale di lavoro delle imprese agricole si fa riferimento ai valori medi unitari stabiliti dalla Provincia.

     3. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo titolo, la percentuale massima di agevolazione per gli investimenti aziendali è fissata al 50 per cento della spesa ammessa, elevabile al 55 per cento per le domande presentate, entro cinque anni dall’insediamento, da giovani imprenditori di età inferiore a quarant’anni. Qualora le iniziative siano ricomprese nei casi speciali di cui ai punti 4.1.2.2, 4.1.2.3 e 4.1.2.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie C 28 del 1° febbraio 2000, e siano rispettate tutte le condizioni ivi previste, le predette percentuali sono aumentate al 75 per cento [4].

 

     Art. 5. Divieti di cumulo.

     1. Fermo restando quanto previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato al settore agricolo, le agevolazioni previste da questo titolo non sono cumulabili con altri aiuti concessi per le stesse iniziative dalla Provincia o da altri enti pubblici se non entro i limiti massimi previsti da questo titolo.

 

     Art. 6. Obblighi e sanzioni.

     1. La concessione delle agevolazioni previste da questo titolo comporta l’obbligo di non alienare, di non cedere o comunque di non distogliere dalla loro destinazione i beni immobili per i quali le agevolazioni sono state concesse per un periodo non inferiore a dieci anni decorrenti dalla data della domanda di verifica finale. Per i beni mobili, ivi compresi gli impianti tecnologici, il predetto periodo è limitato a tre anni.

     2. Non comporta violazione degli obblighi previsti dal comma 1, da parte del beneficiario delle agevolazioni:

     a) la cessione o il conferimento dell'azienda, la trasformazione o la fusione dell'impresa, sempreché il subentrante rientri tra i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 1, continui a esercitare l'impresa e assuma i relativi obblighi; in tal caso le agevolazioni concesse e non ancora liquidate sono erogate al subentrante;

     b) l'affitto dell'azienda o di un suo ramo, sempreché l'affittuario continui a esercitare l'impresa, nonché l'affitto, anche parziale, dell'immobile e dei beni mobili, compresi gli impianti tecnologici; l'affittuario deve rientrare tra i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, e dev'essere in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale; in questi casi le agevolazioni concesse e non ancora liquidate continuano a essere erogate al beneficiario originario;

     c) la sostituzione di beni mobili o di bestiame da riproduzione con altri beni o capi aventi caratteristiche analoghe [5].

     2 bis. Il comma 1 si applica anche a tutti gli obblighi relativi agli interventi previsti dal piano di sviluppo rurale della Provincia, nonché agli interventi disposti sulla base delle disposizioni abrogate da questa legge [6].

     3. Nel caso di impresa individuale, su richiesta degli interessati, può essere disposto il venir meno dell’osservanza degli obblighi stabiliti da quest’articolo nonché degli eventuali altri obblighi definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera k), in caso di decesso del beneficiario o nei casi di dimostrata incapacità a continuare l’attività agricola.

     4. In presenza di eventi eccezionali e imprevisti o di particolare gravità, oppure per soddisfare esigenze d’interesse agricolo conseguenti a nuovi indirizzi di politica agraria, la Provincia, su motivata richiesta dell’interessato, può stabilire il venir meno, totale o parziale, dei vincoli di cui ai commi 1 e 2.

     5. Se i beni per cui le agevolazioni sono state erogate vengono alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, anche a seguito di mancato utilizzo, prima della scadenza dei termini previsti dal comma 1, le relative agevolazioni sono rideterminate in proporzione alla durata dell’utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli di cui al medesimo comma. Le somme erogate in eccesso sono recuperate maggiorate degli interessi a un tasso pari a quello per le scoperture di cassa della Provincia presso il proprio tesoriere, vigente il 31 dicembre dell’anno precedente quello di assunzione del provvedimento di revoca.

     6. Per quanto riguarda l’acquisto di fondi rustici resta fermo quanto disposto dall’articolo 41.

     7. Il recupero delle agevolazioni erogate è effettuato applicando la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

 

     Art. 7. Tipologie delle agevolazioni.

     1. Le agevolazioni previste da questo titolo sono concesse, qualora non diversamente disposto, in conto capitale.

     2. Possono essere concessi contributi in conto interessi per:

     a) il concorso nel pagamento degli interessi su prestiti di durata massima di quindici anni, la cui attualizzazione sia equivalente al contributo in conto capitale;

     b) l’erogazione di un contributo annuo costante la cui attualizzazione sia equivalente al contributo in conto capitale.

     3. Il tasso a carico del beneficiario non può comunque essere inferiore a quello minimo fissato dallo Stato.

     4. L’importo del mutuo agevolato sommato all’importo dell’eventuale contributo in conto capitale non può in ogni caso eccedere l’importo della spesa ritenuta ammissibile.

     5. Il contributo nella forma di annuo costante è consentito anche per gli aiuti aggiuntivi previsti dal piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006.

 

     Art. 8. Disposizioni sui mutui e i prestiti agevolati nonché sulla loro estinzione anticipata.

     1. Il periodo massimo di preammortamento ammissibile al concorso provinciale non può essere superiore a due anni.

     2. Il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e sui mutui è concesso in misura pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso agevolato, ottenuto deducendo dai tassi non agevolati il concorso finanziario provinciale nella misura determinata ai sensi di quest’articolo.

     3. Qualora l’Unione europea oppure lo Stato provvedano a modificare importi o percentuali minimi o massimi di spesa ammessa, di contributi o di altre assegnazioni previste da questo titolo, tali provvedimenti sono applicabili direttamente anche dalla Provincia.

     4. La misura massima complessiva dei tassi d’interesse e delle aliquote accessorie praticabili dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni di credito agrario d’esercizio e di miglioramento assistite dal concorso provinciale è quella prevista dalla vigente normativa statale.

     5. In caso di variazione dei tassi di cui al comma 4 la Giunta provinciale è autorizzata ad adeguare proporzionalmente gli interventi a carico della Provincia relativi alle iniziative previste da questo titolo.

     6. L’estinzione anticipata dei prestiti e dei mutui è soggetta ad autorizzazione della Provincia su richiesta dell’interessato. Con l’autorizzazione è rideterminato l’importo del contributo già concesso, in relazione alla durata d’ammortamento prevista nel contratto originario, applicando l’articolo 3 (Disposizioni per la rinegoziazione delle condizioni di onerosità dei finanziamenti assistiti da agevolazioni in conto interessi) della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3. Qualora l’interessato proceda all’estinzione anticipata dei prestiti e dei mutui senza l’autorizzazione della Provincia, a decorrere dalla data di estinzione cessa il concorso nel pagamento degli interessi.

 

     Art. 9. Disposizioni particolari per la concessione di agevolazioni.

     1. Le agevolazioni previste da questo titolo possono essere concesse, anche in deroga al rispetto delle priorità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), e dei limiti di cui all’articolo 4, già nell’anno di presentazione delle relative domande:

     a) nel caso di calamità naturali, ivi compresi altri eventi eccezionali e sinistri;

     b) nel caso di modifiche strutturali o di trasferimento delle strutture aziendali a seguito di provvedimenti della pubblica autorità;

     c) nel caso di risanamento di allevamenti o colture resosi necessario a seguito di provvedimenti da parte delle autorità competenti.

     2. Al di fuori dei casi individuati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e bis), il beneficiario, per essere ammesso alle agevolazioni previste da questa legge, deve dimostrare la proprietà o un altro rapporto di natura reale sui terreni o sulle strutture aziendali interessati dall'iniziativa, oppure la loro detenzione sulla base di un titolo giuridico idoneo, compreso il comodato [7].

     3. Ai fini di questa legge si considera titolo idoneo ai sensi del comma 2 anche la sola esistenza di impresa familiare ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile, se tra il conduttore richiedente e il proprietario dei terreni e delle strutture aziendali o altro avente diritto esiste un vincolo di parentela sino al terzo grado o di affinità sino al secondo grado o vincolo di matrimonio, purché i coniugi non siano legalmente separati.

     4. Il titolo di cui ai commi 2 e 3 deve fornire la garanzia di una durata minima che soddisfi gli obblighi di cui all’articolo 6, comma 1, e gli eventuali obblighi ulteriori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera k).

 

     Art. 10. Concessione dei benefici.

     1. Con il provvedimento di concessione delle agevolazioni sono approvate le iniziative oggetto dell’intervento, gli eventuali elaborati progettuali e sono fissati i termini di completamento delle opere e degli acquisti.

     2. Nel caso in cui l’agevolazione venga concessa mediante concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui, è previamente rilasciato il nulla osta all’istituto di credito per la concessione del mutuo e del prestito agevolato. Con il medesimo provvedimento sono approvate le iniziative oggetto dell’intervento, gli elaborati progettuali e sono fissati i termini per il completamento delle opere e degli acquisti di forniture.

     3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dal dirigente della struttura provinciale competente in materia. Nei casi previsti dalla deliberazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), dev’essere previamente acquisito il parere del comitato tecnico per il settore agricolo sulla conformità delle iniziative proposte rispetto agli obiettivi previsti da questo titolo, sulla validità e idoneità delle iniziative rispetto alla situazione economicofinanziaria del soggetto richiedente, sulla congruità tecnico-amministrativa delle iniziative e della relativa spesa.

 

     Art. 11. Comitato tecnico per il settore agricolo.

     1. Per la valutazione delle domande di agevolazione è istituito il comitato tecnico per il settore agricolo, con funzioni consultive.

     2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura in cui è disposta la nomina ed è composto da:

     a) il dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia di agricoltura, che lo presiede;

     b) i dirigenti preposti alle strutture provinciali competenti in materia di agricoltura;

     c) due ingegneri, dipendenti della Provincia, esperti in materia di ingegneria civile;

     d) un architetto, dipendente della Provincia, esperto in materia di urbanistica e tutela del paesaggio;

     e) un esperto in materia di economia aziendale;

     f) un esperto in materia di economia e politica agraria.

     3. Con il provvedimento di nomina viene nominato anche il vicepresidente del comitato, scelto tra i componenti di cui al comma 2, lettera b).

     4. Per i componenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), sono nominati dei membri supplenti, che sostituiscono il titolare in caso d’impedimento o assenza.

     5. I compiti di segreteria del comitato sono svolti da un dipendente in servizio presso le strutture competenti in materia di agricoltura, individuato dal dirigente generale del dipartimento.

 

     Art. 12. Realizzazione delle iniziative.

     1. Le iniziative per cui questo titolo prevede la concessione di agevolazioni in forma di contributi in conto capitale in unica soluzione oppure di contributi annui costanti sono effettuate, salvo quanto previsto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f), solo dopo la loro approvazione in linea tecnica da parte della Provincia.

     2. Le iniziative per cui questo titolo prevede la concessione di agevolazioni in forma di contributi in conto interesse sono effettuate, salvo quanto previsto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m), dopo l’adozione del provvedimento di nulla osta di cui all’articolo 10, comma 2.

 

     Art. 13. Anticipi e acconti.

     1. La Provincia può concedere anticipi nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

     a) in misura non superiore al 50 per cento del contributo in conto capitale per i beneficiari di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

     b) in misura non superiore all’80 per cento del contributo in conto capitale per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, ad esclusione di quelli individuati dalle lettere a) e b);

     c) in misura non superiore a quattro semestralità del contributo annuo costante per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, ad esclusione di quelli individuati dalle lettere a) e b).

     2. La Provincia, inoltre, può erogare acconti, sulla base di stati di avanzamento delle iniziative, in misura non superiore all’80 per cento del contributo concesso, dedotto l’eventuale anticipo. L’entità dell’acconto è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative.

 

     Art. 14. Interventi della Provincia per piani cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato [8].

     1. Per agevolare la realizzazione dei progetti d’interesse agricolo ammissibili ai benefici previsti dai fondi strutturali e dal Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) - sezione garanzia previsti dai regolamenti comunitari, la Provincia è autorizzata a concedere in anticipo le provvidenze previste nei predetti regolamenti a carico dell’Unione europea e dello Stato [9].

     2. La Provincia è inoltre autorizzata a sostenere le spese per il finanziamento o il cofinanziamento delle iniziative ricomprese nel piano di sviluppo rurale della Provincia e negli altri piani, comunque denominati, cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato [10].

     3. In caso di mancata o minore erogazione - da parte dell'Unione europea e dello Stato - delle provvidenze di cui ai commi 1 e 2, l'onere dei benefici concessi rimane a carico della Provincia [11].

     4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2, in aggiunta ai contributi a carico dei fondi comunitari e dello Stato, o in alternativa ad essi in caso di mancata erogazione, la Provincia può concedere agevolazioni in conto capitale fino alla misura massima prevista dai regolamenti comunitari [12].

     4 bis. Per le finalità dei commi 1 e 2 la Provincia è autorizzata a sostenere le spese per anticipare all'organismo pagatore anche le quote a carico dell'Unione europea e dello Stato. La Giunta provinciale definisce con deliberazione le modalità per l'anticipazione e la restituzione delle risorse anticipate, anche attraverso un'apposita convenzione [13].

 

     Art. 15. Liquidazione ed erogazione delle agevolazioni.

     1. La liquidazione delle agevolazioni previste da questo titolo è disposta sulla base della documentazione comprovante l’accertamento della regolare esecuzione dei lavori, degli acquisti e delle attività. Se il contributo è determinato in via forfettaria, le somme spettanti sono liquidate sulla base di una dichiarazione del beneficiario che attesti l'avvenuto completamento dell'intervento. [14]

     2. Qualora la spesa accertata risulti inferiore alla spesa ammessa le agevolazioni concesse sono liquidate in misura proporzionalmente ridotta.

     3. Il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui di durata superiore a dodici mesi è erogato in rate semestrali posticipate in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento e in ogni caso dopo l’accertamento di cui al comma 1.

     4. I contributi annui costanti sono erogati direttamente al beneficiario o all’istituto di credito da questi indicato in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, dopo aver provveduto all’accertamento di cui al comma 1. I contributi in conto capitale sono erogati direttamente al beneficiario o all’istituto di credito da questi indicato.

     5. La liquidazione delle agevolazioni avviene contestualmente alla loro concessione qualora:

     a) sia determinata l’identità del creditore e l’ammontare esatto delle agevolazioni;

     b) sia completamente esaurita l’istruttoria e non siano necessari ulteriori adempimenti di ordine tecnico o amministrativo, né sia necessario acquisire altra documentazione giustificativa della spesa.

 

     Art. 15 bis. Erogazione degli aiuti aggiuntivi del piano di sviluppo rurale tramite l’organismo pagatore. [15]

     1. La Provincia è autorizzata a trasferire all’organismo pagatore individuato per l’erogazione degli aiuti cofinanziati anche le risorse necessarie per l’erogazione degli aiuti aggiuntivi del piano di sviluppo rurale, nei limiti individuati dai documenti di programmazione e approvati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

     2. Il trasferimento degli aiuti aggiuntivi può avvenire anche in via anticipata. Essi sono erogati dall’organismo pagatore alle medesime condizioni, con le stesse procedure e nel rispetto dei medesimi criteri previsti per gli aiuti cofinanziati.

     3. Se gli aiuti aggiuntivi non possono godere di coperture derivanti da cofinanziamento statale o comunitario la Provincia può trasferire all’organismo pagatore le somme necessarie alla copertura totale dell’aiuto.

 

CAPO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’IMPRENDITORIA GIOVANILE

 

     Art. 16. Agevolazioni per l’imprenditoria giovanile.

     1. Le agevolazioni previste da questo titolo per la realizzazione di investimenti nelle aziende agricole possono essere concesse anche a giovani di età compresa fra i diciotto e i quarant’anni che intendano intraprendere per la prima volta l’attività agricola.

     2. Le agevolazioni ai giovani possono essere concesse per la realizzazione di un progetto imprenditoriale agricolo di durata non inferiore a tre anni, purché il richiedente acquisisca la qualifica di imprenditore agricolo secondo la normativa vigente entro tre anni dall’insediamento.

     3. Il progetto imprenditoriale deve contenere:

     a) lo studio di fattibilità tecnico-economica, comprensivo dell’indicazione delle iniziative economiche e di miglioramento fondiario da realizzare, nonché la stima dei relativi costi;

     b) la descrizione degli acquisti dei terreni e delle scorte agrarie;

     c) il programma e i tempi degli investimenti da realizzare.

 

     Art. 17. Premio d’insediamento.

     1. Ai giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant’anni possono essere concessi aiuti speciali per il primo insediamento purché siano rispettate le condizioni previste dalla misura 2 del piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006.

     2. Gli aiuti per il primo insediamento possono consistere in:

     a) un premio unico il cui importo massimo non può superare i 25.000 euro;

     b) un abbuono di interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall’insediamento il cui valore capitalizzato non può superare i 25.000 euro.

     3. Le agevolazioni previste da quest’articolo possono essere concesse anche ai soggetti di cui all’articolo 16, comma 1, purché la realizzazione del progetto imprenditoriale consenta di rispettare le condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia.

     4. La Provincia assume le iniziative opportune per agevolare la diffusione e la conoscenza degli strumenti volti a favorire l’imprenditoria giovanile, in particolare con la predisposizione di una carta delle opportunità dei giovani imprenditori agricoli.

 

CAPO III

REGIME SPECIALE PER LE ZONE AGRICOLE SFAVORITE

E L’INCENTIVAZIONE DELLE PLURIATTIVITÀ

 

     Art. 18. Disposizioni generali.

     1. Per le zone sfavorite del territorio provinciale la Provincia istituisce un regime speciale di aiuti al fine di preservare l’attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello minimo di popolazione, per la conservazione dell’ambiente naturale e montano, per la salvaguardia delle risorse naturali disponibili, quale presupposto del consolidamento e dello sviluppo di altre attività economiche, e per il recupero e l’utilizzo di risorse marginali.

     2. Per la concessione delle agevolazioni relative alle opere e alle iniziative da realizzare nelle zone sfavorite la Giunta provinciale può determinare annualmente una riserva delle disponibilità finanziarie sugli stanziamenti derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa, da utilizzare entro scadenze prestabilite.

 

     Art. 19. Delimitazione delle zone sfavorite.

     1. La Giunta provinciale provvede alla delimitazione e alla classificazione delle zone sfavorite del territorio provinciale, considerato interamente montano ai sensi della normativa comunitaria, in relazione agli svantaggi pedo-climatici, orografici e strutturali.

     2. Fino a quando non vengono delimitate le zone sfavorite restano ferme la delimitazione e la classificazione già individuate dal piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006.

 

     Art. 20. Regime speciale delle agevolazioni.

     1. Per le zone sfavorite si applica il seguente regime:

     a) per gli interventi la cui spesa ammissibile ad agevolazione sia di importo inferiore al limite stabilito ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), non è richiesto il requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

     b) la misura massima del contributo in conto capitale relativo alle iniziative di cui agli articoli 35 e 36 e alle iniziative volte alla ricerca di acque a scopo irriguo, anche in aree non comprese tra le zone sfavorite, è del 90 per cento; in caso d’iniziative che rivestano un particolare interesse per lo sviluppo di ampie zone, le relative opere primarie possono essere finanziate a totale carico della Provincia o eseguite direttamente da essa;

     c) per gli interventi di cui all’articolo 41, in alternativa al concorso provinciale nel pagamento degli interessi, può essere concesso un contributo in conto capitale pari all’attualizzazione al tasso di riferimento del concorso; in aggiunta ai benefici previsti dall’articolo 41, ai proprietari dei fondi che cedano i terreni in loro possesso a conduttori di aziende agricole rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e occupati in imprese familiari diretto-coltivatrici può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 30 per cento della spesa ammessa.

 

     Art. 21. Indennità compensativa.

     1. Agli operatori agricoli che coltivano direttamente i fondi e che rispettano la normativa comunitaria in materia può essere concessa, secondo le condizioni previste dalla misura 5 del piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006, un’indennità compensativa annua per ovviare agli svantaggi naturali permanenti del territorio.

     2. L’indennità compensativa non può essere cumulata con analoghe misure previste da strumenti attuativi della normativa comunitaria.

 

     Art. 22. Interventi per la difesa del territorio e la tutela del paesaggio, compresa la salvaguardia di specie animali minacciate di estinzione.

     1. Per contribuire alla difesa del territorio e alla tutela del paesaggio può essere concesso un premio annuo per ettaro fino a un importo massimo di 440 euro a chiunque s’impegni alla coltivazione della superficie prativa secondo le pratiche agronomiche ed ambientali fissate dalla Provincia.

     2. La Provincia può concedere un premio annuo per unità di bestiame adulto (UBA) nella misura massima di 370 euro/UBA, tenuto conto dei coefficienti stabiliti dall'allegato A, agli operatori agricoli che allevano direttamente le seguenti specie o razze animali caratteristiche dell'ambiente alpino provinciale e minacciate di estinzione:

     a) bovine: Rendena, grigio alpina;

     b) equine: cavallo Norico, cavallo da tiro pesante rapido, cavallo Haflinger;

     c) ovine: fiemmese (tingola), pusterese;

     d) caprine: capra bionda dell'Adamello, mochena. [16]

     3. Il premio di cui ai commi 1 e 2 non può essere cumulato con analoghe misure previste da strumenti attuativi della normativa comunitaria. Tale premio viene erogato secondo le condizioni previste dal piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2007-2013 [17].

 

     Art. 23. Recupero delle superfici foraggiere abbandonate.

     1. Al fine di evitare pregiudizi ambientali, rischi di incendio e degrado del territorio connessi all’esistenza di terre agricole abbandonate, può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 90 per cento, nel limite di 1.291 euro per ettaro, della spesa ammessa per il recupero, anche mediante lo sfalcio, di superfici foraggiere abbandonate [18].

     2. Si considerano superfici foraggiere abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, non destinate a utilizzazioni agrarie da almeno tre annate agrarie. Inoltre si considerano superfici foraggiere abbandonate le terre su cui attività di sfalcio, pascolo o coltivazione sono documentabili negli ultimi dieci anni ed attualmente in fase di colonizzazione da parte della vegetazione forestale, a prescindere da eventuali diverse classificazioni degli strumenti urbanistici o di pianificazione economica o forestale in vigore, fermo restando che non sono comunque considerate boscate le aree di neocolonizzazione di pascoli o superfici foraggiere abbandonate con vegetazione forestale arborea o arbustiva con altezza inferiore a due metri. Per queste ultime l'importo di cui al comma 1 è triplicato. La Giunta provinciale, con propria deliberazione e con riferimento al piano urbanistico provinciale e ai piani forestali e montani, individua le caratteristiche delle terre da considerare superfici foraggiere abbandonate ai fini del presente comma [19].

     3. I comuni interessati sono tenuti ad individuare nell’ambito del proprio territorio le superfici foraggiere abbandonate mediante apposite delimitazioni cartografiche. L’individuazione delle superfici è soggetta all’approvazione della Giunta provinciale.

     4. Sulla base delle richieste dei comuni la Giunta provinciale determina annualmente le somme da assegnare per l’attuazione, secondo le modalità previste da quest’articolo, degli interventi di recupero delle superfici individuate ai sensi del comma 3, nonché per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 8. L’erogazione delle somme assegnate ai comuni è effettuata con le procedure di cui all’articolo 11.

     5. I comuni, tenuto conto delle assegnazioni provinciali, invitano i proprietari o gli altri aventi titolo sulle superfici foraggiere individuate ai sensi del comma 3 ad effettuare gli interventi di recupero.

     6. Ai proprietari o agli altri aventi titolo che effettuano gli interventi di recupero e che si impegnano a proseguire la coltivazione della superficie prativa per almeno un quinquennio secondo i criteri agronomici fissati dalla Giunta provinciale, anche a mezzo del pascolamento, i comuni concedono il contributo di cui al comma 1.

     Nel caso in cui il proprietario o altro avente titolo non ottemperi all’invito ad effettuare gli interventi di recupero ovvero, previo invito a provvedere, non effettui nei cinque anni successivi al recupero la prosecuzione della coltivazione delle superfici, i relativi interventi possono essere effettuati direttamente dai comuni, con il recupero a carico del proprietario o avente titolo del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; i comuni non procedono al recupero nei casi in cui le somme dovute dai proprietari siano inferiori all’importo fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio provinciale a termini dell’articolo 52 della legge provinciale n. 7 del 1979. A coloro che realizzano gli interventi di recupero possono essere concessi i contributi previsti dal presente comma anche se gli stessi non sono iscritti all’albo degli agricoltori e non sono dotati di partita IVA.

     7. Per la realizzazione diretta degli interventi di recupero i comuni possono avvalersi anche di imprenditori agricoli singoli ed associati, dei consorzi di miglioramento fondiario, ivi compresi quelli irrigui, costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove forme per la bonifica integrale), ed in subordine di cooperative aventi tra gli scopi sociali quello di effettuare iniziative di recupero ambientale, con preferenza ai soggetti residenti o aventi sede in un comune ricadente in tutto o in parte nelle zone particolarmente svantaggiate di cui alla presente legge.

     8. Ai proprietari o agli altri aventi titolo che hanno provveduto al recupero delle superfici foraggiere abbandonate e che proseguono la coltivazione delle superfici, nel rispetto dell’impegno previsto dal comma 6, i comuni possono concedere negli anni successivi un contributo fino alla misura massima del 90 per cento su una spesa massima ammissibile di 516 euro per ettaro, nel caso di prati da sfalcio, e di 129,11 euro per ettaro, nel caso di pascoli per la prosecuzione della coltivazione [20].

     9. Ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) la comunità può svolgere in forma associata le competenze dei comuni attribuite dal presente articolo. In tal caso le somme per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono assegnate ed erogate alla comunità con l'osservanza delle procedure previste per i comuni [21].

     9 bis. In presenza dell'indisponibilità dei comuni ad accedere alle provvidenze previste dal presente articolo, possono inoltrare richiesta per l'accesso alle medesime gli operatori singoli o associati che si impegnano all'effettuazione dell'azione di recupero e alla prosecuzione della coltivazione della medesima area prativa per almeno 5 anni e su una superficie minima di 1 ettaro. In assenza di delimitazioni cartografiche operate dal comune e di provvedimenti adottati dal medesimo, per l'individuazione delle aree prative la cui mancata coltivazione può costituire rischio ambientale di cui al comma 1 di questo articolo, l'ammissibilità delle domande proposte da operatori agricoli singoli o associati è subordinata all'accertamento della sussistenza dei rischi citati da parte della struttura responsabile dell'istruttoria delle domande [22].

     9 ter. Le domande di contributo per l'azione di recupero delle aree presentate da operatori singoli o associati ai sensi del comma 9 bis di questo articolo, debbono essere complete di:

     a) cartografia riportante le particelle oggetto di recupero e successiva coltivazione;

     b) relazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni del recupero;

     c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, riportante il titolo di possesso della particella fondiaria o delle particelle fondiarie e, nel caso di particella o particelle non in proprietà, della precisazione di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario o dei proprietari all'azione di recupero e prosecuzione almeno quinquennale della coltivazione [23].

     9 quater. Per le attività di cui al comma 9 bis la Provincia può concedere un contributo fino alla misura massima prevista dai commi 1 e 8 di questo articolo [24].

     10. Nel caso di mancato rispetto dell’impegno a proseguire la coltivazione della superficie prativa per almeno un quinquennio secondo quanto previsto dal comma 6, i comuni procedono alla revoca del contributo concesso ed i beneficiari devono restituire ai comuni medesimi le somme riscosse, maggiorate dagli interessi legali.

     11. Sono escluse dall’applicazione di quest’articolo le superfici per le quali sia stata presentata domanda intesa ad ottenere l’assegnazione dei terreni ai sensi della legge provinciale 27 aprile 1981, n. 8 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate).

 

     Art. 24. Interventi di sostegno all’attività di alpeggio.

     1. Al fine del mantenimento della pratica dell’alpeggio, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), e d), che gestiscono direttamente alpeggi e malghe può essere concesso un premio annuo per ettaro fino ad un importo massimo di 72 euro, volto a compensare i costi dovuti alla pratica dell’alpeggio.

     2. Il premio di cui al comma 1 non può essere cumulato con analoghe misure previste da strumenti attuativi della normativa comunitaria. Tale premio viene erogato secondo le condizioni previste dalla misura 6.2.2 del piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006.

 

     Art. 25. Alpicoltura.

     1. Al fine di qualificare e tutelare i pascoli e l’ambiente naturale montano può essere concesso un contributo per la sistemazione e il miglioramento dei pascoli ed alpeggi utilizzati in comune e per l’attuazione di tutte le opere e servizi necessari per assicurare o migliorare la loro gestione, ivi comprese le relative infrastrutture.

     2. Le agevolazioni possono essere concesse:

     a) ai proprietari degli alpeggi e ai soggetti che gestiscono e amministrano proprietà pubbliche e collettive che s’impegnino a concederli per almeno dieci anni ad allevatori, preferibilmente associati, con priorità a quelli residenti in provincia di Trento;

     b) ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), che svolgano prevalentemente attività di miglioramento e potenziamento del patrimonio zootecnico, per la ristrutturazione o riattamento delle strutture esistenti e la successiva gestione degli alpeggi e delle strutture in loro disponibilità per almeno dieci anni, anche tramite allevatori associati;

     c) ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), per la qualificazione degli alpeggi e delle strutture di malga compresi nei propri territori;

     d) ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e alle società costituite da allevatori, per la gestione comune dei pascoli, purché essi abbiano la disponibilità di alpeggi, in proprietà o a diverso titolo, limitatamente all’acquisto di attrezzature.

     3. La misura massima del contributo in conto capitale per le iniziative di cui al comma 1 promosse dai soggetti che gestiscono e amministrano proprietà pubbliche e collettive è elevata all’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è erogato secondo le condizioni previste dalla misura 15.2 del piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006. La misura massima del contributo in conto capitale per le iniziative realizzate dalle cooperative di trasformazione/commercializzazione è fissata al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     4. Inoltre possono essere concessi agli enti pubblici contributi in conto capitale, sino a un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l’acquisto di terreni allo scopo di poter meglio attuare le iniziative di cui al comma 1.

     4 bis. I pascoli montani di proprietà dei comuni e i pascoli gravati di uso civico appartenenti alla Magnifica Comunità di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez e alle associazioni agrarie di diritto pubblico, nonché quelli gestiti dalle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC), sono utilizzati in coerenza con i criteri generali definiti dalla Giunta provinciale e tenuto conto dello schema-tipo di disciplinare tecnico-economico predisposto dalla Giunta medesima. È comunque fatto salvo per il censita il diritto di uso civico [25].

 

     Art. 26. Iniziative volte all’incentivazione delle pluriattività.

     1. Al fine di incentivare attività complementari o alternative a quella agricola, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), può essere concesso un contributo per l’adeguamento e la realizzazione di strutture aziendali e l’acquisto di macchine e attrezzature per lo svolgimento di piccole attività artigianali connesse all’uso e alla valorizzazione di risorse locali e di mestieri tradizionali, nonché per la vendita dei prodotti. Le agevolazioni sono concesse applicando la normativa comunitaria del regime di aiuto “de minimis”, di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”).

     2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse anche per iniziative promosse fuori dalle zone sfavorite delimitate ai sensi dell’articolo 19.

     3. Per l’apprestamento di locali e strutture da affidare in gestione per l’esercizio dell’attività di turismo rurale, ivi compreso l’agriturismo collettivo, possono essere concessi ai comuni e alle loro forme collaborative, alle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC), alla Magnifica Comunità di Fiemme e ad altri enti di diritto pubblico, contributi in conto capitale nella misura massima dell’80 per cento. Per tali iniziative non si applica la normativa comunitaria del regime di aiuto “de minimis”.

 

     Art. 27. Iniziative agrituristiche.

     1. Al fine di incentivare l’agriturismo, ai soggetti iscritti nell’elenco provinciale degli idonei all’esercizio dell’attività agrituristica di cui all’articolo 3 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell’agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori), nonché a coloro i quali intendono avviare una attività agrituristica ai sensi della medesima legge, può essere concesso un contributo per l’acquisto, l’ampliamento, la sistemazione dei locali e strutture necessari per lo svolgimento delle attività agrituristiche. Le agevolazioni possono essere concesse anche per la realizzazione di nuovi locali e strutture purché l’operatore non abbia alienato nel medesimo comune o in comuni limitrofi, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda, locali o strutture utilizzabili per l’esercizio dell’attività agrituristica, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6. Le agevolazioni sono concesse applicando la normativa comunitaria del regime di aiuto “de minimis”.

     2. Le agevolazioni previste da quest’articolo possono essere concesse anche per attività agrituristiche esercitate fuori dalle zone sfavorite delimitate ai sensi dell’articolo 19.

 

CAPO IV

INTERVENTI A FAVORE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELL’IMPRESA AGRICOLA

 

     Art. 28. Potenziamento delle strutture.

     1. Al fine di favorire le attività di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici svolte da cooperative e da altre forme associative, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed i), può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento per la realizzazione, l’acquisto, l’ampliamento, l’ammodernamento di:

     a) strutture per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti, per i relativi impianti e attrezzature, ivi compresi quelli necessari per lo smaltimento e la depurazione dei reflui;

     b) locali per lo svolgimento delle attività dei servizi di gestione a favore dei soci;

     c) centri per la fecondazione artificiale.

     2. Il contributo può essere concesso, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile, anche alle società di capitali diverse da quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), purché svolgano attività che concorrano al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base nel settore industriale agroalimentare.

     3. Qualora la realizzazione degli interventi derivi da cause di forza maggiore e indipendenti dalla volontà del beneficiario, l’entità dell’agevolazione può essere elevata al 50 per cento della spesa ammessa, solo nei casi in cui il trasferimento degli stabilimenti avviene in presenza di un interesse pubblico con esproprio [26].

     4. Il contributo può essere concesso anche sulla spesa relativa all’acquisto del terreno occorrente per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

 

     Art. 29. Aiuti per il potenziamento dell’attività produttiva e commerciale. [27]

     [1. Al fine di favorire i processi di adeguamento della dimensione e della struttura patrimoniale e finanziaria delle cooperative agricole e delle altre forme associative, possono essere concesse agevolazioni ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed i), nella misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di azioni di potenziamento dell’attività produttiva e commerciale con l’acquisizione da parte dei medesimi soggetti di quote di maggioranza in imprese agroalimentari organizzate in forma di società di capitali. L’importo sovvenzionabile per l’acquisizione delle quote è determinato in base al valore dei beni immobili e degli impianti delle società di cui s’intende acquisire il controllo, escludendo le valutazioni connesse all’avviamento commerciale, al posizionamento dei prodotti sul mercato e alla presenza di brevetti.]

 

     Art. 30. Agevolazioni per l’erogazione di servizi a soci di società cooperative.

     1. Per favorire i servizi alle aziende volti a contenere i costi e razionalizzare l’impiego dei mezzi di produzione, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), alle cooperative agricole di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), iscritte nel registro di cui alla legge regionale n. 7 del 1954, purché abbiano come esclusivo oggetto sociale la fornitura di servizi ai soci, può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 40 per cento per l’acquisto, la realizzazione, l’ampliamento e l’ammodernamento di impianti per l’approvvigionamento di scorte e mezzi di produzione, ivi compresi gli impianti per la difesa antiparassitaria e le macchine e attrezzature agricole destinate all’uso collettivo da parte dei soci.

 

     Art. 31. Agevolazioni per l’avviamento e il funzionamento delle forme associative.

     1. Allo scopo di favorire l’associazionismo e la cooperazione agricola può essere concesso, per un periodo di quattro anni, un contributo fino alla misura massima dell’80 per cento dei costi di avviamento sostenuti nel primo anno, ridotto del 20 per cento per ciascun anno d’esercizio successivo, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), nonché ai consorzi di tutela, anche a carattere interprovinciale, che istituzionalmente svolgono compiti di tutela di marchi di origine e di qualità dei prodotti dell’agricoltura del Trentino e di assistenza economico-amministrativa a favore dei propri associati. Nel caso di consorzi a carattere interprovinciale il contributo è computato sulla quota a carico delle cooperative provinciali.

     2. Allo scopo di sostenere l’attività ausiliaria all’agricoltura e a favore della collettività, può essere concesso, per un periodo di quattro anni, un contributo fino alla misura massima dell’80 per cento delle spese di gestione relative alla costituzione, fusione e ampliamento ritenute ammissibili, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), ridotte del 20 per cento per ciascun anno d’esercizio successivo. Per ampliamento s'intende un'espansione quantitativa delle attività pari almeno al 30 per cento; sono ammissibili agli aiuti unicamente le spese derivanti dai compiti aggiuntivi conseguenti all'ampliamento [28].

 

     Art. 32. Agevolazioni per le attività di revisione e assistenza tecnica ai consorzi di miglioramento fondiario.

     1. Al fine di attuare l’attività di revisione di cui all’articolo 27, comma 2, lettera f), della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 (Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura), la Provincia può procedere direttamente allo svolgimento dell’attività o affidarne lo svolgimento, previa convenzione e con le procedure di cui alla legge provinciale n. 23 del 1990 e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), a soggetti riconosciuti idonei a svolgere tale compito dalla Giunta provinciale e selezionati in conformità a una procedura trasparente e non discriminatoria.

     2. Al fine di migliorare l’efficienza e la professionalità dei consorzi di miglioramento fondiario di primo e secondo grado, può essere concesso ai consorzi medesimi o alle loro associazioni di rappresentanza, tutela e assistenza, un contributo fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a copertura dei costi sostenuti per servizi di assistenza tecnico-amministrativa specifici.

 

     Art. 33. Finanziamento per la gestione dei consorzi pubblici di bonifica.

     1. La Provincia concorre, in misura non superiore all’80 per cento, al finanziamento delle spese di gestione sostenute dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f).

 

CAPO V

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E RIORDINAMENTO FONDIARIO

 

     Art. 34. Opere collettive di miglioramento fondiario.

     1. Al fine di sviluppare e migliorare le opere collettive infrastrutturali di miglioramento fondiario connesse allo sviluppo dell’attività agricola, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), nonché alla Magnifica Comunità di Fiemme, può essere concesso un contributo nella misura massima del 90 per cento per la realizzazione e la sistemazione delle strade interpoderali, di acquedotti potabili, elettrodotti, linee telefoniche e collegamenti fognari, nonché per le attrezzature necessarie alla loro manutenzione. Per tali iniziative non si applica il divieto di cumulo previsto dall’articolo 5 [29].

     2. L’approvazione dei progetti relativi alle iniziative previste da quest’articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché d’indifferibilità e urgenza dei lavori.

 

     Art. 35. Irrigazione e bonifica.

     1. Al fine di un equo e razionale uso collettivo delle risorse idriche e del miglioramento e consolidamento della qualità delle produzioni, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f) e g), può essere concesso un contributo nella misura massima del 90 per cento:

     a) per le iniziative rivolte alla raccolta, distribuzione, gestione e ricerca delle acque a scopo irriguo, ivi compreso il rinnovo degli impianti preesistenti;

     b) per la realizzazione e l’adeguamento delle opere di bonifica e per la sistemazione agraria del suolo, nonché per l’acquisto delle attrezzature necessarie alla gestione delle spese di bonifica.

     2. Per gli interventi volti all’acquisto o alla realizzazione di locali idonei alla gestione e amministrazione degli impianti, ivi comprese le relative attrezzature, nonché per gli impianti di distribuzione irrigua e gli interventi di bonifica realizzati nell’interesse delle singole aziende agricole l’intervento massimo è ridotto alla misura massima del 50 per cento.

     3. L’approvazione da parte della Provincia dei progetti relativi alle iniziative di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché d’indifferibilità e urgenza dei lavori.

     4. La Provincia assume a proprio totale carico le spese per la realizzazione e la manutenzione delle opere di bonifica previste dall’articolo 2, secondo comma, del regio decreto n. 215 del 1933, affidate in concessione agli organismi o enti di cui all’articolo 13 del regio decreto n. 215 del 1933.

 

     Art. 36. Interventi per il riordino fondiario.

     1. Al fine di migliorare la struttura produttiva delle aziende agricole la Provincia può assegnare ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f) e g), somme fino alla concorrenza dell’ammontare delle spese necessarie per lo studio, la redazione e l’attuazione di piani di riordinamento fondiario riguardanti un’adeguata estensione di territorio di un comune o più comuni limitrofi.

     2. I piani possono essere redatti e attuati a cura dei consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario o di ricomposizione fondiaria con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente.

     3. Qualora sia opportuno per agevolare la realizzazione dei piani di riordinamento fondiario, il limite del 30 per cento di cui all’articolo 22, terzo comma, del regio decreto n. 215 del 1933, può essere superato, con l’assenso del proprietario interessato.

     4. Le particelle fondiarie interessate ai piani di riordinamento fondiario o alle permute, attuati con le agevolazioni previste da quest’articolo, sono soggette per quindici anni a vincolo di indivisibilità. Questo vincolo dev’essere espressamente menzionato negli atti relativi alla permuta e annotato nel libro fondiario a cura e spese del beneficiario.

     5. In ordine all’eventuale revoca del vincolo in caso di successione ereditaria si applica, per quanto compatibile, l’articolo 11, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817 (Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice).

 

     Art. 37. Commissione per la stima dei terreni compresi nel piano di riordinamento fondiario.

     1. La stima per la determinazione del valore dei terreni compresi nel piano di riordinamento fondiario è eseguita da una commissione nominata dagli enti che promuovono il piano. La commissione di stima è costituita da:

     a) due rappresentanti dell’ente che promuove il piano di riordinamento fondiario, di cui uno con funzioni di presidente;

     b) un funzionario della Provincia;

     c) un tecnico iscritto all’albo professionale degli agronomi o al collegio dei periti agrari o dei geometri, designato dai relativi ordini;

     d) un rappresentante per ciascuno dei comuni in cui sono compresi i terreni interessati al riordinamento.

     2. I membri della commissione, ad eccezione dei rappresentanti dell’ente che promuove il piano di riordinamento fondiario, non devono essere proprietari di beni fondiari interessati dal riordinamento.

     3. La stima del valore delle singole particelle fondiarie è effettuata sulla base della stima di particelle campione individuate dalla commissione.

     4. Gli addetti alla compilazione del piano possono accedere ai terreni compresi nel perimetro della zona da riordinare per tutte le operazioni di rilievo, tracciamento dei confini, misurazioni, consegne e altre operazioni tecniche, senza bisogno di preavviso.

     5. La stima è depositata per almeno quindici giorni presso il comune in cui è situata la maggior parte dei terreni da sistemare. Dell’avvenuto deposito è dato avviso all’albo dei comuni interessati e mediante pubblicazione in due quotidiani locali. Entro trenta giorni dall’ultimo giorno dell’avvenuto deposito gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta provinciale avverso le determinazioni effettuate dalla commissione. Il ricorso è presentato presso il comune ove è stata depositata la stima. Ad avvenuta scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il sindaco trasmette alla struttura provinciale competente la stima depositata, unitamente all’attestazione dell’avvenuta pubblicazione e ai ricorsi pervenuti.

     6. La Giunta provinciale decide in merito ai ricorsi pervenuti e, sentito il parere della commissione di tecnici e giurisperiti di cui all’articolo 28 del regio decreto n. 215 del 1933, approva in via definitiva la stima.

 

     Art. 38. Disposizioni particolari relative al piano di riordinamento fondiario.

     1. La durata del deposito del piano di riordinamento fondiario presso la segreteria del comune, ai sensi dell’articolo 26, secondo comma, del regio decreto n. 215 del 1933, è fissata in trenta giorni.

     2. Il termine di novanta giorni per la proposizione del reclamo di cui dell’articolo 27, primo comma, del regio decreto n. 215 del 1933, è ridotto a trenta giorni.

     3. Il termine di trenta giorni per la trascrizione del piano di riordinamento fondiario di cui dell’articolo 33, primo comma, del regio decreto n. 215 del 1933, è rideterminato in dodici mesi decorrenti dalla data di approvazione del piano. Entro il termine di dodici mesi l’ente che promuove il piano di riordinamento fondiario provvede all’adeguamento del piano in relazione agli eventuali trasferimenti intervenuti dopo la sua compilazione.

 

     Art. 39. Agevolazioni per le operazioni connesse al riordinamento fondiario.

     1. Ai proprietari di terreni compresi nel piano di riordinamento fondiario, che cedano tali terreni ad altri proprietari di fondi compresi nello stesso piano, che siano conduttori di aziende agricole e che presentino i requisiti stabiliti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), può essere concesso un contributo in conto capitale fino al 50 per cento del valore di stima determinato ai sensi dell’articolo 37.

     2. Possono beneficiare del contributo di cui al comma 1 i proprietari dei terreni la cui superficie complessiva all’interno del riordinamento è inferiore a un ettaro e che cessino di esercitare l’attività agricola.

     3. L’entità dell’aiuto corrisposto sul medesimo terreno ai sensi di quest’articolo e dell’articolo 41 non può superare, in ogni caso, il 50 per cento del valore del terreno stesso.

 

     Art. 40. Interventi per il riordinamento agrario.

     1. Al fine di elevare le capacità produttive dei terreni, di consentire una razionale utilizzazione della potenzialità produttiva esistente, di favorire una riduzione nei costi di coltivazione, la Provincia può concedere ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e), g) e h), un contributo in misura non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione d’iniziative, progetti e programmi di riordinamento agrario, concernenti l’introduzione di nuovi ordinamenti colturali o il riordinamento di quelli esistenti o altre sistemazioni agrarie in funzione di idonei assetti produttivi anche volti a valorizzare terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati individuati dai comuni con apposite delimitazioni cartografiche.

 

     Art. 41. Sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice.

     1. Allo scopo di favorire la formazione e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, di stimolare e valorizzare, in particolare, l’imprenditoria giovanile in agricoltura, nonché la costituzione e il mantenimento di convenienti unità colturali, può essere concesso un contributo in conto interessi pari alla misura massima del 65 per cento del tasso d’interesse applicato sui mutui di durata massima ventennale per l’acquisto di fondi rustici o di terreni idonei alla costituzione e all’ampliamento di aziende valide sotto il profilo tecnico ed economico. L'importo totale dell'aiuto non può comunque superare il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Limitatamente agli acquisti di terreni attuati nelle zone sfavorite delimitate ai sensi dell’articolo 19 e per le iniziative rientranti nella soglia determinata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera q), nonché per gli acquisti di terreni che costituiscono operazioni di accorpamento nell’ambito dei piani di riordinamento fondiario di cui all’articolo 36, in alternativa al contributo in conto interessi può essere concesso un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ivi comprese le spese notarili, fiscali e professionali, determinata attualizzando il contributo in annualità. Nel calcolo si tiene conto di tutte le spese connesse all’acquisto ammesse ad agevolazione [30].

     2. Possono beneficiare delle provvidenze previste dal comma 1:

     a) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

     b) le cooperative che hanno come oggetto sociale prevalente la conduzione di terreni;

     c) i salariati agricoli singoli o associati, assunti a tempo indeterminato, che prestino oltre duecento giornate lavorative annue;

     d) i laureati in scienze agrarie o delle produzioni animali e i diplomati degli istituti tecnici o delle scuole professionali di agricoltura, purché non abbiano superato i quarant’anni di età.

     3. È condizione necessaria per accedere alle agevolazioni che l’impresa agricola, dopo le operazioni di acquisto, mantenga o assuma forma d’impresa familiare diretto-coltivatrice ai sensi dell’articolo 2, comma 2; entro due anni dall’acquisto l’impresa deve inoltre presentare i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Nel caso di cooperative il lavoro dev’essere fornito per almeno un terzo direttamente e abitualmente dai singoli soci e dai singoli componenti i rispettivi nuclei familiari.

     4. Per quanto non diversamente disposto da quest’articolo si applicano le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), della legge n. 817 del 1971 e dell’articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) con i seguenti adattamenti:

     a) fermo restando quanto disposto dalla normativa statale in materia di vincolo di indivisibilità, il vincolo di inalienabilità e di mantenimento della diretta coltivazione di cui all’articolo 28 della legge n. 590 del 1965 e all’articolo 12 della legge n. 817 del 1971 è stabilito in dieci anni; oltre ai casi ivi previsti, il predetto vincolo non opera nel caso di trasferimento dell’azienda nell’ambito della famiglia diretto-coltivatrice; in tale caso il residuo mutuo e i vincoli relativi sono trasferiti a chi subentra nella conduzione dell’azienda;

     b) nel caso di inosservanza del vincolo di cui alla lettera a), la decadenza dalle agevolazioni concesse ai sensi di quest’articolo è dichiarata dalla Provincia e comporta la revoca delle agevolazioni nonché la restituzione da parte del beneficiario delle somme già erogate, maggiorate degli interessi ad un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca per le scoperture di cassa della Provincia presso il proprio tesoriere.

     5. Quanto disposto dal comma 4 trova applicazione anche con riferimento ai benefici concessi antecedentemente alla data di entrata in vigore di questa legge. I vincoli ventennali di indivisibilità sono ridotti a quindici anni ancorché già annotati.

     6. Nel caso di compravendita o di permuta di un fondo, soggetto a vincolo di indivisibilità, con un altro fondo agricolo di capacità produttive non inferiori, su richiesta dell’interessato può essere autorizzato il trasferimento del vincolo sul nuovo fondo. Il trasferimento può intervenire anche in caso di subingresso di più figli nella conduzione dell’azienda dell’impresa familiare diretto-coltivatrice, a condizione che si formino imprese efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Per morte del titolare e di componenti il nucleo familiare o infortuni comportanti inabilità permanente, qualora non sia possibile la prosecuzione dell’attività agricola nell’ambito della famiglia, può essere autorizzata la cancellazione del vincolo di indivisibilità. Inoltre può essere autorizzata la cancellazione del vincolo di indivisibilità in caso di frazionamento o di vendite parziali di fondi, purché il frazionamento o la vendita non interessi una superficie complessiva superiore a 10 are.

     7. Qualora, a seguito dell’autorizzazione all’acquisto, non sia stato adottato il conseguente provvedimento di concessione dell’agevolazione nel corso del medesimo anno, le relative iniziative sono finanziate nell’esercizio successivo con priorità rispetto alle nuove domande.

 

     Art. 41 bis. Azioni per la tutela del benessere degli animali [31]

1. Le finalità di tutela del benessere degli animali previste dalla legge provinciale sugli animali d'affezione si applicano, in quanto compatibili, alle produzioni zootecniche.

2. La Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, promuove, in collaborazione con le associazioni degli allevatori, la definizione di un documento sulle migliori prassi per la corretta detenzione degli animali da allevamento, per tutelarne il benessere.

3. In collaborazione con le associazioni degli allevatori, la Provincia verifica le condizioni degli animali da allevamento e promuove iniziative di comunicazione ed educazione finalizzate a innalzare gli standard di qualità dell'allevamento per migliorare il benessere degli animali da reddito.

 

CAPO VI

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE PRODUZIONI ANIMALI E VEGETALI

 

     Art. 42. Agevolazioni per la zootecnia.

     1. Al fine di promuovere le produzioni zootecniche, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), può essere concesso un contributo per:

     a) l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento delle strutture zootecniche e di macellazione aziendale, la viabilità di accesso e i relativi allacciamenti;

     b) l’acquisto di attrezzature e macchine;

     c) la realizzazione e adeguamento di strutture aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni zootecniche, purché la produzione aziendale trasformata sia prevalente;

     d) il primo acquisto di riproduttori selezionati, al fine del miglioramento genetico del patrimonio zootecnico;

     e) investimenti diretti alla tutela e al miglioramento ambientale o al miglioramento delle condizioni d’igiene e benessere degli animali o all’adeguamento alla normativa igienico-sanitaria.

     2. Per poter beneficiare degli interventi di cui al comma 1, lettera a), i richiedenti devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

     a) la densità di capi allevati in azienda non può essere superiore a 2,5 UBA per ettaro di superficie destinata all’alimentazione del bestiame; in tale superficie viene computata l’eventuale superficie dell’alpeggio in ragione di 0,3 ettari per ogni UBA alpeggiata;

     b) la capacità produttiva in unità foraggiere dell’azienda, ivi compreso il pascolo, rispetto al fabbisogno alimentare del bestiame allevato deve essere almeno:

     1) pari al 60 per cento per il bestiame bovino da latte o da allevamento, equino, ovino e caprino;

     2) pari al 35 per cento per il bestiame bovino da ingrasso e suino.

     3. Per il settore avicolo e suinicolo le agevolazioni per l’aumento della capacità produttiva delle aziende sono concesse solamente ai beneficiari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei limiti di dieci suini o cento uccelli mediamente presenti in azienda.

 

     Art. 43. Disposizioni particolari per la zootecnia.

     1. Per potenziare e migliorare il patrimonio zootecnico la Provincia assicura lo svolgimento delle seguenti attività:

     a) l’impianto e la tenuta dei libri genealogici e l’espletamento dei controlli morfo-funzionali;

     b) l’assistenza tecnica finalizzata al miglioramento qualitativo del bestiame attraverso le attività di selezione, compresa la realizzazione di manifestazioni zootecniche, nonché l’attuazione delle attività connesse alla normativa in materia d’identificazione e registrazione degli animali in applicazione e nei limiti del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio [32];

     c) i controlli obbligatori in applicazione della normativa vigente per il miglioramento qualitativo del latte [33];

     d) l’assistenza tecnica finalizzata al miglioramento della fertilità e della fecondità del bestiame [34].

     2. Le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere affidate alla Federazione provinciale allevatori, tenuto conto anche di quanto stabilito all’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), mediante apposita convenzione nella quale sono regolati i rapporti, anche patrimoniali, tra le parti. In alternativa alla predetta convenzione, anche per le altre iniziative di cui al comma 1, possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile alla medesima Federazione provinciale allevatori o ad altri enti o organismi particolarmente qualificati operanti nel campo del settore zootecnico-lattiero caseario, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

     [3. In aggiunta alle attività di cui al comma 1 di quest’articolo, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), possono essere concessi contributi:

     a) fino alla misura massima del 70 per cento dei costi relativi alle attività di servizio e per l’assistenza tecnica finalizzata al miglioramento della fertilità e della fecondità del bestiame [35];

     b) fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, per l’acquisto di riproduttori iscritti nei libri genealogici.] [36]

 

     Art. 43 bis. Interventi per lo smaltimento di materiale a rischio. [37]

     1. Per l'assolvimento dell'obbligo dello smaltimento del materiale specifico a rischio, a seguito del manifestarsi di casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE), e per tutelare la salute umana e la protezione dell'ambiente, la Provincia, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia, riconosce a titolo di contributi i costi relativi alla raccolta ed alla distruzione dei capi della specie bovina, equina, suina, ovicaprina, avicunicola e delle trote morte. Dette attività sono svolte dalla Federazione provinciale allevatori.

     2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono definite dalla Giunta con la deliberazione prevista dall'articolo 3.

 

     Art. 43 ter. Coltivazione, raccolta e commercio di piante officinali coltivate in Trentino. [38]

     1. La Provincia riconosce e promuove, in quanto attività agricole realizzate in provincia di Trento, la produzione di piante officinali coltivate in Trentino, individuate da apposito elenco tramite regolamento di attuazione da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione. Promuove inoltre l'aggiornamento tecnico degli operatori sui temi della coltivazione, raccolta, conservazione e commercializzazione di tali prodotti nonché l'adozione di specifici disciplinari di produzione a tutela dell'ambiente e del consumatore.

     2. Il prodotto risultante dall'attività agricola di coltivazione in ambito provinciale delle singole specie di cui al comma 1 può essere commercializzato tal quale o in seguito ad operazioni di prima trasformazione connesse all'azienda agricola quali ad esempio taglio, essiccazione e distillazione.

     3. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, la Provincia disciplina con proprio regolamento la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, la trasformazione, il confezionamento e il commercio di piante officinali coltivate in Trentino. Il regolamento comprende le disposizioni necessarie a tutelare la sanità e l'igiene pubblica. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legislazione provinciale in vigore in materia di protezione della flora alpina.

     4. Per qualificare l'attività di produzione e prima trasformazione delle piante officinali coltivate in Trentino, la Provincia promuove la partecipazione degli agricoltori a corsi di qualificazione professionale. Il corso di qualificazione professionale per coltivatori di piante officinali è organizzato dalla Provincia con le modalità stabilite dal regolamento. Sono considerati validi, ai fini di questo comma, gli attestati di frequenza a corsi aventi analoghe caratteristiche organizzati dalla Provincia di Bolzano o da altre regioni.

     5. In caso di violazioni del regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro.

     6. In caso di violazione reiterata il sindaco del comune competente vieta la prosecuzione dell'attività di produzione, trasformazione e vendita al pubblico per un periodo compreso fra sei mesi e un anno. Se successivamente viene accertata un'altra violazione della stessa specie o la reiterazione è specifica, il sindaco vieta la prosecuzione dell'attività per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni.

     7. Se dal fatto deriva pericolo per l'igiene e la sanità pubblica il sindaco vieta immediatamente la prosecuzione dell'attività.

     8. Per le violazioni riguardanti l'igiene nella produzione e nel commercio dei prodotti alimentari nonché la loro etichettatura si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente in materia.

 

     Art. 44. Agevolazioni per l’apicoltura.

     1. Allo scopo di promuovere e sviluppare l’apicoltura, anche come fattore di miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), d), e) ed i), possono essere concesse agevolazioni per:

     a) l’impianto di nuovi apiari, l’ampliamento di quelli esistenti e la predisposizione di locali per la lavorazione del miele;

     b) la trasformazione degli allevamenti apistici da stanziali a nomadi, soprattutto nelle zone frutticole;

     c) l’acquisto di macchine e attrezzature per l’esercizio dell’attività apistica, nonché la realizzazione di locali adibiti al loro deposito.

     2. Per le iniziative di cui al comma 1 proposte dai soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed i), la percentuale massima dell’agevolazione è fissata al 40 per cento.

 

     Art. 45. Agevolazioni per l’acquacoltura e l’elicicoltura.

     1. Al fine di promuovere, sviluppare e risanare l’allevamento di pesci, di anfibi, di crostacei e di molluschi eduli, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), d), e) ed i), può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 40 per cento per:

     a) l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento delle strutture di allevamento, ivi comprese le attrezzature fisse;

     b) le operazioni necessarie per l’esecuzione dei piani di risanamento, nonché il reintegro del materiale ittico di ripopolamento con soggetti ufficialmente indenni.

     2. Qualora le iniziative di cui al comma 1 comportino l’utilizzo di tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti negativi sull’ambiente la percentuale massima dell’agevolazione può essere elevata al 50 per cento.

     3. Le agevolazioni per le iniziative di cui al comma 1, lettera b), possono essere concesse soltanto ai soggetti che aderiscono ai piani di risanamento e profilassi delle malattie infettive approvati dalla Provincia.

     4. In caso d’iniziative resesi necessarie a seguito di provvedimenti da parte dell’autorità sanitaria, i benefici di quest’articolo possono essere concessi a tutti gli allevatori interessati che ne facciano domanda, e il contributo è elevabile fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

 

     Art. 46. Agevolazioni per le produzioni vegetali.

     1. Al fine di promuovere il miglioramento delle produzioni vegetali, anche attraverso la realizzazione di strutture e di opere di miglioramento fondiario, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, a esclusione di quelli indicati dalle lettere f), g) e h), può essere concesso un contributo per le seguenti iniziative:

     a) rinnovi e ammodernamenti di impianti viticoli, frutticoli e olivicoli, al fine di adeguare le produzioni alle esigenze del mercato, alla vocazione e tipicità delle aree;

     b) nuovi impianti con specie frutticole e viticole compatibili con le disposizioni di cui alle organizzazioni comuni di mercato;

     c) impianti di colture erbacee e arbustive, nonché colture orticole e da tubero; sono esclusi, in ogni caso, interventi per impianti di colture annuali;

     d) attrezzature e macchinari per operazioni colturali e di raccolta;

     e) realizzazione e adeguamento di strutture aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni vegetali;

     f) realizzazione e adeguamento di serre, tunnel leggeri e coperture, acquisto di attrezzature per le coltivazioni protette e acquisto e installazione d’impianti fissi di reti antigrandine;

     g) realizzazione d’impianti irrigui, fabbricati aziendali e altre opere di miglioramento fondiario, ivi compresi gli interventi di miglioramento qualitativo dei prati e dei pascoli e gli interventi di disboscamento [39];

     h) realizzazione degli investimenti materiali necessari per l’acquisizione di certificazioni di qualità e conformità e per il rispetto della normativa igienico-sanitaria e della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

     i) approntamento di carte tematiche di zonazione volte a individuare le colture più adatte per le diverse aree e ambienti, allo scopo di migliorarne il livello qualitativo.

     2. Per le iniziative di cui alle lettere e) ed h) richieste dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed i), la percentuale massima di contributo è fissata al 40 per cento della spesa massima ammissibile.

     3. Al fine di perseguire il miglioramento qualitativo e l’adeguamento del potenziale delle produzioni in funzione delle esigenze del mercato, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), che predispongano programmi di ristrutturazione degli impianti ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1 può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, definita anche in via forfettaria, per l'acquisto e per la posa in opera del materiale vegetale necessario. Sono esclusi, in ogni caso, interventi per impianti di colture annuali. Alle iniziative di cui alla lettera i) del comma 1 può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile. [40]

 

CAPO VII

MISURE PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA E LA QUALITÀ DEI PRODOTTI

 

     Art. 47. Agevolazioni per l’agricoltura biologica.

     1. La Provincia provvede direttamente alla realizzazione d’iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti biologici.

     2. Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), limitatamente alle attività di produzione ottenuta con metodo biologico, e ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), che abbiano come oggetto sociale esclusivo l’esercizio di attività agricola biologica può essere concesso:

     a) un contributo nella misura massima del 40 per cento per la realizzazione, l’acquisto, l’ampliamento, l’ammodernamento e per l’attrezzatura d’impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione, anche diretta, di prodotti biologici, ivi comprese le attrezzature necessarie per lo smaltimento e la depurazione degli scarichi;

     b) un contributo nella misura massima del 50 per cento per la realizzazione d’impianti di colture arboree, erbacee, arbustive e a frutto piccolo e per la dotazione delle attrezzature e macchine per le operazioni colturali e di raccolta.

     3. Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), può essere concesso, inoltre, un contributo fino al massimo del 100 per cento dei costi di avviamento sostenuti nel primo anno, ridotto di venti punti percentuali per ciascun anno di esercizio, in modo che l’intervento sia eliminato dopo cinque anni.

     4. Agli operatori iscritti nell’elenco provinciale degli operatori biologici possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 100 per cento delle spese sostenute per il controllo e per la certificazione del processo produttivo biologico.

 

     Art. 48. Agevolazioni per la qualità dei prodotti.

     1. La Provincia può concedere aiuti ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), per:

     a) incentivare programmi di controllo nel processo produttivo a garanzia delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità, con un intervento massimo per sei anni fino al 100 per cento del costo dei controlli effettuati nel primo anno, ridotto di quindici punti percentuali per ciascun anno a seguire, in modo che al sesto anno l’intervento massimo sia pari al 25 per cento; tali benefici possono essere concessi anche ai consorzi di tutela [41];

     b) sostenere attività connesse allo sviluppo della qualità dei prodotti con un intervento massimo di 100.000 euro per beneficiario e per triennio, per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e al regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari; tali benefici possono essere concessi anche alle associazioni istituite per la presentazione e la gestione delle produzioni di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 e al regolamento (CEE) n. 2082/92 [42].

     2. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nonché alle cooperative di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli, per conto dei singoli imprenditori ad esse associati, che si impegnino ad applicare tecniche di difesa alternative in fruttiviticoltura per almeno cinque anni, può essere concesso un premio fino ad un massimo di 130 euro per ettaro, calcolato sulla base del costo aggiuntivo derivante dall'applicazione di tecniche di difesa alternative [43].

 

CAPO VIII

INTERVENTI INFORMATIVI, FORMATIVI E DIMOSTRATIVI

 

     Art. 49. Interventi e agevolazioni per le attività dimostrative e di studio.

     1. Per sviluppare e migliorare l’efficienza e la professionalità dell’agricoltura trentina la Provincia è autorizzata a sostenere spese per:

     a) l’effettuazione o la partecipazione a seminari, convegni, conferenze, mostre, rassegne o manifestazioni d’interesse agricolo;

     b) consulenze, indagini, progetti e studi di particolare interesse per lo sviluppo dell’economia agricola;

     c) il sostegno, l’adesione o la partecipazione della Provincia a enti, organismi o commissioni operanti in agricoltura anche a livello interregionale, nazionale e internazionale;

     d) la predisposizione e l’attuazione d’iniziative a carattere dimostrativo e di orientamento economico delle imprese nei settori delle produzioni agricole, ivi compresi l’esecuzione di programmi di lotta guidata e integrata riguardante colture erbacee, arbustive ed arboree, nonché l’attuazione d’iniziative a carattere dimostrativo e d’indirizzo volte a realizzare programmi di lotta antiparassitaria e di miglioramento ecologico-ambientale del territorio;

     e) la specializzazione e l’aggiornamento del personale e degli amministratori dei soggetti di cui all’articolo 2, con l’esclusione degli enti pubblici e degli imprenditori di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2, anche mediante viaggi d’istruzione, pubblicazioni e acquisizioni di materiale didattico;

     f) la specializzazione e l’aggiornamento degli imprenditori agricoli e del mondo rurale, ivi comprese le tematiche sulla sicurezza del lavoro, anche attraverso la redazione e diffusione di pubblicazioni e altro materiale divulgativo;

     g) l’effettuazione di analisi di laboratorio relative alle attività di vigilanza istituzionale rese obbligatorie da norme di carattere comunitario, statale o provinciale;

     h) l’effettuazione di analisi nell’ambito dei progetti di dimostrazione o progetti pilota di dimensione limitata, per l’introduzione di nuove tecniche agricole di trasformazione;

     h bis) l'effettuazione di analisi, indagini diagnostiche e consulenze nel campo delle epizozie e fitopatie nell'ambito di progetti dimostrativi o di risanamento, realizzate da parte di istituti pubblici particolarmente qualificati nel settore della ricerca o della diagnostica [44].

     2. Possono essere concesse sovvenzioni alle organizzazioni professionali e di categoria agricole per l’attività d’informazione mediante la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni destinate ai propri associati in relazione alle spese di stampa e di diffusione sostenute.

 

     Art. 50. Sistema informativo agricolo provinciale.

     1. Nell’ambito del sistema informativo provinciale è attivato, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche, il sistema informativo agricolo provinciale come strumento per l’azione di governo e come supporto al funzionamento dell’attività amministrativa.

     2. La Giunta provinciale con propria deliberazione definisce il sistema informativo agricolo provinciale ed i relativi programmi di sviluppo, con particolare riferimento alla costituzione di un catasto delle aziende agricole in cui siano raccolti, anche tramite la prestazione libero professionale di esperti, i dati strutturali delle stesse e quelli relativi alle agevolazioni ad esse concesse, tenuto conto delle esigenze di integrabilità con il sistema informativo provinciale.

 

CAPO IX

EVENTI CALAMITOSI

 

     Art. 51. Agevolazioni a seguito di eventi dannosi.

     1. Allo scopo di favorire la tempestiva ripresa economica delle zone agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, ivi comprese le fitopatologie di eccezionale gravità, la Provincia anticipa le provvidenze previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38) [45].

     2. L’esistenza dei caratteri di eccezionale calamità naturale o avversità atmosferica, la delimitazione del territorio danneggiato, la specificazione del tipo di agevolazioni da concedere e la spesa prevista sono stabilite, entro sessanta giorni dalla cessazione dell’evento dannoso, con deliberazione della Giunta provinciale.

     3. La deliberazione della Giunta provinciale costituisce anche proposta al ministero competente in materia agricola per l’emanazione dei decreti di sua competenza, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004 [46].

     4. In caso di mancato accoglimento della proposta provinciale di cui al comma 3, o nell’eventualità di minori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Provincia, la differenza tra l’assegnazione e i benefici concessi rimane a carico della Provincia.

 

     Art. 52. Altri eventi naturali.

     1. Per ridurre gli effetti dannosi, causati da eventi imprevisti, che possono derivare al comparto agricolo trentino a seguito dei danni alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola, compresi i fabbricati e le piantagioni, la Provincia può concedere aiuti entro i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo per le seguenti tipologie d’intervento:

     a) aiuti destinati a ovviare ai danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali;

     b) aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche;

     c) aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie, le zoozie e le fitopatie.

     2. Possono beneficiare degli aiuti di cui al comma 1 i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1.

     3. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 3, la Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1. L’efficacia di questa deliberazione decorre dal giorno in cui è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione l’avviso sull’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione dell’Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo.

 

     Art. 53. Interventi straordinari per fronteggiare i danni arrecati da eccezionali avverse condizioni atmosferiche.

     1. Al fine di fronteggiare i danni arrecati da avverse condizioni atmosferiche, la Provincia può concedere un contributo straordinario alle cooperative di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli per conto dei singoli imprenditori agricoli ad esse associati, qualora la riduzione della quantità di prodotto conferita da tutti i soci, nella annata agraria colpita dalle calamità, sia pari ad almeno il 35 per cento della media del triennio precedente, escludendo gli anni in cui sono stati erogati indennizzi a seguito di altre avversità atmosferiche. Il predetto contributo è determinato in relazione alle perdite subite dagli agricoltori soci della cooperativa che singolarmente abbiano accusato una perdita di almeno il 20 per cento della loro produzione normale. Nel caso di produzioni frutticole la riduzione della quantità di prodotto è calcolata con riferimento al prodotto idoneo per la commercializzazione al consumo fresco.

     2. La misura massima del contributo è fissata nel 60 per cento delle perdite, ammissibili al rimborso, subite dai singoli agricoltori membri della cooperativa nell’annata calamitata, dedotti eventuali proventi e costi di produzione da loro non sostenuti.

     3. Ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea sarà notificato alla Commissione ogni singolo provvedimento di attuazione al fine di ottenerne il visto di autorizzazione.

 

     Art. 54. Interventi per la difesa passiva. [47]

     1. Per diminuire i danni provocati dalle calamità naturali o dalle avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturale, mediante l'attuazione della difesa passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate, ai consorzi di difesa, alle cooperative e loro consorzi autorizzati dalla Provincia e ai singoli produttori agricoli può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 50 per cento a copertura delle spese sostenute per il pagamento del premio delle polizze stipulate relativamente ai contratti di assicurazione previsti dalla normativa statale. Il contributo totale, derivante dalla somma degli interventi provinciale e statale, non può superare l'80 per cento del premio assicurativo.

     2. Ai soggetti di cui al comma 1, che attuino la difesa passiva per i danni che derivano dalle calamità naturali o dalle avversità atmosferiche ad esse assimilabili alle colture agricole e alle strutture produttive per l'ortofloricoltura, che non sono ricompresi nei decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, può essere concesso un contributo sino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Il medesimo contributo può essere altresì concesso ai predetti soggetti che attuino la difesa passiva per i danni che derivano dalle suddette avversità agli impianti produttivi delle colture agricole.

     3. Qualora le polizze assicurative stipulate per la difesa passiva di cui al comma 1 comprendano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, la percentuale di intervento derivante dalla somma di interventi statali e provinciali non può superare unitamente il 50 per cento del costo del premio.

     4. Qualora le polizze assicurative di cui al comma 2 comprendano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, la percentuale di intervento è ridotta sino al massimo del 50 per cento del costo del premio.

     5. Ai soggetti di cui al comma 1, che attuano la difesa passiva per i danni al bestiame mediante ricorso a forme assicurative, può essere concesso un contributo fino all'80 per cento della spesa sostenuta per i danni che derivano dalle calamità naturali o dalle avversità atmosferiche ad esse assimilabili. Qualora la polizza assicurativa comprenda unitamente ai precedenti anche altri rischi connessi ad eventi non assimilabili a calamità naturali o perdite dovute a epizoozie, la percentuale di intervento è ridotta sino al massimo del 50 per cento.

     6. Per calamità naturali s'intendono gli eventi considerati al punto 11.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie C 28 del 1° febbraio 2000, per avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali si intendono gli eventi che provocano le perdite considerate dal punto 11.3 dei predetti orientamenti.

     7. Non possono essere ammesse a finanziamento polizze assicurative che prevedono unicamente l'indennizzo di danni dovuti ad avversità atmosferiche non assimilabili a calamità naturali o perdite dovute a epizoozie o fitopatie.

     8. Per le finalità del comma 1, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e g), ai consorzi di difesa, nonché ai consorzi di difesa contro la grandine costituiti ai sensi della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16 (Norme per l'organizzazione e provvedimenti per il funzionamento di consorzi antigrandine), può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto e l'installazione di mezzi tecnici ritenuti idonei. Con regolamento, di concerto con l'assessorato all'urbanistica e all'ambiente, è disciplinata la tipologia e la localizzazione dei mezzi tecnici.

     9. Il fondo di dotazione concesso ai consorzi di produttori di cui all'articolo 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364 (Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale), ai sensi dell'articolo 14, primo comma, lettera b), della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11 (Nuovi interventi a sostegno dell'economia), è restituito alla Provincia in caso di scioglimento dei consorzi.

 

     Art. 55. Risanamento della frutticoltura e della viticoltura dalle fitopatie.

     1. Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), nonché ai possessori di materiale vegetale, può essere concesso un intervento finanziario per:

     a) la copertura fino alla misura massima del 70 per cento del mancato reddito dovuto all’abbattimento e alla distruzione, imposti dalla struttura fitosanitaria provinciale competente, delle piante infette da fitopatologie causate da virus, batteri e fitoplasmi contemplati nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996 (Misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [48];

     b) la copertura fino alla misura massima del 50 per cento delle spese per la lotta specifica ai vettori [49].

     1 bis. Con riguardo agli interventi previsti dal comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), possono presentare domanda per conto dei propri soci [50].

 

CAPO X

SNELLIMENTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO

L’AFFIDAMENTO A SOGGETTI TERZI DI FASI PROCEDIMENTALI

DI COMPETENZA PROVINCIALE

 

     Art. 56. Modalità per lo snellimento dell’attività amministrativa.

     1. Questo capo contiene le disposizioni volte allo snellimento dell’attività amministrativa in materia di agricoltura tramite affidamento dell’istruttoria dei procedimenti di agevolazione di cui al presente titolo a soggetti terzi.

     2. La Provincia può affidare l’istruttoria a:

     a) centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);

     b) istituti di credito o consorzi di garanzia fidi presenti in provincia di Trento.

 

     Art. 57. Istituzione dell’Agenzia provinciale per i pagamenti.

     1. Può essere istituita l’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

     2. L’APPAG è l’organismo pagatore della Provincia autonoma di Trento per l’erogazione di aiuti, di contributi e di premi comunitari previsti dalla normativa dell’Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dal FEOGA - sezione garanzia.

     3. Nell’esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, relativo alle modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione “garanzia”, l’APPAG provvede:

     a) all’autorizzazione, all’esecuzione e alla contabilizzazione dei pagamenti;

     b) ad assicurare il raccordo operativo con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea;

     c) a garantire il raccordo con il ministero competente e con l’AGEA, relativamente alle anticipazioni di cassa;

     d) a predisporre periodiche relazioni alla Giunta provinciale, all’AGEA e alla Commissione europea sull’andamento della gestione.

     4. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettera b), l’APPAG può avvalersi di altre strutture provinciali e di organismi esterni, sulla base di convenzioni, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95.

     5. Con regolamento possono essere affidati all’APPAG compiti inerenti ai sistemi di gestione e di controllo di contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali. In tal caso l’APPAG svolge le funzioni connesse alla gestione e al controllo delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, limitatamente alle competenze affidate dalla normativa comunitaria all’autorità di pagamento, curando i raccordi operativi con le strutture comunitarie, nazionali e provinciali e provvedendo agli adempimenti conseguenti.

     6. Con il regolamento di cui al comma 5 la Provincia può affidare all’APPAG la gestione di ulteriori aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale, limitatamente alle funzioni di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti.

 

     Art. 58. Organizzazione e funzionamento dell’APPAG.

     1. L’APPAG è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile e di bilancio. Agli effetti dell’ordinamento dei servizi e del personale l’APPAG è equiparata a un servizio della Provincia. Nell’allegato C alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), è aggiunta, quale struttura equiparata ai servizi, l’”Agenzia provinciale per i pagamenti”.

     2. Sono organi dell’APPAG:

     a) il direttore;

     b) il collegio dei revisori.

     3. L’incarico di direttore è conferito in applicazione della disciplina per il conferimento dell’incarico di dirigente di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento). Al direttore spettano:

     a) la rappresentanza legale, la direzione e l’amministrazione dell’APPAG;

     b) l’adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

     c) l’adozione del regolamento di contabilità dell’APPAG, nel rispetto della normativa comunitaria concernente la contabilizzazione e la rendicontazione delle spese e delle entrate del FEOGA - sezione garanzia;

     d) l’adozione di ogni atto demandato all’APPAG dall’ordinamento e di ogni ulteriore atto necessario al suo buon funzionamento.

     4. Il collegio dei revisori è composto da un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente e da due funzionari della Provincia. Il collegio è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura provinciale. Nell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all’andamento della gestione ed ha, in particolare, l’obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al direttore. Copia della relazione è accompagnata al rendiconto. Ai membri del collegio spetta un’indennità di carica nella misura stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti di cui all’articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento), tenuto conto per i dipendenti provinciali del collegio delle disposizioni che disciplinano la corresponsione di compensi per la partecipazione degli stessi ad organismi di altre amministrazioni di cui all’articolo 41 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 (Disposizioni generali sul funzionamento della struttura provinciale - modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente “Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento”, e altre disposizioni in materia di personale). Per il presidente del collegio l’indennità di carica è determinata in misura non superiore all’importo calcolato in base annua dei compensi previsti dall’articolo 50, quarto comma, della legge provinciale n. 12 del 1983. Ai membri del collegio, nel caso in cui per l’espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi, compete anche, qualora non goduto presso l’amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia.

     5. L’APPAG si avvale dei beni, delle attrezzature e del personale assegnati dalla Giunta provinciale. Per garantire la funzionalità dell’APPAG il direttore, secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta provinciale, è autorizzato a stipulare contratti di prestazione d’opera professionale, anche a carattere coordinato e continuativo, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile.

     6. L’APPAG adotta ogni anno il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e il rendiconto, che sono sottoposti all’approvazione della Giunta provinciale. Il rendiconto relativo all’attività dell’APPAG svolta in qualità di organismo pagatore è oggetto di certificazione ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 1999.

     7. Le spese per il personale provinciale assegnato all’APPAG sono a carico del bilancio della Provincia. La Giunta provinciale può autorizzare l’assunzione a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della Provincia delle spese per la sede, per i mobili e per le attrezzature, nonché di quelle per la fornitura dei beni e servizi che vengono assicurati alle strutture provinciali con carattere di generalità. Le altre spese, incluse quelle per l’erogazione degli interventi di competenza dell’APPAG, sono a carico del bilancio dell’APPAG.

     8. La disciplina relativa ai bilanci, alla contabilità, al servizio di tesoreria, alle entrate e alle spese è stabilita da un regolamento della Provincia che osserva i principi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7. Il regolamento

     disciplina in particolare le modalità per la gestione separata delle somme assegnate all’APPAG dall’Unione europea, dallo Stato, dalla Provincia - destinate a essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria - e delle somme derivanti dai pagamenti eseguiti dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali.

     9. La Giunta provinciale organizza e attiva l’APPAG prima di chiedere il riconoscimento del Ministero delle politiche agricole e forestali previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 1999.

     10. Al fine di assicurare la tempestività dell’erogazione delle provvidenze di cui al comma 2 dell’articolo 57 la Provincia può assegnare all’APPAG le somme occorrenti per le anticipazioni delle agevolazioni dello Stato e dell’Unione europea; tali assegnazioni sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 8 e sono rimborsate dall’APPAG all’atto della riscossione dei finanziamenti comunitari o statali.

 

     Art. 59. Affidamento ai centri autorizzati di assistenza agricola.

     1. L’APPAG con apposita convenzione, ferme restando le competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, può incaricare i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

     a) redigere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

     b) assistere nell’elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione ai benefici comunitari, statali e provinciali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del sistema informativo provinciale;

     c) interrogare le banche dati del sistema informativo provinciale ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

     2. I CAA sono istituiti per l’esercizio dell’attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce i requisiti di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nel rispetto di quelli minimi stabiliti ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 1999.

     3. Per le attività di cui al comma 1 i CAA hanno, in particolare, la responsabiltà dell’identificazione del produttore e dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto, per quanto di loro competenza, dei regolamenti (CE) n. 1258/1999 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del sistema informativo provinciale, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio di dati. La disponibilità dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce, ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 1999, violazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).

     4. Con regolamento la Provincia stabilisce le modalità e le procedure per la verifica dei requisiti di funzionamento e di garanzia, per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento dell’attività e per l’esercizio della vigilanza sui CAA.

     5. La Provincia può affidare ai CAA ulteriori servizi e attività, anche di carattere istruttorio, sulla base di specifiche convenzioni.

     6. Fino all’attivazione dell’APPAG la Provincia può affidare direttamente ai CAA i compiti di cui al comma 1.

 

     Art. 60. Disposizioni per l’istruttoria di agevolazioni provinciali in materia di agricoltura. [51]

     1. Relativamente agli interventi e alle iniziative in materia di agricoltura agevolati a totale carico della Provincia, la Giunta provinciale può affidare in concessione ad istituti di credito o a consorzi di garanzia fidi presenti in provincia di Trento la procedura per la concessione di contributi, ivi compresa la loro anticipazione ed erogazione, ed eventualmente il controllo del rispetto degli obblighi, con la conseguente segnalazione alla Provincia delle violazioni comportanti la revoca o altre sanzioni. Il rapporto tra la Provincia e l’ente concessionario è regolato attraverso una convenzione di durata non inferiore a un anno. La convenzione è rinnovabile annualmente alla scadenza, salvo disdetta di una delle parti con preavviso di almeno sei mesi.

     2. La Provincia provvede alla scelta degli istituti di credito sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di un’idonea struttura tecnico-organizzativa, individuandoli attraverso le vigenti procedure di scelta del contraente. In prima applicazione di quest’articolo la Giunta provinciale può avvalersi direttamente dell’istituto di credito già scelto in applicazione dell’articolo 15, comma 2, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio).

     3. Le domande relative agli interventi e alle iniziative di cui al comma 1 sono presentate presso la struttura provinciale competente o presso gli istituti di credito o consorzi di garanzia fidi ai quali è stata affidata la procedura per la concessione dei contributi.

     4. Gli enti affidatari assumono piena e esclusiva responsabilità dell’istruttoria delle valutazioni e degli accertamenti effettuati e devono assicurare adeguati servizi di informazione e assistenza in ordine alla normativa sugli aiuti finanziari ricevuti in concessione, anche in collaborazione con le associazioni di categoria.

     5. Gli enti affidatari provvedono alla gestione e all’utilizzo delle somme assegnate secondo criteri, modalità e direttive stabilite dalla Giunta provinciale, anche per quanto concerne il rispetto dei principi posti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

     6. Dopo l’erogazione dell’anticipazione da parte degli enti affidatari, la Provincia, anche con unico provvedimento, concede o nega i contributi, sulla base di un elenco predisposto dall’ente affidatario contenente gli elementi indispensabili per l’adozione del provvedimento concessorio, come individuati dalla Giunta provinciale.

     L’amministrazione verifica in tale occasione il solo possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari e il rispetto delle misure di agevolazione e delle soglie stabilite.

     7. La Provincia può disporre controlli a campione per verificare la correttezza delle procedure adottate dall’ente affidatario. Qualora dal controllo emergano errori od omissioni imputabili all’ente, a carico dello stesso possono essere poste penali o, in casi di accertata falsità dei documenti, può essere revocata la concessione. I contributi indebitamente anticipati, maggiorati degli interessi legali, sono recuperati dalla Provincia a norma dell’articolo 51 della legge provinciale n. 7 del 1979. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda alla restituzione e l’erogazione indebita sia dovuta a errori dell’ente concessionario, il recupero è effettuato in capo all’ente medesimo. Le somme recuperate sono introitate nel bilancio della Provincia.

     8. L’ente affidatario deve consentire verifiche puntuali a campione anche sulle singole pratiche e mettere a disposizione della Provincia i fascicoli delle pratiche oggetto di eventuale ricorso o contestazione, o comunque ritenute necessarie dall’amministrazione.

     9. L’affidamento agli istituti di credito o agli enti di garanzia può riguardare anche le domande di agevolazione già presentate e non definite alla data di sottoscrizione della convenzione prevista dal comma 1.

     9 bis. Per la concessione degli aiuti previsti dagli articoli 46, 48, 51, 52 e 55 la Provincia, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di contratti, può altresì affidare i compiti previsti e disciplinati dal presente articolo alle società cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), con riguardo alle provvidenze da concedere:

     a) ai soci delle medesime cooperative o consorzi;

     b) ai soci delle cooperative o consorzi ad esse aderenti [52].

     9 ter. Ai corrispettivi spettanti ai soggetti di cui ai commi 1 e 9 bis si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per gli interventi oggetto di istruttoria, secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 5. [53]

     9 quater. Nei casi previsti dall'articolo 7, comma 2, la Provincia può affidare l'istruttoria delle domande agli istituti di credito ai quali sono richiesti i finanziamenti, secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale, previa stipula di un'apposita convenzione che regoli, in particolare, i rapporti organizzativi e finanziari. La deliberazione può prevedere anche che l'aiuto finanziario possa essere erogato dalla Provincia direttamente all'istituto di credito. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 4, 6 e 8. Ai corrispettivi spettanti agli istituti di credito si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per gli interventi oggetto d'istruttoria. [54]

 

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

     Art. 61. Esaurimento delle agevolazioni per le spese di gestione. [55]

 

     Art. 62. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate, dalla data di cui all’articolo 64, comma 1, le seguenti disposizioni:

     a) legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28 (Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario);

     b) legge provinciale 6 dicembre 1974, n. 44;

     c) articolo 20 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;

     d) legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura), a eccezione dell’articolo 50;

     e) articoli 10, 11 e 12 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3;

     f) articoli 15 e 16 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33;

     g) articolo 7 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26;

     h) articolo 7 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2;

     i) articoli 19 e 20 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16;

     j) articolo 9 della legge provinciale 28 ottobre 1985, n. 18;

     k) articolo 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5;

     l) comma 2 dell’articolo 17 e articolo 18 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9;

     m) articolo 7 della legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28;

     n) articoli da 1 a 25, articoli 38 e 39, comma 1 dell’articolo 41 e articolo 42 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27;

     o) articolo 5 della legge provinciale 1 settembre 1988, n. 29;

     p) articoli da 1 a 16 e allegato della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38;

     q) articolo 6 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7;

     r) articolo 10 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8;

     s) articolo 1, articoli da 9 a 20 e comma 8 dell’articolo 39 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5;

     t) articolo 13 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18;

     u) legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell’agricoltura di montagna), a eccezione dell’articolo 25 bis e dei capi II, IV, V, VI, VII e VIII del titolo IV;

     v) articolo 27 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;

     w) articoli da 89 a 118 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18;

     x) commi 1, 2 e 5 dell’articolo 29 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;

     y) commi 1, 2 e 4 dell’articolo 39, articoli 40 e 41 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

     z) articoli 28 e 32 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;

     aa) lettera c) del comma 13 dell’articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4;

     bb) legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6 (Disposizioni varie in materia di agricoltura di montagna), a eccezione dell’articolo 12 e del capo IV;

     cc) articolo 17 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;

     dd) articolo 9 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;

     ee) articolo 36 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;

     ff) articoli 27, 28 e 31 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;

     gg) articolo 35 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

     hh) articolo 22 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17;

     ii) articolo 31 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

     jj) articoli 73 e 74 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

     kk) articolo 32 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11;

     ll) numero 6 della tabella A) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg;

     mm) articolo 67 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

     nn) articolo 91 (Interventi straordinari per fronteggiare i danni arrecati da eccezionali avversità atmosferiche), articolo 94, articolo 97 (Agevolazioni per la diffusione di metodologie agricole rispettose dell’ambiente), articolo 99 concernente “Istituzione dell’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) e modificazione della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura)”, articolo 100 (Centri autorizzati di assistenza agricola) e articolo 101 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

     oo) articoli 19 (Disposizioni per l’erogazione di contributi annui costanti in agricoltura) e 20 (Disposizioni per l’istruttoria di agevolazioni provinciali in materia di agricoltura) della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9;

     pp) articolo 37 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15.

     2. Restano fermi gli atti amministrativi emanati in esecuzione delle disposizioni di legge abrogate ai sensi del comma 1.

 

     Art. 63. Disposizioni finanziarie.

     1. Per i fini di cui alla presente legge si utilizzano le autorizzazioni di spesa già previste in bilancio per i fini di cui alle leggi provinciali abrogate dall’articolo 62.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale n. 7 del 1979.

 

     Art. 64. Efficacia delle disposizioni. [56]

     1. L'efficacia delle disposizioni contenute in questo titolo decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso sull'esito positivo dell'esame di compatibilità delle disposizioni medesime da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo. Per i fini di questo comma, in alternativa alla pubblicazione dell'avviso sull'esito positivo può essere disposta la pubblicazione dell'avvenuta comunicazione alla Commissione effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

     2. Le disposizioni che trovano applicazione secondo quanto previsto dal comma 1 si applicano anche alle domande presentate e non ancora definite alla data ivi prevista.

 

TITOLO II

DISCIPLINA DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA E DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI CONTRASSEGNAZIONE DI PRODOTTI GENETICAMENTE NON MODIFICATI

 

CAPO I

NORME PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA

 

     Art. 65. Oggetto e finalità.

     1. Questo capo detta la disciplina per l’attuazione della normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e per favorire nell’agricoltura e nella zootecnia la riduzione dell’impiego di sostanze estranee, così da limitare la dipendenza dell’agricoltura dall’industria e promuovere la difesa dell’ambiente.

 

     Art. 66. Definizioni.

     1. Ai fini di questo capo valgono le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

     2. In particolare si intende per:

     a) agricoltura biologica un sistema colturale in sintonia con l’ambiente e le esigenze dell’uomo, che esclude l’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, dei sistemi di forzatura delle produzioni agricole e degli organismi geneticamente modificati o prodotti derivanti da tali organismi, nel rispetto delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91;

     b) azienda agricola biologica quella che sull’intera superficie aziendale e negli allevamenti in conduzione svolge attività produttiva biologica nel rispetto del regolamento (CEE) n. 2092/91;

     c) azienda agricola biologica mista quella che svolge attività produttiva biologica nel rispetto del regolamento (CEE) n. 2092/91 su una o più unità produttive aziendali ben delimitate ed isolate nello spazio dalla restante parte condotta con metodo convenzionale;

     d) azienda agricola in conversione biologica quella che introduce le norme di produzione contenute nel regolamento (CEE) n. 2092/91;

     e) azienda di trasformazione biologica quella che trasforma, confeziona, etichetta, conserva o comunque prepara i prodotti derivanti da colture condotte nel rispetto del regolamento (CEE) n. 2092/91;

     f) prodotto spontaneo da agricoltura biologica il vegetale commestibile che cresce spontaneamente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole per le quali è possibile indicare le garanzie che soddisfino i parametri stabiliti dal punto 4. della parte A dell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2092/91.

 

     Art. 67. Autorità di controllo.

     1. Nell’ambito del suo territorio la Provincia autonoma di Trento è l’autorità preposta al controllo e all’applicazione della normativa in materia di agricoltura biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91.

     2. All’attuazione del sistema di controllo provvedono gli organismi di controllo autorizzati dalla Provincia secondo quanto previsto dall’articolo 68.

     3. La Provincia è l’autorità preposta alla vigilanza sugli organismi di controllo.

 

     Art. 68. Organismi di controllo – Autorizzazione.

     1. Gli organismi che intendono svolgere, all’interno del territorio della provincia di Trento, il controllo sulle attività di produzione e preparazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell’agricoltura biologica, devono essere riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, accreditati dai competenti organismi in base alla norma UNI CEI EN 45011 e autorizzati dalla Provincia.

     2. L’autorizzazione è rilasciata dal dirigente della struttura provinciale competente ed ha validità per un periodo di cinque anni dalla data del rilascio della concessione.

     3. Con deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, la Giunta provinciale definisce le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione, la documentazione da allegare alla stessa e il modello di relazione sull’attività di controllo di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 69.

 

     Art. 69. Obblighi degli organismi di controllo.

     1. Gli organismi di controllo autorizzati ai sensi dell’articolo 68 osservano gli obblighi previsti dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e quelli di seguito indicati:

     a) dare immediata comunicazione alla struttura provinciale competente delle violazioni commesse dagli operatori;

     b) trasmettere alla struttura provinciale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l’elenco degli operatori riconosciuti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, una relazione dettagliata sull’attività esercitata, sui controlli eseguiti e sui provvedimenti adottati d’intesa con la Provincia, e gli aggiornamenti del piano tipo di controllo nonché della struttura organizzativa e certificativa;

     c) mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione con il percorso di ciascuna procedura di certificazione, per un periodo minimo di cinque anni;

     d) fornire al personale utilizzato istruzioni documentate e aggiornate sui propri compiti e responsabilità;

     e) consegnare alla struttura provinciale competente, in caso di scioglimento dell’organismo o di revoca dell’autorizzazione, tutta la documentazione inerente il sistema di controllo;

     f) redigere e tenere aggiornato e disponibile al pubblico un elenco dei prodotti certificati, nel quale ogni prodotto è seguito dalla denominazione del licenziatario;

     g) attuare verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri esposti nella norma UNI CEI EN 45011; i riesami devono essere documentati, registrati e disponibili per le persone aventi diritto d’accesso alle informazioni;

     h) costituire elenchi degli operatori autorizzati all’utilizzazione della dicitura “Agricoltura biologica - Regime di controllo CE” e del relativo logo comunitario.

 

     Art. 70. Vigilanza sugli organismi di controllo.

     1. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati ai sensi dell’articolo 68 è esercitata dalla struttura provinciale competente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione di questo capo.

     2. Se la struttura provinciale competente, durante lo svolgimento dell’attività di vigilanza, accerta che gli organismi di controllo non sono più in possesso dei requisiti sulla base dei quali è stata rilasciata l’autorizzazione, dispone, entro i tempi e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione di questo capo, che gli organismi di controllo adottino i necessari correttivi.

     3. Trascorsi i tempi stabiliti dal regolamento di esecuzione di questo capo, la struttura provinciale competente valuta i correttivi adottati e, se del caso, dispone la revoca dell’autorizzazione. La revoca è disposta anche nei casi previsti dall’articolo 9, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2092/91.

 

     Art. 71. Sanzioni.

     1. Per le violazioni delle disposizioni di questo capo, nei confronti degli organismi di controllo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

     a) sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.200 euro per le infrazioni relative alle aree della gestione dei documenti e della gestione interna;

     b) sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.300 euro per le infrazioni relative alle aree della produzione, trasformazione ed importazione;

     c) sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro per le infrazioni relative all’area della etichettatura.

     2. Con il regolamento di esecuzione di questo capo sono individuate le infrazioni relative alle diverse aree e la procedura per la loro definizione.

     3. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

     4. Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati annualmente, con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

     5. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

 

     Art. 72. Obblighi degli operatori.

     1. Gli operatori che producono o preparano i prodotti indicati dall’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 notificano alla struttura provinciale competente l’inizio delle attività. L’operatore trasmette copia della notifica all’organismo di controllo autorizzato al quale fa riferimento.

     2. Per gli operatori che svolgono attività d’importazione resta fermo quanto disposto dall’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico).

     3. Gli operatori dell’agricoltura biologica iscritti nell’elenco di cui all’articolo 74 devono:

     a) rispettare le norme concernenti la produzione e l’etichettatura previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91 in relazione all’attività svolta;

     b) comunicare alla struttura provinciale competente e all’organismo di controllo le eventuali variazioni di consistenza dell’unità produttiva aziendale;

     c) sottoporsi ai controlli previsti da questo capo sulla produzione agricola, sulla preparazione e sulla commercializzazione delle produzioni ottenute mediante metodi biologici, lasciando libero accesso all’azienda al personale incaricato dei controlli;

     d) conservare la documentazione atta a identificare le caratteristiche e l’origine delle materie prime acquistate;

     e) presentare ogni anno, all’organismo di controllo prescelto, il programma annuale di produzione per le produzioni vegetali e animali;

     f) tenere aggiornati i registri aziendali previsti dalla normativa vigente;

     g) dimostrare all’organismo di controllo la conformità al regolamento (CEE) n. 2092/91 dei prodotti agricoli eventualmente utilizzati;

     h) rispettare le norme di produzione, tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni zootecniche fissate con la deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 4.

     4. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, stabilisce le modalità e i modelli da usare per effettuare la notifica, le modalità per la presentazione del programma annuale di produzione per le produzioni vegetali e animali e per la tenuta dei registri aziendali, le norme di produzione, tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni zootecniche.

 

     Art. 73. Controllo sugli operatori.

     1. Gli organismi di controllo, autorizzati ai sensi dell’articolo 68, effettuano i controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 2092/91 secondo un manuale della qualità presentato unitamente alla domanda di autorizzazione.

     2. La struttura provinciale competente può disporre ispezioni e controlli a campione nelle aziende degli operatori dell’agricoltura biologica nei casi e secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione di questo capo.

 

     Art. 74. Elenco provinciale degli operatori biologici.

     1. La struttura provinciale competente istituisce l’elenco degli operatori dell’agricoltura biologica, distinto in tre sezioni: “produttori”, “preparatori” e “importatori”. Nella sezione produttori rientrano anche i raccoglitori di prodotti spontanei da agricoltura biologica, ai sensi del punto 4. della parte A dell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2092/91.

     2. La sezione relativa ai produttori agricoli si articola in: “aziende biologiche”, “aziende in conversione” e “aziende miste”.

     3. Nell’elenco provinciale può essere iscritto l’operatore che è stato riconosciuto idoneo dall’organismo di controllo autorizzato prescelto e che ha effettuato la notifica ai sensi dell’articolo 72, comma 1, di questa legge o ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 220 del 1995.

     4. Per la tenuta dell’elenco nazionale degli operatori dell’agricoltura biologica di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 220 del 1995, la struttura provinciale competente comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro il 31 marzo di ogni anno, l’elenco provinciale aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente.

     5. L’elenco provinciale è pubblico.

     6. Le modalità per la predisposizione, la tenuta e le forme di pubblicità dell’elenco provinciale sono stabilite dal regolamento di esecuzione di questo capo.

 

     Art. 75. Azienda sperimentale a conduzione biologica.

     1. L’Istituto agrario di San Michele all’Adige costituisce un’azienda sperimentale a conduzione biologica con i seguenti obiettivi:

     a) formazione dei tecnici e operatori agricoli;

     b) sperimentazione e verifica sul campo e nel lungo periodo dei procedimenti biologici;

     c) attività di ricerca e di laboratorio.

 

     Art. 76. Disposizioni transitorie.

     1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale adotta le deliberazioni di cui agli articoli 68, comma 3, e 72, comma 4, e, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, delibera il regolamento di esecuzione di questo capo.

     2. I soggetti interessati che già operano o intendono operare quali organismi di controllo presentano la domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 68, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questo capo.

     3. Gli organismi di controllo che, alla data dell’entrata in vigore di questa legge, operano sulla base dell’articolo 60, comma 1 (Disposizione transitoria per l’attuazione del regolamento CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, continuano a svolgere la loro attività fino alla data fissata dal regolamento di esecuzione di questo capo.

     4. Gli operatori che prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questo capo hanno effettuato la notifica prevista dall’articolo 60, comma 2, della legge provinciale n. 8 del 1996 sono iscritti d’ufficio all’elenco degli operatori di cui all’articolo 74.

 

     Art. 77. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) articoli 1, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 13 (Norme in materia di agricoltura biologica);

     b) articolo 55 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14;

     c) comma 2 dell’articolo 34 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.

     2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questo capo è abrogato l’articolo 60 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 e il comma 1 dell’articolo 34 della legge provinciale n. 10 del 1998.

 

     Art. 78. Disposizioni finali.

     1. Rimane efficace il riconoscimento dell’Associazione trentina per l’agricoltura biologica e biodinamica (ATABIO), adottato ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 1991.

     2. È fatta salva l’istituzione, ai sensi dell’articolo 15 della legge provinciale n. 13 del 1991, dell’”Ufficio prodotti biologici”, ora denominato “Ufficio per la qualità delle produzioni agroalimentari”, nell’ambito del servizio competente, anche in aggiunta al numero stabilito dall’articolo 8 della legge provinciale n. 12 del 1983.

 

CAPO II

CONTRASSEGNAZIONE DI PRODOTTI GENETICAMENTE NON MODIFICATI

 

     Art. 79. Oggetto.

     1. Per informare la popolazione sulle tecniche di ingegneria genetica impiegate nella produzione in agricoltura e nell’industria alimentare, questo capo disciplina le modalità e le procedure per il conferimento di un contrassegno riportante la dicitura “geneticamente non modificato” ai prodotti derivanti dalle produzioni agroalimentari del Trentino.

     2. Per il conferimento del contrassegno di cui al comma 1 relativo agli alimenti di origine animale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 84.

     3. Per i fini di cui al comma 1 la Provincia realizza iniziative di informazione anche sui rischi per la salute e per l’ambiente derivanti dall’uso di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

 

     Art. 80. Definizioni.

     1. Ai fini di questo capo sono considerati prodotti gli alimentari, i mangimi, le sementi, le piantine e i concimi prodotti in Trentino.

     2. Si considerano prodotti geneticamente non modificati quelli che:

     a) non sono costituiti da organismi geneticamente modificati e non contengono organismi geneticamente modificati;

     b) non sono stati prodotti con organismi geneticamente modificati o con l’ausilio di organismi geneticamente modificati;

     c) non contengono ingredienti essenziali o additivi prodotti da o con l’ausilio di organismi geneticamente modificati per i quali sussiste l’obbligo di contrassegnazione come organismi geneticamente modificati;

     d) sono stati prodotti senza l’impiego dell’ingegneria genetica;

     e) non derivano da incroci di organismi geneticamente modificati o da incroci di organismi geneticamente modificati con organismi non modificati.

     3. La contrassegnazione di un prodotto come geneticamente non modificato è conferita anche qualora la presenza di organismi geneticamente modificati non superi il limite fissato dalle norme comunitarie. Il regolamento di esecuzione di questo capo può ridurre detto limite secondo il progredire delle conoscenze scientifiche e al solo fine del rilascio del contrassegno.

 

     Art. 81. Domande.

     1. Chi intende contrassegnare i propri prodotti come geneticamente non modificati presenta domanda alla struttura provinciale competente. Nella domanda sono evidenziati i seguenti dati e dichiarazioni:

     a) composizione del prodotto;

     b) procedimento di produzione;

     c) dichiarazione che il prodotto è geneticamente non modificato;

     d) dichiarazione che il prodotto proviene dal Trentino.

     2. All’istruttoria e alla definizione delle domande presentate e al rilascio del contrassegno con la dicitura “geneticamente non modificato” provvedono rispettivamente il comitato per i prodotti geneticamente non modificati di cui all’articolo 82 e la struttura provinciale competente secondo le disposizioni previste dagli articoli 83, 84 e 85.

 

     Art. 82. Comitato per i prodotti geneticamente non modificati.

     1. È istituito il comitato per i prodotti geneticamente non modificati, di seguito denominato comitato, composto da:

     a) due dipendenti dell’Istituto agrario di San Michele all’Adige, di cui uno assegnato al centro sperimentale e l’altro al centro assistenza tecnica;

     b) un dipendente della Provincia assegnato al servizio competente in materia di vigilanza e promozione dell’attività agricola;

     c) un dipendente della Provincia assegnato al servizio competente in materia di attività di gestione sanitaria;

     d) un dipendente dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari con competenze in materia di sanità pubblica veterinaria;

     e) un dipendente dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;

     f) un rappresentante dei consumatori designato dall’associazione consumatori più rappresentativa a livello provinciale;

     g) un rappresentante del settore alimentare designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;

     h) un rappresentante dei produttori agricoli designato dall’associazione professionale degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello provinciale.

     2. Un dipendente provinciale assegnato al servizio competente in materia di vigilanza e promozione dell’attività agricola svolge le funzioni di segretario.

     3. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h), comunicano le designazioni di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

     4. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e dura in carica cinque anni.

     5. Il comitato si intende validamente costituito con la nomina della maggioranza dei suoi membri.

     6. Nella sua prima seduta il comitato elegge, tra i suoi membri, il presidente.

     7. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     8. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi previsti dalla normativa provinciale vigente in materia.

 

     Art. 83. Istruttoria delle domande.

     1. La struttura provinciale competente accerta la validità e la regolarità della domanda presentata ai sensi dell’articolo 81 e la sottopone all’istruttoria del comitato, corredandola di una apposita relazione illustrativa. Il comitato verifica i dati riportati nella domanda e i prodotti per i quali è stato richiesto il contrassegno “geneticamente non modificato”, e può disporre che siano effettuate analisi da parte di laboratori accreditati con spese a carico del richiedente.

     2. I prodotti che in base a disposizioni speciali devono essere certificati come prodotti geneticamente non modificati, devono ottenere tale certificazione da organismi a tale scopo accreditati.

     3. I dati e i prodotti riportati nella domanda sono verificati ogni tre anni con apposite analisi di laboratorio con spese a carico del titolare del diritto all’uso del contrassegno. I metodi di analisi devono corrispondere allo stato della tecnica. Per alcuni prodotti il comitato può prescrivere un piano di analisi periodiche.

     4. Possono essere effettuati controlli a campione, non soggetti a pagamento, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di esecuzione di questo capo.

 

     Art. 84. Rilascio del contrassegno.

     1. Se l’istruttoria di cui all’articolo 83 ha esito favorevole, il comitato conferisce al richiedente il diritto di contraddistinguere il prodotto con il contrassegno “geneticamente non modificato”. Il rilascio del contrassegno è effettuato dalla struttura provinciale competente, con spese a carico del richiedente.

     2. Il diritto all’uso del contrassegno ha validità per tre anni a decorrere dalla data del rilascio del contrassegno.

     3. Se il prodotto subisce delle variazioni che fanno venire meno i requisiti previsti per il rilascio del contrassegno, l’interessato deve darne immediata comunicazione alla struttura provinciale competente e non usare il contrassegno.

     4. Se il prodotto non soddisfa più i requisiti richiesti per il rilascio del contrassegno, il comitato revoca il diritto all’uso del contrassegno e il prodotto è cancellato dalla banca dati di cui al comma 5.

     5. Per i prodotti che ottengono il contrassegno la struttura provinciale competente istituisce una banca dati con tutte le informazioni relative al prodotto contrassegnato, quali il nome e il genere, la provenienza, le materie prime, le modalità di lavorazione, la distribuzione e i controlli. La raccolta dei dati è gratuita.

 

     Art. 85. Mangimi.

     1. Carne, latte e loro derivati provenienti da animali alimentati esclusivamente con mangimi geneticamente non modificati possono ottenere il contrassegno riportante la dicitura “carne, latte, formaggio, yogurt e altro, di animali alimentati con mangimi geneticamente non modificati”, secondo le disposizioni di questo capo. Il contrassegno può essere rilasciato solo se agli animali interessati non sono stati somministrati antibiotici, ormoni, farine animali o altre sostanze improprie e solo se sono state rispettate la composizione dei mangimi e la tecnica di alimentazione previste dal regolamento di esecuzione di questo capo.

     2. Carne, latte e loro derivati provenienti da animali alimentati con mangimi geneticamente non modificati devono sottostare a regole di lavorazione e di distribuzione che ne permettano la loro tracciabilità e rintracciabilità.

     3. Carne, latte e loro derivati e i mangimi sono sottoposti a programmi di controllo periodici secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di esecuzione di questo capo.

 

     Art. 86. Sanzioni.

     1. Per le violazioni delle disposizioni di questo capo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

     a) sanzione amministrativa pecuniaria da 3.500 euro a 21.000 euro per chi contrassegna un prodotto come “geneticamente non modificato” o “di animali alimentati con mangimi geneticamente non modificati” senza averne ottenuto il diritto;

     b) sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro per chi, nella domanda di cui all’articolo 81, fornisce dati falsi o, in violazione di quanto previsto dall’articolo 84, comma 3, non comunica le avvenute variazioni o non si astiene dal contrassegnare il prodotto;

     c) sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro per chi continua a contrassegnare un prodotto come “geneticamente non modificato” o “di animali alimentati con mangimi geneticamente non modificati” dopo che il relativo diritto è stato revocato ai sensi dell’articolo 84, comma 4.

     2. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge n. 689 del 1981.

     3. Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati annualmente, con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

     4. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

 

     Art. 87. Banca genetica provinciale del germoplasma e tutela delle biodiversità autoctone.

     1. Per evitare il fenomeno dell’erosione genetica e per conservare i caratteri genetici di animali e vegetali autoctoni, l’Istituto agrario di San Michele all’Adige istituisce, presso il proprio centro sperimentale, una banca genetica provinciale del germoplasma in cui sono conservati i materiali di riproduzione di specie animali e vegetali autoctone. La banca genetica comprende anche le sementi.

     2. Al centro sperimentale spetta inoltre il compito di raccogliere, attraverso iniziative adeguate, varietà di piante, coltivarle e controllarle periodicamente, rilevarne e classificarne le caratteristiche fenologiche e fisiologiche, esaminarne le caratteristiche genetiche e definirne i marker.

     3. La Provincia adotta misure per favorire le iniziative tendenti a preservare le biodiversità autoctone esistenti, a ricostruirle, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l’uso e a valorizzarne i prodotti.

 

          Art. 88. Regolamento di esecuzione.

     1. Entro centottanta giorni dalla data di istituzione del comitato di cui all’articolo 82, la Giunta provinciale delibera il regolamento di esecuzione delle disposizioni di questo capo, sentito il parere del comitato e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale sullo schema di regolamento.

     2. Il regolamento di esecuzione di questo capo, oltre a quanto previsto dalle disposizioni di questo capo, stabilisce, in particolare, il modello da dare al contrassegno, le modalità e le procedure per il rilascio, compresa la determinazione delle relative spese, le modalità e la periodicità dei controlli.

 

Capo II bis [57]

Produzione integrata

 

     Art. 88 bis. Definizioni. [58]

     1. Al fine di perseguire una maggiore tutela della salute degli operatori e dei consumatori ed un minor impatto ambientale, la Giunta provinciale promuove, in accordo con i settori produttivi, tecniche di produzione integrata per i rispettivi comparti agricoli trentini.

     2. Per la definizione di produzione integrata viene adottata quella stabilita dall'Organizzazione internazionale per la lotta biologica (OILB) che recita: "La produzione integrata è un sistema di coltivazione agricola che produce alimenti e altri prodotti di alta qualità, attraverso l'uso di risorse naturali e di meccanismi regolatori per sostituire (diminuire) l'utilizzo di contaminanti (inquinanti) e per assicurare una produzione agricola sostenibile. In particolare si pone l'accento sull'aspetto olistico del sistema che include la totalità della coltivazione agricola come unità basilare dei cicli di nutrienti equilibrati e di benessere di tutte le specie animali. La protezione della salute umana, la conservazione e il miglioramento della fertilità del suolo e delle diversità degli habitat sono componenti essenziali di questo sistema di produzione. I metodi biologici, tecnici e chimici sono accuratamente equilibrati e tengono in conto la protezione dell'ambiente, la redditività e le esigenze sociali."

     3. La Giunta provinciale con deliberazione fissa i principi ed i criteri per la predisposizione dei disciplinari di produzione integrata dei singoli comparti.

 

Allegato A

Coefficienti di conversione del numero di capi in numero di UBA (articolo 22)

 

     Bovini in età superiore ai 2 anni 1,00

     Bovini di età tra 6 mesi e 2 anni 0,60

     Equini oltre i 6 mesi 1,00

     Suini da ingrasso 0,40

     Scrofe 0,50

     Galline ovaiole (per 100 capi) 1,30

     Polli da carne (per 100 capi) 0,80

     Galline da riproduzione (per 100 capi) 1,50

     Conigli (per 100 capi) 1,20

     Ovini e caprini (per 10 capi) 1,50


[1] Alinea così modificato dall’art. 1 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[2] Lettera inserita dall'art. 45 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[3] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[4] Comma così modificato dall’art. 1 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[5] Comma così sostituito dall'art. 45 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[6] Comma inserito dall'art. 45 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[7] Comma così sostituito dall'art. 45 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[8] Rubrica così sostituita dall’art. 1 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[9] Comma così modificato dall’art. 1 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[10] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[11] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[12] Comma così modificato dall’art. 1 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[13] Comma aggiunto dall'art. 45 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[14] Comma così modificato dall’art. 43 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[15] Articolo inserito dall’art. 27 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[16] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 27 marzo 2007, n. 8.

[17] Comma così modificato dall'art. 1 della L.P. 27 marzo 2007, n. 8.

[18] Comma così modificato dall’art. 27 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[19] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 27 marzo 2007, n. 8.

[20] Comma così modificato dall’art. 27 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[21] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 27 marzo 2007, n. 8.

[22] Comma inserito dall'art. 1 della L.P. 27 marzo 2007, n. 8.

[23] Comma inserito dall'art. 1 della L.P. 27 marzo 2007, n. 8.

[24] Comma inserito dall'art. 1 della L.P. 27 marzo 2007, n. 8.

[25] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[26] Comma così modificato dall’art. 27 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[27] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[28] Comma così modificato dall’art. 27 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[29] Comma così modificato dall’art. 1 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[30] Comma così modificato dall’art. 27 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[31] Articolo inserito dall'art. 19 della L.P. 28 marzo 2012, n. 4.

[32] Lettera così modificata dall’art. 27 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[33] Lettera così modificata dall’art. 27 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[34] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[35] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[36] Comma abrogato dall'art. 47 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9.

[37] Articolo inserito dall’art. 1 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con efficacia dalla decorrenza ivi indicata.

[38] Articolo inserito dall'art. 47 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9.

[39] Lettera così modificata dall'art. 45 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[40] Comma così modificato dall’art. 43 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[41] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[42] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[43] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[44] Lettera aggiunta dall'art. 43 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[45] Comma così modificato dall’art. 1 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[46] Comma così modificato dall’art. 1 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[47] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[48] Lettera così modificata dall’art. 27 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[49] Lettera così modificata dall’art. 27 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[50] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[51] Articolo così rettificato con errata corrige pubblicato nel B.U. 3 giugno 2003, n. 22.

[52] Comma aggiunto dall’art. 27 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5 e così sostituito dall’art. 1 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[53] Comma aggiunto dall’art. 27 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[54] Comma aggiunto dall’art. 43 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[55] Articolo abrogato dall’art. 27 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[56] Articolo modificato dall’art. 27 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5 e così sostituito dall’art. 1 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[57] Capo aggiunto dall'art. 47 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9.

[58] Articolo aggiunto dall'art. 47 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9.