§ 5.2.50 - L.P. 28 maggio 1998, n. 6.
Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:28/05/1998
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.  Programmazione degli interventi.
Art. 4.  Integrazione degli interventi.
Art. 5.  Formazione e aggiornamento.
Art. 6.  Finanziamento.
Art. 7.  Regolamento tipo per i criteri di compartecipazione alla spesa.
Art. 8.  Intervento economico per favorire l'assistenza ai non autosufficienti in ambito familiare.
Art. 9.  Applicazione in via transitoria della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11. Facoltà di opzione.
Art. 10.  Assunzione di compiti socio-assistenziali da parte di privati.
Art. 10 bis.  Servizi di sollievo per le famiglie.
Art. 11.  Centro di servizi.
Art. 12.  Centro diurno.
Art. 13.  Alloggi protetti.
Art. 14.  Casa di soggiorno per anziani.
Art. 15.  Gestione delle strutture socio-assistenziali.
Art. 16.  Residenza sanitaria assistenziale.
Art. 16 bis.  Programmazione e finanziamento degli interventi
Art. 17.  Salvaguardia delle strutture utilizzate come R.S.A. realizzate con contributi pubblici.
Art. 18.  Gestione delle residenze sanitarie assistenziali.
Art. 19.  Assistenza sanitaria nelle strutture residenziali.
Art. 19 bis.  Interventi in conto capitale
Art. 19 ter.  Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature
Art. 20.  Modifica alla legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14.
Art. 21.  Modifica all'articolo 6 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6.
Art. 22.  Interventi in materia di lavoro per favorire l'attività di cura.
Art. 23.  Progetti alternativi al ricovero a favore di persone non autosufficienti.
Art. 23 bis.  Progetti di miglioramento dell'assistenza in RSA.
Art. 24.  Regime transitorio per le case di riposo.
Art. 25.  Disposizioni relative alla corresponsione degli assegni mensili di cui alle leggi provinciali 16 agosto 1983, n. 28 (Provvidenze a favore degli invalidi e dei sordomuti) e 12 marzo 1990, n. 11 [...]
Art. 26.  Disposizioni finanziarie.


§ 5.2.50 - L.P. 28 maggio 1998, n. 6.

Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità.

(B.U. 9 giugno 1998, n. 24).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Trento, ponendo al centro dell'azione politico-amministrativa il valore della persona e della sua dignità, svolge opera di prevenzione degli stati di disagio e di malattia e promuove la realizzazione di azioni positive per il miglioramento della qualità di vita degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità, assicurando una adeguata qualità ed efficienza dei servizi e delle prestazioni.

     2. In particolare gli interventi della Provincia sono rivolti a:

     a) sviluppare, secondo il principio di sussidiarietà, iniziative idonee a consentire all'anziano e alle persone non autosufficienti o con gravi disabilità di mantenere la loro autonomia personale e di rimanere per quanto possibile nell'ambiente di vita mediante una rete di servizi rivolti in particolare a favorirne l'assistenza nell'ambito familiare e l'integrazione sociale;

     b) promuovere il riconoscimento e l'esercizio dei diritti degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità, nonché il mantenimento delle attività degli anziani su base volontaria, in particolare attraverso forme associate di uso del tempo disponibile per scopi di utilità sociale;

     c) sostenere e agevolare le famiglie che si occupano direttamente nell'ambito familiare dell'assistenza dei soggetti non autosufficienti anche facendosi aiutare da persone esterne alla famiglia stessa;

     d) garantire una gestione efficace e personalizzata dei servizi;

     e) favorire l'accesso degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità ai servizi socio-assistenziali e sanitari;

     f) favorire l'accesso ad iniziative a sostegno dei diritti di cittadinanza e della vita di relazione di anziani e di persone non autosufficienti o con gravi disabilità con particolare riguardo a quelle di carattere artistico-culturale;

     g) contribuire a rendere armonico ed equilibrato il processo di transizione all'età anziana;

     h) dare compiuta informazione ai cittadini sui servizi di assistenza, sulle prestazioni offerte, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle modalità di erogazione delle prestazioni e diffondere la trattazione delle tematiche relative agli anziani e alle persone non autosufficienti o con gravi disabilità, anche attraverso programmi radiofonici e televisivi.

     2 bis. Le predette finalità sono perseguite con gli strumenti previsti da questa legge nonché con quelli previsti dal provvedimento legislativo concernente "Politiche sociali nella provincia di Trento [1].

     3. Per assicurare il conseguimento delle finalità della presente legge, la Provincia adotta o promuove apposite azioni, coordinate tra loro, nell'ambito degli interventi previsti dalla legislazione provinciale vigente concernente i settori dell'assistenza, della sanità, dell'edilizia abitativa, delle attività culturali, dei trasporti e dell'emigrazione.

 

     Art. 2. Destinatari.

     1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti agli anziani e alle persone non autosufficienti o con gravi disabilità.

     2. Sono considerate anziane le persone di età superiore ai sessantacinque anni.

     3. Sono considerati non autosufficienti coloro che non sono in grado di provvedere alla cura della propria persona e di mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto di altre persone.

 

     Art. 3. Programmazione degli interventi. [2]

     1. La Provincia persegue le finalità di cui all'articolo 1 attraverso il piano provinciale socio-assistenziale ed il piano sanitario provinciale nonché i piani e i programmi previsti dalle altre leggi di settore, tra loro integrati e coordinati.

     2. Al fine di individuare e formulare proposte per la coordinata definizione degli interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità da inserire nei piani di settore e di valutare i risultati delle attività svolte in attuazione dei piani stessi, sono costituiti gruppi di lavoro tra i servizi interessati.

     3. La Provincia promuove altresì l'integrazione ed il coordinamento degli interventi realizzati dai soggetti pubblici e privati e dal volontariato operanti nei diversi settori.

 

CAPO II

Interventi socio-assistenziali e sanitari

 

Sezione I

Disposizioni generali e organizzative

 

     Art. 4. Integrazione degli interventi. [3]

     1. Gli interventi socio-assistenziali e sanitari a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 sono svolti ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), come da ultimo modificata dall'articolo 18 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, e delle leggi vigenti in materia sanitaria, come integrate dalle disposizioni di cui al presente capo.

     2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale approva, con proprie deliberazioni, le disposizioni per l'integrazione degli interventi di cui al comma 1, provvedendo in particolare a definire:

     a) i criteri di accesso ai servizi qualora emergano elementi che possano richiedere l'intervento congiunto dei servizi socio-assistenziali e sanitari;

     b) le modalità di organizzazione ed erogazione degli interventi sulla base di un progetto personalizzato in relazione alla natura dello stato di bisogno;

     c) i criteri per l'individuazione nell'ambito dei servizi socio- assistenziali e sanitari di un operatore responsabile del caso incaricato di seguire la richiesta di accesso ai servizi e di attuare il progetto personalizzato di intervento;

     d) le modalità di raccolta e di divulgazione di informazioni relative alla rete dei servizi e alla disponibilità di posti per l'accoglienza nelle strutture;

     e) gli ambiti di operatività, la composizione e le modalità di funzionamento delle unità valutative multidisciplinari da costituirsi a livello territoriale nei casi in cui vi sia la compresenza di bisogni sanitari e socio-assistenziali;

     f) i criteri e le modalità per l'accertamento e la valutazione dello stato di bisogno e del grado di non autosufficienza, nonché la definizione del profilo funzionale e del progetto personalizzato d'intervento.

 

     Art. 5. Formazione e aggiornamento. [4]

     1. Il servizio provinciale competente in materia di assistenza organizza corsi di formazione per i familiari e per i volontari che operano nel campo dei servizi rivolti agli anziani e alle persone non autosufficienti o con gravi disabilità, nonché per i soggetti che svolgono le funzioni di cui all'articolo 10.

     2. La formazione assicura in particolare:

     a) il coinvolgimento e la formazione delle famiglie;

     b) il sostegno di chi si prende cura degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità;

     c) l'informazione sui diritti dell'utente e sui servizi;

     d) l'aggiornamento in ordine alle competenze e agli strumenti necessari;

     d bis) l'approccio alla vita indipendente [5].

 

     Art. 6. Finanziamento. [6]

     1. Alla copertura degli oneri di natura socio-assistenziale sostenuti dai soggetti che gestiscono i servizi si provvede:

     a) con le assegnazioni a carico del fondo socio-assistenziale di cui all'articolo 40 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14;

     b) con le quote di contribuzione dei comuni competenti per domicilio di soccorso;

     c) attraverso la compartecipazione alle spese da parte degli utenti;

     d) attraverso i proventi derivanti da donazioni, lasciti e oblazioni;

     e) attraverso le altre entrate comunque destinate alle finalità di cui alla presente legge.

     2. Gli interventi sanitari e quelli assistenziali a rilievo sanitario all'interno della rete dei servizi e presidi assistenziali e socio-sanitari a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità sono garantiti dal servizio sanitario provinciale con oneri a carico del fondo sanitario provinciale, fermo restando quanto disposto dal comma 1 per quanto riguarda il finanziamento dei servizi socio- assistenziali.

 

     Art. 7. Regolamento tipo per i criteri di compartecipazione alla spesa. [7]

     1. Al fine di favorire l'introduzione a livello provinciale di criteri e modalità omogenee per la compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti che vengono accolti nelle case di soggiorno o nelle residenze sanitarie assistenziali, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale approva, sentiti i comuni, gli enti gestori dei servizi di cui alla legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, l'azienda provinciale per i servizi sanitari, le organizzazioni sindacali e la commissione permanente competente, un regolamento tipo al quale gli stessi enti si attengono nel provvedere, per quanto di rispettiva competenza, alla disciplina della suddetta compartecipazione. La commissione permanente competente deve rendere il parere entro 15 giorni dal ricevimento della proposta di regolamento tipo.

     2. Il regolamento tipo di cui al comma 1 è formulato sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 - come modificato dall'articolo 7, comma 4, della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 - e dall'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.

     3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, come modificato dall'articolo 25 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, per le attività assistenziali gestite o delegate dalla Provincia.

 

Sezione II

Disposizioni volte a favorire l'assistenza a

soggetti non autosufficienti nell'ambito familiare

e altre disposizioni per l'assistenza a domicilio

 

     Art. 8. Intervento economico per favorire l'assistenza ai non autosufficienti in ambito familiare. [8]

     1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti all'articolo 24, comma 1, lettera c), punto 3), della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14.

     2. Con la suddetta deliberazione sono definiti in particolare i criteri e le modalità di accertamento della non autosufficienza e della condizione economica, nonché la misura dell'intervento.

     3. L'intervento di cui al comma 1, unitamente agli interventi di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) e all'ospedalizzazione a domicilio, sono volti a favorire il permanere, ove possibile, della persona non autosufficiente nell'ambito familiare, limitando il ricorso alle strutture residenziali.

 

     Art. 9. Applicazione in via transitoria della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11. Facoltà di opzione.

     1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge beneficiano dell'assegno di cui all'articolo 1 o dell'assegno di cui all'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11 (Provvidenze a favore di mutilati ed invalidi civili e sordomuti ultrasessantacinquenni e di mutilati ed invalidi civili di età inferiore a 18 anni), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4, continuano a fruire dell'assegno predetto, tenuto conto del disposto dell'articolo 11, commi 2 e 3, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, sempreché sussistano le condizioni richieste dalla legge provinciale sopra richiamata.

     2. Le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per la concessione di uno degli assegni di cui al comma 1 sono esaminate ai sensi delle disposizioni recate dalla legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11.

     3. A decorrere dalla data che sarà stabilita con deliberazione della Giunta provinciale, e che non potrà comunque essere successiva al termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione degli interventi inerenti all'applicazione della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11, tenuto conto di quanto stabilito dai commi 1 e 2, provvede, per conto della Provincia, l'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.

     4. Salvo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di applicarsi la legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11.

     5. In caso di rinuncia da parte dei beneficiari alla fruizione dell'assegno di cui all'articolo 1 o dell'assegno di cui all'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11, gli stessi possono accedere, ricorrendone i presupposti, all'intervento economico previsto all'articolo 8 della presente legge. In ogni caso la rinuncia alla fruizione dei predetti assegni ha effetto subordinatamente all'accoglimento della domanda di accesso all'intervento di cui al medesimo articolo 8.

 

     Art. 10. Assunzione di compiti socio-assistenziali da parte di privati. [9]

     1. A singoli soggetti privati può essere affidato l'incarico di svolgere compiti socio-assistenziali nei confronti di uno o più anziani e di persone non autosufficienti o con gravi disabilità al fine di evitarne il ricovero.

     2. Il soggetto privato di cui al comma 1 viene individuato dagli enti gestori di cui alla legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 che ne valutano l'idoneità rispetto al caso e al servizio da svolgere fatto salvo il gradimento da parte dell'anziano o della persona non autosufficiente o con gravi disabilità.

     3. Il soggetto privato realizza la propria attività sulla base di un contratto con l'ente gestore di riferimento. Nel contratto sono specificati:

     a) i compiti affidati e l'assegno periodico da corrispondere;

     b) i requisiti di competenza assistenziale che è necessario possedere;

     c) i criteri e le modalità per la verifica da parte del servizio sociale di riferimento dell'attività svolta.

     4. L'incarico di cui al presente articolo è conferito prioritariamente per il servizio di persone che vivono in zone geografiche disagiate, tenendo comunque conto della possibilità di assicurare il servizio richiesto in altro modo e dei costi relativi.

     5. Non si applica, per quanto riguarda gli incarichi di cui al presente articolo, quanto disposto dagli articoli 38 e 39 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, come da ultimo modificati dall'articolo 18 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8.

 

          Art. 10 bis. Servizi di sollievo per le famiglie. [10]

     1. I servizi di sollievo accolgono in forma residenziale, per periodi temporanei, anziani, persone non autosufficienti o con gravi disabilità al fine di sollevare le famiglie dall'attività di assistenza e cura. Inoltre possono accogliere persone che fruiscono d'interventi di assistenza domiciliare o di servizi semiresidenziali.

     2. L'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1 può avvenire su richiesta diretta dei familiari interessati, delle persone assistite o sulla base di progetti concordati con l'ente gestore di riferimento.

     3. I servizi di sollievo sono organizzati in base al grado di non autosufficienza delle persone da assistere e possono essere resi presso le strutture residenziali socio-assistenziali o socio-sanitarie. I servizi di sollievo per persone gravemente non autosufficienti sono assicurati presso le residenze sanitarie assistenziali di cui all'articolo 16.

     4. Gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie rese nell'ambito dei servizi di sollievo sono a carico del fondo sanitario provinciale ai sensi dell'articolo 6.

 

Sezione III

Strutture residenziali o semiresidenziali

 

     Art. 11. Centro di servizi. [11]

     1. Il centro di servizi è una struttura semiresidenziale a carattere diurno la cui attività concorre con altri servizi, e in particolare con l'assistenza domiciliare, a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente e ad evitare il ricorso al collocamento in strutture residenziali.

     2. Il centro di servizi risponde a bisogni di anziani autosufficienti o con un parziale grado di compromissione delle capacità funzionali, che vivono nella propria abitazione o in alloggi protetti anche ubicati nella medesima unità immobiliare, e a quelli di persone adulte destinatarie di interventi di assistenza domiciliare.

     3. Il centro di servizi si caratterizza per la polifunzionalità delle sue prestazioni. In particolare le prestazioni offerte possono comprendere la cura e igiene della persona, servizi di mensa e di lavanderia. Possono altresì trovare collocazione nel centro alcune prestazioni sanitarie, con particolare riguardo a quelle di carattere riabilitativo.

     4. Allo scopo di favorire la socializzazione, lo sviluppo delle relazioni interpersonali e lo stimolo per una vita attiva ed integrata, il centro è anche sede di attività socio-ricreative, culturali e occupazionali.

 

     Art. 12. Centro diurno. [12]

     1. Il centro diurno è una struttura in cui sono erogati in forma semiresidenziale servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a favore di persone anziane non autosufficienti o con gravi disabilità al fine di favorire il più possibile la loro permanenza nel proprio ambiente di vita e di sostenere le famiglie di appartenenza.

     2. I servizi erogati dal centro diurno sono volti alla risocializzazione, alla riattivazione e al mantenimento delle capacità residue della persona. Essi possono integrarsi con altri interventi svolti a livello domiciliare.

     3. Il centro diurno può essere luogo di incontro sociale, culturale, ricreativo e di ristoro. Esso può essere organizzato presso residenze sanitarie assistenziali o centri di servizi o case di soggiorno.

 

     Art. 13. Alloggi protetti. [13]

     1. Gli alloggi protetti sono unità abitative autonome, singole o plurime, collocate in una medesima struttura, destinate ad anziani del tutto o in parte autosufficienti e a persone esposte al rischio di emarginazione.

     2. Gli alloggi protetti sono finalizzati a offrire ai propri ospiti, anche per periodi a termine, il massimo di occasioni di vita autonoma loro possibile col minimo di protezione a ciò necessaria.

     3. Negli alloggi protetti possono trovare ospitalità anche più appartenenti ad uno stesso nucleo familiare o l'intero nucleo familiare se ciò è ritenuto utile al perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2.

     4. Le strutture in cui sono collocati gli alloggi protetti sono di norma costituite anche da unità abitative non protette al fine di favorire migliori condizioni di socializzazione e di integrazione.

     5. Ove nella stessa struttura abitativa vi siano più alloggi protetti possono essere attivati spazi per attività culturali e relazionali, nonché di servizi collettivi di supporto variamente articolati. Ove se ne riscontri l'opportunità gli ospiti degli alloggi protetti possono usufruire dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi previsti per i medesimi.

     6. Gli alloggi protetti rispondono, per dimensione, strutturazione, arredamento, collocazione e modalità di accesso alla finalità di non emarginare l'utente e di promuovere l'autosufficienza dello stesso.

 

     Art. 14. Casa di soggiorno per anziani. [14]

     1. La casa di soggiorno è una struttura residenziale volta ad assicurare condizioni abitative idonee per anziani autosufficienti per i quali risulti in parte compromessa la capacità di condurre una vita autonoma o che ne facciano comunque espressa richiesta.

     2. Fatta salva l'espressa richiesta dell'utente gli interventi di cui agli articoli 12 e 13 sono di norma offerti e perseguiti in via prioritaria.

     3. Nella casa di soggiorno possono trovare ospitalità anche più anziani appartenenti allo stesso nucleo familiare se ciò è ritenuto utile al perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2. Per queste situazioni la casa di soggiorno prevede al suo interno la possibilità di garantire al nucleo condizioni abitative adeguate.

 

     Art. 15. Gestione delle strutture socio-assistenziali. [15]

     1. Alla gestione delle strutture di cui agli articoli 11, 12 e 13 provvedono gli enti gestori di cui alla legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, nonché i soggetti pubblici e privati convenzionati ai sensi dell'articolo 38 della medesima legge provinciale n. 14 del 1991.

 

     Art. 16. Residenza sanitaria assistenziale.

     1. La residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) è una struttura nella quale in forma residenziale sono organizzati servizi socio-sanitari ad elevata integrazione sanitaria, gestita da soggetti pubblici o privati. Essa risponde a bisogni, richiedenti trattamenti continui, di anziani non autosufficienti, non curabili a domicilio, nonché di persone non autosufficienti o con gravi disabilità fisiche o psichiche [16].

     2. La R.S.A. eroga:

     a) assistenza sanitaria medica e infermieristica generale e specialistica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento e il miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia della persona;

     b) riattivazione psico-sociale e prevenzione della sindrome da immobilizzazione;

     c) assistenza alla persona nello svolgimento delle attività della vita quotidiana;

     d) attività sociali.

     3. Al fine di garantire una migliore qualità assistenziale la R.S.A. è organizzata per nuclei modulari, di norma non superiori a venti posti.

     4. Una quota dei posti letto disponibili è riservata a ricoveri temporanei per:

     a) soggetti non autosufficienti, normalmente assistiti in ambito familiare, per esigenze temporanee dei componenti delle famiglie stesse;

     b) soggetti in situazione di emergenza e di bisogno socio-sanitario in attesa della predisposizione di un idoneo progetto assistenziale;

     c) soggetti dimessi dalle divisioni ospedaliere non immediatamente assistibili a domicilio e che necessitano di convalescenza e riabilitazione.

     5. Nel caso di nuclei familiari composti da coniugi di cui uno solo presenti le caratteristiche richieste per l'ingresso nella R.S.A., o nel caso in cui si renda necessaria la permanenza temporanea di un familiare dei soggetti di cui al comma 1 per favorire l'inserimento in R.S.A., è favorita l'ospitalità a proprie spese presso la struttura all'altro coniuge o al familiare interessato.

     6. Ai fini dell’autorizzazione e dell'accreditamento delle R.S.A. si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 (Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998) [17].

 

          Art. 16 bis. Programmazione e finanziamento degli interventi [18]

1. Per la programmazione degli interventi relativi alle R.S.A. la Provincia si avvale in particolare del piano provinciale per la salute dei cittadini di cui all’articolo 4 della legge provinciale 28 luglio 2005, n. 12, concernente "Partecipazione delle istituzioni locali e delle professioni sanitarie per la realizzazione delle politiche per la salute e modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)", e dei relativi provvedimenti di attuazione, ivi comprese le direttive della Giunta provinciale concernenti l’assistenza degli ospiti in R.S.A.

2. Alla copertura degli oneri per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria in R.S.A. erogate agli assistiti del servizio sanitario provinciale residenti in provincia di Trento si provvede, nei limiti delle prestazioni individuate con le deliberazioni della Giunta provinciale, mediante il fondo sanitario provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità di addebito degli oneri relativi alle prestazioni erogate agli assistiti residenti fuori provincia, avuto riguardo anche all’istituto della compensazione della mobilità sanitaria interregionale.

3. Alla copertura degli oneri di natura socio-assistenziale in R.S.A. si provvede, oltre che con le entrate proprie e le dotazioni patrimoniali dei soggetti gestori:

a) attraverso la compartecipazione alle spese da parte degli utenti;

b) con le quote di contribuzione dei comuni competenti ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

4. Le prestazioni marginali di natura sociale a rilevanza sanitaria svolte all’interno delle R.S.A., nei limiti individuati con deliberazione di Giunta provinciale, sono garantite dal servizio sanitario con oneri a carico del fondo sanitario.

 

     Art. 17. Salvaguardia delle strutture utilizzate come R.S.A. realizzate con contributi pubblici.

     1. Le strutture utilizzate come R.S.A. realizzate con i mutui di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, ovvero con altri contributi della Provincia o di altri enti pubblici in virtù dell'utilità sociale attribuita, ove non già soggette a vincolo di destinazione sanitaria, sono vincolate per un periodo di venticinque anni, decorrenti dalla data di fine lavori [19].

     2. L'atto costitutivo di tale vincolo è effettuato dal soggetto proprietario della struttura e reso pubblico mediante intavolazione, a cura e spese del proprietario stesso.

 

     Art. 18. Gestione delle residenze sanitarie assistenziali.

     1. Le R.S.A. possono essere gestite:

     a) dall'azienda provinciale per i servizi sanitari;

     b) dai comuni;

     c) dalle aziende pubbliche di servizi alla persona [20];

     d) da altri enti pubblici;

     e) da soggetti privati senza scopo di lucro;

     f) da soggetti privati aventi scopo di lucro.

     2. Nel caso in cui la residenza sanitaria assistenziale sia gestita da uno dei soggetti indicati al comma 1, lettere b), c), d) ed e), i rapporti fra detto soggetto e l'azienda provinciale per i servizi sanitari sono disciplinati dagli appositi accordi stipulati sulla base dei presupposti previsti dall'articolo 43, comma 9, della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

     3. In relazione alle esigenze socio-sanitarie espresse dal piano provinciale per la salute dei cittadini non soddisfabili dai soggetti di cui al comma 2, l'azienda provinciale per i servizi sanitari può stipulare appositi accordi anche con soggetti privati di cui al comma 1, lettera f), che gestiscono residenze sanitarie assistenziali [21].

 

     Art. 19. Assistenza sanitaria nelle strutture residenziali.

     1. [L'assistenza sanitaria medica nella casa di soggiorno e negli alloggi protetti è garantita attraverso i medici di assistenza primaria e di continuità assistenziale operanti nell'ambito del servizio sanitario provinciale ovvero, previo assenso degli interessati, direttamente dalla struttura attraverso medici convenzionati con la stessa con contestuale revoca della scelta medica] [22].

     2. L'assistenza sanitaria medica, infermieristica e riabilitativa nonché la fornitura di farmaci e materiale sanitario nelle R.S.A. sono garantite direttamente dall'azienda provinciale per i servizi sanitari o dal soggetto che gestisce la predetta struttura sulla base degli appositi accordi di cui all'articolo 43, comma 9, della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 e delle intese raggiunte ai fini di un migliore utilizzo delle risorse. Durante il periodo di permanenza in R.S.A. non operano le scelte mediche nei confronti del medico di assistenza primaria.

     2 bis. I soggetti gestori, che garantiscono ai sensi del comma 2 l'assistenza sanitaria medica, possono avvalersi di medici convenzionati con l'azienda provinciale per i servizi sanitari nonché di personale dipendente dall'azienda stessa, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997 (Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del SSN) [23].

 

          Art. 19 bis. Interventi in conto capitale [24]

1. Per l’acquisto, la costruzione, la ricostruzione, il riattamento e il completamento di immobili da destinare a R.S.A. la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ad enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative e altre istituzioni private, dotati di personalità giuridica ed operanti senza scopo di lucro, che hanno tra i propri fini l’erogazione dei servizi socio-sanitari di cui all’articolo 16. Nel caso in cui l’intervento riguardi la ricostruzione o il riattamento di strutture residenziali possono essere considerate tra le spese ammissibili a finanziamento anche quelle relative all’acquisizione della disponibilità di immobili e quelle per altri oneri gestionali conseguenti all’esecuzione degli interventi, previa presentazione di uno specifico programma da parte dell’ente interessato.

2. Nel caso di enti pubblici i contributi di cui al comma 1 sono concessi fino all’intera copertura della spesa riconosciuta ammissibile; nel caso di associazioni, fondazioni, cooperative ed altre istituzioni private i medesimi contributi sono concessi fino alla misura del 90 per cento.

3. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 e nelle misure di cui al comma 2 contributi per l’acquisto di attrezzature, apparecchiature e arredamenti destinati all’esercizio di attività socio-sanitarie.

4. I soggetti di cui al comma 1 s’impegnano a non mutare per venticinque anni, decorrenti dalla data di fine dei lavori o dalla data di acquisto, la destinazione delle opere finanziate ai sensi del comma 1 senza l’autorizzazione della Giunta provinciale. Il periodo è ridotto a dieci anni nel caso di opere che abbiano beneficiato di un contributo d’importo complessivo non superiore a 200.000 euro. Nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione la Giunta provinciale, previa richiesta motivata dell’ente interessato, può autorizzare l’utilizzo temporaneo dell’immobile o di sue parti per altre finalità, purché da tale utilizzo derivino introiti ed essi siano destinati alla copertura di oneri sostenuti dall’ente interessato per la gestione della R.S.A. La Giunta provinciale, inoltre, può concedere l’autorizzazione a un utilizzo permanente dell’immobile o di sue parti per finalità diverse da quelle socio-assistenziali e socio-sanitarie; con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la concessione dell’autorizzazione e per l’eventuale rideterminazione del contributo, o per il recupero, anche parziale, delle somme già corrisposte. Se la destinazione è mutata senza le predette autorizzazioni il contributo concesso è revocato; per il recupero delle somme erogate si applica l’articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento). In alternativa alla restituzione delle somme già corrisposte si può applicare il comma 4 dell’articolo 21 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle agevolazioni provinciali per investimenti di natura immobiliare) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

5. Qualora nel corso di decorrenza del periodo venticinquennale di cui al comma 4 si verifichi la cessazione dell’attività da parte dei soggetti beneficiari, gli immobili realizzati e le attrezzature, le apparecchiature e gli arredamenti acquistati con i contributi di cui ai commi 1 e 3 sono devoluti al comune sul cui territorio insiste l’immobile, con vincolo di destinazione agli interventi di cui alla presente legge, salvo diversa determinazione della Giunta provinciale.

6. Gli interventi finanziati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche immobili e opere da destinare allo svolgimento di attività socio-assistenziali, purché la parte di intervento destinata a tali finalità abbia carattere non prevalente rispetto all’intervento complessivo.

7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite:

a) le priorità nella concessione delle agevolazioni, anche mediante la costituzione di riserve di fondi;

b) i criteri per la determinazione e la graduazione delle agevolazioni;

c) le tipologie ed i criteri per la determinazione delle spese ammissibili ad agevolazione per ciascun tipo di iniziativa;

d) i limiti minimi e massimi delle spese ammissibili ad agevolazione;

e) i termini e le modalità di presentazione delle domande, secondo appositi schemi tipo;

f) la documentazione da produrre ai fini della concessione e della liquidazione, anche in via anticipata, delle agevolazioni;

g) l’individuazione e la disciplina degli eventuali vincoli di destinazione relativi ai beni finanziati ai sensi del comma 3;

h) ogni altro elemento necessario per l’attuazione degli interventi cui al presente articolo.

 

     Art. 19 ter. Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature [25]

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, la Provincia e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari possono mettere a disposizione di enti e istituzioni, sulla base di convenzioni di disciplina dei rapporti patrimoniali, immobili, nonché relative attrezzature, per l’erogazione dei servizi socio-sanitari di cui all’articolo 16, provvedendo alle spese concernenti detti immobili ed attrezzature.

2. Qualora gli immobili di cui al comma 1 siano nella disponibilità della Provincia o dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari a titolo di locazione o di comodato, i medesimi enti possono, previo accordo con il proprietario dell’immobile, eseguire direttamente interventi di manutenzione straordinaria, quando gli stessi sono obbligatori o necessari in relazione all’utilizzo dell’immobile medesimo; la Provincia e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari possono assumere gli oneri relativi sulla base di idonee clausole contrattuali che determinano o rideterminano la durata della locazione o del comodato in ragione dell’entità della spesa sostenuta.

 

Sezione IV

Modifiche alla legge provinciale 12 luglio 1991,

n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali

in provincia di Trento) e all'articolo 6 della

legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6

relativo al fondo sanitario provinciale

 

     Art. 20. Modifica alla legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14. [26]

 

     Art. 21. Modifica all'articolo 6 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6. [27]

 

CAPO III

Iniziative per la promozione della

flessibilità e della riduzione dell'orario

di lavoro nonché di progetti innovativi

 

     Art. 22. Interventi in materia di lavoro per favorire l'attività di cura. [28]

     1. La Provincia promuove iniziative per favorire accordi per la flessibilità e la riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori dipendenti di imprese private e di pubbliche amministrazioni che si occupino in modo continuativo della cura e dell'assistenza ad anziani non autosufficienti o a persone con gravi disabilità.

 

     Art. 23. Progetti alternativi al ricovero a favore di persone non autosufficienti. [29]

     1. La Provincia promuove lo sviluppo di progetti innovativi, proposti dagli enti gestori di cui alla legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, per l'assistenza di anziani, persone non autosufficienti o affette da gravi disabilità, finalizzati al mantenimento nel loro ambiente di vita.

 

          Art. 23 bis. Progetti di miglioramento dell'assistenza in RSA. [30]

     1. La Provincia può promuovere progetti finalizzati allo sviluppo di nuove modalità organizzative per il miglioramento della qualità dell'assistenza in favore di soggetti non autosufficienti ospiti delle RSA convenzionate con il servizio sanitario provinciale.

     2. La Giunta provinciale stabilisce a tal fine i criteri e le modalità per selezionare i progetti presentati dalle RSA e per quantificare il finanziamento a carico del fondo sanitario provinciale, con l'eventuale concorso a carico del beneficiario, riconoscendo priorità alle iniziative che valorizzano la messa in rete delle RSA e delle loro risorse strumentali e professionali.

 

CAPO IV

Disposizioni transitorie

 

     Art. 24. Regime transitorio per le case di riposo.

     1. Con deliberazione della Giunta provinciale, è definita, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la classificazione delle case di riposo funzionanti alla data predetta mediante ascrizione ad una o più delle tipologie individuate nel capo II.

     2. Ai fini di cui all'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, le case di riposo classificate come R.S.A., già convenzionate con l'azienda provinciale per i servizi sanitari, sono provvisoriamente accreditate a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla loro classificazione a condizione che aderiscano al sistema di remunerazione a tariffa nella misura deliberata dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 25. Disposizioni relative alla corresponsione degli assegni mensili di cui alle leggi provinciali 16 agosto 1983, n. 28 (Provvidenze a favore degli invalidi e dei sordomuti) e 12 marzo 1990, n. 11 (Provvidenze a favore di mutilati ed invalidi civili e sordomuti ultrasessantacinquenni e di mutilati ed invalidi civili di età inferiore a 18 anni).

     1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 9, gli assegni mensili di cui alle leggi provinciali 16 agosto 1983, n. 28 e 12 marzo 1990, n. 11, concessi a favore degli invalidi civili e sordomuti ospiti di strutture residenziali a carattere socio-assistenziale o socio-sanitario sono corrisposti nella misura del 65 per cento del loro importo a decorrere dal 1 gennaio 1998 e del 30 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1999; i medesimi assegni cessano di essere corrisposti ai predetti soggetti a decorrere dal 1 gennaio 2000.

 

CAPO V

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 26. Disposizioni finanziarie. [31]

     1. Per i fini di cui agli articoli 5, 8 e 10 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1998 e di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000, rispetto a quella prevista nei rispettivi bilanci per il finanziamento della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14.

     2. Per i fini di cui all'articolo 8 sono inoltre utilizzate le disponibilità derivanti dall'applicazione dell'articolo 9.

     3. Alla copertura dell'onere di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1998, derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce "Nuove leggi: interventi assistenziali" indicata nell'allegato n. 4 alla legge provinciale 30 gennaio 1998, n. 2 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000).

     4. Alla copertura dell'onere di lire 2.000.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000, derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante l'utilizzo di una quota delle disponibilità iscritte nel settore funzionale "Sicurezza sociale", programma "Sicurezza sociale", rubrica "Assistenza" per i medesimi esercizi finanziari del bilancio pluriennale 1998-2000 di cui all'articolo 5 della legge provinciale 30 gennaio 1998, n. 2.

     5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come sostituito dall'articolo 33, comma 3, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.

 


[1] Comma inserito dall'art. 47 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13.

[2] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.P. 10 settembre 2003, n. 8.

[6] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[9] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[10] Articolo inserito dall’art. 86 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[11] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[13] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[14] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[15] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[16] Comma così modificato dall'art. 47 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13.

[17] Comma così modificato dall'art. 47 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13.

[18] Articolo inserito dall'art. 47 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13.

[19] Comma così modificato dall'art. 64 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[20] Lettera così sostituita dall'art. 47 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13.

[21] Comma così modificato dall'art. 47 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13.

[22] Comma abrogato dall'art. 47 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13.

[23] Comma aggiunto dall'art. 52 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[24] Articolo inserito dall'art. 48 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13.

[25] Articolo inserito dall'art. 48 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13.

[26] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista. Modifica il comma 1, art. 36 della L.P. 12 luglio 1991, n. 14.

[27] Modifica il comma 1, art. 6 della L.P. 15 marzo 1983, n. 6.

[28] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[29] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[30] Articolo inserito dall'art. 64 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[31] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.