Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.3 lavori pubblici |
Data: | 12/09/1994 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 concernente «Interventi nel settore dell'emigrazione». |
Art. 2. Sostituzione dell'articolo 50 ter della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 e altre disposizioni in materia di passaggi a livello. |
Art. 3. Modifiche all'articolo 1 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 4. Modifiche all'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 5. Modifiche all'articolo 4 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 6. Modifiche al capo II della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 8. Modifiche all'articolo 14 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 9. Modifiche all'articolo 15 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 10. Modifiche all'articolo 16 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 11. Modifiche all'articolo 17 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, |
Art. 12. Sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 13. Modifiche all'articolo 20 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 14. Modifiche all'articolo 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 15. Modifiche agli articoli 31 e 32 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 16. Modifiche all'articolo 33 della legge provinciale 10 settembre 1993. n. 26. |
Art. 17. Modifiche all'articolo 34 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 18. Modifiche all'articolo 36 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 19. Modifiche all'articolo 37 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 20. Modifiche all'articolo 38 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 21. Modifiche all'articolo 39 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 22. Modifiche all'articolo 40 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 23. Modifiche all'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 24. Modifiche all'articolo 45 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 25. Modifiche all'articolo 51 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 26. Sostituzione dell'articolo 52 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 27. Sostituzione dell'articolo 54 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 28. Sostituzione dell'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 29. Sostituzione dell'articolo 56 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 30. Sostituzione dell'articolo 57 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 31. Sostituzione dell'articolo 58 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 32. Modifica all'allegato C alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. |
Art. 33. Disposizioni in ordine ai vincoli sugli immobili insistenti su aree cedute ai sensi della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31. |
Art. 34. Modifiche all'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. |
Art. 35. Modifiche all'articolo 10 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. |
Art. 36. Modifiche all'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. |
Art. 37. Modifiche all'articolo 28 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. |
Art. 38. Modifiche all'articolo 31 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. |
Art. 39. Modifiche all'articolo 34 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. |
Art. 40. Modifiche all'articolo 40 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. |
Art. 41. Modifiche all'articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. |
Art. 42. Modifiche all'articolo 54 della legge provinciale 13 novembre 1992. n. 21. |
Art. 43. Modifiche all'articolo 56 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. |
Art. 44. Modifiche all'articolo 68 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. |
Art. 45. Modifiche all'articolo 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. |
Art. 46. Modifiche all'articolo 84 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. |
Art. 47. Modifiche all'articolo 102 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. |
Art. 48. Ulteriori disposizioni in materia di edilizia abitativa. |
Art. 49. Variazioni di bilancio. |
Art. 50. Entrata in vigore. |
§ 3.3.26 - Legge Provinciale 12 settembre 1994, n. 6.
Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa.
(B.U. 20 settembre 1994, n. 42).
CAPO I
Modifiche alla
«Interventi nel settore dell'emigrazione».
Art. 1. Modifiche alla
CAPO II
Modifiche alla
per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale» e alla legge
provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di
lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli
appalti».
Art. 2. Sostituzione dell'articolo 50 ter della
1. L'articolo 50 ter della
(Omissis).
2. Le disposizioni dell'articolo 50 ter della
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i medesimi fini con il provvedimento legislativo concernente «Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994-1996 della Provincia autonoma di Trento» (cap. 52951).
Art. 3. Modifiche all'articolo 1 della
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della
(Omissis).
Art. 4. Modifiche all'articolo 2 della
1. All'articolo 2 della
(Omissis).
Art. 5. Modifiche all'articolo 4 della
1. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 della
(Omissis).
Art. 6. Modifiche al capo II della
1. Nel capo II della
(Omissis).
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 9 della
1. L'articolo 9 della
(Omissis).
Art. 8. Modifiche all'articolo 14 della
1. Il comma 3 dell'articolo 14 della
(Omissis).
Art. 9. Modifiche all'articolo 15 della
1. All'articolo 15 della
(Omissis).
Art. 10. Modifiche all'articolo 16 della
1. Il comma 4 dell'articolo 16 della
(Omissis).
Art. 11. Modifiche all'articolo 17 della
1. Il comma 4 dell'articolo 17 della
(Omissis).
2. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
(Omissis).
Art. 12. Sostituzione dell'articolo 19 della
1. L'articolo 19 della
(Omissis).
Art. 13. Modifiche all'articolo 20 della
1. All'articolo 20 della
(Omissis).
Art. 14. Modifiche all'articolo 24 della
1. Nel comma 2 dell'articolo 24 della
2. Il comma 4 dell'articolo 24 della
(Omissis).
Art. 15. Modifiche agli articoli 31 e 32 della
1. Nel comma 1 dell'articolo 31 e nel comma 2 dell'articolo 32 della
Art. 16. Modifiche all'articolo 33 della
1. Il comma 4 dell'articolo 33 della
(Omissis).
Art. 17. Modifiche all'articolo 34 della
1. Il comma 6 dell'articolo 34 della
(Omissis).
Art. 18. Modifiche all'articolo 36 della
1. All'articolo 36 della
(Omissis).
Art. 19. Modifiche all'articolo 37 della
1. All'articolo 37 della
(Omissis).
Art. 20. Modifiche all'articolo 38 della
1. Il comma 3 dell'articolo 38 della
(Omissis).
Art. 21. Modifiche all'articolo 39 della
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 della
(Omissis).
2. Il comma 3 dell'articolo 39 della
(Omissis).
Art. 22. Modifiche all'articolo 40 della
1. Il comma 1 dell'articolo 40 della
(Omissis).
Art. 23. Modifiche all'articolo 43 della
1. Il primo periodo della lettera b), del comma 2, dell'articolo 43 della
(Omissis).
Art. 24. Modifiche all'articolo 45 della
1. Il comma 2 dell'articolo 45 della
(Omissis).
Art. 25. Modifiche all'articolo 51 della
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 51 della
(Omissis).
Art. 26. Sostituzione dell'articolo 52 della
1. L'articolo 52 della
(Omissis).
Art. 27. Sostituzione dell'articolo 54 della
1. L'articolo 54 della
(Omissis).
Art. 28. Sostituzione dell'articolo 55 della
1. L'articolo 55 della
(Omissis).
Art. 29. Sostituzione dell'articolo 56 della
1. L'articolo 56 della
(Omissis).
Art. 30. Sostituzione dell'articolo 57 della
1. L'articolo 57 della
(Omissis)
Art. 31. Sostituzione dell'articolo 58 della
1. L'articolo 58 della
(Omissis).
CAPO III
Modifiche alla
e successive modificazioni.
Art. 32. Modifica all'allegato C alla
(Omissis) [2].
CAPO IV
Modifiche alla
«Riordinamento della disciplina in materia di edilizia abitativa e norme
sull'espropriazione per pubblica utilità» e alla legge provinciale 13
novembre 1992, n. 21 concernente «Disciplina degli interventi provinciali
in materia di edilizia abitativa» e ulteriori disposizioni in materia di
edilizia abitativa.
Art. 33. Disposizioni in ordine ai vincoli sugli immobili insistenti su aree cedute ai sensi della
1. Le modifiche apportate dall'articolo 63 della
Art. 34. Modifiche all'articolo 4 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 35. Modifiche all'articolo 10 della
1. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 10 della
(Omissis).
Art. 36. Modifiche all'articolo 27 della
1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 27 della
(Omissis).
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 27 della
(Omissis).
Art. 37. Modifiche all'articolo 28 della
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 28 della
(Omissis)
Art. 38. Modifiche all'articolo 31 della
1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 31 della
(Omissis).
Art. 39. Modifiche all'articolo 34 della
1. Al comma 4 dell'articolo 34 della
(Omissis).
Art. 40. Modifiche all'articolo 40 della
1. Il comma 4 dell'articolo 40 della
(Omissis)
Art. 41. Modifiche all'articolo 41 della
1. Il comma 5 dell'articolo 41 della
(Omissis).
Art. 42. Modifiche all'articolo 54 della
1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 54 della
(Omissis).
Art. 43. Modifiche all'articolo 56 della
1. Il comma 4 dell'articolo 56 della
(Omissis).
Art. 44. Modifiche all'articolo 68 della
1. Il comma 4 dell'articolo 68 della
(Omissis).
Art. 45. Modifiche all'articolo 83 della
1. Il comma 2 dell'articolo 83 della
(Omissis).
2. Il comma 5 dell'articolo 83 della
(Omissis).
3. Al comma 7 dell'articolo 83 della
Art. 46. Modifiche all'articolo 84 della
1. Al comma 2 dell'articolo 84 della
(Omissis).
Art. 47. Modifiche all'articolo 102 della
1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 102 della
Art. 48. Ulteriori disposizioni in materia di edilizia abitativa.
1. Dalla data di entrata in vigore della
2. In caso di trasferimento della proprietà dell'alloggio avvenuto in contrasto con le disposizioni previste dall'articolo 55 dell'abrogata
3. Non si procede alla revoca dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica in caso di figli ed equiparati
dell'assegnatario che abbiano acquistato, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, un alloggio per occuparlo con proprio nucleo familiare a seguito di matrimonio e sempreché lo occupino entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; qualora l'alloggio acquistato risulti occupato e sullo stesso sia in corso una procedura di sfratto, il termine per l'obbligo dell'occupazione è protratto fin dalla data del rilascio dell'alloggio. Alle predette disposizioni sono adeguati eventuali provvedimenti di revoca già adottati.
CAPO V
Disposizioni finanziarie.
Art. 49. Variazioni di bilancio.
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della
Art. 50. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 55 della