§ 2.1.142 - L.P. 3 aprile 1997, n. 7.
Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:03/04/1997
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Indirizzo politico e responsabilità di direzione amministrativa.
Art. 3.  Gestione amministrativa.
Art. 4.  Avocazione degli atti.
Art. 5.  Parere sugli atti della Giunta.
Art. 6.  Criteri di organizzazione del lavoro.
Art. 7.  Gestione delle risorse umane.
Art. 8.  Mobilità inter-enti.
Art. 9.  Procedimento per l'attuazione della mobilità.
Art. 10.  Costo del lavoro.
Art. 11.  Informazione sindacale.
Art. 12.  Principi dell'organizzazione.
Art. 13.  Gestione della mobilità interna.
Art. 14.  Funzioni della dirigenza.
Art. 15.  Articolazione della dirigenza.
Art. 16.  Funzioni del dirigente generale
Art. 17.  Funzioni del dirigente.
Art. 18.  Responsabilità dirigenziali.
Art. 19.  Nucleo di valutazione dei dirigenti.
Art. 20.  Sistema dei controlli.
Art. 21.  Accesso alla qualifica di dirigente.
Art. 22.  Albo dei dirigenti.
Art. 23.  Mobilità della dirigenza.
Art. 24.  Incarichi dirigenziali.
Art. 25.  Incarico di dirigente di servizio.
Art. 26.  Incarico di dirigente generale.
Art. 27.  Altri incarichi dirigenziali
Art. 28.  Dirigenti a contratto a tempo determinato.
Art. 29.  Qualifica di direttore.
Art. 30.  Albo dei direttori.
Art. 30 bis.  Accesso alla qualifica di direttore.
Art. 31.  Incarico di direttore di ufficio.
Art. 32.  Incarichi speciali
Art. 33.  Modalità di conferimento degli incarichi.
Art. 34.  Assenza, impedimento e vacanza.
Art. 34 bis.  Scadenza degli incarichi.
Art. 35.  Trattamento economico della dirigenza e dei direttori.
Art. 36.  Rapporto di lavoro.
Art. 37.  Accesso agli impieghi provinciali.
Art. 37 bis.  Disposizioni per favorire l’inserimento lavorativo di persone disabili
Art. 38.  Concorsi unici.
Art. 39.  Commissioni di concorso.
Art. 40.  Approvazione della graduatoria.
Art. 41.  Conferimento dei posti.
Art. 42.  Contratto individuale.
Art. 43.  Formazione e lavoro.
Art. 44.  Formazione, aggiornamento e sviluppo del personale.
Art. 45.  Mansioni.
Art. 46.  Codice di comportamento.
Art. 47.  Incompatibilità.
Art. 48.  Orario di servizio e orario di lavoro.
Art. 49.  Pari opportunità.
Art. 50.  Sanzioni disciplinari e responsabilità.
Art. 51.  Procedimento disciplinare e collegio arbitrale.
Art. 52.  Procedure di licenziamento.
Art. 53.  Passaggio di dipendenti ad aziende o società private.
Art. 53 bis.  Incarichi a dipendenti cessati dal servizio.
Art. 54.  Contrattazione collettiva provinciale.
Art. 55.  Rappresentatività delle organizzazioni del personale.
Art. 56.  Partecipazione all'organizzazione del lavoro.
Art. 57.  Trattamento economico.
Art. 58.  Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale.
Art. 59.  Indirizzi per la contrattazione e controllo della spesa.
Art. 60.  Procedimento di contrattazione.
Art. 61.  Interpretazione autentica del contratto.
Art. 62.  Enti funzionali.
Art. 63.  Dotazione complessiva del personale
Art. 64.  Qualifica ad esaurimento.
Art. 65.  Adeguamento dell'organizzazione.
Art. 66.  Disposizioni per la revisione degli inquadramenti.
Art. 67.  Corpo forestale provinciale.
Art. 67 bis.  Corpo permanente dei vigili del fuoco.
Art. 68.  Informazione consiliare.
Art. 68 bis.  Funzioni di segretario della Giunta provinciale.
Art. 69.  Norma transitoria.
Art. 70.  Norme abrogate.
Artt. 71. - 73. 
Art. 74. 
Art. 75.  Misure organizzative per l'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in materia di miglioramento della sicurezza e [...]
Art. 79.  Conferma degli atti e altre disposizioni.
Art. 80.  Riferimento delle spese e copertura degli oneri.
Art. 81.  Variazioni di bilancio.


§ 2.1.142 - L.P. 3 aprile 1997, n. 7.

Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento.

(B.U. 15 aprile 1997, n. 18 - S.O. n. 2).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina il sistema organizzativo provinciale e il rapporto di lavoro del personale della Provincia e degli enti funzionali dalla stessa dipendenti, nel rispetto delle attribuzioni derivanti dallo statuto speciale di autonomia e in armonia con i principi di riforma economico-sociale della Repubblica di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

     2. La presente legge è rivolta ad accrescere l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, nonché ad assicurare la trasparenza, l'imparzialità e la qualità della stessa al fine di garantire la tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

 

     Art. 2. Indirizzo politico e responsabilità di direzione amministrativa.

     1. Il sistema organizzativo della Provincia si basa sul principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione.

     2. Nell'ambito delle funzioni di governo e di indirizzo politico- amministrativo compete alla Giunta provinciale:

     a) la definizione dei programmi e dei piani dell'attività amministrativa, nonché delle direttive generali e delle priorità alle quali devono fare riferimento gli obiettivi assegnati alla dirigenza;

     b) l'individuazione dei progetti di rilevante interesse provinciale finalizzati alla realizzazione di obiettivi specifici;

     c) la verifica e il controllo delle politiche;

     d) la quantificazione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali da assegnare alla dirigenza;

     e) il conferimento degli incarichi dirigenziali e l'assunzione dei provvedimenti conseguenti alla valutazione delle prestazioni rese.

     3. La Giunta provinciale su proposta degli assessori, nel termine e con le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3:

     a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le direttive per la gestione amministrativa;

     b) assegna, con riferimento alle strutture organizzative di livello dirigenziale, le quote del bilancio provinciale di competenza delle stesse, commisurandole agli obiettivi attribuiti alla responsabilità delle strutture organizzative di livello dirigenziale e delle strutture organizzative nella stessa comprese.

     4. Per la definizione degli obiettivi e dei relativi budget la Giunta provinciale si avvale della conferenza dei dirigenti generali, alla quale possono essere chiamati a partecipare, in qualità di esperti, i componenti del Comitato per la programmazione di cui all'articolo 28 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4. La conferenza dei dirigenti generali è composta dai dirigenti generali preposti ai dipartimenti ed è presieduta dal segretario generale della Provincia. Essa assume funzioni di supporto e di consulenza al Presidente e alla Giunta provinciale sulle questioni sottopostele. In relazione alle materie trattate possono essere invitati a partecipare alle riunioni della conferenza anche altri dirigenti. [1]

 

     Art. 3. Gestione amministrativa.

     1. La gestione tecnica, finanziaria e amministrativa è attribuita ai dirigenti generali e ai dirigenti che, nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legge, sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi, dell'attuazione dei programmi, dell'applicazione delle direttive e dell'osservanza delle priorità definite dalla Giunta provinciale.

     2. La Giunta individua, con regolamento di organizzazione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, gli atti riservati alla propria competenza. Il regolamento è emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo regolamento la Giunta definisce i criteri per valore, materia o tipologia degli atti da riservare alla competenza dei dirigenti generali. Fino all'entrata in vigore del regolamento resta ferma la competenza della Giunta e degli altri organi prevista dall'ordinamento vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge [2].

     3. Ai dirigenti generali e ai dirigenti sono assegnate le risorse finanziarie, organizzative e strumentali commisurate ai procedimenti di competenza e alle altre attribuzioni proprie delle strutture organizzative cui sono preposti.

     4. L'assegnazione delle risorse finanziarie è disposta attraverso budget approvati dalla Giunta con riferimento ai competenti capitoli del bilancio annuale e pluriennale. A tal fine il regolamento di cui al comma 2 definisce i criteri e le modalità per l'elaborazione dei budget, i relativi contenuti nonché i periodi temporali di riferimento degli stessi e le modalità di gestione anche contabile.

     5. In attesa delle modifiche da apportare alle leggi provinciali in materia di contabilità in coerenza con le finalità della presente legge e a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, continua ad applicarsi quanto disposto dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 intendendosi sostituiti, per gli atti di rispettiva competenza, i dirigenti generali e i dirigenti alla Giunta provinciale e agli assessori.

 

     Art. 4. Avocazione degli atti.

     1. La Giunta provinciale può avocare a sé gli atti di competenza dirigenziale solo per gravi ragioni di necessità da indicare specificatamente nel provvedimento di avocazione.

 

     Art. 5. Parere sugli atti della Giunta.

     1. Le deliberazioni della Giunta provinciale sono assunte previo parere in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa dell'atto o provvedimento da adottare, rilasciato dal dirigente della struttura competente dell'istruttoria, e del visto di regolarità contabile previsto dalla vigente normativa di contabilità, relativo ai soli atti dai quali possono derivare accertamenti di entrata o impegni di spesa a carico del bilancio provinciale, rilasciato dal dirigente del servizio cui è riferita la competenza in materia di entrate e, rispettivamente, di bilancio.

     2. I pareri sono allegati alle deliberazioni assunte e comportano la responsabilità dei dirigenti che li hanno espressi.

 

     Art. 6. Criteri di organizzazione del lavoro.

     1. In armonia con le previsioni del contratto collettivo l'organizzazione del lavoro deve:

     a) promuovere il coinvolgimento del personale per il raggiungimento degli obiettivi, il corretto utilizzo delle professionalità, nonché la responsabilizzazione e la collaborazione dei singoli sul risultato della struttura di appartenenza;

     b) consentire la flessibilità delle strutture e della gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno della Provincia e tra la Provincia e gli enti funzionali della stessa.

 

     Art. 7. Gestione delle risorse umane.

     1. Nella gestione delle risorse umane la Provincia garantisce:

     a) la corrispondenza tra prestazioni effettivamente rese e trattamenti economici erogati;

     b) la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro;

     c) particolare attenzione e flessibilità nell'impiego del personale in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare nonché del personale impegnato in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, come modificata dall'articolo 18 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro e degli uffici.

     2. La mobilità interna dei dipendenti costituisce un ordinario criterio di gestione del personale, al fine di dare flessibilità e di razionalizzare la gestione delle risorse umane, nonché per favorire la formazione di professionalità, anche polivalenti.

     3. Al fine di accrescere la professionalità dei dipendenti la Giunta provinciale definisce criteri e programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello dirigenziale.

     4. Per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, la Giunta provinciale può conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente limiti temporali, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

     4 bis. La Giunta provinciale formula le direttive necessarie per assicurare la razionale gestione e allocazione delle risorse umane nell'ambito del sistema pubblico della Provincia. [3]

 

     Art. 8. Mobilità inter-enti.

     1. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, con regolamento disciplina le modalità di attuazione della mobilità tra la Provincia e gli enti funzionali da essa dipendenti.

     2. La Giunta provinciale con il regolamento di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di attuazione dei processi di mobilità del personale tra la Provincia e i suoi enti funzionali, la Regione Trentino- Alto Adige, gli enti locali ed altri enti nel rispetto di quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

     3. Il comando di personale da o verso la Provincia è ammesso, con il consenso dell'interessato, per sopperire temporaneamente a carenze d'organico o per particolari esigenze organizzative dell'ente che lo dispone.

     3 bis. [La Giunta provinciale può destinare personale provinciale, anche con qualifica dirigenziale, a prestare temporaneamente servizio presso la rappresentanza italiana presso l'Unione europea o altri organismi comunitari e sovranazionali, secondo quanto previsto dal vigente ordinamento statale. In alternativa al trattamento previsto dalla normativa statale, al personale interessato continua a essere corrisposto il trattamento economico e previdenziale in godimento alla data del distacco, integrato, a titolo di rimborso spese, nella misura necessaria ad equipararlo al trattamento complessivo riconosciuto, a parità d'inquadramento professionale, al corrispondente personale dello Stato; in mancanza si provvede secondo quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento di missione. Durante il periodo di servizio il trattamento economico è aggiornato in relazione agli adeguamenti retributivi disposti per il corrispondente personale in sede] [4].

 

     Art. 9. Procedimento per l'attuazione della mobilità.

     1. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 8 deve prevedere:

     a) i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione della mobilità volontaria e d'ufficio, per la messa in disponibilità e per la formazione delle graduatorie che, per la mobilità d'ufficio, sono formate sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dall'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

     b) i criteri di coordinamento tra i trasferimenti domanda e d'ufficio;

     c) i criteri di coordinamento tra le procedure di mobilità e le nuove assunzioni anche in relazione ai concorsi unici di cui all'articolo 38;

     d) le fasi dell'informazione e i contenuti generali oggetto dell'eventuale esame con le rappresentanze sindacali con le modalità di cui all'articolo 11.

     2. L'attuazione delle procedure di mobilità deve comunque prevedere il seguente ordine di priorità:

     a) trasferimento a domanda a posto vacante;

     b) trasferimento d'ufficio a posto vacante dando priorità al personale in esubero;

     c) assunzioni su posti che rimangono vacanti dopo l'espletamento delle procedure di cui al presente comma.

     3. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene conto delle specifiche esigenze e delle particolari caratteristiche proprie del personale forestale e dei vigili del fuoco.

     4. Ferme restando le norme in materia di mobilità volontaria e d'ufficio, la mobilità del personale può essere realizzata anche mediante accordi di mobilità tra la Provincia, gli enti funzionali della stessa e le organizzazioni sindacali.

 

     Art. 10. Costo del lavoro.

     1. Le risorse finanziarie destinate alla spesa per il personale sono indicate con le modalità di cui all'articolo 60 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 in modo da rendere la spesa evidente, certa e prevedibile nell'evoluzione.

     2. Ai fini della verifica del costo del lavoro, anche sulla base delle risultanze dei controlli di cui all'articolo 20, sono adottate idonee iniziative di rilevazione e di analisi dei costi diretti e indiretti dello stesso.

 

     Art. 11. Informazione sindacale.

     1. Nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge le rappresentanze sindacali sono informate sulla qualità dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Su richiesta delle stesse rappresentanze sindacali l'amministrazione provinciale assicura la partecipazione ad incontri per l'esame delle predette materie, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità della dirigenza nelle stesse materie.

     2. L'eventuale esame di cui al comma 1 deve espletarsi in un termine comunque non superiore a trenta giorni ovvero a quindici giorni per casi d'urgenza. Decorsi tali termini vengono assunte le autonome determinazioni.

     3. Con appositi protocolli tra la Giunta e le rappresentanze sindacali del personale sono stabilite le modalità e le materie oggetto di informazione preventiva o periodica in relazione allo stato organizzativo e alle eventuali innovazioni concernenti l'organizzazione della Provincia.

 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

 

CAPO I

Sistema organizzativo

 

     Art. 12. Principi dell'organizzazione.

     1. Il sistema organizzativo della Provincia è regolato secondo disposizioni di legge e di regolamento ovvero, sulla base di questi, mediante atti di organizzazione.

     2. L'organizzazione della Provincia si conforma ai seguenti principi:

     a) articolazione delle strutture organizzative per omogeneità di funzioni e di obiettivi;

     b) adeguamento ai principi di trasparenza e semplificazione delle procedure in armonia con quanto disposto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come modificata, da ultimo, dall'articolo 45 della legge provinciale 12 settembre 1994. n. 4;

     c) strutturazione tale da consentire effettivamente il controllo di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e dei processi di erogazione dei servizi, nonché della qualità degli stessi;

     d) coordinamento dell'attività amministrativa attraverso il coinvolgimento del personale nel perseguimento degli obiettivi e nel raggiungimento dei risultati, l'individuazione delle responsabilità, la comunicazione interna e l'integrazione operativa coadiuvata dall'adozione di tecnologie informatiche;

     e) flessibilità dell'organizzazione delle strutture e della gestione delle risorse umane, attraverso processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno del sistema pubblico provinciale;

     f) qualificazione professionale dei soggetti agenti

nell'amministrazione.

 

     Art. 13. Gestione della mobilità interna.

     1. La mobilità del personale tra servizi appartenenti a dipartimenti diversi è disposta con provvedimento dal dirigente generale competente in materia di organizzazione, sentito il dipendente nonché i dirigenti generali e i dirigenti interessati in relazione agli obiettivi e alle priorità assegnate alle singole strutture.

     2. La mobilità del personale tra servizi appartenenti a uno stesso dipartimento è disposta motivatamente dal responsabile dello stesso, sentiti il dipendente e i dirigenti interessati.

 

TITOLO III

DIRIGENZA PROVINCIALE

 

CAPO I

Struttura e funzioni della dirigenza

 

     Art. 14. Funzioni della dirigenza.

     1. I dirigenti, nell'esercizio delle funzioni loro spettanti, programmano e gestiscono in modo coordinato gli strumenti e le risorse assegnate per il conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi competenti, promuovono l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, indirizzano l'operato dei collaboratori.

     1 bis. I dirigenti possono delegare personale esperto nella materia oggetto di trattazione a sostituirli, di volta in volta, nelle sedute di organi collegiali della Provincia o dei suoi enti funzionali, dei quali fanno parte in ragione del proprio incarico [5].

     2. Gli incarichi di preposizione alle strutture organizzative ovvero quelli di cui all'articolo 27 della presente legge, sono conferiti in base alla valutazione delle capacità necessarie a svolgere le funzioni di cui al comma 1.

 

     Art. 15. Articolazione della dirigenza.

     1. La funzione dirigenziale è ordinata in un'unica qualifica, articolata in relazione alla complessità delle funzioni attribuite in due posizioni funzionali:

     a) dirigente generale;

     b) dirigente di servizio.

     2. Nei dipartimenti e nelle altre strutture-organizzative complesse, il dirigente preposto alla struttura di livello più elevato è sovraordinato al dirigente preposto alla struttura di livello inferiore.

     3. La Giunta provinciale individua le strutture organizzative per la cui direzione si richiede il possesso di specifici diplomi di laurea nonché di eventuali ulteriori requisiti professionali.

     3 bis. Il numero massimo complessivo dei dirigenti con contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento degli incarichi di cui al titolo III, capo III, anche tenuto conto degli incarichi dirigenziali da assegnare secondo quanto previsto dalle leggi provinciali istitutive delle agenzie della Provincia, è di 98 unità, a 25 delle quali può essere affidata la posizione funzionale di dirigente generale o l'incarico speciale previsto dall'articolo 27, comma 2, secondo periodo. [6]

 

     Art. 16. Funzioni del dirigente generale [7]

     1. I dirigenti cui è attribuito l'incarico di dirigente generale, fermo restando il principio di distinzione tra le funzioni d'indirizzo politico, amministrativo e i compiti di gestione, esercitano, in particolare, i seguenti compiti e poteri:

     a) nelle materie di propria competenza formulano proposte ed esprimono pareri alla Giunta provinciale, per il tramite dell'assessore, in particolare per l'approvazione da parte della Giunta di disegni di legge, piani, programmi e atti regolamentari, nonché di atti d'indirizzo;

     b) curano l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali approvate dalla Giunta e il perseguimento degli obiettivi previsti dal programma di gestione;

     c) svolgono le attività di organizzazione e di gestione del personale assegnato al dipartimento, adottano le misure necessarie per l'organizzazione delle strutture in cui il dipartimento si articola, compresi gli atti di mobilità del personale, e curano i rapporti sindacali;

     d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;

     e) adottano provvedimenti di delega ai dirigenti e ai direttori, assegnando le risorse necessarie per la gestione delle attività delegate;

     f) dirigono, coordinano e verificano l'attività dei dirigenti e dei direttori, anche con potere sostitutivo in caso d'inerzia;

     g) propongono alla Giunta, avvalendosi dell'avvocatura della Provincia, la promozione e la resistenza alle liti, le conciliazioni e le transazioni, ferma restando la rappresentanza della Provincia in capo al Presidente; provvedono direttamente per le conciliazioni in materia di lavoro e per i procedimenti di opposizione alle sanzioni amministrative, qualora ci si avvalga della facoltà di stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionari delegati;

     h) richiedono i pareri agli organi consultivi e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di loro diretta competenza non delegati;

     i) definiscono, nel rispetto delle disposizioni sull'orario di servizio e sull'orario di apertura al pubblico, l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro;

     j) attribuiscono i trattamenti economici accessori al personale assegnato al dipartimento, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;

     k) coordinano l'attuazione della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), la comunicazione interna e i processi di formazione del personale.

 

     Art. 17. Funzioni del dirigente.

     1. I dirigenti a cui è attribuita la posizione funzionale di dirigente di servizio sono preposti ai servizi e svolgono le seguenti funzioni:

     a) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi nelle materie attribuite alla competenza della struttura cui sono preposti e quelli delegati dal dirigente generale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e); [8]

     a bis) adottano i provvedimenti di delega ai direttori nelle materie di competenza delle strutture in cui si articola il servizio, assegnando le risorse necessarie per la gestione delle attività delegate; [9]

     a ter) svolgono l'attività comunque necessaria per il raggiungimento dei risultati di gestione della struttura cui sono preposti; [10]

     b) provvedono alla organizzazione delle strutture di competenza, coordinandone i programmi di lavoro, e all'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

     c) verificano periodicamente la distribuzione del lavoro e la produttività della struttura e dei singoli dipendenti assegnati e adottano iniziative nei confronti del personale, comprese quelle, in caso di inidoneo rendimento o di esubero, per attivare la mobilità nell'ambito del dipartimento;

     d) dirigono, coordinano e verificano l'attività dei direttori, anche con potere sostitutivo in caso d'inerzia; [11]

     e) attribuiscono i trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

     f) esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti delle funzioni di competenza;

     g) propongono, nei limiti delle funzioni attribuite ed avvalendosi della struttura competente, alla Giunta provinciale la promozione o la resistenza alle liti, le conciliazioni e le transazioni, ferma restando la rappresentanza della Provincia in capo al Presidente della Giunta provinciale; per le conciliazioni in materia di lavoro e per i procedimenti di opposizione alle sanzioni amministrative, qualora ci si avvalga della facoltà di stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionari delegati, provvede il dirigente competente, in relazione alle competenze affidate. Nulla è innovato per quanto riguarda i giudizi davanti alla Corte costituzionale [12];

     h) formulano proposte al dirigente generale anche in ordine all'adozione di progetti e di criteri generali di organizzazione delle strutture;

     i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo.

 

CAPO II

Responsabilità e controlli

 

     Art. 18. Responsabilità dirigenziali.

     1. Ferme restando le responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare, i dirigenti generali e i dirigenti di servizio sono responsabili, per gli ambiti e le funzioni attribuiti, del raggiungimento degli obiettivi assegnati, della realizzazione dei progetti, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, nonché del buon andamento dell'attività delle strutture cui sono preposti. Annualmente i dirigenti di servizio nonché i dirigenti cui sono attribuiti gli incarichi di cui all'articolo 27 presentano al dirigente generale, e questi alla Giunta, una relazione nella quale viene reso conto dello stato di avanzamento dell'attività amministrativa nella struttura di rispettiva competenza, del grado di coerenza tra gli indirizzi assegnati, delle ragioni degli scostamenti eventualmente registrati e delle misure adottate, o che si intendono adottare, per porvi rimedio.

     2. I risultati negativi nell'esercizio delle funzioni dirigenziali sono contestati secondo quanto disposto dall'articolo 19.

 

     Art. 19. Nucleo di valutazione dei dirigenti.

     1. Per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dalla dirigenza alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e nei programmi della Giunta provinciale, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la Giunta si avvale di un apposito nucleo di valutazione.

     2. Il nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta, che ne individua il presidente ed è composto da non più di cinque esperti dotati di particolare conoscenza ed esperienza nelle tecniche di organizzazione o valutazione di strutture pubbliche o private.

     3. Con regolamento la Giunta definisce i criteri e la procedura di valutazione della dirigenza, con previsione di una fase preliminare conoscitiva da svolgersi in contraddittorio con gli interessati. Con il medesimo regolamento sono definite le modalità di valutazione dei direttori. Il regolamento individua la struttura organizzativa che assicura il supporto operativo al nucleo.

     4. La valutazione della dirigenza è effettuata Ogni due anni, sulla base delle relazioni di cui all'articolo 18, con riferimento ai risultati raggiunti e utilizzando anche i dati provenienti dai controlli interni e dal controllo di gestione. La conferma o la revoca degli incarichi dirigenziali, nonché l'attribuzione degli emolumenti accessori, è connessa alle risultanze della valutazione.

     5. La Giunta può promuovere in qualsiasi tempo, motivatamente, la procedura di valutazione nei confronti del dirigente generale, su proposta dell'assessore cui sono affidate le materie rientranti nel relativo dipartimento, e del dirigente di servizio, su proposta del dirigente generale da cui funzionalmente dipende, ovvero su richiesta del singolo dirigente generale o dirigente, relativamente ai risultati della propria attività.

     6. L'eventuale valutazione negativa è contestata dalla Giunta all'interessato il quale può proporre entro trenta giorni ricorso ad un collegio arbitrale per la verifica della corretta applicazione dei criteri e delle procedure di valutazione. Il collegio arbitrale è composto da tre esperti, di cui due individuati rispettivamente dall'interessato e dalla Giunta e uno di comune accordo fra le parti In caso di mancato accordo il terzo componente è individuato dal collegio arbitrale di cui all'articolo 51.

     7. Ove la valutazione negativa sia definitiva, la Giunta provvede all'assegnazione del dirigente generale o del dirigente ad altro incarico o alla revoca di questo e conseguentemente alla messa a disposizione per la durata massima di un anno con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni e, nei casi di responsabilità particolarmente grave o reiterata, al licenziamento. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali.

     8. Qualora la valutazione negativa sia accertata nei confronti di un dirigente assunto ai sensi dell'articolo 28, la Giunta dispone la risoluzione del rispettivo contratto.

     9. Le valutazioni, con esito positivo o negativo, sono inserite in una apposita scheda personale.

     10. Ai componenti del nucleo di valutazione spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità di carica annua determinata dalla Giunta provinciale nei limiti massimi previsti dall'articolo 58, comma 6 [13].

 

     Art. 20. Sistema dei controlli.

     1. La Giunta provinciale, con regolamento di organizzazione, definisce il sistema dei controlli sull'attività amministrativa assicurando l'autonomia e l'indipendenza delle strutture e dei soggetti incaricati di svolgere le attività di controllo al fine di garantire l'imparzialità e l'oggettività di giudizio.

     2. Il sistema dei controlli è costituito:

a) dal controllo di gestione, quale strumento necessario della dirigenza per il perseguimento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa;

b) dai controlli ispettivi concernenti la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa, il funzionamento della struttura organizzativa e l'adeguatezza dei comportamenti. A tal fine la Giunta istituisce forme di controllo interno in via stabile, o per particolari evenienze, anche avvalendosi di dirigenti che non siano preposti a strutture organizzative.

     3. A sostegno della programmazione per lo sviluppo la Giunta provinciale promuove, con frequenza periodica, la raccolta di dati per la valutazione delle politiche, utilizzando le risultanze dei controlli di gestione.

 

CAPO III

Attribuzione delle qualifiche di dirigente e affidamento degli incarichi dirigenziali

 

     Art. 21. Accesso alla qualifica di dirigente.

     1. La qualifica di dirigente è attribuita dalla Giunta provinciale in relazione al numero di incarichi dirigenziali da conferire a seguito di concorsi pubblici ovvero a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo dei direttori di cui all'articolo 30.

     2. I concorsi pubblici possono essere per esami ovvero per titoli ed esami. Per la partecipazione ai concorsi sono comunque richiesti:

     a) il possesso del diploma di laurea;

     b) il possesso della qualifica di direttore ovvero sette anni di esperienza professionale maturata:

     I) in qualifiche corrispondenti al VII, VIII o IX livello dell'organico provinciale, ovvero alla ex carriera direttiva di altre amministrazioni pubbliche;

     II) in qualifiche dirigenziali presso aziende pubbliche o private.

     3. I concorsi per titoli sono riservati agli iscritti da non meno di tre anni all'albo dei direttori e comunque in possesso del diploma di laurea.

     4. Al fine dello svolgimento dei concorsi la Giunta con regolamento definisce:

     a) le ipotesi di ricorso alle diverse procedure concorsuali di cui al comma 1;

     b) le tipologie delle prove e le modalità di svolgimento degli esami;

     c) i criteri generali di valutazione dei titoli in relazione ai curricula professionali e formativi;

     d) i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39.

 

     Art. 22. Albo dei dirigenti.

     1. E' istituito l'albo dei dirigenti della Provincia e dei suoi enti funzionali.

     2. L'albo contiene elementi conoscitivi di carattere formativo e professionali utili per assicurare una corretta gestione della mobilità della dirigenza. Gli elementi conoscitivi e le modalità di costituzione dell'albo sono definiti con regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. In prima applicazione della presente legge è iscritto all'albo il personale già in possesso della qualifica di dirigente generale e di dirigente nel previgente ordinamento.

 

     Art. 23. Mobilità della dirigenza.

     1. Al fine di favorire la reciproca mobilità della dirigenza fra gli enti facenti parte del sistema pubblico provinciale può essere iscritto all'albo dei dirigenti il personale della Regione Trentino-Alto Adige e degli enti locali della Provincia autonoma di Trento titolare di funzioni, e di relativo trattamento giuridico ed economico, equivalenti a quelle dei dirigenti della Provincia, come risultanti da apposite tabelle di equiparazione. Le tabelle di equiparazione sono approvate dalla Giunta provinciale d'intesa con gli altri enti interessati e sentite le rappresentanze sindacali.

     2. Per l'attuazione del comma 1 la Giunta promuove la stipulazione di accordi tra gli enti interessati alla mobilità.

 

     Art. 24. Incarichi dirigenziali.

     1. Gli incarichi di livello dirigenziale sono conferiti dalla Giunta con riferimento alle caratteristiche dei programmi da realizzare e delle strutture da dirigere, alle capacità professionali dimostrate e alle esperienze formative acquisite, nonché ai risultati di valutazione conseguiti in precedenza da ogni singolo dirigente. Inoltre gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a non più di quattro dirigenti scolastici, che sono posti in aspettativa per la durata dell'incarico [14].

     2. Gli incarichi dirigenziali sono affidati a tempo determinato e, fatta salva la loro riconferma per motivate esigenze funzionali e organizzative, sono soggetti a rotazione. Per motivate esigenze organizzative e funzionali la Giunta può attuare, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, processi di rotazione anche prima della scadenza degli incarichi. Gli incarichi sono revocabili a seguito delle valutazioni negative espresse dal nucleo di valutazione con le modalità di cui all'articolo 19.

     3. Presso la Provincia autonoma di Trento e gli enti funzionali della stessa, nel rispetto comunque di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di aspettativa per i dipendenti chiamati allo svolgimento di pubbliche funzioni elettive, non possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28 a dirigenti che rivestano le cariche di consigliere regionale, di sindaco di comuni con più di mille abitanti, di assessore di comuni con più di tremila abitanti, di presidente di comprensorio ovvero di commissario straordinario di enti locali. I dirigenti che durante lo svolgimento degli incarichi dirigenziali di cui alla presente legge assumano le predette cariche, sono dichiarati decaduti dall'incarico con conseguente perdita del trattamento economico accessorio. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia per le cariche assunte dai dirigenti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 25. Incarico di dirigente di servizio.

     1. L'incarico di dirigente di servizio è conferito dalla Giunta per cinque anni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 24, sentito il responsabile del dipartimento in cui è ricompresa la struttura interessata, sulla base della valutazione del curriculum professionale e formativo, a dirigenti iscritti all'albo di cui all'articolo 22.

 

     Art. 26. Incarico di dirigente generale.

     1. L'incarico di dirigente generale è conferito per la durata della legislatura, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 24, a dirigenti iscritti all'albo di cui all'articolo 22, che abbiano dimostrato attitudine all'alta direzione, sulla base della valutazione dei curricula professionali e formativi con riferimento specifico alla preparazione, ai risultati di valutazione conseguiti ai sensi dell'articolo 19 e all'esperienza maturata nella direzione di servizi o strutture ad essi equiparate.

 

     Art. 27. Altri incarichi dirigenziali [15]

     1. Al personale in possesso della qualifica di dirigente, al personale assunto ai sensi dell'articolo 28 e al personale in posizione di comando in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 2, possono essere conferiti incarichi di natura tecnico-professionale per l'elaborazione e conduzione di progetti specifici, per attività di studio e ricerca, per lo svolgimento di attività ispettive o per altri incarichi speciali. Nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 28 gli incarichi previsti da questo comma possono essere attribuiti anche a personale con qualifica di direttore in possesso di specifica competenza ed esperienza [16].

     2. Gli incarichi previsti da quest'articolo sono conferiti dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto all'articolo 24. La contrattazione collettiva provinciale per l'area della dirigenza prevede per gli incarichi previsti da quest'articolo e specificatamente individuati dalla Giunta provinciale un trattamento economico correlato a quello previsto per i dirigenti con posizione funzionale di dirigente generale.

 

     Art. 28. Dirigenti a contratto a tempo determinato.

     1. Nel limite massimo del 14 per cento dei posti previsti al comma 3 bis dell'articolo 15 le funzioni di dirigente generale e di dirigente possono essere conferite a persone estranee all'amministrazione [17].

     2. I requisiti richiesti e le modalità di scelta sono definite nel regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 21. Sono richiesti comunque il possesso del diploma di laurea e la dimostrata professionalità e attitudine alla direzione in misura analoga a quella richiesta per i dirigenti generali e i dirigenti della Provincia.

     3. L'incarico è disposto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella della legislatura in corso. Il contratto definisce il trattamento economico con riferimento a quello previsto per la dirigenza della Provincia, tenuto conto della particolarità dell'incarico conferito.

 

CAPO IV

Qualifica di direttore

 

     Art. 29. Qualifica di direttore.

     1. E' istituita la qualifica di direttore. [La dotazione organica complessiva della qualifica è di 188 unità] [18].

     2. I direttori sono preposti agli uffici o ad incarichi speciali.

     3. I direttori sono responsabili del buon andamento e del corretto espletamento delle attività direttamente affidate e del raggiungimento degli obiettivi. Annualmente presentano al dirigente della struttura di assegnazione una relazione sull'attività svolta, sui risultati raggiunti e sulle misure da adottare al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività stessa.

     4. La valutazione dell'attività svolta dai direttori è effettuata dal nucleo di valutazione con le modalità e la periodicità definite dal regolamento di cui all'articolo 19.

     4 bis. Il numero massimo complessivo dei direttori con contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento degli incarichi di cui al titolo III, capo IV, anche tenuto conto degli incarichi da assegnare secondo quanto previsto dalle leggi provinciali istitutive delle agenzie della Provincia, è di 236. [19]

 

     Art. 30. Albo dei direttori.

     1. E' istituito l'albo dei direttori della Provincia e degli enti funzionali dalla stessa dipendenti. L'albo si articola nelle due sezioni di direttore di ufficio e di direttore con incarico speciale; la Giunta provinciale determina il contingente delle due sezioni dell'albo.

     2. L'albo contiene elementi conoscitivi di carattere formativo e professionale utili per il conferimento degli incarichi di cui agli articoli 31 e 32 e per assicurare una corretta gestione della mobilità. Gli elementi conoscitivi e le modalità di costituzione dell'albo sono definiti dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 22.

     3. Al fine di favorire la reciproca mobilità la Giunta provinciale promuove la stipulazione di accordi con gli enti interessati per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 del personale della Regione Trentino-Alto Adige e degli enti locali della Provincia autonoma di Trento cui siano affidati incarichi equivalenti a quelli dei direttori come risultanti da apposite tabelle di equiparazione approvate dalla Giunta provinciale d'intesa con gli altri enti interessati previo esame con le organizzazioni sindacali.

 

     Art. 30 bis. Accesso alla qualifica di direttore. [20]

     1. L'accesso alla qualifica di direttore di cui all'articolo 29 avviene per concorso pubblico per titoli ed esami in relazione al numero degli incarichi da conferire.

     2. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di diploma di laurea nonché un'esperienza professionale di almeno cinque anni maturata nei livelli VII, VIII o IX dell'organico provinciale ovvero in funzioni direttive presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati. Le modalità di svolgimento dei concorsi e la tipologia delle prove di esame sono definite nel regolamento di cui all'articolo 21, comma 4.

     3. In prima applicazione e con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, la qualifica di direttore è attribuita al personale in servizio al quale nel previgente ordinamento sia stato conferito l'incarico di capo ufficio o di posizione organizzativa a seguito rispettivamente dei corsi-concorsi selettivi effettuati ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15, e dei concorsi di cui all'articolo 21 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 (Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987), come da ultimo sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15, nonché al personale in servizio al quale siano stati conferiti i medesimi incarichi negli altri modi di legge, che abbia rivestito gli stessi per non meno di tre anni e nei confronti del quale non vi sia stato accertamento di prestazioni lavorative inadeguate ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. Il personale di cui al presente comma, in relazione agli incarichi precedentemente conferiti, è iscritto all'albo dei direttori rispettivamente nella sezione di direttore di ufficio e di direttore con incarico speciale.

 

     Art. 31. Incarico di direttore di ufficio.

     1. I direttori preposti agli uffici dirigono le attività rientranti nelle attribuzioni dell'ufficio ed in particolare:

     a) provvedono all'organizzazione dell'ufficio, coordinano i programmi di lavoro e assicurano la necessaria collegialità nell'utilizzo delle risorse umane e strumentali;

     b) verificano la produttività dell'ufficio e dei dipendenti assegnati riferendone al dirigente;

     c) formulano al dirigente proposte per l'individuazione dei responsabili di procedimento di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 che fanno capo all'ufficio;

     d) nelle materie rientranti nelle competenze dell'ufficio adottano gli atti e i provvedimenti delegati dal dirigente della struttura sovraordinata, escluse le proposte di deliberazione della Giunta provinciale; in ogni caso provvedono direttamente al rilascio di certificazioni e dichiarazioni nelle materie di competenza dell'ufficio; [21]

     e) collaborano con il dirigente per la predisposizione dei piani di lavoro;

     f) formulano proposte al dirigente anche in relazione all'adozione di progetti e di criteri generali di organizzazione della struttura.

 

     Art. 32. Incarichi speciali [22]

     1. Al personale con qualifica di direttore possono essere affidati incarichi speciali di elaborazione, studio e ricerca, attività ispettive e di controllo oppure altre attività di natura tecnico-professionale

 

     Art. 33. Modalità di conferimento degli incarichi.

     1. Gli incarichi di direttore di ufficio o gli incarichi speciali di cui agli articoli 31 e 32 sono assegnati dalla Giunta provinciale a personale iscritto alla rispettiva sezione di appartenenza, sentito il dirigente generale e il dirigente rispettivamente competenti, con riferimento agli specifici contenuti dell'incarico e in relazione all'esperienza e alle capacità professionali dimostrate anche a seguito delle valutazioni di cui all'articolo 29, comma 4, a personale in possesso della qualifica di direttore. E' comunque consentita la mobilità fra le due sezioni.

     2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti per cinque anni e possono essere motivatamente revocati su proposta del dirigente generale e del dirigente rispettivamente competenti, tenuto conto dei risultati delle valutazioni di cui all'articolo 29, comma 4.

     3. Per motivate esigenze organizzative o funzionali tenuto conto delle specifiche professionalità possedute, gli incarichi di cui al comma 1 possono essere soggetti a rotazione anche prima della scadenza.

     4. Ai fini del rinnovo degli incarichi il dirigente generale o il dirigente rispettivamente competenti formulano una relazione alla Giunta sull'attività svolta e sull'idoneità a continuare a svolgere l'incarico.

 

CAPO V

Altre disposizioni

 

     Art. 34. Assenza, impedimento e vacanza.

     1. Ciascun dirigente generale individua un dirigente di servizio incaricato di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento per un periodo non superiore a sessanta giorni. Per periodi di assenza o impedimento superiore a sessanta giorni la Giunta provinciale individua il sostituto del dirigente generale impedito o assente tra i dirigenti dei servizi compresi nel dipartimento.

     2. In caso di assenza o impedimento di un dirigente di servizio ovvero di un responsabile di ufficio, per un periodo superiore a trenta giorni, l'incarico di sostituzione è conferito dal dirigente della struttura sovraordinata, qualora lo stesso non assorba direttamente l'incarico. Il responsabile di ogni struttura provvede direttamente a individuare il proprio sostituto per periodi di assenza inferiori a trenta giorni.

     3. In caso di vacanza degli incarichi di cui al comma 1 e 2 la Giunta provinciale provvede alla sostituzione provvisoria, in attesa del conferimento dell'incarico, attenendosi alle medesime disposizioni ivi previste. In alternativa, per i soli incarichi dirigenziali, la Giunta può affidare l'incarico rispettivamente a dirigenti generali o dirigenti preposti ad altre strutture organizzative. L'incarico di sostituzione disciplinato da questo comma è conferito per il periodo massimo di un anno, o tre anni nel caso di uffici periferici, entro il quale, qualora non si proceda alla soppressione della struttura organizzativa, è preposto il responsabile o è bandito il concorso per la copertura del posto. Una volta avviate le procedure concorsuali, l'incarico di sostituzione è comunque prorogato fino al loro completamento e alla conseguente assegnazione dell'incarico. [23]

     4. Qualora la sostituzione del dirigente generale, del dirigente o del responsabile di ufficio perduri per un periodo superiore ai sessanta giorni, al sostituto spetta, a decorrere dal giorno di inizio della sostituzione, una specifica indennità definita nel contratto collettivo di cui al titolo V.

 

     Art. 34 bis. Scadenza degli incarichi. [24]

     1. Gli incarichi di cui agli articoli 25, 26, 27, 31 e 32 in scadenza durante il periodo in cui la Giunta provinciale è in carica per l'ordinaria amministrazione sono prorogati fino a quando la nuova Giunta provinciale non abbia provveduto in merito agli incarichi medesimi; la nuova Giunta provinciale provvede in ogni caso entro 60 giorni dal suo insediamento.

 

     Art. 35. Trattamento economico della dirigenza e dei direttori.

     1. La retribuzione dei dirigenti provinciali e del personale in possesso della qualifica di direttore è determinata dai contratti collettivi di cui al titolo V, secondo le funzioni e i gradi di responsabilità connessi con gli incarichi conferiti.

     2. Una quota del trattamento economico connesso con l'incarico conferito è graduata in relazione ai risultati conseguiti e riportati dalla valutazione di cui all'articolo 19.

 

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

CAPO I

Costituzione e altre disposizioni sul rapporto di lavoro

 

     Art. 36. Rapporto di lavoro.

     1. Il rapporto di lavoro del personale di cui all'articolo 1 è costituito e regolato contrattualmente ed è disciplinato dalle norme del diritto comune del lavoro salve le disposizioni della presente legge, per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.

     2. I contratti individuali di lavoro si uniformano alle disposizioni dei contratti collettivi di cui al titolo V della presente legge.

 

     Art. 37. Accesso agli impieghi provinciali.

     1. L'accesso all'impiego in Provincia avviene:

     a) per concorso pubblico per esami, per titoli o per titoli ed esami;

     b) per corso-concorso pubblico;

     c) per selezione pubblica mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta;

     d) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego per le qualifiche e le figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo in attuazione della legge provinciale 1 agosto 1988, n. 24, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;

     e) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, come modificata, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345;

     f) mediante attuazione della mobilità tra la Provincia e gli enti funzionali, nonché con la Regione e gli enti locali secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

     2. Le procedure di accesso devono garantire il rispetto dei principi di imparzialità, di tempestività, di economicità e celerità di espletamento, ricorrendo per la preselezione e selezione dei candidati anche all'ausilio di sistemi informatici.

     3. Le prove concorsuali e di selezione vertono su prove attitudinali e sulla rilevazione delle conoscenze tecnico-professionali e organizzative richieste dalla posizione da ricoprire. I candidati portatori di handicap, che ne facciano menzione nella domanda di partecipazione, hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabile per sostenere le prove d'esame.

     3 bis. L'espletamento di procedure concorsuali può prescindere dalla vacanza di posti in organico, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 63. In tali casi coloro che si collocano utilmente in graduatoria non possono comunque essere assunti fino a quando non si rendono disponibili posti relativi al concorso espletato. Di ciò è dato avviso nel bando di concorso [25].

     4. Con regolamento della Giunta provinciale vengono definiti i criteri e le modalità di ricorso alle diverse forme di accesso di cui al comma 1, i requisiti generali di accesso al lavoro in Provincia, le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti, nonché i termini entro i quali devono concludersi le operazioni concorsuali. Per l'assunzione di personale per il quale è previsto il requisito della laurea, la Giunta provinciale individua i titoli di specializzazione e di esperienza che devono essere in ogni caso valutati nei concorsi per titoli e per titoli ed esami, tra cui il diploma di dottore di ricerca [26].

     5. La Provincia e gli enti funzionali si avvalgono, nel rispetto del presente articolo, delle forme contrattuali flessibili di assunzione del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina le modalità di accesso al lavoro a tempo determinato e l'utilizzo delle altre forme contrattuali flessibili di assunzione. La contrattazione collettiva provinciale disciplina la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione della vigente normativa in materia. In materia di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) [27].

     6. I cittadini degli Stati appartenenti all'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'accesso al lavoro in Provincia. Il regolamento di cui al comma 4 individua i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dalla cittadinanza italiana.

     7. La Provincia e gli enti strumentali garantiscono l’integrale copertura della quota d’obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), secondo le prescrizioni derivanti dalle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 11 della medesima legge, regolanti il programma d’assunzione per l’inserimento lavorativo delle persone disabili. La Provincia e gli enti strumentali, anche oltre la quota d’obbligo ed al fine di effettuare celermente la sostituzione di personale disabile cessato dal servizio, promuovono, d’intesa con l’Agenzia del lavoro, l’effettuazione di stage formativi e di progetti di inserimento lavorativo per le persone disabili. Per il personale insegnante di ogni ordine e grado si provvede secondo le medesime modalità di copertura della quota d’obbligo adottate dallo Stato [28].

 

     Art. 37 bis. Disposizioni per favorire l’inserimento lavorativo di persone disabili [29]

1. Per favorire l’inserimento lavorativo di persone disabili in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 68 del 1999, non oltre il limite del 10 per cento della quota d’obbligo e con correlativo incremento oltre la quota d’obbligo di altrettante unità, per realizzare opere e attività affidate dalla Provincia, la Provincia individua le persone disabili in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 68 del 1999 chiamate a prestare servizio presso cooperative di primo e secondo grado, con riconoscimento dei costi di carattere organizzativo ed educativo e di supporto anche connessi alla situazione soggettiva del personale interessato. La Provincia, d’intesa con l’Agenzia del lavoro, verifica al massimo ogni tre anni la possibilità si reinserire nel proprio organico la persona interessata. Per questi fini la Giunta provinciale approva uno schema tipo di convenzione da stipulare con le cooperative.

2. Il comma 1 può applicarsi anche nei confronti di personale provinciale con difficoltà lavorative accertate, su disposizione di un’apposita commissione paritetica fra la Provincia e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di appartenenza.

 

     Art. 38. Concorsi unici.

     1. Gli enti funzionali fanno fronte alle proprie esigenze di personale attraverso l'attivazione di processi di mobilità con la Provincia e con altri enti funzionali. A seguito dell'esito negativo delle procedure di mobilità, previ specifici accordi con la Provincia, gli enti funzionali provvedono in via preferenziale a reclutare il personale di cui necessitano mediante ricorso alle graduatorie dei vincitori dei concorsi unici espletati dalla Provincia.

     2. Gli accordi dl cui al comma 1 definiscono le modalità di svolgimento del concorso unico, i criteri per l'assegnazione del personale vincitore e per la ripartizione degli oneri.

     3. E' fatta salva la possibilità per gli enti funzionali di indire autonomamente concorsi per il reclutamento di specifiche professionalità, non reperibili con le modalità di cui al comma 1.

     4. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con la Regione e gli enti locali per disciplinare l'effettuazione di concorsi unici per il reclutamento del rispettivo personale.

 

     Art. 39. Commissioni di concorso. [30]

     1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate dalla Giunta provinciale e sono costituite da esperti di provata competenza scelti tra dipendenti e dirigenti di pubbliche amministrazioni, anche in pensione, o tra persone esterne alle pubbliche amministrazioni, che non siano titolari di funzioni politico-istituzionali e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei componenti delle commissioni di concorso è di sesso femminile; l'eventuale mancato rispetto di tale soglia è motivato nell'atto di nomina della commissione.

     2. Con regolamento è stabilita la disciplina relativa alla composizione e al funzionamento delle commissioni nonché i criteri generali per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici previste da leggi o contratti nell'ambito di procedure esterne o interne di natura concorsuale, selettiva o accertativa, tenendo conto del tipo di procedimento e dell'effettivo impegno richiesto.

 

     Art. 40. Approvazione della graduatoria.

     1. La Giunta provinciale approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso. Con il regolamento di cui all'articolo 37 si definisce la durata di validità e gli eventuali limiti di utilizzo della graduatoria.

     2. La graduatoria approvata è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

 

     Art. 41. Conferimento dei posti.

     1. Ai candidati è comunicato l'esito del concorso e i vincitori sono invitati, entro trenta giorni, a presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dal bando e a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

     2. In caso di mancanza dei requisiti prescritti o di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine di cui al comma 1, il dirigente competente in materia di personale pronuncia la decadenza del candidato dalla graduatoria.

     3. L'assegnazione del personale alle strutture organizzative è disposta dal dirigente generale competente in materia di organizzazione.

 

     Art. 42. Contratto individuale.

     1. Il rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale, anteriormente all'ammissione in servizio.

     2. Il contratto individuale deve prevedere l'effettuazione di un periodo di prova.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge i dipendenti in servizio sono tenuti a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro entro i tre mesi successivi alla stipulazione del primo contratto collettivo provinciale.

 

     Art. 43. Formazione e lavoro.

     1. Con regolamento la Giunta provinciale definisce le modalità di accesso all'impiego, attraverso un periodo biennale di formazione e lavoro di giovani da 18 a 32 anni.

     2. Durante il biennio di cui al comma 1, i giovani, oltre a espletare le mansioni pertinenti al proprio livello e profilo professionale, dovranno seguire appositi corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento.

 

     Art. 44. Formazione, aggiornamento e sviluppo del personale.

     1. La Giunta provinciale, sentite le rappresentanze sindacali, definisce i criteri per la realizzazione delle iniziative formative e per la partecipazione del personale ad attività formative realizzate da altri soggetti pubblici o privati.

     2. Le iniziative formative si svolgono in condizioni logistiche e temporali tali da consentire l'effettiva partecipazione dei dipendenti. I dipendenti sono tenuti a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento professionale. I dipendenti degli enti funzionali della Provincia e degli enti locali possono essere ammessi a partecipare alle iniziative formative di cui al presente articolo secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale e con onere a carico della Provincia.

     3. Al fine di contribuire alla omogeneizzazione della preparazione professionale anche in funzione della realizzazione dei processi di mobilità della dirigenza tra le amministrazioni pubbliche, la Giunta può stabilire attraverso apposite convenzioni opportune forme di collaborazione con la Regione Trentino-Alto Adige e con ali enti locali.

 

     Art. 45. Mansioni. [31]

     1. Il dipendente provinciale è adibito alle mansioni proprie della qualifica attribuitagli in sede di assunzione o considerate equivalenti nell'ambito del sistema di classificazione professionale, nonché alle mansioni proprie o equivalenti della superiore qualifica successivamente acquisita per effetto dello sviluppo professionale nel sistema di classificazione professionale secondo i criteri, le modalità e le procedure previste dai contratti collettivi o a seguito del superamento delle prove concorsuali o di selezione previste dall'articolo 37, comma 1.

     2. Per obiettive e documentate esigenze di servizio, con atto motivato del dirigente, il dipendente può essere adibito temporaneamente a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, con diritto, per il corrispondente periodo, al relativo trattamento economico, nei seguenti casi:

     a) cessazioni dal servizio o nuove esigenze organizzative, per un periodo non superiore a dodici mesi, nel corso dei quali si provvede all'eventuale copertura definitiva del relativo posto nei modi previsti dall'ordinamento; decorso tale periodo non si possono conferire ulteriori incarichi allo stesso o ad altro dipendente per il medesimo posto;

     b) sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie.

     3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini di quest'articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti appartenenti alla qualifica superiore rispetto a quella rivestita dal dipendente.

     4. Non sono considerabili ai fini dell'inquadramento del dipendente, dell'assegnazione di incarichi e ad ogni altro effetto l'esercizio di fatto di mansioni superiori o l'assegnazione di mansioni superiori in violazione di quanto previsto dal comma 2 salvo, in tale ultimo caso, il diritto del dipendente alla differenza di trattamento economico. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione con dolo o colpa grave è responsabile del maggior onere conseguente.

     5. I contratti collettivi disciplinano il trattamento economico di cui al comma 2 e possono stabilire criteri applicativi del comma 3. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi concernenti le modalità di sviluppo professionale di cui al comma 1, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza comporta il diritto del dipendente ad avanzamenti automatici nel sistema di classificazione professionale.

     6. La Giunta provinciale definisce, nell'ambito della spesa complessiva per il personale stabilita ai sensi dell'articolo 63, le risorse da destinare all'attuazione del comma 1, in relazione allo sviluppo professionale previsto dal sistema di classificazione del personale.

 

     Art. 46. Codice di comportamento.

     1. Il comportamento del dipendente provinciale si ispira a criteri di:

     a) pieno adempimento dei propri compiti;

     b) imparzialità;

     c) trasparenza;

     d) rispetto dei diritti dei cittadini.

     2. Il dipendente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto svolgimento delle proprie funzioni ed il pieno adempimento dei propri compiti.

     3. Il dipendente non può accettare incarichi di collaborazione da parte di chi abbia interessi in decisioni o compiti che rientrano nelle sue sfere di competenza, né può accettare da soggetti diversi

dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni rientranti nei compiti di ufficio.

     4. Il dipendente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità da parte di chi abbia interessi coinvolti nei compiti spettanti all'amministrazione o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.

     5. Il dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, deve garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.

     6. La Giunta provinciale con proprio provvedimento adotta un apposito codice di comportamento, previa informazione alle rappresentanze sindacali da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 11, tenuto conto anche delle necessarie misure organizzative da adottare al fine di perseguire la migliore qualità dei servizi.

     7. La Giunta provinciale impartisce direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale perché il codice di comportamento di cui al comma 6 sia recepito nei contratti collettivi di cui al titolo V.

     8. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni del codice di comportamento devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari.

     9. Il codice di comportamento è sottoscritto dal dipendente unitamente al contratto individuale di lavoro.

 

     Art. 47. Incompatibilità.

     1. I dipendenti della Provincia non possono esercitare attività industriali, commerciali o professionali. I dipendenti, fuori dall'orario di servizio, possono essere autorizzati a svolgere attività saltuarie ed occasionali o comunque altre attività indicate come compatibili dalla Giunta provinciale Ferma restando la disciplina delle incompatibilità prevista da quest'articolo, non è preclusa l'iscrizione dei dipendenti ad albi professionali o registri pubblici secondo quanto previsto dagli ordinamenti professionali [32].

     1 bis. Il personale insegnante temporaneo e il restante personale con contratto a termine di durata non superiore ad un anno o con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, previa autorizzazione della struttura competente in materia di gestione del personale, può svolgere altra attività a condizione che la stessa non determini conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza o sia incompatibile con il rispetto degli obblighi di lavoro [33].

     1 ter. Il personale insegnante temporaneo può in ogni caso assumere, senza necessità di autorizzazione, incarichi di insegnamento presso enti pubblici o privati purché la somma dei diversi carichi orari di insegnamento non superi il carico di orario massimo settimanale di insegnamento previsto per il personale insegnante della Provincia [34].

     2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale provvede con regolamento a:

     a) determinare i criteri secondo i quali i dipendenti

dell'amministrazione provinciale possono essere autorizzati ad assumere impieghi o incarichi presso altri soggetti pubblici o privati ovvero ad esercitare le attività di cui al comma 1;

     b) individuare tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono autorizzate decorso un certo lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione.

     3. Il dipendente provinciale deve dichiarare per iscritto tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione

dell'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l'incarico ricoperto.

     4. I dirigenti sono tenuti a informare il dirigente del servizio competente in materia di gestione del personale sui casi di incompatibilità riguardanti il personale in servizio presso le strutture da loro dirette. Il dirigente competente in materia di gestione del personale diffida il dipendente a rimuovere la causa di incompatibilità fissandogli un termine. Sono fatte comunque salve le responsabilità amministrative e disciplinari. La mancata rimozione della cause di incompatibilità entro il termine prefissato costituisce causa di estinzione del rapporto di lavoro.

     5. La pubblicità degli impieghi e degli incarichi di cui al presente articolo, nonché degli incarichi esterni affidati dalla Giunta provinciale a personale provinciale, è garantita dall'anagrafe degli incarichi dei dipendenti provinciali e degli enti funzionali, disciplinata dal regolamento di cui al comma 2 e curata dal servizio competente in materia di gestione del personale.

 

     Art. 48. Orario di servizio e orario di lavoro.

     1. L'articolazione dell'orario di servizio nonché l'orario di apertura al pubblico sono stabiliti con provvedimento della Giunta provinciale tenuto conto delle esigenze organizzative delle strutture

dell'amministrazione, anche per favorire l'armonizzazione degli orari di servizio con quelli delle altre amministrazioni pubbliche e del lavoro privato e con la domanda dell'utenza.

     2. L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale. è funzionale all'orario di servizio.

 

     Art. 49. Pari opportunità.

     1. La Provincia garantisce pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso all'impiego, nello sviluppo professionale, nel trattamento del personale. In particolare:

     a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;

     b) garantisce la partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto alla loro presenza nelle aree organizzative interessate;

     c) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio nelle unità organizzative, nelle qualifiche e nei profili professionali, tra presenza maschile e femminile.

     2. La Giunta provinciale adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.

     3. La Provincia consulta il Comitato per le pari opportunità di cui alla legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 sulle tematiche generali che incidono sulla qualità dell'ambiente di lavoro, sull'organizzazione dell'attività lavorativa, nonché sugli interventi che concretizzano azioni positive a favore delle lavoratrici, con particolare riferimento al reale conseguimento di condizioni di pari opportunità in ordine agli accessi, ai percorsi formativi e alle posizioni organizzative.

 

CAPO II

Sanzioni e procedimento disciplinare.

 

     Art. 50. Sanzioni disciplinari e responsabilità.

     1. Ferme restando le responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile stabilite dalle norme vigenti, ai dipendenti si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

     2. Salvo quanto disposto dagli articoli 19, 46 comma 8, 47 e 51 della presente legge, le violazioni disciplinari e le relative sanzioni sono definite dai contratti collettivi di cui al titolo V.

 

     Art. 51. Procedimento disciplinare e collegio arbitrale.

     1. Qualora il dirigente venga a conoscenza di un fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare, diversa dal rimprovero verbale, commesso da un dipendente assegnato alla struttura organizzativa da lui diretta, compiuti gli opportuni accertamenti, lo segnala al servizio competente in materia di gestione del personale. Il dirigente del servizio competente in materia di gestione del personale contesta in forma scritta l'addebito al dipendente.

     2. A seguito della contestazione dell'addebito il dipendente viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

     3. Quando la sanzione da applicare consiste in un rimprovero verbale provvede direttamente il dirigente della struttura cui il dipendente è assegnato; quando consiste in altro addebito provvede il dirigente competente in materia di gestione del personale.

     4. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.

     5. Il dipendente, entro venti giorni dalla data di notifica della sanzione comminata, può, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina della Provincia. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione. Il dirigente competente in materia di gestione del personale applica la sanzione disposta dal collegio. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa, così come nei casi in cui l'amministrazione ritenga opportuno adire l'autorità giudiziaria ai sensi del comma sesto dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

     6. Il collegio arbitrale è nominato con decreto del Presidente della Giunta provinciale e dura in carica cinque anni. Esso è costituito da un componente designato dall'amministrazione, da un dipendente designato dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale ed è presieduto da un componente scelto dalla Giunta provinciale tra avvocati, magistrati, professori di ruolo in materie giuridiche nelle università. Al fine di assicurare continuità e funzionalità al collegio, con le medesime modalità di designazione sono nominati i sostituti dei componenti effettivi.

     7. La contestazione degli addebiti e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti è effettuata dalla Giunta provinciale previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo da parte dell'assessore competente in materia di personale.

     8. Gli enti funzionali possono stipulare convenzioni con la Provincia per avvalersi del collegio arbitrale di cui al comma 6.

     9. Le sanzioni inflitte sono registrate sulla scheda personale del dipendente, a cura del servizio competente in materia di gestione del personale.

     10. Con apposito regolamento la Giunta definisce i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai componenti del collegio arbitrale e comunque entro i limiti massimi previsti dall'articolo 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificato dall'articolo 29 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

 

CAPO III

Estinzione del rapporto di lavoro

 

     Art. 52. Procedure di licenziamento.

     1. Il licenziamento è disposto, per i dirigenti, dalla Giunta provinciale e, per il restante personale, dal dirigente competente in materia di gestione del personale, su proposta del dirigente della struttura di assegnazione.

     2. Al licenziamento per motivi soggettivi si applicano le disposizioni in materia di procedimento disciplinare.

 

     Art. 53. Passaggio di dipendenti ad aziende o società private.

     1. Nel caso di passaggio di dipendenti dalla Provincia o da enti funzionali da essa dipendenti a società private per effetto di leggi provinciali che attribuiscano alle medesime società funzioni esercitate dagli stessi enti, si applica la disciplina del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile e successive modificazioni.

 

     Art. 53 bis. Incarichi a dipendenti cessati dal servizio. [35]

     1. Per garantire la piena ed effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, al personale già dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessato volontariamente dal servizio in difetto del requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia, ma in possesso del requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, di collaborazione, di studio e di ricerca da parte delle amministrazioni con cui tale personale ha avuto rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio. Il divieto perdura finché non siano trascorsi cinque anni dalla data di effettiva cessazione dal servizio.

     2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nel caso di incarichi da prestare a titolo gratuito. Sono tali gli incarichi per i quali non sono previsti né corrisposti emolumenti specifici, fatto comunque salvo il rimborso delle eventuali spese previste nell'atto di incarico.

     3. In caso di inottemperanza del divieto di cui al comma 1 è disposta la decadenza dall'incarico.

 

TITOLO V

RELAZIONI SINDACALI E PARTECIPAZIONE

 

     Art. 54. Contrattazione collettiva provinciale.

     1. La contrattazione collettiva provinciale, nel rispetto del principio della omogeneizzazione dei contratti della Provincia, degli enti funzionali da essa dipendenti, della Regione Trentino-Alto Adige e degli enti locali, nel rispetto del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 e dei principi di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35 in materia di personale della scuola e in armonia con i principi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, si svolge per comparti comprendenti settori dell'amministrazione omogenei o affini su tutte le materie relative al rapporto di lavoro con esclusione di quelle riservate alla legge provinciale, ad atti normativi e amministrativi secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. I contratti collettivi sono stipulati dall'Agenzia di cui all'articolo 58 per la Provincia e, per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Provincia e degli enti funzionali [36].

     2. La Giunta con apposito regolamento può individuare comparti di contrattazione nelle materie di competenza provinciale, tenuto conto dei comparti individuati a livello nazionale e sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'articolo 58 e le confederazioni maggiormente rappresentative del personale.

     3. I contratti collettivi prevedono distinte disposizioni per particolari categorie di personale, tra cui i vigili del fuoco e il personale forestale che svolge funzioni di polizia già spettanti al corpo forestale dello Stato, nonché per il personale delle professioni sanitarie. La Giunta provinciale formula specifiche direttive per armonizzare tali disposizioni con quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale [37].

     4. Per ciascun comparto è istituita un'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale. I contratti sono stipulati dall'Agenzia di cui all'articolo 58 per la Provincia e per gli enti funzionali e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza provinciale e degli enti funzionali [38].

     5. La contrattazione del personale con qualifica di direttore si svolge in collegamento a quella del personale con qualifica dirigenziale.

     6. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria è definito in una apposita area di contrattazione alle cui trattative partecipano l'Agenzia di cui all'articolo 58 per la Provincia e gli enti funzionali e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale medico e veterinario della Provincia e degli enti funzionali.

     7. Ai contratti collettivi è demandata l'eventuale definizione di ambiti decentrati di contrattazione.

     8. Fatto salvo quanto disposto dai contratti collettivi, i medesimi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica salva la diversa durata dagli stessi indicata. La normativa derivante dal contratto conserva provvisoriamente efficacia dopo la scadenza, fino a che intervenga un nuovo contratto.

     9. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi oltre il periodo di validità dei contratti, in particolare per effetto della decorrenza degli effetti a regime.

 

     Art. 55. Rappresentatività delle organizzazioni del personale.

     1. Sono considerate rappresentative del personale le organizzazioni dei lavoratori a cui risultino iscritti almeno il cinque per cento del totale dei dipendenti che hanno rilasciato la propria delega alle organizzazioni sindacali con riferimento a ciascuna area di contrattazione ovvero, qualora costituite, quelle che abbiano riportato almeno il cinque per cento dei voti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.

     1 bis. Alla raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe provvede l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) su comunicazione delle rispettive amministrazioni, riferita al 31 dicembre di ciascun anno, da effettuare entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Entro la stessa data le amministrazioni comunicano i medesimi dati alle organizzazioni sindacali, che entro i successivi quindici giorni possono presentare osservazioni all'APRAN. Eventuali contestazioni sono esaminate e decise da un comitato paritetico al quale partecipano l'APRAN e le organizzazioni sindacali ammesse all'area di contrattazione interessata. La comunicazione e l'accesso ai dati garantiscono il rispetto della disciplina sulla riservatezza di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) [39].

     1 ter. In caso di pluralità di deleghe, il dipendente deve esplicitare l'opzione per l'organizzazione sindacale da cui intende farsi rappresentare, ferme restando le trattenute a favore delle organizzazioni sindacali. In mancanza di opzione la delega di rappresentanza non è attribuita a nessuna organizzazione sindacale [40].

     1 quater. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è verificato dall'APRAN con riferimento a ogni trattativa contrattuale e, al fine dell'ammissione di ciascuna organizzazione sindacale alla trattativa medesima, deve sussistere alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente il biennio contrattuale [41].

 

     Art. 56. Partecipazione all'organizzazione del lavoro.

     1. La contrattazione collettiva provinciale definisce le forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini della organizzazione del lavoro.

 

     Art. 57. Trattamento economico.

     1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale provinciale è definito dai contratti collettivi in modo da non prevedere aumenti retributivi in conseguenza di automatismi stipendiali.

     2. Il contratto collettivo definisce, secondo criteri obiettivi di misurazione, i trattamenti economici accessori collegati alla produttività individuale e alla produttività collettiva, tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente e dello svolgimento di attività di particolare impegno, nonché allo svolgimento di attività particolarmente e obiettivamente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.

     3. La Provincia garantisce ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo.

     4. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente all'attività della struttura, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.

     5. Al fine di assicurare economicità all'azione amministrativa ed efficienza all'organizzazione nell'ambito del contratto collettivo, è individuato un fondo costituito da una percentuale dei risparmi di gestione, ripartito per strutture organizzative, per rafforzare il rapporto diretto tra effettive prestazioni lavorative rese e la retribuzione corrisposta.

 

     Art. 58. Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale.

     1. L'Agenzia istituita con l'articolo 37 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 46 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, assume la denominazione di Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale e costituisce organo della Provincia competente a rappresentare l'amministrazione in sede di contrattazione collettiva e alla sottoscrizione dei contratti e degli accordi di cui alla presente legge.

     2. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Presidente della Giunta.

     3. L'Agenzia è composta da tre membri dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dalla Giunta provinciale tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali, di organizzazione e di gestione del personale, con riferimento a strutture complesse sia pubbliche che private, o di diritto del lavoro o finanza pubblica. Non possono far parte dell'Agenzia, a pena di decadenza, persone che rivestano cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o sindacati, nonché coloro che abbiano incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero coloro i quali siano amministratori di enti cui si riferisce la contrattazione. La durata in carica dei membri dell'Agenzia è stabilita dalla Giunta per un massimo di quattro anni in relazione alle scadenze contrattuali. I membri possono essere riconfermati alla scadenza dell'incarico.

     4. A seguito della individuazione di comparti o aree di contrattazione l'Agenzia è integrata fino al massimo di due componenti per ciascuna area o comparto di contrattazione da nominare nel rispetto dei requisiti e con le modalità di cui al comma 3.

     5. L'Agenzia adotta un regolamento interno per la disciplina della propria organizzazione e del proprio funzionamento [42].

     6. Al Presidente spetta, oltre al rimborso delle spese, una indennità di carica annua fino a 70.000 euro. Agli altri membri spetta, oltre al rimborso delle spese, una indennità di carica annua determinata dalla Giunta provinciale pari al massimo dell'ottanta per cento della indennità prevista per il Presidente da stabilire in relazione alla specificità dell'incarico conferito. La Giunta può aggiornare l'indennità di carica sulla base delle variazioni degli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT [43].

     7. Per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei compiti affidati, l'Agenzia si avvale di personale messo a disposizione dalla Provincia e di non più di due esperti, in materia di organizzazione o valutazione del lavoro, utilizzabili nelle forme e per le esigenze previste dal regolamento di cui al comma 5.

     8. L'Agenzia è autorizzata alla contrattazione collettiva per la Regione Trentino-Alto Adige, gli enti locali e per le IPAB qualora tali enti intendessero avvalersene. In tal caso è integrata, per la relativa contrattazione collettiva, fino al massimo di due componenti espressi dagli enti cui si riferisce la contrattazione.

 

     Art. 59. Indirizzi per la contrattazione e controllo della spesa.

     1. L'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale è tenuta al rispetto delle direttive impartite dalla Giunta relative agli obiettivi cui deve ispirarsi la contrattazione, ai limiti di spesa determinati dal Presidente della Giunta provinciale in relazione alle risorse finanziarie complessivamente disponibili e comunque nel rispetto dei limiti massimi di spesa autorizzati con legge finanziaria provinciale, ai criteri di distribuzione delle risorse al personale e ad ogni altro elemento utile per il rispetto degli indirizzi impartiti.

     2. La Giunta provvede annualmente alla valutazione della spesa per il personale impiegato presso la Provincia e i suoi enti funzionali, per verificare l'eventuale superamento dei limiti di spesa sulla base di rilevazioni organizzative e finanziarie.

     3. Per consentire la verifica della spesa, i contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri, nonché la indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale. I contratti collettivi prevedono la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa.

 

     Art. 60. Procedimento di contrattazione.

     1. L'Agenzia entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative trasmette alla Giunta il testo concordato per la stipulazione degli accordi e dei contratti collettivi, corredato di appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto nonché la quantificazione complessiva della spesa.

     2. La Giunta, verificata la conformità alle direttive impartite, si pronuncia entro quindici giorni dal ricevimento del testo di cui al comma 1. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata.

     3. (Omissis) [44].

     4. Non è in alcun caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi che comportino direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti quella stabilita a tal fine dalla legge finanziaria e dal bilancio della Provincia.

 

     Art. 61. Interpretazione autentica del contratto.

     1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto definiscono consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con la procedura di cui all'articolo 60, sostituisce la clausola in questione con effetto dalla vigenza del contratto.

 

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE E ABROGAZIONI

 

     Art. 62. Enti funzionali.

     [1. Per i fini di cui alla presente legge sono considerati enti funzionali della Provincia tutti gli enti pubblici non economici, dalla stessa dipendenti, o comunque istituiti o disciplinati con legge provinciale, come risultanti da apposita deliberazione ricognitiva della Giunta provinciale.] [45]

     [2. Gli enti funzionali provvedono, anche in deroga alle disposizioni contenute nelle leggi istitutive o negli statuti, ad adeguare il proprio ordinamento ai principi di cui alla presente legge. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consigli di amministrazione degli enti funzionali, nel rispetto dei principi medesimi, provvedono comunque ad individuare gli atti da riservare alla propria competenza.] [46]

     [3. I provvedimenti di individuazione degli atti riservati alla competenza dei consigli di amministrazione sono trasmessi alla Giunta che deve approvarli o respingerli entro trenta giorni dal loro ricevimento.] [47]

     3 bis. Qualora, a seguito dei concorsi espletati da enti funzionali della Provincia per l'assunzione con contratto a tempo determinato ai fini dell'affidamento dell'incarico di direttore o di dirigente, risulti vincitore un dipendente della Provincia o di un ente funzionale, il dipendente, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto individuale, è posto in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico e per quella degli eventuali rinnovi. Tale dipendente è considerato ai fini della dotazione organica complessiva del personale di cui all'articolo 63 [48].

 

     Art. 63. Dotazione complessiva del personale [49]. [50]

     1. Ai fini del contenimento della spesa corrente, la dotazione complessiva del personale assunto con contratto a tempo indeterminato, con esclusione del personale insegnante della scuola a carattere statale, è stabilita dalla legge finanziaria; la medesima legge fissa altresì la spesa da prevedere in bilancio per tutto il personale provinciale, ivi compreso quello assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione. Eventuali integrazioni alla predetta spesa mediante prelievi dal fondo di riserva di cui all'articolo 20 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, possono essere effettuati in misura non superiore al 2 per cento. E' comunque consentito l'inquadramento del personale trasferito dallo Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici in applicazione di disposizioni legislative statali, regionali e provinciali [51].

     2. Nell'ambito della dotazione complessiva e della spesa stabilita ai sensi del comma 1 la Giunta provinciale determina la distribuzione di personale fra le diverse qualifiche e categorie. La distribuzione tiene conto anche delle modifiche che si intendono apportare alla composizione qualitativa della distribuzione del personale e alle modalità per il rientro di personale dal tempo parziale temporaneo al tempo pieno nel caso di momentanea carenza di posti nella dotazione complessiva, con successivo riassorbimento entro la dotazione [52].

     2 bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione), il fabbisogno di personale non docente a tempo indeterminato è formulato nei limiti della dotazione complessiva di personale di cui al comma 1. Ulteriori fabbisogni di personale non docente sono coperti con personale a tempo determinato; a tale scopo sono prioritariamente utilizzate le graduatorie vigenti per l'assunzione a tempo indeterminato. Le disposizioni di questo comma si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento ai fabbisogni di personale insegnante dei centri di formazione professionale della Provincia e delle scuole provinciali dell'infanzia [53].

     2 ter. Nel caso di indisponibilità di posti nella dotazione complessiva di personale, qualora ricorrano esigenze di servizio non procrastinabili, la Provincia può provvedere, nel limite di spesa di cui al comma 1, con assunzioni a tempo determinato di durata non superiore all'anno e comunque non oltre i 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge finanziaria relativa all'esercizio successivo a quello in cui sono state disposte le assunzioni medesime [54].

     3. L'applicazione dell'articolo 45 è rinviata fino alla revisione degli inquadramenti operata dalla contrattazione collettiva.

 

     Art. 64. Qualifica ad esaurimento.

     1. Il personale rivestente nel previgente ordinamento la qualifica di dirigente generale è collocato ad esaurimento nella medesima qualifica.

     2. [In relazione ai posti che si renderanno disponibili a seguito di cessazioni del personale di cui al comma 1, sarà aumentato di pari numero il contingente organico della qualifica di dirigente di cui all'articolo 15 della presente legge] [55].

     3. Fermo restando quanto disposto dal capo II del titolo III, al personale di cui al comma 1 sono conferiti gli incarichi relativi alla posizione funzionale di dirigente generale di cui agli articoli 26 e 27 con le modalità dagli stessi previsti.

 

     Art. 65. Adeguamento dell'organizzazione.

     [1. Fino all'entrata in vigore della legge di riordino dell'organizzazione della Provincia, la Giunta provinciale è autorizzata a modificare, con appositi regolamenti, anche in relazione all'esercizio di funzioni derivanti da eventuali nuove competenze della Provincia o ad essa trasferite o delegate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, le competenze dei servizi o delle strutture ad essi equiparate anche pervenendo all'accorpamento o alla soppressione degli stessi.] [56]

     [2. La Giunta definisce le competenze e l'organizzazione degli uffici, degli incarichi speciali e delle altre articolazioni organizzative ad essi equiparate. Le predette strutture possono costituire articolazioni dei dipartimenti, dei servizi e delle strutture ad essi equiparate. I riferimenti della vigente normativa provinciale al personale incaricato di posizione organizzativa s'intendono effettuati, con la decorrenza di cui all'articolo 30 bis, comma 3, al personale preposto ad incarico speciale ai sensi dell'articolo 32] [57]

     3. Ai fini dell'applicazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione di cui all'articolo 2 della presente legge alle agenzie della Provincia istituite con leggi provinciali 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro), 3 settembre 1993, n. 23 (Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento) e all'Azienda per la promozione turistica del Trentino di cui alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, la Giunta ridefinisce con regolamento i rapporti tra le competenze dei consigli di amministrazione e le competenze della dirigenza.

 

     Art. 66. Disposizioni per la revisione degli inquadramenti.

     1. La Giunta provinciale formula all'Agenzia per le relazioni negoziali apposite direttive per la revisione, nell'ambito della contrattazione collettiva, del sistema di classificazione degli inquadramenti del personale dipendente della Provincia e dei suoi enti funzionali, al fine di assicurare la corrispondenza del trattamento giuridico ed economico alla tipologia delle mansioni svolte.

     2. Nelle direttive di cui al comma 1 la Giunta impartisce all'Agenzia indicazioni al fine di prevedere una specifica qualificazione al personale in possesso di abilitazione professionale utilizzato per lo svolgimento di compiti specifici per i quali risulti necessaria l'abilitazione richiesta, nonché del personale comunque in possesso di laurea o diploma universitario che svolga compiti specialistici ovvero di eccellenza strumentale per lo svolgimento dell'azione amministrativa.

 

     Art. 67. Corpo forestale provinciale.

     1. E' istituito il corpo forestale provinciale. Ferma restando la competenza della contrattazione collettiva a definire la disciplina del rapporto di lavoro, la Giunta provinciale, con regolamento di organizzazione, definisce le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al corpo forestale. La Giunta, con le modalità di cui all'articolo 65, è autorizzata a ridefinire l'articolazione e le competenze dei servizi foreste, faunistico, parchi e foreste demaniali, azienda speciale di sistemazione montana e il dipartimento in cui detti servizi sono compresi [58].

 

     Art. 67 bis. Corpo permanente dei vigili del fuoco. [59]

     1. Ferma restando la competenza della contrattazione collettiva a definire la disciplina del rapporto di lavoro, la Giunta provinciale, con regolamento di organizzazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, definisce le funzioni, ivi compresa quella di supporto tecnico, la composizione e le modalità di accesso al corpo permanente dei vigili del fuoco di cui all'articolo 14 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi).

 

     Art. 68. Informazione consiliare.

     1. Almeno quindici giorni prima dell'adozione, le proposte dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 3, 8, 21, 37, 43, 47, 54 e 65 sono trasmesse alla competente commissione consiliare, la quale si esprime.

 

     Art. 68 bis. Funzioni di segretario della Giunta provinciale. [60]

     1. Le funzioni di segretario della Giunta provinciale sono esercitate dal dirigente del servizio competente per le attività di segreteria della Giunta o, in caso di sua assenza o impedimento, dal dirigente di cui al comma 2 ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal sostituto del dirigente del servizio competente per le attività di segreteria della Giunta, individuato ai sensi dell'articolo 34.

     2. Allorché la Giunta esercita le attribuzioni di vigilanza e tutela, le funzioni di segretario della Giunta sono esercitate dal dirigente del servizio competente in materia di enti locali o, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo sostituto individuato ai sensi dell'articolo 34.

 

     Art. 69. Norma transitoria.

     1. Salvo che per le materie riservate alla legge, gli accordi sindacali recepiti con legge provinciale ovvero con decreto del Presidente della Giunta provinciale e le norme generali e speciali applicate al personale della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non abrogate, costituiscono la disciplina del rapporto di lavoro. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dalla presente legge in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplate. Le disposizioni vigenti cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dalla presente legge.

     2. Fino all'adozione di una diversa disciplina contrattuale secondo quanto previsto dal comma 1, in materia di sanzioni e procedimento disciplinare, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai titoli XII e XIII della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 nonché le norme che regolano le corrispondenti materie negli enti funzionali della Provincia.

     3. Per quanto non disposto dalla presente legge ovvero, sulla base di questa dai regolamenti di cui agli articoli 8, 21 e 37, nelle materie oggetto di riserva di legge continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 70. Norme abrogate.

     1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 69 sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e in particolare le seguenti norme:

     - articoli 1; 2; 10; 11; 12; 13; 14, comma 3; 15; 16; 22; 25; 27; 28; 31; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 45; 46; 49; 52; 53; 54; 55; 56; 58; 59; 60, commi 2, 3, 4, 5, 6; 73; 81, comma 3; 82, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7; 123, commi 1, 3, 4, 5; 124; 125; 127; 128; 129; 132; 134, commi 2, 5, 6; 158; 159; 177; 178, commi 1, 4; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12;

     - articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43 (Norme in materia di personale e provvidenze integrative in materia sanitaria);

     - articolo 7 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 (Norme concernenti inquadramenti nel ruolo unico provinciale e disposizioni in materia di personale);

     - legge provinciale 21 marzo 1988, n. 12 (Disposizioni speciali e transitorie per la nomina a dirigente);

     - legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 (Norme generali in materia di assetto della disciplina del rapporto di impiego del personale della Provincia);

     - articoli 2, comma 2; 8; 9; 11; 12 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15 (Norme in materia di concorsi pubblici ed interni ed altre disposizioni in materia di ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento);

     - articolo 4, commi 1, 2, 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria);

     - articoli 13 e 14 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo);

     - articolo 4 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 (Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento).

     1 bis. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12:

     a) articolo 26, come da ultimo modificato dall'articolo 56 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

     b) articolo 29, come da ultimo modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6;

     c) articolo 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15;

     d) articolo 57, come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 [61].

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI ULTERIORI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

 

          Artt. 71. - 73. [62]

 

     Art. 74. [63]

 

     Art. 75. Misure organizzative per l'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

     1. Nell'ambito della complessiva organizzazione della Provincia, i compiti spettanti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, sono attribuiti, salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo, al nucleo di prevenzione e protezione costituito presso l'amministrazione o a soggetti esterni in possesso dei prescritti requisiti; peraltro sono assegnati alla struttura della Provincia cui sono attribuite le competenze in materia di servizi antincendi i compiti spettanti al predetto servizio di prevenzione e protezione riferiti alla prevenzione degli incendi e, in particolare, alla valutazione dei rischi d'incendio, alle misure necessarie ai fini della prevenzione degli incendi e agli adempimenti di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo n. 626 del 1994. La sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994 è svolta dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, salvo che non sia affidata, sulla base di un'apposita convenzione, a un altro soggetto abilitato. [64]

     1 bis. Per lo svolgimento dei compiti spettanti al servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 626 del 1994 e per la sorveglianza sanitaria di cui al capo IV del titolo I dello stesso decreto legislativo n. 626 del 1994, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto medesimo si avvalgono, nei casi individuati dalla Giunta provinciale in relazione alle dimensioni, alla complessità e alle caratteristiche funzionali delle strutture provinciali, ovvero per comprovate ragioni organizzative, in alternativa al nucleo di prevenzione e protezione ovvero all'azienda o all'altro soggetto abilitato di cui al comma 1, di un servizio di prevenzione e protezione costituito all'interno delle strutture medesime ovvero di soggetti esterni all'amministrazione in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente [65].

     2. Ferma restando l'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in rapporto all'ubicazione e all'ambito funzionale delle strutture organizzative provinciali nelle quali viene svolta l'attività e fermi restando gli obblighi dei soggetti così individuati in ordine al corretto uso e alla vigilanza sull'efficienza dei beni, i servizi provinciali competenti ai sensi dell'ordinamento provinciale ad assegnare o a fornire alle diverse strutture provinciali beni immobili e mobili, sono tenuti ad assicurare la rispondenza dei beni assegnati o forniti alla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

     3. Ferma restando l'adozione delle misure di sicurezza più urgenti - ove siano necessari interventi di competenza di altre strutture organizzative in ordine alla costruzione, alla ristrutturazione, al restauro ed alla manutenzione dei beni immobili ed alla manutenzione dei beni mobili, per mantenere o per ripristinare la rispondenza dei beni forniti o assegnati alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - i soggetti di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, adempiono agli obblighi ivi previsti richiedendo tali interventi ai servizi provinciali rispettivamente competenti in base all'ordinamento provinciale. I servizi ai quali sono richiesti gli interventi provvedono sulla base di apposita pianificazione predisposta dagli stessi compatibilmente con le disponibilità finanziarie stanziate sul bilancio della Provincia, tenendo conto delle priorità determinate nell'ambito delle attività spettanti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

     4. Fatta salva l'eventuale approvazione di norme regolamentari da parte della Giunta provinciale per adattare la normativa alle esigenze della propria organizzazione, quanto stabilito con i decreti previsti dagli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si applica, in quanto compatibile, anche alle strutture organizzative provinciali. Ugualmente fino a diversa disposizione regolamentare provinciale e per quanto compatibili con la normativa provinciale si applicano, in relazione agli istituti di istruzione e di educazione provinciali, i decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

 

     Artt. 76. - 78. [66]

 

     Art. 79. Conferma degli atti e altre disposizioni.

     1. Gli atti adottati in applicazione di quanto disposto dal previgente ordinamento restano fermi fino alla scadenza eventualmente prevista dai medesimi e comunque non oltre la data dei nuovi atti adottati nelle medesime materie in applicazione delle presente legge.

     2. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 hanno efficacia a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3.

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 80. Riferimento delle spese e copertura degli oneri.

     1. Agli oneri di cui all'articolo 7, comma 4, si fa fronte con gli stanziamenti già previsti in bilancio per compensi a consulenti o incaricati di speciali studi e prestazioni.

     2. Per il triennio 1997-1999 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nella allegata tabella A.

 

     Art. 81. Variazioni di bilancio.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo da ultimo modificato dall'articolo 41 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4.

 

 

TABELLA A

Copertura degli oneri (art. 80)

 

 

(in milioni di lire)

 

ANNO 1997

ANNO 1998

ANNO 1999

 

 

 

 

1. Oneri complessivi da coprire:

 

 

 

- articolo 19, comma 2: nucleo valutazione dirigenti e articolo 51, comma 6: collegio arbitrale

50

50

50

- articolo 58: Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale

45

45

45

- articolo 74: assunzione di unità tecnico-professionali

480

480

480

Totale oneri da coprire

575

575

575

 

 

 

 

2. Mezzi di copertura:

 

 

 

- Utilizzo dei fondi per nuovi provvedimenti legislativi previsti nel bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997-1999 di cui agli articoli 2 e 5 della legge provinciale del 3 febbraio 1997, n. 3 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999)

 

 

 

- capitolo 84170-002 - nuove leggi

525

525

525

- interventi del programma di Giunta (spese correnti)

 

 

 

- capitolo 84170-123 - nuove leggi

50

50

50

- costituzione di nuovi comitati e commissioni

 

 

 

Totale mezzi di copertura

575

575

575

 


[1] Comma così modificato dall'art. 36 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 19 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[3] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 e così sostituito dall'art. 36 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[4] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.P. 17 giugno 2004, n. 6 e abrogato dall’art. 5 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[5] Comma inserito dall’art. 4 della L.P. 17 giugno 2004, n. 6.

[6] Comma aggiunto dall'art. 36 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[7] Articolo modificato dall'art. 19 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3 e così sostituito dall'art. 36 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 36 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[9] Lettera inserita dall'art. 36 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[10] Lettera inserita dall'art. 36 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 36 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[13] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[14] Comma così modificato dall'art. 5 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[16] Comma così modificato dall'art. 5 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[17] Comma già modificato dall’art. 8 della L.P. 15 marzo 2005, n. 5 e dall'art. 36 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[18] Periodo abrogato dall'art. 21 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dalla data indicata nello stesso art. 21 della L.P. 3/1999.

[19] Comma aggiunto dall'art. 36 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[20] Articolo inserito dall'art. 19 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[21] Lettera così sostituita dall'art. 36 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[23] Comma già modificato dall'art. 2 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 36 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[24] Articolo inserito dall'art. 19 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[25] Comma inserito dall’art. 3 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[26] Comma così modificato dall'art. 3 della L.P. 14 novembre 2006, n. 10.

[27] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[28] Comma già sostituito dall’art. 21 della L.P. 10 settembre 2003, n. 8 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.P. 3 marzo 2010, n. 2.

[29] Articolo inserito dall'art. 2 della L.P. 3 marzo 2010, n. 2.

[30] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.P. 17 giugno 2004, n. 6.

[31] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.P. 17 giugno 2004, n. 6.

[32] Comma così modificato dall’art. 4 della L.P. 17 giugno 2004, n. 6.

[33] Comma inserito dall’art. 4 della L.P. 17 giugno 2004, n. 6.

[34] Comma inserito dall’art. 4 della L.P. 17 giugno 2004, n. 6.

[35] Articolo inserito dall’art. 3 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[36] Comma così modificato dall'art. 24 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[37] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[38] Comma così modificato dall'art. 24 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[39] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[40] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 3 della L.P. 1/2002.

[41] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[42] Comma così modificato dall'art. 5 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[43] Comma già modificato dall’art. 3 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 3 della L.P. 1/2002 e così ulteriormente modificato dall’art. 4 della L.P. 17 giugno 2004, n. 6.

[44] Comma abrogato dall’art. 3 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[45] Comma abrogato dall'art. 40 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[46] Comma modificato dall'art. 19 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3 ed abrogato dall'art. 40 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[47] Comma abrogato dall'art. 40 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[48] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[49] Rubrica così modificata dall’art. 3 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[50] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[51] Comma già modificato dall’art. 3 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[52] Comma modificato dall'art. 2 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e così sostituito dall’art. 3 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[53] Comma inserito dall'art. 2 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[54] Comma inserito dall'art. 2 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[55] Comma abrogato dall'art. 21 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dalla data indicata nello stesso art. 21 della L.P. 3/1999.

[56] Comma abrogato dall'art. 40 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[57] Comma sostituito dall’art. 4 della L.P. 17 giugno 2004, n. 6 ed abrogato dall'art. 40 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[58] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[59] Articolo aggiunto dall'art. 19 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[60] Articolo inserito dall'art. 12 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[61] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[62] Modificano la Del.G.P. 11 settembre 1987, n. 9470.

[63] Modifica la L.P. 28 agosto 1995, n. 10.

[64] Comma già sostituito dall'art. 20 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 36 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[65] Comma inserito dall'art. 20 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[66] Modificano la L.P. 30 novembre 1992, n. 23.