Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 18/11/1988 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 22. (Omissis) |
Art. 23. (Omissis) |
Art. 26. 1. Al fine di favorire l'instaurazione o il mantenimento di pratiche di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o del mantenimento [...] |
Art. 27. |
Art. 28. |
Art. 28 bis. |
Art. 29. |
Art. 30. 1. Le modificazioni introdotte con l'articolo 9 della presente legge si applicano anche alle fattispecie ivi previste verificatesi dopo il 1° gennaio 1987. Le relative domande devono essere [...] |
Art. 31. 1. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni relative agli interventi organici in materia di agricoltura contenute nella legge [...] |
Art. 32. 1. Per i fini di cui all'articolo 29 è autorizzato lo stanziamento di lire 20.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988 |
§ 4.1.34 - L.P. 18 novembre 1988, n. 38.
Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura.
(B.U. 29 novembre 1988, n. 54).
CAPO I
Artt. 1. - 16. [1].
CAPO II
Artt. 17. - 21.
(Omissis) [2].
CAPO III
(Omissis) [3].
CAPO IV
(Omissis) [4].
CAPO V
Artt. 24. - 25.
(Omissis) [5].
CAPO VI
Regime di aiuto specifico nelle zone sensibili
1. Al fine di favorire l'instaurazione o il mantenimento di pratiche di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o del mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio, in applicazione del titolo VII del
2. La proposta di programma operativo di cui al comma 1 è approvata dalla Giunta provinciale e contiene almeno i seguenti elementi:
a) la delimitazione delle zone particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale;
b) gli obblighi o i divieti che i beneficiari devono rispettare nelle pratiche di produzione;
c) l'importo massimo e la durata del premio.
3. Per la concessione, la liquidazione e l'erogazione del premio di cui al presente articolo si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni previste dal capo II, titolo I, della
CAPO VII
Disposizioni in materia di consorzi di miglioramento fondiario [7]
[1. La vigilanza sui consorzi di miglioramento fondiario costituiti o riconosciuti ai sensi del
2. La vigilanza di cui al comma 1 comprende in particolare i seguenti adempimenti:
a) vigilare sull'osservanza delle norme previste dalla legislazione vigente per la costituzione, fusione, scissione, soppressione, modifica dei confini territoriali dei consorzi di miglioramento fondiario;
b) approvare lo statuto e le sue modifiche, decidendo anche in merito agli eventuali ricorsi e apportando modificazioni al testo dello statuto deliberato dal consorzio;
c) intervenire, anche in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento dei consorzi di miglioramento fondiario e la regolare attuazione dei loro compiti istituzionali;
d) decidere in merito agli eventuali ricorsi connessi alle fasi di cui alla lettera a) nonché con riferimento al mancato rispetto delle norme statutarie;
e) approvare, ove i consorzi di miglioramento fondiario lo richiedano, i piani di ripartizione della spesa delle opere di interesse comune, ai sensi dell'articolo 4 della
f) disporre la revisione ordinaria, ogni triennio, e straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità, dei bilanci consorziali;
g) [9].
3. Ferma restando la competenza dei consorzi di miglioramento fondiario in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere dagli stessi realizzate, i medesimi sono tenuti a periodiche verifiche circa lo stato di manutenzione e la sufficienza e la stabilità degli impianti da certificare con verbali a firma di tecnici abilitati, avvalendosi anche di liberi professionisti. Le verifiche devono essere trasmesse al servizio della Provincia competente in materia di vigilanza sui consorzi di miglioramento fondiario [10].
4. Ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, i dipendenti assegnati al servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola, individuati con deliberazione della Giunta provinciale, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, hanno diritto di accedere ai locali e alle attrezzature del consorzio di miglioramento fondiario e di eseguire i controlli e le indagini che essi ritengono necessari per l'esecuzione del loro mandato. Gli organi del consorzio devono mettere a loro disposizione i libri, atti e documenti dell'ente e fornire loro tutte le informazioni e spiegazioni che essi richiedono. Le medesime facoltà spettano anche ai revisori delle associazioni di cui all'articolo 28, che si legittimano mediante esibizione dell'incarico ricevuto.]
[1. Per l'attuazione degli adempimenti di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 27, la Giunta provinciale può avvalersi, previa convenzione, di associazioni di rappresentanza, tutela e assistenza dei consorzi di miglioramento fondiario, riconosciute ai sensi del presente articolo. In detta convenzione sono regolate le modalità di attuazione degli adempimenti medesimi.
2. Il riconoscimento di cui al comma 1 può essere concesso dalla Giunta provinciale alla associazione che risponda ai seguenti requisiti:
a) sia legalmente costituita con atto pubblico e alla stessa aderiscano almeno 70 consorzi di miglioramento fondiario;
b) statutariamente ed effettivamente rivolga la propria attività esclusivamente ai fini di rappresentanza, tutela e assistenza dei consorzi aderenti;
c) disponga di organizzazione e personale adeguati, in modo da dare sufficiente affidamento circa la idoneità ad assolvere gli adempimenti di cui alla predetta lettera f) dell'articolo 27.
3. Per ottenere il riconoscimento l'associazione deve presentare domanda alla Giunta provinciale, corredandola della documentazione atta a comprovare l'esistenza dei predetti requisiti.
4. Il riconoscimento può essere revocato dalla Giunta provinciale quando l'associazione svolge attività in contrasto con il proprio statuto o con le norme di legge o quando sia constatata la sua inefficienza ad assolvere i compiti di legge.
5. Prima di decretare la revoca del riconoscimento, l'associazione interessata viene diffidata dal servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola e la stessa può presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni.
6. Il riconoscimento o la revoca dello stesso sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.
7. Le associazioni di rappresentanza, tutela ed assistenza dei consorzi di miglioramento fondiario rientrano tra i beneficiari di cui all'articolo 42 della
8. Nel caso di consorzi di miglioramento fondiario non aderenti alle associazioni di cui al comma 1, la revisione, sia ordinaria che straordinaria, è effettuata e certificata da un commercialista; il relativo verbale è trasmesso al servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola entro quindici giorni dalla avvenuta revisione.]
[1. Per l'esecuzione, per la manutenzione e per l'esercizio di opere di miglioramento fondiario che interessino più consorzi di miglioramento fondiario costituiti o riconosciuti ai sensi del
2. I consorzi di miglioramento fondiario interessati alla costituzione di un consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado, previa determinazione dei competenti organi statutari secondo quanto previsto dal comma 1, presentano alla Giunta provinciale apposita domanda corredata da uno schema di statuto contenente le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente.
3. La Giunta provinciale delibera la costituzione del consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado e ne approva lo statuto.
4. Gli oneri relativi al funzionamento e alle attività del consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado sono ripartiti fra i consorzi ad esso aderenti secondo le modalità stabilite dallo statuto.
5. Per la vigilanza sui consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 27, comma 2.]
CAPO VIII
Indennizzo per danni alla produzione agricola e forestale
CAPO IX
Disposizioni varie e finali
1. Le modificazioni introdotte con l'articolo 9 della presente legge si applicano anche alle fattispecie ivi previste verificatesi dopo il 1° gennaio 1987. Le relative domande devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La commissione prevista dall'articolo 5 della
3. Le modificazioni introdotte con l'articolo 17 della presente legge si applicano alle domande intese ad ottenere l'auto per il primo insediamento di cui all'articolo 26 della
4. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di applicarsi la
5. I termini per la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 38 della
6. Le domande presentate e istruite ai sensi del
7. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo le procedure previste dalla legislazione con la stessa abrogata.
1. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni relative agli interventi organici in materia di agricoltura contenute nella
2. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni relative alla ristrutturazione e sviluppo dell'agricoltura trentina contenute nella
1. Per i fini di cui all'articolo 29 è autorizzato lo stanziamento di lire 20.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988.
2. Per i fini di cui agli articoli 23, 32, 33, 36, 37, 39 e 43 della
3. Per i fini di cui all'articolo 51 della
Artt. 33. - 34.
(Omissis) [16].
ALLEGATO [17]
[1] Articoli abrogati dall’art. 62 della
[2] Modificano gli articoli 4, 58, 60 e 84 della
[3] Articolo abrogato dall’art. 7 della
[4] Modifica l'art. 2 della
[5] Articoli abrogati dall'art. 115 della
[6] Comma così modificato dall'art. 54 della
[7] Rubrica così sostituita dall'art. 33 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 36 della
[9] Lettera abrogata dall'art. 33 della
[10] Comma così modificato dall’art. 92 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 36 della
[12] Comma così sostituito dall'art. 35 della
[13] Articolo inserito dall'art. 33 della
[14] Articolo già modificato dall'art. 36 della
[15] Per il testo unico della
[16] Recano disposizioni finanziarie.
[17] Allegato abrogato dall’art. 62 della