§ 4.1.34 - L.P. 18 novembre 1988, n. 38.
Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:18/11/1988
Numero:38


Sommario
Art. 22.      (Omissis)
Art. 23.      (Omissis)
Art. 26.      1. Al fine di favorire l'instaurazione o il mantenimento di pratiche di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o del mantenimento [...]
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 28 bis. 
Art. 29. 
Art. 30.      1. Le modificazioni introdotte con l'articolo 9 della presente legge si applicano anche alle fattispecie ivi previste verificatesi dopo il 1° gennaio 1987. Le relative domande devono essere [...]
Art. 31.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni relative agli interventi organici in materia di agricoltura contenute nella legge [...]
Art. 32.      1. Per i fini di cui all'articolo 29 è autorizzato lo stanziamento di lire 20.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988


§ 4.1.34 - L.P. 18 novembre 1988, n. 38.

Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura.

(B.U. 29 novembre 1988, n. 54).

 

CAPO I

 

     Artt. 1. - 16. [1].

 

CAPO II

 

     Artt. 17. - 21.

     (Omissis) [2].

 

CAPO III

 

Art. 22.

     (Omissis) [3].

 

CAPO IV

 

     Art. 23.

     (Omissis) [4].

 

CAPO V

 

     Artt. 24. - 25.

     (Omissis) [5].

 

CAPO VI

Regime di aiuto specifico nelle zone sensibili

 

     Art. 26.

     1. Al fine di favorire l'instaurazione o il mantenimento di pratiche di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o del mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio, in applicazione del titolo VII del regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, nelle zone particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale la Giunta provinciale è autorizzata a concedere un premio annuo agli agricoltori singoli od associati, previa approvazione del programma operativo da parte dei competenti organi comunitari [6].

     2. La proposta di programma operativo di cui al comma 1 è approvata dalla Giunta provinciale e contiene almeno i seguenti elementi:

     a) la delimitazione delle zone particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale;

     b) gli obblighi o i divieti che i beneficiari devono rispettare nelle pratiche di produzione;

     c) l'importo massimo e la durata del premio.

     3. Per la concessione, la liquidazione e l'erogazione del premio di cui al presente articolo si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni previste dal capo II, titolo I, della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

CAPO VII

Disposizioni in materia di consorzi di miglioramento fondiario [7]

 

     Art. 27. [8]

     [1. La vigilanza sui consorzi di miglioramento fondiario costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, operanti in provincia di Trento, in seguito denominati consorzi di miglioramento fondiario, spetta alla Giunta provinciale che si avvale del servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola.

     2. La vigilanza di cui al comma 1 comprende in particolare i seguenti adempimenti:

     a) vigilare sull'osservanza delle norme previste dalla legislazione vigente per la costituzione, fusione, scissione, soppressione, modifica dei confini territoriali dei consorzi di miglioramento fondiario;

     b) approvare lo statuto e le sue modifiche, decidendo anche in merito agli eventuali ricorsi e apportando modificazioni al testo dello statuto deliberato dal consorzio;

     c) intervenire, anche in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento dei consorzi di miglioramento fondiario e la regolare attuazione dei loro compiti istituzionali;

     d) decidere in merito agli eventuali ricorsi connessi alle fasi di cui alla lettera a) nonché con riferimento al mancato rispetto delle norme statutarie;

     e) approvare, ove i consorzi di miglioramento fondiario lo richiedano, i piani di ripartizione della spesa delle opere di interesse comune, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183;

     f) disporre la revisione ordinaria, ogni triennio, e straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità, dei bilanci consorziali;

     g) [9].

     3. Ferma restando la competenza dei consorzi di miglioramento fondiario in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere dagli stessi realizzate, i medesimi sono tenuti a periodiche verifiche circa lo stato di manutenzione e la sufficienza e la stabilità degli impianti da certificare con verbali a firma di tecnici abilitati, avvalendosi anche di liberi professionisti. Le verifiche devono essere trasmesse al servizio della Provincia competente in materia di vigilanza sui consorzi di miglioramento fondiario [10].

     4. Ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, i dipendenti assegnati al servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola, individuati con deliberazione della Giunta provinciale, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, hanno diritto di accedere ai locali e alle attrezzature del consorzio di miglioramento fondiario e di eseguire i controlli e le indagini che essi ritengono necessari per l'esecuzione del loro mandato. Gli organi del consorzio devono mettere a loro disposizione i libri, atti e documenti dell'ente e fornire loro tutte le informazioni e spiegazioni che essi richiedono. Le medesime facoltà spettano anche ai revisori delle associazioni di cui all'articolo 28, che si legittimano mediante esibizione dell'incarico ricevuto.]

 

     Art. 28. [11]

     [1. Per l'attuazione degli adempimenti di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 27, la Giunta provinciale può avvalersi, previa convenzione, di associazioni di rappresentanza, tutela e assistenza dei consorzi di miglioramento fondiario, riconosciute ai sensi del presente articolo. In detta convenzione sono regolate le modalità di attuazione degli adempimenti medesimi.

     2. Il riconoscimento di cui al comma 1 può essere concesso dalla Giunta provinciale alla associazione che risponda ai seguenti requisiti:

     a) sia legalmente costituita con atto pubblico e alla stessa aderiscano almeno 70 consorzi di miglioramento fondiario;

     b) statutariamente ed effettivamente rivolga la propria attività esclusivamente ai fini di rappresentanza, tutela e assistenza dei consorzi aderenti;

     c) disponga di organizzazione e personale adeguati, in modo da dare sufficiente affidamento circa la idoneità ad assolvere gli adempimenti di cui alla predetta lettera f) dell'articolo 27.

     3. Per ottenere il riconoscimento l'associazione deve presentare domanda alla Giunta provinciale, corredandola della documentazione atta a comprovare l'esistenza dei predetti requisiti.

     4. Il riconoscimento può essere revocato dalla Giunta provinciale quando l'associazione svolge attività in contrasto con il proprio statuto o con le norme di legge o quando sia constatata la sua inefficienza ad assolvere i compiti di legge.

     5. Prima di decretare la revoca del riconoscimento, l'associazione interessata viene diffidata dal servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola e la stessa può presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni.

     6. Il riconoscimento o la revoca dello stesso sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

     7. Le associazioni di rappresentanza, tutela ed assistenza dei consorzi di miglioramento fondiario rientrano tra i beneficiari di cui all'articolo 42 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 ed in tal caso può essere concesso un contributo fino alla misura massima dell'80% sulle spese di gestione ritenute ammissibili [12].

     8. Nel caso di consorzi di miglioramento fondiario non aderenti alle associazioni di cui al comma 1, la revisione, sia ordinaria che straordinaria, è effettuata e certificata da un commercialista; il relativo verbale è trasmesso al servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola entro quindici giorni dalla avvenuta revisione.]

 

     Art. 28 bis. [13]

     [1. Per l'esecuzione, per la manutenzione e per l'esercizio di opere di miglioramento fondiario che interessino più consorzi di miglioramento fondiario costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nonché per fornire assistenza tecnico-amministrativa ai consorzi aderenti, tra i consorzi medesimi possono essere costituiti consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado con le modalità del presente articolo; per la costituzione del consorzio di secondo grado l'adesione di ciascun consorzio di primo grado nonché lo schema di statuto sono deliberati con le maggioranze di cui all'articolo 55, secondo comma, lettera b), del predetto regio decreto n. 215 del 1933.

     2. I consorzi di miglioramento fondiario interessati alla costituzione di un consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado, previa determinazione dei competenti organi statutari secondo quanto previsto dal comma 1, presentano alla Giunta provinciale apposita domanda corredata da uno schema di statuto contenente le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente.

     3. La Giunta provinciale delibera la costituzione del consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado e ne approva lo statuto.

     4. Gli oneri relativi al funzionamento e alle attività del consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado sono ripartiti fra i consorzi ad esso aderenti secondo le modalità stabilite dallo statuto.

     5. Per la vigilanza sui consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 27, comma 2.]

 

CAPO VIII

Indennizzo per danni alla produzione agricola e forestale

 

     Art. 29. [14]

 

CAPO IX

Disposizioni varie e finali

 

     Art. 30.

     1. Le modificazioni introdotte con l'articolo 9 della presente legge si applicano anche alle fattispecie ivi previste verificatesi dopo il 1° gennaio 1987. Le relative domande devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. La commissione prevista dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, prosegue la sua attività fino alla nomina della commissione provinciale per i carburanti agricoli di cui all'articolo 22 della presente legge.

     3. Le modificazioni introdotte con l'articolo 17 della presente legge si applicano alle domande intese ad ottenere l'auto per il primo insediamento di cui all'articolo 26 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 1 7, e successive modificazioni, presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     4. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di applicarsi la legge regionale 16 novembre 1969, n. 12.

     5. I termini per la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 38 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, sono riaperti per un periodo di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. Le domande presentate e istruite ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 1987, n. 485, e successive modificazioni, prima della data di entrata in vigore della presente legge sono ammesse alle agevolazioni previste per l'articolo 43 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e successive modificazioni, e alle stesse si applicano i criteri adottati dalla Giunta provinciale in attuazione del predetto decreto ministeriale. A tutte le predette domande si applica inoltre quanto previsto dagli articoli 5, terzo comma, e 10, terzo comma, della succitata legge provinciale come modificati rispettivamente dagli articoli 1 e 3 dea presente legge.

     7. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo le procedure previste dalla legislazione con la stessa abrogata.

 

     Art. 31.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni relative agli interventi organici in materia di agricoltura contenute nella legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 con le successive modificazioni, comprese quelle disposte dal capo I della presente legge.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni relative alla ristrutturazione e sviluppo dell'agricoltura trentina contenute nella legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 con le successive modificazioni, comprese quelle disposte dal capo II della presente legge [15].

 

     Art. 32.

     1. Per i fini di cui all'articolo 29 è autorizzato lo stanziamento di lire 20.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988.

     2. Per i fini di cui agli articoli 23, 32, 33, 36, 37, 39 e 43 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e successive modificazioni è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 2.475.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988.

     3. Per i fini di cui all'articolo 51 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, è autorizzato lo stanziamento di lire 105.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988.

 

     Artt. 33. - 34.

     (Omissis) [16].

 

 

     ALLEGATO [17]


[1] Articoli abrogati dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[2] Modificano gli articoli 4, 58, 60 e 84 della L.P. 26 novembre 1976, n. 39.

[3] Articolo abrogato dall’art. 7 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3. Aggiungeva l'art. 2 bis alla L.P. 20 giugno 1980, n. 19.

[4] Modifica l'art. 2 della L.P. 10 marzo 1986, 9.

[5] Articoli abrogati dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista. Abrogano l'art. 12 e i commi 3 e 4, art. 13, della L.P. 3 settembre 1987, n. 23.

[6] Comma così modificato dall'art. 54 della L.P. 7 aprile 1992, n. 14.

[7] Rubrica così sostituita dall'art. 33 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[8] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9.

[9] Lettera abrogata dall'art. 33 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[10] Comma così modificato dall’art. 92 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[11] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9.

[12] Comma così sostituito dall'art. 35 della L.P. 14 febbraio 1991, n. 5.

[13] Articolo inserito dall'art. 33 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 e abrogato dall'art. 36 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9.

[14] Articolo già modificato dall'art. 36 della L.P. 14 febbraio 1991, n. 5, e successivamente abrogato dall'art. 36 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[15] Per il testo unico della L.P. 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni vedi il D.P.G.P. 22 dicembre 1988, n. 16560; per il testo unico della L.P. 26 novembre 1976, n. 39 e successive modificazioni vedi il D.P.G.P. 22 dicembre 1988, n. 16561.

[16] Recano disposizioni finanziarie.

[17] Allegato abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.