§ 4.5.52.- L.P. 29 luglio 2005, n. 13.
Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:29/07/2005
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell'articolo 1 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento)
Art. 2.  Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8
Art. 3.  Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8
Art. 4.  Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8
Art. 5.  Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8
Art. 6.  Inserimento del Capo III bis nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8
Art. 7.  Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8
Art. 8.  Inserimento dell'articolo 12 ter nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8
Art. 9.  Inserimento dell'articolo 12 quater nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8
Art. 10.  Inserimento dell'articolo 12 quinquies nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8
Art. 11.  Inserimento dell'articolo 12 sexies nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8
Art. 12.  Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8
Art. 13.  Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8
Art. 14.  Abrogazioni
Art. 15.  Regolamento di esecuzione
Art. 16.  Disposizioni transitorie
Art. 17.  Disposizioni finanziarie


§ 4.5.52.- L.P. 29 luglio 2005, n. 13.

Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento).

(B.U. 9 agosto 2005, n. 32).

 

Art. 1. Sostituzione dell'articolo 1 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento)

     1. L'articolo 1 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Trento riconosce il ruolo fondamentale del turismo quale risorsa per lo sviluppo dell'economia provinciale e per la crescita culturale e sociale. A tal fine:

     a) promuove l'immagine turistica e territoriale del Trentino e sostiene l'attività di promozione turistica svolta a livello locale;

     b) promuove uno sviluppo turistico sostenibile, orientato alla qualità e all'innovazione, tenendo conto delle peculiarità dell'ambiente, delle risorse disponibili nonché degli interessi della popolazione locale e dei turisti;

     c) formula le scelte di politica turistica tenendo conto della collocazione territoriale del Trentino nel contesto alpino, italiano ed europeo;

     d) considera, nella definizione degli interventi di politica turistica, gli interessi delle diverse istituzioni e delle comunità locali individuando idonee forme di concertazione e cooperazione secondo principi di sussidiarietà e responsabilità.

     2. La Provincia orienta la programmazione, l'attività amministrativa e le politiche settoriali di incentivazione al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1."

 

     Art. 2. Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8

     1. L'articolo 3 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. Progetti di ambito

     1. La Provincia riconosce i progetti di ambito promossi dai soggetti di cui all'articolo 9 di concerto con i comuni ricadenti nell'ambito.

     2. Il progetto di ambito è finalizzato a delineare, in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 2 e con gli altri strumenti della programmazione provinciale e subprovinciale previsti dalla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), un idoneo sistema di offerta turistica per il territorio di riferimento; a tale scopo il progetto di ambito individua gli obiettivi, le linee strategiche e operative, i ruoli rispettivamente rivestiti dai soggetti coinvolti, i tempi per la realizzazione delle iniziative e le compatibilità finanziarie."

 

     Art. 3. Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8

     1. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, nel capo I, è inserito il seguente:

     "Art. 5 bis. Commissione tecnica per il turismo

     1. È istituita la commissione tecnica per il turismo quale organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale per l'esercizio delle funzioni disciplinate dalle leggi in materia di turismo.

     2. La commissione tecnica per il turismo è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

     3. In particolare alla commissione tecnica per il turismo spetta:

     a) formulare pareri a richiesta della Giunta provinciale sui criteri di incentivazione economica del settore turistico;

     b) formulare pareri tecnico-amministrativi sui progetti di massima o esecutivi di opere a carattere turistico ed alberghiero, ivi comprese le piste da sci, di importo superiore al limite fissato dalla Giunta provinciale;

     c) formulare pareri sulle domande di agevolazione, presentate ai sensi delle leggi provinciali in materia di incentivi al settore turistico, ivi comprese le piste da sci, di importo superiore ai limiti fissati dalla Giunta provinciale con riferimento a ciascuna legge agevolativa.

     4. I pareri tecnico-amministrativi di quest'articolo sostituiscono quelli previsti dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti).

     5. Il regolamento di esecuzione di questa legge definisce la composizione della commissione e le modalità per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati.

     6. Ai componenti della commissione spettano i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia."

 

     Art. 4. Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8

     1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     "d) la possibilità di partecipare alla società da parte di altri soggetti pubblici o privati;";

     b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     "f) le modalità per assicurare il raccordo tra le iniziative della società e quelle dei soggetti di cui all'articolo 9, delle associazioni pro loco e dei loro consorzi di cui al capo III bis."

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 8 del 2002 è inserito il seguente:

     "1 bis. La Provincia nomina a far parte del consiglio di amministrazione della società il componente della Giunta provinciale cui sono attribuiti gli affari in materia di promozione turistica. A tal fine, anche nell'ipotesi in cui il predetto componente ricopra la carica di presidente della società, non si configurano cause di incompatibilità ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia)."

 

     Art. 5. Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8

     1. In fine al comma 7 dell'articolo 9 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, è aggiunto il seguente periodo: "In attesa del riconoscimento del progetto di cui all'articolo 3 al soggetto sono concessi finanziamenti secondo i criteri e le modalità stabilite ai sensi del comma 8."

     2. Nel secondo periodo del comma 8 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 8 del 2002 le parole: "di cui al titolo IV della legge provinciale n. 21 del 1986" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al capo III bis".

     3. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 8 del 2002 è inserito il seguente:

     "8 bis. Con la medesima deliberazione di cui al comma 8 la Giunta provinciale definisce le modalità per favorire l'aggregazione degli ambiti territoriali omogenei definiti dall'articolo 8."

 

     Art. 6. Inserimento del Capo III bis nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8

     1. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, è inserito il seguente:

     "Capo III bis

     Disposizioni in materia di associazioni pro loco e loro consorzi".

 

     Art. 7. Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8

     1. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, nel capo III bis, è inserito il seguente:

     "Art. 12 bis. Associazioni pro loco

     1. La Provincia riconosce e promuove le associazioni pro loco come associazioni di volontariato che concorrono alla valorizzazione del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti.

     2. La Provincia riconosce le pro loco come associazioni di promozione sociale. Al fine di fruire dei benefici e delle agevolazioni previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), le pro loco possono iscriversi nel registro istituito con la legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale).

     3. Le associazioni pro loco costituiscono, nel rapporto con le amministrazioni dei comuni, associazioni di riferimento per il coordinamento e la programmazione delle attività di cui al comma 1."

 

     Art. 8. Inserimento dell'articolo 12 ter nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8

     1. Dopo l'articolo 12 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, nel capo III bis, è inserito il seguente:

     "Art. 12 ter. Elenco delle associazioni pro loco

     1. Per i fini di cui all'articolo 12 sexies le associazioni pro loco sono iscritte nell'apposito elenco istituito dal servizio provinciale competente in materia di turismo qualora svolgano le seguenti attività:

     a) valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storiche della località;

     b) realizzazione di iniziative di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale a carattere locale;

     c) altre attività a carattere locale di promozione del turismo.

     2. Le associazioni pro loco di cui al comma 1 utilizzano la denominazione "pro loco" nell'insegna e in tutte le forme di comunicazione.

     3. Il regolamento di esecuzione di questa legge definisce i requisiti e le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e i criteri e le modalità per la cancellazione dal medesimo."

 

     Art. 9. Inserimento dell'articolo 12 quater nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8

     1. Dopo l'articolo 12 ter della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, nel capo III bis, è inserito il seguente:

     "Art. 12 quater. Consorzi turistici di associazioni pro loco

     1. Per i fini di cui all'articolo 12 sexies i consorzi tra le associazioni pro loco sono iscritti nell'apposito elenco istituito dal servizio provinciale competente in materia di turismo qualora svolgano attività di supporto e coordinamento delle associazioni pro loco in località con caratteristiche omogenee.

     2. L'adesione ai consorzi di cui al comma 1, purché minoritaria, delle rappresentanze delle categorie economiche interessate al turismo e delle amministrazioni comunali non costituisce elemento ostativo all'iscrizione dei consorzi stessi nell'elenco di cui al comma 1.

     3. La Provincia riconosce i consorzi iscritti nell'apposito elenco come soggetti che svolgono attività di promozione e valorizzazione turistica negli ambiti territoriali ove non sia riconosciuto il soggetto di cui all'articolo 9; per il coordinamento e la programmazione di tali attività i consorzi costituiscono i soggetti di riferimento della società prevista dall'articolo 6, nonché dei comuni interessati.

     4. Il regolamento di esecuzione di questa legge definisce i requisiti e le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e i criteri e le modalità per la cancellazione dal medesimo."

 

     Art. 10. Inserimento dell'articolo 12 quinquies nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8

     1. Dopo l'articolo 12 quater della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, nel capo III bis, è inserito il seguente:

     "Art. 12 quinquies. Federazione trentina delle associazioni pro loco e loro consorzi

     1. La Provincia promuove il ruolo di rappresentanza, assistenza, tutela e coordinamento delle associazioni pro loco e dei loro consorzi svolto dalla federazione trentina delle associazioni pro loco e loro consorzi più rappresentativa in sede provinciale, riconosciuta come comitato regionale UNPLI (Unione nazionale pro loco d'Italia).

     2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per il finanziamento delle attività di cui al comma 1, nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     3. Con apposita convenzione la Provincia può avvalersi della federazione di cui al comma 1 per effettuare le verifiche sulle attività delle pro loco per i fini di cui agli articoli 12 ter, 12 quater e 12 sexies."

 

     Art. 11. Inserimento dell'articolo 12 sexies nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8

     1. Dopo l'articolo 12 quinquies della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, nel capo III bis, è inserito il seguente:

     "Art. 12 sexies. Contributi a favore delle associazioni pro loco e dei loro consorzi

     1. Per la realizzazione di iniziative di interesse turistico a carattere locale la Provincia può concedere contributi, nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, alle associazioni pro loco iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12 ter.

     2. Ai consorzi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12 quater la Provincia può concedere contributi per le spese di gestione e di funzionamento dei relativi uffici.

     3. La Provincia può concedere contributi nella misura massima prevista dal comma 1 anche per le attività previste dal comma 3 dell'articolo 12 quater.

     4. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le tipologie di iniziative finanziabili e i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi previsti da quest'articolo.

     5. Con la medesima deliberazione di cui al comma 4 la Giunta provinciale definisce le modalità per favorire l'aggregazione dei consorzi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12 quater."

 

     Art. 12. Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8

     1. Dopo l'articolo 13 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, è inserito il seguente:

     "Art. 13 bis. Contributi a soggetti diversi dalle aziende per il turismo, dalle associazioni pro loco e dai loro consorzi per iniziative e manifestazioni di rilievo provinciale

     1. Per promuovere l'incremento del turismo la Provincia può concedere contributi, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a soggetti diversi da quelli previsti dagli articoli 6, 9, 12 ter e 12 quater per la realizzazione, anche ripetuta negli anni, di iniziative e manifestazioni, comprese quelle a carattere sportivo, all'interno o all'esterno del territorio provinciale che assumano rilevanza particolare per la valorizzazione turistica dell'intera provincia o di parte della stessa.

     2. Le spese ammesse ad agevolazione ai sensi di quest'articolo non possono essere finanziate con altre provvidenze disposte da questa o da altre leggi provinciali.

     3. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la tipologia delle iniziative finanziabili e stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1."

 

     Art. 13. Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8

     1. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, le parole: "di cui al titolo IV della legge provinciale n. 21 del 1986" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al capo III bis".

 

     Art. 14. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del regolamento di esecuzione previste dagli articoli 5 bis, 12 ter e 12 quater della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, come inseriti dagli articoli 3, 8 e 9 di questa legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli 7, 8, 9 e il titolo IV della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21;

     b) gli articoli 3, 4, 20 e 21 della legge provinciale 27 maggio 1991, n. 10;

     c) gli articoli 79 e 80 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18;

     d) il comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8.

     2. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione prevista dall'articolo 12 sexies della legge provinciale n. 8 del 2002, come inserito dall'articolo 11 di questa legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) il capo II del titolo V della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21;

     b) l'articolo 25 della legge provinciale 27 maggio 1991, n. 10;

     c) il comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;

     d) il comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

     e) il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8.

     3. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione prevista dall'articolo 13 bis della legge provinciale n. 8 del 2002, come inserito dall'articolo 12 di questa legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) il capo III del titolo V della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21;

     b) il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 21 novembre 1988, n. 41;

     c) gli articoli 26 e 28 della legge provinciale 27 maggio 1991, n. 10;

     d) l'articolo 31 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;

     e) il comma 4 dell'articolo 22 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;

     f) il comma 2 dell'articolo 43 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

     g) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8.

 

     Art. 15. Regolamento di esecuzione

     1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale approva le disposizioni modificative del regolamento di esecuzione previste dal capo III bis di questa legge.

 

     Art. 16. Disposizioni transitorie

     1. Fino alla nomina della commissione prevista dall'articolo 5 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, come inserito dall'articolo 3 di questa legge, allo svolgimento dei compiti previsti dal medesimo articolo 5 bis provvede la commissione nominata ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, ancorché abrogato.

     2. Le associazioni pro loco e i loro consorzi già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 56 e 61 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, sono iscritti di diritto negli elenchi istituiti ai sensi degli articoli 12 ter e 12 quater della legge provinciale n. 8 del 2002, come inseriti dagli articoli 8 e 9 di questa legge, ove risultino in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni del regolamento di esecuzione previste dagli articoli 12 ter e 12 quater.

     3. Le domande di contributo presentate entro la data prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 14 sono esaminate e definite sulla base della disciplina previgente, richiamata dai medesimi commi, ancorché abrogata.

     4. Le modificazioni apportate dall'articolo 4, comma 1, lettera b), dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 13 di questa legge, rispettivamente agli articoli 6, 9 e 14 della legge provinciale n. 8 del 2002, hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del regolamento di esecuzione previste dagli articoli 12 ter e 12 quater della medesima legge provinciale n. 8 del 2002, come inseriti dagli articoli 8 e 9 di questa legge.

 

     Art. 17. Disposizioni finanziarie

     1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nella tabella A le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste sui capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2005-2007 indicati nella tabella A, in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

 

 

Tabella A

Riferimento delle spese (articolo 17)

 

Articolo

Descrizione

Capitolo

Unità revisionale di base

Art. 3

Commissione tecnica per il turismo

151500

15.5.120

Art. 10

Contributi federazione trentina delle associazioni pro loco e loro consorzi più rappresentativa in sede provinciale

614100

61.20.110

Art. 11

Contributi associazioni pro loco e loro consorzi

614100

61.20.110

 

 

614350

61.20.210

Art. 12

Contributi per manifestazioni di rilevanza provinciale

614325

61.20.210