Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 22/12/2004 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti). |
Art. 2. Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento). |
Art. 3. Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap). |
Art. 4. Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale). |
Art. 5. Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). |
Art. 6. Adeguamento dei tassi di interesse sui mutui agevolati concessi ai sensi della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). |
Art. 7. Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti). |
Art. 8. Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, relativo all'istituzione dell'anagrafe canina provinciale. |
Art. 9. Modificazioni della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale). |
Art. 10. Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie. |
Art. 11. Disposizioni sull'attuazione degli accordi Stato-regioni in materia sanitaria. |
Art. 12. Esercizio della vigilanza sulle disposizioni in materia di tracciabilità e di rintracciabilità delle carni e degli alimenti di origine animale e di etichettatura delle carni bovine, ai sensi dei [...] |
Art. 13. Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, in materia di formazione del personale dei servizi sanitari. |
Art. 14. Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico). |
Art. 15. Erogazione e prescrizioni di medicinali agli assistiti. |
Art. 16. Modificazione dell'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla polizia mortuaria. |
Art. 17. Abrogazione dell'articolo 78 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo a indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e da somministrazioni [...] |
Art. 18. Tutela della salute dei non fumatori nei luoghi chiusi aperti al pubblico. |
Art. 19. Riferimento delle spese e copertura degli oneri. |
Art. 20. Variazioni di bilancio. |
Art. 21. Entrata in vigore. |
Articolo descrizione |
§ 5.2.67 - L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.
Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie.
(B.U. 28 dicembre 2004, n. 52 – S.O. n. 2).
Capo I
Disposizioni in materia di politiche sociali
Art. 1. Modificazioni della
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della
"8 bis. Le prestazioni previste da questo articolo possono essere erogate, in pendenza di ricorsi o di contenzioso circa la spettanza di prestazioni con esse incompatibili, solo qualora il richiedente si obblighi a rimborsare alla Provincia quanto ricevuto per il medesimo periodo di decorrenza in caso di successivo accertamento sul proprio diritto. La Provincia è autorizzata a stipulare convenzioni e accordi con gli enti ai quali spetta la gestione delle prestazioni incompatibili per facilitare il recupero di quanto eventualmente erogato a doppio titolo per lo stesso periodo temporale e per rendere effettivo il diritto di opzione da parte dell'interessato."
2. Il comma 4 dell'articolo 7 della
"4. Ai fini dell'ottemperanza dei limiti di reddito personale richiesti per l'accesso alla pensione per invalidi civili parziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), i redditi derivanti da lavoro dipendente o autonomo sono considerati nella misura del 50 per cento."
3. Il comma 1 dell'articolo 15 della
"1. L'accertamento dell'invalidità civile in prima istanza è effettuato individualmente, nell'ambito dei compiti istituzionali, da medici specialisti in medicina legale e delle assicurazioni sociali addetti alla struttura operativa dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari alla quale sono attribuite le funzioni in materia di medicina legale ovvero, qualora detti specialisti non siano presenti in numero sufficiente, da altri medici addetti alla medesima struttura o, per la casistica specificamente loro affidata, da medici di altre strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o con questa convenzionati, chiamati ad operare sotto il coordinamento della medesima struttura competente."
4. Fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore di questa legge, la Provincia recupera le prestazioni di cui all'articolo 3 della
Art. 2. Modificazione dell'articolo 10 della
[1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 della
"g bis) le funzioni inerenti l'attuazione degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione, in quanto non possano trovare attuazione attraverso l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 9, comma 1, lettera g);".]
Art. 3. Modificazione dell'articolo 4 della
1. Il comma 4 dell'articolo 4 della
"4. All'individuazione dell'alunno come persona in situazione di handicap, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, istruzione ed integrazione scolastica provvede, su segnalazione dei genitori o di chi ne esercita la potestà, lo specialista ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva in servizio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o convenzionato. All'accertamento può assistere un genitore o il tutore dell'interessato, oltre ad un suo medico di fiducia o uno specialista nel campo delle malattie evolutive. La relativa spesa è a carico dell'interessato. All'individuazione possono altresì provvedere specialisti operanti presso strutture accreditate per l'esercizio di attività sanitaria ai sensi dell'articolo 43 della
Art. 4. Modificazione dell'articolo 4 della
1. Il comma 10 dell'articolo 4 della
"10. Al fine di fronteggiare particolari emergenze sociali, la Provincia è autorizzata ad assumere spese per la progettazione e la realizzazione di interventi o programmi di intervento, anche diversi da quelli indicati dall'articolo 2, mediante il servizio ripristino e valorizzazione ambientale."
2. Dopo il comma 10 dell'articolo 4 della
"10 bis. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può condizionare l'inserimento degli interventi negli strumenti della programmazione provinciale all'assunzione, da parte degli enti pubblici interessati, dell'impegno ad assicurare una compartecipazione alla spesa nella misura stabilita dalla deliberazione medesima."
3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.
Capo II
Disposizioni in materia di edilizia abitativa
Art. 5. Modificazione dell'articolo 14 della
1. All'articolo 14 della
a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"e) entrate derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.";
b) alla lettera b) del comma 4 dopo la parola: "mutui" sono inserite le seguenti: "e delle altre operazioni finanziarie".
Art. 6. Adeguamento dei tassi di interesse sui mutui agevolati concessi ai sensi della
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il tasso di interesse minimo a carico dei beneficiari per ogni singolo strumento di intervento oggetto di agevolazione in base alla
2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Capo III
Disposizioni in materia di emigrazione
Art. 7. Modificazione dell'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la copertura delle spese sostenute dai consultori nello svolgimento delle funzioni e in particolare per:
a) rimborsare o sostenere direttamente le spese di viaggio, vitto e alloggio;
b) attribuire specifiche indennità orarie, in misura comunque non superiore a quelle previste per i dirigenti della Provincia, anche in alternativa a quanto previsto dalla lettera a);
c) corrispondere una somma forfetaria per spese telefoniche, postali e di cancelleria.";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Ai consultori, sentite le associazioni di cui all'articolo 6, possono essere affidati specifici incarichi per la realizzazione delle finalità di questa legge sulla base di apposita convenzione, che definisce anche i relativi impegni finanziari."
2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.
Capo IV
Disposizioni in materia di anagrafe canina
Art. 8. Modificazione dell'articolo 10 della
1. All'articolo 10 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini della tutela degli animali di affezione e della prevenzione del randagismo si applica, nella provincia di Trento, la
b) nel primo periodo del comma 4 le parole: "presentandone domanda al" sono sostituite dalle seguenti: "presso il";
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Si applica la sanzione del pagamento di una somma da 25 a 150 euro per la mancata iscrizione all'anagrafe ai sensi dei commi 4 e 9, ultimo periodo; si applica la sanzione del pagamento di una somma da 20 a 100 euro per la mancata comunicazione delle variazioni previste dal comma 4 nei termini stabiliti dal comma 9 o per il periodo successivo al regolamento di cui al comma 2. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza di quest'articolo i servizi veterinari dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, i corpi di polizia urbana dei comuni, nonché le guardie zoofile, che svolgono la loro attività volontariamente, in via onoraria.";
d) nel comma 6, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
"b bis) i requisiti e le modalità per la nomina nonché i casi di revoca delle guardie zoofile previste dal comma 4 bis, nel rispetto della normativa statale in materia di pubblica sicurezza, e la disciplina dei corsi di formazione e di aggiornamento delle stesse nonché le norme per il coordinamento delle funzioni di vigilanza.";
e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8 bis. La Provincia può provvedere direttamente alla realizzazione di studi, di ricerche, di indagini e di attività di promozione della conoscenza delle tematiche relative agli animali di affezione.";
f) nel comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Qualora non già intervenuti, l'iscrizione e l'inserimento del microchip previsto dalle predette deliberazioni della Giunta provinciale sono effettuati entro il 31 dicembre 2004."
2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.
Capo V
Disposizioni in materia di sanità
Art. 9. Modificazioni della
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della
"a) le autorizzazioni inerenti ai settori indicati all'articolo 3, primo comma, numero 7), del
2. Dopo l'articolo 5 della
"Art. 5 bis. Attribuzioni dei comuni.
1. I comuni esercitano le competenze di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2 della
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 bis della
"3 bis. La Giunta provinciale è autorizzata a riservare una quota del fondo sanitario, comunque non superiore allo 0,5 per mille, per il finanziamento di interventi a carattere umanitario per l'assistenza sanitaria a favore di persone non iscritte al servizio sanitario provinciale o per prestazioni sanitarie non comprese nei livelli essenziali di assistenza a favore di persone iscritte al servizio sanitario provinciale. I criteri e le modalità di erogazione di detta quota del fondo sono stabiliti dalla Giunta provinciale. "
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 50 della
"2 bis. Qualora non si sia già provveduto ai sensi dell'articolo 30 della
5. Il comma 3 dell'articolo 50 della
"3. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede all'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa concernente la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria e ordinaria dei beni immobili utilizzati ai sensi del presente articolo, secondo la disciplina vigente in materia per la Provincia, intendendosi sostituiti agli organi e servizi provinciali quelli competenti secondo l'ordinamento aziendale. La Giunta provinciale, sentita l'azienda, può disporre che all'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa concernente la realizzazione o il completamento di opere comprese in programmi provinciali, provveda, integralmente o con riguardo a determinate fasi, la Provincia trattenendo i finanziamenti occorrenti sul fondo sanitario provinciale."
6. Dopo l'articolo 51 della
"Art. 51 bis. Addebito delle prestazioni ai terzi responsabili.
1. I costi delle prestazioni rese nell'ambito del servizio sanitario provinciale sono posti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari a carico dei terzi responsabili dei danni che abbiano comportato le prestazioni medesime in applicazione delle tariffe vigenti, salvo quanto diversamente disposto dalla normativa nazionale in materia."
Art. 10. Modificazione dell'articolo 43 della
1. I commi da 1 a 5 dell'articolo 43 della
"1. L'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private sono disciplinati da questo articolo, ai fini di quanto previsto dal
2. L'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento o alla trasformazione di strutture sanitarie pubbliche o private è rilasciata dalla Provincia o, conformemente alle competenze a essi attribuite dalla normativa in vigore, dai comuni, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti minimi. Il regolamento di esecuzione specifica le strutture di competenza della Provincia e dei comuni e disciplina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione, per l'effettuazione di controlli periodici sul possesso dei requisiti minimi e per l'eventuale revoca dell'autorizzazione.
3. I requisiti minimi delle strutture sanitarie pubbliche e private sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, tenuto conto dei requisiti in vigore a livello nazionale per le corrispondenti strutture. Fino alla data stabilita dalla predetta deliberazione si continuano ad applicare i requisiti previsti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal regolamento di esecuzione.
4. I requisiti minimi trovano immediata applicazione alle strutture sanitarie di nuova costruzione e, ove vengano realizzate modificazioni soggette ad autorizzazione, anche a quelle esistenti alla data del 30 giugno 2004. Le strutture pubbliche in esercizio alla data del 30 giugno 2004, e le strutture private autorizzate fino alla medesima data, devono essere adeguate ai requisiti minimi secondo quanto previsto dai commi 5 e 5 bis entro cinque anni dalla data di entrata in vigore di questa disposizione. Fino all'avvenuto adeguamento e al conseguente rilascio dell'autorizzazione, le strutture devono essere gestite con modalità e criteri idonei ad assicurare agli operatori e agli utenti, in ordine ai requisiti mancanti, il maggior grado di sicurezza e di cautela tecnicamente conseguibile.
5. Gli interventi concernenti l'adeguamento delle strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi del comma 4 sono pianificati e attuati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari previo accertamento delle situazioni di inadeguatezza e di rischio delle singole strutture e delle relative necessità di intervento nell'ambito della corrispondente programmazione di settore e dei finanziamenti di spettanza della stessa, tenendo conto delle esigenze di adeguamento delle strutture e di quelle di funzionamento dei servizi.
5 bis. Gli interventi concernenti l'adeguamento ai sensi del comma 4 delle strutture private autorizzate ai sensi della previgente normativa, e delle strutture pubbliche diverse da quelle previste dal comma 5, sono individuati dalle strutture medesime in un apposito programma di adeguamento che specifichi le situazioni di inadeguatezza, la valutazione del rischio e delle conseguenti cautele, la descrizione e la temporalizzazione degli interventi e il termine ultimo per il conseguimento dei requisiti. La prosecuzione dell'attività delle predette strutture dopo il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma è subordinata alla presentazione di detto programma, entro lo stesso termine, agli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione e, successivamente, all'intervenuto accertamento della congruità dei tempi degli interventi proposti e della correlazione degli stessi con le carenze rilevate da parte dei medesimi uffici e all'avvenuto adeguamento delle strutture nei tempi previsti; a tal fine detto piano è soggetto a eventuale modificazione d'ufficio, in particolare per quanto riguarda i tempi massimi di esecuzione degli interventi necessari per ovviare alle carenze evidenziate. La Giunta provinciale può dettare criteri e modalità di applicazione di questo comma; fino alla data stabilita dalla predetta deliberazione si continua ad applicare, per quanto non diversamente disposto, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1221 del 4 giugno 2004."
2. Sono abrogati l'articolo 18 (Adeguamento ai requisiti minimi delle strutture già in esercizio) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg e l'articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 13 agosto 2003, n. 22-143/Leg.
Art. 11. Disposizioni sull'attuazione degli accordi Stato-regioni in materia sanitaria.
1. Fatti salvi i casi di riserva di legge e quanto espressamente disciplinato da leggi specifiche, è autorizzata in via generale l'introduzione con norme regolamentari nell'ordinamento provinciale di criteri, procedure, modalità e requisiti per l'esercizio di funzioni amministrative di tipo autorizzativo, permissivo o conformativo previste in materia sanitaria dall'ordinamento in tutti i casi in cui ciò sia necessario per dare attuazione ad accordi conclusi in sede di Conferenza Stato-regioni. Negli stessi casi, la Giunta provinciale può altresì provvedere con propria deliberazione ove si tratti di introdurre specifici requisiti di carattere tecnologico, strutturale e organizzativo cui la Provincia intenda chiamare i terzi ad attenersi per l'esplicazione delle medesime funzioni. La Giunta provinciale può provvedere transitoriamente con propria deliberazione in attesa dell'entrata in vigore delle relative norme regolamentari, anche ove la questione rivesta carattere di urgenza.
2. La Giunta provinciale approva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa disposizione, in attuazione dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 17 giugno 2004, recante "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell'autocontrollo", le norme regolamentari concernenti requisiti minimi, criteri e procedure per il riconoscimento dei laboratori di analisi in esercizio delle funzioni previste dal
Art. 12. Esercizio della vigilanza sulle disposizioni in materia di tracciabilità e di rintracciabilità delle carni e degli alimenti di origine animale e di etichettatura delle carni bovine, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 1760/2000 e n. 1825/2000.
1. Rientrano tra le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria di spettanza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari quelle inerenti la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilità e di rintracciabilità delle carni e degli alimenti di origine animale, in attuazione degli articoli 17 e 18 del
2. Sono esercitate dal servizio provinciale competente in materia di vigilanza sull'attività agricola le funzioni amministrative inerenti la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del
Art. 13. Modificazione dell'articolo 43 della
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 43 della
"1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, della
2. La Provincia può altresì erogare, direttamente o avvalendosi dell'Opera universitaria, borse di studio a favore degli studenti medesimi residenti in provincia di Trento, purché non fruiscano di analoghe provvidenze, tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare ed eventualmente di ulteriori spese sostenute per la frequenza ai corsi.
3. La Giunta provinciale, a decorrere dall'anno formativo 2005-2006, sentito l'organismo rappresentativo delle professioni sanitarie, adotta un programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale, nel quale sono definiti gli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, della
3 bis. Ai medici frequentanti i corsi di formazione specifica in medicina generale è corrisposta durante tutto il periodo di partecipazione una borsa di studio, il cui importo e modalità di erogazione sono definiti dalla Giunta provinciale, tenendo conto degli importi stabiliti a livello nazionale per le analoghe borse di studio."
2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.
Art. 14. Modificazioni della
1. L'articolo 58 della
"Art. 58. Servizio farmaceutico.
1. Le funzioni amministrative provinciali in materia farmaceutica sono esercitate dalla Provincia e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo le rispettive competenze, quali stabilite, in particolare, dalla disciplina del servizio sanitario provinciale.
2. I dispensari farmaceutici previsti dalla
3. Con norme regolamentari sono disciplinate le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, per l'esercizio della vigilanza e per la formazione e la revisione delle piante organiche in materia di farmacie.
4. Nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero, ove non esista un servizio autonomo di farmacia, le funzioni di deposito, conservazione e distribuzione dei farmaci sono assicurate sotto il controllo e la responsabilità del direttore sanitario.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del riconoscimento dell'indennità di residenza ai titolari di farmacie rurali, nei casi in cui la farmacia rurale sia l'unica sede farmaceutica del comune, il limite massimo di tremila abitanti di cui all'articolo 2 della
2. L'articolo 61 della
"Art. 61. Continuità del servizio farmaceutico e riposo settimanale.
1. Le modalità per l'effettuazione del servizio farmaceutico e per assicurare, mediante turni, la continuità dello stesso e per la fruizione da parte di tutte le farmacie di una giornata o di due mezze giornate di riposo settimanali, sono disciplinate con norme regolamentari."
3. L'articolo 64 della
"Art. 64. Chiusura temporanea per esigenze formative.
1. Con norme regolamentari sono disciplinati i casi e le procedure con cui le farmacie possono essere autorizzate a chiudere per esigenze di formazione continua obbligatoria per un massimo di sette giorni all'anno indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 66, primo comma, lettera d). "
4. Agli articoli 62 e 65 della
5. I regolamenti previsti dal nuovo testo degli articoli 58, 61 e 64 della
6. Sono abrogati l'articolo 60 della
Art. 15. Erogazione e prescrizioni di medicinali agli assistiti.
1. La Giunta provinciale può stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, finalizzati alla fornitura di medicinali agli assistiti anche presso le medesime farmacie con le modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture del servizio sanitario nazionale, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo che segue prestazioni di assistenza ospedaliera nei diversi regimi di ricovero o prestazioni specialistiche ambulatoriali.
2. Con le procedure e le modalità di cui al comma 1 possono essere altresì erogate categorie di medicinali anche ulteriori rispetto a quelle individuate dall'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001.
3. Ai fini del contenimento della spesa, salvaguardando il livello qualitativo delle prestazioni, e del miglioramento degli aspetti organizzativi del servizio sanitario provinciale e anche in riferimento alle modalità di erogazione dei medicinali previste da quest'articolo, la Giunta provinciale, sentito l'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Trento e le organizzazioni sindacali mediche interessate, può adottare direttive per la definizione delle procedure connesse alla prescrizione dei medicinali.
Art. 16. Modificazione dell'articolo 75 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 75 della
"3 bis. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 46, primo comma, della
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 75 della
"7 bis. La competenza al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 27, 28 e 29 del
7 ter. Al fine di adeguare le previsioni del
Art. 17. Abrogazione dell'articolo 78 della
1. L'articolo 78 della
Art. 18. Tutela della salute dei non fumatori nei luoghi chiusi aperti al pubblico.
1. In armonia con i principi posti dalla corrispondente legislazione statale è fatto divieto di fumare:
a) negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinati dalla
b) negli esercizi commerciali, disciplinati dalla
c) negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, disciplinati dalla
d) nei mezzi di trasporto pubblico di competenza della Provincia e nelle relative sale di attesa e di biglietteria delle stazioni e delle fermate;
e) negli esercizi di intrattenimento e di svago disciplinati dal
f) nei locali chiusi comunque aperti a utenti o al pubblico, utilizzati nell'ambito di attività e materie di competenza provinciale.
2. È altresì fatto divieto di fumare in tutti i luoghi aperti di pertinenza degli asili nido, delle scuole per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altra struttura specificamente adibita ad ospitare soggetti di età inferiore ad anni diciotto.
3. È tuttavia fatta salva la possibilità di predisporre parti circoscritte e limitate dell'esercizio o del locale, di superficie comunque non superiore alla metà di quella complessiva, adeguatamente attrezzate e compartimentate, aperte anche ai fumatori.
4. I titolari degli esercizi e i conduttori dei locali devono pubblicizzare e invitare al rispetto del divieto di cui al comma 1.
5. Per le violazioni di quest'articolo si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della
6. Per le infrazioni al divieto di fumare, ove siano commesse in relazione ad attività e a materie di competenza provinciale, l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della
7. Resta ferma la competenza dei comuni e degli altri enti locali con riferimento alle sanzioni di infrazioni connesse ad aspetti ordinamentali dei predetti enti e all'introito dei relativi importi. Detti soggetti possono comunque convenzionarsi con la Provincia per affidare a essa l'esercizio delle predette competenze sanzionatorie.
8. Con deliberazione della Giunta provinciale sono adottate, ove occorrenti, le misure necessarie per l'applicazione dell'accordo previsto dall'articolo 51 (Tutela della salute dei non fumatori), comma 7, della
9. Per quanto non previsto da quest'articolo si applicano l'articolo 51, commi 2, 4 e 10, della
10. Questo articolo trova applicazione a partire dal 10 gennaio 2005. A decorrere da tale data sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 22 della
b) l'articolo 34 della
c) l'articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 14 giugno 2001, n. 21-72/Leg;
d) l'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2002, n. 14-104/Leg.
Capo VI
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 19. Riferimento delle spese e copertura degli oneri.
1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2005-2007, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.
2. Per il triennio 2005-2007 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella B. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.
Art. 20. Variazioni di bilancio.
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della
Art. 21. Entrata in vigore.
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Tabella A (articolo 19, comma 1)
Riferimento delle spese
Articolo |
descrizione |
capitolo |
u.p.b. |
4 |
INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE |
408550 |
40.20.220 |
7 |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMIGRAZIONE |
406000 406500 |
40.15.110 40.15.210 |
8 |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANAGRAFE CANINA |
441000 805000 |
44.5.110 80.30.110 |
13 |
BORSE DI STUDIO MEDICI FREQUENTANTI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA |
441000 |
44.5.110 |
Tabella B (articolo 19, comma 2)
Copertura degli oneri
ONERI COMPLESSIVI DA COPRIRE |
in migliaia di euro |
|||
descrizione |
2005 |
2006 |
2007 |
|
6 |
ADEGUAMENTO TASSI DI INTERESSE SUI MUTUI AGEVOLATI |
130 |
260 |
260 |
|
TOTALE ONERI |
130 |
260 |
260 |
MEZZI DI COPERTURA |
|
|||
unità di base 85.10.210 |
FONDO PER NUOVE LEGGI – SPESE IN CONTO CAPITALE |
130 |
260 |
260 |
|
TOTALE MEZZI DI COPERTURA |
130 |
260 |
260 |
[1] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 22 della