§ 6.1.58 - L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:02/02/1996
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Assunzione di nuove competenze ed esercizio di competenze delegate dallo Stato.
Art. 2.  Interventi a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige.
Art. 3.  Partecipazioni.
Art. 4.  Disposizioni per l'attualizzazione dei contributi pluriennali a favore dei settori economici.
Art. 5.  Soppressione di organi collegiali.
Art. 6.  Modifiche all'articolo 52 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, in materia di soppressione dei gettoni di presenza per i componenti di commissioni e comitati della Provincia.
Art. 7.  Direttive per la formazione dei bilanci di previsione degli enti dipendenti.
Art. 8.  Modifiche alla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento).
Art. 9.  Sostituzione dell'articolo 18 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt).
Art. 10.  Modifiche alla legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento).
Art. 11.  Prestazioni sanitarie a scopo di deospedalizzazione e in materia di protesi.
Art. 12.  Prestazioni di assistenza farmaceutica extraospedaliera.
Art. 13.  Disposizione interpretativa in materia di personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
Art. 14.  Inserimento dell'articolo 71 bis nel testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
Art. 15.  Contributi per la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Art. 18.  Contributi per la realizzazione ed il completamento di opere e interventi di carattere sovracomunale da parte dei comuni.
Art. 19.  Proroga dei termini di cui all'articolo 29 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, in materia di canoni di concessione su strade provinciali.
Art. 20.  Modifiche alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti).
Art. 21.  Effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità.
Art. 22.  Disposizioni in materia di opere e infrastrutture forestali.
Art. 23.  Disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 24.  Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale 20 dicembre 1985, n. 20 (Disposizioni in materia di finanza locale).
Art. 25.  Misure volte al contenimento delle assunzioni di personale dei comprensori.
Art. 26.  Disposizioni in materia di recupero degli insediamenti storici di cui alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1.
Art. 27.  Inserimento dell'articolo 17 quinquies nel testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
Art. 28.  Modifica all'articolo 1 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28 (Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario).
Art. 29.  Modifiche alla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 21 (Ristrutturazione del consiglio agrario forestale provinciale di Trento).
Art. 30.  Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio e il risanamento economico-finanziario delle Aziende agrarie.
Art. 31.  Modifiche all'articolo 19 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell'agricoltura di montagna).
Art. 32.  Disposizioni in ordine alla esecuzione di interventi di miglioramento infrastrutturale agricolo di cui alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17.
Art. 33.  Modifiche alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige).
Art. 34.  Modifica alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento).
Art. 35.  Modifiche alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 (Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia).
Art. 36.  Modifiche alla legge provinciale 3 maggio 1990, n. 15 (Disciplina dell'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi per la provincia di Trento).
Art. 37.  Modifiche alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori).
Art. 38.  Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio).
Art. 39.  Modifica all'articolo 9 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15 (Modificazioni alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 e nuove provvidenze a favore dei soggetti portatori di handicap [...]
Art. 40.  Sostituzione dell'articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore).
Art. 41.  Misure volte al contenimento delle assunzioni di personale della Provincia e degli enti dipendenti.
Art. 42.  Disposizioni in materia di indennità premio di servizio del personale provinciale.
Art. 43.  Disposizioni per l'adeguamento degli oneri per la contrattazione.
Art. 44.  Conferma di disposizioni in materia di trattamento economico del personale.
Art. 45.  Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35, in materia di contratti assicurativi.
Art. 46.  Interpretazione autentica dell'articolo 78 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, in materia di personale supplente.
Art. 47.  Modifica alla dotazione organica di cui all'allegato C della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8 (Nuove declaratorie di livello e disposizioni concernenti il personale provinciale).
Art. 48.  Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, relativo alle prove selettive per l'inquadramento del personale in livello funzionale-retributivo [...]
Art. 49.  Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, in materia di "Inquadramento nei nuovi profili professionali".
Art. 50.  Trattamento indennitario del responsabile del nucleo di prevenzione e protezione.
Art. 51.  Disposizioni inerenti la commissione per l'organizzazione e il personale di cui all'articolo 39 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.
Art. 52.  Interpretazione autentica dei commi 1 e 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, in materia di riqualificazione di particolari profili professionali.
Art. 53.  Proroga degli incarichi di sostituzione dei dirigenti e dei funzionari preposti alle strutture organizzative.
Art. 54.  Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 4 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, in materia di personale dirigente.
Art. 55.  Modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).
Art. 56.  Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, relativo a disposizioni per l'acquisto di immobili dismessi da imprese industriali.
Art. 57.  Intervento a favore della Tecnofin trentina spa.
Art. 58.  Modifica all'articolo 50 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 (Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione).
Art. 59.  Interventi provinciali per i fondi rischi.
Art. 60.  Disposizioni in materia di agevolazioni al settore commerciale.
Art. 61.  Modifiche all'articolo 17 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del [...]
Art. 62.  Rettifica di errore materiale all'articolo 48 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi [...]
Art. 63.  Modifiche all'articolo 28 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate).
Art. 64.  Modifiche alla legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e piste da sci).
Art. 65.  Disposizioni transitorie in materia di provvidenze per la realizzazione di impianti a fune e piste da sci.
Art. 66.  Modifica alla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese).
Art. 67.  Sostituzione dell'articolo 17 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendio).
Art. 68.  Modifiche alla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile).
Art. 69.  Consorzio per le reti di radiocomunicazione di emergenza e di servizio.
Art. 70.  Quota di associazione all'A.I.NE.VA.
Art. 71.  Canoni afferenti l'uso del demanio idrico.
Art. 72.  Norme transitorie e di coordinamento in materia di canoni afferenti l'uso del demanio idrico.
Art. 73.  Estinzione di procedimenti sanzionatori.
Art. 74.  Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.
Art. 75.  Copertura degli oneri.
Art. 76.  Entrata in vigore.


§ 6.1.58 - L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 9 febbraio 1996, n. 8 straord.).

 

CAPO I

Disposizioni in materia di organizzazione finanziaria e di trasporti

 

Art. 1. Assunzione di nuove competenze ed esercizio di competenze delegate dallo Stato.

     1. [1].

     2. [2].

     3. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, come modificate dal presente articolo, si applicano anche alle somme dovute allo Stato a titolo di rimborso degli oneri relativi al personale della sovrintendenza scolastica e di quello addetto all'istruzione primaria e secondaria, transitato alla Provincia ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione) (cap. 84121).

 

     Art. 2. Interventi a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige.

     1. La Provincia è autorizzata a prestare fideiussione ai sensi dell'articolo 1944, primo comma, del codice civile per un importo massimo di lire 40.000.000.000 a garanzia dei finanziamenti assunti dal Mediocredito Trentino-Alto Adige nei confronti della Banca europea per gli investimenti (BEI).

     2. Qualora a seguito della prestata fideiussione la Provincia debba procedere a pagamenti per inadempimento del Mediocredito, la Giunta provinciale esercita il regresso contro il medesimo istituto ai sensi dell'articolo 1950 del codice civile [3].

     3. L'apertura di credito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige prevista dall'articolo 2 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11 (Nuovi interventi a sostegno dell'economia), prorogata con l'articolo 7 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, è ulteriormente prorogata fino ai termini fissati ai sensi dell'articolo 17, comma 10, lettera f), della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7 e comunque per un periodo non superiore a venti anni ed è destinata alle finalità previste dal medesimo articolo 17 della predetta legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

     4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 l'apertura di credito ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7 diviene infruttifera ed è conseguentemente modificata la convenzione tra Provincia autonoma di Trento e Mediocredito Trentino- Alto Adige prevista dalla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11.

     5. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alla concessione della garanzia fideiussoria prestata ai sensi del comma 1 si utilizzano gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui all'articolo 21 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 (cap. 84129).

 

     Art. 3. Partecipazioni.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona-Villafranca spa, fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.042.000.000.

     2. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata al capitolo 53170, con la tabella B allegata alla presente legge, la spesa di lire 1.042.000.000 per l'esercizio finanziario 1996.

 

     Art. 4. Disposizioni per l'attualizzazione dei contributi pluriennali a favore dei settori economici.

     1. [4].

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'articolo 5 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8 (cap. 49730).

 

     Art. 5. Soppressione di organi collegiali.

     1. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure ed il contenimento delle spese correnti sono soppressi gli organi collegiali elencati nell'allegata tabella A.

     2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, le attribuzioni degli organi di cui al comma 1 sono svolte direttamente dai servizi provinciali competenti per materia anche attraverso conferenze di servizi.

     3. Le attribuzioni della commissione tecnica di cui all'articolo 16 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi) sono svolte dalla Cassa provinciale antincendi di cui alla medesima legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26.

     4. Le attribuzioni del comitato tecnico per il risparmio energetico e per l'impiego delle fonti alternative di energia di cui all'articolo 2 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia), sono svolte dagli organi consultivi di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), in relazione alla rispettiva competenza per valore.

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 52 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, in materia di soppressione dei gettoni di presenza per i componenti di commissioni e comitati della Provincia. [5]

     (Omissis).

 

     Art. 7. Direttive per la formazione dei bilanci di previsione degli enti dipendenti. [6]

[     1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, in materia di direttive per la formazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1995 degli enti dipendenti, si applicano anche per gli esercizi finanziari degli anni 1996, 1997 e 1998.

     2. La Giunta provinciale approva le direttive annuali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria relativa a ciascun esercizio.]

 

     Art. 8. Modifiche alla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento). [7]

 

     Art. 9. Sostituzione dell'articolo 18 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt). [8]

 

     Art. 10. Modifiche alla legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento). [9]

 

CAPO II

Disposizioni in materia di sanità e attività sociali

 

     Art. 11. Prestazioni sanitarie a scopo di deospedalizzazione e in materia di protesi. [10]

     [1. La Provincia autonoma di Trento assicura, quale prestazione sanitaria aggiuntiva a favore dei cittadini residenti in un comune della Provincia stessa aventi titolo alle prestazioni del servizio sanitario provinciale, la fornitura di materiale di medicazione, di presidi ed ausili sanitari che si rendano necessari per la realizzazione di un adeguato intervento terapeutico o riabilitativo a domicilio, in alternativa al ricovero ospedaliero, ovvero nell'ambito dell'assistenza prestata dalle case di riposo ai propri ospiti non autosufficienti [11].

     2. Al fine di promuovere condizioni di maggior autonomia personale e relazionale, la Provincia autonoma assicura altresì, quale prestazione sanitaria aggiuntiva a favore dei residenti invalidi aventi diritto ai sensi della vigente normativa statale concernente il nomenclatore tariffario delle protesi, la fornitura e l'eventuale riparazione o adattamento di protesi, presìdi ed ausilii sanitari non previsti nell'anzidetto nomenclatore tariffario e non riconducibili allo stesso, ma comunque necessari a scopi di effettivo recupero funzionale altrimenti non perseguibile.

     3. Per la fruizione delle prestazioni di cui ai commi 1 e 2 la Giunta provinciale, in coerenza con i prestabiliti limiti massimi di spesa annua, definisce i criteri e le modalità, le condizioni e i limiti nonché la tipologia delle forniture ivi previste.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 1.000.000.000 annuo, si fa fronte mediante utilizzo di una quota dello stanziamento autorizzato al capitolo 32102 con la tabella B allegata alla presente legge per le prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntiva ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2 (Finanziamento del servizio sanitario provinciale), come sostituito dall'articolo 35 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.]

 

     Art. 12. Prestazioni di assistenza farmaceutica extraospedaliera. [12]

     [1. Allo scopo di migliorare l'efficacia dell'assistenza farmaceutica extraospedaliera, la Provincia autonoma di Trento assicura ai cittadini residenti aventi diritto alle prestazioni del servizio sanitario provinciale, quale prestazione sanitaria aggiuntiva, la concessione di specialità medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché di specialità medicinali contrassegnate da note limitative di cui alla lettera a) del medesimo articolo 8, comma 10, mediante integrazione delle note stesse con l'indicazione di ulteriori patologie, fatta salva la corresponsione da parte dell'assistito della quota fissa per ricetta di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

     2. Le specialità di cui al comma 1 sono concesse qualora l'assistito ne abbia necessità in ragione della particolare patologia cronica o di lunga durata dalla quale è affetto e per la quale non vi siano terapie farmacologiche adeguate e concedibili dal servizio sanitario provinciale ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La necessità del ricorso alle suddette specialità medicinali deve essere riconosciuta dalle competenti strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari a seguito di motivata domanda inoltrata dal medico curante dell'assistito.

     3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono più specificamente determinati i criteri, le condizioni e i limiti per la concessione delle specialità medicinali di cui al comma 1, nonché i casi di integrazione delle note limitative ivi contemplate.

     4. Le disposizioni recate dal presente articolo cessano di applicarsi a decorrere dalla data dalla quale abbia effetto analogo intervento che dovesse venire introdotto dalla normativa dello Stato, ovvero continuano ad applicarsi per la parte che non dovesse trovare rispondenza nel predetto intervento statale.

     5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 300.000.000 annui, si fa fronte mediante utilizzo di una quota dello stanziamento autorizzato al capitolo 32102 con la tabella B allegata alla presente legge per le prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntiva ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, come sostituito dall'articolo 35 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.]

 

     Art. 13. Disposizione interpretativa in materia di personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. [13]

     [1. Per effetto della disciplina recata dall'articolo 18 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, in materia di piante organiche dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e relativa copertura, si intende venuta meno la necessità di preventiva autorizzazione, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207 (Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali) ai fini della indizione dei concorsi di ammissione all'impiego da parte della predetta azienda.]

 

CAPO III

Disposizioni in materia di opere pubbliche e di viabilità

 

     Art. 14. Inserimento dell'articolo 71 bis nel testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. [14]

 

     Art. 15. Contributi per la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. [15]

     1. Gli enti gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili corrispondono al comune o ai comuni territorialmente interessati dalla localizzazione e dall'esercizio degli impianti medesimi un contributo annuo nella misura massima di 30 euro per tonnellata di rifiuti conferiti. L'importo del contributo è fissato per ciascun impianto dalla Giunta provinciale sulla base di criteri che tengano conto delle caratteristiche dell'impianto stesso, dell'impatto ambientale dei metodi di raccolta e conferimento utilizzati e degli accordi intervenuti con gli enti destinatari del contributo al momento della realizzazione dell'impianto [16].

     2. La Giunta provinciale, in sede di approvazione del progetto definitivo o esecutivo di costruzione, di ampliamento o di modifica degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, delimita gli ambiti territoriali interessati dalla localizzazione e dall'esercizio degli impianti medesimi, nonché stabilisce gli eventuali criteri di riparto del contributo di cui al comma 1 tra gli enti interessati.

     3. Qualora negli ambiti territoriali di cui al comma 2 insistano beni demaniali appartenenti alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, gli enti gestori corrispondono, in relazione ai predetti beni demaniali, il contributo di cui al comma 1 alle amministrazioni medesime. La Giunta provinciale potrà disporre la corresponsione ai comuni territorialmente interessati di un contributo, ulteriore rispetto a quello corrisposto alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, di importo non superiore a quello fissato ai sensi del comma 1.

     4. Il contributo di cui al comma 1 è computato tra le spese di gestione dell'impianto. La corresponsione agli interessati avviene in due rate semestrali posticipate.

     5. L'articolo 35 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 e l'articolo 41 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, concernenti il contributo annuo per la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, sono abrogati. Per i fini di cui al comma 1 mantengono validità le delimitazioni degli ambiti territoriali, nonché i criteri di riparto già stabiliti con provvedimenti della Giunta provinciale assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Artt. 16. - 17. [17]

 

     Art. 18. Contributi per la realizzazione ed il completamento di opere e interventi di carattere sovracomunale da parte dei comuni.

     1. Per l'anno 1996 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, fino alla concorrenza di lire 50.000.000.000, per la realizzazione o il completamento di opere e interventi di carattere sovracomunale come individuati con la deliberazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 16, con particolare riferimento a quelli volti alla salvaguardia della salute pubblica.

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la rappresentanza unitaria dei comuni, sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente articolo.

     2 bis. Con le deliberazioni che approvano i piani delle iniziative da finanziare è disposto l'impegno della spesa in relazione al volume complessivo dei contributi previsti e nei limiti delle somme autorizzate sul bilancio pluriennale ai sensi del presente articolo [18].

     3. Per i fini di cui al comma 1 sono autorizzate le seguenti spese:

     a) per l'anno 1996: lire 20.000.000.000;

     b) per l'anno 1997: lire 15.000.000.000;

     c) per l'anno 1998: lire 15.000.000.000.

     4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede con le disponibilità del fondo per la concessione di contributi per la promozione delle opere pubbliche dei comuni di cui all'articolo 10, comma 1, della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26 (Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1986) (cap. 11270).

 

     Art. 19. Proroga dei termini di cui all'articolo 29 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, in materia di canoni di concessione su strade provinciali.

     1. Il termine del 30 giugno 1996 per la denuncia delle occupazioni o usi di strade provinciali previsto dall'articolo 29, comma 2, della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, come prorogato dall'articolo 31, comma 3, della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.

 

     Art. 20. Modifiche alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti).

     1. [19].

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano. anche ai lavori il cui contratto di appalto sia stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ancorché anteriormente alla medesima data sia stato pubblicato il relativo bando di gara ovvero, nel caso di trattativa privata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, siano state presentate le relative offerte.

     3. L'articolo 47 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 è abrogato.

 

     Art. 21. Effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità.

     1. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 deve intendersi applicabile anche alle dichiarazioni di pubblica utilità conseguenti all'approvazione di progetti avvenuta antecedentemente alla data di entrata in vigore della medesima legge, purchè non sia già scaduto alla stessa data, per le medesime dichiarazioni di pubblica utilità, il triennio di efficacia previsto dall'articolo 21, terzo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale).

 

CAPO IV

Disposizioni in materia di enti locali e di finanza locale

 

     Art. 22. Disposizioni in materia di opere e infrastrutture forestali.

     1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 11 e 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come rispettivamente modificati dall'articolo 3 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8 e dall'articolo 4 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, le opere e gli interventi previsti dall'articolo 3, sesto comma, della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), dal capo III della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse) e dall'articolo 4 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30), fino a diversa disposizione di legge in attuazione del nuovo ordinamento delle comunità comprensoriali, continuano a essere finalizzate secondo le disposizioni di cui alle medesime leggi provinciali di settore.

 

     Art. 23. Disposizioni in materia di finanza locale.

     1. [20].

     2. [21].

     3. [22].

     4. Per l'anno 1996 una quota del fondo di cui all'articolo 6 bis della legge provinciale 15 settembre 1993, n. 36, pari a lire 17.510.000.000, è ripartita secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, per i servizi di trasporto urbano di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 6 bis, così come introdotta dal comma 2 del presente articolo.

     5. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, la quota percentuale del bilancio provinciale da assumere a riferimento per la determinazione dei trasferimenti provinciali di natura ordinaria a favore dei comuni, da ripartire sui fondi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della medesima legge, è determinata per l'esercizio 1996 nel 14,01 per cento.

     6. Per l'anno 1996 il fondo perequativo di cui all'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 è stabilito nell'importo di lire 144.137.100.000.

     7. Per l'anno 1996 il fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'articolo 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 è stabilito nell'importo di lire 38.490.000.000.

     8. Per l'anno 1996 il fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come modificato, da ultimo, dall'articolo 31 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, è stabilito nell'importo di lire 87.000.000.000.

     9. Per l'anno 1996 il fondo ammortamento mutui di cui all'articolo 19 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, è stabilito nell'importo di lire 35.584.000.000.

     10. L'importo del fondo per gli investimenti dei comuni di cui all'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 1 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, autorizzato con il comma 7 dell'articolo 3 della medesima legge provinciale 7 agosto 1995. n. 8, è rideterminato in lire 199.900.000.000.

     11. [23].

     12. Per i fini di cui ai commi 6 e 7 è autorizzata al capitolo 11230, con la tabella B allegata alla presente legge, l'ulteriore spesa di lire 30.242.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1996.

     13. Per i fini di cui al comma 8 è autorizzata al capitolo 11240, con la tabella B allegata alla presente legge, l'ulteriore spesa di lire 16.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1996.

     14. Per i fini di cui al comma 9 è autorizzato al capitolo 11261, con la tabella B allegata alla presente legge, il limite di impegno di lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1996 al 2006.

     15. Per i fini di cui ai commi 10 e 11 sono autorizzate, con la tabella B allegata alla presente legge, le seguenti variazioni:

     a) anno 1996:

     capitolo 11285 lire 2.800.000.000;

     capitolo 11286 riduzione del limite di impegno da 3.600.000.000 a 2.300.000.000 per ciascuno degli anni dal 1996 al 2006;

     b) anno 1998:

     capitolo 11286 limite di impegno di lire 6.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1998 al 2008;

     c) anno 1999: capitolo 11285 lire 46.000.000.000.

     16. Per l'anno 1996 la Giunta provinciale è autorizzata ad integrare i piani di cui all'articolo 17 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, relativamente ai completamenti di opere già finanziate, anche limitatamente a lotti funzionali, concernenti l'edilizia scolastica nonché di quelle già ammesse sui piani per gli impianti sportivi, per le strutture culturali, per gli asili nido e per i progetti unitari di cui al comma 2 quater dell'articolo 13 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, come modificato da ultimo dall'articolo 6 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione delle presenti disposizioni [24].

     17. Per l'anno 1996, la quota di cui all'articolo 11, comma 5, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, può essere elevata fino al cinquanta per cento del volume di investimenti aggiuntivo, quale risulta dalla rideterminazione del fondo per gli investimenti dei comuni effettuata con i commi 10 e 11 del presente articolo.

     18. Per i fini di cui alle disposizioni richiamate ai commi 6, 7 e 8 sono autorizzate, con la tabella B allegata alla presente legge, le seguenti ulteriori spese:

     a) anno 1997:

     capitolo 11230 lire 25.382.000.000;

     capitolo 11240 lire 11.000.000.000;

     b) anno 1998:

     capitolo 11230 lire 284.382.000.000;

     capitolo 11240 lire 81.500.000.000.

     19. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 16 si fa fronte con gli stanziamenti, i limiti di impegno e le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui alle leggi provinciali citate al comma 6 dell'articolo 17 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (capitoli 21601 - 21627 - 21629 - 22099 - 22107 - 22109 - 23221 - 23222).

 

     Art. 24. Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale 20 dicembre 1985, n. 20 (Disposizioni in materia di finanza locale). [25]

     1. [26].

     2. La certificazione relativa al periodo di accertamento dell'anno 1995, prevista dal comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 20 dicembre 1985, n. 20, come sostituita dal presente articolo, viene presentata entro il 30 settembre 1996. Fino alla presentazione della predetta certificazione la Giunta provinciale è autorizzata a dedurre dai trasferimenti in materia di finanza locale per l'anno 1996 o dai relativi acconti un importo pari al cinquanta per cento di quello dedotto nell'anno 1995 per il periodo di riscossione 1994.

     3. Il presente articolo trova applicazione a partire dal 1° gennaio 1996.

 

     Art. 25. Misure volte al contenimento delle assunzioni di personale dei comprensori. [27]

     1. Fino alla definizione e relativa attuazione del nuovo ordinamento delle comunità comprensoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria).

 

CAPO V

Disposizioni in materia di urbanistica e protezione dell'ambiente

 

     Art. 26. Disposizioni in materia di recupero degli insediamenti storici di cui alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1.

     1. Per gli anni 1996, 1997 e 1998 le domande intese ad ottenere i contributi a favore di privati proprietari per il recupero degli insediamenti storici, previsti dal capo II del titolo II della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22), possono essere ammesse limitatamente:

     a) alle iniziative aventi ad oggetto interventi di restauro e risanamento conservativo in quanto prescritti come tipologie di intervento consentite dagli strumenti urbanistici vigenti;

     b) alle iniziative di recupero degli insediamenti storici previste dall'articolo 29 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, per l'attuazione della misura "Sviluppo dell'attività turistica extra- alberghiera nei villaggi" nelle zone rurali di cui al regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.

 

     Art. 27. Inserimento dell'articolo 17 quinquies nel testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

     1. [28].

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 17 quinquies del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), come introdotto dal presente articolo, si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui all'articolo 14, comma 2, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (cap. 55393).

 

CAPO VI

Disposizioni in materia di agricoltura

 

     Art. 28. Modifica all'articolo 1 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28 (Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario). [29]

 

     Art. 29. Modifiche alla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 21 (Ristrutturazione del consiglio agrario forestale provinciale di Trento). [30]

     1. [31].

     2. [32].

     3. Fino alla nomina del consiglio di amministrazione nella composizione prevista dal comma 1 continua ad operare il consiglio di amministrazione in carica. Ove la Giunta provinciale non provveda alla predetta nomina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vi provvede in via provvisoria, fino ad avvenuta regolare nomina, il Presidente della Giunta provinciale anche prescindendo, ove mancante, dalla designazione di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 21, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 30. Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio e il risanamento economico-finanziario delle Aziende agrarie. [33]

     1. Entro sei mesi dalla nomina del consiglio di amministrazione delle Aziende agrarie ai sensi dell'articolo 29, l'ente adotta, in relazione agli indirizzi impartiti dalla Giunta provinciale, un programma di attività finalizzato alla migliore utilizzazione del patrimonio e al risanamento economico-finanziario.

     2. Il programma, di durata non superiore a tre anni, viene aggiornato annualmente. Esso prevede:

     a) gli interventi per la migliore utilizzazione del patrimonio immobiliare, anche attraverso dismissioni e locazioni di beni e la realizzazione, presso la sede dell'ente, di un polo edilizio atto a consentire la localizzazione in un unico centro delle sedi di enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore dell'agricoltura. Nell'ambito degli interventi relativi alla realizzazione del predetto polo possono essere previste, subordinatamente alla stipula di apposita convenzione con la Provincia, anche strutture da acquisire da parte della Provincia medesima per le proprie esigenze;

     b) gli altri interventi relativi all'attività dell'ente nel periodo di riferimento;

     c) i piani economico-finanziari per ciascun anno in cui il programma è articolato, finalizzati ad assicurare condizioni di equilibrato svolgimento per gli interventi di cui alle lettere a) e b) e ad obiettivi di risanamento dell'ente.

     3. Al programma di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative al controllo delle deliberazioni di cui all'articolo 10, primo comma, della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 21, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5. Qualora il programma risulti inadeguato al raggiungimento degli obiettivi fissati dal comma 1, la Giunta provinciale provvede direttamente all'integrazione del programma, anche prevedendo l'alienazione dei beni dell'ente.

     4. Per il periodo di attuazione del programma medesimo non trovano applicazione le disposizioni relative alle funzioni del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 6, primo comma, lettere b) e c), della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 21, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5.

 

     Art. 31. Modifiche all'articolo 19 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell'agricoltura di montagna).

     1. [34].

     2. [35].

     3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata al capitolo 49850, con la tabella B allegata alla presente legge, la spesa di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1996 e di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

 

     Art. 32. Disposizioni in ordine alla esecuzione di interventi di miglioramento infrastrutturale agricolo di cui alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17. [36]

 

     Art. 33. Modifiche alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige). [37]

 

CAPO VII

Disposizioni in materia di scuole materne e di istruzione

 

     Art. 34. Modifica alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento).

     1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 54 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come modificato da ultimo dall'articolo 19 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, è aggiunto il seguente periodo "in questi ultimi casi la scuola può funzionare anche con orari e dotazioni di organico ridotti rispetto a quanto stabilito dall'articolo 5 per il funzionamento della scuola;".

 

     Art. 35. Modifiche alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 (Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia). [38]

 

     Art. 36. Modifiche alla legge provinciale 3 maggio 1990, n. 15 (Disciplina dell'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi per la provincia di Trento). [39]

 

     Art. 37. Modifiche alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori). [40]

     [1. [41].

     2. [42].

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui all'articolo 13 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (cap. 21730).]

 

     Art. 38. Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio). [43]

     [1. [44].

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'articolo 14 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (cap. 21866).]

 

     Art. 39. Modifica all'articolo 9 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15 (Modificazioni alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 e nuove provvidenze a favore dei soggetti portatori di handicap nell'ambito del diritto allo studio). [45]

 

     Art. 40. Sostituzione dell'articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore). [46]

 

CAPO VIII

Disposizioni in materia di personale

 

     Art. 41. Misure volte al contenimento delle assunzioni di personale della Provincia e degli enti dipendenti.

     1. Ai fini del contenimento della spesa corrente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per tutto il 1996, la Giunta provinciale può procedere alla copertura di un numero di posti d'organico pari a quello dei posti resisi vacanti a seguito di cessazioni dal servizio che si verifichino nel periodo 31 dicembre 1995 - 31 dicembre 1996.

     2. Sono comunque fatte salve le assunzioni relative:

     a) alla copertura dei posti per i quali, alla data del 31 dicembre 1995, sia già stato indetto concorso;

     b) ai concorsi indetti ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e dell'articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43;

     c) al fabbisogno di personale che si verifichi nel corso del 1996 a seguito dell'esercizio di nuove attribuzioni o funzioni derivanti dall'attuazione dello statuto di autonomia.

     3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti dipendenti, fatte salve le assunzioni necessarie per la copertura dei posti d'organico risultanti vacanti nelle piante organiche rideterminate ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, ovvero ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

 

     Art. 42. Disposizioni in materia di indennità premio di servizio del personale provinciale.

     1. In relazione a quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), a decorrere dal 1° gennaio 1996 la determinazione della quota dell'indennità premio di servizio a carico del bilancio provinciale di cui al comma 1 dell'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), come sostituito, da ultimo, dall'articolo 57 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, è effettuata con riferimento alle voci retributive soggette a contribuzione previdenziale fino al 31 dicembre 1995.

     2. Con successiva legge provinciale si provvederà all'adeguamento della normativa provinciale in materia di trattamento di fine servizio a quanto disposto dall'articolo 2, commi 5, 6, 7 e 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

     Art. 43. Disposizioni per l'adeguamento degli oneri per la contrattazione.

     1. L'onere per l'anno 1996 derivante dalla contrattazione per il triennio 1994-1996, determinato in lire 22.440.000.000 dall'articolo 10 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, è incrementato di lire 9.250.000.000.

     2. L'onere derivante dalla contrattazione per il triennio 1994-1996 relativo all'accordo per l'area dirigenziale, determinato dall'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, è rideterminato in lire 260.000.000 per l'anno 1994, lire 600.000.000 per l'anno 1995 e lire 1.220.000.000 per l'anno 1996.

     3. L'onere di lire 6.690.000.000 per l'anno 1996 autorizzato dal comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8 per far fronte ai costi derivanti dalla contrattazione per il personale dei comprensori e degli enti destinatari dei trasferimenti indicati alla lettera C dell'allegato 5 del provvedimento legislativo concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998" è rideterminato in lire 8.790.000.000.

     4. Per l'utilizzo dei fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 5 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 39.

     5. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, ivi incluso l'onere di lire 200.000.000 relativo agli anni 1994-1995 di cui al comma 2, è autorizzata al capitolo 84103, con la tabella B allegata alla presente legge, l'ulteriore spesa di lire 9.790.000.000 a carico dell'esercizio 1996.

     6. Per i fini di cui al comma 3 è autorizzata al capitolo 84101, con la tabella B allegata alla presente legge, l'ulteriore spesa di lire 2.100.000.000 a carico dell'esercizio 1996.

 

     Art. 44. Conferma di disposizioni in materia di trattamento economico del personale. [47]

     1. Fino a diversa disposizione dei contratti collettivi di lavoro continuano ad applicarsi per la Provincia e per gli enti dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

 

     Art. 45. Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35, in materia di contratti assicurativi.

     1. [48].

     2. La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 5 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35, introdotto dal comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche per i fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia intervenuta la liquidazione delle spettanze da parte dell'impresa di assicurazione.

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui all'articolo 5, quinto comma, della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (cap. 12256).

 

     Art. 46. Interpretazione autentica dell'articolo 78 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, in materia di personale supplente. [49]

     1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 78 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) si interpretano nel senso che il livello retributivo funzionale e il relativo profilo professionale del dipendente sostituito non vincolano l'amministrazione nella definizione del livello, che comunque non può essere superiore a quello del dipendente sostituito, e del profilo cui rispettivamente rapportare il trattamento economico del sostituto e il titolo di studio o di qualificazione al medesimo richiesti. Livello e profilo di riferimento sono definiti all'atto di assunzione tenuto conto delle effettive esigenze dell'amministrazione in relazione alle effettive modalità di impiego del sostituto.

 

     Art. 47. Modifica alla dotazione organica di cui all'allegato C della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8 (Nuove declaratorie di livello e disposizioni concernenti il personale provinciale). [50]

     1. Ai livelli funzionali di cui alla tabella della dotazione organica costituente l'allegato C alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, come modificata, da ultimo, dall'articolo 45 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) i posti d'organico relativi al nono, ottavo, settimo e quinto livello funzionale sono diminuiti rispettivamente di 16, 30, 30 e 30 unità;

     b) i posti d'organico relativi al sesto e al quarto livello funzionale sono aumentati rispettivamente di 54 e 52 unità.

     2. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 1 si fa fronte con i minori oneri conseguenti alla lettera a) del medesimo comma.

 

     Art. 48. Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, relativo alle prove selettive per l'inquadramento del personale in livello funzionale-retributivo superiore e modificazioni al medesimo articolo. [51]

     1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che ritenga di individuare in un livello funzionale-retributivo superiore a quello in cui è inquadrato le attribuzioni effettivamente e continuativamente svolte per almeno il triennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5. A tal fine il personale interessato può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere ammesso alle prove selettive previste dall'articolo 8 della predetta legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5.

     2. [52].

     3. [53].

     4. [54].

 

     Art. 49. Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, in materia di "Inquadramento nei nuovi profili professionali". [55]

     1. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 va interpretata nel senso che si applica ai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge i quali da almeno tale data e fino alla data di pubblicazione dei nuovi profili professionali abbiano svolto le mansioni del profilo professionale nel quale chiedono l'inquadramento. L'inquadramento ha decorrenza dal 1° luglio 1990 o dalla data di inizio di svolgimento delle mansioni del profilo professionale richiesto.

 

     Art. 50. Trattamento indennitario del responsabile del nucleo di prevenzione e protezione. [56]

     1. Al funzionario cui è attribuito dalla Giunta provinciale l'incarico di responsabile del nucleo di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 è attribuita, per la durata dell'incarico medesimo, un'indennità non pensionabile stabilita in misura corrispondente a quella prevista per i funzionari incaricati di posizione organizzativa di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 6 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15.

 

     Art. 51. Disposizioni inerenti la commissione per l'organizzazione e il personale di cui all'articolo 39 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. [57]

     1. I membri della commissione per l'organizzazione e il personale di cui alla lettera e), primo comma, dell'articolo 39 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, in carica alla data del 31 dicembre 1995, continuano a rimanere in carica fino all'entrata in vigore della legge provinciale di adeguamento della disciplina del rapporto di impiego del personale provinciale ai principi di riforma recati dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale).

 

     Art. 52. Interpretazione autentica dei commi 1 e 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, in materia di riqualificazione di particolari profili professionali. [58]

     1. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 va interpretata nel senso che al profilo di operaio qualificato è equiparato il profilo di operaio stradale qualificato.

     2. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 va interpretata nel senso che le mansioni ivi richieste devono intendersi riferite ai profili professionali del quarto e del quinto livello funzionale-retributivo vigenti anteriormente a quelli contemplati al comma 1 dell'articolo 3 della medesima legge provinciale.

 

     Art. 53. Proroga degli incarichi di sostituzione dei dirigenti e dei funzionari preposti alle strutture organizzative.

     1. Gli incarichi di sostituzione di dirigente di servizio conferiti ai sensi dell'articolo 32, decimo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato da ultimo dall'articolo 22 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, qualora gli stessi scadano successivamente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati fino all'attuazione delle disposizioni inerenti alla preposizione alle strutture previste dal nuovo ordinamento del personale della Provincia e comunque non oltre il 31 agosto 1996 [59].

 

     Art. 54. Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 4 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, in materia di personale dirigente. [60]

     1. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41 (Nuovo assetto retributivo del personale dirigente e miglioramenti economici al personale collocato nei livelli funzionali- retributivi), come modificato da ultimo dall'articolo 48, comma 1, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, va interpretato nel senso che dall'incremento derivante dalla progressione economica acquisita nella qualifica o livello di provenienza sono esclusi i benefici economici di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 ottobre 1990, n. 16-29/Leg., e di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 gennaio 1994, n. 1-106/Leg.

 

     Art. 55. Modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento). [61]

 

CAPO IX

Disposizioni in materia di attività economiche

 

     Art. 56. Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, relativo a disposizioni per l'acquisto di immobili dismessi da imprese industriali.

     1. [62].

     2. Per le domande presentate dai comuni ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come modificato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26.

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti e con i limiti di impegno autorizzati per i fini di cui all'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26 (capitoli 42550 - 42551).

 

     Art. 57. Intervento a favore della Tecnofin trentina spa.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre una apertura di credito infruttifera di durata non superiore a 15 anni fino alla concorrenza di lire 2.500.000.000 a favore della S.p.A. "Tecnofin trentina

- Centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della provincia di

Trento" di cui alla legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13.

     2. Con apposita convenzione sono regolati i rapporti tra la predetta società e la Provincia in ordine all'impiego dell'apertura di credito per i fini previsti dall'articolo 1 della richiamata legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13.

     3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata al capitolo 42536, con la tabella B allegata alla presente legge, la spesa di lire 2.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1996.

 

     Art. 58. Modifica all'articolo 50 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 (Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione).

     1. [63].

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle cessioni di beni immobili intervenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18.

 

     Art. 59. Interventi provinciali per i fondi rischi.

     1. In aggiunta alle integrazioni ai fondi rischi previste dal comma 3 dell'articolo 124 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, come sostituito dall'articolo 24 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare al Consorzio di garanzia collettiva fidi - Confidi, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Trento, un'integrazione straordinaria fino a concorrenza dell'importo di lire 3.000.000.000 per l'anno 1996 e di lire 1.000.000.000 per l'anno 1997.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'articolo 124 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (cap. 42401).

 

     Art. 60. Disposizioni in materia di agevolazioni al settore commerciale. [64]

 

     Art. 61. Modifiche all'articolo 17 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio). [65]

 

     Art. 62. Rettifica di errore materiale all'articolo 48 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia).

     1. [66].

     2. La rettifica di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore dell'articolo 48 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18.

 

     Art. 63. Modifiche all'articolo 28 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate). [67]

 

     Art. 64. Modifiche alla legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e piste da sci).

     1. [68].

     2. [69].

     3. [70].

     4. [71].

     5. In prima applicazione delle modificazioni apportate alla legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, le domande per la realizzazione dei centri per lo sci da fondo, a valere sull'esercizio 1996, devono essere presentate entro trenta giorni dall'efficacia della deliberazione di cui al comma 8 bis dell'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, come introdotto dal comma 1 del presente articolo.

     6. Le domande presentate ai sensi della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, a valere sull'esercizio 1996, per la realizzazione di iniziative che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2, comma 8 bis, della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, possono essere ammesse alle agevolazioni previste dalla lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, per la realizzazione di centri per lo sci da fondo; le domande, qualora necessario, dovranno essere integrate nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

     7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (cap. 48346).

 

     Art. 65. Disposizioni transitorie in materia di provvidenze per la realizzazione di impianti a fune e piste da sci.

     1. I termini previsti nelle autorizzazioni all'apprestamento delle piste da sci per la realizzazione delle relative opere, i termini fissati nelle deliberazioni di concessione delle agevolazioni per l'ultimazione delle iniziative e i termini per la presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione delle agevolazioni, relativi alle domande presentate ai sensi della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, ancorché scaduti, possono essere rispettivamente rideterminati dalla Giunta provinciale per un ulteriore periodo non superiore a ventiquattro mesi, su domanda presentata dai soggetti interessati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Per le domande di agevolazione previste dalla legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, presentate fino alla data di efficacia dei provvedimenti attuativi di cui al comma 1 dell'articolo 132 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, la Giunta provinciale può rideterminare le modalità di concessione e di erogazione delle agevolazioni in conto capitale relativamente al criterio di scelta tra contributo in unica soluzione o in più soluzioni, prescindendo dagli adempimenti procedurali previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35.

 

     Art. 66. Modifica alla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese). [72]

     1. [73].

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui al titolo II della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (cap. 49840).

 

CAPO X

Disposizioni in materia di protezione civile

e di utilizzazione delle acque pubbliche

 

     Art. 67. Sostituzione dell'articolo 17 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendio). [74]

 

     Art. 68. Modifiche alla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile).

     1. [75].

     2. [76].

     3. [77].

     4. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle richieste presentate successivamente al 1° gennaio 1996.

     5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui all'articolo 7, comma 9, della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (cap. 55953).

 

     Art. 69. Consorzio per le reti di radiocomunicazione di emergenza e di servizio.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione ed a partecipare ad un consorzio con attività esterna avente per oggetto la realizzazione ed il mantenimento della parte radioelettrica ed infrastrutturale di un sistema di dorsale, impiegante la tecnologia del pluricanale, nella banda di frequenza delle microonde. Tale sistema è volto a supportare la ridiffusione circolare delle reti radiomobili ad uso privato in concessione ai singoli soci per le radiocomunicazioni di emergenza e di servizio.

     2. Partecipano al consorzio di cui al comma 1 la Provincia autonoma di Trento, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Possono altresì partecipare al consorzio la Società industriale trentina s.p.a. (SIT) nonchè altri soggetti pubblici o privati, alle condizioni stabilite dallo statuto consortile o dall'organo di amministrazione del consorzio stesso.

     3. La durata massima del consorzio è fissata in anni venti, eventualmente prorogabili previa autorizzazione con legge provinciale. La quota di partecipazione della Provincia è definita nei limiti degli stanziamenti autorizzati sul bilancio provinciale ai sensi del comma 5.

     4. La partecipazione della Provincia e dell'Azienda è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Giunta provinciale dello statuto del consorzio e di ogni altra successiva modifica dello stesso.

     5. Per la sottoscrizione della quota del fondo consortile di competenza della Provincia è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1996.

     6. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata al capitolo 55925, con la tabella B allegata alla presente legge, la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1996.

 

     Art. 70. Quota di associazione all'A.I.NE.VA.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad associare la Provincia e ad avvalersi dei servizi forniti dall'Associazione Interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla Neve ed alle Valanghe (A.I.NE.VA.) con sede in Trento ed a versare la quota associativa annuale.

     2. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata al capitolo 84151, con la tabella B allegata alla presente legge, la spesa di lire 40.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1996. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni del bilancio pluriennale.

 

     Art. 71. Canoni afferenti l'uso del demanio idrico.

     1. Le concessioni e le autorizzazioni attinenti all'utilizzazione dei beni del demanio idrico sono soggette al pagamento di un canone stabilito in misura fissa o proporzionale, sulla base dei criteri e delle tariffe determinate con deliberazione della Giunta provinciale.

     2. [Non si fa luogo all'applicazione del canone ove si tratti di opere o di interventi pubblici o di pubblico interesse. La Giunta provinciale individua le tipologie di opere e di interventi qualificati di pubblico interesse] [78].

     3. [La deliberazione di cui al comma 1 determina i casi per i quali, in ragione della breve durata o della non significatività dell'opera o dell'intervento, non si applica il canone] [79].

     4. Le tariffe sono determinate sulla base dei valori correnti di mercato, avuto riguardo all'utilizzazione del bene demaniale, alla rilevanza dell'opera o dell'intervento assentiti in rapporto al contesto economico, nonché all'entità delle limitazioni che possono derivare all'uso generale del bene demaniale.

     5. La proposta di tariffa è elaborata congiuntamente dal servizio acque pubbliche e opere idrauliche e dal servizio azienda speciale di sistemazione montana [80].

     6. Il canone minimo non può comunque essere stabilito in misura inferiore a quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3, della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, anche in relazione ad utilizzazioni di durata inferiore all'anno.

     7. Nel caso di concessione o autorizzazione con effetto pluriennale, la prima annualità del canone è dovuta per intero se l'utilizzazione viene accordata nel primo semestre dell'anno solare, per metà qualora sia assentita nel secondo semestre. La stessa disposizione si applica in riferimento alla scadenza dell'ultima annualità del canone.

     8. Nel caso di concessione o di autorizzazione a carattere pluriennale i canoni devono essere versati a semplice richiesta dell'amministrazione provinciale mediante utilizzo di bollettini di conto corrente postale ovvero, in tutti gli altri casi, sempre a mezzo conto corrente postale o mediante versamento diretto al tesoriere della Provincia da parte degli interessati anteriormente al rilascio del provvedimento.

     9. Per eventuali opere eccezionali o non espressamente previste dalle tariffe prestabilite il canone è fissato di volta in volta dagli organi preposti, secondo le rispettive competenze, commisurandolo, ove possibile, alla tariffa prevista per opere o interventi analoghi o, comunque, sulla base dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 7, sentito il servizio patrimonio e demanio.

     10. Ai fini del periodico adeguamento della misura del canone secondo i criteri stabiliti dal comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.

     10 bis. Il canone relativo alle domande presentate per la definizione delle concessioni d'uso del demanio idrico in atto è dovuto con decorrenza dal 1° gennaio 1999 ovvero dalla data d'inizio dell'utilizzazione del demanio idrico se successiva alla predetta data; fino alla definizione delle domande il dirigente competente può richiedere il pagamento dei canoni dovuti. Il rilascio dei successivi provvedimenti concessori è subordinato al pagamento dei canoni previsti dal presente articolo. A decorrere dal 1° gennaio 1999 sono estinte eventuali obbligazioni pregresse. In caso di diniego della concessione è comunque dovuta una somma pari all'importo dei canoni non corrisposti con la predetta decorrenza [81].

 

     Art. 72. Norme transitorie e di coordinamento in materia di canoni afferenti l'uso del demanio idrico.

     1. Nelle more della determinazione della misura dei canoni ai sensi dell'articolo 71, continuano ad applicarsi, in via provvisoria, le tariffe in uso presso i servizi acque pubbliche e opere idrauliche e azienda speciale di sistemazione montana, anche ai fini del rinnovo o subentro nell'utilizzazione del demanio idrico, nonché le disposizioni dell'articolo 42, commi 1 e 2, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, in materia di canoni demaniali relativi all'estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua e alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi.

     2. I canoni di cui all'articolo 71 entrano in vigore:

     a) per le nuove concessioni e autorizzazioni, con decorrenza dall'esecutività della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 71;

     b) per le concessioni e autorizzazioni in atto, con effetto dall'anno successivo a quello in cui è stata emanata la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 71.

     3. Continuano ad applicarsi in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, nonché quelle di cui all'articolo 9, ultimo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con legge 1 dicembre 1981, n. 692.

     4. Resta ferma la disciplina legislativa provinciale in vigore concernente i canoni per le utenze di acqua pubblica.

     5. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni legislative provinciali che disciplinano il demanio provinciale.

 

     Art. 73. Estinzione di procedimenti sanzionatori.

     1. In relazione alla nuova disciplina per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, sono estinti d'ufficio i procedimenti finalizzati all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, purchè ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) i procedimenti si riferiscano a violazioni della disciplina sulla caccia accertate precedentemente alla data di efficacia della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, in relazione a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, della medesima legge;

     b) i procedimenti siano ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

     c) non sia intervenuto, entro la data di entrata in vigore della presente legge, alcun pagamento della sanzione, anche in forma rateale.

     2. L'estinzione dei procedimenti sanzionatori ai sensi del comma 1 comporta l'inapplicabilità di ogni altra sanzione accessoria prevista dalla disciplina concernente l'esercizio della caccia.

 

CAPO XI

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 74. Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa - tabella B - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti a carico degli esercizi finanziari e per gli importi di segno positivo riportati nella tabella B annessa alla presente legge da utilizzare secondo le predette disposizioni e le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella B. Nella medesima tabella B sono incluse, distintamente per capitolo, anche le nuove autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 3, 11, 12, 23, 31, 43, 57, 69 e 70 della presente legge.

     2. Gli stanziamenti già autorizzati per ciascun anno da precedenti leggi provinciali per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa - tabella B - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, sono diminuiti, per ciascuno degli esercizi finanziari riportati, degli importi di segno negativo di cui alla medesima tabella B annessa alla presente legge e secondo le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella B.

 

     Art. 75. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nella allegata tabella C.

 

     Art. 76. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

TABELLA A

(articolo 5)

 

ELENCO DEGLI ORGANI COLLEGIALI SOPPRESSI

 

     1. Comitato tecnico per il turismo rurale di cui all'articolo 20 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell'agricoltura di montagna).

     2. [Comitato tecnico provinciale per le funzioni di polizia locale di cui all'articolo 13 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 28 (Norme in materia di polizia locale)] [82].

     3. Comitato tecnico per il risparmio energetico e per l'impiego delle fonti alternative di energia di cui all'articolo 2 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia).

     4. [Commissione d'esame per conseguire il tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta tartufi di cui all'articolo 3 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 23 (Disciplina della ricerca, raccolta o commercializzazione dei tartufi, modifiche di leggi provinciali e disposizioni relative alla salvaguardia dell'ambiente montano)] [83].

     5. Commissione d'esame per il rilascio della abilitazione alla pesca di cui articolo 13 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento), e all'articolo 20 del regolamento di esecuzione.

     6. Commissione tecnica di cui all'articolo 16 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi).

 

 

TABELLA B

(Omissis)

 

TABELLA C

(Omissis)


[1] Modifica la L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[2] Modifica la L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[4] Modifica la L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[5] Vedi L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[6] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 maggio 2004, n. 4, fatto salvo quanto previsto dal comma 11, art. 7, della stessa L.P. 4/2004, e definitivamente abrogato dall'art. 6 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[7] Vedi L.P. 9 luglio 1993, n. 16.

[8] Vedi L.P. 13 luglio 1995, n. 7.

[9] Vedi L.P. 4 gennaio 1975, n. 4.

[10] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, a decorrere dall'1 gennaio 1999.

[11] Comma così sostituito dall'art. 45 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[12] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, a decorrere dall'1 gennaio 1999.

[13] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.P. 15 novembre 2007, n. 19.

[14] Vedi Del.G.P. 9 settembre 1988, n. 10050.

[15] Articolo già modificato dall'art. 23 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 36 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[16] Comma così modificato dall'art. 50 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[17] Modificano gli artt. 95 e 96 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl.

[18] Comma aggiunto dall'art. 28 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[19] Aggiunge l'art. 46 bis alla L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

[20] Modificano la L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

[21] Modificano la L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

[22] Modificano la L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

[23] Modifica la L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[24] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[25] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dal 1 gennaio 2000.

[26] Vedi L.P. 20 dicembre 1985, n. 20.

[27] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata.

[28] Vedi Del.G.P. 9 settembre 1988, n. 10050.

[29] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[30] Articolo abrogato con decorrenza dalla data di nomina dei liquidatori di cui all'articolo 12, comma 2, della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[31] Vedi L.P. 16 agosto 1976, n. 21.

[32] Vedi L.P. 16 agosto 1976, n. 21.

[33] Articolo abrogato con decorrenza dalla data di nomina dei liquidatori di cui all'articolo 12, comma 2, della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[34] Vedi L.P. 7 aprile 1992, n. 14

[35] Vedi L.P. 7 aprile 1992, n. 14

[36] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[37] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[38] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 12 marzo 2002, n. 4, con effetto dalla data indicata nello stesso art. 12 della L.P. 4/2002.

[39] Articolo abrogato dall’art. 18 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[40] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[41] Vedi Del.G.P. 20 marzo 1987, n. 1988.

[42] Vedi Del.G.P. 20 marzo 1987, n. 1988.

[43] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[44] Vedi L.P. 9 novembre 1990, n. 29.

[45] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[46] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[47] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[48] Vedi L.P. 15 dicembre 1980, n. 35.

[49] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[50] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[51] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[52] Modificano la L.P. 24 gennaio 1992, n. 5.

[53] Modificano la L.P. 24 gennaio 1992, n. 5.

[54] Modificano la L.P. 24 gennaio 1992, n. 5.

[55] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[56] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[57] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[58] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[59] Termine prorogato al 31 dicembre 1996 dall'art. 14 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[60] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[61] Vedi Del.G.P. 11 settembre 1987, n. 9470.

[62] Vedi L.P. 16 agosto 1983, n. 26.

[63] Vedi Del.G.P. 22 gennaio 1988, n. 313.

[64] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[65] Vedi L.P. 17 maggio 1991, n. 8.

[66] Vedi L.P. 17 maggio 1991, n. 8.

[67] Vedi L.P. 15 marzo 1993, n. 8.

[68] Vedi L.P. 15 novembre 1988, n. 35.

[69] Vedi L.P. 15 novembre 1988, n. 35.

[70] Vedi L.P. 15 novembre 1988, n. 35.

[71] Vedi L.P. 15 novembre 1988, n. 35.

[72] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[73] Aggiunge l'art. 4 bis alla L.P. 12 luglio 1993, n. 17.

[74] Vedi L.P. 22 agosto 1988, n. 26.

[75] Vedi L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[76] Vedi L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[77] Vedi L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[78] Comma abrogato dall'art. 78 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[79] Comma abrogato dall'art. 78 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[80] Comma così sostituito dall'art. 66 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[81] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[82] Comma abrogato dall’art. 25 della L.P. 27 giugno 2005, n. 8.

[83] Numero abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.