§ 5.4.17 - L.P. 24 agosto 1989, n. 5.
Disposizioni in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai servizi socio-sanitari.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:24/08/1989
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Piani annuali.
Art. 2.  Coordinamento con la programmazione generale delle attività di formazione professionale.
Art. 3.  Dichiarazione di urgenza.


§ 5.4.17 - L.P. 24 agosto 1989, n. 5.

Disposizioni in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai servizi socio-sanitari.

(B.U. 5 settembre 1989, n. 39).

 

Art. 1. Piani annuali.

     1. [1].

     2. [2].

     3. La programmazione delle iniziative di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale del personale addetto o da impiegare nei servizi socio-assistenziali sarà compresa nei piani annuali di cui al comma 1 fino alla data dalla quale troveranno applicazione gli strumenti di programmazione che saranno previsti dall'emanando provvedimento legislativo concernente l'ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento.

     4. Nella prima applicazione della presente legge il piano annuale previsto dal comma 1 sarà approvato dalla Giunta provinciale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

 

     Art. 2. Coordinamento con la programmazione generale delle attività di formazione professionale.

     1. Le attività formative di cui alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14 e successive modificazioni sono ricomprese nel piano pluriennale della formazione professionale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, relativamente a quanto concerne la determinazione di indirizzi e criteri generali ai quali la programmazione delle attività predette deve attenersi, nel rispetto dei principi informatori del sistema della formazione professionale.

     2. A modifica di quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, le attività formative di cui al precedente comma 1 rimangono regolate dalle disposizioni contenute nella legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14 e successive modificazioni, e nelle altre leggi concernenti specificamente i servizi sanitari e quelli socio- assistenziali.

 

     Art. 3. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 


[1] Comma abrogato dall’art. 80 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[2] Comma abrogato dall’art. 80 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.