§ 6.1.139 - L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:10/02/2005
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa.
Art. 2.  Blocco delle assunzioni del personale della Provincia del comparto autonomie locali.
Art. 3.  Disposizioni in materia di assegni integrativi erogati a carico del bilancio provinciale.
Art. 4.  Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, relativo all’autorizzazione di spese per la contrattazione collettiva.
Art. 5.  Modificazione dell’articolo 8 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).
Art. 6.  Modificazioni dell’articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, relativo alle direttive per la formazione dei bilanci di previsione degli enti funzionali, delle agenzie e del servizio [...]
Art. 7.  Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).
Art. 8.  Modificazioni dell’articolo 6 bis della legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento).
Art. 9.  Disposizioni in materia d’iniziative cofinanziate dall’Unione europea.
Art. 10.  Utilizzo di risorse del piano straordinario di opere pubbliche.
Art. 11.  Modificazione dell’articolo 42 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l’esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale).
Art. 12.  Disposizioni in materia di aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’anno 2005.
Art. 13.  Modificazioni della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento).
Art. 14.  Costituzione della società "Patrimonio del Trentino s.p.a.".
Art. 15.  Modificazioni della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento").
Art. 16.  Aumento della partecipazione azionaria della Provincia in "SET distribuzione s.p.a.".
Art. 17.  Modificazione dell’articolo 38 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo a partecipazioni azionarie nel settore fieristico.
Art. 18.  Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia.
Art. 18 bis.  Disposizioni in materia di compensi e di numero di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali.
Art. 19.  Disposizioni sulla finanza locale.
Art. 20.  Disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile dei comuni.
Art. 21.  Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).
Art. 22.  Sostituzione dell’articolo 5 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori).
Art. 23.  Modificazione dell’articolo 26 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo al patto di stabilità provinciale.
Art. 24.  Inserimento dell’articolo 19 bis nella legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali).
Art. 25.  Modificazione dell’articolo 5 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l’utilizzazione delle fonti alternative di energia).
Art. 26.  Fondo di rotazione immobiliare a favore di imprese cooperative e agricole.
Art. 27.  Inserimento dell’articolo 15 bis nella legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti [...]
Art. 28.  Sostituzione dell’articolo 17 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell’impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento).
Art. 29.  Disposizioni per l’applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, dell’articolo 2 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, e [...]
Art. 30.  Modificazioni dell’articolo 50 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica).
Art. 31.  Disposizioni interpretative in materia di personale.
Art. 32.  Disposizioni concernenti l’esercizio dell’attività professionale dei dirigenti del ruolo sanitario.
Art. 33.  Disposizioni in materia di personale infermieristico pubblico.
Art. 34.  Attuazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale.
Art. 35.  Inserimento dell’articolo 7 bis nella legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive).
Art. 36.  Modificazione dell’articolo 9 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativo alla promozione di progetti di ricerca scientifica.
Art. 37.  Razionalizzazione e riqualificazione della spesa nel settore della scuola.
Art. 38.  Modificazioni della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell’edilizia scolastica).
Art. 39.  Modificazioni della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore).
Art. 40.  Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino).
Art. 41.  Modificazione dell’articolo 22 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).
Art. 42.  Disposizioni per il finanziamento dei progetti socio-pedagogici del servizio Tagesmutter.
Art. 43.  Disposizioni inerenti il bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 dell’Istituto trentino per l’edilizia abitativa.
Art. 44.  Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.
Art. 45.  Entrata in vigore.


§ 6.1.139 - L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 15 febbraio 2005, n. 7 – S.O. n. 2).

 

Capo I

Disposizioni in materia di personale

 

Art. 1. Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa.

     1. Ai sensi dell’articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) e dell’articolo 19, comma 8, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo al personale insegnante, la dotazione complessiva del personale assunto con contratto a tempo indeterminato è fissata come segue:

     a) per il comparto del personale delle autonomie locali di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg (Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell’art. 54 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7), relativo al personale delle aree della dirigenza, dei direttori e del restante personale dipendente: per l’anno 2005 e per gli anni seguenti, in un numero di unità equivalenti a quelle stabilite alla data del 31 dicembre 2004 dall’articolo 31 (Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale per l’anno 2004 e del relativo limite di spesa) della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, integrato dalle unità di personale equivalenti relative al personale transitato alla data del 1° agosto 2004 dalla Regione Trentino - Alto Adige e diminuito dei posti resi liberi a seguito della cessazione dal servizio per pensionamento o per mobilità;

     b) per il comparto del personale della scuola di cui all’articolo 3, comma 1, numero 2), lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Provincia n. 44-7/Leg del 2003 relativo al personale non insegnante delle scuole a carattere statale, al personale insegnante della formazione professionale e della scuola per l’infanzia, al personale coordinatore pedagogico e al personale assistente educatore: 2.165 unità equivalenti alla data del 1° gennaio 2005 e per gli anni seguenti;

     c) per il comparto del personale della scuola di cui all’articolo 3, comma 1, numero 1) e numero 2), lettera a), del decreto del Presidente della Provincia n. 44-7/Leg del 2003 relativo al personale dirigente scolastico e insegnante a tempo indeterminato della scuola a carattere statale: 6.775 posti, di cui 96 per il personale con qualifica di dirigente scolastico, per gli anni scolastici 2005/2006, 2006/2007 e per gli anni successivi.

     2. I posti a tempo pieno di cui al comma 1 sono utilizzabili per la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo parziale secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Sono comunque fatte salve le assunzioni di personale disabile ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e quelle relative alle procedure di trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti con finalità formative previsti dalla contrattazione collettiva provinciale già attivati e in scadenza nel corso del 2005. I posti di personale insegnante previsti dal comma 1, lettere b) e c), sono fra loro fungibili nei limiti di 30 unità.

     3. Ai sensi dell’articolo 63 della legge provinciale n. 7 del 1997, la spesa sui bilanci degli esercizi 2005, 2006 e 2007 per tutto il personale provinciale in servizio, escluso il personale insegnante della scuola a carattere statale, è fissata in 290.406.500 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, tenendo conto degli oneri autorizzati dall’articolo 1, comma 5, e dall’articolo 2, comma 5, della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, relativi alla determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2004-2005 del comparto scuola e del comparto del personale provinciale delle autonomie locali. Nella spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore.

     4. Ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge provinciale n. 1 del 2002, la spesa sui bilanci degli esercizi 2005, 2006 e 2007 per il personale insegnante della scuola a carattere statale è fissata in 321.136.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, tenendo conto della determinazione degli oneri per la contrattazione autorizzati dall’articolo 2, comma 4, della legge provinciale n. 4 del 2004.

     5. Nell’ambito della spesa complessiva fissata dal comma 3 la Giunta provinciale quantifica la quota da destinare alle forme di progressione economica disciplinate dalla contrattazione collettiva provinciale.

     6. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato in scadenza nel 2005 sono prorogati di un anno rispetto alla scadenza naturale; tale proroga si applica anche alle graduatorie i cui termini sono già stati prorogati dall’articolo 7, comma 3, della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, e dall’articolo 4, comma 4, della legge provinciale n. 4 del 2004.

 

     Art. 2. Blocco delle assunzioni del personale della Provincia del comparto autonomie locali.

     1. Per l’anno 2005 la Provincia non procede ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per la copertura di posti resi liberi a seguito della cessazione dal servizio, per pensionamento o per mobilità, di personale provinciale del comparto delle autonomie locali.

     2. Nell’ambito del sistema del controllo di gestione, la Giunta provinciale prevede la realizzazione di uno specifico modulo concernente la dotazione delle risorse organizzative delle strutture provinciali destinato anche a verificare l’adeguatezza delle stesse rispetto ai compiti attribuiti alle strutture organizzative e i fabbisogni di riequilibrio delle dotazioni di personale delle medesime strutture.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di assegni integrativi erogati a carico del bilancio provinciale.

     1. A favore dei soggetti indicati dal comma 2, in luogo delle annualità degli assegni comunque denominati, erogati a carico del bilancio provinciale, dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2005, è corrisposta una somma una tantum. Tale somma è determinata in misura pari al valore attuale delle annualità, perequate in base al tasso d’inflazione programmato per il 2005, calcolato a un tasso di attualizzazione del 4 per cento, per un numero di anni pari alla speranza di vita, stabilita secondo le tavole di mortalità dell’"Annuario statistico: anno 2002" della Provincia autonoma di Trento, associata all’età del beneficiario il 31 dicembre 2005 e determinata in anni interi, quale differenza tra l’anno 2005 compreso e l’anno di nascita dell’originario beneficiario dei predetti assegni o del superstite avente diritto. Per i superstiti figli dell’originario beneficiario dei predetti assegni il numero di anni, ai fini dell’attualizzazione, è pari alla differenza tra i ventisei anni e gli anni di età compiuti il 1° gennaio 2005.

     2. Beneficia del trattamento riconosciuto ai sensi del comma 1 chi, il 1° gennaio 2005, è in vita e percepisce, a carico del bilancio provinciale, i trattamenti previsti dalle seguenti disposizioni:

     a) articoli 163 e 164 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 (Ordinamento degli uffici e statuto del personale della Provincia di Trento);

     b) articolo 201 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento);

     c) articolo 3, comma 2, della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23 (Norme concernenti aspettative e permessi degli impiegati provinciali e degli enti pubblici eletti consiglieri regionali e amministratori locali ed altre disposizioni relative al personale e all’organizzazione degli uffici);

     d) articolo 94 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 (Norme di recepimento dell’accordo sindacale provinciale di data 27 ottobre 1990 concernente il personale della Provincia autonoma di Trento per il triennio 1988-1990. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 ed altre disposizioni in materia di personale della scuola dell’infanzia e dei vigili del fuoco);

     e) articolo 52 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 (Disposizioni generali sul funzionamento della struttura provinciale - modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento", e altre disposizioni in materia di personale);

     f) legge provinciale 26 ottobre 1956, n. 16 (Disposizioni sul trattamento di riposo del personale provinciale in servizio di ruolo alla data del 23 maggio 1924);

     g) legge 27 dicembre 1909 valevole per la Contea principesca del Tirolo sul regolamento del servizio sanitario nei comuni, legge provinciale 9 agosto 1957, n. 4, legge provinciale 29 agosto 1962, n. 9, legge provinciale 19 gennaio 1966, n. 5, legge provinciale 7 settembre 1968, n. 13, legge provinciale 30 novembre 1974, n. 42, e legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 8, relative al personale provinciale pensionato a carico dei fondi provinciali e dei medici condotti, loro vedove ed orfani, iscritti al fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina;

     g bis) articolo 28, terzo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12; [1]

     g ter) articolo 139, ottavo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. [2]

     3. La somma di cui al comma 1 è erogata in due rate, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. La prima rata è erogata nel 2005, per un importo non superiore al 50 per cento della somma; la seconda nel 2006, a saldo. Dalla prima sono dedotti i trattamenti lordi erogati nel periodo dal 1° gennaio 2005 alla data dell’erogazione.

     4. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge cessa di applicarsi, nell’ordinamento della Provincia di Trento, la legge tirolese 27 dicembre 1909, B.P.L. n. 4, ex 1910, e sono o restano abrogate le disposizioni provinciali individuate dal comma 2.

     5. È a carico del bilancio provinciale la spesa per l’eventuale quota non di competenza dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) degli interessi legali e della rivalutazione monetaria di cui al decreto ministeriale 1 settembre 1998, n. 352 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29), relativi alla liquidazione o riliquidazione del trattamento di pensione oltre i termini previsti dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

     6. Quest’articolo si applica anche alle spese relative alle liquidazioni e alle riliquidazioni già effettuate alla data di entrata in vigore di questa legge.

     7. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 di quest’articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella D.

 

     Art. 4. Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, relativo all’autorizzazione di spese per la contrattazione collettiva.

     1. Nel comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, le parole: "retribuzione accessoria" sono sostituite dalle seguenti: "retribuzione di posizione e risultato o analoghe voci retributive". Alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Questo comma si applica anche al personale dirigente scolastico di cui all’articolo 1, comma 6, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio)."

 

     Art. 5. Modificazione dell’articolo 8 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).

     1. All’articolo 8 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il comma 3 bis è abrogato.

 

Capo II

Disposizioni in materia di finanza provinciale, di contabilità e di entrate

 

     Art. 6. Modificazioni dell’articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, relativo alle direttive per la formazione dei bilanci di previsione degli enti funzionali, delle agenzie e del servizio statistica della Provincia.

     1. All’articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Direttive per l’attuazione delle manovre economico-finanziarie della Provincia";

     b) prima del comma 1 è inserito il seguente:

"01. Per l’attuazione delle manovre economico-finanziarie della Provincia, e ai fini del rispetto degli impegni assunti con il patto di stabilità, la Giunta provinciale emana direttive alle strutture della Provincia per contenere le spese, con particolare riferimento a quelle di natura non obbligatoria, e per accrescere il livello delle entrate proprie e il loro grado d’incidenza sul bilancio.";

     c) nel comma 2, dopo le parole: "Le direttive" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1" e dopo le parole: "finanza straordinaria," sono inserite le seguenti: "il contenimento delle spese, con particolare riferimento a quelle di natura non obbligatoria,";

     d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Per razionalizzare l’utilizzo del patrimonio immobiliare della Provincia e degli enti funzionali la Giunta provinciale può formulare direttive vincolanti per il trasferimento a titolo gratuito di determinati immobili alla Provincia o ad altri enti funzionali. I beni oggetto del trasferimento devono essere liberi da ipoteche e da ogni altro diritto posto a tutela dei creditori.";

     e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. I commi da 1 a 8 si applicano anche al servizio statistica, disciplinato dalla legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 (Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento), nonché alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, in relazione alle competenze assunte dalla Provincia in materia ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 (Delega di funzioni amministrative alle Province autonome di Trento e di Bolzano).";

     f) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11 bis. Per favorire il coordinamento delle scelte finanziarie delle società partecipate dalla Provincia per la maggioranza del capitale sociale con gli obiettivi della politica finanziaria della Provincia, la Giunta provinciale adotta direttive per i rappresentanti della Provincia nell’assemblea dei soci e per gli amministratori nominati dalla Provincia, volte al contenimento e alla razionalizzazione delle spese, con particolare riferimento a quelle aventi carattere non obbligatorio, nonché al miglioramento dei risultati di bilancio. Le direttive sono rivolte direttamente alle società, se ciò è previsto dai loro statuti."

 

     Art. 7. Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

     1. Nel comma 3 dell’articolo 9 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la copertura delle spese derivanti da interventi previsti da piani o programmi approvati dalla Provincia, la Giunta provinciale, nei casi e secondo modalità stabiliti con proprie deliberazioni e fino alla concorrenza dei fabbisogni finanziari, è altresì autorizzata ad anticipare alle agenzie e agli enti funzionali le somme derivanti dai finanziamenti la cui assunzione è autorizzata nei rispettivi bilanci. Con il provvedimento di anticipazione, la Giunta determina tempi e modalità per la restituzione delle somme erogate. Le predette anticipazioni sono iscritte tra le partite di giro del bilancio."

     2. Al comma 8 bis dell’articolo 56 della legge provinciale n. 7 del 1979 le parole: "requisiti di responsabilità" sono sostituite dalle seguenti: "requisiti di professionalità".

     3. Nel quinto comma dell’articolo 59 della legge provinciale n. 7 del 1979 le parole: "requisiti di responsabilità" sono sostituite dalle seguenti: "requisiti di professionalità".

 

     Art. 8. Modificazioni dell’articolo 6 bis della legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento).

     1. Al comma 2 dell’articolo 6 bis della legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la quota che può essere utilizzata per il finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali o da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche)";

     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Nei limiti della quota del fondo prevista dal comma 2, lettera a), possono essere utilizzate risorse per anticipare agli enti locali e alle altre amministrazioni pubbliche i finanziamenti a carico dello Stato, nel limite massimo del 50 per cento dei finanziamenti complessivamente assegnati dallo Stato nel precedente esercizio finanziario per i progetti che interessano il territorio della provincia. Se lo Stato non finanzia i progetti presentati le somme anticipate dalla Provincia rimangono a carico del bilancio provinciale."

     2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest’articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella C.

 

     Art. 9. Disposizioni in materia d’iniziative cofinanziate dall’Unione europea.

     1. Per assicurare il completo utilizzo delle risorse messe a disposizione dall’Unione europea, la Provincia può autorizzare livelli di spesa superiori a quelli indicati nei documenti di programmazione approvati dall’Unione europea, nel limite massimo del 20 per cento della spesa complessivamente prevista a carico dei soggetti pubblici dai predetti documenti.

     2. In sede di rendicontazione all’Unione europea e allo Stato italiano la Provincia dichiara anche le spese aggiuntive rispetto ai piani finanziari dei documenti di programmazione approvati, assunte per concorrere all’eventuale riparto di risorse non utilizzate e rese disponibili.

     3. La quota integrativa di spesa prevista dal comma 1 a carico della Provincia è autorizzata sul bilancio provinciale ai sensi della normativa provinciale relativa agli interventi cofinanziati dall’Unione europea.

     4. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, la quota integrativa a carico degli altri soggetti pubblici può essere iscritta in via anticipata fra le partite di giro del bilancio provinciale.

     5. In caso di mancata acquisizione al bilancio provinciale delle quote di cui al comma 4, i relativi oneri sono posti a carico del bilancio provinciale con successiva legge finanziaria.

     6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i criteri e le modalità di applicazione di quest’articolo.

 

     Art. 10. Utilizzo di risorse del piano straordinario di opere pubbliche.

     1. L’articolo 25 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, relativo all’utilizzo di risorse del piano straordinario di opere pubbliche, si applica anche nell’anno 2005 per le opere, gli interventi e i lotti di opere o interventi non ancora conclusi alla data di entrata in vigore di questa legge.

 

     Art. 11. Modificazione dell’articolo 42 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l’esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale).

     1. Il settimo comma dell’articolo 42 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, è sostituito dal seguente:

"In luogo dei contributi in conto capitale di cui al quarto, quinto e sesto comma possono essere concessi contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, con criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale."

     2. Quest’articolo si applica ai contributi concessi dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

     3. Per i fini del comma 1, con l’allegata tabella B, sono autorizzati, sull’unità previsionale di base 90.15.220, i seguenti limiti d’impegno:

     a) 2.550.000 euro a decorrere dal 2005 e fino al 2015;

     b) 2.000.000 di euro a decorrere dal 2006 e fino al 2016.

 

     Art. 12. Disposizioni in materia di aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’anno 2005.

     1. L’articolo 4, commi 1 e 1 bis, della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, e l’articolo 6, comma 2, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, relativi alle aliquote dell’IRAP, si applicano anche per il periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005.

     2. L’articolo 6, comma 1, della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, relativo alle aliquote dell’IRAP, si applica anche per le nuove iniziative produttive intraprese nel 2005 da soggetti diversi da quelli di cui agli articoli 6, 7 e al comma 1 dell’articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

     3. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005 sono esentate dal pagamento dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), individuate dall’articolo 10 del medesimo decreto.

     4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest’articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella D.

 

     Art. 13. Modificazioni della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento).

     1. Alla legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il quinto comma dell’articolo 53 è aggiunto il seguente:

"Per disporre di strumenti di quantificazione delle entrate della Provincia, relative al gettito delle accise sui carburanti per autotrazione, i rivenditori all’ingrosso operanti nel territorio provinciale, che riforniscono gli impianti indicati nel secondo comma, comunicano alla Provincia le quantità di prodotto fornite a ciascun impianto e la sua ubicazione. Ferme restando le comunicazioni previste dalla vigente legislazione statale e provinciale, i gestori dei predetti impianti comunicano alla Provincia la quantità di prodotto erogata. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti criteri e modalità per l’attuazione di questo comma.";

     b) dopo il decimo comma dell’articolo 75 è inserito il seguente:

"Nel caso di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 53, sesto comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro."

 

Capo III

Disposizioni in materia di partecipazioni azionarie

 

     Art. 14. Costituzione della società "Patrimonio del Trentino s.p.a.".

     1. Al fine di valorizzare il proprio patrimonio, la Provincia è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni denominata "Patrimonio del Trentino s.p.a.", a capitale interamente pubblico, avente quale oggetto sociale operazioni di acquisizione, gestione e alienazione di diritti, pieni o parziali, su beni immobili e su beni e diritti trasferiti ai sensi dei commi 3, 8 e 9.

     1 bis. La società, tra l'altro, provvede per conto della Provincia e dei suoi enti funzionali all'acquisizione, alla riqualificazione, alla valorizzazione, alla conservazione, alla gestione, alla manutenzione, all'alienazione e allo sviluppo dei beni e di diritti sui beni. La società può fornire alla Provincia attività di consulenza, assistenza e altri servizi in materia di progetti d'investimento e di sviluppo economico, di collaborazione pubblico-privata e finanza di progetto, di strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione del patrimonio e per il finanziamento dei progetti d'investimento [3].

     2. Lo schema di atto costitutivo e di statuto della società sono preventivamente approvati con deliberazione della Giunta provinciale. Il Presidente della Provincia è autorizzato a sottoscrivere l’atto costitutivo e lo statuto della società, a condizione che questi prevedano:

     a) l’obbligo di preventiva approvazione delle modifiche dello statuto da parte della Giunta provinciale;

     b) l’obbligo per la società di attenersi alle direttive e agli indirizzi strategici impartiti dalla Giunta provinciale, nell’ambito dei programmi di attività e nell’adozione degli atti di disposizione dei beni;

     c) la possibilità di fornire attività di consulenza, assistenza o servizi a favore della Provincia e degli enti e soggetti previsti dai commi 8 e 9, in materia di progetti d’investimento e di sviluppo economico, di partenariato pubblico-privato e finanza di progetto, di strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione del patrimonio e per il finanziamento dei progetti d’investimento.

     3. La Provincia è autorizzata a trasferire o conferire alla società diritti pieni o parziali sui beni del proprio patrimonio disponibile, diritti d’uso - di durata non superiore a trenta anni - sui beni del patrimonio indisponibile e del demanio provinciale, nonché diritti pieni o parziali sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio della Provincia. Il trasferimento o conferimento è effettuato nel rispetto dei requisiti, dei vincoli e delle finalità proprie dei beni pubblici e del loro sistema di tutele. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti o conferiti e, sino al termine di scadenza previsto nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi. La società pone in essere tutte le forme di tutela che la legislazione vigente prevede per la difesa del demanio e del patrimonio indisponibile.

     3 bis. I beni culturali immobili da trasferire o conferire ai sensi del comma 3 sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale. Per tali trasferimenti o conferimenti non è richiesto il parere degli enti territoriali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), e non si applica il diritto di prelazione spettante ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali), e degli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo n. 42 del 2004; la prelazione può essere esercitata all'atto dell'eventuale successivo trasferimento da parte della società. Resta ferma l'applicazione degli altri istituti del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004, ivi compresi gli articoli 12 e 55 [4].

     4. I rapporti tra la Provincia e la società sono regolati da una convenzione, che disciplina le modalità da seguire per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1 e per la prestazione dei servizi indicati nella lettera c) del comma 2, per l’assegnazione di finanziamenti e contributi a carico del bilancio provinciale, nonché per la definizione dei conseguenti rapporti finanziari. Con la convenzione la Provincia può mettere a disposizione della società proprio personale e svolgere attività di supporto amministrativo o tecnico a favore della società. [5]

     4 bis. Se gli enti pubblici operanti in ambito provinciale e le società a partecipazione pubblica si avvalgono della società costituita ai sensi di questo articolo per le operazioni previste dal comma 1 relative a beni e a diritti concernenti il loro patrimonio, o comunque a beni in loro disponibilità, i finanziamenti e i contributi a carico del bilancio provinciale ad essi spettanti possono essere concessi o trasferiti, su richiesta, direttamente alla società, secondo le modalità definite nella convenzione prevista dal comma 4. [6]

     5. Oltre alle operazioni in materia di beni previste dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), la società può effettuare le operazioni finanziarie previste dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), e in particolare quelle previste dall’articolo 31 bis di quest’ultima legge. [7]

     5 bis. Le modalità per l'acquisto e l'alienazione o la valorizzazione dei beni immobili della società sono disciplinate dalla Provincia con l'atto di conferimento di ciascun bene o nell'ambito delle direttive previste dal comma 2, lettera b); le modalità per l'alienazione dei beni immobili sono definite dalla Provincia, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, con l'obiettivo della massima valorizzazione dei beni. Se la Provincia non definisce le predette modalità, la società applica le disposizioni in materia previste dalla legge provinciale n. 23 del 1990. [8]

     6. La Provincia può prestare fideiussioni, ai sensi dell’articolo 1944 del codice civile, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società, in via strumentale, per il conseguimento dell’oggetto sociale. Alle predette operazioni si applica il comma 4 dell’articolo 10 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

     7. Al rendiconto generale della Provincia è allegata una relazione sulla gestione della società che descrive, in particolare, le attività e gli investimenti realizzati nonché i risultati conseguiti, sulla base delle direttive e degli indirizzi strategici impartiti dalla Giunta provinciale [9].

     8. Nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale gli enti funzionali della Provincia sono autorizzati a trasferire alla società diritti pieni o parziali sui beni del proprio patrimonio. Ai suddetti diritti si applica il comma 3.

     9. Gli enti locali, gli altri enti pubblici operanti nel territorio e le società a partecipazione pubblica possono avvalersi della società per le operazioni di valorizzazione dei propri beni. I rapporti tra i predetti enti e la società saranno disciplinati da una convenzione, la quale potrà anche prevedere che medesimi enti svolgano attività di supporto tecnico amministrativo in favore della società ovvero compiano, in nome e per conto di quest'ultima, qualsiasi atto o attività necessari per la realizzazione delle opere strumentali alla valorizzazione dei beni. [10]

     9 bis. Nel caso in cui la Patrimonio del Trentino s.p.a., in esecuzione di direttive della Provincia o in virtù di rapporti convenzionali con enti locali, altri enti ad ordinamento provinciale o regionale, con lo Stato o con l'Università, realizzi un'opera di interesse pubblico al fine di attribuire una più idonea localizzazione, dal punto di vista urbanistico, ambientale o funzionale, ad attività o infrastrutture esistenti, la disciplina urbanistica concernente la destinazione d'uso delle aree su cui insistono le opere preesistenti può essere variata secondo la seguente procedura:

     a) la Provincia chiede al comune il mutamento di destinazione d'uso dell'area;

     b) la richiesta, unitamente alla relativa documentazione, è depositata presso il comune per trenta giorni consecutivi ai fini della presentazione, entro il medesimo termine, di eventuali osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse; del deposito è dato avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale;

     c) il consiglio comunale decide sulla proposta entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni;

     d) il mutamento di destinazione è disposto mediante intesa tra il comune e la Provincia; la predetta intesa ha effetto di variante al piano regolatore comunale [11].

     9 ter. Al fine di sviluppare la diffusione delle più innovative tecnologie in materia di risparmio energetico e di utilizzo di fonti alternative, di mobilità, di domotica e di altri profili di edilizia sostenibile, la Provincia, previo accordo con il comune interessato, può promuovere o realizzare, anche mediante la Patrimonio del Trentino s.p.a., progetti sperimentali volti ad attuare in modo unitario ed organico strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio e a sviluppare interventi di trasformazione del territorio che consentano l'impiego e la sperimentazione, negli interventi di edilizia pubblica e privata, di tali tecnologie. A tal fine la società, sulla base di specifiche direttive impartite dalla Giunta provinciale, può provvedere, tra l'altro, ad acquisire e a riordinare le aree necessarie alla realizzazione del progetto, alla progettazione degli interventi e alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione e di altre opere di interesse pubblico [12].

     10. Il comma 5 dell’articolo 9 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), è abrogato.

     11. Per i fini del comma 1 è autorizzata per l’anno 2005, con l’allegata tabella B, la spesa di 120.000 euro sull’unità previsionale di base 15.25.220.

     12. Per i fini di cui alla lettera c) del comma 2 è autorizzata, con l’allegata tabella B, la relativa spesa sull’unità previsionale di base 15.25.220.

 

     Art. 15. Modificazioni della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento").

     1. La lettera c) del secondo comma dell’articolo 1 della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, è sostituita dalla seguente:

"c) la concessione di finanziamenti, con le tipologie previste dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), anche per il tramite di banche e di altre istituzioni finanziarie, alla Provincia, ad enti pubblici collegati alla finanza provinciale o a società partecipate dalla Provincia e dai predetti enti, finalizzati a promuovere e a favorire la realizzazione di opere pubbliche e di progetti di sviluppo economico, anche mediante la costituzione di un intermediario finanziario ai sensi e per gli effetti degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);";

     2. Dopo la lettera c) del secondo comma dell’articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 1973 sono aggiunte le seguenti:

" c bis) la concessione di garanzie per le finalità della lettera c);

c ter) la prestazione di attività di consulenza e assistenza in favore della Provincia, degli enti pubblici collegati alla finanza provinciale e delle società da essi partecipate nelle materie indicate da quest’articolo;

c quater) la partecipazione a società di capitali funzionali al perseguimento delle finalità indicate da quest’articolo."

     3. Dopo il secondo comma dell’articolo 7 della legge provinciale n. 13 del 1973 è aggiunto il seguente:

"I rapporti tra la Provincia e il centro sono regolati da una convenzione, che disciplina le modalità da seguire per lo svolgimento delle attività e per la prestazione dei servizi previsti dal secondo comma dell’articolo 1, nonché per la definizione dei conseguenti rapporti finanziari."

     4. Per i fini di cui alla lettera c ter) del secondo comma dell’articolo 1 della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, come aggiunta dal comma 2 del presente articolo, è autorizzata, con l’allegata tabella B, la relativa spesa sull’unità previsionale di base 15.25.220.

 

     Art. 16. Aumento della partecipazione azionaria della Provincia in "SET distribuzione s.p.a.".

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società per azioni "SET distribuzione s.p.a." di Rovereto fino alla concorrenza dell’importo di 13.680.000 euro.

     2. Per i fini del comma 1 è autorizzata per l’anno 2005, con l’allegata tabella B, la spesa di 13.680.000 euro sull’unità previsionale di base 61.45.240.

 

     Art. 17. Modificazione dell’articolo 38 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo a partecipazioni azionarie nel settore fieristico.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 38 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, è inserito il seguente:

"1 bis. In alternativa all’apporto di capitale la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare somme per il pagamento degli oneri derivanti da operazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione d’investimenti sugli immobili previsti dal comma 1. Il concorso della Provincia è determinato in misura proporzionale alla quota del capitale sociale detenuta dalla Provincia e da altri enti pubblici."

     2. Per i fini di quest’articolo sono autorizzati, con l’allegata tabella B, i seguenti limiti d’impegno sull’unità previsionale di base 61.15.220:

     a) 1.800.000 euro dal 2006 al 2015;

     b) 700.000 euro dal 2007 al 2016.

 

     Art. 18. Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia.

     1. La Provincia, in qualità di socio, indirizza e coordina l’attività delle società di capitali da essa controllate, nel rispetto del codice civile, secondo una logica di gruppo societario. A tal fine la Giunta provinciale definisce un’organizzazione interna per la gestione coordinata delle partecipazioni e approva, fatta salva l’autonomia delle singole società, linee strategiche di gruppo orientate ad assicurare:

     a) le sinergie operative tra le società del gruppo;

     b) la valutazione e l’analisi dei bilanci e la predisposizione del bilancio consolidato;

     c) lo svolgimento dei compiti propri del capogruppo;

     d) il coordinamento degli statuti delle società controllate e del loro sistema di governo;

     e) il coordinamento dell’attività delle società controllate per un efficace perseguimento degli obiettivi strategici della Provincia.

     2. Per i fini di quest’articolo la Giunta provinciale promuove l’adozione delle necessarie modifiche agli statuti delle società controllate, volte anche a prevedere l’obbligo di osservare le direttive e gli indirizzi formulati dalla Provincia, nell’ambito dei programmi di attività e nell’adozione degli atti di disposizione dei beni.

     3. L’organizzazione prevista dal comma 1 assicura anche la gestione coordinata delle partecipazioni in società in cui la Provincia non dispone di una posizione di controllo.

     3 bis. Anche per adeguare l'organizzazione e l'attività delle società partecipate dalla Provincia all'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e al vigente ordinamento statale e comunitario in materia di servizi pubblici, la Giunta provinciale, anche in deroga alle disposizioni di legge provinciale che disciplinano la partecipazione della Provincia alle predette società e all'articolo 33, comma 5, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), è autorizzata a effettuare o promuovere le operazioni di riorganizzazione delle società da essa controllate, anche indirettamente, ivi comprese scissioni, fusioni, trasformazioni, messa in liquidazione, acquisti o alienazioni di azioni o di quote di società di capitali. Per le predette finalità la Giunta provinciale approva uno o più programmi, previa acquisizione del parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Con riferimento a queste operazioni si applica il comma 8 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, se ne ricorrono i presupposti [13].

     [4. All’articolo 5 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L’autorizzazione con legge provinciale non è richiesta qualora le azioni possedute dalla Provincia vengano alienate o conferite a società nelle quali la Provincia medesima detiene almeno la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria nonché qualora la Provincia acquisti dalle predette società azioni o quote di società da esse possedute.";

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Le operazioni previste ai commi 1 e 2 realizzate mediante il conferimento di beni mobili o immobili sono contabilizzate nelle partite di giro del bilancio della Provincia."] [14]

     [5. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, va interpretato nel senso che le operazioni di acquisto e di sottoscrizione delle azioni o delle quote di società di capitali può essere effettuato anche mediante conferimento di beni mobili o immobili.] [15]

 

     Art. 18 bis. Disposizioni in materia di compensi e di numero di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali. [16]

     1. Alle finalità di cui all'articolo 1, commi 718, 725, 726, 727, 728, 729 e 730 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", si provvede secondo quanto previsto da quest'articolo.

     2. Il numero complessivo di componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali controllate, anche in via indiretta, dalla Provincia, ivi comprese quelle cui partecipano gli enti locali ed altri soggetti pubblici o privati, è definito con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti nell'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Provincia, prevista dall'articolo 1, comma 660, della legge n. 296 del 2006. La predetta deliberazione persegue l'obiettivo del contenimento della spesa per l'organizzazione della società coniugandolo con quello di promuovere la più ampia integrazione dei servizi, delle attività e delle azioni della Provincia, degli enti locali provinciali e degli altri enti pubblici, nonché della conseguente esigenza di assicurare una congrua rappresentatività di tali enti nell'ambito delle società deputate a gestire tali servizi, attività e azioni; la medesima deliberazione tiene inoltre conto, in particolare, dell'esigenza di assicurare rappresentatività nella società a categorie sociali o economiche professionali in relazione alle specifiche finalità perseguite dalla società. La Provincia promuove, anche nell'ambito delle direttive previste dall'articolo 18, le necessarie modificazioni agli statuti societari al fine di dare attuazione a quanto previsto da questo comma.

     3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, il patto di stabilità tra la Provincia e gli enti locali individua le misure che gli enti locali devono assumere per assicurare il contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società, diverse da quelle del comma 2, partecipate dagli enti locali medesimi anche in via indiretta, tenendo conto dei criteri previsti dal medesimo comma 2.

     4. Per i compensi del presidente e del consiglio di amministrazione delle società di cui ai commi 2 e 3 si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dalla normativa statale. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento regionale in materia di incompatibilità e di ineleggibilità, il patto di stabilità di cui al comma 3 individua altresì i limiti dei compensi attribuibili dalle società di capitali partecipate dagli enti locali agli amministratori degli enti locali medesimi per la carica di componente degli organi di amministrazione societari.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di finanza locale

 

     Art. 19. Disposizioni sulla finanza locale.

     1. Per l’anno 2005 la quota percentuale delle entrate di cui all’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), è fissata nel 22,1 per cento. I relativi importi spettanti ai comuni sono quantificati nella prima colonna dell’allegata tabella A. Per gli anni successivi del bilancio pluriennale, in attesa della fissazione della quota con la legge finanziaria relativa al bilancio di previsione per l’esercizio 2006, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge provinciale n. 36 del 1993, le risorse da destinare alla finanza locale sono determinate dalla seconda, terza e quarta colonna dell’allegata tabella A.

     2. Per i fini di quest’articolo sono autorizzate le spese riportate nell’allegata tabella A.

 

     Art. 20. Disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile dei comuni.

     1. Al fine dell’armonizzazione dei bilanci degli enti locali della Provincia autonoma di Trento con il sistema della finanza locale e con le politiche di finanza provinciale, di cui all’articolo 56 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma dell’ordinamento delle autonomie locali), e in attesa della disciplina legislativa provinciale dallo stesso prevista, è sospeso il termine per l’applicazione della contabilità economica e patrimoniale nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, stabilito dall’articolo 2, comma 3, del D.P.G.R. 28 dicembre 1999, n. 10/L (Approvazione del regolamento concernente la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali).

     1 bis. La Provincia promuove un progetto per la sperimentazione di un sistema omogeneo di contabilità degli enti locali per consentire la graduale normalizzazione dei sistemi contabili, anche con riferimento ai loro enti collegati, e per agevolare il monitoraggio dell'andamento della finanza locale. Il progetto prevede l'elaborazione di un unico sistema contabile dimensionato alle peculiarità degli enti locali, anche per favorire una maggiore trasparenza e significatività dei bilanci. [17]

 

     Art. 21. Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).

     1. All’articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

"a) fondo per gli investimenti programmati dei comuni;";

     b) dopo la lettera c) del comma 3 è aggiunta la seguente:

"c bis) fondo per gli investimenti comunali di rilevanza provinciale.";

     c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La legge finanziaria ripartisce l’ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali spettanti ai comuni ai sensi dell’articolo 2, comma 2, tra i trasferimenti destinati alle spese di funzionamento e di gestione dei servizi e i fondi previsti dal comma 3."

     2. L’articolo 19 bis della legge provinciale n. 36 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 19 bis. Ricorso all’indebitamento da parte degli enti locali.

1. Per contenere i rischi e i costi connessi all’indebitamento e per monitorare gli andamenti della finanza locale la Provincia coordina e disciplina l’accesso al mercato dei capitali da parte dei comuni e degli altri enti locali, delle loro forme associative e collaborative, dei loro enti e organismi strumentali, ad eccezione delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, definendo linee guida per l’utilizzo degli strumenti offerti dai mercati finanziari.

2. Per il ricorso all’indebitamento e per le operazioni di valorizzazione patrimoniale da parte dei soggetti individuati dal comma 1 si applicano quest’articolo e, in quanto compatibili, gli articoli 31, 31 bis e 31 ter della legge provinciale n. 7 del 1979.

3. Il ricorso all’indebitamento è consentito esclusivamente per finanziare le tipologie d’investimento previste dal regolamento di cui al comma 7, ivi comprese quelle di ristrutturazione del debito residuo per la riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti. Le entrate acquisite con operazioni d’indebitamento hanno destinazione vincolata.

4. I soggetti individuati dal comma 1 possono ricorrere all’indebitamento solo se hanno deliberato il rendiconto dell’esercizio del penultimo anno precedente a quello in cui intendono ricorrere all’indebitamento e se il bilancio annuale indica espressamente l’ammontare del ricorso all’indebitamento.

5. A titolo di garanzia del pagamento delle rate di ammortamento delle operazioni d’indebitamento, i soggetti individuati dal comma 1 possono rilasciare delegazione di pagamento sulle entrate correnti del bilancio annuale, nonché accendere ipoteche o altre forme di garanzia previste dalla legge. L’atto di delegazione, che non è soggetto ad accettazione e costituisce titolo esecutivo, è notificato al tesoriere; questi è tenuto a versare ai creditori l’importo dovuto, alle scadenze prescritte.

6. I comuni possono rilasciare garanzia fideiussoria a favore di loro forme associative e collaborative e di aziende da essi dipendenti, esclusivamente per operazioni d’indebitamento destinate alla realizzazione delle tipologie d’investimento previste dal regolamento di cui al comma 7. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di soggetti diversi da quelli del comma 1 per l’assunzione di operazioni d’indebitamento, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più soggetti di cui al comma 1, l’ente capofila può rilasciare una garanzia fideiussoria riferita all’insieme delle operazioni, a favore del soggetto emittente. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell’ente capofila, in relazione alla quota parte dei prestiti di loro competenza. Gli interessi annuali relativi alle operazioni d’indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite d’indebitamento di cui al comma 4; alla formazione di questo limite concorre, inoltre, la garanzia prestata dall’ente capofila, solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell’ente stesso.

7. Con apposito regolamento, previa intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, sono stabilite:

a) le modalità e i criteri per l’attività di coordinamento di cui al comma 1, in coerenza con gli obiettivi fissati dal patto di stabilità provinciale e con quanto previsto dall’articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 1993, relativo ai mutui per il finanziamento degli investimenti pubblici;

b) le modalità di trasmissione dei flussi d’informazioni e di dati necessari al monitoraggio dell’indebitamento dei soggetti di cui al comma 1;

c) le tipologie d’investimento finanziabili attraverso l’indebitamento e le condizioni per il ricorso all’indebitamento, la forma dei contratti, i criteri per la determinazione del tasso d’interesse massimo, delle rate di ammortamento, della durata e della decorrenza dell’ammortamento, nonché le modalità per l’erogazione e l’iscrizione a bilancio dell’operazione;

d) i criteri, le condizioni, i vincoli e le modalità per il rilascio della garanzia fideiussoria di cui al comma 6."

     3. All’articolo 20 della legge provinciale n. 36 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Limiti all’assunzione di operazioni d’indebitamento";

     b) nel comma 1 le parole: "nuovi mutui" sono sostituite dalle seguenti: "nuove operazioni d’indebitamento",

le parole: "dei mutui" sono sostituite dalle seguenti: "delle operazioni d’indebitamento", le parole: "precedentemente contratti" sono sostituite dalle seguenti: "precedentemente contratte", le parole: "dei nuovi mutui" sono sostituite dalle seguenti: "delle nuove operazioni d’indebitamento".

     4. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale adotta il regolamento previsto dall’articolo 19 bis della legge provinciale n. 36 del 1993, come sostituito da quest’articolo. A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento sono abrogati gli articoli 18 e 19 ter della legge provinciale n. 36 del 1993. La sostituzione dell’articolo 19 bis da parte del comma 2 di quest’articolo decorre dall’entrata in vigore del regolamento.

 

     Art. 22. Sostituzione dell’articolo 5 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori). [18]

     1. L’articolo 5 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

1. Nel bilancio di previsione della Provincia è istituito un apposito fondo per consentire ai comprensori di far fronte alle spese in conto capitale, inclusi gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio.

2. Il riparto tra i comprensori del fondo è effettuato con deliberazione della Giunta provinciale, per periodi di durata annuale o pluriennale, a decorrere dall’esercizio finanziario 2005, sulla base di indicatori di fabbisogno di spesa standard, determinati tenendo conto degli indicatori economici, finanziari, socio-demografici e territoriali, nonché della necessità di riequilibrio delle dotazioni infrastrutturali esistenti. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale può disporre l’impegno della spesa, in relazione all’entità complessiva del fondo e nei limiti delle somme autorizzate con legge finanziaria.

3. Le modalità e i criteri di utilizzo e di erogazione delle somme previste dal fondo sono stabilite dalla Giunta provinciale."

 

     Art. 23. Modificazione dell’articolo 26 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo al patto di stabilità provinciale.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, è aggiunto il seguente:

"2 bis. La relazione previsionale e programmatica di accompagnamento del bilancio di previsione annuale e pluriennale di ciascun comune è integrata da un apposito allegato, nel quale il comune indica gli obiettivi e le misure da adottare per assicurare il rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità. Nell’ambito della relazione accompagnatoria al rendiconto della gestione, inoltre, sono indicati i risultati ottenuti grazie alle predette misure, nonché le azioni correttive in atto o da adottare in seguito ad eventuali scostamenti accertati. Tali documenti sono comunicati all’osservatorio economico-finanziario degli enti locali della Provincia, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente."

 

Capo V

Disposizioni in materia di parchi

 

     Art. 24. Inserimento dell’articolo 19 bis nella legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali). [19]

     [1. Dopo l’articolo 19 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, nel capo I della legge, è inserito il seguente:

"Art. 19 bis. Partecipazioni degli enti gestori.

1. Gli enti di gestione dei parchi sono autorizzati a partecipare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ai soggetti costituiti per la promozione turistica d’ambito ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento)."]

 

Capo VI

Disposizioni in materia di energia

 

     Art. 25. Modificazione dell’articolo 5 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l’utilizzazione delle fonti alternative di energia).

     1. Dopo il primo comma dell’articolo 5 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, è inserito il seguente:

"La Giunta provinciale, inoltre, può definire i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, prevedendo anche, in relazione all’entità del contributo, l’erogazione in rate per la durata massima di dieci anni. La Giunta può disciplinare i casi e le modalità di revoca dei contributi."

     2. Per i fini di quest’articolo sono autorizzati, con l’allegata tabella B, i seguenti limiti d’impegno sull’unità previsionale di base 61.30.220:

     a) 200.000 euro dal 2005 al 2015;

     b) 1.000.000 di euro dal 2006 al 2016;

     c) 1.000.000 di euro dal 2007 al 2017.

 

Capo VII

Disposizioni in materia di attività produttive

 

     Art. 26. Fondo di rotazione immobiliare a favore di imprese cooperative e agricole.

     1. Presso la Cooperativa provinciale garanzia fidi (Cooperfidi) è istituito un fondo di rotazione, alimentato anche da risorse della Provincia, destinato alle operazioni di acquisto, locazione e alienazione di beni immobili strumentali allo svolgimento dell’attività di imprese cooperative e agricole. Gli immobili acquisiti possono essere ceduti, per il successivo riutilizzo delle risorse finanziarie, a soggetti diversi dalle imprese cooperative e agricole solo nei casi individuati dalla deliberazione prevista dal comma 2, se non sono più suscettibili di essere utilizzati per le finalità di quest’articolo.

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i comparti della cooperazione e dell’agricoltura interessati dall’applicazione di quest’articolo e sono stabiliti le modalità, i criteri e le condizioni per l’acquisto, la locazione e l’alienazione degli immobili di cui al comma 1 da parte della Cooperfidi, con riferimento ai prezzi di mercato e sulla base di apposite perizie di stima.

     3. I rapporti fra la Provincia e la Cooperfidi per la gestione del fondo sono regolati da una convenzione che stabilisce:

     a) le modalità di amministrazione del fondo, da effettuare con separata contabilità;

     b) le modalità di assunzione a carico del fondo di eventuali spese di custodia, manutenzione e gestione degli immobili di proprietà della Cooperfidi, nonché delle spese di amministrazione del fondo;

     c) gli obblighi d’informazione e di rendicontazione della Cooperfidi nei confronti della Provincia;

     d) gli obblighi di restituzione di quote corrispondenti agli apporti della Provincia in caso di estinzione del fondo;

     e) gli altri adempimenti necessari per la gestione del fondo.

     4. Gli interessi maturati sulla gestione del fondo e le somme derivanti dalla cessione in proprietà o dalla locazione degli immobili affluiscono al fondo.

     5. Le risorse liquide e i beni immobili del fondo previsto dall’articolo 15 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 (Interventi provinciali per lo sviluppo dell’economia cooperativa), abrogato dall’articolo 38 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, affluiscono al fondo disciplinato da quest’articolo.

     6. Per i fini del comma 1 è autorizzata per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, con l’allegata tabella B, la spesa di 1.500.000 euro sull’unità previsionale di base 61.25.210.

 

     Art. 27. Inserimento dell’articolo 15 bis nella legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati).

     1. Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, nel capo I del titolo I, è inserito il seguente:

"Art. 15 bis. Erogazione degli aiuti aggiuntivi del piano di sviluppo rurale tramite l’organismo pagatore.

1. La Provincia è autorizzata a trasferire all’organismo pagatore individuato per l’erogazione degli aiuti cofinanziati anche le risorse necessarie per l’erogazione degli aiuti aggiuntivi del piano di sviluppo rurale, nei limiti individuati dai documenti di programmazione e approvati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

2. Il trasferimento degli aiuti aggiuntivi può avvenire anche in via anticipata. Essi sono erogati dall’organismo pagatore alle medesime condizioni, con le stesse procedure e nel rispetto dei medesimi criteri previsti per gli aiuti cofinanziati.

3. Se gli aiuti aggiuntivi non possono godere di coperture derivanti da cofinanziamento statale o comunitario la Provincia può trasferire all’organismo pagatore le somme necessarie alla copertura totale dell’aiuto."

 

     Art. 28. Sostituzione dell’articolo 17 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell’impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento).

     1. L’articolo 17 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. Interventi per qualificare e valorizzare l’artigianato.

1. Allo scopo di qualificare e di valorizzare la professione artigiana la Provincia può organizzare o promuovere iniziative o manifestazioni di particolare rilevanza per l’artigianato.

2. Nel rispetto della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), per realizzare iniziative o manifestazioni di particolare rilevanza per l’artigianato la Giunta provinciale è autorizzata a costituire fondi presso enti e organizzazioni pubbliche o private, stipulando previamente una convenzione che regoli:

a) i criteri per la realizzazione degli interventi, che comunque non devono assumere la natura di aiuti di Stato alle imprese;

b) le modalità di amministrazione dei fondi, da effettuare in regime di separata contabilità;

c) le modalità con cui la Provincia può chiedere interventi specifici, rilevanti per la qualificazione o la valorizzazione dell’artigianato, che l’ente o l’organizzazione deve realizzare;

d) gli obblighi d’informazione e rendicontazione nei confronti della Provincia;

e) il compenso per la gestione del fondo;

f) ogni altro elemento necessario per definire i rapporti tra la Provincia e l’ente o l’organizzazione che gestisce il fondo.

3. La convenzione, inoltre, prevede che entro i centottanta giorni successivi alla sua scadenza sia restituita alla Provincia la quota dei fondi non utilizzata, nonché gli interessi netti maturati sulla gestione dei fondi. Comunque gli interessi, man mano che maturano, devono affluire ai fondi."

     2. Per i fini di quest’articolo è autorizzata per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, con l’allegata tabella B, la spesa di 500.000 euro sull’unità previsionale di base 61.10.210.

 

     Art. 29. Disposizioni per l’applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, dell’articolo 2 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, e dell’articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, in materia d’incentivi alle imprese.

     1. In relazione alla contrazione delle risorse a disposizione nel bilancio della Provincia per l’anno 2005 e alla conseguente necessità di ridefinire la politica degli incentivi alle imprese, la Giunta provinciale può modificare la deliberazione attuativa prevista dall’articolo 35 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), anche con riguardo alle domande presentate dal 1° dicembre 2004 e non ancora definite alla data di entrata in vigore di questa legge. Qualora l’istruttoria della domanda sia stata affidata ad enti di garanzia o ad enti creditizi, ai sensi dell’articolo 15 della legge provinciale n. 6 del 1999, le modificazioni della deliberazione attuativa si applicano anche alle domande presentate dal 1° dicembre 2004 se a queste domande, alla data di entrata in vigore di questa legge, non è ancora stata concessa l’anticipazione ai sensi del comma 7 dell’articolo 15 della legge provinciale n. 6 del 1999.

     2. Per le finalità del comma 1 la Giunta provinciale può modificare le deliberazioni attuative della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati), e dell’articolo 2 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, relativo all’attuazione di programmi d’interesse comunitario, anche con riguardo alle domande d’intervento presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge e non ancora definite alla medesima data.

     3. Per le finalità del comma 1, e con riferimento alle leggi provinciali citate nei commi 1 e 2, la Giunta provinciale può modificare i criteri per le iniziative ammissibili a contributo nell’ambito dei patti territoriali previsti dall’articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), anche con riguardo alle iniziative relative a patti sottoscritti a far data dal 1° dicembre 2004, nonché alle riaperture dei termini ed eventuali proroghe dei patti in corso approvate dalla Giunta provinciale a far data dal 1° dicembre 2004.

     4. Per i fini dei commi 1, 2 e 3 le modificazioni delle deliberazioni attuative riguardanti domande già presentate alla data della loro adozione sono approvate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, e possono riguardare unicamente la rimodulazione delle percentuali di contributo.

     5. I procedimenti relativi alle domande di agevolazione cui si applicano i commi 1, 2 e 3 sono sospesi fino all’approvazione delle modifiche alle deliberazioni attuative lì indicate.

     6. Le deliberazioni attuative delle leggi citate dai commi 1, 2 e 3, anche in deroga alle leggi stesse, possono prevedere che le agevolazioni siano concesse anche in conto interessi, nel rispetto della normativa comunitaria e fermi restando i limiti previsti dalle leggi provinciali.

 

     Art. 30. Modificazioni dell’articolo 50 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica).

     1. Al comma 2 dell’articolo 50 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel primo periodo le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

     b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In presenza di giustificati motivi il dirigente del servizio provinciale competente può consentire al gestore dell’esercizio alberghiero di presentare la dichiarazione di autoclassifica anche oltre la predetta scadenza, purché entro il 31 dicembre 2005.";

     c) nel secondo periodo le parole: "In tali casi" sono sostituite dalle seguenti: "In tutti i casi predetti".

 

Capo VIII

Disposizioni in materia di sanità

 

     Art. 31. Disposizioni interpretative in materia di personale.

     1. L’ultimo periodo dell’articolo 49, comma 4, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), è da intendere nel senso che l’indennità ivi prevista ha natura fissa, continuativa e omnicomprensiva ed esclude ogni compenso per lavoro straordinario e per altri istituti incentivanti a eccezione della quota di risultato e degli eventuali indennizzi per disagiata ubicazione corrisposti anteriormente alla data di entrata in vigore di questa disposizione e nel senso che detta indennità concorre a definire il trattamento economico sul quale l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, ovvero la Provincia, provvedono a versare i contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente nei limiti dei massimali di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181 (Attuazione della delega conferita dall’articolo 2, comma 22, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali), procedendo al recupero della quota a carico dell’interessato. Ai fini della maturazione dell’indennità premio di servizio e del trattamento di fine rapporto presso la Provincia o l’ente di appartenenza, sono computate le retribuzioni spettanti alla data di conferimento dell’incarico, tenuto conto dei successivi adeguamenti all’interno della Provincia o di tale ente.

 

     Art. 32. Disposizioni concernenti l’esercizio dell’attività professionale dei dirigenti del ruolo sanitario.

     1. I dirigenti del ruolo sanitario, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, possono optare per il rapporto di lavoro non esclusivo entro un anno dalla data di stipulazione del contratto individuale di lavoro e, successivamente, ogni cinque anni. Le opzioni vanno presentate entro il 30 novembre dell’anno solare in cui vengono maturati i requisiti temporali e hanno effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo; il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato in ogni momento a domanda, con le decorrenze stabilite dalla contrattazione collettiva. In assenza di opzione il dirigente resta assoggettato al regime di rapporto di lavoro esclusivo.

     2. La violazione degli obblighi connessi all’esclusività delle prestazioni, l’insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale, ferme restando le eventuali sanzioni penali, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi percepiti nei cinque anni precedenti a titolo di indennità di esclusività. E’ altresì confermato, per il personale della dirigenza sanitaria che abbia optato per l’esercizio della libera professione extramuraria, il divieto di esercizio sotto qualsiasi forma della libera professione intramuraria.

     3. Ove necessario, la Giunta provinciale detta con propria deliberazione le direttive necessarie per l’applicazione di quest’articolo.

     4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3 restano applicabili gli articoli 15 quinquies e 15 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo vigente alla data di entrata in vigore di quest’articolo.

     5. È abrogato l’articolo 51 (Disposizioni relative all’esercizio dell’attività libero professionale dei dirigenti del ruolo sanitario) della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3; cessa conseguentemente di trovare applicazione in provincia di Trento l’articolo 72, commi da 4 a 8 e 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). Cessa altresì di trovare applicazione in provincia di Trento l’articolo 15 quater del decreto legislativo n. 502 del 1992.

     6. Le disposizioni di quest’articolo si applicano trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo; fatta salva la facoltà di rinunciare alle stesse entro sessanta giorni, restano fermi gli effetti delle opzioni eventualmente esercitate anteriormente alla data di entrata in vigore di quest’articolo, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 15 quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Nella prima applicazione del comma 1, i dirigenti sanitari il cui contratto individuale di lavoro sia stato stipulato entro il 31 dicembre 2004 presentano opzione entro il 30 novembre 2005, con effetto dal 1° gennaio 2006.

 

     Art. 33. Disposizioni in materia di personale infermieristico pubblico.

     1. Al fine di consentire un adeguato svolgimento delle funzioni in materia sanitaria e sociosanitaria di competenza della Provincia autonoma di Trento e del contenimento dei relativi oneri, è data facoltà alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e agli enti pubblici operanti in ambito provinciale di procedere all’assunzione di infermieri professionali cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle leggi nazionali in materia di immigrazione e di riconoscimento dei relativi titoli professionali.

 

     Art. 34. Attuazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale.

     1. Il contingente numerico per l’attivazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale disciplinati dal Titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), è individuato dalla Giunta provinciale nell’ambito degli strumenti di programmazione delle iniziative formative del personale sanitario e nei limiti delle risorse disponibili e del fabbisogno di personale, entro il 31 ottobre di ogni anno sentito l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri. Il bando di concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, è emanato dalla Provincia entro il 28 febbraio successivo. Qualora a seguito dell’esito del concorso non si raggiunga il contingente numerico stabilito, la Giunta provinciale può sempre valutare la possibilità di attivare egualmente i corsi.

     2. La durata dei corsi può essere ridotta ai sensi dell’articolo 24, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999, per un periodo da sei mesi a un anno.

     3. Il concorso di ammissione al corso consiste oltre che in una prova scritta, da effettuarsi anche tramite test o quesiti a risposta multipla, in una prova orale riservata a coloro che hanno superato la prova scritta.

     4. Del giorno, dell’ora e del luogo di espletamento della prova scritta è data comunicazione ai candidati, almeno trenta giorni prima della prova stessa, a mezzo di avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

     5. Per quanto non diversamente disposto da quest’articolo, si continua ad applicare il Titolo IV del decreto legislativo n. 368 del 1999.

 

Capo IX

Disposizioni in materia di sport

 

     Art. 35. Inserimento dell’articolo 7 bis nella legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive).

     1. Dopo l’articolo 7 bis della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, è inserito il seguente:

"Art. 7 ter.

1. La Provincia può assegnare al comune di Trento un finanziamento, fino alla copertura della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione o per l’acquisizione di una struttura da mettere a disposizione degli organismi provinciali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle federazioni sportive, delle organizzazioni sportive per le discipline associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la definizione delle spese ammissibili e per la determinazione dell’entità del finanziamento, nonché le sue modalità di erogazione, anche in rate costanti e per la durata massima di dieci anni."

     2. Per i fini del comma 1 è autorizzato, con l’allegata tabella B, a decorrere dal 2006 e fino al 2016, il limite d’impegno di 1.500.000 euro sull’unita previsionale di base 35.20.220.

 

Capo X

Disposizioni in materia di ricerca, istruzione e cultura

 

     Art. 36. Modificazione dell’articolo 9 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativo alla promozione di progetti di ricerca scientifica. [20]

     [1. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, è inserito il seguente:

     "3 bis. Nell’ambito del fondo per i progetti di ricerca la Provincia può istituire una sezione per la promozione e il finanziamento di distretti tecnologici e dei relativi studi di fattibilità, anche nell’ambito di accordi di programma con le competenti amministrazioni dello Stato e con altri enti o istituzioni anche in relazione alle linee guida della programmazione nazionale in materia di ricerca. Nella deliberazione prevista dal comma 4 la Giunta provinciale indica i settori o i temi di ricerca e definisce le modalità e i criteri per l’individuazione e il finanziamento degli interventi."

     2. Per i fini di quest’articolo sono autorizzate, con l’allegata tabella B, le seguenti spese sull’unità previsionale di base 31.10.220:

     a) 3.000.000 di euro per l’anno 2005;

     b) 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.]

 

     Art. 37. Razionalizzazione e riqualificazione della spesa nel settore della scuola. [21]

     [1. Per garantire e migliorare la qualità del servizio scolastico la Provincia può destinare i risparmi derivanti da interventi di razionalizzazione della spesa, relativi al personale insegnante della scuola, all’incremento del fondo per il miglioramento della qualità della scuola, disciplinato dall’articolo 68 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e dei fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche a carattere statale.]

 

     Art. 38. Modificazioni della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell’edilizia scolastica). [22]

     [1. All’articolo 4 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta provinciale fissa i termini, le modalità e le condizioni per l’attuazione di quest’articolo.";

     b) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

     2. Nel comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale n. 29 del 1986 le parole: "entro il termine del 30 aprile, la Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di contributo, il dirigente del servizio provinciale competente in materia d’istruzione".

     3. All’articolo 11 della legge provinciale n. 29 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta provinciale fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande ai comprensori, nonché le condizioni per l’individuazione, da parte della Giunta provinciale, degli interventi da realizzare.";

     b) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.]

 

     Art. 39. Modificazioni della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore). [23]

     [1. Alla legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 2 dell’articolo 3 è inserito il seguente:

"2 bis. Possono usufruire dei servizi abitativi previsti da questa legge i docenti universitari che abbiano incarichi presso le facoltà dell’Università degli studi di Trento, presso università legalmente riconosciute, istituti universitari o istituti superiori di grado universitario che abbiano sede legale in provincia di Trento.";

     b) nell’articolo 17, dopo il comma 6 bis è inserito il seguente:

"6 ter. Fermi restando gli interventi a favore degli studenti, la Provincia, tramite l’Opera universitaria, può in aggiunta realizzare interventi per assicurare l’accesso ai servizi abitativi previsti da quest’articolo anche ai docenti universitari indicati all’articolo 3, comma 2 bis. Le modalità per l’attuazione di questa disposizione sono assicurate con gli strumenti di programmazione disciplinati dall’articolo 14."]

 

     Art. 40. Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino).

     1. Il comma 1 bis dell’articolo 2 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, è sostituito dal seguente:

"1 bis. Per la realizzazione degli interventi previsti da quest’articolo la Provincia provvede direttamente o assegna contributi e finanziamenti, anche previa sottoscrizione di apposite convenzioni. La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per l’applicazione di questo comma."

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella C.

 

Capo XI

Disposizioni in materia di espropriazioni

 

     Art. 41. Modificazione dell’articolo 22 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).

     1. Al comma 2 dell’articolo 22 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ove più favorevole ai soggetti interessati, il prezzo di retrocessione è determinato in misura pari all’indennità corrisposta per l’espropriazione, comprensiva degli eventuali interessi maturati alla data del pagamento dell’indennità medesima, rivalutata secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo accertato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con riguardo al periodo compreso tra la data del pagamento dell’indennità di espropriazione e la data di determinazione del prezzo di retrocessione. Dal prezzo di retrocessione sono comunque detratte, sulla base di idonea documentazione, le somme pagate a titolo di imposta in relazione all’indennità percepita. Le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla retrocessione sono a carico dell’ente espropriante salvo che sia diversamente disposto da specifiche norme di legge."

     2. La modificazione apportata dal comma 1 all’articolo 22 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, si applica anche ai procedimenti di retrocessione per i quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, sia intervenuto il pagamento del prezzo e non sia ancora stato stipulato il relativo contratto di alienazione. Per tali casi, ove il nuovo prezzo risulti più favorevole, è disposto il rinnovo delle procedure previste dall’articolo 23, comma 2, della legge provinciale n. 6 del 1993, anche con riguardo ad eventuali cointeressati nel medesimo procedimento che non abbiano pagato il prezzo.

 

Capo XII

Disposizioni in materia di politiche sociali

 

     Art. 42. Disposizioni per il finanziamento dei progetti socio-pedagogici del servizio Tagesmutter.

     1. La Giunta provinciale può concedere finanziamenti a organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio, previsti dall’articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia), quale concorso alle spese sostenute nell’esercizio 2004 per l’elaborazione del progetto pedagogico ed organizzativo del servizio di Tagesmutter.

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore di questa legge, sono stabilite le spese ammissibili a finanziamento, i criteri per la determinazione del concorso finanziario della Provincia e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione.

     3. Per i fini di cui al presente articolo, con l’allegata tabella B, è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di euro 55.000 sull’unità previsionale di base 25.5.110.

 

     Art. 43. Disposizioni inerenti il bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 dell’Istituto trentino per l’edilizia abitativa.

     1. L’Istituto trentino per l’edilizia abitativa è autorizzato ad apportare al bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 le variazioni necessarie per la realizzazione del programma di attività secondo specifiche direttive adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4. Le predette direttive sono adottate assicurando comunque il rispetto del vincolo di equilibrio finanziario di cui al primo comma dell’articolo 15 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

Capo XIII

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 44. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle unità indicate nella tabella B sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

     2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall’applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste nelle tabelle C e D.

 

     Art. 45. Entrata in vigore.

     1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabella A

Trasferimenti in materia di finanza locale per gli anni 2005-2008 (articolo 19)

(Omissis)

 

 

Tabella B

Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti il bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 (articolo 44)

(Omissis)

 

 

Tabella C

Riferimento delle spese (articolo 44)

Articolo

Descrizione

Unità previsionale di base di riferimento

Capitolo

8

Anticipo di fondi statali per la tutela delle minoranze linguistiche

35.5.110

351150

40

Interventi per attività culturali

35.5.110

35.5.210

351000-351050

352000-352050

 

 

Tabella D

Copertura degli oneri (articolo 44)

(Omissis)

 


[1] Lettera aggiunta dall’art. 13 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 13 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[3] Comma inserito dall'art. 15 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[4] Comma inserito dall'art. 15 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[5] Comma così modificato dall’art. 23 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[6] Comma inserito dall’art. 23 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[7] Comma così modificato dall’art. 23 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[8] Comma inserito dall’art. 23 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[9] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[10] Comma così modificato dall’art. 23 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[11] Comma inserito dall'art. 15 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[12] Comma inserito dall'art. 15 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[13] Comma inserito dall'art. 11 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[14] Comma abrogato dall'art. 33 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[15] Comma abrogato dall’art. 24 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[16] Articolo inserito dall'art. 35 della L.P. 27 marzo 2007, n. 7.

[17] Comma aggiunto dall’art. 18 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[18] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata.

[19] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[20] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14.

[21] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[22] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[23] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.