Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.9 protezione civile |
Data: | 22/03/2001 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all'articolo 1 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile). |
Art. 2. Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. |
Art. 3. Modificazioni all'articolo 4 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. |
Art. 4. Introduzione dell'articolo 4 bis nella legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. |
Art. 5. Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. |
Art. 6. Modificazioni all'articolo 23 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. |
Art. 7. Modificazioni all'articolo 24 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. |
Art. 8. Modificazioni all'articolo 27 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. |
Art. 9. Modificazioni all'articolo 30 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. |
Art. 10. Introduzione dell'articolo 37 bis nella legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. |
Art. 11. Introduzione dell'articolo 39 bis nella legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. |
Art. 12. Modificazioni alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi). |
Art. 13. Disposizioni transitorie. |
Art. 14. Abrogazioni. |
Art. 15. Riferimento delle spese. |
Art. 16. Entrata in vigore. |
§ 3.9.21 - Legge Provinciale 22 marzo 2001, n. 4.
Modificazioni alla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile), alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi) e abrogazione di disposizioni connesse.
(B.U. 27 marzo 2001, n. 13 - Suppl. n. 2).
Art. 1. Modifica all'articolo 1 della
Art. 2. Sostituzione dell'articolo 2 della
Art. 3. Modificazioni all'articolo 4 della
Art. 4. Introduzione dell'articolo 4 bis nella
Art. 5. Sostituzione dell'articolo 10 della
Art. 6. Modificazioni all'articolo 23 della
1. [6].
2. [7].
Art. 7. Modificazioni all'articolo 24 della
1. [8].
2. [9].
Art. 8. Modificazioni all'articolo 27 della
Art. 9. Modificazioni all'articolo 30 della
1. [1]1.
2. [1]2.
Art. 10. Introduzione dell'articolo 37 bis nella
Art. 11. Introduzione dell'articolo 39 bis nella
Art. 12. Modificazioni alla
1. [1]5.
2. [1]6.
Art. 13. Disposizioni transitorie.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 23, 27, 30 e 37 bis della
2. In relazione alle predette calamità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 della
Art. 14. Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 3 della
b) comma 3 dell'articolo 50 (Soppressione di organi collegiali) della
c)
d) articolo 23 della
2. Limitatamente al territorio della provincia di Trento cessano di avere efficacia la
Art. 15. Riferimento delle spese.
1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle norme previste sui capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2001- 2003, indicati nella medesima tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.
Art. 16. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Tabella A
Riferimento delle spese (articolo 15)
(Omissis)
[1] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 1 della
[2] Sostituisce l'art. 2 della
[3] Modifica l'art. 4 della
[4] Inserisce l'art. 4 bis nella
[5] Sostituisce l'art. 5 della
[6] Modifica il comma 2, art. 23 della
[7] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 23 della
[8] Sostituisce la rubrica dell'art. 24 della
[9] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 24 della
[1]10 Modifica l'art. 27 della
[1]11 Modifica il comma 5, art. 30 della
[1]12 Inserisce i commi 7 bis e 7 ter nell'art. 30 della
[1]13 Inserisce l'art. 37 bis nella
[1]14 Inserisce l'art. 39 bis nella
[1]15 Sostituisce la lettera c), art. 5 della
[1]16 Inserisce il comma 2 bis e sostituisce il comma 5, art. 8 della