Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 11/09/1998 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate). |
Art. 2. Modifiche all'articolo 1 (Disposizioni per la formazione di un piano straordinario di opere pubbliche) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13. |
Art. 3. Direttive per la formazione dei bilanci di previsione degli enti dipendenti della Provincia. |
Art. 4. Istituzione della tassa automobilistica provinciale. |
Art. 5. Istituzione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico. |
Art. 6. Modifica alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 7. Interventi a favore della comunità di Cavalese colpita dal sinistro del Cermis. |
Art. 8. Indennità di carica degli amministratori comprensoriali. |
Art. 9. Modifiche alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale). |
Art. 10. Modifiche alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori). |
Art. 11. Disposizioni in materia di piani di opere pubbliche relativi ad interventi dei comprensori. |
Art. 12. Modifiche alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 13. Disposizioni per la limitazione delle assunzioni di personale della Provincia e degli enti dipendenti. |
Art. 14. Sostituzione dell'allegato C (Tabella della dotazione organica) alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8. |
Art. 15. Messa a disposizione di personale provinciale presso le sezioni di polizia giudiziaria. |
Art. 16. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 17. Modifica alla legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali). |
Art. 18. Modifica alla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato). |
Art. 19. Modifica alla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese). |
Art. 20. Modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci). |
Art. 21. Modifiche alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera). |
Art. 22. Adesione al gruppo europeo di interesse economico (GEIE) per la partecipazione all'EXPO 2000 di Hannover. |
Art. 23. Modifiche alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile [...] |
Art. 24. Modifiche alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 25. Modifiche alla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate). |
Art. 26. Modifiche alla legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio). |
Art. 27. Modifica all'articolo 22 (Interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane) della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10. |
Art. 28. Disposizioni transitorie in materia di distribuzione dei carburanti. |
Art. 29. Disposizioni transitorie in materia di disciplina dell'attività commerciale e modifiche alla legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di [...] |
Art. 30. Introduzione dell'articolo 24 bis nella legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento). |
Art. 31. Modifiche alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 (Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti). |
Art. 32. Modifiche alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova [...] |
Art. 33. Modifiche alla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 (Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura). |
Art. 34. Modifica all'articolo 60 (Disposizione transitoria per l'attuazione del regolamento CEE n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli) della legge provinciale 9 [...] |
Art. 35. Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura). |
Art. 36. Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e abrogazioni conseguenti. |
Art. 37. Modifica alla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi). |
Art. 38. Modifiche alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse). |
Art. 39. Modifica alla legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge [...] |
Art. 40. Modifiche alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia). |
Art. 41. Modifiche alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità). |
Art. 42. Modifiche alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti). |
Art. 43. Interventi straordinari per la viabilità provinciale. |
Art. 44. Modifiche alla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento). |
Art. 45. Modifiche all'articolo 35 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, in materia di accessi alle strade provinciali. |
Art. 46. Modifica alla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile). |
Art. 47. Disposizioni in materia di servizi di elisoccorso sanitario e modifica alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi). |
Art. 48. Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee. |
Art. 49. Usi delle acque irrigue e di bonifica. |
Art. 50. Attività di controllo sulle utenze di acque pubbliche. |
Art. 51. Decorrenza dei canoni per le utenze di acque pubbliche. |
Art. 52. Procedimenti pendenti per la concessione di nuove utenze di acque pubbliche. |
Art. 53. Misure organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia di acque pubbliche. |
Art. 54. Sanzioni amministrative in materia di acque pubbliche. |
Art. 55. Modifica alla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali). |
Art. 56. Modifiche all'articolo 38 (Disposizioni in materia di utenze d'acqua pubblica) della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5. |
Art. 57. Modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Prime disposizioni di adeguamento alla disciplina statale concernente la gestione dei rifiuti. |
Art. 58. Disposizioni interpretative degli articoli 17 quinquies e 78 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. |
Art. 59. Abrogazione di disposizioni del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e disposizioni transitorie in materia ambientale e di gestione dei rifiuti. |
Art. 60. Prime disposizioni di adeguamento alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e abrogazione di disposizioni della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 [...] |
Art. 61. Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. |
Art. 62. Modifica alla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione). |
Art. 63. Modifica alla legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie (condono edilizio)). |
Art. 64. Sostituzione dell'articolo 109 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). |
Art. 65. Modifiche alle disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 relative ai provvedimenti autorizzativi richiesti per le modificazioni del territorio. |
Art. 66. Modifiche alle disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 relative al contributo di concessione e alla vigilanza sull'attività urbanistica. |
Art. 67. Modifiche alla legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale). |
Art. 68. Prestazioni di assistenza sanitaria. |
Art. 69. Inquadramento dei medici specialisti ambulatoriali Convenzionati nei ruoli del personale del servizio sanitario provinciale. |
Art. 70. Valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni socio-sanitarie. |
Art. 71. Riapertura del termine previsto dall'articolo 56, comma 6, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10. |
Art. 72. Erogazione gratuita dei farmaci per il multitrattamento Di Bella (MDB). |
Art. 73. Abrogazioni di leggi e di disposizioni in materia sanitaria. |
Art. 74. Costituzione del comitato di coordinamento operante in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. |
Art. 75. Disposizioni sui servizi cimiteriali e sulla costruzione e l'ampliamento dei cimiteri. |
Art. 76. Modifica alla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale). |
Art. 77. Disposizioni sul recupero delle prestazioni assistenziali percepite indebitamente. |
Art. 78. Modifiche all'articolo 35 (Organi dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23. |
Art. 79. Edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena. |
Art. 80. Modifica alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 27 (Norme in materia di insegnanti supplementari delle scuole dell'infanzia). |
Art. 81. Modifiche alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento). |
Art. 82. Abrogazione di disposizioni della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle [...] |
Art. 83. Modifiche alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio). Disposizioni per il completamento dell'autonomia delle [...] |
Art. 84. Disposizioni per la continuità di servizio degli incarichi di sostegno. |
Art. 85. Ulteriori modifiche alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29. |
Art. 86. Modifiche alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori). |
Art. 87. Modifica alla legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 (Norme in materia di edilizia universitaria). |
Art. 88. Modifiche alla legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore). |
Art. 89. Misure per il completamento dei programmi di edilizia scolastica. |
Art. 90. Partecipazione della Provincia alla Fondazione orchestra Haydn di Bolzano e di Trento. |
Art. 91. Contributo aggiuntivo per la liquidazione dell'associazione "Museo dell'aeronautica G. Caproni". |
Art. 92. Modifiche alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino). |
Art. 93. Riferimento delle spese e copertura degli oneri. |
Art. 94. Variazioni di bilancio. |
Art. 95. Entrata in vigore. |
§ 6.1.82 - L.P. 11 settembre 1998, n. 10.
Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998.
(B.U. 15 settembre 1998, n. 38 - suppl. n. 1).
Capo I
Disposizioni in materia di programmazione, di bilancio, di tributi, di contratti
nonché interventi urgenti a favore della comunità di Cavalese
Art. 1. Modifiche alla
1. [1].
2. [2].
3. [3].
4. L'articolo 27 della
5. Le modifiche alla
Art. 2. Modifiche all'articolo 1 (Disposizioni per la formazione di un piano straordinario di opere pubbliche) della
1. [4].
2. [5].
Art. 3. Direttive per la formazione dei bilanci di previsione degli enti dipendenti della Provincia.[6]
[ 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della
2. La Giunta provinciale emana le direttive di cui al comma 1 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge provinciale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.]
Art. 4. Istituzione della tassa automobilistica provinciale.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita la tassa automobilistica provinciale, ai sensi dell'articolo 3 del
2. In attesa di una disciplina organica della tassa automobilistica provinciale il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi, le modalità di applicazione del tributo, fatta eccezione per quanto disposto al comma 3, rimangono assoggettati alla disciplina prevista dal
3. Le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero, di rimborso e di applicazione delle sanzioni e il relativo contenzioso, nonché le modalità per la concessione di agevolazioni, di riduzioni, di esenzioni e di sospensioni, sono disciplinati con apposito regolamento di esecuzione del presente articolo [8].
4. Il regolamento di cui al comma 3 può altresì prevedere l'affidamento a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, dell'attività di controllo e di riscossione della tassa automobilistica provinciale.
5. La Giunta provinciale è autorizzata ad introdurre, con apposita deliberazione da approvare entro il 31 ottobre di ciascun anno, variazioni tariffarie a valere sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio dell'anno successivo, nei limiti di quanto disposto dalla normativa statale.
6. Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico nazionale, approvato ai sensi dell'articolo 17, comma 16, della
6 bis. L'intestatario è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica provinciale in caso di demolizione o furto del veicolo. L'esonero spetta a condizione che la consegna al centro autorizzato per la demolizione, o il furto regolarmente denunciato, siano avvenuti entro il termine utile per il pagamento relativo a ciascun periodo tributario, e che entro sessanta giorni dalla consegna o dal furto sia presentata domanda di annotazione al pubblico registro automobilistico. E' ammesso il rimborso della tassa eventualmente già corrisposta [9].
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D.
Art. 5. Istituzione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, in conformità a quanto previsto dall'articolo 56 del
2. L'imposta provinciale di trascrizione si applica agli atti e alle formalità individuate dalla tabella allegata alla
3. Al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione o delle relative sanzioni per omesso o ritardato pagamento sono solidamente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono richieste.
4. L'ammontare dell'imposta provinciale di trascrizione è determinata per tipo e potenza dei veicoli nonché per le altre formalità di trascrizione sulla base di un'apposita tariffa approvata con deliberazione della Giunta provinciale, secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'articolo 56, comma 11, del
5. La liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, le modalità di accertamento, di recupero e di rimborso, nonché l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento e il relativo contenzioso e le modalità per la concessione di eventuali agevolazioni, riduzioni, esenzioni, sono disciplinati con apposito regolamento di esecuzione [11].
6. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 5 si applicano le norme statali che disciplinano l'imposta erariale di trascrizione di cui alla
7. Il regolamento di cui al comma 5 può inoltre stabilire l'affidamento, mediante convenzione, al concessionario del pubblico registro automobilistico ovvero a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle attività di liquidazione, di riscossione e di contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e dei relativi controlli, nonché dell'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento. Detti adempimenti possono essere affidati, con unica procedura, allo stesso concessionario della riscossione della tassa automobilistica provinciale [12].
8. Per l'anno 1999 si applica la misura dell'imposta provinciale di trascrizione stabilita con decreto del Ministro delle Finanze ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del
9. Per quanto non espressamente disciplinato con il presente articolo si applicano le disposizioni previste dal titolo III del
10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D.
Art. 6. Modifica alla
1. [13].
Art. 7. Interventi a favore della comunità di Cavalese colpita dal sinistro del Cermis.
1. In relazione alle caratteristiche di pubblica calamità inerenti al sinistro verificatosi in località Cermis nel comune di Cavalese il giorno 3 febbraio 1998, la Giunta provinciale approva, tenendo conto della proposta del comune di Cavalese, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di interventi riguardante la ricostruzione - anche modificandone la tipologia, la struttura e la dislocazione - dell'impianto a fune di collegamento fra Cavalese e Cermis, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture viarie, di sosta e di accesso alle piste da sci e delle relative opere di sicurezza, nonché delle piste medesime e la sistemazione ambientale dell'area interessata dal sinistro.
2. Con la deliberazione di approvazione del piano la Giunta provinciale individua gli interventi da realizzare, anche direttamente, e dispone l'impegno della spesa in relazione alle opere e agli interventi previsti dal piano medesimo fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile e nei limiti dell'importo complessivo di lire 18.000.000.000. Con la medesima deliberazione sono inoltre stabiliti l'entità dell'intervento finanziario della Provincia, l'individuazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi e le quote di spesa eventualmente a loro carico, la documentazione necessaria nonché i termini e le modalità per la sua presentazione ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione dei finanziamenti, i termini per la realizzazione delle opere e degli interventi nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti a carico della Provincia.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, ai fini dell'approvazione, dell'accertamento di conformità urbanistica e della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di opere pubbliche di competenza provinciale o comunale previste dal piano di cui al comma 1, si applica la disciplina stabilita dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della
4. In alternativa all'applicazione della disciplina stabilita dall'articolo 5 della
5. Resta ferma l'applicazione della disciplina stabilita dalla
6. Ai fini dell'applicazione della disciplina provinciale relativa alla valutazione dell'impatto ambientale, la ricostruzione dell'impianto a fune di cui al comma 1 e la costruzione delle opere accessorie all'impianto medesimo, escluse le piste da sci, si configurano come sostituzione di impianto esistente ai sensi della tipologia 11), lettera b), della tabella allegata al decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/leg. (Regolamento di esecuzione della
7. Il finanziamento delle opere e degli interventi previsti dal piano di cui al comma 1 è disposto a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettanti ai danneggiati in seguito dell'accertamento di eventuali responsabilità. La concessione del finanziamento è subordinata alla cessione da parte dei beneficiari a favore della Provincia, nei limiti delle somme finanziate, del diritto di risarcimento del danno patrimoniale eventualmente spettante. Nel caso in cui non sia riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, gli oneri per il finanziamento disposto ai sensi del presente articolo rimangono a carico del bilancio provinciale; ove il risarcimento del danno sia definito in misura inferiore all'entità del finanziamento, per la parte residua i finanziamenti concessi rimangono a carico del bilancio provinciale.
8. Per i fini di cui al presente articolo, con la tabella B allegata alla presente legge si autorizza la spesa di lire 6.000.000.000 per l'anno 1998, lire 7.000.000.000 per l'anno 1999 e lire 5.000.000.000 per l'anno 2000.
Capo II
Disposizioni in materia di enti locali
Art. 8. Indennità di carica degli amministratori comprensoriali. [14]
1. Le disposizioni di cui all'articolo 34 della
Art. 9. Modifiche alla
1. La lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 6 bis della
2. [15].
3. [16].
4. All'articolo 17 della
Art. 10. Modifiche alla
1. [17].
2. [18].
3. Al primo comma dell'articolo 5 della
4. Con effetto dal 1° gennaio 1999 è abrogato l'articolo 21 (Fondo per l'acquisto di attrezzature ed arredi di ufficio dei comprensori) della
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C. [20]
Art. 11. Disposizioni in materia di piani di opere pubbliche relativi ad interventi dei comprensori. [21]
1. Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1999 i piani di cui all'articolo 2 della
2. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti prima dell'anno 1999 sono definiti secondo le procedure previste dalla
Capo III
Disposizioni in materia di personale e di organizzazione
Art. 12. Modifiche alla
1. [22].
2. [23].
3. [24].
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D.
Art. 13. Disposizioni per la limitazione delle assunzioni di personale della Provincia e degli enti dipendenti. [25]
Art. 14. Sostituzione dell'allegato C (Tabella della dotazione organica) alla
1. [26].
Art. 15. Messa a disposizione di personale provinciale presso le sezioni di polizia giudiziaria.
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del
2. La messa a disposizione è disposta su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, previo consenso del personale individuato.
3. Il personale messo a disposizione può essere temporaneamente utilizzato dalla Provincia per indifferibili esigenze di servizio o per esigenze di istruzione o di addestramento, previo consenso del capo della sezione di polizia giudiziaria presso la quale il personale stesso presta servizio. Ove necessario, il personale messo a disposizione è autorizzato ad avvalersi, nell'espletamento dei propri compiti, dei mezzi di proprietà provinciale strumentali all'esercizio delle proprie funzioni.
4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale messo a disposizione restano disciplinati dall'ordinamento del personale provinciale. Gli oneri relativi al trattamento economico e all'utilizzo dei mezzi di proprietà provinciale restano a carico del bilancio provinciale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono, in quanto applicabili, ai provvedimenti assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16. Modifiche alla
1. [27].
2. [28].
3. Le disposizioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 87 della
4. Le disposizioni dell'articolo 92 della
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.
Art. 17. Modifica alla
1. [29].
2. La modifica apportata dal presente articolo all'articolo 4 della
Capo IV
Disposizioni in materia di artigianato e di servizi alle imprese
Art. 18. Modifica alla
[1. [31].]
Art. 19. Modifica alla
1. [32].
2. Gli effetti della disposizione di cui al comma 1 decorrono dal giorno in cui è espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato dell'Unione europea.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.
Capo V
Disposizioni in materia di turismo
Art. 20. Modifiche alla
1. [33].
2. [34].
3. [35].
4. [36].
Art. 21. Modifiche alla
1. [37].
2. [38].
3. Il comma 6 dell'articolo 12 della
4. Le modifiche alla
Art. 22. Adesione al gruppo europeo di interesse economico (GEIE) per la partecipazione all'EXPO 2000 di Hannover.
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad aderire alla costituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) per la partecipazione alla manifestazione EXPO 2000 di Hannover e a concorrere alle relative spese.
2. La partecipazione della Provincia, fino alla concorrenza di lire 1.500.000.000, è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Giunta provinciale del relativo schema di contratto costitutivo.
3. Per i fini di cui al presente articolo, con la tabella B allegata alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l'anno 1998 e di lire 1.000.000.000 per l'anno 1999.
Art. 23. Modifiche alla
1. - 25. [39].
26. Il diploma di specializzazione per l'insegnamento del surf da neve conseguito prima dell'entrata in vigore della presente legge da parte dei maestri di sci abilitati nelle discipline alpine o nel fondo, è equipollente a tutti gli effetti all'abilitazione quale maestro di sci delle discipline dello "snowboard" di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c), della
27. Le organizzazioni per l'insegnamento dello sci riconosciute come scuole di sci alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono il riconoscimento fino a quando il maestro di sci munito di specializzazione all'insegnamento del surf da neve, abilitato ai sensi dell'articolo 30 della
28. In prima applicazione del presente articolo la commissione esaminatrice di cui all'articolo 34 della
29. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.
Art. 24. Modifiche alla
1. [40].
2. [41].
Art. 25. Modifiche alla
1. [42].
2. [43].
Capo VI
Disposizioni in materia di commercio
Art. 26. Modifiche alla
1. [44].
2. [45].
Art. 27. Modifica all'articolo 22 (Interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane) della
1. [46].
2. [47].
Art. 28. Disposizioni transitorie in materia di distribuzione dei carburanti.
1. Fino all'adeguamento della legislazione provinciale al
2. Fino al termine indicato dal comma 1 il trasferimento di impianti stradali in esercizio è subordinato alla chiusura di almeno due impianti preesistenti, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge; tale disposizione non si applica nei casi di trasferimento effettuato in osservanza di norme o conseguente a provvedimenti di enti pubblici ovvero a modifiche strutturali della viabilità.
3. Per le domande di apertura e di trasferimento di impianti stradali o ad uso privato presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora rispettivamente assentite o autorizzate continuano ad applicarsi le norme previgenti alla presente legge.
[3 bis. Il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato con scadenza successiva alla data del 31 dicembre 2002, ad eccezione degli impianti per cantieri temporanei, per cave e per le relative aree di lavorazione, può essere disposto esclusivamente con riferimento a capacità di stoccaggio superiori a 10 metri cubi.] [49]
4. [50].
Art. 29. Disposizioni transitorie in materia di disciplina dell'attività commerciale e modifiche alla
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adeguamento della normativa provinciale al
2. Non è più richiesto il parere delle commissioni di cui agli articoli 10 e 11 della
3. Per il rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 22, primo comma, 23, primo comma, e 33 della
4. La disposizione di cui all'articolo 37, comma 1, della
5. Fino all'entrata in vigore della legge provinciale di adeguamento al predetto decreto legislativo concernente la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, e comunque non oltre il 31 ottobre 1999, è altresì sospeso il rilascio di autorizzazioni riguardanti l'apertura e l'ampliamento di esercizi per il commercio al dettaglio di cui all'articolo 21 e all'articolo 23, secondo comma, della
6. A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni indicate dal sopraccitato decreto legislativo concernente la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, per la disciplina del registro esercenti il commercio cessa di applicarsi l'articolo 19 della
7. [51].
8. [52].
Art. 30. Introduzione dell'articolo 24 bis nella
1. [53].
2. Per i fini di cui al presente articolo, con la tabella B allegata alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
Art. 31. Modifiche alla
Capo VII
Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 32. Modifiche alla
1. [56].
2. [57].
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.
Art. 33. Modifiche alla
[1. [59].
2. [60].
3. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 27 della
4. I consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti dalla Giunta provinciale come regolarmente costituiti a condizione che:
a) l'adesione al consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado sia stata deliberata dalle assemblee dei consorzi di miglioramento fondiario aderenti;
b) la costituzione del consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado sia stata approvata dalla Giunta provinciale;
c) i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado provvedano ad adeguare gli statuti alle disposizioni di cui all'articolo 28 bis della
Art. 34. Modifica all'articolo 60 (Disposizione transitoria per l'attuazione del regolamento CEE n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli) della
1. [61].
2. [62].
Art. 35. Modifiche alla
Capo VIII
Disposizioni in materia di caccia
Art. 36. Modifiche alla
1. [64].
2. [65].
3. Il comma 2 dell'articolo 33 della
4. L'articolo 29 della
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.
Capo IX
Disposizioni in materia di foreste
Art. 37. Modifica alla
1. [66].
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.
Art. 38. Modifiche alla
[1. [68].
2. [69].
3. [70].
4. [71].
5. [72].
6. La modifica alla
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.]
Art. 39. Modifica alla
[1. [74].
2. La modifica apportata alla
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.]
Capo X
Disposizioni in materia di energia
Art. 40. Modifiche alla
1. [75].
2. [76].
3. [77].
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.
Capo XI
Disposizioni in materia di espropriazioni
Art. 41. Modifiche alla
1. - 14. [78].
15. Le disposizioni sulla rideterminazione dell'indennità previste dall'articolo 9 della
16. Per le indennità definite ai sensi del titolo I, capo III, della
17. Le disposizioni sull'anticipazione dell'indennità di cui all'articolo 46 della
18. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 12 del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.
Capo XII
Disposizioni in materia di lavori pubblici, viabilità e opere pubbliche
Art. 42. Modifiche alla
1. (comma non vistato).
2. [80].
3. [81].
4. [82].
Art. 43. Interventi straordinari per la viabilità provinciale.
1. La Provincia è autorizzata, previa intesa con le società concessionarie di autostrade, ad assumere in tutto o in parte gli oneri conseguenti al verificarsi di eventi comportanti l'interruzione o la limitazione temporanea della circolazione sulla viabilità di competenza provinciale e derivanti dalla deviazione del traffico, limitatamente al tratto autostradale alternativo alla rete viaria ordinaria interessata, necessaria a far fronte a situazioni temporanee di grave disagio alla circolazione stessa.
2. La Provincia è autorizzata ad adottare i provvedimenti di assunzione degli oneri di cui al comma 1 anche per far fronte a situazioni di grave disagio sulla rete viaria di competenza provinciale verificatesi dopo il 1° gennaio 1998 e derivanti dalla interruzione o dalla limitazione alla circolazione su strade di proprietà della Provincia e dello Stato.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.
Art. 44. Modifiche alla
1. - 9. [83]
Art. 45. Modifiche all'articolo 35 della
1. - 2. [84]
Capo XIII
Disposizioni in materia di protezione civile
Art. 46. Modifica alla
1. [85].
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.
Art. 47. Disposizioni in materia di servizi di elisoccorso sanitario e modifica alla
1. Per l'espletamento dell'attività di soccorso sanitario a mezzo di elicottero l'azienda provinciale per i servizi sanitari si avvale in via prioritaria del corpo permanente dei vigili del fuoco, sulla base di convenzione, nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta provinciale secondo la vigente normativa statale e in armonia con gli obiettivi e le finalità stabiliti dagli atti di indirizzo e coordinamento relativi ai livelli di assistenza sanitaria di emergenza.
2. Con le direttive di cui al comma 1 la Giunta provinciale stabilisce altresì le modalità di organizzazione e di funzionamento del servizio, i criteri di determinazione dei corrispettivi a carico dell'azienda provinciale per i servizi sanitari e delle misure delle compartecipazioni degli utenti alla spesa.
3. [86].
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno effetto dal 1° gennaio 1999. Con effetto dalla medesima data è abrogato il comma 2 dell'articolo 76 della
Capo XIV
Disposizioni in materia di acque pubbliche
Art. 48. Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee. [87]
1. E' fissato alla data del 31 ottobre 2001 il termine utile per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, sia superficiali che sotterranee, ai sensi degli articoli 3 e 4 del
a) di derivazioni di acque iscritte negli elenchi approvati con regio decreto 15 gennaio 1942 (Approvazione dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Trento) e con deliberazione della Giunta provinciale 16 novembre 1990, n. 14341;
b) per le quali l'acqua utilizzata, ivi compresa quella sotterranea, sia divenuta pubblica ai sensi dell'articolo 1 della
c) previste dall'articolo 25, comma 2, della
d) di derivazioni di acque iscritte negli elenchi di cui alla lettera a) e per le quali siano state realizzate varianti ai sensi dell'articolo 49 del
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le domande presentate per i casi e nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 7 (Differimento dei termini per le domande di riconoscimento o concessione di acque pubbliche) della
2 bis. Agli enti locali o ai soggetti cui è affidata la gestione del servizio di acquedotto è riconosciuto il titolo a derivare fino al 31 dicembre 2018 con riguardo alle utilizzazioni in atto volte ad assicurare il servizio medesimo, che risultino dalla ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici approvata con deliberazione della Giunta provinciale, usufruite prima del 3 ottobre 2000 e non ancora formalmente assentite. Per tali casi si applica la disciplina concernente il pagamento del canone prevista dal comma 1 dell'articolo 51 nonché l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 50 [89].
3. Il titolo a derivare acqua pubblica ai sensi del comma 2 scade il 31 dicembre 2018. Le predette utenze sono disciplinate dagli articoli 50 e 51, nonché dall'articolo 41, commi 1 e 4, della
3 bis. Le varianti di titoli a derivare acqua pubblica costituite ai sensi di quest'articolo scadono alla data di scadenza delle relative concessioni originarie [91].
4. Qualora le domande di cui al comma 1 si riferiscano a grandi derivazioni a scopo idroelettrico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 sexies, comma 1 bis, della
5. Il presente articolo si applica anche per le utenze a uso domestico, riferite ad acque sotterranee, già disciplinate dall'articolo 93 del
Art. 49. Usi delle acque irrigue e di bonifica.
1. Secondo quanto disposto dall'articolo 27 della
2. Per le disposizioni di cui al comma 1, la Giunta provinciale provvederà con proprio regolamento.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.
Art. 50. Attività di controllo sulle utenze di acque pubbliche.
1. Una volta presentata la domanda di riconoscimento, di concessione o di variante di utenze di acque pubbliche ai sensi dell'articolo 48, il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche può imporre con atto motivato, nei casi di necessità di tutela del regime idraulico del corpo idrico derivato ovvero di tutela di utenze già assentite, la modifica, la limitazione ovvero la cessazione temporanea o definitiva della derivazione. In tal caso l'utente ha diritto esclusivamente a una riduzione del canone demaniale in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile.
2. Nei casi di necessità di tutela del regime idraulico del corpo idrico derivato il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche può imporre con atto motivato il rilascio in alveo del residuo minimo d'acqua previsto dall'articolo 17 della
Art. 51. Decorrenza dei canoni per le utenze di acque pubbliche.
1. I canoni riferiti a tutte le utenze per le quali è stata presentata, ai sensi dell'articolo 48, domanda di riconoscimento, di concessione o di variante di acque utilizzate, decorrono dalla data del 1° gennaio 1999 o dalla data di inizio dei lavori di realizzazione delle opere di derivazione, se successiva alla data predetta [92].
2. [Il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 48 è in ogni caso subordinato al pagamento dei canoni dovuti ai sensi del comma 1] [93].
3. Il servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche chiede il pagamento dei canoni dovuti con riferimento ai dati riportati nelle domande. Se, a seguito di verifiche dell'utenza, si accerta un'utilizzazione quantitativamente o tipologicamente difforme da quella risultante dalla domanda, sono disposti il conguaglio dei pagamenti effettuati e la rettifica del titolo a derivare [94].
4. Quest'articolo si applica anche in tutti i casi in cui venga accertata l'esistenza di utenze in atto sprovviste di titolo a derivare. In tal caso rimane ferma l'applicazione dell'articolo 16 sexies della
Art. 52. Procedimenti pendenti per la concessione di nuove utenze di acque pubbliche.
1. Il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione di avvisi concernenti le domande di concessione o di variante di derivazione di acque pubbliche che alla data del 31 dicembre 1997 risultavano pendenti presso il servizio medesimo da almeno dieci anni e per le quali nel medesimo periodo i richiedenti non abbiano svolto alcun atto di impulso procedimentale né, sulla base delle informazioni disponibili, abbiano comunque realizzato le iniziative oggetto delle domande.
2. Copia del Bollettino ufficiale riportante gli avvisi di cui al comma 1 è trasmessa ai comuni al cui territorio le singole domande si riferiscono, affinché ne curino la pubblicazione all'albo pretorio per almeno sessanta giorni consecutivi.
3. Coloro che hanno presentato domanda di concessione o di variante possono confermare il loro interesse alla prosecuzione del procedimento mediante istanza da presentare al servizio acque pubbliche e opere idrauliche entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza della pubblicazione degli avvisi all'albo pretorio.
4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia stata presentata l'istanza ivi prevista, il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche dichiara l'estinzione del procedimento.
5. Gli avvisi di cui al comma 1 recano menzione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
Art. 53. Misure organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia di acque pubbliche.
1. Ai fini dell'applicazione della
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.
Art. 54. Sanzioni amministrative in materia di acque pubbliche.
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, la violazione delle disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e del
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 49, primo comma, e 95 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 è punita con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della
4. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio provinciale.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni accertate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. I procedimenti relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, purché d'importo non superiore a lire 100.000, conseguenti alle violazioni delle disposizioni statali richiamate dal comma 1 e non ancora conclusi alla data del 15 settembre 1998 sono estinti d'ufficio [96].
5 bis. Ove siano accertate violazioni delle disposizioni indicate dai commi 1 e 2 trovano applicazione le disposizioni procedurali stabilite dall'articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) [97].
Art. 55. Modifica alla
1. [98].
2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della
Art. 56. Modifiche all'articolo 38 (Disposizioni in materia di utenze d'acqua pubblica) della
1. [99].
2. [100].
Capo XV
Disposizioni in materia di ambiente
Art. 57. Modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Prime disposizioni di adeguamento alla disciplina statale concernente la gestione dei rifiuti.
1. - 21. [101].
22. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.
23. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 12, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D.
Art. 58. Disposizioni interpretative degli articoli 17 quinquies e 78 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
1. La disciplina relativa ai rifugi alpini contenuta negli articoli 17 quinquies, come da ultimo modificato dall'articolo 41 della
Art. 59. Abrogazione di disposizioni del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e disposizioni transitorie in materia ambientale e di gestione dei rifiuti.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.:
a) l'articolo 26, commi 6 e 7, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della
b) l'articolo 50, comma 9, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della
c) l'articolo 69, comma 3, come sostituito dall'articolo 47 della
d) l'articolo 79, come sostituito dall'articolo 58 della
e) l'articolo 80, come da ultimo modificato dall'articolo 19 della
f) l'articolo 81, come da ultimo modificato dall'articolo 14 della
g) l'articolo 82, come sostituito dall'articolo 61 della
h) l'articolo 83, comma 6, come sostituito dall'articolo 62 della
i) l'articolo 84, commi 5 e 6, come da ultimo modificato dall'articolo 38 della
j) l'articolo 85, come sostituito dall'articolo 64 della
k) l'articolo 87, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della
l) l'articolo 88, comma 4, come da ultimo modificato dall'articolo 20 della
m) l'articolo 89, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della
n) l'articolo 92, commi 2, 2 bis e 3, come da ultimo modificato dall'articolo 21 della
o) l'articolo 92 bis, come introdotto dall'articolo 29 della
p) l'articolo 94, come introdotto dall'articolo 73 della
q) l'articolo 95, commi 1, 2, 3 e 4, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della
r) l'articolo 99, come introdotto dall'articolo 79 della
2. E' inoltre abrogata la
3. Per la definizione dei procedimenti sanzionatori attivati ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e della
4. Le sanzioni amministrative previste per la violazione della disciplina concernente i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione pertinenti al controllo sulla gestione dei rifiuti si applicano esclusivamente con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 18 - come modificato dall'articolo 3 del
5. Resta ferma la validità degli atti emanati sulla base delle disposizioni legislative abrogate dai commi 1 e 2; tali atti rimangono soggetti alle disposizioni della parte III del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come modificate dalla presente legge.
6. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore della presente legge in dipendenza delle disposizioni legislative abrogate dai commi 1 e 2 sono definiti secondo le procedure previste dalle predette disposizioni legislative.
7. Con apposito regolamento di esecuzione sono stabilite le direttive e le prescrizioni, anche temporali, dirette a regolare l'ordinato passaggio dal regime normativo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge al regime normativo risultante dalle modificazioni introdotte dall'articolo 57 e dalle abrogazioni disposte dal comma 1 del presente articolo. In ogni caso la modificazione di cui all'articolo 57, comma 11, ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1999.
8. All'approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate e dell'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'articolo 77 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come modificato dall'articolo 57 della presente legge, si provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo. In attesa della predisposizione dei predetti strumenti valgono le indicazioni del piano generale di previsione e prevenzione di cui all'articolo 6 della
Art. 60. Prime disposizioni di adeguamento alla
1. Ai fini della tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico si applica nel territorio della provincia di Trento la disciplina stabilita dalla
2. Sono abrogate le disposizioni di cui alla
3. Le funzioni derivanti dalle norme statali citate al comma 1 sono esercitate rispettivamente dalla Provincia e dai comuni secondo quanto stabilito dalle medesime norme, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ad esclusione delle funzioni attinenti alla pianificazione e programmazione provinciale e di quelle riservate alla Giunta provinciale a norma dell'articolo 3 della
4. La vigilanza sull'applicazione delle norme statali citate al comma 1 è esercitata dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dal personale incaricato dai comuni. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 9 della
5. Ove dai controlli risulti che i livelli delle emissioni e delle immissioni sonore non siano conformi alle prescrizioni normative o a quelle amministrative in vigore, il sindaco del comune territorialmente competente, indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi alle citate prescrizioni entro un congruo termine. Il provvedimento di diffida può contenere, in alternativa, misure e prescrizioni di minimizzazione delle emissioni, ove siano avviati programmi o procedure di rilocalizzazione o di dismissione dell'attività e degli impianti, e stabilire il termine finale entro il quale dev'essere sospesa l'attività o devono essere chiusi o disattivati gli impianti e i macchinari [102].
6. In caso di inosservanza della diffida il sindaco può ordinare, avuto riguardo ai danni per la salute pubblica e per l'ambiente, la sospensione dell'attività oppure, ove possibile, la chiusura dei singoli impianti o macchinari che generano l'inquinamento per il tempo necessario all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove l'interessato, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni è ordinata, da parte dello stesso sindaco, la chiusura definitiva dell'attività o il fermo degli impianti o dei macchinari che generano le emissioni.
7. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, il sindaco può chiedere il supporto tecnico dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.
8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9 della
8 bis. I comuni possono esonerare dall'osservanza dei valori limite differenziali d'immissione gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti il 31 dicembre 2003 che rispettino o possano rispettare, anche a seguito di misure di risanamento, i valori limite assoluti di immissione, ove sia dimostrata l'impossibilità di rispettare il criterio differenziale in ragione dell'assetto urbanistico esistente e dell'eccessiva onerosità dell'intervento di adeguamento [103].
9. Per la definizione dei procedimenti sanzionatori attivati ai sensi delle disposizioni provinciali di cui al comma 2 prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni e le procedure in vigore antecedentemente alla medesima data.
10. Ferme restando le norme transitorie stabilite dalla disciplina statale citata dal comma 1, con apposita deliberazione della Giunta provinciale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di corrispondenza e di eventuale adeguamento delle classificazioni in aree, approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della
11. Con apposito regolamento di esecuzione sono stabilite le ulteriori norme necessarie per l'attuazione del presente articolo; in particolare il regolamento stabilisce le direttive e le prescrizioni, anche temporali, dirette a regolare l'ordinato passaggio dal regime normativo dettato dalla
12. Resta ferma la validità degli atti emanati sulla base delle disposizioni legislative abrogate dal comma 2; i medesimi atti rimangono soggetti alle disposizioni del presente articolo. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore della presente legge in attuazione delle disposizioni legislative abrogate dal comma 2 sono definiti secondo le procedure ivi previste.
13. Nelle autorizzazioni di spesa già disposte o da disporre per i fini di cui alle singole leggi provinciali sono incluse - ove non espressamente stabilito diversamente - anche le spese per l'attuazione degli interventi di competenza della Provincia ai sensi del presente articolo.
14. I comuni provvedono alla realizzazione delle opere di loro competenza ai sensi della
15. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.
Art. 61. Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. [104]
1. La disciplina per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è stabilita con apposito regolamento, in coerenza con le finalità, i principi di riforma economico-sociale e le definizioni stabiliti dalla
2. In particolare il regolamento stabilisce:
a) i criteri e le procedure per la localizzazione delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici - ferma restando l'applicazione per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva della
b) i criteri e le procedure per la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kw o comunque rientranti nella competenza della Provincia ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale, nel rispetto delle disposizioni statali approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5 della
c) le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, quali criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
d) le modalità per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni alla realizzazione, alla modificazione e al potenziamento delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2 della
e) le modalità e le procedure d'integrazione del procedimento amministrativo previsto dalla
f) i criteri, le modalità e le procedure di adeguamento, di risanamento o di delocalizzazione delle stazioni, dei sistemi o impianti radioelettrici e degli elettrodotti di competenza provinciale, anche a modifica della
g) le procedure per l'emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo;
h) l'individuazione delle strutture provinciali o degli enti funzionali alla Provincia e degli enti locali competenti all'emanazione degli atti previsti dal regolamento in attuazione delle lettere da a) a g), al controllo e all'irrogazione e introito delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni statali;
i) le modalità di espressione del parere previsto dall'articolo 01, comma 4, del
j) le modalità per la realizzazione e la gestione del catasto provinciale, in coordinamento con quello nazionale, delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi nel territorio provinciale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
k) la disciplina per la stipulazione di accordi di programma in alternativa o a integrazione delle procedure previste per la costruzione, l'adeguamento, il risanamento o la delocalizzazione degli elettrodotti e delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, al fine di promuovere tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio.
3. Ai fini della localizzazione, gli impianti indicati dal comma 2, lettere a) e b), sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con
4. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 81 della
5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento provinciale previsto dal presente articolo, avuto anche riguardo alle disposizioni transitorie che saranno dallo stesso stabilite, continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della
6. In attesa della definizione delle metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
7. La disciplina delle procedure di autorizzazione stabilita dalla
Capo XVI
Disposizioni in materia di urbanistica
Art. 62. Modifica alla
1. [105].
Art. 63. Modifica alla
1. [106].
2. Per i fini di cui al comma 1, qualora non abbiano ancora provveduto ad inviare le domande di sanatoria alla Provincia, i comuni trasmettono le domande pendenti al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della
Art. 64. Sostituzione dell'articolo 109 della
1. [107].
Art. 65. Modifiche alle disposizioni della
Art. 66. Modifiche alle disposizioni della
Capo XVII
Disposizioni in materia d'igiene e sanità
Art. 67. Modifiche alla
Art. 68. Prestazioni di assistenza sanitaria.
1. La Giunta provinciale, nell'osservanza degli indirizzi e obiettivi della programmazione sanitaria provinciale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, definisce il quadro delle prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza definiti dalla normativa nazionale e comunitaria, da assicurare agli iscritti del servizio sanitario provinciale. Con deliberazioni della Giunta provinciale sono annualmente disciplinati, per ciascuna tipologia di prestazioni, le condizioni, i limiti e le modalità di accesso alle predette prestazioni, ivi inclusa la compartecipazione degli assistiti alla spesa.
2. Nell'osservanza del principio della libera scelta delle strutture e dei professionisti eroganti da parte degli assistiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del
3. La Giunta provinciale emana direttive per agevolare l'accesso alle prestazioni comprese nei livelli uniformi di assistenza definiti dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo agli assistiti in condizione di maggior bisogno o affetti da particolari patologie, e promuove intese e accordi con operatori singoli o associati per favorire l'erogazione di prestazioni o la fornitura di presidi e di apparecchi protesici a condizioni di miglior favore per gli assistiti.
4. La Provincia promuove tra gli operatori e gli utenti la massima diffusione delle informazioni relative alle prestazioni sanitarie e al loro accesso, nonché il puntuale aggiornamento della carta dei servizi.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.
Art. 69. Inquadramento dei medici specialisti ambulatoriali Convenzionati nei ruoli del personale del servizio sanitario provinciale.
1. La Giunta provinciale, nell'ambito del riordino delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale, individua aree di attività specialistica, con riferimento alle quali la Giunta medesima disciplina le modalità per l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale del servizio sanitario provinciale, al primo livello dirigenziale, degli specialisti ambulatoriali convenzionati che si trovano nelle condizioni soggettive indicate dall'articolo 34, comma 1, della
2. L'inquadramento è disposto previa formulazione del giudizio di idoneità previsto dal regolamento di cui al
3. Nell'ambito del riordino di cui al comma 1 la Giunta provinciale individua le esigenze di prestazioni specialistiche ambulatoriali e determina le modalità per assicurare la relativa copertura; la Giunta emana altresì direttive per la riduzione dei costi dell'assistenza specialistica ambulatoriale.
Art. 70. Valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni socio-sanitarie.
1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 59, comma 57, della
Art. 71. Riapertura del termine previsto dall'articolo 56, comma 6, della
1. Il termine di un anno previsto dall'articolo 56, comma 6, della
Art. 72. Erogazione gratuita dei farmaci per il multitrattamento Di Bella (MDB). [111]
[1. La Provincia, allo scopo di promuovere interventi di cura delle persone affette da patologie oncologiche, assicura agli iscritti al servizio sanitario provinciale l'erogazione, quale prestazione aggiuntiva, con oneri a carico dello stesso servizio, dei farmaci prescritti per il multitrattamento Di Bella (MDB), secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale.
2. Le spese per i farmaci di cui al comma 1 prescritti successivamente al 1° gennaio 1998 sono rimborsati secondo i criteri e le misure stabiliti dalla Giunta provinciale.
3. Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 si applicano fino alla conclusione delle sperimentazioni di cui all'articolo 1 del
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nella allegata tabella C].
Art. 73. Abrogazioni di leggi e di disposizioni in materia sanitaria.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 sono abrogate, fatti salvi gli effetti già prodotti e gli eventuali atti successivi conseguenti, le seguenti norme:
a)
b) articolo 13 della
c)
d) articoli 14, 15 e 16 della
e) capo II della
f) articolo 20 e articolo 24, come modificato dall'articolo 37 della
g) articolo 21 della
h) articolo 11, come modificato dall'articolo 45 della
i) articolo 45 della
2. Sono abrogate le leggi provinciali 28 aprile 1975, n. 19 (Fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera), 13 agosto 1979, n. 5 (Fondo sanitario provinciale), come da ultimo modificata dalla
3. E' abrogato il capo II della
4. I commi 2 e 3 dell'articolo 36 della
Art. 74. Costituzione del comitato di coordinamento operante in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
1. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro), nell'ambito della provincia di Trento è composto da:
a) il Presidente della Giunta provinciale o suo delegato, che lo presiede;
b) il dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia di igiene e sanità pubblica;
c) il direttore della direzione igiene e sanità pubblica dell'azienda provinciale per i servizi sanitari;
d) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di servizi antincendi;
e) il dirigente del dipartimento regionale dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
f) il direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
g) un membro designato dal consorzio dei comuni della provincia di Trento;
h) un rappresentante dei lavoratori, individuato di concerto dalle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative fra i rappresentanti per la sicurezza, di cui all'articolo 18 del
2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale, che dispone altresì in ordine alle modalità di funzionamento dello stesso.
3. Per ognuno dei componenti di cui alle lettere da b) a h) del comma 1 è nominato un componente supplente.
4. Ai componenti del comitato sono corrisposti, ove spettanti, i compensi e i rimborsi delle spese previsti dalla normativa provinciale in materia.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D.
Art. 75. Disposizioni sui servizi cimiteriali e sulla costruzione e l'ampliamento dei cimiteri.
1. Nel territorio della provincia autonoma di Trento trova applicazione il regolamento di polizia mortuaria di cui al
2. Nei cimiteri possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal comune e residenti fuori da esso, purché nati nel comune o ivi residenti al momento della nascita.
3. I criteri di utilizzazione delle fosse possono essere integrati con regolamento comunale al fine di rispettare e valorizzare le tradizioni locali in materia di culto dei morti, sempre che siano garantiti i tempi di mineralizzazione; può inoltre venire prolungato il periodo di rotazione.
3 bis. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 46, primo comma, della
4. Gli edifici esistenti nella fascia di rispetto cimiteriali possono essere ricostruiti e trasformati senza aumento di volume nei limiti delle norme urbanistiche. Gli edifici esistenti possono altresì essere ampliati al fine di migliorarne le condizioni di utilizzo, purché la distanza dell'ampliamento rispetto al cimitero non sia inferiore a quella dell'edificio preesistente, nel rispetto degli strumenti di pianificazione in vigore e fermo restando il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie.
5. L'approvvigionamento di acqua potabile e la dotazione di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero sono assicurati nei nuovi cimiteri e nei cimiteri esistenti in caso di loro ampliamento e ristrutturazione.
6. Per garantire il massimo rispetto delle tradizioni locali e ferme restandole esigenze di carattere igienico-sanitario, negli interventi di sistemazione dei cimiteri dev'essere mantenuta di norma, salvo giustificati motivi di ordine tecnico, la recinzione esistente nella forma e nelle dimensioni esistenti [113].
7. I comuni contermini possono costituirsi in consorzio ai fini di dotarsi di depositi di osservazione ed obitori, camere mortuarie e sale autopsie, previsti dal
7 bis. La competenza al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 27, 28 e 29 del
7 ter. Al fine di adeguare le previsioni del
Capo XVIII
Disposizioni in materia di assistenza e previdenza
Art. 76. Modifica alla
1. [116].
Art. 77. Disposizioni sul recupero delle prestazioni assistenziali percepite indebitamente.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 260, 261, 262, 263 e 265, della
2. A domanda dell'interessato, da presentare entro i termini stabiliti dalla Giunta provinciale, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme relative a prestazioni indebitamente percepite tra il 1° gennaio 1996 e la data di entrata in vigore della presente legge; in tale caso il reddito di cui all'articolo 1, comma 260, della
3. Nel caso sia accertato il diritto all'applicazione di quanto stabilito dal presente articolo, sono sospese le eventuali procedure di riscossione coattiva in corso e sono restituite al richiedente le somme dallo stesso versate a titolo di restituzione dell'indebito eccedenti quanto dovuto ai sensi dei commi 260 e 261 dell'articolo 1 della
4. Agli oneri e alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nelle allegate tabelle C e D.
Art. 78. Modifiche all'articolo 35 (Organi dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa) della
1. [117].
2. [118].
3. La modifica apportata dal comma 2 del presente articolo all'articolo 35 della
Art. 79. Edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena.
1. In relazione ai protocolli d'intesa tra la Provincia ed il Ministero di grazia e giustizia, la Giunta provinciale è autorizzata a promuovere convenzioni con la competente amministrazione statale e i comuni interessati al fine di realizzare stabilimenti carcerari da cedere in permuta ai sensi della
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano ogni rapporto connesso con le finalità di cui al comma 1 e in particolare gli aspetti relativi all'individuazione e all'acquisizione delle aree, alla progettazione delle opere, all'affidamento dei lavori, alle modalità di finanziamento e all'individuazione degli immobili oggetto di permuta.
3. Per la realizzazione degli stabilimenti carcerari con legge finanziaria sono autorizzati appositi stanziamenti a carico del bilancio della Provincia, alla cui utilizzazione si provvede secondo quanto stabilito dalle convenzioni di cui ai commi 1 e 2.
Capo XIX
Disposizioni in materia di scuole dell'infanzia
Art. 80. Modifica alla
1. [119].
Art. 81. Modifiche alla
1. [120].
2. [121].
3. [122].
4. L'articolo 53 della
5. [123].
Art. 82. Abrogazione di disposizioni della
1. L'articolo 7 della
Capo XX
Disposizioni in materia di istruzione
Art. 83. Modifiche alla
1. [124].
[2. I regolamenti attuativi dell'articolo 1 della
[3. L'articolo 2 della
[4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 dell'articolo 1 della
Art. 84. Disposizioni per la continuità di servizio degli incarichi di sostegno. [128]
[1. Al fine di assicurare una maggiore efficacia agli interventi di sostegno per gli alunni portatori di handicap il sovrintendente scolastico, ove siano esaurite le graduatorie per il sostegno agli alunni delle scuole elementari o le graduatorie di supplenza di scuole secondarie e i relativi elenchi per il sostegno, dispone la rideterminazione delle predette graduatorie ed elenchi, ai fini del conferimento delle relative supplenze.
2. La rideterminazione delle graduatorie e degli elenchi deve essere effettuata in tempo utile per consentire l'assunzione degli insegnanti dal 1° settembre.
3. In caso di esaurimento delle graduatorie e degli elenchi provinciali per le supplenze per il sostegno, il sovrintendente scolastico, al fine di assicurare la continuità degli interventi educativi di sostegno, delega i capi d'istituto a conferire le supplenze sul sostegno scorrendo i rispettivi elenchi d'istituto. Il sovrintendente autorizza immediatamente i capi d'istituto ad assumere dal 1° settembre i supplenti temporanei necessari per la copertura dei posti disponibili. Su detti posti i supplenti rimangono sino a quando non vi assuma servizio il personale di ruolo o supplente assegnato.]
Art. 85. Ulteriori modifiche alla
1. - 11. [129]
[12. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.] [130]
Art. 86. Modifiche alla
[1. [132].
2. [133].
3. [134].
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.]
Art. 87. Modifica alla
1. [135].
2. Per i fini di cui al presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.
Art. 88. Modifiche alla
[1. [137].
2. [138].
3. [139].
4. [140].
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.]
Art. 89. Misure per il completamento dei programmi di edilizia scolastica.
1. Al fine del definitivo completamento di opere già finanziate sui programmi dell'edilizia scolastica, la Giunta provinciale è autorizzata, per l'anno 1998, a procedere a una verifica straordinaria dei programmi in corso di attuazione e non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge e a sostenere eventuali e maggiori spese sopravvenute utilizzando economie di spesa conseguenti alla verifica medesima. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità d'attuazione del presente articolo.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.
Capo XXI
Disposizioni in materia di attività culturali
Art. 90. Partecipazione della Provincia alla Fondazione orchestra Haydn di Bolzano e di Trento.
1. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare, fino all'importo di lire 2.000.000.000, al fondo di dotazione della Fondazione orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e di Trento, di seguito denominata fondazione, quale ente culturale di interesse provinciale, secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Lo schema di statuto della fondazione è preventivamente approvato dalla Giunta provinciale e prevede una rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo proporzionata all'entità della partecipazione provinciale al fondo di dotazione di cui al comma 1. Lo statuto prevede altresì che i rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale.
3. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo della fondazione e in tutti gli atti necessari al conseguimento delle finalità di cui al comma 1.
4. In relazione all'attività svolta dalla fondazione, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente somme sulla base di programmi preventivamente concordati con la Provincia.
5. Per i fini di cui al comma 1, con la tabella B allegata alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per l'anno 1998. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D.
Art. 91. Contributo aggiuntivo per la liquidazione dell'associazione "Museo dell'aeronautica G. Caproni".
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'associazione "Museo dell'aeronautica G. Caproni" un contributo aggiuntivo a quanto stabilito all'articolo 47 della
2. La Giunta provinciale determina col provvedimento di concessione le modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per i fini di cui al comma 1, con la tabella B allegata alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per l'anno 1998.
Art. 92. Modifiche alla
1. [141].
2. [142].
Capo XXII
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 93. Riferimento delle spese e copertura degli oneri.
1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella B, la medesima tabella riporta le nuove spese così come autorizzate nei relativi articoli.
2. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella C, le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle norme di riferimento richiamate nella medesima tabella C e ai capitoli ivi indicati.
3. Per il triennio 1998 - 2000 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.
4. I fondi eccedenti la differenza tra nuove entrate e oneri da coprire di cui all'allegata tabella D sono destinati ad integrare il fondo per nuovi provvedimenti legislativi in corso - spese in conto capitale - interventi del programma di Giunta (capitolo 84180/001), con le variazioni di bilancio di cui alla presente legge.
Art. 94. Variazioni di bilancio.
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della
Art. 95. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Tabelle
(Omissis)
[1] Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 7 della
[2] Sostituisce l'art. 10 della
[3] Sostituisce l'art. 11 della
[4] Inserisce il comma 4 bis nell'art. 1 della
[5] Sostituisce il comma 7, art. 1 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[8] Comma così modificato dall'art. 3 della
[9] Comma inserito dall’art. 11 della
[10] Comma già modificato dall'art. 3 della
[11] Comma così modificato dall'art. 3 della
[12] Comma così modificato dall'art. 11 della
[13] Modifica il comma 1, art. 36 bis della
[14] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[15] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 6 della
[16] Sostituisce il comma 4, art. 17 della
[17] Comma abrogato dall'art. 42 della
[18] Comma abrogato dall'art. 42 della
[19] Comma abrogato dall'art. 42 della
[20] Comma abrogato dall'art. 42 della
[21] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[22] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 7 della
[23] Sostituisce il comma 10, art. 19 della
[24] Introduce l'art. 68 bis nella
[25] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[26] Sostituisce l'Allegato C alla
[27] Aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all'art. 87 della
[28] Aggiunge il comma 5 ter all'art. 92 della
[29] Sostituisce l'art. 4 della
[30] Articolo abrogato dall’art. 21 della
[31] Sostituisce l'art. 5 della
[32] Modifica il termine di cui all'art. 26 della
[33] Sostituisce il comma 4, art. 40 della
[34] Sostituisce il comma 3, art. 49 della
[35] Sostituisce il comma 1, art. 51 della
[36] Modifica la lettera d) del comma 1, art. 55 della
[37] Sostituisce il comma 8, art. 10 della
[38] Sostituisce il comma 5, art. 12 della
[39] Modificano la
[40] Inserisce l'art. 3 ter nella
[41] Sostituisce l'art. 38 della
[42] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 14 bis della
[43] Inserisce l'art. 14 ter nella
[44] Sostituisce il comma 6, art. 9 della
[45] Inserisce l'art. 15 bis nella
[46] Sostituisce il comma 1, art. 10 della
[47] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 22 della
[48] Comma così modificato dall'art. 23 della
[49] Comma inserito dall'art. 23 della
[50] Comma abrogato dall'art. 23 della
[51] Sostituisce il comma 3, art. 25 della
[52] Sostituisce le lettere b), c) e d) del primo comma, e il terzo comma dell'art. 54 della
[53] Inserisce l'art. 24 bis nella
[54] Sostituisce il secondo comma dell'art. 9, il primo comma dell'art. 15 e il primo comma dell'art. 16, ed abroga il secondo comma dell'art. 16 della
[55] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[56] Modifica il comma 2, art. 123 della
[57] Sostituisce la lettera e bis) del comma 2, art. 124 della
[58] Articolo abrogato dall'art. 36 della
[59] Sostituisce la rubrica del Capo VII della
[60] Inserisce l'art. 28 bis nella
[61] Articolo abrogato dall’art. 77 della
[62] Articolo abrogato dall’art. 77 della
[63] Articolo abrogato dall’art. 62 della
[64] Sostituisce il comma 3, art. 33 della
[65] Modifica il comma 3 bis, art. 33 della
[66] Aggiunge il terzo comma all'art. 9 della
[67] Articolo abrogato dall'art. 115 della
[68] Modifica il comma 5, art. 6 della
[69] Sostituisce il comma 5, art. 12 bis della
[70] Sostituisce il comma 6, art. 12 bis della
[71] Aggiunge il comma 6 bis all'art. 12 bis della
[72] Modifica il comma 6, art. 24 della
[73] Articolo abrogato dall’art. 48 della
[74] Modifica il comma 1, art. 8 bis della
[75] Sostituisce il comma 3, art. 3 della
[76] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 3 della
[77] Modifica il comma 1, art. 3 bis della
[78] Modificano la
[79] Per una riapertura del termine previsto dal presente comma, vedi l'art. 28 della
[80] Sostituisce la rubrica dell'art. 36 della
[81] Sostituisce il comma 1, art. 36 della
[82] Modifica il comma 1, art. 45 della
[83] Modificano la
[84] Modificano il comma 3, art. 35 della
[85] Inserisce i commi 1 bis e 1 ter nell'art. 7 della
[86] Sostituisce l'art. 18 ter della
[87] Articolo già sostituito dall'art. 41 della
[88] Comma così sostituito dall’art. 18 della
[89] Comma aggiunto dall’art. 18 della
[90] Comma così modificato dall'art. 26 della
[91] Comma inserito dall'art. 26 della
[92] Comma così modificato dall'art. 41 della
[93] Comma abrogato dall’art. 18 della
[94] Comma così sostituito dall’art. 18 della
[95] Comma così sostituito dall’art. 18 della
[96] Comma così modificato dall'art. 43 della
[97] Comma aggiunto dall’art. 62 della
[98] Sostituisce le lettere a) e b) del comma 1, art. 11 della
[99] Modifica il comma 1, art. 38 della
[100] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 38 della
[101] Modificano il D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.
[102] Comma così modificato dall’art. 14 della
[103] Comma inserito dall’art. 14 della
[104] Articolo modificato dall'art. 20 della
[105] Inserisce l'art. 5 bis nella
[106] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 1 della
[107] Sostituisce l'art. 109 della
[108] Modifica la
[109] Modifica la
[110] Modifica la
[111] Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'art. 62 della
[112] Comma inserito dall’art. 16 della
[113] Comma così sostituito dall'art. 63 della
[114] Comma aggiunto dall’art. 16 della
[115] Comma aggiunto dall’art. 16 della
[116] Aggiunge i commi 5 bis e 5 ter all'art. 3 della
[117] Modifica il comma 2, art. 35 della
[118] Abroga la lettera c) e sostituisce la lettera d) del comma 3, art. 35 della
[119] Modifica il comma 1, art. 5 della
[120] Sostituisce l'art. 21 della
[121] Modifica il comma 2, art. 46 della
[122] Modifica il comma 3, art. 48 della
[123] Modifica il comma 1, art. 54 della
[124] Comma abrogato dall'art. 119 della
[125] Comma abrogato dall'art. 119 della
[126] Comma abrogato dall'art. 119 della
[127] Comma abrogato dall'art. 119 della
[128] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[129] Abrogati dall'art. 119 della
[130] Comma abrogato dall'art. 119 della
[131] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[132] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 2 della
[133] Modifica il comma 1, art. 4 della
[134] Sostituisce l'art. 7 della
[135] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 7 della
[136] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[137] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 15 della
[138] Aggiunge la lettera b bis) al comma 1, art. 25 della
[139] Modifica il comma 2, art. 25 della
[140] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 25 della
[141] Aggiunge la lettera l bis) al comma 1, art. 2 della
[142] Sostituisce il comma 1 bis, art. 3 della