§ 6.1.82 - L.P. 11 settembre 1998, n. 10.
Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:11/09/1998
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate).
Art. 2.  Modifiche all'articolo 1 (Disposizioni per la formazione di un piano straordinario di opere pubbliche) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.
Art. 3.  Direttive per la formazione dei bilanci di previsione degli enti dipendenti della Provincia.
Art. 4.  Istituzione della tassa automobilistica provinciale.
Art. 5.  Istituzione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico.
Art. 6.  Modifica alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).
Art. 7.  Interventi a favore della comunità di Cavalese colpita dal sinistro del Cermis.
Art. 8.  Indennità di carica degli amministratori comprensoriali.
Art. 9.  Modifiche alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).
Art. 10.  Modifiche alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori).
Art. 11.  Disposizioni in materia di piani di opere pubbliche relativi ad interventi dei comprensori.
Art. 12.  Modifiche alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).
Art. 13.  Disposizioni per la limitazione delle assunzioni di personale della Provincia e degli enti dipendenti.
Art. 14.  Sostituzione dell'allegato C (Tabella della dotazione organica) alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8.
Art. 15.  Messa a disposizione di personale provinciale presso le sezioni di polizia giudiziaria.
Art. 16.  Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).
Art. 17.  Modifica alla legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali).
Art. 18.  Modifica alla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato).
Art. 19.  Modifica alla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese).
Art. 20.  Modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci).
Art. 21.  Modifiche alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera).
Art. 22.  Adesione al gruppo europeo di interesse economico (GEIE) per la partecipazione all'EXPO 2000 di Hannover.
Art. 23.  Modifiche alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile [...]
Art. 24.  Modifiche alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento).
Art. 25.  Modifiche alla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate).
Art. 26.  Modifiche alla legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio).
Art. 27.  Modifica all'articolo 22 (Interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane) della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10.
Art. 28.  Disposizioni transitorie in materia di distribuzione dei carburanti.
Art. 29.  Disposizioni transitorie in materia di disciplina dell'attività commerciale e modifiche alla legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di [...]
Art. 30.  Introduzione dell'articolo 24 bis nella legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento).
Art. 31.  Modifiche alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 (Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti).
Art. 32.  Modifiche alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova [...]
Art. 33.  Modifiche alla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 (Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura).
Art. 34.  Modifica all'articolo 60 (Disposizione transitoria per l'attuazione del regolamento CEE n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli) della legge provinciale 9 [...]
Art. 35.  Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura).
Art. 36.  Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e abrogazioni conseguenti.
Art. 37.  Modifica alla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi).
Art. 38.  Modifiche alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse).
Art. 39.  Modifica alla legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge [...]
Art. 40.  Modifiche alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia).
Art. 41.  Modifiche alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).
Art. 42.  Modifiche alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti).
Art. 43.  Interventi straordinari per la viabilità provinciale.
Art. 44.  Modifiche alla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).
Art. 45.  Modifiche all'articolo 35 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, in materia di accessi alle strade provinciali.
Art. 46.  Modifica alla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile).
Art. 47.  Disposizioni in materia di servizi di elisoccorso sanitario e modifica alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi).
Art. 48.  Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee.
Art. 49.  Usi delle acque irrigue e di bonifica.
Art. 50.  Attività di controllo sulle utenze di acque pubbliche.
Art. 51.  Decorrenza dei canoni per le utenze di acque pubbliche.
Art. 52.  Procedimenti pendenti per la concessione di nuove utenze di acque pubbliche.
Art. 53.  Misure organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia di acque pubbliche.
Art. 54.  Sanzioni amministrative in materia di acque pubbliche.
Art. 55.  Modifica alla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali).
Art. 56.  Modifiche all'articolo 38 (Disposizioni in materia di utenze d'acqua pubblica) della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5.
Art. 57.  Modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Prime disposizioni di adeguamento alla disciplina statale concernente la gestione dei rifiuti.
Art. 58.  Disposizioni interpretative degli articoli 17 quinquies e 78 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
Art. 59.  Abrogazione di disposizioni del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e disposizioni transitorie in materia ambientale e di gestione dei rifiuti.
Art. 60.  Prime disposizioni di adeguamento alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e abrogazione di disposizioni della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 [...]
Art. 61.  Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Art. 62.  Modifica alla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione).
Art. 63.  Modifica alla legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie (condono edilizio)).
Art. 64.  Sostituzione dell'articolo 109 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
Art. 65.  Modifiche alle disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 relative ai provvedimenti autorizzativi richiesti per le modificazioni del territorio.
Art. 66.  Modifiche alle disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 relative al contributo di concessione e alla vigilanza sull'attività urbanistica.
Art. 67.  Modifiche alla legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale).
Art. 68.  Prestazioni di assistenza sanitaria.
Art. 69.  Inquadramento dei medici specialisti ambulatoriali Convenzionati nei ruoli del personale del servizio sanitario provinciale.
Art. 70.  Valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni socio-sanitarie.
Art. 71.  Riapertura del termine previsto dall'articolo 56, comma 6, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10.
Art. 72.  Erogazione gratuita dei farmaci per il multitrattamento Di Bella (MDB).
Art. 73.  Abrogazioni di leggi e di disposizioni in materia sanitaria.
Art. 74.  Costituzione del comitato di coordinamento operante in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Art. 75.  Disposizioni sui servizi cimiteriali e sulla costruzione e l'ampliamento dei cimiteri.
Art. 76.  Modifica alla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale).
Art. 77.  Disposizioni sul recupero delle prestazioni assistenziali percepite indebitamente.
Art. 78.  Modifiche all'articolo 35 (Organi dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.
Art. 79.  Edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena.
Art. 80.  Modifica alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 27 (Norme in materia di insegnanti supplementari delle scuole dell'infanzia).
Art. 81.  Modifiche alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento).
Art. 82.  Abrogazione di disposizioni della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle [...]
Art. 83.  Modifiche alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio). Disposizioni per il completamento dell'autonomia delle [...]
Art. 84.  Disposizioni per la continuità di servizio degli incarichi di sostegno.
Art. 85.  Ulteriori modifiche alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29.
Art. 86.  Modifiche alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori).
Art. 87.  Modifica alla legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 (Norme in materia di edilizia universitaria).
Art. 88.  Modifiche alla legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore).
Art. 89.  Misure per il completamento dei programmi di edilizia scolastica.
Art. 90.  Partecipazione della Provincia alla Fondazione orchestra Haydn di Bolzano e di Trento.
Art. 91.  Contributo aggiuntivo per la liquidazione dell'associazione "Museo dell'aeronautica G. Caproni".
Art. 92.  Modifiche alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino).
Art. 93.  Riferimento delle spese e copertura degli oneri.
Art. 94.  Variazioni di bilancio.
Art. 95.  Entrata in vigore.


§ 6.1.82 - L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998.

(B.U. 15 settembre 1998, n. 38 - suppl. n. 1).

 

Capo I

Disposizioni in materia di programmazione, di bilancio, di tributi, di contratti

nonché interventi urgenti a favore della comunità di Cavalese

 

Art. 1. Modifiche alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate).

     1. [1].

     2. [2].

     3. [3].

     4. L'articolo 27 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 è abrogato.

     5. Le modifiche alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 apportate dal presente articolo hanno effetto a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 1 (Disposizioni per la formazione di un piano straordinario di opere pubbliche) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.

     1. [4].

     2. [5].

 

     Art. 3. Direttive per la formazione dei bilanci di previsione degli enti dipendenti della Provincia.[6]

[     1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, relative alle direttive per la formazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1995 degli enti dipendenti, si applicano anche per l'esercizio finanziario 1999.

     2. La Giunta provinciale emana le direttive di cui al comma 1 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge provinciale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.]

 

     Art. 4. Istituzione della tassa automobilistica provinciale.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita la tassa automobilistica provinciale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, dalla predetta data cessa l'applicazione nel territorio della provincia di Trento della tassa automobilistica erariale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43.

     2. In attesa di una disciplina organica della tassa automobilistica provinciale il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi, le modalità di applicazione del tributo, fatta eccezione per quanto disposto al comma 3, rimangono assoggettati alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953, nonché alle altre disposizioni previste per la tassa automobilistica erariale e regionale vigenti nel restante territorio nazionale. Sono comunque esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale, a decorrere dal pagamento avente scadenza nel mese di settembre 1999, i veicoli di proprietà della Provincia autonoma di Trento [7].

     3. Le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero, di rimborso e di applicazione delle sanzioni e il relativo contenzioso, nonché le modalità per la concessione di agevolazioni, di riduzioni, di esenzioni e di sospensioni, sono disciplinati con apposito regolamento di esecuzione del presente articolo [8].

     4. Il regolamento di cui al comma 3 può altresì prevedere l'affidamento a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, dell'attività di controllo e di riscossione della tassa automobilistica provinciale.

     5. La Giunta provinciale è autorizzata ad introdurre, con apposita deliberazione da approvare entro il 31 ottobre di ciascun anno, variazioni tariffarie a valere sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio dell'anno successivo, nei limiti di quanto disposto dalla normativa statale.

     6. Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico nazionale, approvato ai sensi dell'articolo 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); in sede di prima applicazione del presente articolo la Giunta provinciale può affidare, con apposita convenzione di durata massima di due anni, i servizi di controllo e di riscossione della tassa automobilistica provinciale all'Automobile club d'Italia (ACI).

     6 bis. L'intestatario è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica provinciale in caso di demolizione o furto del veicolo. L'esonero spetta a condizione che la consegna al centro autorizzato per la demolizione, o il furto regolarmente denunciato, siano avvenuti entro il termine utile per il pagamento relativo a ciascun periodo tributario, e che entro sessanta giorni dalla consegna o dal furto sia presentata domanda di annotazione al pubblico registro automobilistico. E' ammesso il rimborso della tassa eventualmente già corrisposta [9].

     7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D.

 

     Art. 5. Istituzione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, in conformità a quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è istituita l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (PRA) avente competenza sul territorio provinciale, di seguito denominata "imposta provinciale di trascrizione".

     2. L'imposta provinciale di trascrizione si applica agli atti e alle formalità individuate dalla tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 (Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro), come da ultimo modificata dal decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. L'imposta è corrisposta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta delle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione presso il PRA. Quando, in virtù dello stesso titolo di credito e dello stesso atto, devono eseguirsi più formalità, è dovuta una sola imposta. Sono comunque esonerati dal pagamento dell'imposta tutti gli atti e le formalità riguardanti i veicoli di proprietà della Provincia autonoma di Trento. Sono esonerati dal pagamento dell'imposta, inoltre, gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui alla tabella A, parte II, numero 31, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) di proprietà di persone non vedenti o sordomute, o dei familiari che hanno fiscalmente a carico tali persone [10].

     3. Al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione o delle relative sanzioni per omesso o ritardato pagamento sono solidamente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono richieste.

     4. L'ammontare dell'imposta provinciale di trascrizione è determinata per tipo e potenza dei veicoli nonché per le altre formalità di trascrizione sulla base di un'apposita tariffa approvata con deliberazione della Giunta provinciale, secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Con provvedimento da approvare entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre variazioni di tariffa, nei limiti di cui all'articolo 56, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

     5. La liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, le modalità di accertamento, di recupero e di rimborso, nonché l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento e il relativo contenzioso e le modalità per la concessione di eventuali agevolazioni, riduzioni, esenzioni, sono disciplinati con apposito regolamento di esecuzione [11].

     6. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 5 si applicano le norme statali che disciplinano l'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.

     7. Il regolamento di cui al comma 5 può inoltre stabilire l'affidamento, mediante convenzione, al concessionario del pubblico registro automobilistico ovvero a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle attività di liquidazione, di riscossione e di contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e dei relativi controlli, nonché dell'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento. Detti adempimenti possono essere affidati, con unica procedura, allo stesso concessionario della riscossione della tassa automobilistica provinciale [12].

     8. Per l'anno 1999 si applica la misura dell'imposta provinciale di trascrizione stabilita con decreto del Ministro delle Finanze ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In sede di prima applicazione del presente articolo la Giunta provinciale può affidare all'ACI, quale ente gestore del PRA, con apposita convenzione di durata massima di due anni, le attività di liquidazione, di riscossione e di contabilizzazione dell'imposta e dei relativi controlli nonché di applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento.

     9. Per quanto non espressamente disciplinato con il presente articolo si applicano le disposizioni previste dal titolo III del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

     10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D.

 

     Art. 6. Modifica alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).

     1. [13].

 

     Art. 7. Interventi a favore della comunità di Cavalese colpita dal sinistro del Cermis.

     1. In relazione alle caratteristiche di pubblica calamità inerenti al sinistro verificatosi in località Cermis nel comune di Cavalese il giorno 3 febbraio 1998, la Giunta provinciale approva, tenendo conto della proposta del comune di Cavalese, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di interventi riguardante la ricostruzione - anche modificandone la tipologia, la struttura e la dislocazione - dell'impianto a fune di collegamento fra Cavalese e Cermis, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture viarie, di sosta e di accesso alle piste da sci e delle relative opere di sicurezza, nonché delle piste medesime e la sistemazione ambientale dell'area interessata dal sinistro.

     2. Con la deliberazione di approvazione del piano la Giunta provinciale individua gli interventi da realizzare, anche direttamente, e dispone l'impegno della spesa in relazione alle opere e agli interventi previsti dal piano medesimo fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile e nei limiti dell'importo complessivo di lire 18.000.000.000. Con la medesima deliberazione sono inoltre stabiliti l'entità dell'intervento finanziario della Provincia, l'individuazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi e le quote di spesa eventualmente a loro carico, la documentazione necessaria nonché i termini e le modalità per la sua presentazione ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione dei finanziamenti, i termini per la realizzazione delle opere e degli interventi nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti a carico della Provincia.

     3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, ai fini dell'approvazione, dell'accertamento di conformità urbanistica e della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di opere pubbliche di competenza provinciale o comunale previste dal piano di cui al comma 1, si applica la disciplina stabilita dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, intendendosi sostituito, relativamente alle opere di competenza comunale, il sindaco del comune di Cavalese al dipartimento opere pubbliche e al dirigente del servizio competente per materia. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni demandate alla Giunta provinciale dalle predette disposizioni.

     4. In alternativa all'applicazione della disciplina stabilita dall'articolo 5 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, il comune di Cavalese può provvedere alle modificazioni del piano regolatore generale eventualmente necessarie per assicurare la conformità urbanistica delle opere e degli interventi di cui al presente articolo mediante variante al piano medesimo secondo la disciplina di cui all'articolo 42 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come da ultimo modificato dall'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, prescindendo dal vincolo biennale ivi previsto. La disciplina stabilita dal presente comma si applica in ogni caso agli interventi non configurabili come opere pubbliche.

     5. Resta ferma l'applicazione della disciplina stabilita dalla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci), come da ultimo modificata dall'articolo 20 della presente legge, relativamente all'impianto a fune e alle opere accessorie di cui al comma 1 e che rientrano nell'ambito applicativo della predetta legge provinciale.

     6. Ai fini dell'applicazione della disciplina provinciale relativa alla valutazione dell'impatto ambientale, la ricostruzione dell'impianto a fune di cui al comma 1 e la costruzione delle opere accessorie all'impianto medesimo, escluse le piste da sci, si configurano come sostituzione di impianto esistente ai sensi della tipologia 11), lettera b), della tabella allegata al decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"), come modificato dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 maggio 1995, n. 7-21/leg.

     7. Il finanziamento delle opere e degli interventi previsti dal piano di cui al comma 1 è disposto a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettanti ai danneggiati in seguito dell'accertamento di eventuali responsabilità. La concessione del finanziamento è subordinata alla cessione da parte dei beneficiari a favore della Provincia, nei limiti delle somme finanziate, del diritto di risarcimento del danno patrimoniale eventualmente spettante. Nel caso in cui non sia riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, gli oneri per il finanziamento disposto ai sensi del presente articolo rimangono a carico del bilancio provinciale; ove il risarcimento del danno sia definito in misura inferiore all'entità del finanziamento, per la parte residua i finanziamenti concessi rimangono a carico del bilancio provinciale.

     8. Per i fini di cui al presente articolo, con la tabella B allegata alla presente legge si autorizza la spesa di lire 6.000.000.000 per l'anno 1998, lire 7.000.000.000 per l'anno 1999 e lire 5.000.000.000 per l'anno 2000.

 

Capo II

Disposizioni in materia di enti locali

 

     Art. 8. Indennità di carica degli amministratori comprensoriali. [14]

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 34 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, relative alle indennità di carica per gli amministratori comprensoriali, si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle forme collaborative intercomunali.

 

     Art. 9. Modifiche alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).

     1. La lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 20 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, è soppressa.

     2. [15].

     3. [16].

     4. All'articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, i commi 4 ter e 4 quater, relativi ai piani del traffico e alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, sono abrogati.

 

     Art. 10. Modifiche alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori).

     1. [17].

     2. [18].

     3. Al primo comma dell'articolo 5 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, dopo le parole: "ristrutturazione di immobili di loro proprietà," sono inserite le seguenti: "ivi compresi quelli di manutenzione straordinaria,". [19]

     4. Con effetto dal 1° gennaio 1999 è abrogato l'articolo 21 (Fondo per l'acquisto di attrezzature ed arredi di ufficio dei comprensori) della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26.

     5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C. [20]

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di piani di opere pubbliche relativi ad interventi dei comprensori. [21]

     1. Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1999 i piani di cui all'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale), come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, e gli aggiornamenti di piani già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge non possono prevedere interventi da realizzarsi da parte dei comprensori, ad eccezione di quelli necessari per il completamento di interventi dei quali sia iniziata la realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     2. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti prima dell'anno 1999 sono definiti secondo le procedure previste dalla legge provinciale n. 2 del 1983.

 

Capo III

Disposizioni in materia di personale e di organizzazione

 

     Art. 12. Modifiche alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).

     1. [22].

     2. [23].

     3. [24].

     4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D.

 

     Art. 13. Disposizioni per la limitazione delle assunzioni di personale della Provincia e degli enti dipendenti. [25]

 

     Art. 14. Sostituzione dell'allegato C (Tabella della dotazione organica) alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8.

     1. [26].

 

     Art. 15. Messa a disposizione di personale provinciale presso le sezioni di polizia giudiziaria.

     1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), la messa a disposizione di personale provinciale presso le sezioni di polizia giudiziaria è regolata secondo le disposizioni del presente articolo.

     2. La messa a disposizione è disposta su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, previo consenso del personale individuato.

     3. Il personale messo a disposizione può essere temporaneamente utilizzato dalla Provincia per indifferibili esigenze di servizio o per esigenze di istruzione o di addestramento, previo consenso del capo della sezione di polizia giudiziaria presso la quale il personale stesso presta servizio. Ove necessario, il personale messo a disposizione è autorizzato ad avvalersi, nell'espletamento dei propri compiti, dei mezzi di proprietà provinciale strumentali all'esercizio delle proprie funzioni.

     4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale messo a disposizione restano disciplinati dall'ordinamento del personale provinciale. Gli oneri relativi al trattamento economico e all'utilizzo dei mezzi di proprietà provinciale restano a carico del bilancio provinciale.

     5. Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono, in quanto applicabili, ai provvedimenti assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 16. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).

     1. [27].

     2. [28].

     3. Le disposizioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 87 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come aggiunti dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° aprile 1998, data di entrata in vigore della nuova disciplina delle sanzioni tributarie di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473. Le medesime disposizioni si applicano altresì, con la medesima decorrenza, agli enti funzionali della Provincia, ivi compresa l'azienda provinciale per i servizi sanitari.

     4. Le disposizioni dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche ai casi in cui il diritto al rimborso non sia prescritto alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora l'interessato ne faccia richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 17. Modifica alla legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali).

     1. [29].

     2. La modifica apportata dal presente articolo all'articolo 4 della legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di artigianato e di servizi alle imprese

 

     Art. 18. Modifica alla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato). [30]

     [1. [31].]

 

     Art. 19. Modifica alla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese).

     1. [32].

     2. Gli effetti della disposizione di cui al comma 1 decorrono dal giorno in cui è espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato dell'Unione europea.

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

 

Capo V

Disposizioni in materia di turismo

 

     Art. 20. Modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci).

     1. [33].

     2. [34].

     3. [35].

     4. [36].

 

     Art. 21. Modifiche alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera).

     1. [37].

     2. [38].

     3. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 è abrogato.

     4. Le modifiche alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 apportate dal presente articolo si applicano anche alle domande di agevolazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 (Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998).

 

     Art. 22. Adesione al gruppo europeo di interesse economico (GEIE) per la partecipazione all'EXPO 2000 di Hannover.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad aderire alla costituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) per la partecipazione alla manifestazione EXPO 2000 di Hannover e a concorrere alle relative spese.

     2. La partecipazione della Provincia, fino alla concorrenza di lire 1.500.000.000, è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Giunta provinciale del relativo schema di contratto costitutivo.

     3. Per i fini di cui al presente articolo, con la tabella B allegata alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l'anno 1998 e di lire 1.000.000.000 per l'anno 1999.

 

     Art. 23. Modifiche alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci").

     1. - 25. [39].

     26. Il diploma di specializzazione per l'insegnamento del surf da neve conseguito prima dell'entrata in vigore della presente legge da parte dei maestri di sci abilitati nelle discipline alpine o nel fondo, è equipollente a tutti gli effetti all'abilitazione quale maestro di sci delle discipline dello "snowboard" di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c), della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, come modificato dal comma 6 del presente articolo.

     27. Le organizzazioni per l'insegnamento dello sci riconosciute come scuole di sci alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono il riconoscimento fino a quando il maestro di sci munito di specializzazione all'insegnamento del surf da neve, abilitato ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, come modificato dal comma 6 del presente articolo, quale maestro di sci di "snowboard", continui a prestarvi la propria opera, ancorché, in conseguenza di quanto disposto dal comma 18 del presente articolo, venga meno il numero minimo di specializzazioni necessarie ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera b), della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, come modificato dal comma 22 del presente articolo.

     28. In prima applicazione del presente articolo la commissione esaminatrice di cui all'articolo 34 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, è integrata dai membri di cui all'articolo 34, comma 1, lettere c bis) ed e bis), della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, come modificato dai commi 11 e 12 del presente articolo, i quali durano in carica fino alla scadenza della commissione medesima. La commissione esaminatrice continua comunque ad operare nella composizione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sino alla integrazione con i nuovi membri che sono nominati dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     29. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 24. Modifiche alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento).

     1. [40].

     2. [41].

 

     Art. 25. Modifiche alla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate).

     1. [42].

     2. [43].

 

Capo VI

Disposizioni in materia di commercio

 

     Art. 26. Modifiche alla legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio).

     1. [44].

     2. [45].

 

     Art. 27. Modifica all'articolo 22 (Interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane) della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10.

     1. [46].

     2. [47].

 

     Art. 28. Disposizioni transitorie in materia di distribuzione dei carburanti.

     1. Fino all'adeguamento della legislazione provinciale al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e comunque non oltre il 30 settembre 2000, è sospeso il rilascio di nuove concessioni per l'installazione e per l'esercizio di impianti stradali di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento). Tale disposizione si applica anche alle domande di nuove autorizzazioni per l'installazione e per l'esercizio di impianti ad uso privato per la distribuzione di carburanti ad imprese produttive e di servizi ai sensi del predetto articolo 53 della legge provinciale n. 46 del 1983. Per i casi di modifica e di potenziamento degli impianti esistenti continua ad applicarsi la vigente disciplina provinciale e la legislazione statale ivi richiamata [48].

     2. Fino al termine indicato dal comma 1 il trasferimento di impianti stradali in esercizio è subordinato alla chiusura di almeno due impianti preesistenti, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge; tale disposizione non si applica nei casi di trasferimento effettuato in osservanza di norme o conseguente a provvedimenti di enti pubblici ovvero a modifiche strutturali della viabilità.

     3. Per le domande di apertura e di trasferimento di impianti stradali o ad uso privato presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora rispettivamente assentite o autorizzate continuano ad applicarsi le norme previgenti alla presente legge.

     [3 bis. Il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato con scadenza successiva alla data del 31 dicembre 2002, ad eccezione degli impianti per cantieri temporanei, per cave e per le relative aree di lavorazione, può essere disposto esclusivamente con riferimento a capacità di stoccaggio superiori a 10 metri cubi.] [49]

     4. [50].

 

     Art. 29. Disposizioni transitorie in materia di disciplina dell'attività commerciale e modifiche alla legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento).

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adeguamento della normativa provinciale al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), cessano di avere efficacia le disposizioni e le prescrizioni, contenute nei piani adottati ai sensi degli articoli 4, 6 e 8 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, che attengono alle superfici minime dei locali di vendita, ai requisiti di affinità fra tabelle merceologiche ed ai trasferimenti degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati nonché quelle relative ai contingenti determinati per le tabelle merceologiche IV, V, XII/2, XII/3, XIV/3, XIV/17 e XIV/18 di cui all'allegato 1 al regolamento di esecuzione della legge medesima. Resta fermo quanto disposto dalle disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali relativamente agli esercizi di vendita al minuto e dalle norme igienico - sanitarie, nonché il divieto di trasferimento previsto dall'articolo 22, comma 4, della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, come modificato dall'articolo 27 della presente legge.

     2. Non è più richiesto il parere delle commissioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, quest'ultimo come modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 4 luglio 1984, n. 1, sulle domande di autorizzazione per l'apertura, per l'ampliamento e per il trasferimento degli esercizi di vendita e sulle autorizzazioni di competenza del sindaco.

     3. Per il rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 22, primo comma, 23, primo comma, e 33 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, quest'ultimo come modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 4 luglio 1984, n. 1, il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 34, primo comma, della medesima legge, come modificato dall'articolo 21 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, è ridotto a sessanta giorni.

     4. La disposizione di cui all'articolo 37, comma 1, della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 relativa alla sospensione del rilascio delle autorizzazioni è ulteriormente prorogata fino all'entrata in vigore della legge provinciale di adeguamento al predetto decreto legislativo concernente la riforma della disciplina relativa al settore del commercio e comunque non oltre il 31 ottobre 1999.

     5. Fino all'entrata in vigore della legge provinciale di adeguamento al predetto decreto legislativo concernente la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, e comunque non oltre il 31 ottobre 1999, è altresì sospeso il rilascio di autorizzazioni riguardanti l'apertura e l'ampliamento di esercizi per il commercio al dettaglio di cui all'articolo 21 e all'articolo 23, secondo comma, della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46.

     6. A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni indicate dal sopraccitato decreto legislativo concernente la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, per la disciplina del registro esercenti il commercio cessa di applicarsi l'articolo 19 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 e si applica, in luogo dello stesso articolo 19, quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 11, del predetto decreto legislativo.

     7. [51].

     8. [52].

 

     Art. 30. Introduzione dell'articolo 24 bis nella legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento).

     1. [53].

     2. Per i fini di cui al presente articolo, con la tabella B allegata alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

 

     Art. 31. Modifiche alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 (Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti). [54]

 

Capo VII

Disposizioni in materia di agricoltura

 

     Art. 32. Modifiche alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia). [55]

     1. [56].

     2. [57].

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 33. Modifiche alla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 (Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura). [58]

     [1. [59].

     2. [60].

     3. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 è soppressa.

     4. I consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti dalla Giunta provinciale come regolarmente costituiti a condizione che:

     a) l'adesione al consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado sia stata deliberata dalle assemblee dei consorzi di miglioramento fondiario aderenti;

     b) la costituzione del consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado sia stata approvata dalla Giunta provinciale;

     c) i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado provvedano ad adeguare gli statuti alle disposizioni di cui all'articolo 28 bis della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, e a trasmettere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla Giunta provinciale per l'approvazione gli statuti adeguati, corredati dall'approvazione degli statuti medesimi da parte delle assemblee di ciascuno dei consorzi di miglioramento fondiario aderenti.]

 

     Art. 34. Modifica all'articolo 60 (Disposizione transitoria per l'attuazione del regolamento CEE n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 e abrogazione di disposizioni della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 13.

     1. [61].

     2. [62].

 

     Art. 35. Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura). [63]

 

Capo VIII

Disposizioni in materia di caccia

 

     Art. 36. Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e abrogazioni conseguenti.

     1. [64].

     2. [65].

     3. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 è abrogato.

     4. L'articolo 29 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 (Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura), come modificato dall'articolo 36 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, è abrogato.

     5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

 

Capo IX

Disposizioni in materia di foreste

 

     Art. 37. Modifica alla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi).

     1. [66].

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 38. Modifiche alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse). [67]

     [1. [68].

     2. [69].

     3. [70].

     4. [71].

     5. [72].

     6. La modifica alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, apportata dal comma 4 del presente articolo in ordine al termine di applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 12 bis della medesima legge provinciale n. 48 del 1978, ha effetto dal giorno in cui è espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato dell'Unione europea.

     7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.]

 

     Art. 39. Modifica alla legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30). [73]

     [1. [74].

     2. La modifica apportata alla legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 dal presente articolo in ordine al termine di applicazione delle provvidenze per le utilizzazioni boschive previste dalla medesima legge provinciale ha effetto dal giorno in cui è espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato dell'Unione europea.

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.]

 

Capo X

Disposizioni in materia di energia

 

     Art. 40. Modifiche alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia).

     1. [75].

     2. [76].

     3. [77].

     4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

 

Capo XI

Disposizioni in materia di espropriazioni

 

     Art. 41. Modifiche alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).

     1. - 14. [78].

     15. Le disposizioni sulla rideterminazione dell'indennità previste dall'articolo 9 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, si applicano con riferimento alle indennità definite ai sensi del titolo I, capo III, della citata legge, che siano state notificate successivamente all'entrata in vigore della presente legge o per le quali alla medesima data sia ancora possibile proporre opposizione alla stima ai sensi della normativa statale; in tale ultimo caso, i promotori dell'espropriazione e i soggetti interessati al pagamento dell'indennità possono chiedere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la rideterminazione dell'indennità secondo la nuova disciplina.

     16. Per le indennità definite ai sensi del titolo I, capo III, della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, notificate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora sia pendente opposizione alla stima ai sensi della normativa statale, non ancora definita con sentenza passata in giudicato, i promotori dell'espropriazione e i soggetti interessati al pagamento dell'indennità possono, entro trenta giorni dalla medesima data, chiedere alla commissione di cui all'articolo 3 della predetta legge provinciale n. 6 del 1993, la rideterminazione dell'indennità secondo la nuova disciplina. In tali casi la rideterminazione dell'indennità è effettuata con riferimento al momento in cui è stata determinata la precedente e all'indennità conseguente sono applicati gli interessi legali per il periodo compreso tra le due determinazioni. Qualora, all'atto della presentazione della richiesta di rideterminazione dell'indennità, gli interessati dimostrino di aver rinunciato all'opposizione alla stima pendente avanti all'autorità giudiziaria, agli stessi spetta altresì la maggiorazione di cui all'articolo 20, comma 1, della predetta legge provinciale n. 6 del 1993 [79].

     17. Le disposizioni sull'anticipazione dell'indennità di cui all'articolo 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, previste dall'articolo 33 bis della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, come inserito dal comma 12 del presente articolo, si applicano anche alle procedure espropriative in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La convenzione ivi prevista è stipulata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     18. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 12 del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

 

Capo XII

Disposizioni in materia di lavori pubblici, viabilità e opere pubbliche

 

     Art. 42. Modifiche alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti).

     1. (comma non vistato).

     2. [80].

     3. [81].

     4. [82].

 

     Art. 43. Interventi straordinari per la viabilità provinciale.

     1. La Provincia è autorizzata, previa intesa con le società concessionarie di autostrade, ad assumere in tutto o in parte gli oneri conseguenti al verificarsi di eventi comportanti l'interruzione o la limitazione temporanea della circolazione sulla viabilità di competenza provinciale e derivanti dalla deviazione del traffico, limitatamente al tratto autostradale alternativo alla rete viaria ordinaria interessata, necessaria a far fronte a situazioni temporanee di grave disagio alla circolazione stessa.

     2. La Provincia è autorizzata ad adottare i provvedimenti di assunzione degli oneri di cui al comma 1 anche per far fronte a situazioni di grave disagio sulla rete viaria di competenza provinciale verificatesi dopo il 1° gennaio 1998 e derivanti dalla interruzione o dalla limitazione alla circolazione su strade di proprietà della Provincia e dello Stato.

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 44. Modifiche alla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).

     1. - 9. [83]

 

     Art. 45. Modifiche all'articolo 35 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, in materia di accessi alle strade provinciali.

     1. - 2. [84]

 

Capo XIII

Disposizioni in materia di protezione civile

 

     Art. 46. Modifica alla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile).

     1. [85].

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 47. Disposizioni in materia di servizi di elisoccorso sanitario e modifica alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi).

     1. Per l'espletamento dell'attività di soccorso sanitario a mezzo di elicottero l'azienda provinciale per i servizi sanitari si avvale in via prioritaria del corpo permanente dei vigili del fuoco, sulla base di convenzione, nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta provinciale secondo la vigente normativa statale e in armonia con gli obiettivi e le finalità stabiliti dagli atti di indirizzo e coordinamento relativi ai livelli di assistenza sanitaria di emergenza.

     2. Con le direttive di cui al comma 1 la Giunta provinciale stabilisce altresì le modalità di organizzazione e di funzionamento del servizio, i criteri di determinazione dei corrispettivi a carico dell'azienda provinciale per i servizi sanitari e delle misure delle compartecipazioni degli utenti alla spesa.

     3. [86].

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno effetto dal 1° gennaio 1999. Con effetto dalla medesima data è abrogato il comma 2 dell'articolo 76 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

 

Capo XIV

Disposizioni in materia di acque pubbliche

 

     Art. 48. Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee. [87]

     1. E' fissato alla data del 31 ottobre 2001 il termine utile per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, sia superficiali che sotterranee, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), esercitate prima del 3 ottobre 2000 e riferite ad utenze:

     a) di derivazioni di acque iscritte negli elenchi approvati con regio decreto 15 gennaio 1942 (Approvazione dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Trento) e con deliberazione della Giunta provinciale 16 novembre 1990, n. 14341;

     b) per le quali l'acqua utilizzata, ivi compresa quella sotterranea, sia divenuta pubblica ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);

     c) previste dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 36 del 1994;

     d) di derivazioni di acque iscritte negli elenchi di cui alla lettera a) e per le quali siano state realizzate varianti ai sensi dell'articolo 49 del regio decreto n. 1775 del 1933.

     2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le domande presentate per i casi e nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 7 (Differimento dei termini per le domande di riconoscimento o concessione di acque pubbliche) della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, nonché le domande di riconoscimento, di concessione, di variante o di rinnovo presentate prima del 3 ottobre 2000 e relative a utilizzazioni già in atto alla predetta data, sono accolte di diritto e costituiscono titolo a derivare acqua pubblica, fermo restando il pagamento dei canoni dovuti [88].

     2 bis. Agli enti locali o ai soggetti cui è affidata la gestione del servizio di acquedotto è riconosciuto il titolo a derivare fino al 31 dicembre 2018 con riguardo alle utilizzazioni in atto volte ad assicurare il servizio medesimo, che risultino dalla ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici approvata con deliberazione della Giunta provinciale, usufruite prima del 3 ottobre 2000 e non ancora formalmente assentite. Per tali casi si applica la disciplina concernente il pagamento del canone prevista dal comma 1 dell'articolo 51 nonché l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 50 [89].

     3. Il titolo a derivare acqua pubblica ai sensi del comma 2 scade il 31 dicembre 2018. Le predette utenze sono disciplinate dagli articoli 50 e 51, nonché dall'articolo 41, commi 1 e 4, della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di utenze d'acqua pubblica, e dall'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole). I provvedimenti di controllo di cui all'articolo 50 possono essere assunti anche qualora l'utilizzazione sia in contrasto con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità [90].

     3 bis. Le varianti di titoli a derivare acqua pubblica costituite ai sensi di quest'articolo scadono alla data di scadenza delle relative concessioni originarie [91].

     4. Qualora le domande di cui al comma 1 si riferiscano a grandi derivazioni a scopo idroelettrico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 sexies, comma 1 bis, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, con esclusione delle sanzioni amministrative ivi previste.

     5. Il presente articolo si applica anche per le utenze a uso domestico, riferite ad acque sotterranee, già disciplinate dall'articolo 93 del regio decreto n. 1775 del 1933 ed esercitate prima del 30 marzo 2000.

 

     Art. 49. Usi delle acque irrigue e di bonifica.

     1. Secondo quanto disposto dall'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la costruzione di centrali idroelettriche e per l'approvvigionamento di imprese produttive che comportano la restituzione delle acque e che siano compatibili con successive utilizzazioni, con l'impiego delle condotte già esistenti, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura e con le modalità previste dalla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia), come da ultimo modificata dall'articolo 40 della presente legge.

     2. Per le disposizioni di cui al comma 1, la Giunta provinciale provvederà con proprio regolamento.

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 50. Attività di controllo sulle utenze di acque pubbliche.

     1. Una volta presentata la domanda di riconoscimento, di concessione o di variante di utenze di acque pubbliche ai sensi dell'articolo 48, il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche può imporre con atto motivato, nei casi di necessità di tutela del regime idraulico del corpo idrico derivato ovvero di tutela di utenze già assentite, la modifica, la limitazione ovvero la cessazione temporanea o definitiva della derivazione. In tal caso l'utente ha diritto esclusivamente a una riduzione del canone demaniale in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile.

     2. Nei casi di necessità di tutela del regime idraulico del corpo idrico derivato il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche può imporre con atto motivato il rilascio in alveo del residuo minimo d'acqua previsto dall'articolo 17 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, ovvero del minimo deflusso costante vitale di cui all'articolo 12 bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Ai titolari delle utenze interessate dai provvedimenti di cui al presente comma non è dovuto alcun tipo di indennizzo. Qualora ne risulti diminuita la quantità d'acqua derivabile, l'utente ha diritto esclusivamente a una riduzione del canone demaniale in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile.

 

     Art. 51. Decorrenza dei canoni per le utenze di acque pubbliche.

     1. I canoni riferiti a tutte le utenze per le quali è stata presentata, ai sensi dell'articolo 48, domanda di riconoscimento, di concessione o di variante di acque utilizzate, decorrono dalla data del 1° gennaio 1999 o dalla data di inizio dei lavori di realizzazione delle opere di derivazione, se successiva alla data predetta [92].

     2. [Il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 48 è in ogni caso subordinato al pagamento dei canoni dovuti ai sensi del comma 1] [93].

     3. Il servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche chiede il pagamento dei canoni dovuti con riferimento ai dati riportati nelle domande. Se, a seguito di verifiche dell'utenza, si accerta un'utilizzazione quantitativamente o tipologicamente difforme da quella risultante dalla domanda, sono disposti il conguaglio dei pagamenti effettuati e la rettifica del titolo a derivare [94].

     4. Quest'articolo si applica anche in tutti i casi in cui venga accertata l'esistenza di utenze in atto sprovviste di titolo a derivare. In tal caso rimane ferma l'applicazione dell'articolo 16 sexies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e dell'articolo 54 di questa legge, e il rilascio della concessione eventualmente richiesta è subordinato al pagamento dei canoni dovuti [95].

 

     Art. 52. Procedimenti pendenti per la concessione di nuove utenze di acque pubbliche.

     1. Il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione di avvisi concernenti le domande di concessione o di variante di derivazione di acque pubbliche che alla data del 31 dicembre 1997 risultavano pendenti presso il servizio medesimo da almeno dieci anni e per le quali nel medesimo periodo i richiedenti non abbiano svolto alcun atto di impulso procedimentale né, sulla base delle informazioni disponibili, abbiano comunque realizzato le iniziative oggetto delle domande.

     2. Copia del Bollettino ufficiale riportante gli avvisi di cui al comma 1 è trasmessa ai comuni al cui territorio le singole domande si riferiscono, affinché ne curino la pubblicazione all'albo pretorio per almeno sessanta giorni consecutivi.

     3. Coloro che hanno presentato domanda di concessione o di variante possono confermare il loro interesse alla prosecuzione del procedimento mediante istanza da presentare al servizio acque pubbliche e opere idrauliche entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza della pubblicazione degli avvisi all'albo pretorio.

     4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia stata presentata l'istanza ivi prevista, il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche dichiara l'estinzione del procedimento.

     5. Gli avvisi di cui al comma 1 recano menzione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

 

     Art. 53. Misure organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia di acque pubbliche.

     1. Ai fini dell'applicazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e delle disposizioni di cui agli articoli 48, 50, 51 e 52 della presente legge, nonché ai fini dell'organizzazione dell'esame delle pratiche pendenti, la Giunta provinciale individua criteri e priorità per l'esame delle richieste di riconoscimento, di concessione e di variante in relazione a esigenze di tutela dell'interesse pubblico e di funzionalità nello svolgimento delle relative attività. Per i medesimi fini la Giunta provinciale può inoltre autorizzare la struttura competente all'instaurazione di rapporti di consulenza o di collaborazione con soggetti estranei all'amministrazione, in possesso di specifica competenza e preparazione.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 54. Sanzioni amministrative in materia di acque pubbliche.

     1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, la violazione delle disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche) è punita con la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000.

     2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 49, primo comma, e 95 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 è punita con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.

     3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come da ultimo modificata dal decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche.

     4. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio provinciale.

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni accertate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. I procedimenti relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, purché d'importo non superiore a lire 100.000, conseguenti alle violazioni delle disposizioni statali richiamate dal comma 1 e non ancora conclusi alla data del 15 settembre 1998 sono estinti d'ufficio [96].

     5 bis. Ove siano accertate violazioni delle disposizioni indicate dai commi 1 e 2 trovano applicazione le disposizioni procedurali stabilite dall'articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) [97].

 

     Art. 55. Modifica alla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali).

     1. [98].

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni accertate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 56. Modifiche all'articolo 38 (Disposizioni in materia di utenze d'acqua pubblica) della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5.

     1. [99].

     2. [100].

 

Capo XV

Disposizioni in materia di ambiente

 

     Art. 57. Modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Prime disposizioni di adeguamento alla disciplina statale concernente la gestione dei rifiuti.

     1. - 21. [101].

     22. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

     23. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 12, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D.

 

     Art. 58. Disposizioni interpretative degli articoli 17 quinquies e 78 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

     1. La disciplina relativa ai rifugi alpini contenuta negli articoli 17 quinquies, come da ultimo modificato dall'articolo 41 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, e 78, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. si intende riferita solo ai rifugi alpini ed escursionistici come definiti ai sensi della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate), come da ultimo modificata dall'articolo 25 della presente legge.

 

     Art. 59. Abrogazione di disposizioni del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e disposizioni transitorie in materia ambientale e di gestione dei rifiuti.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.:

     a) l'articolo 26, commi 6 e 7, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21;

     b) l'articolo 50, comma 9, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3;

     c) l'articolo 69, comma 3, come sostituito dall'articolo 47 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22;

     d) l'articolo 79, come sostituito dall'articolo 58 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22;

     e) l'articolo 80, come da ultimo modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21;

     f) l'articolo 81, come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3;

     g) l'articolo 82, come sostituito dall'articolo 61 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22;

     h) l'articolo 83, comma 6, come sostituito dall'articolo 62 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22;

     i) l'articolo 84, commi 5 e 6, come da ultimo modificato dall'articolo 38 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;

     j) l'articolo 85, come sostituito dall'articolo 64 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22;

     k) l'articolo 87, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3;

     l) l'articolo 88, comma 4, come da ultimo modificato dall'articolo 20 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21;

     m) l'articolo 89, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3;

     n) l'articolo 92, commi 2, 2 bis e 3, come da ultimo modificato dall'articolo 21 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21;

     o) l'articolo 92 bis, come introdotto dall'articolo 29 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;

     p) l'articolo 94, come introdotto dall'articolo 73 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22;

     q) l'articolo 95, commi 1, 2, 3 e 4, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;

     r) l'articolo 99, come introdotto dall'articolo 79 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22.

     2. E' inoltre abrogata la legge provinciale 18 maggio 1987, n. 9 (Norme concernenti l'utilizzo di sacchetti e contenitori in genere da usare in commercio), come modificata dalla legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22.

     3. Per la definizione dei procedimenti sanzionatori attivati ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e della legge provinciale 18 maggio 1987, n. 9 prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni e le procedure in vigore antecedentemente alla medesima data.

     4. Le sanzioni amministrative previste per la violazione della disciplina concernente i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione pertinenti al controllo sulla gestione dei rifiuti si applicano esclusivamente con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 18 - come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 -, comma 2, lettere i) ed m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con riferimento alle violazioni commesse ed accertate a decorrere dalla medesima data. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 55, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389.

     5. Resta ferma la validità degli atti emanati sulla base delle disposizioni legislative abrogate dai commi 1 e 2; tali atti rimangono soggetti alle disposizioni della parte III del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come modificate dalla presente legge.

     6. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore della presente legge in dipendenza delle disposizioni legislative abrogate dai commi 1 e 2 sono definiti secondo le procedure previste dalle predette disposizioni legislative.

     7. Con apposito regolamento di esecuzione sono stabilite le direttive e le prescrizioni, anche temporali, dirette a regolare l'ordinato passaggio dal regime normativo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge al regime normativo risultante dalle modificazioni introdotte dall'articolo 57 e dalle abrogazioni disposte dal comma 1 del presente articolo. In ogni caso la modificazione di cui all'articolo 57, comma 11, ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

     8. All'approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate e dell'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'articolo 77 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come modificato dall'articolo 57 della presente legge, si provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo. In attesa della predisposizione dei predetti strumenti valgono le indicazioni del piano generale di previsione e prevenzione di cui all'articolo 6 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. La disciplina stabilita dal medesimo articolo 77 bis si applica ai progetti di bonifica e di ripristino ambientale di aree inquinate relativamente ai quali non siano ancora conclusi i procedimenti di approvazione e autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente articolo.

 

     Art. 60. Prime disposizioni di adeguamento alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e abrogazione di disposizioni della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 (Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico).

     1. Ai fini della tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico si applica nel territorio della provincia di Trento la disciplina stabilita dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, ad esclusione dell'articolo 10, comma 4, e dai relativi decreti attuativi, secondo quanto disposto dal presente articolo.

     2. Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, come modificata dalla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, ad esclusione degli articoli 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33; cessano, inoltre, le relative norme regolamentari.

     3. Le funzioni derivanti dalle norme statali citate al comma 1 sono esercitate rispettivamente dalla Provincia e dai comuni secondo quanto stabilito dalle medesime norme, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ad esclusione delle funzioni attinenti alla pianificazione e programmazione provinciale e di quelle riservate alla Giunta provinciale a norma dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

     4. La vigilanza sull'applicazione delle norme statali citate al comma 1 è esercitata dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dal personale incaricato dai comuni. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3, intendendosi sostituita l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con il comune territorialmente interessato. I proventi sono introitati nel bilancio del comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.

     5. Ove dai controlli risulti che i livelli delle emissioni e delle immissioni sonore non siano conformi alle prescrizioni normative o a quelle amministrative in vigore, il sindaco del comune territorialmente competente, indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi alle citate prescrizioni entro un congruo termine. Il provvedimento di diffida può contenere, in alternativa, misure e prescrizioni di minimizzazione delle emissioni, ove siano avviati programmi o procedure di rilocalizzazione o di dismissione dell'attività e degli impianti, e stabilire il termine finale entro il quale dev'essere sospesa l'attività o devono essere chiusi o disattivati gli impianti e i macchinari [102].

     6. In caso di inosservanza della diffida il sindaco può ordinare, avuto riguardo ai danni per la salute pubblica e per l'ambiente, la sospensione dell'attività oppure, ove possibile, la chiusura dei singoli impianti o macchinari che generano l'inquinamento per il tempo necessario all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove l'interessato, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni è ordinata, da parte dello stesso sindaco, la chiusura definitiva dell'attività o il fermo degli impianti o dei macchinari che generano le emissioni.

     7. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, il sindaco può chiedere il supporto tecnico dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

     8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di ordinanze contingibili e urgenti.

     8 bis. I comuni possono esonerare dall'osservanza dei valori limite differenziali d'immissione gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti il 31 dicembre 2003 che rispettino o possano rispettare, anche a seguito di misure di risanamento, i valori limite assoluti di immissione, ove sia dimostrata l'impossibilità di rispettare il criterio differenziale in ragione dell'assetto urbanistico esistente e dell'eccessiva onerosità dell'intervento di adeguamento [103].

     9. Per la definizione dei procedimenti sanzionatori attivati ai sensi delle disposizioni provinciali di cui al comma 2 prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni e le procedure in vigore antecedentemente alla medesima data.

     10. Ferme restando le norme transitorie stabilite dalla disciplina statale citata dal comma 1, con apposita deliberazione della Giunta provinciale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di corrispondenza e di eventuale adeguamento delle classificazioni in aree, approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge provinciale n. 6 del 1991, con le zonizzazioni acustiche di cui alla normativa statale citata dal comma 1 del presente articolo, determinando i nuovi limiti massimi ammissibili del rumore ai sensi del presente articolo. ln attesa di tale deliberazione si applica la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

     11. Con apposito regolamento di esecuzione sono stabilite le ulteriori norme necessarie per l'attuazione del presente articolo; in particolare il regolamento stabilisce le direttive e le prescrizioni, anche temporali, dirette a regolare l'ordinato passaggio dal regime normativo dettato dalla legge provinciale n. 6 del 1991 al regime normativo dettato dal presente articolo.

     12. Resta ferma la validità degli atti emanati sulla base delle disposizioni legislative abrogate dal comma 2; i medesimi atti rimangono soggetti alle disposizioni del presente articolo. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore della presente legge in attuazione delle disposizioni legislative abrogate dal comma 2 sono definiti secondo le procedure ivi previste.

     13. Nelle autorizzazioni di spesa già disposte o da disporre per i fini di cui alle singole leggi provinciali sono incluse - ove non espressamente stabilito diversamente - anche le spese per l'attuazione degli interventi di competenza della Provincia ai sensi del presente articolo.

     14. I comuni provvedono alla realizzazione delle opere di loro competenza ai sensi della legge n. 447 del 1995 mediante utilizzo delle risorse proprie o loro trasferite ai sensi delle norme provinciali in materia di finanza locale. Per le medesime finalità si provvede nell'ambito del fondo per lo sviluppo degli investimenti minori dei comuni, previsto dall'articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della presente legge (capitolo 11240), e del fondo per gli investimenti programmati dai comuni, previsto dall'articolo 11 della medesima legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 (capitoli 11285 e 11286).

     15. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 61. Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. [104]

     1. La disciplina per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è stabilita con apposito regolamento, in coerenza con le finalità, i principi di riforma economico-sociale e le definizioni stabiliti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), nell'ambito delle competenze spettanti alla Provincia in base allo Statuto speciale e alle sue norme d'attuazione.

     2. In particolare il regolamento stabilisce:

     a) i criteri e le procedure per la localizzazione delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici - ferma restando l'applicazione per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione) - nel rispetto delle disposizioni statali approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001 e dei principi stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo 5 della medesima legge, nonché in conformità agli obiettivi di qualità di cui alla lettera c) del presente comma;

     b) i criteri e le procedure per la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kw o comunque rientranti nella competenza della Provincia ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale, nel rispetto delle disposizioni statali approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5 della legge n. 36 del 2001, nonché degli obiettivi di qualità di cui alla lettera c) del presente comma. A tal fine sono previste fasce di rispetto per gli elettrodotti determinate secondo i parametri definiti dallo Stato e con obbligo di segnalarle, all'interno delle quali non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario o a un uso che comporti una permanenza superiore a quattro ore;

     c) le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, quali criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

     d) le modalità per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni alla realizzazione, alla modificazione e al potenziamento delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge provinciale n. 9 del 1997, relativamente agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva;

     e) le modalità e le procedure d'integrazione del procedimento amministrativo previsto dalla legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt), nonché dei procedimenti amministrativi relativi agli elettrodotti riservati alla competenza della Provincia dalle norme di attuazione dello Statuto speciale, con una fase istruttoria atta a garantire il rispetto del presente articolo, delle sue disposizioni regolamentari e delle disposizioni statali da esso richiamate;

     f) i criteri, le modalità e le procedure di adeguamento, di risanamento o di delocalizzazione delle stazioni, dei sistemi o impianti radioelettrici e degli elettrodotti di competenza provinciale, anche a modifica della legge provinciale n. 7 del 1995;

     g) le procedure per l'emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo;

     h) l'individuazione delle strutture provinciali o degli enti funzionali alla Provincia e degli enti locali competenti all'emanazione degli atti previsti dal regolamento in attuazione delle lettere da a) a g), al controllo e all'irrogazione e introito delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni statali;

     i) le modalità di espressione del parere previsto dall'articolo 01, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia);

     j) le modalità per la realizzazione e la gestione del catasto provinciale, in coordinamento con quello nazionale, delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi nel territorio provinciale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

     k) la disciplina per la stipulazione di accordi di programma in alternativa o a integrazione delle procedure previste per la costruzione, l'adeguamento, il risanamento o la delocalizzazione degli elettrodotti e delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, al fine di promuovere tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio.

     3. Ai fini della localizzazione, gli impianti indicati dal comma 2, lettere a) e b), sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7.

     4. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 81 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, relativamente alle linee elettriche, il procedimento concessorio o autorizzatorio relativo all'installazione degli impianti di telecomunicazione, diversi dagli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, consente l'installazione di essi senza necessità di specifiche previsioni o di adeguamento degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Tuttavia il regolamento di cui al comma 2 stabilisce criteri e indirizzi a carattere paesaggistico-ambientale per la localizzazione degli impianti di telecomunicazione, anche demandandone la specificazione ad apposite deliberazioni della Giunta provinciale, e può riservare ai comuni l'emanazione di direttive o di disposizioni regolamentari per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

     5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento provinciale previsto dal presente articolo, avuto anche riguardo alle disposizioni transitorie che saranno dallo stesso stabilite, continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10), nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente articolo, intendendosi sostituiti i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo, da esso previsti con quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001.

     6. In attesa della definizione delle metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13-31/Leg. del 2000. Eventuali deroghe alle disposizioni del citato articolo 16 possono essere motivatamente disposte dalla Giunta provinciale, acquisito il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, formulato in accordo con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

     7. La disciplina delle procedure di autorizzazione stabilita dalla legge provinciale n. 9 del 1997, dal regolamento che sarà emanato ai sensi del presente articolo e dal regolamento richiamato al comma 5 prevale sulle corrispondenti disposizioni della legge n. 36 del 2001 e del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Capo XVI

Disposizioni in materia di urbanistica

 

     Art. 62. Modifica alla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione).

     1. [105].

 

     Art. 63. Modifica alla legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie (condono edilizio)).

     1. [106].

     2. Per i fini di cui al comma 1, qualora non abbiano ancora provveduto ad inviare le domande di sanatoria alla Provincia, i comuni trasmettono le domande pendenti al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, come modificato dall'articolo 25 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, le determinazioni provinciali per la violazione dei vincoli di cui al comma 1 riguardanti le domande giacenti presso la Provincia sono rese entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mentre le determinazioni provinciali riguardanti le domande trasmesse dai comuni ai sensi del comma 2 sono rese entro sei mesi dalla scadenza del termine assegnato ai comuni per l'invio delle domande al competente servizio provinciale.

 

     Art. 64. Sostituzione dell'articolo 109 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

     1. [107].

 

     Art. 65. Modifiche alle disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 relative ai provvedimenti autorizzativi richiesti per le modificazioni del territorio. [108]

 

     Art. 66. Modifiche alle disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 relative al contributo di concessione e alla vigilanza sull'attività urbanistica. [109]

 

Capo XVII

Disposizioni in materia d'igiene e sanità

 

     Art. 67. Modifiche alla legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale). [110]

 

     Art. 68. Prestazioni di assistenza sanitaria.

     1. La Giunta provinciale, nell'osservanza degli indirizzi e obiettivi della programmazione sanitaria provinciale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, definisce il quadro delle prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza definiti dalla normativa nazionale e comunitaria, da assicurare agli iscritti del servizio sanitario provinciale. Con deliberazioni della Giunta provinciale sono annualmente disciplinati, per ciascuna tipologia di prestazioni, le condizioni, i limiti e le modalità di accesso alle predette prestazioni, ivi inclusa la compartecipazione degli assistiti alla spesa.

     2. Nell'osservanza del principio della libera scelta delle strutture e dei professionisti eroganti da parte degli assistiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e nell'ambito degli obiettivi ed indirizzi della programmazione sanitaria e delle risorse finanziarie disponibili, la Giunta provinciale definisce il quadro delle prestazioni sanitarie per le quali è possibile la fruizione in forma indiretta - con particolare riguardo a quelle di alta specializzazione -, i criteri, le modalità e le misure del concorso alla spesa sostenuta dagli assistiti.

     3. La Giunta provinciale emana direttive per agevolare l'accesso alle prestazioni comprese nei livelli uniformi di assistenza definiti dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo agli assistiti in condizione di maggior bisogno o affetti da particolari patologie, e promuove intese e accordi con operatori singoli o associati per favorire l'erogazione di prestazioni o la fornitura di presidi e di apparecchi protesici a condizioni di miglior favore per gli assistiti.

     4. La Provincia promuove tra gli operatori e gli utenti la massima diffusione delle informazioni relative alle prestazioni sanitarie e al loro accesso, nonché il puntuale aggiornamento della carta dei servizi.

     5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 69. Inquadramento dei medici specialisti ambulatoriali Convenzionati nei ruoli del personale del servizio sanitario provinciale.

     1. La Giunta provinciale, nell'ambito del riordino delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale, individua aree di attività specialistica, con riferimento alle quali la Giunta medesima disciplina le modalità per l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale del servizio sanitario provinciale, al primo livello dirigenziale, degli specialisti ambulatoriali convenzionati che si trovano nelle condizioni soggettive indicate dall'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

     2. L'inquadramento è disposto previa formulazione del giudizio di idoneità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365.

     3. Nell'ambito del riordino di cui al comma 1 la Giunta provinciale individua le esigenze di prestazioni specialistiche ambulatoriali e determina le modalità per assicurare la relativa copertura; la Giunta emana altresì direttive per la riduzione dei costi dell'assistenza specialistica ambulatoriale.

 

     Art. 70. Valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni socio-sanitarie.

     1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 59, comma 57, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la situazione economica per il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, lettera e), della medesima legge nonché le condizioni reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 59, comma 51, lettera a), della stessa sono valutate, relativamente al reddito e ad elementi significativi del patrimonio, con le modalità di cui all'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, come modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.

 

     Art. 71. Riapertura del termine previsto dall'articolo 56, comma 6, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10.

     1. Il termine di un anno previsto dall'articolo 56, comma 6, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, come da ultimo modificato dall'articolo 35 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, è riaperto per la durata di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore dei primi contratti collettivi relativi al comparto sanitario previsti dall'articolo 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, come modificato dall'articolo 24 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.

 

     Art. 72. Erogazione gratuita dei farmaci per il multitrattamento Di Bella (MDB). [111]

     [1. La Provincia, allo scopo di promuovere interventi di cura delle persone affette da patologie oncologiche, assicura agli iscritti al servizio sanitario provinciale l'erogazione, quale prestazione aggiuntiva, con oneri a carico dello stesso servizio, dei farmaci prescritti per il multitrattamento Di Bella (MDB), secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale.

     2. Le spese per i farmaci di cui al comma 1 prescritti successivamente al 1° gennaio 1998 sono rimborsati secondo i criteri e le misure stabiliti dalla Giunta provinciale.

     3. Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 si applicano fino alla conclusione delle sperimentazioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria), come convertito dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre l'erogazione dei farmaci ai sensi del comma 1 anche dopo tale data fino all'esito della valutazione della sperimentazione stessa.

     4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nella allegata tabella C].

 

     Art. 73. Abrogazioni di leggi e di disposizioni in materia sanitaria.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 sono abrogate, fatti salvi gli effetti già prodotti e gli eventuali atti successivi conseguenti, le seguenti norme:

     a) legge provinciale 3 maggio 1975, n. 20 (Disciplina dell'assistenza ospedaliera della provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 13 agosto 1979, n. 5, e legge provinciale 3 maggio 1975, n. 21 (Piano ospedaliero della provincia autonoma di Trento);

     b) articolo 13 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10;

     c) legge provinciale 22 febbraio 1988, n. 8 (Erogazione a carico della Provincia autonoma di Trento di prodotti galenici magistrali);

     d) articoli 14, 15 e 16 della legge provinciale 24 dicembre 1990, n. 34;

     e) capo II della legge provinciale 29 novembre 1993, n. 37, concernente interventi aggiuntivi di assistenza sanitaria;

     f) articolo 20 e articolo 24, come modificato dall'articolo 37 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;

     g) articolo 21 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;

     h) articolo 11, come modificato dall'articolo 45 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e articolo 12 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;

     i) articolo 45 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

     2. Sono abrogate le leggi provinciali 28 aprile 1975, n. 19 (Fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera), 13 agosto 1979, n. 5 (Fondo sanitario provinciale), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, e 16 gennaio 1982, n. 2 (Finanziamento del servizio sanitario provinciale), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, fatti salvi gli effetti già prodotti ed eventuali atti successivi conseguenti.

     3. E' abrogato il capo II della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico), come modificato dagli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 5, fatta salva l'erogazione delle provvidenze ivi contemplate a favore degli studenti che ne siano attualmente beneficiari fino al completamento del corso di studi previsto dalle rispettive scuole.

     4. I commi 2 e 3 dell'articolo 36 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, concernente il comando di personale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, sono abrogati.

 

     Art. 74. Costituzione del comitato di coordinamento operante in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

     1. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro), nell'ambito della provincia di Trento è composto da:

     a) il Presidente della Giunta provinciale o suo delegato, che lo presiede;

     b) il dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia di igiene e sanità pubblica;

     c) il direttore della direzione igiene e sanità pubblica dell'azienda provinciale per i servizi sanitari;

     d) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di servizi antincendi;

     e) il dirigente del dipartimento regionale dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);

     f) il direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

     g) un membro designato dal consorzio dei comuni della provincia di Trento;

     h) un rappresentante dei lavoratori, individuato di concerto dalle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative fra i rappresentanti per la sicurezza, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

     2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale, che dispone altresì in ordine alle modalità di funzionamento dello stesso.

     3. Per ognuno dei componenti di cui alle lettere da b) a h) del comma 1 è nominato un componente supplente.

     4. Ai componenti del comitato sono corrisposti, ove spettanti, i compensi e i rimborsi delle spese previsti dalla normativa provinciale in materia.

     5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D.

 

     Art. 75. Disposizioni sui servizi cimiteriali e sulla costruzione e l'ampliamento dei cimiteri.

     1. Nel territorio della provincia autonoma di Trento trova applicazione il regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), fatta eccezione per la disciplina di cui al presente articolo nonché all'articolo 46 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2. Resta ferma l'individuazione delle autorità titolari delle competenze previste dal regolamento stesso, effettuata ai sensi della vigente disciplina del servizio sanitario provinciale.

     2. Nei cimiteri possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal comune e residenti fuori da esso, purché nati nel comune o ivi residenti al momento della nascita.

     3. I criteri di utilizzazione delle fosse possono essere integrati con regolamento comunale al fine di rispettare e valorizzare le tradizioni locali in materia di culto dei morti, sempre che siano garantiti i tempi di mineralizzazione; può inoltre venire prolungato il periodo di rotazione.

     3 bis. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 46, primo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale), per gli ampliamenti dei cimiteri a distanza minore rispetto a quella prevista, sono esercitate dai comuni le competenze che l'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166, loro attribuisce. Al fine delle riduzioni della zona di rispetto cimiteriale previste dal quinto comma dell'articolo 338 del regio decreto n. 1265 del 1934, si osservano, previa specificazione da parte della Giunta provinciale dei casi di applicazione dell'articolo e fermo restando l'acquisizione preventiva del parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le procedure previste dagli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) [112].

     4. Gli edifici esistenti nella fascia di rispetto cimiteriali possono essere ricostruiti e trasformati senza aumento di volume nei limiti delle norme urbanistiche. Gli edifici esistenti possono altresì essere ampliati al fine di migliorarne le condizioni di utilizzo, purché la distanza dell'ampliamento rispetto al cimitero non sia inferiore a quella dell'edificio preesistente, nel rispetto degli strumenti di pianificazione in vigore e fermo restando il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie.

     5. L'approvvigionamento di acqua potabile e la dotazione di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero sono assicurati nei nuovi cimiteri e nei cimiteri esistenti in caso di loro ampliamento e ristrutturazione.

     6. Per garantire il massimo rispetto delle tradizioni locali e ferme restandole esigenze di carattere igienico-sanitario, negli interventi di sistemazione dei cimiteri dev'essere mantenuta di norma, salvo giustificati motivi di ordine tecnico, la recinzione esistente nella forma e nelle dimensioni esistenti [113].

     7. I comuni contermini possono costituirsi in consorzio ai fini di dotarsi di depositi di osservazione ed obitori, camere mortuarie e sale autopsie, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

     7 bis. La competenza al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 è esercitata dai comuni; la competenza relativa alle autorizzazioni previste dagli articoli 82, 86, comma 4, 105 e 106 del medesimo decreto è esercitata dalla Provincia [114].

     7 ter. Al fine di adeguare le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 a specifiche esigenze locali e di evoluzione tecnica, la Provincia è autorizzata a modificare con regolamento il medesimo decreto per disciplinare le modalità organizzative e operative inerenti la certificazione di morte, la chiusura dei feretri e il trattamento, il trasporto, l'esumazione, l'inumazione e l'estumulazione delle salme; il medesimo regolamento individua altresì appositi organi di consulenza tecnica per l'esercizio delle competenze della Provincia [115].

 

Capo XVIII

Disposizioni in materia di assistenza e previdenza

 

     Art. 76. Modifica alla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale).

     1. [116].

 

     Art. 77. Disposizioni sul recupero delle prestazioni assistenziali percepite indebitamente.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 260, 261, 262, 263 e 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), relative a prestazioni indebitamente percepite, si applicano anche alle prestazioni assistenziali di cui alla legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4 (Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 8 novembre 1993, n. 33, alla legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28 (Provvidenze a favore degli invalidi civili e dei sordomuti), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, alla legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11 (Provvidenze a favore di mutilati ed invalidi civili e sordomuti ultrasessantacinquenni e di mutilati ed invalidi civili di età inferiore a 18 anni), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4, nonché alle prestazioni assistenziali disciplinate dalle leggi statali richiamate dall'articolo 16 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, come modificato dall'articolo 17 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

     2. A domanda dell'interessato, da presentare entro i termini stabiliti dalla Giunta provinciale, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme relative a prestazioni indebitamente percepite tra il 1° gennaio 1996 e la data di entrata in vigore della presente legge; in tale caso il reddito di cui all'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è quello relativo all'anno 1997.

     3. Nel caso sia accertato il diritto all'applicazione di quanto stabilito dal presente articolo, sono sospese le eventuali procedure di riscossione coattiva in corso e sono restituite al richiedente le somme dallo stesso versate a titolo di restituzione dell'indebito eccedenti quanto dovuto ai sensi dei commi 260 e 261 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     4. Agli oneri e alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nelle allegate tabelle C e D.

 

     Art. 78. Modifiche all'articolo 35 (Organi dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.

     1. [117].

     2. [118].

     3. La modifica apportata dal comma 2 del presente articolo all'articolo 35 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 ha effetto a decorrere dal rinnovo del consiglio di amministrazione dell'agenzia effettuato successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 79. Edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena.

     1. In relazione ai protocolli d'intesa tra la Provincia ed il Ministero di grazia e giustizia, la Giunta provinciale è autorizzata a promuovere convenzioni con la competente amministrazione statale e i comuni interessati al fine di realizzare stabilimenti carcerari da cedere in permuta ai sensi della legge 6 luglio 1956, n. 696 (Provvedimenti per il trasferimento di stabilimenti carcerari) e delle altre norme statali che prevedono permute di beni immobiliari.

     2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano ogni rapporto connesso con le finalità di cui al comma 1 e in particolare gli aspetti relativi all'individuazione e all'acquisizione delle aree, alla progettazione delle opere, all'affidamento dei lavori, alle modalità di finanziamento e all'individuazione degli immobili oggetto di permuta.

     3. Per la realizzazione degli stabilimenti carcerari con legge finanziaria sono autorizzati appositi stanziamenti a carico del bilancio della Provincia, alla cui utilizzazione si provvede secondo quanto stabilito dalle convenzioni di cui ai commi 1 e 2.

 

Capo XIX

Disposizioni in materia di scuole dell'infanzia

 

     Art. 80. Modifica alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 27 (Norme in materia di insegnanti supplementari delle scuole dell'infanzia).

     1. [119].

 

     Art. 81. Modifiche alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento).

     1. [120].

     2. [121].

     3. [122].

     4. L'articolo 53 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 è abrogato.

     5. [123].

 

     Art. 82. Abrogazione di disposizioni della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trento).

     1. L'articolo 7 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 è abrogato.

 

Capo XX

Disposizioni in materia di istruzione

 

     Art. 83. Modifiche alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio). Disposizioni per il completamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

     1. [124].

     [2. I regolamenti attuativi dell'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono emanati, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; scaduto inutilmente il predetto termine vi provvede, entro novanta giorni dall'elezione e con le medesime modalità, la Giunta provinciale eletta dal nuovo Consiglio provinciale.] [125]

     [3. L'articolo 2 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 è abrogato. Tuttavia gli articoli 1 e 2 della medesima legge continuano ad applicarsi nel testo previgente fino all'attribuzione alle istituzioni scolastiche della personalità giuridica ai sensi del presente articolo.] [126]

     [4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.] [127]

 

     Art. 84. Disposizioni per la continuità di servizio degli incarichi di sostegno. [128]

     [1. Al fine di assicurare una maggiore efficacia agli interventi di sostegno per gli alunni portatori di handicap il sovrintendente scolastico, ove siano esaurite le graduatorie per il sostegno agli alunni delle scuole elementari o le graduatorie di supplenza di scuole secondarie e i relativi elenchi per il sostegno, dispone la rideterminazione delle predette graduatorie ed elenchi, ai fini del conferimento delle relative supplenze.

     2. La rideterminazione delle graduatorie e degli elenchi deve essere effettuata in tempo utile per consentire l'assunzione degli insegnanti dal 1° settembre.

     3. In caso di esaurimento delle graduatorie e degli elenchi provinciali per le supplenze per il sostegno, il sovrintendente scolastico, al fine di assicurare la continuità degli interventi educativi di sostegno, delega i capi d'istituto a conferire le supplenze sul sostegno scorrendo i rispettivi elenchi d'istituto. Il sovrintendente autorizza immediatamente i capi d'istituto ad assumere dal 1° settembre i supplenti temporanei necessari per la copertura dei posti disponibili. Su detti posti i supplenti rimangono sino a quando non vi assuma servizio il personale di ruolo o supplente assegnato.]

 

     Art. 85. Ulteriori modifiche alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29.

     1. - 11. [129]

     [12. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.] [130]

 

     Art. 86. Modifiche alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori). [131]

     [1. [132].

     2. [133].

     3. [134].

     4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.]

 

     Art. 87. Modifica alla legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 (Norme in materia di edilizia universitaria).

     1. [135].

     2. Per i fini di cui al presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 88. Modifiche alla legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore). [136]

     [1. [137].

     2. [138].

     3. [139].

     4. [140].

     5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.]

 

     Art. 89. Misure per il completamento dei programmi di edilizia scolastica.

     1. Al fine del definitivo completamento di opere già finanziate sui programmi dell'edilizia scolastica, la Giunta provinciale è autorizzata, per l'anno 1998, a procedere a una verifica straordinaria dei programmi in corso di attuazione e non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge e a sostenere eventuali e maggiori spese sopravvenute utilizzando economie di spesa conseguenti alla verifica medesima. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità d'attuazione del presente articolo.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

 

Capo XXI

Disposizioni in materia di attività culturali

 

     Art. 90. Partecipazione della Provincia alla Fondazione orchestra Haydn di Bolzano e di Trento.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare, fino all'importo di lire 2.000.000.000, al fondo di dotazione della Fondazione orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e di Trento, di seguito denominata fondazione, quale ente culturale di interesse provinciale, secondo le disposizioni del presente articolo.

     2. Lo schema di statuto della fondazione è preventivamente approvato dalla Giunta provinciale e prevede una rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo proporzionata all'entità della partecipazione provinciale al fondo di dotazione di cui al comma 1. Lo statuto prevede altresì che i rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale.

     3. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo della fondazione e in tutti gli atti necessari al conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

     4. In relazione all'attività svolta dalla fondazione, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente somme sulla base di programmi preventivamente concordati con la Provincia.

     5. Per i fini di cui al comma 1, con la tabella B allegata alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per l'anno 1998. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D.

 

     Art. 91. Contributo aggiuntivo per la liquidazione dell'associazione "Museo dell'aeronautica G. Caproni".

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'associazione "Museo dell'aeronautica G. Caproni" un contributo aggiuntivo a quanto stabilito all'articolo 47 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, fino all'importo massimo di lire 400.000.000, a ripiano del passivo risultante dalla liquidazione dell'associazione medesima.

     2. La Giunta provinciale determina col provvedimento di concessione le modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

     3. Per i fini di cui al comma 1, con la tabella B allegata alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per l'anno 1998.

 

     Art. 92. Modifiche alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino).

     1. [141].

     2. [142].

 

Capo XXII

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 93. Riferimento delle spese e copertura degli oneri.

     1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella B, la medesima tabella riporta le nuove spese così come autorizzate nei relativi articoli.

     2. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella C, le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle norme di riferimento richiamate nella medesima tabella C e ai capitoli ivi indicati.

     3. Per il triennio 1998 - 2000 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

     4. I fondi eccedenti la differenza tra nuove entrate e oneri da coprire di cui all'allegata tabella D sono destinati ad integrare il fondo per nuovi provvedimenti legislativi in corso - spese in conto capitale - interventi del programma di Giunta (capitolo 84180/001), con le variazioni di bilancio di cui alla presente legge.

 

     Art. 94. Variazioni di bilancio.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

 

     Art. 95. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 7 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[2] Sostituisce l'art. 10 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[3] Sostituisce l'art. 11 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[4] Inserisce il comma 4 bis nell'art. 1 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[5] Sostituisce il comma 7, art. 1 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[6] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 maggio 2004, n. 4, fatto salvo quanto previsto dal comma 11, art. 7, della stessa L.P. 4/2004.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[8] Comma così modificato dall'art. 3 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[9] Comma inserito dall’art. 11 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[10] Comma già  modificato dall'art. 3 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3 e così ulteriormente modificato dall’art. 12 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[11] Comma così modificato dall'art. 3 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[12] Comma così modificato dall'art. 11 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[13] Modifica il comma 1, art. 36 bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23.

[14] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata.

[15] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 6 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

[16] Sostituisce il comma 4, art. 17 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

[17] Comma abrogato dall'art. 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata. Modifica il primo comma dell'art. 2 della L.P. 31 gennaio 1977, n. 7.

[18] Comma abrogato dall'art. 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata. Sostituisce l'art. 3 della L.P. 31 gennaio 1977, n. 7.

[19] Comma abrogato dall'art. 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata.

[20] Comma abrogato dall'art. 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata.

[21] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata.

[22] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 7 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7.

[23] Sostituisce il comma 10, art. 19 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7.

[24] Introduce l'art. 68 bis nella L.P. 3 aprile 1997, n. 7.

[25] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[26] Sostituisce l'Allegato C alla L.P. 3 settembre 1984, n. 8.

[27] Aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all'art. 87 della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[28] Aggiunge il comma 5 ter all'art. 92 della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[29] Sostituisce l'art. 4 della L.P. 19 novembre 1979, n. 10.

[30] Articolo abrogato dall’art. 21 della L.P. 1 agosto 2002, n. 11 a decorrere dalla data indicata dall’art. 21 della stessa L.P. 11/2002.

[31] Sostituisce l'art. 5 della L.P. 12 dicembre 1977, n. 34.

[32] Modifica il termine di cui all'art. 26 della L.P. 12 luglio 1993, n. 17.

[33] Sostituisce il comma 4, art. 40 della L.P. 21 aprile 1987, n. 7.

[34] Sostituisce il comma 3, art. 49 della L.P. 21 aprile 1987, n. 7.

[35] Sostituisce il comma 1, art. 51 della L.P. 21 aprile 1987, n. 7.

[36] Modifica la lettera d) del comma 1, art. 55 della L.P. 21 aprile 1987, n. 7.

[37] Sostituisce il comma 8, art. 10 della L.P. 22 agosto 1988, n. 27.

[38] Sostituisce il comma 5, art. 12 della L.P. 22 agosto 1988, n. 27.

[39] Modificano la L.P. 23 agosto 1993, n. 20. Commi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 abrogati dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale, proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[40] Inserisce l'art. 3 ter nella L.P. 4 agosto 1986, n. 21.

[41] Sostituisce l'art. 38 della L.P. 4 agosto 1986, n. 21.

[42] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 14 bis della L.P. 15 marzo 1993, n. 8.

[43] Inserisce l'art. 14 ter nella L.P. 15 marzo 1993, n. 8.

[44] Sostituisce il comma 6, art. 9 della L.P. 17 maggio 1991, n. 8.

[45] Inserisce l'art. 15 bis nella L.P. 17 maggio 1991, n. 8.

[46] Sostituisce il comma 1, art. 10 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[47] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 22 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[48] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[49] Comma inserito dall'art. 23 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3, sostitutio dall’art. 36 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 ed abrogato dall’art. 40 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[50] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[51] Sostituisce il comma 3, art. 25 della L.P. 22 dicembre 1983, n. 46.

[52] Sostituisce le lettere b), c) e d) del primo comma, e il terzo comma dell'art. 54 della L.P. 22 dicembre 1983, n. 46.

[53] Inserisce l'art. 24 bis nella L.P. 22 dicembre 1983, n. 46.

[54] Sostituisce il secondo comma dell'art. 9, il primo comma dell'art. 15 e il primo comma dell'art. 16, ed abroga il secondo comma dell'art. 16 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 3.

[55] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[56] Modifica il comma 2, art. 123 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18.

[57] Sostituisce la lettera e bis) del comma 2, art. 124 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18.

[58] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9.

[59] Sostituisce la rubrica del Capo VII della L.P. 18 novembre 1988, n. 38.

[60] Inserisce l'art. 28 bis nella L.P. 18 novembre 1988, n. 38.

[61] Articolo abrogato dall’art. 77 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 77 della stessa L.P. n. 4/2003.

[62] Articolo abrogato dall’art. 77 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[63] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[64] Sostituisce il comma 3, art. 33 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24.

[65] Modifica il comma 3 bis, art. 33 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24.

[66] Aggiunge il terzo comma all'art. 9 della L.P. 31 ottobre 1977, n. 30.

[67] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[68] Modifica il comma 5, art. 6 della L.P. 23 novembre 1978, n. 48.

[69] Sostituisce il comma 5, art. 12 bis della L.P. 23 novembre 1978, n. 48.

[70] Sostituisce il comma 6, art. 12 bis della L.P. 23 novembre 1978, n. 48.

[71] Aggiunge il comma 6 bis all'art. 12 bis della L.P. 23 novembre 1978, n. 48.

[72] Modifica il comma 6, art. 24 della L.P. 23 novembre 1978, n. 48.

[73] Articolo abrogato dall’art. 48 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[74] Modifica il comma 1, art. 8 bis della L.P. 16 dicembre 1986, n. 33.

[75] Sostituisce il comma 3, art. 3 della L.P. 29 maggio 1980, n. 14.

[76] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 3 della L.P. 29 maggio 1980, n. 14.

[77] Modifica il comma 1, art. 3 bis della L.P. 29 maggio 1980, n. 14.

[78] Modificano la L.P. 19 febbraio 1993, n. 6.

[79] Per una riapertura del termine previsto dal presente comma, vedi l'art. 28 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[80] Sostituisce la rubrica dell'art. 36 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

[81] Sostituisce il comma 1, art. 36 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

[82] Modifica il comma 1, art. 45 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

[83] Modificano la L.P. 7 gennaio 1991, n. 1.

[84] Modificano il comma 3, art. 35 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[85] Inserisce i commi 1 bis e 1 ter nell'art. 7 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[86] Sostituisce l'art. 18 ter della L.P. 22 agosto 1988, n. 26.

[87] Articolo già sostituito dall'art. 41 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 25 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3. Per una proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l’art. 7 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[88] Comma così sostituito dall’art. 18 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[89] Comma aggiunto dall’art. 18 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10 e così modificato dall'art. 26 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[90] Comma così modificato dall'art. 26 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[91] Comma inserito dall'art. 26 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[92] Comma così modificato dall'art. 41 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[93] Comma abrogato dall’art. 18 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[94] Comma così sostituito dall’art. 18 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[95] Comma così sostituito dall’art. 18 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[96] Comma così modificato dall'art. 43 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[97] Comma aggiunto dall’art. 62 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[98] Sostituisce le lettere a) e b) del comma 1, art. 11 della L.P. 8 luglio 1976, n. 18.

[99] Modifica il comma 1, art. 38 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[100] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 38 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[101] Modificano il D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

[102] Comma così modificato dall’art. 14 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[103] Comma inserito dall’art. 14 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[104] Articolo modificato dall'art. 20 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e così sostituito dall’art. 14 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[105] Inserisce l'art. 5 bis nella L.P. 28 aprile 1997, n. 9.

[106] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 1 della L.P. 18 aprile 1995, n. 5.

[107] Sostituisce l'art. 109 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22.

[108] Modifica la L.P. 5 settembre 1991, n. 22. Comma 11 abrogato dall’art. 3 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[109] Modifica la L.P. 5 settembre 1991, n. 22.

[110] Modifica la L.P. 1 aprile 1993, n. 10.

[111] Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'art. 62 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[112] Comma inserito dall’art. 16 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[113] Comma così sostituito dall'art. 63 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[114] Comma aggiunto dall’art. 16 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[115] Comma aggiunto dall’art. 16 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[116] Aggiunge i commi 5 bis e 5 ter all'art. 3 della L.P. 13 febbraio 1992, n. 8.

[117] Modifica il comma 2, art. 35 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[118] Abroga la lettera c) e sostituisce la lettera d) del comma 3, art. 35 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[119] Modifica il comma 1, art. 5 della L.P. 10 settembre 1993, n. 27.

[120] Sostituisce l'art. 21 della L.P. 21 marzo 1977, n. 13.

[121] Modifica il comma 2, art. 46 della L.P. 21 marzo 1977, n. 13.

[122] Modifica il comma 3, art. 48 della L.P. 21 marzo 1977, n. 13.

[123] Modifica il comma 1, art. 54 della L.P. 21 marzo 1977, n. 13.

[124] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata. Sostituisce l'art. 1 della L.P. 9 novembre 1990, n. 29.

[125] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[126] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[127] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[128] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[129] Abrogati dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5. Modificano la L.P. 9 novembre 1990, n. 29.

[130] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[131] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[132] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 2 della L.P. 10 agosto 1978, n. 30.

[133] Modifica il comma 1, art. 4 della L.P. 10 agosto 1978, n. 30.

[134] Sostituisce l'art. 7 della L.P. 10 agosto 1978, n. 30.

[135] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 7 della L.P. 21 dicembre 1984, n. 13.

[136] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[137] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 15 della L.P. 24 maggio 1991, n. 9.

[138] Aggiunge la lettera b bis) al comma 1, art. 25 della L.P. 24 maggio 1991, n. 9.

[139] Modifica il comma 2, art. 25 della L.P. 24 maggio 1991, n. 9.

[140] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 25 della L.P. 24 maggio 1991, n. 9.

[141] Aggiunge la lettera l bis) al comma 1, art. 2 della L.P. 30 luglio 1987, n. 12.

[142] Sostituisce il comma 1 bis, art. 3 della L.P. 30 luglio 1987, n. 12.