Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 07/08/1995 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa. |
Art. 2. Assunzione di nuove competenze ed esercizio di competenze delegate dallo Stato. |
Art. 3. Modifiche alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, concernente «Norme in materia di finanza locale» e disposizioni per la determinazione dei trasferimenti per la finanza locale. |
Art. 4. Modifiche alla legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)». |
Art. 5. Disposizioni per l'attualizzazione dei contributi pluriennali a favore dei settori economici. |
Art. 6. Partecipazioni. |
Art. 7. Modifiche all'articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, recante disposizioni in materia di iniziative e manifestazioni. |
Art. 8. Modifica all'articolo 1 della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13, concernente «Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale». |
Art. 9. Modifica alla legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20, concernente «Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative». |
Art. 10. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione nel triennio 1994-1996. |
Art. 11. Disposizioni in materia di indennità premio di servizio. |
Art. 12. Disposizioni relative all'articolo 44 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, recante misure volte al contenimento delle assunzioni di personale della Provincia e degli enti dipendenti. |
Art. 13. Disposizione modificativa ed interpretativa dell'articolo 48 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, recante disposizioni in materia di integrazioni di pensione a carico del bilancio [...] |
Art. 14. Modifiche all'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento». |
Art. 15. Modifiche all'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento». |
Art. 16. Modifica alla legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17, concernente «Disposizioni per l'adeguamento normativo ed economico della dirigenza anche in relazione al nuovo regime retributivo del personale [...] |
Art. 17. Modifica alla legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, concernente «Disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare». |
Art. 18. Modifiche alla legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, concernente «Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento». |
Art. 19. Reintegro di somme anticipate dalla Provincia al servizio sanitario provinciale. |
Art. 20. Assegnazione di fondi all'Azienda provinciale per i servizi sanitari. |
Art. 21. Prestazioni sanitarie aggiuntive. |
Art. 22. Operazioni creditizie garantite dalla Cooperativa provinciale garanzia fidi-Cooperfidi e disposizioni per l'attuazione di iniziative previste dall'articolo 16 della legge provinciale 18 novembre [...] |
Art. 23. Sostituzione dell'articolo 14 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8, in materia di agevolazioni commerciali. |
Art. 24. Modifiche alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, concernente «Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e [...] |
Art. 25. Soppressione del comitato provinciale per il turismo. |
Art. 26. Modifiche alla legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21, concernente «Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali». |
Art. 27. Modifica alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, concernente «Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera». |
Art. 28. Modifica alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci» e proroga del termine per la classificazione delle [...] |
Art. 29. Attuazione della misura «Sviluppo dell'attività turistica extra-alberghiera nei villaggi» nelle zone rurali di cui al regolamento CEE n. 2081/93 - Obiettivo 5b. |
Art. 30. Disposizioni in materia di intermodalità. |
Art. 31. Disposizioni in materia di concessioni su strade provinciali. |
Art. 32. Modifica all'articolo 16 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, concernente «Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento». |
Art. 33. Modifica all'articolo 20 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, concernente «Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento». |
Art. 34. Modifiche alla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, concernente «Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile». |
Art. 35. Modifiche alla tabella B della legge provinciale 15 novembre 1983, n. 40, concernente «Modificazioni alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, concernente: "Provvedimenti per il risparmio [...] |
Art. 36. Modifiche alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, concernente «Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse». |
Art. 37. Modifiche alla legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33, concernente «Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e [...] |
Art. 38. Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia». |
Art. 39. Copertura degli oneri. |
Art. 40. Entrata in vigore. |
§ 6.1.54 - L.P. 7 agosto 1995, n. 8.
Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995- 1997 della Provincia autonoma di Trento.
(B.U. 16 agosto 1995, n. 37 - S.O. n. 1).
CAPO I
Disposizioni in materia finanziaria e patrimoniale
Art. 1. Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.
1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo della tabella B - variazioni allo stato di previsione della spesa - allegata all'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti a carico degli esercizi finanziari e per gli importi di segno positivo riportati nella tabella A allegata alla presente legge da utilizzare secondo le predette disposizioni e le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella A. Nella medesima tabella A sono incluse, distintamente per capitolo, anche le nuove autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 3, 5, 6, 10, 21, 23 e 30 della presente legge.
2. Gli stanziamenti già autorizzati per ciascun anno da precedenti leggi provinciali per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo della tabella B - variazioni allo stato di previsione della spesa - allegata all'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995, sono diminuiti, per ciascuno degli esercizi finanziari riportati, degli importi di segno negativo di cui alla medesima tabella A allegata alla presente legge e secondo le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella A.
Art. 2. Assunzione di nuove competenze ed esercizio di competenze delegate dallo Stato. [1]
Art. 3. Modifiche alla
1. [2].
2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della
3. Per l'anno 1995 il fondo perequativo di cui all'articolo 6 della
4. Per l'anno 1995 il fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'articolo 6 bis della
5. Per l'anno 1995 il fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'articolo 17 della
6. Per l'anno 1995 il fondo ammortamento mutui di cui all'articolo 19 della
7. Al fine di concorrere al sostegno degli investimenti dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della
a) anno 1995:
1) lire 33.600.000.000 per trasferimenti in conto capitale;
2) lire 2.200.000.000 per trasferimenti in annualità;
b) anno 1996:
1) lire 49.000.000.000 per trasferimenti in conto capitale;
2) lire 5.300.000.000 per trasferimenti in annualità;
c) anno 1997:
1) lire 59.200.000.000 per trasferimenti in conto capitale;
2) lire 3.600.000.000 per trasferimenti in annualità;
d) anno 1998:
1) lire 93.700.000.000 per trasferimenti in conto capitale;
2) lire 6.030.000.000 per trasferimenti in annualità [3];
e) anno 1999 [4]:
1) lire 131.510.000.000 per trasferimenti in conto capitale;
2) lire 3.500.000.000 per trasferimenti in annualità;
f) anno 2000:
1) lire 118.510.000.000 per trasferimenti in conto capitale [5];
2) lire 17.000.000.000 per trasferimenti in annualità;
g) anno 2001:
lire 44.000.000.000 per trasferimenti in conto capitale [6].
8. Per i fini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è autorizzata al capitolo 11230, con la tabella A allegata alla presente legge, l'ulteriore spesa di lire 3.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1995.
9. Per i fini di cui al comma 5 del presente articolo è autorizzata al capitolo 11240, con la tabella A allegata alla presente legge, l'ulteriore spesa di lire 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1995.
10. Per i fini di cui al comma 6 del presente articolo è autorizzata al capitolo 11261, con la tabella A allegata alla presente legge:
a) l'integrazione del limite di impegno di lire 400.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1995 al 2004;
b) l'ulteriore annualità di lire 1.400.000.000 per l'esercizio finanziario 2005.
11. Per i fini di cui al comma 7 del presente articolo sono autorizzate con la tabella A allegata alla presente legge, le seguenti spese:
a) anno 1995:
1) capitolo 11285 lire 33.600.000.000;
2) capitolo 11286 limite di impegno di lire 2.200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1995 al 2005;
b) anno 1996:
1) capitolo 11285 lire 39.200.000.000;
2) capitolo 11286 limite di impegno di lire 3.600.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1996 al 2006;
c) anno 1997:
1) capitolo 11285 lire 39.200.000.000;
2) capitolo 11286 limite di impegno di lire 3.600.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1997 al 2007;
d) anno 1998:
1) capitolo 11285 lire 28.000.000.000.
12. In sede di prima applicazione per l'anno 1995 delle disposizioni di cui all'articolo 11 della
a) una quota non superiore a lire 50.000.000.000, pure stabilita con l'accordo di cui al comma 3 bis dell'articolo 11 della
b) la quota residua destinata alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 11 della
13. La determinazione, la concessione e l'erogazione dei trasferimenti spettanti ai comuni ai sensi del comma 12, lettera a), sono disposte secondo modalità stabilite con deliberazione dalla Giunta provinciale, sentita la rappresentanza unitaria dei comuni, sulla base dei fabbisogni di spesa risultanti dalle certificazioni dei comuni attestanti i maggiori oneri sostenuti per la realizzazione delle opere e degli interventi, nonché in riferimento alle aliquote di contribuzione riconosciute ai comuni sulla spesa ammessa per le opere e gli interventi indicati nel medesimo comma 12, lettera a).
Art. 4. Modifiche alla
Art. 5. Disposizioni per l'attualizzazione dei contributi pluriennali a favore dei settori economici.
1. Al fine di ridurre il grado di rigidità del bilancio provinciale a seguito dell'assunzione di impegni di spesa a carattere pluriennale, la Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere ai beneficiari di contributi annui già concessi alla data del 31 dicembre 1994, in alternativa ai contributi ancora da erogare e previa richiesta dei beneficiari medesimi, un contributo in conto capitale in unica soluzione di importo pari al valore attuale delle rate ancora non erogate.
2. Possono presentare domanda per la concessione del contributo in conto capitale di cui al comma 1 i soggetti beneficiari di agevolazioni annue rientranti nelle categorie di cui alla lettera a) del comma 3 concesse ai sensi delle seguenti leggi provinciali:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i) [8].
i bis)
3. Con provvedimenti della Giunta provinciale sono fissati:
a) le categorie di contributi ammissibili ai benefici del fondo autorizzato sul bilancio di ciascun anno, da individuarsi con riferimento alla durata residua massima dei contributi stessi;
b) i criteri e le modalità per la quantificazione del contributo da corrispondere, con particolare riferimento al tasso di attualizzazione, da determinarsi tenendo anche conto dei costi e dei benefici derivanti alle imprese dalle operazioni di attualizzazione;
c) i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ordine di priorità tra le domande presentate, dando in ogni caso precedenza alle domande relative a contributi già concessi con vita residua più breve;
d) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
e) le modalità di erogazione e i casi in cui l'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione di idonee garanzie riferite al residuo periodo di validità dei vincoli originariamente previsti;
f) ogni altra determinazione necessaria per l'applicazione del presente articolo.
4. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto dei vincoli e degli obblighi previsti nei provvedimenti originari di concessione dei contributi.
5. In ogni caso, le assegnazioni sono disposte nei limiti delle somme autorizzate per i medesimi fini con legge finanziaria.
6. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato al capitolo 49730, con la tabella A allegata alla presente legge, la spesa di lire 47.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1995.
Art. 6. Partecipazioni.
1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della «Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - FINEST s.p.a.» con sede a Pordenone, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
2. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata al capitolo 49830, con la tabella A allegata alla presente legge, la spesa di lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1995.
Art. 7. Modifiche all'articolo 4 della
Art. 8. Modifica all'articolo 1 della
Art. 9. Modifica alla
CAPO II
Disposizioni in materia di organizzazione e personale
Art. 10. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione nel triennio 1994-1996.
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della
2. E' riconfermato l'onere relativo all'accordo dell'area dirigenziale derivante dalla contrattazione per il triennio 1994-1996 determinato con l'articolo 8, comma 2, della
3. Gli stanziamenti autorizzati con l'articolo 8, comma 3, della
4. Per l'utilizzo dei fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 5 della
5. Il maggior onere di lire 1.240.000.000 relativo all'anno 1994, di cui al comma 1, è coperto con una corrispondente quota dell'autorizzazione di spesa disposta con il comma 6 a carico dell'esercizio 1995.
6. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata al capitolo 12201, con la tabella A allegata alla presente legge, l'ulteriore spesa di lire 4.235.000.000 a carico dell'esercizio 1995 e di lire 3.580.000.000 a carico dell'esercizio 1996.
7. Per i fini di cui al comma 3 è autorizzata al capitolo 84101, con la tabella A allegata alla presente legge, l'ulteriore spesa di lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio 1995 e di lire 930.000.000 a carico dell'esercizio 1996.
Art. 11. Disposizioni in materia di indennità premio di servizio.
1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 197 della
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti già previsti in bilancio per i fini di cui all'articolo 197 della
Art. 12. Disposizioni relative all'articolo 44 della
Art. 13. Disposizione modificativa ed interpretativa dell'articolo 48 della
1. [14].
2. Il comma 7 dell'articolo 48 della
Art. 14. Modifiche all'allegato C della
Art. 15. Modifiche all'articolo 92 della
1. [16].
2. Le modifiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si applicano a tutti i casi in cui il diritto al rimborso non sia stato prescritto alla data di entrata in vigore della
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, lettere b) e c) e del comma 2 si fa fronte con gli stanziamenti già previsti in bilancio per i fini di cui all'articolo 92 della
Art. 16. Modifica alla
1. [18].
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con effetto dalla data del 31 dicembre 1990.
CAPO III
Disposizioni in materia di tutela
del patrimonio artistico e popolare
Art. 17. Modifica alla
CAPO IV
Disposizioni in materia di assistenza e sanità
Art. 18. Modifiche alla
[1. - 7. [21].
8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti già previsti in bilancio per i fini di cui all'articolo 9, comma 4, della
9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti già disposti con legge di bilancio per i fini di cui all'articolo 28, comma 4, della
Art. 19. Reintegro di somme anticipate dalla Provincia al servizio sanitario provinciale. [22]
Art. 20. Assegnazione di fondi all'Azienda provinciale per i servizi sanitari. [23]
Art. 21. Prestazioni sanitarie aggiuntive. [24]
[1. La Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle funzioni dirette alla promozione e alla tutela della salute dei soggetti indicati dall'articolo 57, terzo comma, della
2. La Provincia autonoma assicura inoltre, quale prestazione sanitaria aggiuntiva a favore della generalità dei soggetti aventi titolo alle prestazioni del servizio sanitario provinciale, le cure fitobalneoterapiche erogate presso stabilimenti autorizzati. Per quanto concerne la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti si applicano le disposizioni vigenti con riguardo alle cure termali.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per la fruizione delle prestazioni di cui ai commi 1 e 2, nonché la misura degli interventi contributivi previsti al comma 1.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata al capitolo 32102, con la tabella A allegata alla presente legge, una ulteriore integrazione del fondo sanitario provinciale di parte corrente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della
CAPO V
Disposizioni in materia di cooperazione e commercio
Art. 22. Operazioni creditizie garantite dalla Cooperativa provinciale garanzia fidi-Cooperfidi e disposizioni per l'attuazione di iniziative previste dall'articolo 16 della
Art. 23. Sostituzione dell'articolo 14 della
1. [26].
2. Per i fini di cui al comma 2 dell'articolo 14 della
a) al capitolo 47175 lire 9.300.000.000 a carico del bilancio di previsione 1995;
b) al capitolo 47176 il limite di impegno di lire 2.750.000.000 a partire dal 1995 e fino al 2003.
Art. 24. Modifiche alla
CAPO VI
Disposizioni in materia di turismo, industria
alberghiera, attività idrotermale e piste da sci
Art. 25. Soppressione del comitato provinciale per il turismo.
1. Gli articoli 4, 5 e 6 della
Art. 26. Modifiche alla
1. - 6. [28].
7. Per le spese derivanti dal comma 5 del presente articolo si provvederà con successiva legge provinciale.
Art. 27. Modifica alla
Art. 28. Modifica alla
1. [30].
2. Il termine di cinque anni di cui al comma 5 dell'articolo 58 della
Art. 29. Attuazione della misura «Sviluppo dell'attività turistica extra-alberghiera nei villaggi» nelle zone rurali di cui al regolamento CEE n. 2081/93 - Obiettivo 5b.
1. Al fine di dare attuazione alla misura «Sviluppo dell'attività extra-alberghiera nei villaggi» prevista dal documento unico di programmazione per le zone rurali del Trentino per il periodo 1994-1999, approvato ai sensi del regolamento CEE n. 2081/93 dalla Commissione europea con
2. La Giunta provinciale determina le modalità di concessione delle agevolazioni e le condizioni necessarie per garantire da parte dei beneficiari l'adempimento dell'impegno di cui al comma 1.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse anche in relazione alle domande presentate ai sensi della
4. Nel caso di inosservanza degli obblighi convenzionali assunti ai sensi del comma 1, alle agevolazioni concesse a termini del medesimo comma 1 si applica la disciplina di decadenza dai benefici di cui all'articolo 12 della
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 9, comma 5, della
CAPO VII
Disposizioni in materia di viabilità, trasporti e protezione civile
Art. 30. Disposizioni in materia di intermodalità.
1. Al fine di favorire la tutela dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico derivante dalla circolazione dei veicoli destinati all'autotrasporto di cose, la Giunta provinciale è autorizzata a favorire un migliore utilizzo e una piena operatività delle infrastrutture per il raccordo intermodale realizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono attuate sulla base di programmi che prevedono le attività da realizzare e le modalità di attuazione, anche attraverso convenzioni con le società di cui al medesimo comma 1, i tempi di realizzazione dei programmi che potranno avere una durata massima fino al 31 dicembre 1996, gli effetti in termini di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di riduzione delle emissioni in atmosfera ed acustiche, gli effetti in termini di miglioramento del grado di utilizzo delle infrastrutture intermodali e di sviluppo del trasporto combinato strada-rotaia, la spesa ammissibile e le modalità di finanziamento, con specificazione degli interventi finanziari diretti dalla Provincia e dei criteri per la determinazione e l'erogazione dei concorsi per i programmi realizzati dalle società di cui al comma 1, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. I predetti programmi sono approvati dalla Giunta provinciale.
3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata al capitolo 54205, con la tabella A allegata alla presente legge, la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1995 e 1996.
Art. 31. Disposizioni in materia di concessioni su strade provinciali.
1. [31].
2. Per i versamenti della congrua indennità effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge relativi all'anno 1995, il relativo importo non dovuto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 47, terzo comma, della
3. Il termine del 30 ottobre 1995 per la denuncia delle occupazioni o usi di strade provinciali privi di autorizzazione, licenza o concessione, previsto dall'articolo 29, comma 2, della
Art. 32. Modifica all'articolo 16 della
Art. 33. Modifica all'articolo 20 della
1. [33].
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 20, comma 2, della
Art. 34. Modifiche alla
1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della
2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della
Art. 35. Modifiche alla tabella B della
CAPO VIII
Disposizioni in materia di attività forestali e caccia
Art. 36. Modifiche alla
1. - 4. [36].
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con le disponibilità del fondo forestale di cui all'articolo 27 della
Art. 37. Modifiche alla
Art. 38. Modifiche alla
CAPO IX
Disposizioni finali
Art. 39. Copertura degli oneri.
1. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nella tabella B allegata alla presente legge.
Art. 40. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[2] Sostituisce la lett. s), comma 2, art. 11 della
[3] Lettera così modificata dall'art. 1 della
[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[5] Punto così sostituito dall'art. 1 della
[6] Le lettere b, c, d, ed e) sono state sostituite dall'art. 29 della
[7] Modifica l'art. 3 della
[8] Lettera abrogata dall’art. 32 della
[9] Lettera aggiunta dall'art. 4 della
[10] Modifica l'art. 4 della
[11] Aggiunge un comma all'art. 1 della
[12] Sostituisce il 2° comma dell'articolo unico della
[13] Modifica il 1° comma dell'art. 44 della
[14] Sostituisce il 2° comma dell'art. 48 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[16] Modifica l'art. 92 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[18] Integra il 1° comma dell'art. 6 della
[19] Articolo abrogato dall’art. 40 della
[20] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[21] I commi da 1 a 6 modificano gli artt. 9, 15, 28, 38, 39 della
[22] Articolo abrogato dall’art. 80 della
[23] Articolo abrogato dall’art. 80 della
[24] Articolo abrogato dall'art. 73 della
[25] Articolo abrogato dall'art. 38 della
[26] Sostituisce l'art. 14 della
[27] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[28] I commi da 1 a 6 modificano gli artt. 9, 10, 11 e 13 della
[29] Sostituisce il 3° comma dell'art. 8 della
[30] Modifica il 2° comma dell'art. 25 della
[31] Aggiunge un comma all'art. 47 della
[32] Aggiunge un comma all'art. 16 della
[33] Sostituisce il 2° comma dell'art. 20 della
[34] Sopprime un periodo alla tabella B della
[35] Articolo abrogato dall'art. 115 della
[36] I commi da 1 a 4 modificano gli artt. 16 e 16 bis della
[37] Articolo abrogato dall'art. 115 della
[38] Modifica gli artt. 20, 38, 41, 50, 52 e 52 ter della