Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 15/11/2007 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Certificazioni sanitarie |
Art. 3. Accertamenti igienico-sanitari |
Art. 4. Partecipazione di medici del servizio sanitario provinciale a commissioni varie |
Art. 5. Adempimenti in materia di medicina scolastica |
Art. 6. Procedure per l’accertamento degli stati di invalidità |
Art. 7. Procedure amministrative in materia di sicurezza sul lavoro |
Art. 8. Procedure in ambito veterinario |
Art. 9. Commissione provinciale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive |
Art. 10. Commissione medica per le patenti di guida |
Art. 11. Disciplina per l’autorizzazione e l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti |
Art. 12. Disciplina degli aspetti igienico-sanitari delle piscine |
Art. 13. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari |
Art. 14. Modifica all’articolo 30 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento) |
§ 5.1.84 - L.P. 15 novembre 2007, n. 19.
Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica
(B.U. 20 novembre 2007, n. 47 - S.O. n. 2)
Art. 1. Oggetto
1. Questa legge detta disposizioni per la semplificazione, nel territorio della Provincia autonoma di Trento, delle certificazioni e degli accertamenti sanitari e della normativa applicabile in materia di igiene, di medicina del lavoro e di sanità pubblica.
Art. 2. Certificazioni sanitarie
1. Nel territorio provinciale è abolito l’obbligo della presentazione dei seguenti certificati sanitari:
a) certificato di sana e robusta costituzione;
b) certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego;
c) certificato di idoneità fisica per l’assunzione di insegnanti;
d) certificato per ottenere concessioni contro cessione del quinto della retribuzione;
e) certificati di idoneità fisica per l’assunzione di minori non adibiti ad attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 16 del
f) certificati di idoneità fisica per l’assunzione di apprendisti;
g) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale o per l’ammissione ai soggiorni di vacanza per minori;
h) certificato di idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico per l’esercizio dell’attività di autoriparazione;
i) certificato di idoneità per l’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici;
j) certificato di idoneità fisica al mestiere di fochino;
k) certificato di possesso dei requisiti fisici per l’idoneità a direttore o responsabile dell’esercizio di impianto di risalita;
l) certificato di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore;
m) certificato di idoneità psico-fisica all’attività di maestro di sci;
n) certificato di idoneità per la vendita dei generi di monopolio;
o) libretto di idoneità sanitaria per barbieri, parrucchieri, estetisti;
p) certificato di idoneità al lavoro notturno;
q) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia;
r) certificati di idoneità fisica e psico-fisica all’esercizio di una professione o attività.
2. È fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate al comma 1, qualora previste dal
3. È altresì fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate al comma 1 ai soggetti che svolgono la loro attività in regioni in cui vige una diversa disciplina, nonché il rilascio di certificazioni richieste da uffici di enti o istituzioni aventi sede al di fuori del territorio provinciale o comunque richiesti per l’assunzione a pubblici impieghi non di competenza provinciale.
4. Il certificato per l’esonero degli studenti dalle lezioni di educazione fisica è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
Art. 3. Accertamenti igienico-sanitari
1. Nel territorio della Provincia di Trento è abolito l’obbligo del libretto di idoneità sanitaria previsto dall’articolo 14 della
2. Nel territorio della Provincia di Trento, fatta salva l’applicazione delle norme comunitarie, è altresì abolito l’obbligo dei seguenti accertamenti igienico-sanitari:
a) accertamenti attestanti i requisiti igienico-sanitari dei locali da adibire ad attività agrituristiche previsti dall’articolo 8, comma 1, della
b) accertamenti attestanti l’idoneità dei locali comunque svolti in applicazione dell’articolo 231 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
c) accertamenti attestanti i requisiti igienico-sanitari delle strutture adibite alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande durante feste campestri ed altre manifestazioni occasionali;
d) accertamenti attestanti i requisiti igienico-sanitari per l’apertura di nuove farmacie.
3. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica nei confronti dei soggetti che operano in stabilimenti di produzione e deposito di alimenti destinati all’esportazione, qualora i Paesi importatori richiedano il possesso di una certificazione sanitaria equivalente al libretto di idoneità sanitaria.
Art. 4. Partecipazione di medici del servizio sanitario provinciale a commissioni varie
1. Nel territorio della Provincia di Trento cessano di applicarsi le disposizioni che prevedono la partecipazione di medici delle strutture pubbliche del servizio sanitario provinciale quali membri effettivi delle seguenti commissioni:
a) commissione provinciale di vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo prevista dall’articolo 9 del
b) commissione edilizia comunale, ove prevista da regolamenti o norme municipali.
Art. 5. Adempimenti in materia di medicina scolastica
1. Sono aboliti gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di medicina scolastica, degli archivi delle cartelle sanitarie individuali, a esclusione di quelle compilate ai sensi delle normative di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché l’obbligo di effettuare periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici al di fuori delle esigenze di sanità pubblica.
Art. 6. Procedure per l’accertamento degli stati di invalidità
1. Fatte salve le norme fondamentali concernenti il diritto alla prestazione e i requisiti soggettivi degli assistibili e quanto eventualmente stabilito in materia di livelli essenziali delle prestazioni, in provincia di Trento l’accertamento della permanenza degli stati di disabilità ai fini dell’ottenimento delle prestazioni socio-sanitarie di competenza provinciale, nei casi di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie genetiche e di disabilità mentali gravi con effetti permanenti, è effettuato su base documentale senza necessità di ogni visita medica, anche a campione, finalizzata a tale accertamento.
2. La Giunta provinciale individua con apposita deliberazione le patologie cui è applicabile questo articolo e la documentazione sanitaria idonea a comprovare l’invalidità da richiedere agli interessati o all’autorità sanitaria competente. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a individuare, per i medesimi casi, modalità più snelle e semplificate anche per il primo accertamento, mediante visita medica, degli stati di disabilità. La Giunta provinciale è autorizzata inoltre a definire modalità organizzative per unificare, ove possibile, le procedure di accertamento degli stati di invalidità civile, di cecità, di sordità, nonché di handicap e di handicap grave.
3. Nella prima applicazione di questa legge, la Giunta provinciale assume i provvedimenti di propria competenza entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, su proposta di una apposita commissione tecnico-scientifica composta da tre esperti dotati di particolari conoscenze nel settore, tenendo conto della classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap, adottata dall’Organizzazione mondiale della sanità. Fino all’attuazione dei provvedimenti previsti da questo comma si applica il comma 2 dell’articolo 97 (Interventi in favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili) della
4. La commissione prevista dal comma 3 è nominata dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge e rimane in carica per la durata di un anno; dopo l’approvazione della deliberazione di cui al comma 3 la commissione è chiamata a svolgere, su richiesta della Provincia e delle competenti strutture organizzative dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, funzioni consultive per la residua durata in ordine alle attività disciplinate da questo articolo. Ai componenti della commissione esterni all’amministrazione sono corrisposti i compensi determinati dalla Giunta provinciale in misura non superiore al doppio di quella stabilita ai sensi dell’articolo 50 della
5. In ogni caso l’accertamento delle condizioni cliniche finalizzate all’inserimento nei piani e nelle modalità dell’assistenza domiciliare integrata di cure palliative (ADICP o Hospice) costituisce presupposto sufficiente per la diretta valutazione delle condizioni di invalidità civile e dell’handicap da parte delle strutture competenti.
6. Per gli accertamenti volti al rilascio del contrassegno invalidi previsto dall’articolo 381 del
a) soggetti riconosciuti invalidi civili assoluti con diritto ad indennità di accompagnamento in quanto non in grado di deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, secondo quanto previsto dalla
b) soggetti riconosciuti in situazione di handicap con grave limitazione della capacità di deambulazione, secondo quanto previsto dalla
7. Ai titolari dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili, dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili e dell’indennità di comunicazione concesse ai sensi delle normative che le concernono sono riconosciute, al compimento della maggiore età, le provvidenze economiche spettanti ai maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, fatte salve le verifiche degli altri requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.
Art. 7. Procedure amministrative in materia di sicurezza sul lavoro
1. Il registro degli infortuni previsto dall’articolo 4, comma 5, lettera o), del
2. Ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni di cui all’articolo 404 del
3. La registrazione prevista dal comma 2 comprende anche gli infortuni occorsi a lavoratori che operino presso le proprie unità produttive in distacco o in somministrazione, ai sensi del
4. La dichiarazione prevista dall’articolo 8, comma 11, del
5. Nulla è modificato in ordine alla comunicazione prevista dall’articolo 10 del
Art. 8. Procedure in ambito veterinario
1. Nel territorio della Provincia di Trento sono sospesi l’obbligo di isolamento e osservazione di cani e gatti morsicatori e l’obbligo di soppressione o sequestro di cani e gatti morsicati da altri animali, previsti dagli articoli 86 e 87 del
2. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari monitora accuratamente gli episodi di morsicatura di animali nei confronti dell’uomo o altri animali adottando, in caso di sospetto di infezione rabida, le misure di polizia veterinaria previste dal
3. Nel territorio della Provincia di Trento sono aboliti l’obbligo della visita veterinaria per gli animali che si spostano verso l’alpeggio e l’obbligo del rilascio del certificato di origine e di sanità a seguito del risultato favorevole della visita (mod. n. 7), previsti dall’articolo 42 del
4. Nel territorio della Provincia di Trento è consentito l’alpeggio degli animali solo in presenza delle seguenti condizioni:
a) che alla partenza degli animali verso l’alpeggio l’allevatore, o il detentore, compili la dichiarazione di cui al mod. n. 4 prevista dall’articolo 31 del
b) che in alpeggio il conduttore della malga, o il detentore temporaneo, compili il registro di carico/scarico rilasciato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, con almeno le indicazioni previste dall’articolo 2 della
c) che al rientro degli animali dall’alpeggio il conduttore compili la dichiarazione di cui al mod. n. 4, prevista dall’articolo 31 del
Art. 9. Commissione provinciale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive
1. È istituita la commissione provinciale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive.
2. La commissione svolge i seguenti compiti:
a) definisce e aggiorna periodicamente il calendario vaccinale;
b) elabora il piano vaccini provinciale;
c) valuta gli studi e le iniziative per la sorveglianza specifica delle malattie e delle infezioni prevenibili con la vaccinazione e dei correlati effetti indesiderati.
3. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale che ne stabilisce anche la composizione. In ogni caso tra i componenti della commissione devono essere compresi:
a) due esperti in materia di sanità pubblica ed epidemiologia;
b) un pediatra di libera scelta e un medico di medicina generale.
4. La commissione dura in carica tre anni e comunque svolge le funzioni fino alla sua ricostituzione. Essa può avvalersi, a seconda della materia trattata, di esperti in altre discipline, individuati di volta in volta dal coordinatore della commissione. Ai componenti della commissione, esclusi i dipendenti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari o della Provincia, spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale applicabile in materia.
Art. 10. Commissione medica per le patenti di guida
1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1 quater, del
2. Per ogni componente della commissione è nominato un supplente. Nel caso di accertamenti medici esperiti nei confronti di mutilati e minorati fisici la commissione è integrata da un ingegnere del servizio provinciale competente in materia di motorizzazione civile e da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione.
3. Ai componenti della commissione, esclusi i dipendenti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari o della Provincia, sono corrisposti i compensi determinati dalla Giunta provinciale, in modo che l’ammontare per ogni prestazione non possa comunque eccedere l’eventuale corrispondente tariffa, divisa per il numero dei componenti della commissione. Le modalità per il funzionamento della commissione sono stabilite dalla Giunta provinciale.
4. La decisione sui ricorsi è adottata dal dirigente del servizio competente in materia di motorizzazione civile, sentita la commissione.
5. Sono abrogati l’articolo 54 bis (Commissione medica per le patenti di guida) della
Art. 11. Disciplina per l’autorizzazione e l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti
1. Al fine di garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori contro i rischi connessi alla esposizione a radiazioni ionizzanti, il nulla osta preventivo di categoria B previsto dall’articolo 29 del
2. La commissione indicata al comma 1 è composta da un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o in radiologia, da un medico specialista in medicina del lavoro, da un fisico specialista in fisica sanitaria ed esperto qualificato nel settore e da un rappresentante del servizio provinciale competente in materia di prevenzione incendi. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le ulteriori disposizioni riguardanti la nomina e le modalità di funzionamento della commissione nonché, sentita la commissione stessa, le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca del nulla osta di categoria B previsto dal comma 1. Ai componenti della commissione, esclusi i dipendenti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari o della Provincia, spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale applicabile in materia.
Art. 12. Disciplina degli aspetti igienico-sanitari delle piscine
1. La costruzione e l’esercizio delle piscine aperte al pubblico e di quelle accessibili ai soli ospiti inserite in strutture adibite in via principale a pubblici esercizi, attività agrituristiche, collegi, scuole, collettività, palestre, centri estetici, circoli, associazioni e simili sono soggetti ai requisiti, alle condizioni e ai limiti previsti con regolamento della Provincia a fini igienico-sanitari e di sicurezza, in coerenza con quanto stabilito dagli accordi Stato-regioni e interregionali sulla materia.
2. Il regolamento specifica in particolare gli impianti soggetti alle presenti disposizioni e detta le altre norme occorrenti per l’attuazione delle medesime. Il regolamento individua altresì, all’interno della normativa da esso stabilita, quali norme si applicano alle piscine di singoli individui o di condomini e collettività particolarmente limitate, e detta le disposizioni eventualmente necessarie per il coordinamento e la cessazione di applicazione, alle piscine, della disciplina recata da altre disposizioni legislative o regolamentari di competenza provinciale.
3. Per la violazione delle disposizioni di questo articolo e di quelle dettate in attuazione del comma 2, si applica nei confronti del titolare o del responsabile dell’impianto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Provvede all’applicazione della sanzione l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, osservando la
4. Il regolamento previsto da questo articolo è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo. Il regolamento fissa la data per l’applicazione delle nuove disposizioni; fino a tale data continua ad applicarsi, per le piscine, quanto previsto, in relazione a provvedimenti di tipo permissivo o autorizzativo vigenti, nelle deliberazioni della Giunta provinciale di recepimento di accordi Stato-regioni e interregionali sulla materia.
Art. 13. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari
1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 16 della
"b) l’esercizio delle funzioni inerenti alla gestione dell’azienda e all’adozione dei relativi provvedimenti, salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge; ferme le competenze di amministrazione generale, di indirizzo e pianificazione e di soluzione dei conflitti di competenza positivi o negativi inerenti l’adozione di atti o provvedimenti, il direttore generale attribuisce di norma le proprie funzioni ai responsabili delle articolazioni organizzative di cui all’articolo 23, comma 1, lettere da b) a h), e ai dirigenti di struttura complessa, amministrativi e tecnici, in relazione alla rispettiva sfera di competenza."
2. Al comma 1 dell’articolo 21 della
3. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 45 della
4. Al comma 9 dell’articolo 49 della
5. A fini di coordinamento con le modifiche apportate dai commi 2, 3 e 4 sono abrogati, fermi restando gli atti adottati sotto il loro vigore, l’articolo 18 (Disposizioni concernenti le piante organiche e il personale delle unità sanitarie locali e dell’azienda provinciale per i servizi sanitari) della
Art. 14. Modifica all’articolo 30 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 30 della
"3 bis In armonia con i principi di prevenzione ricavabili dalla legislazione statale, negli esercizi di vendita al dettaglio disciplinati da questa legge è vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 16."