§ 5.1.84 - L.P. 15 novembre 2007, n. 19.
Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:15/11/2007
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Certificazioni sanitarie
Art. 3.  Accertamenti igienico-sanitari
Art. 4.  Partecipazione di medici del servizio sanitario provinciale a commissioni varie
Art. 5.  Adempimenti in materia di medicina scolastica
Art. 6.  Procedure per l’accertamento degli stati di invalidità
Art. 7.  Procedure amministrative in materia di sicurezza sul lavoro
Art. 8.  Procedure in ambito veterinario
Art. 9.  Commissione provinciale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive
Art. 10.  Commissione medica per le patenti di guida
Art. 11.  Disciplina per l’autorizzazione e l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti
Art. 12.  Disciplina degli aspetti igienico-sanitari delle piscine
Art. 13.  Disposizioni in materia di organizzazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari
Art. 14.  Modifica all’articolo 30 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento)


§ 5.1.84 - L.P. 15 novembre 2007, n. 19.

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica

(B.U. 20 novembre 2007, n. 47 - S.O. n. 2)

 

     Art. 1. Oggetto

1. Questa legge detta disposizioni per la semplificazione, nel territorio della Provincia autonoma di Trento, delle certificazioni e degli accertamenti sanitari e della normativa applicabile in materia di igiene, di medicina del lavoro e di sanità pubblica.

 

     Art. 2. Certificazioni sanitarie

1. Nel territorio provinciale è abolito l’obbligo della presentazione dei seguenti certificati sanitari:

a) certificato di sana e robusta costituzione;

b) certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego;

c) certificato di idoneità fisica per l’assunzione di insegnanti;

d) certificato per ottenere concessioni contro cessione del quinto della retribuzione;

e) certificati di idoneità fisica per l’assunzione di minori non adibiti ad attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro);

f) certificati di idoneità fisica per l’assunzione di apprendisti;

g) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale o per l’ammissione ai soggiorni di vacanza per minori;

h) certificato di idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico per l’esercizio dell’attività di autoriparazione;

i) certificato di idoneità per l’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici;

j) certificato di idoneità fisica al mestiere di fochino;

k) certificato di possesso dei requisiti fisici per l’idoneità a direttore o responsabile dell’esercizio di impianto di risalita;

l) certificato di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore;

m) certificato di idoneità psico-fisica all’attività di maestro di sci;

n) certificato di idoneità per la vendita dei generi di monopolio;

o) libretto di idoneità sanitaria per barbieri, parrucchieri, estetisti;

p) certificato di idoneità al lavoro notturno;

q) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia;

r) certificati di idoneità fisica e psico-fisica all’esercizio di una professione o attività.

2. È fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate al comma 1, qualora previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, anche allorché il richiedente non sia lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria ai sensi del medesimo decreto legislativo.

3. È altresì fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate al comma 1 ai soggetti che svolgono la loro attività in regioni in cui vige una diversa disciplina, nonché il rilascio di certificazioni richieste da uffici di enti o istituzioni aventi sede al di fuori del territorio provinciale o comunque richiesti per l’assunzione a pubblici impieghi non di competenza provinciale.

4. Il certificato per l’esonero degli studenti dalle lezioni di educazione fisica è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

 

     Art. 3. Accertamenti igienico-sanitari

1. Nel territorio della Provincia di Trento è abolito l’obbligo del libretto di idoneità sanitaria previsto dall’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e dall’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), quale titolo per l’esercizio delle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti.

2. Nel territorio della Provincia di Trento, fatta salva l’applicazione delle norme comunitarie, è altresì abolito l’obbligo dei seguenti accertamenti igienico-sanitari:

a) accertamenti attestanti i requisiti igienico-sanitari dei locali da adibire ad attività agrituristiche previsti dall’articolo 8, comma 1, della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell’agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori);

b) accertamenti attestanti l’idoneità dei locali comunque svolti in applicazione dell’articolo 231 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

c) accertamenti attestanti i requisiti igienico-sanitari delle strutture adibite alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande durante feste campestri ed altre manifestazioni occasionali;

d) accertamenti attestanti i requisiti igienico-sanitari per l’apertura di nuove farmacie.

3. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica nei confronti dei soggetti che operano in stabilimenti di produzione e deposito di alimenti destinati all’esportazione, qualora i Paesi importatori richiedano il possesso di una certificazione sanitaria equivalente al libretto di idoneità sanitaria.

 

     Art. 4. Partecipazione di medici del servizio sanitario provinciale a commissioni varie

1. Nel territorio della Provincia di Trento cessano di applicarsi le disposizioni che prevedono la partecipazione di medici delle strutture pubbliche del servizio sanitario provinciale quali membri effettivi delle seguenti commissioni:

a) commissione provinciale di vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo prevista dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici);

b) commissione edilizia comunale, ove prevista da regolamenti o norme municipali.

 

     Art. 5. Adempimenti in materia di medicina scolastica

1. Sono aboliti gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di medicina scolastica, degli archivi delle cartelle sanitarie individuali, a esclusione di quelle compilate ai sensi delle normative di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché l’obbligo di effettuare periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici al di fuori delle esigenze di sanità pubblica.

 

     Art. 6. Procedure per l’accertamento degli stati di invalidità

1. Fatte salve le norme fondamentali concernenti il diritto alla prestazione e i requisiti soggettivi degli assistibili e quanto eventualmente stabilito in materia di livelli essenziali delle prestazioni, in provincia di Trento l’accertamento della permanenza degli stati di disabilità ai fini dell’ottenimento delle prestazioni socio-sanitarie di competenza provinciale, nei casi di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie genetiche e di disabilità mentali gravi con effetti permanenti, è effettuato su base documentale senza necessità di ogni visita medica, anche a campione, finalizzata a tale accertamento.

2. La Giunta provinciale individua con apposita deliberazione le patologie cui è applicabile questo articolo e la documentazione sanitaria idonea a comprovare l’invalidità da richiedere agli interessati o all’autorità sanitaria competente. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a individuare, per i medesimi casi, modalità più snelle e semplificate anche per il primo accertamento, mediante visita medica, degli stati di disabilità. La Giunta provinciale è autorizzata inoltre a definire modalità organizzative per unificare, ove possibile, le procedure di accertamento degli stati di invalidità civile, di cecità, di sordità, nonché di handicap e di handicap grave.

3. Nella prima applicazione di questa legge, la Giunta provinciale assume i provvedimenti di propria competenza entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, su proposta di una apposita commissione tecnico-scientifica composta da tre esperti dotati di particolari conoscenze nel settore, tenendo conto della classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap, adottata dall’Organizzazione mondiale della sanità. Fino all’attuazione dei provvedimenti previsti da questo comma si applica il comma 2 dell’articolo 97 (Interventi in favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’articolo 6 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e il relativo decreto ministeriale ivi previsto.

4. La commissione prevista dal comma 3 è nominata dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge e rimane in carica per la durata di un anno; dopo l’approvazione della deliberazione di cui al comma 3 la commissione è chiamata a svolgere, su richiesta della Provincia e delle competenti strutture organizzative dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, funzioni consultive per la residua durata in ordine alle attività disciplinate da questo articolo. Ai componenti della commissione esterni all’amministrazione sono corrisposti i compensi determinati dalla Giunta provinciale in misura non superiore al doppio di quella stabilita ai sensi dell’articolo 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).

5. In ogni caso l’accertamento delle condizioni cliniche finalizzate all’inserimento nei piani e nelle modalità dell’assistenza domiciliare integrata di cure palliative (ADICP o Hospice) costituisce presupposto sufficiente per la diretta valutazione delle condizioni di invalidità civile e dell’handicap da parte delle strutture competenti.

6. Per gli accertamenti volti al rilascio del contrassegno invalidi previsto dall’articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), gli organismi preposti sono autorizzati alla valutazione sugli atti relativi al richiedente già a disposizione in tutti i casi in cui essi sono sufficienti a dimostrare l’esistenza dei necessari requisiti. La convocazione a visita è effettuata nel caso in cui siano presumibili sostanziali modificazioni del quadro clinico successive alla documentazione sanitaria agli atti e in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario. Il predetto contrassegno invalidi è rilasciato direttamente dal comune, senza l’esperimento delle valutazioni previste da questo comma e di ulteriore visita medica, in caso di:

a) soggetti riconosciuti invalidi civili assoluti con diritto ad indennità di accompagnamento in quanto non in grado di deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti);

b) soggetti riconosciuti in situazione di handicap con grave limitazione della capacità di deambulazione, secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e dalla legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l’attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap).

7. Ai titolari dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili, dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili e dell’indennità di comunicazione concesse ai sensi delle normative che le concernono sono riconosciute, al compimento della maggiore età, le provvidenze economiche spettanti ai maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, fatte salve le verifiche degli altri requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

 

     Art. 7. Procedure amministrative in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il registro degli infortuni previsto dall’articolo 4, comma 5, lettera o), del decreto legislativo n. 626 del 1994, da tenere secondo il modello e le modalità previste dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958 (Istituzione del registro degli infortuni), non è soggetto a vidimazione da parte dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

2. Ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni di cui all’articolo 404 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo degli infortuni con registrazioni su supporto informatico che contengano tutti i dati dell’infortunio previsti nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza.

3. La registrazione prevista dal comma 2 comprende anche gli infortuni occorsi a lavoratori che operino presso le proprie unità produttive in distacco o in somministrazione, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). In tali casi la registrazione è limitata all’indicazione della data di infortunio, del nominativo dell’infortunato, delle cause dell’infortunio e delle lesioni riportate nonché dell’indicazione, nello spazio destinato al reparto, del datore di lavoro distaccante o somministratore.

4. La dichiarazione prevista dall’articolo 8, comma 11, del decreto legislativo n. 626 del 1994 è allegata alla documentazione attestante la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno, da tenere presso il luogo di lavoro a disposizione dell’organo di vigilanza e da inviare allo stesso solo su richiesta.

5. Nulla è modificato in ordine alla comunicazione prevista dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 626 del 1994, da effettuarsi a cura del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.

 

     Art. 8. Procedure in ambito veterinario

1. Nel territorio della Provincia di Trento sono sospesi l’obbligo di isolamento e osservazione di cani e gatti morsicatori e l’obbligo di soppressione o sequestro di cani e gatti morsicati da altri animali, previsti dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).

2. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari monitora accuratamente gli episodi di morsicatura di animali nei confronti dell’uomo o altri animali adottando, in caso di sospetto di infezione rabida, le misure di polizia veterinaria previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954.

3. Nel territorio della Provincia di Trento sono aboliti l’obbligo della visita veterinaria per gli animali che si spostano verso l’alpeggio e l’obbligo del rilascio del certificato di origine e di sanità a seguito del risultato favorevole della visita (mod. n. 7), previsti dall’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954.

4. Nel territorio della Provincia di Trento è consentito l’alpeggio degli animali solo in presenza delle seguenti condizioni:

a) che alla partenza degli animali verso l’alpeggio l’allevatore, o il detentore, compili la dichiarazione di cui al  mod. n. 4 prevista dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954 e comunichi i movimenti alla banca dati nazionale conformemente alle regole generali;

b) che in alpeggio il conduttore della malga, o il detentore temporaneo, compili il registro di carico/scarico rilasciato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, con almeno le indicazioni previste dall’articolo 2 della decisione n. 2001/672/CE della Commissione del 20 agosto 2001, recante regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna, e informi al più presto l’allevatore dell’azienda di origine di eventuali nascite o decessi;

c) che al rientro degli animali dall’alpeggio il conduttore compili la dichiarazione di cui al mod. n. 4, prevista dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, comunichi i movimenti alla banca dati nazionale conformemente alle regole generali e restituisca il registro compilato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

 

     Art. 9. Commissione provinciale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive

1. È istituita la commissione provinciale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive.

2. La commissione svolge i seguenti compiti:

a) definisce e aggiorna periodicamente il calendario vaccinale;

b) elabora il piano vaccini provinciale;

c) valuta gli studi e le iniziative per la sorveglianza specifica delle malattie e delle infezioni prevenibili con la vaccinazione e dei correlati effetti indesiderati.

3. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale che ne stabilisce anche la composizione. In ogni caso tra i componenti della commissione devono essere compresi:

a) due esperti in materia di sanità pubblica ed epidemiologia;

b) un pediatra di libera scelta e un medico di medicina generale.

4. La commissione dura in carica tre anni e comunque svolge le funzioni fino alla sua ricostituzione. Essa può avvalersi, a seconda della materia trattata, di esperti in altre discipline, individuati di volta in volta dal coordinatore della commissione. Ai componenti della commissione, esclusi i dipendenti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari o della Provincia, spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale applicabile in materia.

 

     Art. 10. Commissione medica per le patenti di guida

1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1 quater, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale), è istituita presso la Provincia la commissione medica provinciale per i ricorsi avverso l’esito degli accertamenti dei requisiti fisici o psichici previsti per il conseguimento, la revisione o il rinnovo della patente di guida, o avverso i provvedimenti che hanno quale presupposto tali accertamenti. La commissione è composta da tre medici individuati dal direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, di cui uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni, con funzione di presidente. I componenti della commissione non possono essere contemporaneamente membri delle commissioni mediche locali.

2. Per ogni componente della commissione è nominato un supplente. Nel caso di accertamenti medici esperiti nei confronti di mutilati e minorati fisici la commissione è integrata da un ingegnere del servizio provinciale competente in materia di motorizzazione civile e da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione.

3. Ai componenti della commissione, esclusi i dipendenti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari o della Provincia, sono corrisposti i compensi determinati dalla Giunta provinciale, in modo che l’ammontare per ogni prestazione non possa comunque eccedere l’eventuale corrispondente tariffa, divisa per il numero dei componenti della commissione. Le modalità per il funzionamento della commissione sono stabilite dalla Giunta provinciale.

4. La decisione sui ricorsi è adottata dal dirigente del servizio competente in materia di motorizzazione civile, sentita la commissione.

5. Sono abrogati l’articolo 54 bis (Commissione medica per le patenti di guida) della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, e l’articolo 82 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

 

     Art. 11. Disciplina per l’autorizzazione e l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti

1. Al fine di garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori contro i rischi connessi alla esposizione a radiazioni ionizzanti, il nulla osta preventivo di categoria B previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), per le attività comportanti esposizioni a scopo medico è rilasciato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, previo parere della commissione per la radioprotezione. La commissione per la radioprotezione esprime altresì il parere della Provincia per il nulla osta preventivo di categoria A, previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo n. 230 del 1995.

2. La commissione indicata al comma 1 è composta da un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o in radiologia, da un medico specialista in medicina del lavoro, da un fisico specialista in fisica sanitaria ed esperto qualificato nel settore e da un rappresentante del servizio provinciale competente in materia di prevenzione incendi. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le ulteriori disposizioni riguardanti la nomina e le modalità di funzionamento della commissione nonché, sentita la commissione stessa, le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca del nulla osta di categoria B previsto dal comma 1. Ai componenti della commissione, esclusi i dipendenti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari o della Provincia, spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale applicabile in materia.

 

     Art. 12. Disciplina degli aspetti igienico-sanitari delle piscine

1. La costruzione e l’esercizio delle piscine aperte al pubblico e di quelle accessibili ai soli ospiti inserite in strutture adibite in via principale a pubblici esercizi, attività agrituristiche, collegi, scuole, collettività, palestre, centri estetici, circoli, associazioni e simili sono soggetti ai requisiti, alle condizioni e ai limiti previsti con regolamento della Provincia a fini igienico-sanitari e di sicurezza, in coerenza con quanto stabilito dagli accordi Stato-regioni e interregionali sulla materia.

2. Il regolamento specifica in particolare gli impianti soggetti alle presenti disposizioni e detta le altre norme occorrenti per l’attuazione delle medesime. Il regolamento individua altresì, all’interno della normativa da esso stabilita, quali norme si applicano alle piscine di singoli individui o di condomini e collettività particolarmente limitate, e detta le disposizioni eventualmente necessarie per il coordinamento e la cessazione di applicazione, alle piscine, della disciplina recata da altre disposizioni legislative o regolamentari di competenza provinciale.

3. Per la violazione delle disposizioni di questo articolo e di quelle dettate in attuazione del comma 2, si applica nei confronti del titolare o del responsabile dell’impianto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Provvede all’applicazione della sanzione l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, osservando la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. Il regolamento previsto da questo articolo è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo. Il regolamento fissa la data per l’applicazione delle nuove disposizioni; fino a tale data continua ad applicarsi, per le piscine, quanto previsto, in relazione a provvedimenti di tipo permissivo o autorizzativo vigenti, nelle deliberazioni della Giunta provinciale di recepimento di accordi Stato-regioni e interregionali sulla materia.

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari

1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 16 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), è sostituita dalla seguente:

"b) l’esercizio delle funzioni inerenti alla gestione dell’azienda e all’adozione dei relativi provvedimenti, salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge; ferme le competenze di amministrazione generale, di indirizzo e pianificazione e di soluzione dei conflitti di competenza positivi o negativi inerenti l’adozione di atti o provvedimenti, il direttore generale attribuisce di norma le proprie funzioni ai responsabili delle articolazioni organizzative di cui all’articolo 23, comma 1, lettere da b) a h), e ai dirigenti di struttura complessa, amministrativi e tecnici, in relazione alla rispettiva sfera di competenza."

2. Al comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, le parole: "le piante organiche" sono sostituite con le parole: "la dotazione organica complessiva".

3. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 45 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, le parole: "delle piante organiche" sono sostituite con le parole: "della dotazione organica complessiva".

4. Al comma 9 dell’articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, le parole: "Le piante organiche" sono sostituite con le parole: "La dotazione organica complessiva" e le parole: "sono approvate" sono sostituite con le parole: "è approvata".

5. A fini di coordinamento con le modifiche apportate dai commi 2, 3 e 4 sono abrogati, fermi restando gli atti adottati sotto il loro vigore, l’articolo 18 (Disposizioni concernenti le piante organiche e il personale delle unità sanitarie locali e dell’azienda provinciale per i servizi sanitari) della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, l’articolo 13 (Disposizione interpretativa in materia di personale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, l’articolo 40 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e il comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

 

     Art. 14. Modifica all’articolo 30 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 30 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento), è aggiunto il seguente:

"3 bis In armonia con i principi di prevenzione ricavabili dalla legislazione statale, negli esercizi di vendita al dettaglio disciplinati da questa legge è vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 16."