Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 12/05/2004 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2004-2005 del comparto del personale provinciale delle autonomie locali |
Art. 2. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2004-2005 del comparto scuola |
Art. 3. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2004-2005 del comparto del servizio sanitario provinciale |
Art. 4. Fissazione del limite di spesa per il personale provinciale e proroga di termini per le assunzioni di personale |
Art. 5. Riconoscimento di oneri relativi ai distacchi sindacali |
Art. 7. Direttive per l’attuazione delle manovre economico-finanziarie della Provincia |
Art. 8. Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia Autonoma di Trento) |
Art. 9. Disposizioni in materia di finanza locale |
Art. 10. Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale) |
Art. 11. Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori) |
Art. 12. Proroga dei comitati delle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC). |
Art. 13. Modificazione della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico). |
Art. 14. Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese) |
Art. 15. Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia Autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti [...] |
Art. 16. Costituzione di fondi per la ristrutturazione e la riconversione delle imprese in difficoltà |
Art. 17. Interventi provinciali a favore della Cooperativa provinciale garanzia fidi per i fondi rischi |
Art. 18. Conversione dei mutui sui fondi di rotazione previsti per il settore agricolo |
Art. 19. Ammissione e definizione delle domande presentate ai sensi dell'articolo 97 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 |
Art. 20. Erogazione dell'assegno per ogni figlio successivo al primo |
Art. 21. Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 9 settembre 1963, n. 10 (Assicurazione contro gli infortuni a favore degli alunni delle scuole pre-elementari e dell'obbligo scolastico della [...] |
Art. 22. Disposizioni sui canoni per le utilizzazioni di acque pubbliche e modificazioni dell'articolo 62 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alle derivazioni di acque pubbliche |
Art. 23. Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico |
Art. 24. Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), e abrogazione dell'articolo 16 della legge provinciale 1° agosto [...] |
Art. 25. Utilizzo di risorse del piano straordinario di opere pubbliche |
Art. 26. Modificazione dell'articolo 64 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alle opere dei comuni oggetto di verifica straordinaria |
Art. 27. Modificazione dell'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento) |
Art. 28. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri |
Art. 29. Entrata in vigore |
§ 6.1.133 - L.P. 12 maggio 2004, n. 4.
Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria).
(B.U. 18 maggio 2004, n. 20 - Suppl. n. 1).
Capo I
Art. 1. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2004-2005 del comparto del personale provinciale delle autonomie locali
1. Ai fini dell'articolo 59, comma 1, della
2. L'onere relativo al personale del comparto autonomie locali con qualifica di direttore è determinato, in relazione al tasso d'inflazione programmato e al recupero del differenziale inflazionistico relativo al biennio 2002-2003, in 416.000 euro per l'anno 2004 e 594.000 euro per l'anno 2005.
3. L'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto del personale delle autonomie locali è determinato, in relazione al tasso d'inflazione programmato e al recupero del differenziale inflazionistico relativo al biennio 2002-2003, in 384.000 euro per l'anno 2004 e 549.000 euro per l'anno 2005.
4. Per i fini di cui ai commi 1, 2 e 3 gli oneri di cui all'articolo 2, comma 5, della
5. Per i fini di cui ai commi 1, 2 e 3, con la tabella B allegata a questa legge, sono autorizzate le seguenti spese sull'unità previsionale di base 7.1.120:
a) 5.798.000 euro per l'anno 2004;
b) 8.284.000 euro per l'anno 2005;
c) 8.284.000 euro per l'anno 2006.
6. Per i fini di cui al comma 4, con la tabella B allegata a questa legge, sono autorizzate sull'unità previsionale di base 81.1.110:
a) le seguenti riduzioni di spesa:
1) 2.710.581,05 euro per l'anno 2004;
2) 1.430.581,05 euro per l'anno 2005;
b) la spesa di 3.065.000 euro per l'anno 2006.
Art. 2. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2004-2005 del comparto scuola
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, del
2. Ai fini dell'articolo 59, comma 1, della
3. L'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto della scuola è determinato, in relazione al tasso d'inflazione programmato e al recupero del differenziale inflazionistico 2002-2003, in 309.000 euro per l'anno 2004 e 450.000 euro per l'anno 2005.
4. Per i fini di cui ai commi 1 e 3, con la tabella B allegata a questa legge, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 10.6.130:
a) 10.308.000 euro per l'anno 2004;
b) 15.011.000 euro per l'anno 2005;
c) 15.011.000 euro per l'anno 2006.
5. Per i fini di cui al comma 2, con la tabella B allegata a questa legge, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 7.1.120:
a) 3.031.000 euro per l'anno 2004;
b) 4.329.000 euro per l'anno 2005;
c) 4.329.000 euro per l'anno 2006.
Art. 3. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2004-2005 del comparto del servizio sanitario provinciale
1. Ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del
2. La determinazione dell'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, nonché per la dirigenza medica e veterinaria del comparto del servizio sanitario provinciale di cui all'articolo 54, commi 4 e 6, della
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, con la tabella B allegata a questa legge, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 24.1.110:
a) 12.250.000 euro per l'anno 2004;
b) 17.500.000 euro per l'anno 2005;
c) 17.500.000 euro per l'anno 2006.
Art. 4. Fissazione del limite di spesa per il personale provinciale e proroga di termini per le assunzioni di personale
1. Ai sensi dell'articolo 63 della
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della
3. Nell'ambito della spesa complessiva di cui al comma 1 la Giunta provinciale quantifica la quota da destinare alle forme di progressione economica disciplinate dalla contrattazione collettiva provinciale.
4. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato in scadenza nel 2004 sono prorogati di un anno rispetto alla scadenza naturale; questo vale anche per le graduatorie i cui termini sono già stati prorogati dall'articolo 7, comma 3, della
Art. 5. Riconoscimento di oneri relativi ai distacchi sindacali
1. In relazione a quanto previsto dalla contrattazione collettiva provinciale in materia di distacchi e altre prerogative sindacali, la Provincia riconosce agli enti pubblici che fanno riferimento ai contratti collettivi stipulati dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale gli oneri relativi ai distacchi sindacali, nell'ambito dei trasferimenti finanziari loro spettanti ai sensi della vigente legislazione provinciale di settore.
Capo II
Disposizioni in materia di entrate e di contabilità
Art. 6. Disposizioni in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2004
1. Per le nuove iniziative produttive intraprese nel 2004 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 45 del
2. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella D.
Art. 7. Direttive per l’attuazione delle manovre economico-finanziarie della Provincia [1].
01. Per l’attuazione delle manovre economico-finanziarie della Provincia, e ai fini del rispetto degli impegni assunti con il patto di stabilità, la Giunta provinciale emana direttive alle strutture della Provincia per contenere le spese, con particolare riferimento a quelle di natura non obbligatoria, e per accrescere il livello delle entrate proprie e il loro grado d’incidenza sul bilancio [2].
1. Per favorire un'evoluzione della finanza degli enti funzionali e delle agenzie della Provincia armonizzata e coordinata con gli obiettivi della politica finanziaria della Provincia, nonché coerente con gli impegni assunti dalla Provincia con il patto di stabilità interno, la Giunta provinciale emana direttive per la formazione dei bilanci di previsione degli enti funzionali e delle agenzie, volte a conseguire miglioramenti nei saldi di bilancio o a contenere la spesa corrente.
2. Le direttive di cui al comma 1 possono riguardare anche le dotazioni di personale, la quantificazione delle entrate da iscrivere nei bilanci relativamente ai trasferimenti provinciali, il rispetto dei vincoli di destinazione dei trasferimenti e dell'equilibrio economico, il grado di copertura del costo dei servizi attraverso prezzi, tariffe e corrispettivi, l'eventuale possibilità di ricorso - entro limiti prestabiliti - a forme d'indebitamento o di finanza straordinaria, il contenimento delle spese, con particolare riferimento a quelle di natura non obbligatoria, nonché ulteriori aspetti utili al perseguimento delle finalità del comma 1 [3].
2 bis. Per razionalizzare l’utilizzo del patrimonio immobiliare della Provincia e degli enti funzionali la Giunta provinciale può formulare direttive vincolanti per il trasferimento a titolo gratuito di determinati immobili alla Provincia o ad altri enti funzionali. I beni oggetto del trasferimento devono essere liberi da ipoteche e da ogni altro diritto posto a tutela dei creditori. I trasferimenti d'immobili di cui al primo periodo disposti a favore della Provincia sono effettuati ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del
3. La conformità dei bilanci degli enti e delle agenzie alle direttive dev'essere garantita in sede di bilancio di previsione, di assestamento nonché di ulteriori variazioni del bilancio. Qualora i bilanci risultino già adottati prima dell'emanazione delle direttive gli enti e le agenzie provvedono al loro eventuale adeguamento.
4. I bilanci di previsione, i provvedimenti di adeguamento dei bilanci di previsione alle direttive e i provvedimenti di assestamento sono corredati da una relazione del collegio dei revisori dei conti attestante la conformità alle direttive. Nella relazione al rendiconto il collegio dei revisori dei conti verifica l'avvenuto rispetto delle direttive, raffrontando i risultati contabili e i contenuti delle direttive.
5. I bilanci di previsione, i provvedimenti di adeguamento dei bilanci di previsione e i provvedimenti di assestamento sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta provinciale, anche se ciò non è previsto dagli ordinamenti dei singoli enti o agenzie.
6. La Giunta provinciale, in caso di difformità dalle direttive, rinvia i bilanci di previsione, i provvedimenti di adeguamento dei bilanci di previsione alle direttive e i provvedimenti di assestamento all'ente o all'agenzia interessata per il loro riesame.
7. La Giunta provinciale può disporre l'assegnazione d'incentivi a favore degli enti e agenzie che, in base ai dati risultanti dai rendiconti, dimostrino di aver conseguito miglioramenti nei saldi di bilancio o nell'autonoma capacità di finanziamento rispetto ai contenuti delle direttive.
8. La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per l'attuazione di quest'articolo.
9. Gli enti e le agenzie interessate da quest'articolo sono individuate dalla Giunta provinciale.
10. I commi da 1 a 8 si applicano anche al servizio statistica, disciplinato dalla
11. Quest'articolo si applica a decorrere dalla predisposizione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2005. Per i bilanci relativi all'esercizio finanziario 2004 degli enti funzionali e delle agenzie della Provincia continua ad applicarsi la disciplina previgente alla data di entrata in vigore di questo articolo.
11 bis. Per favorire il coordinamento delle scelte finanziarie delle società partecipate dalla Provincia per la maggioranza del capitale sociale con gli obiettivi della politica finanziaria della Provincia, la Giunta provinciale adotta direttive per i rappresentanti della Provincia nell’assemblea dei soci e per gli amministratori nominati dalla Provincia, volte al contenimento e alla razionalizzazione delle spese, con particolare riferimento a quelle aventi carattere non obbligatorio, nonché al miglioramento dei risultati di bilancio. Le direttive sono rivolte direttamente alle società, se ciò è previsto dai loro statuti [6].
12. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11, sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla formazione dei bilanci degli enti dipendenti, delle aziende e delle agenzie della Provincia:
a) articolo 4 della
b) articolo 7 della
c) comma 3 dell'articolo 10 della
d) articolo 3 della
e) articolo 5 e comma 4 dell'articolo 22 della
f) articolo 32 della
Art. 8. Modificazione dell'articolo 5 della
1. Dopo il primo comma dell'articolo 5 della
"Per coordinare l'accesso al credito e ottimizzare la gestione dei flussi finanziari della finanza provinciale, anche in relazione agli adempimenti a carico della Provincia derivanti dal patto di stabilità interno, la convenzione di tesoreria disciplina le modalità con cui le banche che gestiscono il servizio di tesoreria dispongono affidamenti bancari a favore delle agenzie, degli enti funzionali e delle società a prevalente partecipazione provinciale, nell'ambito del limite massimo di anticipazione di cassa che può essere concesso alla Provincia ai sensi del capitolato speciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per l'attuazione di questo comma."
Capo III
Disposizioni in materia di finanza locale e di usi civici
Art. 9. Disposizioni in materia di finanza locale
1. Per l'anno 2004 la quota percentuale delle entrate di cui all'articolo 2, comma 2, della
2. Per i fini di quest'articolo sono autorizzate le spese riportate nell'allegata tabella B.
Art. 10. Modificazioni della
1. Alla fine del comma 2 bis dell'articolo 12 della
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 16 della
Art. 11. Modificazione dell'articolo 5 della
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della
"1. Nel bilancio di previsione della Provincia è istituito un apposito fondo per consentire ai comprensori di far fronte alle spese in conto capitale, inclusi gli interventi di manutenzione del patrimonio."
Art. 12. Proroga dei comitati delle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC). [8]
[1. I comitati delle ASUC in scadenza entro il 30 giugno 2005, se alla data di entrata in vigore di questa legge non sono ancora state espletate le consultazioni per il loro rinnovo, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi comitati eletti ai sensi della
Art. 13. Modificazione della
[1. Dopo l'articolo 11 della
"Art. 11 bis. Istituzione del fondo per il finanziamento delle attività delle ASUC 1. La Provincia, mediante un apposito fondo istituito nel bilancio provinciale, concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dalle ASUC. Il fondo può essere destinato in particolare al finanziamento delle spese connesse allo svolgimento delle consultazioni popolari per l'elezione dei comitati delle ASUC e all'implementazione dell'assetto istituzionale e organizzativo conseguente all'attuazione di questa legge e del relativo regolamento di esecuzione.
2. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale, adottata sentita l'associazione più rappresentativa delle ASUC, sono individuate le ASUC beneficiarie dei finanziamenti a valere sul fondo di cui al comma 1, le tipologie di spesa ammessa a finanziamento, nonché i criteri e le modalità per la loro assegnazione e erogazione."
2. Per i fini di quest'articolo, con l'allegata tabella B, è autorizzata nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.130 la spesa di 120.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2005 e 2006.]
Capo IV
Disposizioni in materia di attività economiche
Art. 14. Modificazione dell'articolo 26 della
1. Nel comma 1 dell'articolo 26 della
2. Per l'anno 2004 le domande a valere sulla
3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.
Art. 15. Modificazioni della
1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 25 della
"1 quater. Le funzioni esercitate dalla Provincia ai sensi di questa sezione possono essere affidate, in tutto o in parte, all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., che utilizza a tale scopo il fondo previsto dall'articolo 33, comma 1."
2. All'articolo 33 della
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. La Provincia può conferire mandato all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a. perché essa assuma finanziamenti allo scopo d'incrementare la disponibilità del fondo di cui al comma 1.";
b) alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole: ", anche avvalendosi di apposite strutture della Provincia o di personale messo a disposizione da essa, previo assenso del personale medesimo";
c) nel comma 4 le parole: "di importo a base di gara superiore a lire 5 miliardi," sono soppresse e dopo le parole: "
3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.
Art. 16. Costituzione di fondi per la ristrutturazione e la riconversione delle imprese in difficoltà
1. Per favorire la ristrutturazione o la riconversione delle imprese in difficoltà la Giunta provinciale può disporre presso il Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento s.c.ar.l. (Confidi) la costituzione di fondi fino alla concorrenza di 6 milioni di euro complessivi così articolati:
a) un apposito fondo rischi destinato specificamente alla concessione di garanzie su finanziamenti del piano di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ivi compresi i costi di formazione e riqualificazione del personale;
b) un fondo a destinazione speciale per l'erogazione di anticipazioni di cassa relative ad oneri riguardanti le retribuzioni del personale dipendente, per un periodo massimo di sei mesi da rimborsare entro i dodici mesi successivi l'ultima erogazione.
2. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione di quest'articolo ed in particolare:
a) le caratteristiche del piano di ristrutturazione o di riconversione produttiva, che dovrà essere predisposto sulla base di uno studio di mercato ed essere finalizzato al ripristino della redditività dell'impresa nel più breve tempo possibile, prevedendo anche adeguate iniziative di formazione e riqualificazione del personale, nonché un significativo apporto di capitale privato;
b) gli obblighi occupazionali, documentati da apposito accordo sindacale;
c) le modalità di impiego dei fondi, ivi compresi i limiti di finanziamento;
d) la destinazione dei fondi residui nel caso di scioglimento del Confidi;
e) gli adempimenti da assumere da parte del Confidi rispetto all'utilizzo dei predetti fondi, le fattispecie di revoca dei finanziamenti concessi, in caso di inadempimento degli obblighi assunti, con l'eventuale maggiorazione degli interessi.
3. Gli effetti di quelle, tra le disposizioni contenute in quest'articolo, che introducono misure qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'ordinamento comunitario non preventivamente autorizzate, decorrono dal giorno in cui la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.
4. Per il finanziamento dei fondi di cui al comma 1, la Giunta provinciale è autorizzata ad utilizzare le somme disponibili presso il Confidi di pertinenza della Provincia.
5. Per i fini di quest'articolo, con l'allegata tabella B, sono altresì autorizzate nell'ambito dell'unità previsionale di base 36.1.220 le seguenti nuove spese:
a) 1.900.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2005 e 2006 per la costituzione del fondo rischi straordinario per la ristrutturazione o la riconversione di imprese in difficoltà;
b) 100.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2005 e 2006 per la costituzione del fondo a destinazione speciale per l'anticipazione degli oneri riguardanti le retribuzioni del personale dipendente.
Art. 17. Interventi provinciali a favore della Cooperativa provinciale garanzia fidi per i fondi rischi
1. Nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale la Cooperativa provinciale garanzia fidi (Cooperfidi) può destinare i fondi già assegnati per le finalità dell'articolo 11 della
Capo V
Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 18. Conversione dei mutui sui fondi di rotazione previsti per il settore agricolo
1. Le cooperative agricole, le cooperative di raccolta, di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli e i loro consorzi che hanno presentato domanda di agevolazione ai sensi della
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i termini per la presentazione delle domande di conversione, le modalità per l'istruttoria delle domande, la decorrenza della conversione e i criteri per la determinazione del contributo in conto capitale.
3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.
Art. 19. Ammissione e definizione delle domande presentate ai sensi dell'articolo 97 della
1. L'articolo 48, comma 2, della
Capo VI
Disposizioni in materia di politiche sociali
Art. 20. Erogazione dell'assegno per ogni figlio successivo al primo
1. Gli assegni per ogni figlio successivo al primo, e comunque per ogni figlio adottato, previsti dalla normativa statale in materia, sono concessi ed erogati dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa secondo quanto previsto dalle norme statali.
2. Il comune di residenza della madre, all'atto d'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati o adottati, verifica il possesso dei requisiti della madre e comunica entro dieci giorni all'agenzia i dati in suo possesso. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalità per l'attuazione di quest'articolo, se occorrenti.
3. Per i fini di quest'articolo, con l'allegata tabella B, è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base 21.2.110.
Art. 21. Modificazione dell'articolo 1 della
[1. Alla fine del secondo comma dell'articolo 1 della
2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.]
Capo VII
Disposizioni in materia di acque pubbliche
Art. 22. Disposizioni sui canoni per le utilizzazioni di acque pubbliche e modificazioni dell'articolo 62 della
1. La Provincia rinuncia agli interessi dovuti sui canoni per l'utilizzazione di acque pubbliche relativi alle domande presentate ai sensi dell'articolo 48 (Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee) della
2. All'articolo 62 della
a) il primo periodo del comma 7 è sostituito dai seguenti: "L'esenzione o la riduzione del canone disposte ai sensi del comma 6 decorrono dalla data stabilita dalla deliberazione ivi prevista, fissata anche retroattivamente ma comunque non prima del 1° gennaio 1999; sono conseguentemente restituiti i canoni già pagati, senza interessi, se essi risultano non dovuti o pagati in misura superiore a seguito delle esenzioni o riduzioni disposte dalla deliberazione. La deliberazione stabilisce le modalità per la restituzione.";
b) il comma 8 è abrogato.
3. Alla copertura delle maggiori spese derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella D.
Art. 23. Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico
1. I procedimenti amministrativi per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'articolo 1 bis del
Capo VIII
Disposizioni in materia di trasporti e di lavori pubblici
Art. 24. Modificazioni della
1. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 21 della
2. Nel comma 1 dell'articolo 33 della
3. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 46 della
4. L'articolo 16 della
Art. 25. Utilizzo di risorse del piano straordinario di opere pubbliche
1. Le risorse per le opere, gli interventi e i lotti di opere o interventi non ancora conclusi alla data di entrata in vigore di questa legge previsti dal piano straordinario di opere pubbliche di cui all'articolo 1 della
Art. 26. Modificazione dell'articolo 64 della
1. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 64 della
"3 quater. Se i comuni non concludono le opere e gli interventi finanziati con il fondo di cui all'articolo 1 della
Capo IX
Disposizioni relative ai rapporti con l'Università degli studi di Trento
Art. 27. Modificazione dell'articolo 1 bis della
1. Dopo il comma 9 dell'articolo 1 bis della
"9 bis. Dopo la scadenza dell'accordo di programma di cui al comma 1 e fino alla stipulazione del nuovo accordo, per garantire la continuità delle attività dell'Università la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnarle acconti per le attività e gli interventi già previsti nell'accordo di programma relativo alla precedente legislatura, nei limiti dell'80 per cento degli stanziamenti previsti nel bilancio provinciale e comunque per una somma non superiore alle assegnazioni disposte per l'anno precedente. L'erogazione di tali somme è effettuata ai sensi del comma 9 e con le modalità individuate nel provvedimento di assegnazione."
Capo X
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 28. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri
1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella B sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle note della tabella.
2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti da questa legge si provvede secondo le modalità previste nelle tabelle C e D.
Art. 29. Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Tabella A
Trasferimenti in materia di finanza locale per gli anni 2004-2007 (articolo 9)
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2004 (1) |
2005 (2) |
2006 (3) |
2007 (4) |
SPESE CORRENTI |
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a) FONDO ORDINARIO |
4.826.858 |
- |
- |
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b) FONDO PEREQUATIVO |
200.524.253 |
205.351.111 |
205.351.111 |
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c) FONDO PER IL SOSTEGNO DI SPECIFICI |
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SERVIZI COMUNALI |
23.931.889 |
23.931.889 |
23.931.889 |
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TOTALE a) + b) + c) |
229.283.000 |
229.283.000 |
229.283.000 |
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d) INTERVENTI DI INFORMATIZZAZIONE |
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IN FAVORE DEI COMUNI |
1.870.000 |
1.654.731 |
1.654.731 |
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e) FONDO PER IL MIGLIORAMENTO |
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DELLA CONVIVENZA CIVILE |
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(articolo 1 della |
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1)spesa corrente |
5.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
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TOTALE SPESE CORRENTI |
236.153.000 |
235.937.731 |
235.937.731 |
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SPESE IN CONTO CAPITALE |
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f) FONDO PER GLI INVESTIMENTI |
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PROGRAMMATI DEI COMUNI |
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1) in conto capitale |
116.492.000 |
119.015.000 |
90.393.000 |
60.000.000 |
2) in conto annualità |
19.433.757 |
19.433.757 |
18.297.551 |
15.559.813 |
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g) FONDO PER GLI INVESTIMENTI DI |
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RILEVANZA PROVINCIALE |
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1) in conto capitale |
21.128.939 |
35.206.271 |
74.106.544 |
48.420.484 |
2) in conto annualità |
18.288.718 |
18.288.718 |
29.220.718 |
35.220.718 |
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h) FONDO AMMORTAMENTO MUTUI |
4.121.843 |
2.652.523 |
2.038.455 |
1.479.650 |
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i) TRASFERIMENTI SULLE LEGGI DI |
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SETTORE DI CUI ALL'ARTICOLO 14 |
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DELLA LEGGE PROVINCIALE |
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23 FEBBRAIO 1998, N. 3 |
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1) in conto annualità |
9.657.744 |
6.963.000 |
2.721.000 |
585.662 |
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j) FONDO PROVINCIALE PER LA MONTAGNA |
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(articolo 3 della legge provinciale |
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23 novembre 1998, n. 17) |
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3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
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k) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER LO |
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SVILUPPO LOCALE |
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(articolo 16, comma 3-bis, della legge provinciale |
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15 novembre 1993, n. 36) |
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1) in conto capitale |
13.459.000 |
6.100.000 |
2.865.761 |
|
2) in conto annualità |
768.122 |
768.122 |
768.122 |
768.122 |
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|
l) FONDO PER IL MIGLIORAMENTO |
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|
DELLA CONVIVENZA CIVILE |
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(articolo 1 della |
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|
1) in conto capitale |
3.000.000 |
1.291.150 |
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m) INTEGRAZIONE STRAORDINARIA |
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|
DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI |
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|
DI RILEVANZA PROVINCIALE PER LA |
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|
REALIZZAZIONE DI CASERME |
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(articolo 16 della legge provinciale n. 36 |
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del 1993) |
(*) |
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|
n) INTEGRAZIONE STRAORDINARIA |
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|
DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI |
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|
DI RILEVANZA PROVINCIALE PER |
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|
INTERVENTI DI PREVENZIONE CALAMITÀ |
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(articolo 16 della legge provinciale n. 36 |
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del 1993) |
6.500.000 |
6.000.000 |
6.000.000 |
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|
o) FINANZIAMENTI PER INTERVENTI |
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COMPRESI IN PATTI TERRITORIALI |
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(articolo 11 della |
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|
1) in conto annualità |
2.116.927 |
4.026.927 |
5.266.927 |
5.266.927 |
|
|
|
|
|
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE |
218.567.050 |
223.345.468 |
235.278.080 |
167.301.377 |
TOTALE COMPLESSIVO |
454.720.049 |
459.283.199 |
471.215.811 |
167.301.377 |
(*) Le risorse che in base alla tabella A allegata alla
Tabella B
Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006.
(Omissis)
Tabella C
Riferimento delle spese (articolo 28, comma 2).
articolo |
descrizione |
unità previsionale di base di riferimento |
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14 |
Servizi alle imprese |
54.3.210 |
15 |
Aree industriali |
36.2.230 |
18 |
concessione mutui settore agricolo |
33.2.210 |
21 |
Assicurazione alunni |
10.4.110 |
Tabella D
Copertura degli oneri (articolo 28, comma 2).
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(in migliaia di euro) |
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ANNO |
ANNO |
ANNO |
ANNO |
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2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
1. Oneri complessivi da coprire: |
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|
NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE |
523.996 |
544.470 |
666.254 |
343.650 |
Articolo 22 - restituzione di canoni |
0 |
100 |
0 |
0 |
Articolo 28 - nuove autorizzazioni di spesa |
523.996 |
544.370 |
666.254 |
343.650 |
(vedi totale 1 della tabella B) |
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|
MINORI ENTRATE |
3.500 |
3.500 |
3.500 |
3.500 |
Articolo 6 - IRAP |
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|
TOTALE ONERI DA COPRIRE |
527.496 |
547.970 |
669.754 |
347.150 |
|
ANNO |
ANNO |
ANNO |
ANNO |
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2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2. Mezzi di copertura: |
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|
RIDUZIONI DI SPESA |
60.193 |
25.125 |
144.342 |
208.111 |
Articolo 28 - riduzioni autorizzazioni di spesa |
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|
(vedi totale 2 della tabella B) |
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|
CESSAZIONE DI SPESE AUTORIZZATE CON |
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BILANCIO |
320.811 |
248.731 |
134.850 |
6.818 |
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|
QUOTA MAGGIORI ENTRATE |
64.109 |
274.114 |
390.562 |
132.221 |
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|
MAGGIORE AVANZO |
82.383 |
|
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TOTALE MEZZI DI COPERTURA |
527.496 |
547.970 |
669.754 |
347.150 |
Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.
[1] Rubrica così sostituita dall’art. 6 della
[2] Comma inserito dall’art. 6 della
[3] Comma così modificato dall’art. 6 della
[4] Comma inserito dall’art. 6 della
[5] Comma così sostituito dall’art. 6 della
[6] Comma inserito dall’art. 6 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[8] Articolo abrogato dall’art. 24 della
[9] Articolo abrogato dall’art. 24 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 119 della